ALLEGATO 6
ALLEGATO 6
al Disciplinare di Gara - prot. n. 310/MP del 27/10/2022
SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO
CIG: 9456502850
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Novellara, lì xx/xx/2022 Fra i sottoscritti signori:
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nato il xx/xx/xxxx a xxxxxxxxx (xx) e ivi residente in Xxx xxxxxxxxx (X.X. xxxxxxxxxxxxx), il quale interviene nel presente atto nella sua esclusiva qualità di xxxxxxxxxxxxxx di S.A.BA.R. Servizi S.r.l. (P.I. 02460240357), con sede in Xxxxxxxxx
(XX), Xxx Xxxxxx, x. 00 - Committente -
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e
- xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nato il xx/xx/xxxx a xxxxxxxxxx (xx), e ivi residente in Xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, (X.X. xxxxxxxxxxxx), il quale interviene nel presente atto nella sua esclusiva qualità di Legale Rappresentante della Società xxxxxxxxxxxxx (C.F. e P.I. xxxxxxxxxxxxxxx), con sede legale in xxxxxxxxx (xx), Xxx xxxxxxxxxxxxx - Xxxxxxxxx -
XXXXXXXX
- che, con Determinazione Dirigenziale del xx/xx/xxxx si approvava la procedura aperta ex artt. 60 D. Lgs. 50/2016 s.m.i., con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex. art. 95 D. Lgs. 50/2016 s.m.i., e la relativa documentazione di gara per la fornitura di un Automezzo a 3 assi
allestito con attrezzatura di scarramento a gancio e gru retro- cabina dotata di benna a polipo, completo di rimorchio e n. 2 cassoni scarrabili con un importo a base di gara pari ad Euro 325.000,00 (IVA di legge esclusa), e contratto da stipulare “a corpo;
- che sono state effettuate le verifiche dei requisiti del Fornitore ex D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- che, con Determinazione Dirigenziale del xx/xx/xxxx, si approvava l’aggiudicazione della suddetta fornitura alla Società xxxxxxxxxxx con sede in xxxxxxxxx (xx), Xxx xxxxxxxxx, con un punteggio di xx/100 e per un importo di Euro xxxxxxxxxxxx (IVA di legge
esclusa) al netto del ribasso offerto del xxxx% (Euro
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xxxxxxxxxxxxx) sull’importo di gara ribassabile di Euro
325.000,00, costituita, come da offerta tecnica del xx/xx/xxxx, marca xxxxxxxx, modello xxxxxxxxx;
- che con nota prot. n. xxx del xx/xx/xxxx è stata comunicata al Fornitore l’efficacia dell’aggiudicazione;
- che sussistono le condizioni per la stipula del contratto d’appalto, essendo stata acquisita la documentazione necessaria;
Tutto ciò premesso e ritenuto
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
S.A.BA.R. Servizi S.r.l. (Committente), come sopra rappresentata, affida alla Società xxxxxxxxxxx (Fornitore) che, come sopra rappresentata, accetta, l’affidamento della fornitura costituita da n. 1
automezzo a 3 assi allestito con attrezzatura di scarramento a gancio e gru retro cabina dotata di benna a polipo, completo di rimorchio e n.
2 cassoni scarrabili in base a quanto disciplinato dal Capitolato Speciale d’Appalto e dall’offerta del Fornitore presentata in sede di gara.
PATTI E CONDIZIONI
Art. 1 – Conferma delle premesse
Le premesse sono confermate come parte costitutiva ed integrante del presente atto.
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Art. 2 – Oggetto del contratto
La Committente concede al Fornitore, che accetta senza riserva
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alcuna, l’aggiudicazione della fornitura di n. 1 automezzo a 3 assi
allestito con attrezzatura di scarramento a gancio e gru retro cabina dotata di benna a polipo, completo di rimorchio e n. 2 cassoni scarrabili, marca XXXXXXXX, modello XXXXXXXX.
Il Fornitore si impegna alla regolare esecuzione della fornitura completa alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito “Codice dei contratti”). Il contratto è stipulato “a corpo”.
L’automezzo oggetto del presente contratto di appalto rientra nella categoria dei “Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi da 1054 a 1058-Ter della legge n.178 del 30/12/2020 come da Art.1, comma
44 della legge n.234 del 30/12/2021. Credito d’imposta per
investimenti in beni strumentali e allegato B della legge n. 232 del 11/12/2016”.
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Art. 3 – Importo contrattuale
L’importo contrattuale con cui il Fornitore si impegna alla fornitura, come definita al precedente art. 2), nel pieno e puntuale rispetto delle condizioni risultanti dal presente atto e dagli atti di gara da esso richiamati, ammonta a quanto segue:
Euro xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx/00) al netto dell’IVA nella aliquota di legge.
Tale importo si intende fisso ed invariabile fino alla completa
esecuzione della fornitura in oggetto, incluso collaudo, omologazione,
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immatricolazione, trasporto e formazione e di ogni costo, onere e
rischio per il trasporto nel luogo previsto di consegna. Sono in ogni caso fatte salve le clausole di revisione dei prezzi previste all’art. 15 del Capitolato Speciale d’Appalto.
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Art. 4 – Condizioni generali del contratto
L'aggiudicazione della fornitura è concessa ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui al Capitolato Speciale che il Fornitore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intende integralmente riportato e trascritto con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
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Art. 5 – Termini e modalità di consegna della fornitura
L’automezzo completo oggetto del presente contratto deve essere consegnato, chiavi in mano, al netto di ogni spesa, nuovo di fabbrica, perfettamente funzionante e completo in ogni parte, presso la sede della Committente entro e non oltre 280 (duecentottanta) giorni
naturali e consecutivi dalla data del presente contratto di appalto
(ovvero entro il minor termine offerto in sede di gara).
Il Fornitore dovrà dare preavviso di almeno 4 (quattro) giorni della disponibilità alla consegna della fornitura.
Le spese di trasporto e consegna della fornitura sono a totale carico del Fornitore.
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Art. 6 – Penale per ritardo nella consegna della fornitura
1. In caso di mancata consegna dell’Automezzo di cui all’oggetto nei termini di cui all’art. 5 del presente contratto di appalto, la Committente si riserva il diritto di applicare in capo al Fornitore le seguenti penalità:
✓ Per ogni giorno solare di ritardo rispetto a quanto offerto e fino al 15° giorno compreso, Euro 350,00 (trecentocinquanta/00) (a giorno);
✓ Oltre il 15° giorno di ritardo rispetto a quanto offerto nella consegna la Committente si riserva la facoltà di continuare con il calcolo della penalità, ovvero di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., in danno del Fornitore, di incamerare la cauzione nonché l’esercizio di qualsivoglia azione a tutela dei
propri diritti e/o recupero dei danni subiti anche in ordine all’affidamento a terzi della fornitura.
L’eventuale consegna della fornitura sprovvista di documentazione tecnica/manualistica d’uso per l’utilizzazione non sarà considerata come avvenuta; il decorso del tempo fino alla loro consegna verrà computato, a tutti gli effetti, come ritardata consegna della fornitura (con le conseguenze sopra menzionate).
Sono considerate cause di forza maggiore, le quali in ogni caso dovranno essere, sempre e comunque, comunicate per iscritto alla Committente, soltanto gli scioperi documentati dalle Autorità competenti e gli eventi meteorologici, sismici e simili tali da
rendere inutilizzabili gli impianti di produzione.
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Le spese ed il disbrigo delle pratiche relative al collaudo della
fornitura sono a totale carico del Fornitore della medesima.
Le spese di trasporto della fornitura sono a totale carico del Fornitore.
2. La Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto ex art.
1456 c.c., in danno del Fornitore, di incamerare la cauzione nonché l’esercizio di qualsivoglia azione, anche in via giudiziale, a tutela dei propri diritti e/o recupero dei danni subiti anche in ordine all’affidamento a terzi della fornitura.
3. Il pagamento delle penali contestate avverrà tramite incameramento e/o escussione, per l’importo corrispondente, della cauzione prestata.
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Art. 7 - Oneri a carico del Fornitore
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale.
2. In ogni caso, si intendono comprese nell’affidamento della fornitura in oggetto e, perciò, a carico del Fornitore, le spese per il trasporto, il collaudo – omologazione – immatricolazione della fornitura, nonché le spese per la formazione di cui all’art. 5 del Capitolato Speciale.
3. In caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà, a proprie spese, rimuovere tutte le deficienze accertate e documentate al
fine di ottenere il rilascio del Certificato di Collaudo e di
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Accettazione.
4. Il Fornitore dovrà adeguarsi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l’utilizzo di conti correnti dedicati secondo quanto prescritto dalla L. 13 Agosto 2010 n. 136 e s.m.i.; inoltre, il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, dovrà procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
5. Il Fornitore, relativamente all’applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, dovrà riportare il codice CIG della gara su tutta la documentazione riguardante l’affidamento in
oggetto, nonché nella relativa fattura; in caso di mancata presenza dei sopra menzionati codici, la Committente non provvederà alla liquidazione del corrispettivo. Si rammenta, inoltre, che, ai sensi dell’art. 3 comma 7 L. 136/2010, il Fornitore ha l’onere di indicare il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al pagamento della prescritta fornitura.
6. Il Fornitore dovrà inserire obbligatoriamente in tutti i subcontratti una clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell’altro subcontraente;
7. Il Fornitore dovrà attenersi a quanto esplicitamente previsto dall’autorizzazione ex D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. e dalla
normativa vigente in tema di responsabilità ambientale;
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8. Sono altresì a carico del Fornitore le responsabilità ed oneri
aggiuntivi a quelli qui previsti riportati nel Capitolato Speciale.
***** Art. 8 – Collaudo ed accettazione
La data in cui la consegna della fornitura viene effettuata e/o completata deve risultare da una dichiarazione di presa in consegna, debitamente firmata dal Responsabile del Procedimento.
L’Automezzo che compone la fornitura di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto, sarà sottoposto ad un collaudo in accettazione a mezzo di personale tecnico di fiducia e/o dipendente al fine di accertare la corrispondenza delle caratteristiche richieste dalla Committente nel presente Capitolato Speciale e, di seguito, a un collaudo definitivo.
Ci sarà, pertanto, n. 1 Xxxxxxxx in accettazione e, a seguire, n. 1 Collaudo definitivo.
Il “collaudo in accettazione” è considerato positivo quando, unitamente alla consegna della fornitura, si verificano le seguenti condizioni:
- L’automezzo completo è munito di tutta la documentazione tecnica e della manualistica d’uso prevista;
- L’automezzo è completo in ogni parte;
- L’automezzo completo è funzionante in ogni parte.
Resta inteso che la verifica di accettazione in sede di consegna, non impegna in alcun modo la Committente e, per contro, non solleva il
Fornitore dalla piena responsabilità della rispondenza della fornitura
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consegnata ai requisiti tecnici prescritti nel Capitolato Speciale
d’Appalto e del funzionamento della fornitura medesima.
Resta convenuto che, successivamente al “collaudo in accettazione” decorrerà un congruo periodo di esercizio, corrispondente a 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla consegna della fornitura, per verificare il regolare funzionamento della fornitura al termine del quale verrà predisposto il “collaudo definitivo”. Per le operazioni di collaudo definitivo il Fornitore dovrà farsi rappresentare da propri incaricati. L’assenza di suoi rappresentanti è considerata come acquiescenza alle costatazioni ed ai risultati cui giunge il collaudatore, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati al Fornitore, tempestivamente, a mezzo lettera raccomandata.
Detto periodo si protrarrà per un periodo corrispondente a 30 (trenta)
giorni nel caso si verificassero vizi e/o difetti per l’eliminazione dei quali siano necessari oltre 10 (dieci) giorni.
Delle operazioni di collaudo sarà redatto specifico verbale. Il collaudo verrà effettuato contestualmente alla consegna della fornitura; il collaudatore, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, potrà:
- Accettare la fornitura;
- Rifiutare la fornitura;
- Dichiarare rivedibile, in tutto o in parte, la fornitura.
Il regolare collaudo della fornitura e la dichiarazione di presa in consegna non esonera, comunque, il Fornitore per eventuali vizi, difetti ed imperfezioni occulti e non emersi al momento del collaudo,
ma di seguito accertati.
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In tale caso, il Fornitore è invitato dalla Committente ad assistere, a
mezzo di propri rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto.
Sono rifiutate le forniture parziali e/o non rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste in sede di gara.
Salvo differente indicazione contrattuale, il Fornitore ha l’obbligo di ritirare e di sostituire, a proprie spese e cure, la fornitura in caso di esito negativo del collaudo, entro 30 (trenta) giorni dalla data del verbale da cui risulti l’intervenuto rifiuto.
