REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA
REP.N. _ _ SCHEMA DI CONTRATTO
PER L’APPALTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA INTEGRATO AUDIO
VIDEO E DOMOTICA E SERVIZI ACCESSORI PER DUE AULE DELL’UNIVERSITA’ DI BOLOGNA, A BOLOGNA E A CESENA DA DESTINARSI AL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA DELL’ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA– CIG 8089455D6F – CUP J36C18001510001
Oggi () aprile duemilaventi (2020) alle ore in Bologna, presso una sala dell'Area Affari Generali, Appalti e Sanita’ dell'Alma Mater Studiorum - Universita’ di Bologna Xxxxx Xxxxxxxxx, 0, davanti a me Dott.ssa
_, Ufficiale Rogante dell'Universita’, delegato con D. R. n. _ del _ e s.m., a ricevere e redigere gli atti ed i contratti per conto e nell'interesse dell'Alma Mater Studiorum - Universita’ di Bologna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 14 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i., si sono costituiti i Signori:
- Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx nata a Montenero di Bisaccia (CB) il 31.08.1958 e domiciliata per la carica in Bologna Via Zamboni, 33 - Dirigente dell'Alma Mater Studiorum Universita’ di Bologna (C.F. 80007010376 e P.I. 01131710376), la quale interviene non in proprio bensi’ in rappresentanza della medesima, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto di Ateneo e s.m.i., ed autorizzata alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 547 del 14.11.2016 e con Provvedimento del Direttore Generale n. 4197 del 15.11.2016 che hanno individuato le competenze proprie del Dirigente dell’Area Affari Generali, Appalti e Sanita’ tra cui la stipulazione dei contratti rientranti nelle attivita’ istituzionali dell’Area denominata Universita’;
- Sig. __ nato a _ il _ in qualita’ di legale rappresentante dell’Impresa (C.F. e P.I. ) con sede legale in _ via _ n. ;
oppure, se procuratore:
- Sig. _ nato a _ il __ non in proprio ma nella sua qualita’ di procuratore – come da procura Xxxx. …., a ministero del notaio in ….. estremi ….. registrata all’Agenzia delle Entrate a ….. il …. che si allega al
presente atto sub n. ) dell’Impresa (C.F. e P.I.
) con sede legale in _ _ via _ _ n.
;
PREMESSO CHE
con decreto del Direttore del Dipartimento di Architettura (DA) dell’Alma Mater Studiorum - Universita’ di Bologna, Rep. n. _ _, prot. n. del e e’ stato approvato il progetto per l’appalto della fornitura di un sistema integrato audio video e domotica e servizi accessori per due aule dell’Universita’ di Bologna, a Bologna e a Cesena e la copertura della relativa spesa;
con determina del Direttore Generale rep. , prot. n. del . .2019 e’ stata disposta l’indizione ed espletamento di una procedura aperta per l’appalto di fornitura del suddetto sistema integrato e dei relativi servizi accessori;
con determinazione del Dirigente dell’Area Affari Generali, Appalti e Sanita’, rep. n.
/2019, prot. n. __ del __.11.2019 sono stati approvati gli atti di gara e la pubblicazione del bando e dell’avviso di gara con le modalita’ di cui agli artt. 72, 73 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016;
il bando e’ stato pubblicato in GUUE il ……….., in GURI ……il…… e, nella medesima data, sulla Piattaforma gestita da Intercent – ER e denominata Sistema
per gli Acquisti Telematici dell'Xxxxxx Xxxxxxx (SATER), sul Portale d’Ateneo, quindi presso l’Osservatorio e sul sito del MIT;
a seguito delle operazioni di gara la Commissione di aggiudicazione ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore di ….………….. che ha ottenuto il punteggio totale di ……….. punti su 100, per l’importo contrattuale di € ………………., IVA esclusa, di cui euro per la fornitura e i servizi accessori, corrispondente
al ribasso del ….% ;
con provvedimento rep. n. …… la fornitura e’ stata quindi aggiudicata a ,
che ha pertanto manifestato la volonta’ di impegnarsi a fornire i beni ed i servizi oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalita’ e termini stabiliti di seguito, nella documentazione di gara e nell’Offerta tecnica ed economica;
a seguito della verifica del possesso in capo alla suddetta impresa, dei requisiti di legge per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, in data
……………. l’aggiudicazione e’ divenuta efficace;
[eventuale] in data…………….. con nota n. ……. e’ stata avviata la fornitura in pendenza della stipula del Contratto;
TUTTO CIO' PREMESSO
i comparenti della cui identita’ personale io, Ufficiale rogante, sono certo, nelle qualifiche sopraindicate, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:
ARTICOLO 1 –
ARTICOLO 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il rapporto contrattuale e’ disciplinato dalle norme del D.Lgs. 50/2016 e, per quanto
compatibile, dalle norme del Codice Civile e dalle clausole del presente Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attivita’ e prestazioni contrattuali.
Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l’Appaltatore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni rivolte all’incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.
ARTICOLO 2 - VALORE DEGLI ALLEGATI
Formano parte integrante del presente Contratto e sono materialmente allegati allo stesso:
il Capitolato tecnico; l’Offerta tecnica; l’Offerta economica;
il Documento di Progettazione del sistema “as built” D.U.V.R.I.
Formano parte integrante del presente Contratto e non sono materialmente allegati allo stesso:
- [eventuale] La procura speciale;
- la garanzia definitiva n. . , del emessa il ……………. da …………
- la polizza assicurativa a garanzia della responsabilita’ civile n, ..... .. .. .... ......... ..
... emessa da .....
In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti di gara
prevarranno sugli atti e sui documenti prodotti dall’Appaltatore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest’ultimo ed espressamente accettate dall’Universita’.
ARTICOLO 3 – OGGETTO
Il presente Contratto ha ad oggetto la fornitura di un sistema integrato audio video e domotica e servizi accessori per due aule dell’Universita’ di Bologna, a Bologna e a Cesena da destinarsi al Dipartimento di Architettura - DA dell’Alma Mater Studiorum - Universita’ di Bologna. I servizi accessori consistono nel trasporto, consegna al piano, posa in opera a regola d’arte, ritiro e smaltimento imballaggi, installazione, collaudo del sistema integrato, formazione agli utilizzatori di entrambe le sedi (p. 5 del Capitolato tecnico), garanzia e servizio di assistenza e manutenzione on-site per una durata minima di 24 mesi oltre a quella eventualmente estesa in sede di gara, cosi’ come dettagliatamente descritti nel Capitolato tecnico (p. 4.4 e 4.5) e nell’Offerta tecnica.
ARTICOLO 4 – DECORRENZA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il Contratto decorre dalla data della stipula o dalla data di avvio dell’esecuzione di cui al successivo comma. La durata della garanzia e servizio di assistenza e manutenzione on site (cosi’ come previsti in Capitolato) per la durata minima di 24 mesi oltre a quella eventualmente estesa in sede di offerta, decorre, per ciascuna sede, a Bologna e Cesena, dalla data dell’avvenuto collaudo con esito positivo.
L'Universita’ si riserva la facolta’ di ordinare l'avvio dell’esecuzione del contratto nelle more della stipula dello stesso ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 mediante comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento. In caso di mancata successiva stipulazione del contratto l’Appaltatore avra’ diritto
soltanto al pagamento delle spese sostenute.
La fornitura del sistema dovrà essere consegnata entro e non oltre 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione del RUP circa la disponibilita’ dei locali, compatibilmente con le tempistiche di completamento dei lavori di adattamento degli stessi. Eventuali oneri di stoccaggio sono a carico del fornitore.
In tale comunicazione il RUP indicherà le modalita’ di consegna rispettivamente per la sede di Cesena e per la sede di Bologna, nonche’ le relative tempistiche per il collaudo.
ARTICOLO 5 - IMPORTO
L’importo del contratto ammonta ad € oltre IVA, come per legge , di cui €
……….. per la fornitura calcolato sulla base dell’Offerta economica presentata dall’Appaltatore in sede di gara ed euro 165,98 Iva esclusa quali oneri per la sicurezza dovuti ad interferenze. Tale importo si intende comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie alla fornitura.
Il corrispettivo si riferisce alle prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalita’ e delle prescrizioni contrattuali ed e’ dovuto unicamente all’Appaltatore e, pertanto, qualsiasi terzo non potra’ vantare alcun diritto nei confronti dell’Universita’.
Il corrispettivo contrattuale e’ stato determinato dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed e’, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualita’, facendosi carico l’Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea.
ARTICOLO 6 - VARIANTI AL CONTRATTO
1. L’Universita’ puo’ introdurre quelle varianti al Contratto che a suo insindacabile
giudizio ritiene opportune, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
2. L’aggiudicatario e’ obbligato ad assoggettarsi alle variazioni in aumento o in diminuzione richieste dall’Universita’, fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo del Contratto, alle stesse condizioni previste da quest’ultimo.
ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DELL’UNIVERSITA’
L’Universita’ concede l’accesso nei propri locali al personale dell’Appaltatore per la consegna delle attrezzature e per lo svolgimento delle altre attivita’ connesse all’oggetto del Contratto, previo accordo con il Responsabile Unico del Procedimento dell’Universita’.
ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore deve attenersi a tutte le norme del presente Contratto e alle condizioni di esecuzione definite nel Capitolato tecnico ovvero nell’Offerta tecnica presentata dall’Appaltatore, se migliorativa.
L’Appaltatore deve ottemperare e farsi carico del rispetto di tutte le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, D.Lgs. 81/2008), nonche’ le disposizioni previdenziali e in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto. L’Appaltatore si impegna altresi’ a verificare che il personale rispetti integralmente tali disposizioni.
L’Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del
comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonche’ a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto. L’obbligo permarra’ anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessita’ di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra.
L’Appaltatore si impegna a firmare per accettazione il D.U.V.R.I. predisposto dall’Universita’, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con la stessa, pena la nullita’ del Contratto.
Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui sopra, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attivita’ e dei servizi oggetto del Contratto, nonche’ ogni attivita’ che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
Le attivita’ contrattuali da svolgersi presso i locali dell’Universita’ debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalita’ ed i tempi debbono comunque essere concordati con il RUP dell’Universita’. L’Appaltatore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali dell’Universita’ continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro
personale e/o da terzi autorizzati; l’Appaltatore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attivita’ lavorativa in atto.
A tal fine, l’Appaltatore s’impegna a rispettare gli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxx-xx-xxxx/xxxxxxxx-xx-
comportamento.
L’Appaltatore s’impegna ad utilizzare, per l’esecuzione del Contratto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine l’Appaltatore si impegna ad impartire un’adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell’attivita’ da svolgere, e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale.
ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CORRETTO FUNZIONAMENTO
Le modalita’ di svolgimento della verifica di corretto funzionamento delle attrezzature e dei software sono descritte nel paragrafo 4.3 del Capitolato tecnico.
ARTICOLO 10 – MODALITA’ DI PAGAMENTO
A collaudo positivo effettuato, per ciascuna sede di fornitura, potra’ essere emessa la fattura che sara’ pagata a 30 giorni data di ricevimento della stessa. Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora calcolati sulla base del tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento e’ il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue operazioni di rifinanziamento principali.
La comunicazione di vicende soggettive di cui all’art. 106, comma 1, lettera d), n. 2, del D.Lgs. 50/2016 ovvero la notifica di cessione di crediti di cui all’articolo 106,
comma 13, D.Lgs. 50/2016, determina la sospensione del termine di pagamento, su richiesta dell’Universita’, nel periodo antecedente l’accettazione dell’operazione. Le fatture dovranno essere intestate a: Alma Mater Studiorum – Universita’ di Bologna, Dipartimento di Architettura dell’Alma Mater Studiorum - Universita’ di Bologna, Via dell’Universita’ 50 – 00000 Xxxxxx (X.X. 80007010376 - P.I. 01131710376).
Le fatture dovranno essere emesse in modalita’ elettronica nel rispetto del D.M. 55/2013.
Le fatture, oltre ad essere emesse in termini corretti e rispondenti alle specifiche tecniche, dovranno riportare i seguenti dati:
- Codice univoco ufficio: YPNYT7
- CIG: 8089455D6F
- CUP: J36C18001510001
- numero di Contratto (indicare il repertorio del presente documento) L’Appaltatore inoltre si impegna a riportare sulla fattura la seguente dicitura: “Scissione di pagamento ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.M. 23 gennaio 2015”.
Il pagamento e’ subordinato all’accertamento positivo delle prestazioni svolte, alla loro rispondenza alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, alla regolarita’ contributiva verificata dall’Universita’ tramite la richiesta di rilascio agli Enti competenti del documento unico di regolarita’ contributiva (D.U.R.C.) e agli accertamenti di Equitalia trattandosi di pagamento superiore a 5.000 Euro.
In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita’ contributiva relativo a personale dipendente dell’Appaltatore impiegato nell’esecuzione del Contratto, l’Universita’, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.lgs
50/2016, tratterra’ dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente periodo, il Responsabile unico del procedimento invitera’ per iscritto l’Appaltatore a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Universita’ paghera’ direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del Contratto.
Eventuali rilievi o contestazioni concernenti la regolare esecuzione del Contratto o le modalita’ di fatturazione, notificati all’impresa tramite PEC, telefax o e-mail, determinano la sospensione del termine di pagamento. La sospensione del termine si intendera’ cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del Referente tecnico della fornitura, attestante l’avvenuto adempimento o regolarizzazione da parte dell’Appaltatore.
ARTICOLO 11 - POLIZZE ASSICURATIVE
Ogni responsabilita’ inerente all’esecuzione della fornitura e’ interamente a carico dell'Appaltatore.
Oltre alla responsabilita’ per l’esecuzione sono comprese:
la responsabilita’ per danni cagionati ai beni dell’Universita’ di Bologna;
la responsabilita’ per gli infortuni del personale addetto alla consegna, posa in opera, installazione e ed eventualmente presente per la verifica di conformita’ e/o per altre esigenze di formazione, assistenza e manutenzione on site;
la responsabilita’ per danni cagionati a terzi, all’Universita’ di Bologna o al personale Universitario dall’Appaltatore stesso, in proprio o tramite il proprio personale, nel corso dell’esecuzione.
La responsabilita’ suindicata, ed ogni altra forma di responsabilita’ civile nei confronti di terzi derivante dall’esecuzione del Contratto, saranno coperte da polizza assicurativa che l’Appaltatore deve stipulare con oneri a proprio carico, per la copertura della responsabilita’ civile verso terzi (RCT) per danni a persone e cose. La suddetta polizza deve:
prevedere un massimale unico minimo di Euro 2.500.000,00 per sinistro e per persona e deve comprendere anche la garanzia di Responsabilita’ civile verso i prestatori d’opera (RCO) per un massimale minimo di Euro 2.500.000,00 per sinistro e di Euro 1.000.000,00 per persona;
essere stipulata ed esibita all’Universita’ di Bologna entro la data di avvio dell’esecuzione del Contratto.
Le Parti convengono che i massimali sopra riportati non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell’Appaltatore, per il quale, nel suo valore complessivo, rispondera’ comunque l’Appaltatore medesimo.
L’Appaltatore dovra’ provvedere in ogni caso, a proprie spese, alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L’accertamento dei danni sara’ effettuato dai rappresentanti dell’Universita’ in contraddittorio con i rappresentanti dell’Appaltatore.
Nella polizza dovra’ essere stabilito che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di tutti i rischi connessi all’esercizio sia nei confronti dei terzi sia nei confronti dell’Universita’ di Bologna.
L’esistenza e, quindi, la validita’ ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo e’ condizione essenziale per l’esecuzione del Contratto, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare la copertura assicurativa di cui trattasi, il Contratto si risolvera’ di diritto ai sensi del successivo art. 15 con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
L’operativita’ delle coperture assicurative non esonera l’Appaltatore dalle responsabilita’ di qualunque genere su di essa incombenti.
ARTICOLO 12 – GARANZIA DEFINITIVA
A garanzia delle obbligazioni contrattuali, l’Appaltatore ha costituito, prima della stipula del Contratto, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una garanzia definitiva di Euro …………, mediante polizza n. … emessa il ……….. da ………….
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. 31/2018, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice civile, l’operativita’ della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Universita’, quale Foro competente, quello dell’Autorita’ Giudiziaria dove ha sede l’Universita’.
La garanzia definitiva e’ prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell’Appaltatore. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali e’ prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Universita’ ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovra’ provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
La garanzia definitiva verra’ svincolata secondo quanto definito dall’articolo 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. L’ammontare residuo sara’ svincolato al momento del rilascio del certificato di regolare esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, compresi tutti i servizi accessori.
ARTICOLO 13 – PENALI
Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Alma Mater Studiorum - Universita’ di Bologna di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta fornitura, l'Universita’ si riserva di applicare penali nei casi e con le modalita’ di seguito descritte:
per ogni giorno solare di ritardo nella consegna o nell’installazione delle attrezzature componenti il sistema per cause riconducibili al fornitore l’Università potrà applicare una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale fino ad un massimo di 30 giorni solari, decorsi i quali l’Università avrà la facoltà di valutare la risoluzione per inadempimento contrattuale, ai sensi dell’art. 1456 c.c.;
per ogni giorno solare di ritardo nella verifica di corretto funzionamento (collaudo) rispetto alla data comunicata dal RUP, l’Università potrà applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale;
in caso di indisponibilità del servizio di supporto telefonico e da remoto, l’Università potrà applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale
per ogni mancata risposta da parte del call center;
Per ogni giorno solare di ritardo per l’invio dell’assistenza on-site rispetto alle tempistiche di cui al Capitolato tecnico l’Università potrà applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale;
Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla tempistica concordata per il ripristino del funzionamento dell’attrezzatura non funzionante, l’Università potrà applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale;
per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data concordata per la sostituzione integrale dell’attrezzatura non funzionante con una nuova, l’Università potrà applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale;
per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data concordata per l’attività di formazione, l’Università potrà applicare una penale pari allo 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale;
in caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxx-xx-xxxx/xxxx-xx-xxxxxxx-x-xxxxxxx,
l’Università applica, per ogni violazione, una penale d’importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione;
per ogni altra eventuale violazione alle disposizioni del Capitolato e del Contratto l’Università potrà applicare una penale proporzionale all’evento nel limite massimo di € 5.000.
L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento della fattura o se, successive, sull’importo cauzionale, indipendentemente da qualsiasi contestazione. Qualora, a fronte di ripetuti interventi di manutenzione l’attrezzatura non risultasse
funzionante, l’Università si riserva la facoltà di richiedere al fornitore la gratuita sostituzione.
L’Università potrà applicare le penali nella misura massima del 10% del valore del Contratto. Al raggiungimento di tale importo l’Università procede con la risoluzione del Contratto.
Qualora, a fronte di ripetuti interventi di manutenzione l’attrezzatura non risultasse funzionante, l’Universita’ si riserva la facolta’ di richiedere al fornitore la gratuita sostituzione.
ARTICOLO 14 – RECESSO
Fermo il disposto di cui all’art. 109 del D.Lgs 50/2016, l’Universita’ puo’ recedere dal Contratto anche nei seguenti casi non imputabili all’Appaltatore:
- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facolta’ concesse dal Codice Civile ed in particolare dell’art. 1464 c.c.
L’Appaltatore e’ tenuto all’accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal Contratto, salvo l’obbligo del preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, qualora l’Universita’ intenda provvedere diversamente in merito all’esecuzione, totale o parziale, della fornitura o alla sua sospensione o interruzione.
L'Universita’ e’ in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.
In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l’Universita’.
ARTICOLO 00 - XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX
Xxxxx disposto quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, l’Universita’ ha diritto di risolvere il Contratto in caso di:
ritardo nello svolgimento delle prestazioni previste dal presente Contratto e dai suoi allegati;
inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale impiegato nonche’ del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualita’, la regolarita’ e la continuita’ del servizio/della fornitura;
frode nella esecuzione della fornitura;
L’Universita’ puo’ altresi’ risolvere di diritto ex art. 1456 c.c., mediante semplice lettera raccomandata, senza bisogno di diffida ad adempiere e di intervento dei competenti organi giudiziari, oltre che nelle ipotesi previste nel precedente art. 13 “Penali”, nei seguenti casi:
in caso di mancato rispetto del termine di consegna fissato in Contratto, revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali necessarie per l’esecuzione della fornitura; qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare la costituzione delle polizze assicurative come descritte nell’art. 11;
qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o piu’ misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna
passata in giudicato per i delitti consumati o tentati previsti: agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attivita’ delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche’ previsti dall’art. 74, D.P.R. n. 309/1990, dall’art. 291- quater, D.P.R. n. 43/1973 e dall’art. 260, D.Lgs.152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; nonche’ per i delitti previsti , dagli artt. i 316- bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-
bis, 354, 355 e 356 del codice penale e all’art. 2635 del Codice civile, e per frode ai sensi dell’art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della Comunita’ europea nonche’ i delitti, consumati o tentati, commessi con finalita’ di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attivita’ terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attivita’ criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art, 1, D.Lgs. 109/2007 e successive modificazioni, nonche’ per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori;
in caso di fallimento dell’appaltatore, di liquidazione coatta e concordato preventivo, salvo il caso di concordato preventivo con continuita’ aziendale, ai sensi dell’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016;
cessione del Contratto;
violazioni alla disciplina della tracciabilita’ dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’Universita’, ai sensi dell’art. “Brevetti industriali e diritti d’autore” del presente Contratto;
nei casi di cui all’art. 17 “Subappalto e cessione del Contratto” del presente Contratto;
nei casi di cui all’art. 20 “Trasparenza” del presente Contratto;
nel caso di intervenuta disponibilita’ di convenzioni Consip che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, cosi’ come previsto ai sensi dell’articolo 1, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7
agosto 2012, n. 135.
Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Universita’, oltre all'applicazione delle penalita’ previste, procedera’ all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
ARTICOLO 16 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE
L’Appaltatore assume ogni responsabilita’ conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
Qualora venga promossa nei confronti dell’Universita’ un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni o servizi acquisiti, l’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Universita’, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico
dell’Universita’ medesima. L’Universita’ si impegna ad informare prontamente l’Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.
Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell’Universita’ quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facolta’ di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.
ARTICOLO 17 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 40% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
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L’Appaltatore e’ responsabile dei danni che dovessero derivare all’Universita’ o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attivita’.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile nei confronti dell’Universita’, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Universita’ contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti o colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
E’ assolutamente vietato, sotto pena di nullita’ ai sensi dell’art 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e immediata risoluzione del Contratto per colpa dell’Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spese dell'Universita’, la cessione totale o parziale del Contratto, salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d), n. 2), D.Lgs. 50/2016.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizione di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
[ovvero nel caso sia vietato il subappalto, qualora l’Appaltatore non l’abbia richiesto in offerta]
Non essendo stato richiesto in sede di gara, e’ fatto divieto all’Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
L’aggiudicatario e’ tenuto ad eseguire in proprio la fornitura oggetto dell’appalto.
ARTICOLO 18 - VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE E CESSIONE DEI CREDITI
Nei casi previsti dall’art. 106, comma 1, lettera d), n. 2) e, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 si applicano le disposizioni in esso contenute.
ARTICOLO 19 – TRACCIABILITA’
L’Appaltatore assume, a pena di nullita’ assoluta del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilita’ dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..
L’Aggiudicatario deve comunicare all’Universita’, prima della stipulazione del Contratto, gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale nonche’ le persone autorizzate ad operarvi.
