REGIONE DEL VENETO
XXXXXXX XXX XXXXXX
XXXXXXX XXXXX’ XXXXXX XXXXX-XXXXXXXXX X. 0 “VICENZA”
DELIBERAZIONE
n. 811 del 11-11-2014
O G G E T T O
Approvazione dell'Accordo contrattuale tra l'Ulss 6 Vicenza e la Cooperativa Sociale Libra per la gestione degli inserimenti residenziali nella Comunità Alloggio "Il Bosco" di Dueville e nei Gruppi Appartamento "Sandrigo" e "Passo di Riva" a favore di utenti in carico al DSM
Proponente: Dipartimento Salute Mentale Anno Proposta: 2014
Numero Proposta: 1098
Il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale, riferisce quanto segue:
“Il Dipartimento di Salute Mentale dell’ULSS 6, così come previsto dalla DGR 2227/2002 e dal Progetto Obiettivo per la Salute Mentale approvato con DGR 651/2010, assicura i Livelli Essenziali di Assistenza, anche avvalendosi di strutture gestite da Enti e Soggetti del Privato Sociale autorizzate e accreditate ai sensi della L.R. 22/2002 e delle successive DGRV n. 1616/2008 e n. 748/2011.
In particolare, per quanto riguarda i servizi residenziali, l’Ulss 6 autorizza ed il DSM gestisce, nei limiti di spesa previsti dal budget, gli inserimenti residenziali ritenuti necessari nelle Comunità Alloggio e nei Gruppi Appartamento Protetti gestiti da Enti e Cooperative sociali del territorio.
In tale contesto, la Cooperativa Sociale Libra di Marostica (VI) conduce da diversi anni alcune Comunità Alloggio e Gruppi Appartamento Protetti per pazienti psichiatrici, tutte strutture autorizzate all’esercizio e accreditate ai sensi della L.R. 22/2002, nelle quali vengono ospitati utenti in carico al Dipartimento di Salute Mentale.
Alcune di queste strutture sono ubicate nel territorio di competenza dell’Ulss 6 Vicenza:
-Comunità Alloggio “Il Bosco”, sita a Dueville (VI);
-Gruppo Appartamento Protetto “Sandrigo” sito a Sandrigo (VI);
-Gruppo Appartamento Protetto “Passo di Riva” sito a Dueville-Passo di Riva (VI)
Al fine di regolamentare i rapporti tra l’Ulss 6 e la Cooperativa sociale Libra e di definire nel dettaglio le caratteristiche del servizio richiesto alla Cooperativa per l’inserimento di pazienti seguiti dal DSM nelle strutture site nel territorio dell’Ulss 6, si rende necessario stipulare con la Cooperativa Libra apposito accordo contrattuale, redatto ai sensi della DGRV n. 1303 del 3 luglio 2012 e della successiva nota regionale del 17/12/2012 prot. 576222.
Detto accordo riguarda le strutture residenziali sopra richiamate, collocate nell’ambito del territorio dell’Ulss 6 Vicenza.
L’allegato accordo contrattuale, come sopra esposto, comprende tra le altre anche la Comunità Alloggio “Il Bosco”. Questa struttura è stata autorizzata all’esercizio come comunità alloggio di base in data 04/08/2010 con DGRV n. 126 e accreditata istituzionalmente in data 31/01/2012 con DGRV n. 91.
Per la medesima è in corso la procedura, prevista nel Piano di Zona e nella programmazione regionale, per la riconversione in comunità alloggio estensiva con aumento del numero di posti letto da 10 a 12, come risulta dalla documentazione conservata agli atti e attestata nella nota regionale del 06/08/2013,
L’iter previsto per i processi di rilascio di autorizzazione e accreditamento, ai sensi della L.R. 22/2002 e di cui all’allegato A della DGR n. 2067 del 3 luglio 2007, a seguito della soppressione dell’ARSS (L.R. n. 43 del 23/11/2012) e delle nuove modalità operative (L.R. n. 46 del 03/12/2012-DGR n. 1145 del 05/07/2013) ha provocato l’allungamento dei tempi stabiliti dalla normativa vigente, comportando, nel caso specifico della Comunità Alloggio “Il Bosco”, un rallentamento nell’iter amministrativo per la trasformazione della struttura in Comunità estensiva per la quale si è nella fase conclusiva di attesa del definitivo decreto regionale.
