Allegato A
Allegato A
Bando pubblico di concessione dei diritti della riserva regionale Regolamento (CE) n. 1234/2007 e Regolamento (CE) n. 555/2008 DGR Marche n. 1688/2013 e n. 604/2015 - Campagna 2015/2016
Premessa
In applicazione degli articoli 85 undecies e 85 duodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007, dell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 555/08 e successive modifiche e integrazioni, e della DGR Marche n. 1688/2013 e n. 604/2015, con il presente atto è emanato il bando pubblico per la concessione dei diritti di impianto in dotazione alla riserva regionale per la campagna 2015/2016.
1. FINALITÀ
I diritti della riserva regionale dei diritti di impianto (di seguito riserva) sono concessi dalla Regione Marche esclusivamente per le seguenti finalità:
1. Impianto di vigneti per la produzione di vini DOP/IGP (DOC/DOCG/IGT) della regione Marche;
2. Conversione dei vigneti destinati a scopi di sperimentazione autorizzati o vigneti destinati alla coltura di piante madri di marze, in vigneti destinati alla produzione di uva da vino idonei a produrre vini DOP/IGP delle Marche.
L’impianto e la conversione di vigneti, di cui ai punto 1 e 2, destinati alla produzione di vini IGP (IGT) della regione Marche sono da valutare e accogliere solo alle seguenti condizioni:
- sono soddisfatte tutte le richieste di concessione di diritti per la realizzazione di vigneti destinati alla produzione di vini DOP;
- la superficie residua rispetto alle richieste di concessione per i vigneti destinati a produrre vini DOP è stata adeguata secondo le modalità indicate nella tabella 2 dell’allegato A alla DGR n. 1586/20001.
2. DOTAZIONE DEI DIRITTI A BANDO
La dotazione dei diritti della riserva messa a bando è pari a ettari 146.47.92. Detta dotazione potrà essere integrata, entro i termini previsti per la concessione, con ulteriori diritti scaduti nella campagna 2013/2014 e 2014/2015 comunicati dalle SDA anche a seguito dell’emanazione del bando.
Poiché tali diritti derivano in larga misura da vigneti destinati alla produzione di vini comuni con resa media regionale pari a 16,00 t/ha, al fine di garantire che la concessione dei diritti non comporti in alcun caso un aumento globale del potenziale produttivo viticolo 2, l’intera dotazione di ettari 146.47.92 viene destinata prioritariamente alla realizzazione di vigneti destinati a produrre vini a denominazione di origine protetta (DOP) della regione Marche, la cui resa si colloca sempre al di sotto della resa media regionale e quindi alla realizzazione di vigneti destinati a produrre vini a indicazione geografica protetta (IGP) delle Marche, secondo quanto stabilito al paragrafo precedente.
1 Superficie di diritti della riserva adeguata per domande di concessione per vigneti destinati a produrre vini IGP = Superficie residua al netto delle domande per vigneti destinati a produrre vini DOP x(16,00/22,00). Esempio: richieste presentate per vigneti DOP pari a 120 ettari, superficie residua di 48 ettari che, a seguito di adeguamento di superficie a garanzia del non aumento del potenziale produttivo, corrispondono a ettari 34,90.
2 Regolamento (CE) n. 555/2008, articolo 65 - Riserve di diritti di impianto
1. Gli Stati membri garantiscono che il trasferimento di diritti tramite una riserva nazionale e/o riserve regionali non comporti un aumento globale del potenziale produttivo sul loro territorio. Se necessario, gli Stati membri possono applicare un coefficiente di riduzione.
3. VALORE DI RIFERIMENTO DEI DIRITTI AD ETTARO
Il valore ad ettaro dei diritti in dotazione alla riserva concessi con il presente bando è pari a Euro 1.500,00. Tale valore è ridotto ad Euro 750,00 in caso di beneficiari di età inferiore ad anni 40 al momento della presentazione della domanda. Il versamento di tali corrispettivi avviene a favore della Regione Marche e le somme introitate sono destinate all’attività della riserva stessa, alle attività di studio, ricerca e sperimentazione in campo vitivinicolo nonché all’implementazione della dotazione informatica HW e SW e della strumentazione per le rilevazioni in campo ad uso del personale regionale incaricato alla gestione del potenziale vitivinicolo.
4. SUPERFICIE MINIMA E MASSIMA ASSEGNATA TRAMITE CONCESSIONE DEI DIRITTI DALLA RISERVA
La superficie minima e massima oggetto di richiesta di concessione è rispettivamente non inferiore a ettari 0,50 e non superiore a ettari 10,00.
Il rispetto della superficie minima e massima sarà effettuato in fase di controllo di ricevibilità.
In caso di domande di concessione di diritti presentate dallo stesso richiedente per vigneti destinati a vini DOP e a vini IGP, il rispetto dei limiti di superficie minimi e massimi è effettuato sul totale delle due domande presentate, come stabilito dai successivi paragrafi
7.1 e 7.2 del presente bando.
5. CARATTERISTICHE
I diritti di impianto prelevati dalla riserva:
1) sono concessi dalla Regione esclusivamente mediante selezione dei beneficiari con il presente bando:
• dietro pagamento di corrispettivo a favore della Regione Marche del valore di Euro 1.500,00/ha, ai produttori aventi le condizioni di accesso di cui al successivo paragrafo 6.1, collocatisi in posizione utile nella graduatoria regionale;
• dietro pagamento di corrispettivo a favore della Regione Marche, del valore di Euro 750,00/ha, ai produttori aventi le condizioni di accesso di cui al successivo paragrafo 6.1 che, collocatisi in posizione utile nella graduatoria regionale, abbiano un’età inferiore ad anni 40 al momento della presentazione della domanda;
• gratuitamente, al produttore collocatosi in posizione utile nella graduatoria regionale, di età inferiore a quarant’anni dotato di sufficienti capacità e competenze professionali, che si insedia per la prima volta in qualità di capo dell’azienda che risponde alle condizioni di accesso stabilite nei successivi paragrafi 6.1 e 6.2.
2) debbono essere esercitati ed impiantati esclusivamente nel territorio della regione Marche entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui sono stati concessi;
3) che non siano stati utilizzati entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui sono stati concessi, non sono più nella disponibilità del beneficiario;
4) che non siano stati esercitati entro il 31 dicembre 2015, previa richiesta del beneficiario, vengono convertiti in autorizzazioni ai sensi dell’articolo 68 del regolamento (UE) n. 1308/2013 aventi la stessa durata del diritto concesso;
5) possono essere utilizzati nell’ambito della misura di ristrutturazione e riconversione vigneti ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell’articolo 6 e seguenti del regolamento (CE) n. 555/2008. In tal caso il sostegno alla misura comprende esclusivamente il contributo ai costi per la ristrutturazione e riconversione senza riconoscimento di alcun contributo per le spese di estirpazione e per indennizzo per mancati redditi;
6) non possono essere trasferiti ad alcun titolo ad altro conduttore. I vigneti realizzati mediante diritti della riserva debbono;
a) rispondere alle norme stabilite dai relativi disciplinari di produzione DOP e IGP delle Marche;
b) essere realizzati su superfici non soggette a vincoli e limitazioni all’impianto;
c) essere realizzati impiegando materiale vivaistico prodotto nel rispetto del Decreto MIPAF 08/02/2005 che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite e appartenere alle categorie: “materiale di moltiplicazione certificato” o “materiale di moltiplicazione standard” afferente a varietà di vite inserite nella classificazione regionale di cui all’Accordo in Conferenza Stato-Regioni e province Autonome del 25 luglio 2003.
6. BENEFICIARI
6.1 - Requisiti e condizioni generali di accesso
Possono beneficiare della concessione dei diritti di impianto della riserva gli imprenditori agricoli singoli o associati che alla data di presentazione della domanda di concessione abbiano costituito e aggiornato su SIAN il proprio fascicolo aziendale con posizione debitamente validata e che;
1) conducano, in qualità di titolare/legale rappresentante, una:
⮚ impresa individuale
• titolare di partita IVA;
• iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio con posizione attiva in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile;
⮚ società agricola:
• titolare di partita IVA;
• iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio con posizione attiva;
• in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile;
⮚ società cooperativa di conduzione:
• titolare di partita IVA;
• iscritta all’albo delle società cooperative agricole;
• in possesso della qualifica di imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del Codice Civile;
2) siano in regola con la normativa vigente in materia di potenziale viticolo e dichiarazioni obbligatorie di cui al regolamento (CE) n. 436/2009, ove previsto;
3) dimostrino, attraverso regolare atto o contratto, il possesso dei terreni oggetto di impianto a decorrere dalla data di presentazione della domanda e fino al completo adempimento degli impegni assunti con la stessa. Il possesso, risultante da fascicolo aziendale su SIAN, deve essere dimostrato attraverso:
⮚ un diritto reale di:
• proprietà;
• usufrutto;
⮚ un contratto di affitto scritto e registrato con scadenza posteriore al temine della seconda campagna viticola successiva alla data di concessione del diritto di impianto;
⮚ un atto di conferimento ad una cooperativa di conduzione.
Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopramenzionate. Nel caso di proprietà indivisa il richiedente dovrà la domanda di concessione con apposita autorizzazione del/i comproprietario/i alla realizzazione dell’impianto contenente la dichiarazione, rese ai sensi del DPR 445/00, della conoscenza
degli obblighi di cui al paragrafo 14;
4) non detengano diritti di reimpianto in portafoglio per una superficie pari o superiore a quella richiesta. Ai fini del presente atto non sono conteggiati nel portafoglio del richiedente i diritti in corso di esercizio inseriti in domanda di reimpianto in essere presentata alla SDA competente;
5) si impegnano a non cedere i diritti di reimpianto esistenti nel proprio portafoglio alla data di presentazione della domanda fino al 31/12/2015, termine di vigenza del sistema dei diritti di reimpianto.
6.2 - Requisiti e condizioni di accesso ai fini della concessione gratuita dei diritti
Ai fini della concessione gratuita dei diritti, il produttore di età inferiore a quarant’anni dotato di sufficienti capacità e competenze professionali, che si insedia per la prima volta in qualità di capo dell’azienda, al momento della presentazione della domanda deve inoltre avere i seguenti requisiti:
⮚ età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non ancora compiuti;
⮚ conoscenze e competenze professionali adeguate e comprovate da almeno una delle seguenti condizioni:
• possesso di un diploma di laurea o di scuola media superiore ad indirizzo agrario o diploma assimilabile o un titolo conseguito presso istituti professionali di Stato per l’agricoltura o ad essi parificati;
• possesso di un’esperienza almeno biennale come lavoratore agricolo (esperienza attestata dai versamenti dei contributi agricoli) accompagnata da attività formativa professionale della durata complessiva di almeno 100 ore, con verifica finale. Il corso di formazione deve essere riconosciuto dall’Autorità di Gestione del PSR Marche 2007/2013 e finalizzato al miglioramento delle conoscenze e delle competenze specifiche per quanto riguarda la gestione di un’impresa agricola, l’utilizzo di strumenti di analisi di gestione aziendale e delle tecnologie di informazione e comunicazione (TIC), le pratiche agricole rispettose dell’ambiente, il corretto uso dei fertilizzanti e dei prodotti per la protezione delle piante e l’applicazione delle norme obbligatorie in agricoltura.