***** Art. 9 – Garanzia e assistenza tecnica
1. La fornitura, oggetto del presente contratto, dovrà godere delle seguenti garanzie con decorrenza dalla data di consegna della
macchina:
- 1 (uno) anno su tutta la fornitura di cui il presente contratto;
- 3 (tre) anni su struttura e carpenteria della gru e del braccio scarrabile
2. Il Fornitore si impegna a garantire l’assistenza tecnica, senza spese aggiuntive per la Committente, per tutto il periodo coperto dalle suddette garanzie come specificato all’art. 12 del Capitolato Speciale d’Appalto.
3. La Committente tratterrà la polizza costituita per la cauzione
definitiva per tutto il periodo coperto dalla garanzia massima (3
anni). Qualora la Committente provvedesse all’escussione della
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cauzione definitiva, per le ragioni indicate all’art. 6 del presente
contratto di appalto, il Fornitore dovrà provvedere all’immediata
integrazione dell’importo della predetta cauzione (rif. art. 12 del
Capitolato Speciale d’Appalto).
4. Gli interventi di manutenzione e di riparazione dovranno essere effettuati dal produttore e/o da officine terze specializzate.
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Art. 10 – Pagamenti
1. Il corrispettivo dovuto al Fornitore sarà liquidato, ai sensi della normativa vigente, entro 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese mediante Bonifico Bancario/Ricevuta Bancaria, previo accertamento positivo della regolarità contributiva mediante acquisizione del certificato D.U.R.C. delle verifiche previste dal
Decreto del M.E.F. n. 40/2008 e s.m.i.
2. Sulla fattura dovrà essere riportata la dicitura “Beni agevolabili ai
sensi dell’articolo 1, commi da 1054 a 1058-Ter della legge
n.178 del 30/12/2020 come da Art.1, comma 44 della legge
n.234 del 30/12/2021. Credito d’imposta per investimenti in
beni strumentali e allegato B della legge n.232 del 11/12/2016”
3. Il contratto rientra nel campo di applicazione della L. 136/2010 e s.m.i.; pertanto il Fornitore, con la sottoscrizione del contratto, assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della sopra menzionata legge, pena la risoluzione del contratto. Si precisa che dovrà essere riportato il codice CIG su
tutte le transazioni finanziarie inerenti la fornitura.
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4. La Committente verserà il corrispettivo sul conto corrente dedicato
intestato al Fornitore e dallo stesso indicato nella dichiarazione ex art. 3 L. 136/2010 del xx/xx/xxxx e acquisita agli atti della Committente in data xx/xx/xxxx.
***** Art. 11 - Risoluzione del contratto
La Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida e/o costituzione in mora, nei seguenti casi:
a) Ipotesi di cui all’art. 13 del Capitolato Speciale d’Appalto
b) Esito negativo del collaudo di cui all’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto
c) Mancata corrispondenza del prodotto offerto rispetto alle caratteristiche tecniche di cui all’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto
d) Accertata insolvenza degli obblighi previdenziali, assistenziali, assicurativi nonché a tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L.
e) Accertato subappalto da parte del Fornitore
f) Esistenza di misure interdittive, a carico del Fornitore, emesse dall’autorità prefettizia, ovvero qualora il Prefetto fornisca informazioni antimafia ex art. 1 septies D.L. 629/82 s.m.i.
g) Esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle
verifiche ai sensi dell’art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 s.m.i.
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h) Successivamente alla stipula del contratto, le comunicazioni e
informazioni interdittive di cui all’art. 84 D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.; in tal caso, sarà applicata a carico del Fornitore, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggiore danno.
Nelle predette ipotesi, la Committente darà comunicazione al Fornitore dell’intervenuta risoluzione del contratto a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge; la cauzione definitiva verrà incamerata a titolo di risarcimento danni. La Committente potrà appaltare la fornitura di cui al presente appalto, in danno e a spese del Fornitore inadempiente, ivi compreso l’addebito del maggior costo eventualmente emergente.
In ogni caso, l’applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo non pregiudica l’ulteriore diritto della Committente a richiedere, anche in via giudiziale, il risarcimento dei maggiori danni che, dall’inadempienza del Fornitore, le derivassero per qualsiasi motivo.
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Art. 12 - Controversie
Per le controversie che insorgessero tra la Committente ed il Fornitore, nonché per le riserve che quest’ultimo intendesse proporre, si osserveranno le norme in proposito contenute negli art. 208 del Codice dei contratti. Qualora non venisse raggiunto un accordo
xxxxxxx tra le Parti, viene esclusa la competenza arbitrale e la
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definizione delle controversie è demandata esclusivamente al TAR di
Parma ovvero al Giudice Ordinario del Tribunale di Reggio Xxxxxx a seconda del momento oggettivo in cui insorge la controversia e/o a seconda dell’oggetto della controversia.
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Art. 13 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente,
previdenza e assistenza
1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, comprese tutte le disposizioni normative attualmente in vigore legate all’emergenza da Covid-19.
2. Il Fornitore è altresì obbligato al rispetto di tutte le norme in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa di cui al Codice dei Contratti.
3. Per ogni inadempimento, rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la Committente effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore del Fornitore per l'esecuzione della fornitura e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. Il Fornitore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e
per la località dove è eseguita la fornitura.
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5. Ai sensi dell’art. 13) del Capitolato Generale d’Appalto, in caso di
ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora il Fornitore, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Committente può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore in esecuzione del contratto.
6. Ai sensi dell’art. 90, comma 9, lett. b), D. Lgs. 09/04/2008, n. 81 e dall’all. XVII, punto 1, lettera i), allo stesso D. Lgs., nonché dall’art. 16 bis, comma 10 L. 28/01/2009 n. 2, la Committente ha acquisito l’apposito Documento Unico di Regolarità Contributiva.
7. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme
pattizie di cui al “Protocollo d’intesa contro il lavoro nero ed irregolare e l’evasione contributiva negli appalti di opere e lavori pubblici” sottoscritto in data 23/10/2006 tra le Parti interessate della Provincia di Reggio Emilia, tra l’altro consultabile al sito xxxx://xxx.xxxxx.xx e che qui si intendono integralmente riportate e
di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
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Art. 14 – Prevenzione dei rischi, sicurezza e igiene del lavoro
1. Il Fornitore dovrà rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
2. Il Fornitore dovrà impartire i corsi di formazione necessari per il
corretto utilizzo della fornitura oggetto del presente contratto
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d’appalto di cui all’art. 37 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.. I predetti corsi di
formazione avranno luogo presso la sede della Committente e saranno tenuti nei termini concordati da idoneo personale specializzato con rilascio dell’attestato di partecipazione per n. 5 o più addetti. Detti corsi di formazione saranno tenuti a totale spese del Fornitore.
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Art. 15 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale
1. Il Fornitore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 D. Lgs. 08/06/2001 n. 231.
2. Il Fornitore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di
Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
3. Il Fornitore si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della sopra menzionata denuncia e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza.
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Art. 16 – Clausole di Prevenzione delle interferenze illecite
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a) Clausola 1: il Fornitore si impegna a dare comunicazione
tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria dei tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del medesimo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., ogni qualvolta, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto ex art. 317 c.p.
b) Clausola 2: La Committente si impegna ad avvalersi della
clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., ogni qualvolta, nei
confronti dell’imprenditore e/o dei componenti la compagine sociale ovvero dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare ovvero sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319- ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-ter c.p.
Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Committente è subordinata alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Committente della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola
risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione
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all’Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in
alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Committente ed il Fornitore, alle condizioni di cui all’art. 32 D.L. 24/06/2014 n. 90, convertito nella L. 11/08/2014 n. 114.
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Art. 17 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva
Il Fornitore ha prestato garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva ex art. 103 D Lgs. 50/2016 s.m.i., di Euro xxxxxxx (Euro xxxxxxxxxxxxx/xx), mediante polizza n° xxxxxxxxx prestata da xxxxxxxxxxxx, con sede Legale in xxx xxxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxxxxxxx in data xx/xx/xxxx della durata di 36 (trentasei) mesi dalla data di consegna della fornitura.
La cauzione definitiva è posta a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e la Committente potrà disporne l’incameramento, totale e/o parziale, in tutti i casi in cui il Fornitore venga meno agli impegni assunti, con obbligo a carico di quest’ultimo di ricostituirla nel suo originario ammontare entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell’avvenuto incameramento.
In caso di esercizio dell’opzione la cauzione definitiva andrà rapportata all’acquisto del secondo autocompattatore.
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Art. 18 - Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso,
ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma
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depositati agli atti della Committente, i seguenti documenti:
- Disciplinare di gara;
- Capitolato Speciale di Appalto;
- Offerta economica del xx/xx/xxxx;
- Documentazione specifiche tecniche - garanzie
- Cauzione definitiva.
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Art. 19 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, il Codice dei contratti, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, L. 120/2020 s.m.i., il Regolamento D.P.R. 207/2010, la L. 13/08/2010 n. 136, D.M. 145/2000, il D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i., il Capitolato
Generale d’Appalto approvato con D.M. 19/04/2000, n. 145, le cui previsioni integrano, occorrendo, il presente atto.
2. Il Fornitore è tenuto, inoltre, all’osservanza di tutte le disposizioni di legge, regolamenti, norme, ecc., vigenti in materia di pubblici appalti anche se non elencati. Parimenti, egli dovrà osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle Autorità Regionali, Provinciali, Comunali e della Pubblica Sicurezza; resta contrattualmente convenuto che, anche se tali norme e disposizioni comportassero gravami e limitazioni delle opere, ciò non comporterà per il Fornitore alcun diritto nei confronti della Committente, essendosene tenuto conto nella formazione del
prezzo.
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3. Qualora, dopo la data del Contratto e fino all’ultimazione della
fornitura, intervenissero nuove normative tecniche per impianti, ovvero modifiche a quelle esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate, con onere a carico del Fornitore non solo per la parte delle forniture non ancora eseguiti ma anche per quanto già eseguito, e ciò anche se non venisse espressamente richiesto l’adeguamento, rimanendo il Fornitore l’unico responsabile della completa rispondenza della fornitura alle normative vigenti all’atto del collaudo definitivo.
4. Il Fornitore dovrà inoltre ottemperare, sotto la propria esclusiva responsabilità, ai regolamenti ed alle disposizioni vigenti o che saranno emanate nel corso della fornitura, in materia di lavori pubblici, materiali da costruzione, componentistica, tutela
ambientale, urbanistica ed edilizia, smaltimento rifiuti, antichità e belle arti, sicurezza ed igiene del lavoro ed in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari ed alle prescrizioni delle competenti Autorità, con conseguenti oneri a suo carico.
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Art. 20 - Obblighi in relazione al Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo ex D. Lgs. 08 giugno 2001 n. 231 s.m.i.
1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 08 giugno 2001
n. 231 s.m.i., del Codice Etico e del Codice di Comportamento
elaborati dalla Committente e di conoscerne il contenuto. Il
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Fornitore dichiara altresì che si atterrà, per quanto di sua
competenza, a quanto prescritto dai suddetti documenti consultabili sul sito xxx.xxxxx.xx, nonché potrà richiedere alla
Committente copia della predetta documentazione.
2. I rapporti tra la Stazione Appaltante, l’Impresa appaltatrice e subappaltatrice dovranno essere improntati nel rispetto delle prescrizioni indicate nel PTPCT 2022-2024 e nel Patto d’Integrità adottati.
3. Le Parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., che il presente contratto si risolva di diritto, all’atto della comunicazione scritta da parte dell’interessato della volontà di valersi della presente clausola, in danno all’altra parte, nell’ipotesi di violazione da parte del Fornitore e/o dei suoi aventi causa, delle
norme comportamentali e di condotta previste nel Modello di cui al precedente comma.
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Art. 21 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico del Fornitore.
2. Sono altresì a carico del Fornitore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti alla gestione della completa fornitura.
3. Ai fini fiscali si dichiara che la fornitura di cui al presente contratto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede in caso
d’uso la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R.
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26/04/1986, n. 131 e s.m.i..
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Art. 22 - Trattamento dei dati
Ai sensi e per gli effetti del GDPR 2016/679 i dati raccolti e trasmessi ad Enti, Società e Terzi anche con strumenti informatici, saranno trattati dagli stessi esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento delle proprie funzioni ed alla pratica in corso. L'informativa completa è disponibile sul sito internet xxx.xxxxx.xx alla sezione “Privacy”, alla quale ci si riporta integralmente
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Xxxxxxx, letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle Parti.
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p. S.A.BA.R. Servizi S.r.l.
xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx)
x. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Il Legale Rappresentante (xxxxxxxxxxxxxxxxxx)
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