La cessazione e la decadenza dall’incarico dell’Istituto designato, per qualsiasi causa avvenga e anche qualora ne venga fatta pubblicazione ai sensi di legge, deve essere tempestivamente notificata all’Universita’, la quale non assume responsabilita’ per i pagamenti eseguiti ad istituto non piu’ autorizzato a riscuotere. Il Contratto si risolvera’ di diritto ex. art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni, relative alla commessa in oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Societa’ Poste Italiane del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita’ delle operazioni.
L’Appaltatore si obbliga altresi’ ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullita’ assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita’ dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.
ARTICOLO 20 – TRASPARENZA
L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:
- dichiara che non vi e’ stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Xxxxxxxxx;
- dichiara di non aver corrisposto ne’ promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilita’ a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilita’ finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, ne’ a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’Appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell’Appaltatore, che e’ conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
ARTICOLO 21 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile unico del procedimento e’ la dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx
ARTICOLO 22 – REFERENTE TECNICO DELL’UNIVERSITA’
Il Referente tecnico per il Contratto e’ il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx.
ARTICOLO 23 – RESPONSABILE DELL’APPALTO
Con la stipula del presente Contratto, l’Appaltatore individua nel/la Dott./Dott.ssa/Sig./Sig.ra il Responsabile dell’appalto, con
capacita’ di rappresentare ad ogni effetto l’Appaltatore, il quale e’ referente nei confronti dell’Universita’.
I dati di contatto del Responsabile dell’appalto sono:
- Numero telefonico ……………
- Numero di fax ……………….
- Indirizzo e-mail …………….
ART. 24 – SPESE
Tutte le spese inerenti all'aggiudicazione e alla stipulazione del presente contratto, nonche’ eventuali altri costi per copie o adempimenti connessi, sono interamente a carico dell’Appaltatore.
Il presente contratto e’ soggetto a registrazione a tassa fissa pari ad euro 200 (duecentoeuro) ai sensi dell'art.11 parte I tariffa DPR 131/89, nonche’ ad imposta di bollo pari ad euro 45,00 (quarantacinqueeuro) che viene assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972, come da autorizzazione Int. Fin. 4.05.93 n. 11712.
ARTICOLO 25 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalita’ di esercizio dei diritti dell’interessato.
I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceita’ e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’art.
32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR). Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilita’ per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, xxxxx restando i diritti dell’interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del UE/2016/679 (GDPR).
Qualora, in relazione all’esecuzione del presente Contratto, vengano affidati all’Appaltatore trattamenti di dati personali di cui l’Universita’ risulta titolare, l’Appaltatore stesso e’ da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 Regolamento UE/2016/679 (GDPR). Tali dati potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalita’ strettamente connesse all'esecuzione del presente Contratto.
L’Appaltatore si impegna ad individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite.
ART. 26 - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie comunque attinenti all’interpretazione o all’esecuzione del contratto, e’ stabilita la competenza esclusiva ed inderogabile del Foro di Bologna. Al presente contratto si allegano:
Capitolato tecnico; Offerta tecnica; Offerta economica
Documento di progettazione del sistema “as built” D.U.V.R.I.
Richiesto io, Ufficiale Xxxxxxx, ho ricevuto e pubblicato il presente atto, con l’uso e il controllo personale degli strumenti informatici, mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce alle parti, che hanno dichiarato l'atto stesso conforme alla volonta’ degli Enti rappresentati.
Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volonta’ delle Parti.
Il presente contratto, redatto in modalita’ elettronica ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.Lgs. 50/2016 consta di n. ( ) facciate e parte della
_ predisposte su file informatico dalla sottoscritta che viene dalle parti e da me firmato a norma di legge mediante certificati di firma digitale che attesto essere validi alla data odierna e con apposizione di marcatura temporale.
Per DITTA
Firma digitale Sig. _ _
Per Alma Mater Studiorum – Universita’ di Bologna
Firma digitale Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx
L’Ufficiale Rogante
Firma digitale Dott.ssa _