Qualora il giovane agricoltore, al momento della presentazione della domanda, non possiede l’adeguata competenza e la conoscenza professionale, è concesso un periodo non superiore a 24 mesi, a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del diritto. Qualora al termine dei 24 mesi il beneficiario a titolo gratuito non abbia conseguito le previste competenze e conoscenze dovrà corrispondere l’importo del diritto di Euro 750,00 per ettaro.
Detto richiedente deve inoltre possedere le seguenti condizioni di accesso:
⮚ condurre, per la prima volta, in qualità di titolare/legale rappresentante una impresa individuale, società agricola, società cooperativa di conduzione, come descritte nel precedente paragrafo 6.1;
⮚ impegnarsi al proseguimento dell’attività agricola in qualità di capo azienda per almeno 5 anni dalla decisione individuale di concessione del diritto;
⮚ essersi insediato in qualità di capo azienda da non più di 18 mesi. La data di insediamento si identifica con quella di iscrizione al Registro delle Imprese, sezione speciale “Imprese agricole” o “Piccoli imprenditori individuali – Coltivatori diretti”, della Camera di Commercio competente per territorio o della modifica societaria nel caso di inserimento del giovane in società preesistente.
Nel caso in cui il giovane non si insedi come unico capo dell’azienda, la gratuità dei diritti verrà riconosciuta a condizione che egli eserciti pieno potere decisionale (potere di rappresentanza straordinaria ed ordinaria), in base alle modalità proprie della tipologia societaria considerata e per un periodo pari almeno a quello di impegno alla conduzione aziendale. Sono ammissibili forme societarie che
prevedono la presenza di più giovani aventi pari responsabilità e rappresentanza nella gestione della stessa, fermo restando che l’entità massima dei diritti concedibili è limitato a quello previsto per un solo giovane e che tutti i giovani agricoltori dovranno possedere i requisiti soggettivi richiesti per l’insediamento come unico capo dell’azienda e rispettare le medesime condizioni;
⮚ risultare regolarmente iscritto all’INPS – Gestione agricola, anche con riserva.
6.2.1 – Limitazioni ai fini della concessione gratuita dei diritti della riserva
Ai fini della concessione gratuita dei diritti della riserva,
• per la stessa impresa/società possono beneficiare della concessione gratuita due o più giovani che assumono congiuntamente la titolarità, fermo restando che l’entità dei diritti concessi avviene entro il limite massimo previsto per un solo giovane, come stabilito al paragrafo 4;
• in caso di insediamento in qualità di titolare in un’impresa individuale la data di apertura della partita IVA (codici attività agricole) dovrà risultare successiva al 1° gennaio 2007 pena l’esclusione della domanda;
• in caso di primo insediamento di un giovane agricoltore in una società agricola o in una società cooperativa preesistente l’insediamento coincide con la data in cui il giovane assume per la prima volta pieno potere decisionale (potere di rappresentanza straordinaria ed ordinaria) in base alle modalità proprie della tipologia societaria considerata e per un periodo pari almeno a quello di impegno alla conduzione aziendale. Le società dovranno avere una durata almeno decennale dal momento dell’insediamento del giovane imprenditore ed avere per oggetto sociale l’esercizio dell’attività agricola in forma esclusiva. Tutte le informazioni sopra citate saranno dedotte dallo statuto vigente al momento della presentazione della domanda (visura camerale);
• il giovane produttore che si insedia per la prima volta in qualità di capo azienda in una società agricola preesistente, se già socio della stessa non deve avere mai acquisito la qualifica di socio amministratore e/o di socio con potere di firma pena l’esclusione della domanda;
• al fine di limitare la frammentazione fondiaria, la costituzione della nuova impresa non deve derivare dal frazionamento di un’azienda preesistente in ambito familiare. Si considera frazionamento aziendale la cessione parziale dei fondi condotti in proprietà, usufrutto e enfiteusi a favore di parenti fino al 2° grado (figli/nipoti) e affini fino al 1° grado (generi/nuore). Non può, altresì, essere ammesso agli aiuti previsti dalla presente misura il passaggio di titolarità dell’azienda, anche per quota, tra coniugi, per atto “tra vivi”, nonché la creazione di una nuova azienda costituita con l’acquisizione di terreni del coniuge. Sono, inoltre, escluse dagli aiuti le costituzioni ex novo di società tra coniugi, qualora uno dei due sia già titolare di azienda agricola individuale, nonché l’insediamento in una società preesistente qualora fra i soci figuri l’altro coniuge;
• nel caso in cui il giovane si insedi in un’azienda i cui terreni ricadono anche in altre Regioni, la competenza territoriale sarà determinata dalla sede di iscrizione nel registro delle imprese – sezione “Imprese agricole” - della competente Camera di Commercio. In ogni caso l’impianto con diritti concessi con il presente bando dovranno essere realizzati sul territorio della regione Marche.
6.3 - Motivi di esclusione
Sono esclusi i richiedenti che al momento della presentazione della domanda:
• abbiano ceduto a qualsiasi titolo ad altra azienda diritti di reimpianto nelle tre campagne viticole;
• abbiano beneficiato dei premi per l’estirpazione di superfici vitate in applicazione del Capo III, Sezione IV bis, Sottosezione III – Regime di estirpazione, articolo 85 septdecies e seguenti del regolamento (CE) n. 1234/2007 modificato da regolamento (CE) n.
491/2009 e del Capo II articolo 67 e seguenti del regolamento (CE) n. 555/2008 in almeno una delle campagne di attuazione del regime;
• sono rappresentanti legali di impresa che si trovi in stato di liquidazione o di fallimento, o che abbia presentato domanda di concordato o che a carico della stessa risulti pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata.
7. PROCEDURE DI ATTUAZIONE
7.1 - Modalità di presentazione delle domande
La domanda di concessione dei diritti della riserva, sottoscritta dal legale rappresentante e autenticata nelle forme indicate dall’art. 38 del DPR n. 445/2000, viene presentata in forma telematica tramite SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale) alla Regione Marche - Servizio Ambiente e Agricoltura – Posizione di funzione Competitività e sviluppo dell’impresa agricola, struttura decentrata di Ancona e irrigazione (PF CSI).
