CONDIZIONI GENERALI DI LOCAZIONE A LUNGO TERMINE DI VEICOLI (ES.NLT.CG.2018.11) SEZIONE 1: CONDIZIONI DI NOLEGGIO
CONDIZIONI GENERALI DI LOCAZIONE A LUNGO TERMINE DI VEICOLI (ES.NLT.CG.2018.11) SEZIONE 1: CONDIZIONI DI NOLEGGIO
Premessa
Premesso che la nostra Società intende disporre di veicoli con la formula della locazione senza conducente (attività di seguito anche denominata “Noleggio”), sottoponiamo alla Vostra Società la presente proposta di Contratto che, nel caso sia da Voi accettata, regolerà le condizioni generali di locazione del veicolo/i richiesto/i nel Frontespizio, alle ulteriori condizioni ivi indicate, che di volta in volta deciderete di accettare o respingere.
Art. 1 – Specificazioni terminologiche e premesse.
1.1 Per “Locatore” e “Locatario”, anche complessivamente indicati come le “Parti”, si intendono i sottoscrittori delle presenti Condizioni Generali di Contratto (le “Condizioni generali”), le cui generalità sono specificate nell'accluso frontespizio (il “Frontespizio”).
1.2 Per “Contratto” si intende l’insieme delle Condizioni generali e del Frontespizio.
1.3 Per “Venditore/i” si intende il soggetto dal quale il Locatore ha acquistato il Veicolo da concedere in noleggio al Locatario.
1.4 Per “Veicolo” si intende il veicolo nuovo concesso in locazione al Locatario con il Contratto, scelto dal Xxxxxxxxx ed acquistato per suo conto da parte del Locatore dal Venditore, meglio identificato nel Frontespizio.
1.5 Per “Sublocatore/i” si intende l'operatore/i che svolge/svolgono professionalmente l'attività di noleggio e/o locazione di autoveicoli nei confronti degli utenti finali.
1.6 Con i termini “Locazione” e “Noleggio” del Veicolo, si intende far riferimento al rapporto contrattuale di locazione senza conducente del Veicolo, che il Locatario stipula con il Locatore.
1.7 Per “Servizi”, si intendono le prestazioni di servizi complementari alla locazione del Veicolo.
1.8 Per “Dispositivo Satellitare” si intende il dispositivo di geolocalizzazione installato sul Veicolo, le cui principali funzioni sono descritte nella Sezione 6 – Servizi Telematici.
1.9 Per “Servizi Telematici” si intendono i servizi fruibili attraverso l'installazione del Dispositivo Satellitare, descritti nella Sezione 6 - Servizi Telematici.
1.10 Per “Utilizzatori” si intendono i soggetti aventi causa dal Locatario titolati ad utilizzare il Veicolo.
Art. 2 – Oggetto del Contratto.
2.1 Il Contratto ha per oggetto la locazione di lungo periodo del Veicolo dal Locatore al Locatario e la eventuale prestazione degli ulteriori Servizi indicati nel Frontespizio.
2.2 I Veicoli oggetto di locazione, limitatamente a quelli di marca Renault e Dacia, saranno dotati di un Dispositivo Satellitare.
2.3 Il Locatario prende atto ed accetta che l’installazione del Dispositivo Satellitare, limitatamente ai Veicoli di marca Renault e Dacia, rappresenta un elemento costitutivo ed essenziale per l’esecuzione del presente Contratto. Il Locatario autorizza il Locatore a svolgere il monitoraggio e la geolocalizzazione sui propri Veicoli per le finalità indicate nella Sezioni 6 – Servizi Telematici e nella Sezione 7 – Informativa sul trattamento dei dati personali, ed in particolare per garantire la sicurezza del Locatario e degli Utilizzatori, erogare servizi di Customer Care, ottimizzare le emissioni di Co2, contenere i costi logistici, stabilire la dinamica di eventuali sinistri, fornire il soccorso stradale, valutare il rischio assicurativo, tutelare la proprietà ed il patrimonio aziendale del Locatore.
In particolare, il Dispositivo Satellitare permetterà di verificare in forma statistica ed anonimizzata, quanto di seguito: chilometraggio percorso; velocità massima; velocità media; geolocalizzazione; eventi crash con dettaglio di geolocalizzazione e velocità rilevata prima, durante e dopo l’impatto; dinamica incidente. La rilevazione dei chilometri percorsi consentirà altresì al Locatore di seguire l’evoluzione del contratto e supportare il Locatario nella facoltà di variazione del chilometraggio pattuito contrattualmente nel corso della locazione.
2.4 Limitatamente ai Veicoli di marca Renault e Dacia, il Locatario può usufruire di uno o più Servizi Telematici in funzione delle opzioni sottoscritte nel Frontespizio, per l’accesso ai quali garantisce di possedere tutte le autorizzazioni previste dalla normativa nazionale e comunitaria sulla tutela dei dati personali, in particolar modo per i propri dipendenti, collaboratori e/o comunque terzi Utilizzatori dei Veicoli locati. Il Locatario si impegna a tenere indenne e manlevare il Locatore e i soggetti cui il Locatore comunica tali dati per l’esecuzione del contratto di locazione o gestione flotte aziendali da qualsiasi reclamo, pretesa e/o richiesta anche risarcitoria da parte degli Utilizzatori in riferimento al trattamento dei dati acquisiti mediante il Dispositivo Satellitare ed i predetti sistemi di geolocalizzazione, ovvero da qualsiasi sanzione pecuniaria e/o provvedimento a carattere sanzionatorio e/o inibitorio comminato da parte delle competenti autorità amministrative e/o giudiziarie.
2.5 Limitatamente ai Veicoli di marca Renault e Dacia, qualora conceda il Veicolo in uso ad Utilizzatori terzi, anche temporaneamente, il Locatario si obbliga ad informare ogni conducente ed Utilizzatore della presenza a bordo del Veicolo, del Dispositivo Satellitare di geolocalizzazione. In particolare, in caso di sottoscrizione dell’opzione che consente la consultazione dei dati di geolocalizzazione, il Locatario si obbliga ad ottenere un preventivo accordo sindacale o l’autorizzazione da parte della direzione provinciale del lavoro al fine di rispettare la disposizione di cui all’art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300/1970) relativamente al controllo a distanza dei lavoratori. In assenza di tale accordo sindacale o autorizzazione i Veicoli aziendali sui quali è installato un Dispositivo Satellitare non potranno essere concessi in uso a dipendenti.
2.6 Limitatamente ai Veicoli di marca Renault e Dacia, il Locatario dopo la conferma dell’attivazione dei servizi deve immediatamente esporre all’interno del Veicolo, in posizione ben visibile, l’adesivo fornito dal Locatore con i documenti del Veicolo, contenente la seguente dicitura: “A BORDO DEL VEICOLO E’ PRESENTE UN DISPOSITIVO DI GEOLOCALIZZAZIONE SATELLITARE”.
2.7 Limitatamente ai Veicoli di marca Renault e Dacia, il Locatario si obbliga ad utilizzare le informazioni ed i dati tecnici dei Veicoli, resi disponibili dai Servizi Telematici, e trasmessi dal Locatore in forma adeguata, pertinente e non eccessiva, a fini unicamente professionali ed in conformità alle norme di legge e regolamentari, essendo il Locatario l'unico responsabile di eventuali violazioni, per le quali si obbliga a manlevare il Locatore (ed i Fornitori da questi eventualmente incaricati) da eventuali responsabilità e pretese da parte degli Utilizzatori e di terzi in genere, ivi comprese eventuali sanzioni amministrative. Il Locatario si obbliga a ottenere il consenso espresso degli Utilizzatori e dei suoi collaboratori al trattamento dei dati, strumentale all’utilizzo dei Servizi Telematici, consegnando altresì ad essi copia dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali di cui alla successiva Sezione 7 e per le finalità ivi indicate. Il consenso degli Utilizzatori e dei collaboratori deve essere archiviato dal Locatario al fine che possa essere trasmesso al Locatore su sua richiesta.
Art. 3 – Ordine del Veicolo.
3.1 Il Locatario sceglie il Veicolo tra quelli presenti nel catalogo ufficiale del Venditore (o direttamente del Costruttore che li fornisce al Venditore) e ne richiede la locazione al Locatore, compilando l'accluso Frontespizio, nel quale sono indicati – tra l'altro – la tipologia e le caratteristiche del Veicolo, eventuali optional e modifiche, l'oggetto ed il corrispettivo del Contratto, inclusi gli eventuali servizi opzionali. La compilazione e la sottoscrizione del Frontespizio equivale a proposta di stipulare il Contratto (la “Proposta”) che il Locatario si obbliga a tenere ferma ed irrevocabile per il periodo di 30 giorni dalla sottoscrizione, salvo quanto appresso specificato:
a) entro 5 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del Frontespizio e purché il Veicolo non sia già stato immatricolato al momento della ricezione della comunicazione di cui appresso, il Locatario potrà modificare e/o annullare la Proposta, senza penalità, tramite comunicazione scritta, anticipata via fax, da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso l’indirizzo di cui all’art. 3.3.;
b) dopo 5 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del Frontespizio e solo nel caso in cui il Veicolo non sia già stato immatricolato al momento della ricezione della comunicazione di cui appresso, il Locatario potrà modificare e/o annullare la Proposta, tramite comunicazione scritta, anticipata via fax, da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso l’indirizzo di cui all’art. 3.3, corrispondendo al Locatore una penale pari a 3 mensilità del canone di locazione.
3.2 Il Locatario riconosce ed accetta sin d’ora che la possibilità di stipulare un Contratto con il Locatore è subordinata da un lato alla accettazione delle presenti Condizioni Generali di Locazione a Lungo Termine di Veicoli (mediante sottoscrizione dell'apposito campo contenuto nel Frontespizio) e dall’altro all’accettazione della Proposta, da parte del Locatore, a suo insindacabile giudizio. In alternativa al rifiuto della proposta, il Locatore si riserva di richiedere al Locatario il versamento di un’anticipazione canoni pari ad un massimo del 50% del valore del Contratto.
3.3 Il Locatore invierà al Venditore, presso il quale il Locatario a questo fine elegge domicilio, l’esito della valutazione che, qualora positiva, costituirà per il Locatario accettazione definitiva della Proposta e per il Venditore impegno ad effettuare l’ordine di acquisto del Veicolo, secondo le specifiche indicate nel Frontespizio. Eventuali optional e/o modifiche richieste dal Locatario devono essere approvate preventivamente dal Locatore ed apportate direttamente dal produttore del Veicolo. L'accettazione del Locatore non avrà effetto in caso di rifiuto del Venditore di dare seguito all'ordine di acquisto del Veicolo;
3.4 In caso di risoluzione anticipata del Contratto, per qualsiasi motivo intervenuta, tutte le somme già versate a qualsiasi titolo non verranno in nessun caso rimborsate al Locatario.
3.5 Il Locatore comunicherà al Locatario l'accettazione della Proposta entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del Frontespizio. Decorso tale termine, il Locatario potrà revocare la Proposta senza alcuna penalità e senza avere diritto ad alcuna indennità e/o risarcimento da parte del Locatore. La revoca dovrà avvenire tramite comunicazione scritta, anticipata via fax, da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso l’indirizzo di cui all’art.
3.6 Qualora il Locatore comunichi la propria accettazione oltre il termine di 30 giorni, ma prima di aver ricevuto la comunicazione di revoca della Proposta, il Contratto sarà validamente concluso.
Art. 4 – Consegna del Veicolo. Durata e decorrenza del Contratto.
4.1 La consegna del Veicolo dal Locatore al Locatario avverrà nei tempi previsti dal Venditore, secondo la seguente procedura:
a) il Venditore spedirà al Locatario un avviso di consegna del Veicolo, con il quale lo informerà che un veicolo conforme a quello descritto nel Frontespizio è a sua disposizione, indicando il luogo previsto per la consegna ed il giorno dal quale il Veicolo potrà essere ritirato;
b) il Locatario dovrà prendere in consegna il Veicolo entro 5 giorni dalla ricezione dell'avviso di consegna di cui alla precedente lettera “a”, ovvero dalla diversa data indicata nel medesimo avviso di consegna;
c) se il Locatario non prenderà in consegna il Veicolo entro i termini sopra indicati, il Venditore informerà il Locatore il quale invierà al Locatario una lettera di messa in mora, intimando di ricevere la consegna del Veicolo, con contestuale diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1455 c.c. Qualora permanga l'inadempimento del Locatario oltre il termine indicato nella diffida ad adempiere, il Contratto si intenderà risolto di diritto ed il Locatario sarà tenuto a corrispondere al Locatore una penale pari a 3 rate del canone di locazione, maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data di risoluzione, oltreché al rimborso dei costi sostenuti dal Locatore; in caso di ritardo nella consegna imputabile al Venditore e su sua richiesta, la data indicata nell'avviso di consegna di cui alla precedente lettera “a” potrà essere prorogata di ulteriori 5 giorni; trascorso tale termine senza che nel frattempo sia intervenuta la consegna, il Locatario avrà la facoltà di recedere dal Contratto senza dover pagare alcuna indennità ma senza poter pretendere alcuna indennità o risarcimento da parte del Locatore.
4.2 Il Contratto si intende concluso nel momento in cui il Locatore comunica al Locatario di aver accettato la Proposta, ovvero al momento della consegna del Veicolo al Locatario. La durata del Contratto decorre dalla data di consegna ed installazione del Veicolo, per come risultante dal verbale di consegna di cui al successivo art. 4.3.
4.3 La consegna del Veicolo è attestata da un verbale redatto dal soggetto che materialmente effettua la consegna per conto del Locatore e sottoscritto dal Locatario, il quale si obbliga a trasmettere al Locatore il verbale di consegna regolarmente sottoscritto. Il verbale di consegna attesta il perfetto stato di manutenzione e funzionamento del Veicolo, oltre che la sua conformità a quello oggetto della Proposta. Inoltre, il verbale di consegna attesta la consegna al Locatario dei libretti di istruzioni, manutenzione e garanzia e delle ulteriori indicazioni del Venditore (o del produttore) relativamente all'utilizzazione ed alla manutenzione dei Veicolo.
4.4 Nel caso in cui si rilevi qualsiasi difformità, difetto o vizio, sarà onere del Locatario non sottoscrivere il suddetto verbale e provvedere senza indugio, e comunque non oltre otto giorni dalla scoperta, alla denuncia con lettera raccomandata a.r. ed anticipata via fax sia al Locatore che al Venditore, delle difformità, vizi e difetti, corredata della documentazione accessoria al Veicolo, in modo che il Locatore possa concordare col Venditore l’eventuale riparazione o sostituzione del Veicolo.
4.5 Qualora, entro otto giorni dalla consegna/ installazione del Veicolo, il Locatario non restituisca debitamente sottoscritti il verbale di consegna e/o quello di installazione e collaudo, né faccia pervenire la denuncia di cui al punto precedente, la consegna, l’installazione e il collaudo si intenderanno correttamente e completamente eseguiti, senza che il Locatario possa far valere alcuna eccezione verso il Locatore, con le conseguenze di cui al punto 4.2.
4.6 La durata del Contratto - fatta salva l'applicazione degli art. 5, 15 e 17, è pattuita nel Frontespizio, entro i seguenti termini:
- durata locazione da 12 a 60 mesi prorogabili ai sensi e con le modalità di cui al successivo art. 5 e con il limite massimo complessivo di 60 mesi;
- un numero di kilometri che non potrà eccedere i 200.000.