Si precisa infatti che in data 12/05/2014, ai sensi del Decreto regionale n. 82 del 06/08/2013, è stata effettuata dal Gruppo Tecnico di Valutazione dell’Ulss 6, la visita di verifica presso la Comunità Alloggio “Il Bosco” con esito positivo riscontrando la presenza degli standard tecnici ed organizzativi previsti per questa tipologia di struttura (il verbale della visita è conservato agli atti).
Si propone di procedere alla stipula dell’allegato accordo contrattuale con la Cooperativa Libra, relativamente alle tre strutture sopraelencate, avvertendo che la Comunità Alloggio “Il Bosco”viene classificata in comunità estensiva.
L’accordo allegato alla presente è stato redatto tenendo conto delle recenti delibere della Regione Veneto, in particolare la DGR n. 494 del 16 aprile 2013 e alla relativa nota prot. 309342 del 19/07/2013, con la quale la Regione ha stabilito le quote di rilievo sanitario relative alla residenzialità extraospedaliera per tutte le unità di offerta che operano nel campo della Salute Mentale e la DGR n. 1749 del 3 ottobre 2013 con la quale sono state approvate le Linee di Indirizzo per la compartecipazione alla spesa sociale degli inserimenti in strutture e percorsi riabilitativi del Dipartimento di Salute Mentale.
L’accordo ha durata dal 01/11/2014 sino al 31/12/2016 e definisce gli impegni reciproci dell’ULSS e della Cooperativa Libra, richiamando in particolare gli standard tecnici e organizzativi previsti dalla DGR 1616/2008 e dalla DGR n. 748/2011 per la tipologia di strutture gestite dalla Cooperativa e ubicate sul territorio dell’Ulss 6.
Si precisa, infine, che le rette concordate con la Cooperativa Sociale Libra sono in linea con gli indirizzi regionali.
Sulla base del programma degli inserimenti previsti dal Dipartimento di Salute Mentale dell’Ulss 6, si ritiene che il costo stimato per il periodo 01/11/2014-31/12/2014 sia pari a euro 14.914,00 iva inclusa, che trova riferimento nel bilancio sanitario 2014”, mentre per gli anni 2015 e 2016 il costo stimato è di € 89,484,00,
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;
I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale hanno espresso parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE GENERALE XXXXXXXX
1. di approvare l’allegato accordo contrattuale, parte integrante e sostanziale della presente delibera, tra l’Ulss 6 Vicenza e la Cooperativa Sociale Libra di Marostica per la gestione degli inserimenti residenziali a favore di utenti in carico al Dipartimento di Salute Mentale nelle seguenti strutture gestite dalla Cooperativa Libra e collocate sul territorio dell’Ulss 6 Vicenza:
-Comunità Alloggio estensiva“Il Bosco”, sita a Dueville (VI);
-Gruppo Appartamento Protetto “Sandrigo” sito a Sandrigo (VI);
-Gruppo Appartamento Protetto “Passo di Riva” sito a Dueville-Passo di Riva (VI)
2. di prendere atto che, nell’allegato accordo contrattuale, la Comunità Alloggio “Il Bosco” è considerata Comunità Alloggio estensiva, visti gli standard offerti e stante l’esito positivo della visita di verifica della struttura;
3. di dare atto che l’accordo ha una durata che decorre dal 01/11/2014 sino al 31/12/2016;
4. di dare atto inoltre che la spesa prevista per il periodo 01/11/2014-31/12/2014 è stimata pari ad € 14.914,00 (iva al 4% inclusa) e trova copertura nel bilancio sanitario dell’Ulss 6-anno 2014, mentre la
spesa stimata per i due anni successivi di vigenza dell’accordo contrattuale (2015-2016) è pari ad € 89.484,00 (iva incl.) che verrà imputata al bilancio sanitario dell’Ulss 6-anni 2015-2016;
5. di dare atto, infine, che le rette concordate con la Cooperativa Sociale Libra sono in linea con gli indirizzi regionali.
*****
Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo (X.xx Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx)
Il Direttore Sanitario
(X.xx Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx)
Il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale (X.xx Dr. Xxxxx Xxxxxxx)
IL DIRETTORE GENERALE
(X.xx Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx)
Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.
Il presente atto è proposto per la pubblicazione all’Albo on-line dell’Azienda con le seguenti modalità:
Oggetto e contenuto
Copia del presente atto viene inviato in data odierna al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).
Vicenza,
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E
AMMINISTRATIVI GENERALI
Copia conforme all’originale, composta di x. xxxxx (incluso il presente), rilasciata per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E
AMMINISTRATIVI GENERALI
Vicenza,
Prot. N. 1098
AL DIRETTORE GENERALE
Le trasmetto – con proposta di adozione – l’allegato “schema” di delibera, la cui “premessa” costituisce la relazione-proposta di questo Servizio/Ufficio.
Attesto l’avvenuta regolare istruttoria della pratica e la sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale disciplinante la materia e/o la fattispecie.
OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE
Approvazione dell'Accordo contrattuale tra l'Ulss 6 Vicenza e la Cooperativa Sociale Libra per la gestione degli inserimenti residenziali nella Comunità Alloggio "Il Bosco" di Dueville e nei Gruppi Appartamento "Sandrigo" e "Passo di Riva" a favore di utenti in carico al DSM
Vicenza, Il Direttore/Dirigente
Si attesta la congruità del presente atto agli indirizzi e obiettivi dipartimentali.
Data
Il presente atto è pervenuto al Servizio Finanziario e Fiscale. La presente proposta è stata correttamente imputata al conto.
Data
Il presente atto è pervenuto al:
Il Direttore del Dipartimento
Il Direttore del Servizio
- Direttore Amministrativo il
- Direttore Sanitario il
- Direttore dei Servizi Sociali
e della Funzione Territoriale il
Note:
Gestione Atti del Servizio Affari Legali e Amministrativi Generali
Si attesta che la presente proposta di delibera è pervenuta a questa Sezione da parte del Servizio
proponente il giorno
Adottato il al n.
Il Responsabile
Il Responsabile
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Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto
AZIENDA ULSS N. 6 “VICENZA”
Xxxxx X. Xxxxxxx x. 00 – 00000 XXXXXXX
COD. REGIONE 050 – COD. X.X.XX. 006 – COD.FISC. E P.IVA 02441500242
ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA LA COOPERATIVA SOCIALE LIBRA, ENTE GESTORE DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO SANITARIE “IL BOSCO”, “SANDRIGO” E “PASSO DI RIVA” ACCREDITATE NELL’AMBITO DELLA SALUTE MENTALE E LA GESTIONE DEGLI INSERIMENTI RESIDENZIALI DI PAZIENTI IN CARICO AL DSM
TRA
L’Azienda Sanitaria Ulss 6 Vicenza con sede legale in Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, 00, Codice fiscale e Partita IVA 02441500042, rappresentata dal Direttore Generale, xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
E
La Cooperativa Sociale LIBRA onlus, in qualità di soggetto gestore di strutture socio sanitarie destinate a persone con problematiche psichiatriche, con sede legale in Marostica (VI) in Xxx Xxx Xxxxxxx, 00, Codice Fiscale e Partita IVA 02572840243, rappresentata dal legale rappresentante xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, C.F. SPGGRG69R03E970E che interviene nel presente atto per conto delle proprie sedi operative ubicate nel territorio dell’Azienda sanitaria Ulss 6 Vicenza
PREMESSO CHE
La Regione Veneto, in applicazione della L.R. 16 agosto 2002 n. 22, con diversi provvedimenti ha definito i requisiti, gli standard e le procedure per l’accreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture socio sanitarie e sociali che operano nell’area dell’integrazione socio-sanitaria, compresi quelli della salute mentale
La Cooperativa sociale Libra è gestore delle seguenti strutture socio-sanitarie operanti nell’ambito della Salute Mentale, accreditate per le seguenti unità di offerta:
• Comunità Alloggio “Il Bosco” di Dueville (VI), ubicato in Xxx Xxxxxxxxx 00/000, Xxxxxxxx
Per tale struttura è in corso di definizione la formalizzazione con decreto regionale della trasformazione della struttura da comunità alloggio di base (autorizzata e accreditata per n. 10 posti) a comunità alloggio estensiva, con l’aumento di posti da 10 a 12.
La visita di verifica effettuata dal Gruppo Tecnico di Valutazione dell’Ulss 6 presso la comunità alloggio per la riconversione della struttura in comunità estensiva, ha riportato esito positivo.
Il presente accordo contrattuale viene, pertanto, stipulato considerando la Comunità Alloggio “Il Bosco” come Comunità Alloggio estensiva, verificata la presenza degli standard tecnici ed organizzativi previsti per questa tipologia di struttura.
• Gruppo Appartamento Protetto “Sandrigo”, ubicato in Xxx Xxxx 00, Xxxxxxxx
• Gruppo Appartamento Protetto “Passo di Riva”, ubicato in Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx 000, Xxxxxxxx
- Xxxxx xx Xxxx
L’Azienda Ulss 6 Vicenza intende avvalersi delle strutture socio-sanitarie sopra indicate per l’erogazione delle prestazioni previste nei confronti degli utenti seguiti dal Dipartimento di Salute Mentale nel rispetto della normativa di riferimento.
SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Premesse
1. Il presente accordo contrattuale viene stipulato in attuazione dell’art. 17 commi 3 e 5 della L.R. 22/02.
2. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2 Oggetto
1. L’Azienda Ulss 6 Vicenza si avvale delle seguenti strutture socio-sanitarie per l’erogazione di prestazioni di assistenza socio-sanitaria a favore di utenti dell’Area salute Mentale:
• Comunità Alloggio “Il Bosco” di Dueville (VI), ubicato in Xxx Xxxxxxxxx 00/000, Xxxxxxxx
Per la Comunità Alloggio Il Bosco è in corso di definizione la formalizzazione regionale della trasformazione della struttura da comunità alloggio di base a comunità alloggio estensiva (visita di verifica del 12 maggio 2014 con esito positivo).
• Gruppo Appartamento Protetto “Sandrigo”, ubicato in Xxx Xxxx 00, Xxxxxxxx
• Gruppo Appartamento Protetto “Passo di Riva”, ubicato in Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx 000, Xxxxxxxx
- Xxxxx xx Xxxx
2. Le strutture garantiscono le prestazioni di assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale avvalendosi dei servizi, attrezzature e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.
3. Il gestore delle strutture anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio, è pienamente responsabile del rispetto della Carta dei Servizi e degli impegni assunti con il presente accordo.
4. Il gestore delle strutture, fatto salvo il rispetto dei requisiti autorizzativi e di accreditamento, delle procedure di accoglienza e del sistema tariffario di cui ai successivi artt. 3, 4 e 5 è autorizzato ad accogliere utenti non residenti nell’Azienda Ulss 6 e utenti paganti ovunque residenti.
Art. 3
Requisiti autorizzativi e di accreditamento
1.Le strutture socio-sanitarie si impegnano a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento, anche nel caso di cessione d’azienda a terzi.
2.Per ciò che attiene la dotazione di personale, il gestore s’impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni certificando per il personale preposto, ivi compreso il personale dipendente da un soggetto terzo a cui siano affidati, in tutto o in parte, l’esecuzione di servizi della struttura, numero, professionalità e regolare inquadramento contrattuale del rapporto di lavoro previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento e integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta (requisiti e standard come da allegato alla DGR 1616/2008).
3.Le strutture si impegnano al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e accreditamento e a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste degli enti contraenti il presente contratto e/o di altri soggetti pubblici che ne hanno titolo.
0.Xx struttura accreditata come Comunità Alloggio si impegna inoltre a prevedere la presenza di un responsabile con qualifica di psicologo-psicoterapeuta. Qualora il responsabile operi in più sedi di servizi, uno degli operatori a tempo pieno della struttura deve essere identificato quale coordinatore di sede (requisiti e standard da Allegato alla DGR n. 1616/2008 e da Allegato A alla DGR n. 748/2011).
Nelle strutture accreditate come Gruppo Appartamento Protetto viene garantita la funzione di coordinamento, svolta anche da personale in organico, adeguatamente qualificato o da assistente sociale (requisiti e standard da Allegato alla DGR n. 1616/2008).
0.Xx personale dell’Azienda Ulss, munito del documento di riconoscimento, può accedere ai locali delle strutture ed assumere informazioni dirette dal responsabile della struttura, dagli ospiti e dai loro familiari, in ordine ai servizi e alle prestazioni che la struttura è tenuta a garantire ed erogare. La visita ed eventuali osservazioni saranno oggetto di apposito verbale da sottoscrivere seduta stante.
6.Xxxxxxx accedere alle strutture, nelle forme previste dalla Carta dei Servizi, i familiari degli ospiti delle strutture e le persone incaricate della loro tutela (Tutori, Amministratori di Sostegno).
7.L’Azienda Ulss può altresì accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisirne copia riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.
8.L’attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
0.Xx caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell’accreditamento, il presente accordo s’intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Veneto, a tutte le Aziende Ulss venete e al Comune in cui ha sede la struttura.
Art. 4 Procedure di accoglienza
1.L’accoglienza degli ospiti avviene sulla base del presente accordo e per ogni utente inserito viene redatto un progetto terapeutico riabilitativo personalizzato definito dal Dipartimento di Salute Mentale in conformità al progetto generale di assistenza.
Art. 5
Sistema tariffario e pagamenti
0.Xx tariffa comprensiva della quota sanitaria e quota sociale a carico dell’utente e/o Comune di residenza, decisa in sede di UVMD, applicabile nei confronti della tipologia di utenza che può accedere ai posti accreditati e convenzionati con il servizio pubblico, è fissata in
Struttura | Tariffa giornaliera iva esclusa |
Comunità Alloggio “Il Bosco” di Dueville (VI) | euro 105,73 + iva 4% |
Gruppo Appartamento Protetto “Sandrigo” (VI) | euro 60,00 + iva 4% |
Gruppo Appartamento Protetto “Passo di Riva”(VI) | euro 60,00 + iva 4% |
2.L’Azienda corrisponde alla Struttura, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria prevista (quota sanitaria):
Struttura | Tariffa giornaliera iva esclusa (quota sanitaria) |
Comunità Alloggio “Il Bosco” di Dueville (VI) | euro 78,58 + iva 4% |
Gruppo Appartamento Protetto “Sandrigo” (VI) | euro 37,30 + iva 4% |
Gruppo Appartamento Protetto “Passo di Riva” (VI) | euro 37,30 + iva 4% |
0.Xx quota alberghiera a carico dell’utente e/o del Comune, se non vi è capacità contributiva dell’utente, è stabilita in
Struttura | Compartecipazione iva esclusa (quota sociale) |
Comunità Alloggio “Il Bosco” di Dueville (VI) | euro 27,14 + iva 4% |
Gruppo Appartamento Protetto “Sandrigo” (VI) | euro 22,70 + iva 4% |
Gruppo Appartamento Protetto “Passo di Riva” (VI) | euro 22,70 + iva 4% |
4.I valori tariffari sopra indicati potranno essere oggetto di adeguamento annuale su disposizione della Giunta regionale con apposito provvedimento.
5.I requisiti organizzativi e gestionali, da rispettare da parte delle strutture sono quelli previsti dalla vigente normativa regionale per ogni specifica tipologia di utenza.
Eventuali modifiche, integrazioni, nuove disposizioni, in merito ai requisiti organizzativi e gestionali sopra richiamati non troveranno immediata applicazione senza necessità di una specifica integrazione o modifica del presente accordo, fermo restando che eventuali aumenti dei costi troveranno risposta applicando il precedente comma 4.
6.Le strutture sono altresì tenute, nel tempo, a garantire il mantenimento ed il pieno rispetto degli ulteriori requisiti gestionali previsti dalla normativa.
7.Eventuali incrementi tariffari per singoli utenti o intensità assistenziali differenziati per nuclei per particolari tipologie di utenza, saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale o di specifica integrazione contrattuale, previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto o da parte dei soggetti pubblici invianti qualora l’utente provenga da un comune ubicato al di fuori dell’area territoriale di riferimento dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto. In presenza di livelli prestazionali di alta intensità o per progettualità e bisogni specifici, gli incrementi tariffari rispetto al livello medio per le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie sono disciplinati dalla normativa regionale di riferimento.
8.Le strutture s’impegnano ad emettere mensilmente fatture allegando la documentazione contabile amministrativa che potrà essere richiesta dall’Azienda Ulss e la stessa verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Il pagamento delle fatture oltre i 60 giorni comporterà l’applicazione degli interessi legali, come previsto dalla normativa vigente.
9.E’ fatta salva la facoltà dell’Azienda Ulss di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, a seguito di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni previste nel presente accordo.
00.Xx attuazione delle disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, con invarianza dei servizi ai cittadini (c.d. spending review) di cui alla L. n. 135 del 07/08/2012 e nelle more della definizione dei costi standard per le prestazioni sanitarie funzionali all’erogazione dei LEA di cui all’art. 8 c. 2 della L.R. n. 23 del 29/06/2012, le quote di rilievo sanitario relative alla residenzialità extraospedaliera tengono conto di quanto definito dalla DGRV n. 494 del 16/04/2013 e dalla DGRV 1749 del 03/10/2013. La retta giornaliera definita dal presente accordo si applica, senza eccezione, a tutti gli utenti inseriti nelle strutture di accoglienza indipendentemente dal luogo di residenza e/o di provenienza degli stessi.
Art. 6
Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche-Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro a domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite
1.Le strutture si impegnano a rispettare le indicazioni regionali e/o dell’Azienda Ulss circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione socio-sanitaria.
2.Nel caso di peggioramento della patologia di un utente che dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale, il progetto ed il programma terapeutico riabilitativo individualizzato devono essere rivalutati dallo psichiatra curante anche nel senso della permanenza nella struttura e comunicati alla struttura ospitante.
3.Fatto salvo l’esercizio delle attività di vigilanza secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l’Azienda Ulss, nell’ambito della propria attività ordinaria, può compiere controlli circa il permanere dell’appropriatezza dei ricoveri e l’aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contradditorio con il legale rappresentante della struttura o con il responsabile della struttura o suo sostituto, con l’eventuale assistenza dei membri dell’equipe socio-sanitaria responsabile della documentazione.
0.Xx verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, la Struttura dovrà darne immediata comunicazione all’Azienda Ulss.
Per quanto riguarda le assenze, nelle prime tre giornate di assenza l’utente e/o il Comune saranno tenuti a pagare il 100% della sua quota di compartecipazione sociale e l’Azienda Ulss pagherà il 100% della sua quota sanitaria, dal quarto giorno la quota sociale e la quota sanitaria si ridurranno del 25%.
Trascorso un mese di assenza, l’inserimento è concluso. Il progetto di inserimento in struttura può comunque essere rivalutato dal medico psichiatra di riferimento per definire l’eventuale prosecuzione dello stesso e, in questo caso, lo psichiatra produrrà in tempo utile una relazione con le motivazioni della necessità del proseguimento dell’inserimento.
La prosecuzione del progetto deve essere autorizzata dalla Direzione del Dipartimento di Salute Mentale. I permessi di uscita concordati con l’equipe non sono considerati assenze.
Nel calcolo dell’importo complessivo della retta, vanno comprese le giornate di ingresso e di dimissione. L’assenza va calcolata sulle 24 ore (per es. nel caso in cui un ospite sia presente anche solo per alcune ore, va considerato presente).
Ogni struttura residenziale è tenuta a trasmettere mensilmente al DSM (entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento) una scheda contenente le presenze e le assenze dei singoli utenti, specificando il motivo legato all’assenza, ai fini della corretta gestione e verifica delle fatture.
5.Agli utenti che necessitino di visite o esami diagnostici da svolgersi all’esterno della struttura o di ricovero in strutture sanitarie, deve essere garantito il trasporto e l’accompagnamento a carico della struttura nei casi in cui lo stesso non rientri nella fattispecie prevista dalle normative vigenti regionali da effettuarsi a titolo gratuito (DGR 1411 del 06/09/2011)
Art. 7
Sistema aziendale per il miglioramento della qualità
1.Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario da perseguire in uno spirito di piena collaborazione. A tal fine la struttura è tenuta al totale rispetto delle disposizioni che regolano il servizio e al mantenimento ed applicazione degli ulteriori requisiti di qualità stabiliti dalla DGR n. 2501 del 06/08/2004 e s.m.i. in riferimento anche alla carta dei servizi.
Art. 8 Sanzioni
0.Xx applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2.L’Azienda Ulss, accertata l’inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffida il legale rappresentante a sanarla e a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti o l’inadempienza degli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
0.Xx contratto e, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell’accreditamento.
Art. 9 Controversie
1.Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente accordo e che non sia possibile comporre in via amichevole, sarà adito in via esclusiva un collegio arbitrale composto con le seguenti modalità: un membro di fiducia nominato dall’Ulss, un membro di fiducia nominato dalla Cooperativa, un membro nominato di comune accordo tra le parti. Tali persone dovranno avere comprovata esperienza in materia legale.
0.Xx caso di inadempimento degli obblighi assunti con il presente accordo, ciascuna delle parti dovrà diffidare l’inadempiente al rispetto degli impegni assunti. In caso del persistere dell’inadempimento sarà ammesso recesso con eventuale recupero di quanto erogato e non dovuto.
Art. 10 Durata
0.Xx presente accordo decorre dal 01/11/2014, avrà durata sino al 31/12/2016 e non è soggetto a tacito rinnovo. Viene redatto in quattro copie, una per ciascun contraente, due per la Regione Veneto e precisamente una per la Direzione Programmazione Sanitaria e una per la Direzione Servizi Sociali.
2.Per tutto quanto non previsto nell’accordo, si fa rinvio alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto dell’accordo stipulato, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 5 co. 4, lo stesso dovrà essere integrato e sottoscritto con le nuove disposizioni.
Art. 11 Spese di contratto
0.Xx presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, riguarda prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d’uso.
Le spese di registrazione, in caso d’uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.
Art. 12 Privacy
Le strutture sono tenute a garantire il rispetto del segreto d’ufficio da parte degli operatori dipendenti e del personale volontario eventualmente impiegato, nonché il rispetto della vigente normativa in materia di tutela della privacy (D.Lgs. 196/2006).
In attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza sul trattamento dei dati fornite dal D. Lgs. 196/2006, con la presente convenzione l’Ulss 6, titolare del trattamento dei dati personali, designa la Cooperativa Libra quale responsabile esterno preposto al trattamento dei dati.
Letto, confermato e sottoscritto
ULSS 6 Vicenza Cooperativa Sociale Libra
Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante
Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx