ALLEGATO “ A”
ALLEGATO “ A”
alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 18/12/2012
COMUNE DI PONTEDERA (PROVINCIA DI PISA)
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SU FINANZIAMENTI CONCESSI DA BANCHE CONVENZIONATE CON IL COMUNE DI PONTEDERA IN FAVORE DI PICCOLE IMPRESE CON SEDE LEGALE E OPERATIVA NEL TERRITORIO DEL COMUNE.
Indice
Art. 1 | FINALITA’ DELL’INTERVENTO | pag. | 1 |
Art. 2 | DESTINATARI E REQUISITI | pag. | 1 |
Art 3 | OGGETTO DEI FINANZIAMENTI | pag. | 1 |
Art. 4 | OBBLIGHI DEI RICHIEDENTI | pag. | 1 |
Art. 5 | TETTO MASSIMO DELLA SPESA COMUNALE | pag. | 2 |
Art. 6 | CONVENZIONI E XXXXX D’INTERESSE | pag. | 2 |
Art. 7 | MISURA DEL CONTRIBUTO COMUNALE E MODALITA’ DI EROGAZIONE | pag. | 2 |
Art. 8 | PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE | pag. | 2 |
Art. 9 | INFORMAZIONE TRA I SOGGETTI CONVENZIONATI | pag. | 3 |
Art.10 | FORME DI PUBBLICIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI | pag. | 3 |
Art.11 | DECORRENZA REGOLAMENTO E DURATA E RINNOVO DELLE CONVENZIONI | pag. | 3 |
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Approvato con Deliberazione C.C. n. 98 del 18/12/2012
ART. 1 - FINALITA’ DELL’INTERVENTO
Il presente regolamento determina i criteri e le modalità per la concessione di ausili finanziari, da parte del Comune di Pontedera, a favore della piccola imprenditoria locale, consistente in un contributo in conto interessi, sul finanziamento ottenuto presso una delle banche cittadine all’uopo convenzionata.
ART. 2 – DESTINATARI E REQUISITI
Sono destinatari dei contributi le piccole imprese di tutti i settori economici, esercitanti attività ammesse in regime “de minimis”, in possesso, al momento della richiesta, dei seguenti requisiti:
a) avere la sede legale ed operativa nel territorio del Comune di Pontedera;
b) essere gestite in forma di imprese individuali o di società, anche cooperative;
c) avere un numero dipendenti non superiore a 15 (quindici), escluso i titolari ed i soci;
d) non trovarsi in stato di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
e) essere titolari di un conto corrente bancario presso la banca convenzionata che concede il finanziamento;
f) non aver già ottenuto e non avere in corso, alla data della richiesta di finanziamento, contributi o agevolazioni a qualsiasi titolo, erogate da qualsiasi ente, associazione o cooperativa, per l’investimento da finanziare.
ART. 3 – OGGETTO DEI FINANZIAMENTI
Sono ammessi al finanziamento i seguenti interventi:
a) ristrutturazione edilizia di beni immobili, anche di terzi se funzionali all’azienda e, nel caso, risultanti da contratto di affitto;
b) spese finalizzate all’abbattimento delle barriere architettoniche che ostacolino l’accesso ai locali ed il normale svolgimento del lavoro per i soggetti diversamente abili;
c) adeguamento ed ammodernamento degli impianti;
d) acquisto di macchinari, attrezzature e beni mobili registrati ad uso esclusivo dell’attività aziendale;
e) acquisto di beni immobili finalizzati all’apertura di nuova attività;
f) spese per la promozione dell’attività di impresa, compreso quelle per la creazione e modifica di siti Internet che abbiano tale finalità;
g) spese per la costituzione di società e/o cooperative riconosciute che abbiano come obiettivo quello di agevolare l’attività dei consociati;
Sono considerati ammissibili gli interventi di cui sopra realizzati nei 12 mesi precedenti la richiesta di finanziamento.
ART. 4 – OBBLIGHI DEI RICHIEDENTI
I soggetti richiedenti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente regolamento devono:
a) stipulare apposito contratto di finanziamento con una delle banche, presenti sul territorio comunale di Pontedera, che abbiano aderito all’iniziativa;
b) estinguere il finanziamento nel periodo massimo di cinque anni;
c) destinare il finanziamento ad uno degli interventi individuati al precedente art. 3;
d) impegnarsi, in caso di cessazione dell’attività sia per trasferimento in proprietà o gestione dell’impresa sia per chiusura definitiva, ad estinguere il finanziamento residuo prima della stipula dell’atto di cessione o della chiusura dell’attività;
e) impegnarsi a dare tempestiva comunicazione della eventuale estinzione anticipata del finanziamento al servizio Sviluppo Economico del Comune che provvederà ad interrompere l’erogazione del contributo;
f) impegnarsi a comunicare allo stesso servizio Sviluppo Economico l’eventuale variazione del conto corrente bancario su cui verranno liquidate le somme oggetto di rimborso, pena la sua sospensione.
ART. 5 - TETTO MASSIMO DELLA SPESA COMUNALE.
Il Comune di Pontedera fissa il plafond in linea capitale,annuale non rotativo, che costituisce l’insieme dei finanziamenti concedibili da parte delle banche aderenti all’iniziativa, e stabilisce anche l’importo massimo del finanziamento a livello individuale dei richiedenti, anche con più richieste. Il plafond rappresenta la base di calcolo del contributo comunale da erogarsi ai vari beneficiari.
Le somme di cui sopra saranno indicate nelle convenzioni, di cui al successivo art. 6, da stipularsi con le banche, e rimarranno valide per l’anno in cui viene stipulata la convenzione, mentre per gli anni successivi, tali somme saranno riconfermate o modificate, in relazione alle disponibilità del bilancio comunale, e comunicate agli istituti bancari con lettera raccomandata A/R entro la fine di ciascun anno di valenza della convenzione stessa.
ART. 6 – CONVENZIONI E TASSO DI INTERESSE.
Al fine della definizione dei rapporti e dei rispettivi adempimenti l’Amministrazione comunale e le banche stipuleranno apposite convenzioni nelle quali sarà indicato il tasso di interesse variabile agevolato che ciascun istituto bancario si impegna ad applicare, secondo l’uso bancario, nella concessione dei finanziamenti ai soggetti richiedenti.
A discrezione delle banche, nelle convenzioni potranno essere definite anche tutte le altre condizioni praticate nella concessione del prestito.
Le convenzioni di cui sopra avranno validità biennale.
ART. 7 - MISURA DEL CONTRIBUTO COMUNALE E MODALITA’ DI EROGAZIONE.
Per tutto il periodo di durata del finanziamento, l’Amministrazione comunale interviene, nelle operazioni creditizie ammesse dal presente regolamento, con la concessione di contributi in conto interessi nella misura stabilita nelle convenzioni di cui all’articolo precedente, da liquidarsi, a partire dal semestre di erogazione del finanziamento medesimo, in rate semestrali costanti posticipate, entro i mesi di gennaio e luglio di ciascun anno, compatibilmente con le esigenze contabili dell’Amministrazione,.
Il pagamento di ciascuna rata sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario, intestato all’impresa richiedente, presso l’istituto che ha concesso il finanziamento.
ART. 8 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati devono presentare richiesta ad uno degli istituti bancari convenzionati. La domanda, oltre a quanto di prassi richiede la banca per valutare l’affidabilità del cliente, dovrà essere corredata della seguente documentazione:
a. documentazione definitiva di spesa;
b. dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale si dichiari espressamente:
1) di accettare le condizioni stabilite dal presente regolamento;
2) che l’impresa è iscritta alla CCIAA (ove previsto);
3) che non esistono carichi pendenti a carico dell’imprenditore o dei soci in caso di società.
c. dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai fini della concessione di “Aiuti Stato nell’ambito del regime de minimis”.
La banca, in completa autonomia, secondo i criteri e le modalità vigenti nei rapporti con la clientela e secondo quanto stabilito dal presente regolamento, valuterà caso per caso l’ammissione o meno del soggetto richiedente a fruire del finanziamento incluso nell’agevolazione. L’istruttoria della pratica e l’archiviazione della documentazione prodotta è a cura dell’istituto medesimo.
L’Amministrazione comunale potrà richiedere una copia della documentazione prodotta.
ART. 9 – INFORMAZIONE TRA I SOGGETTI CONVENZIONATI
Al fine di evitare il superamento del plafond annuale, il Comune di Pontedera gestirà l’andamento dei finanziamenti tenendo conto di quelli concessi e/o prenotati dalle banche aderenti all’iniziativa. Tutti gli istituti, pertanto, prima della concessione, sono tenuti a contattare il Comune stesso per la verifica della disponibilità ed effettuare una prenotazione. La concessione del finanziamento dovrà avvenire entro il secondo mese successivo a quello della prenotazione, in caso contrario occorrerà procedere ad una nuova prenotazione. Se la prenotazione avviene a fine anno e il finanziamento l’anno successivo rispettando, comunque, i termini indicati, il prestito sarà conteggiato sul plafond dell’anno di prenotazione. Della concessione del finanziamento occorre dare informazione al Comune (servizio Sviluppo Economico).
Tale comunicazione dovrà essere in forma scritta, trasmessa via telefax o con posta elettronica certificata, contenente tutti i dati del soggetto richiedente e del finanziamento concesso.
Qualora l’Amministrazione riscontrasse la non corrispondenza, anche parziale, con il presente regolamento, è facoltà della stessa di non concedere il contributo a suo carico, fermo restando l’impegno della banca a continuare le operazioni relative al finanziamento con le condizioni inizialmente concordate con il soggetto interessato.
ART. 10 – FORME DI PUBBLICIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI
I contributi di cui al presente regolamento saranno oggetto di pubblicizzazione ai sensi, con le modalità e i contenuti di cui alla normativa vigente in termini di trasparenza della Pubblica Amministrazione.
ART. 11 – DECORRENZA REGOLAMENTO E DURATA E RINNOVO DELLE CONVENZIONI
Il presente regolamento entra in vigore il 1°xxxxx io 2013.
Le convenzioni da stipularsi in esecuzione del presente regolamento, avranno validità biennale con decorrenza dal 1° gennaio del primo anno e scad enza al 31 dicembre del secondo anno e potranno essere rinnovate, per ugual periodo, previo accordo fra le parti, mediante sottoscrizione del documento di rinnovo che il Comune invierà agli interessati almeno un mese prima della scadenza.
Eccezionalmente nell’anno di stipula le convenzioni avranno decorrenza dalla data di sottoscrizione se successiva al 1° gennaio, mentre la scadenza rimarrà fissata al 31 dicembre dell’anno successivo.