Nel Frontespizio è altresì indicato il prezzo dei kilometri aggiuntivi rispetto a quelli inizialmente previsti dal Contratto ovvero successivamente rinegoziati ai sensi del successivo art. 5.
Art. 5 – Modifiche nel corso del Contratto. Proroga
5.1 Nel corso della locazione, salvo che negli ultimi tre mesi del Contratto, i termini della locazione (durata e/o chilometraggio) potranno essere concordemente modificati, su iniziativa di ciascuna delle Parti.
5.2 La modificazione comporta la sottoscrizione di un accordo modificativo/integrativo di quanto indicato nel Frontespizio, che dovrà indicare almeno:
- il nuovo kilometraggio che non potrà eccedere 200.000 kilometri;
- la nuova durata che potrà arrivare sino ad un massimo di 60 mesi;
- le modificazioni degli eventuali servizi opzionali;
- le condizioni tariffarie;
- l'adeguamento, eventualmente anche retroattivo, dei canoni e delle prestazioni percepite in funzione della durata della locazione goduta e del kilometraggio percorso rapportati al kilometraggio ed alla durata inizialmente previsti ed il relativo eventuale saldo da parte del Locatario;
- i parametri di calcolo del nuovo canone di locazione;
In nessun caso, la modificazione esonererà il Locatario dal pagamento delle somme dovute in base al Contratto, ivi incluse quelle relative alla risoluzione dello stesso ai sensi dei successivi artt. 15 e 17.
5.3 Il Locatario potrà chiedere la proroga della durata della locazione per un periodo minimo di 3 mesi, con richiesta scritta da inviarsi al Locatore almeno 90 giorni prima della data finale della locazione. Il Locatore potrà accogliere la detta richiesta sulla base di una decisione discrezionale e non sindacabile, eventualmente subordinandola anche alla pattuizione di un nuovo canone,
5.4 In difetto di modificazione o proroga, il Contratto terminerà non appena sarà raggiunto il kilometraggio originariamente pattuito, ovvero - se successiva – alla scadenza del termine di proroga pattuito.
5.5 Alla fine della locazione per qualsiasi causa intervenuta ed all’avvenuta riconsegna del Veicolo, il Locatore addebiterà o rimborserà al Locatario i chilometri eccedenti o inferiori al monte chilometrico previsto nel Frontespizio. Il calcolo dell’importo sarà effettuato applicando il costo unitario indicato nel Frontespizio alla differenza tra la percorrenza effettiva al momento della riconsegna del Veicolo e il chilometraggio previsto nel Frontespizio, rapportato ai giorni effettivi di durata della locazione.
5.6 Se nel corso del periodo contrattuale, a seguito di verifiche effettuate da parte del Locatore, verrà rilevata una percorrenza media chilometrica, superiore o inferiore al 15% rispetto al monte chilometrico originariamente previsto nel Frontespizio, il Locatore provvederà nei casi opportuni a comunicarlo al Locatario ed avrà la facoltà di effettuare un ricalcolo della tariffa dei restanti canoni, in base all’effettivo utilizzo e percorrenza del Veicolo. In caso di mancata proposta al Locatario di ricalcolo della tariffa, i chilometri eccedenti saranno addebitati secondo le modalità espressamente indicate nel Frontespizio.
5.7 La eventuale modificazione e/o proroga non comportano alcuna ulteriore variazione del Contratto, che rimarrà valido ed efficace nelle parti non derogate dall'accordo modificativo di cui all'art. 5.2. e 5.6.
Art. 6 – Canoni, corrispettivi, pagamenti.
6.1 Nel Frontespizio sono indicati:
- l'ammontare del canone di locazione del Veicolo comprendente il costo della locazione e di tutti i servizi inclusi o richiesti in opzione dal Locatario e, la periodicità, le condizioni e le modalità di pagamento dei canoni di locazione;
- il prezzo dei kilometri eccedenti quelli inizialmente stabiliti o rinegoziati ai sensi del precedente art. 5;
6.2 Il Locatario è obbligato a pagare i canoni al Locatore nell’ammontare, con la periodicità e secondo le modalità indicate nel Frontespizio, dalla data di decorrenza del Contratto.
6.3 In caso di ritardo nel pagamento di ogni singolo canone, il Locatario sarà costituito automaticamente in mora e verranno applicati gli interessi di mora al tasso per legge applicabile.
6.4 Il Locatario sarà altresì obbligato a pagare un pre-canone per ogni giorno intercorrente tra la consegna/installazione dei Veicolo risultante dal verbale di cui al precedente art. 4 e sino all’ultimo giorno del mese in cui è avvenuta la consegna. L'importo del pre-canone sarà da commisurarsi al valore giornaliero del canone, per quanti giorni di uso anticipato si siano avuti.
6.5 Fatto salvo quanto previsto nella fase di consegna e/o di installazione dei Veicolo di cui al precedente art. 4, il Locatario non potrà interrompere né sospendere il regolare e completo pagamento dei canoni né del pre-canone, neanche in caso di parziale o totale malfunzionamento del Veicolo dovuto a vizi e difetti dello stesso, assumendosene egli ogni rischio e responsabilità, con pieno esonero del Locatore, in deroga dell’art. 1381 c.c.
6.6 Salvo diverso accordo risultante dal Frontespizio, i canoni, il pre-canone così come tutte le somme che saranno dovute in base al Contratto, saranno pagati mediante prelievo sul conto bancario indicato dal Locatario con procedura mandato RID/SEPA. Il Locatario si obbliga a informare tempestivamente per iscritto il Locatore e, comunque, con un preavviso di almeno 30 giorni, in caso di qualsiasi modificazione della domiciliazione e/o delle coordinate bancarie ed a rilasciare il consenso al prelievo sul nuovo conto.
6.7 L'invariabilità del canone indicato nel Frontespizio è garantita per 3 mesi dalla sottoscrizione della Proposta. Qualora entro tale termine non sia stato inviato l'avviso di consegna al Locatario per fatto non imputabile al Locatario o a forza maggiore, il canone rimarrà invariato sino all'invio dell'avviso di consegna al Locatario.
6.8 Il canone è pattuito ed espresso al netto d’IVA.
Il canone mensile nell’arco della validità del Contratto potrebbe subire variazioni in conseguenza di adeguamenti delle tariffe assicurative disposte dagli Assicuratori, delle tasse e delle imposte, delle spese accessorie, del corrispettivo pattuito per il servizio “Limitazione di responsabilità” in relazione all’andamento dei danni cagionati al veicolo rispetto alla relativa quota di canone versata nel corso dell’anno solare.
Eventuali variazioni delle imposte e tasse incluse nel canone durante il corso della locazione comporteranno corrispondenti aumenti del canone.
Art. 7 – Utilizzazione.
7.1 Il Locatario si obbliga a:
I. adempiere a propria cura e spese a tutti gli obblighi che incombono sul Locatore in quanto proprietario del Veicolo, ed in particolare a:
- rispettare le disposizioni di legge e regolamentari in materia di circolazione stradale, accettando che il Locatore prelevi sul conto comunicatogli per il pagamento dei canoni, le somme addebitate al Locatario a titolo di multe e sanzioni per violazioni del Codice della Strada, anche se contestate e/o oggetto di impugnazione;
- accettare che, qualora al Locatore siano notificate sanzioni amministrative per violazioni alle norme del Codice della Strada, ai sensi dell’art. 196 del Codice della Strada nonché dell’art. 386 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, quest’ultimo provveda a comunicare i dati del Locatario all’organo accertatore che procederà a rinotifica del relativo verbale al Locatario stesso. In tali casi, il Locatore addebiterà al Locatario i costi ed oneri amministrativi sostenuti, pari all’importo di €
15,00 (quindici/00), per ogni singolo verbale di infrazione, in relazione al quale si sia provveduto a comunicare i dati del Locatario al competente organo accertatore;
- utilizzare il Veicolo solo dopo aver ottenuto le autorizzazioni ed i documenti necessari;
- conservare in buono stato tutti i documenti e dotazioni di bordo (ad esempio: libretto di circolazione, libretto uso e manutenzione, libretto di garanzia, doppia chiave, etc.) relativi al Veicolo;
- non far circolare il Veicolo al di fuori dell'unione Europea e della Svizzera senza il preventivo assenso scritto del Locatore;
II. far immatricolare a proprie spese il Veicolo (o i Veicoli) in Italia a nome del Locatore secondo le disposizioni di legge.
7.2 Il Locatario potrà realizzare scritte o disegni pubblicitari sul Veicolo solo con il preventivo consenso scritto del Xxxxxxxx, che si esprimerà a propria insindacabile discrezione e senza alcun termine od obbligo di pronunciarsi.
7.3 Il Locatario è responsabile delle conseguenze dell'utilizzazione della Veicolo non conforme alla sua destinazione, alle disposizioni di legge e contrattuali e ne sopporterà i costi e gli oneri, nonché le penali contrattuali e/o legali.
7.4 Se non espressamente autorizzato per iscritto dal Locatore, al Locatario non sarà consentito di apportare miglioramenti e/o addizioni al Veicolo, pena la decadenza dalla garanzia e la facoltà del Locatore di risolvere il Contratto ai sensi del successivo art. 17. Nessuna indennità, né rimborso di spese, sarà dovuto dal Locatore che tratterrà a titolo gratuito i miglioramenti e le addizioni, anche in deroga agli artt. 1592 e 1593 c.c.
7.5 Il contachilometri dovrà riportare i chilometri realmente percorsi e non potrà in alcun modo essere manomesso dal Locatario. In caso di malfunzionamento del contachilometri, il Locatario dovrà immediatamente farlo riparare/ sostituire da un'officina autorizzata dal Locatore, comunicando al Locatore per raccomandata a.r. la sua eventuale sostituzione. Il Locatario sarà responsabile, anche dopo la scadenza del Contratto, per le modificazioni accertate del contachilometri e le relative conseguenze sul computo della percorrenza, che il Locatore si riserva di far accertare da un perito, perseguendo le eventuali manomissioni innanzi alle competenti Autorità civili e penali.
7.6 Il Locatario si obbliga a utilizzare il Veicolo con la massima diligenza e ad osservare le istruzioni e le indicazioni dei Venditori, del costruttore e/o del fornitore, che gli saranno fornite in occasione della consegna della Veicolo e ad eseguire personalmente ed a proprie spese tutte le obbligazioni che incomberanno sul Locatore in qualità di proprietario.
7.7 In caso di noleggio di un veicolo elettrico, a seconda del tipo di Veicolo, possono esistere differenti modalità di carica della Batteria. Ogni modalità di carica è definita in funzione della potenza di carica, carica standard (inferiore a 6 Kw/h), carica accelerata (compresa tra 6 e 24 Kw/h) e carica rapida (superiore a 24 Kw/h).
Art. 8 – Manutenzione e garanzia.
8.1 Il Veicolo beneficia della garanzia del costruttore e, pertanto, il Locatario esonera il Locatore da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di qualità, funzionamento, vizi occulti o palesi del Veicolo. Tutte le garanzie relative al Veicolo sono estese al Locatario che, pertanto, potrà proporre eccezioni contro il Venditore per vizi e difetti dei Veicolo che ne diminuiscano in tutto o in parte la funzionalità, ma non potrà agire per la risoluzione del contratto di vendita, o di riduzione del prezzo, dovendo a ciò provvedere direttamente il Locatore quando, all’esito di un esame preliminare delle condizioni del bene da eseguire con sopralluogo congiunto, risulti che lo stesso sia effettivamente inutilizzabile o non più convenientemente utilizzabile.
8.2 Il Locatario si obbliga a rispettare il programma di manutenzione del Veicolo previsto dal Locatore, dal Venditore e/o dal costruttore. Qualunque intervento di manutenzione programmata e/o riparazione del Veicolo dovrà essere effettuato presso un centro autorizzato dal Locatore. Qualora gli autoveicoli non vengano presentati per i controlli periodici alle percorrenze e scadenze previste dal programma manutentivo della Casa Costruttrice, il Locatore si riserva la possibilità di addebitare al Locatario, a suo insindacabile giudizio, le eventuali spese di riparazioni meccaniche sostenute.
8.3 Il Locatore si farà carico, per tutta la durata contrattuale ed esclusivamente nell’ambito del territorio italiano, di tutti gli interventi di manutenzione e riparazione del Veicolo. Durante la durata della locazione e per un kilometraggio non superiore a 200.000 km, il Locatario beneficia della presa in carico da parte del Locatore del costo dei pezzi di ricambio, dei materiali di consumo e della manodopera per le seguenti operazioni:
- il cambio d’olio, i tagliandi ed i controlli, con la periodicità prevista dal Costruttore;
- I rabbocchi d’olio tra due tagliandi;
- la sostituzione di pezzi di ricambio soggetti a normale usura (ad eccezione degli pneumatici), con riferimento alle modalità d’utilizzo del veicolo e al suo kilometraggio;
- la sostituzione o la riparazione delle parti meccaniche ed elettriche difettose, nei limiti previsti dalla garanzia del Costruttore, ad esclusione dei seguenti componenti e particolari: carrozzeria, meccanismi di apertura dei retrovisori, allestimenti specifici (cassoni ribaltabili, celle frigo, ecc.), i pneumatici non espressamente previsti con la sottoscrizione dell’opzione pneumatici, i sedili, le guarnizioni, la plancia di bordo, l’areazione, i cerchi, i comandi manuali sul cruscotto, i comandi manuali degli alzacristalli e delle porte, il posacenere, i tappetini, la moquette;
- le revisioni obbligatorie di legge, ad eccezione dei pezzi di ricambio e dei componenti e particolari esclusi, riportati nel punto precedente.
Dalla copertura del servizio sono ugualmente esclusi, se non già previsti come dotazione di serie, l'autoradio, tutti gli equipaggiamenti audio e i relativi accessori, i sistemi di allarme.
8.4 Il presente Contratto non copre:
- le conseguenze indirette di un eventuale guasto (perdita di esercizio, etc.).
- le modifiche o trasformazioni del Veicolo o dei suo componenti non autorizzate dal Locatore e/o dal Costruttore e / o effettuate presso un riparatore non convenzionato, per le cui conseguenze (degrado, usura prematura, alterazioni, ecc.) il Locatore non potrà essere ritenuto responsabile;
- le modifiche o trasformazioni del Veicolo o dei suo componenti eventualmente autorizzate dal Xxxxxxxx e/o dal Costruttore ma realizzate al di fuori della Rete convenzionata, per le cui conseguenze (degrado, usura prematura, alterazioni, ecc.) il Locatore non potrà essere ritenuto responsabile;
- la riparazione del Veicolo o il tagliando non conformi alle preconizzazioni del Costruttore o effettuati presso la Rete non ufficiale;
- l’utilizzo del Veicolo non in maniera conforme alle preconizzazione del Costruttore (competizioni sportive, sovraccarico,...);
- le conseguenze dovute all’utilizzo di un carburante non conforme alle preconizzazioni del Costruttore;
- l’aggravio derivante dal mancato rispetto degli avvisi inviati dagli strumenti di bordo, e delle raccomandazioni elencate nel manuale d’uso e della garanzia del Veicolo;
- il degrado del Veicolo derivante da cause esterne, in via esemplificativa ma non esaustiva : incidenti, collisioni, urti, graffi, rigature, proiezioni di sassi, corpi solidi, grandine;
- i danni al Veicolo dovuti a causa di forza maggiore in via esemplificativa ma non esaustiva : fulmini, incendi, inondazioni, terremoti, atti di guerra, rivolte e attacchi.
8.5 Il Locatario ha l’obbligo di far verificare, nel più breve tempo possibile, attraverso le Concessionarie della Rete ufficiale del Costruttore, le difettosità del Veicolo segnalate o meno al Locatore.
8.6 Per beneficiare della presa in carico da parte del Locatore del costo delle operazioni definite all’art. 8.1, il Locatario dovrà presentare, presso la Concessionaria della Rete Ufficiale del Costruttore, la cd. “maintenance card” che gli sarà rilasciata dal Locatore. Il Locatario dovrà notificare al Locatore l’eventuale smarrimento o furto della suddetta carta. La responsabilità di uso fraudolento della stessa sarà imputabile a responsabilità del Locatario.
8.7 Qualsiasi intervento di manutenzione urgente all’estero potrà comunque essere effettuato dal Xxxxxxxxx, previa richiesta di autorizzazione, accettata da parte del Locatore.
8.8 In caso di noleggio di un veicolo elettrico, qualunque intervento di manutenzione programmata e/o riparazione della Batteria dovrà essere effettuato presso un centro autorizzato Renault Assistance (l’elenco dei centri autorizzati Renault Z.E. è consultabile sul sito internet xxx.xxxxxxx.xx oppure tramite il numero verde 800 105 800), ovvero presso altri soggetti espressamente autorizzati dal Locatore.
8.9 Il Locatore mette a disposizione del Locatario una Batteria che possiede una capacità e funzionalità sufficiente per la durata della locazione e la sua eventuale proroga.
8.10 La soglia minima di tale capacità e funzionalità è rilevata tramite la visualizzazione di 9 barre su 12 sullo strumento di controllo poste nel quadro strumenti del Veicolo Elettrico.
8.11 Il Locatario può, a proprie spese, far verificare la capacità di carica della Batteria presso un centro autorizzato dal Locatore e all'uopo abilitato.
Il Locatore e/o altro soggetto da questi autorizzato possono chiedere la predetta verifica di capacità e, in questo caso, i costi non vengono posti a carico del Locatario.
8.12 Qualora, all'esito di tale verifica, si riscontri un livello di capacità/funzionalità della Batteria inferiore al livello sopra indicato, il Locatore si obbliga, a propria discrezionale ed insindacabile scelta (e sempre che la Batteria non sia stata utilizzata in maniera difforme da quanto previsto nel presente Contratto):
- a sostituire la Batteria;
- a riparare la Batteria, riportandola al livello di efficienza superiore a quanto previsto dall'art. 8.6.
8.13 Il Locatario non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo monetario dal Locatore a causa del fermo del Veicolo durante la sostituzione della Batteria, incluse le conseguenze indirette di tale fermo, né potrà sospendere il pagamento del canone.
8.14 Il Locatore non è responsabile:
- dei danni tanto sull'installazione elettrica privata del Locatario che sulla Batteria o sul Veicolo provocati da una carica effettuata con l'utilizzo di un materiale o dispositivo di carica che non rispetta e/o non è conforme alle istruzioni ed alle indicazioni del Venditore, ovvero dalla carica su una installazione non equipaggiata con un materiale o dispositivo di carica che non rispetta e/o non è conforme alle istruzioni ed alle indicazioni del Venditore, come riportate nel libretto d’uso del Veicolo;
- dei danni causati dalla carica della Batteria che non rispetta le indicazioni di carica descritte nel libretto d’uso del Veicolo e/o della Batteria, ad esempio derivanti da ricariche quotidiane complete della Batteria effettuate nonostante il livello di carica indicato dall’Indicatore di Ricarica posto nel quadro strumenti del Veicolo Elettrico, riporti un livello di carica molto elevato (98-100%);
- dei danni risultanti dalla cattiva manutenzione del Veicolo e della Batteria, in particolare quando non siano state rispettate le istruzioni riguardanti il trattamento, la periodicità della manutenzione previsti nel libretto di istruzioni e nei documenti relativi alla manutenzione ed alla garanzia;
- dei danni risultanti da una riparazione o da una manutenzione effettuata da un soggetto non autorizzato dal Locatore e/o non conforme alle prescrizioni in materia dei Venditori, ad esempio derivanti dall’utilizzazione di pezzi di ricambio di qualità inferiore rispetto agli originali o non omologati da parte del Costruttore; o da una riparazione tardiva del Veicolo Elettrico in seguito alla rilevazione di un difetto; di un'alterazione o di una riparazione non corretta;
- dei danni risultanti dall'utilizzazione del Veicolo e della Batteria in una competizione sportiva o comunque da un uso eccedente quello normale, ad esempio per traino altri automezzi;
- del degrado dovuto a cause esterne, quali incidenti, grandine, atti di vandalismo, manifestazioni legate a un fenomeno atmosferico, in particolare fenomeni chimici e più in generale da tutti gli eventi di forza maggiore;
- in caso di esposizione della Batteria, installata o meno in un veicolo elettrico, a temperature superiori a 50 gradi centigradi per più di 24 ore;
- in caso di esposizione della Batteria, installata o meno in un veicolo elettrico, a temperature inferiori a -25 gradi centigradi per più di sette giorni;
- nel caso sia stata lasciata la carica della Batteria uguale o prossima allo zero, per più di 14 giorni;
- di tutti i danni fisici alla Batteria, o di tutti tentativi intenzionali di ridurne la durata della vita;
- in caso di esposizione della Batteria a fiamme vive;
- in caso di immersione della Batteria in acqua o altri liquidi;
- in caso di apertura del carter di contenimento degli elementi della Batteria o qualsiasi intervento, effettuato da personale non autorizzato, nel rispetto delle indicazioni del costruttore;
8.15 La copertura geografica della garanzia della Batteria è stata stabilita tenendo conto della presenza o meno di centri autorizzati dal Locatore ed è dunque suscettibile di evoluzione; allo stato essa è limitata ai seguenti Paesi: Francia, Germania, Austria, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx (xxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxx), Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx (eccetto Guernesey e Jersey), Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia, Svizzera. L’elenco dei paesi nei quali la garanzia è attiva è suscettibile di aggiornamento e può essere consultato tramite il sito internet xxx.xxxxxxx.xx.
Se il Veicolo Elettrico con la Batteria è utilizzato al di fuori della zona geografica come sopra definita, il Locatario non beneficerà della garanzia della Batteria. Il Locatore si riserva la possibilità di geolocalizzare il Veicolo e qualora il Veicolo, contenente le Batteria, sia rilevato in un paese non compreso nella lista precedente, senza preavviso da parte de Locatario, la garanzia della Batteria decadrà automaticamente.
8.16 Per far valere la garanzia al di fuori della zona geografica come sopra definita, il Locatario dovrà documentare il carattere turistico ovvero eccezionale e comunque di breve durata della permanenza in altro Paese.
Art. 9 – Pneumatici.
9.1 Il Locatore gestirà le convenzioni e i rapporti con le officine della propria Rete su tutto il territorio nazionale e provvederà, per tutta la durata del Contratto, al pagamento diretto delle stesse, per la riparazione e la sostituzione degli pneumatici del Veicolo entro il numero massimo di unità, la tipologia e la categoria previsti nel Frontespizio. Le eventuali ed ulteriori riparazioni e /o sostituzioni saranno a carico del Locatario.
9.2 La sostituzione degli pneumatici potrà essere effettuata con modelli aventi tipologie tecniche identiche a quelli originariamente montati e, salvo l’ipotesi di rottura o danno accidentale, dopo una percorrenza minima di 40.000 Km o quando i medesimi non abbiano più i requisiti stabiliti dalla legge. Il Locatario dovrà informare il Locatore nel più breve tempo possibile qualora ne riscontri difetti o anomalie. Il Locatario dovrà controllare lo spessore del battistrada e la pressione di gonfiaggio degli pneumatici, in modo da mantenerli sempre conformi alle norme vigenti in materia.
9.3 Se previsto nel Frontespizio, e con le medesime modalità di cui sopra, il Locatario avrà diritto agli pneumatici invernali e al servizio di deposito.
9.4 Il Locatario, in fattiva collaborazione con le officine, dovrà contribuire al buon esito degli interventi. La responsabilità per le suddette operazioni e per tutti gli eventuali danni derivanti dalle medesime sarà esclusivamente dell’officina che esegue i lavori. Prima di effettuare qualsiasi intervento al Veicolo, il Locatario dovrà contattare telefonicamente il Locatore per definire modo e luogo di esecuzione dello stesso.
Art. 10 – Assistenza alla mobilità.
10.1 Con la stipula del Contratto, il Locatario potrà beneficiare delle prestazioni di servizi di assistenza alla mobilità le cui condizioni generali sono descritte nel paragrafo C della sezione 2_Dettaglio delle Coperture Assicurative - del presente Contratto.
10.2 Resta inteso che dell'esecuzione delle prestazioni di assistenza sono responsabili unicamente i soggetti con i quali il Locatore ha firmato l'accordo per la prestazione dei relativi servizi.
Art. 11 – Prestazioni opzionali di servizi.
11.1 Compatibilmente con la tipologia e le caratteristiche del Veicolo, il Locatario potrà sottoscrivere una o più proposte di servizi opzionali indicati nel Frontespizio.
11.2 Il Locatore non risponde in alcun modo per l'esecuzione delle prestazioni di servizi opzionali, che vengono rese sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dei rispettivi fornitori.
11.3 La decorrenza iniziale e finale delle prestazioni opzionali di servizi è equiparata a quella della locazione del Veicolo (ivi compresi i casi di cessazione anticipata del Contratto per qualsiasi motivo – es. risoluzione per inadempimento, recesso, ecc.), salvo diverse disposizioni del Contratto e/o delle Condizioni generali di ciascuno dei servizi opzionali.
11.4 La menzione nel Frontespizio di un canone relativo ad uno o più servizi opzionali costituirà manifestazione espressa di conoscenza da parte del Locatario delle presenti Condizioni Generali di Locazione e della sua decisione di sottoscrivere il/i suddetto/i servizio/i.
Art. 12 – Assicurazione RCA.
12.1 Il Locatore così come previsto nel Frontespizio al presente Contratto, fornirà i veicoli noleggiati completi di una copertura assicurativa per Responsabilità Civile Auto con massimale pari a euro 10.000.000 (diecimilioni) oppure pari a euro 25.000.000 (venticinquemilioni).
12.2 Le condizioni di assicurazione sono quelle previste dalla polizza che il Locatore sottoscrive con l’Impresa assicurativa. In ogni caso, il Locatore si impegna a fornire al Locatario l’estratto delle condizioni normative della polizza alla consegna del Veicolo.
12.3 Il ritiro del Veicolo attesta la presenza della documentazione assicurativa completa a bordo dello stesso. Il Locatario sarà tenuto a prendere conoscenza, ad ogni scadenza del contrassegno di assicurazione, dei successivi estratti.
12.4 Prima di ogni scadenza, il Locatore provvederà alla distribuzione dei certificati assicurativi (c.d. contrassegni); è fatto obbligo al Locatario di custodire nel Veicolo il contrassegno dell’assicurazione RCA ai sensi di legge. Il Locatario manleverà e risarcirà il Locatore delle eventuali conseguenze giuridiche e pecuniarie in caso di mancata presentazione di detto contrassegno su richiesta da parte delle Autorità.
12.5 In caso di controversia giudiziaria con xxxxx, il Locatario dovrà collaborare con il Locatore e con la Compagnia di assicurazione all’istruttoria ed alla difesa. A sua volta, il Locatore si impegna a dare al Locatario tempestiva comunicazione delle fasi procedurali nelle quali è prevista la collaborazione del Locatario medesimo.
12.6 I Veicoli saranno garantiti dalla copertura RCA in tutti i paesi in cui è valida la Carta Verde.
Art. 13 – Assicurazione Furto e Incendio e Danni Ulteriori al Veicolo.
13.1 I Veicoli saranno coperti per il rischio Incendio e Furto (totale e parziale), nonché per i danni al Veicolo stesso conseguenti ad atti vandalici o eventi accidentali, anche causati dal Locatario, mediante polizza stipulata dal Locatore con una Compagnia di Assicurazione. Il Contratto di noleggio prevede la riduzione di responsabilità per i suddetti casi, fatta salva l’eventuale quota a carico del Locatario indicata nel Frontespizio, da intendersi per ogni evento.
13.2 Le coperture per furto, furto parziale, incendio, sono garantite esclusivamente nei paesi aderenti alla UE, inclusa la Svizzera. Per tutte le altre nazioni sarà facoltà del Locatore concedere la specifica autorizzazione all’espatrio e valutare se estendere le coperture assicurative di cui sopra in tali Paesi.
13.3. Limitatamente alle formule di noleggio a persone fisiche, ove non sia stata scelta mediante sottoscrizione del Frontespizio, la copertura per il rischio Incendio e Furto (totale e parziale), il Locatario si obbliga a stipulare, per tutta la durata del Contratto originariamente pattuita o modificata, idonea polizza con primaria Compagnia Assicurativa, a beneficio del Locatore, per un valore pari al prezzo del listino del Veicolo, optional inclusi, al momento della stipula del Contratto. La suddetta polizza dovrà essere inviata, via posta elettronica, all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx, anticipatamente al ritiro del Veicolo.
Art. 14 – Sinistri.
14.1 In caso di sinistro previsto dalla garanzia assicurativa, il Locatario dovrà assumere ogni misura necessaria a preservare il Veicolo ed alla limitazione del danno.
14.2 In caso di sinistro, il Locatario è tenuto alla scrupolosa compilazione ed alla sottoscrizione della “Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro.” La “Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro” con l’eventuale documentazione fotografica e le eventuali informazioni aggiuntive ritenute opportune dovranno essere trasmesse dal Locatario al Centro Assistenza Clienti Axa, i cui riferimenti e modalità sono riportate nella Sezione 2: Descrizione Delle Coperture Assicurative. Non saranno ritenute valide denunce RCA o furto inviate via e-mail. Qualora si verificasse un ritardo o in caso di mancata o parziale trasmissione dei documenti e delle informazioni suddette, il Locatore potrà addebitare al Locatario il danno subito in conseguenza delle suddette inadempienze.
14.3 In caso di sinistro che produca danni riparabili al Veicolo, il Locatario continua ad essere tenuto al pagamento regolare dei canoni di locazione e dovrà procedere alla rimessione in pristino del Veicolo. Tale rimessione in pristino dovrà essere effettuata da un centro autorizzato dal Locatore.
14.4 In caso di sinistro in cui il Veicolo sia dichiarato tecnicamente o economicamente non riparabile dal perito della Compagnia assicurativa, il Contratto si risolverà di diritto alla data del sinistro. Il Locatario dovrà di conseguenza, per tutti i casi in cui non siano operanti le relative limitazioni di responsabilità sottoscritte nel Frontespizio, corrispondere al Locatore una somma a titolo di penale pari alla valutazione commerciale del Veicolo, riportata da Eurotax Giallo al momento dell’evento, oltre al valore degli optional e degli eventuali allestimenti, incluse le relative tasse, salvo il risarcimento del maggior danno.
14.5 In caso di atti vandalici, furto e/o incendio del veicolo, il Locatario dovrà sporgere immediatamente denuncia all’Autorità competente e farsi rilasciare attestato di resa denuncia. Il Locatario dovrà inviare la suddetta denuncia in originale al Centro Assistenza Clienti Axa, i cui riferimenti e modalità sono riportate nella Sezione 2: Descrizione Delle Coperture Assicurative e, in caso di furto e/o incendio, dovrà allegare anche la chiave originale ed i duplicati. Non saranno ritenute valide denunce di furto e/o incendio inviate via e-mail.
14.6 In caso di furto, qualora il Veicolo non venga ritrovato entro 30 giorni dalla denuncia, il Contratto si intenderà risolto di diritto dalla data del furto ed il Locatario dovrà corrispondere al Locatore la somma definita all’art. 14.4.
14.7 In caso di sinistro senza terzi danneggiati, il Locatario potrà comunicare tale accadimento al Centro Assistenza Clienti Axa, i cui riferimenti sono riportate nella Sezione 2: Descrizione Delle Coperture Assicurative, entro 3 (tre) giorni lavorativi mediante invio via e-mail del “Modulo di denuncia senza controparte”, disponibile anche nell’area Documenti Utili del sito xxx.xxxxxxxxxx.xx.
14.8 Nei casi previsti dal presente articolo, le somme dovute dal Locatario al Locatore saranno decurtate dell'eventuale indennizzo assicurativo percepito dal Locatore, ferme restando eventuali franchigie, scoperti, ecc. a carico del Locatario.
14.9 In caso di noleggio di un Veicolo Elettrico, per ragioni di sicurezza legate alla commercializzazione degli stessi, le operazioni di deposito e di rimessa in pristino della Batteria potranno essere effettuate solo in un Centro autorizzato dal Costruttore. In caso di restituzione della Batteria, essa potrà essere effettuata solo in un Centro autorizzato dal Costruttore. Anche in caso di invio della Batteria ad un Centro di Smaltimento l’organizzazione di questa operazione potrà essere effettuata solo in un Centro autorizzato dal Costruttore.
Art. 15 - Termine del Contratto; Restituzione dei Veicolo; Fine anticipata della locazione e decesso del Locatario.
15.1 La restituzione del Veicolo deve essere effettuata dal Locatario presso il centro del Venditore, o presso altri luoghi indicati dal Locatore a mezzo comunicazione scritta.
15.2 Alla scadenza del Contratto originariamente pattuita o prorogata, ovvero ancora anticipata, e comunque entro le successive 48 ore, il Locatario dovrà riconsegnare il Veicolo in buono stato di manutenzione, munito dei documenti e degli accessori, a propria cura e spese, presso il luogo convenuto con il Locatore e/o il Venditore, informando il Locatore dell'avvenuta riconsegna.
15.3 La riconsegna sarà attestata da un apposito verbale redatto in contraddittorio tra il Locatore (o un suo incaricato per la riconsegna) ed il Locatario, dal quale dovranno risultare eventuali danni e deterioramenti del Veicolo in eccedenza rispetto al normale stato di usura come risultante dal Capitolato Tecnico di Valutazione dei Danni (sezione 4 del presente Contratto) che il Locatario dichiara di ben conoscere e di accettare. Il verbale di riconsegna sarà trasmesso al Locatore entro 48 ore.
15.4 La data apposta sul verbale di restituzione o sul documento attestante la restituzione determina la data da cui si verifica il passaggio dei rischi al Locatore del Veicolo. Finché il Locatario non avrà sottoscritto e consegnato al Locatore il verbale di riconsegna del Veicolo, la riconsegna del Veicolo sarà considerata come non avvenuta ed il Locatario sarà tenuto al pagamento in favore del Locatore di una indennità di godimento commisurata pro rata temporis al canone di locazione del Veicolo.
15.5 In caso di dissenso sullo stato del Veicolo, le Parti potranno concordemente designare un terzo esperto che giudicherà lo stato del Veicolo e gli eventuali danni ai fini della riconsegna. I costi della perizia saranno a carico della Parte che avrà dichiarato la valutazione economica danni avente il maggior divario rispetto alla valutazione economica espressa dal terzo esperto. Eventuali parti mancanti, costituenti parte integrante della dotazione iniziale del Veicolo, saranno addebitate al Locatario al prezzo determinato sulla base delle tariffe e dei tempari ufficiali del Concessionario.
15.6 All’atto della riconsegna del Veicolo, il Locatario dovrà restituire al Locatore anche i documenti del Veicolo (es. carta di circolazione, libretto di uso e manutenzione, libretto di garanzia, seconda chiave, documenti relativi ai servizi opzionali, ecc.). Se i documenti non saranno restituiti al Locatore entro 5 giorni dalla riconsegna, come data finale della locazione sarà considerata la data di effettiva riconsegna di tutti i documenti, salvo che il Locatario possa provare che la mancata riconsegna sia dipesa da causa di forza maggiore.
15.7 Qualora risultasse dal verbale di riconsegna la relativa mancata restituzione dei documenti di cui all’art. 15.6, Il Locatore provvederà a fatturare al Locatario i costi sostenuti:
- per l’emissione del duplicato della carta di circolazione (50 euro Iva escl),
- per l’acquisto della seconda chiave (150 euro Iva escl.),
- per l’emissione di un nuovo libretto uso e manutenzione (20 euro Iva escl.)
- per l’emissione del libretto di garanzia (20 euro Iva escl.)
Se i documenti relativi ai servizi opzionali non saranno restituiti al Locatore, si considereranno distrutti prima della riconsegna del Veicolo, sotto la responsabilità del Locatario.
15.8 Il costo dei chilometri supplementari rispetto a quelli pattuiti nel Frontespizio (calcolati pro rata temporis e in funzione del kilometraggio annuale minimo sottoscritto) sarà a carico del Locatario e sarà fatturato dal Locatore. Il prezzo dei chilometri supplementari è stabilito in due scaglioni:
I. entro il limite di percorrenza del 15% dei chilometri inizialmente pattuiti nel Frontespizio (o successivamente modificati) il prezzo è quello stabilito dal Frontespizio;
II. oltre tale limite, il prezzo di ciascun chilometro supplementare è maggiorato del 50% rispetto a quanto indicato nel Frontespizio,
Il valore dei chilometri non percorsi sarà riaccreditato al Locatario, entro il limite massimo del 15% del chilometraggio inizialmente sottoscritto, ovvero modificato. Il prezzo unitario dei chilometri non percorsi sarà pari ad 1/2 (un mezzo) del prezzo dei chilometri supplementari indicato nel Frontespizio.
15.9 Per tutti i casi in cui non siano operanti le relative limitazioni di responsabilità sottoscritte nel Frontespizio, il costo delle riparazioni per il ripristino del Veicolo in condizioni di normale usura sarà a carico del Locatario, che riceverà la relativa fattura dal Locatore.
15.10 Il valore dei chilometri non percorsi sarà riaccreditato al Locatario ai sensi del precedente art. 15.8.
15.11 Il Locatario potrà restituire anticipatamente il Veicolo con il consenso scritto del Locatore. La restituzione anticipata del Veicolo potrà avvenire solo successivamente al pagamento da parte del Locatario di una indennità calcolata secondo la formula seguente:
I = LT x 0,38 x DA DC – 4 | I = Indennità per la restituzione anticipata LT = somma totale dei canoni (IVA Inclusa) per la durata contrattualmente prevista nel Frontespizio, deroghe incluse (se al contratto sono state apportate delle deroghe che ne hanno ridotto la durata, verrà considerata la durata originalmente pattuita) DA = durata in mesi a scadere tra la data di restituzione alla data di scadenza del contratto (se al contratto sono state apportate delle deroghe che ne hanno ridotto la durata, verrà considerata la durata originalmente pattuita) DC = durata contrattuale in mesi, deroghe comprese |
15.12 L'indennità di cui all'art. 15.11 sarà aumentata delle altre somme eventualmente dovute dal Locatario ai sensi degli artt. 15.7/ 15.7/8/9/10 12, 13, 14, 16, 17 e 18.
15.13 Il Locatario non potrà in ogni caso esercitare il diritto di restituzione anticipata del Veicolo di cui al precedente art. 15.11 sino al momento in cui non abbia interamente saldato tutti gli importi pregressi dovuti al Locatore a qualsiasi titolo in virtù del Contratto.
15.14 In caso di decesso del Locatario, gli eredi o aventi diritto dovranno restituire il Veicolo secondo le disposizione per la riconsegna previste a carico del Locatario, nonché corrispondere al Locatore una indennità calcolata secondo quanto previsto al precedente art. 15.11.
15.15 In tutti i casi di mancata o ritardata riconsegna non dovuta a causa di forza maggiore sarà dovuta al Locatore l'indennità di godimento commisurata pro rata temporis al canone di locazione, oltre alle ulteriori somme indicate negli articoli 15.7/ 15.9/8/9/1012, 13, 14, 16, 17 e 18.
15.16 Tutte le spese di chiusura contratto, per qualsiasi motivo intervenuto, saranno interamente a carico del Locatario.
Art. 16 - Cessione dei crediti; sublocazione e cessione del Contratto.
16.1 Il Locatore potrà cedere ai sensi degli artt. 1260 e ss c.c. e, se ne ricorrono le condizioni oggettive e soggettive, ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52, i crediti derivanti dal Contratto; a tal proposito, il Locatario sin da ora dichiara di accettare le future cessioni di crediti.
16.2 Il Locatore potrà cedere in qualsiasi momento il Contratto e il Locatario presta fin d’ora il proprio incondizionato consenso ai sensi dell’art. 1407 c.c., oltre che totale liberatoria a favore del cedente ai sensi dell’art. 1408, secondo comma, c.c.
16.3 E’ fatto espresso divieto al Locatario di cedere il Contratto o di sublocare in tutto o in parte il Veicolo senza previa autorizzazione scritta del Locatore. Il Locatario non può disporre in alcun modo del Veicolo, darlo in pegno o costituirlo in garanzia e dovrà far rispettare in tutte le circostanze il diritto di proprietà del Locatore. Qualora il Locatore consentisse alla sublocazione del Veicolo, il Locatario si obbliga a prevedere nel contratto di sublocazione e comunque autorizza fin d’ora il Locatore ad agire direttamente nei confronti del sublocatario sia per esigere il prezzo della sublocazione a compensazione dei canoni di locazione non pagati sia per rivendicare direttamente la restituzione della Veicolo qualora per qualsiasi causa il Contratto sia estinto.
16.4 Il divieto di sublocazione non si applica nei confronti di soggetti che esercitino professionalmente l'attività di noleggio di autoveicoli.
Art. 17 - Clausola risolutiva espressa.
17.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., il Contratto si risolverà a mezzo dell’invio di lettera raccomandata a.r. da parte del Locatore nei seguenti casi:
1. qualora il Locatario si renda inadempiente al pagamento anche di un solo canone, una volta che siano decorsi almeno quindici giorni dalla relativa scadenza e senza onere di previa comunicazione;
2. qualora il Locatario si renda inadempiente agli obblighi di utilizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria del Veicolo di cui ai precedenti artt. 7 e 8;
3. qualora il Locatario violi anche uno solo dei divieti e delle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 10, 11,12, 13 e 16.3;
4. qualora il Locatario cessi l’attività, ceda in tutto o in parte l’azienda, sia assoggettato a fallimento o ad altra procedura concorsuale o esecutiva, modifichi l’oggetto sociale, la struttura o il tipo societario;
5. qualora il Locatario apporti addizioni e/o miglioramenti al Veicolo senza autorizzazione scritta del Locatore.
17.2 Intervenuta la risoluzione del Contratto, il Locatario dovrà restituire, a propria cura e spese, il Veicolo nel luogo indicato dal Locatore e sarà tenuto pro rata temporis - a titolo di indennizzo - al pagamento di un importo commisurato all’incidenza giornaliera dell’ultimo canone dovuto, ciò dalla data della risoluzione e fino al giorno della restituzione. A titolo di penale, sarà inoltre dovuto l’importo pari all’ammontare totale dei canoni a scadere, oltre al maggior danno. A titolo esemplificativo, sarà dovuto il risarcimento del maggior danno qualora il Veicolo restituito sia privo della documentazione accessoria o presenti vizi e difformità non causati dalla normale obsolescenza ed usura o debba comunque essere riparato, ove tecnicamente possibile.
Art. 18 - Spese, tasse e validità del Contratto.
18.1 Tutte le spese e tasse inerente al Contratto ed alla sua esecuzione, nessuna esclusa, nonché le spese di incasso dei canoni di locazione, sono a totale ed esclusivo carico del Locatario.
18.2 Il Contratto annulla ogni altro precedente accordo tra le Parti e qualsiasi modifica e/o integrazione successiva dovrà risultare da atto scritto debitamente sottoscritto dalle Parti.
Art. 19 - Elezione di domicilio e foro competente.
19.1 Le Parti eleggono domicilio nel luogo indicato nel Frontespizio.
19.2 Per qualsiasi controversia relativa alla formazione, conclusione, esecuzione, interpretazione e validità del Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, ovvero in alternativa quello del luogo di residenza del consumatore.
SEZIONE 2: DESCRIZIONE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE
ES Mobility fornirà veicoli con le coperture assicurative e le garanzie accessorie qui di seguito indicate, garantite attraverso la Società AXA Assicurazione S.p.A. e, e, per il solo programma RDF, attraverso la Società COVEA.
CONDIZIONI APPLICABILI
Sono operanti le garanzie sottoscritte nel presente Contratto.
ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio del Principato di Monaco e della Svizzera nonché degli Stati facenti parte del sistema della Carta Verde.
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Il sinistro deve essere denunciato per iscritto entro tre giorni dalla data di accadimento dello stesso o da quando il Locatario ne sia venuto a conoscenza, con l’indicazione della data, del luogo e delle modalità del sinistro, utilizzando per i sinistri di Responsabilità Civile Auto il Modulo blu di Constatazione amichevole. Per la garanzia ASSISTENZA le prestazioni devono essere richieste telefonicamente nel momento in cui si verifica il sinistro o quando il Locatario ne abbia conoscenza.
Nel caso di Xxxxx, Rapina o di Atti Vandalici dovrà esser fatta denuncia immediata all’Autorità, inoltrando copia della denuncia vistata dell’Autorità stessa. Se il sinistro è avvenuto all’estero la denuncia dovrà essere ripetuta all’Autorità Italiana.
CENTRALI OPERATIVE PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO
CENTRO ASSISTENZA CLIENTI AXA – Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 0 00000 XXXXXX (Numero Verde 800 085555; dall’estero e rete mobile
x00 00 00000000; fax x00 00 00000000; mail xxx@xxxx-0.xx) alla quale devono essere denunciati tutti i danni al veicolo assicurato nonché tutti i sinistri derivanti dalla circolazione stradale (il servizio è prestato tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle 9.00 alle ore
12.00 e dalle 15.00 alle ore 17.30).
INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. – Xxx X. Xxxxxxx x. 000, 00000 XXXX alla quale devono essere richieste le prestazioni di Assistenza. In caso di sinistro, per richiedere l’intervento del Servizio Assistenza, il Locatario deve rivolgersi sempre e preventivamente a questa Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, telefonando al numero verde 800 271343 (dall’estero x00 00 00000000; fax x00 00 0000000).
SCADENZA DEL CONTRATTO
La presente assicurazione cesserà di essere efficace alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.
A. RESPONSABILITÀ CIVILE VEICOLI A MOTORE
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
AXA Assicurazioni S.p.A. assicura, in conformità alle norme della legge e regolamentari, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel contratto.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO DEL VEICOLO
In caso di cessazione del rischio a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi di polizza che comporti la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato, la Società rimborsa al Contraente la parte di premio residuo relativo alle garanzie non interessate dal sinistro. Il rimborso viene determinato in misura pari al rateo di premio, al netto delle imposte e dei compensi già erogati, relativo al periodo intercorrente tra la data del sinistro e la data di scadenza del premio pagato.
