CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI ALL’ESERCIZIO COMMERCIALE.
DINAMICAPLUS
Commercio
DINAMICAPLUS COMMERCIO
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI ALL’ESERCIZIO COMMERCIALE.
IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:
• DIP - DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE
• DIP AGGIUNTIVO - DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO
• CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.
Mod. 250150C - Ed. 12/2019 - Agg. 07/2020
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.
Groupama Assicurazioni S.p.A.
Sede legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 000 - 00000 Xxxx - Tel. +39 06 3018.1 Fax +39 06 80210.831 - pec: xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxx.xx
Cap. Soc. euro 492.827.404 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa appartenente al Gruppo Groupama iscritto nell’Albo Gruppi Assicurativi al n. G0056 - Impresa iscritta nell’Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio - Sede legale: 00000 Xxxxxx 8-10 Rue d’Astorg
PAGINA NON UTILIZZABILE
Assicurazione Danni all’esercizio commerciale
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Groupama Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: Dinamica Plus Commercio
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato? SETTORE INCENDIO
✓ Indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate (fabbricato e/o contenuto), anche se di proprietà di terzi, da eventi di vario genere (es. incendi, esplosioni, scoppi) e le altre perdite economiche che possono derivarne (es. il mancato godimento dei locali).
Garanzie Facoltative
Atti vandalici o dolosi ed eventi sociopolitici – Fenomeno elettrico – Eventi atmosferici – Grandine o sovraccarico neve – Acqua condotta, occlusione di tubazioni, rigurgito della rete fognaria, gelo e spese di ricerca e riparazione del guasto – Dispersione liquidi – Commercio ambulante – Ricorso terzi – Rischio locativo – Merci in refrigerazione – Merci periodiche – Spese di demolizione e sgombero – Cose trasportate – Xxxxx xxxxxxxxx (forma a diaria) – Maggiori costi – Fenomeno elettrico – Farmacie – Terremoto – Inondazione, alluvione, allagamento. SETTORE ELETTRONICA
✓ Indennizza i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche (anche se di proprietà di terzi) collaudate e installate presso l’ubicazione assicurata se di tipo fisso, pronte per l’uso cui sono destinate, contro qualunque evento accidentale non espressamente escluso.
Garanzie facoltative
Conduttori esterni alle cose assicurate e costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili – Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile – Supporti dati e software in licenza d’uso e programmi di utente – Maggiori costi.
SETTORE FURTO
✓ Indennizza i danni materiali e diretti derivanti da sottrazione e/o danneggiamento delle cose assicurate (anche se di proprietà di terzi) in occasione di furto, rapina o estorsione.
Garanzie facoltative
Danni da furto, rapina ed estorsione a seguito di eventi sociopolitici – Xxxxx xx xxxxx, rapina ed estorsione a seguito di eventi atmosferici – Cose trasportate – Infedeltà dei dipendenti – Reintegro automatico – Maggiori costi – Commercio ambulante – Vetrinette esterne – Xxxxx xxxxxxxxx; Valori in cassaforte – Portavalori – Farmacie – Merci periodiche – Pannelli fotovoltaici.
SETTORE ROTTURA LASTRE
✓ Indennizza le spese sostenute per la sostituzione delle lastre e/o insegne distrutte o danneggiate a seguito di eventi diversi.
SETTORE RESPONSABILITA’CIVILE
✓ Tiene indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività assicurata e alla proprietà e alla conduzione dei fabbricati dove si svolge l’attività stessa.
Garanzie facoltative
Commercio ambulante – Elevazione tolleranza numero addetti – Inserimento franchigia R.C.O –
Che cosa non è assicurato? SETTORE INCENDIO
🗶 danni causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali;
SETTORI INCENDIO, ELETTRONICA, FURTO e LASTRE
🗶 danni causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
🗶 danni causati da esplosioni, emanazioni di calore, radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
🗶 danni causati da dolo dell’Assicurato o del Contraente;
SETTORE RESPONSABILITA’ CIVILE
🗶 danni da circolazione di veicoli a motore, aeromobili e natanti;
🗶 danni derivanti dalla responsabilità civile professionale;
🗶 gli importi che l’Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo.
SETTORE TUTELA LEGALE
🗶 pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
🗶 vertenze concernenti: la materia fiscale, amministrativa e tributaria; la proprietà o guida di veicoli.
SETTORE CYBER RISK
🗶 richieste di risarcimento conseguenti a fatti noti all’Assicurato prima della data di inizio della polizza, anche se mai denunciati a precedenti assicuratori;
🗶 ammontare di eventuali riscatti pagati dall’Assicurato per terminare una estorsione cyber.
TUTTI I SETTORI
🗶 sinistri o prestazioni, qualora ciò possa esporre la Società a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità di quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.
Contratto di assicurazione contro i danni all’esercizio commerciale
Ci sono limiti di copertura?
! le condizioni di assicurazione prevedono all’interno di ogni settore, per alcune garanzie, l’applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo;
! il fabbricato deve essere adibito nel suo
!
!
complesso per almeno 2/3 ad abitazioni civili, studi professionali, esercizi commerciali. relativamente ai danni da furto sono previsti scoperti del 20%, qualora le difese esterne non siano conformi a quanto previsto nelle condizioni di assicurazione;
relativamente al settore “Tutela Legale”, la garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
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Assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) – Responsabilità civile della sola proprietà del fabbricato.
SETTORE TUTELA LEGALE
✓ Consente di difendere gli interessi dell’Assicurato in caso di controversie nell’ambito dell’esercizio della sua attività, sia in sede extragiudiziale che giudiziale, con la possibilità di avvalersi di un legale di propria fiducia.
Garanzie facoltative
Pacchetto sicurezza – Elevazione tolleranza numero addetti – Vertenze con i clienti.
SETTORE ASSISTENZA
✓ Fornisce una struttura organizzativa, attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, per risolvere problemi di vario genere che si presentano in situazioni di emergenza (invio di un idraulico, fabbro, ecc.).
SETTORE CYBER RISK
In caso di attacco informatico è assicurato:
✓ Formula Base: ripristino dei dati, estorsione cyber
✓ Formula completa: ripristino dei dati, responsabilità derivante da violazione della privacy e violazione dei dati confidenziali, spese derivanti da violazione della privacy e violazione dei dati confidenziali, estorsione cyber, responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della Rete.
Le somme assicurate sono indicate in polizza.
- durante il periodo di validità dell’assicurazione, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza dell’assicurazione, in tutte le restanti controversie.
! relativamente al settore “Cyber risk”, le garanzie
sono operanti a condizione che l’Assicurato rispetti i requisiti minimi di sicurezza informatica previsti nelle condizioni di assicurazione.
Dove vale la copertura?
✓ L’assicurazione è valida nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, salvo:
- la garanzia RCT, che vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i paesi europei;
- la garanzia RCO, che vale per il mondo intero;
- le garanzie del settore “Tutela Legale”, nell’ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedimento penale, che valgono per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mar Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori. In tutte le altre ipotesi le garanzie del settore “Tutela Legale” valgono per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nei paesi dell’UE ed inoltre nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco ed in Svizzera.
Che obblighi ho?
- Quando sottoscrivi il contratto hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti potrebbero comportare effetti sulla prestazione.
Quando e come devo pagare?
Il Premio annuo deve essere pagato al rilascio della polizza. Puoi chiedere il frazionamento in rate semestrali e quadrimestrali con l’applicazione di un aumento rispettivamente del 2% e del 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze stabilite. Puoi pagare il premio tramite assegno bancario, postale o circolare; bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico; denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo d’imposte.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se non paghi i premi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Relativamente al Settore “Tutela Legale”, la garanzia si estende ai casi assicurativi insorti durante il periodo di validità dell’assicurazione denunciati entro 24 mesi dalla cessazione dell’assicurazione stessa.
Relativamente al Settore “Cyber Risk”, l’assicurazione inerente le garanzie “Responsabilità derivante da violazione della privacy e violazione di dati confidenziali” e “Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della Rete” vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato durante il periodo di efficacia dell’assicurazione stessa, purché conseguenti ad eventi assicurati commessi non oltre 6 mesi prima della stipulazione dell’assicurazione.
Come posso disdire la polizza?
In presenza di tacito rinnovo puoi disdire il contratto mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale.
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Assicurazione Danni all’impresa
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Groupama Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: Dinamica Plus Commercio
Ed. 12/2019 – Agg. 07/2020
Il DIP aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Viale Xxxxxx Xxxxxx, 385 – 00000 Xxxx, Xxxxxx. Tel. +39 06/3018.1, fax +39 06/80210.831, xxx.xxxxxxxx.xx – xxxx@xxxxxxxx.xx – PEC: xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma - Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585. E’ Impresa sottoposta al controllo da parte dell’IVASS, appartenente al Gruppo Groupama, iscritto nell’Albo Gruppi Assicurativi presso lo stesso Ente al n. G0056, ed iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023. Groupama Assicurazioni S.p.A. è diretta e coordinata da Groupama Holding Filiales et Participations S.A. - Unico Socio – avente sede legale in Francia: 00000 Xxxxxx 8-10 Rue d'Astorg. Groupama Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 15 maggio 1931, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 120 del 20 maggio 1931.
Alla data dell’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2019, il patrimonio netto della Società ammonta a 618,6 milioni di Euro; la parte relativa al capitale sociale (interamente versato) e al totale delle riserve patrimoniali ammonta rispettivamente a 492,8 e a 125,8 milioni di Euro.
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet
dell’Impresa xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx-x-xxxxxxxxx-xxxxxxxxx e si riportano di seguito gli importi:
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 699,7 milioni di Euro;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 314,8 milioni di Euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 883,7 milioni di Euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR): pari a 817,1 milioni di Euro;
- e il valore dell’indice di solvibilità (solvency ratio) dell’Impresa, pari a 126,3%.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
SETTORE INCENDIO | Nel limite della somma assicurata concordata con il Contraente ed indicata in polizza, la Società indennizza tutti i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da: a) incendio; b) fulmine; c) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi; d) caduta di aeromobili e satelliti, loro parti e cose da essi trasportate; e) caduta ascensori, montacarichi e simili, a seguito di guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni, compresi i danneggiamenti all’impianto; f) caduta corpi celesti; g) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione del calore al servizio del fabbricato; h) implosione; i) onda sonica determinata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili; j) urto di veicoli stradali o di natanti, non appartenenti all’Assicurato o al Contraente né al suo servizio; k) furto di infissi, pluviali e grondaie, nonché guasti arrecati agli stessi e al fabbricato da parte dei ladri. |
La Società indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra ovvero quelli garantiti dalle garanzie (qualora operanti) “Atti vandalici o dolosi ed eventi sociopolitici”, “Fenomeno elettrico”, “Eventi atmosferici”, “Grandine e sovraccarico neve”, “Acqua condotta, occlusione di tubazioni, rigurgito della rete fognaria, gelo e spese di ricerca e riparazione del guasto”, “Dispersione liquidi”, “Commercio ambulante”: l) i danni da perdite indirette, che corrispondono un’indennità aggiuntiva, in forma percentuale, all’importo liquidato a termini di polizza; m) i danni consequenziali, ovvero quelli causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di fluidi, quando gli eventi stessi abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 metri da esse; n) le spese di rimozione e ricollocamento del contenuto dell’attività assicurata, nel caso in cui la rimozione di tali beni fosse indispensabile per eseguire le riparazioni ai locali occupati dall’Assicurato; o) i danni derivanti dal mancato godimento dei locali contenenti le cose assicurate in ragione del canone di locazione ad essi relativo che l’Assicurato locatario debba corrispondere al locatore per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il temine di un anno; p) i danni derivanti dalla perdita delle pigioni del fabbricato assicurato locato a terzi per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il termine di un anno; q) il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento di archivi, documenti, registri, in relazione al loro stato, uso ed utilizzabilità, distrutti o danneggiati; r) le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare presso idonea discarica autorizzata i residui del sinistro; s) le spese per la procedura di ammortamento sostenute per i titoli di credito distrutti o danneggiati per i quali la legge ammette tale procedura; t) le spese di urbanizzazione necessarie per la ricostruzione del fabbricato; u) i guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o arrestare l’incendio; CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI Colpa grave La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se avvenuti con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, delle persone delle quali questi ultimi debbano rispondere a norma di legge, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata. Onorari di riprogettazione del fabbricato La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese effettivamente sostenute per onorario di progettisti e consulenti relative alle prestazioni da loro fornite per la ricostruzione o il ripristino del fabbricato. Cose all’aperto, quali merci, attrezzatura, arredamento Le cose all’aperto, quali merci, macchinario, attrezzatura, arredamento si intendono garantite, per le sole garanzie indicate nelle condizioni di assicurazione del presente Settore, anche se si trovano all’aperto purché poste nell’area recintata di pertinenza dell’azienda in cui si svolge l’attività assicurata od in area recintata in uso al Contraente od all’Assicurato posta non oltre 200 mt. (in linea d’aria) dall’azienda in cui si svolge l’attività. Merci, attrezzatura, arredamento e cose particolari presso fiere e mostre o affidati a terzi Le merci, il macchinario, l’attrezzatura, l’arredamento e le cose particolari devono intendersi assicurati anche quando si trovano temporaneamente presso fiere e mostre o affidati a terzi. Merci in distributori automatici esterni Le merci devono intendersi assicurate anche quando si trovano all’interno dei distributori automatici esterni. La garanzia è operante per i distributori ubicati nell’azienda in cui si svolge l’attività e posti a non oltre 20 metri dalla stessa. La società indennizza, altresì, i danni materiali e diretti ai distributori automatici contenenti le merci di cui sopra. Preziosi (valida esclusivamente per attività diverse da: gioiellieri, orefici) La garanzia è operante anche per i preziosi, qualora l’attività assicurata ne preveda la vendita. Si intendono compresi in garanzia anche i preziosi ad uso personale dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi, quando l’abitazione dello stesso Assicurato sia posta nel medesimo fabbricato ove si svolge l’attività assicurata. |
Quadri, tappeti, pellicce ed oggetti d’arte I quadri, i tappeti, le pellicce e gli oggetti d’arte, allorquando non siano oggetto della attività assicurata, si intendono garantiti con il limite indicato nelle condizioni di assicurazione. Universalità La polizza assicura l’insieme di tutti i beni che costituiscono l’azienda, fatta eccezione per l’area su cui insiste il fabbricato. Pertanto, in caso di sinistro, quanto contenuto entro l’area di pertinenza dell’azienda deve ritenersi tutto assicurato e qualora un determinato bene o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle definizioni di polizza, ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, il bene o l’oggetto verrà attribuito alla definizione di “Macchinario, attrezzatura ed arredamento”. E-Commerce – Danneggiamento prodotto La Società indennizza i danni materiali e diretti alle merci, qualora vendute anche on-line tramite il proprio sito internet, conseguenti a: - danneggiamento del prodotto durante il trasporto per la consegna al Cliente; - danneggiamento del prodotto per errato imballaggio. | |
SETTORE ELETTRONICA | Nel limite della somma assicurata concordata con il Contraente ed indicata in polizza, la Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche, anche se di proprietà di terzi, collaudate e installate se di tipo fisso, pronte per l’uso cui sono destinate, da qualsiasi evento accidentale, salvo le esclusioni previste per il presente settore. CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI Colpa grave La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se avvenuti con colpa del grave del Contraente o dell'Assicurato, delle persone delle quali questi ultimi debbano rispondere a norma di legge, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata. Fonti di luci, tubi e valvole elettroniche In caso di danno a fonti di luce, emesse con qualsiasi lunghezza d’onda, ai tubi e alle valvole elettroniche, l’indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, dalla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o di colpi effettuati, o altri parametri rispetto alla durata presunta delle fonti di luce, dei tubi o delle valvole stesse. Danni da furto I danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi. sono indennizzabili a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse: a) violandone le difese esterne mediante: 1) rottura, scasso, effrazione, sfondamento; 2) uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; 3) uso di chiavi vere, qualora siano state in precedenza sottratte o smarrite. Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia della sottrazione o dello smarrimento all’Autorità Giudiziaria o di Polizia alle ore 24 del settimo giorno successivo; b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi. Trasloco delle cose assicurate In caso di trasloco, l’assicurazione vale sia nella vecchia che nella nuova ubicazione - fermo il disposto dell’Art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di rischio - previa comunicazione scritta alla Società e fino al 30° giorno successivo, dopo di che l’assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione. |
SETTORE FURTO | Nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente ed indicate in polizza, la Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dalla sottrazione delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, in conseguenza di: a) furto, a condizione che l’autore del medesimo si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate: - violandone le difese esterne mediante: - rottura, scasso, effrazione e sfondamento; - uso di chiavi false, uso di grimaldelli o di arnesi simili; - uso di chiavi vere, qualora siano state in precedenza sottratte o smarrite. |
Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia della sottrazione o dello smarrimento all’Autorità Giudiziaria o di Polizia alle ore 24 del settimo giorno successivo; - per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; - in maniera clandestina e, rimanendovi clandestinamente, abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi. b) furto commesso: - attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante; - durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione tra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine - purché fisse - e le porte vetrate - purché efficacemente chiuse - rimangono protette da solo vetro fisso; - con rottura dei vetri delle vetrine durante l’orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all’esercizio; - dai dipendenti fuori delle ore di lavoro, purché il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell’interno dei locali stessi. Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto al primo alinea della lettera a) di cui sopra; c) rapina od estorsione avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, quando anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei suddetti locali; d) danni materiali e diretti alle cose assicurate commessi dagli autori del furto, rapina o estorsione consumati o tentati, compresi gli atti vandalici. La garanzia è inoltre estesa: e) ai guasti cagionati dai ladri, alle parti di fabbricato costituenti le cose assicurate ed ai relativi infissi, grondaie e pluviali, compreso il furto degli stessi, posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, nel commettere o nel tentativo di commettere il furto, la rapina o l’estorsione, ivi comprese le casseforti (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, senza l’applicazione di eventuali scoperti previsti in polizza. f) ai valori trasportati, di pertinenza dell’azienda, per i quali l’assicurazione è prestata contro: - il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori; - il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi; - il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; - la rapina o l’estorsione; commessi sulla persona del Contraente e/o Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, dei Soci, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente, alle banche, ai clienti, ai fornitori o viceversa. g) ai valori riposti sia dentro sia fuori cassaforte. h) rapina commessa sui clienti dell’Assicurato di indumenti ed effetti personali compresi denaro e preziosi, avvenuta all’interno dell’azienda. La Società indennizza inoltre, se conseguenti a furto, rapina od estorsione: i) i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva di registri, archivi, documenti, e/o documenti personali, comprese le spese necessarie ed effettivamente sostenute per la ricostituzione di essi; j) le spese per la procedura di ammortamento per i titoli di credito rubati per i quali la legge ammette tale procedura; k) le spese documentate per la sostituzione delle serrature a seguito di sottrazione o smarrimento delle chiavi nonché quelle per l’intervento d’emergenza per consentire l’accesso ai locali dell’attività assicurata anche se attuato con scasso. |
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI Cose all’aperto, quali merci, macchinario, attrezzatura ed arredamento (esclusi i veicoli) Le cose assicurate, quali merci, macchinario, attrezzatura ed arredamento si intendono garantite anche se si trovano all’aperto, purché poste nell’area recintata di pertinenza dell’azienda in cui si svolge l’attività assicurata o in area recintata in uso al Contraente o all’Assicurato posta non oltre 200 metri (in linea d’aria) dall’azienda in cui si svolge l’attività. Merci, macchinario, attrezzatura, arredamento e cose particolari presso fiere e mostre o affidati a terzi Le merci, il macchinario, l’attrezzatura, l’arredamento e le cose particolari sono assicurati anche quando si trovano temporaneamente presso fiere e mostre o affidati a terzi. Merci in distributori automatici esterni Le merci devono intendersi assicurate anche quando si trovano all’interno dei distributori automatici esterni. La garanzia è operante per i distributori ubicati nell’azienda in cui si svolge l’attività e posti a non oltre 20 metri dalla stessa. La garanzia è inoltre estesa ai guasti cagionati dai ladri ai distributori automatici, in occasione di furto, consumato o tentato, delle merci in essi contenute. Depositi separati Le cose assicurate possono trovarsi e si intendono assicurate anche in altri locali posti in fabbricati, aventi caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura conformi a quanto previsto nelle condizioni di assicurazione, costituenti magazzini o depositi accessori all’attività assicurata, ove non si esercita l’attività di vendita, posti al di fuori dell’azienda, purché ubicati a non oltre 200 metri (in linea d’aria) dall’azienda stessa. Farmacie (prestazione valida esclusivamente per l’ attività di farmacia) La Società indennizza i danni materiali e diretti da furto, rapina ed estorsione alle “ricette” ed agli “stupefacenti”. Preziosi La garanzia è operante anche per i preziosi, qualora l’attività assicurata ne preveda la vendita. Si intendono compresi in garanzia anche i preziosi ad uso personale dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi, quando l’abitazione dello stesso Assicurato sia posta nel medesimo fabbricato ove si svolge l’attività assicurata. Quadri, tappeti, pellicce ed oggetti d’arte La garanzia è operante anche per i quadri, i tappeti, le pellicce e gli oggetti d’arte, allorquando non siano oggetto della attività assicurata. Furto dei veicoli durante le ore di apertura (prestazione valida esclusivamente per le seguenti attività: autosaloni, escluse autorimesse, senza carrozzeria e officina) L’assicurazione è estesa ai furti di veicoli commessi all’interno dei locali assicurati durante le ore di apertura dell’azienda con presenza di persone addette al servizio. Il furto delle parti accessorie, dei pezzi di ricambio o delle singole parti dei veicoli assicurati, commesso durante le ore di apertura, è compreso nell’assicurazione solo se avvenuto congiuntamente al furto dei veicoli stessi. Furto dei veicoli all’aperto (prestazione valida esclusivamente per le seguenti attività: autosaloni, escluse autorimesse, senza carrozzeria e officina) L’assicurazione è estesa ai furti di veicoli anche se si trovano all’aperto, purché posti nell’area recintata di pertinenza dell’azienda in cui si svolge l’attività assicurata o in area recintata in uso al Contraente o all’Assicurato posta non oltre 200 metri (in linea d’aria) dall’azienda in cui si svolge l’attività a condizione che siano regolarmente chiusi a chiave, i cristalli siano completamente alzati e le chiavi di avviamento siano riposte nei locali dell’azienda in cassetti o armadi chiusi a chiave. Prezzo di vendita Qualora, a seguito di sinistro indennizzabile a termini del presente Xxxxxxx, risultino sottratte merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate in proprio dall’acquirente e non risulti possibile sostituire le stesse con merci equivalenti non interessate dal sinistro, l’indennizzo sarà calcolato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata da valida documentazione. Trasloco delle cose assicurate In caso di trasloco, l’assicurazione vale sia nella vecchia che nella nuova ubicazione - fermo il disposto dell’Art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di rischio - previa comunicazione scritta alla |
Società e fino al 30° giorno successivo, dopo di che l’assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione. Rimozione temporanea del contenuto a seguito di sinistro In caso di sinistro indennizzabile ai sensi del presente Xxxxxxx, le garanzie rimangono in vigore per le cose assicurate nel caso di rimozione e trasferimento temporaneo delle stesse in altra ubicazione. Limitatamente alla garanzia furto, la stessa avrà vigore purché i locali della nuova ubicazione abbiano caratteristiche costruttive del Fabbricato e Difese esterne analoghe ai precedenti. Spese di miglioramento dei sistemi di prevenzione e/o protezione La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile ai sensi del presente Settore, le spese documentate ed effettivamente sostenute, entro e non oltre 60 giorni dalla data del sinistro, allo scopo di installare o migliorare gli impianti di prevenzione o di allarme, nonché rafforzare i mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate. | |
SETTORE ROTTURA LASTRE | La Società indennizza le spese sostenute per la sostituzione delle lastre e/o insegne distrutte o danneggiate a seguito di rottura verificatasi per cause accidentali od in occasione di furto, rapina/estorsione consumati o tentati. Condizioni sempre operanti Atti dolosi La Società indennizza altresì i danni materiali e diretti alle cose assicurate: a) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse; b) causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, ferme restando le altre esclusioni previste dal presente Settore. La presente garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare dei locali dell’attività assicurata. Eventi atmosferici La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da: a) grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze; b) bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant’altro trasportato dal vento, verificatosi all’interno del fabbricato a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra. Insegne luminose e non La Società indennizza le insegne luminose e non, anche se di materiale plastico rigido, attinenti l’attività assicurata e purché poste nell’ambito del territorio provinciale ove è ubicata l’attività assicurata ovvero nel territorio delle province confinanti a quella in cui è ubicata l’attività assicurata. |
SETTORE RESPONSABILITA’ CIVILE | Nel limite del massimale assicurato concordato con il Contraente ed indicato in polizza, la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività descritta in polizza comprese le attività accessorie e complementari alla stessa. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere e oltre che per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività principale dichiarata, vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per fatto proprio o di persone delle quali debba rispondere. RISCHI E ATTIVITA’ COMPLEMENTARI COMPRESI NELL’ASSICURAZIONE a) proprietà e conduzione dei fabbricati inerenti l’attività assicurata L’assicurazione comprende i rischi delle antenne, degli spazi di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, esclusi parchi. Sono comprese le attrezzature sportive ed i giochi in genere qualora abbiano carattere di accessorietà e complementarietà dell’attività principale e non siano predominanti rispetto all’attività stessa. b) Lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia in proprio o da terzi prestatori d’opera nelle ubicazioni di pertinenza dell’azienda assicurata. |
c) Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico L’assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito d’esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose che si trovano sui mezzi stessi. d) Xxxxx a cose di terzi conseguenti a carico e scarico merci e) Responsabilità personale dei dipendenti L’assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei dipendenti dell’Assicurato, dei lavoratori parasubordinati e dei lavoratori somministrati, come definiti dal D.Lgs. 276/03 e successive modiche e integrazioni, per danni involontariamente cagionati a terzi - escluso il datore di lavoro - o ad altri dipendenti qualora richiamata la Garanzia Facoltativa RCO, nello svolgimento delle loro mansioni, comprese quelle previste ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modiche e integrazioni, incluso il ruolo di “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione”. Relativamente a tali estensioni di garanzia, la Società risponde: - per i danni a terzi, nei limiti del massimale RCT indicato in Polizza; - per i danni subiti da altri dipendenti dell’Assicurato per morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’Art. 583 del Codice Penale, nei limiti del massimale RCO indicato in Polizza. f) Responsabilità per fatto dei lavoratori occasionali non dipendenti L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati a terzi da lavoratori che, pur non essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, partecipino occasionalmente all’attività assicurata. L’assicurazione comprende, inoltre, la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati a terzi da stagisti e tirocinanti. g) Committenza L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente, ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile per i danni a terzi da: - lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modiche e integrazioni relativi a fabbricati pertinenti l’attività dichiarata in Polizza; - lavori di manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari e simili; - lavori di pulizia e manutenzione nell’ambito dell’azienda assicurata; - lavori di installazione e posa in opera presso terzi; - servizio di vigilanza; - distributori automatici e servizio di catering. h) Committenza auto L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi nella sua qualità di committente dei suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, che non siano di proprietà od in usufrutto dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati; la garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed è operante esclusivamente a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente o commesso dell’Assicurato regolarmente abilitato alla guida, a norma delle disposizioni vigenti. k) Xxxxx da interruzione o sospensione di attività L’assicurazione comprende i danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini del presente Settore. i) Xxxxx a cose portate dai clienti L’assicurazione comprende i danni alle cose portate dai clienti nei locali dell’azienda in cui si svolge l’attività assicurata, sia consegnate che non consegnate, dovuti a distruzione e deterioramento. l) Proprietà, manutenzione e/o uso a qualsiasi titolo di mezzi di trasporto comunque azionati, attrezzature, macchinari ed altri mezzi in genere necessari allo svolgimento dell’attività assicurata. m) Proprietà ed uso di rastrelliere fisse per deposito biciclette, poste esternamente ai locali dell’attività assicurata, ma di pertinenza della stessa. n) Servizi di vigilanza aziendale, anche con guardiani armati e cani. o) Proprietà e/o gestione nell’ambito aziendale di distributori automatici di cibi, bevande e simili. |
p) Esercizio della mensa aziendale o del bar interno restando inteso che - qualora il servizio sia dato in appalto a terzi - l’assicurazione opera per la responsabilità imputabile all’Assicurato nella sua qualità di committente; limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati, i dipendenti rientrano nel novero dei terzi. q) Esercizio nell’ambito aziendale di autorimesse e/o di zone adibite a parcheggio, compresi i danni ad autoveicoli di terzi o di dipendenti. r) Organizzazione di corsi di istruzione e addestramento, teorici o pratici, presentazione e dimostrazione prodotti, purché tenuti nelle aree interne dell’attività assicurata. s) Proprietà ed uso di cartelli pubblicitari, insegne e simili installati nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano, compresa la manutenzione che non sia affidata a terzi. t) Partecipazione a fiere, mostre, esposizioni e simili, compresi i rischi derivanti dal montaggio, allestimento e smontaggio delle relative attrezzature. u) Operazioni di consegna a domicilio, prelievo e rifornimento merci v) Svolgimento di attività ricreative, sociali, comprese gite aziendali. w) Rischio dello smercio L’assicurazione comprende i danni causati dalle cose vendute, noleggiate o date temporaneamente in uso ai clienti (esclusi veicoli a motore e natanti) e dai generi alimentari somministrati o smerciati nell’ambito dell’attività assicurata, compresi, limitatamente alle cose prodotte dall’Assicurato, i danni dovuti a vizio originario del prodotto x) Servizi sanitari aziendali, in ambulatori, infermerie e pronto soccorso, siti nell’ambito dell’azienda, compresa la somministrazione di prodotti farmaceutici. La garanzia comprende la responsabilità civile personale degli addetti al servizio purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge, per svolgere le attività alle quali sono preposti. y) Proprietà e uso di serbatoi e relativi contenuti, colonnine di distribuzione del carburante per uso dell’Assicurato e di cabine di trasformazione di energia elettrica ed altri impianti ed attrezzature ad uso accessorio dell’attività assicurata, esistenti nell’ambito dell’azienda. z) Xxxxx conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture, macchinario e attrezzatura dell’azienda. aa) Gestione servizi relativamente alla gestione dei servizi: - di pulizia svolti dal personale addetto all’espletamento di tale attività; - antincendio, svolti con personale preposto ed adeguatamente istruito. bb) Trattamenti di bellezza ed applicazione di prodotti cosmetici L’assicurazione comprende i danni corporali derivanti direttamente dall’applicazione di prodotti cosmetici e dalla pratica di trattamenti di bellezza che non richiedono preventivo controllo medico. cc) Danni a veicoli e/o natanti (valida esclusivamente per la seguente attività: autosaloni, escluse autorimesse, senza carrozzeria e officina) Per i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia a seguito di operazioni di movimentazione e sistemazione dd) Danni a cose trattate (valida esclusivamente per le seguenti attività: lavanderia, stireria, tintoria e animali domestici vivi, escluso allevamento, relativi mangimi e accessori, con toelettatura e senza veterinaria e simili) A. con riferimento alle attività di lavanderia, stireria, tintoria, i danni alle cose trattate dai clienti B. con riferimento all’attività di animali domestici vivi, escluso allevamento, relativi mangimi e accessori, con toelettatura e senza veterinaria e simili i danni agli animali vivi dei clienti. ee) Attività svolta presso Terzi La garanzia comprende i danni provocati dall’Assicurato e/o dai suoi dipendenti: A. conseguenti allo svolgimento dell’attività assicurata presso terzi e derivanti: |
a) a cose altrui da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute; b) ai locali dove viene svolta l’attività assicurata ed alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori che, per volume e per peso, non possano essere rimosse o la cui rimozione risulti difficoltosa; B. conseguenti ad installazione presso terzi dei prodotti venduti e verificatisi: c) durante l’esecuzione dei lavori; d) non oltre 30 giorni dall’ultimazione dei lavori ff) Errato trattamento dati personali L’assicurazione comprende i danni da errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi e di cui l’Assicurato sia civilmente responsabile ai sensi del Codice Privacy come adeguato dal D. Lgs. n. 101/2018 alla luce del Reg. UE n. 679/2016 (c.d. G.D.P.R.),, sempre che il trattamento dei dati sia strumentale all’esercizio della dell’attività assicurata e siano state rispettate le disposizioni inerenti le “Misure minime di sicurezza” previste nel suddetto Decreto. gg)Xxxxx a cose in consegna e custodia L’assicurazione comprende i danni a cose di terzi in consegna e custodia all’Assicurato dovuti a distruzione e deterioramento. | |
SETTORE TUTELA LEGALE | Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, la Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale concordato con il Contraente ed indicato in polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale. Le garanzie di tutela legale, vengono prestate a tutela dei diritti dell’Assicurato - Contraente per fatti inerenti all’esercizio dell’attività indicata in Polizza anche in qualità di utenti del web e di social e media network. Vengono inoltre garantiti i casi assicurativi relativi all’immobile, indicato in Polizza, ove l’Assicurato - Contraente esercita l’attività. Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza, le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell’Assicurato - Contraente. Le garanzie valgono nei seguenti casi: 1. sostenere l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte. Qualora la richiesta di risarcimento riguardi danni subiti tramite l’utilizzo del web, in conseguenza di una violazione di natura penale da parte del terzo, sono riconosciute anche le spese necessarie per modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell’Assicurato su pagine web e su social e media network; 2. sostenere controversie per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazione di servizi commissionate e/o ricevute dall’Assicurato – Contraente. Sono inoltre comprese le seguenti controversie contrattuali relative: - all’acquisto via web di beni e Servizi su portali di e-commerce (commercio elettronico); - alla fornitura del servizio di connessione internet, anche qualora i contratti non vengano stipulati mediante l’utilizzo del web; - alla fornitura del servizio gestione del sito web del Contraente; - alla registrazione del dominio web del Contraente. La prestazione vale esclusivamente per l’Assicurato - Contraente; 3. sostenere controversie individuali di lavoro con i propri dipendenti iscritti regolarmente a libro matricola. La presente prestazione vale esclusivamente per l’Assicurato - Contraente; 4. sostenere controversie relative alla proprietà e/o locazione degli immobili nei quali l’Assicurato – Contraente esercita l’attività purché identificati in polizza. La presente prestazione vale esclusivamente per l’Assicurato - Contraente; 5. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa; 6. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (Art. 530 comma 1, Codice Procedura Penale). Xxxxx restando l’obbligo per gli Assicurati di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale, Arag rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. |
7. in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei paesi dove la garanzia è operante, la Società assicura: - le spese per l’assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative; - le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, - l’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente. L’importo della cauzione verrà anticipato da parte della Società a condizione che venga garantita alla stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe, entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali verranno conteggiati gli interessi al tasso legale corrente; 8. gli arbitrati per la decisione di controversie previste dal presente Xxxxxxx di garanzia. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall’Assicurato. Tutto quanto sopra con riferimento ai seguenti oneri: - le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo anche quando la vertenza venga trattata tramite il coinvolgimento di un Organismo di mediazione o mediante convenzione di negoziazione assistita. Sono inoltre comprese le indennità a carico dell’Assicurato spettanti all’Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per le controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle prestazioni garantite e in relazione all’ambito di operatività della presente polizza: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari; - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da Arag; - le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Arag; - le spese processuali nel processo penale (Art. 535 Codice Procedura Penale); - le spese di giustizia; - di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; - le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria; - le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa; - il contributo unificato (D.L.11/03/2002 n°28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima; - le spese per la registrazione degli atti giudiziari; - le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa; - le spese dell’arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato un arbitro per la decisione di controversie previste dalla polizza; - le spese sostenute dall’Assicurato per la costituzione di parte civile, nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte; - le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta. Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, ARAG ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato. È garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente. | |
SETTORE ASSISTENZA | La Società, per tramite della Struttura Organizzativa Europ Assistance VAI S.p.A., presta il servizio di assistenza a favore dell’Assicurato, che ne abbia necessità, 24 ore su 24, garantendo al medesimo le seguenti prestazioni: INVIO DI UN IDRAULICO PER INTERVENTI DI EMERGENZA Qualora presso l’azienda sia necessario un idraulico per un intervento di emergenza, la Struttura Organizzativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l’uscita e la manodopera fino ad un importo per sinistro indicato nelle condizioni di assicurazione. Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. INTERVENTI DI EMERGENZA PER DANNI DA ACQUA Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d’acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento del relativo contenuto dell’azienda, la Struttura Organizzativa provvede all’invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo la Società a proprio carico il costo dell’intervento fino ad un importo per sinistro indicato nelle condizioni di assicurazione. |
INVIO DI UN ELETTRICISTA PER INTERVENTI DI EMERGENZA Qualora presso l’azienda sia necessario un elettricista per un intervento di emergenza a causa di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell’azienda stessa per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l’uscita e la manodopera. Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA Qualora presso l’azienda sia necessaria la fornitura temporanea di energia elettrica a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell’azienda stessa, dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvederà all’invio di personale specializzato nell’installazione di un generatore di corrente fino a 3 kW corredato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione, tenendo la Società a proprio carico il costo dell’intervento. INVIO DI UN FABBRO PER INTERVENTI DI EMERGENZA Qualora presso l’azienda sia necessario un fabbro per un intervento di emergenza, la Struttura Organizzativa provvede all’invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l’uscita e la manodopera. Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. INVIO DI UN SORVEGLIANTE Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall’acqua, atti di vandalismo, furto o tentato furto che abbiano colpito l’azienda, si renda necessaria la vigilanza dell’azienda stessa, la Struttura Organizzativa provvederà, dietro richiesta dell’Assicurato, a predisporre la vigilanza dell’azienda tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa. L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato alle tariffe concordate tra la Struttura Organizzativa e l’Istituto di Vigilanza. RIENTRO ANTICIPATO Qualora l’Assicurato si trovi in viaggio in Italia o all’estero e, a causa di uno dei sinistri sopra descritti, oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente presso la propria azienda, la Struttura Organizzativa fornirà all’Assicurato stesso, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata, tenendo la Società a proprio carico le relative spese. Nei casi in cui l’Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa. | |
SETTORE CYBER RISK | La Società si obbliga a risarcire / indennizzare all’Assicurato, nei limiti della somma assicurata concordata con il Contraente ed indicata in polizza quanto di seguito stabilito, salvo le esclusioni previste per il presente settore. 1. Ripristino dei Dati La Società indennizza le spese sostenute dall’Assicurato, a seguito di un Danno causato da un Attacco informatico, per ripristinare i Dati, riportandoli nella stessa condizione in cui si trovavano immediatamente prima del suddetto Attacco informatico. 2. Responsabilità derivante da violazione della privacy e violazione di dati confidenziali La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e Spese legali) a seguito di una Richiesta di risarcimento, anche da parte dei Dipendenti, determinata da - un Danno a, o un Furto di - un accesso non autorizzato a - la divulgazione a Terzi non autorizzati di Dati sensibili e/o Personali contenute nel Sistema informatico dell’Assicurato stesso, direttamente in conseguenza di un Attacco Informatico. 3. Spese derivanti da violazione della privacy e violazione di dati confidenziali La Società indennizza, a seguito di un attacco informatico, le spese sostenute dall’Assicurato per svolgere attività di investigazione circa l’origine e le circostanze dell’evento assicurato, per ottemperare a qualunque vigente legge o normativa riguardante la protezione dei dati e per effettuare servizi di monitoraggio inerenti il credito, il furto d’identità e i social media. |
4. Estorsione Cyber La Società, previa approvazione della stessa, indennizza le spese sostenute dall’Assicurato per contrastare una Estorsione Cyber, come ad es. il ripristino dei dati e dell’accesso al sistema informatico dell’Assicurato stesso. 5. Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della Rete La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a seguito di una richiesta di risarcimento, per - un danno o un furto subito dal Sistema informatico di Terzi; - un attacco D.o.S. subito dal Sistema informatico di Terzi; - un danno ai beni di Terzi; causato direttamente da un Atto doloso o da un Malware che abbia colpito il Sistema informatico dell’Assicurato. | ||
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | ||
SCONTI PER CARATTERISTICHE DEL RISCHIO (SETTORE INCENDIO) | La presenza di una o più caratteristiche, tra quelle di seguito elencate : - esistenza di rete antincendio con idranti collegata ad acquedotto e/o pozzo; - esistenza di impianto automatico di rilevazione incendio e/o fumo collegato con custode o Istituto di Vigilanza. determina il riconoscimento, da parte della Società, di una riduzione del premio del Settore INCENDIO | |
SCONTI PER CARATTERISTICHE DEL RISCHIO (SETTORE FURTO) | La presenza di una o più caratteristiche, tra quelle di seguito elencate : - servizio di guardianaggio notturno; - impianto antifurto fisso con sirena; - impianto antifurto fisso con collegamento ad Istituto di Vigilanza o alle Forze dell’Ordine; - difese esterne rinforzate determina il riconoscimento, da parte della Società, di una riduzione del premio del Settore FURTO | |
RC FABBRICATO | La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di proprietario del fabbricato descritto in Polizza. L’assicurazione comprende i rischi delle antenne, degli spazi di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, esclusi parchi ed attrezzature sportive e giochi in genere. | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | ||
SETTORE INCENDIO | ATTI VANDALICI O DOLOSI ED EVENTI SOCIOPOLITICI | La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate: 1. verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi e sommosse; 2. causati da atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo e sabotaggio, compiuti da persone diverse dal Contraente, dall’Assicurato, dai componenti del loro nucleo familiare o dai Rappresentanti legali, dai Soci a responsabilità illimitata e dagli Amministratori. La presente estensione di garanzia è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate. |
FENOMENO ELETTRICO | La Società indennizza i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati. | |
EVENTI ATMOSFERICI | La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da: 1. uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze; 2. bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant’altro trasportato dal vento, verificatosi all’interno del fabbricato a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra. | |
GRANDINE E SOVRACCARICO NEVE | 1. La Società indennizza i danni materiali e diretti causati da grandine a vetrate e lucernari in genere, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati. 2. La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da crollo totale o parziale del fabbricato, provocato da sovraccarico di neve, nonché danni di bagnamento alle cose medesime. |
ACQUA CONDOTTA, OCCLUSIONE DI TUBAZIONI, RIGURGITO DELLA RETE FOGNARIA, GELO E SPESE DI RICERCA E/O RIPARAZIONE DEL GUASTO | La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da: 1. fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici, termici ed automatici di estinzione esistenti nel fabbricato contenente le cose medesime; 2. occlusione di tubazioni relative ad impianti idrici, igienici, tecnici, termici ed automatici di estinzione esistenti nel fabbricato contenente le cose medesime; 3. traboccamento e rigurgito della rete fognaria pubblica pertinente il fabbricato contenente le cose medesime nonché dei sistemi di raccolta e deflusso dell’acqua piovana; 4. spargimento di acqua conseguente a rottura di tubazioni degli impianti fissi installati nel fabbricato contenente le cose medesime per effetto di gelo; 5. la Società indennizza altresì le spese: X. xxxxxx conseguenti ad evento indennizzabile ai sensi dei punti 1. usque 4. che precedono, sostenute per la ricerca della rottura e/o per la sua riparazione, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione e il ripristino di parti del fabbricato; B. in caso di dispersione di gas relativa agli impianti posti al servizio del fabbricato assicurato, accertata dall’azienda erogatrice e comportante da parte dell’azienda stessa il blocco della erogazione, sostenute per: - riparare o sostituire le tubazioni o relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas facenti parte del fabbricato; - demolire e ripristinare il fabbricato allo scopo di cui al comma precedente. | |
DISPERSIONE LIQUIDI | La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da dispersione del liquido, compresa la perdita dello stesso, posto in serbatoi o contenitori di capacità non inferiore a 250 litri, causata da rottura accidentale di detti serbatoi o contenitori o delle relative valvole. | |
COMMERCIO AMBULANTE | La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate anche nei seguenti casi: a) a bordo del veicolo col quale viene svolta l’attività durante il trasporto e le relative soste verso il luogo di vendita e viceversa; b) nel luogo in cui si svolge il commercio ambulante. | |
RICORSO TERZI | La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, artigianali, professionali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente. | |
RISCHIO LOCATIVO | La Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, indennizza i danni materiali al fabbricato tenuto in locazione dall’Assicurato, direttamente causati da incendio, esplosione o scoppio. | |
MERCI IN REFRIGERAZ. | La Società indennizza i danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di: 1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo; 2. fuoriuscita del fluido frigorigeno; conseguenti: a) agli eventi previsti dalle garanzie del presente Settore qualora operanti; b) all’accidentale verificarsi di guasti o rotture dell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell’acqua e di produzione e distribuzione dell’energia elettrica direttamente pertinenti all’impianto stesso; c) alla mancata fornitura di energia elettrica da parte dell’Ente erogatore che si prolunghi per oltre 6 ore, purché conseguente ad incendio, fulmine, implosione, esplosione, scoppio, caduta di corpi celesti, aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose trasportate. Tale estensione è operante a condizione che la fornitura di energia elettrica sia effettuata tramite rete pubblica e/o privata purché non gestita dall’Assicurato. | |
MERCI PERIODICHE | La Società, in aumento a quanto garantito alla partita Merci, indennizza l’ulteriore somma assicurata a questo titolo per il numero di mesi indicato in Polizza. | |
SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO | La Società risponde delle spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare presso idonea discarica autorizzata i residuati del sinistro sino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo. | |
COSE TRASPORTATE | La Società indennizza i danni materiali e diretti a seguito di incendio, fulmine, esplosione e scoppio, collisione con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada, subiti dalle merci e attrezzature oggetto dell’attività assicurata e dall’azienda acquistate, prodotte, riparate, commercializzate o utilizzate, durante il trasporto su veicoli propri o detenuti in leasing condotti dall’Assicurato o dagli altri addetti. |
DANNI INDIRETTI A DIARIA | Nel caso di forzata interruzione dell’attività assicurata causata da sinistro indennizzabile a termini del presente Settore di garanzia, la Società riconoscerà all’Assicurato un importo forfettario per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività. Qualora detta forzata inattività fosse parziale l’importo forfettario giornaliero sarà ridotto della metà. | |
MAGGIORI COSTI | Nel caso di forzata interruzione dell’attività assicurata causata da sinistro indennizzabile a termini del presente Settore di garanzia, la Società riconoscerà all’Assicurato, fino alla concorrenza della somma assicurata in Polizza, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute per il proseguimento dell’attività, sempre che tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino a titolo di esempio: 1) l’uso di macchine od impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti; 2) il lavoro straordinario, anche notturno o festivo, del personale; 3) le lavorazioni presso terzi; 4) gli affitti dei locali per il trasferimento temporaneo dell’attività, compresi i relativi costi di trasferimento; 5) la fornitura di energia elettrica e/o termica da parte di terzi. | |
AUMENTO FENOMENO ELETTRICO | In aumento a quanto previsto dalla garanzia “Fenomeno elettrico”, la Società indennizza i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati. | |
FARMACIE | La Società indennizza i danni materiali e diretti alle “ricette” ed agli “stupefacenti” | |
TERREMOTO | La Società indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, causati da terremoto. Agli effetti della presente garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”. | |
INONDAZIONE, ALLUVIONE ED ALLAGAMENTO | La Società indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, causati da fuoriuscita d’acqua e da quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d’acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze. La Società indennizza altresì i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da allagamento verificatosi all’interno del fabbricato a seguito di formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua. | |
SETTORE ELETTRON. | CONDUTTORI ESTERNI ALLE COSE ASSICURATE E COSTI DI SCAVO, STERRO, PUNTELLATURA, MURATURA, INTONACO, PAVIMENTAZ. E SIMILI | A. La garanzia viene estesa ai conduttori esterni collegati alle cose assicurate. B. La Società indennizza altresì, purché conseguenti ad evento indennizzabile ai sensi del punto A. che precede, i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili. |
APPARECCHIAT. ELETTRONICHE AD IMPIEGO MOBILE | La garanzia viene estesa alle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile. | |
SUPPORTI DATI, SOFTWARE IN LICENZA D’USO E PROGRAMMI DI UTENTE | La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per: - il riacquisto dei supporti di dati, danneggiati, distrutti o sottratti, nonché per la ricostituzione dei dati a far data dall’ultima copia di sicurezza effettuata con frequenza almeno trimestrale contenuti nei supporti stessi assicurati, in caso di danno materiale e diretto causato a nastri o dischi magnetici, schede perforate o altri supporti di dati indennizzabili in base alle condizioni e ferme restando le esclusioni del presente Settore. - la duplicazione, il riacquisto o la ricompilazione dei programmi distrutti, danneggiati o sottratti in caso di danno materiale e diretto ai supporti dove sono memorizzati, indennizzabile a termine del presente Settore. | |
MAGGIORI COSTI | La Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall’Assicurato rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall’apparecchio o dall’impianto danneggiato, distrutto o sottratto, in caso di sinistro indennizzabile, in base alle condizioni tutte e ferme restando le esclusioni del presente Settore, che provochi l’interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate. Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a: 1. uso di un impianto o apparecchio sostitutivo; 2. applicazione di metodi di lavoro alternativi; 3. prestazioni di servizi da terzi; 4. lavoro straordinario. |
SETTORE FURTO | DANNI DA FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE A SEGUITO DI EVENTI SOCIOPOLITICI | La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate a seguito di furto, rapina ed estorsione verificatesi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi e sommosse, terrorismo e sabotaggio organizzato. |
DANNI DA FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI | La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate a seguito di furto, rapina ed estorsione verificatesi in conseguenza di eventi atmosferici quali sovraccarico neve, uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, grandine, vento e quanto da esso trasportato che abbiano provocato rotture o lesioni ai mezzi di chiusura posti a protezione dei locali contenenti le cose assicurate o ai locali stessi. | |
COSE TRASPORTATE | La Società indennizza i danni materiali e diretti a seguito di furto o rapina delle merci e attrezzature oggetto dell’attività dell’azienda assicurata e dalla stessa acquistate, commercializzate o utilizzate, durante il trasporto, esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 22.00, su veicoli propri o detenuti in leasing condotti dall’Assicurato o dagli altri addetti. | |
INFEDELTA’ DEI DIPENDENTI | La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dall’Assicurato in conseguenza di infedeltà dei dipendenti, intendendosi per tale furto, rapina, appropriazione indebita, truffa commessa dai dipendenti nell’esercizio delle incombenze cui sono adibiti. | |
REINTEGRO AUTOMATICO | Si conviene tra le Parti che, a seguito di un sinistro indennizzabile a termine del presente Settore, le somme assicurate ed i limiti di indennizzo verranno automaticamente reintegrati nei valori originari. | |
MAGGIORI COSTI | Nel caso di forzata interruzione dell’attività assicurata causata da sinistro indennizzabile a termini del presente Settore, la Società rimborsa le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute per la ripresa dell’attività. | |
COMMERCIO AMBULANTE | La Società indennizza i danni materiali e diretti a seguito di furto o rapina delle merci e attrezzature oggetto dell’attività dell’azienda assicurata e dalla stessa acquistate, commercializzate o utilizzate, durante il trasporto, purché avvenuto durante il tragitto e le relative soste verso il luogo di vendita e viceversa, esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 24.00, su veicoli propri o detenuti in leasing condotti dall’Assicurato o dagli altri addetti. | |
VETRINETTE ESTERNE | La Società indennizza i danni materiali e diretti a seguito di furto della merce contenuta in vetrinette esterne ad uso mostra, non comunicanti con i locali dell’azienda assicurata, stabilmente fissate e dotate di vetro antisfondamento. | |
DANNI INDIRETTI | Nel caso di forzata interruzione dell’attività assicurata causata da sinistro indennizzabile a termini del presente Settore di garanzia, la Società riconoscerà all’Assicurato un importo forfettario per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività. Qualora detta forzata inattività fosse parziale l’importo forfettario giornaliero sarà ridotto della metà. | |
VALORI IN CASSAFORTE | La Società indennizza i danni da furto, rapina ed estorsione dei valori riposti in cassaforte sino alla concorrenza della relativa somma assicurata in Polizza. | |
PORTAVALORI | A. Portavalori La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dalla sottrazione di valori trasportati, di pertinenza dell’azienda, durante il trasporto degli stessi a causa di: - furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori; - furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi; - furto perpetrato strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; - rapina o estorsione; commessi sulla persona del Contraente e/o Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, dei Soci, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente, alle banche, ai clienti, ai fornitori o viceversa. L’assicurazione è operante a condizione che la persona addetta al trasporto dei valori non abbia minorazioni fisiche che la renda inadatta al servizio di portavalori nonché sia di età compresa tra i 18 e i 75 anni; B. Spese sanitarie La Società rimborsa le spese sanitarie documentate (esclusi i medicinali) conseguenti ad infortunio subito dal Contraente e/o Assicurato o di suoi familiari o dipendenti, dei Soci, incaricati del trasporto a seguito di scippo o rapina (consumati o tentati) indennizzabile a termine della lettera X. Xxxxxxxxxxx. |
FARMACIE | La Società indennizza i danni materiali e diretti da furto, rapina ed estorsione alle “ricette” ed agli “stupefacenti”. | |
MERCI PERIODICHE | La Società, in aumento a quanto garantito alla partita Merci, indennizza l’ulteriore somma assicurata a questo titolo per il numero di mesi indicato in Polizza. | |
PANNELLI FOTOVOLTAICI | La Società indennizza i danni materiali e diretti da furto ai “Pannelli Solari e Fotovoltaici / Impianti Fotovoltaici”, regolarmente montati ed in uso presso l’azienda in cui si svolge l’attività assicurata. | |
SETTORE RESPONS. CIVILE | COMMERCIO AMBULANTE | L’assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’assicurato in relazione all’attività di commercio ambulante, limitatamente ai danni conseguenti a proprietà e/o conduzione di attrezzature utilizzate per la vendita di merci in mercati e fiere compresi: teloni, ombrelloni e banchi. |
ELEVAZIONE TOLLERANZA NUMERO ADDETTI | Il premio del presente Settore è determinato in base alla dichiarazione del numero degli addetti indicato in Polizza. La tolleranza automaticamente prevista rispetto al numero di addetti indicato in polizza si intende elevata da 1 a 3 addetti. | |
RESPONSAB. CIVILE DEI PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) | La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per le somme richieste: a) dall’INAIL e/o dall’INPS a titolo di rivalsa, per gli infortuni sofferti dai lavoratori da lui dipendenti o parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione; b) dai lavoratori infortunati, dipendenti e/o parasubordinati o dagli aventi diritto, a titolo di risarcimento dei danni non rientranti nella disciplina INAIL e conseguenti a morte o a lesioni che hanno comportato un’invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle INAIL in vigore alla data di accadimento del sinistro. | |
RESPONSABIL. CIVILE PER LA PROPRIETA’ DEL FABBRICATO | La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di proprietario del fabbricato descritto in Polizza. L’assicurazione comprende i rischi delle antenne, degli spazi di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, esclusi parchi ed attrezzature sportive e giochi in genere. | |
SETTORE TUTELA LEGALE | PACCHETTO SICUREZZA | Sono coperte le spese sostenute: a) in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni b) per l’impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie se pari o superiori a € 250 (duecentocinquanta) Tali garanzie operano in materia di: • tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; • sicurezza alimentare; • tutela dell’ambiente, compresi i fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento ambientale; • protezione dei dati personali, compresi i reclami all’autorità competente; in questa materia sono coperte anche le spese sostenute per resistere alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dall’assicurato, a secondo rischio quindi dopo l’esaurimento del massimale dovuto per legge e per contratto dall’assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza. • responsabilità amministrativa da reato delle società e degli enti. Le garanzie coprono anche le spese sostenute da soggetti diversi da quelli assicurati dal presente contratto, solo ed esclusivamente per le attività svolte su incarico del contraente. Le garanzie operano anche per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto. Le garanzie si estendono ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente Garanzia Opzionale o loro dimissioni dall’ Azienda Assicurata – Contraente. |
ELEVAZIONE TOLLERANZA DEL NUMERO DI ADDETTI | Con riferimento alle condizioni di assicurazione inerenti la “determinazione del premio” del presente Xxxxxxx, la tolleranza si intende elevata da 1 a 3 addetti. | |
VERTENZE CON I CLIENTI | Le garanzie vengono prestate all’Assicurato - Contraente per sostenere vertenze contrattuali con i clienti compreso il recupero crediti relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall’Assicurato - Contraente. Per quanto riguarda il recupero crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi tre mesi dalla validità della polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi (Art. 474 Codice Procedura Civile) o documentati da prova scritta o equiparata (Artt. 634 e 636 Codice Procedura Civile). (limiti di copertura) |
Che cosa NON è assicurato? | |
SETTORE INCENDIO | Sono esclusi i danni: a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi, nonché i danni causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o sabotaggio; b) verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; c) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, inondazioni, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali; d) causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata; e) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione; f) di smarrimento, di e da furto, rapina estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione; g) alla macchina od all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiali; h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione; i) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. |
SETTORE ELETTRONICA | Sono esclusi i danni: a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; b) verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; c) causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata; d) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali; e) per ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario e di smarrimento; f) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle cose assicurate; g) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; h) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate; i) causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione ordinaria e revisione; j) causati da trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione indicata in Polizza e relative dipendenze dell’attività assicurata ubicate a non oltre 200 metri (in linea d’aria) dall’azienda per le cose a impiego mobile ed al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse; k) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili; l) attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo o a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza; m) verificatisi in conseguenza di campi di energia, limitatamente a impianti e apparecchi per la diagnosi e la terapia; n) quando causati da un programma o un insieme di programmi informatici progettati o utilizzati in modo dannoso o utilizzati per errore, i danni: • di qualsiasi natura alle informazioni e/o ai dati su tutti i supporti informatici (anche durante la trasmissione ed il trattamento), così come le violazioni all’autenticità, all’integrità o alla riservatezza di queste informazioni e/o dati; • derivanti dall’impossibilità totale o parziale, per l’assicurato, di utilizzare o di accedere alle informazioni e/o ai dati da lui detenuti o a quelli dei suoi fornitori o clienti, incluse le spese e le perdite, anche operative, che ne derivino. |
La Società, inoltre, non indennizza: o) i conduttori esterni alle cose assicurate; p) i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili; q) i supporti di dati, e i software in licenza d’uso non modificabili dall’Assicurato e reperibili sul mercato. | |
SETTORE FURTO | Sono esclusi i danni: a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; b) verificatisi in occasione di eventi atmosferici quali sovraccarico neve, uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, grandine, vento e quanto da esso trasportato; c) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; d) agevolati con dolo dal Contraente, dall’Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata; e) commessi o agevolati con dolo: - da persone che abitano con quelle indicate alla lettera d) o che hanno, comunque, accesso ai locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; - da persone del fatto delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere; - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; - da persone legate a quelle indicate alla lettera d) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti; f) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di quarantacinque giorni consecutivi disabitati o incustoditi. Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l’esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno; g) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi; h) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del sinistro; i) da furto di valori trasportati, quando gli stessi non siano portati sulla persona incaricata del trasporto o a portata di mano della stessa. |
SETTORE ROTTURA LASTRE | Sono esclusi i danni: a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; b) verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dall’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; c) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, inondazioni, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali; d) causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata; e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. Sono inoltre esclusi i danni: 1. a lastre e lucernari aventi valore artistico; 2. verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di operai; 3. causati da vizio di costruzione o da difetti di fabbricazione; 4. di rigatura, segnatura, scheggiatura o screpolatura che non compromettano la stabilità o la funzionalità. Inoltre, relativamente alle insegne luminose, l’assicurazione non comprende: - la sostituzione dei tubi; - i trasformatori, gli avviatori, i supporti isolanti; - le lampade ad incandescenza ed i tubi a fluorescenza intercambiabili |
SETTORE RESPONSABILITA’ CIVILE | L’assicurazione R.C.T. non comprende i danni: a) da furto; b) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute; c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili; |
d) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore; e) alle cose rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate dall’Assicurato, salvo quanto previsto nel presente Settore di garanzia; f) alle persone trasportate su veicoli o natanti a motore di proprietà dell’Assicurato o da lui detenuti; g) alle cose sulle quali si esplicano i lavori, ai locali dove si eseguono i lavori ed alle cose che si trovano nei locali stessi, salvo quanto previsto all’art. 82 lettera ee); h) cagionati da cose od installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti nel corso dell’esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto previsto nel presente Settore di garanzia; i) provocati da acqua piovana; j) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell’atmosfera, esalazioni fumogene e gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, di terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto dall’art. 82 lettera z); k) alle cose che l’assicurato detenga a qualsiasi titolo,salvo quanto previsto nel presente Settore di garanzia. n) derivanti dalla responsabilità civile professionale o) causati da un erroneo e/o doloso utilizzo di un programma progettato al fine di compromettere: • la disponibilità, l’autenticità o la riservatezza dei dati archiviati, trasmessi o processati; • le reti ed i sistemi di informazione e quindi i servizi che offrono o che rendono accessibili; • l’utilizzo e l’adeguato funzionamento di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura (anche di tipo mobile), componente elettronica, firmware, software e hardware in genere.; Inoltre l’assicurazione R.C.T./R.C.O. non comprende i danni: p) derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; q) da detenzione o impiego di esplosivi; r) derivanti direttamente o indirettamente dall’asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto RISCHI COMPLEMENTARI COMPRESI NELL’ASSICURAZIONE Proprietà e conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l’attività assicurata L’assicurazione non comprende i danni derivanti da: - ampliamenti, sopraelevazione o demolizione, salvo quanto previsto nelle condizioni di assicurazione relativamente alla committenza; - da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali. Danni a mezzo di trasporto sotto carico e scarico Sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso delle cose che si trovano sui mezzi di trasporto sotto carico e scarico. Danni a cose portate dai clienti Non sono compresi in garanzia oggetti preziosi, denaro, valori in genere e titoli di credito, nonché veicoli, natanti e cose in essi contenute. Proprietà, manutenzione e/o uso a qualsiasi titolo di mezzi di trasporto comunque azionati, attrezzature, macchinari ed altri mezzi in genere necessari allo svolgimento dell’attività assicurata. Sono esclusi i mezzi aerei e quelli soggetti all’assicurazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni. Esercizio nell’ambito aziendale di autorimesse e/o di zone adibite a parcheggio, compresi i danni ad autoveicoli di terzi o di dipendenti |
Sono esclusi i danni da furto, incendio, alle cose che si trovino a bordo ed in genere i rischi soggetti all’assicurazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni. Operazioni di consegna a domicilio, prelievo e rifornimento merci Rimane escluso il rischio della circolazione dei veicoli a motore. Svolgimento di attività ricreative, sociali, comprese gite aziendali Rimangono escluse le attività sottoposte alla normativa del D.Lgs. 6 settembre 2005 n° 206. Servizi sanitari aziendali Resta comunque esclusa la responsabilità civile personale dei medici. Danni a veicoli Sono esclusi i danni da furto, da incendio, da mancato uso e quelli alle cose contenute nei veicoli Attività presso terzi La garanzia non comprende i danni: - alle cose installate, le spese per le relative sostituzioni o riparazioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o disponibilità; - alle cose sulle quali si eseguono i lavori, limitatamente alle sole parti direttamente oggetto di lavorazione, nonché quelli resi necessari per l’esecuzione dei lavori stessi. Xxxxx a cose in consegna e custodia Non sono compresi in garanzia i danni: - alle cose sulle quali si eseguono i lavori, limitatamente alle sole parti direttamente oggetto di lavorazione; - agli oggetti preziosi, denaro, valori in genere e titoli di credito nonché ai veicoli, natanti e cose in essi contenute; - ai beni ed ai locali in leasing, in comodato d’uso od in locazione all’assicurato; - da incendio e da furto. | |
SETTORE TUTELA LEGALE | Le garanzie non sono valide: 1) per qualsiasi spesa derivante dalla costituzione di parte civile quando l’assicurato venga perseguito in sede penale 2) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie 3) diritto di famiglia, successioni o donazioni; 4) materia fiscale o amministrativa; 5) fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive; 6) attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall’assicurato, ad eccezione delle vertenze conseguenti a trattamenti medici; 7) fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme; 8) diritto di brevetto, marchio, autore, esclusiva o turbativa d’asta, concorrenza sleale o normativa antitrust, rapporti tra soci e/o amministratori di società; 9) proprietà o guida di veicoli a motore, imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche; 10) fatti dolosi delle persone assicurate, salvo quanto previsto dal punto 6 dell’articolo 97 Ambito delle prestazioni e soggetti assicurati; 11) fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente; 12) fusioni, modificazioni o trasformazioni societarie; 13) controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dall’Assicurato - Contraente nell'esercizio della sua attività; 14) alla compravendita ed alla permuta di immobili; 15) interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti. In questo caso restano anche escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali; 16) affitto o cessione d’azienda o di ramo d’azienda o contratti di leasing immobiliare; 17) fabbricazione o commercializzazione di esplosivi o fabbricazione di armi o di equipaggiamento militare; 18) attività svolta da industrie specializzate nel trattamento o smaltimento dei rifiuti; 19) vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati occupati presso terzi; 20) vertenze con la Società, con la banca capogruppo della Società; 21) adesione ad azioni di classe (class action); 22) difesa penale per abuso di minori. 23) in caso di esercizio abusivo della professione; |
SETTORE ASSISTENZA | Tutte le prestazioni del presente Settore non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da: a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; c) dolo dell’Assicurato. |
SETTORE CYBER RISK | L’assicurazione non copre: 1) le richieste di risarcimento derivanti da Eventi assicurati accaduti anteriormente al Periodo di retroattività; 2) le richieste di risarcimento conseguenti a fatti noti all’Assicurato prima della data di inizio della Polizza, anche se mai denunciati a precedenti assicuratori; 3) i danni dovuti a dolo dell’Assicurato e dei Dirigenti e amministratori; 4) le spese per revisioni, modifiche o miglioramenti, effettuate in occasione della rimessa in efficienza del Sistema informatico dell’Assicurato; 5) i danni derivanti da guasti, interruzioni, indisponibilità, di sistemi di comunicazione, Internet service, fornitura di elettricità e di qualsiasi altra infrastruttura esterna che non sia sotto il controllo dell’Assicurato; la presente esclusione non si applica agli Outsourcing provider; 6) i danni in occasione di sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo, guerra; 7) i danni verificatasi direttamente o indirettamente in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l’Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; 8) i danni in occasione di attacchi con armi chimiche, biologiche, biochimiche o arma elettromagnetica; 9) i danni dovuti a scarico, dispersione, infiltrazione, rilascio, fuga, di sostanze pericolose, contaminanti o inquinanti; 10) i danni derivanti da qualsiasi danno materiale diretto alle proprietà dell’Assicurato, compreso il Sistema informatico, da qualunque causa determinato; 11) i danni dovuti a confisca, requisizione, distruzione, danneggiamento, del Sistema informatico dell’Assicurato, a seguito di ordini da parte di qualsiasi ente governativo, ente civile o militare; 12) i danni dovuti a utilizzo di software illegale o privo di licenza; 13) i danni dovuti a guasti, difetti, errori nella progettazione, del Sistema informatico dell’Assicurato, che rendano lo stesso non adeguato allo scopo per cui è pensato il suo utilizzo; 14) i danni dovuti a un Errore di programmazione; 15) multe o sanzioni di qualsiasi natura; 16) l’ammontare di eventuali riscatti pagati dall’Assicurato per terminare una Estorsione cyber; 17) i danni dovuti a perdite finanziarie conseguenti all’impossibilità di eseguire operazioni commerciali, investimenti, cessioni, compravendite di titoli finanziari di qualunque tipo; 18) i danni conseguenti a violazione di leggi da parte dell’Assicurato o dell’Outsourcing provider; 19) i danni conseguenti a interruzioni previste e pianificate del Sistema informatico dell’Assicurato; 20) i danni dovuti a lesioni personali, malattia, morte; 21) i danni derivanti da furto, violazione o divulgazione di brevetti o segreti industriali; la presente esclusione non si applica alla garanzia “Responsabilità derivante da violazione della privacy”; 22) i danni relativi a Servizi che un Outsourcing provider ha subappaltato a Terzi; 23) i danni dovuti a Errore umano di un Outsourcing provider; 24) i danni relativi a responsabilità contrattuali; 25) i danni derivanti da pubblicazione di contenuti su siti web in cui tali contenuti possono essere pubblicati senza registrazione delle credenziali d’accesso, oppure su siti web che non sono direttamente controllati dall’Assicurato; 26) i danni derivanti da mancata rimozione, a seguito di denuncia o richiesta da parte di Terzi, di contenuto, da siti o pagine web che siano sotto il diretto controllo dell’Assicurato; 27) i danni Derivanti da errori, omissioni, o negligenza nell’esercizio dell’attività svolta dall’Assicurato; 28) gli importi illegalmente sottratti all’Assicurato, da parte di un terzo, tramite trasferimento elettronico di tali importi a seguito di diretto e non autorizzato accesso ai conti bancari dell’Assicurato o alterazione dei dati nel sistema informatico dell’Assicurato. |
Il contratto di assicurazione contiene limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, nonché condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo.
