Contratto Collettivo Nazionale Chimica – aziende industriali – Accordo di rinnovo
Spett.le società Xxx.xx del Personale
Assago, 5 luglio 2022
Contratto Collettivo Nazionale Chimica – aziende industriali – Accordo di rinnovo
Il 13 giugno 2022, Federchimica, Farmindustria e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL hanno stipulato l’Ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL del 19 luglio 2018 per gli addetti all’industria chimica, chimico- farmaceutica, delle fibre chimiche e dei settori abrasivi, lubrificanti e GPL, in scadenza il 30 giugno 2022.
Di seguito, segnaliamo le novità più rilevanti relative all’ipotesi di accordo di rinnovo, suddivise per argomento.
1. DECORRENZA E DURATA;
2. WELFARE CONTRATTUALE;
3. ORARIO DI LAVORO (ART. 8);
4. MAGGIORAZIONI PER LAVORO ECCEDENTE, STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO ED A TURNI (ART. 9);
5. MALATTIA E INFORTUNIO (ART. 31);
6. INCLUSIONE SOCIALE E PARITÀ DI GENERE (ART. 58);
7. LINEE GUIDA SU RESPONSABILITÀ SOCIALE NELLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO;
8. FORMAZIONE (ART. 63);
9. TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO (TEM);
10. ELEMENTO DISTINTO DELLA RETRIBUZIONE (EDR);
11. ENTITÀ PUNTUALE SETTORIALE (EPS).
1. DECORRENZA E DURATA
Fatta salve diverse decorrenze stabilite per i singoli istituti, l’ipotesi di accordo in commento decorre dal 1° luglio 2022 e avrà validità fino al 30 giugno 2025, sia per la parte economica che per quella normativa.
2. WELFARE CONTRATTUALE
Le Parti convengono di attivare un meccanismo di accesso al sistema di welfare contrattuale per i lavoratori non iscritti. A tal fine, con il coinvolgimento e supporto di FASCHIM e FONCHIM, si impegnano a realizzare un sistema di accesso alla piattaforma elettronica del welfare settoriale. Dalla piattaforma di welfare contrattuale, si potrà accedere anche alla specifica sezione dedicata al Fondo settoriale T.R.I.S. una volta attivato.
3. ORARIO DI LAVORO (ART.8)
Con l’ipotesi di accordo di rinnovo le Parti sociali hanno integrato l’articolo in commento, alla lettera F) punto7), per rispondere alle esigenze manifestate dalle imprese in merito alla funzionalità della reperibilità. Nello specifico viene previsto che nessun lavoratore può esimersi dall’effettuare, nei limiti previsti dalla Legge e dal presente Contratto, prestazioni eccedenti o straordinarie nonché lavoro notturno e festivo, in regime di reperibilità per le attività e con le modalità concordate a livello aziendale; salvo giustificati motivi individuali di impedimento.
4. MAGGIORAZIONI PER LAVORO ECCEDENTE, STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO ED A TURNI (ART.9)
Nell’art. 9 del CCNL è stata inserita una nuova lettera I) nella quale si evidenzia che, fatte salve diverse intese aziendali, le maggiorazioni per lavoro festivo domenicale si applicano all’effettiva prestazione di lavoro svolta in giornata domenicale o nei giorni considerati festivi.
5. MALATTIA E INFORTUNIO (ART.31)
Nell’art. 31 lettera C) punto 2) è stato previsto che in caso di assenza per malattia o infortunio il relativo trattamento economico ricominci ex novo dal quattordicesimo giorno (prima era ventunesimo) di ricovero ospedaliero.
6. INCLUSIONE SOCIALE E PARITÀ DI GENERE (ART.58)
Le Parti, al fine di promuovere un’impresa maggiormente inclusiva, attenta alle parità di genere e alla conciliazione vita/lavoro, concordano la possibilità di raggruppare in un nuovo punto 3) dell’art. 58 del CCNL le previsioni contrattuali in tema di Inclusione sociale e Parità di Genere.
7. LINEE GUIDA SU RESPONSABILITÀ SOCIALE NELLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
In tema di responsabilità sociale, al fine di conciliare vita lavorativa e vita personale, viene espressamente richiamata, nell’ambito della contrattazione aziendale, la possibilità di concedere il part-time ai lavoratori con famigliari a carico portatori di handicap ai sensi della Legge 104/1992.
8. FORMAZIONE (ART.63)
Con l’obbiettivo di promuovere e favorire la formazione, le Parti concordano che le imprese concorreranno, in
egual modo, con ulteriori 2,5 giornate all’effettiva realizzazione dei progetti formativi in ambito:
- collettivo, concordato a livello aziendale e/o territoriale;
- individuale, nell’ambito del patto formativo stipulato.
La partecipazione ai progetti formativi previsti sarà concordata a livello aziendale.
9. TRATTAMENTO ECONOMICO MINIMO (TEM)
Nell’Ipotesi di accordo in commento è stato previsto per il Trattamento Economico Minimo (TEM) l’annullamento dell’ultima tranche di aumento che era da corrispondere nel mese di giugno 2022. Nel caso in cui la suddetta tranche sia già stata riconosciuta o computata ai fini del cedolino da erogare per la retribuzione di giugno, il datore di lavoro è tenuto ad operare i dovuti conguagli nel mese di luglio, previa comunicazione ai lavoratori.
A far data dal 1° luglio viene concordato l’aumento, in relazione ai 36 mesi di vigenza contrattuale, del TEM suddiviso in 5 tranche come riportato nelle seguenti tabelle:
Settore chimico e chimico – farmaceutico
Incrementi in Euro del Trattamento Economico Minimo (TEM)
Trattamento Economico Minimo (TEM) mensile alle diverse scadenze
Con l’ipotesi di accordo in commento, inoltre, le Parti hanno stabilito un adeguamento dei minimi tabellari comprendendo nell’aumento una quota di EDR riparametrata su ogni livello contrattuale. Si riporta a titolo di esempio la Categoria D1 con il dettaglio dell’aumento contrattuale pari a euro 212, suddiviso in 5 tranche e con lo spostamento nel TEM di una quota dell’EDR:
1. luglio 2022: euro 50 (18 euro + 32 euro spostati dall’EDR al TEM)
2. gennaio 2023: euro 30
3. luglio 2023: euro 36
4. luglio 2024: euro 68
5. giugno 2025: euro 20
10. ELEMENTO DISTINTO DELLA RETRIBUZIONE (EDR)
Le Parti convengono che a decorrere dal mese di luglio 2022 gli importi mensili dell’EDR per i vari livelli sono i seguenti:
Settore chimico e chimico - farmaceutico
11. ENTITÀ PUNTUALE SETTORIALE
Ai fini della definizione degli incrementi del trattamento economico minimo del prossimo rinnovo, gli
importi dell’entità puntuale settoriale (EPS) per il settore chimico farmaceutico è pari ad euro 17,74.
***
Consulenti
(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail)