Tecnologia dell’informazione
Condizioni generali per la manutenzione di hardware e il mantenimento di software
1. Oggetto e validità
1.1 Le presenti Condizioni generali (CG) disciplinano la sti- pula, il contenuto e l'esecuzione di contratti relativi alla manutenzione di hardware e il mantenimento di soft- ware standard e/o individuali.
2. Offerta
2.1 L’offerta - dimostrazione inclusa - è gratuita, salvo in- dicazioni di tenore diverso contenute nella richiesta d’offerta.
2.2 L’offerta deve essere redatta conformemente alla rela- tiva richiesta della Posta. Il fornitore delle prestazioni è libero di sottoporre varianti supplementari che siano economicamente più vantaggiose, che salvaguardino maggiormente l’ambiente, o che possano essere in al- tro modo d’interesse per la Posta. Il fornitore delle pre- stazioni è tenuto a segnalare esplicitamente eventuali divergenze rispetto alla richiesta d'offerta.
2.3 L’imposta sul valore aggiunto deve essere indicata se- paratamente nell’offerta.
2.4 L’offerta è vincolante per il periodo indicato nella ri- chiesta d’offerta. In assenza di un’indicazione specifica, l'offerta è valida per tre mesi decorrenti dalla ricezione della stessa.
3. Definizioni
3.1 Manutenzione: prestazioni del fornitore delle presta- zioni per mantenere in funzione e rimettere in funzione l'hardware, compreso il firmware.
3.2 Mantenimento: prestazioni del fornitore delle presta- zioni affinché venga garantita l’utilizzazione del soft- ware conformemente alle esigenze della Posta a questo riguardo, nella versione più recente utilizzata dalla Po- sta.
3.3 Software standard: software prodotto in previsione di un utilizzo da parte di numerosi clienti, senza che sia stato tenuto conto di requisiti della Posta prestabiliti a livello di codici.
3.4 Software individuale: software prodotto per un’esi- genza d’utilizzo specifica della Posta, nonché inoltre modifiche di ogni genere di software commissionati dalla Posta.
3.5 Release: ulteriore sviluppo di software standard e indi- viduali, compresi i firmware, designati come versioni minori (updates) o versioni maggiori (upgrades). Le nuove release integrano nuove funzionalità o corre- zioni di errori e/o offrono prestazioni migliori.
3.6 Incidenti: guasti che incidono sull’utilizzo dell’hardware o del software. Ciò si estende anche a guasti causati da terzi, in particolare a causa del funzionamento simulta- neo di più sistemi informatici o componenti.
3.7 Patch: linee di codice per la correzione di componenti di software, integrate a posteriori in un programma in- formatico.
3.8 Workaround: soluzione di riserva provvisoria per ope- rare nonostante si sia verificato un incidente, senza eli- minare la causa effettiva dell'errore.
4. Manutenzione di hardware
4.1 La manutenzione degli hardware comprende i lavori per mantenerli in funzione (manutenzione preventiva per salvaguardare il correttofunzionamento)e per ri- metterli in funzione (rimozione di guasti e di errori ai fini del ripristino di un corretto funzionamento) tramite riparazione e sostituzione di parti difettose, compresi eventuali workarounds, nonché l’installazione di mi- glioramenti tecnici.
4.2 Per l’intera durata di validità del contratto, il fornitore delle prestazioni è tenuto a disporre di materiale sosti- tutivo privo di difetti, risp. a poterlo procurare in tempi accettabili.
5. Mantenimento di software
5.1 Fatte salve eventuali disposizioni di tenore diverso con- tenute nel relativo contratto, il mantenimento del soft- ware comprende prestazioni correttive (correzione di errori), adattive (adattamento a cambiamenti delle cir- costanze) e perfettive (estensione delle funzionalità). Essa include dunque in particolare la fornitura di nuove release e patch, nonché l'eventuale realizzazione di workarounds.
6. Supporto
6.1 Il supporto, in quanto parte integrante delle operazioni di manutenzione e mantenimento, include la consu- lenza e l’assistenza fornite alla Posta ai fini dell’utilizzo degli hardware e software oggetto del contratto.
6.2 Il fornitore delle prestazioni s’impegna a mettere in piedi un’efficiente organizzazione di supporto e a ga- rantirne l’intervento. Egli deve garantire che la Posta possa trasmettere le proprie richieste sia per telefono sia per via elettronica. Il fornitore delle prestazioni in- forma la Posta circa le possibilità di comunicazione esi- stenti per questioni di supporto e provvede ad infor- marla tempestivamente di qualsiasi cambiamento ri- guardante gli interlocutori competenti.
6.3 Il supporto include in particolare le seguenti attività (elenco non esaustivo):
• ricerca delle cause degli incidenti segnalati;
• assistenza in caso di installazione di patch;
• introduzione di nuove release, nonché assistenza per la loro installazione;
• consulenza e assistenza in loco (on site), o tramite accesso a distanza, alle condizioni definite nel con- tratto.
7. Accesso a distanza
7.1 Qualora il fornitore delle prestazioni fornisca le proprie prestazioni tramite accesso a distanza, egli è tenuto a provvedere affinché terzi non autorizzati non possano avere accesso al traffico dei dati e in particolare a ga- rantire il rispetto degli obblighi di cui alle cifre 20 e 21.
8. Incidenti provocati da terzi o dovuti ad altre cause
8.1 Su richiesta della Posta, il fornitore delle prestazioni partecipa alla ricerca delle cause che hanno provocato un incidente e alla loro eliminazione, anche nel caso l’incidente possa essere stato causato dall’interazione di più sistemi risp. componenti. Le parti definiscono an- ticipatamente le modalità d’indennizzo di queste pre- stazioni nel caso in cui sia comprovato che l’incidente non è stato provocato dall’hardware o dal software di cui il fornitore delle prestazioni ha curato la manuten- zione/il mantenimento.
9. Periodo di disponibilità, di reazione e di ripara- zione
9.1 Durante il periodo di disponibilità definito nel con- tratto, il fornitore delle prestazioni assicura la ricezione delle segnalazioni relative ad incidenti, trasmesse tra- mite le vie di comunicazione convenute, nonché delle richieste, e fornisce le proprie prestazioni di manuten- zione, mantenimento e supporto. Su richiesta della Po- sta e contro pagamento convenuto per contratto sepa- ratamente, il fornitore delle prestazioni fornisce le pro- prie prestazioni anche al di fuori del periodo di dispo- nibilità.
9.2 Il tempo di reazione corrisponde al tempo intercorrente tra la ricezione della segnalazione di un incidente da parte del fornitore delle prestazioni e l’inizio della rela- tiva analisi ed eliminazione da parte dello stesso.
9.3 Il tempo di riparazione corrisponde al tempo intercor- rente tra la ricezione della segnalazione di un incidente e la sua completa eliminazione.
9.4 I tempi di reazione e di riparazione massimi sono defi- niti nel contratto e si basano sul livello prioritario attri- buito ad ogni incidente.
9.5 Qualora il fornitore delle prestazioni non rispetti i tempi di cui alla presente cifra 9, egli è tenuto a versare una pena convenzionale conformemente alla cifra 23.1.
10. Documentazione e rapporti
10.1 Il fornitore delle prestazioni fornisce alla Posta - in forma elettronica o cartacea - una versione aggiornata, completa e copiabile della documentazione (manuale d’uso e istruzioni per l’installazione), nelle lingue e quantità concordate.
10.2 La Posta è autorizzata a copiare la documentazione per l’uso previsto dal contratto.
10.3 Al termine dei singoli lavori di manutenzione e di man- tenimento, il fornitore delle prestazioni stila ogni volta un rapporto e lo invia alla Posta.
11. Istruzione e informazione
11.1 In caso di lavori di manutenzione che incidono sull’uti- lizzo, o d’installazione di nuove release, il fornitore delle prestazioni provvede a un’istruzione da concordare in termini di entità e di destinatari.
11.2 Il fornitore delle prestazioni informa la Posta su fatti e circostanze che rendono la manutenzione, il manteni- mento e il supporto molto più semplici, meno onerosi, più difficoltosi o addirittura impossibili. Il fornitore delle prestazioni informa regolarmente la Posta sui migliora- menti tecnici degli hardware e su nuove release. Egli informa la Posta in merito a eventuali ripercussioni dell’installazione di nuove release sugli hardware inte- ressati e su eventuali interfacce.
12. Personale impiegato
12.1 Il fornitore delle prestazioni impiega esclusivamente personale selezionato in modo accurato e ben istruito. Egli sostituisce il personale che non possiede le cono- scenze tecniche necessarie, o che potrebbe in altro modo pregiudicare o compromettere l'adempimento del contratto. In particolare, il fornitore delle presta- zioni bada affinché venga tutelata la continuità xxxxxx- sta dalla Posta.
12.2 Il fornitore delle prestazioni impiega esclusivamente personale in possesso delle autorizzazioni necessarie per l’adempimento delle prestazioni.
12.3 Su richiesta, il fornitore delle prestazioni comunica per iscritto alla Posta i nominativi e le rispettive funzioni del personale impiegato ai fini dell’adempimento del con- tratto.
12.4 Per sostituire il personale impiegato, definito dalle parti quale personale chiave, il fornitore delle prestazioni è tenuto a richiedere un consenso scritto della Posta. Quest’ultima rifiuta il consenso soltanto in presenza di motivi importanti.
12.5 Il fornitore delle prestazioni s’impegna a osservare le disposizioni aziendali, il regolamento interno, nonché le norme di sicurezza (in particolare per quanto ri- guarda la sicurezza dell’informatica e dei dati) della Po- sta
12.6 Le disposizioni di cui alla presente cifra 12 si applicano anche ad altro personale impiegato dal fornitore delle
prestazioni ai fini dell’adempimento del contratto, in particolare anche a personale freelance.
13. Ricorso a terzi
13.1 Il fornitore delle prestazioni può affidare la fornitura delle proprie prestazioni a terzi (p.e. a subappaltatori, subfornitori) solo previo consenso scritto della Posta. Egli resta responsabile della fornitura delle prestazioni secondo contratto da parte dei terzi impiegati.
13.2 Il fornitore delle prestazioni impone ai terzi impiegati gli obblighi derivanti dalla presente cifra 13 nonché quelli derivanti dalle cifre 14 (Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, condizioni di lavoro e parità sala- riale tra uomo e donna), 20 (Xxxxxxxxxx) e 21 (Prote- zione dei dati e segreto postale).
14. Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, condizioni di lavoro e parità salariale tra uomo e donna
14.1 Il fornitore delle prestazioni con sede, o stabile organiz- zazione, in Svizzera ne osserva le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, le condizioni di lavoro, nonché il principio della parità salariale tra uomo e donna vi- genti. Le condizioni di lavoro sono quelle definite nei contratti collettivi e nei contratti normali di lavoro op- pure, in loro assenza, le condizioni effettive in uso in loco e per la relativa professione. Il fornitore delle pre- stazioni con sede all’estero è tenuto ad osservare le re- lative disposizioni vigenti nel luogo in cui vengono for- nite le prestazioni.
15. Luogo d’adempimento e trasferimento di utili e rischi
15.1 La Posta definisce il luogo d’adempimento. In assenza di una relativa indicazione, il luogo d'adempimento coincide con l’ubicazione dell’hardware xxxx.xx luogo d’installazione del software.
15.2 Con la consegna risp. l’installazione dell’hardware, utili e rischi passano alla Posta.
16. Compenso e fatturazione
16.1 Il compenso concordato contrattualmente copre tutte le prestazioni necessarie ai fini di una buona esecuzione del contratto. Il compenso copre in particolare i costi dei pezzi di ricambio e della documentazione, tutte le prestazioni di supporto, l’istruzione e l’informazione, il trasferimento / l’attribuzione di tutti i diritti, le spese, i costi d’imballaggio, di trasporto, d’assicurazione e di scarico, nonché i tributi pubblici (p.e. imposta sul valore aggiunto, tassa di smaltimento anticipata, dazi doga- nali).
16.2 Se gli hardware o i software di cui deve essere garantita la manutenzione/il mantenimento vengono forniti dal fornitore delle prestazioni nell’ambito di un contratto di acquisto, il compenso definito alla presente cifra viene ridotto per il periodo coperto dai termini di ga- ranzia derivanti dal contratto di acquisto.
16.3 Il fornitore delle prestazioni invia le sue fatture confor- memente al relativo piano di pagamento, o a presta- zioni fornite. L’imposta sul valore aggiunto deve essere indicata separatamente sulla fattura e non può essere trasferita successivamente.
16.4 Si applicano le condizioni e i termini di pagamento con- cordati nel contratto.
16.5 Anticipi possono essere concordati solo eccezional- mente e a condizione che il fornitore delle prestazioni fornisca, a sue spese, una garanzia sotto forma di ga- ranzia bancaria o assicurativa di prim'ordine.
16.6 Qualora la Posta e/o società della Posta (partecipazioni dirette e indirette pari ad almeno il 50%) ricorrano a servizi del fornitore delle prestazioni, i relativi compensi vengono cumulati per il calcolo degli sconti.
17. Disposizioni in materia d’importazione
17.1 Il fornitore delle prestazioni garantisce di rispettare eventuali disposizioni in materia d’importazione e di possedere le autorizzazioni necessarie.
18. Diritti di protezione e d’utilizzazione sui soft- ware forniti dal fornitore delle prestazioni
18.1 Tutti i diritti di protezione (diritti di protezione dei beni immateriali e delle prestazioni, comprese le aspettative concernenti tali diritti), relativi a software individuali - release e patch compresi - appartengono integral- mente alla Posta.
18.2 La Posta e le sue società (cfr. cifra 16.6) hanno un di- ritto d’utilizzazione, illimitato, irrescindibile, non esclu- sivo e non limitato in termini geografici, sui software standard, release e patch compresi. Tale diritto non è legato a un determinato hardware.
A scopo di backup e di archiviazione, in particolare per l’operatività di sistemi ridondanti, la Posta e le sue so- cietà sono autorizzate a effettuare più copie senza do- ver versare alcun compenso supplementare.
Nell’ambito di un’esternalizzazione, la Posta e le sue società sono autorizzate a impiegare i software stan- dard – release e patch compresi - presso un terzo, esclusivamente per propri scopi.
La Posta è autorizzata ad alienare a terzi i software standard – release e patch compresi - nella misura cor- rispondente alla parte a cui la Posta decide di rinun- ciare.
19. Violazione di diritti di protezione
19.1 Il fornitore delle prestazioni è tenuto a respingere im- mediatamente, a proprie spese e a proprio rischio, pre- tese di terzi per violazione di diritti di protezione. Egli informa immediatamente per iscritto la Posta in merito all’esistenza di tali pretese e non si oppone ad un inter- vento della stessa nell’ambito di un procedimento giu- diziario. Qualora terzi dovessero avanzare le loro pre- tese direttamente alla Posta, il fornitore delle presta- zioni partecipa al contenzioso, su prima richiesta della
Posta, conformemente alle possibilità previste dalle pertinenti norme procedurali. Il fornitore delle presta- zioni s’impegna ad assumersi tutti i costi (compreso il risarcimento danni) derivanti alla Posta dal processo e/o da un eventuale componimento extragiudiziale della controversia. In caso di componimento extragiudiziale della controversia, il fornitore delle prestazioni deve farsi carico della somma concordata a favore del terzo solo a condizione che abbia preventivamente accon- sentito a tale pagamento.
19.2 Se, a seguito di lavori di manutenzione e di manteni- mento, vengono avanzate pretese legate alla violazione di diritti di protezione che impediscono alla Posta di usufruire, del tutto o in parte , delle prestazioni previste dal contratto, il fornitore delle prestazioni è tenuto a sostituire gli elementi interessati degli hardware e/o dei software con altri elementi che soddisfino i requisiti previsti dal contratto, o ad acquistare a proprie spese una licenza di terzi. Se il fornitore delle prestazioni non attua alcuna delle citate possibilità in tempi accettabili, la Posta ha la facoltà di recedere dal contratto con ef- fetto immediato. In ogni caso, il fornitore delle presta- zioni è tenuto a tenere integralmente indenne la Posta, indipendentemente da un’eventuale colpa.
20. Segretezza
20.1 Le parti sono tenute a trattare in modo confidenziale tutti i fatti e le informazioni che non sono di pubblico dominio né generalmente accessibili. In caso di dubbio, i fatti e le informazioni devono essere trattati in modo confidenziale. Le parti s’impegnano a prendere tutte le precauzioni economicamente accettabili, nonché pos- sibili dal punto di vista tecnico ed organizzativo, affin- ché i fatti e le informazioni confidenziali vengano pro- tetti in modo efficace dall’accesso di terzi non autoriz- zati e dalla possibilità che ne prendano conoscenza.
20.2 L'obbligo di segretezza sussiste già prima della stipula del contratto e perdura anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale.
20.3 La trasmissione di informazioni confidenziali da parte della Posta all’interno del gruppo Posta, o a terzi a cui fa ricorso, non costituisce una violazione dell’obbligo di segretezza. Ciò vale anche per il fornitore delle presta- zioni, a condizione che la trasmissione si riveli necessa- ria ai fini dell’adempimento del contratto, o che egli stesso trasmetta disposizioni del contratto all’interno del proprio gruppo.
20.4 L’obbligo di riservatezza non opera laddove esista un provvedimento esecutivo dell’autorità o giudiziario op- pure una norma di legge imperativa che preveda l’ob- bligo di divulgazione delle informazioni confidenziali. Ove consentito dalla legge, la rispettiva controparte do- vrà essere preventivamente informata al riguardo. Non è necessaria alcuna informazione preventiva in caso di divulgazione da parte della Posta nel campo di applica- zione del diritto in materia di acquisti pubblici.
20.5 In assenza di un consenso scritto della Posta, il fornitore delle prestazioni non può fare pubblicità da cui emerga
che collabora, o ha collaborato, con la Posta e non può citare la Posta come referenza.
20.6 Le parti estendono gli obblighi derivanti dalla presente cifra 20 al proprio personale, nonché all’ulteriore per- sonale ausiliario interessato.
20.7 Se una delle parti viola i citati obblighi di segretezza, essa è tenuta a versare alla controparte una pena con- venzionale conformemente alla cifra 23.2, salvo che riesca a dimostrare di non aver nessuna colpa.
21. Protezione dei dati e segreto postale
21.1 Le parti s’impegnano a osservare le disposizioni della legislazione svizzera in materia di protezione dei dati.
21.2 I dati personali possono essere trattati esclusivamente per lo scopo e nella misura necessari ai fini dell’adem- pimento e dell’esecuzione del contratto. Se intende tra- smettere i dati, il fornitore delle prestazioni è tenuto ad informarne preventivamente la Posta.
21.3 Se il fornitore delle prestazioni ha accesso ad informa- zioni riguardanti il traffico postale e di pagamento della clientela della Posta, egli s’impegna a rispettare il se- greto postale di cui all’articolo 321ter del Codice pe- nale svizzero.
21.4 Le parti estendono gli obblighi derivanti dalla presente cifra 21 al proprio personale, nonché all’ulteriore per- sonale ausiliario interessato.
21.5 In particolare in caso di applicabilità del regolamento generale europeo sulla protezione dei dati (UE-RGPD) o della trasmissione dei dati personali al di fuori della Svizzera, l’elaborazione dei dati personali da parte del fornitore di prestazioni avviene, se la Posta lo esige, sulla base di un accordo aggiuntivo riguardante la protezione dei dati.
22. Mora
22.1 Qualora il fornitore delle prestazioni non rispetti i ter- mini fissi concordati (contratti a termine fisso, egli cade automaticamente in mora. In tutti i casi rimanenti, la messa in mora ha luogo tramite sollecito.
22.2 Se il fornitore delle prestazioni cade in mora, egli è te- nuto a versare una pena convenzionale conforme- mente alla cifra 23.1, salvo che sia grado di dimostrare di non avere nessuna colpa.
23. Pene convenzionali
23.1 Mancata osservanza dei tempi e delle scadenze. La pena convenzionale ammonta,
• in caso di superamento dei tempi di cui alla cifra 9, a 1'000 franchi per ogni ora iniziata per ogni sin- golo caso, al massimo tuttavia all’importo corri- spondente a un compenso annuo per singolo caso;
• in caso di mancato rispetto dei termini di cui alla cifra 22, al 5‰ per ogni giorno di ritardo, al mas- simo tuttavia al 10% del compenso annuo per sin- golo caso.
Le pene convenzionali di cui alla cifra 23.1 sono dovute anche nel caso in cui le prestazioni vengano accettate.
23.2 Obbligo di segretezza
La pena convenzionale ammonta al 10% del compenso annuo per singola violazione, al massimo tuttavia a 50'000 franchi per singolo caso.
23.3 Il pagamento della pena convenzionale non esonera dall’obbligo di rispettare i doveri previsti dal contratto. La pena convenzionale è dovuta in aggiunta ad even- tuali risarcimenti danni.
23.4 Il compenso annuo corrisponde al prezzo fisso concor- dato per il rispettivo anno. Qualora non sia stato con- cordato un prezzo fisso, la pena convenzionale viene calcolata sulla base del compenso corrisposto l'anno precedente e, qualora si tratti del primo anno di rap- porto contrattuale, del compenso dovuto per l'anno in corso.
24. Garanzia
24.1 Il fornitore delle prestazioni garantisce che le proprie prestazioni possiedono tutte le caratteristiche concor- date, assicurate e presupposte ai fini dell’utilizzo con- forme, e che soddisfano le pertinenti disposizioni di legge. Egli concede una garanzia di almeno 24 mesi decorrenti dalla consegna risp. dall’installazione degli hardware o dei sosftware. Durante il periodo di garan- zia, la Posta può notificare in qualsiasi momento even- tuali difetti. Il fornitore delle prestazioni ha l’obbligo di adempiere alle richieste derivanti dai seguenti diritti per i vizi della cosa della Posta anche dopo il periodo di ga- ranzia, a condizione che i difetti siano stati notificati ancora durante il periodo di garanzia.
24.2 Il fornitore delle prestazioni garantisce di disporre di tutti i diritti necessari per poter fornire le sue presta- zioni conformemente a quanto previsto dal contratto. Egli garantisce in particolare che gli adattamenti e gli ulteriori sviluppi degli hardware risp. dei software, rea- lizzati nell’ambito dei lavori di manutenzione e di man- tenimento, non violano diritti di protezione di terzi.
24.3 Qualora il fornitore delle prestazioni fornisca merce di- fettosa (p.e. materiale di sostituzione conformemente alla cifra 4.2 o release conformemente alla cifra 5.1), la Posta può scegliere di dedurre dal compenso l’importo corrispondente al minor valore, di esigere la fornitura di merce impeccabile, o la sistemazione dei difetti. In presenza di difetti importanti, la Posta ha la facoltà di recedere dal contratto.
24.4 Se la Posta chiede una fornitura sostitutiva ,o la siste- mazione dei difetti, il fornitore delle prestazioni deve eliminare i difetti entro i termini stabiliti ed assumersi i costi che ne derivano. Se alla richiesta di sostituzione o di sistemazione dei difetti non viene dato seguito, o non con esito positivo, la Posta può scegliere di dedurre dal compenso l’importo corrispondente al minor va- lore, di adottare direttamente o tramite terzi le misure necessarie a spese e rischio del fornitore delle presta- zioni, o di recedere dal contratto. Il fornitore delle pre- stazioni autorizza la Posta, o terzi da essa incaricati, ad
accedere al codice sorgente, se ciò risulta necessario ai fini dei lavori di sistemazione ed egli è in possesso dei relativi diritti. Se il fornitore delle prestazioni non forni- sce il codice sorgente entro 30 giorni dalla richiesta, la Posta è autorizzata a dedurlo, o a farlo dedurre da terzi, tramite decompilazione.
25. Responsabilità
25.1 Le parti rispondono per tutti i danni arrecati alla con- troparte, a meno che non dimostrino di non averne al- cuna colpa. La responsabilità per danni arrecati alle per- sone è illimitata.
25.2 Le parti rispondono del comportamento del proprio personale ausiliario, nonché di terze persone a cui fanno ricorso (p.e. subappaltatori, subfornitori) come se fosse il proprio.
26. Modifiche delle prestazioni
26.1 Entrambe le parti possono richiedere in qualsiasi mo- mento per iscritto modifiche delle prestazioni.
26.2 Se la Posta desidera apportare una modifica, il fornitore delle prestazioni le comunica entro 20 giorni per iscritto la fattibilità o meno della modifica e quali ripercussioni ha sulle prestazioni da fornire, nonché sul compenso e sulle scadenze. Il fornitore delle prestazioni non può ri- fiutare una richiesta di modifica avanzata dalla Posta, se la modifica è obiettivamente possibile e non altera il carattere globale della prestazione. La Posta ha 20 giorni di tempo a partire dalla ricezione della comuni- cazione del fornitore delle prestazioni per decidere se la modifica deve essere attuata o meno.
26.3 Se è il fornitore delle prestazioni desidera una modifica, la Posta ha 20 giorni di tempo a decorrere dalla rice- zione della richiesta per decidere se accettarla o meno.
26.4 Le modifiche, in particolare quelle riguardanti l’entità delle prestazioni, il compenso e le scadenze, devono essere concordate per iscritto, prima dell’esecuzione, in un’appendice al contratto.
26.5 Mentre esamina le richieste di modifica, il fornitore delle prestazioni prosegue i suoi lavori come da con- tratto, salvo istruzioni diverse della Posta.
27. Inizio e durata
27.1 Il contratto entra in vigore con la sua sottoscrizione da parte di entrambe le parti, salvo indicazioni diverse in proposito contenute nel medesimo.
27.2 Se il contratto è stato stipulato a tempo indeterminato, in assenza di accordi di tenore diverso, esso può essere rescisso per iscritto per la fine di un mese civile, da parte del fornitore delle prestazioni, tuttavia, la prima volta al termine di una durata contrattuale di cinque anni. La rescissione può riguardare anche solo singole parti del
contratto. In assenza di disposizioni di tenore diverso, il termine di preavviso è di 12 mesi per il fornitore delle prestazioni e di 3 mesi per la Posta.
27.3 Rimane sempre salvo il diritto di disdetta con effetto immediato per motivi gravi. Sono considerati gravi mo- tivi in particolare:
• il verificarsi di eventi o di situazioni a seguito dei quali non si possa ragionevolmente pretendere dalla parte che ha dato la disdetta il proseguimento del rapporto contrattuale come, in particolare, vio- lazioni gravi o ripetute di obblighi contrattuali;
• la pubblicazione ufficiale dell’avvio della procedura fallimentare o del concordato dilatorio nei con- fronti di una delle parti.
28. Conseguenze della cessazione
28.1 Alla cessazione del contratto, il fornitore delle presta- zioni deve restituire spontaneamente alla Posta tutto il materiale aziendale, tutti i dati e tutti i documenti mes- sigli a disposizione nel quadro del rapporto contrat- tuale e distruggere le eventuali copie. Inoltre, il forni- tore delle prestazioni è tenuto a consegnare alla Posta tutti i documenti e i codici sorgente dei software indi- viduali forniti dal fornitore delle prestazioni, realizzati nell’ambito del rapporto contrattuale, a meno che la Posta non ne sia già in possesso. La restituzione e la consegna devono avvenire entro 30 giorni dalla cessa- zione del contratto.
29. Cessione e costituzione in pegno
29.1 In assenza di un consenso scritto della Posta, il fornitore delle prestazioni non può né cedere né costituire in pe- gno pretese nei confronti della Posta.
30. Modifiche del contratto, contraddizioni e nullità parziale
30.1 Per modifiche e integrazioni al contratto è richiesta la forma scritta.
30.2 In caso di contraddizioni, le disposizioni del contratto sono poziori rispetto alle CG e le disposizioni delle CG rispetto a quelle dell'offerta.
30.3 Se singole disposizioni del contratto risultassero nulle o illegali, ciò non comprometterà la validità del contratto. In tal caso, la disposizione in questione dovrà essere so- stituita da una disposizione valida, il più possibile equi- valente sotto l'aspetto economico.
31. Diritto applicabile e foro competente
31.1 Si applica esclusivamente il diritto svizzero. Le disposi- zioni della Convenzione delle Nazioni Unite dell’11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazio- nale di merci (Convenzione di Vienna) sono escluse.
31.2 Foro esclusivo è Berna.
La Posta Svizzera SA, giugno 2021