Il contratto contiene inoltre franchigie, scoperti e massimali.
Per una miglior comprensione, di seguito sono indicate alcune esemplificazioni numeriche finalizzate ad illustrarne il meccanismo di funzionamento.
Ci sono limiti di copertura?
La franchigia è la parte di danno che rimane a carico dell'assicurato. Corrisponde alla somma che non sarà risarcita o indennizzata all’assicurato, e che quest’ultimo non potrà diversamente assicurare pena la perdita del diritto all’indennizzo. Solitamente viene espressa in cifra assoluta o, più raramente in una percentuale sulla somma assicurata.
Funzionamento: alla somma spettante a titolo di indennizzo o risarcimento si sottrae l’importo della franchigia previsto dalle condizioni di assicurazione.
Ad esempio, se l’indennizzo è quantificabile in € 1.000,00, e le condizioni di assicurazione prevedono una franchigia di € 200,00, la somma spettante all’assicurato sarà pari ad € 800,00 così determinata: € 1.000,00 – € 200,00 = € 800,00. Rimarranno, quindi, a carico dell’assicurato € 200,00.
Lo scoperto è una parte di danno che resta a carico dell’assicurato, e si esprime non in cifra assoluta, ma con una percentuale da calcolare sul danno. Anche lo scoperto non può essere diversamente assicurato pena la perdita del diritto all’indennizzo. Ad esempio, se il danno è quantificabile in € 10.000,00, ma le condizioni di assicurazione prevedono uno scoperto del 10% del danno, la somma spettante all’assicurato sarà € 9.000,00 così determinata: danno = € 10.000; percentuale di scoperto prevista nelle condizioni di assicurazione = 10%; scoperto = percentuale di scoperto prevista nelle condizioni di assicurazione applicata sul danno
= 10% di € 10.000,00 = € 1.000,00; danno (€ 10.000,00) – scoperto (€ 1.000,00) = somma spettante (€ 9.000,00).
Il massimale rappresenta la somma pattuita in polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa. Il massimale può essere per sinistro e/o per anno. Se i danni procurati sono superiori a tale somma, la differenza resta a carico dell’assicurato salvo rivalsa nei confronti del diretto responsabile. Ad esempio, se il danno è € 3.000,00, ma il massimale previsto dalle condizioni di assicurazione è di € 1.000,00, l’assicuratore sarà tenuto a prestare la garanzia solo fino alla concorrenza di quest’ultima somma, ovvero € 1.000,00. In questo caso rimarrà a carico dell’assicurato la differenza di € 2.000,00: € 3.000,00 (danno) - € 1.000,00 (massimale) = € 2.000,00 (differenza a carico dell’assicurato).
Limitatamente al Settore Cyber Risk le garanzie dello stesso Settore sono operanti a condizione che l’Assicurato:
a) effettui il backup dei Dati con una frequenza almeno settimanale e assicuri che tali backup siano archiviati in ambienti separati dalla Rete;
b) installi, mantenga costantemente attivato e aggiorni un software anti-malware, a protezione del proprio Sistema informatico;
c) protegga il proprio Sistema informatico e la Rete da Attacchi informatici tramite l’aggiornamento almeno trimestrale delle password di accesso (password complesse, minimo 8 caratteri inclusi caratteri alfanumerici), la configurazione del Sistema informatico e del firewall non fisico;
d) utilizzi reti wireless protette da password e tecnologia WPA2;
e) utilizzi un sistema operativo ancora oggetto di periodico aggiornamento da parte della software-house licenziante, al momento della stipula del contratto.
Nel caso di utilizzo di apparecchiature elettroniche mobili l’Assicurato deve, inoltre, proteggere il Sistema informatico prevedendo:
f) che l’apparecchiatura preveda il blocco automatico con password dopo massimo 15 minuti;
g) che i dati contenuti nei supporti di memorizzazione dell’apparecchiatura (ad esclusione della RAM) inerenti l’attività prestata dall’Assicurato siano protetti con sistemi di criptazione;
h) che l’eventuale connessione Bluetooth sia configurata in modo tale da non rendere l’apparecchiatura visibile, e tale da permettere la connessione solamente ad apparecchiature esplicitamente autorizzate.
Si precisa, infine, che al fine di ricevere l’erogazione della prestazione, deve essere attiva la connessione con una rete informatica (internet).
Limitatamente alla garanzia “Vertenze con i clienti” del Settore Tutela Legale, per quanto riguarda il recupero crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi tre mesi dalla validità della polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi (Art. 474 Codice Procedura Civile) o documentati da prova scritta o equiparata (Artt. 634 e 636 Codice Procedura Civile).
Rivalsa
La Società esercita il diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro (art. 1916 del Codice civile) ad eccezione dei sinistri inerenti i Settori incendio e Rottura Lastre non causati con dolo e per i quali l’Assicurato non abbia esercitato a sua volta l’azione verso il responsabile del sinistro.
Di seguito le tabelle di riepilogo di scoperti, franchigie e limiti di indennizzo previsti in Polizza per i vari Settori. TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO
SETTORE A – INCENDIO
GARANZIE | SCOPERTO PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO |
Furto di infissi, pluviali e grondaie (art. 13 lett. k) | euro 3.000,00 per sinistro |
Danni da perdite indirette (art. 13 lett. l) | 15% indennizzo liquidabile a termini di polizza | |||
Spese di rimozione e ricollocamento (art. 13 lett. n) | 15% indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di euro 30.000,00 per sinistro | |||
Danni derivanti dal mancato godimento dei locali (art. 13 lett. o) | euro 30.000,00 per sinistro | |||
Perdita delle pigioni (art. 13 lett. p) | euro 15.000,00 per sinistro | |||
Rifacimento di archivi, documenti e registri (art. 13 lett. q) | 5% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 7.500,00 per sinistro | |||
Spese per demolizione, sgombero, trasporto, smaltimento e trattamento (art. 13 lett. r) | 10% indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di euro 30.000,00 per sinistro | |||
Procedura di ammortamento (art. 13 lett. s) | euro 5.000,00 per sinistro | |||
Spese di urbanizzazione (art. 13 lett. t) | 5% della somma assicurata sopra il Fabbricato con il massimo di euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | |||
Garanzie facoltative | ||||
"A" - Atti vandalici o dolosi ed eventi sociopolitici (art. 15) | 10% con il minimo di euro 250,00 | |||
"B" - Fenomeno elettrico (art.16) | euro 500,00 | euro 7.500,00 per sinistro e per anno assicurativo | ||
"C" - Eventi atmosferici (art. 17) | 10% con il minimo di euro 400,00 | |||
limitatamente alle tettoie/porticati: 20% con il minimo di euro 500,00 | ||||
"D" - Grandine e sovraccarico neve (art. 18) | 1 - danni da grandine | euro 500,00 | euro 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | |
2 - danni da sovraccarico neve e da bagnamento | euro 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | |||
"E" - Acqua condotta, occlusione di tubazioni, rigurgito della rete fognaria, gelo e spese di ricerca e/o riparazione del guasto (art. 19) | euro 250,00 | ** limitatamente al punto 5 lett. A-B: euro 7.500,00 per sinistro e per anno assicurativo | ||
"F" - Dispersione di liquidi (art. 20) | 15% | euro 5.000,00 per sinistro | ||
"G" - Commercio ambulante (art. 21) | 70% della somma assicurata sopra il Contenuto | |||
Garanzie facoltative a partita separata | ||||
Ricorso terzi (art. 22) | euro 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | |||
Cose trasportate (art. 27) | euro 200,00 | |||
Maggiori costi (art. 29) | differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività | |||
Fenomeno elettrico (art. 30) | 15% |
Farmacie (art. 31) | 10% | |||
Terremoto (art. 32) | euro 15.000,00 | entro il 30% delle somme assicurate sopra il Fabbricato, Contenuto, Merci periodiche | ||
Inondazione, alluvione ed allagamento (art. 33) | euro 10.000,00 | entro il 30% delle somme assicurate sopra il Fabbricato, Contenuto, Merci periodiche | ||
**limitatamente ai danni causati da formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua: euro 2.500,00 | ||||
Condizioni sempre operanti | ||||
Anticipo indennizzi (art. 34 lett. b) | non superiore ad euro 350.000,00 (qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro) | |||
Onorari e spese del Perito (art. 34 lett. d) | 5% dell'indennizzo liquidabile con il massimo di euro 15.000,00 | |||
Onorari di riprogettazione del fabbricato (art. 34 lett. e) | nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria e con il limite del 5% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di euro 15.000,00 | |||
Merci, macchinario, attrezzatura, arredamento e cose particolari presso fiere e mostre o affidati a terzi (art. 34 lett. g) | 20% della somma assicurata sopra il Contenuto | |||
Merci in distributori automatici esterni (art. 34 lett. h) | Merci | euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | ||
Distributori esterni | euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo | |||
Preziosi (art. 34 lett. i) | 15% della somma assicurata sopra il Contenuto | |||
Quadri, tappeti, pellicce ed oggetti d'arte (art. 34 lett. l) | euro 7.500,00 per singolo oggetto | |||
Valori (art. 34 lett. m) | 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00 | |||
Farmacie (art. 34 lett. o) | Ricette | 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 3.000,00 | ||
Stupefacenti | 10% della somma assicurata sopra il Contenuto | |||
E- Commerce - Danneggiamento prodotto (art. 34 lett. t) | 15% | euro 2.000,00 | ||
FRANCHIGIA ASSOLUTA (art. 95) Se richiamata in polizza, per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato una franchigia di euro 1.000,00 che si applica una sola volta per danni derivati da un’unica causa qualunque sia la garanzia/condizione interessata (art. 95), salvo le esclusioni previste dal medesimo articolo |
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO SETTORE B – ELETTRONICA
GARANZIE | SCOPERTI PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO |
Danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche (art. 38) | euro 200,00 |
Garanzie facoltative | ||||
"H" - Conduttori esterni alle cose assicurate e costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili (art. 40) | A - limitatamente ai conduttori esterni collegati alle cose assicurate | 20% con il minimo di euro 200,00 | euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo | |
B - costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco e simili conseguenti ad evento indennizzabile ai sensi del punto A | 20% con il minimo di euro 200,00 | euro 3.500,00 per sinistro e per anno assicurativo | ||
"I" - Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile (art. 41) | euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo | |||
Garanzie facoltative a partita separata | ||||
Supporti dati e software in licenza d'uso e programmi di utente (art. 42) | 15% con il minimo di euro 200,00 | euro 3.000,00 per singolo supporto | ||
Maggiori costi (art. 43) | fino all'importo giornaliero convenuto riferito al periodo di indennizzo | |||
Condizioni sempre operanti | ||||
Onorari e spese del perito (art. 44 lett. b) | 10% della somma assicurata con il massimo di euro 3.000,00 | |||
Coesistenza di scoperti (art. 44 lett. c) | gli stessi saranno unificati nella misura massima del 30%; nel caso sia prevista una franchigia, questa sarà considerata come minimo non liquidabile. Qualora l'applicazione della norma comprenda garanzie che prevedano scoperti superiori al 25% la misura massima unificata di scoperto applicabile dovrà intendersi pari all'aliquota più elevata | |||
Danni da furto (art. 44 lett. e) | 20% | |||
FRANCHIGIA ASSOLUTA (art. 95) Se richiamata in polizza, per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato una franchigia di euro 1.000,00 che si applica una sola volta per danni derivati da un’unica causa qualunque sia la garanzia/condizione interessata (art. 95), salvo le esclusioni previste dal medesimo articolo |
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO SETTORE C – FURTO
GARANZIE | SCOPERTI PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO |
Guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali (art. 46 lett. e) | euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo |
Valori trasportati (art.46 lett. f) | 10% della somma assicurata con il massimo di euro 2.500,00 | |||
Valori riposti sia dentro sia fuori la cassaforte (art.46 lett. g) | 10% della somma assicurata con il massimo di euro 3.500,00 | |||
Rapina commessa sui clienti dell'assicurato (art.46 lett. h) | indumenti, effetti personali e preziosi | 10% della somma assicurata e con il massimo di euro 1.500,00 | ||
denaro | 10% della somma assicurata con il massimo di euro 250,00 | |||
Danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri, archivi, documenti e/o documenti personali (art.46 lett. i) | 10% della somma assicurata con il massimo di euro 2.500,00 | |||
Spese per la procedura di ammortamento (art.46 lett. j) | 10% della somma assicurata con il massimo di euro 2.500,00 | |||
Spese per la sostituzione delle serrature (art.46 lett. k) | euro 1.500,00 per sinistro | |||
Garanzie facoltative | ||||
"N" - Cose trasportate (art.50) | 20% con il minimo di euro 200,00 | 20% della somma assicurata con il massimo di euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo Limitatamente ai prodotti farmaceutici e tabacchi: 20% della somma assicurata con il massimo di euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | ||
Limitatamente ai casi in cui l'impianto di allarme non sia presente o non sia stato regolarmente attivato: 30% con il minimo di euro 200,00 | ||||
"O" - Infedeltà dei dipendenti (art. 51) | 10% con il minimo di euro 500,00 | |||
"Q" - Maggiori costi (art. 53) | 2 giorni | 10% dell'indennizzo con il limite di 90 giorni per sinistro e per anno assicurativo | ||
"R" - Commercio ambulante (art. 54) | in caso di furto | 20% per singolo sinistro Limitatamente ai casi in cui l'impianto di allarme/antifurto non sia presente o non sia stato regolarmente attivato: 30% per singolo sinistro | 50% della somma assicurata con il massimo di euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | |
in caso di rapina | 30% per singolo sinistro | |||
"S" - Vetrinette esterne (art. 55) | euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | |||
Garanzie facoltative a partita separata | ||||
Xxxxx xxxxxxxxx (art.56) | 5 giorni | 90 giorni per sinistro e per anno assicurativo | ||
Valori in cassaforte(art. 57) | In caso di rapina o estorsione | 20% per singolo sinistro | ||
Portavalori (art.58) | A - Portavalori | 10% per singolo sinistro | ||
B - Spese sanitarie | euro 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo | |||
Farmacie (art.59) | 20% per singolo sinistro | |||
Pannelli fotovoltaici (art.61) | 20% per singolo sinistro |
Condizioni sempre operanti | ||||
Cose all'aperto, quali merci, macchinario, attrezzatura ed arredamento (art.62 lett. a) | 15% per singolo sinistro | 20% della somma assicurata con il massimo di euro 5.000,00 | ||
Merci, macchinario, attrezzatura, arredamento e cose particolari presso fiere e mostre o affidati a terzi (art. 62 lett. b) | 20% della somma assicurata | |||
Merci in distributori automatici esterni (art.62 lett. c) | Merci | euro 1.000,00 per sinistro e anno assicurativo | ||
Distributori automatici | euro 500,00 per sinistro ed anno assicurativo | |||
Onorari e spese del perito (art.62 lett. d) | 10% della somma assicurata con il massimo di euro 3.000,00 | |||
Farmacie (art.62 lett. g) | Ricette | 10% della somma assicurata sopra il contenuto con il massimo di euro 2.000,00 | ||
Stupefacenti | 10% della somma assicurata sopra il contenuto | |||
Preziosi (art.62 lett. h) | Preziosi oggetto di vendita | 10% della somma assicurata | ||
Preziosi facenti parte del contenuto e non oggetto di vendita e non ad uso personale dell'assicurato e/o dei familiari conviventi | 50% della somma assicurata con il massimo di euro 1.000,00 per singolo prezioso | |||
Preziosi ad uso personale dell'Assicurato e/o dei familiari conviventi | 50% della somma assicurata con il massimo di euro 1.500,00 per singolo prezioso | |||
Quadri, tappeti, pellicce ed oggetti d'arte (art.62 lett. i) | euro 7.500 per singolo oggetto | |||
Furto dei veicoli durante l'ora di apertura (art.62 lett. l) | 20% per singolo sinistro | |||
Furto dei veicoli all'aperto (art.62 lett. m) | 10% Limitatamente ai casi - di inosservanza delle condizioni descritte o qualora l'impianto non sia stato regolarmente attivato o non abbia le caratteristiche richieste: 20% con il minimo di euro 2.500,00 - in cui l'impianto di allarme non sia presente: 30% con il minimo di euro 2.500,00 | 40% della somma assicurata | ||
Difese esterne (art.62 lett. n) | Limitatamente ai casi in cui i mezzi di protezione e chiusura violati presentino caratteristiche inferiori a quelle descritte o che le caratteristiche del fabbricato non siano |
conformi a quanto previsto dalla relativa definizione: 20% | |||
Scoperto, limitatamente ai rischi ascrivibili alla categoria Furto "A" (art.62 lett. o) | 10% | ||
Spese di miglioramento dei sistemi di prevenzione e/o protezione (art.62, lett.t) | euro 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo | ||
Difese esterne (art.63 lett. a) | Limitatamente ai casi in cui i mezzi di protezione non siano conformi: 20% | ||
Impianto di allarme antifurto (art.63 lett. b) | Limitatamente ai casi in cui non abbia le caratteristiche dichiarate/non sia stato regolarmente attivato: 10% | ||
FRANCHIGIA ASSOLUTA (art. 95) Se richiamata in polizza, per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato una franchigia di euro 1.000,00 che si applica una sola volta per danni derivati da un’unica causa qualunque sia la garanzia/condizione interessata (art. 95), salvo le esclusioni previste dal medesimo articolo |
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO SETTORE D – ROTTURA LASTRE
GARANZIE | SCOPERTI PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO |
Condizioni sempre operanti | |||
Insegne luminose e non (art. 66 lett. c) | euro 200,00 | ||
Limite massimo dell'indennizzo: somma assicurata (art. 80) | |||
FRANCHIGIA ASSOLUTA (art. 95) Se richiamata in polizza, per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato una franchigia di euro 1.000,00 che si applica una sola volta per danni derivati da un’unica causa qualunque sia la garanzia/condizione interessata (art. 95), salvo le esclusioni previste dal medesimo articolo |
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO SETTORE E – RESPONSABILITÀ CIVILE
GARANZIE | SCOPERTI PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO | |
limitatamente ai danni da | ||||
Proprietà e conduzione dei fabbricati inerenti l'attività assicurata (art. 82 lett. a) | spargimento di acqua o da rigurgito di fogna conseguenti a rotture accidentali di tubature/condutture | euro 200,00 | ||
limitatamente ai danni da spargimento di acqua non conseguenti a rotture accidentali di | euro 250,00 | euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | ||
tubature/condutture |
Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico (art. 82 lett. c) | euro 200,00 | |||
Danni da interruzione o sospensione di attività (art. 82 lett. i) | euro 500,00 | 5% del massimale assicurato con il massimo di euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | ||
Danni a cose portate dai clienti (art. 82 lett. j) | euro 200,00 | |||
Servizi di vigilanza aziendale (art. 82 lett. m) | limitatamente ai danni cagionati dai cani: euro 200,00 | |||
Esercizio nell'ambito aziendale di autorimesse e/o di zone adibite al parcheggio (art. 82 lett. p) | euro 200,00 | |||
Xxxxx conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo (art. 82 lett. y) | 10% con il minimo di euro 2.500,00 ed un massimo 25.000,00 | 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | ||
Danni a veicoli (art. 82 lett. bb) | euro 200,00 | 25.000,00 per sinistro | ||
Danni a cose trattate (art. 82 lett. cc) | A - limitatamente alle attività di lavanderia, stireria, tintoria (escluse pellicce) | euro 200,00 | 1.000,00 per singola cosa trattata con il massimo di euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | |
B - limitatamente alle attività di animali domestici vivi, escluso allevamento, relativi mangimi e accessori, con toelettatura e senza veterinaria e simili | euro 200,00 | 1.000,00 per singolo animale con il massimo di euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | ||
Danni derivanti da attività svolta presso terzi (art. 82 lett. dd) | B- conseguenti ad installazione prezzo terzi dei prodotti venduti e verificatisi durante l'esecuzione dei lavori/non oltre 30 giorni dall'ultimazione dei lavori | Limitatamente ai danni a cose: euro 200,00 | Limitatamente ai danni a cose: 10% del massimale con il massimo di euro 100.000,00 per anno assicurativo | |
Errato trattamento dati personali (art. 82 lett. ee) | 10% con il minimo di euro 750,00 | euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | ||
Danni a cose in consegna e custodia (art. 82 lett. ff) | 10% con il minimo di euro 200,00 | euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | ||
Garanzie facoltative | ||||
"T" - Commercio ambulante (art. 88) | 10% con il minimo di euro 500,00 | 50% del massimale | ||
Responsabilità civile per la proprietà del fabbricato (art. 92) | Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogna: euro 250,00 | |||
FRANCHIGIA ASSOLUTA (art. 95) Se richiamata in polizza, per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato una franchigia di euro 1.000,00 che si applica una sola volta per danni derivati da un’unica causa qualunque sia la garanzia/condizione interessata (art. 95), salvo le esclusioni previste dal medesimo articolo |
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO – SETTORE F - TUTELA LEGALE
GARANZIE | SCOPERTI PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO | ||
Arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero (art. 97) | spese per l'assistenza di un interprete | 10 ore lavorative | |||
SETTORE | |||||
euro 1.000,00 | |||||
TUTELA LEGALE | Spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento | ||||
anticipo della cauzione | euro 10.000,00 |
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO SETTORE G – ASSISTENZA
GARANZIE | SCOPERTI PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO |
Invio di un idraulico per interventi di emergenza (art. 111 punto 1) | euro 250,00 per sinistro | ||
Interventi di emergenza per danni da acqua (art. 111 punto 2) | euro 250,00 per sinistro | ||
Invio di un elettricista per interventi di emergenza (art. 111 punto 3) | euro 250,00 per sinistro | ||
Fornitura temporanea di energia elettrica (art. 111 punto 4) | euro 250,00 per sinistro | ||
Invio di un fabbro per interventi di emergenza (art. 111 punto 5) | euro 250,00 per sinistro | ||
Invio di un sorvegliante (art. 111 punto 6) | euro 250,00 per sinistro | ||
Rientro anticipato (art. 111 punto 7) | euro 250,00 per sinistro |
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO SETTORE H – CYBER RISK
GARANZIE | SCOPERTI PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO |
Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della Rete (art. 117 punto H5) | euro 1.000,00 |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: In caso di sinistro, il contraente o l’assicurato devono darne avviso all’agenzia alla quale è stata assegnata la polizza o alla Società, ai sensi dell’articolo 1913 c.c., entro 5 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza. Le eventuali spese per l’accertamento del danno sono a carico della Società, ove non diversamente contrattualizzato. |
Assistenza diretta / in convenzione: Non prevista | |
Gestione da parte di altre imprese: Per i sinistri del settore assistenza, la gestione degli stessi è stata affidata a un’impresa terza (Europ Assistance VAI S.p.A.) autorizzata ai termini di legge. Per i sinistri del settore tutela legale, la gestione degli stessi è stata affidata a un’impresa terza (ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia) autorizzata ai termini di legge. |
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’articolo 2952 del Codice Civile, eccetto il diritto al pagamento del premio, che si prescrive in un anno. Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo abbia richiesto il risarcimento all’Assicurato o abbia promosso a tal fine contro di lui un’azione giudiziaria. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Obblighi dell’impresa | Pagamento dell’indennizzo Limitatamente ai Settori Incendio, Elettronica, Furto e Rottura Lastre, la Società, verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente o l’Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei seguenti casi: - danni causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata; - agevolati con dolo dal Contraente, dall’Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata; Limitatamente al Settore Cyber Risk, la Società, verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo qualora non ricorra alcuna delle limitazioni e/o esclusioni previste dal presente Xxxxxxx. Anticipo sull’indennizzo Limitatamente alla garanzia Incendio, l’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile almeno per un importo pari ad € 25.000,00. L’obbligazione della Società: - sarà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano passati almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo; - è condizionata al rispetto da parte del contraente o dell’assicurato degli obblighi previsti dalle condizioni generali di assicurazione. L’acconto non potrà comunque essere superiore ad € 350.000,00, qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Rimborso | In via generale In caso di recesso per sinistro, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Relativamente alle garanzie “Terremoto” ed “Inondazioni, alluvioni e allagamenti” del Settore Incendio e alle garanzie del Settore Cyber Risk In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. Contratto di assicurazione connesso a mutuo / contratto di finanziamento In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento la Società restituisce al debitore/assicurato la parte di premio, pagato e non goduto, relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa, su richiesta del contraente/assicurato, la Società fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Sospensione | Non prevista. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non previsto. |
Risoluzione | Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. Qualora si sia optato per un contratto di durata poliennale il contraente ha la facoltà di disdire il contratto con preavviso di sessanta giorni, solo trascorso il quinquennio. |
Il prodotto è destinato a tutti i piccoli e medi esercizi commerciali dediti sia al commercio al dettaglio, sia al commercio all’ingrosso, sia alla grande distribuzione compresi i depositi e il commercio ambulante.
A chi è rivolto questo prodotto?
Costi di intermediazione: La quota parte percepita in media dagli intermediari per questo prodotto è pari al 27%
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami – Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, 000 - 00000 Xxxx - fax: +39 06 80210.979 - E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxx.xx La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, info su xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato a Groupama Assicurazioni S.p.A. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Resta salva la facoltà dell’esponente di adire l’Autorità Giudiziaria anche per questioni diverse da quelle indicate. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx) attivando la procedura FIN - NET oppure direttamente all’ IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Commercio
Condizioni di assicurazione
Documento redatto secondo le Linee Guida "Contratti Semplici e Xxxxxx"
INDICE
COMMERCIO
PREMESSA 5 GLOSSARIO 6 NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 15 Art. 2 Aggravamento del rischio 15 Art. 3 Diminuzione del rischio 15 Art. 4 Clausola di buona fede 15 Art. 5 Altre assicurazioni 15 Art. 6 Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie 15 Art. 7 Recesso in caso di sinistro 15 Art. 8 Modifiche dell’assicurazione 15 Art. 9 Proroga e periodo di assicurazione 16 Art. 10 Oneri fiscali 16 Art. 11 Adeguamento automatico delle somme assicurate e dei premi 16 Art. 12 Rinvio alle norme di legge 16 SETTORE A - INCENDIO COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI Art. 13 Oggetto dell’assicurazione 17 Art. 14 Esclusioni 17 CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA GARANZIE FACOLTATIVE Art. 15 GARANZIA FACOLTATIVA “A” - Atti vandalici o dolosi ed eventi sociopolitici 18 Art. 16 GARANZIA FACOLTATIVA “B” - Fenomeno elettrico 19 Art. 17 GARANZIA FACOLTATIVA “C” - Eventi atmosferici 19 Art. 18 GARANZIA FACOLTATIVA “D” - Grandine e sovraccarico neve 19 Art. 19 GARANZIA FACOLTATIVA “E” - Acqua condotta, occlusione di tubazioni, 20 rigurgito della rete fognaria, gelo e spese di ricerca e riparazione del guasto | ||
Art. 20 GARANZIA FACOLTATIVA “F” - Dispersione liquidi | 20 | |
Art. 21 GARANZIA FACOLTATIVA “G” - Commercio ambulante | 21 | |
GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA | ||
Art. 22 GARANZIA FACOLTATIVA - Ricorso terzi | 21 | |
Art. 23 GARANZIA FACOLTATIVA - Rischio locativo | 22 | |
Art. 24 GARANZIA FACOLTATIVA - Merci in refrigerazione | 22 | |
Art. 25 GARANZIA FACOLTATIVA - Merci periodiche | 22 | |
Art. 26 GARANZIA FACOLTATIVA - Spese di demolizione e sgombero | 22 | |
Art. 27 GARANZIA FACOLTATIVA - Cose trasportate | 22 | |
Art. 28 GARANZIA FACOLTATIVA - Xxxxx xxxxxxxxx (forma a diaria) | 23 | |
Art. 29 GARANZIA FACOLTATIVA - Maggiori costi | 23 | |
Art. 30 GARANZIA FACOLTATIVA - Fenomeno elettrico | 24 | |
Art. 31 GARANZIA FACOLTATIVA - Farmacie | 24 | |
Art. 32 GARANZIA FACOLTATIVA - Terremoto | 24 | |
Art. 33 GARANZIA FACOLTATIVA - Inondazione, alluvione ed allagamento | 24 | |
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI Art. 34 Condizioni sempre operanti | 25 | |
CONDIZIONI OPZIONALI | ||
Art. 35 Fabbricato e/o contenuto a primo rischio assoluto (P.R.A.) | 28 | |
Art. 36 Merci in refrigerazione a primo rischio assoluto (P.R.A.) | 28 | |
Art. 37 Condizioni relative alle caratteristiche del rischio | 28 | |
LIMITI DI COPERTURA – ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE A | 28 | |
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO – SETTORE A | 28 | |
SETTORE B - ELETTRONICA COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI Art. 38 Oggetto dell’assicurazione | 31 | |
Art. 39 Esclusioni | 31 | |
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COMMERCIO INDICE
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CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA
GARANZIE FACOLTATIVE
Art. 40 GARANZIA FACOLTATIVA “H” - Conduttori esterni alle cose assicurate e costi 32
di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili
Art. 41 GARANZIA FACOLTATIVA “I” - Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile 32
GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA
Art. 42 GARANZIA FACOLTATIVA – Supporti dati e software in licenza d’uso e 32
programmi di utente
Art. 43 GARANZIA FACOLTATIVA - Maggiori costi 32
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
Art. 44 Condizioni sempre operanti 33
CONDIZIONI OPZIONALI
Art. 45 Contenuto settore B - Elettronica a primo rischio assoluto (P.R.A.) 34
LIMITI DI COPERTURA – ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE B 34
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO – SETTORE B 35
SETTORE C - FURTO
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI
Art. 46 Oggetto dell’assicurazione 36
Art. 47 Esclusioni 37
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA
GARANZIE FACOLTATIVE
Art. 48 GARANZIA FACOLTATIVA “L” - Danni da furto, rapina ed estorsione 38
a seguito di eventi sociopolitici
Art. 49 GARANZIA FACOLTATIVA “M” - Danni da furto, rapina ed estorsione 38
a seguito di eventi atmosferici
Art. 50 GARANZIA FACOLTATIVA “N” - Cose trasportate 38
Art. 51 GARANZIA FACOLTATIVA “O” - Infedeltà dei dipendenti 38
Art. 52 GARANZIA FACOLTATIVA “P” - Reintegro automatico 39
Art. 53 GARANZIA FACOLTATIVA “Q” - Maggiori costi 39
Art. 54 GARANZIA FACOLTATIVA “R” - Commercio ambulante 39
Art. 55 GARANZIA FACOLTATIVA “S” - Vetrinette esterne 40
GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA
Art. 56 GARANZIA FACOLTATIVA - Danni indiretti 40
Art. 57 GARANZIA FACOLTATIVA - Valori in cassaforte 40
Art. 58 GARANZIA FACOLTATIVA - Portavalori 41
Art. 59 GARANZIA FACOLTATIVA - Farmacie 41
Art. 60 GARANZIA FACOLTATIVA - Merci periodiche 41
Art. 61 GARANZIA FACOLTATIVA - Pannelli fotovoltaici 41
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
Art. 62 Condizioni sempre operanti 42
Art. 63 Condizioni relative alle caratteristiche del rischio 44
LIMITI DI COPERTURA – ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE C 45
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO – SETTORE C 45
SETTORE D - ROTTURA LASTRE
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI
Art. 64 Oggetto dell’assicurazione 49
Art. 65 Esclusioni 49
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
Art. 66 Condizioni sempre operanti 49
LIMITI DI COPERTURA – ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE D 50
TABELLADI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO – SETTORE D 50
INDICE
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COMMERCIO
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO SETTORI A – INCENDIO, B – ELETTRONICA, C – FURTO, D - ROTTURA LASTRE Art. 67 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 51 Art. 68 Ispezione delle cose assicurate 51 Art. 69 Obblighi in caso di sinistro 51 Art. 70 Esagerazione dolosa del danno 51 Art. 71 Procedura per la valutazione del danno 52 Art. 72 Mandato dei periti 55 Art. 73 Operazioni peritali 55 Art. 74 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno 55 Art. 75 Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro furto e/o rottura lastre 55 Art. 76 Recupero delle cose rubate 55 Art. 77 Assicurazione parziale 55 Art. 78 Assicurazione presso diversi assicuratori (vedere anche art. 5) 55 Art. 79 Limitazione dell’assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni 55 Art. 80 Limite massimo dell’indennizzo 55 Art. 81 Pagamento dell’indennizzo 56 SETTORE E – RESPONSABILITA’ CIVILE COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI Art. 82 Oggetto dell’assicurazione 57 Art. 83 Qualifica di “terzi” 61 Art. 84 Esclusioni 61 Art. 85 Pluralità di assicurati 62 Art. 86 Estensione territoriale 62 Art. 87 Determinazione del premio 62 CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA GARANZIE FACOLTATIVE Art. 88 GARANZIA FACOLTATIVA “T” - Commercio ambulante 62 Art. 89 GARANZIA FACOLTATIVA “U” - Elevazione tolleranza numero addetti 62 Art. 90 GARANZIA FACOLTATIVA “V” - Inserimento franchigia R.C.O. 62 GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA Art. 91 GARANZIA FACOLTATIVA - Assicurazione della responsabilità civile 63 verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) | ||
Art. 92 GARANZIA FACOLTATIVA - Responsabilità civile per la proprietà del fabbricato | 63 | |
LIMITI DI COPERTURA – ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE E: | 64 | |
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO – SETTORE E | 64 | |
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO SETTORE E - RESPONSABILITÀ CIVILE Art. 93 Obblighi in caso di sinistro | 66 | |
Art. 94 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali | 66 | |
NORME COMUNI AI SETTORI A - INCENDIO, B - ELETTRONICA, C - FURTO, D - ROTTURA LASTRE, E - RESPONSABILITA’ CIVILE Art. 95 Franchigia Assoluta | 67 | |
SETTORE F – TUTELA LEGALE COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI Art. 96 Oggetto dell’assicurazione | 68 | |
Art. 97 Ambito delle prestazioni e soggetti assicurati | 68 | |
Art. 98 Esclusioni | 70 | |
Art. 99 Operatività delle garanzie in presenza di polizza di responsabilità civile | 71 | |
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA GARANZIE FACOLTATIVE | ||
Art. 100 GARANZIA FACOLTATIVA “1” - Pacchetto sicurezza | 71 | |
Art. 101 GARANZIA FACOLTATIVA “2” - Elevazione tolleranza numero addetti | 71 | |
Art. 102 GARANZIA FACOLTATIVA “3” - Vertenze con i clienti | 71 | |
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COMMERCIO INDICE
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COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Art. 103 Insorgenza del caso assicurativo 72
Art. 104 Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale 72
Art. 105 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione 72
della garanzia assicurativa
Art. 106 Gestione del caso assicurativo 72
Art. 107 Restituzione delle somme anticipate/recupero di somme 73
Art. 108 Dichiarazioni inesatte e reticenti dell’assicurato 73
Art. 109 Obblighi di comunicazione 73
LIMITI DI COPERTURA – ESTENSIONE TERRITORIALE – SETTORE F: 73
Art. 110 Determinazione del premio (numero degli addetti) 74
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO – SETTORE F 74
SETTORE G – ASSISTENZA COSA COPRE LA GARANZIA
Art. 111 Oggetto dell’assicurazione 75
Art. 112 Norme che regolano le assistenze 76
Art. 113 Esclusioni 76
Art. 114 Modalità di accesso alla struttura organizzativa 77
LIMITI DI COPERTURA – ESTENSIONE TERRITORIALE – SETTORE G 77
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO – SETTORE G 77
SETTORE H – CYBER RISK
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI
Art. 115 Formula di copertura - base 78
Art. 116 Formula di copertura - completa 78
Art. 117 Oggetto dell’Assicurazione 78
Art. 118 Qualifica di “terzi” 79
Art. 119 Esclusioni 79
Art. 120 Estensione territoriale 80
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
Art. 121 Condizioni sempre operanti 80
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Art. 122 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 81
Art. 123 Ispezione delle cose assicurate 81
Art. 124 Obblighi in caso sinistro 81
Art. 125 Gestione delle vertenze di danno – spese legali 82
Art. 126 Esagerazione dolosa del danno 82
Art. 127 Limite massimo dell’indennizzo 82
Art. 128 Pagamento dell’indennizzo / risarcimento 82
Art. 129 Serie di eventi assicurati 82
Art. 130 Riparazione diretta 82
LIMITI DI COPERTURA – ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE H 83
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO – SETTORE H 83
ARTICOLI DEL CODICE CIVILE CHE REGOLANO LE NORME DI ASSICURAZIONE 84
PREMESSA
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COMMERCIO
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Premessa
Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della Polizza mod. 220035 stipulata dal Contraente.
Resta pertanto inteso che:
- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate in Polizza;
- l’assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati in Polizza, fatti salvi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie eventualmente previste in Polizza o nei singoli settori delle Condizioni di Assicurazione.
Le Definizioni riportate nelle Condizioni di Assicurazione hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.
Avvertenza.
Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garan- zie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono state evidenziate con stampa su sfondo grigio nelle Condizioni di Assicurazione (mod. 250150).
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COMMERCIO GLOSSARIO
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GLOSSARIO
Nel testo delle Condizioni di Assicurazione si incontrano spesso le parole e i termini elencati, ai quali la Società e il Contraente attribuiscono il significato di seguito espresso, che assume pieno valore ai fini dell’interpretazione della normativa contrattuale.
ADDETTI
I prestatori di lavoro subordinato dipendenti dell’Assicurato (compresi i lavoratori intermittenti, ripartiti, i lavoratori a part-time, gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento di cui al D.lgs. 10.9.2003 n. 276 e successive modifiche ed integrazioni), i titolari, i soci (esclusi i soci di società per azioni e i soci accomandanti delle società in accomandita semplice) ed i familiari coadiuvanti nonché i lavoratori a progetto, somministrati, distaccati da altre aziende di cui al D.lgs. 10.9.2003 n. 276 e successive mo- difiche ed integrazioni.
ADDETTI (valida per il settore Tutela Legale)
Per le:
- Società di persone: i Soci, i Dipendenti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, i familiari del titolare d’Impre- sa che collaborano nell’attività e tutti gli altri collaboratori dell’Azienda Assicurata - Contraente come risultante da contratto di collaborazione da esibire in caso di sinistro.
- Per le Società di capitale: gli Amministratori, i Dipendenti iscritti nel Libro Unico del Lavoro e tutti gli altri collaboratori dell’Azienda Assicurata - Contraente come risultante da contratto di collaborazione da esibire in caso di sinistro.
- Per le Ditte individuali e le Imprese familiari: il Titolare, i Dipendenti iscritti nel Libro Unico del Lavoro ed i familiari del titolare che collaborano nell’attività e tutti gli altri collaboratori dell’Assicurato - Con- traente come risultante da contratto di collaborazione da esibire in caso di sinistro.
ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE
Il contratto mediante il quale la Società, dietro pagamento da parte del Contraente del premio pattuito, si obbliga a mantenere indenne l’Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a lui causato da un sinistro.
ATTACCO INFORMATICO (valida per il settore Cyber Risk)
Un Atto doloso, Malware, Errore umano, attacco D.o.S., Furto, contro il Sistema informatico dell’Assicu- rato.
ATTIVITÀ ASSICURATA
L’esercizio di vendita (al dettaglio e/o all’ingrosso), di deposito o di servizio indicato in Polizza (mod. 220035). Sono comprese tutte le operazioni, anche meccaniche, normalmente attinenti e necessarie allo svolgimento dell’attività assicurata, purché aventi carattere di accessorietà.
ATTO DOLOSO (valida per il settore Cyber Risk)
Qualsiasi atto illecito effettuato con l’intenzione di causare un Danno o di ottenere l’accesso illegittimo ai Dati, al Sistema informatico o alle Reti dell’Assicurato.
AZIENDA
L’insieme dei locali posti nell’ubicazione del rischio indicata in Polizza (mod. 220035), anche non comuni- canti, nell’ambito di un unico complesso immobiliare nei quali viene esercitata l’attività assicurata. Fanno parte dell’azienda le dipendenze ove non si effettua alcuna attività di vendita.
CASO ASSICURATIVO (valida per il settore Tutela Legale)
Vedere definizione di sinistro.
CIRCOSTANZA (valida per il settore Cyber Risk)
- Qualsiasi rilievo o contestazione direttamente rivolto all’Assicurato, riguardante la condotta dell’As- sicurato stesso, da cui possa trarne origine una Richiesta di risarcimento in relazione ad un Evento assicurato non noto all’Assicurato alla data di stipulazione della Polizza;
- Qualsiasi atto o fatto di cui l’Assicurato sia a conoscenza che potrebbe dare luogo ad una Richiesta di risarcimento e/o ad un Evento assicurato.
CONTENUTO
L’insieme dei beni - esclusi quelli in leasing, qualora già coperti da apposita assicurazione - contenuti in un unico locale o in più locali tra loro direttamente comunicanti posti nell’azienda indicata in Polizza (mod.
GLOSSARIO
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COMMERCIO
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220035); l’assicurazione è operante anche quando i beni assicurati sono contenuti in locali tra di loro non comunicanti, costituenti reparti separati, dipendenze e/o depositi accessori dell’attività assicurata, posti anche in altro fabbricato separato, purché ubicato a non oltre 200 metri (in linea d’aria) dall’azienda. L’insieme dei beni comprende:
Apparecchiature elettroniche:
i sistemi elettronici per l’elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, unità centrali e unità periferiche ad esse collegate, personal computer, fotocopiatrici, macchine per scrivere e calcolare, centralini telefonici e citofonici, terminali p. o. s. (point of sale), impianti telefax, apparecchi elettromedicali, impianti di prevenzione, di rilevazione e di allarme. Elaboratori di processo o di automa- zione ed ogni altra apparecchiatura inerente l’azienda. Il tutto posto nei locali dell’azienda in cui si svolge l’attività e non oggetto di produzione e vendita.
N.B. Limitatamente alle garanzie del settore A - Incendio, qualora siano anche prestate le garanzie del settore B - Elettronica, nella partita “contenuto” non dovranno essere considerate le apparecchiature elettroniche.
Cassaforte:
mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche:
a) pareti e battente in acciaio di adeguato spessore, atti a contrastare attacchi con mezzi meccanici tradizionali quali trapano, mola a disco, mazze, scalpelli e similari;
b) movimenti di chiusura a chiave e/o combinazione;
c) peso non inferiore a 200 Kg o idoneo dispositivo di ancoraggio nel muro o nel pavimento nel quale è collocata in modo che non possa essere rimossa senza demolizione del muro o del pavimento stesso.
Cose particolari:
a) archivi, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: cartacei, magnetici, ottici e simili, documenti, registri, microfilm, fotocolor;
b) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
Esplodenti:
si considerano “esplodenti” sostanze o prodotti che, anche in piccola quantità:
a) a contatto con l’aria e con l’acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall’art. 83 del R.D.
n. 635 del 6/5/40 e successive modifiche ed integrazioni ed elencati nel relativo allegato A. È tollerata l’esistenza di 1 Kg di “esplodenti”.
Infiammabili:
si considerano “infiammabili” sostanze e prodotti non classificati “esplodenti” - ad eccezione delle so- luzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che corrispondono alle seguenti caratteristiche:
a) gas combustibili;
b) liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° centigradi;
c) ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
d) sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas combustibili;
e) sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l’aria, spon- taneamente si infiammano.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. per la Sanità 17 dicembre 1977
- allegato V.
Non si considerano “infiammabili” quelli oggetto di vendita da parte dell’attività assicurata ed è tollerata l’esistenza di 300 Kg di “infiammabili”, esclusi quelli ad uso esclusivo di pulizia e/o manutenzione, di riscaldamento al servizio del fabbricato nonché quelli contenuti in serbatoi completamente interrati o nei serbatoi dei veicoli per l’alimentazione del relativo propulsore.
Macchinario, attrezzatura e arredamento:
macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, scale mobili, impianti ed attrezzature di pesa, nonché di traino e di trasporto, compresi i veicoli a motore iscritti al
(esclusi oggetti di metallo prezioso o pietre preziose sciolti o montati o costituenti macchine
P.R.A. funzionalmente connessi all’attività dell’azienda assicurata; impianti di condizionamento, scale mobili, apparecchiature di segnalazione e comunicazione, impianti di prevenzione e di allarme, altri im- pianti non indicati sotto la definizione di “fabbricato”, serbatoi metallici e tubazioni anche all’aperto, attrezzature
ed attrezzi e loro parti); mobilio e arredamento d’ufficio, cancelleria, stampati, macchine per scrivere e per calcolo, armadi di sicurezza o corazzati, indumenti ed oggetti personali degli addetti, mobilio,
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COMMERCIO GLOSSARIO
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arredamento e quant’altro ad uso domestico (quadri, tappeti, pellicce ed oggetti d’arte) posti anche nell’abitazione dell’Assicurato o del custode, insegne esterne ed interne, tende esterne e simili, pannelli, stucchi, decorazioni e simili non aventi valore artistico. Sono compresi gli impianti, quali, a titolo esempli- ficativo e non limitativo: impianto elettrico, di condizionamento, telefonico, audiovisivo e simili, nonché migliorie ed opere addizionali che risultino immobili per natura e destinazione d’uso e non costituiscano parte integrante del fabbricato, qualora installate dall’Assicurato locatario ad uso esclusivo dell’attività stessa e/o delle eventuali dipendenze.
Merci:
prodotti destinati alla vendita, semilavorati e finiti, imballaggi, scorte in genere e materiale di consumo, scarti e ritagli di lavorazione, supporti comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali, nonché veicoli a motore iscritti e/o iscrivibili al P.R.A. nel caso in cui l’attività assicurata ne preveda la commercia- lizzazione, ed esclusi “esplodenti”, “infiammabili” e “merci speciali”.
Merci speciali:
si considerano “merci speciali” quelle entrate a far parte del prodotto finito. È tollerata l’esistenza di 100
Non
si considerano “merci speciali”: celluloide (grezza ed oggetti di), espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa, materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).
Kg di “merci speciali”, a qualsiasi uso destinati.
Preziosi:
gioielli, metalli preziosi (oro e platino) lavorati o grezzi, oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, corallo, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate in metallo prezioso.
Ricette (valida esclusivamente per l’attività di Farmacia):
enti il cui valore è costituito dal credito che essi rappresentano, ovvero l’importo ottenuto detraendo dal prezzo dei medicinali indicato nelle fustelle, il ticket incassato, con il limite di quanto effettivamente rimborsabile dal S.S.N.
Stupefacenti (valida esclusivamente per l’attività di Farmacia):
sostanze che agiscono sul sistema nervoso provocando uno stato di ebbrezza, di estasi e simili.
Supporti di dati:
fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali, nonché qualsiasi altro dato non
con esclusione dei dati su supporti
qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente. Per “dato” s’intende l’insieme delle informazioni logicamente strutturate, memorizzate dall’Assicurato ed elaborabili da parte di programmi,
modificabile dall’Assicurato.
Valori:
denaro, valuta estera, carte valori, carte e/o schede di qualsiasi genere rappresentanti un valore, titoli di credito, valori bollati e postali.
CONTRAENTE
Il soggetto che stipula l’assicurazione e paga il premio.
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
Contratto secondo cui un soggetto (utilizzatore) si rivolge ad un altro soggetto (somministratore) xxxxxx- xxxxxxxx la fornitura (somministrazione) di personale per esigenze specifiche e per un periodo determi- nato (art. 20 del D.Lgs. 10/9/2003 n. 276 e successive modifiche ed integrazioni).
COPERTURA
Il complesso degli elementi del tetto, escluse: strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.
COSE
Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
DIPENDENZE
Locali costituenti magazzini o depositi accessori all’attività assicurata ubicati al di fuori dell’azienda, non oltre 200 metri (in linea d’aria), dove comunque non si effettua attività di vendita.
GLOSSARIO
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COMMERCIO
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DISTACCO
L’ipotesi di distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determi- nata attività lavorativa (art. 30 del D.Lgs. 10/9/2003 n. 276 e successive modifiche ed integrazioni).
D.O.S. (valida per il settore Cyber Risk)
(Denial of Service) – qualsiasi attacco dannoso mirato a sovraccaricare il Sistema informatico dell’Assi- curato mediante un flusso eccessivo di informazioni o richieste di elaborazione Dati che porta ad una interruzione e/o indisponibilità totale o parziale del Sistema informatico stesso e dei servizi di rete, esau- rendone le risorse; sono inclusi nella definizione anche i D.D.o.S. (Distributed Denial of Service).
DANNO (valida per il settore Cyber Risk)
Alterazione, cancellazione o danneggiamento, di Dati quali, ad esempio, Dati sensibili o Dati personali, presenti nel Sistema Informatico dell’Assicurato.
DATA DI RETROATTIVITÀ (valida per il settore Cyber Risk)
La data indicata in Polizza prima della quale l’accadimento di un Evento assicurato non viene coperto dall’Assicurazione.
DATI (valida per il settore Cyber Risk)
Qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualiz- zata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata all’esterno della memoria ad accesso casual (RAM).
DATI PERSONALI (valida per il settore Cyber Risk)
Si intendono informazioni utili ad identificare una persona come disciplinato dalle leggi vigenti in materia di tutela della privacy.
DATI SENSIBILI (valida per il settore Cyber Risk)
Si intendono informazioni aziendali e commerciali, contrassegnate o meno come “confidenziali”, che non siano direttamente disponibili al pubblico (che non siano di pubblico dominio).
DIPENDENTE (valida per il settore Cyber Risk)
Qualsiasi persona che svolge lavoro o servizio per l’Assicurato, secondo un espresso o implicito contratto; questo include il personale esterno utilizzato dall’Assicurato al fine di fornire Servizi all’Assicurato e che operi nell’ambito della struttura aziendale e sotto la responsabilità dell’Assicurato stesso. Sono eslcusi i Dirigenti e Amministratori.
DIRIGENTI ED AMMINISTRATORI (valida per il settore Cyber Risk)
Qualunque amministratore, dirigente, direttore, funzionario, o altro personale, avente alto grado di responsabilità e potere decisionale e che agisca per conto dell’Assicurato.
ERRORE DI PROGRAMMAZIONE (valida per il settore Cyber Risk)
Un errore durante lo sviluppo o la codifica di un software o un sistema operativo che provoca un malfun- zionamento del Sistema informatico e/o un’elaborazione errata dei Dati.
ERRORE UMANO (valida per il settore Cyber Risk)
Un errore operativo o una negligenza (come, ad esempio, la scelta del software da utilizzare o un errore di impostazione dei parametri), da parte di un Dipendente, che comporta un Danno.
ESPERTO (valida per il settore Cyber Risk)
Qualsiasi persona fisica o giuridica nominate direttamente dalla Società e/o dal Service Provider.
ESPLOSIONE
Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropa- ga con elevata velocità.
ESTORSIONE
Reato commesso da chi, mediante violenza o minaccia, costringe una persona a fare od omettere qual- cosa per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, così come disciplinato dall’art. 629 del Codice Penale.
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COMMERCIO GLOSSARIO
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ESTORSIONE CYBER (valida per il settore Cyber Risk)
Qualsiasi minaccia credibile da parte di un Terzo con l’intento di causare un Evento assicurato, al fine di richiedere denaro all’Assicurato.
EVENTO ASSICURATO (valida per il settore Cyber Risk)
Qualsiasi attacco informatico, Richiesta di risarcimento, Estorsione Cyber.
FABBRICATO
Il complesso delle costruzioni edili di proprietà o in locazione all’Assicurato - ovvero la porzione delle medesime (comprese le quote di proprietà comune in presenza di fabbricati in condominio) - in cui si svolge l’attività assicurata separata da qualsiasi altra azienda contigua o coesistente mediante:
I. “spazio vuoto” uguale o superiore ad un metro; ovvero
II. muro “incombustibile” di spessore non inferiore a 6 cm, elevato da terra a tetto, in cui sono ammesse le aperture minime per il passaggio degli alberi di trasmissione, delle condutture elettriche e dei con- dotti per fluidi. È compresa l’eventuale abitazione dell’Assicurato e/o del custode, e qualora esistenti le dipendenze e/o depositi accessori all’attività assicurata, anche in altro fabbricato separato, purché ubicato a non oltre 200 metri (in linea d’aria) dall’azienda. Fanno parte del complesso tutte le opere murarie e di finitura, serramenti, porte, finestre, tettoie, pensiline, muri di cinta, cancellate, opere di fondazione o interrate, recinzioni, pavimentazioni esterne, impianti fissi di qualsiasi tipo (quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: impianti idrici, igienici, idraulici, elettrici, di condizionamento, impian- ti fotovoltaici, pannelli solari ed altri impianti di pertinenza del fabbricato, impianti di prevenzione e di allarme, antenne radiotelevisive), tinteggiature, rivestimenti murali, affreschi e statue non aventi valore artistico.
Sono esclusi il terreno sul quale sorge il fabbricato e quanto indicato nella definizione di “contenuto”.
a) Caratteristiche costruttive del fabbricato:
CLASSE I
• I fabbricati assicurati e/o contenenti le cose da assicurare, comunque elevati, debbono essere costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto per almeno 9/10 in materiali incom- bustibili; sono ammessi solai, armature del tetto e coibentazioni anche in materiali combustibili.
CLASSE II - (Chioschi in legno)
• Costruzione edile realizzata con:
– strutture portanti verticali in legno o in legno e materiali incombustibili;
– con pareti esterne interamente in legno o in legno e materiali incombustibili;
– solai in legno od altri materiali incombustibili;
– copertura comunque costruita;
– compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrate, escluso il terreno.
b) Modifiche costruttive
modifiche e/o nuove costruzioni si intenderanno, con il relativo “contenuto”, comprese nelle somme
l’eventuale costruzione di nuovi fabbricati, con l’intesa che tali
È riconosciuta all’Assicurato la facoltà di ricostruire, demolire o comunque modificare il complesso dei fabbricati costituenti l’azienda, nonché
assicurate. Tutto ciò senza obbligo da parte del Contraente o dell’Assicurato di darne comunicazione alla Società, sempreché le caratteristiche generali dei fabbricati siano corrispondenti a quanto indicato in polizza e non vi sia conseguentemente aggravamento di rischio.
c) Precisazioni alla prestazione “furto” per i settori B - ELETTRONICA e C - FURTO
A modifica di quanto indicato alla lettera a) CLASSE I che precede, le pareti esterne debbono essere realizzate:
a) in vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato, pannelli sandwich (per pannello sandwich si intende un manufatto costituito da due strati di lamiera accop- piati tra loro con interposto uno strato di materia plastica espansa);
ovvero
b) lamiera.
d) Destinazione d’uso del fabbricato: il fabbricato è adibito nel suo complesso ad abitazioni civili, studi professionali, esercizi commerciali per almeno 2/3 della superficie e nel residuo 1/3 non esistono cinematografi, teatri, industrie, depositi d’infiammabili nonché discoteche e nigth clubs.
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FRANCHIGIA
applicando la franchigia dopo aver tenuto conto dei predetti limiti di indennizzo.
sicurato; se in polizza sono previsti limiti di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno
a) L’importo prestabilito in cifra fissa che viene dedotto dall’indennizzo e che rimane a carico dell’As-
b) Il numero dei giorni deducibili dal computo dell’indennizzo.
FURTO
Reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, così come disciplinato dall’art. 624 del Codice Penale.
FURTO (valida per il settore Cyber Risk)
Qualsiasi copia o appropriazione illecita di Dati sensibili, Dati personali e Dati, dal Sistema Informatico dell’Assicurato.
FURTO CON INTRODUZIONE CLANDESTINA
Furto commesso da persona che, dopo essersi introdotta nei locali clandestinamente, vi si sia fatta rin- chiudere ed abbia asportato la refurtiva mentre i locali erano chiusi.
HARDWARE (valida per il settore Cyber Risk)
I componenti fisici di un qualunque Sistema Informatico o dispositivo che venga utilizzato per archiviare, trasmettere, elaborare, leggere, modificare o controllare i Dati; è incluso il Supporto dati.
IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO
Impianto di allarme automatico antifurto con sirena conforme alle Norme CEI 79-1 “Impianti antintrusio- ne, antifurto e antiaggressione e relative apparecchiature”, installato da ditta qualificata.
IMPIANTO IDRICO, IGIENICO E DI RISCALDAMENTO
Insieme di tubazioni, condutture ed apparecchiature in dotazione permanente al fabbricato, destinate alla distribuzione dell’acqua, al convogliamento nei sistemi di scarico esterni al fabbricato, allo smalti- mento delle acque anche piovane.
IMPLOSIONE
Repentino dirompersi o cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.
INCENDIO
Combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoe- stendersi e propagarsi.
INCOMBUSTIBILITÀ
Si considerano incombustibili sostanze, prodotti e materiali che alla temperatura di 750° centigradi non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
INFRASTRUTTURA (valida per il settore Cyber Risk)
Qualsiasi apparecchiatura di comunicazione, impianto di aria condizionata, impianto di alimentazione continua, generatori stand-alone, unità di conversione di frequenza, trasformatori, tutte le altre apparec- chiature e Servizi che servono al funzionamento del Sistema informatico dell’Assicurato.
INTERNET SERVICE (valida per il settore Cyber Risk)
Insieme dei Servizi necessari all’uso di internet; a titolo esemplificativo ma non esaustivo sono compresi:
- gli “internet providers”, responsabili della fornitura del servizio e dell’Hardware necessario all’accesso e uso di internet;
- i fornitori di Servizi DNS
Altri fornitori di servizi, apparecchiature e infrastrutture (come, ad esempio sistemi di telecomunicazione xxx xxxx, xxx xxxxxxxxx e via radio), non controllati dall’Assicurato, necessari allo scambio di informazioni e funzionamento di internet.
INTRANET (valida per il settore Cyber Risk)
Una rete di dati aziendali privata.
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IN VIAGGIO
Qualunque località ad oltre 50 Km dal comune di residenza o della sede dell’Assicurato.
LASTRE
Lastre di vetro in genere, cristallo, opaline, materie plastiche e simili, lastre antisfondamento, sia fisse che movibili su cardini, cerniere e guide, iscrizioni, decorazioni, installate all’interno o all’esterno dei locali as- sicurati, purché nell’ambito dell’azienda indicata in Polizza (mod. 220035), nonché specchi fissati ai muri all’interno dei locali, il tutto non oggetto di produzione e vendita. Insegne luminose e non, anche se di materiale plastico rigido, attinenti l’attività assicurata e purché poste nell’ambito del territorio provinciale ove è ubicata l’attività assicurata ovvero nel territorio delle province confinanti a quella in cui è ubicata l’attività assicurata.
LAVORO A PROGETTO
Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa deve essere riconducibile ad uno o più proget- ti specifici e gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato (articolo 61 del D.Lgs. 10/9/2003 n. 276 e successive modifiche ed integrazioni).
LIMITE DI INDENNIZZO
L’importo massimo che viene liquidato in caso di sinistro.
MALWARE (valida per il settore Cyber Risk)
Qualsiasi software o codice dannoso (come virus, spyware, worm, Trojan, rootkit, keylogger, dialer e rogue security software) progettato per ottenere l’accesso illecito e/o interrompere il funzionamento del Sistema informatico dell’Assicurato.
MASSIMALE
La somma che rappresenta il limite massimo dell’indennizzo contrattualmente previsto in caso di sinistro.
ORGANO DI CONTROLLO (valida per il settore Cyber Risk)
Qualsiasi ente autorizzato a far rispettare gli obblighi di legge in relazione alla detenzione e al trattamen- to di Dati personali, in conformità con qualsiasi legge sulla protezione della privacy.
OUTSOURCING PROVIDER (valida per il settore Cyber Risk)
Qualunque Terzo, nominato in Polizza, che fornisce Servizi IT e Cloud contrattualmente definiti con l’As- sicurato; non sono considerati Outsourcing provider i soggetti che forniscono Internet service, sistemi di Comunicazione e fornitura di energia elettrica.
PIANO DI RISPOSTA ALL’EMERGENZA (valida per il settore Cyber Risk)
Qualsiasi piano di emergenza, definito e implementato dall’Assicurato, al fine di gestire e mitigare l’im- patto provocato da un Evento assicurato.
POLIZZA
Il documento contrattuale, sottoscritto dalle Parti, che prova l’assicurazione.
PREMIO
Il corrispettivo che il Contraente versa alla Società per l’Assicurazione.
PRESTAZIONI
Le assistenze prestate dalla Struttura Organizzativa.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
RAPINA
Reato commesso da chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, così come disciplinato dall’art. 628 del Codice Penale.
RECESSO
Scioglimento del vincolo contrattuale.
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RETE (valida per il settore Cyber Risk)
Un gruppo di Sistemi informatici collegati tra loro tramite una tecnologia (compreso Internet, Intranet e reti private virtuali) tale da permettere lo scambio di Dati.
RISCATTO (valida per il settore Cyber Risk)
Qualunque importo in moneta, bitcoin o altra valuta digitale, richiesto da un Terzo in connessione con una Estorsione cyber.
RISCHIO
La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
SCIPPO
Furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona che la detiene così come disciplinato dall’art. 624 bis comma 2 del Codice Penale.
SCOPERTO
La quota percentuale del danno che per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato.
SCOPPIO
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
SERVICE PROVIDER (valida per il settore Cyber Risk)
Il soggetto che fornisce all’Assicurato, in caso di Sinistro, i Servizi tecnici e di consulenza per la risoluzione/ gestione dello stesso.
SERVIZI (valida per il settore Cyber Risk)
Eventuali Servizi per la lavorazione, la manutenzione, la protezione o la conservazione del Sistema In- formatico.
SINISTRO O CASO ASSICURATIVO
Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione, che per il settore Tutela Legale è la controversia per la quale è prevista l’Assicurazione e per la sezione Assistenza è il fatto che determina la richiesta di assistenza dell’Assicurato.
SISTEMA INFORMATICO (valida per il settore Cyber Risk)
L’Hardware, l’Infrastruttura, il software, i Supporti elettronici o quant’altro necessario per creare, accede- re a, elaborare, proteggere, controllare, conservare, recuperare, visualizzare, trasmettere, i Dati.
SOCIETÀ
Groupama Assicurazioni S.p.A.
SOFTWARE IN LICENZA D’USO
Sequenze di informazioni non modificabili dall’Assicurato e reperibili sul mercato costituenti istruzioni eseguibili dall’elaboratore che l’Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.
SOLAIO
Complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
SPAZIO VUOTO
Distanza intercorrente tra vari corpi di fabbricato non occupata da enti di qualsiasi genere. Non si consi- dera “spazio vuoto” una porzione di fabbricato sia pure non occupata da enti di qualsiasi genere. Non inficiano però la separazione di “spazio vuoto” le condutture e, se completamente vuoti e costruiti in materiali incombustibili, i passaggi terreni liberi ai lati, i passaggi sotterranei, i ponti e le passerelle, i vani scale.
SPESE DI URBANIZZAZIONE
Costi e/o oneri che dovessero gravare sull’Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione del fabbricato, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.
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STRUTTURE PORTANTI VERTICALI
Elementi (muri perimetrali e di sostegno, pilastri e fondazioni) destinati a sopportare e scaricare sul terreno su cui appoggiano il peso proprio del fabbricato e i carichi dovuti al contenuto.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, cen- tralizzato o meno, attraverso cui la Società fornisce l’erogazione delle prestazioni di assistenza, previste nel contratto, su richiesta dell’Assicurato.
SUPPORTO DATI
Si intendono tutti i dispositivi informatici (come ad esempio dischi esterni, CD-ROM, DVD-ROM, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i Dati.
TERZO (valida per il settore Cyber Risk)
Qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dall’Assicurato, Dirigenti e Amministratori, Dipendenti
TETTO
Complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene).
TETTOIA / PORTICATO
Porticati formati dal prolungamento della soletta o della copertura del fabbricato stesso o di tettoie e porticati, la cui struttura posi su pilastri portanti costruiti su fondamenta o sottobasamenti, stabilmente fissati ai muri del fabbricato tramite sistemi di ancoraggio imbullonati ed incavigliati - fermo restando l’esclusione del contenuto sottostante.
TUBO INTERRATO
La conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra completamente a contatto diretto con il terreno e/o non protetta da strutture murarie, tubazioni di cemento o plastica e simili.
UNICO CASO ASSICURATIVO
L’evento dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.
VALORE A NUOVO
a) Per il “fabbricato”: la spesa prevista per l’integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive, escluso il valore dell’area.
b) Per “macchinario, attrezzatura e arredamento”: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e ren- dimento.
VALORE INTERO
Se viene garantito un importo inferiore, l’Assicurato, in caso di sinistro, sopporta la parte propor-
Forma di assicurazione che copre la totalità delle cose assicurate e deve quindi corrispondere all’intero valore.
zionale dei danni, secondo il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile.
VETRO ANTISFONDAMENTO
non inferiore a 6 mm oppure da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore
Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale mas- siccio
non inferiore a 6 mm.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART. 1
DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influisco- no sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
ART. 2
AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare tempestiva comunicazione scritta alla Società dell’aggrava- mento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
ART. 3
DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio, invece, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate successive alla comunicazione del Contraente e/o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice
Civile: in tal caso la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 4
CLAUSOLA DI BUONA FEDE
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al
La mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio così come le ine- satte o incomplete dichiarazioni all’atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede.
maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
ART. 5
ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente e/o l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipula- zione di altre assicurazioni per lo stesso rischio eccezion fatta per quelle stipulate per suo conto da altro Contraente per obbligo di legge o di contratto e per quelle di cui è in possesso in modo automatico quali
scuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a cia-
garanzie accessorie di altri servizi.
L’omessa comunicazione, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto all’indennizzo.
ART. 6
PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE
Salvo quanto previsto dall’art. 103, l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il premio deve essere pagato all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società ed è intera- mente dovuto per l’annualità in corso, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento,
tualmente indicato negli articoli delle Condizioni di Assicurazione.
Resta in ogni caso fermo il periodo di aspettativa, o la diversa decorrenza della garanzia così come even-
ferme le successive scadenze, a parziale deroga dell’art. 1901 C.C.
ART. 7
dall’assicurazione per iscritto mediante lettera raccomandata, con preavviso di 30 giorni.
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere
RECESSO IN CASO DI SINISTRO
In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
ART. 8
MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
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ART. 9
PROROGA E PERIODO DI ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende sta- bilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
ART. 10
ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione, secondo le norme di legge, sono a carico del Contraente.
ART. 11
ADEGUAMENTO AUTOMATICO DELLE SOMME ASSICURATE E DEI PREMI
La Convenzione di cui al testo che segue è valida ed operante esclusivamente quando nella Polizza (mod. 220035) risulta specificato il numero indice iniziale, in mancanza del quale il testo che segue deve inten- dersi nullo e privo di qualsiasi effetto.
Tutte le garanzie previste dalla presente polizza, escluse quelle previste nel Settore H – Cyber Risk, sono soggette ad aggiornamento automatico mediante riferimento all’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) pubblicato dall’Istituto Centrale di Statistica (di seguito deno- minato ISTAT). Pertanto i valori di base e gli altri importi figuranti nel contratto, nonché i relativi premi, saranno modificati proporzionalmente alle variazioni dell’indice di scadenza in rapporto all’indice iniziale qui di seguito definiti. L’indice iniziale, di cui viene fornita indicazione in Polizza (mod. 220035), è l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall’ISTAT nel mese di giugno dell’anno precedente a quello di stipula dell’assicurazione. L’indice di scadenza, che sarà riportato su ciascuna quietanza di premio, è costituito dall’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall’ISTAT nel mese di giugno dell’anno precedente a quello della data della quietanza.
Qualora venisse sospesa o comunque non effettuata la pubblicazione ufficiale dell’indice, potrà essere preso come riferimento un altro indice pubblicato dall’ISTAT simile a quello dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, la cui validità deve tuttavia essere limitata al periodo di una rata annuale di premio, salvo rinnovo da convenirsi di volta in volta. In caso di disaccordo del Con- traente, le somme assicurate, i massimali, i limiti di indennizzo e il premio della polizza rimarranno quelli risultanti dall’ultima variazione effettuata e ciascuna delle Parti avrà facoltà di rescindere il contratto dalla successiva ricorrenza annuale, con preavviso di 60 giorni da darsi mediante lettera raccomandata.
Gli aumenti e le riduzioni delle somme assicurate, dei massimali o dei limiti di indennizzo (franchigie escluse) – se espressi in cifra assoluta – e del premio, seguono l’andamento dell’indice e decorreranno a partire da ogni ricorrenza annuale e saranno validi sino alla ricorrenza successiva.
mediante lettera raccomandata da inviarsi all’altra Parte almeno 60 giorni prima della ricorrenza annuale
rinunciare all’applicazione della presente convenzione
Nei 30 giorni del termine di rispetto stabilito dall’art. 6 verrà considerato in vigore l’indice riportato sulla relativa quietanza di premio scaduta e non ancora saldata.
Le Parti hanno facoltà in qualsiasi momento di
del premio; in tal caso le somme assicurate, i massimali, i limiti di indennizzo e il premio della polizza rimarranno quelli risultanti dall’ultima variazione effettuata.
ART. 12
RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
SETTORE A - INCENDIO
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SETTORE A - INCENDIO
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI
ART. 13
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate indicate in Polizza (mod. 220035), i danni mate- riali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:
a) incendio;
b) fulmine;
c) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
d) caduta di aeromobili e satelliti, loro parti e cose da essi trasportate;
e) caduta ascensori, montacarichi e simili, a seguito di guasto o rottura improvvisa dei relativi con- gegni, compresi i danneggiamenti all’impianto;
f) caduta corpi celesti;
g) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso e accidentale degli impianti per la produzione del calore al servizio del fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
h) implosione;
i) onda sonica determinata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
j) urto di veicoli e natanti, non appartenenti all’Assicurato o al Contraente né al suo servizio;
k) furto di infissi, pluviali e grondaie, nonché guasti arrecati agli stessi ed al fabbricato da parte dei ladri; questa garanzia è prestata con il limite di euro 3.000,00 per sinistro.
La Società indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra ovvero a quelli garantiti dalle Garanzie Facoltative qualora operanti:
l) i danni da perdite indirette corrispondendo un’indennità aggiuntiva, in forma percentuale, all’im- porto liquidato a termini di polizza per “Fabbricato” e/o “Contenuto”, a parziale deroga dell’art. 14 lettera i) e in aggiunta a quanto previsto dall’art. 80; questa garanzia è prestata con il limite del 15% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza;
curate oppure enti posti nell’ambito di 20 metri da esse, ferme le limitazioni pattuite per le eventuali
quando gli eventi stessi abbiano colpito le cose assi-
m) i danni consequenziali ovvero quelli causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condi- zionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi,
estensioni di garanzia;
limite del 15% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza con il
n) le spese di rimozione e ricollocamento del contenuto dell’attività assicurata, nel caso in cui la rimozione di tali beni fosse indispensabile per eseguire le riparazioni ai locali occupati dall’Assicurato; questa garanzia è prestata con il
massimo di euro 30.000,00 per sinistro;
o) i danni derivanti dal mancato godimento dei locali contenenti le cose assicurate in ragione del canone di locazione ad essi relativo che l’Assicurato locatario debba corrispondere al locatore, per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il termine di un anno; nel caso in cui l’Assicurato occupi locali di sua proprietà, i danni di mancato godimento dei medesimi sono compresi in garanzia per l’importo del canone di locazione presumibile ad essi relativo; questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” con il limite di euro 30.000,00 per sinistro;
p) i danni derivanti dalla perdita delle pigioni del fabbricato assicurato locato a terzi, per il tempo ne- cessario al loro ripristino, non oltre il termine di un anno; questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” con il limite di euro 15.000,00 per sinistro;
euro 7.500,00 per sinistro;
rischio assoluto” con il limite del 5% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di
è prestata a “primo
q) il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento di archivi, docu- menti, registri, rientranti nella definizione di “cose particolari”, ridotto in relazione al loro stato, uso ed utilizzabilità, distrutti o danneggiati; il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di un anno dal sinistro; questa garanzia
10% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di euro 30.000,00 per sinistro;
limite del
r) le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare
presso idonea discarica autorizzata i residui del sinistro; questa garanzia è prestata con il
il limite di euro 5.000,00 per sinistro;
a “primo rischio assoluto” con
s) le spese per la procedura di ammortamento sostenute per i titoli di credito distrutti o danneggiati per i quali la legge ammette tale procedura; questa garanzia è prestata
massimo di euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
a “primo rischio assoluto” con il limite del 5% della somma assicurata sopra il Fabbricato con il
t) le spese di urbanizzazione necessarie per la ricostruzione del fabbricato; questa garanzia è presta- ta
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u) i guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o arrestare l’incendio; questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto”.
ART. 14 ESCLUSIONI
dustriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
i) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di godimento o di reddito commerciale od in-
l’assicurazione;
freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata
h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del
usura, corrosione o difetti di materiali;
g) alla macchina od all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l’evento è determinato da
cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
f) di smarrimento, di e da furto, rapina estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere delle
razione;
qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l’assicu-
e) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a
illimitata;
d) causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità
mento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali;
c) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, inondazioni, mareggiate, cedimento o frana-
di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
ne del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale
b) verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazio-
atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o sabotaggio;
zione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi, nonché i danni causati da
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupa-
Sono esclusi i danni:
La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun | |
sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti | |
o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regola- | |
menti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America o da altre leggi e regolamenti | |
applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale. |
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA
GARANZIE FACOLTATIVE
ART. 15
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035).
GARANZIA FACOLTATIVA “A” - ATTI VANDALICI O DOLOSI ED EVENTI SOCIOPOLITICI
La Società, a parziale deroga dell’art. 14 lettera a), risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate:
1. verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi e sommosse;
2. causati da atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo e sabotaggio, compiuti da persone diverse dal Contraente, dall’Assicurato, dai componenti del loro nucleo familiare o dai Rappresentanti legali, dai Soci a responsabilità illimitata e dagli Amministratori.
singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 250,00.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per
autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque
omissione di controlli o manovre;
ne di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzio-
- di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
indennizza i danni:
la Società non
La presente estensione di garanzia è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate.
Ferme restando le esclusioni di cui all’art. 14, in quanto non espressamente derogate,
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ART. 16
GARANZIA FACOLTATIVA “B” - FENOMENO ELETTRICO
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035).
A parziale deroga dell’art. 14 lettera e), la Società indennizza i danni materiali e diretti di fenomeno elet- trico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.
anno assicurativo e previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 500,00.
Questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” con il limite di euro 7.500,00 per sinistro e per un
quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.
c) dovuti a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza, nonché
collaudo o prova;
b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di
a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
La Società non indennizza i danni:
ART. 17
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035).
GARANZIA FACOLTATIVA “C” - EVENTI ATMOSFERICI
La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da:
1) uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
2) bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant’altro trasportato dal vento, verificatosi all’interno del fabbricato a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.
- vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti.
quanto in essi contenuto;
- capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture e simili, baracche di legno o plastica, e
poranee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro);
- fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per tem-
- enti all’aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- cavi aerei, antenne e consimili installazioni esterne;
- piante non di alto fusto e coltivazioni in genere;
b) subiti da:
sopra;
- cedimento, franamento o smottamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni di cui
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- gelo, sovraccarico di neve;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d’acqua naturali o artificiali;
- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
a) causati da:
Ferme le esclusioni di cui all’art. 14, la Società non indennizza i danni:
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per | |
singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 400,00; limitatamente alle “tettoie/ | |
porticati” il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno | |
scoperto del 20% con il minimo di euro 500,00. |
ART. 18
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035).
GARANZIA FACOLTATIVA “D” - GRANDINE E SOVRACCARICO NEVE
e previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 500,00.
con il limite di euro 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
1. La Società, a parziale deroga dell’art. 17 lettera b), indennizza i danni materiali e diretti causati da grandine a vetrate e lucernari in genere, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati. Questa garanzia è prestata
2. La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da crollo totale o parziale del fabbricato, provocato da sovraccarico di neve, nonché danni di bagnamento alle cose medesime.
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g) da gelo, ancorché conseguente all’evento coperto dalla presente garanzia.
f) da valanghe e slavine;
del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve;
e) all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale
zione dei pannelli solari ed impianti fotovoltaici;
d) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne e consimili installazioni esterne ad ecce-
c) a capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture ed al loro contenuto;
fini della presente Garanzia Facoltativa) ed al loro contenuto;
b) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai
a) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
La Società non indennizza i danni causati:
detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 500,00.
Questa garanzia è prestata con il limite di euro 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa
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ART. 19
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035).
GARANZIA FACOLTATIVA “E” - ACQUA CONDOTTA, OCCLUSIONE DI TUBAZIONI, RIGURGITO DELLA RETE FOGNARIA, GELO E SPESE DI RICERCA E/O RIPARAZIONE DEL GUASTO
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:
1. fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici, termici ed auto- matici di estinzione esistenti nel fabbricato contenente le cose medesime;
2. occlusione di tubazioni relative ad impianti idrici, igienici, tecnici, termici ed automatici di estinzione esistenti nel fabbricato contenente le cose medesime;
3. traboccamento e rigurgito della rete fognaria pubblica pertinente il fabbricato contenente le cose medesime nonché dei sistemi di raccolta e deflusso dell’acqua piovana;
4. spargimento di acqua conseguente a rottura di tubazioni degli impianti fissi installati nel fabbricato contenente le cose medesime per effetto di gelo;
purché conseguenti ad evento indennizzabile ai sensi dei punti da 1. a 4.
5. la Società indennizza altresì le spese:
A. che precedono, sostenute
per la ricerca della rottura e/o per la sua riparazione, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione e il ripristino di parti del fabbricato;
B. in caso di dispersione di gas relativa agli impianti posti al servizio del fabbricato assicurato, accertata dall’azienda erogatrice e comportante da parte dell’azienda stessa il blocco della erogazione, soste- nute per:
- riparare o sostituire le tubazioni o relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas facenti parte del fabbricato;
- demolire e ripristinare il fabbricato allo scopo di cui al comma precedente.
adeguamenti alle norme vigenti.
c) relativamente al solo punto 5. lett. B. sono comunque escluse tutte le spese relative a migliorie od
con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive precedenti il sinistro;
- allorché il fabbricato contenente le cose assicurate sia sprovvisto di impianti di riscaldamento oppure
- da spargimento di acqua causato da tubazioni interrate;
b) relativamente al solo punto 4. sopra indicato, sono altresì esclusi i danni:
a) i danni causati da umidità e stillicidio;
La Società non indennizza:
previa detrazione, per
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato
sinistro e per anno assicurativo.
Limitatamente al solo punto 5. lett. A. e B. la garanzia è prestata con il limite di euro 7.500,00 per
singolo sinistro, di una franchigia di euro 250,00. Per i danni d’acqua derivanti da unica causa detta fran- chigia si applica una sola volta per ciascun sinistro qualunque sia la garanzia interessata ed il numero dei danneggiati (cfr. ultimo capoverso della lettera a) dell’art. 82 o dell’art. 92 del settore E - Responsabilità Civile).
ART. 20
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035).
GARANZIA FACOLTATIVA “F” - DISPERSIONE LIQUIDI
La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da dispersione del liquido, compresa la perdita dello stesso, posto in serbatoi o contenitori di capacità non inferiore a 250 litri, causata da rottura accidentale di detti serbatoi o contenitori o delle relative valvole.
a) di trasudamento, stillicidio e dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale;
La Società non indennizza i danni:
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c) verificatisi in occasione di ordinaria e straordinaria manutenzione, montaggi, smontaggi, prove o
b) causati da gelo;
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collaudi.
Questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” con il limite di euro 5.000,00 per sinistro e previa
detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 15%.
ART. 21
GARANZIA FACOLTATIVA “G” - COMMERCIO AMBULANTE (valida esclusivamente per il com- mercio ambulante)
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035).
La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate alla partita “Contenuto” a seguito di sinistro indennizzabile a termini dell’art. 13, lettera da a) a lettera j), e/o delle Garanzie Facoltative, qualora operanti, anche nei seguenti casi:
a) a bordo del veicolo col quale viene svolta l’attività durante il trasporto e le relative soste verso il luogo di vendita e viceversa;
b) nel luogo in cui si svolge il commercio ambulante, con l’esclusione dei danni di cui alle Garanzie Fa- coltative “C” di cui all’art. 17 e “D” di cui all’art. 18 qualora operanti.
Questa garanzia è prestata con il limite del 70% della somma assicurata sopra il contenuto.
GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA
ART. 22
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unitamente al
GARANZIA FACOLTATIVA - RICORSO TERZI
massimale.
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini dell’Art. 13 lettera da a) a lettera j). L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensio- ni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, artigianali, professionali, commercia- li, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente.
2) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito
1) a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei
L’assicurazione non comprende i danni:
re, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a).
legge 127/91 e succesive modifiche ed integrazioni, nonché delle società medesime, l’amministrato-
trollanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile così come modificato dalla
c) le società, le quali rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come con-
precedente;
sponsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto
b) quando il Contraente o l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a re-
lui convivente;
a) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell’Assicurato, nonché ogni altro parente o affine se con
Non sono comunque considerati terzi:
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di | |
lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione | |
della causa e la difesa dell’Assicurato. | |
L’Assicurato deve astenersi da qualsiasi transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza | |
il consenso della Società. | |
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 terzo comma del Codice Civile. Limitatamente ai danni | |
da interruzione e sospensione di attività la garanzia è prestata con il limite di euro 100.000,00 per sinistro | |
e per anno assicurativo. |
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ART. 23
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unitamente alla
GARANZIA FACOLTATIVA – RISCHIO LOCATIVO
somma assicurata.
La Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, indennizza i danni materiali al fabbricato tenuto in locazione dall’Assicurato, direttamente causati da incendio, esplosione o scoppio.
Qualora la somma assicurata a questo titolo dovesse risultare inferiore al valore del fabbricato calcolato a termini di polizza, troverà applicazione il disposto dell’art. 77.
ART. 24
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unitamente alla
GARANZIA FACOLTATIVA – MERCI IN REFRIGERAZIONE
somma assicurata.
A parziale deroga dell’art. 14 lettera h), la Società risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:
1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
2. fuoriuscita del fluido frigorigeno;
conseguenti:
a) agli eventi previsti dalle garanzie del presente settore qualora operanti;
b) all’accidentale verificarsi di guasti o rotture dell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di control- lo e di sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell’acqua e di produzione e distribuzione dell’ener- gia elettrica direttamente pertinenti all’impianto stesso;
c) alla mancata fornitura di energia elettrica da parte dell’Ente erogatore che si prolunghi per oltre 6 ore, purché conseguente ad incendio, fulmine, implosione, esplosione, scoppio, caduta di corpi celesti, aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose trasportate.
In nessun caso la Società sarà tenuta ad indennizzare danni alle merci assicurate causati da mancata erogazione di energia preavvisata o programmata da parte dell’Ente fornitore dell’energia stessa. Tale estensione è operante a condizione che la fornitura di energia elettrica sia effettuata tramite rete pubbli- ca e/o privata purché non gestita dall’Assicurato. Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga oltre le 6 ore, il Contraente o l’Assicurato si impegna a darne immediato avviso alla Società, dal momento che ne ha avuto conoscenza, col mezzo più rapido e sicuro disponibile.
ART. 25
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unitamente alla
GARANZIA FACOLTATIVA - MERCI PERIODICHE
somma assicurata.
La Società - in aumento a quanto garantito sopra il “contenuto” - indennizza limitatamente alla voce “merci” la ulteriore somma assicurata a questo titolo per il numero di mesi indicato in Polizza (mod. 220035).
ART. 26
GARANZIA FACOLTATIVA - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unitamente alla
(in aumento ed integrazione di quanto previsto dall’art. 13 lettera r)
somma assicurata.
La Società risponde delle spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare presso idonea discarica autorizzata i residuati del sinistro sino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo.
Questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto”.
ART. 27
GARANZIA FACOLTATIVA - COSE TRASPORTATE (non valida per l’attività di commercio ambu- lante)
somma assicurata.
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unitamente alla
La Società indennizza i danni materiali e diretti a seguito di incendio, fulmine, esplosione e scoppio,
collisione con altri veicoli, urto contro corpi fissi, ribaltamento, uscita di strada, subiti dalle merci e attrez- zature oggetto dell’attività assicurata e dall’azienda acquistate, prodotte, riparate, commercializzate o utilizzate, durante il trasporto su veicoli propri o detenuti in leasing condotti dall’Assicurato o dagli altri addetti.
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Resta inteso che la garanzia è valida per i trasporti avvenuti sul territorio dello Stato Italiano, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 200,00.
Questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” ed il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato
f) a veicoli.
e) conseguenti ad urti che non lascino segni evidenti sulla carrozzeria del veicolo;
d) conseguenti ad eventi atmosferici anche se la relativa garanzia facoltativa è operante;
x.xx e su rimorchio;
c) subiti da merci e attrezzature trasportate su veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 35
b) da furto o rapina consumati o tentati, di ammanco o smarrimento, mancata riconsegna;
a) da scoppio causati da ordigni esplosivi;
La Società non indennizza i danni:
ART. 28
GARANZIA FACOLTATIVA - XXXXX XXXXXXXXX (forma a diaria)
somma assicurata.
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unitamente alla
A parziale deroga dell’art. 14 lettera i), nel caso di forzata interruzione dell’attività assicurata causata
da sinistro indennizzabile a termini dell’art. 13, da lettera a) a lettera k), e/o delle Garanzie Facoltative, qualora operanti, la Società riconoscerà all’Assicurato un importo forfettario, specificato in Polizza (mod. 220035), per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività. Qualora detta forzata inattività fosse par- ziale l’importo forfettario giornaliero sarà ridotto della metà.
liquidato a partire dal 6° giorno successivo a quello in cui si è verificata la forzata interruzione dell’attività.
Questa garanzia è prestata con il limite di giorni 90 per sinistro e per anno assicurativo e l’indennizzo sarà
L’indennizzo previsto dalla presente garanzia è cumulabile con quanto garantito dall’art. 13 lettera l).
guerra.
quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all’attività e imputabili a causa di forza maggiore
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
La Società non indennizza i danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da:
ART. 29
GARANZIA FACOLTATIVA - MAGGIORI COSTI
somma assicurata.
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unitamente alla
A parziale deroga dell’art. 14 lettera i), nel caso di forzata interruzione dell’attività assicurata causata
da sinistro indennizzabile a termini dell’art. 13, da lettera a) a lettera k), e/o delle Garanzie Facoltative, qualora operanti, la Società rimborsa, fino a concorrenza della somma assicurata, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute per il proseguimento dell’attività, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino, a titolo di esempio:
- l’uso di macchine od impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- il lavoro straordinario anche notturno o festivo del personale;
- le lavorazioni presso terzi;
- la fornitura di energia elettrica e/o termica da parte di terzi;
- gli affitti dei locali per il trasferimento temporaneo dell’attività compresi i relativi costi di trasferimento.
sinistro.
dal 3° giorno di interruzione forzata di attività e per 90 giorni successivi alla data in cui si è verificato il
delle cose assicurate distrutte o danneggiate e, comunque, limitata ai maggiori costi sostenuti a partire
Per periodo di indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione od il rimpiazzo
guerra.
quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all’attività e imputabili a causa di forza maggiore
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
causati da:
La Società non indennizza i maggiori costi conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività
normali necessarie alla prosecuzione dell’attività che l’Assicurato avrebbe sostenuto in assenza di sinistro.
L’indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle
L’indennizzo previsto dalla presente garanzia è cumulabile con quanto garantito dall’art. 13 lettera l).
Questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto”.
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ART. 30
GARANZIA FACOLTATIVA - FENOMENO ELETTRICO
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unitamente alla
(in aumento ed integrazione di quanto previsto dall’art. 16)
somma assicurata.
La Società indennizza i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.
previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 15%.
Questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” ed il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato
quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore.
c) dovuti a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza, nonché
collaudo o prova;
b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di
a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
La Società non indennizza i danni:
ART. 31
GARANZIA FACOLTATIVA - FARMACIE
(in aumento ed integrazione di quanto previsto dall’art. 34 lettera O)
somma assicurata.
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unitamente alla
previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10%.
Questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” ed il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato
operanti.
qualora
La Società indennizza i danni materiali e diretti alle “ricette” ed agli “stupefacenti” causati da sinistro
indennizzabile a termini dell’art. 13, da lettera a) a lettera k), e/o delle Garanzie Facoltative,
ART. 32
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035).
GARANZIA FACOLTATIVA - TERREMOTO
A parziale deroga dell’art. 14 lettera c), la Società indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - al Fabbricato, Contenuto, Merci periodiche causati da terremoto
c) di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere.
salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
b) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica,
a) di inondazione, alluvione, maremoto;
La Società non indennizza i danni:
Agli effetti della presente garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha
La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia con | |
preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera | |
raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti ga- | |
ranzie ed il premio totale sarà diminuito (a partire dalla rata annua successiva) della quota di pertinenza | |
della presente garanzia. | |
Nel caso in cui sia la Società a recedere da tale garanzia, il Contraente ha la facoltà di recedere dall’in- | |
tero contratto mediante raccomandata A.R. entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della | |
Società; in tal caso anche il recesso del Contraente avrà effetto in coincidenza con la cessazione della | |
presente garanzia. |
dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”.
assicurate sopra il Fabbricato, Contenuto, Merci periodiche.
- in nessun caso la Società indennizzerà, per singolo sinistro, importo maggiore del 30% delle somme
di euro 15.000,00;
previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia
In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Agli effetti della presente garanzia:
- il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato
ART. 33
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035).
GARANZIA FACOLTATIVA - INONDAZIONE, ALLUVIONE ED ALLAGAMENTO
A parziale deroga dell’art. 14 lettera c), la Società indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio – al Fabbricato, Contenuto, Merci periodiche, causati da fuoriuscita d’acqua e da quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d’acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia
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caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze. La Società indennizza altresì i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da allagamento verificatosi all’interno del fabbricato a seguito di formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua.
g) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento.
f) a cose contenute in locali interrati o seminterrati;
o dalla grandine;
e) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento
d) a cose mobili all’aperto;
c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
assicurate;
salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione o dell’alluvione sulle cose
b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica,
a) causati da mareggiata, marea, xxxxxxxx e penetrazione di acqua marina;
La Società non indennizza i danni:
La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia con | |
preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera | |
raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti ga- | |
ranzie ed il premio totale sarà diminuito (a partire dalla rata annua successiva) della quota di pertinenza | |
della presente garanzia. |
Nel caso in cui sia la Società a recedere da tale garanzia, il Contraente ha la facoltà di recedere dall’intero contratto mediante raccomandata A.R. entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della Società; in tal caso anche il recesso del Contraente avrà effetto in coincidenza con la cessazione della presente garanzia. In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
curate sopra Fabbricato, Contenuto, Merci periodiche.
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore del 30% delle somme assi-
2.500,00;
to dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro
- limitatamente ai danni causati da formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua, il pagamen-
di euro 10.000,00;
- il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia
Agli effetti della presente garanzia:
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
ART. 34
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
A) Colpa grave
La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se avvenuti con colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, delle persone delle quali quest’ultimi debbano rispondere a norma di legge, dei rappresentanti legali o dei soci a re- sponsabilità illimitata.
B) Anticipo indennizzi
del sinistro.
L’acconto non potrà comunque essere superiore ad euro 350.000,00, qualunque sia l’ammontare stimato
- è condizionata al rispetto da parte del Contraente o dell’Assicurato degli obblighi previsti dall’art. 69.
30 giorni dalla richiesta dell’anticipo;
- sarà in essere trascorsi 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano passati almeno
L’obbligazione della Società:
sia prevedibile almeno per un importo pari ad euro 25.000,00.
che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo
a condizione
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite,
Nel caso in cui l’assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell’acconto di cui sopra sarà effettuata come se tale condizione non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del | |
sinistro, l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di indennità spettantegli in | |
base al valore a nuovo, che sarà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori di ricostru- | |
xxxxx e/o di rimpiazzo al momento della richiesta. |
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C) Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di rivalsa derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, purché il Contraente o l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
D) Xxxxxxx e spese del Perito
La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell’art. 71 nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito. Questa garanzia è prestata con il limite del 5% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di euro 15.000,00 e fermo quanto previsto dall’art. 80.
E) Onorari di riprogettazione del fabbricato
La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese effettivamente so- stenute per onorario di progettisti e consulenti relative alle prestazioni da loro fornite per la ricostruzione o il ripristino del fabbricato, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria. Questa garanzia è prestata con il limite del 5% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di euro 15.000,00 e fermo quanto previsto dall’art. 80.
F) Cose all’aperto, quali merci, attrezzatura, arredamento
Le cose all’aperto, quali merci, macchinario, attrezzatura, arredamento si intendono garantite, per le sole garanzie di cui all’art. 13 ed alla Garanzia Facoltativa “A” di cui all’art. 15, qualora operante, anche se si trovano all’aperto purché poste nell’area recintata di pertinenza dell’azienda in cui si svolge l’attività assicurata od in area recintata in uso al Contraente od all’Assicurato posta non oltre 200 mt. (in linea d’aria) dall’azienda in cui si svolge l’attività.
G) Merci, attrezzatura, arredamento e cose particolari presso fiere e mostre o affidati a terzi Le merci, il macchinario, l’attrezzatura, l’arredamento e le cose particolari devono intendersi assicurati anche quando si trovano temporaneamente presso fiere e mostre o affidati a terzi. Questa garanzia è prestata con il limite del 20% della somma assicurata sopra il contenuto.
H) Merci in distributori automatici esterni
- Merci di euro 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo;
Le merci devono intendersi assicurate anche quando si trovano all’interno dei distributori automatici esterni. La garanzia è operante per i distributori ubicati nell’azienda in cui si svolge l’attività e posti a non oltre 20 metri dalla stessa. La società indennizza, altresì, i danni materiali e diretti ai distributori automati- ci contenenti le merci di cui sopra. Questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” con il limite per:
- Distributori automatici di euro 500,00 per sinistro ed anno assicurativo.
Si intendo-
I) Preziosi (valida esclusivamente per attività diverse da: gioiellieri, orefici)
La garanzia è operante anche per i preziosi, qualora l’attività assicurata ne preveda la vendita.
assicurata.
no compresi in garanzia anche i preziosi ad uso personale dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi, quando l’abitazione dello stesso Assicurato sia posta nel medesimo fabbricato ove si svolge l’attività
Questa garanzia è prestata con il limite del 15% della somma assicurata sopra il contenuto.
L) Quadri, tappeti, pellicce ed oggetti d’arte
I quadri, i tappeti, le pellicce e gli oggetti d’arte di cui alla definizione di “macchinario, attrezzatura ed arredamento”, allorquando non siano oggetto della attività assicurata, si intendono garantiti con il limite per singolo oggetto di euro 7.500,00.
M) Valori
L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assi- curata sopra il contenuto con il massimo di euro 5.000,00.
N) Merci di categorie diverse
Le condizioni e i premi del presente settore sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Con- traente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 220035). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di merci non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo di tali “merci” non superi il 20% del valore di tutte le “merci” coesistenti.
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O) Farmacie
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle “ricette” ed agli “stupefacenti”.
- “ricette” del 10% della somma assicurata sopra il contenuto con il massimo di euro 3.000,00;
Questa garanzia è prestata con il limite per:
- “stupefacenti” del 10% della somma assicurata sopra il contenuto.
P) Prezzo di vendita
purché non siano assicurate in proprio dall’acquirente e non risulti possibi-
Qualora, a seguito di sinistro indennizzabile in base al presente settore, risultino danneggiate merci vendute in attesa di consegna,
le sostituire le stesse con merci equivalenti rimaste illese, l’indennizzo sarà calcolato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. L’avvenuta vendita dovrà essere com- provata da valida documentazione.
Q) Trasloco delle cose assicurate
ubicazione.
Società e fino al 30° giorno successivo, dopo di che l’assicurazione cessa nei confronti della vecchia
previa comunicazione scritta alla
In caso di trasloco, l’assicurazione vale sia nella vecchia che nella nuova ubicazione – fermo il disposto dell’art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di rischio -
R) Rimozione temporanea di macchinario, attrezzatura, arredamento e merci
per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione.
sicurato deve dare avviso scritto alla Società entro 24 ore dall’inizio della rimozione; in difetto, la garanzia
giorni consecutivi, calcolati a decorrere dal giorno del verificarsi dell’evento dannoso. Il Contraente o l’As-
La presente estensione di garanzia resterà valida per un periodo non superiore a 30
In caso di sinistro indennizzabile in base al presente settore, l’assicurazione vale per macchinario, attrez- zatura, arredamento e merci, qualora assicurata la partita contenuto, che vengano rimosse o trasferite temporaneamente in altra ubicazione, purché quest’ultima abbia caratteristiche costruttive analoghe a quelle assicurate.
bene o l’oggetto verrà attribuito alla definizione di “macchinario, attrezzatura ed arredamento”.
assegnazione in una delle definizioni di polizza, ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, il
qualora un determinato bene o un determinato oggetto non trovasse precisa
il fabbricato.
fatta eccezione per l’area su cui insiste
S) Universalità
La polizza assicura l’insieme di tutti i beni che costituiscono l’azienda,
Pertanto, in caso di sinistro, quanto contenuto entro l’area di pertinenza dell’azienda deve ritenersi tutto assicurato e
T) E-Commerce – Danneggiamento prodotto
La Società indennizza i danni materiali e diretti alle merci, qualora vendute anche on-line tramite il proprio sito internet, conseguenti a:
- danneggiamento del prodotto durante il trasporto per la consegna al Cliente;
- danneggiamento del prodotto per errato imballaggio.
esclusione di caselle postali e che l’Assicurato possa documentare l’avvenuta consegna al vettore.
e) la vendita e la consegna dei prodotti siano limitate all’Italia ed effettuate ad indirizzi anagrafici con
d) in caso di eventi dolosi venga fatta denuncia alle autorità competenti;
alla sostituzione delle cose danneggiate con altre identiche per caratteristiche e valore;
c) l’Assicurato abbia provveduto al rimborso al Cliente di quanto spettantegli, ovvero abbia provveduto
valore;
ovvero abbia richiesto la sostituzione delle cose danneggiate con altre identiche per caratteristiche e
di quanto già pagato per il prodotto restituito entro i limiti di tempo e secondo la normativa in vigore,
b) il Cliente abbia effettuato la richiesta di recedere dall’acquisto e la richiesta di rimborso all’Assicurato
vigore;
a) il Cliente abbia restituito il prodotto all’Assicurato entro i limiti di tempo e secondo la normativa in
La garanzia è operante a condizione che:
- indiretti di qualsiasi genere.
- causati da colpa grave dell’Assicurato;
L’impresa non indennizza i danni:
assicurativo e previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 15%.
Questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” con il limite di euro 2.000,00 per sinistro ed anno
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CONDIZIONI OPZIONALI
ART. 35
Tale forma di garanzia è operante nel caso in cui sia indicata in Polizza (mod. 220035) la relativa specifica
FABBRICATO E/O CONTENUTO A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (P.R.A.)
in corrispondenza della partita.
A) FABBRICATO
L’assicurazione per la partita “fabbricato” è prestata a primo rischio assoluto e pertanto non viene appli- cata la regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile.
B) CONTENUTO
L’assicurazione per la partita “contenuto” escluse le “merci in refrigerazione” è prestata a primo rischio assoluto e pertanto non viene applicata la regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile.
ART. 36
MERCI IN REFRIGERAZIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (P.R.A.)
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035).
L’assicurazione per la partita “merci in refrigerazione” è prestata a primo rischio assoluto e pertanto non viene applicata la regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile.
ART. 37
CONDIZIONI RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE DEL RISCHIO
Tali condizioni sono operanti solo se espressamente richiamate in polizza (mod. 220035).
Le caratteristiche del rischio sotto riportate integrano la descrizione delle cose assicurate: D01: esistenza di rete antincendio con idranti collegata ad acquedotto e/o pozzo;
D02: esistenza di impianto automatico di rilevazione incendio e/o fumo collegato con custode o Istituto di Vigilanza.
LIMITI DI COPERTURA- ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE A
GARANZIA | DOVE |
Incendio | Italia Repubblica di San Marino Stato della Città del Vaticano |
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO SETTORE A – INCENDIO
GARANZIE | SCOPERTO PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO |
Furto di infissi, pluviali e grondaie (art. 13 lett. k) | euro 3.000,00 per sinistro | ||
Danni da perdite indirette (art. 13 lett. l) | 15% dell’indennizzo | ||
Spese di rimozione e ricollocamento (art. 13 lett. n) | 15% dell’indennizzo con il massimo di euro 30.000,00 per sinistro | ||
Danni derivanti dal mancato godi- mento dei locali (art. 13 lett. o) | euro 30.000,00 per sinistro | ||
Perdita delle pigioni (art. 13 lett. p) | euro 15.000,00 per sinistro | ||
Rifacimento di archivi, documenti e registri (art. 13 lett. q) | 5% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 7.500,00 per sinistro |
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Spese per demolizione, sgombero, trasporto, smaltimento e trattamento (art.13 lett. r) | 10% dell’indennizzo con il massimo di euro 30.000,00 per sinistro | |||
Procedura di ammortamento (art. 13 lett. s) | euro 5.000,00 per sinistro | |||
Spese di urbanizzazione (art. 13 lett. t) | 5% della somma assicurata sopra il Fabbricato con il massimo di euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | |||
Garanzie facoltative | ||||
“A” - Atti vandalici o dolosi ed eventi sociopolitici (art. 15) | 10% con il minimo di euro 250,00 | |||
“B” - Fenomeno elettrico (art.16) | euro 500,00 | euro 7.500,00 per sinistro e per anno assicurativo | ||
“C” - Eventi atmosferici (art. 17) | 10% con il minimo di euro 400,00 | |||
limitatamente alle tettoie/porticati: 20% con il minimo di euro 500,00 | ||||
“D” - Grandine e sovraccarico neve (art. 18) | 1 - danni da grandine a vetrate e lucer- nari in genere | euro 500,00 | euro 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | |
2 - danni da so- vraccarico neve e da bagnamento | euro 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | |||
“E” - Acqua condotta, occlusione di tubazioni, rigurgito della rete fognaria, gelo e spese di ricerca e/o riparazione del guasto (art. 19) | euro 250,00 | limitatamente al punto 5 lett. A-B: euro 7.500,00 per sinistro e per anno assicurativo | ||
“F” - Dispersione di liquidi (art. 20) | 15% | euro 5.000,00 per sinistro | ||
“G” - Commercio ambulante (art. 21) | 70% della somma assicurata sopra il Contenuto | |||
Garanzie facoltative a partita separata | ||||
Ricorso terzi (art. 22) | Limitatamente ai danni da interru- zione/sospensione di attività: euro 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | |||
Cose trasportate (art. 27) | euro 200,00 | |||
Fenomeno elettrico (art. 30) | 15% | |||
Farmacie (art. 31) | 10% | |||
Terremoto (art. 32) | euro 15.000,00 | entro il 30% delle somme assicurate sopra il Fabbricato, Contenuto, Merci periodiche |
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Inondazione, alluvione ed allagamen- to (art. 33) | euro 10.000,00 | entro il 30% delle somme assicurate sopra il Fabbricato, Contenuto, Merci periodiche | ||
limitatamente ai danni causati da formazione di ruscelli od ac- cumulo esterno di acqua: euro 2.500,00 | ||||
Condizioni sempre operanti | ||||
Anticipo indennizzi (art. 34 lett. b) | non superiore ad euro 350.000,00 (qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro) | |||
Onorari e spese del Perito (art. 34 lett. d) | 5% dell’indennizzo liquidabile con il massimo di euro 15.000,00 | |||
Onorari di riprogettazione del xxxxxx- cato (art. 34 lett. e) | nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria e con il limite del 5% dell’indennizzo con il massimo di euro 15.000,00 | |||
Merci, macchinario, attrezzatura, arredamento e cose particolari presso fiere e mostre o affidati a terzi (art. 34 lett. g) | 20% della somma assicurata sopra il Contenuto | |||
Merci in distribu- tori automatici esterni (art. 34 lett. h) | Merci | euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | ||
Distributori esterni | euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo | |||
Preziosi (art. 34 lett. i) | 15% della somma assicurata sopra il Contenuto | |||
Quadri, tappeti, pellicce ed oggetti d’arte (art. 34 lett. l) | euro 7.500,00 per singolo oggetto | |||
Valori (art. 34 lett. m) | 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00 | |||
Farmacie (art. 34 lett. o) | Ricette | 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 3.000,00 | ||
Stupefacenti | 10% della somma assicurata sopra il Contenuto | |||
E- Commerce - Danneggiamento prodotto (art. 34 lett. t) | 15% | euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | ||
FRANCHIGIA ASSOLUTA (art. 95) Se richiamata in polizza, per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato una franchigia di euro 1.000,00 che si applica una sola volta per danni derivati da un’unica causa qualunque sia la garanzia/condizione interessata (art. 95), salvo le esclusioni previste dal medesimo articolo |
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COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI
ART. 38
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche, anche se di pro- prietà di terzi, collaudate e installate se di tipo fisso, pronte per l’uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.
Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per il singolo sinistro, di una franchigia di euro 200,00.
ART. 39 ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, purché il sini- stro sia in rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazio- ne del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
c) causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
d) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, mareggiate, cedimento o franamento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali;
e) per ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario e di smarrimento;
f) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle cose assicurate;
g) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
h) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
i) causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione ordinaria e revisione;
j) causati da trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione indicata in Polizza (mod.220035) e relative dipendenze dell’attività assicurata ubicate a non oltre 200 metri (in linea d’aria) dall’azienda per le cose a impiego mobile ed al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
k) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
l) attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo o a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza;
m) verificatisi in conseguenza di campi di energia, limitatamente a impianti e apparecchi per la diagnosi e la terapia;
n) indiretti;
o) quando causati da un programma o un insieme di programmi informatici progettati o utilizzati in modo dannoso o utilizzati per errore, i danni:
• di qualsiasi natura alle informazioni e/o ai dati su tutti i supporti informatici (anche durante la tra- smissione ed il trattamento), così come le violazioni all’autenticità, all’integrità o alla riservatezza di queste informazioni e/o dati;
• derivanti dall’impossibilità totale o parziale, per l’assicurato, di utilizzare o di accedere alle infor- mazioni e/o ai dati da lui detenuti o a quelli dei suoi fornitori o clienti, incluse le spese e le perdite, anche operative, che ne derivino.
Restano comunque garantiti i costi previsti dall’art. 42 – Garanzia facoltativa - “SUPPORTI DATI E SOFTWARE IN LICENZA D’USO E PROGRAMMI DI UTENTE”, qualora resa operante.
applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.
menti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America o da altre leggi e regolamenti
o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regola-
sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti
La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun
r) i supporti di dati, e i software in licenza d’uso non modificabili dall’Assicurato e reperibili sul mercato.
q) i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazioni e simili;
p) i conduttori esterni alle cose assicurate;
La Società, inoltre, non indennizza:
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CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA
GARANZIE FACOLTATIVE
ART. 40
GARANZIA FACOLTATIVA “H” - CONDUTTORI ESTERNI ALLE COSE ASSICURATE E COSTI DI SCAVO, STERRO, PUNTELLATURA, MURATURA, INTONACO, PAVIMENTAZIONI E SIMILI
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035).
Questa garanzia è prestata con il limite di euro 2.500,00 per sinistro ed anno assicurativo e previa detra-
attraversate da corrente dei conduttori assicurati.
Non sono indennizzabili i danni alle parti accessorie non
A. A parziale deroga dell’art. 39 lettera p) la garanzia viene estesa ai conduttori esterni collegati alle cose assicurate, fermo il disposto dell’art. 80.
zione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20% con il minimo di euro 200,00.
Questa garanzia è prestata con il limite di euro 3.500,00 per sinistro ed anno assicurativo e previa detra-
B. A parziale deroga dell’art. 39 lettera q) la Società indennizza altresì, purché conseguenti ad evento indennizzabile ai sensi del punto A. che precede, i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, into- naco, pavimentazione e simili.
zione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20% con il minimo di euro 200,00.
ART. 41
GARANZIA FACOLTATIVA “I” - APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AD IMPIEGO MOBILE
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035).
A parziale deroga dell’art. 39 lettera j) la garanzia viene estesa alle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile.
Questa garanzia è prestata con il limite di euro 2.500,00 per sinistro ed anno assicurativo.
GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA
ART. 42
GARANZIA FACOLTATIVA - SUPPORTI DATI E SOFTWARE IN LICENZA D’USO E PROGRAMMI DI UTENTE
somma assicurata.
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unitamente alla
A parziale deroga dell’art. 39 lettera r) la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per:
- il riacquisto dei supporti di dati, danneggiati, distrutti o sottratti, nonché per la ricostituzione dei dati a far data dall’ultima copia di sicurezza effettuata con frequenza almeno trimestrale contenuti nei supporti stessi assicurati, in caso di danno materiale e diretto causato a nastri o dischi magnetici, schede perforate o altri supporti di dati indennizzabili in base alle condizioni del presente Settore, ferme restando le esclusioni di cui all’art. 39.
le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione;
Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate
per svista.
Non sono indennizzabili i costi dovuti a errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestinatura
- la duplicazione, il riacquisto o la ricompilazione dei programmi distrutti, danneggiati o sottratti in
caso di danno materiale e diretto ai supporti dove sono memorizzati, indennizzabile a termine della garanzia di cui all’art. 38.
il decadimento dal diritto all’indennizzo.
sto dei programmi, l’impegno, in caso di perdita dei programmi, a fornire una copia degli stessi, pena
L’Assicurato deve ottenere dal fornitore, limitatamente al software in licenza d’uso, all’atto dell’acqui-
entro un anno dal sinistro, l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo.
Se la duplicazione, il riacquisto o la ricompilazione non sono necessari o comunque non avvengono
e previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 15% con il minimo di euro 200,00.
con il limite di euro 3.000,00 per singolo supporto
A parziale deroga dell’art. 68, il Contraente o l’Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società ogni danno ai supporti di dati mediante telegramma, telex o fax.
Questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto”
ART. 43
GARANZIA FACOLTATIVA - MAGGIORI COSTI
somma assicurata.
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unitamente alla
A parziale deroga dell’art. 39 lettera n) la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall’Assicurato
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rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall’apparecchio o dall’impian- to danneggiato, distrutto o sottratto, in caso di sinistro indennizzabile, in base alle condizioni tutte del presente Settore, ferme restando le altre esclusioni di cui all’art. 39, che provochi l’interruzione parziale o totale di funzionamento delle cose assicurate.
Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:
1. uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
2. applicazione di metodi di lavoro alternativi;
3. prestazioni di servizi da terzi;
4. lavoro straordinario.
h) difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari alla ripresa dell’attività.
g) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
f) ricostituzione di dati e programmi danneggiati, distrutti o sottratti;
e) danni ai supporti di dati;
circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti a un impianto o apparecchio;
provvigionamenti destinati all’attività assicurata e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali
d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, ap-
apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto;
c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell’impianto o
dell’impianto o apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto;
b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell’Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo
danneggiato, distrutto o sottratto, derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
a) limitazioni dell’attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell’impianto o apparecchio
La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a:
II periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e | ||
continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell’apparecchio o impianto danneggia- | ||
to, distrutto o sottratto. | ||
La Società risponde per singolo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa fino all’importo giornaliero | ||
convenuto, riferito al periodo di indennizzo. La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri | ||
nell’ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato. | ||
A parziale deroga dell’art. 69, il Contraente o l’Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società | ||
i danni di maggiori costi mediante telegramma, telex o fax. | ||
Questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” con il limite di giorni 30 per sinistro e per anno | ||
assicurativo e l’indennizzo verrà liquidato a partire dal 4° giorno successivo a quello in cui si è verificata | ||
la forzata interruzione dell’attività. |
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
ART. 44
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
A) Colpa grave
La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se avvenuti con colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, delle persone delle quali quest’ultimi debbano rispondere a norma di legge, dei rappresentanti legali o dei soci a re- sponsabilità illimitata.
B) Onorari e spese del Perito
La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell’art. 71 nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito.
e fermo quanto previsto dall’art. 80.
Questa garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicurata con il massimo di euro 3.000,00
al 25% la misura massima unificata di scoperto applicabile dovrà intendersi pari all’aliquota più elevata.
plicazione della norma “coesistenza di scoperti” comprenda garanzie che prevedano scoperti superiori
sia prevista una franchigia, quest’ultima verrà considerata come minimo non liquidabile. Qualora l’ap-
unificati nella misura massima del 25%. Qualora
C) Coesistenza di scoperti
Nel caso di coesistenza di più scoperti, gli stessi saranno
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COMMERCIO SETTORE B - ELETTRONICA
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D) Fonti di luce, tubi e valvole elettroniche
l’indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante
A parziale deroga dell’art. 71, in caso di danno a fonti di luce, emesse con qualsiasi lunghezza d’onda, ai tubi e alle valvole elettroniche,
dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, dalla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o di colpi effettuati, o altri parametri rispetto alla durata presunta delle fonti di luce, dei tubi o delle valvole stesse.
dennizzabili a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
a) violandone le difese esterne mediante:
I danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, sono in-
E) Danni da furto
c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego
all’Autorità Giudiziaria o di Polizia alle ore 24 del settimo giorno successivo;
Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia della sottrazione o dello smarrimento
3) uso di chiavi vere, qualora siano state in precedenza sottratte o smarrite.
2) uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
1) rottura, scasso, effrazione, sfondamento;
dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20%.
del “fabbricato” non siano conformi a quanto previsto alla lett. c) della relativa definizione, il pagamento
sura violati presentano caratteristiche inferiori a quelle sopraindicate al comma 2. o che le caratteristiche
Agli effetti di questa garanzia, qualora in caso di furto dovesse risultare che i mezzi di protezione e chiu-
sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture.
mente dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate nelle pareti. Nelle inferriate e nei serramenti
metallo o lega metallica, chiusi con serrature, xxxxxxxxx od altri idonei congegni manovrabili esclusiva-
tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento,
all’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per
di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria
2. ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno
relativa definizione, in caso contrario i danni da furto s’intendono esclusi;
1. i locali contenenti le cose assicurate siano posti in un “fabbricato” conforme a quanto previsto dalla
La garanzia è operante a condizione che:
F) Trasloco delle cose assicurate
ubicazione.
fino al 30° giorno successivo, dopo di che l’assicurazione cessa nei confronti della vecchia
In caso di trasloco, l’assicurazione vale sia nella vecchia che nella nuova ubicazione – fermo il disposto dell’art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di rischio – previa comunicazione scritta alla Società e
CONDIZIONI OPZIONALI
ART. 45
CONTENUTO SETTORE B – ELETTRONICA A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO (P.R.A.)
in corrispondenza della partita.
Tale forma di garanzia è operante nel caso in cui sia indicata in Polizza (mod. 220035) la relativa specifica
CONTENUTO
L’assicurazione per la partita “contenuto” del settore B – Elettronica è prestata a primo rischio assoluto e pertanto non viene applicata la regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile.
LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE B
GARANZIA | DOVE |
Elettronica | Italia Repubblica di San Marino Stato della Città del Vaticano |
SETTORE B - ELETTRONICA
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COMMERCIO
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TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO SETTORE B - ELETTRONICA
GARANZIE | SCOPERTI PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO | |
Danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettroniche (art. 38) | euro 200,00 | |||
Garanzie facoltative | ||||
“H” - Conduttori esterni alle cose assicurate e costi di scavo, sterro, pun- tellatura, muratura, intonaco, pavimen- tazioni e simili (art. 40) B - costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco e simili conseguenti ad evento indenniz- zabile ai sensi del punto A | A - limitata- mente ai con- duttori esterni collegati alle cose assicurate | 20% con il minimo di euro 200,00 | euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo | |
20% con il minimo di euro 200,00 | euro 3.500,00 per sinistro e per anno assicurativo | |||
“I” - Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile (art. 41) | euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo | |||
Garanzie facoltative a partita separata | ||||
Supporti dati e software in licenza d’uso e programmi di utente (art. 42) | 15% con il minimo di euro 200,00 | euro 3.000,00 per singolo supporto | ||
Maggiori costi (art. 43) | 3 giorni | fino all’importo giornaliero convenuto riferito al periodo di indennizzo con il limite di 30 giorni per sinistro e per anno assicurativo | ||
Condizioni sempre operanti | ||||
Onorari e spese del perito (art. 44 lett. b) | 10% della somma assicurata con il massimo di euro 3.000,00 | |||
Danni da furto (art. 44 lett. e) | Nel caso in cui i mezzi di protezione e chiusura presentino caratteristiche inferiori a quelle descritte oppure le caratteristi- che del fabbricato non siano conformi a quanto previsto dalla relativa definizione | 20% | ||
FRANCHIGIA ASSOLUTA (art. 95) Se richiamata in polizza, per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato una franchigia di euro 1.000,00 che si applica una sola volta per danni derivati da un’unica causa qualunque sia la garanzia/condizione interessata (art. 95), salvo le esclusioni previste dal medesimo articolo |
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COMMERCIO SETTORE C - FURTO
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SETTORE C - FURTO
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI
ART. 46
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società indennizza i danni materiali e diretti derivati dalla sottrazione delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, in conseguenza di:
a) furto, a condizione che l’autore del medesimo si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:
- violandone le difese esterne mediante:
1. rottura, scasso, effrazione e sfondamento;
2. uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
Tale garanzia è operante dalle ore 24 del giorno della denuncia della sottrazione o dello smarrimento
3. uso di chiavi vere, qualora siano state in precedenza sottratte o smarrite.
all’Autorità Giudiziaria o di Polizia alle ore 24 del settimo giorno successivo;
- per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
b) furto commesso:
- attraverso le luci di serramenti e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
- durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione tra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine - purché fisse - e le porte vetrate - purché efficacemente chiuse - rimangono pro- tette da solo vetro fisso;
purché il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse
- con rottura dei vetri delle vetrine durante l’orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all’esercizio;
- dai dipendenti fuori delle ore di lavoro,
da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell’interno dei locali stessi. Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto al primo alinea della lettera a) di cui sopra;
c) rapina od estorsione, avvenuta nei locali dell’attività assicurata, quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei suddetti locali;
d) danni materiali e diretti alle cose assicurate commessi dagli autori del furto, rapina o estorsione con- sumati o tentati, compresi gli atti vandalici.
La garanzia è inoltre estesa:
e) ai guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed ai relativi infissi, grondaie e pluviali, compreso il furto degli stessi, posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, nel commettere o nel tentativo di commettere il furto, la rapina o l’estorsione, ivi comprese le casseforti (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, senza l’appli- cazione di eventuali scoperti previsti in polizza.
Questa garanzia è prestata con il limite di euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
f) ai valori trasportati, di pertinenza dell’azienda, per i quali l’assicurazione è prestata contro:
- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina o l’estorsione;
commessi sulla persona del Contraente e/o Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, dei Soci, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente, alle banche, ai clienti, ai fornitori o viceversa.
dello Stato della Città del Vaticano.
- il servizio di portavalori si svolga entro i confini dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino e
zio di portavalori nonché sia di età compresa tra i 18 e i 75 anni;
- la persona addetta al trasporto dei valori non abbia minorazioni fisiche che la renda inadatta al servi-
L’assicurazione è operante a condizione che:
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Questa garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicurata con il massimo di euro 2.500,00;
g) ai valori riposti sia dentro sia fuori cassaforte.
Questa garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicurata con il massimo di euro 3.500,00;
Questa garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicurata e con il massimo di euro
h) rapina commessa sui clienti dell’Assicurato di indumenti ed effetti personali compresi denaro e preziosi, avvenuta all’interno dell’azienda.
1.500,00 per indumenti, effetti personali e preziosi e di euro 250,00 per il denaro;
La Società indennizza inoltre, se conseguenti a furto, rapina o estorsione:
Questa garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicurata con il massimo di euro
i) i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva di registri, archivi, docu- menti e/o documenti personali, comprese le spese necessarie ed effettivamente sostenute per la ricostituzione di essi.
2.500,00;
Questa garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicurata con il massimo di euro
j) le spese per la procedura di ammortamento per i titoli di credito rubati per i quali la legge ammette tale procedura.
2.500,00;
k) le spese documentate per la sostituzione delle serrature a seguito di sottrazione o smarrimento delle chiavi nonché quelle per l’intervento d’emergenza per consentire l’accesso ai locali dell’attività assicurata anche se attuato con scasso.
Questa garanzia è prestata con il limite di euro 1.500,00 per sinistro.
ART. 47 ESCLUSIONI
o a portata di mano della stessa.
i) da furto di valori trasportati, quando gli stessi non siano portati sulla persona incaricata del trasporto
h) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall’autore del sinistro;
g) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
quindicesimo giorno;
gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l’esclusione decorre dalle ore 24 del
te rimangono per più di quarantacinque giorni consecutivi disabitati o incustoditi. Relativamente a
f) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicura-
coabitanti;
- da persone legate a quelle indicate alla lettera d) da vincoli di parentela o affinità, anche se non
- da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- da persone del fatto delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere;
contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- da persone che abitano con quelle indicate alla lettera d) o che hanno, comunque, accesso ai locali
e) commessi o agevolati con xxxx:
illimitata;
d) agevolati con dolo dal Contraente, dall’Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità
sinistro sia in rapporto con tali eventi;
dioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il
c) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni ra-
trombe d’aria, grandine, vento e quanto da esso trasportato;
b) verificatisi in occasione di eventi atmosferici quali sovraccarico neve, uragani, bufere, tempeste,
con tali eventi;
terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di
Sono esclusi i danni:
La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun | |
sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti | |
o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regola- | |
menti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America o da altre leggi e regolamenti | |
applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale. |
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COMMERCIO SETTORE C - FURTO
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CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA
GARANZIE FACOLTATIVE
ART. 48
GARANZIA FACOLTATIVA “L” – DANNI DA FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE A SEGUITO DI EVENTI SOCIOPOLITICI
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035).
La Società, a parziale deroga dell’art. 47 lettera a), indennizza i danni materiali e diretti alle cose assi- curate a seguito di furto, rapina ed estorsione verificatesi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi e sommosse, terrorismo e sabotaggio organizzato.
ART. 49
GARANZIA FACOLTATIVA “M” – DANNI DA FURTO, RAPINA ED ESTORSIONE A SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035).
La Società, a parziale deroga dell’art. 47 lettera b), indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicu- rate a seguito furto, rapina ed estorsione verificatesi in conseguenza di eventi atmosferici quali sovrac- carico neve, uragani, bufere, tempeste, trombe d’aria, grandine, vento e quanto da esso trasportato che abbiano provocato rotture o lesioni ai mezzi di chiusura posti a protezione dei locali contenenti le cose assicurate o ai locali stessi.
ART. 50
GARANZIA FACOLTATIVA “N” - COSE TRASPORTATE (escluso il commercio ambulante)
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035).
La Società indennizza i danni materiali e diretti a seguito di furto o rapina delle merci e attrezzatu- re oggetto dell’attività dell’azienda assicurata e dalla stessa acquistate, commercializzate o utilizzate, durante il trasporto, esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 22.00, su veicoli propri o detenuti in leasing condotti dall’Assicurato o dagli altri addetti.
- la garanzia è valida per i trasporti avvenuti sul territorio dello Stato Italiano, Stato della Città del Vati-
petrati mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura del veicolo stesso;
con i vetri completamente chiusi e con impianto d’allarme attivato; i relativi danni devono essere per-
lasciati incustoditi, devono essere chiusi a chiave e non telonati,
Resta inteso che:
- ai fini della garanzia furto, i veicoli,
xxxx e Repubblica di San Marino.
valori, preziosi.
arazzi e simili, se il valore unitario delle cose precedentemente elencate è superiore ad euro 1.000,00,
- subiti da oggetti e servizi di argenteria, pellicce, quadri, sculture, oggetti d’arte, tappeti, antichità,
- ai veicoli;
x.xx e trasportate su rimorchio;
- subiti da merci e attrezzature trasportate su veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 35
Non sono indennizzabili i danni:
furto, lo scoperto di cui sopra sarà elevato al 30%.
l’impianto di allarme non sia presente o non sia stato regolarmente attivato, si precisa che, in caso di
e previa detrazione, per ogni sinistro, di uno scoperto del 20% con il minimo di euro 200,00. Qualora
esclusivamente per prodotti farmaceutici e tabacchi;
- del 20% della somma assicurata con il massimo di euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
- del 20% della somma assicurata con il massimo di euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
Questa garanzia è prestata con il limite:
ART. 51
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035).
GARANZIA FACOLTATIVA “O” - INFEDELTA’ DEI DIPENDENTI
solo se l’attività criminosa ha avuto inizio durante la validità dell’assicurazione.
Nel caso in cui da una stessa persona siano state compiute più azioni delittuose, la Società risponderà
b) il reato sia stato accertato dall’Assicurato entro il termine di un anno dalla consumazione.
durante la validità dell’assicurazione;
a) tanto gli atti idonei al compimento del reato, quanto la consumazione dello stesso, siano avvenuti
a condizione che:
La Società, a parziale deroga dell’art. 47 lettera e), indennizza i danni materiali e diretti subiti dall’Assicu- rato in conseguenza di infedeltà dei dipendenti, intendendosi per tale furto, rapina, appropriazione inde- bita, truffa commessa dai dipendenti nell’esercizio delle incombenze cui sono adibiti e
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Qualora nel periodo intercorrente tra dette azioni l’assicurazione sia venuta a cessare, la Società rispon- derà unicamente delle perdite derivate dalle azioni consumate anteriormente al termine dell’assicura- zione, ancorchè le violazioni di legge compiute prima o dopo tale termine siano considerate agli effetti penali come costituenti un unico reato.
L’assicurazione cessa rispetto al dipendente infedele dal momento in cui l’infedeltà è scoperta o doveva essere scoperta ai sensi dell’art. 1176 secondo comma del Codice Civile, per i fatti avvenuti successiva- mente alla scoperta stessa senza diritto al rimborso di premi.
Ferme restando le esclusioni di cui all’art. 47, in quanto non espressamente derogate, la Società non
sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00.
Agli effetti di questa garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo
dente infedele o con chi per esso.
b) se il Contraente o l’Assicurato addiviene, senza il consenso della Società, a transazioni con il dipen-
senza il consenso della Società;
all’Autorità Giudiziaria e di costituirsi parte civile con l’obbligo di non revocare la sua costituzione
a) se il Contraente o l’Assicurato non aderisce all’invito della Società di denunciare il dipendente infedele
indennizza i danni:
ART. 52
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035).
GARANZIA FACOLTATIVA “P” - REINTEGRO AUTOMATICO
facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 7.
stri relativi allo stesso anno assicurativo, la somma inizialmente assicurata. Il reintegro non pregiudica la
L’importo complessivo dei reintegri non potrà superare, per uno o più sini-
In deroga a quanto disposto all’art. 75, si conviene tra le Parti che, a seguito di un sinistro indennizzabile a termine del presente settore, le somme assicurate ed i limiti di indennizzo verranno automaticamente reintegrati nei valori originari.
ART. 53
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035).
GARANZIA FACOLTATIVA “Q” - MAGGIORI COSTI
la ripresa dell’attività.
purché necessariamente sostenute per
A parziale deroga dell’art. 47 lettera g), nel caso di forzata interruzione dell’attività assicurata causata da sinistro indennizzabile a termini dell’art. 46 da lettera a) a lettera d) e delle Garanzie Facoltative qualora operanti, la Società rimborsa le spese straordinarie documentate,
L’indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell’attività che l’Assicurato avrebbe sostenuto in assenza di sinistro.
forzata interruzione dell’attività.
assicurativo e l’indennizzo sarà liquidato a partire dal 3° giorno successivo a quello in cui si è verificata la
Questa garanzia è prestata con il limite del 10% dell’indennizzo e di giorni 90 per sinistro e per anno
delle cose sottratte o danneggiate e, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute.
La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione od il rimpiazzo
guerra.
quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all’attività e imputabili a causa di forza maggiore
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
causate da:
La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività
ART. 54
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035).
GARANZIA FACOLTATIVA “R” – COMMERCIO AMBULANTE (valida esclusivamente per il com- mercio ambulante)
xxxx e Repubblica di San Marino.
b) la garanzia è valida per i trasporti avvenuti sul territorio dello Stato Italiano, Stato della Città del Vati-
attivato;
zione che siano chiusi a chiave e con vetri completamente chiusi e con impianto d’allarme / antifurto
a) la garanzia furto opera esclusivamente a seguito di furto totale dei veicoli lasciati incustoditi, a condi-
Resta inteso che:
dall’Assicurato o dagli altri addetti.
viceversa, esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 24.00, su veicoli propri o detenuti in leasing condotti
purché avvenuto durante il tragitto e le relative soste verso il luogo di vendita e
La Società indennizza i danni materiali e diretti a seguito di furto o rapina delle merci e attrezzatu- re oggetto dell’attività dell’azienda assicurata e dalla stessa acquistate, commercializzate o utilizzate, durante il trasporto,
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COMMERCIO SETTORE C - FURTO
arazzi e simili, se il valore unitario delle cose precedentemente elencate è superiore ad euro 1.000,00,
- subiti da oggetti e servizi di argenteria, pellicce, quadri, sculture, oggetti d’arte, tappeti, antichità,
- ai veicoli;
Non sono indennizzabili i danni:
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valori, preziosi.
A deroga di quanto previsto alla lettera a) che precede, la garanzia furto è operante anche se lo stesso è avvenuto, durante il trasporto e relative soste, in seguito ad infortunio od improvviso malore del con- ducente.
- del 30% in caso di rapina.
regolarmente attivato;
- del 30% in caso di furto qualora l’impianto di allarme / antifurto non sia presente o non sia stato
- del 20% in caso di furto;
e previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto:
- del 50% della somma assicurata con il massimo di euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
con il limite:
Questa garanzia è prestata
ART. 55
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035).
GARANZIA FACOLTATIVA “S” – VETRINETTE ESTERNE
La Società indennizza i danni materiali e diretti a seguito di furto della merce contenuta in vetrinette esterne ad uso mostra, non comunicanti con i locali dell’azienda assicurata, stabilmente fissate e dotate di vetro antisfondamento.
Questa garanzia è prestata con il limite di euro 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.
GARANZIE FACOLTATIVE A PARTITA SEPARATA
ART. 56
GARANZIA FACOLTATIVA - XXXXX XXXXXXXXX (forma a diaria)
somma assicurata.
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unitamente alla
A parziale deroga dell’art. 47 lettera g), nel caso di forzata interruzione dell’attività assicurata causata
liquidato a partire dal 6° giorno successivo a quello in cui si è verificata la forzata interruzione dell’attività.
Questa garanzia è prestata con il limite di giorni 90 per sinistro e per anno assicurativo e l’indennizzo sarà
guerra.
quali, a titolo d’esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di
- difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all’attività e imputabili a causa di forza maggiore
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità;
La Società non indennizza i danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da:
sarà ridotto della metà.
Qualora detta forzata inattività fosse parziale l’importo forfettario giornaliero
da un sinistro indennizzabile a termini dell’art. 46 lettera a) a lettera d) e delle Garanzie Facoltative qualora operanti, la Società riconoscerà all’Assicurato un importo forfettario, per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività.
ART. 57
GARANZIA FACOLTATIVA - VALORI IN CASSAFORTE
somma assicurata.
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unitamente alla
La garanzia è prestata per il furto, la rapina e l’estorsione dei valori riposti in cassaforte sino alla concor-
renza della relativa somma assicurata.
In caso di furto la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi di cui alle lettere a) o b) dell’art. 46, abbia violato tali mezzi di custodia come previsto al primo alinea della lettera a) dell’art. 46.
effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20%.
il pagamento dell’indennizzo sarà
Agli effetti della presente garanzia, in caso di rapina od estorsione,
SETTORE C - FURTO
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COMMERCIO
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ART. 58
GARANZIA FACOLTATIVA - PORTAVALORI
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unitamente alla
(In aumento ed a integrazione di quanto previsto dall’art. 46 lett. f)
somma assicurata.
A. PORTAVALORI
La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dalla sottrazione di valori trasportati, di pertinen- za dell’azienda, durante il trasporto degli stessi a causa di:
limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a
- furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- furto con destrezza,
portata di mano i valori stessi;
- furto perpetrato strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- rapina o estorsione;
commessi sulla persona del Contraente e/o Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, dei Soci, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente, alle banche, ai clienti, ai fornitori o viceversa.
effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10%.
Agli effetti della presente garanzia, in caso di rapina od estorsione, il pagamento dell’indennizzo sarà
dello Stato della Città del Vaticano.
- il servizio di portavalori si svolga entro i confini dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino e
zio di portavalori nonché sia di età compresa tra i 18 e i 75 anni;
- la persona addetta al trasporto dei valori non abbia minorazioni fisiche che la renda inadatta al servi-
L’assicurazione è operante a condizione che:
B. SPESE SANITARIE
La Società rimborsa le spese sanitarie documentate (esclusi i medicinali) conseguenti ad infortunio subito dal Contraente e/o Assicurato o di suoi familiari o dipendenti, dei Soci, incaricati del trasporto a seguito di scippo o rapina (consumati o tentati) indennizzabile a termine della lettera X. Xxxxxxxxxxx.
Questa garanzia è prestata con il limite di euro 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.
ART. 59
GARANZIA FACOLTATIVA - FARMACIE
(in aumento ed integrazione di quanto previsto dall’art. 62 lett. G))
somma assicurata.
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unitamente alla
La Società indennizza i danni materiali e diretti da furto, rapina ed estorsione alle “ricette” ed agli “stu-
pefacenti”.
Questa garanzia è prestata previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20%.
ART. 60
somma assicurata.
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unitamente alla
limitatamente alla voce
GARANZIA FACOLTATIVA - MERCI PERIODICHE
“merci”
La Società - in aumento a quanto garantito sopra il “contenuto” - indennizza
la ulteriore somma assicurata a questo titolo per il numero di mesi indicato in Polizza (mod.
220035).
ART. 61
GARANZIA FACOLTATIVA - PANNELLI FOTOVOLTAICI (a valore intero)
somma assicurata.
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035), unitamente alla
A parziale deroga di quanto previsto nella definizione di “Contenuto” la Società indennizza i danni ma-
teriali e diretti da furto ai “Pannelli Solari e Fotovoltaici / Impianti Fotovoltaici”, regolarmente montati ed in uso presso l’azienda in cui si svolge l’attività assicurata.
del 20%.
Questa garanzia è prestata a “valore a intero” previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto
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CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
ART. 62
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
A) Cose all’aperto, quali merci, macchinario, attrezzatura ed arredamento (esclusi veicoli)
Le cose assicurate, quali merci, macchinario, attrezzatura ed arredamento si intendono garantite anche se si trovano all’aperto, purché poste nell’area recintata di pertinenza dell’azienda in cui si svolge l’attività assicurata o in area recintata in uso al Contraente o all’Assicurato posta non oltre 200 metri (in linea d’aria) dall’azienda in cui si svolge l’attività. Questa garanzia è prestata con il limite del 20% della somma assicu- rata con il massimo di euro 5.000,00 previa applicazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 15%.
B) Merci, macchinario, attrezzatura, arredamento e cose particolari presso fiere e mostre o affidati a terzi
Le merci, il macchinario, l’attrezzatura, l’arredamento e le cose particolari sono assicurati anche quando si trovano temporaneamente presso fiere e mostre o affidati a terzi.
La presente garanzia prescinde dalle caratteristiche costruttive del “Fabbricato” e dalle “Difese esterne” di cui alla Condizione sempre operante N).
Questa garanzia è prestata con il limite del 20% della somma assicurata.
C) Merci in distributori automatici esterni
Le merci devono intendersi assicurate anche quando si trovano all’interno dei distributori automatici esterni. La garanzia è operante per i distributori ubicati nell’azienda in cui si svolge l’attività e posti a non oltre 20 metri dalla stessa. La garanzia, inoltre, è estesa ai guasti cagionati dai ladri ai distributori auto- matici, in occasione di furto, consumato o tentato, delle merci in essi contenute.
- Merci di euro 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo;
con il limite per:
Questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto”
- Distributori automatici di euro 500,00 per sinistro ed anno assicurativo.
D) Xxxxxxx e spese del perito
La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell’art. 71 nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito. Questa garanzia è prestata con il limite del 10% della somma assicurata con il massimo di euro 3.000,00.
E) Depositi separati
Le cose assicurate costituenti il “Contenuto” possono trovarsi e si intendono assicurate anche in altri locali posti in fabbricati, aventi caratteristiche costruttive e mezzi di protezione e chiusura conformi a quanto previsto dalla Condizione sempre operante N), costituenti magazzini o depositi accessori all’atti- vità assicurata, ove non si esercita l’attività di vendita, posti al di fuori dell’azienda, purché ubicati a non oltre 200 metri (in linea d’aria) dall’azienda stessa.
Questa garanzia è prestata con il limite del 40% della somma assicurata.
F) Merci di categorie diverse
Le condizioni e i premi del presente settore sono convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponda a quella descritta in Polizza (mod. 220035). Agli effetti di quanto sopra è tuttavia consentito non tener conto dell’eventuale esistenza di merci non dichiarate, re- stando per altro convenuto che, relativamente a dette merci, qualora comportino un premio più elevato, la Società, in caso di sinistro, indennizzerà i danni liquidati a termini di polizza con il limite d’indennizzo del 20% della somma assicurata.
Resta fermo, comunque, quanto previsto dall’art. 1 e quanto previsto dalla successiva lettera “H” relati- vamente al limite di indennizzo per i preziosi oggetto di vendita.
G) Farmacie
La Società indennizza i danni materiali e diretti da furto, rapina ed estorsione alle “ricette” ed agli “stu- pefacenti”.
- “ricette” del 10% della somma assicurata sopra il contenuto con il massimo di euro 2.000,00;
Questa garanzia è prestata con il limite per:
- “stupefacenti” del 10% della somma assicurata sopra il contenuto.
H) Preziosi
l’abitazione dello stesso Assicurato sia posta nel medesimo fabbricato ove si svolge l’attività assicurata.
quando
La garanzia è operante anche per i preziosi, qualora l’attività assicurata ne preveda la vendita. Si intendono compresi in garanzia anche i preziosi ad uso personale dell’Assicurato e dei suoi familiari conviventi,
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ad uso personale dell’assicurato e/o dei familiari conviventi;
• euro 1.500,00, per singolo prezioso ad uso personale dell’Assicurato e/o dei familiari conviventi.
• euro 1.000,00 per singolo prezioso facente parte del contenuto e non oggetto di vendita e non
- 50% della somma assicurata con il massimo di:
- 10% della somma assicurata per i preziosi oggetto di vendita;
Questa garanzia è prestata con il limite del:
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I) Quadri, tappeti, pellicce ed oggetti d’arte
con il limite
I quadri, i tappeti, le pellicce e gli oggetti d’arte, di cui alla definizione di “Macchinario, attrezzatura ed arredamento”, allorquando non siano oggetto dell’attività assicurata, s’intendono garantiti
di euro 7.500,00 per singolo oggetto.
L) Furto dei veicoli durante le ore di apertura (prestazione valida esclusivamente per le seguen- ti attività: autosaloni, escluse autorimesse, senza carrozzeria e officina)
zione le cose contenute nei veicoli.
nell’assicurazione solo se avvenuto congiuntamente al furto dei veicoli stessi. Sono escluse dall’assicura-
ricambio o delle singole parti dei veicoli assicurati, commesso durante le ore di apertura, è compreso
furto delle parti accessorie, dei pezzi di
previa detrazione, per singolo
L’assicurazione è estesa ai furti di veicoli commessi all’interno dei locali assicurati durante le ore di aper- tura dell’azienda con presenza di persone addette al servizio. Il
Agli effetti di questa garanzia il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato
sinistro, di uno scoperto del 20%.
sinistro, di uno scoperto del 30% con il minimo di euro 2.500,00.
invece, l’impianto di allarme non sia presente, l’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo
previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20% con il minimo di euro 2.500,00; qualora,
ristiche di cui sopra o non sia stato regolarmente attivato, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato
operatività della garanzia sopra elencate ovvero risultasse che l’impianto di allarme non abbia le caratte-
Qualora, in caso di sinistro, vi fosse inosservanza, anche di una sola, delle condizioni necessarie per la
sinistro, di uno scoperto del 10%.
Questa garanzia è prestata con il limite del 40% della somma assicurata e previa applicazione, per singolo
mento ad Istituto di Vigilanza o alle Forze dell’Ordine.
- protetta lungo tutto il perimetro con impianto di allarme, installato da Ditta specializzata con collega-
antistrappo;
di altezza minima dal suolo di 30 cm. Gli ingressi siano muniti di cancelli metallici chiusi con lucchetto
- completamente recintata da struttura di altezza minima di 1,50 m, con una base in cemento o laterizi
- fornita di illuminazione;
La garanzia di cui sopra è operante a condizione che detta area sia:
siano riposte nei locali dell’azienda in cassetti o armadi chiusi a chiave.
che siano regolarmente chiusi a chiave, i cristalli siano completamente alzati e le chiavi di avviamento
all’Assicurato posta non oltre 200 metri (in linea d’aria) dall’azienda in cui si svolge l’attività a condizione
di pertinenza dell’azienda in cui si svolge l’attività assicurata o in area recintata in uso al Contraente o
purché posti nell’area recintata
M) Furto dei veicoli all’aperto (prestazione valida esclusivamente per le seguenti attività: auto- saloni, escluse autorimesse, senza carrozzeria e officina)
L’assicurazione è estesa ai furti di veicoli anche se si trovano all’aperto,
N) Difese esterne
dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20%.
del “fabbricato” non siano conformi a quanto previsto alla lett. c) della relativa definizione, il pagamento
sura violati presentino caratteristiche inferiori a quelle sopraindicate al comma 2. o che le caratteristiche
Agli effetti di questa garanzia, qualora in caso di furto dovesse risultare che i mezzi di protezione e chiu-
sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture.
mente dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate nelle pareti. Nelle inferriate e nei serramenti
metallo o lega metallica, chiusi con serrature, xxxxxxxxx od altri idonei congegni manovrabili esclusiva-
tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento,
all’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per
di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria
2. ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno
relativa definizione;
1. i locali contenenti le cose assicurate siano posti in un “fabbricato” conforme a quanto previsto dalla
La garanzia è operante a condizione che:
O) Scoperto (limitatamente ai rischi ascrivibili alla categoria Furto “A”)
In caso di sinistro, qualora nelle cose assicurate siano comprese una o più tipologie di merci classificate
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scoperto opererà, in caso di sinistro, solamente su dette merci.
come categoria “A” in Polizza (mod. 220035), la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza sotto detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10%. Nel caso in cui le suindicate merci siano comprese unicamente a seguito dell’operatività della Condizione sempre operante F), detto
La presente condizione si applica alla sola somma assicurata per il contenuto, esclusi i valori.
P) Coesistenza di scoperti
Nel caso di coesistenza di più scoperti, gli stessi saranno unificati nella misura massima del 25%. Qualora sia prevista una franchigia, quest’ultima sarà considerata come minimo non liquidabile. Qualora l’appli- cazione della norma “coesistenza di scoperti” comprenda garanzie che prevedano scoperti superiori al 25% la misura massima unificata di scoperto applicabile dovrà intendersi pari all’aliquota più elevata.
Q) Prezzo di vendita
prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna.
sibile sostituire le stesse con merci equivalenti non interessate dal sinistro, l’indennizzo sarà calcolato sul
purché non siano assicurate in proprio dall’acquirente e non risulti pos-
Qualora, a seguito di un sinistro indennizzabile a termini del presente Settore, risultino sottratte merci vendute in attesa di consegna,
L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata da valida documentazione.
R) Trasloco delle cose assicurate
In caso di trasloco, l’assicurazione vale sia nella vecchia che nella nuova ubicazione – fermo il disposto dell’art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di rischio - previa comunicazione scritta alla Società e fino al 30° giorno successivo, dopo di che l’assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione.
S) Rimozione temporanea del contenuto a seguito di sinistro
In caso di sinistro indennizzabile ai sensi del presente Xxxxxxx, le garanzie rimangono in vigore per il con- tenuto nel caso di rimozione e trasferimento temporaneo dello stesso in altra ubicazione.
Limitatamente alla garanzia furto, la stessa avrà vigore purché i locali della nuova ubicazione abbiano caratteristiche costruttive del “Fabbricato” e “Difese esterne” analoghe ai precedenti.
T) Spese di miglioramento dei sistemi di prevenzione e/o protezione
La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile ai sensi del presente Settore, le spese documenta- te ed effettivamente sostenute, entro e non oltre 60 giorni dalla data del sinistro, allo scopo di installare o migliorare gli impianti di prevenzione o di allarme, nonché rafforzare i mezzi di chiusura dei locali con- tenenti le cose assicurate.
Questa garanzia è prestata con il limite di euro 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.
U) Forma di garanzia
Le garanzie previste dal presente settore sono prestate a “primo rischio assoluto” salvo quanto previsto dalla Garanzia Facoltativa di cui all’art. 61 qualora operante.
ART. 63
CONDIZIONI RELATIVE ALLE CARATTERISTICHE DEL RISCHIO
Tali condizioni sono operanti solo se espressamente richiamate in polizza (mod. 220035).
A. Le caratteristiche sotto riportate integrano la descrizione delle cose assicurate: D04: l’azienda ha sottoscritto un contratto di servizio di guardianaggio notturno; D05: nell’azienda assicurata è presente impianto antifurto fisso con sirena;
D06: nell’azienda assicurata è presente impianto antifurto fisso con collegamento ad Istituto di Vigilanza o alle Forze dell’Ordine;
D07: il punto 2. della lettera N) dell’art. 62 s’intende xxxxxxxx e sostituito dal seguente soltanto se è stato richiamato il punto D07 in Polizza (mod. 220035):
a. Difese esterne
L’assicurazione furto è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria all’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
a) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza x xxxxxxxxx di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall’interno;
b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro, con luci, se
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rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma
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inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cm2.
Sono pertanto esclusi i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano
operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati.
Qualora invece venga accertato che l’introduzione nei locali è avvenuta violando mezzi di protezione e chiusura operanti ma non conformi a quelli sopra indicati, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 20%.
B. Impianto di allarme antifurto (valida solo se richiamate le condizioni relative alle caratteristiche del rischio D05 o D06)
Detto scoperto non verrà applicato qualora la difformità sia stata ininfluente ai fini dell’introduzione dei
previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10%.
Qualora l’impianto di allarme antifurto non abbia le caratteristiche dichiarate o non sia stato regolarmen- te attivato, si precisa che, in caso di furto avvenuto nei locali contenenti le cose assicurate, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato
ladri nei locali.
LIMITI DI COPERTURA - ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE C
GARANZIA | DOVE |
Furto | Italia Repubblica di San Marino Stato della Città del Vaticano |
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO SETTORE C – FURTO
GARANZIE | SCOPERTI PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO | |
Guasti cagionati dai ladri alle parti di xxxxxx- cato costituenti i locali (art. 46 lett. e) | euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | |||
Valori trasportati (art.46 lett. f) | 10% della somma assicurata con il massimo di euro 2.500,00 | |||
Valori riposti sia dentro sia fuori la cassaforte (art.46 lett. g) | 10% della somma assicurata con il massimo di euro 3.500,00 | |||
Rapina com- messa sui clienti dell’assicurato (art.46 lett. h) | indumenti, effetti perso- nali e preziosi | 10% della somma assicurata e con il massimo di euro 1.500,00 | ||
denaro | 10% della somma assicurata con il massimo di euro 250,00 | |||
Danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri, archivi, documenti e/o documenti personali (art.46 lett. i) | 10% della somma assicurata con il massimo di euro 2.500,00 | |||
Spese per la procedura di ammortamento (art.46 lett. j) | 10% della somma assicurata con il massimo di euro 2.500,00 | |||
Spese per la sostituzione delle serrature (art.46 lett. k) | euro 1.500,00 per sinistro |
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Garanzie facoltative | ||||
“N” - Cose trasportate (art.50) | 20% con il minimo di euro 200,00 | 20% della somma assicurata con il massimo di euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | ||
Limitatamente ai casi in cui l’im- pianto di allarme non sia presente o non sia stato regolarmente attivato: 30% con il minimo di euro 200,00 | ||||
Limitatamente ai prodotti far- maceutici e tabacchi: 20% della somma assicurata con il massimo di euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | ||||
“O” - Infedeltà dei dipendenti (art. 51) | 10% con il minimo di euro 500,00 | |||
“Q” - Maggiori costi (art. 53) | 2 giorni | 10% dell’indennizzo con il limite di 90 giorni per sinistro e per anno assicurativo | ||
“R” - Commercio ambulante (art. 54) | in caso di furto | 20% per singolo sinistro Limitatamente ai casi in cui l’impianto di allarme/antifurto non sia presente o non sia stato regolarmente at- tivato: 30% per singolo sinistro | 50% della somma assicurata con il massimo di euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | |
in caso di rapina | 30% per singolo sinistro | |||
“S” - Vetrinette esterne (art. 55) | euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | |||
Garanzie facoltative a partita separata | ||||
Xxxxx xxxxxxxxx (art.56) | 5 giorni | 90 giorni per sinistro e per anno assicurativo | ||
Valori in cassa- forte(art. 57) | In caso di rapina o estorsione | 20% per singolo sinistro | ||
Portavalori (art.58) | A - Portavalori | 10% per singolo sinistro | ||
euro 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo | ||||
B - Spese sanitarie | ||||
Farmacie (art.59) | 20% per singolo sinistro | |||
Pannelli fotovoltaici (art.61) | 20% per singolo sinistro | |||
Condizioni sempre operanti | ||||
Cose all’aperto, quali merci, macchinario, attrezzatura ed arredamento (art.62 lett. a) | 15% per singolo sinistro | 20% della somma assicurata con il massimo di euro 5.000,00 | ||
Merci, macchinario, attrezzatura, arre- damento e cose particolari presso fiere e mostre o affidati a terzi (art. 62 lett. b) | 20% della somma assicurata |
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Merci in distribu- tori automatici esterni (art.62 lett. c) | Merci | euro 1.000,00 per sinistro e anno assicurativo | ||
Distributori automatici | euro 500,00 per sinistro ed anno assicurativo | |||
Onorari e spese del perito (art.62 lett. d) | 10% della somma assicurata con il massimo di euro 3.000,00 | |||
Farmacie (art.62 lett. g) | Ricette | 10% della somma assicurata sopra il contenuto con il massimo di euro 2.000,00 | ||
Stupefacenti | 10% della somma assicurata sopra il contenuto | |||
Preziosi (art.62 lett. h) | Preziosi oggetto di vendita | 10% della somma assicurata | ||
Preziosi facenti parte del contenuto e non oggetto di vendita e non ad uso personale dell’as- sicurato e/o dei familiari conviventi | 50% della somma assicurata con il massimo di euro 1.000,00 per singolo prezioso | |||
Preziosi ad uso personale dell’Assicurato e/o dei familiari conviventi | 50% della somma assicurata con il massimo di euro 1.500,00 per singolo prezioso | |||
Quadri, tappeti, pellicce ed oggetti d’arte (art.62 lett. i) | euro 7.500 per singolo oggetto | |||
Furto dei veicoli durante l’ora di apertura (art.62 lett. l) | 20% per singolo sinistro | |||
Furto dei veicoli all’aperto (art.62 lett. m) | 10% Limitatamente ai casi - di inos- servanza delle condizioni de- scritte o qualora l’impianto non sia stato regolar- mente attivato o non abbia le caratteristiche richieste: 20% con il minimo di euro 2.500,00 - in cui l’impianto di allarme non sia presente: 30% con il minimo di euro 2.500,00 | 40% della somma assicurata |
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COMMERCIO SETTORE C - FURTO
Difese esterne (art.62 lett. n) | Limitatamente ai casi in cui i mezzi di protezione e chiusura violati presentino carat- teristiche inferiori a quelle descritte o che le carat- teristiche del fabbricato non siano conformi a quanto previsto dalla relativa de- finizione: 20% | ||
Scoperto, limitatamente ai rischi ascrivibili alla categoria Furto "A" (art.62 lett. o) | 10% | ||
Spese di miglioramento dei sistemi di pre- venzione e/o protezione (art.62, lett.t) | euro 1.000,00 per sinistro ed anno assicurativo | ||
Difese esterne (art.63 lett. a) | Limitatamente ai casi in cui i mezzi di protezione non siano con- formi: 20% | ||
Impianto di allarme antifurto (art.63 lett. b) | Limitatamente ai casi in cui non abbia le caratteri- stiche dichiarate/ non sia stato regolarmente attivato: 10% | ||
FRANCHIGIA ASSOLUTA (art. 95) Se richiamata in polizza, per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato una franchigia di euro 1.000,00 che si applica una sola volta per danni derivati da un’unica causa qualunque sia la garanzia/condizione interessata (art. 95), salvo le esclusioni previste dal medesimo articolo |
SETTORE D - ROTTURA LASTRE
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SETTORE D - ROTTURA LASTRE
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI
ART. 64
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società indennizza le spese sostenute per la sostituzione delle lastre e/o insegne distrutte o danneg- giate a seguito di rottura verificatasi per cause accidentali od in occasione di furto, rapina/estorsione consumati o tentati.
ART. 65 ESCLUSIONI
dustriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di godimento o di reddito commerciale od in-
illimitata;
d) causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità
mento del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali;
c) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, inondazioni, mareggiate, cedimento o frana-
di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
ne del nucleo dall’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale
b) verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazio-
stro sia in rapporto con tali eventi;
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, purché il sini-
Sono esclusi i danni:
4. di rigatura, segnatura, scheggiatura o screpolatura che non compromettano la stabilità o la funzionalità.
3. causati da vizio di costruzione o da difetti di fabbricazione;
operai;
2. verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni e/o lavori in genere che richiedano la presenza di
1. a lastre e lucernari aventi valore artistico;
Sono inoltre esclusi i danni:
- le lampade ad incandescenza ed i tubi a fluorescenza intercambiabili.
- i trasformatori, gli avviatori, i supporti isolanti;
- la sostituzione dei tubi;
Inoltre, relativamente alle insegne luminose, l’assicurazione non comprende:
La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun | |
sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti | |
o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regola- | |
menti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America o da altre leggi e regolamenti | |
applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale. |
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
ART. 66
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI
A) Atti dolosi
La Società indennizza altresì i danni materiali e diretti alle cose assicurate:
a) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse;
b) causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio, ferme restando le altre esclusioni dell’art. 65.
precedenti.
sponsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti
- quando il Contraente o l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a re-
- qualsiasi altro parente od affine, se con lui convivente;
- il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell’Assicurato;
non sono comunque considerati terzi:
La presente garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operante anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare dei locali dell’attività assicurata.
Ai soli fini della presente garanzia,
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B) Eventi atmosferici
La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da:
a) grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
b) bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant’altro trasportato dal vento, verificatosi all’interno del fabbricato a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.
C) Insegne luminose e non
La Società indennizza le insegne luminose e non, anche se di materiale plastico rigido, attinenti l’attività assicurata e purché poste nell’ambito del territorio provinciale ove è ubicata l’attività assicurata ovvero nel territorio delle province confinanti a quella in cui è ubicata l’attività assicurata.
Agli effetti della presente garanzia, limitatamente alle insegne poste al di fuori dell’azienda, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 200,00.
D) Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro (art.1916 del Codice Civile) purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
E) Forma di garanzia
Le garanzie previste dal presente settore sono prestate a “primo rischio assoluto”.
LIMITI DI COPERTURA – ESTENSIONE TERRITORIALE: SETTORE D
La Polizza avrà vigore nei seguenti Paesi: Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
GARANZIA | DOVE |
Rottura lastre | Italia Repubblica di San Marino Stato della Città del Vaticano |
TABELLA DI RIEPILOGO DI SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO SETTORE D – ROTTURA LASTRE
GARANZIE | SCOPERTI PER SINISTRO | FRANCHIGIA PER SINISTRO | LIMITI DI INDENNIZZO |
Condizioni sempre operanti | |||
Insegne luminose e non (art. 66 lett. c) | euro 200,00 | ||
Limite massimo dell’indennizzo: somma assicurata (art. 80) | |||
FRANCHIGIA ASSOLUTA (art. 95) Se richiamata in polizza, per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato una franchigia di euro 1.000,00 che si applica una sola volta per danni derivati da un’unica causa qualunque sia la garanzia/condizione interessata (art. 95), salvo le esclusioni previste dal medesimo articolo |
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
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COSA FARE IN CASO DI SINISTRO: SETTORI A – INCENDIO, B – ELETTRONICA, C – FURTO, D - ROTTURA LASTRE
ART. 67
TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il
per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
ART. 68
ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l’Assicurato ha l’obbligo di
ART. 69
OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
nizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’inden-
alle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.
Società la documentazione contabile di magazzino e la documentazione analitica del costo relativo
delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alle merci, deve mettere altresì a disposizione della
registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini
momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi
cui al punto a), nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al
occorrenti per la eventuale riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di
qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, dei materiali e delle spese
f) fornire dimostrazione dei danni subiti predisponendo un elenco dettagliato con riferimento alla
alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) conservare e custodire tanto le cose non rubate o salvate, quanto le tracce ed i residui del sinistro fino
nonché esperire, se la legge lo consente e salvo rifusione delle spese, la procedura di ammortamento;
d) denunciare, inoltre, tempestivamente, la sottrazione o distruzione di titoli di credito anche al debitore,
Società;
approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere immediatamente trasmessa alla
precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità
legge, fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo,
c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso e, comunque, ove previsto per
di quanto previsto dall’art. 1913 del Codice Civile;
colpite le garanzie di cui al settore C – FURTO) da quando ne ha avuto conoscenza, a parziale deroga
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 5 giorni (24 ore se
ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile;
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
funzionamento.
danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare
h) avvenuto il sinistro, le garanzie prestate restano sospese, per la cosa danneggiata, limitatamente ai
b), questi può prendere tutte le misure necessarie;
indipendenti dal Contraente o dall’Assicurato, non avviene entro 8 giorni dall’avviso di cui al punto
nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività; se tale ispezione, per motivi
non può tuttavia essere modificato, prima dell’ispezione da parte di un incaricato della Società, se non
g) la riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l’avviso di cui al punto b); lo stato delle cose
Relativamente al Settore B - Elettronica:
ART. 70
ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o sot- | |
tratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae, danneggia o manomette cose | |
salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera | |
dolosamente le tracce e i residui o gli indizi materiali del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il | |
diritto all’indennizzo. |
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ART. 71
PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure a richiesta delle Parti,
b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà salvo quanto previsto all’art. 34 lettera D) ed all’art. 44 lettera B).
ART. 72
MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comu- nicate, nonché verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 69;
3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti all’art. 74;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi di quanto disposto all’art. 71 lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime det- tagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
ART. 73
OPERAZIONI PERITALI
In caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non diret- tamente interessate da sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
ART. 74
VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ciascuna partita e l’attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta in base ai seguenti criteri:
A - FABBRICATO
1. Si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo escludendo soltanto il valore dell’area, compresi i maggiori costi per costruzione antisismica, quest’ultima solo se obbligatoria in base alle norme di legge in vigore per la zona; l’ammontare del danno si determina stimando la spesa neces- saria per costruire a nuovo le parti distrutte o danneggiate e per riparare quelle soltanto danneggiate
zione del fabbricato danneggiato con altro del tipo, genere e qualità di quello preesistente.
Resta convenuto che il pagamento dell’intero indennizzo avrà luogo solo dopo la ricostruzione o ripara-
e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
La ricostruzione del fabbricato dovrà avvenire sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su
verbale definitivo di xxxxxxx, salvo comprovata forza maggiore.
altra area del territorio nazionale (se non ne derivi aggravio per l’assicuratore) da realizzarsi entro i tempi tecnici necessari e comunque non oltre 24 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del
Qualora le opere non vengano realizzate nei termini di cui sopra, la Società limita l’indennizzo al valore delle cose assicurate al momento del sinistro determinato applicando alle stime di cui al punto 1. il de- prezzamento stabilito:
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2. in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla
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destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza concomitante.
B - RISCHIO LOCATIVO
Il valore del fabbricato al momento del sinistro viene determinato applicando alla stima effettuata come al paragrafo A. punto 1. il deprezzamento di cui al paragrafo A. punto 2.
L’ammontare del danno si determina applicando il suddetto deprezzamento alla spesa necessaria per co- struire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
C - CONTENUTO
C1 - Macchinario, Attrezzature e Arredamento (con esclusione di servizi di argenteria, pellicce, quadri, sculture, oggetti d’arte, tappeti, antichità, arazzi e simili), Cassaforte, Apparecchiature Elettroniche, Supporto di Dati
1. Si stima la spesa necessaria per rimpiazzare le cose assicurate con altre nuove uguali oppure equiva- lenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali qualora queste non possano essere recuperate dall’Assicurato;
2. l’ammontare del danno si determina:
a. per le cose per le quali non siano trascorsi più di quattro anni dall’acquisto, comprovato da apposita documentazione (fattura intestata al Contraente / Assicurato), stimando la spesa necessaria per il rimpiazzo a nuovo delle cose distrutte o sottratte e per il ripristino di quelle soltanto danneggiate e deducendo poi da tale risultato il valore dei residui, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario;
b. per le cose per le quali siano trascorsi più di quattro anni dall’acquisto o siano prive di comprovata documentazione (fattura intestata al Contraente / Assicurato), stimando la spesa necessaria per il rimpiazzo a nuovo delle cose distrutte o sottratte e per il ripristino di quelle soltanto danneggiate e deducendo poi da tale risultato il valore dei residui, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario. Resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascun bene facente parte del contenuto un importo superiore al doppio del relativo valore determinato applicando le stime del punto 1. che precede un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, stato di manutenzione e ad ogni altra circostanza concomitante.
Resta altresì convenuto che il pagamento dell’ indennizzo per il rimpiazzo o ripristino avrà luogo solo dopo il rimpiazzo o ripristino del contenuto danneggiato con altro del tipo, genere e qualità di quello preesistente. Il rimpiazzo o ripristino dei beni distrutti, danneggiati o sottratti dovrà realizzarsi entro i tempi tecnici necessari e comunque non oltre 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di xxxxxxx, salvo comprovata forza maggiore. Qualora le opere o il rimpiazzo del contenuto non vengano realizzate nei termini di cui sopra, la Società limita l’indennizzo al valore delle cose assicurate al momento del sinistro determinato in relazione al tipo, qualità, funzionalità, stato di manutenzione e ad ogni altra circostanza concomitante.
In caso di sinistro indennizzabile agli effetti del Settore B - ELETTRONICA:
altri mezzi di trasporto diversi dal normale.
modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o con
- sono escluse dall’indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per
mento;
dell’apparecchio od al suo rimpiazzo con un altro equivalente per caratteristiche, prestazioni o rendi-
- la Società ha facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell’impianto o
C2 - Merci, Infiammabili, Merci Speciali, Esplodenti, Preziosi, Stupefacenti nelle farmacie, Servizi di argenteria, Pellicce, Quadri, Sculture, Oggetti d’arte, Tappeti, Antichità e simili
dopo il sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario.
deducendo dal valore delle cose assicurate il valore di ciò che resta
Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.
L’ammontare del danno si determina
Qualora risultino danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall’ac- quirente e che non risulti possibile sostituire con equivalenti merci illese, l’indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la consegna (cfr. art. 34 lettera P) e art. 62 lettera Q)).
to devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto
ultimi. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro e le spese di rimozione e ricollocamen-
Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti prezzi di mercato si applicheranno questi
L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata da valida documentazione.
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Relativamente al Settore C - FURTO le disposizioni di cui sopra si applicano con riferimento anche alla
dell’art. 1907 del Codice Civile.
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Garanzia Facoltativa “Pannelli Fotovoltaici” di cui all’art. 61.
C3 - Cose particolari
Si stima il solo costo di riparazione o di ricostruzione delle cose particolari ridotto in relazione al loro stato, uso e utilizzabilità, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.
L’indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite e sarà comunque limitato alle sole spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro.
Relativamente al Settore C - FURTO le disposizioni di cui sopra si applicano con riferimento alla garanzia “mancanza temporanea o definitiva di registri e documenti” di cui all’art. 46 lettera i).
Il Contraente o l’Assicurato deve essere in grado di fornire in qualsiasi momento la dimostrazione della
C4 - Valori e Titoli di Credito
qualità, quantità e valore dei titoli di credito assicurati.
la Società indennizza, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita
Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento,
dalla legge per l’ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti, danneggiati o sottratti. Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto tra le Parti che:
di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.
4) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura
3) la Società non è obbligata a pagare l’importo liquidato prima della loro scadenza;
2) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi portata;
1) l’assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria;
fatto a lui non imputabile.
verrà effettuato soltanto dopo che l’Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l’abbia ottenuta per
xxxx, fermo restando che, qualora gli enti distrutti o danneggiati possano essere duplicati, il risarcimento
la Società indennizza il valore che essi avevano al momento del sini-
Relativamente ai titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, ai documenti rappre-
sentativi di credito e alle carte valori,
C5 – Ricette nelle farmacie
Qualora l’Assicurato non sia in grado di dimostrare il valore delle ricette danneggiate, distrutte o sottrat- te oppure non sia possibile la duplicazione o ricostruzione del titolo di credito da esse rappresentato, si stima il valore medio giornaliero degli importi pagati dai competenti Uffici del
S.S.N. all’Assicurato per le ricette del mese precedente e del mese successivo a quello in cui è avvenuto il sinistro.
curato sia prima che dopo il sinistro.
generale dell’attività e di ogni altro fattore, interno od esterno, che abbia influenzato l’attività dell’Assi-
Alla somma così ottenuta vanno apportati eventuali aggiustamenti per tenere conto della tendenza
valore medio
Il valore al momento del sinistro si determina attribuendo ad ogni giorno compreso tra l’ultimo prelievo e/o
consegna delle ricette ai competenti Uffici del S.S.N. e quello del sinistro, il come sopra stimato.
D - SPESE SANITARIE DA INFORTUNIO
Per le spese sanitarie da infortunio a seguito di scippo o rapina il rimborso è effettuato a cura ultimata e
In questo secondo caso la Società rimborserà le spese eccedenti sostenute in proprio dall’Assicurato.
intervenuto il Servizio Sanitario Nazionale con la prova della quota di concorso erogata dal predetto ente.
previa presentazione di cartella clinica e notule parcelle di spesa in originale oppure in copia nel caso sia
E - ROTTURA LASTRE
La Società rimborserà le spese sostenute dal Contraente o dall’Assicurato per la sostituzione delle lastre con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, compreso il costo di trasporto ed installazione.
ART. 75
RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO FURTO e/o ROTTURA LASTRE
Relativamente ai Settori C - FURTO e D - ROTTURA LASTRE, in caso di sinistro le somme assicurate ed | |
i relativi limiti d’indennizzo, s’intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di | |
assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto | |
di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. | |
Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse, invece, di recedere dal contratto, si farà luogo al | |
rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere. Su richiesta del Contra- | |
ente o dell’Assicurato dette somme e limiti d’indennizzo potranno essere reintegrati nei valori originari, |
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salvo quanto previsto dall’art. 52 di cui al settore C - Furto, qualora operante; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all’importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso. Il reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 7.
ART. 76
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso
RECUPERO DELLE COSE RUBATE
alla Società appena ne ha avuto notizia.
salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo d’indennizzo per le cose me- | ||
desime. | Se, invece, la Società ha indennizzato il danno solo in parte, | l’Assicurato ha facoltà di conservare |
la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società | ||
per le stesse, o di farle vendere |
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha indennizzato integralmente il danno,
. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sot- traendo all’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
in conseguenza del sinistro.
due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell’indennizzo e prima che siano trascorsi
L’Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano di uso personale
o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l’abbandono pagando l’indennizzo dovuto.
ART. 77
ASSICURAZIONE PARZIALE
Qualora il valore delle cose assicurate al momento del sinistro superi le rispettive somme assicurate (per ciascuna partita considerata separatamente) di una percentuale inferiore od uguale al 20% non si farà luogo all’applicazione del disposto dell’art. 1907 del Codice Civile (assicurazione parziale).
tra le somme assicurate maggiorate del 20% ed il valore anzidetto calcolato al momento del sinistro.
curate, la Società risponde del danno, entro il limite delle somme assicurate, in proporzione del rapporto
eccedeva di oltre il 20% le somme rispettivamente assi-
Se dalle stime fatte a norma dell’art. 74, risulta che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate (per ciascuna partita considerata separatamente)
Questa norma non si applica:
- in caso di sinistro indennizzabile a termini del Settore A - Incendio, che abbia colpito Fabbricato, Mac- chinari, Attrezzature e Arredamento e Merci e qualora l’ammontare del danno accertato, al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti, risulti uguale od inferiore ad euro 5.000,00;
- in caso di sinistro indennizzabile a termini del Settore B - Elettronica, qualora l’ammontare del danno accertato, al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti, risulti uguale od inferiore ad euro 2.500,00, con esclusione dei danni garantiti all’art. 41 - Garanzia Facoltativa “I” qualora operante;
- alle garanzie prestate a “primo rischio assoluto” (P.R.A.).
ART. 78
solidale con gli altri assicuratori
in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione
la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale
- superi l’ammontare del danno,
vente
escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insol-
dere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
In caso di sinistro l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richie-
deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
il Contraente o l’Assicurato
ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI (vedere anche art. 5)
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni,
Qualora la somma di tali indennizzi -
(art. 1910 del Codice Civile).
ART. 79
LIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI
Relativamente al Settore B - Elettronica, se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle | |
stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di | |
danno eccedente l’ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni. Il disposto di cui | |
al presente articolo si applica anche qualora siano operanti le garanzie di cui al Settore C – Furto della | |
presente assicurazione. |
ART. 80
LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
pagare somma maggiore di quella assicurata.
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a
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ART. 81
PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e determinato l’indennizzo che risulta dovuto, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo stesso entro 30 giorni dalla ricezio- ne dell’atto di transazione e quietanza sottoscritto dall’avente diritto.
il Contraente o l’Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dagli artt.
il pagamento sarà fatto solo quando
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro,
14 lettera d), 39 lettera c), 47 lettera d), 65 lettera d).
SETTORE E – RESPONSABILITA’ CIVILE
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SETTORE E – RESPONSABILITA’ CIVILE
COSA È ASSICURATO E CONTRO QUALI DANNI
ART. 82
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontaria- mente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività descritta in polizza comprese le attività accessorie e complementari alla stessa.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere e oltre che per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività principale dichiarata, vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per fatto proprio o per fatto di persone delle quali debba rispondere.
a) Proprietà e conduzione dei fabbricati inerenti l’attività assicurata
L’assicurazione comprende i rischi delle antenne, degli spazi di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi parchi e alberi d’alto fusto . Sono comprese le attrezzature sportive ed i giochi in genere qualora abbiano carattere di accessorietà e complementarietà dell’attività principale e non siano predominanti rispetto all’attività stessa.
nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali.
- da rigurgito di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture,
- ampliamenti, sopraelevazione o demolizione, salvo quanto previsto alla successiva lettera g);
L’assicurazione non comprende i danni derivanti da:
Limitatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogna, conseguenti a rotture acci-
dentali di tubazioni o condutture, la garanzia è prestata previa applicazione, per singolo sinistro, di una
del settore A - Incendio).
qualunque sia la garanzia interessata ed il numero dei danneggiati (cfr. penultimo capoverso dell’art. 19
Per i danni da acqua derivanti da unica causa detta franchigia si applica una sola volta per ciascun sinistro
previa detrazione, per ogni sinistro, di una franchigia di euro 250,00.
condutture, la garanzia è prestata con il limite di euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e
Limitatamente ai danni da spargimento di acqua non conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o
franchigia di euro 200,00.
b) Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione eseguiti in economia in proprio o da terzi pre- statori d’opera nelle ubicazioni di pertinenza dell’azienda assicurata.
c) Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico
con
L’assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito d’esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose che si trovano sui mezzi stessi,
Questa garanzia è prestata previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 200,00.
esclusione dei danni conseguenti a mancato uso.
d) Xxxxx a cose di terzi conseguenti a carico e scarico merci
e) Responsabilità personale dei dipendenti
nei limiti del massimale R.C.T. indicato in Polizza (mod. 220035);
Relativamente a tali estensioni di garanzia
L’assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei dipendenti dell’Assicurato, dei lavoratori parasubordinati e dei lavoratori somministrati, come definiti dal D. Lgs. 276/03 e successive modiche e in- tegrazioni, per danni involontariamente cagionati a terzi - escluso il datore di lavoro - o ad altri dipendenti qualora richiamata la Garanzia Facoltativa R.C.O., nello svolgimento delle loro mansioni, comprese quelle previste ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modiche e integrazioni, incluso il ruolo di “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione”.
, la Società risponde:
- per i danni a terzi,
nei limiti del massimale R.C.O. indicato in Polizza
- per i danni subiti da altri dipendenti dell’Assicurato per morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del Codice Penale,
(mod. 220035).
f) Responsabilità per fatto dei lavoratori occasionali non dipendenti
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati a terzi da lavoratori che, pur non essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, partecipino occasionalmente all’attività assicurata. L’assicurazione comprende, inoltre, la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati a terzi da stagisti e tirocinanti.
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g) Committenza
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committen- te, ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile per i danni a terzi da:
- lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modiche e integrazioni relativi a fabbricati pertinenti l’attività dichiarata in Polizza (mod. 220035).
- distributori automatici e servizio di catering.
- servizio di vigilanza;
- lavori di installazione e posa in opera presso terzi;
- lavori di pulizia e manutenzione nell’ambito dell’azienda assicurata;
- lavori di manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari e simili;
come definite dall’Art. 583 del Codice Penale.
b) dall’evento siano derivati in capo al danneggiato morte o lesioni personali gravi o gravissime, così
Decreto Legislativo;
xxxxx ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal precitato
a) l’Assicurato abbia designato, ove previsto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progetta-
La garanzia opera a condizione che:
h) Committenza auto
di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.
dell’art. 86 questa estensione di garanzia è prestata entro i confini dello Stato Italiano, della Repubblica
A deroga
disposizioni vigenti.
guidato da un dipendente o commesso dell’Assicurato regolarmente abilitato alla guida, a norma delle
persone trasportate ed è operante esclusivamente a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia
allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati; la garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle
che non siano di proprietà od in usufrutto dell’Assicurato od
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi nella sua qualità di committente dei suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli,
È fatto salvo in ogni caso, il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.
i) Xxxxx da interruzione o sospensione di attività
euro 500,00.
50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa detrazione, per ogni sinistro, di una franchigia di
Settore. Questa garanzia è prestata con il limite del 5% del massimale assicurato con il massimo di euro
purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini del presente
L’assicurazione comprende i danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, ar- tigianali, commerciali, agricole o di servizi,
j) Xxxxx a cose portate dai clienti
L’assicurazione comprende i danni alle cose portate dai clienti nei locali dell’azienda in cui si svolge l’atti- vità assicurata, sia consegnate che non consegnate, dovuti a distruzione e deterioramento.
Questa garanzia è prestata previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 200,00.
natanti e cose in essi contenute.
Non sono compresi in garanzia oggetti preziosi, denaro, valori in genere e titoli di credito, nonché veicoli,
k) Proprietà, manutenzione e/o uso a qualsiasi titolo di mezzi di trasporto comunque azionati, attrezzature, macchinari ed altri mezzi in genere necessari allo svolgimento dell’attività assicurata,
Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ) e successive modifiche ed integrazioni.
ferma però restando l’esclusione dei mezzi aerei e di quelli soggetti all’assicurazione obbligatoria ai sensi del
l) Proprietà ed uso di rastrelliere fisse per deposito biciclette, poste esternamente ai locali dell’atti- vità assicurata, ma di pertinenza della stessa.
m) Servizi di vigilanza aziendale, anche con guardiani armati e cani.
Questa garanzia è prestata, limitatamente ai danni cagionati dai cani, previa applicazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 200,00.
n) Proprietà e/o gestione nell’ambito aziendale di distributori automatici di cibi, bevande e simili
di committente
in appalto a terzi – l’assicurazione opera per la responsabilità imputabile all’Assicurato nella sua qualità
restando inteso che – qualora il servizio sia dato
o) Esercizio della mensa aziendale o del bar interno
; limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati, i dipendenti rientrano nel novero dei terzi.
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esclusi i danni da furto, incendio, alle cose che si trovino
p) Esercizio nell’ambito aziendale di autorimesse e/o di zone adibite a parcheggio, compresi i danni ad autoveicoli di terzi o di dipendenti, ma
a bordo ed in genere i rischi soggetti all’assicurazione obbligatoria ai sensi del Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ) e successive modifiche ed integrazioni. Questa garanzia è pre- stata previa applicazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 200,00.
q) Organizzazione di corsi di istruzione e addestramento, teorici o pratici, presentazione e di- mostrazione prodotti, purché tenuti nelle aree interne dell’attività assicurata. Le persone partecipanti, limitatamente alle lesioni corporali, rientrano nel novero dei terzi.
installati nel territorio dello Stato Italiano,
r) Proprietà ed uso di cartelli pubblicitari, insegne e simili
della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano (a deroga dell’art. 86), compresa la manutenzione che non sia affidata a terzi.
s) Partecipazione a fiere, mostre, esposizioni e simili, compresi i rischi derivanti dal montaggio, alle- stimento e smontaggio delle relative attrezzature.
t) Operazioni di consegna a domicilio, prelievo e rifornimento merci, ferma l’esclusione del rischio della circolazione dei veicoli a motore.
u) Svolgimento di attività ricreative, sociali, congressi comprese gite aziendali, con esclusione di quelle sottoposte alla normativa del d.lgs.111/95.
v) Rischio dello smercio
Limitatamente alle erboristerie e farmacie
dell’assicurazione e denunciati alla Società non oltre 12 mesi dalla cessazione dell’assicurazione.
L’assicurazione vale per i danni verificatisi durante il periodo di validità
limitatamente alle cose prodotte dall’Assicurato
(esclusi veicoli a motore e natanti)
L’assicurazione comprende i danni causati dalle cose vendute, noleggiate o date temporaneamente in
uso ai clienti
bito dell’attività assicurata, compresi, a vizio originario del prodotto.
e dai generi alimentari somministrati o smerciati nell’am-
, i danni dovuti
, la garanzia deve intendersi prestata anche per i prodotti gale-
nici, omeopatici e di erboristeria.
Il massimale per sinistro previsto in polizza rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.
Resta comunque esclusa la responsabilità civile professionale degli addetti al servizio.
attività alle quali sono preposti.
purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge, per svolgere le
w) Servizi sanitari aziendali, in ambulatori, infermerie e pronto soccorso, siti nell’ambito dell’azienda, compresa la somministrazione di prodotti farmaceutici. La garanzia comprende la responsabilità civile personale degli addetti al servizio
x) Proprietà e uso di serbatoi e relativi contenuti, colonnine di distribuzione del carburante per uso dell’assicurato e di cabine di trasformazione di energia elettrica ed altri impianti ed attrezzature ad uso accessorio dell’attività assicurata, esistenti nell’ambito dell’azienda.
sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 2.500,00 ed un massimo di euro 25.000,00.
con il limite di euro 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa detrazione, per ogni
y) Xxxxx conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o di- sgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture, macchinario e attrezzatura dell’azienda. Questa garanzia è prestata
z) Gestione servizi
Relativamente alla gestione dei servizi:
- di pulizia svolti dal personale addetto all’espletamento di tale attività;
- antincendio, svolti con personale preposto ed adeguatamente istruito.
aa) Trattamenti di bellezza ed applicazione di prodotti cosmetici (valida esclusivamente per estetisti, visagisti, centri di estetica e parrucchieri per uomo e signora, con servizio di manicure, pedicure e cosmesi del viso)
munque non oltre la data di scadenza di polizza.
polizza ed il danno si sia manifestato entro 30 giorni dalla data di applicazione o del trattamento e co-
valida in quanto l’applicazione od il trattamento siano stati effettuati durante il periodo di validità della
La garanzia è
L’assicurazione comprende i danni corporali derivanti direttamente dall’applicazione di prodotti cosmetici e dalla pratica di trattamenti di bellezza che non richiedono preventivo controllo medico.
L’efficacia dell’assicurazione è subordinata al possesso, da parte delle persone che causano il danno, dei requisiti richiesti dalla legge per l’attività da essi svolta.
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bb) Danni a veicoli (valida esclusivamente per la seguente attività: autosaloni, escluse autori- messe, senza carrozzeria e officina)
Per i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia a seguito di operazioni di movimentazione e siste- mazione.
Questa garanzia è prestata con il limite di euro 25.000,00 per sinistro e previa detrazione, per singolo
Sono esclusi i danni da furto, da incendio, da mancato uso e quelli alle cose contenute nei veicoli stessi.
sinistro, di una franchigia di euro 200,00.
cc) Danni a cose trattate (valida esclusivamente per le seguenti attività: lavanderia, stireria, tintoria e animali domestici vivi, escluso allevamento, relativi mangimi e accessori, con toelet- tatura e senza veterinaria e simili)
La garanzia comprende:
3.000,00 per sinistro e anno assicurativo, e previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di
con il limite di euro 1.000,00 per singola cosa trattata, con il massimo di euro
A. con riferimento alle attività di lavanderia, stireria, tintoria, i danni alle cose trattate dei clienti. Questa garanzia è prestata
euro 200,00.
B. con riferimento all’attività di animali domestici vivi, escluso allevamento, relativi mangimi e accessori, con toelettatura e senza veterinaria e simili i danni agli animali vivi dei clienti. Questa garanzia è pre- stata con il limite di euro 1.000,00 per singolo animale, con il massimo di euro 2.000,00 per sinistro e anno assicurativo, e previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di euro 200,00.
dd) Attività svolta presso terzi
La garanzia comprende i danni provocati dall’Assicurato e/o dai suoi dipendenti:
A. conseguenti allo svolgimento dell’attività assicurata presso terzi, e derivanti:
a) a cose altrui da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
b) ai locali dove viene svolta l’attività assicurata ed alle cose che si trovano nei locali stessi che, per volume e peso, non possono essere rimosse o la cui rimozione risulti difficoltosa;
B. conseguenti ad installazione presso terzi dei prodotti venduti e verificatisi:
c) durante l’esecuzione dei lavori;
franchigia di euro 200,00.
massimo di euro 100.000,00 per anno assicurativo, e previa applicazione, per singolo sinistro, di una
Questa garanzia, limitatamente ai danni a cose, è prestata con il limite del 10% del massimale con il
zione, nonché quelli resi necessari per l’esecuzione dei lavori stessi.
- alle cose sulle quali si eseguono i lavori, limitatamente alle sole parti direttamente oggetto di lavora-
mancato uso o disponibilità;
- alle cose installate, le spese per le relative sostituzioni o riparazioni, nonché i danni conseguenti a
La garanzia non comprende i danni:
d) non oltre 30 giorni dall’ultimazione dei lavori.
ee) Errato trattamento dati personali
L’assicurazione comprende i danni da errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conser- vazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi e di cui l’Assicurato sia civilmente responsabile ai sensi del Codice Privacy come adeguato dal D. Lgs. n. 101/2018 alla luce del Reg. UE
n. 679/2016 (c.d. G.D.P.R.), sempre che il trattamento dei dati sia strumentale all’esercizio dell’attività assicurata e siano state rispettate le disposizioni inerenti le “Misure minime di sicurezza” previste nel suddetto decreto.
prestata salvo quanto disposto dall’art. 84 – ESCLUSIONI lett. O.
applicazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 750,00. La garanzia é
Questa garanzia è prestata con il limite di euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa
ff) Xxxxx a cose in consegna e custodia
L’assicurazione comprende i danni a cose di terzi in consegna e custodia all’Assicurato dovuti a distruzio- ne e deterioramento.
xxxxxxx, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 200,00.
Questa garanzia è prestata con il limite di euro 10.000,00 per sinistro ed anno assicurativo e previa appli-
- da incendio e da furto.
- ai beni ed ai locali in leasing, in comodato d’uso od in locazione all’assicurato;
contenute.
- agli oggetti preziosi, denaro, valori in genere e titoli di credito nonché ai veicoli, natanti e cose in essi
- alle cose sulle quali si eseguono i lavori, limitatamente alle sole parti direttamente oggetto di lavorazione;
Non sono compresi in garanzia i danni:
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ART. 83
QUALIFICA DI “TERZI”
za della loro partecipazione all’attività alla quale si riferisce l’assicurazione.
c) le persone, che essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguen-
responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, gli amministratori, i soci a
stabilmente convivente;
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altra persona, parente od affine, con lui
Non sono considerati “terzi”:
h) i dipendenti che subiscono danni derivanti da proprietà del fabbricato;
g) stagisti e tirocinanti;
all’attività assicurata;
f) i lavoratori che, non essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, partecipino occasionalmente
svolgimento dell’attività assicurata;
e) i lavoratori somministrati, come definiti dal D. Lgs. 276/03, che siano utilizzati dall’Assicurato per lo
lavoro o di servizio;
d) i dipendenti non soggetti all’obbligo di assicurazione INAIL che subiscano lesioni in occasione di
Sono considerati “terzi”, limitatamente alle lesioni corporali:
3. nell’ambito del massimale previsto per l’art. 91 - Garanzia Facoltativa R.C.O.
2. con le modalità, criteri, limiti e franchigie previsti dall’art. 91 - Garanzia Facoltativa R.C.O.;
1. solo ed esclusivamente quando in polizza sia richiamato l’art. 91 - Garanzia Facoltativa R.C.O.;
Per i lavoratori di cui alle precedenti lettere d), e), f) e g) la garanzia è operante:
4. per le malattie professionali.
Per i lavoratori di cui alle precedenti lettere e), f) e g) la garanzia non è operante:
lettera d);
f) alle persone trasportate su veicoli o natanti a motore di proprietà dell’Assicurato o da lui detenuti;
e) alle cose rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate dall’Assicurato, salvo quanto previsto all’art 82
abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
d) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non
navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da
all’art. 82 lettera dd);
b) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto
a) da furto;
L’assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
ART. 84 ESCLUSIONI
di tipo mobile), componente elettronica, firmware, software e hardware in genere.
• l’utilizzo e l’adeguato funzionamento di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura (anche
• le reti ed i sistemi di informazione e quindi i servizi che offrono o che rendono accessibili;
• la disponibilità, l’autenticità o la riservatezza dei dati archiviati, trasmessi o processati;
o) causati da un erroneo e/o doloso utilizzo di un programma progettato al fine di compromettere:
n) derivanti dalla responsabilità civile professionale;
k) alle cose che l’assicurato detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto all’art. 82 lettere j) e ff).
suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto dall’art. 82 lettera y);
verimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo
colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, alterazioni od impo-
esalazioni fumogene e gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, di terreni o
j) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell’atmosfera,
i) provocati da acqua piovana;
quanto previsto all’art. 82 lettera v) e all’art. 82 lettera dd);
lavori, nonché i danni cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo
zioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti nel corso dell’esecuzione dei
h) cagionati da cose od installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di opera-
nei locali stessi, salvo quanto previsto all’art. 82 lettera dd);
g) alle cose sulle quali si esplicano i lavori, ai locali dove si eseguono i lavori ed alle cose che si trovano
di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in
p) derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione
Inoltre l’assicurazione R.C.T./R.C.O. non comprende i danni:
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applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.
menti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America o da altre leggi e regolamenti
o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regola-
sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti
La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun
(es. punitive or exemplary damages).
Sono altresì esclusi gli importi che l’Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio o punitivo
lunque forma o misura l’asbesto.
r) derivanti direttamente o indirettamente dall’asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qua-
q) da detenzione o impiego di esplosivi;
celerazione artificiale di particelle atomiche;
connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’ac-
62 di 87
ART. 85
PLURALITÀ DI ASSICURATI
tano il limite del risarcimento complessivo dovuto dalla Società.
In caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più assicurati, i massimali previsti in polizza rappresen-
ART. 86
ESTENSIONE TERRITORIALE
R.C.O. vale per il mondo intero.
L’assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i paesi europei; l’assicurazione
ART. 87
DETERMINAZIONE DEL PREMIO (numero degli addetti)
Il premio del presente Settore è determinato in base alla dichiarazione del numero degli addetti indicato in Polizza (mod. 220035).
Nel caso in cui tale numero dovesse aumentare, l’Assicurato si impegna a darne avviso alla Società entro il termine di scadenza della rata di assicurazione in corso ed a corrispondere il maggior premio dovuto dalla data di decorrenza della rata in questione.
Qualora l’Assicurato non dovesse segnalare alla Società eventuali variazioni in aumento del numero | |
degli addetti originariamente dichiarati, in caso di sinistro la Società applicherà il disposto dell’art. 1898 | |
del Codice Civile, salvo che la variazione intervenuta risulti superiore di una sola unità rispetto a quanto | |
originariamente dichiarato. |
Il presente articolo non è operante nel caso in cui sia richiamata in Polizza (mod. 220035) la Garanzia Facoltativa di cui all’art. 89.
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA MIA COPERTURA
GARANZIE FACOLTATIVE
ART. 88
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035).
GARANZIA FACOLTATIVA “T” – COMMERCIO AMBULANTE (valida esclusivamente per il commercio ambulante)
L’assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’assicurato in relazione all’attività di commer- cio ambulante, limitatamente ai danni conseguenti a proprietà e/o conduzione di attrezzature utilizzate per la vendita di merci in mercati e fiere compresi: teloni, ombrelloni e banchi.
di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00.
Questa garanzia è prestata con il limite del 50% del massimale e previa applicazione, per singolo sinistro,
ART. 89
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035).
GARANZIA FACOLTATIVA “U” - ELEVAZIONE TOLLERANZA NUMERO ADDETTI
A deroga di quanto indicato all’art. 87 la tolleranza si intende elevata da 1 a 3 addetti.
ART. 90
Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in polizza (mod. 220035).
GARANZIA FACOLTATIVA “V” - INSERIMENTO FRANCHIGIA R.C.O.
A parziale deroga di quanto indicato all’art. 91, il comma di cui alla lettera b) deve intendersi abrogato e sostituito dal seguente:
“b) dai lavoratori infortunati, dipendenti e/o parasubordinati o dagli aventi diritto, a titolo di risarcimento dei danni non rientranti nella disciplina INAIL e conseguenti a morte o a lesioni che hanno comportato