ESCLUSIONI E RIVALSA
L'assicurazione non è operante:
a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
b) se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l'utilizzo del veicolo;
c) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.L. 30.4.1992 N. 285.
d) In caso di dolo del conducente;
e) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l’art.144 del Codice delle Assicurazioni, AXA eserciterà diritto di rivalsa per le somme pagate in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma. Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.
X. XXXXXXXX DANNI AL VEICOLO
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
AXA assicura i danni materiali subiti dal veicolo assicurato – completo dei pezzi di ricambio e degli accessori stabilmente fissati – in conseguenza di:
INCENDIO con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio (del serbatoio di carburante destinato al funzionamento del motore o dell’impianto di alimentazione) ed azione del fulmine;
FURTO e RAPINA, compresi i danni prodotti al veicolo nell’esecuzione o in conseguenza del furto o della rapina del veicolo stesso.
Sono altresì compresi i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva dello stesso successiva al furto o alla rapina;
CALAMITÀ NATURALI e cioè: da grandine, da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrata su una pluralità di enti, assicurati o non;
da fuoriuscita di corsi d'acqua, di laghi e bacini idrici, da inondazioni, da allagamenti, da valanghe e slavine, da pressione della neve (esclusa la caduta di neve o ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili), da franamento o cedimento del terreno, da caduta di pietre e di alberi purché in conseguenza di eventi sopra indicati.
ATTI VANDALICI e cioè: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio con esclusione dei danni riconducibili alla circolazione;
KASKO e cioè: urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione verificatisi durante la circolazione.
L’assicurazione comprende: apparecchiature audiofonovisive quali radio, radiotelefoni, giradischi, mangianastri, televisori, telefoni cellulari, lettori di CD, registratori purché stabilmente fissati sul veicolo.
ASSICURAZIONI SPECIALI (altre garanzie oggetto dell’assicurazione)
a) ricorso terzi da incendio col limite di 155.000 euro;
b) spese sostenute per eliminare i danni causati all'interno del veicolo assicurato dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali col limite di 155 euro;
c) trasporto in ambulanza del conducente e/o dei trasportati in caso di incidente da circolazione;
d) spese sostenute per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo e/o per lo sbloccaggio del congegno antifurto, a causa di perdita, smarrimento, sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato, fino alla concorrenza di € 155,00 per ogni sinistro;
e) spese per il ripristino di air-bag in caso di apertura accidentale col limite di 800 euro;
f) xxxxx conseguenti a furto di cose non assicurate: in presenza di operatività della garanzia furto l'assicurazione è estesa ai danni subiti dal veicolo assicurato in occasione di furto, consumato o tentato, di cose non assicurate;
g) spese di parcheggio del veicolo disposto dall'Autorità: in presenza di operatività della garanzia furto, in caso di perdita totale del veicolo assicurato, seguita da ritrovamento, la Società rimborsa le spese documentate e sostenute per il parcheggio o rimessaggio del veicolo disposto dalle Autorità fino al giorno di comunicazione all'Assicurato dell'avvenuto ritrovamento, nonché le spese di trasporto dal luogo di ritrovamento alla zona di parcheggio o rimessaggio. Questa garanzia è prestata con il limite di € 5,00 al giorno per il parcheggio o rimessaggio e comunque fino a concorrenza di € 150,00 per ogni sinistro comprensivo delle eventuali spese di trasporto;
h) spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale: rimborso delle spese sostenute, in caso di perdita totale senza ritrovamento del veicolo, per il rilascio del certificato di proprietà (con annotazione della perdita di possesso), l’estratto giuridico originario rilasciati dal P.R.A. e la procura notarile a vendere rilasciata a favore della Società, col limite di €. 150,00 per sinistro;
i) spese di dissequestro;
j) spese per noleggio di veicolo sostitutivo in caso di perdita totale del veicolo col limite di 520 euro;
k) rottura accidentale dei cristalli del veicolo (esclusa fanaleria e specchi retrovisori) limitatamente alle spese sostenute per la loro sostituzione, col limite di €. 500,00 per sinistro. Limitatamente al parabrezza anteriore, la sostituzione integrale dello stesso è limitata ad una volta per anno assicurativo. (Autovetture e Autocarri)
SCOPERTI e FRANCHIGIE
Le garanzie Furto e Rapina, Calamità Naturali e Atti Vandalici sono prestate con lo scoperto del 10% con il minimo di €. 500,00 per sinistro; La Garanzia Cristalli prevede lo scoperto del 10% con il minimo di €. 250,00 per sinistro;
La garanzia Xxxxx, fermo lo scoperto del 10%, prevede due formule, con il minimo di €. 500,00 e in alternativa con il minimo di €. 1.000 e, se autorizzata in deroga dal Locatore, anche la formula con franchigia zero.
ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
a) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni.
b) verificatisi in conseguenza di sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività;
c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara;
d) causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
e) i danni ad animali, merci, indumenti, bagagli e cose trasportate in genere, ancorché, in uso, custodia o possesso del Contraente o dell’Assicurato;
f) determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato nonché dei trasportati;
Inoltre, in relazione alla garanzia Xxxxx – che comprende i danni causati da colpa grave dei soggetti di cui al punto e) che precede – non sono indennizzati i danni causati
a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
b) se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l'utilizzo del veicolo;
c) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.L. 30.4.1992 N. 285.
d) da cose o animali trasportati sul veicolo nonché da operazioni di carico e scarico, verificatisi a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta od a mano;
e) verificatisi a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione “fuori strada”;
f) alle ruote – cerchioni, coperture e camere d’aria – se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza.
DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO
Il valore assicurato per il veicolo è pari al prezzo di acquisto del veicolo comprensivo degli accessori (al netto dell’IVA), così come riportato in fattura (per i Veicoli elettrici è comprensivo della batteria).
In caso di perdita totale del veicolo, l’ammontare del danno è determinato dal valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro. In caso di danno parziale, l’ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, dal costo della riparazione va dedotto il deprezzamento che avevano dette parti al momento del sinistro per effetto della loro usura o vetustà.
L’ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, dedotto il valore residuato dopo il sinistro stesso.
AXA ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso o le sue parti invece di pagare l’indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore; Axa ha la facoltà di richiedere all’Assicurato l’esibizione di regolare fattura o ricevuta fiscale.
Fermo quanto precede, in caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo, AXA provvede al pagamento dell'indennizzo, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia all'Autorità competente e l'Assicurato abbia fatto pervenire:
1) il certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso e l'estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) rilasciati dal P.R.A. o dichiarazione di perdita di possesso in caso di veicolo non iscritto al P.R.A.;
2) le chiavi in dotazione del veicolo assicurato (comprese quelle di eventuali antifurto) nonché, se richiesta da AXA, una procura notarile a vendere per agevolare in caso di ritrovamento del veicolo l'eventuale vendita dello stesso;
3) in caso di esistenza di ipoteca sul veicolo, l'attestato di cancellazione emesso dal P.R.A., oppure, in caso di vincolo gravante sul mezzo, l'autorizzazione scritta della Vincolataria al pagamento (in difetto l'indennizzo verrà corrisposto direttamente alla Vincolataria).
C. ASSISTENZA STRADALE
SOCCORSO STRADALE E TRAINO.
Nel caso in cui il veicolo su cui sta viaggiando il Locatario non sia in grado di circolare autonomamente a seguito di guasto o incidente la Centrale Operativa provvederà, tenendo i costi a carico di AXA, a fare effettuare sul posto piccoli interventi di urgenza, oppure organizzerà il traino del veicolo stesso presso il più vicino posto di assistenza. In caso di scoppio, foratura o rottura di uno pneumatico occorsi durante la circolazione stradale, la Centrale Operativa provvederà ad organizzare il Soccorso o il Traino.
VEICOLO IN SOSTITUZIONE.
Qualora il veicolo su cui sta viaggiando il Locatario rimanga immobilizzato a seguito di guasto o incidente e necessiti di un intervento di riparazione superiore a 4 (quattro) ore di manodopera effettiva, certificata dal capo officina secondo i tempari della Casa Costruttrice, o qualora al momento del sinistro il punto di assistenza sia chiuso, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell’Assicurato un veicolo in sostituzione a chilometraggio illimitato, alle seguenti condizioni:
- se il veicolo assicurato è un’autovettura: un veicolo in sostituzione di max. 1.600 di cilindrata;
- se il veicolo assicurato è un autocarro: un veicolo in sostituzione con massa a pieno carico max. 4 / 6 quintali;
per un periodo massimo di 3 (tre) giorni in caso di guasto se è stata prescelta la formula BASE,
per un periodo massimo di 7 (sette) giorni in caso di guasto e 15 (quindici) giorni in caso di incidente se è stata prescelta la formula PLUS.
con avvertenza che:
- il tempo necessario per la ricerca del guasto e per il reperimento dei pezzi di ricambio non è considerato nel calcolo delle ore di manodopera effettiva;
- la prestazione non è fornita in caso di immobilizzo del veicolo per l’effettuazione del tagliando periodico e in caso di campagna di richiamo;
- Il veicolo sostitutivo è messo a disposizione presso società di autonoleggio convenzionate con la Centrale Operativa, negli orari di apertura delle stesse, in base alla disponibilità ed alle condizioni contrattuali previste;
- al momento del ritiro del veicolo a noleggio è richiesto un deposito cauzionale da prestarsi mediante carta di credito.
PRESTAZIONI ACCESSORIE.
Sono garantite le seguenti prestazioni accessorie:
- recupero difficoltoso del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale, entro il limite di € 250,00 per sinistro;
- taxi per ritirare l’auto in sostituzione entro il limite di € 100,00 per sinistro;
- spese di pernottamento in albergo fino ad un massimo di 3 (tre) notti ed entro il limite €. 500,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone coinvolte;
- spese di rientro o rimpatrio degli occupanti il veicolo: la Società terrà a proprio carico, indipendentemente dal numero di persone coinvolte, il costo dei biglietti aerei entro il limite di €. 500,00 per sinistro, il costo dei biglietti ferroviari entro il limite di €. 200,00 per sinistro e il costo del noleggio dell’auto in sostituzione a chilometraggio illimitato, per la durata massima di 24 (ventiquattro) ore.;
- rimpatrio del veicolo dall’estero, entro il limite di €. 1.500,00 per sinistro (solo con Formula PLUS);
- consulenza medica telefonica;
- invio di un’autoambulanza in caso di urgenza (solo con formula PLUS).
ESCLUSIONI.
Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:
a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall’inizio delle ostilità qualora l’Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
d) dolo o colpa grave dell’Assicurato o dei passeggeri, compreso il suicidio o tentato suicidio;
e) circolazione stradale di veicoli non previsti in polizza e di veicoli adibiti al trasporto di materiale radioattivo o di sostanze pericolose;
f) foratura del pneumatico, esaurimento della batteria, incendio del veicolo, blocco della serratura o dell’antifurto/immobilizer;
g) incendio, furto tentato/parziale, smarrimento o rottura delle chiavi, errore, gelo o esaurimento del carburante se determinato da negligenza del Conducente.
h) immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice;
i) mancata esecuzione degli interventi di manutenzione programmata previsti dalla casa costruttrice e immobilizzi causati da normali operazione di manutenzione;
j) uso improprio del veicolo e specificatamente: atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove;
k) conduzione del veicolo da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti; conduzione del veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché dall’uso di stupefacenti e allucinogeni;
l) circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario);
m) qualora il mezzo non sia assicurato ai sensi della legge 24.12.1969 n° 990 come sostituita dal D. Lgs. 209/2005, e successive modifiche;
n) appropriazione indebita (ART. 646 del Codice Penale);
o) ogni evento derivante da situazioni patologiche pregresse già note all’Assicurato;
p) sinistri derivanti da viaggi intrapresi dall'Assicurato nonostante il parere negativo di un medico curante o per sottoporsi a cure mediche o trattamenti medico-chirurgici.
q) espianto e/o trapianto di organi;
r) rapplicazioni di carattere estetico, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio verificatosi nel corso del contratto.
D. PROGRAMMA COVEA “RFD” (RIACQUISTO FRANCHIGIE)
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’assicurazione, eventualmente sottoscritta in opzione in una delle differenti formule denominate “STANDARD”, “PREMIUM” o “GOLD”, copre il danno materiale e diretto subito dall'autoveicolo, in conseguenza di:
a) ROTTURA ACCIDENTALE DEI CRISTALLI (esclusa fanaleria e specchi retrovisori) limitatamente alle spese sostenute per la loro sostituzione (in caso di sottoscrizione della copertura “STANDARD”);
b) ROTTURA ACCIDENTALE DEI CRISTALLI (esclusa fanaleria e specchi retrovisori) limitatamente alle spese sostenute per la loro sostituzione; COLLISIONE, dovuta a responsabilità del Locatario, con un altro veicolo identificato, verificatasi durante la circolazione in aree pubbliche o private, con avvertenza che l'assicurazione è operante anche in caso di concorso di colpa (in caso di sottoscrizione della copertura “PREMIUM”);
c) ROTTURA ACCIDENTALE DEI CRISTALLI (esclusa fanaleria e specchi retrovisori) limitatamente alle spese sostenute per la loro sostituzione; COLLISIONE, dovuta a responsabilità del Locatario, con un altro veicolo identificato, verificatasi durante la circolazione in aree pubbliche o private, con avvertenza che l'assicurazione è operante anche in caso di concorso di colpa; FURTO TOTALE O PARZIALE consumato o tentato, compresi i danni subiti dall’autoveicolo durante la circolazione dopo il furto (in caso di sottoscrizione della copertura “GOLD”):
LIMITI DI INDENNIZZO
La Società rimborsa il danno subito dal Locatario con i seguenti limiti di indennizzo per sinistro e per anno:
per la garanzia a), denominata “STANDARD”: rimborso di 250 euro di franchigia per sinistro e per anno;
per la garanzia b), denominata “PREMIUM”: rimborso di 500 euro di franchigia per sinistro e per anno sulla polizza CRISTALLI e di 1000,00 euro di franchigia per sinistro e per anno per la polizza COLLISIONE
per la garanzia b), denominata “GOLD”: rimborso di 500 euro di franchigia per sinistro e per anno sulla polizza CRISTALLI; di 1000,00 euro di franchigia per sinistro e per anno per la polizza COLLISIONE e di 1000,00 euro di franchigia per sinistro e per anno per la polizza FURTO TOTALE O PARZIALE
DATA DI EFFETTO E DURATA della GARANZIA
La garanzia ha effetto dalla data di attivazione della polizza furto alla quale è abbinata e ha la medesima durata originale di questa.
VALIDITÀ TERRITORIALE
L’assicurazione vale per i sinistri accaduti nei paesi in cui è valida la Carta internazionale di assicurazione (detta Carta verde).
PRESCRIZIONE
Tutte le azioni che derivano dal presente contratto si intendono prescritte decorsi 2 anni dalla data del sinistro.
CENTRALE OPERATIVA
Per la gestione e la consulenza relative a questa assicurazione e agli eventuali sinistri è disponibile una Centrale Operativa dedicata:
CENTRO ASSISTENZA CLIENTI RDF, numero verde 800 178001, dall’estero x00 00 00000000, fax x00 00 00000000,
email: xxxxxxxxxx@xxxx-0.xx. Il servizio è attivo tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9 alle ore 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, il Locatario dovrà inoltrare a MACH 1 s.r.l., a mezzo fax x00 00 00000000 o all’indirizzo “Xxxxxx Xxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx” i seguenti documenti:
Modulo di constatazione amichevole (Xxxxxx XXX), nel caso di un sinistro di collisione;
Copia della denuncia alla Autorità Pubblica, nel caso di un sinistro di furto;
Copia della fattura pagata per la riparazione del danno.
ESCLUSIONI
La garanzia non è valida:
nel caso in cui il conducente dell’autoveicolo assi-curato non sia munito di regolare patente;
per i sinistri cagionati da dolo del conducente dell’autoveicolo in noleggio;
in caso di partecipazione a gare o competizioni sportive e/o alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi;
qualora non sia operante l’assicurazione obbligatoria di RC Auto.
SEZIONE 3: MANUTENZIONE (FULL MAINTENANCE)
1. Durante la locazione e per un kilometraggio non superiore a 200.000 km, il Locatario beneficia della presa in carico da parte del Locatore del costo dei pezzi di ricambio, dei materiali di consumo e della manodopera per le seguenti operazioni:
- il cambio d’olio, i tagliandi ed i controlli, con la periodicità prevista dal Costruttore;
- I rabbocchi d’olio tra due tagliandi;
- la sostituzione di pezzi di ricambio soggetti a normale usura (ad eccezione degli pneumatici), con riferimento alle modalità d’utilizzo del veicolo e al suo kilometraggio;
- la sostituzione o la riparazione delle parti meccaniche ed elettriche difettose, nei limiti previsti dalla garanzia del Costruttore, ad esclusione dei seguenti componenti e particolari: carrozzeria, meccanismi di apertura dei retrovisori, allestimenti specifici (cassoni ribaltabili, celle frigo, ecc.), glii pneumatici non espressamente previsti con la sottoscrizione dell’opzione pneumatici, i sedili, le guarnizioni, la plancia di bordo, l’areazione, i cerchi, i comandi manuali sul cruscotto, i comandi manuali degli alzacristalli e delle porte, il posacenere, i tappetini, la moquette;
- le revisioni obbligatorie di legge, ad eccezione dei pezzi di ricambio e dei componenti e particolari esclusi, riportati nel punto precedente.
Dalla copertura del servizio sono ugualmente esclusi, se non già previsti come dotazione di serie, l'autoradio, tutti gli equipaggiamenti audio e i relativi accessori, i sistemi di allarme.
2. Il presente Contratto non copre:
- le conseguenze indirette di un eventuale guasto (perdita di esercizio, etc.).
- le modifiche o trasformazioni del veicolo o di sue componenti non autorizzate dal Locatore e/o dal Costruttore e / o effettuate presso un riparatore non convenzionato, per le cui conseguenze (degrado, usura prematura, alterazioni, ecc.) il Locatore non potrà essere ritenuto responsabile;
- le modifiche o trasformazioni del veicolo o di sue componenti eventualmente autorizzate dal Locatore e/o dal Costruttore ma realizzate al di fuori della Rete convenzionata, per le cui conseguenze (degrado, usura prematura, alterazioni, ecc.) il Locatore non potrà essere ritenuto responsabile;
- la riparazione o il tagliando non conformi alle preconizzazioni del Costruttore o effettuati presso la Rete non ufficiale;
- l’utilizzo del veicolo non in maniera conforme alle preconizzazione del Costruttore (competizioni sportive, sovraccarico,...)
- le conseguenze dovute all’utilizzo di un carburante non conforme alle preconizzazioni del Costruttore.
- le conseguenze derivanti dal mancato rispetto degli avvisi inviati dagli strumenti di bordo, e delle raccomandazioni elencate nel manuale d’uso e della garanzia del veicolo
- il degrado causato da cause esterne, come ad es.: incidenti, collisioni, xxxx, graffi, rigature, proiezioni di sassi, corpi solidi, grandine
- i danni dovuti a causa di forza maggiore come ad. es : xxxxxxx, incendi, inondazioni, terremoti, atti di guerra, rivolte e attacchi.
- le forature, le ernie, le rotture agli pneumatici, la convergenza e l’equilibratura delle ruote
- il carburante o le conseguenze della presenza di impurità all’interno dello stesso
- le conseguenze dovute all’utilizzo di un carburante non conforme alle prescrizioni del Costruttore
- gli additivi, ad eccezione del liquido lavavetri in occasione dei tagliandi,
- le operazioni di lavaggio e di riparazione della carrozzeria, la pulizia dell’abitacolo,
- gli elementi di bordo, tutti gli elementi di carrozzeria, i sedili, gli interni (in via esemplificativa e non esaustiva, i tappeti, la plancia, le bocchette d’aerazione, le cerniere, i cassetti e i coperchi, etc.), i vetri, i cristalli e gli specchi, i segnalatori di direzione, i fari, gli accessori e gli allestimenti post vendita (allarmi, autoradio, cassoni, celle frigo, etc).
- i comandi manuali in plancia e i comandi manuali delle porte e dei finestrini
- i prodotti e le merci trasportate
3. IL Locatario ha l’obbligo di far verificare, nel più breve tempo possibile, attraverso le Concessionarie della Rete ufficiale del Costruttore, le difettosità prese o meno in carico dal Locatore.
4. Per beneficiare della presa in carico da parte del Locatore del costo delle operazioni definite all’art. 1, il Locatario dovrà presentare, presso la Concessionaria della Rete Ufficiale del Costruttore, la sua carta servizi che gli sarà rilasciata dal Locatore. Il Locatario dovrà notificare al Locatore l’eventuale smarrimento o furto della suddetta carta. La responsabilità di uso fraudolento della stessa sarà imputabile a responsabilità del Locatario.
5. Per i Paesi esteri, ad eccezione della Germania, della Spagna, del Portogallo e della Romania, il Locatario dovrà:
I. richiedere l’accordo al Locatore, mediante trasmissione del preventivo di riparazione effettuato dall’officina,
II. effettuare il pagamento della fattura d’intervento
III. in caso di autorizzazione da parte del Locatore, inviare al Locatore stesso i giustificativi per ottenere il rimborso.
6. Pneumatici
Qualora venga scelta dal Locatario l’opzione pneumatici, questo potrà beneficiare dei seguenti servizi:
a) Pneumatici estivi (di tipo performance o premium)
della sostituzione degli pneumatici in conformità con quanto preconizzato dal Costruttore, compresi lo smontaggio del pneumatico equipaggiante il veicolo, montaggio del nuovo pneumatico ed equilibratura, nel limite del numero massimo di pneumatici sottoscritti nel Frontespizio.
b) Pneumatici Invernali (di tipo performance o premium)
della sostituzione degli pneumatici estivi di serie sul veicolo con degli pneumatici invernali, compresi le prestazioni del solo primo smontaggio del pneumatico estivo equipaggiante il veicolo, del primo montaggio del nuovo pneumatico invernale e della prima equilibratura, nel limite del numero di pneumatici sottoscritti nel Frontespizio.
In caso di restituzione del veicolo prima del termine del contratto di locazione, o di estinzione anticipata del contratto per qualsiasi causa intervenuta, il Locatario dovrà pagare al Locatore il saldo delle somme residue indicate nel Frontespizio a titolo di corrispettivo della prestazione se la totalità dei pneumatici previsti a Contratto è stata consumata.
SEZIONE 4: CAPITOLATO TECNICO DI VALUTAZIONE DEI DANNI
La metodologia di valutazione dei danni da fine noleggio e illustrata nel Capitolato Tecnico di Valutazione dei Danni nella versione Renault / Dacia (ESM.CTVDRE.2014.07) ed è parte integrante delle presenti Condizioni Generali di Locazione di Veicoli a Lungo Termine. In occasione della stipula del Contratto, una copia del suddetto Capitolato Tecnico viene
1) consegnata dal Venditore (per conto del Locatore) al Locatario, ovvero;
2) inviata dal Venditore (per conto del Locatore) al Locatario via posta elettronica certificata (pec)
I modelli del Capitolato Tecnico di Valutazione dei Danni nella versione Renault / Dacia (ESM.CTVDRE.2014.07) è consultabile e scaricabile anche dal sito xxx.xxxxxxxxxx.xx
Si riproduce di seguito la tabella da adottare in sede di misurazione d'entità del danno:
Gravità Xxxxx | Xxxxx derivanti dal normale utilizzo della vettura e/o tali da collocarsi al di sotto della soglia di percezione (visibili solo spostandosi di un angolo di +/- 45° e sotto luce radente) salvo difetti di esecuzione | Si vedano i casi sotto riportati | La superficie verniciata del particolare danneggiato è inferiore al 10%. | Il danno è evidente e coinvolge una superficie verniciata del particolare danneggiato non superiore al 40% del | Il danno è profondo, La superficie verniciata del particolare danneggiato è superiore al 40% della superficie totale dell’elemento. |
Tipo di intervento | NON si richiede alcun tipo di intervento | SMART REPAIR | Riparazione Lieve | Riparazione Media | Riparazione Grave |
Nel caso in cui il danneggiamento sia tale da rendere impraticabile o antieconomica la riparazione si considererà la SOSTITUZIONE dell'elemento.
In caso di riparazione, sia essa di tipo Lieve/Medio/Grave, verranno sempre conteggiati i tempi medi previsti dai tempari ANIA/Associazione di Categoria. (Esempio:Lieve sottolivello Medio/Medio sottolivello Medio/ Grave sottolivello Medio)
Nel caso in cui in fase di perizia si evidenzino Difetti di Riparazione/Verniciatura, è necessario esplicitare sul referto la tipologia di difetto riscontrata e che il ripristino è dovuto a tale difetto. Relativamente a Pneumatici e Xxxxxxxxx si rimanda a quanto riportato sul capitolato tecnico: devono essere conformi all'originale
Pneumatici conformi: Michelin, GoodYear, Dunlop, Continental, Bridgestone
Smart Repair | Descrizione Danno | Estensione | Tempo previsto |
Riparazione tessuti | Bruciatura, strappi, forature sul rivestimento del sedile, pannelli porta, tetto. | Smart repair per danni <=25 mm² (5x5) e fino a 2 inclusi sullo stesso elemento | 2 ore per elemento (tasso di carrozzeria) |
Riparazione ammaccatura (Bolli) | Ammaccatura riparabile senza verniciatura | Smart repair nel limite di 3 ammaccature comprese per elemento inferiori a 2 cm | 2,5 ore per elemento (tasso di carrozzeria) |
Riparazione scheggiature | Scheggiatura su carrozzeria (escluso paraurti) | Smart repair fino a 5 scheggiature <= a 3mm lineari per elemento | 1,5 ore per elemento (tasso di verniciatura) |
Riparazione riga | Riga che non scompare con lucidatura | Smart repair se lunghezza <= a 5 cm | 1,5 ore per elemento (tasso di verniciatura) |
Riparazione cerchi | Cerchione alluminio | Smart repair in caso di attriti di lunghezza cumulativa > a 5 cm | 2 ore per elemento (tasso di carrozzeria) |
Cerchi in lamiera | In caso di piegature superiori ai 5 cm si preveda la sostituzione dell'elemento | nessun addebito oltre il costo dell'elemento | |
Pulizia/sgrassatura di un elemento interno | Valida per elemento (es. sedile ant. S/D, sedile post S/D fino ad un max di 4 sedili) | 1 ora per elemento (tasso di carrozzeria)e comunque fino ad un massimo di 60 €, nel caso tutti i 4 sedili siano da conteggiare. | |
Scollatura adesivi su autovettura | 1 ora per elemento (tasso di carrozzeria) | ||
Scollatura adesivi su veicolo commerciale | 2 ore per elemento (tasso di carrozzeria) | ||
Controllo geometria (convergenza) | Ove per la vettura sia evidente una anomalia del consumo dei pneumatici | 1 ora per elemento (tasso di carrozzeria) | |
Ri-Verniciatura delle Calotte Specchietti | In caso di incisioni, abrasioni e righe superiori a 2 cm non eliminabili con lucidatura. | 0,5 ora per elemento (tasso di verniciatura) | |
Ri-Verniciatura di Modanature Porte/Paraurti | Nel caso in cui il danno sulla modanatura non presenti incisioni, abrasioni o deformazioni e comunque in tutti i casi in cui il ripristino può essere effettuato a regola d'arte , si potrà procede a considerare la RIVERNICIATURA dell'elemento. | 0,5 ora per elemento e comunque fino ad un massimo di 1 ora in caso di modanature composte (Es. modanatura posteriore) |
In caso di riparazioni sui paraurti si preveda di adottare la seguente tabella: | Tempi di riparazione | ||
PARAURTI | Descrizione | SR | VE |
Paraurti anteriore | Si riportano di seguito i tempi da imputare in caso di riparazione o sostituzione dei paraurti. In caso di sostituzione il dato è da integrare col costo dell'elemento. | 2,2 | 2,2 |
Paraurti posteriore | Si riportano di seguito i tempi da imputare in caso di riparazione o sostituzione dei paraurti. In caso di sostituzione il dato è da integrare col costo dell'elemento. | 1,1 | 2 |
SEZIONE 5: MODELLO SCHEDA STATO D’USO
SCHEDA DI PERIZIA
Data………………………………………………… Cod. Venditore…………………………………………………….
DATI CLIENTE | DATI VEICOLO | ||||
Nome Cliente ………………………………………………………………………………………… Marca …………………………………………….. Mod./vers ………………………………………………………………………… Indirizzo …………………………………………… Città …………..….……………………… Targa ……………………………………………... Telaio…………………………………………………………….…………………. CAP ……………………………………… Tel. Abitazione/ufficio ………………………… Alimentazione………………………………….. Catalizzatore………………………………………………….………………… Tel. …………………………………….. e-mail ……………………………………………….. N° porte …………………… Colore ……………………………….. KM …………………………………….. | |||||
CARTA DI CIRCOLAZIONE & CERTIFICATO DI PROPRIETA' | Scadenza tassa di possesso Incidenti subiti | SI | NO | ||
Ultima revisione effettuata ………………………………………………………………….. (descrizione): ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………. Corrispondeza telaio - carta di circolazione ……………………………………………. OPZIONI: Aria condiz ………………… Tetto apribile ………………… ABS …………………….. Reimmatricolazione SI NO Data 1° immatricolazione ……………………… Cambio ……………………. Antifurto ……………………… Cerchi lega ……………… Data 1° immatricolazione …………………………………………… Autoradio ………………….. Gancio Traino ………………….. Airbag ……………………… Documenti veicolo CC FV CDP Altri ………………………………………………...………….…………………...…………………………………………………………… | |||||
ENTRATA | |||||
LEGENDA: | |||||
Data e ora | L= LIEVE R = ROTTO | ||||
Km | M= MEDIO S= SOSTITUZIONE | ||||
Carburante [E] [1/4] [1/2] [3/4] [F] | G= GRAVE | ||||
Luogo perizia | B= BOLLO | ||||
Perito | GR= GRAFFIO LEGGERO | ||||
PARTE DANNEGGIATA | TIPO DANNO | GRAVITA' | NOTE | ||
Accendino / Posacenere SI NO Check oliomotore SI NO Carta di circolazione SI NO Stato pneumatici Assicurazione(contrassegnoetalloncino) SI NO Spie SI NO Kitdi gonfiaggio/ Attrezzi/ Ruota discorta SI NO Antenna SI NO Scheda navigatore SI NO Tappetini SI NO Doppiechiavi SI NO Kit di sicurezza SI NO Dichiarazione dell’utilizzatoredelcliente Firma del Dealer Io sottoscritto dichiaro che il suddetto veicolo ha percorso realmente il chilometraggio indicato ed è esente da vizi occulti. Inoltre, sono aconoscenzachelavetturasaràricontrollata ed eventualidanni eanomalienon descritte su questa scheda verranno quantificate ed addebitate. Data ………………………………………. Firma ………………………………………...... Data ………………………………………. Firma …………………………………….……….. |
SEZIONE 6: SERVIZI TELEMATICI
Art. 1 – Specificazioni terminologiche e premesse
1.1 “Accelerometro”: si intende un dispositivo elettronico all’interno del Dispositivo Satellitare che rileva e misura l’accelerazione/ decelerazione del Veicolo su cui è installato.
