ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE
ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE
tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall’altra
IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE, L’IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D’AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica e del trattato sull’Unione europea,
in appresso denominate «Stati membri», e
LA COMUNITÀ EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA,
in appresso denominate «la Comunità», da una parte, e
LA REPUBBLICA DI ALBANIA, in appresso denominata «l’Albania», dall’altra,
CONSIDERANDO i forti legami fra le parti e i valori comuni che condividono e il loro desiderio di consolidare tali legami e di instaurare relazioni strette e durature, basate sulla reciprocità e sul mutuo interesse, che consentano all’Albania di consolidare ed estendere ulteriormente i rapporti già instaurati con la Comunità e con i suoi Stati membri attraverso l’accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica del 1992;
CONSIDERANDO l’importanza del presente accordo, nell’ambito del processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi dell’Europa sudorientale, ai fini dell’instaurazione e del consolidamento di un ordinamento europeo stabile basato sulla cooperazione, che abbia nell’Unione europea una delle chiavi di volta, nonché nell’ambito del Patto di stabilità;
CONSIDERANDO l’impegno delle parti a contribuire con ogni mezzo alla stabilizzazione politica, economica e istitu- zionale in Albania e nella regione, attraverso l’evoluzione della società civile e la democratizzazione, lo sviluppo delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione, l’integrazione commerciale regionale e l’intensificazione della cooperazione economica, la cooperazione in un gran numero di settori, in particolare la giustizia e gli affari interni, e il rafforzamento della sicurezza nazionale e regionale;
CONSIDERANDO l’impegno delle parti a rafforzare le libertà politiche ed economiche che costituiscono il fondamento stesso dell’accordo, nonché l’impegno a rispettare i diritti umani e lo Stato di diritto, compresi i diritti delle minoranze nazionali, e i principi democratici attraverso elezioni libere e democratiche e un sistema pluripartitico;
CONSIDERANDO l’impegno assunto dalle parti per la piena applicazione di tutti i principi e di tutte le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, dell’OSCE, segnatamente quelli dell’Atto finale di Helsinki, dei documenti conclusivi delle conferenze di Madrid e di Vienna, della Carta di Parigi per una nuova Europa e del Patto di stabilità per l’Europa sudorientale, al fine di contribuire alla stabilità regionale e alla cooperazione tra i paesi della regione;
CONSIDERANDO che le parti si impegnano ad applicare i principi del libero mercato e che la Comunità è disposta a contribuire alle riforme economiche in Albania;
CONSIDERANDO l’impegno assunto dalle parti in materia di libero scambio, in ottemperanza ai diritti e agli obblighi derivanti dall’OMC;
CONSIDERANDO il desiderio delle parti di instaurare un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, compresi gli aspetti regionali, tenendo conto della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione europea;
CONSIDERANDO l’impegno assunto delle parti in materia di lotta alla criminalità organizzata e di rafforzamento della cooperazione nella lotta al terrorismo, sulla base della dichiarazione della Conferenza europea del 20 ottobre 2001;
PERSUASE che il presente accordo creerà un nuovo clima per le loro relazioni economiche e soprattutto per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, fattori essenziali della ristrutturazione economica e dell’ammodernamento;
TENENDO presente l’impegno dell’Albania a ravvicinare la sua legislazione nei settori pertinenti a quella della Comunità e ad applicarla correttamente;
TENENDO presente la volontà della Comunità di fornire un appoggio determinante per l’attuazione delle riforme e di impiegare a tal fine, su base indicativa globale e pluriennale, tutti gli strumenti disponibili di cooperazione e di assistenza tecnica, finanziaria ed economica;
CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell’ambito della parte terza del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea vincolano il Regno Unito e l’Irlanda quali parti contraenti distinte e non come parte della Comunità europea, finché il Regno Unito o l’Irlanda (secondo il caso) non notifichino all’Albania di essere vincolati come parte della Comunità europea, in conformità del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformità del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati;
RAMMENTANDO che al vertice di Zagabria è stato rivolto un invito a consolidare maggiormente le relazioni tra i paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione e l’Unione europea, nonché a rafforzare la cooperazione regionale;
RICORDANDO che il vertice di Salonicco ha confermato il processo di stabilizzazione e di associazione quale quadro politico per le relazioni dell’Unione europea con i paesi dei Balcani occidentali e sottolineato la prospettiva della loro integrazione nell’Unione europea, in funzione dei progressi realizzati da ciascun paese nell’attuazione delle riforme e dei meriti conseguiti;
RICORDANDO il memorandum d’intesa sull’agevolazione e sulla liberalizzazione del commercio firmato a Bruxelles il 27 giugno 2001, con il quale l’Albania s’impegna, insieme ad altri paesi della regione, a negoziare una serie di accordi bilaterali di libero scambio onde attirare maggiori investimenti nella regione e favorirne l’integrazione nell’economia mondiale;
RAMMENTANDO la disponibilità dell’Unione europea ad integrare il più possibile l’Albania nel contesto politico ed economico dell’Europa e lo status di tale paese quale potenziale candidato all’adesione all’Unione europea sulla base del trattato sull’Unione europea e del rispetto dei criteri definiti dal Consiglio europeo del giugno 1993, e a condizione che il presente accordo venga attuato correttamente, segnatamente per quanto riguarda la cooperazione regionale,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
1. È istituita un’associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Albania, dall’altra.
2. Gli obiettivi di tale associazione sono:
— aiutare l’Albania a consolidare la democrazia e lo Stato di diritto,
— contribuire alla stabilizzazione politica, economica e istitu- zionale in Albania e nella regione,
— fornire un contesto adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le parti,
— sostenere gli sforzi dell’Albania volti a sviluppare la coope- razione economica e internazionale, anche attraverso il rav- vicinamento della sua legislazione a quella comunitaria,
— sostenere le iniziative dell’Albania volte a completare la tran- sizione verso l’economia di mercato, a promuovere relazioni economiche armoniose tra le parti e ad instaurare progres- sivamente una zona di libero scambio tra la Comunità e l’Albania,
— promuovere la cooperazione regionale in tutti i settori con- templati dal presente accordo.
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Articolo 2
La politica interna ed estera delle parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani proclamati nella Dichia- razione universale dei diritti dell’uomo e sanciti dalla Conven- zione europea sui diritti dell’uomo, dall’Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, dei principi del diritto internazionale e dello Stato di diritto, nonché dei principi dell’economia di mercato di cui al documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, che costituiscono parte integrante del presente accordo.
Articolo 3
La pace e la stabilità a livello internazionale e regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato sono un elemento fonda-
mentale del processo di stabilizzazione e di associazione di cui alle conclusioni del Consiglio dell’Unione europea del 21 giugno 1999. La conclusione e l’attuazione del presente accordo rien- trano nell’ambito delle conclusioni del Consiglio dell’Unione europea del 29 aprile 1997 e poggiano sui meriti dell’Albania.
Articolo 4
L’Albania s’impegna a promuovere la cooperazione e le rela- zioni di buon vicinato con gli altri paesi della regione, anche attraverso un adeguato livello di concessioni reciproche in ma- teria di circolazione di persone, merci, capitali e servizi, nonché lo sviluppo di progetti di interesse comune, segnatamente quelli riguardanti la lotta contro criminalità organizzata, corruzione,
riciclaggio di denaro, immigrazione clandestina e traffici illegali, in particolare il traffico di esseri umani e di droghe illecite. Tale impegno è essenziale per lo sviluppo delle relazioni e della cooperazione tra le parti e contribuisce pertanto alla stabilità regionale.
Articolo 5
Le parti ribadiscono l’importanza attribuita alla lotta contro il terrorismo e al rispetto degli obblighi internazionali in materia.
Articolo 6
L’associazione verrà realizzata gradualmente e completamente durante un periodo transitorio della durata massima di dieci anni diviso in due fasi successive.
Tale suddivisione non si applica al titolo IV, per il quale detto titolo prevede un calendario specifico.
Scopo di tale suddivisione in due fasi successive è consentire un esame intermedio accurato dell’applicazione del presente ac- cordo. Per quanto riguarda il ravvicinamento delle legislazioni e la loro attuazione, la prima fase verte per l’Albania sugli elementi fondamentali dell’acquis descritti al titolo VI del pre-
sente accordo, cui saranno associati parametri di riferimento specifici.
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell’articolo 116 provvede periodicamente ad esaminare l’appli- cazione del presente accordo e i progressi compiuti dall’Albania nell’attuare le riforme giuridiche, amministrative, istituzionali ed economiche in base a quanto enunciato nel preambolo e in conformità dei principi generali stabiliti nel presente accordo.
La prima fase inizia alla data di entrata in vigore del presente accordo. Nel quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuterà i progressi compiuti dall’Albania e deci- derà se tali progressi consentano di passare alla seconda fase onde portare a termine il processo di associazione. Esso deci- derà inoltre in merito all’adozione delle disposizioni specifiche ritenute necessarie nella seconda fase.
Articolo 7
Il presente accordo è pienamente compatibile con le disposi- zioni pertinenti dell’OMC ed è attuato in conformità di tali disposizioni, in particolare l’articolo XXIV del GATT 1994 e l’articolo V del GATS.
TITOLO II
DIALOGO POLITICO
Articolo 8
1. Nell’ambito del presente accordo sarà intensificato il dia- logo politico tra le parti, che accompagnerà e consoliderà il ravvicinamento tra l’Unione europea e l’Albania, e contribuirà ad instaurare stretti legami di solidarietà e nuove forme di cooperazione tra le parti.
2. Il dialogo politico deve promuovere in particolare:
— la piena integrazione dell’Albania nella comunità delle na- zioni democratiche e il suo graduale ravvicinamento all’Unione europea,
— una progressiva convergenza delle posizioni delle parti sulle questioni internazionali, anche attraverso un opportuno scambio di informazioni, in particolare su quelle che potreb- bero avere notevoli ripercussioni per le parti,
— la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato,
— una comunanza di vedute sulla sicurezza e sulla stabilità in Europa, compresa la cooperazione nei settori contemplati dalla politica estera e di sicurezza comune dell’Unione eu- ropea.
3. Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di di- struzione di massa e dei relativi vettori, statali o non, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza inter- nazionali. Esse convengono pertanto di cooperare e di contri- buire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l’attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell’ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonché degli altri loro obblighi internazionali in materia. Le parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo e figura nel dialogo politico inteso ad accompagnare e consolidare tali ele- menti.
Le parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori mediante:
— l’adozione di misure per la firma o la ratifica di tutti gli altri dispositivi internazionali pertinenti o per l’adesione a questi, a seconda dei casi, nonché per la loro piena attuazione,
— la creazione di un sistema efficace di controlli nazionali all’esportazione, riguardante tanto l’esportazione quanto il transito dei beni legati alle armi di distruzione di massa, compreso un controllo dell’impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso nel quadro delle armi di distruzione di massa, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all’esportazione.
Il dialogo politico su questi aspetti può svolgersi a livello regio- nale.
Articolo 9
1. Il dialogo politico avviene nell’ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, cui spetta la responsabilità generale di tutte le questioni che le parti ritengono utile sotto- porgli.
2. Su richiesta delle parti, il dialogo politico può svolgersi anche:
— all’occorrenza, tramite incontri a livello di alti funzionari che rappresentino l’Albania, da una parte, e la presidenza del Consiglio dell’Unione europea e la Commissione, dall’altra,
— utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le parti, ivi compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e in sede di ONU, OSCE, Consiglio d’Europa ed altri consessi internazio- nali,
— con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire utilmente a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo.
Articolo 10
A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell’ambito del comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell’articolo 122.
Articolo 11
Il dialogo politico può svolgersi a livello multilaterale, nonché a livello regionale con altri paesi della regione.
TITOLO III
COOPERAZIONE REGIONALE
Articolo 12
Conformemente all’impegno assunto nei confronti della pace e della stabilità a livello internazionale e regionale e dello sviluppo di relazioni di buon vicinato, l’Albania promuove attivamente la cooperazione regionale. La Comunità può altresì sostenere pro- getti aventi una dimensione regionale o transfrontaliera attra- verso i suoi programmi di assistenza tecnica.
Ogniqualvolta l’Albania preveda di potenziare la cooperazione con uno dei paesi di cui agli articoli 13, 14 e 15, informa e consulta al riguardo la Comunità e gli Stati membri conforme- mente alle disposizioni del titolo X.
L’Albania riesaminerà gli accordi bilaterali in vigore con tutti i paesi interessati o concluderà nuovi accordi per garantirne la compatibilità con i principi enunciati nel memorandum di in- tesa sull’agevolazione e sulla liberalizzazione del commercio, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2001.
Articolo 13
Cooperazione con altri paesi che hanno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione
Dopo la firma del presente accordo, l’Albania avvierà negoziati con il paese o i paesi che hanno già firmato un accordo di
stabilizzazione e di associazione al fine di concludere conven- zioni bilaterali sulla cooperazione regionale, volte ad estendere la portata della cooperazione tra i paesi interessati.
Gli elementi principali di tali convenzioni sono:
— il dialogo politico,
— l’instaurazione di una zona di libero scambio tra le parti in conformità delle disposizioni pertinenti dell’OMC,
— concessioni reciproche in materia di circolazione dei lavora- tori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e circolazione dei capitali, nonché altre politiche relative alla circolazione delle persone, a un livello equivalente a quello del presente accordo,
— disposizioni relative alla cooperazione in altri settori, con- templati o meno dal presente accordo, in particolare nel settore della giustizia e degli affari interni.
All’occorrenza, tali convenzioni contengono disposizioni per la creazione dei necessari meccanismi istituzionali.
Tali convenzioni devono essere concluse entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. La disponibilità dell’Albania a concludere dette convenzioni costituisce un pre- supposto per l’ulteriore sviluppo delle sue relazioni con l’Unione europea.
L’Albania avvierà negoziati analoghi con gli altri paesi della regione dopo che avranno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione.
Articolo 14
Cooperazione con gli altri paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione
L’Albania avvia la cooperazione regionale con gli altri paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione in alcuni o in tutti i settori di cooperazione contemplati dal pre- sente accordo, segnatamente in quelli di interesse comune. Tale cooperazione è conforme ai principi e agli obiettivi del presente accordo.
Articolo 15
Cooperazione con i paesi candidati all’adesione all’Unione europea
1. L’Albania può promuovere la cooperazione e concludere una convenzione sulla cooperazione regionale con qualsiasi paese candidato all’adesione all’Unione europea in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo. Scopo della convenzione è allineare gradualmente le relazioni bilaterali tra l’Albania e detto paese alla parte pertinente delle relazioni tra quest’ultimo, la Comunità e i suoi Stati membri.
2. L’Albania avvierà negoziati con la Turchia al fine di con- cludere, su basi reciprocamente vantaggiose, un accordo che istituisca una zona di libero scambio tra le parti in conformità dell’articolo XXIV del GATT e che liberalizzi lo stabilimento e la prestazione di servizi tra di esse in misura equivalente al pre- sente accordo, in conformità dell’articolo V del GATS.
I negoziati iniziano prima possibile, affinché detto accordo sia concluso entro la fine del periodo transitorio di cui all’arti- colo 16, paragrafo 1.
TITOLO IV
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
Articolo 16
1. Nel corso di un periodo della durata massima di dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l’Albania istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in base a quelle del GATT 1994 e dell’OMC. Esse tengono conto dei requisiti specifici elencati qui di seguito.
2. Per classificare le merci negli scambi tra le parti si applica la nomenclatura combinata delle merci.
3. Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo è quello effet- tivamente applicato erga omnes il giorno che precede la firma del presente accordo.
4. I dazi ridotti applicati all’Albania, calcolati nel modo indi- cato nel presente accordo, sono arrotondati a numeri interi secondo principi aritmetici comuni. Di conseguenza, tutte le cifre con meno di 50 (compreso) dopo la virgola sono arroton- date per difetto al numero intero più vicino e tutte le cifre con più di 50 dopo la virgola sono arrotondate per eccesso al numero intero più vicino.
5. Qualora, successivamente alla firma dell’accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante dai negoziati tariffari in sede di OMC, i suddetti dazi ridotti sostituiscono il dazio di base di cui al paragrafo 3 a decorrere dalla data di applicazione della ridu- zione.
6. La Comunità e l’Albania si comunicano a vicenda i rispet- tivi dazi di base.
CAPITOLO I
Prodotti industriali
Articolo 17
1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai pro- dotti originari della Comunità o dell’Albania elencati nei capitoli
25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i pro- dotti elencati nell’allegato I, paragrafo I, punto ii) dell’accordo in materia di agricoltura (GATT 1994).
2. Gli scambi tra le parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica avven- gono in base alle disposizioni di detto trattato.
Articolo 18
1. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comu- nità di prodotti originari dell’Albania sono aboliti alla data di entrata in vigore del presente accordo.
2. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comu- nità e le misure di effetto equivalente relative ai prodotti origi- nari dell’Albania sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.
Articolo 19
1. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Albania di merci originarie della Comunità diverse da quelle elencate nel- l’allegato I sono aboliti alla data di entrata in vigore del presente accordo.
2. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Albania di merci originarie della Comunità elencate nell’allegato I sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:
— alla data di entrata in vigore del presente accordo, il dazio all’importazione è ridotto all’80 % del dazio di base,
— il 1o gennaio del primo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, il dazio all’importazione è ridotto al 60 % del dazio di base,
— il 1o gennaio del secondo anno successivo alla data di en- trata in vigore del presente accordo, il dazio all’importazione è ridotto al 40 % del dazio di base,
— il 1o gennaio del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, il dazio all’importazione è ridotto al 20 % del dazio di base,
— il 1o gennaio del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, il dazio all’importazione è ridotto al 10 % del dazio di base,
— il 1o gennaio del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, i dazi all’importazione rima- nenti sono aboliti.
3. Le restrizioni quantitative sulle importazioni in Albania di merci originarie della Comunità e le misure di effetto equiva- lente sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.
Articolo 20
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l’Albania aboliscono, nei loro scambi, tutti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni.
Articolo 21
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l’Albania aboliscono i dazi doganali all’esportazione e gli oneri di effetto equivalente.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l’Albania aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all’esportazione e tutte le misure di effetto equivalente.
Articolo 22
L’Albania si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali negli scambi con la Comunità più rapidamente di quanto previsto all’articolo 19, qualora lo permettano le sue condizioni econo- miche generali e la situazione del settore economico interessato.
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta la situa- zione e formula le raccomandazioni del caso.
Articolo 23
Il protocollo n. 1 determina il regime applicabile ai prodotti siderurgici di cui ai capitoli 72 e 73 della nomenclatura combi- nata.
CAPITOLO II
Agricoltura e pesca
Articolo 24
Definizione
1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di prodotti agricoli e della pesca originari della Comu- nità o dell’Albania.
2. Per «prodotti agricoli e della pesca» si intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i
prodotti elencati nell’allegato I, paragrafo I, punto ii) dell’ac- cordo in materia di agricoltura (GATT 1994).
3. La presente definizione comprende i pesci e i prodotti della pesca di cui al capitolo 3, voci 1604 e 1605, e sottovoci 0511 91, 2301 20 00 e 1902 20 10.
Articolo 25
Il protocollo n. 2 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati in esso elencati.
Articolo 26
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari dell’Albania e le misure di effetto equivalente.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l’Albania abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunità e le misure di effetto equivalente.
Articolo 27
Prodotti agricoli
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli origi- nari dell’Albania, diversi da quelli di cui alle voci 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 e 2204 della nomenclatura combinata.
Per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura com- binata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l’applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doga- nale specifico, viene eliminata unicamente la parte ad valorem del dazio.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità concede l’accesso in franchigia doganale per le importazioni nella Comunità dei prodotti delle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata, originari dell’Albania, entro i limiti di un contingente tariffario annuale di 1 000 t.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l’Albania:
a) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di de- terminati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all’allegato II a);
b) riduce progressivamente i dazi doganali applicabili alle im- portazioni di determinati prodotti agricoli originari della Co- munità, elencati all’allegato II b), in conformità del calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto;
c) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di de- terminati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all’allegato II c), entro i limiti dei contingenti tariffari indicati in tale allegato per ciascun prodotto.
4. Il protocollo n. 3 determina il regime applicabile ai vini e alle bevande spiritose indicati nel protocollo stesso.
Articolo 28
Pesci e prodotti della pesca
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutti i dazi doganali sui pesci e sui prodotti della pesca, esclusi quelli elencati nell’allegato III, originari dell’Albania. I prodotti elencati all’allegato III sono soggetti alle disposizioni in esso contenute.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l’Albania evita di applicare dazi doganali o oneri di effetto equivalente a un dazio doganale ai pesci e ai prodotti della pesca originari della Comunità.
Articolo 29
Tenuto conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli e della pesca, della sensibilità specifica di questi, delle norme delle politiche comuni della Comunità e delle politiche dell’Albania nei settori dell’agricoltura e della pesca, del ruolo dell’agricoltura e della pesca nell’economia albanese e delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell’ambito dell’OMC, entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo la Comunità e l’Albania esaminano in sede di consiglio di stabi- lizzazione e di associazione, prodotto per prodotto e su un’adeguata e regolare base reciproca, la possibilità di farsi a vicenda ulteriori concessioni per procedere a una maggiore li- beralizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca.
Articolo 30
Le disposizioni del presente capitolo non impediscono alle parti di applicare unilateralmente misure più favorevoli.
Articolo 31
Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, in partico- lare gli articoli 38 e 43, qualora, dato il carattere particolar-
mente sensibile dei mercati agricoli e ittici, le importazioni di prodotti originari di una delle due parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi degli articoli 25, 27 e 28 provochino gravi perturbazioni sui mercati o ai dispositivi regolamentari interni dell’altra parte, le parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di una siffatta soluzione, la parte interessata può adottare le misure opportune che ritiene necessarie.
CAPITOLO III
Disposizioni comuni
Articolo 32
Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti tra le parti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli nn. 1, 2 e 3.
Articolo 33
Clausola di standstill
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle im- portazioni o sulle esportazioni, né oneri di effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunità e l’Albania, né si aumentano quelli già applicati.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, né misure di effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunità e l’Al- bania, né sono rese più restrittive quelle esistenti.
3. Fatte salve le concessioni riconosciute a norma dell’arti- colo 26, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche agricole dell’Albania e della Comunità o l’adozione di misure nel quadro di tali politiche, purché rimanga inalterato il regime d’importazione di cui agli allegati II e III.
Articolo 34
Divieto di discriminazione fiscale
1. Le parti si astengono dall’introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una parte e i prodotti simili originari del territorio dell’altra parte, e proce- dono alla loro abolizione qualora esse già esistano.
2. I prodotti esportati nel territorio di una delle parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette in- terne superiore all’ammontare delle imposte indirette cui sono stati soggetti.
Articolo 35
Le disposizioni relative all’abolizione dei dazi doganali all’impor- tazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.
Articolo 36
Unioni doganali, zone di libero scambio, intese transfrontaliere
1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all’istitu- zione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri tranne qualora essi alterino le condizioni commerciali previste dal presente accordo.
2. Durante i periodi transitori di cui all’articolo 19, il pre- sente accordo lascia impregiudicata l’attuazione delle disposi- zioni preferenziali specifiche in materia di circolazione delle merci contenute negli accordi di frontiera precedentemente con- clusi tra uno o più Stati membri e l’Albania o derivanti dagli accordi bilaterali specificati al titolo III, conclusi dall’Albania per promuovere il commercio regionale.
3. Nell’ambito del consiglio di stabilizzazione e di associa- zione le parti procedono a consultazioni in merito agli accordi di cui ai paragrafi 1 e 2 e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunità, si avviano consul- tazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi della Comunità e dell’Albania sanciti nel presente accordo.
Articolo 37
Dumping e sovvenzioni
1. Nessuna disposizione del presente accordo vieta alle parti di adottare misure di difesa commerciale ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e dell’articolo 38.
2. Qualora una delle parti ritenga che negli scambi con l’altra parte stiano verificandosi pratiche di dumping e/o sovvenzioni compensabili, la prima parte può adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche a norma dell’accordo OMC relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994, dell’accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e della relativa legisla- zione interna.
Articolo 38
Xxxxxxxx di salvaguardia generale
1. Si applicano tra le parti le disposizioni dell’articolo XIX del GATT 1994 e dell’accordo OMC sulle misure di salvaguardia.
2. Qualora un prodotto di una parte venga importato nel territorio dell’altra parte in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:
— grave pregiudizio all’industria nazionale di prodotti simili o direttamente competitivi nel territorio della parte importa- trice, oppure
— gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell’economia o dif- ficoltà che potrebbero causare un grave peggioramento della situazione economica di una regione della parte importa- trice,
la parte importatrice può adottare le misure del caso alle con- dizioni e secondo le procedure specificate nel presente articolo.
3. Le misure di salvaguardia bilaterali applicate alle importa- zioni dall’altra parte, la cui portata è limitata a quanto necessa- rio per ovviare alle difficoltà insorte, consistono di norma nella sospensione dell’ulteriore riduzione di tutte le aliquote applica- bili del dazio indicate nel presente accordo per il prodotto in questione o nell’aumento dell’aliquota del dazio applicabile a tale prodotto entro un limite massimo corrispondente all’ali- quota della nazione più favorita applicabile allo stesso prodotto.
Dette misure devono contenere elementi che ne prevedano esplicitamente la progressiva eliminazione entro e non oltre la fine del periodo stabilito e non possono essere applicate per più di un anno. In circostanze del tutto eccezionali, tuttavia, si possono prendere misure per un massimo di tre anni. Non si possono applicare misure di salvaguardia bilaterali alle importa- zioni di un prodotto che sia già stato assoggettato a misure di questo tipo per almeno tre anni dallo scadere delle misure in questione.
4. Nei casi specificati al presente articolo, prima di adottare le misure ivi previste oppure, nei casi in cui si applica il para- grafo 5, lettera b), prima possibile, la parte interessata, sia essa la Comunità o l’Albania, fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cer- care una soluzione accettabile per entrambe le parti.
5. Ai fini dell’attuazione dei suddetti paragrafi, si applicano le seguenti disposizioni:
a) le difficoltà create dalla situazione di cui al presente articolo vengono sottoposte all’esame del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che può decidere tutte le misure necessarie per porvi fine.
Qualora il consiglio di stabilizzazione e di associazione o la parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro 30 giorni da quando la questione è stata presentata al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la parte importatrice può adottare le misure opportune per risolvere il problema in conformità delle disposizioni del presente articolo. Nella scelta delle misure di salvaguardia si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Le misure di salva- guardia adottate a norma dell’articolo XIX del GATT e del- l’accordo OMC sulle misure di salvaguardia mantengono il livello/margine preferenziale concesso nel quadro del pre- sente accordo;
b) qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un’informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la parte interes- sata può applicare immediatamente, nelle situazioni specifi- cate al presente articolo, le misure provvisorie necessarie per far fronte alla situazione e ne informa immediatamente l’altra parte.
Le misure di salvaguardia vengono immediatamente notificate al consiglio di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell’ambito di tale organismo, in parti- colare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.
6. Qualora la Comunità o l’Albania assoggettino le importa- zioni di prodotti tali da provocare le difficoltà di cui al presente articolo a una procedura amministrativa volta a fornire tempe- stive informazioni sull’andamento dei flussi commerciali, esse ne informano l’altra parte.
Articolo 39
Clausola di penuria
1. Qualora l’osservanza delle disposizioni del presente titolo provochi:
a) una penuria grave, o una minaccia di penuria grave, di pro- dotti alimentari o di altri prodotti essenziali per la parte esportatrice; oppure
b) una riesportazione verso un paese terzo di un prodotto al quale la parte esportatrice applichi restrizioni quantitative all’esportazione, dazi all’esportazione oppure misure o oneri di effetto equivalente e qualora le circostanze di cui sopra comportino, o possano probabilmente comportare, gravi dif- ficoltà per la parte esportatrice,
quest’ultima può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente articolo.
2. Nello scegliere le misure, si privilegiano quelle che pertur- bano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Dette misure non devono essere applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustifica- bile, quando esistano condizioni identiche, né una restrizione dissimulata agli scambi, e sono revocate quando non sussistono più le condizioni che ne giustificano il mantenimento.
3. Prima di adottare le misure di cui al paragrafo 1 o prima possibile, nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la parte interessata, sia essa la Comunità o l’Albania, fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le opportune informa- zioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti. Le parti, nell’ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, possono convenire su qualsiasi mezzo necessario per porre fine alle difficoltà. Qualora non venga raggiunto un accordo entro trenta giorni da quando la questione è stata
presentata al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la parte esportatrice può applicare le misure di cui al presente articolo alle esportazioni del prodotto in questione.
4. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un’informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la parte interessata, sia essa la Comunità o l’Albania, può applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione e ne informa immediatamente l’altra parte.
5. Tutte le misure applicate ai sensi del presente articolo vengono immediatamente notificate al consiglio di stabilizza- zione e di associazione e sono oggetto di consultazioni perio- diche nell’ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.
Articolo 40
Monopoli di Stato
L’Albania procede al progressivo adeguamento dei monopoli nazionali a carattere commerciale in modo che, entro la fine del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, venga eliminata qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri e i cittadini albanesi per quanto riguarda le condizioni relative all’approvvigionamento e alla commercializzazione. Il consiglio di stabilizzazione e di associa- zione è informato delle misure adottate a tal fine.
Articolo 41
Salvo diverse disposizioni del presente accordo, il protocollo n. 4 stabilisce le norme di origine per l’applicazione delle disposi- zioni del presente accordo.
Articolo 42
Restrizioni autorizzate
Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all’importazione, all’esportazione e al transito giustificati da mo- tivi di moralità pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicu- rezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patri- monio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all’oro e all’argento. Tali divieti o restrizioni non devono costituire tuttavia un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti.
Articolo 43
1. Riconoscendo che la cooperazione amministrativa è indi- spensabile per l’applicazione e il controllo del trattamento pre- ferenziale concesso a norma del presente titolo, le parti ribadi- scono l’impegno a combattere le irregolarità e le frodi nel set- tore doganale.
2. Quando una parte constata, in base ad informazioni og- gettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi a norma del presente titolo, può sospendere provviso- riamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati conformemente a quanto disposto nel presente arti- colo.
3. Ai fini del presente articolo, per «mancata cooperazione amministrativa» s’intende, fra l’altro:
a) la reiterata inosservanza dell’obbligo di verificare il carattere originario dei prodotti interessati;
b) il reiterato rifiuto di procedere alla verifica a posteriori della prova dell’origine e/o di comunicarne i risultati o il fatto di ritardare indebitamente l’operazione;
c) il reiterato rifiuto dell’autorizzazione ad effettuare missioni di cooperazione amministrativa per verificare l’autenticità di documenti o l’esattezza di informazioni relative alla conces- sione del trattamento preferenziale in questione o un ritardo ingiustificato nella concessione di tale autorizzazione.
Ai fini del presente articolo, la constatazione di irregolarità o frodi si può verificare, tra l’altro, qualora si osservi un rapido aumento, non spiegabile in modo soddisfacente, delle importa- zioni di beni che superi la normale capacità di produzione e di esportazione dell’altra parte, legato a informazioni oggettive relative alle irregolarità o alle frodi.
4. L’applicazione di una sospensione temporanea è subordi- nata alle seguenti condizioni:
a) la parte che ha constatato, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi notifica senza indugio al comitato di stabilizzazione e di associazione le sue constatazioni e le informazioni ogget- tive e avvia consultazioni in seno a detto comitato, in base a tutte le informazioni pertinenti e alle constatazioni oggettive, allo scopo di giungere ad una soluzione accettabile per en- trambe le parti;
b) qualora le parti abbiano avviato consultazioni in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione senza trovare una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica, la parte interessata può sospendere provvisoriamente il tratta- mento preferenziale in questione per i prodotti interessati. Tale sospensione temporanea è comunicata senza indugio al comitato di stabilizzazione e di associazione;
c) le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate a quanto necessario per tutelare gli interessi finanziari della parte in questione. La loro durata è limitata a sei mesi rinnovabili. Le sospensioni temporanee vengono notificate al comitato di stabilizzazione e di associazione subito dopo l’adozione. Esse sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato di stabilizzazione e di asso- ciazione allo scopo, in particolare, di revocarle non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione.
5. Parallelamente alla notifica al comitato di stabilizzazione e di associazione a norma del paragrafo 4, lettera a), la parte interessata pubblica nella propria Gazzetta ufficiale un avviso agli importatori in cui si indica che per il prodotto interessato si sono constatate, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi.
