PROVINCIA DI CATANZARO SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA
PROVINCIA DI CATANZARO SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ANNESSI AGLI ISTITUTI DI PERTINENZA DELLA PROVINCIA DI CATANZARO
Art. 1 Finalità
CAPO I
GENERALITA'
1. Il presente Regolamento disciplina l’utilizzo, in orario extra-scolastico, delle palestre e degli eventuali impianti sportivi annessi agli istituti di istruzione superiore di pertinenza della Provincia di Catanzaro, al fine di:
• Favorire la promozione delle attività sportive, motorie e ricreative da parte della collettività.
• Organizzare, attraverso un funzionale e corretto uso, l’utilizzo degli spazi e delle strutture sportive in orario extrascolastico, nonché gli orari, i giorni e i periodi in cui potranno essere utilizzati.
• Regolamentare, in quanto ente proprietario dell’immobile, l’utilizzo delle strutture sportive scolastiche in relazione alle domande di tipo educativo, sportivo, sociale e culturale provenienti dal territorio.
• Regolamentare le modalità e i tempi per la presentazione delle domande di utilizzo delle strutture
• Stabilire i vincoli per la realizzazione delle attività, le modalità di concessione delle strutture sportive e le tariffe contributive
• Favorire, nelle strutture sportive scolastiche, lo svolgimento di attività sportive in orario extra scolastico per fare della Scuola, anche negli orari non scolastici, un centro di promozione culturale, sociale, sportivo e civile.
Art. 2
Diritto di informazione
1. La Provincia provvederà ad assicurare le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento agli enti ed istituzioni pubbliche e private, alle forze sociali e a tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.
CAPO II
USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI PROVINCIALI
Art. 3
Attività sportive
1. Gli Impianti Sportivi Scolastici, di proprietà della Provincia di Catanzaro, sono parte
integrante degli Edifici Scolastici e sono prioritariamente ad uso delle Istituzioni scolastiche che vi svolgono le attività didattiche.
2. L’accesso del pubblico alla palestra in occasione di partite di campionato o altri eventi spettacolari è consentito solamente nelle palestre dotate dei requisiti di legge. In ogni caso non è consentito il pagamento di un biglietto per l’ingresso all’impianto.
Art. 4
Destinatari e procedure di assegnazione
1. Qualora non utilizzate dalle Istituzioni Scolastiche le palestre e gli impianti, se richiesto, possono essere messe a disposizione di: Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, Società Sportive Associate, Associazioni. L’utilizzo sarà autorizzato con convenzione, nel rispetto del seguente regolamento, tra la Scuola e il Soggetto richiedente. Nel caso in cui la palestra sia dotata di accesso autonomo dall’edificio scolastico, la stessa potrà essere utilizzata per l’intero orario extrascolastico o altrimenti limitatamente all’orario di lavoro dei collaboratori scolastici.
Il Dirigente Scolastico dovrà autorizzare e gestire la concessione d’uso delle palestre e degli impianti sportivi, preferibilmente, procedendo alla pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, entro il 30 aprile di ogni anno e comunque in conformità ai principi generali di trasparenza dell’azione amministrativa.
2. L’utilizzo potrà essere concesso:
• in maniera continuativa per più mesi e per la durata dell’Anno Scolastico in corso
• oltre la chiusura dell’Anno Scolastico
• per brevi periodi o temporaneamente
• nei giorni di chiusura delle scuole (vacanze previste dal calendario scolastico)
• nei giorni pre-festivi e festivi
• per incontri federali agonistici.
Per quanto riguarda quest’ultimo punto l’utilizzo per queste manifestazioni è subordinato all’omologazione dell’impianto da parte della Federazione Sportiva competente. La presentazione della domanda non comporta, necessariamente, il suo accoglimento.
Alla domanda di richiesta di utilizzo dell’impianto sportivo dovrà essere allegata la dichiarazione liberatoria di responsabilità e idonee Polizze Assicurative che coprano tutti i danni a terzi ed alla struttura e i nominativi delle persone che devono rispondere dei danni arrecati.
3. L’Istituzione Scolastica comunica alla Provincia di Catanzaro, ai fini di eventuali controlli, il calendario riguardante l’utilizzo degli impianti sia in orario curriculare, sia in orario extracurriculare ed extrascolastico.
4. L’Amministrazione Provinciale di Catanzaro si riserva di utilizzare gli immobili oggetto del presente regolamento per attività straordinarie ed istituzionali che verranno preventivamente comunicate al Dirigente Scolastico.
5. Nel caso in cui le istanze pervenute all'Ente per singola struttura risultino in numero eccedente o concomitante rispetto agli spazi disponibili, l'assegnazione avverrà secondo il seguente ordine di priorità:
Attività sportiva svolta da diversamente abili.
Attività sportive programmate a livello Nazionale
Attività sportive programmate a livello Regionale
Attività sportive programmate a livello Provinciale
Sorteggio tra le Associazioni richiedenti
CAPO III
ONERI A CARICO DEGLI UTILIZZATORI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
Art. 5
Oneri delle associazioni e società sportive
1. Il canone concessorio per l’uso delle palestre e degli impianti sportivi annessi agli istituti scolastici corrisponde a quello di mercato con quota oraria di € 5,00.
2. Le tariffe contributive per l’utilizzo degli impianti sono introitate da parte della Provincia di Catanzaro per contribuire alle spese di luce, riscaldamento, acqua e per i lavori di manutenzione prevedendo apposito capitolo di entrata nel bilancio dell’Ente e conseguentemente verranno previste somme in uscita per manutenzione e gestione Palestre Scolastiche. L’uso degli impianti di Proprietà della Provincia è concesso a titolo gratuito alle scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Catanzaro che ne facciano richiesta. L’uso è relativo:
• Al periodo scolastico e negli orari scolastici curriculari ed extracurriculari.
• Oltre il periodo scolastico per la realizzazione di progetti scolastici regolarmente previsti nei POF. La Provincia si riserva la concessione a titolo gratuito degli impianti a società, associazioni sportive, federazioni e privati che ne facciano richiesta per lo svolgimento di specifiche manifestazioni con le seguenti priorità:
• assenza di fini di lucro del soggetto richiedente
• particolare utilità sociale della manifestazione.
3. Le tariffe contributive dovranno essere versate dal soggetto utilizzatore, all’inizio di ogni mese successivo a quello di utilizzo della struttura o in un’unica soluzione, alla Provincia di Catanzaro. Il versamento potrà essere effettuato attraverso bonifico bancario intestato alla Provincia di Catanzaro. Al soggetto utilizzatore che non provvederà al versamento della quota contributiva mensile sarà revocata la concessione di utilizzo della struttura sportiva su proposta della Provincia al Dirigente Scolastico.
Art. 6
Obblighi degli assegnatari e dei concessionari
1. Il soggetto utilizzatore potrà usufruire degli impianti dalla data della firma della convenzione con il Dirigente Scolastico.
2. Nell'istanza, a pena di non accoglimento, il richiedente deve tra l'altro dichiarare che si impegna a non avanzare per lo stesso tempo e per la stessa disciplina analoga istanza al Comune e ad altri Enti pubblici.
3. L’utilizzo degli impianti sarà concesso esclusivamente per quelle attività motorie, sportive e ricreative che soddisfano le caratteristiche edilizie della struttura e nel rispetto delle condizioni di sicurezza, di igiene e di salvaguardia del patrimonio. La concessione e l’uso degli impianti devono sempre tenere conto:
- Dell’attività e dello sport che deve essere svolto: Sport di squadra, attività motoria e sportiva di carattere generale, attività di pre-atletismo, attività per diversamente abili, attività di tipo ricreativa, attività per anziani, ecc…)
- Del numero delle persone che, per dimensioni dello spazio attività, la struttura può contenere
- Dell’età delle persone che ne usufruiscono (adulti, giovani, bambini, anziani)
- Delle attrezzature esistenti nelle strutture.
4. Il soggetto utilizzatore dovrà dichiarare nella convenzione o nella domanda di richiesta di utilizzo dell’impianto, che il personale preposto a svolgere l’attività:
• Atleti – Sono regolarmente tesserati, per il soggetto utilizzatore dell’impianto, con la Federazione Sportiva di competenza
• Tecnici – Sono abilitati e sono regolarmente tesserati, per il soggetto utilizzatore dell’impianto, con la Federazione Sportiva di competenza.
Che il suddetto personale e gli altri soggetti facenti parte della struttura tecnica- dirigenziale dei soggetti che utilizzano l’impianto sono regolarmente coperti da assicurazione contro gli infortuni di gioco riguardanti la specifica disciplina praticata. Per tutti gli altri soggetti, non elencati nel presente articolo, autorizzati dal soggetto utilizzatore a frequentare l’impianto, nella domanda di richiesta di utilizzo dell’impianto, deve essere allegata la dichiarazione liberatoria in cui si solleva l’Amministrazione Provinciale e il Dirigente Scolastico da responsabilità per eventuali infortuni alle persone che utilizzano l’impianto.
5. L’utilizzo dell’impianto presuppone che il soggetto utilizzatore, oltre al pagamento della tariffa, si faccia carico degli oneri derivanti dalle spese per l’utilizzo dello stesso (pulizia,accensione e spegnimento delle luci, tenuta in ordine dei beni, eliminazione di ogni disagio post utilizzo, etc…..) tali oneri, altrimenti, dovranno essere stabiliti e quantificati dal Dirigente Scolastico che eventualmente potrà mettere a disposizione il proprio personale previo accordo di rimborso degli oneri con il concessionario.
6. Nell’utilizzo dell’impianto il soggetto utilizzatore è tenuto a rispettare le usuali norme di comportamento da tenersi in pubblici locali.
7. Nell’impianto scolastico possono essere organizzate manifestazioni, con presenza di pubblico ove possibile, nel rispetto delle norme che regolano l’affluenza di pubblico nelle palestre e la sicurezza degli stessi.
8. L’utilizzo dell’impianto impegna il soggetto utilizzatore, nei confronti dell’Istituzione scolastica e della Provincia, a farsi carico, durante le ore di utilizzo, del servizio di custodia e sorveglianza dell’impianto sportivo e degli annessi locali di pertinenza, degli spogliatoi e di eventuali locali per depositi attrezzi presenti nell’impianto.
9. Il servizio di pulizia degli ambienti utilizzati e dei servizi igienici potrà essere curato dal personale messo a disposizione della Scuola. Alla Scuola sarà riconosciuto il costo dovuto per il servizio da parte del soggetto attuatore. In alternativa, in mancanza di personale scolastico, il servizio è a carico del soggetto utilizzatore che garantirà la dovuta pulizia al termine dell’attività. Il mancato rispetto di questo servizio, previo accertato riscontro da parte del Dirigente Scolastico e dei tecnici della Provincia, può essere motivo di revoca della convenzione.
10. Da parte del soggetto utilizzatore è fatto divieto di concedere in nessun caso l’uso dell’impianto a soggetti terzi. Il non rispetto di questo articolo comporta la revoca immediata della concessione di utilizzo della struttura utilizzata.
11. Il soggetto utilizzatore, in mancanza di personale della Scuola, si impegna alla chiusura degli ingressi interni o esterni alla struttura. Il mancato rispetto di quanto al presente articolo è motivo di revoca immediata della concessione di utilizzo.
12. Il soggetto utilizzatore, previo assenso del Dirigente Scolastico, può richiedere l’uso delle attrezzature presenti nella palestra e di qualunque altro materiale didattico di proprietà dell’Istituzione Scolastica. L’uso può essere concesso, a discrezione del Dirigente Scolastico, con o senza spese di utilizzo. Quanto sopra deve essere specificato nella convenzione Scuola/Soggetto utilizzatore.
13. Il soggetto utilizzatore si assume ogni responsabilità patrimoniale e civile per eventuali danni sopravvenuti a cose o a persone durante lo svolgimento delle
attività che vengono svolte negli impianti. Il risarcimento sarà destinato:
• Alla Scuola per danni al patrimonio degli attrezzi e alla struttura e comunque per danni rientranti nella manutenzione ordinaria
• Alla Provincia per danni rientranti nella manutenzione straordinaria.
Eventuali danni causati dal soggetto utilizzatore dovranno essere immediatamente comunicati al Dirigente Scolastico e al Settore Tecnico della Provincia. I danni causati dal soggetto utilizzatore, se rientranti nella manutenzione ordinaria, dovranno essere ripristinati non oltre il giorno successivo. L’avvenuta riparazione dovrà essere controllata dal personale del Settore Tecnico della Provincia.
14. Al soggetto utilizzatore, se durante l’utilizzo dell’impianto è prevista la presenza di personale della Scuola, non è concesso l’uso delle chiavi della struttura sportiva. In mancanza di personale della Scuola il Dirigente Xxxxxxxxxx potrà concedere l’uso delle chiavi al soggetto utilizzatore (legale rappresentante). In questo caso è fatto assoluto divieto duplicare le chiavi. Il non rispetto di questo articolo comporta la revoca immediata della concessione dell’utilizzo dell’impianto nonché l’assunzione delle responsabilità civili e penali conseguenti.
Art. 7
Fasce orarie di utilizzo
L'uso dei locali può essere richiesto esclusivamente in orari non coincidenti con le ordinarie attività scolastiche.
Art. 8
Revoca della convenzione
La convenzione in uso può essere revocata prima della scadenza del termine finale indicato nella stessa nell'ipotesi di irregolarità accertata dal personale ispettivo della Provincia.
Si procede, altresì, alla revoca della convenzione qualora il convenzionato:
a) utilizzi gli impianti a scopo di lucro e, comunque, per un uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
b) non garantisca di fatto la necessaria sicurezza, l'igiene e la salvaguardia del patrimonio;
c) non ottemperi a quanto disposto nel presente regolamento;
d) risulti concessionario di altri impianti sportivi scolastici di proprietà pubblica nello stesso comune;
e) non effettui il versamento del canone d'uso entro i termini temporali previsti in convenzione.
Nei casi indicati nel presente articolo non è dovuto ai convenzionati alcun rimborso totale o parziale del canone d'uso eventualmente già versato, neppure sotto il profilo di rimborso spese, né gli stessi hanno diritto a pretendere risarcimenti o indennizzi di sorta.
Art. 9
Revoca della convenzione per causa di forza maggiore
1. Il rapporto di convenzione si intende risolto di diritto anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto concessorio per il verificarsi anche di uno solo dei seguenti fatti: indisponibilità dell'impianto sportivo in dipendenza da cause di forza maggiore od esecuzione di opere di manutenzione o di modifiche agli impianti sportivi e qualora per particolari condizioni climatiche l'uso degli impianti costituisca grave pregiudizio al patrimonio provinciale in conformità ad insindacabile parere dei tecnici provinciali.
2. Il caso di anticipata risoluzione per i motivi di cui al precedente comma nulla potrà
eccepire o pretendere il convenzionato, se non la restituzione dei canoni per il periodo in cui l'impianto si è reso indisponibile.
3. Competerà per contro alla Provincia il più ampio diritto di risarcimento dei danni sia diretti che indiretti ogni qualvolta la risoluzione anticipata dell'autorizzazione sia dovuta a causa imputabile al convenzionato.
4. Indipendentemente da quanto disposto dagli articoli precedenti competerà sempre in qualsiasi momento al dirigente competente la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la convenzione per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepirsi o pretendere a qualsiasi titolo.
5. E' fatto obbligo alle associazioni ed alle società di rilasciare preventivamente specifica dichiarazione liberatoria nei confronti della Provincia con la quale si impegnino a non avanzare alcuna richiesta di risarcimento per danni o infortuni connessi con l'attività ginnico-sportiva praticata in virtù della concessione.
Art. 10
Per ogni clausola non esplicitamente contenuta nel presente regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.