Contract
IL CONTRATTO DI SOLIDARIETA’ DIFENSIVO DOPO LA RIFORMA DEL JOBS ACT
Il contratto di solidarietà viene trasformato dal Legislatore, con D.Lgs. 148/15, da istituto autonomo a causale di intervento di integrazione salariale straordinaria. La sua durata può essere di 24 mesi anche continuativi nel quinquennio mobile. I mesi possono diventare 36 ove l’impresa non utilizzi la CIGO o altre causali di CIGS nel quinquennio. Ai fini del massimale dell’utilizzo degli ammortizzatori sociali, il CdS, fino a 24 mesi, viene computato per la metà della sua durata, eccezion fatta per il settore edile. L’utilizzo di tale integrazione prevede che la riduzione media oraria non possa superare il 60% dell’orario dei lavoratori interessati. Il limite collettivo di cui sopra continua ad essere inteso quale media tra tutti i lavoratori interessati alla solidarietà. Tuttavia la novità risiede nel fatto che la percentuale, complessiva della riduzione dell’orario di ciascun lavoratore, non può essere superiore al 70% nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto è stipulato.
Il tetto di integrazione rogato in costanza di CDS è stato equiparato a quello previsto per CIGO e CIGS.
Il campo di applicazione di detto ammortizzatore sociale non subisce alcuna innovazione. Lo stesso dicasi per i soggetti beneficiari. Infatti destinatari dei CDS sono tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato che possono vantare, presso l’unità produttiva richiedente almeno 90 giorni di effettivo lavoro alla data di presentazione della domanda di concessione. Per giornate di effettivo lavoro, la circolare Ministeriale n. 24 del 05/10/2015 specifica che, si intendono le giornate di effettiva presenza al lavoro indipendentemente dalla loro durata oraria, ivi compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e maternità obbligatoria. In caso di subentro in un contratto di appalto ai fini dell’anzianità va tenuto conto anche del precedente periodo in cui il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata. Restano esclusi dal campo di applicazione della CIGS i Dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti. L’esclusione di questi ultimi, è dettata indirettamente dall’art 2, comma 2 del D.L.gs. 148/15, che ne ammette il sostegno limitatamente alle causali di intervento per crisi aziendale, escludendoli, in tal modo dalla solidarietà. Tale esclusione opera nonostante il fatto che, a tale tipologia di lavoratori, siano stati estesi i contributi CIGS e CIGO.
I CDS non possono essere utilizzati per i rapporti di lavoro a termine instaurati al fine di soddisfare attività produttive di natura stagionale.
Il Contratto non può essere applicato, inoltre, nei casi di fine lavoro e fine fase lavorativa nel cantiere edile. Pertanto le imprese del settore dovranno indicare i nominativi dei lavoratori inseriti permanentemente nella struttura distinguendoli dagli addetti temporanei.
L’importo dell’assegno rimane pari al 80% della retribuzione globale spettante al lavoratore con dei tetti massimi annualmente rivalutati in base agli indici ISTAT. A partire dal 01/01/16 gli importi del trattamento nonché della retribuzione mensile di riferimento sono aumentati di un importo pari al 100% di detto indice. Per il settore edile, tale indennità è incrementata del 30%.
Rispetto al passato viene meno il massimale su cui calcolare l’indennità e, pertanto, quella erogata ai lavoratori si abbassa, soprattutto per le retribuzioni più alte .
Rimane fermo che l’integrazione salariale continua ad essere soggetta alla riduzione prevista dalla
L. 41/1986, stabilita in misura pari al contributo percentuale dovuto dagli apprendisti, ovvero al 5,84%.
La retribuzione di riferimento per il calcolo dell’integrazione è quella ordinariamente corrisposta, ovvero quella con carattere di stabilità ( interpello 42/2008 Ministero del Lavoro); pertanto sono da includersi elementi quali: il superminimo ed altre indennità, nonché le mensilità aggiuntive. Di contro, non vanno calcolati, nella retribuzione di riferimento, gli aumenti economici previsti dai CCNL aziendali nel periodo dei sei mesi antecedenti la stipula del CDS.
In considerazione della finalità antielusiva della norma, si ritiene debbano essere esclusi anche gli aumenti individuali avvenuti nel medesimo periodo.
TFR
Continuerà ad essere possibile il recupero delle quote di accantonamento del TFR relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro.
Tale facoltà sarà negata per le quote di TFR relative ai lavoratori licenziati per motivo oggettivo e/o licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine dei CDS, ovvero entro 90 giorni dal termine di fruizione di un ulteriore periodo di CIGS concesso entro 120 giorni dalla fine del trattamento precedente.
CONTRIBUZIONE
I CDS, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 148/15, sono assoggettati allo stesso contributo addizionale previsto per la CIGS. In particolare tali contratti avranno le seguenti aliquote:
- 9% della retribuzione persa per i periodi di CDS fino ad un anno di utilizzo;
- 12% sino a due anni di utilizzo nel quinquennio mobile;
- 15% fino a tre anni.
Tale importo, come precisato dal Ministero del Lavoro con circolare n. 24/15, non è dovuto per:
1) Le imprese sottoposte a procedura concorsuale;
2) Le imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria;
3) Le imprese sottoposte a procedure concorsuali con continuazione dell’attività aziendale.
Resta costante, invece, la contribuzione ordinaria che è pari allo 0,90% dell’imponibile previdenziale, di cui lo 0,30% è a carico del dipendente.
Le nuove modalità di calcolo del contributo addizionale prevedono quale base imponibile la retribuzione globale persa dal lavoratore a causa della riduzione/sospensione dell’orario. Il contributo addizionale, così determinato, risulta rivelarsi estremamente più oneroso sia in termini di aliquote che di modalità di calcolo.
DURATA E DIVIETI
Dal combinato disposto dell’art. 22, commi 2 e 5 del D.Lgs. 148/15, si deduce che per ogni unità produttiva il contratto di solidarietà può avere una durata massima di 36 mesi in un quinquennio mobile.
Il ricorso al lavoro straordinario, in costanza di CDS, è possibile quando gli accordi prevedano i casi eccezionali che ne consentano il ricorso.
In presenza dei CDS, non possono essere stipulati contratti a tempo determinato, eccezion fatta per quei lavoratori le cui mansioni non siano interessate dall’ammortizzatore sociale.
Durante i CDS, non possono essere effettuati licenziamenti per motivi economici. Tuttavia, come previsto dall’art. 4 comma 4, del D.M. 94033/16, sussiste un’eccezione nel caso di non opposizione dei lavoratori. Ciò con il preciso scopo di consentire una gestione non traumatica degli esuberi stessi.
L’art. 21, comma 5, del D.Lgs. 148/15, nell’individuare la causa del contratto di solidarietà, prevede indirettamente anche l’obbligo delle parti, come ribadito dal DM 94033/16, di individuare nel contratto, l’esubero di personale. Per il restante contenuto minimo essenziale sono da intendersi ancora validi i chiarimenti resi dal Ministero del Lavoro con circolare n. 33/94.
TRASFORMAZIONE PART-TIME E VICEVERSA
Secondo l’interpello n. 14 del 11/04/16, il Ministero del Lavoro ritiene compatibili queste variazioni di orario, con il contratto di solidarietà in essere, a condizione che vengano rispettate le percentuali di riduzione media oraria pattuita e i limiti percentuali legalmente prestabiliti. Ciò stabilito, in fase di contrattazione sindacale, la strutturalità del part-time.
Ove, invece, le stesse incidano sulle percentuali stabilite in sede sindacale sarà evidentemente necessario provvedere alla stipula di un nuovo accordo.
ASSUNZIONE DI APPRENDISTI
Con interpello n. 21 del 11/08/16 il Ministero del Lavoro, dà parere positivo riguardo l’assunzione di apprendisti , in costanza di CDS, alle seguenti condizioni:
- solo nel caso in cui tali esigenze di maggior lavoro non possano essere soddisfatte da lavoratori già presenti in organico aziendale;
- sia rispettata la percentuale tra apprendisti assunti e maestranze specializzate e qualificate;
- il datore di lavoro o i suoi dipendenti possiedano l’esperienza e la competenza necessaria utile per garantire all’apprendista una formazione adeguata.