Articolo 44
Qualora le autorità competenti abbiano commesso, nel gestire il sistema preferenziale di esportazione, e in particolare nell’appli- care le disposizioni del protocollo n. 4 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, un errore tale da comportare conseguenze per i dazi all’importazione, la parte che subisce dette conseguenze può chiedere al consiglio di stabilizzazione e di associazione
di vagliare la possibilità di prendere tutte le misure del caso onde risolvere la situazione.
Articolo 45
L’applicazione del presente accordo non pregiudica l’applica- zione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Cana- rie.
TITOLO V
CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, STABILIMENTO, PRESTAZIONE DI SERVIZI, PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTI DI CAPITALI
CAPITOLO I
Circolazione dei lavoratori
Articolo 46
1. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in cia- scuno Stato membro:
— il trattamento concesso ai lavoratori cittadini dell’Albania legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro è esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato,
— il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali nell’accezione dell’articolo 47, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di quel lavoratore.
2. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili nel suo territorio, l’Albania concede il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio, nonché ai loro coniugi e figli legalmente residenti in tale territorio.
Articolo 47
1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro in questione, nel rispetto della sua legisla- zione e delle regole in esso vigenti in materia di mobilità dei lavoratori:
— si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare, le agevo- lazioni esistenti per l’accesso all’occupazione dei lavoratori albanesi concesse dagli Stati membri attraverso accordi bila- terali,
— gli altri Stati membri esaminano la possibilità di concludere accordi analoghi.
2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta l’op- portunità di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale, in base alle norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunità.
Articolo 48
1. Vengono stabilite le norme necessarie per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori cittadini albanesi legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i loro familiari legalmente residenti in tale territorio. A tal fine, una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che non modifichi eventuali diritti o obblighi derivanti da ac- cordi bilaterali qualora questi prevedano un trattamento più favorevole, porrà in essere le disposizioni seguenti:
— tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidità e di decesso e ai fini dell’assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e dei loro familiari,
— le pensioni o rendite di vecchiaia, di decesso, per infortuni sul lavoro o malattie professionali o per invalidità derivante da tali cause, ad eccezione delle indennità non basate sui contributi versati, sono liberamente trasferibili al tasso ap- plicato ai sensi della legislazione dello Stato membro debi- tore o degli Stati membri debitori,
— ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati.
2. L’Albania concede ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio e ai loro familiari legalmente residenti sul suo territorio un trattamento analogo a quello specificato al secondo e al terzo trattino del paragrafo 1.
CAPITOLO II
Stabilimento
Articolo 49
Ai fini del presente accordo,
a) per «società comunitaria» o «società albanese» si intende una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o dell’Albania che abbia la sede legale, l’amministrazione cen- trale o il principale xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx della Comunità o dell’Albania.
Tuttavia, una società costituita in base alle leggi di uno Stato membro o dell’Albania che abbia solo la sede legale sul territorio della Comunità o dell’Albania viene considerata una società comunitaria x xxxxxxxx se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo con l’economia di uno degli Stati membri o dell’Albania;
b) per «consociata» di una società si intende una società effetti- vamente controllata dalla prima;
c) per «filiale» di una società si intende un’impresa commerciale senza capacità giuridica, apparentemente permanente, come l’estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e per- tanto, fermo restando che, all’occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma può concludere operazioni commerciali nell’im- presa che ne costituisce l’estensione;
d) per «stabilimento» si intende:
i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di avviare attività economiche come lavoratori autonomi, nonché attività,
in particolare società, che controllano di fatto. Il lavoro autonomo e le attività economiche non comprendono la ricerca di un impiego o l’assunzione sul mercato del la- voro, né conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro dell’altra parte. Le disposizioni del presente capi- tolo non si applicano alle persone che non sono unica- mente lavoratori autonomi;
ii) per quanto riguarda le società comunitarie o albanesi, il diritto di intraprendere e svolgere attività economiche attraverso la creazione e la gestione di consociate e filiali, rispettivamente in Albania o nella Comunità;
e) per «attività» si intendono quelle economiche;
f) le «attività economiche» comprendono in particolare le atti- vità di tipo industriale, commerciale, artigianale e professio- nale;
g) per «cittadino della Comunità» o «cittadino albanese» si in- tende una persona fisica che abbia la cittadinanza, rispetti- vamente, di uno degli Stati membri o dell’Albania;
h) per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che implicano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capi- tolo e del capitolo III i cittadini degli Stati membri o del- l’Albania stabiliti al di fuori della Comunità e dell’Albania e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o dell’Albania e controllate da cittadini di uno Stato membro o dell’Albania, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Albania in base alle rispettive legislazioni;
i) per «servizi finanziari» si intendono le attività definite nell’al- legato IV. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può ampliare o modificare il campo d’applicazione di tale alle- gato.
Articolo 50
1. L’Albania agevola l’insediamento sul suo territorio di so- cietà e cittadini comunitari. A tal fine, essa concede, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo:
i) per lo stabilimento di società comunitarie un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue società o, se migliore, alle società di paesi terzi;
ii) per l’attività delle filiali e consociate di società comunitarie stabilite in Albania un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo.
2. Le parti non adottano nuove normative o misure che introducano discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento e l’attività di società comunitarie o albanesi sul loro territorio, rispetto alle loro società.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e gli Stati membri concedono:
i) per lo stabilimento di società albanesi sul territorio comuni- tario un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro società o, se migliore, alle società di paesi terzi;
ii) per l’attività delle filiali e consociate albanesi stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo stabilite sul loro territorio.
4. Cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione defini- sce le modalità per estendere le suddette disposizioni allo sta- bilimento di cittadini di entrambe le parti che intendano avviare attività economiche come lavoratori autonomi.
5. Fatte salve le disposizioni del presente articolo,
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente ac- cordo, le consociate e le filiali di società comunitarie hanno il diritto di utilizzare e locare proprietà immobiliari in Alba- nia;
b) le consociate di società comunitarie hanno inoltre il diritto di acquistare e godono degli stessi diritti, per quanto riguarda le proprietà immobiliari, delle società albanesi nonché, per quanto riguarda beni pubblici/beni di interesse comune, degli stessi diritti di cui godono le società albanesi, quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività economiche per cui esse sono stabilite in tale territorio, esclusi le risorse naturali, i terreni agricoli e il patrimonio forestale. Sette anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione definisce le modalità per estendere ai settori esclusi i diritti previsti al presente paragrafo.
Articolo 51
1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 50, esclusi i servizi finanziari di cui all’allegato IV, ciascuna parte può disciplinare lo stabilimento e l’attività delle società e dei cittadini sul suo terri- torio, sempreché così facendo non discrimini le società e i cittadini dell’altra parte rispetto alle sue società e ai suoi citta- dini.
2. Per quanto riguarda i servizi finanziari, fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le parti hanno il diritto di prendere misure a titolo cautelare, anche per tutelare gli inve- stitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui con- fronti esiste un’obbligazione fiduciaria, o per garantire l’integrità e la stabilità del sistema finanziario. Le suddette misure non vengono utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalla parte a norma del presente accordo.
3. Nessuna disposizione del presente accordo può essere in- terpretata come un obbligo per una parte di rivelare informa- zioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti né informazioni riservate o esclusive in possesso di enti pubblici.
Articolo 52
1. Fatto salvo l’accordo multilaterale sull’istituzione di uno spazio aereo comune europeo (ECAA), le disposizioni del pre- sente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e di cabotaggio marittimo.
2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può for- mulare raccomandazioni per migliorare le condizioni di stabili- mento e di attività nei settori di cui al paragrafo 1.
Articolo 53
1. Le disposizioni degli articoli 50 e 51 non impediscono a una delle parti di applicare regole particolari, per lo stabilimento e l’attività sul suo territorio di filiali di società dell’altra parte al di fuori del territorio della prima, giustificate da differenze giu- ridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di società stabilite sul suo territorio oppure, per i servizi finanziari, per ragioni pru- denziali.
2. La differenza di trattamento si limita a quanto stretta- mente necessario in seguito a tali differenze giuridiche o tecni- che oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.
Articolo 54
Al fine di rendere più agevole per i cittadini comunitari e alba- nesi l’avvio e lo svolgimento di attività professionali regolamen- tate in Albania e nella Comunità, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina le iniziative da prendere ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche. Esso può adottare tutte le misure necessarie a tale scopo.
Articolo 55
1. Una società comunitaria o una società albanese stabilita, rispettivamente, sul territorio dell’Albania o della Comunità ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, in base alla legislazione in vigore nel paese di stabili- mento, sul territorio dell’Albania e della Comunità, cittadini degli Stati membri e albanesi, purché si tratti di quadri inter- medi a norma del paragrafo 2 impiegati esclusivamente da società, consociate o filiali. I permessi di soggiorno e di lavoro
di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occu- pazione.
2. I quadri intermedi delle summenzionate società, in ap- presso denominate «organizzazioni», sono «persone trasferite all’interno della società» a norma della lettera c) nelle successive categorie, purché l’organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti di maggioranza) per almeno un anno prima di questo trasferimento:
a) le persone che occupano una carica elevata all’interno di un’organizzazione, preposte direttamente alla direzione del- l’impresa sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio d’amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti, tra cui coloro che:
— dirigono l’impresa oppure un dipartimento o una sotto- divisione della stessa,
— svolgono compiti di supervisione e coordinamento del- l’attività di altri funzionari che svolgono mansioni ispet- tive, professionali o direttive,
— hanno facoltà di procedere personalmente all’assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare as- sunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al perso- nale;
b) i dipendenti di un’organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per i servizi, la ricerca, le tecniche o la gestione dell’impresa. La valutazione di tali competenze può riguardare, oltre alle conoscenze specifiche dell’impresa, un alto livello di qualifiche relative a un tipo di lavoro o di attività che richiede una preparazione tecnica specifica, com- presa l’appartenenza a un albo professionale;
c) per «persona trasferita all’interno della società» si intende una persona fisica che lavora presso un’organizzazione sul terri- torio di una delle parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attività economiche svolte sul territorio dell’al- tra parte; l’organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una parte e il trasferimento deve avvenire verso un’impresa (filiale, consociata) di questa orga- nizzazione che svolge effettivamente attività economiche analoghe sul territorio dell’altra parte.
3. L’ingresso e la presenza temporanea nel territorio della Comunità o dell’Albania di cittadini albanesi o della Comunità sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che occu- pano una carica elevata, a norma del paragrafo 2, lettera a), all’interno di una società e sono incaricati di aprire una conso- ciata o una filiale di una società albanese oppure una consociata o una filiale di una società comunitaria rispettivamente in uno Stato membro o in Albania, a condizione che:
— detti rappresentanti non siano impegnati ad effettuare ven- dite dirette o a prestare servizi, e
— la sede principale della società si trovi al di fuori della Comunità e dell’Albania e che non esistano altri rappresen- tanti, uffici, filiali o consociate della società nello Stato membro o in Albania.
Articolo 56
Nel corso dei primi cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, l’Albania può, su base transitoria, prendere misure in deroga alle disposizioni del presente capitolo per quanto riguarda lo stabilimento di società e cittadini comu- nitari di determinate industrie che:
— siano in corso di ristrutturazione o versino in serie difficoltà, in particolare se queste comportano gravi problemi sociali in Albania,
— rischino l’eliminazione dal mercato o una drastica riduzione della quota di mercato complessivamente detenuta da so- cietà o cittadini albanesi in un determinato settore o in una determinata industria dell’Albania, oppure
— xxxxxx affermandosi sul suo territorio.
Le suddette misure:
i) cessano di applicarsi al più tardi sette anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo;
ii) sono opportune e necessarie per porre rimedio alla situa- zione; e
iii) non discriminano le attività di società e cittadini comunitari già stabiliti in Albania nel momento in cui viene introdotta una determinata misura, rispetto alle società o ai cittadini albanesi.
Nell’elaborare e nell’applicare le suddette misure, l’Albania con- cede ogniqualvolta possibile un trattamento preferenziale alle società e ai cittadini comunitari, e in nessun caso riserva loro un trattamento meno favorevole di quello accordato a società o cittadini di qualsiasi paese terzo. Prima di introdurre le suddette misure, l’Albania consulta il consiglio di stabilizzazione e di associazione; inoltre essa non le mette in vigore prima di un mese dalla notifica al consiglio di stabilizzazione e di associa- zione delle misure concrete da introdurre in Albania, tranne quando il rischio di danni irreparabili imponga l’adozione di misure urgenti, nel qual caso l’Albania consulta il consiglio di stabilizzazione e di associazione subito dopo averle applicate.
Al termine dei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, l’Albania può introdurre o mante- nere misure di questo tipo solo con l’autorizzazione del consi- glio di stabilizzazione e di associazione e alle condizioni stabi- lite da quest’ultimo.
CAPITOLO III
Prestazione di servizi
Articolo 57
1. Le parti si impegnano, a norma delle seguenti disposizioni, a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressi- vamente la prestazione di servizi da parte di società o di citta- dini comunitari o albanesi stabiliti in una parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati.
2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, le parti consentono la temporanea circolazione delle persone fisiche che prestano il servizio o che sono impie- gate dal prestatore del servizio come quadri intermedi quali definiti all’articolo 55, paragrafo 2, comprese le persone fisiche
che sono rappresentanti di una società o di un cittadino della Comunità o dell’Albania e che chiedono l’ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il prestatore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette alla collettività o di prestare essi stessi servizi.
3. Cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione prende le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposi- zioni del paragrafo 1. Si tiene conto dei progressi compiuti dalle parti per quanto riguarda il ravvicinamento delle loro leggi.
Articolo 58
1. Le parti si astengono da misure o azioni che rendano le condizioni per la prestazione di servizi da parte di cittadini o società della Comunità e dell’Albania stabiliti in una parte di- versa da quella del destinatario dei servizi nettamente più re- strittive rispetto alla situazione esistente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente accordo.
2. Se una parte ritiene che le misure introdotte dall’altra parte dopo la data di entrata in vigore del presente accordo rendano la situazione, per quanto riguarda la prestazione di servizi, nettamente più restrittiva rispetto a quella esistente al momento dell’entrata in vigore del presente accordo, può chie- dere all’altra parte di avviare consultazioni.
Articolo 59
Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunità e l’Albania, si applicano le disposizioni seguenti.
1. Per quanto riguarda i trasporti terrestri, il protocollo 5 defi- nisce le norme applicabili alle relazioni tra le parti per ga- rantire, in particolare, un traffico di transito stradale illimi- tato attraverso l’Albania e la Comunità intesa globalmente, l’effettiva applicazione del principio di non discriminazione e la progressiva armonizzazione della normativa albanese in materia di trasporti con quella della Comunità.
2. Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, le parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio dell’accesso illimitato, su base commerciale, al mercato e al traffico, nonché a rispettare gli obblighi internazionali ed europei in materia di sicurezza e di ambiente.
Le parti confermano la loro adesione al principio della libera concorrenza, elemento chiave del trasporto marittimo inter- nazionale.
3. In applicazione dei principi del paragrafo 2:
a) le parti evitano di introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi;
b) le parti aboliscono, alla data di entrata in vigore del pre- sente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera presta- zione di servizi nel settore dei trasporti marittimi interna- zionali;
c) ciascuna parte concede, tra l’altro, alle navi gestite da cittadini o compagnie dell’altra parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi quanto all’accesso ai porti aperti al commercio in- ternazionale, all’uso delle infrastrutture e dei servizi ma- rittimi ausiliari dei porti, nonché per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni doganali e per l’assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.
4. Al fine di garantire uno sviluppo coordinato e una progres- siva liberalizzazione dei trasporti tra le parti secondo le ri- spettive esigenze commerciali, le condizioni di reciproco ac- cesso al mercato dei trasporti aerei sono oggetto di accordi speciali da negoziare tra le parti.
5. Prima della conclusione dell’accordo di cui al paragrafo 4, le parti non prendono nessuna misura o iniziativa tale da creare una situazione più restrittiva o discriminatoria rispetto a quella esistente prima della data di entrata in vigore del presente accordo.
6. L’Albania adegua la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in materia di trasporti aerei, marittimi e terrestri, nella misura in cui essa favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle parti e facilita la cir- colazione di viaggiatori e merci.
7. A mano a mano che le parti progrediscono nel consegui- mento degli obiettivi del presente capitolo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina in che modo si possa migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo e terrestre.
CAPITOLO IV
Pagamenti correnti e movimenti di capitale
Articolo 60
Le parti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile, in conformità delle disposizioni dell’articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, qualsiasi pa- gamento e bonifico sul conto corrente della bilancia dei paga- menti tra la Comunità e l’Albania.
Articolo 61
1. Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti
effettuati in società costituite in base alle leggi del paese ospi- tante e agli investimenti effettuati a norma delle disposizioni del capitolo II del titolo V, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti.
2. Per quanto riguarda la transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi cui partecipa un resi- dente di una delle parti, e ai prestiti finanziari e crediti con scadenza superiore a un anno.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l’Albania autorizza, avvalendosi appieno e adeguatamente del suo quadro giuridico e delle procedure esistenti, l’acquisto di beni immobili in Albania da parte di cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, fatte salve le restrizioni indicate nell’elenco di impegni specifici a norma dell’accordo generale sugli scambi di servizi (GATS). Entro sette anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l’Albania adegua progressivamente la pro- pria legislazione in materia di acquisto di beni immobili in Albania da parte di cittadini di Stati membri dell’Unione euro- pea per garantire loro il medesimo trattamento riservato ai cittadini albanesi. Cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associa- zione esamina le modalità per la graduale eliminazione di dette restrizioni.
A decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, le parti garantiscono inoltre la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti di porta- foglio e a prestiti finanziari e crediti con scadenza inferiore a un anno.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, le parti non introducono nuove restrizioni alla circolazione dei capitali e ai pagamenti correnti tra residenti della Comunità e dell’Albania e non rendono più restrittive le intese esistenti.
4. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 60 e del presente articolo, se, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra la Comunità e l’Albania causano, o minacciano di causare, serie difficoltà al funzionamento della politica di cambio e della politica monetaria della Comunità o dell’Albania, la Comunità e l’Albania possono adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali, se strettamente necessarie, per un pe- riodo non superiore a un anno.
5. Le suddette disposizioni non devono limitare il diritto degli operatori economici delle parti di beneficiare di un tratta- mento più favorevole eventualmente previsto da altri accordi bilaterali o multilaterali in vigore che interessino le parti del presente accordo.
6. Le parti si consultano per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunità e l’Albania al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.
Articolo 62
1. Nei primi tre anni successivi all’entrata in vigore del pre- sente accordo, le parti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l’ulteriore applicazione graduale delle norme comunitarie in materia di libera circola- zione dei capitali.
2. Entro la fine del terzo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associa- zione stabilisce le modalità per la completa applicazione delle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali.
CAPITOLO V
Disposizioni di carattere generale
Articolo 63
1. L’applicazione delle disposizioni del presente titolo è sog- getta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o pubblica sanità.
2. Dette disposizioni non si applicano alle attività svolte sul territorio di una o dell’altra parte e connesse, anche occasional- mente, all’esercizio dei pubblici poteri.
Articolo 64
Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle parti di applicare le rispettive leggi e
disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condi- zioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonché di prestazione dei servizi, a condizione che, così facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all’una o all’altra a norma di una specifica disposizione dell’accordo. La presente disposizione non pregiudica l’applica- zione dell’articolo 63.
Articolo 65
Le società controllate da e di proprietà esclusiva di società o cittadini dell’Albania oppure di proprietà comune di società o cittadini della Comunità beneficiano anch’esse delle disposizioni del presente titolo.
Articolo 66
1. Il trattamento NPF concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali già concesse o che le parti concederanno in futuro in base ad accordi volti a evitare la doppia imposizione o ad altre intese in materia fiscale.
2. Nessuna disposizione del presente titolo vieta alle parti di adottare o di applicare misure destinate a prevenire l’evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi intesi ad evitare la doppia imposizione, ad altre intese fiscali o alla legi- slazione tributaria nazionale.
3. Nessuna disposizione del presente titolo vieta agli Stati membri o all’Albania di fare distinzioni, nell’applicare le perti- nenti disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contri- buenti la cui situazione non è identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.
Articolo 67
1. Le parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l’imposizione di misure restrittive, ivi comprese le misure rela- tive alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. Qualora una parte adotti tali misure, sottopone quanto prima all’altra parte un calendario per la loro abolizione.
2. Qualora uno o più Stati membri o l’Albania abbiano o rischino di avere gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o l’Albania, a seconda dei casi, in base alle condizioni stabilite nel quadro dell’accordo OMC, possono adottare misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, di du- rata limitata e la cui portata non può essere più ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o l’Albania, secondo il caso, infor- mano senza indugio l’altra parte.
3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferi- menti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.
Articolo 68
Le disposizioni del presente titolo sono progressivamente ade- guate, in particolare alla luce dei requisiti posti dall’articolo V dell’accordo generale sugli scambi di servizi (GATS).
Articolo 69
Le disposizioni del presente accordo non vietano alle parti di prendere le misure necessarie per impedire l’elusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle disposizioni relative al- l’accesso dei paesi terzi ai loro mercati.
TITOLO VI
RAVVICINAMENTO, APPLICAZIONE DELLE LEGISLAZIONI E REGOLE DI CONCORRENZA
Articolo 70
1. Le parti riconoscono l’importanza del ravvicinamento della legislazione attuale dell’Albania a quella della Comunità e la sua effettiva attuazione. L’Albania si adopera per rendere progressivamente la propria legislazione presente e futura com- patibile con l’acquis comunitario. L’Albania garantisce la corretta applicazione della legislazione attuale e futura.
2. Il ravvicinamento ha inizio con la firma del presente ac- cordo e si estende progressivamente a tutti gli elementi dell’ac- quis comunitario contemplati dal presente accordo entro la fine del periodo transitorio di cui all’articolo 6.
3. Durante la prima fase di cui all’articolo 6 il ravvicina- mento verte sugli elementi fondamentali dell’acquis relativo al mercato interno e su altri settori importanti come la concor-
renza, i diritti di proprietà intellettuale, industriale e commer- ciale, gli appalti pubblici, la standardizzazione e la certificazione, i servizi finanziari, i trasporti terrestri e marittimi (con partico- lare attenzione alle norme in materia di sicurezza, ai requisiti ambientali e agli aspetti sociali), il diritto societario, la contabi- lità, la tutela dei consumatori, la protezione dei dati, la salute e la sicurezza sul lavoro e le pari opportunità. Nella seconda fase, l’Albania si concentra sulle altre parti dell’acquis.
Il ravvicinamento avverrà secondo un programma concordato tra la Commissione delle Comunità europee e l’Albania.
4. L’Albania definirà inoltre, di concerto con la Commissione delle Comunità europee, le modalità per il controllo dell’attua- zione del ravvicinamento delle legislazioni e per l’adozione di misure di applicazione delle leggi.
Articolo 71
Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico
1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del pre- sente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e l’Albania:
i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;
ii) lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell’intero territorio della Comu- nità o dell’Albania, o in una sua parte sostanziale;
iii) qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.
2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall’applicazione delle regole in ma- teria di concorrenza applicabili nella Comunità, in particolare degli articoli 81, 82, 86 e 87 del trattato che istituisce la Co- munità europea e degli strumenti interpretativi adottati dalle istituzioni comunitarie.
3. Le parti assicurano che vengano conferiti ad un organismo pubblico indipendente sotto il profilo operativo i poteri neces- sari per la completa applicazione delle disposizioni del para- grafo 1, punti i) e ii), per quanto riguarda le imprese pubbliche e private e le imprese che godono di diritti speciali.
4. L’Albania istituisce un’autorità indipendente sotto il profilo operativo alla quale vengono conferiti i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punto iii), entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente ac- cordo. Tale autorità può autorizzare, tra l’altro, regimi di aiuti di Stato e singoli aiuti in conformità del paragrafo 2, nonché ordinare il recupero degli aiuti di Stato concessi illegalmente.
5. Ciascuna delle parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti di Stato, presentando in particolare all’altra parte una relazione periodica annuale, o equivalente, secondo i metodi e la presentazione delle relazioni comunitarie sugli aiuti di Stato. Su richiesta di una delle parti, l’altra parte fornisce informazioni su singoli casi particolari di aiuto pubblico.
6. L’Albania compila un elenco completo dei regimi di aiuti istituiti prima della creazione dell’autorità di cui al paragrafo 4 ed allinea tali regimi con i criteri di cui al paragrafo 2 entro e non oltre quattro anni dalla data di entrata in vigore del pre- sente accordo.
7. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, punto iii), le parti accettano che, durante i primi dieci anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto statale concesso dall’Albania venga valutato tenendo conto del fatto che l’Albania deve essere assimilata alle regioni della Comunità di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea.
Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l’Albania presenta alla Commissione delle Comunità europee i dati relativi al PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II. L’autorità di cui al paragrafo 4 e la Commissione delle Comunità europee valutano quindi congiuntamente l’ammissibi- lità delle regioni dell’Albania e le corrispondenti intensità mas- sime di aiuto per poter tracciare una mappa degli aiuti a finalità regionale sulla base degli orientamenti comunitari in materia.
8. Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo II del titolo IV:
— il paragrafo 1, punto iii), non si applica,
— le pratiche contrarie al paragrafo 1, punto i), sono valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità a norma degli arti- coli 36 e 37 del trattato che istituisce la Comunità europea, e a strumenti comunitari specifici adottati su tale base.
9. Qualora ritengano che una particolare pratica sia incom- patibile con le disposizioni del paragrafo 1, le parti possono prendere misure adeguate previa consultazione nell’ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.
Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica o com- promette minimamente l’adozione, ad opera di una delle parti, di misure antidumping o compensative conformemente agli articoli pertinenti del GATT 1994 e all’accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative o alla normativa in- terna connessa.
Articolo 72
Imprese pubbliche
Entro la fine del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, l’Albania applica alle imprese pub- bliche e alle imprese cui sono stati concessi diritti speciali ed esclusivi i principi sanciti dal trattato che istituisce la Comunità europea, con particolare riguardo all’articolo 86.
I diritti speciali delle imprese pubbliche durante il periodo tran- sitorio non comprendono la possibilità di applicare restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente alle importazioni dalla Comunità in Albania.
Articolo 73
Proprietà intellettuale, industriale e commerciale
1. A norma del presente articolo e dell’allegato V, le parti confermano l’importanza annessa ad un’adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, indu- striale e commerciale.
2. L’Albania prende tutte le misure necessarie per garantire, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, un livello di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale analogo a quello esistente nella Co- munità, ivi compresi mezzi efficaci di esercizio di tali diritti.
3. L’Albania s’impegna ad aderire, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui al paragrafo 1 dell’allegato V. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di obbligare l’Albania ad aderire a convenzioni multilaterali specifiche in questo settore.
4. Qualora nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale sorgano problemi tali da falsare le condizioni del commercio, si consulta urgentemente, su richiesta di una o dell’altra parte, il consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.
Articolo 74
Appalti pubblici
1. Le parti sono favorevoli a una maggiore apertura dell’ag- giudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocità, segnatamente nell’ambito del- l’OMC.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le società albanesi, stabilite o meno nella Comunità, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti nella Comunità in base alle norme comunitarie in materia, be- neficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società comunitarie.
Le precedenti disposizioni si applicano altresì ai contratti nel settore dei servizi di pubblica utilità non appena il governo albanese avrà adottato la legislazione che introduce le norme comunitarie nel settore. La Comunità esaminerà periodicamente se l’Albania abbia effettivamente introdotto tale normativa.
3. Entro e non oltre quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie non stabilite in Albania potranno accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti in Albania conformemente alla legge sugli appalti pubblici, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società albanesi.
4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina periodicamente la possibilità per l’Albania di garantire a tutte le società comunitarie l’accesso alle procedure di aggiudicazione in vigore nel paese.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie stabilite in Albania a norma del capitolo II del titolo V possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti beneficiando di un trattamento non meno favore- vole di quello riservato alle società albanesi.
5. Per quanto riguarda lo stabilimento, l’attività e la presta- zione di servizi tra la Comunità e l’Albania, nonché l’occupa- zione e la circolazione della manodopera per l’esecuzione dei contratti d’appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli 46-69.
Articolo 75
Standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità
1. L’Albania adotta le misure necessarie per garantire, pro- gressivamente, la conformità della sua legislazione alle norma- tive tecniche comunitarie e alle procedure europee in materia di standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità.
2. A tal fine, le parti incominciano in una fase iniziale a:
— promuovere l’uso dei regolamenti tecnici comunitari, non- ché delle norme e procedure europee di valutazione della conformità,
— fornire assistenza per promuovere lo sviluppo di infrastrut- ture di qualità: standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità,
— incoraggiare la partecipazione dell’Albania ai lavori delle organizzazioni competenti in materia di norme, valutazione della conformità, metrologia e funzioni analoghe (in parti- colare CEN, Cenelec, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET, ecc.),
— se del caso, concludere protocolli europei di valutazione della conformità una volta che l’Albania abbia allineato suf- ficientemente il suo quadro legislativo e le sue procedure con quelli della Comunità e disponga delle competenze ne- cessarie.
Articolo 76
Tutela dei consumatori
Le parti collaborano per allineare le norme dell’Albania in ma- teria di tutela dei consumatori a quelle della Comunità. Un’effi- cace tutela dei consumatori è indispensabile per garantire il buon funzionamento dell’economia di mercato; essa dipende dallo sviluppo di un’infrastruttura amministrativa volta ad assi- curare il controllo del mercato e l’applicazione della legislazione in questo campo.
A tal fine, tenendo conto dei loro interessi comuni, le parti incoraggiano e garantiscono:
— una politica attiva di protezione dei consumatori, conforme alla normativa comunitaria,
— l’armonizzazione della legislazione albanese in materia di protezione dei consumatori con quella vigente nella Comu- nità,
— un’efficace protezione giuridica dei consumatori per miglio- rare il livello qualitativo dei beni di consumo e osservare requisiti di sicurezza adeguati,
— un controllo delle norme da parte di organismi competenti e l’accesso alle istanze giudiziarie in caso di controversia.
Articolo 77
Condizioni di lavoro e pari opportunità
L’Albania adeguerà progressivamente la sua legislazione a quella comunitaria in materia di condizioni di lavoro, con particolare riguardo alle norme che disciplinano la salute e la sicurezza dei lavoratori e le pari opportunità.
TITOLO VII
GIUSTIZIA, LIBERTÀ E SICUREZZA
CAPITOLO I
Introduzione
Articolo 78
Consolidamento delle istituzioni e Stato di diritto
Nella loro cooperazione in materia di giustizia e di affari interni, le parti annettono particolare importanza al consolidamento dello Stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli dell’amministrazione in generale e per quanto riguarda le autorità incaricate dell’applicazione della legge e l’apparato giu- diziario in particolare. La cooperazione nel settore della giustizia mira in particolare a rafforzare l’indipendenza e l’efficienza del sistema giudiziario, a migliorare il funzionamento della polizia e degli altri organi incaricati di applicare la legge, a fornire una formazione adeguata e a combattere la corruzione e la crimi- nalità organizzata.
Articolo 79
Protezione dei dati di carattere personale
Dalla data di entrata in vigore del presente accordo l’Albania adegua la sua legislazione in materia di protezione dei dati personali alla legislazione comunitaria e alle altre legislazioni sulla privacy vigenti a livello europeo e internazionale. L’Albania istituisce organi di controllo indipendenti che dispongano di risorse umane e finanziarie sufficienti per consentire un con- trollo efficace dell’applicazione delle disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali. Le parti collaborano per conseguire questo obiettivo.
CAPITOLO II
Cooperazione nel settore della circolazione delle persone
Articolo 80
Visti, gestione delle frontiere, asilo e immigrazione
Le parti collaborano in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione e istituiranno un quadro di cooperazione, anche a livello regionale, per tali settori. A tal fine, esse tengono conto e si avvalgono pienamente, se del caso, di altre iniziative attuate nei settori considerati.
La cooperazione nei settori di cui al paragrafo 1 si basa su consultazioni reciproche e su uno stretto coordinamento tra le parti, e comprende un’assistenza tecnica e amministrativa che consenta:
— lo scambio di informazioni in merito a legislazione e prati- che,
— la redazione di testi legislativi,
— una maggiore efficienza delle istituzioni,
— la formazione del personale,
— la sicurezza dei documenti di viaggio e l’identificazione dei documenti falsi,
— la gestione delle frontiere.
La cooperazione si concentra in particolare:
— nel settore dell’asilo, sull’attuazione della normativa nazio- nale per conformarsi alle norme della convenzione di Gine- vra del 1951 e del protocollo di New York del 1967 e garantire così il rispetto del principio di «non respingi- mento» e degli altri diritti dei richiedenti asilo e dei rifugiati,
— nel settore dell’immigrazione legale, sulle norme di ammis- sione, sui diritti e sullo status delle persone ammesse. Per quanto riguarda l’immigrazione, le parti approvano l’equo trattamento dei cittadini di altri paesi che risiedono legal- mente sul loro territorio e la promozione di una politica di
integrazione volta a garantire loro diritti e obblighi compa- rabili a quelli dei cittadini nazionali.
Articolo 81
Prevenzione e controllo dell’immigrazione clandestina e riammissione
1. Le parti collaborano per prevenire e controllare l’immigra- zione clandestina. A tal fine, le parti accettano, su richiesta e senza ulteriori formalità:
— di riammettere i rispettivi cittadini presenti illegalmente nei rispettivi territori,
— di riammettere i cittadini dei paesi terzi e gli apolidi presenti illegalmente nei rispettivi territori, che sono entrati nel ter- ritorio dell’Albania attraverso o da uno Stato membro o che sono entrati nel territorio di uno Stato membro attraverso l’Albania o dall’Albania.
2. Gli Stati membri dell’Unione europea e l’Albania forni- scono ai loro cittadini gli opportuni documenti d’identità e garantiscono loro l’accesso alle strutture amministrative neces- sarie.
3. Le procedure specifiche per la riammissione dei cittadini, anche di paesi terzi, e degli apolidi sono stabilite nell’accordo tra la Comunità europea e l’Albania sulla riammissione delle per- sone in soggiorno irregolare, firmato il 14 aprile 2005.
4. L’Albania è disposta a stipulare accordi di riammissione con i paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di asso- ciazione e s’impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire un’attuazione rapida e flessibile di tutti gli accordi di riammissione di cui al presente articolo.
5. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione decide in merito ad altre eventuali azioni comuni volte a prevenire e a controllare l’immigrazione clandestina, compresa la tratta di esseri umani.
CAPITOLO III
Cooperazione per la lotta contro il riciclaggio del denaro, il finanziamento del terrorismo, le droghe illecite e per l’antiterrorismo
Articolo 82
Riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo
1. Le parti collaborano strettamente onde evitare che i loro sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite in generale, e del traffico illecito di droga in particolare, e per il finanziamento del terrorismo.
2. La cooperazione nel settore può comprendere un’assi- stenza amministrativa e tecnica volta a sostenere l’attuazione delle disposizioni e a garantire un efficace funzionamento di norme e meccanismi adeguati per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, equivalenti a quelli adottati in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali che operano nel settore, in particolare il gruppo di azione fi- nanziaria internazionale (GAFI).
Articolo 83
Cooperazione per la lotta contro le droghe illecite
1. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive compe- tenze, le parti collaborano per garantire un approccio equili- brato e integrato nella lotta contro gli stupefacenti. Le politiche e le azioni nel settore mirano a ridurre l’offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e a garantire un controllo più effi- cace dei precursori.
2. Le parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le loro azioni si basano su principi
concordati conformi alla strategia dell’UE in materia di controllo degli stupefacenti.
Articolo 84
Antiterrorismo
Le parti convengono di cooperare, in conformità delle conven- zioni internazionali di cui sono firmatarie e delle rispettive legi- slazioni, ai fini della prevenzione e repressione degli atti terrori- stici e del relativo finanziamento, con particolare riguardo alle attività condotte a livello transfrontaliero:
— attraverso la piena attuazione della risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite relativa alle minacce per la pace e la sicurezza internazionali rappresen- tate dagli atti terroristici e di altre risoluzioni pertinenti delle Nazioni Unite, convenzioni e strumenti internazionali,
— attraverso lo scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto inter- nazionale e nazionale,
— attraverso lo scambio di esperienze sugli strumenti e le modalità di lotta al terrorismo, nonché nei settori tecnici e della formazione, e lo scambio di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo.
CAPITOLO IV
Cooperazione per la lotta alla criminalità
Articolo 85
Lotta alla criminalità organizzata e alle altre attività illecite e azioni di prevenzione
Le parti collaborano per combattere e prevenire le attività cri- minali e illegali, organizzate o meno, quali:
— il contrabbando e la tratta di esseri umani,
— le attività economiche illecite, segnatamente falsificazione di denaro, transazioni illegali di merci quali rifiuti industriali e materiali radioattivi e transazioni relative a prodotti illegali o contraffatti,
— la corruzione nel settore pubblico e privato, in particolare in relazione a pratiche amministrative non trasparenti,
— la frode fiscale,
— il traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope,
— il contrabbando,
— il traffico illecito di armi,
— la falsificazione di documenti,
— il traffico illecito di autoveicoli,
— la cibercriminalità.
Nella lotta contro la criminalità organizzata vengono promosse la cooperazione regionale e l’osservanza delle norme ricono- sciute a livello internazionale.
TITOLO VIII
POLITICHE DI COOPERAZIONE
Articolo 86
Disposizioni generali e politiche di cooperazione
1. La Comunità e l’Albania instaurano una stretta coopera- zione per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita dell’Albania. Tale cooperazione rafforza e sviluppa i vincoli eco- nomici esistenti a vantaggio di entrambe le parti.
2. Vengono elaborate politiche e altre misure per favorire lo sviluppo economico e sociale sostenibile dell’Albania. L’elabora- zione di tali politiche deve tenere pienamente conto, fin dall’i- nizio, degli aspetti ambientali e garantirne la compatibilità con i requisiti di uno sviluppo sociale armonioso.
3. Le politiche di cooperazione sono integrate in un contesto regionale di cooperazione. Viene rivolta particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione fra l’Albania e i paesi limitrofi, compresi gli Stati membri, contribuendo in tal modo alla stabilità regionale. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può stabilire priorità tra le politiche di coopera- zione descritte in appresso e all’interno di queste.
Articolo 87
Politica economica e commerciale
1. La Comunità e l’Albania agevolano il processo di riforma economica collaborando per migliorare la comprensione dei meccanismi delle rispettive economie e l’elaborazione/applica- zione della politica economica nelle economie di mercato.
2. Su richiesta delle autorità albanesi, la Comunità può for- nire assistenza all’Albania per la creazione di un’economia di mercato funzionante e il graduale ravvicinamento delle sue po- litiche a quelle dell’Unione economica e monetaria, imperniate sulla stabilità.
3. La cooperazione mira inoltre a consolidare lo Stato di diritto nel settore delle imprese attraverso un quadro legislativo stabile e non discriminatorio, elaborato in riferimento all’attività commerciale.
4. Essa comprende anche lo scambio informale di informa- zioni sui principi e sul funzionamento dell’Unione economica e monetaria europea.
Articolo 88
Cooperazione nel settore statistico
La cooperazione tra le parti si concentra sui settori prioritari connessi all’acquis comunitario nel settore statistico. Essa mira a sviluppare un sistema statistico efficiente e sostenibile in grado di fornire le statistiche paragonabili, attendibili, obiettive ed accurate necessarie per pianificare e sorvegliare il processo di transizione e di riforma dell’Albania. La cooperazione consente inoltre all’Ufficio statistico nazionale dell’Albania di soddisfare meglio le esigenze dei suoi clienti nazionali e internazionali, tanto della pubblica amministrazione quanto del settore privato. Il sistema statistico rispetta i principi fondamentali della stati- stica elaborati dalle Nazioni Unite, il codice europeo della prassi statistica e le disposizioni della normativa statistica europea, e avvicinarsi all’acquis comunitario.
Articolo 89
Servizi bancari, servizi assicurativi e altri servizi finanziari
La cooperazione tra le parti si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all’acquis comunitario in materia di banche, assicurazioni e servizi finanziari. Le parti collaborano allo scopo di istituire e sviluppare un contesto favorevole al potenziamento dei servizi bancari, assicurativi e finanziari in Albania.
Articolo 90
Cooperazione in materia di audit e controllo finanziario
La cooperazione tra le parti si concentra sui settori prioritari connessi all’acquis comunitario in materia di controllo finanzia- rio interno e di audit esterno. Le parti collaborano, in partico- lare, al fine di sviluppare sistemi efficienti di controllo finanzia- rio interno e di audit esterno in Albania, secondo norme e metodologie riconosciute a livello internazionale e in confor- mità delle migliori prassi dell’Unione europea.
Articolo 91
Promozione e tutela degli investimenti
La cooperazione tra le parti, nell’ambito delle rispettive compe- tenze, per la promozione e la tutela degli investimenti mira a creare un clima favorevole agli investimenti privati nazionali e stranieri, strumenti indispensabili per il risanamento economico e industriale dell’Albania.
Articolo 92
Cooperazione industriale
1. La cooperazione mira a promuovere la modernizzazione e la riconversione dell’industria albanese e dei singoli settori, non- ché la cooperazione industriale fra operatori economici, con l’obiettivo di potenziare il settore privato a condizioni che ga- rantiscano la tutela dell’ambiente.
2. Le azioni di cooperazione industriale rispecchiano le prio- xxxx stabilite da entrambe le parti. Esse tengono conto degli aspetti regionali dello sviluppo industriale promuovendo, ove opportuno, i partenariati transnazionali. Le azioni puntano, in particolare, a creare un contesto adeguato per le imprese, a migliorare le competenze di gestione e il know-how e a pro- muovere i mercati e la loro trasparenza, nonché a creare con- dizioni più favorevoli per le imprese.
3. La cooperazione tiene debitamente conto dell’acquis co- munitario riguardante la politica industriale.
Articolo 93
Piccole e medie imprese
La cooperazione tra le parti mira a sviluppare e consolidare le piccole e medie imprese (PMI) del settore privato, tenendo de- bitamente conto dei settori prioritari connessi all’acquis comu- nitario in materia di PMI e dei principi sanciti dalla Carta eu- ropea delle piccole imprese.
Articolo 94
Turismo
1. La cooperazione tra le parti in campo turistico mira ad intensificare gli scambi di informazioni (attraverso le reti inter- nazionali, le banche dati ecc.) e a promuovere il trasferimento di know-how (attraverso la formazione, gli scambi e i seminari), tenendo debitamente conto dell’acquis comunitario pertinente.
2. La cooperazione potrà essere integrata in un contesto regionale di cooperazione.
Articolo 95
Agricoltura e settore agroindustriale
La cooperazione tra le parti si concentra sui settori prioritari connessi all’acquis comunitario nel settore dell’agricoltura. Essa punta in particolare a modernizzare e ristrutturare l’agricoltura e il settore agroindustriale dell’Albania, favorendo il progressivo ravvicinamento della legislazione e delle pratiche alle norme e agli standard comunitari.
Articolo 96
Pesca
Le parti valutano la possibilità di individuare aree di interesse comune nel settore della pesca, che siano reciprocamente van- taggiose. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all’acquis comunitario in materia di pesca, compreso il rispetto degli obblighi internazionali relativi alle norme di gestione e di conservazione delle risorse della pesca delle organizzazioni internazionali e regionali competenti.
Articolo 97
Dogane
1. Le parti avviano una cooperazione in questo settore per accertarsi dell’osservanza delle disposizioni che verranno adot- tate in campo commerciale e per ravvicinare il sistema doganale dell’Albania a quello comunitario, il che contribuirà a facilitare le misure di liberalizzazione previste nel presente accordo e il graduale ravvicinamento della legislazione doganale albanese all’acquis.
2. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prio- ritari connessi all’acquis comunitario in materia di dogane.
3. Il protocollo 6 definisce le regole di assistenza ammini- strativa reciproca tra le parti in materia doganale.
Articolo 98
Fiscalità
1. Le parti avviano una cooperazione in campo fiscale, che comprende misure intese all’ulteriore riforma del sistema fiscale e la ristrutturazione dell’amministrazione fiscale per assicurare una riscossione efficace delle imposte e la lotta contro le frodi fiscali.
2. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prio- ritari connessi all’acquis comunitario in materia di tassazione e di lotta alla concorrenza fiscale pregiudizievole. In tale contesto, le parti riconoscono quanto sia importante migliorare la traspa- renza e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri dell’Uni- one europea e l’Albania, onde agevolare l’attuazione delle mi- sure di lotta contro la frode o l’evasione fiscale. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, inoltre, le parti si consulteranno su come eliminare la concorrenza fiscale pregiudizievole tra gli Stati membri dell’Unione europea e l’Al- bania onde garantire parità di condizioni per quanto riguarda la tassazione delle imprese.
Articolo 99
Cooperazione nel settore sociale
1. Le parti collaborano per agevolare la riforma della politica occupazionale albanese nel contesto di una riforma e di un’in- tegrazione economica rafforzate. La cooperazione cerca inoltre di favorire l’adeguamento del regime previdenziale albanese alle nuove esigenze economiche e sociali e la revisione della legi- slazione albanese per quanto riguarda le condizioni di lavoro e le pari opportunità tra uomini e donne, nonché il migliora- mento del livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori basandosi sul livello esistente nella Comunità.
2. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prio- ritari connessi all’acquis comunitario in questo settore.
Articolo 100
Istruzione e formazione
1. Le parti coopereranno al fine di elevare il livello generale dell’istruzione, della formazione professionale e della forma- zione permanente in Albania, nonché delle politiche e iniziative a favore dei giovani. La realizzazione degli obiettivi enunciati nella dichiarazione di Bologna costituirà una priorità per i si- stemi di istruzione superiore.
2. Le parti collaboreranno inoltre al fine di garantire il libero accesso a tutti i gradi di istruzione e formazione in Albania, senza discriminazioni di sesso, razza, origine etnica o religione.
3. I pertinenti programmi e strumenti comunitari contribui- scono al miglioramento delle strutture e delle attività nel settore dell’istruzione e della formazione in Albania.
4. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prio- ritari connessi all’acquis comunitario in questo settore.
Articolo 101
Cooperazione culturale
Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione culturale. Tale cooperazione contribuisce, tra l’altro, a migliorare la com- prensione e la stima reciproche tra singoli cittadini, comunità e popoli. Le parti si impegnano altresì a collaborare per promuo- vere la diversità culturale, segnatamente nell’ambito della Con- venzione dell’Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.
Articolo 102
Cooperazione nel settore audiovisivo
1. Le parti collaborano per promuovere l’industria audiovi- siva in Europa e incoraggiano le coproduzioni nei settori cine- matografico e televisivo.
2. La cooperazione potrebbe vertere, tra l’altro, su pro- grammi e strumenti dedicati alla formazione dei giornalisti e dei professionisti dell’informazione, nonché su un’assistenza tec- nica volta a rafforzare l’indipendenza e la professionalità dei mass media sia pubblici che privati e a stabilire più stretti legami con i media europei.
3. L’Albania allinea con le politiche comunitarie le sue poli- tiche di regolamentazione degli aspetti relativi ai contenuti delle trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere e armonizza la pro- pria legislazione con l’acquis comunitario. Essa rivolge partico- lare attenzione alle questioni riguardanti l’acquisizione di diritti di proprietà intellettuale per i programmi trasmessi su frequenze terrestri, via satellite e via cavo.
Articolo 103
Società dell’informazione
1. La cooperazione si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all’acquis comunitario riguardante la società dell’informazione. Essa sostiene in particolare il progressivo al- lineamento delle politiche e della legislazione pertinenti dell’Al- bania con quelle della Comunità.
2. Le parti cooperano inoltre in vista dell’ulteriore sviluppo della società dell’informazione in Albania. Nel complesso, si intende tra l’altro preparare la società all’era digitale, attrarre investimenti e garantire l’interoperabilità di reti e servizi.
Articolo 104
Reti e servizi di comunicazione elettronici
1. La cooperazione si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all’acquis comunitario in questo campo.
2. Le parti intensificano in particolare la cooperazione in materia di reti di comunicazioni elettroniche e servizi connessi, con il fine ultimo di consentire all’Albania di recepire l’acquis comunitario in questi settori un anno dopo la data di entrata in vigore del presente accordo.
Articolo 105
Informazione e comunicazione
La Comunità e l’Albania prendono le misure necessarie per favorire lo scambio di informazioni tra di esse. Si privilegiano i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informa- zioni di base sulla Comunità, nonché a fornire agli ambienti professionali dell’Albania informazioni più specialistiche.
Articolo 106
Trasporti
1. La cooperazione tra le parti si concentra sui settori prio- ritari connessi all’acquis comunitario nel settore dei trasporti.
2. La cooperazione potrebbe puntare principalmente a ri- strutturare e modernizzare i trasporti albanesi, migliorare la libera circolazione dei viaggiatori e delle merci, come pure l’ac- cesso al mercato dei trasporti e alle infrastrutture di trasporto, compresi porti e aeroporti, favorire lo sviluppo di infrastrutture multimodali connesse alle principali reti transeuropee, specie per rafforzare i collegamenti regionali, raggiungere livelli operativi paragonabili a quelli della Comunità, creare in Albania un si- stema di trasporti compatibile con quello comunitario e ad esso simile e migliorare la tutela dell’ambiente nel settore dei tra- sporti.
Articolo 107
Energia
La cooperazione si concentrerà sui settori prioritari connessi all’acquis comunitario in materia di energia, compresa, se del caso, la sicurezza nucleare. Essa rispecchia i principi dell’econo- mia di mercato, si basa sul trattato regionale sulla Carta europea dell’energia ed è sviluppata in vista di un’integrazione graduale dell’Albania nei mercati energetici europei.
Articolo 108
Ambiente
1. Le parti instaurano e intensificano la cooperazione nell’im- pegno fondamentale della lotta contro il degrado ambientale, al fine di promuovere la sostenibilità dell’ambiente.
2. La cooperazione si concentra in particolare sui settori prioritari connessi all’acquis comunitario in materia di ambiente.
Articolo 109
Cooperazione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico
1. Le parti promuovono la cooperazione a livello di ricerca scientifica civile e sviluppo tecnologico a vantaggio di entrambe,
tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.
2. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prio- ritari connessi all’acquis comunitario in materia di ricerca e sviluppo tecnologico.
3. La cooperazione è attuata in base ad intese specifiche da negoziare e concludere secondo le procedure adottate da cia- scuna parte.
Articolo 110
Sviluppo regionale e locale
1. Le parti cercano di rafforzare la cooperazione in materia di sviluppo regionale e locale per contribuire allo sviluppo eco- nomico e alla riduzione degli squilibri regionali. Viene rivolta particolare attenzione alla cooperazione transfrontaliera, tran- snazionale e interregionale.
2. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prio- ritari connessi all’acquis comunitario in materia di sviluppo regionale.
Articolo 111
Pubblica amministrazione
1. La cooperazione mira a favorire l’ulteriore sviluppo di una pubblica amministrazione efficiente e responsabile in Albania, segnatamente per promuovere lo Stato di diritto, il buon fun- zionamento delle istituzioni pubbliche a vantaggio della popo- lazione albanese e lo sviluppo armonioso delle relazioni tra l’Unione europea e l’Albania.
2. Essa verte in particolare sul consolidamento delle istitu- zioni, segnatamente sull’elaborazione e l’attuazione di procedure di assunzione trasparenti ed imparziali, sulla gestione delle ri- sorse umane e lo sviluppo delle carriere nel settore pubblico, sulla formazione permanente e la promozione dell’etica nella pubblica amministrazione e sull’e-government. La cooperazione coinvolge sia le amministrazioni centrali che quelle locali.
TITOLO IX
COOPERAZIONE FINANZIARIA
Articolo 112
Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e in conformità degli articoli 3, 113, e 115, l’Albania può beneficiare di assi- stenza finanziaria da parte della Comunità sotto forma di sov- venzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti. L’aiuto comunitario resta subordinato all’attua- zione dei principi e delle condizioni stabiliti nelle conclusioni del Consiglio Affari generali del 29 aprile 1997. Si terrà conto,
a tal fine, dei risultati delle analisi annuali dei paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione, dei partenariati europei e delle altre conclusioni del Consiglio riguardanti, in particolare, il rispetto dei programmi di adeguamento. L’aiuto concesso all’Albania è modulato in funzione del fabbisogno constatato, delle priorità definite, della capacità di assorbimento e di rimborso nonché dei provvedimenti volti a riformare e ristrutturare l’economia.
Articolo 113
L’assistenza finanziaria, sotto forma di sovvenzioni, è discipli- nata dalle misure operative previste dal pertinente regolamento del Consiglio nell’ambito di un quadro indicativo pluriennale definito dalla Comunità in seguito a consultazioni con l’Albania.
L’assistenza finanziaria può riguardare qualsiasi settore della cooperazione, segnatamente la giustizia, la libertà e la sicurezza, il ravvicinamento delle legislazioni e lo sviluppo economico.
Articolo 114
Su richiesta dell’Albania e in casi eccezionali, la Comunità può valutare, in coordinamento con le istituzioni finanziarie inter- nazionali, la possibilità di concedere, in via straordinaria, un’as- sistenza macrofinanziaria a determinate condizioni e tenendo
conto delle risorse finanziarie globali disponibili. In tal caso, l’erogazione dell’assistenza è subordinata al rispetto di condi- zioni stabilite nel quadro di un programma convenuto tra l’Al- bania e l’FMI.
Articolo 115
Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le parti si adoperano affinché i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, i paesi terzi e le istituzioni finanziarie internazionali.
A tal fine, le parti procedono ad uno scambio regolare di in- formazioni su tutte le fonti di assistenza.
TITOLO X
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI
Articolo 116
È istituito un consiglio di stabilizzazione e di associazione, che avrà il compito di sorvegliare l’applicazione del presente ac- cordo. Il consiglio si riunisce al livello opportuno ad intervalli regolari e quando le circostanze richiedono di esaminare qual- siasi questione importante inerente al presente accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.
Articolo 117
1. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è compo- sto, da un lato, dai membri del Consiglio dell’Unione europea e da membri della Commissione delle Comunità europee e, dal- l’altro, da membri del governo dell’Albania.
2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.
3. I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare, in base alle condizioni previste al riguardo dal regolamento interno.
4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è presie- duto a turno da un rappresentante della Comunità e da un rappresentante dell’Albania, in base alle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.
5. Per le questioni che la riguardano, la BEI partecipa, in veste di osservatore, ai lavori del consiglio di stabilizzazione e di associazione.
Articolo 118
Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione ha il potere di prendere decisioni all’interno del campo di applicazione del presente accordo, nei casi contemplati dall’accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può formulare altresì adeguate raccomandazioni. Le decisioni e raccomandazioni sono adottate di comune ac- cordo tra le parti.
Articolo 119
Ciascuna delle parti può deferire al consiglio di stabilizzazione e di associazione qualsiasi controversia relativa all’applicazione o all’interpretazione del presente accordo. Il consiglio di stabiliz- zazione e di associazione può comporre la controversia me- diante una decisione vincolante.
Articolo 120
1. Nell’esercizio delle sue funzioni, il consiglio di stabilizza- zione e di associazione è assistito da un comitato di stabilizza- zione e di associazione composto, da un lato, da rappresentanti del Consiglio dell’Unione europea e da rappresentanti della Commissione delle Comunità europee e, dall’altro, da rappre- sentanti dell’Albania.
2. Il regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione determina le funzioni del comitato di stabilizza- zione e di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, e le modalità di funzionamento del comitato.
3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può dele- gare al comitato di stabilizzazione e di associazione taluni suoi poteri. In questi casi, il comitato di stabilizzazione e di associa- zione adotta le sue decisioni alle condizioni stabilite all’arti- colo 118.
4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può deci- dere l’istituzione di qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell’esercizio delle sue funzioni. Nel suo regola- mento interno, il consiglio di stabilizzazione e di associazione precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonché le modalità del loro funzionamento.
Articolo 121
Il comitato di stabilizzazione e di associazione può creare sottocomitati.
Entro la fine del primo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, il comitato di stabilizzazione e di associazione crea i sottocomitati necessari per la corretta appli- cazione dell’accordo stesso. Al momento di creare eventuali sottocomitati e di definirne il mandato, il comitato di stabiliz- zazione e di associazione tiene debitamente conto dell’impor- tanza di una gestione efficace delle questioni connesse all’immi- grazione, specie per quanto riguarda l’applicazione degli articoli
80 e 81 del presente accordo e il monitoraggio del piano d’azione UE per l’Albania e le regioni limitrofe.
Articolo 122
È istituito un comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione, che consente lo scambio di opinioni tra membri del Parlamento albanese e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal comitato stesso.
Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione è composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall’altro, da membri del Parlamento albanese.
Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno. Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione è presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento albanese, secondo dispo- sizioni da stabilire nel suo regolamento interno.
Articolo 123
Nell’ambito del presente accordo, ciascuna delle parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell’altra parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giurisdizionali e amministrativi delle parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà.
Articolo 124
Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di prendere qualsiasi misura:
a) ritenuta necessaria per impedire la divulgazione di informa- zioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza;
b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produ- zione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;
c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento del- l’ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Articolo 125
1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:
— il regime applicato dall’Albania nei confronti della Comunità non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini, le loro società o filiali,
— il regime applicato dalla Comunità nei confronti dell’Albania non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra citta- dini, società e filiali albanesi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro nor- mativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.
Articolo 126
1. Le parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l’adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse si adoperano per la realizza- zione degli obiettivi fissati dal presente accordo.
2. Qualora una delle parti ritenga che l’altra parte non abbia ottemperato a un obbligo previsto dall’accordo, può adottare le misure opportune. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di stabilizza- zione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessa- rie per un esame esauriente della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le parti.
3. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell’accordo. Le misure decise sono comu- nicate senza indugio al consiglio di stabilizzazione e di associa- zione e, qualora l’altra parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno a detto organo.
Articolo 127
Le parti convengono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo e di altri rilevanti aspetti delle loro rela- zioni.
Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano in alcun modo l’applicazione degli articoli 31, 37, 38, 39 e 43.
Articolo 128
Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in base all’applicazione del pre- sente accordo, esso non recherà pregiudizio ai diritti loro ga- rantiti da accordi vigenti che vincolano uno o più Stati membri, da un lato, e l’Albania, dall’altro.
Articolo 129
Gli allegati da I a V e i protocolli nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono parte integrante del presente accordo.
L’accordo quadro fra la Comunità europea e la Repubblica d’Al- bania sui principi generali della partecipazione della Repubblica d’Albania ai programmi comunitari, firmato il 22 novembre 2004, e il relativo allegato sono parte integrante del presente accordo. Il riesame di cui all’articolo 8 dell’accordo quadro compete al consiglio di stabilizzazione e di associazione, che all’occorrenza può modificare l’accordo quadro.
Articolo 130
Il presente accordo è concluso a tempo indeterminato.
Ciascuna delle parti può denunciare l’accordo dandone notifica all’altra parte. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.
Articolo 131
Ai fini del presente accordo, per «Parti» si intendono la Comu- nità o i suoi Stati membri oppure la Comunità e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi poteri, da un lato, e l’Albania, dall’altro.
Articolo 132
Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea dell’energia atomica, alle condizioni in essi indicate, e, dall’altra, al territorio dell’Albania.
Articolo 133
Il Segretario generale del Consiglio dell’Unione europea è il depositario dell’accordo.
Articolo 134
Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in ciascuna delle lingue ufficiali delle parti, tutti i testi facenti ugualmente fede (1).
Articolo 135
Il presente accordo è approvato o ratificato dalle parti secondo le rispettive procedure.
Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito dell’ultimo strumento di ratifica o di approvazione.
(1) Le versioni linguistiche bulgara e rumena dell’accordo saranno pub- blicate successivamente nell’edizione speciale della Gazzetta ufficiale.
Articolo 136
Accordo interinale
Le parti decidono che nel caso in cui, in attesa che siano esple- tate le procedure necessarie per l’entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di determinate parti dell’accordo, segna- tamente quelle relative alla libera circolazione delle merci e le disposizioni pertinenti in materia di trasporti, dovessero essere applicate mediante un accordo interinale tra la Comunità e l’Albania, per «data di entrata in vigore del presente accordo» si intende, ai fini delle disposizioni del titolo IV, articoli 40, 71, 72, 73 e 74 del presente accordo, dei protocolli nn. 1, 2, 3, 4 e 6 e delle disposizioni pertinenti del protocollo n. 5, la data di
entrata in vigore del relativo accordo interinale per quanto con- cerne gli obblighi di cui alle suddette disposizioni.
Articolo 137
A decorrere dalla data della sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l’accordo tra la Comunità economica euro- pea e la Repubblica d’Albania sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica, firmato a Bruxelles l’11 maggio 1992. Ciò non pregiudica i diritti, gli obblighi o le situazioni giuridiche delle parti derivanti dall’esecuzione dell’accordo.
Hecho en Luxemburgo, el doce de junio del dos mil seis. V Lucemburku dne dvanáctého června dva tisíce šest.
Udfærdiget i Luxembourg den tolvte juni to tusind og seks. Geschehen zu Luxemburg am zwölften Juni zweitausendsechs.
Kahe tuhande kuuenda aasta juunikuu kaheteistkümnendal päeval Luxembourgis.
Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δώδεκα Ιουνίου δύο χιλιάδες έξι.
Done at Luxembourg on the twelfth day of June in the year two thousand and six. Fait à Luxembourg, le douze juin deux mille six.
Fatto a Lussemburgo, addì dodici giugno duemilase. Luksemburgā, divtūkstoš sestā gada divpadsmitajā jūnijā.
Priimta du tūkstančiai šeštų metų birželio dvyliktą dieną Liuksemburge. Kelt Luxembourgban, a kettőezer hatodik év június tizenkettedik napján. Magħmul fil-Lussemburgu, fit-tnax jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u sitta. Gedaan te Luxemburg, de twaalfde juni tweeduizend zes.
Sporządzono w Luksemburgu, dnia dwunastego czerwca roku dwutysięcznego szóstego. Feito no Luxemburgo, em doze de Junho de dois mil e seis.
V Luxemburgu dňa dvanásteho júna dvetisícšesť.
V Luxembourgu, dvanajstega junija leta dva tisoč šest.
Tehty Luxemburgissa kahdentenatoista päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakuusi. Som skedde i Luxemburg den tolfte juni tjugohundrasex.
Xxxx xx Xxxxxxxxxx xx datë dymbëdhjetë qershor të vitit dymijë e gjashtë.
Pour le Royaume de Belgique Voor het Koninkrijk België Für das Königreich Belgien
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
Za Českou republiku
På Kongeriget Danmarks vegne
Für die Bundesrepublik Deutschland
Eesti Vabariigi nimel
Για την Ελληνική Δημοκρατία
Por el Reino de España
Pour la République française
Thar cheann Na hÉireann For Ireland
Per la Repubblica italiana
Για την Κυπριακή Δημοκρατία
Latvijas Republikas vārdā
Lietuvos Respublikos vardu
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
A Magyar Köztársaság részéről
Għar-Repubblika ta’ Malta
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Für die Republik Österreich
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
Pela República Portuguesa
Za Republiko Slovenijo
Za Slovenskú republiku
Suomen tasavallan puolesta För Republiken Finland
För Konungariket Sverige
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Por las Comunidades Europeas Za Evropská společenství
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften Euroopa ühenduste nimel
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
For the European Communities Pour les Communautés européennes Per le Comunità europee
Eiropas Kopienu vārdā Europos Bendrijų vardu
Az Európai Közösségek részéről Għall-Komunitajiet Ewropej
Voor de Europese Gemeenschappen W imieniu Wspólnot Europejskich Pelas Comunidades Europeias
Za Európske spoločenstvá Za Evropski skupnosti
Euroopan yhteisöjen puolesta
På Europeiska gemenskapernas vägnar
Për Republikën e Shqipěrisë
ELENCO DEGLI ALLEGATI
Allegato I Concessioni tariffarie accordate dall’Albania ai prodotti industriali della Comunità
Allegato II a) Concessioni tariffarie accordate dall’Albania alle materie prime agricole originarie della Comunità [di cui all’articolo 27, paragrafo 3, lettera a)]
Allegato II b) Concessioni tariffarie accordate dall’Albania alle materie prime agricole originarie della Comunità [di cui all’articolo 27, paragrafo 3, lettera b)]
Allegato II c) Concessioni tariffarie accordate dall’Albania alle materie prime agricole originarie della Comunità [di cui all’articolo 27, paragrafo 3, lettera c)]
Allegato III Concessioni comunitarie relative ai pesci e ai prodotti della pesca albanesi Allegato IV Stabilimento: Servizi finanziari
Allegato V Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale
ALLEGATO I
CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALL’ALBANIA AI PRODOTTI INDUSTRIALI DELLA COMUNITÀ
(di cui all’articolo 19)
I dazi doganali vengono ridotti secondo il calendario seguente:
— alla data di entrata in vigore dell’accordo, il dazio all’importazione sarà ridotto all’80 % del dazio di base,
— il 1o gennaio del primo anno successivo alla data di entrata in vigore dell’accordo, il dazio all’importazione sarà ridotto al 60 % del dazio di base,
— il 1o gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore dell’accordo, il dazio all’importazione sarà ridotto al 40 % del dazio di base,
— il 1o gennaio del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore dell’accordo, il dazio all’importazione sarà ridotto al 20 % del dazio di base,
— il 1o gennaio del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore dell’accordo, il dazio all’importazione sarà ridotto al 10 % del dazio di base,
— il 1o gennaio del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore dell’accordo, i rimanenti dazi all’importazione saranno aboliti.
HS 8+ | Designazione delle merci |
2501 00 91 | – – – – Sale per l’alimentazione umana |
2523 | Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati |
2710 11 25 | – – – – – altre benzine speciali |
2710 11 41 | – – – – – – – – Benzine per motori aventi tenore di piombo inferiore o uguale a 0,013 g/l, aventi numero di ottani (XXX) inferiore a 95 |
2710 11 70 | – – – – – Carboturbi tipo benzina |
– – – – – Xxxxxxxx xxxxxxxx | |
2710 19 21 | – – – – – – Carboturbi |
2710 19 25 | – – – – – – altro |
2710 19 29 | – – – – – altri oli medi |
– – – – Oli da gas | |
2710 19 31 | – – – – – Oli da gas destinati a subire un trattamento definito |
2710 19 35 | – – – – – Oli da gas destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti per la sottovoce 2710 19 31 |
– – – – – destinati ad altri usi: | |
2710 19 41 | – – – – – – aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,05 % |
2710 19 45 | – – – – – – aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,05 % e inferiore o uguale a 0,2 % |
2710 19 49 | – – – – – – Oli da gas destinati ad altri usi, aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 0,2 % |
2710 19 69 | – – – – – – Oli combustibili destinati ad altri usi, aventi tenore, in peso, di zolfo superiore a 2,8 % |
2713 12 00 | – Coke di petrolio calcinato |
2713 20 00 | – Bitume di petrolio |
2713 90 | – altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi: |
2713 90 10 | – – destinati alla fabbricazione di prodotti della voce 2803 |
HS 8+ | Designazione delle merci |
2713 90 90 | – – altri |
3103 10 10 | – – con tenore di pentaossido di difosforo superiore a 35 %, in peso |
3103 10 90 | – – altri |
3304 91 00 | – – Xxxxxx, comprese le polveri compatte |
3304 99 00 | – – altre |
3305 10 00 | – Shampoo |
3305 30 00 | – Lacche per capelli |
3305 90 10 | – – Lozioni per capelli |
3305 90 90 | – – altre |
3306 10 00 | – Dentifrici |
3307 10 00 | – Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba |
3307 20 00 | – Deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore |
3401 11 00 | – – Saponi da toletta (compresi quelli ad uso medicinale) |
3401 19 00 | – – altri |
3401 20 10 | – – Saponi in fiocchi, scaglie, granuli o polveri |
3401 20 90 | – – altri |
3402 20 20 | – – Preparazioni tensioattive |
3402 20 90 | – – Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire |
3402 90 10 | – – Preparazioni tensioattive |
3405 20 00 | – Encaustici e preparazioni simili per la manutenzione dei mobili di legno, dei pavimenti o di altri rivestimenti di legno |
3405 30 00 | – Lucidi e preparazioni simili per carrozzerie, diversi dai lucidi per metalli |
3405 90 90 | – – altri |
3923 10 00 | – Scatole, casse, casellari e oggetti simili |
– Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci: | |
3923 21 00 | – – di polimeri di etilene |
3923 29 | – – di altre materie plastiche: |
3923 29 10 | – – – di policloruro di vinile |
3923 29 90 | – – – altri |
3924 | Vasellame, altri oggetti per uso domestico, ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche: |
3924 10 00 | – Vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina |
3924 90 | – altri: |
– – di cellulosa rigenerata: | |
3924 90 11 | – – – Spugne |
3924 90 19 | – – – altri |
3924 90 90 | – – altri |
HS 8+ | Designazione delle merci |
3925 10 00 | – Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili di capacità superiore a 300 litri |
3926 | Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914 |
– Pneumatici rigenerati | |
4012 11 00 | – – dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo «break» e le auto da corsa) |
4012 12 00 | – – dei tipi utilizzati per autobus o autocarri |
4012 13 90 | – – – altri |
4012 20 90 | – – altri |
4012 90 20 | – – Gomme piene o semipiene |
6401 10 | – Calzature con puntale protettivo di metallo: |
6401 10 10 | – – con tomaie di gomma |
6401 10 90 | – – con tomaie di materia plastica |
– altre calzature | |
6401 91 | – – che ricoprono il ginocchio: |
6401 91 10 | – – – Altre calzature che ricoprono il ginocchio con tomaie di gomma |
6401 91 90 | – – – Altre calzature che ricoprono il ginocchio con tomaie di materia plastica |
6401 92 | – – che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio: |
6401 92 10 | – – – Altre calzature che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio con tomaie di gomma |
6401 92 90 | – – – Altre calzature che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio con tomaie di materia plastica |
6401 99 | – – altre |
6401 99 10 | – – – altre calzature con tomaie di gomma |
6401 99 90 | – – – altre calzature con tomaie di materia plastica |
6402 99 50 | – – – – Pantofole ed altre calzature da camera |
6404 19 90 | – – – altre |
6404 20 | – Calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito |
6404 20 10 | – – Pantofole ed altre calzature da camera |
6404 20 90 | – – altre |
6405 | Altre calzature: |
6405 10 | – con tomaie di cuoio naturale o ricostituito: |
6405 10 10 | – – Altre calzature con tomaie di cuoio naturale o ricostituito, con suole esterne di legno o di sughero |
6405 10 90 | – – Altre calzature con tomaie di cuoio naturale o ricostituito, con suole esterne di altre materie |
6405 20 | – con tomaie di materie tessili: |
6405 20 10 | – – con suole esterne di legno o di sughero |
– – con suole esterne di altre materie: | |
6405 20 91 | – – – Pantofole ed altre calzature da camera |
6405 20 99 | – – – altre |
HS 8+ | Designazione delle merci |
6405 90 | – altre |
6405 90 10 | – – con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito |
6405 90 90 | – – con suole esterne di altre materie |
6406 | Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti: |
6406 10 | – Tomaie e loro parti, esclusi i contrafforti e le punte rigide: |
– – di cuoio naturale: | |
6406 10 11 | – – – Tomaie |
6406 10 19 | – – – parti di xxxxxx |
6406 10 90 | – – di altre materie |
6904 | Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica: |
6904 10 00 | – Mattoni da costruzione di ceramica |
6904 90 00 | – altri |
6905 | Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l’edilizia: |
6905 10 00 | – Tegole |
6905 90 00 | – altre |
6907 | Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di cera- mica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, non verniciati né smaltati, di ceramica, anche su supporto: |
6908 | Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati di ceramica, anche su sup- porto: |
7213 10 00 | – aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione (CECA) |
7213 91 10 | – – – del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo |
7213 91 20 | – – – del tipo utilizzato per il rinforzo dei pneumatici |
– – – altre | |
7213 91 41 | – – – – contenenti, in peso, 0,06 % o meno di carbonio |
7213 91 49 | – – – – contenenti, in peso, più di 0,06 % e meno di 0,25 % di carbonio |
7213 91 70 | – – – – contenenti, in peso, 0,25 % o più e non più di 0,75 % di carbonio |
7212 91 90 | – – – – contenenti, in peso, più di 0,75 % di carbonio |
7213 99 | – – altre: |
7213 99 10 | – – – contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio |
7214 10 00 | – fucinate |
7214 20 00 | – aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione |
7214 91 10 | – – – contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio |
7214 91 90 | – – – contenenti, in peso, 0,25 % o più di carbonio (CECA) |
HS 8+ | Designazione delle merci |
7214 99 | – – altre: |
– – – contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio: | |
7214 99 10 | – – – – del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo |
– – – – altre, di sezione circolare con diametro | |
7214 99 31 | – – – – – uguale o superiore a 80 mm |
7214 99 39 | – – – – – inferiore a 80 mm |
7214 99 50 | – – – – altre |
– – – contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio: | |
– – – – di sezione circolare con diametro: | |
7214 99 61 | – – – – – uguale o superiore a 80 mm |
7214 99 69 | – – – – – inferiore a 80 mm |
7214 99 80 | – – – – altre |
7214 99 90 | – – – contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio |
7306 60 31 | – – – – inferiore o uguale a 2 mm |
7306 60 39 | – – – – superiore a 2 mm |
7306 60 90 | – – – di altre sezioni |
7306 90 00 | – altre |
7326 90 97 00 | – – – altri |
7408 11 00 | – – di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 6 mm |
7408 19 | – – altri: |
7408 19 10 | – – – di cui la più grande dimensione della sezione trasversale supera 0,5 mm |
7408 19 90 | – – – di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non supera 0,5 mm |
7413 00 91 | – – di xxxx xxxxxxxxx |
8544 | Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, co- stituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione: |
– Fili per avvolgimenti: | |
8544 11 | – – di rame: |
8544 11 10 | – – – smaltati o laccati |
8544 11 90 | – – – altri |
8544 19 | – – altri: |
8544 19 10 | – – – smaltati o laccati |
8544 19 90 | – – – altri |
8544 20 00 | – Cavi coassiali ed altri conduttori elettrici coassiali |
8544 59 10 | – – – Fili e cavi, con diametro dei singoli fili superiore a 0,51 mm |
HS 8+ | Designazione delle merci |
– – – altri | |
8544 59 20 | – – – – per una tensione di 1 000 V |
8544 59 80 | – – – – per tensioni superiori a 80 V, ma inferiori a 1 000 |
8544 60 | – altri conduttori elettrici, per tensioni superiori a 1 000 V |
8544 60 10 | – – con conduttori di rame |
8544 60 90 | – – con altri conduttori |
9403 30 | – Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici: |
– – di altezza inferiore o uguale a 80 cm: | |
9403 30 11 | – – – Scrivanie |
9403 30 19 | – – – altri |
– – di altezza superiore a 80 cm: | |
9403 30 91 | – – – Armadi, classificatori e schedari |
9403 30 99 | – – – altri |
9403 40 | – Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine: |
9403 40 10 | – – Elementi di cucine componibili |
9403 40 90 | – – altri |
9403 60 30 | – – Mobili di legno dei tipi utilizzati nei negozi |
ALLEGATO II a)
CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALL’ALBANIA ALLE MATERIE PRIME AGRICOLE ORIGINARIE DELLA COMUNITÀ
[di cui all’articolo 27, paragrafo 3, lettera a)]
In esenzione doganale per quantitativi illimitati a partire dalla data di entrata in vigore dell’accordo:
Codice SA (1) | Descrizione |
0101 10 10 | CAVALLI RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA |
0101 10 90 | ASINI RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA |
0102 10 10 | GIOVENCHE (BOVINI FEMMINE CHE NON HANNO ANCORA FIGLIATO) RIPRODUTTRICI DI RAZZA PURA, DESTINATE ALLA RIPRODUZIONE |
0102 10 30 | VACCHE RIPRODUTTRICI DI RAZZA PURA (ESCLUSE LE GIOVENCHE), BOVINI FEMMINE DESTI- NATE ALLA RIPRODUZIONE |
0102 10 90 | ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA (ESCLUSE LE GIOVENCHE E LE VACCHE) |
0102 90 29 | ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA DOMESTICA DI PESO SUPERIORE A 80 KG E INFERIORE O UGUALE A 160 KG (ESCLUSI GLI ANIMALI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE E GLI ANIMALI RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA) |
0103 10 00 | ANIMALI DELLA SPECIE SUINA, RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA |
0103 91 10 | ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, DI PESO INFERIORE A 50 KG (ESCLUSI I RIPRODUT- TORI DI RAZZA PURA) |
0103 91 90 | ANIMALI VIVI DELLA SPECIE SUINA NON DOMESTICA, DI PESO INFERIORE A 50 KG |
0103 92 11 | SCROFE VIVE, CHE HANNO FIGLIATO ALMENO UNA VOLTA, DI PESO UGUALE O SUPERIORE A 160 KG (ESCLUSE LE RIPRODUTTRICI DI RAZZA PURA) |
0103 92 19 | ANIMALI VIVI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, DI PESO UGUALE O SUPERIORE A 50 KG (ESCLUSE LE SCROFE CHE HANNO FIGLIATO ALMENO UNA VOLTA E DI UN PESO MINIMO DI 160 KG, E LE RIPRODUTTRICI DI RAZZA PURA) |
0103 92 90 | ANIMALI VIVI DELLA SPECIE SUINA NON DOMESTICA, DI PESO UGUALE O SUPERIORE A 50 KG |
0104 10 10 | ANIMALI DELLA SPECIE OVINA, RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA |
0104 10 30 | AGNELLI NON ANCORA USCITI DALL’ANNO (ESCLUSI I RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA) |
0104 10 80 | ANIMALI VIVI DELLA SPECIE OVINA (ESCLUSI GLI AGNELLI E I RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA) |
0104 20 10 | ANIMALI DELLA SPECIE CAPRINA, RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA |
0104 20 90 | ANIMALI VIVI DELLA SPECIE CAPRINA (ESCLUSI I RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA) |
0105 11 11 | PULCINI FEMMINE PER LA SELEZIONE E LA RIPRODUZIONE, DI RAZZE OVAIOLE DI PESO INFE- RIORE O UGUALE A 185 G |
Codice SA (1) | Descrizione |
0105 11 19 | PULCINI FEMMINE PER LA SELEZIONE E LA RIPRODUZIONE, DI PESO INFERIORE O UGUALE A 185 G (ESCLUSE LE RAZZE OVAIOLE) |
0105 11 91 | POLLAME DELLE RAZZE OVAIOLE, VIVO, DI PESO INFERIORE O UGUALE A 185 G (ESCLUSI I PULCINI FEMMINE PER LA SELEZIONE E LA RIPRODUZIONE) |
0105 11 99 | GALLINE VIVE, DI PESO INFERIORE O UGUALE A 185 G (ECCETTO TACCHINE E TACCHINI, FARAONE, PULCINI FEMMINE PER LA SELEZIONE E LA RIPRODUZIONE E RAZZE OVAIOLE) |
0105 12 00 | TACCHINE E TACCHINI DOMESTICI, VIVI, DI PESO INFERIORE O UGUALE A 185 G |
0105 19 20 | OCHE DOMESTICHE, VIVE, DI PESO INFERIORE O UGUALE A 185 G |
0105 19 90 | ANATRE E FARAONE DOMESTICHE, VIVE, DI PESO INFERIORE O UGUALE A 185 G |
0105 92 00 | XXXXX E GALLINE, VIVI, DI PESO SUPERIORE A 185 G E INFERIORE O UGUALE A 2 KG |
0106 11 00 | PRIMATI VIVI |
0106 19 10 | CONIGLI DOMESTICI VIVI |
0106 19 90 | MAMMIFERI VIVI (ESCLUSI PRIMATI, BALENE, DELFINI E MARSOVINI (MAMMIFERI DELLA SPECIE DEI CETACEI), LAMANTINI E DUGONGHI (MAMMIFERI DELLA SPECIE DEI SIRENI), CAVALLI, ASINI, MULI, XXXXXXXX, BOVINI, MAIALI, PECORE, CAPRE E CONIGLI DOMESTICI) |
0106 20 00 | RETTILI, VIVI (SERPENTI, TARTARUGHE MARINE, ALLIGATORI, CAIMANI, IGUANE, GAVIALI E LUCERTOLE, ECC.) |
0106 31 00 | UCCELLI RAPACI, VIVI |
0106 32 00 | PSITTACIFORMI, VIVI, COMPRESI PAPPAGALLI, COCORITE, ARE E CACATUA |
0106 39 10 | PICCIONI VIVI |
0106 39 90 | UCCELLI VIVI (ECCETTO RAPACI, PSITTACIFORMI (COMPRESI PAPPAGALLI, COCORITE, ARE E CACATUA) E PICCIONI) |
0106 90 00 | ANIMALI VIVI (ECCETTO MAMMIFERI, RETTILI, UCCELLI, PESCI, CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI E COLTURE DI MICRORGANISMI, ECC.) |
0205 00 11 | CARNI DI ANIMALI DELLA SPECIE EQUINA, FRESCHE O REFRIGERATE |
0205 00 19 | CARNI DI ANIMALI DELLA SPECIE EQUINA, CONGELATE |
0205 00 20 | CARNI FRESCHE O REFRIGERATE |
0205 00 80 | CARNI DI ANIMALI DELLA SPECIE EQUINA, CONGELATE |
Codice SA (1) | Descrizione |
0205 00 90 | CARNI DI ANIMALI DELLE SPECIE ASININA O MULESCA, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE |
0206 10 10 | FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, FRESCHE O REFRIGERATE, DE- STINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI |
0206 29 10 | FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, CONGELATE, DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI (ECCETTO LINGUE E FEGATI) |
0206 30 00 | PEZZI FRESCHI O REFRIGERATI |
0206 41 00 | FEGATI COMMESTIBILI, CONGELATI |
0206 80 10 | FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLE SPECIE OVINA O CAPRINA, EQUINA, ASININA E MULESCA, FRESCHE O REFRIGERATE, DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMA- CEUTICI |
0206 90 10 | FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLE SPECIE OVINA O CAPRINA, EQUINA E MULESCA, CONGELATE, DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI |
0404 10 02 | SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 % ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 % |
0404 10 04 | SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 % ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5 ED INFERIORE O UGUALE A 27 % |
0404 10 06 | SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 % ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27 % |
0404 10 12 | SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) SUPERIORE A 15 % ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 % |
0404 10 14 | SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) SUPERIORE A 15 % ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5 E INFERIORE O UGUALE A 27 % |
0404 10 16 | SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) SUPERIORE A 15 % ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27 % |
0407 00 11 | UOVA DI TACCHINE O DI OCHE DA COVA |
0407 00 19 | UOVA DI VOLATILI DA CORTILE DA COVA (ESCLUSE TACCHINE E OCHE) |
0410 00 00 | UOVA DI TARTARUGA, NIDI DI UCCELLI E ALTRI PRODOTTI COMMESTIBILI DI ORIGINE ANIMALE NON NOMINATI ALTROVE |
0504 00 00 | BUDELLA, VESCICHE E STOMACI DI ANIMALI, INTERI O IN PEZZI, DIVERSI DA QUELLI DI PESCI |
Codice SA (1) | Descrizione |
0601 10 10 | BULBI DI GIACINTI ALLO STATO DI RIPOSO VEGETATIVO |
0601 10 20 | BULBI DI NARCISI ALLO STATO DI RIPOSO VEGETATIVO |
0601 10 30 | BULBI DI TULIPANI ALLO STATO DI RIPOSO VEGETATIVO |
0601 10 40 | BULBI DI GLADIOLI ALLO STATO DI RIPOSO VEGETATIVO |
0601 10 90 | BULBI, CIPOLLE, TUBERI, RADICI TUBEROSE, ZAMPE E RIZOMI ALLO STATO DI RIPOSO VEGETA- TIVO (ECCETTO QUELLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO, GIACINTI, NARCISI, TULIPANI, GLA- DIOLI E PIANTE E RADICI DI CICORIA) |
0601 20 10 | PIANTIMI, PIANTE E RADICI DI CICORIA (ESCLUSE LE RADICI DI CICORIA DELLA VARIETÀ CI- CHORIUM INTYBUS SATIVUM) |
0601 20 30 | BULBI DI ORCHIDEE, GIACINTI, NARCISI E TULIPANI, IN VEGETAZIONE O FIORITI |
0601 20 90 | BULBI, CIPOLLE, TUBERI, RADICI TUBEROSE, ZAMPE E RIZOMI, IN VEGETAZIONE E FIORITI (EC- CETTO QUELLI DESTINATI AL CONSUMO UMANO, ORCHIDEE, GIACINTI, NARCISI, TULIPANI E PIANTE E RADICI DI CICORIA) |
0602 10 90 | TALEE SENZA RADICI E MARZE (ECCETTO VITI) |
0602 20 90 | ALBERI, ARBUSTI, ARBOSCELLI E CESPUGLI, DA FRUTTA COMMESTIBILE, ANCHE INNESTATI (EC- CETTO BARBATELLE DI VITI) |
0602 30 00 | RODODENDRI E AZALEE, ANCHE INNESTATI |
0602 40 10 | ROSAI, ANCHE INNESTATI |
0602 40 90 | ROSAI INNESTATI |
0602 90 10 | BIANCO DI FUNGHI (MICELIO) |
0602 90 20 | BARBATELLE DI ANANASSI |
0602 90 30 | PIANTIMI DI ORTAGGI E PIANTIMI DI FRAGOLE |
0602 90 41 | ALBERI, ARBUSTI E ARBOSCELLI DA BOSCO |
0602 90 45 | TALEE RADICATE E GIOVANI PIANTE DI ALBERI, ARBUSTI E ARBOSCELLI DA PIEN’ARIA (ECCETTO ALBERI DA FRUTTA, DI NOCI E DA BOSCO) |
0602 90 49 | ALBERI, ARBUSTI E ARBOSCELLI DA PIEN’ARIA, INCLUSE LE RADICI (ECCETTO TALEE, BARBA- TELLE E GIOVANI PIANTE, NONCHÉ ALBERI DA FRUTTA, DI NOCI E DA BOSCO) |
0602 90 51 | PIANTE VIVACI DA PIEN’ARIA |
0602 90 59 | PIANTE VIVACI DA PIEN’ARIA, COMPRESE LE RADICI, NON NOMINATE ALTROVE |
Codice SA (1) | Descrizione |
0602 90 70 | TALEE RADICATE E GIOVANI PIANTE DA APPARTAMENTO (ESCLUSE LE CACTACEE) |
0602 90 91 | PIANTE DA FIORI CON BOCCIOLI O FIORITE, DA APPARTAMENTO (ESCLUSE LE CACTACEE) |
0602 90 99 | PIANTE VIVE DA APPARTAMENTO E CACTACEE (ECCETTO TALEE RADICATE, GIOVANI PIANTE E PIANTE DA FIORI CON BOCCIOLI O FIORITE) |
0701 10 00 | PATATE DA SEMINA |
0703 20 00 | AGLI, FRESCHI O REFRIGERATI |
0705 21 00 | CICORIE WITLOOF, FRESCHE O REFRIGERATE |
0706 90 30 | BARBAFORTE O CREN, FRESCA O REFRIGERATA |
0709 51 00 | FUNGHI DEL GENERE AGARICUS, FRESCHI O REFRIGERATI |
0709 59 10 | FUNGHI GALLETTI O GALLINACCI, FRESCHI O REFRIGERATI |
0709 59 30 | FUNGHI PORCINI, FRESCHI O REFRIGERATI |
0709 59 90 | FUNGHI COMMESTIBILI, FRESCHI O REFRIGERATI (ECCETTO FUNGHI GALLETTI O GALLINACCI, FUNGHI PORCINI, FUNGHI DEL GENERE AGARICUS E TARTUFI) |
0711 51 00 | FUNGHI DEL GENERE «AGARICUS», TEMPORANEAMENTE CONSERVATI, PER ESEMPIO MEDIANTE ANIDRIDE SOLFOROSA O IN ACQUA SALATA, SOLFORATA O ADDIZIONATA DI ALTRE SO- STANZE ATTE AD ASSICURARNE TEMPORANEAMENTE LA CONSERVAZIONE, NON ATTI PER L’ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI |
0711 90 10 | PIMENTI DEL GENERE «CAPSICUM» O DEL GENERE «PIMENTA», TEMPORANEAMENTE CONSERVATI MA NON ATTI PER L’ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI (ECCETTO PEPE- RONI) |
0711 90 50 | CIPOLLE, TEMPORANEAMENTE CONSERVATE, PER ESEMPIO MEDIANTE ANIDRIDE SOLFOROSA O IN ACQUA SALATA, SOLFORATA O ADDIZIONATA DI ALTRE SOSTANZE ATTE AD ASSICURARNE TEMPORANEAMENTE LA CONSERVAZIONE, NON ATTE PER L’ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE |
0711 90 80 | ORTAGGI O LEGUMI, TEMPORANEAMENTE CONSERVATI, PER ESEMPIO MEDIANTE ANIDRIDE SOLFOROSA O IN ACQUA SALATA, SOLFORATA O ADDIZIONATA DI ALTRE SOSTANZE ATTE AD ASSICURARNE TEMPORANEAMENTE LA CONSERVAZIONE, NON ATTI PER L’ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI (ECCETTO OLIVE, CAPPERI, CETRIOLI E CETRIOLINI, FUNGHI E TARTUFI) |
0712 31 00 | FUNGHI SECCHI DEL GENERE AGARICUS, ANCHE TAGLIATI IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATI O POLVERIZZATI, MA NON ALTRIMENTI PREPARATI |
0712 32 00 | ORECCHIE DI GIUDA (AURICULARIA SPP.) SECCHE, ANCHE TAGLIATE IN PEZZI O A FETTE OP- PURE TRITATE O POLVERIZZATE, MA NON ALTRIMENTI PREPARATE |
0712 33 00 | TREMELLE (TREMELLA SPP.) SECCHE, ANCHE TAGLIATE IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATE O POLVERIZZATE, MA NON ALTRIMENTI PREPARATE |
Codice SA (1) | Descrizione |
0712 39 00 | FUNGHI E TARTUFI SECCHI, ANCHE TAGLIATI IN PEZZI O A FETTE OPPURE TRITATI O POLVE- RIZZATI, MA NON ALTRIMENTI PREPARATI (ECCETTO QUELLI DEL GENERE AGARICUS, LE OREC- CHIE DI GIUDA (AURICULARIA SPP.) E LE TREMELLE (TREMELLA SPP.)] |
0713 10 10 | PISELLI (PISUM SATIVUM), SECCHI E SGRANATI, DESTINATI ALLA SEMINA |
0713 33 10 | FAGIOLI COMUNI (PHASEOLUS VULGARIS), SECCHI E SGRANATI, DESTINATI ALLA SEMINA |
0713 40 00 | LENTICCHIE, SECCHIE E SGRANATE, ANCHE DECORTICATE O SPEZZATE |
0713 50 00 | FAVE (VICIA FABA VAR. MAJOR) E FAVETTE (VICIA FABA VAR. EQUINA E VICIA FABA VAR. MINOR), SECCHE, ANCHE DECORTICATE O SPEZZATE |
0713 90 00 | LEGUMI DA GRANELLA SECCHI, SGRANATI |
0713 90 10 | LEGUMI DA GRANELLA SECCHI, SGRANATI, DESTINATI ALLA SEMINA (ECCETTO PISELLI, CECI, FAGIOLI, LENTICCHIE, FAVE E FAVETTE) |
0713 90 90 | LEGUMI DA GRANELLA SECCHI, SGRANATI, ANCHE DECORTICATI O SPEZZATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA E PISELLI, CECI, FAGIOLI, LENTICCHIE, FAVE E FAVETTE) |
0714 10 10 | PELLETS OTTENUTI A PARTIRE DA XXXXXX E SEMOLINI DI MANIOCA |
0714 10 91 | MANIOCA PRESENTATA FRESCA E INTERA OPPURE CONGELATA SENZA PELLE, ANCHE TAGLIATA IN PEZZI, UTILIZZATA PER IL CONSUMO UMANO, CONDIZIONATA IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO UGUALE O INFERIORE A 28 KG |
0714 10 99 | MANIOCA PRESENTATA FRESCA O SECCA, INTERA O TAGLIATA IN PEZZI (ECCETTO QUELLA DELLE VOCI 0714 10 10 E 0714 10 91) |
0714 20 10 | PATATE DOLCI, FRESCHE, INTERE, DESTINATE AL CONSUMO UMANO |
0714 20 90 | PATATE DOLCI, SECCHE |
0714 90 11 | RADICI DI ARROW-ROOT E DI SALEP E SIMILI RADICI E TUBERI, PRESENTATI FRESCHI E INTERI OPPURE CONGELATI SENZA PELLE (ECCETTO LA MANIOCA E LE PATATE DOLCI) AD ALTO TENORE DI AMIDO, ANCHE TAGLIATI IN PEZZI, UTILIZZATI PER IL CONSUMO UMANO, CONDI- ZIONATI IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO UGUALE O INFERIORE A 28 KG |
0714 90 19 | RADICI DI ARROW-ROOT E DI SALEP E SIMILI RADICI E TUBERI (ECCETTO LA MANIOCA E LE PATATE DOLCI) AD ALTO TENORE DI AMIDO (ECCETTO QUELLI DELLA VOCE 0714 90 11) |
0714 90 90 | RADICI E TUBERI AD ALTO TENORE DI FECOLA O DI INULINA (ECCETTO QUELLI DELLE VOCI DA 0714 10 10 A 0714 90 10) |
0801 22 00 | NOCI DEL BRASILE, FRESCHE O SECCHE, SGUSCIATE |
0802 11 10 | MANDORLE AMARE CON XXXXXX, FRESCHE O SECCHE |
0802 11 90 | MANDORLE CON XXXXXX, FRESCHE O SECCHE (ECCETTO MANDORLE AMARE) |
0802 12 10 | MANDORLE AMARE SGUSCIATE, FRESCHE O SECCHE |
Codice SA (1) | Descrizione |
0802 12 90 | MANDORLE SGUSCIATE, FRESCHE O SECCHE (ECCETTO MANDORLE AMARE) |
0802 90 20 | NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI DI PECAN, FRESCHE O SECCHE, ANCHE SGUSCIATE O DECORTICATE |
0802 90 50 | PINOLI O SEMI DEL PINO DOMESTICO, FRESCHI O SECCHI, SGUSCIATI O DECORTICATI |
0802 90 60 | NOCI MACADAMIA, FRESCHE O SECCHE, SGUSCIATE O DECORTICATE |
0803 00 90 | BANANE ESSICCATE, COMPRESE QUELLE DA CUOCERE |
0804 40 00 | AVOCADI, FRESCHI O SECCHI |
0805 40 00 | XXXXXXXX E POMELI, FRESCHI O SECCHI |
0805 90 00 | AGRUMI, FRESCHI O SECCHI (ECCETTO ARANCE, LIMONI (CITRUS LIMON, CITRUS LIMONUM), LIMETTE (CITRUS AURANTIFOLIA, CITRUS LATIFOLIA), POMPELMI E POMELI, MANDARINI, COM- PRESI TANGERINI E SATSUMA, CLEMENTINE, WILKINGS E SIMILI IBRIDI DI AGRUMI) |
0806 20 11 | UVE DI CORINTO, PRESENTATE IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 2 KG |
0806 20 12 | UVA SULTANINA, PRESENTATA IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 2 KG |
0806 20 18 | UVE SECCHE (ECCETTO UVE DI CORINTO E UVA SULTANINA), PRESENTATE IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 2 KG |
0806 20 91 | UVE DI CORINTO, PRESENTATE IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 2 KG |
0806 20 92 | UVA SULTANINA, PRESENTATA IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 2 KG |
0806 20 98 | UVE SECCHE (ECCETTO UVE DI CORINTO E UVA SULTANINA), PRESENTATE IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 2 KG |
0810 30 30 | RIBES ROSSO, FRESCO |
0810 40 10 | MIRTILLI ROSSI FRESCHI |
0810 60 00 | DURIAN, FRESCHI |
0811 20 11 | LAMPONI, MORE DI ROVO O DI GELSO, MORE-LAMPONI, RIBES A GRAPPOLI (NERO, BIANCO E ROSSO) E UVA SPINA, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, CON TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 13 % |
0811 20 19 | LAMPONI, MORE DI ROVO O DI GELSO, MORE-LAMPONI, RIBES A GRAPPOLI (NERO, BIANCO E ROSSO) E UVA SPINA, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, CON TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 13 % |
Codice SA (1) | Descrizione |
0811 20 39 | RIBES NERI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI, SENZA AGGIUNTA DI ZUC- CHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI |
0811 90 11 | GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA, ANCHE COTTI |
0811 90 31 | GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA, ANCHE COTTI |
0812 90 10 | ALBICOCCHE TEMPORANEAMENTE CONSERVATE MA NON ATTE PER L’ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE |
0812 90 30 | PAPAIE TEMPORANEAMENTE CONSERVATE MA NON ATTE PER L’ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATE |
0812 90 40 | MIRTILLI NERI (FRUTTI DEL VACCINIUM MYRTILLUS) TEMPORANEAMENTE CONSERVATI MA NON ATTI PER L’ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI |
0812 90 50 | RIBES NERI (CASSIS) TEMPORANEAMENTE CONSERVATI MA NON ATTI PER L’ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI |
0812 90 60 | LAMPONI TEMPORANEAMENTE CONSERVATI MA NON ATTI PER L’ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI |
0812 90 70 | GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA, NON ATTI PER L’ALIMENTAZIONE NELLO STATO IN CUI SONO PRESENTATI |
0813 50 19 | MISCUGLI DI ALBICOCCHE, MELE, PESCHE, COMPRESE PESCHE NOCI, PERE, PAPAIE, SECCHE, O ALTRA FRUTTA SECCA NON NOMINATI ALTROVE, COMPRESE LE PRUGNE (ECCETTO MISCUGLI DI FRUTTA A GUSCIO) |
0813 50 31 | MISCUGLI FORMATI ESCLUSIVAMENTE DA NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRA- SILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA |
0813 50 39 | MISCUGLI FORMATI ESCLUSIVAMENTE DA FRUTTA A GUSCIO COMMESTIBILE DELLE VOCI 0801 E 0802 (ECCETTO NOCI DI COCCO, NOCI DI ACAGIÙ, NOCI DEL BRASILE, NOCI DI AREC (O DI BETEL), NOCI DI COLA E NOCI MACADAMIA) |
0813 50 91 | MISCUGLI DI FRUTTA SECCA NON NOMINATI ALTROVE (ECCETTO PRUGNE O FICHI) |
0814 00 00 | SCORZE DI AGRUMI O DI MELONI, COMPRESE QUELLE DI COCOMERI, FRESCHE, CONGELATE, PRESENTATE IN ACQUA SALATA, SOLFORATA O ADDIZIONATA DI ALTRE SOSTANZE ATTE AD ASSICURARNE TEMPORANEAMENTE LA CONSERVAZIONE, OPPURE SECCHE |
0901 90 10 | BUCCE E PELLICOLE DI CAFFÈ |
0908 10 00 | NOCI MOSCATE |
Codice SA (1) | Descrizione |
0908 20 00 | MACIS |
0908 30 00 | AMOMI E CARDAMOMI |
1001 90 10 | SPELTA, DESTINATA ALLA SEMINA |
1006 10 10 | RISONE, DESTINATO ALLA SEMINA |
1006 10 21 | RISONE A GRANI TONDI, SURRISCALDATO (PARBOILED) |
1006 10 23 | RISONE A GRANI MEDI, SURRISCALDATO (PARBOILED) |
1006 10 25 | RISONE A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED) |
1006 10 27 | RISONE A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 3, SUR- RISCALDATO (PARBOILED) |
1006 10 92 | RISONE A GRANI TONDI (ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED) E QUELLO DESTI- NATO ALLA SEMINA) |
1006 10 94 | RISONE A GRANI MEDI (ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED) E QUELLO DESTINATO ALLA SEMINA) |
1006 10 96 | RISONE A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3 (ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED) E QUELLO DESTINATO ALLA SEMINA) |
1006 10 98 | RISONE A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 3 (ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED) E QUELLO DESTINATO ALLA SEMINA) |
1006 20 11 | RISO SEMIGREGGIO (RISO «CARGO» O RISO «BRUNO») A GRANI TONDI, SURRISCALDATO (PAR- BOILED) |
1006 20 13 | RISO SEMIGREGGIO (RISO «CARGO» O RISO «BRUNO») A GRANI MEDI, SURRISCALDATO (PAR- BOILED) |
1006 20 15 | RISO SEMIGREGGIO (RISO «CARGO» O RISO «BRUNO») A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED) |
1006 20 17 | RISO SEMIGREGGIO (RISO «CARGO» O RISO «BRUNO») A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED) |
1006 20 92 | RISO SEMIGREGGIO (RISO «CARGO» O RISO «BRUNO») A GRANI TONDI (ECCETTO QUELLO SUR- RISCALDATO (PARBOILED)] |
1006 20 94 | RISO SEMIGREGGIO (RISO «CARGO» O RISO «BRUNO») A GRANI MEDI (ECCETTO QUELLO SURRI- SCALDATO (PARBOILED)] |
1006 20 96 | RISO SEMIGREGGIO (RISO «CARGO» O RISO «BRUNO») A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3 (ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)] |
1006 20 98 | RISO SEMIGREGGIO (RISO «CARGO» O RISO «BRUNO») A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 3 (ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PAR- BOILED)] |
1006 30 21 | RISO SEMILAVORATO, A GRANI TONDI, SURRISCALDATO (PARBOILED) |
1006 30 23 | RISO SEMILAVORATO, A GRANI MEDI, SURRISCALDATO (PARBOILED) |
1006 30 25 | RISO SEMILAVORATO, A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPE- RIORE A 2 E INFERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED) |
Codice SA (1) | Descrizione |
1006 30 27 | RISO SEMILAVORATO, A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED) |
1006 30 42 | RISO SEMILAVORATO, A GRANI TONDI (ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)] |
1006 30 44 | RISO SEMILAVORATO, A GRANI MEDI (ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)] |
1006 30 46 | RISO SEMILAVORATO, A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPE- RIORE A 2 E INFERIORE A 3 (ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)] |
1006 30 48 | RISO SEMILAVORATO, A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPE- RIORE A 3, (ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)] |
1006 30 61 | RISO LAVORATO, A GRANI TONDI, SURRISCALDATO (PARBOILED) |
1006 30 63 | RISO LAVORATO, A GRANI MEDI, SURRISCALDATO (PARBOILED) |
1006 30 65 | RISO LAVORATO, A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED) |
1006 30 67 | RISO LAVORATO, A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 3, SURRISCALDATO (PARBOILED) |
1006 30 92 | RISO LAVORATO, A GRANI TONDI (ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)] |
1006 30 94 | RISO LAVORATO, A GRANI MEDI (ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)] |
1006 30 96 | RISO LAVORATO, A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA SUPERIORE A 2 E INFERIORE A 3 (ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)] |
1006 30 98 | RISO LAVORATO, A GRANI LUNGHI, CON UN RAPPORTO LUNGHEZZA/LARGHEZZA UGUALE O SUPERIORE A 3 (ECCETTO QUELLO SURRISCALDATO (PARBOILED)] |
1006 40 00 | ROTTURE DI RISO |
1007 00 10 | SORGO DA GRANELLA IBRIDO, DESTINATO ALLA SEMINA |
1007 00 90 | SORGO DA GRANELLA (ECCETTO QUELLO IBRIDO DESTINATO ALLA SEMINA) |
1008 10 00 | GRANO SARACENO |
1008 20 00 | MIGLIO (ECCETTO IL SORGO DA GRANELLA) |
1008 30 00 | SCAGLIOLA |
1008 90 10 | TRITICALE |
1008 90 90 | CEREALI (ECCETTO FRUMENTO (GRANO) E FRUMENTO SEGALATO, SEGALA, ORZO, AVENA, GRANTURCO, RISO, GRANO SARACENO, MIGLIO, SCAGLIOLA, TRITICALE E SORGO DA GRA- NELLA) |
1102 90 30 | FARINA DI AVENA |
1103 19 10 | SEMOLE E SEMOLINI DI SEGALA |
Codice SA (1) | Descrizione |
1103 19 30 | SEMOLE E SEMOLINI DI ORZO |
1103 19 40 | SEMOLE E SEMOLINI DI AVENA |
1103 19 50 | SEMOLE E SEMOLINI DI RISO |
1103 20 10 | AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI SEGALA |
1103 20 20 | AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI ORZO |
1103 20 30 | AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI AVENA |
1103 20 40 | AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI GRANTURCO |
1103 20 50 | AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI RISO |
1103 20 60 | AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI FRUMENTO (GRANO) |
1103 20 90 | AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI CEREALI (ECCETTO SEGALA, ORZO, AVENA, GRAN- TURCO, RISO E FRUMENTO (GRANO)] |
1104 12 10 | CEREALI SCHIACCIATI DI AVENA |
1104 19 30 | CEREALI SCHIACCIATI O IN FIOCCHI DI SEGALA |
1104 19 61 | CEREALI SCHIACCIATI DI ORZO |
1104 19 69 | CEREALI IN FIOCCHI DI ORZO |
1104 19 91 | CEREALI IN FIOCCHI DI RISO |
1104 22 20 | CEREALI DI AVENA, DECORTICATI X XXXXXX (ECCETTO QUELLI SPUNTATI) |
1104 22 30 | CEREALI DI AVENA, MONDATI, TAGLIATI O SPEZZATI |
1104 22 50 | CEREALI DI AVENA, PERLATI |
1104 22 90 | CEREALI DI AVENA, SPEZZATI |
1104 22 98 | CEREALI DI AVENA (ECCETTO QUELLI SPUNTATI, MONDATI [DECORTICATI X XXXXXX] E TAGLIATI O SPEZZATI [DETTI «GRÜTZE» O «GRUTTEN»], PERLATI E SOLTANTO SPEZZATI) |
1104 23 30 | CEREALI DI GRANTURCO, PERLATI |
1104 23 90 | CEREALI DI GRANTURCO, SPEZZATI |
1104 29 01 | CEREALI DI ORZO MONDATI [DECORTICATI X XXXXXX] |
Codice SA (1) | Descrizione |
1104 29 03 | CEREALI DI ORZO MONDATI E TAGLIATI O SPEZZATI [DETTI «GRÜTZE» O «GRUTTEN»] |
1104 29 05 | CEREALI DI ORZO, PERLATI |
1104 29 07 | CEREALI DI ORZO, SOLTANTO SPEZZATI |
1104 29 09 | CEREALI DI ORZO (DIVERSI DA QUELLI MONDATI [DECORTICATI X XXXXXX] E TAGLIATI O SPEZZATI [DETTI «GRÜTZE» O «GRUTTEN»], PERLATI E SOLTANTO SPEZZATI) |
1104 29 11 | CEREALI DI FRUMENTO (GRANO), MONDATI, DECORTICATI X XXXXXX |
1104 29 15 | CEREALI DI SEGALA, MONDATI, DECORTICATI X XXXXXX |
1104 29 19 | CEREALI MONDATI, DECORTICATI X XXXXXX (ECCETTO ORZO, AVENA, GRANTURCO, RISO, FRU- MENTO (GRANO) E SEGALA) |
1104 29 31 | CEREALI DI FRUMENTO (GRANO), PERLATI |
1104 29 35 | CEREALI DI SEGALA, PERLATI |
1104 29 51 | CEREALI DI FRUMENTO, SOLTANTO SPEZZATI |
1104 29 55 | CEREALI DI SEGALA, SOLTANTO SPEZZATI |
1104 29 59 | CEREALI, SOLTANTO SPEZZATI (DIVERSI DA ORZO, AVENA, GRANTURCO, FRUMENTO (GRANO) E SEGALA) |
1104 29 81 | CEREALI DI FRUMENTO (DIVERSI DA QUELLI MONDATI, TAGLIATI O SPEZZATI, PERLATI O SOL- TANTO SPEZZATI) |
1104 29 85 | CEREALI DI SEGALA (DIVERSI DA QUELLI MONDATI, TAGLIATI O SPEZZATI, PERLATI O SOL- TANTO SPEZZATI) |
1104 30 10 | GERMI DI FRUMENTO (GRANO), INTERI, SCHIACCIATI, IN FIOCCHI O MACINATI |
1105 10 00 | FARINE E SEMOLINI DI PATATE |
1105 20 00 | FIOCCHI, GRANULI E AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DI PATATE |
1106 10 00 | FARINE E SEMOLINI DI PISELLI, FAGIOLI, LENTICCHIE E ALTRI LEGUMI DA GRANELLA DELLA VOCE 0713 |
1106 20 10 | FARINA E SEMOLINO DENATURATI DI SAGO O DI MANIOCA, ARROW-ROOT, SALEP, TOPINAM- BUR, PATATE DOLCI E SIMILI RADICI E TUBERI AD ALTO TENORE DI FECOLA O DI INULINA |
Codice SA (1) | Descrizione |
1106 20 90 | FARINA E SEMOLINO DI SAGO E DI RADICE O TUBERI DI MANIOCA, ARROW-ROOT, SALEP, TOPINAMBUR, PATATE DOLCI E SIMILI RADICI E TUBERI AD ALTO TENORE DI FECOLA O DI INULINA (ECCETTO QUELLI DENATURATI) |
1106 30 10 | FARINE, SEMOLINI E POLVERI DI BANANE |
1106 30 90 | FARINE, SEMOLINI E POLVERI DI PRODOTTI DEL CAPITOLO 8 «FRUTTA COMMESTIBILE» (ECCETTO BANANE) |
1107 10 11 | MALTO DI FRUMENTO (GRANO) PRESENTATO IN FORMA DI FARINA (ECCETTO QUELLO TORRE- FATTO) |
1107 10 19 | MALTO DI FRUMENTO (GRANO) (ECCETTO QUELLO PRESENTATO IN FORMA DI FARINA E QUELLO TORREFATTO) |
1107 10 91 | MALTO PRESENTATO IN FORMA DI FARINA (ECCETTO QUELLO TORREFATTO E QUELLO PRE- SENTATO IN FORMA DI FARINA) |
1107 10 99 | MALTO (ECCETTO QUELLO TORREFATTO, DI FRUMENTO E IN FORMA DI FARINA) |
1107 20 00 | XXXXX XXXXXXXXXX |
1108 19 10 | AMIDO DI RISO |
1108 20 00 | INULINA |
1109 00 00 | GLUTINE DI FRUMENTO (GRANO), ANCHE ALLO STATO SECCO |
1201 00 10 | FAVE DI SOIA, DESTINATE ALLA SEMINA |
1201 00 90 | FAVE DI SOIA (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA SEMINA) |
1202 10 10 | ARACHIDI, CON XXXXXX, DESTINATE ALLA SEMINA |
1203 00 00 | COPRA |
1204 00 10 | SEMI DI XXXX, DESTINATI ALLA SEMINA |
1204 00 90 | SEMI DI LINO (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA) |
1205 10 10 | SEMI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % E UN COMPONENTE SOLIDO CHE CONTIENE MENO DI 30 MICROMOLE PER GRAMMO DI GLUCOSINOLATI, DESTINATI ALLA SEMINA |
1205 10 90 | SEMI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % E UN COMPONENTE SOLIDO CHE CONTIENE MENO DI 30 MICROMOLE PER GRAMMO DI GLUCOSINOLATI, ANCHE FRANTU- MATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA) |
1205 90 00 | SEMI DI RAVIZZONE O DI COLZA AD ALTO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È UGUALE O SUPERIORE A 2 % E UN COMPO- NENTE SOLIDO CHE CONTIENE 30 MICROMOLE O PIÙ PER GRAMMO DI GLUCOSINOLATI, ANCHE FRANTUMATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA) |
Codice SA (1) | Descrizione |
1206 00 10 | SEMI DI GIRASOLE, DESTINATI ALLA SEMINA |
1206 00 91 | SEMI DI GIRASOLE, ANCHE SGUSCIATI E CON GUSCIO STRIATO GRIGIO E BIANCO (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA) |
1206 00 99 | SEMI DI GIRASOLE, ANCHE FRANTUMATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA, ANCHE SGUSCIATI E CON GUSCIO STRIATO GRIGIO E BIANCO) |
1207 10 10 | NOCI E MANDORLE DI PALMISTI, DESTINATE ALLA SEMINA |
1207 10 90 | NOCI E MANDORLE DI PALMISTI (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA SEMINA) |
1207 20 10 | SEMI DI COTONE, DESTINATI ALLA SEMINA |
1207 20 90 | SEMI DI COTONE (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA) |
1207 30 10 | SEMI DI XXXXXX, DESTINATI ALLA SEMINA |
1207 30 90 | SEMI DI RICINO (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA) |
1207 40 10 | SEMI DI SESAMO, DESTINATI ALLA SEMINA |
1207 40 90 | SEMI DI SESAMO (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA) |
1207 50 10 | SEMI DI SENAPA, DESTINATI ALLA SEMINA |
1207 50 90 | SEMI DI SENAPA (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA) |
1207 60 10 | SEMI DI CARTAMO, DESTINATI ALLA SEMINA |
1207 60 90 | SEMI DI CARTAMO (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA) |
1207 91 10 | SEMI DI PAPAVERO NERO O BIANCO, DESTINATI ALLA SEMINA |
1207 91 90 | SEMI DI PAPAVERO NERO O BIANCO (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA) |
1207 99 20 | SEMI E FRUTTI OLEOSI, DESTINATI ALLA SEMINA (ECCETTO FRUTTA A GUSCIO COMMESTIBILE, OLIVE, FAVE DI SOIA, ARACHIDI, COPRA, SEMI DI LINO, SEMI DI RAVIZZONE O DI COLZA, SEMI DI GIRASOLE, NOCI E MANDORLE DI PALMISTI, SEMI DI COTONE, SEMI DI RICINO, SEMI DI SESAMO, SEMI DI SENAPA, SEMI DI CARTAMO) |
1207 99 91 | SEMI DI CANAPA (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA) |
1207 99 98 | SEMI E FRUTTI OLEOSI, ANCHE FRANTUMATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA SEMINA E FRUTTA A GUSCIO COMMESTIBILE, OLIVE, FAVE DI SOIA, ARACHIDI, COPRA, SEMI DI LINO, SEMI DI RAVIZZONE O DI COLZA, SEMI DI GIRASOLE, NOCI E MANDORLE DI PALMISTI, SEMI DI COTONE, SEMI DI RICINO, SEMI DI SESAMO, SEMI DI SENAPA, SEMI DI CARTAMO) |
Codice SA (1) | Descrizione |
1208 10 00 | FARINE E SEMOLINI DI FAVE DI SOIA |
1208 90 00 | FARINE E SEMOLINI DI SEMI O FRUTTI OLEOSI (ECCETTO SOIA E SENAPA) |
1209 10 00 | SEMI DI BARBABIETOLE DA ZUCCHERO, DESTINATI ALLA SEMINA |
1209 21 00 | SEMI DI ERBA MEDICA, DESTINATI ALLA SEMINA |
1209 22 10 | SEMI DI TRIFOGLIO VIOLETTO (TRIFOLIUM PRATENSE L.), DESTINATI ALLA SEMINA |
1209 22 80 | SEMI DI TRIFOGLIO (TRIFOLIUM SPP.), DESTINATI ALLA SEMINA (ECCETTO TRIFOGLIO VIOLETTO (TRIFOLIUM PRATENSE L.)] |
1209 23 11 | SEMI DI PALEO, DESTINATI ALLA SEMINA |
1209 23 15 | SEMI DI FESTUCA ROSSA, DESTINATI ALLA SEMINA |
1209 23 80 | SEMI DI FESTUCA, DESTINATI ALLA SEMINA (ECCETTO SEMI DI PALEO (FESTUCA PRATENSIS HUDS.) E DI FESTUCA ROSSA (FESTUCA RUBRA L.) |
1209 24 00 | SEMI DI FIENAROLA X XXXXXXXX DEI PRATI DEL KENTUCKY, DESTINATI ALLA SEMINA |
1209 25 10 | SEMI DI LOGLIO D’ITALIA (LOLIUM MULTIFLORUM L.), DESTINATI ALLA SEMINA |
1209 25 90 | SEMI DI LOGLIO INGLESE (LOLIUM PERENNE L.), DESTINATI ALLA SEMINA |
1209 26 00 | SEMI DI FLEOLO (CODA DI TOPO), DESTINATI ALLA SEMINA |
1209 29 10 | VECCE SPANNOCCHINA (POA TRIVIALIS L.) E FIENAROLA DA PALUDE (POA PALUSTRIS L.); GRAMIGNA PERENNE (DACTYLIS GLOMERATA L.); AGROSTIDE (AGROSTIDES), DESTINATE ALLA SEMINA |
1209 29 50 | SEMI DI LUPINI, DESTINATI ALLA SEMINA |
1209 29 60 | SEMI DI BARBABIETOLE, DESTINATI ALLA SEMINA (ECCETTO QUELLI DI BARBABIETOLE DA ZUCCHERO) |
1209 29 80 | SEMI DI PIANTE FORAGGIERE, DA SEMENTA (ECCETTO FRUMENTO (GRANO), SEMI DI FRUMENTO (GRANO), SEMI DI ERBA MEDICA, SEMI DI TRIFOGLIO (TRIFOLIUM SPP.), SEMI DI FESTUCA, SEMI DI FIENAROLA X XXXXXXXX DEI PRATI DEL KENTUCKY (POA PRATENSIS L.), SEMI DI LOGLIO (LOLIUM MULTIFLORUM LAM., LOLIUM PERENNE L.), SEMI DI FLEOLO (CODA DI TOPO)] |
1209 30 00 | SEMI DI PIANTE ERBACEE UTILIZZATE PRINCIPALMENTE PER I LORO FIORI, DESTINATI ALLA SEMINA |
1209 91 10 | SEMI DI CAVOLI-RAPA, DESTINATI ALLA SEMINA |
1209 91 30 | SEMI DI BARBABIETOLE DA ORTO O «BARBABIETOLE ROSSE» (BETA VULGARIS VAR. CONDITIVA) |
1209 91 90 | SEMI DI ORTAGGI, DESTINATI ALLA SEMINA (ECCETTO QUELLI DI CAVOLI-RAPA) |
Codice SA (1) | Descrizione |
1209 99 10 | SEMI DA BOSCO, DESTINATI ALLA SEMINA |
1209 99 91 | SEMI DI PIANTE NON ERBACEE UTILIZZATE PRINCIPALMENTE PER I LORO FIORI, DESTINATI ALLA SEMINA |
1209 99 99 | SEMI, FRUTTI E SPORE DA SEMENTA (ECCETTO LEGUMI DA GRANELLA E GRANTURCO DOLCE, CAFFÈ, TÈ, MATE E SPEZIE, CEREALI, SEMI E FRUTTI OLEOSI, BARBABIETOLE, PIANTE FORAGGIERE, SEMI DI ORTAGGI, SEMI DA BOSCO E SEMI DI PIANTE UTILIZZATE PRINCIPALMENTE PER I LORO FIORI) |
1210 10 00 | CONI DI LUPPOLO FRESCHI O SECCHI (ECCETTO QUELLI TRITATI, MACINATI O IN FORMA DI PELLETS) |
1210 20 10 | CONI DI LUPPOLO TRITATI, MACINATI O IN FORMA DI PELLETS, ARRICCHITI DI LUPPOLINA; LUPPOLINA |
1210 20 90 | CONI DI LUPPOLO TRITATI, MACINATI O IN FORMA DI PELLETS (ECCETTO QUELLI ARRICCHITI DI LUPPOLINA) |
1211 90 97 | PIANTE E PARTI DI PIANTE |
1212 10 10 | CARRUBE, FRESCHE O SECCHE, ANCHE FRANTUMATE |
1212 10 91 | SEMI DI CARRUBE, FRESCHI O SECCHI (ECCETTO QUELLII SGUSCIATI, FRANTUMATI O MACINATI) |
1212 10 99 | SEMI DI CARRUBE, FRESCHI O SECCHI, SGUSCIATI, FRANTUMATI O MACINATI |
1212 30 00 | NOCCIOLI E MANDORLE DI ALBICOCCHE, DI PESCHE O DI PRUGNE |
1212 91 20 | BARBABIETOLE DA ZUCCHERO, SECCHE, ANCHE POLVERIZZATE |
1212 91 80 | BARBABIETOLE DA ZUCCHERO, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE |
1212 99 20 | CANNE DA ZUCCHERO, FRESCHE, REFRIGERATE, CONGELATE O SECCHE, ANCHE FRANTUMATE |
1212 99 80 | NOCCIOLI E MANDORLE DI FRUTTI E ALTRI PRODOTTI VEGETALI (COMPRESE LE RADICI DI CICORIA NON TORREFATTE DELLA VARIETÀ CICHORIUM INTYBUS SATIVUM) IMPIEGATI PRIN- CIPALMENTE NELL’ALIMENTAZIONE UMANA, NON NOMINATI ALTROVE |
1213 00 00 | PAGLIA E LOLLA DI CEREALI, GREGGE, ANCHE TRINCIATE, MACINATE, PRESSATE O AGGLOME- RATE IN FORMA DI PELLETS |
1214 10 00 | FARINA ED AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DI ERBA MEDICA |
1214 90 10 | BARBABIETOLE DA FORAGGIO, NAVONI-RUTABAGA E RADICI DA FORAGGIO |
1214 90 90 | FIENO, ERBA MEDICA, TRIFOGLIO, LUPINELLA |
1214 90 91 | AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS DI FIENO, TRIFOGLIO, LUPINELLA, CAVOLI DA FORAGGIO, LUPINO, VECCE E ALTRI SIMILI PRODOTTI DA FORAGGIO (ECCETTO NAVONI-RUTABAGA, BAR- BABIETOLE DA FORAGGIO E RADICI DA FORAGGIO) |
Codice SA (1) | Descrizione |
1214 90 99 | FIENO, ERBA MEDICA, TRIFOGLIO, LUPINELLA, CAVOLI DA FORAGGIO, LUPINO, VECCE E ALTRI SIMILI PRODOTTI DA FORAGGIO (ECCETTO QUELLI IN FORMA DI PELLETS, NAVONI-RUTABAGA, BARBABIETOLE DA FORAGGIO, RADICI DA FORAGGIO E FARINA DI ERBA MEDICA) |
1301 10 00 | GOMMA LACCA NATURALE |
1301 20 00 | GOMMA ARABICA NATURALE |
1301 90 10 | PRODOTTO DETTO «MASTICE DI HIOS» (MASTICE DELL’ALBERO DELLA SPECIE PISTACIA LENTI- SCUS) |
1301 90 90 | GOMME, RESINE, GOMMO-RESINE E BALSAMI (ECCETTO GOMMA ARABICA E PRODOTTO DETTO «MASTICE DI HIOS» (MASTICE DELL’ALBERO DELLA SPECIE PISTACIA LENTISCUS)], NATURALI |
1302 11 00 | OPPIO |
1302 19 05 | OLEORESINA DI VANIGLIA |
1302 19 98 | SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI (ECCETTO QUELLI DI LIQUIRIZIA, LUPPOLO, PIRETRO, RADICI DELLE PIANTE DA ROTENONE, QUASSIA AMARA, OPPIO, ALOE E MANNA, E GLI ESTRATTI VEGETALI MESCOLATI FRA LORO PER LA FABBRICAZIONE DI BEVANDE O DI PREPARAZIONI ALIMENTARI NONCHÉ DEI SUCCHI E DEGLI ESTRATTI VEGETALI MEDICINALI) |
1302 32 90 | MUCILLAGINI ED ISPESSENTI DI SEMI DI GUAR, ANCHE MODIFICATI |
1302 39 00 | MUCILLAGINI ED ISPESSENTI DERIVATI DA VEGETALI, ANCHE MODIFICATI (ECCETTO QUELLI DERIVATI DA CARRUBE, SEMI DI CARRUBE, SEMI DI GUAR E AGAR-AGAR) |
1501 00 11 | STRUTTO E ALTRI GRASSI DI MAIALE, FUSI, ANCHE PRESSATI O ESTRATTI MEDIANTE SOLVENTI, DESTINATI AD USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE) |
1501 00 90 | GRASSI DI VOLATILI, FUSI, ANCHE PRESSATI O ESTRATTI MEDIANTE SOLVENTI |
1502 00 10 | GRASSI DI ANIMALI DELLE SPECIE BOVINA, OVINA O CAPRINA, GREGGI O FUSI, ANCHE PRESSATI O ESTRATTI MEDIANTE SOLVENTI, DESTINATI AD USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE) |
1502 00 90 | GRASSI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, OVINA O CAPRINA, GREGGI O FUSI, ANCHE PRES- SATI O ESTRATTI MEDIANTE SOLVENTI (ECCETTO QUELLI PER USI TECNICI O INDUSTRIALI) |
1503 00 11 | STEARINA SOLARE E OLEOSTEARINA DESTINATE AD USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLE EMUL- SIONATE, MESCOLATE O ALTRIMENTI PREPARATE) |
1503 00 19 | STEARINA SOLARE E OLEOSTEARINA (ECCETTO QUELLE PER USI INDUSTRIALI E QUELLE EMUL- SIONATE, MESCOLATE O ALTRIMENTI PREPARATE) |
1503 00 30 | OLIO DI SEVO, DESTINATO AD USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA PRODUZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE E QUELLO EMULSIONATO, MESCOLATO O ALTRIMENTI PRE- PARATO) |
Codice SA (1) | Descrizione |
1503 00 90 | OLIO DI SEVO, OLEOMARGARINA E OLIO DI STRUTTO (ECCETTO QUELLI EMULSIONATI, MESCO- LATI O ALTRIMENTI PREPARATI, NONCHÉ L’OLIO DI SEVO PER USI INDUSTRIALI) |
1504 10 10 | OLI DI FEGATO DI PESCI E LORO FRAZIONI, AVENTI TENORE DI VITAMINA A INFERIORE O UGUALE A 2 500 UNITÀ INTERNAZIONALI PER GRAMMO, ANCHE RAFFINATI (ECCETTO QUELLI MODIFICATI CHIMICAMENTE) |
1504 10 91 | OLI DI FEGATO DI PESCI E LORO FRAZIONI, DI IPPOGLOSSI, ANCHE RAFFINATI, MA NON CHI- MICAMENTE MODIFICATI (ECCETTO OLI DI FEGATO DI PESCI AVENTI TENORE DI VITAMINA A NON SUPERIORE A 2 500 UNITÀ INTERNAZIONALI PER GRAMMO) |
1504 10 99 | OLI DI FEGATO DI PESCI E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON CHIMICAMENTE MO- DIFICATI (OLI DI FEGATO DI PESCI AVENTI TENORE DI VITAMINA A NON SUPERIORE A 2 500 UNITÀ INTERNAZIONALI PER GRAMMO E DI IPPOGLOSSI) |
1504 20 10 | FRAZIONI SOLIDE DI GRASSI E OLI DI PESCI, ANCHE RAFFINATI (ECCETTO QUELLI MODIFICATI CHIMICAMENTE E GLI OLI DI FEGATO) |
1504 20 90 | GRASSI E OLI DI PESCI E FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATI (ECCETTO QUELLI MODIFICATI CHIMICAMENTE E GLI OLI DI FEGATO) |
1504 30 10 | FRAZIONI SOLIDE DI GRASSI E OLI DI MAMMIFERI MARINI, ANCHE RAFFINATI (ECCETTO QUELLI MODIFICATI CHIMICAMENTE) |
1504 30 90 | GRASSI, OLI E LORO FRAZIONI LIQUIDE DI MAMMIFERI MARINI, ANCHE RAFFINATI (ECCETTO QUELLI MODIFICATI CHIMICAMENTE) |
1507 10 10 | OLIO GREGGIO DI SOIA, ANCHE DEPURATO DELLE MUCILLAGINI, PER USI INDUSTRIALI (EC- CETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA) |
1507 10 90 | OLIO GREGGIO DI SOIA, ANCHE DEPURATO DELLE MUCILLAGINI (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI) |
1507 90 10 | OLIO DI SOIA E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO CHIMICAMENTE MODIFICATO E QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMEN- TAZIONE UMANA) |
1507 90 90 | OLIO DI ARACHIDE E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO (ECCETTO QUELLO PER USI INDU- STRIALI, QUELLO CHIMICAMENTE MODIFICATO E QUELLO GREGGIO) |
1508 10 10 | OLIO GREGGIO DI ARACHIDE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA) |
1508 90 10 | OLIO DI ARARCHIDE E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO CHIMICAMENTE MODIFICATO, QUELLO GREGGIO E QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA) |
1511 10 10 | OLIO GREGGIO DI PALMA, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA) |
1511 10 90 | OLIO GREGGIO DI PALMA (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI) |
1511 90 11 | FRAZIONI SOLIDE DI OLIO DI PALMA, ANCHE RAFFINATE, MA NON MODIFICATE CHIMICA- MENTE, IN IMBALLAGGI DI PESO INFERIORE O UGUALE A 1 KG |
Codice SA (1) | Descrizione |
1511 90 19 | FRAZIONI SOLIDE DI OLIO DI PALMA, ANCHE RAFFINATE, MA NON MODIFICATE CHIMICA- MENTE, IN IMBALLAGGI DI PESO SUPERIORE A 1 KG |
1511 90 91 | OLIO DI PALMA E SUE FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMI- CAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGIO) |
1511 90 99 | OLIO DI PALMA E SUE FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMI- CAMENTE (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO) |
1512 11 10 | OLI GREGGI DI GIRASOLE O DI CARTAMO, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA) |
1512 11 91 | OLIO GREGGIO DI GIRASOLE (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI) |
1512 11 99 | OLIO GREGGIO DI CARTAMO (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI) |
1512 19 10 | OLI DI GIRASOLE E DI CARTAMO E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGI) |
1512 19 90 | OLI DI GIRASOLE O DI CARTAMO |
1512 19 91 | OLIO DI GIRASOLE E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO) |
1512 19 99 | OLIO DI CARTAMO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO) |
1512 21 10 | OLIO GREGGIO DI COTONE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA) |
1512 21 90 | OLIO GREGGIO DI COTONE (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI) |
1512 29 10 | OLIO DI COTONE E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMEN- TAZIONE UMANA E GREGGIO) |
1512 29 90 | OLIO DI COTONE E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO) |
1513 11 10 | OLIO GREGGIO DI COCCO, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA) |
1513 11 91 | OLIO GREGGIO DI COCCO, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI) |
1513 11 99 | OLIO GREGGIO DI COCCO, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI) |
Codice SA (1) | Descrizione |
1513 19 11 | FRAZIONI SOLIDE DI OLIO DI COCCO, ANCHE RAFFINATE, MA NON MODIFICATE CHIMICA- MENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG |
1513 19 19 | FRAZIONI SOLIDE DI OLIO DI COCCO, ANCHE RAFFINATE, MA NON MODIFICATE CHIMICA- MENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG |
1513 19 30 | OLIO DI COCCO E SUE FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMI- CAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA) |
1513 19 91 | OLIO DI COCCO E SUE FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMI- CAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO) |
1513 19 99 | OLIO DI COCCO E SUE FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMI- CAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO) |
1513 21 10 | OLI GREGGI DI PALMISTI |
1513 21 11 | OLI GREGGI DI PALMISTI O DI BABASSÙ, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO QUELLI PER USI INDUSTRIALI) |
1513 21 19 | OLIO GREGGIO DI BABASSÙ, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA) |
1513 21 30 | OLI GREGGI DI PALMISTI O DI BABASSÙ, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO QUELLI PER USI INDUSTRIALI) |
1513 21 90 | OLI GREGGI DI PALMISTI O DI BABASSÙ, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO QUELLI PER USI TECNICI O INDUSTRIALI) |
1513 29 11 | FRAZIONI SOLIDE DI OLI DI PALMISTI O DI BABASSÙ, ANCHE RAFFINATE, MA NON MODIFICATE CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG |
1513 29 19 | FRAZIONI SOLIDE DI OLI DI PALMISTI O DI BABASSÙ, ANCHE RAFFINATE, MA NON MODIFICATE CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG |
1513 29 30 | OLI DI PALMISTI O DI BABASSÙ E LORO FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGI) |
1513 29 50 | OLI DI PALMISTI O DI BABASSÙ E LORO FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO QUELLI PER USI INDUSTRIALI E GREGGI) |
1513 29 90 | OLI GREGGI DI PALMISTI |
1513 29 91 | OLIO DI PALMISTI E SUE FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHI- MICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO) |
Codice SA (1) | Descrizione |
1513 29 99 | OLIO DI BABASSÙ E SUE FRAZIONI LIQUIDE, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHI- MICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO) |
1514 11 10 | OLI GREGGI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODU- CONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % IN PESO, PER USI TECNICI O INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMEN- TAZIONE UMANA) |
1514 11 90 | OLI GREGGI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODU- CONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % IN PESO (ECCETTO QUELLI PER USI TECNICI E INDUSTRIALI) |
1514 19 10 | OLI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % IN PESO, E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, PER USI TECNICI O INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA) |
1514 19 90 | OLI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO, «CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % IN PESO», E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, (ECCETTO QUELLI PER USI TECNICI O INDUSTRIALI E GREGGI) |
1514 91 10 | OLI DI RAVIZZONE O DI COLZA AD ELEVATO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % IN PESO, E OLI DI SENAPA, GREGGI, PER USI TECNICI O INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA) |
1514 91 90 | OLI DI RAVIZZONE O DI COLZA AD ELEVATO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % IN PESO, E OLI DI SENAPA, GREGGI (ECCETTO QUELLI PER USI TECNICI E INDUSTRIALI) |
1514 99 10 | OLI DI RAVIZZONE O DI COLZA AD ELEVATO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % IN PESO, E OLI DI SENAPA, E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE, PER USI TECNICI O INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’A- LIMENTAZIONE UMANA) |
1514 99 90 | OLI DI RAVIZZONE O DI COLZA AD ELEVATO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO IL CUI TENORE DI ACIDO ERUCICO È INFERIORE A 2 % IN PESO, E OLI DI SENAPA, E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMICAMENTE (ECCETTO QUELLI PER USI TECNICI O INDUSTRIALI E GREGGI) |
1515 11 00 | OLIO GREGGIO DI LINO |
1515 19 10 | OLIO DI LINO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTA- ZIONE UMANA E GREGGIO) |
1515 19 90 | OLIO DI XXXX E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO) |
1515 21 10 | OLIO GREGGIO DI GRANTURCO, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICA- ZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA) |
1515 21 90 | OLIO GREGGIO DI GRANTURCO (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI) |
Codice SA (1) | Descrizione |
1515 29 10 | OLIO DI GRANTURCO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICA- MENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGIO) |
1515 29 90 | OLIO DI GRANTURCO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICA- MENTE (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO) |
1515 30 10 | OLIO DI RICINO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, DESTINATO ALLA PRODUZIONE DELL’ACIDO AMMINO-UNDECANOICO PER LA FABBRICAZIONE DI FIBRE SINTETICHE O DI MATERIE PLASTICHE |
1515 30 90 | OLIO DI RICINO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCETTO QUELLO DESTINATO ALLA PRODUZIONE DELL’ACIDO AMMINO-UNDECANOICO PER LA FABBRICAZIONE DI FIBRE SINTETICHE O DI MATERIE PLASTICHE) |
1515 40 00 | OLIO DI TUNG (DI ABRASIN) E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODIFICATI CHIMI- CAMENTE |
1515 50 11 | OLIO GREGGIO DI SESAMO, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA) |
1515 50 19 | OLIO GREGGIO DI SESAMO (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI) |
1515 50 91 | OLIO DI SESAMO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO GREGGIO) |
1515 50 99 | OLIO DI SESAMO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO) |
1515 90 21 | OLIO GREGGIO DI SEMI DI TABACCO, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA XXXXXX- CAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA) |
1515 90 29 | OLIO GREGGIO DI SEMI DI TABACCO (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI) |
1515 90 31 | OLIO DI COTONE E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHIMICAMENTE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLO PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMEN- TAZIONE UMANA E GREGGIO) |
1515 90 39 | OLIO DI SEMI DI TABACCO E SUE FRAZIONI, ANCHE RAFFINATO, MA NON MODIFICATO CHI- MICAMENTE (ECCETTO QUELLO PER USI INDUSTRIALI E GREGGIO) |
1515 90 40 | GRASSI E OLI VEGETALI GREGGI E LORO FRAZIONI, FISSI, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA E QUELLI DI SOIA, ARACHIDE, OLIVA, PALMA, GIRASOLE, CARTAMO, COTONE, COCCO, PALMISTI, BABASSÙ, RAVIZZONE, COLZA, SENAPA, LINO) |
1515 90 51 | GRASSI E OLI VEGETALI GREGGI, SOLIDI, FISSI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO QUELLI PER USI INDUSTRIALI E QUELLI DI SOIA, ARACHIDE, OLIVA, PALMA, GIRASOLE, CARTAMO, COTONE, COCCO, PALMISTI, BABASSÙ, RAVIZZONE, COLZA, SENAPA, LINO, GRANTURCO) |
Codice SA (1) | Descrizione |
1515 90 59 | GRASSI E OLI VEGETALI GREGGI, FISSI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG, O GREGGI, LIQUIDI (ECCETTO QUELLI PER USI TECNICI E INDUSTRIALI E QUELLI DI SOIA, ARACHIDE, OLIVA, PALMA, GIRASOLE, CARTAMO, COTONE, COCCO, PALMISTI, BABASSÙ, RAVIZZONE, SENAPA) |
1515 90 60 | GRASSI E OLI VEGETALI E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI (ECCETTO QUELLI MODIFICATI CHIMICAMENTE) PER USI TECNICI E INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA, I GRASSI E GLI OLI GREGGI E QUELLI DI SOIA, ARACHIDE, OLIVA, PALMA, GIRASOLE, CARTAMO, COTONE, COCCO, PALMISTI, BABASSÙ, RA- VIZZONE, COLZA, SENAPA, LINO) |
1515 90 91 | GRASSI E OLI VEGETALI, FISSI, SOLIDI, E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODI- FICATI CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG, NON NOMINATI ALTROVE (ECCETTO QUELLI PER USI INDUSTRIALI E GREGGI) |
1515 90 99 | GRASSI E OLI VEGETALI, FISSI, SOLIDI, E LORO FRAZIONI, ANCHE RAFFINATI, MA NON MODI- FICATI CHIMICAMENTE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG, NON NOMINATI ALTROVE (ECCETTO QUELLI PER USI INDUSTRIALI E GREGGI) |
1516 10 10 | GRASSI E OLI ANIMALI E LORO FRAZIONI, PARZIALMENTE O TOTALMENTE IDROGENATI, INTE- RESTERIFICATI, RIESTERIFICATI O ELAIDINIZZATI, ANCHE RAFFINATI, MA NON ALTRIMENTI PRE- PARATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG |
1516 10 90 | GRASSI E OLI ANIMALI E LORO FRAZIONI, PARZIALMENTE O TOTALMENTE IDROGENATI, INTE- RESTERIFICATI, RIESTERIFICATI O ELAIDINIZZATI, ANCHE RAFFINATI, MA NON ALTRIMENTI PRE- PARATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG |
1516 20 91 | GRASSI E OLI VEGETALI E LORO FRAZIONI, PARZIALMENTE O TOTALMENTE IDROGENATI, IN- TERESTERIFICATI, RIESTERIFICATI O ELAIDINIZZATI, ANCHE RAFFINATI, IN IMBALLAGGI IMME- DIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO QUELLI «OPALWAX» E ALTRIMENTI PREPARATI) |
1516 20 95 | OLI DI COLZA, DI LINO, DI RAVIZZONE, DI GIRASOLE, D’ILLIPÈ, DI KARITÈ, DI MAKORÈ, DI TOULOUCOUNA O DI BABASSÙ, PARZIALMENTE O TOTALMENTE IDROGENATI, INTERESTERIFI- CATI, RIESTERIFICATI O ELAIDINIZZATI, ANCHE RAFFINATI, PER USI TECNICI O INDUSTRIALI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI |
1516 20 96 | OLI DI ARACHIDE, DI COTONE, DI SOIA O DI GIRASOLE (ECCETTO QUELLI DELLA SOTTOVOCE 1516 20 95); ALTRI OLI CON TENORE IN ACIDI GRASSI LIBERI INFERIORE AL 50 %, IN PESO, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG O IN ALTRA FORMA (EC- CETTO QUELLI DI PALMISTI, ILLIPÈ, COCCO, RAVIZZONE, COLZA) |
1516 20 98 | GRASSI E OLI VEGETALI E LORO FRAZIONI, PARZIALMENTE O TOTALMENTE IDROGENATI, IN- TERESTERIFICATI, RIESTERIFICATI O ELAIDINIZZATI, ANCHE RAFFINATI, IN IMBALLAGGI IMME- DIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG O IN ALTRA FORMA (ECCETTO GRASSI, OLI VEGETALI E LORO FRAZIONI) |
1517 10 90 | MARGARINA, AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE PROVENIENTI DAL LATTE INFE- RIORE O UGUALE A 10 % (ECCETTO QUELLA LIQUIDA) |
1517 90 91 | OLI VEGETALI ALIMENTARI, FISSI, FLUIDI, SEMPLICEMENTE MISCELATI, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE PROVENIENTI DAL LATTE INFERIORE O UGUALE A 10 % (ECCETTO QUELLI PARZIALMENTE O TOTALMENTE IDROGENATI, INTERESTERIFICATI, RIESTERIFICATI O ELAIDINIZ- ZATI, ANCHE RAFFINATI, MA NON ALTRIMENTI PREPARATI, E MISCELE DI OLI DI OLIVA) |
Codice SA (1) | Descrizione |
1517 90 99 | MISCELE O PREPARAZIONI ALIMENTARI DI GRASSI O OLI ANIMALI O VEGETALI E FRAZIONI DI DIFFERENTI GRASSI O OLI ALIMENTARI, CON TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 10 % (ECCETTO OLI VEGETALI FISSI, FLUIDI, SEMPLICEMENTE MISCELATI E MISCELE O PREPARAZIONI CULINARIE UTILIZZATE PER LA SFORMATURA) |
1518 00 31 | OLI GREGGI VEGETALI, FISSI, FLUIDI, SEMPLICEMENTE MISCELATI, NON ALIMENTARI, NON NO- MINATI ALTROVE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA) |
1518 00 39 | OLI VEGETALI, FISSI, FLUIDI, SEMPLICEMENTE MISCELATI, NON ALIMENTARI, NON NOMINATI ALTROVE, PER USI INDUSTRIALI (ECCETTO QUELLI PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI PER L’ALIMENTAZIONE UMANA E GREGGI) |
1522 00 31 | PASTE DI SAPONIFICAZIONE (SOAPSTOCKS) CONTENENTI OLIO AVENTE LE CARATTERISTICHE DELL’OLIO DI OLIVA |
1602 49 11 | LOMBATE E LORO PARTI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, PREPARATE O CONSERVATE, COM- PRESI I MISCUGLI DI LOMBATE E PROSCIUTTI (ECCETTO I COLLARI) |
1602 49 15 | MISCUGLI DI PROSCIUTTI, SPALLE, LOMBATE, COLLARI E LORO PARTI, DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, PREPARATI O CONSERVATI (ECCETTO I MISCUGLI SOLTANTO DI LOMBATE E PRO- SCIUTTI O SOLTANTO DI COLLARI E SPALLE) |
1602 49 50 | CARNI, FRATTAGLIE E MISCUGLI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, PREPARATI O CONSERVATI, CONTENENTI MENO DEL 40 % DI CARNE O FRATTAGLIE DI OGNI SPECIE E LARDO E GRASSI DI OGNI SPECIE (ECCETTO SALSICCE E SALAMI E PRODOTTI SIMILI, PREPARAZIONI OMOGENEIZ- ZATE DELLA VOCE 1602 10 00, PREPARAZIONI DI FEGATO ED ESTRATTI DI CARNE) |
1602 50 10 | CARNI O FRATTAGLIE DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, PREPARATE O CONSERVATE, NON COTTE, COMPRESI I MISCUGLI DI CARNI O FRATTAGLIE COTTE E DI CARNI O FRATTAGLIE NON COTTE (ECCETTO SALSICCE E SALAMI E PRODOTTI SIMILI E PREPARAZIONI DI FEGATO) |
1602 90 10 | PREPARAZIONI DI SANGUE DI QUALSIASI ANIMALE (ECCETTO SALSICCE E SALAMI E PRODOTTI SIMILI) |
1603 00 10 | ESTRATTI E SUGHI DI CARNE, DI PESCI, DI CROSTACEI, DI MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG |
1603 00 80 | ESTRATTI E SUGHI DI CARNE, DI PESCI, DI CROSTACEI, DI MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG O PRESEN- TATI DIVERSAMENTE |
1701 11 10 | ZUCCHERI GREGGI DI CANNA, DESTINATI AD ESSERE RAFFINATI (ECCETTO QUELLI CON AG- GIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI) |
1701 11 90 | ZUCCHERI GREGGI DI CANNA (ECCETTO QUELLI DESTINATI AD ESSERE RAFFINATI E QUELLI CON AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI) |
1701 12 10 | ZUCCHERI GREGGI DI BARBABIETOLA, DESTINATI AD ESSERE RAFFINATI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI) |
1701 12 90 | ZUCCHERI GREGGI DI BARBABIETOLA (ECCETTO QUELLI DESTINATI AD ESSERE RAFFINATI E QUELLI CON AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI) |
1702 20 10 | ZUCCHERO D’ACERO, ALLO STATO SOLIDO, CON AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O DI COLO- RANTI |
Codice SA (1) | Descrizione |
1702 30 10 | ISOGLUCOSIO, ALLO STATO SOLIDO, NON CONTENENTE FRUTTOSIO O CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DI 20 % DI FRUTTOSIO |
1702 30 51 | GLUCOSIO (DESTROSIO) IN POLVERE CRISTALLINA BIANCA, ANCHE AGGLOMERATA, NON CON- TENENTE FRUTTOSIO O CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DI 20 % DI FRUT- TOSIO E CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, 99 % O PIÙ DI GLUCOSIO (ECCETTO L’ISOGLUCOSIO) |
1702 30 59 | GLUCOSIO ALLO STATO SOLIDO E SCIROPPO DI GLUCOSIO, SENZA AGGIUNTA DI AROMATIZ- ZANTI O COLORANTI E NON CONTENENTE FRUTTOSIO O CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DI 20 % DI FRUTTOSIO E CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, 99 % O PIÙ DI GLUCOSIO |
1702 30 91 | GLUCOSIO (DESTROSIO) IN POLVERE CRISTALLINA BIANCA, ANCHE AGGLOMERATA, NON CON- TENENTE FRUTTOSIO O CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DI 20 % DI FRUT- TOSIO E CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DI 99 % DI GLUCOSIO (ECCETTO ISOGLUCOSIO) |
1702 30 99 | GLUCOSIO ALLO STATO SOLIDO E SCIROPPO DI GLUCOSIO, SENZA AGGIUNTA DI AROMATIZ- ZANTI O COLORANTI E NON CONTENENTE FRUTTOSIO O CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, MENO DI 20 % DI FRUTTOSIO E, IN PESO, MENO DI 99 % DI GLUCOSIO (ECCETTO ISOGLUCOSIO E GLUCOSIO (DESTROSIO)] |
1702 40 10 | ISOGLUCOSIO ALLO STATO SOLIDO, CONTENTENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, DAL 20 % AL 50 % ESCLUSO DI FRUTTOSIO |
1702 40 90 | GLUCOSIO ALLO STATO SOLIDO E SCIROPPO DI GLUCOSIO, SENZA AGGIUNTA DI AROMATIZ- ZANTI O COLORANTI, E CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, DAL 20 % AL 50 % ESCLUSO DI FRUTTOSIO (ECCETTO ISOGLUCOSIO) |
1702 60 10 | ISOGLUCOSIO ALLO STATO SOLIDO, CONTENTENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, 50 % O PIÙ DI FRUTTOSIO (ECCETTO IL FRUTTOSIO CHIMICAMENTE PURO) |
1702 60 80 | SCIROPPO DI INULINA, OTTENUTO DIRETTAMENTE DALL’IDROLISI DI INULINA O DI OLIGOFRUT- TOSIO, CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO 50 % O PIÙ DI FRUTTOSIO SOTTO FORMA LIBERA O SOTTO FORMA DI SACCAROSIO |
1702 60 95 | FRUTTOSIO ALLO STATO SOLIDO E SCIROPPO DI FRUTTOSIO, SENZA AGGIUNTA DI AROMA- TIZZANTI O DI COLORANTI, E CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO, 50 % O PIÙ DI FRUTTOSIO (ECCETTO ISOGLUCOSIO, SCIROPPO DI INULINA, FRUTTOSIO CHIMICAMENTE PURO) |
1702 90 30 | ISOGLUCOSIO SOTTO FORMA SOLIDA, OTTENUTO DA POLIMERI DI GLUCOSIO |
1702 90 50 | MALTODESTRINA SOTTO FORMA SOLIDA E SCIROPPO DI MALTODESTRINA (ECCETTO QUELLE AROMATIZZATE O COLORATE) |
1702 90 80 | SCIROPPO DI INULINA, OTTENUTO DIRETTAMENTE DALL’IDROLISI DI INULINA O DI OLIGOFRUT- TOSIO, CONTENENTE, IN PESO, ALLO STATO SECCO 50 % DI FRUTTOSIO, NON COMBINATO O SOTTO FORMA DI SACCAROSIO |
1702 90 99 | ZUCCHERI, COMPRESO LO ZUCCHERO INVERTITO, ALLO STATO SOLIDO, E SCIROPPI DI ZUC- CHERI SENZA L’AGGIUNTA DI AROMATIZZANTI O COLORANTI (DIVERSI DALLO ZUCCHERO DI CANNA E DI BARBABIETOLA, DAL SACCAROSIO E DAL MALTOSIO, CHIMICAMENTE PURI, DAL LATTOSIO, DALLO SCIROPPO D’ACERO, DAL GLUCOSIO, DAL FRUTTOSIO E DALLA MALTODE- STRINA E DALLO SCIROPPO DI MALTODESTRINA) |
Codice SA (1) | Descrizione |
1703 10 00 | MELASSI DI CANNA OTTENUTI DALL’ESTRAZIONE O DALLA RAFFINAZIONE DELLO ZUCCHERO |
1703 90 00 | MELASSI DI BARBABIETOLA OTTENUTI DALL’ESTRAZIONE O DALLA RAFFINAZIONE DELLO ZUC- CHERO |
1802 00 00 | GUSCI E PELLICOLE (BUCCE) ED ALTRI RESIDUI DI CACAO |
1902 20 30 | PASTE ALIMENTARI, FARCITE DI CARNE O DI ALTRE SOSTANZE, ANCHE COTTE O ALTRIMENTI PREPARATE, CONTENENTI PIÙ DEL 20 % DI SALSICCE, DI SALAMI E SIMILI, CARNI, FRATTAGLIE E GRASSI, QUALUNQUE SIA LA LORO NATURA |
2001 90 85 | CAVOLI ROSSI, PREPARATI O CONSERVATI NELL’ACETO O NELL’ACIDO ACETICO |
2001 90 99 | ORTAGGI E LEGUMI, FRUTTA |
2003 10 20 | FUNGHI DEL GENERE AGARICUS, CONSERVATI TEMPORANEAMENTE MA NON NELL’ACETO O NELL’ACIDO ACETICO, COMPLETAMENTE COTTI |
2003 10 30 | FUNGHI DEL GENERE AGARICUS, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL’ACETO O NELL’A- CIDO ACETICO (ECCETTO QUELLI COMPLETAMENTE COTTI E CONSERVATI TEMPORANEAMENTE) |
2003 20 00 | TARTUFI, PREPARATI O CONSERVATI MA NON NELL’ACETO O NELL’ACIDO ACETICO |
2003 90 00 | FUNGHI, PREPARATI E CONSERVATI MA NON NELL’ACETO O NELL’ACIDO ACETICO (ECCETTO QUELLI DEL GENERE AGARICUS) |
2006 00 10 | ZENZERO, CONSERVATO NELLO ZUCCHERO, SGOCCIOLATO, DIACCIATO O CRISTALLIZZATO |
2008 19 51 | NOCI DI COCCO, DI ACAGIÙ, DEL BRASILE, DI AREC (O DI BETEL), DI COLA E DI MACADAMIA, TOSTATE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG |
2008 19 91 | NOCI DI COCCO, DI ACAGIÙ, DEL BRASILE, DI AREC (O DI BETEL), DI COLA E DI MACADAMIA, TOSTATE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG |
2008 20 11 | ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 17 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG |
2008 20 31 | ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 19 %, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG |
2008 20 39 | ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO QUELLI CON TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 19 %) |
2008 20 59 | ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 17 %, IN IMBALLAGGI IMME- DIATI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG |
2008 20 79 | ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI MA NON DI ALCOLE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 19 %, IN IMBALLAGGI IMME- DIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG |
Codice SA (1) | Descrizione |
2008 20 90 | ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO UGUALE O SUPERIORE A 4,5 KG (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O ALCOLE) |
2008 20 91 | ANANASSI, PREPARATI O CONSERVATI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO UGUALE O SUPERIORE A 4,5 KG (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O ALCOLE) |
2008 40 90 | PERE, PREPARATE O CONSERVATE |
2008 70 98 | PESCHE, COMPRESE LE PESCHE NOCI |
2008 80 90 | FRAGOLE, PREPARATE |
2008 92 16 | MISCUGLI DI GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LIT- CHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, XXXXXXXX, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI |
2008 92 32 | MISCUGLI DI GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LIT- CHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI |
2008 92 34 | MISCUGLI DI FRUTTA O ALTRE PARTI COMMESTIBILI DI PIANTE, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS (ECCETTO QUELLI CON TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 % E MISCUGLI DI FRUTTA A GUSCIO E FRUTTA TROPICALE) |
2008 92 36 | MISCUGLI DI GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LIT- CHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI |
2008 92 51 | MISCUGLI DI GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, XXXXXX, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LIT- CHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI |
2008 92 72 | MISCUGLI DI FRUTTA TROPICALE DI UN TIPO SPECIFICATO NELLA NOTA COMPLEMENTARE 7 DEL CAPITOLO 20, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI DI UN TIPO SPECIFICATO NELLE NOTE COMPLEMENTARI 7 E 8 DEL CAPITOLO 20, PREPARATI O CONSERVATI |
2008 92 76 | MISCUGLI DI FRUTTA TROPICALE DI UN TIPO SPECIFICATO NELLA NOTA COMPLEMENTARE 7 DEL CAPITOLO 20, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI DI UN TIPO SPECIFICATO NELLE NOTE COMPLEMENTARI 7 E 8 DEL CAPITOLO 20, PREPARATI O CONSERVATI |
Codice SA (1) | Descrizione |
2008 92 78 | MISCUGLI DI FRUTTA O ALTRE PARTI COMMESTIBILI DI PIANTE, PREPARATI O CONSERVATI, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG, (ECCETTO MISCUGLI DI FRUTTA A GUSCIO, FRUTTA TROPICALE, ARACHIDI) |
2008 92 92 | MISCUGLI DI GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LIT- CHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI |
2008 92 93 | MISCUGLI DI FRUTTA O ALTRE PARTI COMMESTIBILI DI PIANTE, PREPARATI O CONSERVATI, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE E ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO UGUALE O SUPERIORE A 5 KG (ECCETTO MISCUGLI DI FRUTTA A GUSCIO E FRUTTA TROPICALE) |
2008 92 94 | MISCUGLI DI GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, XXXXXX, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LIT- CHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI |
2008 92 96 | MISCUGLI DI FRUTTA O ALTRE PARTI COMMESTIBILI DI PIANTE, PREPARATI O CONSERVATI, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE E ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE A 5 KG MA NON INFERIORE A 4,5 KG (ECCETTO MISCUGLI DI FRUTTA A GUSCIO E FRUTTA TROPICALE) |
2008 92 97 | MISCUGLI DI GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LIT- CHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, COMPRESI QUELLI CONTENENTI, IN PESO, 50 % O PIÙ DI NOCI E FRUTTA TROPICALI |
2008 99 11 | ZENZERO, PREPARATO O CONSERVATO, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, CON TITOLO ALCOLOME- TRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS |
2008 99 26 | MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, CARAMBOLE, PITAHAYA, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 % E CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO |
2008 99 32 | FRUTTI DELLA PASSIONE E GUAIAVE, CON TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 %, CON TI- TOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO SUPERIORE A 11,85 % MAS (ALTRIMENTI PREPA- RATI O CONSERVATI DI QUELLI DELLE VOCI 2006 E 2007) |
2008 99 33 | MANGHI, MANGOSTANI, XXXXXX, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, CARAMBOLE, PITAHAYA, PREPARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 % |
2008 99 34 | FRUTTA, CON TENORE DI ZUCCHERI SUPERIORE A 9 %, CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO SUPERIORE A 11,85 % MAS (ECCETTO QUELLA DELLE VOCI DA 2008 11 10 A 2008 99 32 E ALTRIMENTI PREPARATA O CONSERVATA DI QUELLA DELLE VOCI 2006 E 2007) |
2008 99 37 | FRUTTA ED ALTRE PARTI COMMESTIBILI DI PIANTE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AG- GIUNTA DI ALCOLE, CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO INFERIORE O UGUALE A 11,85 % MAS, NON NOMINATE ALTROVE (ECCETTO QUELLE CON TENORE, IN PESO, DI ZUC- CHERI SUPERIORE A 9 %) |
Codice SA (1) | Descrizione |
2008 99 38 | GUAIAVE, MANGHI, MANGOSTANI, PAPAIE, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, FRUTTI DELLA PASSIONE, CARAMBOLE, PITAHAYA, PRE- PARATI O CONSERVATI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO SUPERIORE A 11,85 % MAS |
2008 99 40 | FRUTTA ED ALTRE PARTI COMMESTIBILI DI PIANTE, PREPARATE O CONSERVATE, CON AG- GIUNTA DI ALCOLE, CON TITOLO ALCOLOMETRICO MASSICO EFFETTIVO SUPERIORE A 11,85 % MAS, NON NOMINATE ALTROVE (ECCETTO QUELLE CON TENORE, IN PESO, DI ZUC- CHERI SUPERIORE A 9 %) |
2008 99 41 | ZENZERO, PREPARATO O CONSERVATO, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG |
2008 99 46 | FRUTTI DELLA PASSIONE, GUAIAVE E TAMARINDI, CON AGGIUNTA DI ALCOLE, IN IMBALLAGGI DI CONTENUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE E ALTRIMENTI PREPARATI O CONSERVATI DI QUELLI DELLE VOCI 2006 E 2007) |
2008 99 47 | MANGHI, MANGOSTANI, XXXXXX, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, CARAMBOLE E PITAHAYA, PREPARATI O CONSERVATI, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI DI CONTE- NUTO NETTO SUPERIORE A 1 KG |
2008 99 51 | ZENZERO, PREPARATO O CONSERVATO, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI DI CONTENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG |
2008 99 61 | FRUTTI DELLA PASSIONE E GUAIAVE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI DI CON- TENUTO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE E ALTRIMENTI PREPARATI O CONSERVATI DI QUELLI DELLE VOCI 2006 E 2007) |
2008 99 62 | MANGHI, MANGOSTANI, XXXXXX, TAMARINDI, FRUTTA DI ACAGIÙ, LITCHI, FRUTTA DI JACK (PANE DI SCIMMIA), SAPOTIGLIE, CARAMBOLE E PITAHAYA, PREPARATI O CONSERVATI, SENZA AGGIUNTA DI ALCOLE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI, IN IMBALLAGGI IMMEDIATI |
2008 99 67 | FRUTTA E ALTRE PARTI COMMESTIBILI |
2009 29 91 | SUCCHI DI POMPELMO O DI POMELO, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE SUPERIORE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI SUPERIORE A 30 % (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE) |
2009 31 11 | SUCCHI DI ALTRI AGRUMI, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX INFERIORE O UGUALE A 20 A 20 oC, DI VALORE SUPERIORE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE, MISCUGLI, SUCCHI DI ARANCIA E SUCCHI DI POMPELMO O DI POMELO) |
2009 39 11 | SUCCHI DI ALTRI AGRUMI, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE, MISCUGLI, SUCCHI DI ARANCIA E SUCCHI DI POMPELMO O DI POMELO) |
2009 39 31 | SUCCHI DI ALTRI AGRUMI, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFE- RIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE SUPERIORE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE, MISCUGLI, SUCCHI DI ARANCIA E SUCCHI DI POMPELMO O DI POMELO) |
2009 39 39 | SUCCHI DI ALTRI AGRUMI, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFE- RIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE SUPERIORE A 30 EUR PER 100 KG (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALCOLE, MISCUGLI, SUCCHI DI ARANCIA E SUCCHI DI POMPELMO O DI POMELO) |
Codice SA (1) | Descrizione |
2009 39 51 | SUCCHI DI LIMONE, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, CON AG- GIUNTA DI ZUCCHERI SUPERIORE A 30 % (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE) |
2009 39 55 | SUCCHI DI LIMONE, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, CON AG- GIUNTA DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 30 % (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE) |
2009 39 59 | SUCCHI DI LIMONE, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE O DI ZUCCHERI) |
2009 39 91 | SUCCHI DI ALTRI AGRUMI, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFE- RIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI SUPERIORE A 30 % (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE, MISCUGLI, SUCCHI DI LIMONE, SUCCHI DI ARANCIA E SUCCHI DI POMPELMO O DI POMELO) |
2009 39 95 | SUCCHI DI ALTRI AGRUMI, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFE- RIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 30 % (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE, MISCUGLI, SUCCHI DI LIMONE, SUCCHI DI ARANCIA E SUCCHI DI POMPELMO O DI POMELO) |
2009 41 10 | SUCCHI DI ANANASSO, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX INFERIORE O UGUALE A 20 A 20 oC, DI VALORE SUPERIORE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE) |
2009 41 91 | SUCCHI DI ANANASSO, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX INFERIORE O UGUALE A 20 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE) |
2009 49 11 | SUCCHI DI ANANASSO, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE) |
2009 49 30 | SUCCHI DI ANANASSO, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE SUPERIORE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE) |
2009 49 91 | SUCCHI DI ANANASSO, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE) |
2009 49 93 | SUCCHI DI ANANASSO, NON FERMENTATI, DI UN VALORE BRIX SUPERIORE A 20 MA INFERIORE O UGUALE A 67 A 20 oC, DI VALORE INFERIORE O UGUALE A 30 EUR PER 100 KG, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI INFERIORE O UGUALE A 30 % (ECCETTO QUELLI CON AGGIUNTA DI ALCOLE) |
2106 90 30 | SCIROPPI DI ISOGLUCOSIO, AROMATIZZATI O COLORATI |
2106 90 51 | SCIROPPI DI LATTOSIO, AROMATIZZATI O COLORATI |
2106 90 55 | SCIROPPI DI GLUCOSIO O DI MALTODESTRINA, AROMATIZZATI O COLORATI |
2106 90 59 | SCIROPPI DI ZUCCHERO, AROMATIZZATI O COLORATI (ECCETTO GLI SCIROPPI DI ISOGLUCO- SIO, LATTOSIO, GLUCOSIO E MALTODESTRINA) |
2206 00 10 | VINELLO |
2206 00 31 | SIDRO E SIDRO DI PERE, SPUMANTI |
Codice SA (1) | Descrizione |
2206 00 51 | SIDRO E SIDRO DI PERE, NON SPUMANTI, IN RECIPIENTI DI CAPACITÀ INFERIORE O UGUALE A 2 L |
2301 10 00 | FARINE, POLVERI E AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DI CARNI, DI FRATTAGLIE, NON ADATTI ALL’ALIMENTAZIONE UMANA; CICCIOLI |
2302 10 10 | CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DI GRANTURCO, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI, AVENTI TENORE DI AMIDO INFERIORE O UGUALE A 35 % |
2302 10 90 | CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DI GRANTURCO, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI, AVENTI TENORE DI AMIDO SUPERIORE A 35 % |
2302 20 10 | CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DI RISO, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI, AVENTI TENORE DI AMIDO INFERIORE O UGUALE A 35 % |
2302 20 90 | CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DI RISO, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI, AVENTI TENORE DI AMIDO SUPERIORE A 35 % |
2302 30 10 | CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI DEL GRANO, AVENTI TE- NORE, IN PESO, DI AMIDO, INFERIORE O UGUALE A 28 % |
2302 30 90 | CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DEL GRANO, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI (ECCETTO QUELLI CON TENORE DI AMIDO INFERIORE O UGUALE A 28 %, LA CUI PROPORZIONE DI PRODOTTO CHE PASSA ATTRAVERSO UN SETACCIO DI LARGHEZZA DI MAGLIE PARI A 0,2 MM NON SU- PERA, IN PESO, 10 %) |
2302 40 10 | CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DEL GRANO, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI DI CEREALI, CON TENORE, IN PESO, DI AMIDO INFERIORE O UGUALE A 28 %, LA CUI PROPORZIONE DI PRO- DOTTO CHE PASSA ATTRAVERSO UN SETACCIO DI LARGHEZZA DI MAGLIE PARI A 0,2 MM NON SUPERA, IN PESO, 10 %) |
2302 40 90 | CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DI CEREALI, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI (ECCETTO QUELLI CON TENORE DI AMIDO INFERIORE O UGUALE A 28 %, LA CUI PROPORZIONE DI PRODOTTO CHE PASSA ATTRAVERSO UN SETACCIO DI LARGHEZZA DI MAGLIE PARI A 0,2 MM NON SU- PERA, IN PESO, 10 %) |
2302 50 00 | CRUSCHE, STACCIATURE ED ALTRI RESIDUI DI LEGUMI, ANCHE AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELLA VAGLIATURA, DELLA MOLITURA O DI ALTRE LAVORAZIONI |
2303 10 11 | RESIDUI DELLA FABBRICAZIONE DEGLI AMIDI DI GRANTURCO, AVENTI TENORE DI PROTEINE, IN PESO, CALCOLATO SULLA SOSTANZA SECCA, SUPERIORE A 40 % (ESCLUSE LE ACQUE DI MA- CERAZIONE CONCENTRATE) |
2303 10 19 | RESIDUI DELLA FABBRICAZIONE DEGLI AMIDI DI GRANTURCO, AVENTI TENORE DI PROTEINE, IN PESO, CALCOLATO SULLA SOSTANZA SECCA, INFERIORE O UGUALE A 40 % (ESCLUSE LE ACQUE DI MACERAZIONE CONCENTRATE) |
2303 10 90 | RESIDUI DELLA FABBRICAZIONE DEGLI AMIDI E RESIDUI SIMILI (ECCETTO QUELLI DI GRAN- TURCO) |
2303 20 11 | POLPE DI BARBABIETOLE AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE SECCHE UGUALE O SUPERIORE A 87 % |
Codice SA (1) | Descrizione |
2303 20 18 | POLPE DI BARBABIETOLE AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE SECCHE INFERIORE A 87 % |
2303 20 90 | CASCAMI DI CANNE DA ZUCCHERO ESAURITE ED ALTRI CASCAMI DELLA FABBRICAZIONE DELLO ZUCCHERO (ECCETTO LE POLPE DI BARBABIETOLE) |
2303 30 00 | AVANZI DELLA FABBRICAZIONE DELLA BIRRA O DELLA DISTILLAZIONE DEGLI ALCOLI |
2304 00 00 | PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL’ESTRAZIONE DELL’OLIO DI SOIA |
2306 10 00 | PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL’ESTRAZIONE DELL’OLIO DI SEMI DI COTONE |
2306 20 00 | PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL’ESTRAZIONE DELL’OLIO DI SEMI DI LINO |
2306 30 00 | PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL’ESTRAZIONE DELL’OLIO DI SEMI DI GIRASOLE |
2306 41 00 | PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL’ESTRAZIONE DI SEMI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO AVENTE UN TENORE DI ACIDO ERUCICO INFERIORE A 2 % |
2306 49 00 | PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL’ESTRAZIONE DI SEMI DI RAVIZZONE O DI COLZA A BASSO TENORE DI ACIDO ERUCICO, CHE PRODUCONO UN OLIO FISSO AVENTE UN TENORE DI ACIDO ERUCICO UGUALE O SUPE- RIORE A 2 % |
2306 50 00 | PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL’ESTRAZIONE DELL’OLIO DI NOCE DI COCCO |
2306 60 00 | PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL’ESTRAZIONE DELL’OLIO DI NOCI O DI MANDORLE DI PALMISTI |
2306 70 00 | PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL’ESTRAZIONE DI GRASSI OD OLI VEGETALI, DI GERMI DI GRANTURCO |
2306 90 11 | PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI DELL’ESTRAZIONE DI OLIO DI OLIVA, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, AVENTI TENORE, IN PESO, DI OLIO DI OLIVA INFERIORE O UGUALE A 3 % |
2306 90 19 | PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI DELL’ESTRAZIONE DI OLIO DI OLIVA, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, AVENTI TENORE, IN PESO, DI OLIO DI OLIVA SUPERIORE A 3 % |
2306 90 90 | PANELLI E ALTRI RESIDUI SOLIDI, ANCHE MACINATI O AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS, DELL’ESTRAZIONE DI GRASSI OD OLI VEGETALI (ECCETTO DI SEMI DI COTONE, SEMI DI LINO, SEMI DI GIRASOLE, SEMI DI RAVIZZONE O COLZA, NOCE DI COCCO O DI COPRA, DI NOCI O DI MANDORLE DI PALMISTI) |
2308 00 40 | GHIANDE DI QUERCIA E CASTAGNE D’INDIA E RESIDUI DELLA SPREMITURA DI FRUTTA, DI- VERSA DALL’UVA, PER L’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, AGGLOMERATI IN FORMA DI PELLETS (ECCETTO LA VINACCIA) |
Codice SA (1) | Descrizione |
2309 10 13 | ALIMENTI PER CANI O GATTI, CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA O AVENTI TENORE, IN PESO, DI TALI MATERIE INFERIORE O UGUALE A 10 %, CONTENENTI GLUCOSIO, SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA E SCIROPPO DI MALTODE- STRINA, E CON CONTENUTO DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 10 % E INFERIORE A 50 % |
2309 10 19 | ALIMENTI PER CANI O GATTI, CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA O AVENTI TENORE, IN PESO, DI TALI MATERIE INFERIORE O UGUALE A 10 %, CONTENENTI GLUCOSIO, SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA E SCIROPPO DI MALTODE- STRINA, E CON CONTENUTO DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 75 % |
2309 10 33 | ALIMENTI PER CANI O GATTI, CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO, CON CONTENUTO DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 10 % E INFERIORE O UGUALE A 30 %, CONTENENTI GLU- XXXXX, SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA E SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON CONTENUTO DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 10 % E INFERIORE A 50 % |
2309 10 39 | ALIMENTI PER CANI O GATTI, CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO, CON CONTENUTO DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 10 % E INFERIORE O UGUALE A 30 %, CONTENENTI GLU- XXXXX, SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA E SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON CONTENUTO DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 50 % |
2309 10 53 | ALIMENTI PER CANI O GATTI, CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO, CON CONTENUTO DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 30 %, CONTENENTI GLUCOSIO, SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA E SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON CONTENUTO DI PRODOTTI LAT- TIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 10 % E INFERIORE A 50 % |
2309 10 70 | ALIMENTI PER CANI O GATTI, CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA, GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA, MA CONTENENTI PRODOTTI LATTIERO CASEARI |
2309 90 10 | PRODOTTI DETTI «SOLUBILI» DI PESCI O DI MAMMIFERI MARINI INTEGRATORI DI MANGIMI PRODOTTI NEL SETTORE AGRICOLO |
2309 90 20 | RESIDUI DELLA FABBRICAZIONE DEGLI AMIDI DI GRANTURCO DI CUI ALLA NOTA COMPLEMEN- TARE 5 DEL CAPITOLO 23, DEI TIPI UTILIZZATI PER L’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO) |
2309 90 31 | PREPARAZIONI PER L’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA O CON CONTENUTO DI AMIDO O FECOLA INFERIORE O UGUALE A 10, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E NON CONTE- NENTI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI CON TENORE DI TALI PRODOTTI INFERIORE A 10 % (EC- CETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO) |
2309 90 33 | PREPARAZIONI PER L’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, NON CONTENENTI AMIDO O FECOLA O CON CONTENUTO DI AMIDO O FECOLA INFERIORE O UGUALE A 10 %, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON TENORE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 10 % E INFERIORE A 50 % (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO) |
2309 90 43 | PREPARAZIONI PER L’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, CON CONTENUTO DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 10 % E INFERIORE O UGUALE A 30 %, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON TENORE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 10 % E INFERIORE O UGUALE A 50 % (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO) |
2309 90 49 | PREPARAZIONI PER L’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI, CON CONTENUTO DI AMIDO O FECOLA SUPERIORE A 10 % E INFERIORE O UGUALE A 30 %, CONTENENTI GLUCOSIO O SCIROPPO DI GLUCOSIO, MALTODESTRINA O SCIROPPO DI MALTODESTRINA, E CON TENORE DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI UGUALE O SUPERIORE A 50 % (ECCETTO ALIMENTI PER CANI O GATTI CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO) |
2309 90 99 | PREPARAZIONI DEI TIPI UTILIZZATI PER L’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI |
2401 10 10 | TABACCHI «FLUE CURED» DEL TIPO VIRGINIA (ECCETTO QUELLI SCOSTOLATI) |
Codice SA (1) | Descrizione |
2401 10 20 | TABACCHI «LIGHT AIR CURED» DEL TIPO XXXXXX, COMPRESI GLI IBRIDI DI XXXXXX (ECCETTO QUELLI SCOSTOLATI) |
2401 10 30 | TABACCHI «LIGHT AIR CURED» DEL TIPO MARYLAND (ECCETTO QUELLI SCOSTOLATI) |
2401 10 41 | TABACCHI «FIRE CURED» DEL TIPO KENTUCKY (ECCETTO QUELLI SCOSTOLATI) |
2401 10 49 | TABACCHI «FIRE CURED» (ECCETTO QUELLI DEL TIPO KENTUCKY O SCOSTOLATI) |
2401 10 50 | TABACCHI «LIGHT AIR CURED» (ECCETTO QUELLI DEL TIPO XXXXXX E MARYLAND O SCOSTO- LATI) |
2401 10 70 | TABACCHI «DARK AIR CURED» (ECCETTO QUELLI SCOSTOLATI) |
2401 10 80 | TABACCHI «FLUE CURED» (ECCETTO QUELLI DEL TIPO VIRGINIA O SCOSTOLATI) |
2401 10 90 | TABACCHI (ECCETTO QUELLI SCOSTOLATI E QUELLI «FLUE CURED», «LIGHT AIR CURED», «FIRE CURED», «DARK AIR CURED» E «SUN CURED» DEL TIPO ORIENTALE) |
2401 20 10 | TABACCHI «FLUE CURED» DEL TIPO VIRGINIA, PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI |
2401 20 20 | TABACCHI «AIR CURED» DEL TIPO XXXXXX, COMPRESI GLI IBRIDI DI XXXXXX, PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI |
2401 20 30 | TABACCHI «LIGHT AIR CURED» DEL TIPO MARYLAND, PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTO- LATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI |
2401 20 41 | TABACCHI «FIRE CURED» DEL TIPO KENTUCKY, PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI |
2401 20 49 | TABACCHI «FIRE CURED», PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LA- VORATI (ECCETTO QUELLI DEL TIPO KENTUCKY) |
2401 20 50 | TABACCHI «LIGHT AIR CURED», PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI (ECCETTO QUELLI DEL TIPO XXXXXX O MARYLAND) |
2401 20 70 | TABACCHI «DARK AIR CURED», PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI |
2401 20 80 | TABACCHI «FLUE CURED», PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LA- VORATI (ECCETTO QUELLI DEL TIPO VIRGINIA) |
2401 20 90 | TABACCHI PARZIALMENTE O TOTALMENTE SCOSTOLATI, NON ALTRIMENTI LAVORATI (EC- CETTO QUELLI «FLUE CURED», «LIGHT AIR CURED», «FIRE CURED», «DARK AIR CURED» E «SUN CURED» DEL TIPO ORIENTALE) |
2401 30 00 | CASCAMI DI TABACCO |
Codice SA (1) | Descrizione |
3301 11 10 | OLI NON DETERPENATI DI BERGAMOTTO, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» |
3301 11 90 | OLI DETERPENATI DI BERGAMOTTO, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» |
3301 12 10 | OLI NON DETERPENATI DI ARANCI DOLCI E AMARI, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» (ECCETTO QUELLI DI FIORI DI ARANCI) |
3301 12 90 | OLI DETERPENATI DI ARANCI DOLCI E AMARI, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSO- LUTI» (ECCETTO QUELLI DI FIORI DI ARANCI) |
3301 13 10 | OLI ESSENZIALI DI LIMONE, NON DETERPENATI, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSO- LUTI» |
3301 13 90 | OLI DETERPENATI DI LIMONE, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» |
3301 14 10 | OLI NON DETERPENATI DI LIMA O LIMETTA, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» |
3301 14 90 | OLI DETERPENATI DI LIMA O LIMETTA, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» |
3301 19 10 | OLI ESSENZIALI DI AGRUMI, NON DETERPENATI, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSO- LUTI» (ECCETTO QUELLI DI BERGAMOTTO, ARANCI DOLCI O AMARI, LIMONE E LIMA O LIMETTA) |
3301 19 90 | OLI ESSENZIALI DI AGRUMI, DETERPENATI, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» (ECCETTO QUELLI DI BERGAMOTTO, ARANCI DOLCI O AMARI, LIMONE E LIMA O LIMETTA) |
3301 21 10 | OLI NON DETERPENATI DI GERANIO, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» |
3301 21 90 | OLI DETERPENATI DI GERANIO, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» |
3301 22 10 | OLI NON DETERPENATI DI GELSOMINO, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» |
3301 22 90 | OLI ESSENZIALI DI GELSOMINO, DETERPENATI, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSO- LUTI» |
3301 23 10 | OLI NON DETERPENATI DI LAVANDA O DI LAVANDINA, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» |
3301 23 90 | OLI DETERPENATI DI LAVANDA O DI LAVANDINA, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» |
3301 24 10 | OLI NON DETERPENATI DI MENTA PIPERITA (MENTHA PIPERITA), COMPRESI QUELLI DETTI «CON- CRETI» E «ASSOLUTI» |
3301 24 90 | OLI DETERPENATI DI MENTA PIPERITA (MENTHA PIPERITA), COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» |
3301 25 10 | OLI NON DETERPENATI DI MENTA, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» (ECCETTO QUELLI DI MENTA PIPERITA (MENTHA PIPERITA)] |
3301 25 90 | OLI DETERPENATI DI MENTA, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» (ECCETTO QUELLI DI MENTA PIPERITA (MENTHA PIPERITA)] |
3301 26 10 | OLI NON DETERPENATI DI VETIVER, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» |
Codice SA (1) | Descrizione |
3301 26 90 | OLI DETERPENATI DI VETIVER, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» |
3301 29 11 | OLI NON DETERPENATI DI GAROFANO, NIAULI E YLANG-YLANG, COMPRESI QUELLI DETTI «CON- CRETI» E «ASSOLUTI» |
3301 29 31 | OLI DETERPENATI DI GAROFANO, NIAULI E YLANG-YLANG, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» |
3301 29 61 | OLI ESSENZIALI, NON DETERPENATI, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» (EC- CETTO QUELLI DI AGRUMI, GERANIO, GELSOMINO, LAVANDA O LAVANDINA, MENTA, VETIVER, GAROFANO, NIAULI E YLANG-YLANG) |
3301 29 91 | OLI ESSENZIALI, DETERPENATI, COMPRESI QUELLI DETTI «CONCRETI» E «ASSOLUTI» (ECCETTO QUELLI DELLE VOCI DA 3301 11 10 A 3301 29 59) |
3301 30 00 | RESINOIDI |
3302 10 40 | MISCUGLI DI SOSTANZE ODORIFERE E MISCUGLI (COMPRESE LE SOLUZIONI ALCOLICHE) A BASE DI UNA O PIÙ DI TALI SOSTANZE, DEI TIPI UTILIZZATI COME MATERIE PRIME PER L’INDUSTRIA DELLE BEVANDE E ALTRE PREPARAZIONI A BASE DI SOSTANZE ODORIFERE |
3302 10 90 | MISCUGLI DI SOSTANZE ODORIFERE E MISCUGLI (COMPRESE LE SOLUZIONI ALCOLICHE) A BASE DI UNA O PIÙ DI TALI SOSTANZE, DEI TIPI UTILIZZATI COME MATERIE PRIME PER L’INDUSTRIA DELLE BEVANDE |
3501 90 10 | COLLE DI CASEINA (ECCETTO QUELLE CONDIZIONATE PER LA VENDITA AL MINUTO COME COLLE E ADESIVI DI PESO NETTO INFERIORE O UGUALE A 1 KG) |
3502 11 10 | OVOALBUMINA, ESSICCATA, (IN FOGLI, SCAGLIE, CRISTALLI, POLVERI, ECC.), INADATTA O DA RENDERE INADATTA ALL’ALIMENTAZIONE UMANA |
3502 11 90 | OVOALBUMINA, ESSICCATA, (IN FOGLI, SCAGLIE, CRISTALLI, POLVERI, ECC.), ADATTA ALL’ALI- MENTAZIONE UMANA |
3502 19 10 | OVOALBUMINA, INADATTA O DA RENDERE INADATTA ALL’ALIMENTAZIONE UMANA (ECCETTO QUELLA ESSICCATA [IN FOGLI, SCAGLIE, CRISTALLI, POLVERI, ECC.]) |
3502 19 90 | OVOALBUMINA, ADATTA ALL’ALIMENTAZIONE UMANA (ECCETTO QUELLA ESSICCATA [IN FO- GLI, SCAGLIE, CRISTALLI, POLVERI, ECC.]) |
3502 20 10 | LATTOALBUMINA, COMPRESI I CONCENTRATI DI DUE O PIÙ PROTEINE DI SIERO DI LATTE, CONTENENTE IN PESO, CALCOLATO SU SOSTANZA SECCA, PIÙ DI 80 % DI PROTEINE DI SIERO DI LATTE, INADATTA O DA RENDERE INADATTA ALL’ALIMENTAZIONE UMANA |
3502 20 91 | LATTOALBUMINA, COMPRESI I CONCENTRATI DI DUE O PIÙ PROTEINE DI SIERO DI LATTE, CONTENENTE IN PESO, CALCOLATO SU SOSTANZA SECCA, PIÙ DI 80 % DI PROTEINE DI SIERO DI LATTE, ADATTA ALL’ALIMENTAZIONE UMANA, ESSICCATA (IN FOGLI, SCAGLIE, CRISTALLI, POLVERI, ECC.) |
Codice SA (1) | Descrizione |
3502 20 99 | LATTOALBUMINA, COMPRESI I CONCENTRATI DI DUE O PIÙ PROTEINE DI SIERO DI LATTE, CONTENENTE IN PESO, CALCOLATO SU SOSTANZA SECCA, PIÙ DI 80 % DI PROTEINE DI SIERO DI LATTE, ADATTA ALL’ALIMENTAZIONE UMANA (ECCETTO QUELLA ESSICCATA [IN FOGLI, SCAGLIE, CRISTALLI, POLVERI, ECC.]) |
3502 90 20 | ALBUMINE, INADATTE O DA RENDERE INADATTE ALL’ALIMENTAZIONE UMANA (ECCETTO L’O- VOALBUMINA E LA LATTOALBUMINA [COMPRESI I CONCENTRATI DI DUE O PIÙ PROTEINE DI SIERO DI LATTE, CONTENENTI IN PESO, CALCOLATO SU SOSTANZA SECCA, PIÙ DI 80 % DI PROTEINE DI SIERO DI LATTE]) |
3502 90 70 | ALBUMINE, ADATTE ALL’ALIMENTAZIONE UMANA (ECCETTO L’OVOALBUMINA E LA LATTOAL- BUMINA) |
3502 90 90 | ALBUMINATI ED ALTRI DERIVATI DELLE ALBUMINE |
3503 00 10 | GELATINE, ANCHE PRESENTATE IN FOGLI DI FORMA QUADRATA O RETTANGOLARE, ANCHE LAVORATI IN SUPERFICIE O COLORATI, E LORO DERIVATI (ECCETTO GELATINE IMPURE) |
3503 00 80 | ITTIOCOLLA; ALTRE COLLE DI ORIGINE ANIMALE (ECCETTO QUELLE DI CASEINA DELLA VOCE 3501) |
3504 00 00 | PEPTONI E LORO DERIVATI; ALTRE SOSTANZE PROTEICHE E LORO DERIVATI, NON NOMINATI ALTROVE; POLVERE DI PELLE, ANCHE TRATTATA AL CROMO |
3505 10 50 | AMIDI E FECOLE, ESTERIFICATI O ETERIFICATI (ECCETTO DESTRINA) |
4101 20 10 | CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO INFERIORE O UGUALE A 16 KG, FRESCHI |
4101 20 30 | CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO INFERIORE O UGUALE A 16 KG, SALATI VERDI |
4101 20 50 | CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO INFERIORE O UGUALE A 8 KG SE SONO SECCHI O INFERIORE O UGUALE A 10 KG SE SONO SALATI SECCHI |
4101 20 90 | CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO INFERIORE O UGUALE A 16 KG, CALCINATI, PICLATI O ALTRI- MENTI CONSERVATI (ECCETTO QUELLI FRESCHI O SALATI VERDI, SEMPLICEMENTE SECCHI O SALATI SECCHI, CONCIATI O PERGAMENATI) |
4101 50 10 | CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO SUPERIORE A 16 KG, FRESCHI |
4101 50 30 | CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO SUPERIORE A 16 KG, SALATI VERDI |
4101 50 50 | CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO SUPERIORE A 16 KG, SALATI O SALATI SECCHI |
Codice SA (1) | Descrizione |
4101 50 90 | CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI, DI PESO UNITARIO SUPERIORE A 16 KG, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CON- SERVATI (ECCETTO QUELLI FRESCHI O SALATI VERDI, SEMPLICEMENTE SECCHI O SALATI SECCHI, CONCIATI O PERGAMENATI) |
4101 90 00 | GROPPONI, MEZZI GROPPONI, FLANCHI E CUOI E PELLI GREGGI SPACCATI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI) O DI EQUIDI, ANCHE DEPILATI, FRESCHI O SALATI, SECCHI, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI, E CUOI E PELLI GREGGI INTERI DI PESO UNITARIO SUPERIORE A 8 KG |
4102 10 10 | CUOI E PELLI GREGGI DI AGNELLI, COL VELLO, FRESCHI O SALATI, SECCHI, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI (ECCETTO DI AGNELLO DETTO «ASTRAKAN», «CARACUL», «PER- SIANO», «BREITSCHWANZ» O SIMILI, O DI AGNELLI DELLE INDIE, DELLA CINA, DELLA MONGOLIA O DEL TIBET) |
4102 10 90 | CUOI E PELLI GREGGI DI OVINI, COL VELLO, FRESCHI O SALATI, SECCHI, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI (ECCETTO QUELLI DI AGNELLO) |
4102 21 00 | CUOI E PELLI GREGGI DI PECORE E AGNELLI, SENZA VELLO, PICLATI, ANCHE SPACCATI |
4102 29 00 | CUOI E PELLI GREGGI DI PECORE E AGNELLI, SENZA VELLO, FRESCHI O SALATI, SECCHI, CALCI- NATI O ALTRIMENTI CONSERVATI, ANCHE SPACCATI (ECCETTO PICLATI O PERGAMENATI) |
4103 10 20 | CUOI E PELLI GREGGI DI CAPRINI, FRESCHI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI (ECCETTO CUOI E PELLI DI CAPRINI DELLO YEMEN, DELLA MONGOLIA O DEL TIBET, CON I PELI) |
4103 10 50 | CUOI E PELLI GREGGI DI CAPRINI, SALATI O SECCHI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI (ECCETTO CUOI E PELLI DI CAPRINI DELLO YEMEN, DELLA MONGOLIA O DEL TIBET, CON I PELI) |
4103 10 90 | CUOI E PELLI GREGGI DI CAPRINI, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI (ECCETTO QUELLI FRESCHI, SALATI, SECCHI, PERGAMENATI, E CUOI E PELLI DI CAPRINI DELLO YEMEN, DELLA MONGOLIA O DEL TIBET, CON I PELI) |
4103 20 00 | CUOI E PELLI GREGGI DI RETTILI, FRESCHI O SALATI, SECCHI, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI (ECCETTO QUELLI PERGAMENATI) |
4103 30 00 | CUOI E PELLI GREGGI DI SUINI, FRESCHI O SALATI, SECCHI, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSERVATI, ANCHE DEPILATI O SPACCATI (ECCETTO QUELLI PERGAMENATI) |
4103 90 00 | CUOI E PELLI GREGGI, FRESCHI O SALATI, SECCHI, CALCINATI, PICLATI O ALTRIMENTI CONSER- VATI, ANCHE DEPILATI, COMPRESE LE PELLI DI UCCELLI SENZA PIUME O CALUGINE (ECCETTO QUELLI PERGAMENATI E QUELLI DI BOVINI (COMPRESI I BUFALI), DI EQUINI |
4301 10 00 | PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DI VISONE, INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE |
4301 30 00 | PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DEI SEGUENTI TIPI DI AGNELLO: AGNELLO DETTO «ASTRAKAN», «CARACUL», «PERSIANO», «BREITSCHWANZ» O SIMILI, O DI AGNELLO DELLE INDIE, DELLA CINA, DELLA MONGOLIA O DEL TIBET E SIMILI, INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE |
Codice SA (1) | Descrizione |
4301 60 00 | PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DI VOLPE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE |
4301 70 10 | PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DI CUCCIOLI DI FOCA GROENLANDICA («MANTO BIANCO») O DI CUCCIOLI DI FOCA DAL CAPPUCCIO («MANTO GRIGIO-BLU»), INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE |
4301 70 90 | PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DI FOCA E DI OTARIA, INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE (ECCETTO QUELLE DI CUCCIOLI DI FOCA GROENLANDICA («MANTO BIANCO») E DI CUCCIOLI DI FOCA DAL CAPPUCCIO («MANTO GRIGIO-BLU»)] |
4301 80 10 | PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DI LONTRA MARINA O DI NUTRIA, INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE |
4301 80 30 | PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DI MARMOTTA, INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE |
4301 80 50 | PELLI DA PELLICCERIA GREGGE DI FELIDI SELVATICI DI TUTTI I TIPI, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE |
4301 80 80 | PELLI DA PELLICCERIA GREGGE, INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE (ECCETTO QUELLE DI VISONE, DI AGNELLO DETTO «ASTRAKAN», «CARACUL», «PERSIANO», «BREITSCH- WANZ» O SIMILI, E DI AGNELLO DELLE INDIE, DELLA CINA, DELLA MONGOLIA O DEL TIBET, DI VOLPE, DI FOCA, DI LONTRA MARINA, DI NUTRIA, DI MARMOTTA E DI FELIDI SELVATICI) |
4301 80 95 | PELLI DA PELLICCERIA GREGGE, INTERE, ANCHE SENZA TESTE, CODE O ZAMPE (ECCETTO QUELLE DI VISONE, DI AGNELLO DETTO «ASTRAKAN», «CARACUL», «PERSIANO», «BREITSCH- WANZ» O SIMILI, E DI AGNELLO DELLE INDIE, DELLA CINA, DELLA MONGOLIA O DEL TIBET, DI VOLPE, DI FOCA, DI LONTRA MARINA, DI NUTRIA, DI MARMOTTA E DI FELIDI SELVATICI) |
4301 90 00 | TESTE, CODE, ZAMPE ED ALTRI PEZZI UTILIZZABILI IN PELLICCERIA |
5001 00 00 | BOZZOLI DI BACHI DA SETA ATTI ALLA TRATTURA |
5002 00 00 | SETA GREGGIA, NÉ FILATA NÉ TORTA |
5003 10 00 | CASCAMI DI SETA, COMPRESI I BOZZOLI NON ATTI ALLA TRATTURA, I CASCAMI DI FILATURA E SFILACCIATI, NON CARDATI NÉ PETTINATI |
5003 90 00 | CASCAMI DI SETA, COMPRESI I BOZZOLI NON ATTI ALLA TRATTURA, I CASCAMI DI FILATURA E SFILACCIATI, CARDATI O PETTINATI |
5101 11 00 | LANE DI TOSATURA SUCIDE, COMPRESE LE LANE LAVATE A DOSSO, NON CARDATE NÉ PETTI- NATE |
5101 19 00 | LANE SUCIDE, COMPRESE LE LANE LAVATE A DOSSO, NON CARDATE NÉ PETTINATE (ECCETTO LE LANE DI TOSATURA) |
5101 21 00 | LANE DI TOSATURA, SGRASSATE, NON CARBONIZZATE, NON CARDATE NÉ PETTINATE |
5101 29 00 | LANE SGRASSATE, NON CARBONIZZATE, NON CARDATE NÉ PETTINATE (ECCETTO LE LANE DI TOSATURA) |
Codice SA (1) | Descrizione |
5101 30 00 | LANE CARBONIZZATE, NON CARDATE NÉ PETTINATE |
5102 11 00 | PELI DI CAPRA DEL CACHEMIR, NON CARDATI NÉ PETTINATI |
5102 19 10 | PELI DI CONIGLIO D’ANGORA, NON CARDATI NÉ PETTINATI |
5102 19 30 | PELI DI ALPAGA, DI LAMA O DI VIGOGNA, NON CARDATI NÉ PETTINATI |
5102 19 40 | PELI DI CAMMELLO O DI YACK, DI CAPRA MOHAIR, DI CAPRA DEL TIBET E CAPRE SIMILI, NON CARDATI NÉ PETTINATI |
5102 19 90 | PELI DI CONIGLIO, DI LEPRE, DI CASTORO, DI NUTRIA E DI TOPO MUSCHIATO, NON CARDATI NÉ PETTINATI (ESCLUSO IL CONIGLIO D’ANGORA) |
5102 20 00 | PELI GROSSOLANI, NON CARDATI NÉ PETTINATI (ECCETTO LE LANE, I PELI E LE SETOLE UTILIZ- ZATI NELLA FABBRICAZIONE DI SCOPE E SPAZZOLE, E I PELI DELLA CRINIERA O DELLA CODA) |
5103 10 10 | PETTINACCE DI LANA O DI PELI FINI, NON CARBONIZZATE (ESCLUSI GLI SFILACCIATI) |
5103 10 90 | PETTINACCE DI LANA O DI PELI FINI, CARBONIZZATE (ESCLUSI GLI SFILACCIATI) |
5103 20 10 | CASCAMI DI FILATI DI LANA O DI PELI FINI |
5103 20 91 | CASCAMI DI LANA O DI PELI FINI, NON CARBONIZZATI (ECCETTO I CASCAMI DI FILATI, LE PETTINACCE E GLI SFILACCIATI) |
5103 20 99 | CASCAMI DI LANA O DI PELI FINI, CARBONIZZATI (ECCETTO I CASCAMI DI FILATI, LE PETTI- NACCE E GLI SFILACCIATI) |
5103 30 00 | CASCAMI DI PELI GROSSOLANI, COMPRESI I CASCAMI DI FILATI (ECCETTO GLI SFILACCIATI E I CASCAMI DI PELI E DI SETOLE UTILIZZATI NELLA FABBRICAZIONE DI SCOPE E SPAZZOLE, E DI PELI DELLA CRINIERA O DELLA CODA) |
5201 00 10 | COTONE, NON CARDATO NÉ PETTINATO, IDROFILO O IMBIANCHITO |
5201 00 90 | COTONE, NON CARDATO NÉ PETTINATO (ECCETTO QUELLO IDROFILO O IMBIANCHITO) |
5202 10 00 | CASCAMI DI FILATI DI COTONE |
5202 91 00 | SFILACCIATI DI COTONE |
5202 99 00 | CASCAMI DI COTONE (COMPRESI I CASCAMI DI FILATI E GLI SFILACCIATI) |
5203 00 00 | COTONE CARDATO X XXXXXXXXX |
Codice SA (1) | Descrizione |
5301 10 00 | XXXX XXXXXXX O MACERATO |
5301 21 00 | LINO, MACIULLATO O STIGLIATO |
5301 29 00 | LINO, PETTINATO O ALTRIMENTI PREPARATO, MA NON FILATO (ECCETTO IL LINO MACIULLATO, STIGLIATO E MACERATO) |
5301 30 10 | STOPPE DI LINO |
5301 30 90 | CASCAMI DI LINO, COMPRESI I CASCAMI DI FILATI E GLI SFILACCIATI |
5302 10 00 | CANAPA (CANNABIS SATIVA), GREGGIA O MACERATA |
5302 90 00 | CANAPA (CANNABIS SATIVA), PREPARATA, MA NON FILATA; STOPPE E CASCAMI DI CANAPA, COMPRESI I CASCAMI DI FILATI E GLI SFILACCIATI (ECCETTO LA CANAPA MACERATA) |
(1) Secondo la definizione di cui alla legge della Repubblica di Albania n. 8981 del 12 dicembre 2003 recante approvazione del livello della tariffa doganale (Gazzetta ufficiale n. 82 e n. 82/1 del 2002), modificata dalla legge n. 9159 dell’8 dicembre 2003 (Gazzetta ufficiale n. 105 del 2003) e dalla legge n. 9330 del 6 dicembre 2004 (Gazzetta ufficiale n. 103 del 2004).
ALLEGATO II b)
CONCESSIONI TARIFFARIE ACCORDATE DALL’ALBANIA ALLE MATERIE PRIME AGRICOLE ORIGINARIE DELLA COMUNITÀ
[di cui all’articolo 27, paragrafo 3, lettera b)]
I dazi doganali per i prodotti elencati nel presente allegato saranno ridotti ed eliminati secondo il calendario seguente:
— alla data di entrata in vigore dell’accordo il dazio all’importazione sarà ridotto al 90 % del dazio di base,
— il 1o gennaio del primo anno successivo alla data di entrata in vigore dell’accordo il dazio all’importazione sarà ridotto all’80 % del dazio di base,
— il 1o gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore dell’accordo il dazio all’importazione sarà ridotto al 60 % del dazio di base,
— il 1o gennaio del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore dell’accordo il dazio all’importazione sarà ridotto al 40 % del dazio di base,
— il 1o gennaio del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore dell’accordo il dazio all’importazione sarà annullato.
Codice SA (1) | Designazione delle merci |
0101 90 11 | CAVALLI DESTINATI ALLA MACELLAZIONE |
0101 90 19 | CAVALLI VIVI (ECCETTO I RIPRODUTTORI DI RAZZA PURA E QUELLI DESTINATI ALLA MACEL- LAZIONE) |
0101 90 30 | ASINI VIVI |
0101 90 90 | MULI E XXXXXXXX VIVI |
0206 10 91 | FEGATI COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, FRESCHI O REFRIGERATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI) |
0206 10 95 | PEZZI DETTI «ONGLETS» E «HAMPES» COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, FRESCHI O REFRIGERATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEU- TICI) |
0206 10 99 | FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, FRESCHE O REFRIGERATE (EC- CETTO QUELLE DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI, FEGATI E PEZZI DETTI «ONGLETS» E «HAMPES») |
0206 21 00 | LINGUE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, CONGELATE |
0206 22 00 | FEGATI COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, CONGELATI |
0206 29 91 | PEZZI DETTI «ONGLETS» E «HAMPES» COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, CONGE- LATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI) |
0206 29 99 | FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA, CONGELATE (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI, LINGUE, FEGATI E PEZZI DETTI «ONGLETS» E «HAMPES») |
0206 30 20 | FEGATI COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, FRESCHI O REFRIGERATI |
Codice SA (1) | Designazione delle merci |
0206 30 30 | FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, FRESCHE O REFRIGE- RATE (ECCETTO FEGATI) |
0206 30 80 | FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA NON DOMESTICA, FRESCHE O REFRIGERATE |
0206 41 20 | FEGATI COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, CONGELATI |
0206 41 80 | FEGATI COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA NON DOMESTICA, CONGELATI |
0206 49 20 | FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA DOMESTICA, CONGELATE (EC- CETTO FEGATI) |
0206 49 80 | FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE SUINA NON DOMESTICA, CONGELATE (ECCETTO FEGATI) |
0206 80 91 | FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE EQUINA, ASININA O MULESCA, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEU- TICI) |
0206 80 99 | FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE OVINA E CAPRINA, FRESCHE O REFRIGE- RATE (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI) |
0206 90 91 | FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE EQUINA, ASININA O MULESCA, CONGE- LATE (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI) |
0206 90 99 | FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI ANIMALI DELLA SPECIE OVINA E CAPRINA, CONGELATE (EC- CETTO QUELLE DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI) |
0208 10 11 | CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI CONIGLI DOMESTICI, FRESCHE O REFRIGERATE |
0208 10 19 | CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI CONIGLI DOMESTICI, CONGELATE |
0208 10 90 | CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI CONIGLI NON DOMESTICI E LEPRI, FRESCHE, REFRIGE- RATE O CONGELATE |
0208 20 00 | COSCE DI RANE, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE |
0208 40 10 | CARNI DI BALENA, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE |
0208 90 10 | CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI PICCIONI DOMESTICI, FRESCHE, REFRIGERATE O CON- GELATE |
0208 90 20 | CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI QUAGLIE, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE |
0208 90 40 | CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI SELVAGGINA, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE (ECCETTO CONIGLI, LEPRI, SUINI E QUAGLIE) |
0208 90 55 | CARNI DI FOCA, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE |
0208 90 60 | CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI DI RENNA, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE |
0208 90 95 | CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI, FRESCHE, REFRIGERATE O CONGELATE (ECCETTO QUELLE DI ANIMALI DELLE SPECIE BOVINA, SUINA, OVINA, CAPRINA, EQUINA, ASININA O MULESCA, XXXXX, GALLINE, ANATRE, OCHE, TACCHINI, TACCHINE E FARAONE, CONIGLI, LEPRI, PRIMATI, BALENE) |
Codice SA (1) | Designazione delle merci |
0209 00 11 | LARDO, FRESCO, REFRIGERATO O CONGELATO, SALATO O IN SALAMOIA |
0209 00 19 | LARDO SECCO O AFFUMICATO |
0209 00 30 | GRASSO DI MAIALE, NON FUSO |
0209 00 90 | GRASSO DI VOLATILI, NON FUSO |
0403 90 11 | LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI IN FORME SOLIDE, NON DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 % (ECCETTO YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO) |
0403 90 13 | LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI IN FORME SOLIDE, NON DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5 % ED INFERIORE O UGUALE A 27 % (ECCETTO YOGURT AROMATIZ- ZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO) |
0403 90 19 | LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI IN FORME SOLIDE, NON DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27 % (ECCETTO YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO) |
0403 90 31 | LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI IN FORME SOLIDE, DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 % (ECCETTO YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO) |
0403 90 33 | LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI IN FORME SOLIDE, DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5 % ED INFERIORE O UGUALE A 27 % (ECCETTO YOGURT AROMATIZ- ZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO) |
0403 90 39 | LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI IN FORME SOLIDE, DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27 % (ECCETTO YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO) |
0403 90 51 | LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI, ANCHE CONCENTRATI, NON DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 3 % (ECCETTO QUELLI IN FORME SOLIDE E YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO) |
0403 90 53 | LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI, ANCHE CONCENTRATI, NON DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 3 % ED INFERIORE O UGUALE A 6 % (ECCETTO QUELLI IN FORME SOLIDE E YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO) |
0403 90 59 | LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI, ANCHE CONCENTRATI, NON DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 6 % (ECCETTO QUELLI IN FORME SOLIDE E YOGURT AROMA- TIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO) |
Codice SA (1) | Designazione delle merci |
0403 90 61 | LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI, ANCHE CONCENTRATI, DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 3 % (ECCETTO QUELLI IN FORME SOLIDE E YOGURT AROMA- TIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO) |
0403 90 63 | LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI, ANCHE CONCENTRATI, DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 3 % ED INFERIORE O UGUALE A 6 % (ECCETTO QUELLI IN FORME SOLIDE E YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO) |
0403 90 69 | LATTICELLO, LATTE E CREMA COAGULATI, CHEFIR E ALTRI TIPI DI LATTE E CREME FERMENTATI O ACIDIFICATI, ANCHE CONCENTRATI, DOLCIFICATI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 6 % (ECCETTO QUELLI IN FORME SOLIDE E YOGURT AROMATIZZATI O ADDIZIONATI DI FRUTTA O DI CACAO) |
0404 10 26 | SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 % E TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 % |
0404 10 28 | SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 % E TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5 % ED INFERIORE O UGUALE A 27 % |
0404 10 32 | SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 % E TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27 % |
0404 10 34 | SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) SUPERIORE A 15 % E TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 % |
0404 10 36 | SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) SUPERIORE A 15 % E TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5 % ED INFERIORE O UGUALE A 27 % |
0404 10 38 | SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, IN POLVERE, IN GRANULI O IN ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) SUPERIORE A 15 % E TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27 % |
0404 10 48 | SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 % |
0404 10 52 | SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 % |
Codice SA (1) | Designazione delle merci |
0404 10 54 | SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 % |
0404 10 56 | SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) SUPERIORE A 15 % |
0404 10 58 | SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) SUPERIORE A 15 % |
0404 10 62 | SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) SUPERIORE A 15 % |
0404 10 72 | SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) SUPERIORE A 15 % |
0404 10 74 | SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) INFERIORE O UGUALE A 15 % |
0404 10 76 | SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) SUPERIORE A 15 % |
0404 10 78 | SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) UGUALE O SUPERIORE A 15 % |
0404 10 82 | SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38 UGUALE O SUPERIORE A 15 % |
0404 10 84 | SIERO DI LATTE, MODIFICATO O NON, ANCHE CONCENTRATO, MA NON IN POLVERE, GRANULI O ALTRE FORME SOLIDE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTE TENORE, IN PESO, DI PROTEINE (TENORE DI AZOTO × 6,38) UGUALE O SUPERIORE A 15 % |
0404 90 21 | PRODOTTI COSTITUITI DI COMPONENTI NATURALI DEL LATTE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 %, N.N.A. |
0404 90 23 | PRODOTTI COSTITUITI DI COMPONENTI NATURALI DEL LATTE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5 % ED INFERIORE O UGUALE A 27 %, N.N.A. |
Codice SA (1) | Designazione delle merci |
0404 90 29 | PRODOTTI COSTITUITI DI COMPONENTI NATURALI DEL LATTE, SENZA AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27 %, N.N.A. |
0404 90 81 | PRODOTTI COSTITUITI DI COMPONENTI NATURALI DEL LATTE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 1,5 %, N.N.A. |
0404 90 83 | PRODOTTI COSTITUITI DI COMPONENTI NATURALI DEL LATTE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 1,5 % ED INFERIORE O UGUALE A 27 %, N.N.A. |
0404 90 89 | PRODOTTI COSTITUITI DI COMPONENTI NATURALI DEL LATTE, CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI ED AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 27 %, N.N.A. |
0405 20 90 | PASTE DA SPALMARE LATTIERE AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 75 % ED INFERIORE A 80 % |
0405 90 10 | MATERIE GRASSE PROVENIENTI DAL LATTE AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE UGUALE O SUPERIORE A 99,3 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA INFERIORE O UGUALE A 0,5 % |
0405 90 90 | MATERIE GRASSE PROVENIENTI DAL LATTE, BURRO DISIDRATATO E GHEE (ECCETTO QUELLE AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE UGUALE O SUPERIORE A 99,3 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA INFERIORE O UGUALE A 0,5 %, BURRO NATURALE, BURRO RICOMBINATO E BURRO DI SIERO DI LATTE) |
0406 10 20 | FORMAGGI FRESCHI (NON AFFINATI), COMPRESI IL FORMAGGIO DI SIERO DI LATTE E I LATTI- CINI, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % |
0406 10 80 | FORMAGGI FRESCHI (NON AFFINATI), COMPRESI IL FORMAGGIO DI SIERO DI LATTE E I LATTI- CINI, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 40 % |
0406 20 10 | FORMAGGI DI GLARIS ALLE ERBE, GRATTUGIATI O IN POLVERE |
0406 20 90 | FORMAGGI GRATTUGIATI O IN POLVERE (ECCETTO FORMAGGI DI GLARIS ALLE ERBE) |
0406 30 10 | FORMAGGI FUSI, DIVERSI DA QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE, OTTENUTI ESCLUSIVAMENTE CON FORMAGGI EMMENTAL, GRUYERE E APPENZELL ED, EVENTUALMENTE, CON AGGIUNTA DI FORMAGGIO GLARIS ALLE ERBE (DETTO «SCHABZIGER»), CONDIZIONATI PER LA VENDITA AL MINUTO |
0406 30 31 | FORMAGGI FUSI, DIVERSI DA QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 36 % E TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE DELLA SOSTANZA SECCA INFERIORE O UGUALE A 48 % (ECCETTO MISCELE DI FORMAGGI FUSI OTTE- XXXX CON FORMAGGI EMMENTAL, GRUYERE E APPENZELL) |
0406 30 39 | FORMAGGI FUSI, DIVERSI DA QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 36 % E TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE DELLA SOSTANZA SECCA SUPERIORE A 48 % (ECCETTO MISCELE DI FORMAGGI FUSI OTTENUTI CON FORMAGGI EMMENTAL, GRUYERE E APPENZELL) |
0406 30 90 | FORMAGGI FUSI, DIVERSI DA QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 36 % (ECCETTO MISCELE DI FORMAGGI FUSI OTTENUTI CON FORMAGGI EMMENTAL, GRUYERE E APPENZELL ED, EVENTUALMENTE, CON AGGIUNTA DI FOR- MAGGIO GLARIS ALLE ERBE, CONDIZIONATE PER LA VENDITA AL MINUTO) |
Codice SA (1) | Designazione delle merci |
0406 40 10 | ROQUEFORT |
0406 40 50 | GORGONZOLA |
0406 40 90 | FORMAGGI A PASTA ERBORINATA (ECCETTO ROQUEFORT E GORGONZOLA) |
0406 90 01 | FORMAGGI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE (ECCETTO FORMAGGI FRESCHI, COMPRESO FORMAGGIO DI SIERO DI LATTE, NON FERMENTATO, LATTICINI, FORMAGGI FUSI, FORMAGGI A PASTA ERBORINATA E FORMAGGI GRATTUGIATI O IN POLVERE) |
0406 90 02 | EMMENTAL, GRUYERE, SBRINZ, BERGKÄSE E APPENZELL AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE DELLA SOSTANZA SECCA NON INFERIORE A 45 %, DI UNA MATURAZIONE DI ALMENO TRE MESI, IN FORME DEL TIPO SPECIFICATO ALLA NOTA COMPLEMENTARE 2 DEL CAPITOLO 4 |
0406 90 03 | EMMENTAL, GRUYERE, SBRINZ, BERGKÄSE E APPENZELL AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE DELLA SOSTANZA SECCA NON INFERIORE A 45 %, DI UNA MATURAZIONE DI ALMENO TRE MESI, IN FORME DEL TIPO SPECIFICATO ALLA NOTA COMPLEMENTARE 2 DEL CAPITOLO 4 |
0406 90 04 | EMMENTAL, GRUYERE, SBRINZ, BERGKÄSE E APPENZELL, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE DELLA SOSTANZA SECCA NON INFERIORE A 45 %, DI UNA MATURAZIONE DI ALMENO TRE MESI, IN PEZZI CONDIZIONATI SOTTOVUOTO O CON GAS INERTE, CON LA CROSTA DA ALMENO UN LATO E PESO NETTO PARI O SUPERIORE A 1 KG |
0406 90 05 | EMMENTAL, GRUYERE, SBRINZ, BERGKÄSE E APPENZELL, AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE DELLA SOSTANZA SECCA NON INFERIORE A 45 %, DI UNA MATURAZIONE DI ALMENO TRE MESI, IN PEZZI CONDIZIONATI SOTTOVUOTO O CON GAS INERTE, CON LA CROSTA DA ALMENO UN LATO E PESO NETTO PARI O SUPERIORE A 1 KG |
0406 90 06 | EMMENTAL, GRUYERE, SBRINZ, BERGKÄSE E APPENZELL AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE DELLA SOSTANZA SECCA NON INFERIORE A 45 %, DI UNA MATURAZIONE DI ALMENO TRE MESI, IN PEZZI SENZA CROSTA DI PESO NETTO INFERIORE A 450 G |
0406 90 13 | EMMENTAL (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE, QUELLO DESTINATO ALLA TRA- SFORMAZIONE E QUELLO DELLE SOTTOVOCI DA 0406 90 02 A 0406 90 06) |
0406 90 15 | GRUYERE E SBRINZ (ECCETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE, QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE E QUELLI DELLE SOTTOVOCI DA 0406 90 02 A 0406 90 06) |
0406 90 17 | BERGKÄSE E APPENZELL (ECCETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE, QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE E QUELLI DELLE SOTTOVOCI DA 0406 90 02 A 0406 90 06) |
0406 90 18 | FROMAGE FRIBOURGEOIS, VACHERIN MONT D’OR E TETE DE MOINE (ECCETTO QUELLI GRAT- TUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE) |
0406 90 19 | FORMAGGI DI GLARIS ALLE ERBE (ECCETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE) |
0406 90 21 | CHEDDAR (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRA- SFORMAZIONE) |
0406 90 23 | EDAM (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFOR- MAZIONE) |
Codice SA (1) | Designazione delle merci |
0406 90 25 | TILSIT (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFOR- MAZIONE) |
0406 90 27 | BUTTERKÄSE (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE) |
0406 90 29 | KASHKAVAL (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE) |
0406 90 35 | KEFALOTYRI (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE) |
0406 90 37 | FINLANDIA (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRA- SFORMAZIONE) |
0406 90 39 | JARLSBERG (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRA- SFORMAZIONE) |
0406 90 50 | FORMAGGI DI PECORA O DI BUFALA, IN RECIPIENTI CONTENENTI SALAMOIA O IN OTRI DI PELLI DI PECORA O DI CAPRA (ECCETTO FETA) |
0406 90 61 | GRANA PADANO E PARMIGIANO REGGIANO AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA INFERIORE O UGUALE A 47 % (ECCETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTI- NATI ALLA TRASFORMAZIONE) |
0406 90 69 | FORMAGGI AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA INFERIORE O UGUALE A 47 %, N.N.A. |
0406 90 73 | PROVOLONE AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 % (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE) |
0406 90 75 | ASIAGO, CACIOCAVALLO, MONTASIO E RAGUSANO AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 % (ECCETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE) |
0406 90 76 | DANBO, FONTAL, FONTINA, FYNBO, HAVARTI, MARIBO E SAMSØ AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 % (ECCETTO QUELLI GRATTU- GIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE) |
0406 90 78 | GOUDA AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TE- NORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 % (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE) |
0406 90 79 | ESROM, ITALICO, KERNHEM, SAINT-XXXXXXXX, SAINT-XXXXXX E TALEGGIO AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 % (ECCETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE) |
0406 90 81 | CANTAL, CHESHIRE, WENSLEYDALE, LANCASHIRE, DOUBLE GLOUCESTER, BLARNEY, XXXXX E MONTEREY AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 % (ECCETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTINATI ALLA TRASFORMAZIONE) |
0406 90 82 | CAMEMBERT AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 % (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFORMAZIONE) |
Codice SA (1) | Designazione delle merci |
0406 90 84 | BRIE AVENTE TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 % (ECCETTO QUELLO GRATTUGIATO O IN POLVERE E QUELLO DESTINATO ALLA TRASFOR- MAZIONE) |
0406 90 85 | KEFALOGRAVIERA E KASSERI (ECCETTO QUELLI GRATTUGIATI O IN POLVERE E QUELLI DESTI- NATI ALLA TRASFORMAZIONE) |
0406 90 86 | FORMAGGI AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 47 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 %, N.N.A. |
0406 90 87 | FORMAGGI AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 52 % ED INFERIORE O UGUALE A 62 %, N.N.A. |
0406 90 88 | FORMAGGI AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 62 % ED INFERIORE O UGUALE A 72 %, N.N.A. |
0406 90 93 | FORMAGGI AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE INFERIORE O UGUALE A 40 % E TENORE, IN PESO, DI ACQUA DELLA MATERIA NON GRASSA SUPERIORE A 72 %, N.N.A. |
0406 90 99 | FORMAGGI AVENTI TENORE, IN PESO, DI MATERIE GRASSE SUPERIORE A 40 %, N.N.A. |
0408 11 20 | TUORLI, ESSICCATI, NON ATTI ALL’ALIMENTAZIONE UMANA, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUC- CHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI |
0408 11 80 | TUORLI, ESSICCATI, ATTI ALL’ALIMENTAZIONE UMANA, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI |
0408 19 20 | TUORLI, FRESCHI, COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, MODELLATI, CONGELATI O ALTRIMENTI CONSERVATI, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, NON ATTI ALL’ALIMENTAZIONE UMANA (ECCETTO QUELLI ESSICCATI) |
0408 19 81 | TUORLI, LIQUIDI, ATTI ALL’ALIMENTAZIONE UMANA, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI |
0408 19 89 | TUORLI (NON LIQUIDI), CONGELATI O ALTRIMENTI CONSERVATI, ATTI ALL’ALIMENTAZIONE UMANA, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI (ECCETTO TUORLI ESSICCATI) |
0408 91 20 | UOVA DI VOLATILI SGUSCIATE, ESSICCATE, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, NON ATTE ALL’ALIMENTAZIONE UMANA (ECCETTO TUORLI) |
0408 91 80 | UOVA DI VOLATILI SGUSCIATE, ESSICCATE, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOLCIFICANTI, ATTE ALL’ALIMENTAZIONE UMANA (ECCETTO TUORLI) |
0408 99 20 | UOVA DI VOLATILI SGUSCIATE, FRESCHE, COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, MODELLATE, CON- GELATE O ALTRIMENTI CONSERVATE, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOL- CIFICANTI, NON ATTE ALL’ALIMENTAZIONE UMANA (ECCETTO UOVA ESSICCATE E TUORLI) |
0408 99 80 | UOVA DI VOLATILI SGUSCIATE, FRESCHE, COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, MODELLATE, CON- GELATE O ALTRIMENTI CONSERVATE, ANCHE CON AGGIUNTA DI ZUCCHERI O DI ALTRI DOL- CIFICANTI, ATTE ALL’ALIMENTAZIONE UMANA (ECCETTO UOVA ESSICCATE E TUORLI) |
Codice SA (1) | Designazione delle merci |
0511 10 00 | SPERMA DI TORI |
0511 99 10 | TENDINI E NERVI DI ORIGINE ANIMALE, RITAGLI E ALTRI CASCAMI SIMILI DI PELLI GREGGE |
0511 99 90 | PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, N.N.A.; ANIMALI MORTI, NON ATTI ALL’ALIMENTAZIONE UMANA (ECCETTO PESCI, CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI) |
0603 10 10 | FIORI E BOCCIOLI DI ROSE, RECISI, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, FRESCHI |
0603 10 20 | FIORI E BOCCIOLI DI GAROFANI, RECISI, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, FRESCHI |
0603 10 30 | FIORI E BOCCIOLI DI ORCHIDEE, RECISI, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, FRESCHI |
0603 10 40 | FIORI E BOCCIOLI DI GLADIOLI, RECISI, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, FRESCHI |
0603 10 50 | FIORI E BOCCIOLI DI CRISANTEMI, RECISI, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, FRESCHI |
0603 10 80 | FIORI E BOCCIOLI DI FIORI, RECISI, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, FRESCHI (ECCETTO ROSE, GAROFANI, ORCHIDEE, GLADIOLI E CRISANTEMI) |
0603 90 00 | FIORI E BOCCIOLI DI FIORI, RECISI, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, ESSICCATI, IMBIANCHITI, TINTI, IMPREGNATI O ALTRIMENTI PREPARATI |
0604 10 10 | LICHENI DELLE RENNE, PER MAZZI O PER ORNAMENTO, FRESCHI, ESSICCATI, IMBIANCHITI, TINTI, IMPREGNATI O ALTRIMENTI PREPARATI |
0604 91 41 | RAMI DI ABETI DI XXXXXXXX [ABIES NORDMANNIANA (STEV.) SPACH] E DI ABETI NOBILI [ABIES PROCERA REHD.]), PER ORNAMENTO |
0701 90 10 | PATATE, FRESCHE O REFRIGERATE, DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DELLA FECOLA |
0701 90 90 | PATATE, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCETTO PATATE DI PRIMIZIA, PATATE DA SEMINA E PA- TATE DESTINATE ALLA FABBRICAZIONE DELLA FECOLA) |
0703 10 90 | SCALOGNI, FRESCHI O REFRIGERATI |
0703 90 00 | PORRI ED ALTRI ORTAGGI AGLIACEI, FRESCHI O REFRIGERATI (ECCETTO CIPOLLE, SCALOGNI E AGLI) |
0705 11 00 | LATTUGHE A CAPPUCCIO, FRESCHE O REFRIGERATE |
0705 19 00 | LATTUGHE, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCETTO QUELLE A CAPPUCCIO) |
Codice SA (1) | Designazione delle merci |
0705 29 00 | CICORIE, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCETTO WITLOOF) |
0706 90 10 | SEDANI-RAPA, FRESCHI O REFRIGERATI |
0706 90 90 | BARBABIETOLE DA INSALATA, SALSEFRICA O BARBA DI BECCO, RAVANELLI E SIMILI RADICI COMMESTIBILI, FRESCHI O REFRIGERATI (ECCETTO CAROTE, NAVONI, SEDANI-RAPA E BARBA- FORTE O CREN) |
0707 00 90 | CETRIOLINI, FRESCHI O REFRIGERATI |
0708 10 00 | PISELLI «PISUM SATIVUM», ANCHE SGRANATI, FRESCHI O REFRIGERATI |
0708 90 00 | LEGUMI DA GRANELLA, ANCHE SGRANATI, FRESCHI O REFRIGERATI (ECCETTO PISELLI «PISUM SATIVUM» E FAGIOLI «VIGNA SPP., PHASEOLUS SPP.») |
0709 10 00 | CARCIOFI, FRESCHI O REFRIGERATI |
0709 20 00 | ASPARAGI, FRESCHI O REFRIGERATI |
0709 30 00 | MELANZANE, FRESCHE O REFRIGERATE |
0709 40 00 | SEDANI, FRESCHI O REFRIGERATI (ESCLUSI SEDANI-RAPA) |
0709 52 00 | TARTUFI, FRESCHI O REFRIGERATI |
0709 60 10 | PEPERONI, FRESCHI O REFRIGERATI |
0709 60 91 | PIMENTI DEL GENERE «CAPSICUM», FRESCHI O REFRIGERATI, DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE INDUSTRIALE DELLA CAPSICINA O DELLE TINTURE DI OLEORESINE DI «CAPSICUM» |
0709 60 95 | PIMENTI DEL GENERE «CAPSICUM» O DEL GENERE «PIMENTA», FRESCHI O REFRIGERATI, DESTI- NATI ALLA FABBRICAZIONE INDUSTRIALE DI OLI ESSENZIALI O DI RESINOIDI |
0709 60 99 | PIMENTI DEL GENERE «CAPSICUM» O DEL GENERE «PIMENTA», FRESCHI O REFRIGERATI (ECCETTO QUELLI DESTINATI ALLA FABBRICAZIONE INDUSTRIALE DELLA CAPSICINA O DELLE TINTURE DI OLEORESINE DI «CAPSICUM» E ALLA FABBRICAZIONE INDUSTRIALE DI OLI ESSENZIALI O DI RESINOIDI, NONCHÉ PEPERONI) |
0709 70 00 | SPINACI, TETRAGONIE (SPINACI DELLA NUOVA ZELANDA) E ATREPLICI, FRESCHI O REFRIGERATI |
0709 90 10 | INSALATE, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCETTO LATTUGHE E CICORIE) |
0709 90 20 | BIETOLE DA COSTA E CARDI, FRESCHI O REFRIGERATI |
0709 90 31 | OLIVE, FRESCHE O REFRIGERATE (ECCETTO QUELLE DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI OLIO) |
0709 90 39 | OLIVE, FRESCHE O REFRIGERATE, DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI OLIO |
Codice SA (1) | Designazione delle merci |
0709 90 40 | CAPPERI, FRESCHI O REFRIGERATI |
0709 90 50 | FINOCCHI, FRESCHI O REFRIGERATI |
0709 90 60 | GRANTURCO DOLCE, FRESCO O REFRIGERATO |
0709 90 70 | ZUCCHINE, FRESCHE O REFRIGERATE |
0709 90 90 | ORTAGGI, FRESCHI O REFRIGERATI, N.N.A. |
0710 10 00 | PATATE, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE |
0710 21 00 | PISELLI, ANCHE SGRANATI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI |
0710 22 00 | FAGIOLI, ANCHE SGRANATI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI |
0710 29 00 | LEGUMI DA GRANELLA, ANCHE SGRANATI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI (ECCETTO PISELLI E FAGIOLI) |
0710 30 00 | SPINACI, TETRAGONIE (SPINACI DELLA NUOVA ZELANDA) E ATREPLICI, ANCHE COTTI IN AC- QUA O AL VAPORE, CONGELATI |
0710 80 10 | OLIVE, ANCHE COTTE IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATE |
0710 80 51 | PEPERONI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI |
0710 80 59 | PIMENTI DEL GENERE «CAPSICUM» O DEL GENERE «PIMENTA», ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI (ECCETTO PEPERONI) |
0710 80 61 | FUNGHI DEL GENERE «AGARICUS», ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI |
0710 80 69 | FUNGHI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI (ECCETTO QUELLI DEL GENERE «AGARICUS») |
0710 80 70 | POMODORI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI |
0710 80 80 | CARCIOFI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI |
0710 80 85 | ASPARAGI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI |
0710 80 95 | ORTAGGI O LEGUMI, ANCHE COTTI IN ACQUA O AL VAPORE, CONGELATI (ECCETTO PATATE, LEGUMI DA GRANELLA, SPINACI, TETRAGONIE (SPINACI DELLA NUOVA ZELANDA), ATREPLICI, GRANTURCO DOLCE, OLIVE, PIMENTI DEL GENERE «CAPSICUM» O DEL GENERE «PIMENTA», FUN- GHI, POMODORI) |