1.2 “Anomalia”: si intende lo stato di funzionamento anomalo del Sistema, identificato dal Centro Assistenza Clienti. Le ragioni dell’anomalia possono essere identificate dal Dispositivo Satellitare e dall’Installatore.
1.3 “Crash e Mini Crash”: si intendono la rilevazione delle accelerazioni/decelerazioni che permangano, per un sufficiente intervallo di tempo uguali o superiori alla soglia di 1g (1g corrisponde a 9,8 m/s2) per i Veicoli con Dispositivo Satellitare installato, purché a quadro Veicolo acceso.
1.4 “Utilizzatore”: si intende un individuo, che può essere diverso dal Locatario, che solitamente guida l’auto.
1.5 “Data Effettiva”: si intende la data di decorrenza dei Servizi Telematici, coincidente con la data di consegna del Veicolo.
1.6 “GPRS” (General Packet Radio Service): si intende un servizio dati mobile fornito da reti GSM e utilizzato per la comunicazione tra Dispositivo Satellitare e Service Center.
1.7 “GPS” (Global Positioning System): si intende il sistema satellitare usato per localizzare i veicoli. Il sistema elettronico che permette di rilevare il posizionamento attraverso una rete satellitare dedicata che fornisce le coordinate geografiche.
1.8 “GSM” (Global System for Mobile communication): si intende un sistema telefonico cellulare digitale utilizzato per la comunicazione tra Service Center e Dispositivo Satellitare.
1.9 “Installatore”: si intende il soggetto responsabile dell’installazione, attivazione e manutenzione del Dispositivo Satellitare, autorizzato dal Locatore.
1.10 “Form di installazione”: si intende il modulo che deve essere debitamente compilato dall'Installatore e firmato dal Locatario per confermare che l'installazione è stata completata.
1.11 “Dispositivo Satellitare”: si intende il dispositivo elettronico omologato secondo le Direttive Europee CE95/54 AUTOMOTIVE tipo ISO 7637 e prodotto con sistemi di qualità ISO 9001 e TS 16494, installato nel veicolo che raccoglie e trasferisce i dati necessari a fornire i servizi telematici al Service Center.
1.12 “Attivazione del Dispositivo Satellitare”: si intende il completamento delle attività necessarie a rendere il Dispositivo Satellitare operativo (incluse l’installazione e la connessione con il Service Center).
1.13 “Service Center”: si intende l’insieme delle infrastrutture tecnologiche dotate di specifici software, che ricevono ed elaborano i dati rilevati dal Dispositivo Satellitare installato sul veicolo.
1.14 “Dati Personali”: si intendono tutti i dati relativi al Locatario, necessari al funzionamento dei Servizi Telematici, forniti e gestiti secondo questo contratto.
1.15 “SIM card”: si intende la scheda di abbonamento telefonico inserita nel Dispositivo Satellitare ed utilizzata dalla stessa per il trasferimento dei dati al Centro Servizi.
1.16 “Servizi Telematici”: si intendono tutti i servizi forniti descritti in questo contratto.
1.17 “Furto”: si intende il reato previsto dall’Art. 624 Codice Penale commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.
1.18 “Rapina”: si intende il reato previsto dall’Art. 628 del Codice Penale commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
1.19 “Veicolo”: si intende il mezzo di trasporto identificato in questo Contratto in cui è installato il Dispositivo Satellitare.
1.20 “Centro Assistenza Clienti”: si intende la struttura attraverso cui viene fornita assistenza al Locatario.
1.21 “Dashboard”: si intende la piattaforma Web, accessibile dai browser Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge all’interno della quale il Locatario potrà accedere all’area riservata per la consultazione dei dati sui Servizi Telematici.
1.22 “APP”: si intende l’applicazione disponibile su smartphone sui sistemi IOS e Android che permette l’accesso all’area riservata dei Servizi Telematici.
1.23 “Fornitore”: si intende il/i soggetto/i che forniscono i Servizi Telematici in favore del Locatario e che agiscono per conto del Locatore. I dati identificativi del Fornitore possono essere richiesti al Locatore con le modalità indicate nella Sezione 7 – Informativa sul trattamento dei dati personali.
Art. 2 - Oggetto della Sezione “Servizi Telematici”
La presente Sezione disciplina il rapporto tra il Locatore ed il Locatario relativamente al Dispositivo Satellitare e alla fornitura dei Servizi Telematici ad esso associati, e si applica esclusivamente ai Veicoli di marca Renault e Dacia.
Art. 3 - Fornitura dei servizi
Il Fornitore fornirà i Servizi Telematici a partire dalla Data Effettiva in conformità e per la durata di questo Contratto.
Art. 4 - Funzioni del Dispositivo Satellitare
4.1 Il Dispositivo Satellitare fornisce le seguenti principali funzioni:
a) Localizzazione GPS, per determinare la posizione e la velocità del Veicolo;
b) Accelerometro, per rilevare incidenti e relativa entità e dinamica;
c) Funzioni di sorveglianza, per rilevare condizioni specifiche (ad esempio disconnessione della batteria);
d) Funzioni di gestione dell'alimentazione, per minimizzare il consumo di batteria quando il veicolo è parcheggiato;
e) Funzioni diagnostiche, per controllare le operazioni e le funzioni del Dispositivo Satellitare;
f) Comunicazione GSM/GPRS, per trasmettere al Service Center del Fornitore i dati raccolti dal Dispositivo Satellitare.
4.2 La trasmissione dei dati al Service Center avviene, a Veicolo acceso, in media ogni 25km di percorrenza.
4.3 La rilevazione dei dati riferiti alle percorrenze del Veicolo continuerà anche in caso di risoluzione, sospensione o annullamento del contratto assicurativo o del Contratto, sino allo smontaggio del Dispositivo Satellitare.
Art. 5 - Installazione, disinstallazione del Dispositivo Satellitare
Le modalità e i tempi di installazione/disinstallazione seguono quanto previsto nell’art 4 – Sezione 1 – Condizioni di Noleggio per la consegna e riconsegna del Veicolo.
Il Dispositivo Xxxxxxxxxxx non potrà mai essere disinstallato nel corso della durata del Contratto di Noleggio. In caso di guasto accertato dal Service Center potrà essere eventualmente sostituito.
Le spese relative alla sostituzione/verifica del Dispositivo Satellitare in caso di guasto accertato dal Service Center sono sempre a carico del Locatore, salvo accertata responsabilità per dolo, colpa grave o negligenza del Locatario.
Art. 6 – Descrizione dei Servizi Telematici al Locatario e relative modalità di erogazione
I Servizi Telematici sottoscritti nel Frontespizio vengono forniti dalla Data Effettiva.
Il Locatario con la sottoscrizione del presente Contratto, usufruisce dei seguenti Servizi Telematici di base inclusi nel canone (denominati “ASSET MANAGEMENT MYNDFLEET ACTIVE):
a) Servizio di raccolta ed elaborazione dati
Il Dispositivo Satellitare, installato e attivato sul Veicolo, è idoneo ad effettuare il servizio di raccolta ed elaborazione dei dati in base ai seguenti parametri:
- i Km complessivi percorsi;
- l’accadimento di eventuali crash o mini-crash (incidenti con altri Xxxxxxx, urti contro ostacoli fissi, ribaltamenti o uscite di strada).
I suddetti dati sono visualizzati in forma aggregata e la loro consultazione è accessibile dal Locatario e dal Locatore, in modalità protetta, dal sito Internet del Locatore, attraverso applicazioni Web.
b) Driving Behaviour
Sulla piattaforma Web viene mostrata, sotto forma di punteggio, l’informazione relativa allo stile di guida, sia a livello di Flotta che del singolo Veicolo; tale punteggio è elaborato sulla base dei seguenti eventi:
- velocità;
- accelerazioni brusche;
- decelerazioni brusche;
- cambi repentini di traiettoria;
- comportamento in curva.
c) Eco Driving
Sulla piattaforma Web sono mostrate le informazioni relative alle performance di guida "ecologica" del singolo Veicolo; vengono mostrati i seguenti parametri:
- Stima consumo del carburante (in base alla tipologia di percorso ed allo stile di guida);
- Emissioni Co2 e altre componenti di emissione;
- "Eco Index", definito come un indice, sotto forma di punteggio, che mostra l’efficienza di guida, sia a livello di Flotta che del singolo Veicolo, in relazione ad uno stile idealmente Ecologico.
d) Servizio di Crash Management
Il Dispositivo Satellitare, installato e attivato sul veicolo, è idoneo a rilevare l’accadimento di eventuali crash o mini-crash.
e) Customer Space
Sulla piattaforma Web sono mostrate le informazioni relative alla lista dei contratti di noleggio del Locatario, alle fatture, alle multe e sanzioni amministrative, al monitoraggio delle riparazioni conseguenti ai sinistri e ai costi della flotta.
Inoltre il Locatario potrà scegliere i seguenti ulteriori servizi opzionali, a titolo oneroso, indicati nel Frontespizio denominati: ASSET TRACKING MYNDFLEET TREK:
f) Live Tracking
Questo servizio consente al Locatario di verificare, su mappa cartografica, l'indicazione dell'ultima posizione disponibile dei Veicoli della flotta.
g) Historical Tracking
Questo servizio consente al Locatario di consultare, su mappa cartografica, i percorsi effettuati dai Veicoli, riportando per ogni viaggio, il dato di chilometraggio e posizione (Latitudine, Longitudine ed orario).
ASSET TRACKING MYNDFLEET LIVE:
h) Real Time Tracking
Questo servizio consente al Locatario di conoscere la posizione del proprio veicolo in tempo reale con una frequenza pari ad ogni 400 metri e/o 5 minuti.
Il Locatario può effettuare le seguenti modifiche di servizio myndfleet:
Da ACTIVE a TREK;
Da TREK a LIVE.
Il Locatario del veicolo può in ogni momento utilizzare la funzione PRIVACY MODE che consente la disattivazione del dispositivo di localizzazione.
Le informazioni relative alla mappa geografica dei percorsi effettuati giornalmente sono rese disponibili al Locatario per un periodo di tempo non superiore a 60 giorni, decorsi i quali saranno cancellate.
Il Locatario si obbliga sin d’ora ad Informare eventuali conducenti del veicolo sulla possibilità di disinserire il suddetto dispositivo attivando la PRIVACY MODE tramite le applicazioni web, che dovranno essere messe obbligatoriamente a disposizione del conducente del veicolo da parte del Locatario.
Il Locatario potrà accedere ai suddetti Servizi Telematici seguendo le istruzioni che gli verranno recapitate all’indirizzo di posta elettronica fornito nel contratto.
Utilizzando le credenziali di accesso ottenute a seguito della propria registrazione, il Locatario potrà usufruire dei Servizi Telematici tramite Dashboard e anche tramite APP qualora abbia sottoscritto i servizi opzionali f), g) e h).
Art. 7 - Limitazione di responsabilità
In alcun modo il presente Xxxxxxxxx esclude o limita la responsabilità del Locatario in caso di dolo, colpa grave, morte, lesioni personali o in ogni altro caso in cui il Locatario incorra in responsabilità in base alla legge.
Il Locatore, il Fornitore e eventuali soggetti terzi da quest’ultimo incaricati, non possono essere ritenuti responsabili per le conseguenze derivanti dal verificarsi dei seguenti eventi:
a) malfunzionamento del GPS, GSM/GPRS e rete e linee di telecomunicazione;
b) Veicolo ubicato all'interno di un garage, in una galleria o in qualsiasi altro luogo dove potrebbe non esserci una copertura sufficiente del GPS / GSM;
c) database di mappa cartografica non debitamente corretto e aggiornato;
d) manomissione del Dispositivo Satellitare e/ o dei relativi componenti e accessori da parte del Locatario, dell’Utilizzatore Designato o da qualsiasi altra soggetto non autorizzato, che ne comportino la distruzione o il grave danneggiamento;
e) mancata esecuzione, da parte del Locatario, delle indicazioni fornite in caso di Anomalia del Dispositivo Satellitare (in via esemplificativa e non esaustiva, il mancato contatto con l'Installatore come richiesto);
f) mancata Installazione del Dispositivo Satellitare a regola d’arte presso soggetti terzi non autorizzati dal Locatore;
g) dati e altre informazioni fornite dal Locatario in maniera errata;
h) effetto di nuove disposizioni normative o regolamentari entrate in vigore successivamente all’installazione del Dispositivo Satellitare e che possano influenzare le funzionalità del sistema;
i) mancato intervento (o intervento senza successo) delle autorità di polizia in seguito alla notifica da parte del Service Center e / o degli istituti di vigilanza;
j) forza Maggiore;
k) inadempienza del Locatario agli obblighi contrattuali.
In caso di malfunzionamento, il Locatario ha l’obbligo di far riparare o far sostituire nel minor tempo possibile il Dispositivo Satellitare presso un qualsiasi Installatore.
Art. 8 - Manutenzione del Veicolo
In caso di manutenzione del Veicolo, che coinvolga la batteria o qualsiasi altro componente elettrico e/o di altra natura del Veicolo, il Locatario dovrà rivolgersi esclusivamente alla rete di Installatori del Locatore e seguire le disposizioni della Sezione 1 – Condizioni di Noleggio.
Art. 9 – Durata e rinnovo
La durata di erogazione dei Servizi Telematici è la medesima di quella prevista per il Contratto, applicandosi ai Servizi Telematici l’art. 4 della Sezione 1 – Condizioni di Noleggio e gli ulteriori articoli in esso richiamati.
Art. 10 - Modifiche
Il Locatore si riserva il diritto di modificare unilateralmente la sezione relativa ai Servizi Telematici e la relativa disciplina contrattuale, per giustificati motivi, compresi cambiamenti legislativi o regolamentari, disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza, per motivi di efficienza o maggiore sicurezza, o per altri aspetti di natura tecnica o operativa anche dipendenti da soggetti terzi di cui si avvale il Locatore.
In questo caso il Locatore dovrà inviare al Locatario una notifica scritta indicando la data in cui le modificazioni diverranno efficaci.
Entro trenta (30) giorni dalla notifica di cui sopra, il Locatario ha il diritto di opporsi per iscritto alle modificazioni, inviando al Locatore una raccomandata a/r o posta elettronica certificata (“PEC”). Se il Locatore non riceve l'opposizione del Locatario nei termini e nelle forme predetti, si riterrà che il Xxxxxxxxx abbia accettato le modificazioni proposte.
Nel caso di opposizione del Locatario alle modificazioni, i Servizi Telematici verranno disattivati nel mese successivo alla data di ricevimento della comunicazione di opposizione.
Art. 11 - Risoluzione
Il Locatore o il Locatario potranno richiedere, secondo le modalità stabilite nel successivo art. 12, la chiusura anticipata dei Servizi Telematici. In caso di inadempienza grave del Locatario agli obblighi del presente Contratto, il Locatore potrà far valere quanto previsto all’art. 17 della Sezione 1 – Condizioni di Noleggio, salvo quanto previsto dall’art 4.4 della presente Sezione.