PROCEDURA
La stipula dell’accordo sindacale è obbligatoria per l’applicazione di questo istituto. Il contratto, stipulato con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, anche per tramite delle loro RSA/RSU, dovrà riportare l’elenco dei lavoratori interessati alla solidarietà. Dovrà essere, inoltre, indicata la riduzione media dell’orario di lavoro su base giornaliera, settimanale o mensile.
Oltre a ciò, dovrà prevedere le cause e le modalità con cui il datore di lavoro potrà richiedere prestazioni aggiuntive a quelle previste con la riduzione. In tal caso l’azienda è tenuta a comunicare l’eventuale avvenuta variazione dell’orario all’ ufficio competente del Ministero del Lavoro, ed all’INPS. In tutti i casi, invece, in cui si renda opportuna una riduzione dell’orario maggiore di quella stabilita tra le parti è necessaria la stipula di un nuovo contratto.
La procedura di invio dell’istanza è identica a quella prevista per la CIGS, ovvero 7 giorni dalla stipula dell’accordo. La domanda deve essere presentata contestualmente al Ministero del Lavoro- Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e I.O. Div. IV ed alle DTL competenti per territorio.
L’utilizzo dell’ammortizzatore sociale non potrà decorrere dalla data prevista dell’accordo sindacale o dalla fine della consultazione, ma solo dopo 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Nei casi di presentazione tardiva, il trattamento decorre dai 30 giorni successivi alla presentazione dell’istanza con la responsabilità dell’impresa, qualora tale comportamento omissivo abbia arrecato un danno ai lavoratori, a corrispondere ai lavoratori la somma di integrazione salariale non percepita.
Il provvedimento autorizzativo verrà generalmente emanato entro 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, fatti salvi i casi in cui lo stesso necessiti di integrazioni. Il Ministero, nella fase istruttoria, può richiedere ulteriore documentazione o la rettifica di richieste/istanze erronee. Tale atto sospende il procedimento amministrativo e l’impresa, entro 30 giorni dalla richiesta, dovrà produrre i chiarimenti, pena il mancato accoglimento dell’istanza
Entro 10 giorni dalla comunicazione di mancato accoglimento dell’istanza, le imprese possono presentare per iscritto le loro osservazioni e tale comunicazione sospende il procedimento.
Il sistema di controllo prevede che: il funzionario del servizio ispettivo si rechi in azienda solo negli ultimi tre mesi dalla fine del periodo autorizzato.
EROGAZIONE DEL TRATTAMENTO
Le erogazioni dell’integrazione salariale sono effettuate mensilmente per essere poste a conguaglio
con i contributi.
L’importo delle integrazioni è rimborsato dall’INPS, o messo a conguaglio con i contributi dovuti entro un termine di decadenza pari a 6 mesi dalla fine del periodo paga dell’ultimo mese di durata autorizzata dell’integrazione.
Per i trattamenti conclusi prima del 24/09/15 ed eventualmente ancora non fruiti dall’impresa, il termine di 6 mesi decorre da detta data o, se successiva, da quella di entrata in vigore del Decreto di autorizzazione.
Pubblicato sul sito del Ministero il decreto di autorizzazione, l’azienda deve presentare telematicamente all’INPS il modello IG15/STR cod SR40, avvalendosi del programma DIgiwebNet.
Seguono adesso alcuni suggerimenti pratici:
SEZIONE C ORARIO CONTRATTUALE DI IMPIEGATI ED OPERAI
In presenza di lavoratori interessati a due tipologie contrattuali con la medesima qualifica è necessario produrre due domande indicando la medesima data ed il medesimo decreto di autorizzazione.
ELENCO DEI BENEFICIARI
Ove siano stati trasmessi al ministero una pluralità di elenchi dei beneficiari, in fase di compilazione della domanda va allegato l’ultimo elenco dei beneficiari trasmesso al Ministero.
Inviata la domanda telematica, l’azienda resta in attesa della specifica autorizzazione dall’INPS; questa fase può richiedere circa un mese.
Ottenuta l’autorizzazione INPS, l’azienda, tramite cassetto previdenziale dovrà richiedere il codice di autorizzazione 8k.