Le domande sono presentate entro e non oltre il 15 settembre 2015, pena l’irricevibilità delle stesse, in conformità alla disciplina sull’imposta di bollo (DPR 642 del 26/10/1972). Eventuale documentazione a corredo della domanda e non compresa nel modello di domanda disponibile su SIAR, deve essere presentata alla Struttura Decentrata Agricoltura competete per territorio (SDA) in formato immodificabile (.pdf) entro la medesima data tramite posta elettronica certificata (PEC).
La domanda pertanto deve essere presentata mediante:
• caricamento delle dichiarazioni, dati e relazione previsti dal modello di domanda sul sistema informativo regionale, tramite accesso al SIAR al seguente indirizzo: xxxx://xxxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx, e rilascio informatico;
• trasmissione, tramite posta elettronica certificata (PEC) in formato immodificabile (.pdf) SDA, in base alla localizzazione del centro aziendale, della documentazione non acquisita su SIAR ai seguenti indirizzi:
SDA Competente | Indirizzo PEC |
SDA di Ancona | |
SDA di Ascoli Xxxxxx e Fermo | |
SDA di Macerata | |
SDA di Pesaro Urbino |
Il produttore che intende richiedere diritti della riserva finalizzati alla realizzazione di vigneti per vini a DOP e di vigneti per vini a IGP deve presentare due distinte domande. Non è ammessa la presentazione di un’unica domanda per entrambe le destinazioni. Un medesimo richiedente può presentare pertanto al massimo due sole domande: una per concessione diritti per vigneti destinati a vini DOP e una per concessione di diritti per vigneti destinati a vini IGP.
Le domande si intendono presentate esclusivamente se il rilascio informatico e la trasmissione via PEC della documentazione non acquisita a sistema su SIAR è avvenuta entro il 15 settembre 2015 e se contenenti le seguenti informazioni, dichiarazioni ed allegati:
• forma giuridica dell’impresa richiedente;
• dichiarazione relativa all’assolvimento degli obblighi dichiarativi previsti dal regolamento (CE) n. 436/2009;
• dichiarazione relativa al possesso di condizioni di esonero dagli obblighi dichiarativi
previsti dal regolamento (CE) n. 436/2009 per cause di forza maggiore 3. Le richieste di riconoscimento di un caso di forza maggiore non sono ammissibili se pervengono oltre 30 (trenta) giorni di calendario4;
• dichiarazione del possesso dei requisiti, delle condizioni di accesso e delle priorità richieste;
• dichiarazione ai fini della definizione dell’importo del corrispettivo ad ettaro da versare alla Regione Marche;
• dichiarazione relativa alla consistenza dei diritti in portafoglio posseduti, con la specificazione dei diritti in corso di esercizio;
• localizzazione e finalità dell’impianto, varietà impiegate e DOP/IGP individuate;
• dichiarazioni di assunzione di impegni;
• relazione redatta nell’apposita sezione del SIAR secondo lo schema contenuto nel modello 1 in calce al presente bando, in cui siano illustrate le motivazioni, le finalità e gli obiettivi della richiesta, con particolare riferimento agli sbocchi di mercato delle future produzioni di vino DOP/IGP ottenute dai vigneti realizzati mediante i diritti oggetto di richiesta di concessione;
• eventuale documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore che giustifichi la mancata presentazione delle dichiarazioni obbligatorie previste dal regolamento (CE) n. 436/2009;
• nel caso di società che prevedono il Consiglio di Amministrazione: delibera del Consiglio d’Amministrazione avente per oggetto l’approvazione del progetto di impianto e l’incarico al legale rappresentante di assolvere a tutti gli adempimenti legati alla presentazione della domanda; nonché, in caso di concessione di diritti, l’impegno al rispetto degli obblighi previsti dal presente bando;
• in caso di proprietà indivisa, autorizzazione del/i comproprietario/i non conduttore, secondo lo schema contenuto nel modello 2 in calce al presente bando, da presentare via PEC;
• in caso di affitto, autorizzazione del/i proprietario/i, secondo lo schema contenuto nel modello 3 in calce al presente bando, da presentare via PEC;
Ai fini dell’assolvimento dell’imposta del bollo da Euro 16,00 (DPR 642 del 26/10/1972) deve essere allegata, via PEC, in formato immodificabile (.pdf) la dichiarazione resa secondo il modello 4 in calce al presente bando, sulla quale è apposta la marca da bollo debitamente annullata.
Per quanto riguarda la domanda telematica, l’utente può caricare direttamente a sistema SIAR la domanda mediante specifica smart card (Carta Raffaello) o rivolgersi a strutture già abilitate all’accesso al SIAR, quali Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti e convenzionati con la Regione Marche o ad altri soggetti abilitati dalla Regione.
Per quanto riguarda la documentazione trasmessa via PEC, contenente i documenti elencati al successivo paragrafo 7.3, questa dovrà essere inviata indicando i seguenti
3 Regolamento (UE) n. 1306/2013, articolo 2 - Termini usati nel presente regolamento, comma 2.
Ai fini del finanziamento, della gestione e del monitoraggio della PAC, la "forza maggiore" e le "circostanze eccezionali" possono essere, in particolare, riconosciute nei seguenti casi:
a) il decesso del beneficiario;
b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
4 Regolamento (UE) n. 908/2014, articolo 50 Limiti di tempo per la forza maggiore, comma 2.
2. Le richieste di riconoscimento di un caso di forza maggiore non sono ammissibili se pervengono all’autorità competente oltre 30 giorni di calendario:
elementi minimi:
Identificativo del richiedente | CUAA dell’azienda |
Campagna | Campagna di riferimento del bando |
Identificativo del bando | Estremi dell’atto di approvazione del bando |
Identificativo della domanda | Numero domanda assegnato dal SIAR |
Soggetto che opera la trasmissione | Riferimento del CAA o del tecnico abilitato dalla Regione |
7.2 - Termini per la presentazione delle domande
7.2. 1 - Termini per il rilascio informatico delle domande
Le domande telematiche su SIAR si presentano a partire dal 03/08/2015 fino al 15 settembre 2015, termine ultimo per il rilascio informatico delle domande, pena l’irricevibilità delle stesse.
7.2. 2 - Termini per la trasmissione della documentazione alla SDA
La documentazione non acquisita sul sistema informativo deve essere sottoscritta e inoltrata alla SDA in base alla localizzazione del centro aziendale tramite PEC, secondo le modalità descritte al precedente punto 7.1, entro il medesimo termine del 15 settembre 2015.
7.3 - Documentazione obbligatoria da allegare alla domanda
Al modello di domanda deve essere allegata la documentazione di seguito riportata:
1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sull’assolvimento dell’imposta di xxxxx, resa secondo il modello 4;
2. copia fotostatica di valido documento di identità del richiedente;
3. in caso di proprietà indivisa: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR n. 445/2000 dal comproprietario dei terreni non conduttore, concernente l’autorizzazione alla realizzazione del vigneto sulla superficie indicata in domanda e contenente la dichiarazione della conoscenza degli obblighi di cui al successivo paragrafo 14, redatta secondo il modello 2 in calce al presente bando;
4. in caso di affitto: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del DPR n. 445/2000 dal proprietario dei terreni, contenente la dichiarazione attestante l’assenso alla realizzazione del vigneto sulla superficie indicata in domanda, redatta secondo il modello 3 in calce al presente bando.
5. in caso di società che prevedono il Consiglio di Amministrazione: delibera del Consiglio d’Amministrazione avente per oggetto l’approvazione dell’impianto e l’incarico al legale rappresentante di assolvere a tutti gli adempimenti legati alla presentazione della domanda; nonché, in caso di concessione di diritti, l’impegno al rispetto degli obblighi previsti dal presente bando;
6. eventuale documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore che giustifichi la mancata presentazione delle dichiarazioni obbligatorie previste dal regolamento (CE) n. 436/2009.
Per le informazioni non desumibili in modalità automatica dai corrispondenti sistemi informativi che certificano il dato, il richiedente garantisce la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e il dato memorizzato a quella data nella fonte ufficiale, pena la decadenza della domanda.
Le comunicazioni della Regione ai richiedenti e beneficiari avvengono tramite PEC, a tal fine il richiedente deve indicare nel proprio fascicolo aziendale su SIAN e sul modello 4, l’indirizzo PEC presso cui intende ricevere le comunicazioni da parte della Regione a riguardo della domanda.
8. CRITERI DI PRIORITÀ PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA REGIONALE
I diritti della riserva sono concessi con priorità assoluta ai vigneti destinati alla produzione di vini DOP della Regione Marche.
Le domande di concessione di diritti, nell’ambito di ogni destinazione (DOP e IGP), sono valutate e ordinate secondo i criteri di priorità contenuti nella seguente tabella:
Criterio di priorità | Punti | |
Imprenditori con età inferiore ad anni 40 alla data di presentazione della domanda di concessione | 40 | |
Richiedente iscritto, in qualità di socio, a Consorzi di tutela vini a DOP delle Marche, ovvero partecipazione a progetti di promozione dei vini del PSR Marche o del PNS dell’OCM vitivinicolo, ovvero partecipazione in qualità di soggetto capofila o aderente ad un progetto di filiera per il settore vino del PSR Marche | 20 | |
Imprenditore che abbia beneficiato nelle campagne dalla 2000/2001 e seguenti del sostegno alla ristrutturazione e riconversione vigneti di cui all’articolo 46 del regolamento (UE) n. 1398/2013 e articolo 6 e seguenti del regolamento (CE) n. 555/2008 e che abbiano realizzato, o stiano realizzando, gli investimenti ammessi all’aiuto | 15 | |
Entità di diritti di impianto della riserva richiesti in domanda. Può essere assegnato uno solo dei punteggi indicati. | Da 0.50.00 ettari fino a 2.00.00 ettari | 15 |
> 2.00.00 ettari e fino a 5.00.00 ettari | 5 | |
>5.00.00 ettari | 0 | |
Richiedente che vinifica in proprio o conferisce le proprie uve in qualità di socio di cantina cooperativa di vinificazione, nei quantitativi a fianco indicati con riferimento alla dichiarazione vitivinicola 2014/2015. Può essere richiesto uno solo dei punteggi indicati. | Oltre l’80% | 10 |
Tra il 50 e l’80% | 5 |
Il punteggio di priorità assegnato a ciascuna domanda è dato dalla somma algebrica dei punteggi attribuibili a ciascuna di esse.
Le priorità vantate devono essere possedute dal richiedente al momento della presentazione della domanda di concessione diritti su SIAR.
A parità di punteggio viene data preferenza al richiedente con minore età. Nel caso in cui si tratti di una società di persone o di capitali, l'età di riferimento è quella del legale rappresentante.
Sulla base dei criteri di priorità sopra indicati e in relazione alla dotazione dei diritti di impianto messi a bando, la Regione predispone la graduatoria regionale dei beneficiari di diritti di impianto.
Il calcolo del posizionamento nell’ambito della graduatoria, sulla base del punteggio attribuito in fase di istruttoria di ammissibilità a ciascuna domanda, non viene effettuato nel caso in cui le domande ammesse non eccedano la dotazione di diritti messi a bando. In tal caso viene predisposto l’elenco regionale.
Qualora, sulla base delle domande ammissibili, la dotazione di cui al precedente paragrafo 2 consenta l’assegnazione di diritti per la realizzazione di vigneti destinati alla produzione di vini IGP, previo adeguamento della dotazione di superficie residua secondo le modalità indicate nel precedente paragrafo 2, le domande di diritti per la realizzazione dei vigneti a IGP saranno valutate e ordinate secondo i criteri di priorità contenuti nella tabella sopra illustrata. A ciascuna domanda per vigneti a IGP verrà assegnata la superficie secondo la richiesta ammissibile fino alla concorrenza della dotazione adeguata disponibile.
Ne consegue che un richiedente che presenta una domanda di concessione di diritti per la
realizzazione di vigneti destinati a vini DOP e una domanda per vigneti destinati a vini IGP potrebbe vedere accolta l’istanza per vigneti a DOP ma non per vigneti a IGP5.
9. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
9.1- Avvio del procedimento
Ai sensi della legge n. 241/1990, il procedimento amministrativo relativo all’attuazione del presente atto si intende avviato dal giorno successivo alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande e si concluderà entro il 15 novembre 2015 con l’approvazione della graduatoria unica regionale, ovvero con l’elenco dei beneficiari.
La pubblicazione del presente bando ha anche valore di comunicazione di avvio del procedimento per ogni singolo richiedente.
9.2 – Selezione delle domande
Le domande di concessione diritti sono sottoposte dalle SDA a controlli di ricevibilità e ammissibilità al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese in domanda.
Tramite detti controlli viene verificata altresì la conformità della domanda al presente bando e la completezza della documentazione prevista a corredo della stessa.
9.2.1 - Controlli di ricevibilità
Ai fini dei controlli di ricevibilità delle domande di concessione diritti, il personale incaricato della SDA accerta:
- l’avvenuto rilascio della domanda su SIAR entro il 15 settembre 2015;
- la regolare sottoscrizione della domanda;
Le domande prive di uno dei requisiti sopra indicati sono dichiarate irricevibili.
L’irricevibilità viene comunicata al richiedente dalla SDA, ai sensi della legge 241/1990, entro il 21 settembre 2015.
9.2.2 - Controlli di ammissibilità
Le domande di aiuto ricevibili vengono sottoposte ai controlli di ammissibilità dal personale incaricato delle SDA che a tale fine verifica:
a) la presenza e la completezza delle informazioni e della documentazione richiesta ai fini dell’ammissibilità, elencata al punto 7 del presente bando;
b) le dichiarazioni rese in domanda in merito al possesso dei requisiti e alle condizioni di accesso e alle priorità, stabiliti dal presente bando;
c) la conformità della richiesta alle finalità e condizioni stabilite dal presente bando;
d) l’eventuale documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore che giustifichi la mancata presentazione delle dichiarazioni obbligatorie ai sensi del regolamento (CE) n. 436/2009;
e) l’eventuale documentazione comprovante la relazione di subentro nella conduzione delle superfici vitate tra l’impresa richiedente ed il precedente conduttore che ha presentato dichiarazione di vendemmia e/o produzione vino o mosto 2014/2015 (se prevista).
Ciascuna SDA assegna le priorità possedute alle domande ammissibili e, sulla base dei requisiti e condizioni di accesso posseduti dai richiedenti al momento della presentazione della domanda su SIAR e determina l’importo del corrispettivo ad ettaro da versare.
La mancanza o incompletezza della documentazione prevista ai fini dell’ammissibilità può essere oggetto di integrazione entro un termine perentorio assegnato dalla SDA, scaduto il
5 Esempio: richieste ammissibili per vigneti DOP pari a 100.00.00 ettari, rendono disponibili 46 ettari per vigneti a IGP che, a seguito di adeguamento di superficie a garanzia del non aumento del potenziale, corrispondono a ettari 33.45.00. Se ci fossero domande per vigneti destinati a vini a IGP oltre tale dotazione, anche in caso di medesimi richiedenti con domande ammesse per vigneti destinati a vini a DOP per la campagna 2015/2016, quelle a IGP non saranno accolte.
quale la domanda viene dichiarata inammissibile. In fase di istruttoria il personale incaricato della SDA potrà esperire sopralluoghi per valutare l’idoneità dell’area indicata per la realizzazione del vigneto con i diritti oggetto di domanda di concessione.
I controlli di ammissibilità finalizzati alla selezione delle domande si concludono entro il 20 ottobre 2015. Gli esiti istruttori di ricevibilità e ammissibilità vengono riportati dal personale incaricato della SDA su apposite check-list su SIAR.
Sulla base di tali esiti istruttori la PF CSI invia, ai sensi della legge n. 241/1990, le comunicazioni di ammissibilità dei richiedenti alla graduatoria regionale, precisando:
- in caso di ammissibilità, il punteggio attribuito, i diritti assegnabili, l’importo del corrispettivo da versare ovvero la gratuità della concessione. Detta comunicazione non costituisce in alcun modo provvedimento di concessione nominale dei diritti ma è esclusivamente preliminare alla predisposizione della graduatoria, ovvero elenco regionale;
- in caso di non ammissibilità, la motivazione dell’esclusione.
9.3 - Tutela dei diritti del richiedente
Entro i 10 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di esito istruttorio da parte della PF CSI il richiedente può presentare memorie scritte, finalizzate al riesame, al seguente indirizzo:
Giunta Regione Marche – Servizio Ambiente e Agricoltura – PF Competitività e sviluppo dell’impresa agricola, struttura decentrata di Ancona e irrigazione in Xxx Xxxxxxx, 00 – 60125 ANCONA.
Per il riesame delle domande il Dirigente della PF CSI si avvale della collaborazione del comitato di coordinamento formato dal responsabile del procedimento OCM Vitivinicolo regionale e dai responsabili del procedimento OCM Vitivinicolo di ciascuna SDA.
L’esito del riesame viene comunicato dalla PF CSI alla SDA e al richiedente.
9.4.- Predisposizione della graduatoria o dell’elenco regionale dei beneficiari
Sulla base degli esiti istruttori di ricevibilità e ammissibilità, dei punteggi attribuiti dalla SDA a ciascuna domanda, degli eventuali riesami e in relazione alla dotazione messa a bando, la PF CSI predispone la graduatoria, ovvero l’elenco regionale dei beneficiari ed effettua le comunicazioni ai beneficiari ammessi e ai richiedenti non ammessi per insufficienza di diritti.
La graduatoria regionale, ovvero l’elenco dei beneficiari, è approvata con atto del dirigente della PF CSI entro il 15 novembre 2015 e non costituisce in alcun modo atto di concessione dei diritti.
9.5 - Concessione dei diritti
1. La concessione del diritto è disposta con provvedimento del dirigente della PF CSI ed è subordinata alla presentazione della documentazione con le modalità previste, alternativamente, nelle seguenti lettere a) e b):
a) il beneficiario tenuto al versamento del corrispettivo al valore ad ettaro stabilito al paragrafo 3 del presente bando deve effettuare, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione in graduatoria o elenco regionale per la concessione, il versamento dell’importo dovuto alla Xxxxxxx Xxxxxx - Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx x/x Xxxxx xxxxx Xxxxxx - Agenzia n. 2 – ANCONA (AN), sul conto corrente IBAN: IT 12 N 06055 02600 000000003740, specificando la seguente causale del versamento: “Corrispettivo per la concessione del diritto di impianto vigneto della riserva regionale - Campagna 2015/2016”. Contestualmente al pagamento del corrispettivo i beneficiari, ai fini della concessione, debbono trasmettere alla PF CSI tramite PEC all’indirizzo: xxxxxxx.xxxxxx.xxxxx@xxxxxxx.xx copia dell’attestazione di pagamento
comprovante il versamento unitamente alla dichiarazione resa secondo il modello 4 in calce al presente bando, su cui è apposta una marca da bollo di Euro 16,00 (DPR 642 del 26/10/1972), debitamente annullata, che verrà ritenuta valida ai fini dell’autorizzazione conseguente la concessione. Qualora entro il termine assegnato il beneficiario non presenterà alla Regione la prova dell’avvenuto versamento dei corrispettivi dovuti e il suddetto modello 4 debitamente compilato, verrà revocata l’ammissione in graduatoria e, se necessario, si provvederà allo scorrimento sulla stessa secondo l’ordine definito nel provvedimento regionale.
b) Il beneficiario produttore di età inferiore a quarant’anni dotato di sufficienti capacità e competenze professionali, che si insedia per la prima volta in qualità di capo dell’azienda non deve versare il corrispettivo in valore ad ettaro previsto al paragrafo 1 lettera A) del presente allegato A. Detto beneficiario deve trasmettere alla PF CSI tramite PEC all’indirizzo: xxxxxxx.xxxxxx.xxxxx@xxxxxxx.xx, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione in graduatoria o elenco regionale per la concessione, la conferma di interesse unitamente alla dichiarazione resa secondo il modello 4 in calce al presente bando, su cui è apposta una marca da bollo di Euro 16,00 (DPR 642 del 26/10/1972), debitamente annullata, che verrà ritenuta valida ai fini dell’autorizzazione conseguente la concessione. Qualora entro il termine assegnato il beneficiario non presenterà alla Regione la conferma e il suddetto modello 4 debitamente compilato, verrà revocata l’ammissione in graduatoria e, se necessario, si provvederà allo scorrimento in graduatoria secondo l’ordine definito nel provvedimento regionale.
2. I diritti concessi ai beneficiari consentono di realizzare una superficie vitata equivalente calcolata secondo la definizione contenuta nell’articolo comma 1 lettera f) nel DM 16/12/20106. Si richiama tuttavia che, nel caso in cui i diritti vengano utilizzati nell’ambito di interventi ammessi alla misura ristrutturazione e riconversione vigneti ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell’articolo 6 e seguenti del regolamento (CE) n. 555/2008, la superficie ammissibile a sostegno è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari7.
9.6 - Responsabile del procedimento di concessione dei diritti
Il responsabile del procedimento per la predisposizione della graduatoria regionale e la concessione dei diritti è il responsabile regionale dell’attuazione dell’OCM Vitivinicolo, dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx (xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxx.xx).
9.7 - Rilascio delle autorizzazioni
Entro 10 giorni dal ricevimento della copia del documento contabile comprovante il versamento, e della conferma per le autorizzazioni gratuite, corredate, come sopra detto,
6 Decreto MIPAAF 16/10/2010, articolo 3 - Schedario viticolo: definizioni, comma 1 lettera f)
f) Superficie vitata. E' la superficie coltivata a vite misurata all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, in misura del 50% del sesto d'impianto oppure fino ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne e le scarpate in caso di sistemazioni a terrazze o gradoni o piani raccordati, qualora effettivamente esistenti. Per i filari singoli, la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, sarà fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di tre metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.
7 Regolamento (CE) n. 555/2008, articolo 75 Superficie vitata, comma 1
1. Ai fini delle misure riguardanti la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, la vendemmia verde e l’estirpazione, di cui agli articoli 11, 12 e 98 del regolamento (CE) n. 479/2008, la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari. La superficie vitata è fissata in conformità all’articolo 30, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione ai fini dell’erogazione dell’aiuto alla suddetta misura, la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari.
in entrambi i casi dalla marca da bollo di Euro 16,00, la PF CSI invierà al beneficiario l’autorizzazione all’impianto, provvedendo ad inviarne copia anche alla SDA competente.
10. ADEMPIMENTI A CARICO DELLA REGIONE
10.1 – Aggiornamento del registro dei diritti di impianto su SIAN
La SDA provvederà, entro 15 giorni dal ricevimento da parte della PF CSI delle autorizzazioni inviate ai beneficiari, all’aggiornamento del registro dei diritti di impianto su SIAN.
10.2 – Comunicazioni
La PF CSI tiene una registrazione dei diritti di impianto concessi a partire dalla riserva registra gli eventuali corrispettivi versati per la concessione di diritti prelevati dalla riserva. La PF CSI cura le registrazioni previste all’articolo 65 paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 555/2008 secondo le modalità stabilite nella tabella 9 dell'allegato XIII al medesimo regolamento.
11. VARIANTI
Per quanto riguarda le eventuali variazioni alle domande ammesse, fermo restando il rispetto delle condizioni di ammissibilità, vale quanto segue:
⮚ possono essere accolte varianti esclusivamente per comprovati motivi di ordine tecnico, non individuabili all’atto della richiesta di concessione, o per sopravvenute cause di forza maggiore8;
⮚ le richieste di variazione della domanda approvata vanno presentate preventivamente rispetto all’avvio dei lavori di variante, secondo quanto di seguito indicato:
• tutte le variazioni che si intendono apportare alla iniziale autorizzazione rilasciata dalla PF CSI dovranno essere comunicate preventivamente dal beneficiario alla SDA competente;
• la SDA, entro 60 giorni dal ricevimento, valuta la richiesta di variazione e ai sensi della legge n. 241/1990 comunica l’esito al beneficiario e alla PF CSI la quale, entro i 30 giorni successivi, provvede a trasmettere la nuova autorizzazione o a confermare quella già inviata;
⮚ varianti non preventivamente comunicate e autorizzate dalla Regione non saranno accolte;
⮚ non sono altresì accolte varianti sostanziali che possano comportare una modifica dei requisiti in base ai quali la domanda è stata valutata ai fini dell’inserimento nella graduatoria regionale;
⮚ in tutti i casi le varianti approvate non potranno comportare un aumento dell’entità dei diritti concessi con decreto dirigenziale.
12. PROROGHE
Non sono consentite proroghe per l’ultimazione e la richiesta di accertamento dei lavori rispetto alla scadenza fissata nelle autorizzazioni rilasciate dalla PF CSI, in quanto non
8 Cause di forza maggiore riconosciute:
• decesso del beneficiario;
• incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
• espropriazione di una parte rilevante dell’azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell’assunzione dell’impegno;
• calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell’azienda;
consentite dalla normativa comunitaria di riferimento.
13. VERIFICHE E ACCERTAMENTI FINALI
Sulla base delle comunicazioni di impianto trasmesse, le SDA accertano in campo l’effettiva realizzazione della superficie vitata nel rispetto dell’entità dei diritti concessi e aggiornano lo schedario viticolo e il registro regionale dei diritti su SIAN.
In assenza della comunicazione di avvenuto impianto, il controllo in campo sarà disposto d’ufficio, da parte della Regione, a partire dai 10 giorni successivi dalla conclusione della campagna di scadenza del diritto.
I diritti non esercitati, anche in quota parte, nei termini concessi non saranno più nella disponibilità del beneficiario.
Ad impianto realizzato la SDA effettua controlli ex post pari ad un campione annuale di almeno il 5%, per verificare il rispetto degli obblighi previsti dal presente bando.
14. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
I beneficiari devono:
a) Impiantare i diritti concessi a partire dalla riserva entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui sono stati concessi. L’impianto si intende realizzato quando sia avvenuta la messa a dimora di materiale vivaistico come descritto al precedente paragrafo 5, lettera c) del presente allegato A e sia stata collocata la completa struttura di sostegno del vigneto.
b) Comunicare in forma scritta alla SDA competente la realizzazione dell’impianto entro 30 giorni a decorrere dalla data di avvenuto impianto. La comunicazione è corredata dalla proposta di poligonazione del perimetro del vigneto realizzato su mappa catastale o ortofotocarta.
c) Conservare, a disposizione della Regione la documentazione originale di spesa del materiale vivaistico utilizzato per la realizzazione dell’impianto e la dimostrazione dell’assolvimento degli obblighi di imposta di bollo.
d) Consentire alla Regione ogni altra forma di controllo necessaria al rispetto delle procedure di controllo.
e) Mantenere la destinazione d’uso dell’investimento realizzato, per le medesime finalità per cui è stato approvato e non estirpare le superfici realizzate mediante utilizzo di diritti prelevati dalla riserva nei dieci anni successivi alla data di accertamento finale dei lavori.
Gli obblighi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) si intendono trasferiti in caso di affitto o cessione del vigneto realizzato con i diritti di impianto prelevati dalla riserva.
Non è ammesso il subentro di altra ditta a quella beneficiaria del diritto concesso nell’arco temporale compreso tra l’approvazione della graduatoria regionale e la realizzazione dell’impianto mediante i diritti concessi a partire dalla riserva.
15. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI A VALERE SUI DIRITTI DELLA RISERVA REGIONALE
I diritti concessi a partire dalla riserva possono essere utilizzati nell’ambito della misura di ristrutturazione e riconversione vigneti ai sensi dell’articolo del regolamento (UE) n. 1308/2013 (ex articolo 103 octodecies del regolamento CE n. 1234/2017) e dell’articolo 6 e seguenti del regolamento (CE) n. 555/2008.
In tal caso il sostegno alla misura comprende esclusivamente il contributo ai costi per la ristrutturazione e riconversione senza riconoscimento di alcun contributo per le spese di
estirpazione e per indennizzo per mancati redditi.
16. INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)
Si informano i partecipanti al presente procedimento che i dati personali ed aziendali ad esso relativi saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche o da parte di altri soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con modalità sia manuali che informatizzate, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.
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