Art. 12 - Comunicazioni
Salvo diversa disposizione, qualsiasi comunicazione tra le Parti in relazione a questa Sezione sarà efficace solo se resa mediante comunicazione scritta all'altra Parte, inviata tramite posta raccomandata A/R o tramite PEC.
Art. 13 - Copertura territoriale
I servizi oggetto della presente Sezione sono operativi nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano nonché negli Stati membri dell’Unione Europea e nei seguenti Paesi: Albania, Andorra, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Kosovo, Liechtenstein, Lituania, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Serbia, Svizzera, Turchia, Ucraina.
SEZIONE 7: INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI LOCAZIONE VEICOLO
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.679 del 2016 la ES Mobility S.r.l., con sede in Roma, Via Xxxxxxxxx x.0000, (xx xxxuito “ESM”), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali.
1. FONTE DEI DATI PERSONALI
I dati personali in possesso di ESM sono raccolti direttamente sia presso i diretti interessati all’atto della firma del contratto di locazione veicolo, che presso terzi (ad esempio, fonti accessibili al pubblico come le Camere di Commercio, Conservatoria, etc.).
Le categorie di dati personali raccolti presso terzi sono: dati anagrafici, dati relativi ai rapporti societari, alla solvibilità, alla presenza di eventi pregiudizievoli (es. ipoteche, pignoramenti, protesti, etc.).
2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI
Il Cliente e gli eventuali coobbligati o garanti (di seguito cumulativamente definiti il “Cliente”) sono informati e, per quanto di ragione, espressamente consentono che i dati forniti per lo svolgimento della istruttoria preliminare e i dati relativi allo svolgimento del rapporto contrattuale vengano trattati nell’ambito della normale attività di ESM, nonché nell’ambito delle attività connesse e strumentali e per le seguenti finalità:
I. adempimento di obblighi legali, ivi inclusi gli eventuali obblighi di identificazione, conservazione e segnalazione previsti dalle normative antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007); connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da Organi di Vigilanza e Controllo;
II. attività necessarie per la minimizzazione dei rischi di insolvenza o di frode;
III. gestione dei rapporti precontrattuali (es. attività istruttoria e valutazione circa l'affidabilità della clientela, minimizzazione dei rischi di frode o insolvenza) contrattuali e dei relativi servizi, compresi i Servizi Telematici, limitatamente ai Veicoli di marca Renault e Dacia. di cui alla Sezione 6 e l'attivazione dei prodotti assicurativi. A questo proposito, il cliente è informato che saranno trattati anche i dati relativi alla vita della batteria di trazione (la “Batteria” - quali dati di rendimento, kilometraggio associato, ricariche rapide etc.). Tali dati verranno trattati in forma anonima (senza possibilità di risalire all'identità del cliente), per scopi statistici e legati al miglioramento tecnologico della Batteria e del servizio reso al Cliente;
IV. elaborazione statistica;
V. tutela e recupero dei crediti; connesse ad operazioni di cartolarizzazione e cessione del credito; connesse agli obblighi di controllo interno e di revisione dei conti; connesse ad esigenze di tipo operativo, gestionale e di manutenzione del software ed archivi;
VI. finalità di sicurezza del trasporto ed incolumità delle persone e localizzazione della Batteria e del Veicolo nel solo caso di richiesta di assistenza stradale da parte del cliente: il cliente è informato che sulla Batteria è installato un dispositivo di localizzazione m2m (machine to machine) che consente di localizzare la posizione della Batteria (e, con essa, quella del Veicolo). I dati sulla posizione geografica vengono trasmessi esclusivamente se e quando il cliente invia una richiesta di assistenza stradale prevista dal contratto. I dati sono trattati in forma anonima, non consentono di risalire all'identità del conducente (è il conducente stesso a fornire le proprie generalità al momento della richiesta di assistenza) e vengono memorizzati per il tempo strettamente necessario all'erogazione della prestazione di assistenza stradale contrattualmente prevista. Il sistema, pertanto, non consente di monitorare con continuità e senza una diretta richiesta di intervento ed assistenza stradale del cliente la posizione della Batteria e del Veicolo;
VII. finalità correlate all'uso di Dispositivo di geolocalizzazione Satellitare, limitatamente ai Veicoli di marca Renault e Dacia (basati su tecnologia GPS/GSM o a radiofrequenza), nel rispetto delle prescrizioni dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, il Dispositivo Satellitare viene impiegato per le finalità di: garantire la sicurezza dei Veicoli, del Locatario e degli Utilizzatori e per: fornire il soccorso stradale, stabilire la dinamica di eventuali sinistri, valutare il rischio assicurativo, tutelare la proprietà e il patrimonio aziendale di ESM, erogare servizi di customer care, ottimizzare le emissioni di CO2 e il contenimento dei costi logistici. Inoltre tale Dispositivo Satellitare permetterà di verificare in forma anche statistica, quanto di seguito: chilometraggio percorso; velocità massima; velocità media; geolocalizzazione; eventi crash con dettaglio di geolocalizzazione e velocità rilevata prima durante e dopo l’impatto; dinamica incidente. In particolare, la rilevazione dei chilometri percorsi consentirà al Locatore di seguire l’evoluzione del contratto e supportare il Locatario nella facoltà di variazione del chilometraggio pattuito contrattualmente nel corso della locazione; Il Dispositivo Satellitare fornisce le seguenti principali funzioni:
a) Localizzazione GPS, per determinare la posizione e la velocità del Veicolo.
b) Accelerometro, per rilevare incidenti e relativa entità e dinamica.
c) Funzioni di sorveglianza, per rilevare condizioni specifiche (ad esempio disconnessione della batteria).
d) Funzioni di gestione dell'alimentazione, per minimizzare il consumo di batteria quando il veicolo è parcheggiato.
e) Funzioni diagnostiche, per controllare le operazioni e le funzioni del Dispositivo Satellitare.
f) Comunicazione GSM/GPRS, per trasmettere al Service Center del Fornitore i dati raccolti dal Dispositivo Satellitare. La trasmissione dei dati al Service Center avviene, a Veicolo acceso, in media ogni 25km di percorrenza.
La rilevazione dei dati riferiti alle percorrenze del Veicolo continuerà anche in caso di risoluzione, sospensione o annullamento del contratto assicurativo o del Contratto, sino allo smontaggio del Dispositivo Satellitare.
Il Locatario usufruisce dei seguenti Servizi Telematici:
a) Servizio di raccolta ed elaborazione dati: il Dispositivo Satellitare, installato e attivato sul Veicolo, è idoneo ad effettuare il servizio di raccolta ed elaborazione dei dati in base ai seguenti parametri:
- i Km complessivi percorsi;
- l’accadimento di eventuali crash o mini-crash (incidenti con altri Xxxxxxx, urti contro ostacoli fissi, ribaltamenti o uscite di strada).
I suddetti dati sono visualizzati in forma aggregata e la loro consultazione è accessibile dal Locatario e dal Locatore, in modalità protetta, dal sito Internet del Locatore, attraverso applicazioni Web.
b) Driving Behaviour: sulla piattaforma Web viene mostrata, sotto forma di punteggio, l’informazione relativa allo stile di guida, sia a livello di Flotta che del singolo Veicolo; tale punteggio è elaborato sulla base dei seguenti eventi:
- velocità;
- accelerazioni brusche;
- decelerazioni brusche;
- cambi repentini di traiettoria;
- comportamento in curva.
c) Eco Driving: sulla piattaforma Web sono mostrate le informazioni relative alle performance di guida "ecologica" del singolo Veicolo; vengono mostrati i seguenti parametri:
- stima consumo del carburante (in base alla tipologia di percorso ed allo stile di guida);
- emissioni Co2 e altre componenti di emissione;
- "Eco Index", definito come un indice, sotto forma di punteggio, che mostra l’efficienza di guida, sia a livello di Flotta che del singolo Veicolo, in relazione ad uno stile idealmente Ecologico.
d) Servizio di Crash Management: Il Dispositivo Satellitare, installato e attivato sul veicolo, è idoneo a rilevare l’accadimento di eventuali crash o mini-crash.
e) Customer Space: sulla piattaforma Web sono mostrate le informazioni relative alla lista dei contratti di noleggio del Locatario, alle fatture, alle multe e sanzioni amministrative, al monitoraggio delle riparazioni conseguenti ai sinistri e ai costi della flotta.
f) Live Tracking: questo servizio opzionale consente al Locatario di verificare, su mappa cartografica, l'indicazione dell'ultima posizione disponibile dei Veicoli della flotta.
g) Historical Tracking: questo servizio opzionale consente al Locatario di consultare, su mappa cartografica, i percorsi effettuati dai Veicoli, riportando per ogni viaggio, il dato di chilometraggio e posizione (Latitudine, Longitudine ed orario).
h) Real Time Tracking: questo servizio opzionale consente al Locatario di conoscere la posizione del proprio veicolo in tempo reale con una frequenza pari ad ogni 400 metri e/o 5 minuti.
Il Locatario del veicolo può in ogni momento utilizzare la funzione PRIVACY MODE che consente la disattivazione del dispositivo di localizzazione.
Le informazioni relative alla mappa geografica dei percorsi effettuati giornalmente sono rese disponibili al Locatario per un periodo di tempo non superiore a 60 giorni, decorsi i quali saranno cancellate.
Il Locatario è obbligato ad informare eventuali conducenti del veicolo sulla possibilità di disinserire il suddetto dispositivo attivando la PRIVACY MODE tramite le applicazioni web, che dovranno essere messe obbligatoriamente a disposizione del conducente del veicolo da parte del Locatario
VIII. marketing, informazione commerciale, pubblicità, manifestazioni a premi, rilevazione del grado di soddisfazione della clientela (il conferimento dei dati per tale ultima finalità è facoltativo e il loro utilizzo è subordinato al consenso dell’interessato), anche mediante strumenti di marketing diretto e/o massivo (es. comunicazioni telefoniche preregistrate, senza l’intervento di un operatore, posta anche elettronica, telefax e messaggi di tipo MMS - Multimedia Message Service - e SMS - Short Message Service -, applicazioni informatiche – APP -, area riservata web, ovvero social network).
3. MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:
a. elaborazioni manuali ed elettroniche, strumenti informatici e telematici (limitatamente ai Veicoli di marca Renault e Dacia) con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi (anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza);
b. consultazione;
c. utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, anche mediante comunicazioni telefoniche preregistrate, senza l’intervento di un operatore, posta anche elettronica, telefax e messaggi di tipo MMS (Multimedia Message Service) e SMS (Short Message Service), applicazioni informatiche (APP), area riservata web, ovvero social network;
d. raffronto con criteri prefissati relativi a dati di carattere reddituale, di composizione famigliare, area geografica, stabilità abitativa e lavorativa, etc.;
e. ogni altra opportuna operazione relativa al conseguimento delle predette finalità del trattamento, anche per mezzo:
1. di soggetti specificamente incaricati quali consulenti, dipendenti e altri collaboratori a ciò abilitati per i trattamenti necessari o connessi allo svolgimento delle attività pre-contrattuali (istruttoria, etc.) ed all’esecuzione del contratto;
2. di terzi che svolgono o forniscono specifici servizi strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale (anche mediante trattamenti continuativi), quali:
società di servizi informatici e cloud computing e società prestatrici di servizi di certificazione e di firma elettronica;
certificatori accreditati al fine di acquisire la “data certa” mediante apposizione della marcatura temporale con sistemi elettronici e archiviazione sostitutiva dei contratti;
banche e società che svolgono servizi di pagamento;
assicurazioni;
rivenditori convenzionati;
agenti;
società di factoring;
società e studi professionali che prestino servizi di assistenza, consulenza fiscale o legale;
agenzie di pratiche auto;
periti;
società di recupero crediti ed i legali incaricati di seguire le procedure di recupero crediti;
soggetti che forniscono informazioni commerciali/investigatori privati;
società di stampa ed imbustamento;
revisori contabili e consulenti legali fiscali ed amministrativi delle società di cartolarizzazione;
società del Gruppo Renault Nissan e relative Reti commerciali.
4. CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
Per lo svolgimento di parte delle sue attività e per l’effettuazione delle operazioni necessarie ai rapporti i predetti dati possono essere comunicati e raccolti sia presso l’interessato sia presso soggetti terzi, (ivi comprese le categorie di soggetti sopra elencate al paragrafo 3, lett. e), nn. 1 e 2), che li tratteranno in qualità di autonomi Titolari del trattamento o Responsabili del trattamento di loro competenza nominati dalla ESM, il cui elenco aggiornato è disponibile presso la sede legale della stessa.
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi Terzi, oltreché nei casi espressamente previsti dalla legge, per le finalità per le quali sono stati raccolti e comunque garantendo i requisiti minimi di sicurezza stabiliti dalla normativa italiana e comunitaria.
5. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Per le finalità sopra descritte la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso prestato dall’interessato per il trattamento dei propri dati personali, ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. a) del Regolamento UE n. 679 del 2016. La necessità di disporre di dati personali per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento e la necessità del trattamento per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte sono ulteriori elementi che legittimano l’utilizzo dei dati personali.
6. CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati richiesti, quando essi siano acquisiti in base ad un obbligo di legge ovvero in quanto strettamente funzionali all’esecuzione del rapporto contrattuale, è necessario e un eventuale rifiuto di fornirli comporta l’impossibilità di svolgere le attività richieste per la conclusione e per l’esecuzione del contratto.
Il consenso al trattamento per finalità di marketing (cfr. paragrafo 2, n. VIII) non è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornirlo non pregiudica gli adempimenti di legge e l'esecuzione del rapporto contrattuale.
7. TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati personali saranno conservati sino al termine del rapporto contrattuale stipulato con l’interessato, salva la necessità di adempimenti contrattuali, amministrativi, fiscali, contabili o di legge successivi alla cessazione del rapporto, avendo cura di cancellare le informazioni non più necessarie, non appena assolti i citati adempimenti. I dati in ogni caso saranno cancellati nel termine di 10 anni dalla scadenza del rapporto contrattuale, salva, in ogni caso, la possibilità di una loro ulteriore conservazione in adempimento a eventuali obblighi di legge o per la tutela di diritti in sede giudiziaria.
In relazione al trattamento per finalità di marketing in caso di manifestazione dei consensi facoltativi richiesti, i dati raccolti saranno conservati per un massimo di 5 anni dalla scadenza del rapporto contrattuale.
Al temine del periodo sopra indicato i dati potranno essere utilizzati, previa anonimizzazione, in forma aggregata.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha il diritto di conoscere chi sono i Responsabili del trattamento, accedere ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, a far data dal 25 Maggio 2018, di richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all’oblio.
Il Cliente ha il diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati, qualora la base giuridica del trattamento sia costituita esclusivamente dal consenso dell'interessato (ad esempio per le finalità di marketing). Tale diritto non sussiste qualora il trattamento avvenga in esecuzione di obblighi di legge o per l'esecuzione di obblighi pre-contrattuali e/o dei contratti stipulati dall'interessato.
9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Per l’esercizio dei diritti derivanti dal contratto e per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di Responsabili o incaricati, il Cliente può rivolgersi al Titolare del trattamento:
ES Mobility S.r.l., con sede in Roma, Via Tiburtina 1159, 00156, nella persona dell’Amministratore Unico, e-mail: xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Per le questioni relative al trattamento dei propri dati personali ed all'esercizio dei propri diritti i Clienti potranno altresì rivolgersi al Responsabile per la protezione dei dati del Gruppo RCI Banque i cui dati di contatto sono: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxx@xxxxxxxxx.xxx e xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx.