SARDEGNA RICERCHE COMUNE DI PULA
CONTRATTO D’APPALTO 2
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 3
Articolo 1. Oggetto del contratto 3
Articolo 2. Ammontare del contratto 3
Articolo 3. Condizioni generali del contratto 3
Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere 4
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI 4
Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori 4
Articolo 6. Mancato rispetto del termine essenziale Errore. Il segnalibro non è definito.
Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori 5
Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore 6
Articolo 9. Contabilità dei lavori 6
Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo 7
Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo 7
Articolo 12. Pagamenti 7
Articolo 13. Ritardo nei pagamenti 9
Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione 9
Articolo 15. Risoluzione del contratto 9
Articolo 16. Controversie 10
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 10
Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza 10
Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 11
Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale 11
Articolo 20. Subappalto 11
Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva 12
Articolo 22. Obblighi assicurativi 12
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI 12
Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto 13
Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari 13
Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 13
SARDEGNA RICERCHE COMUNE DI PULA
Provincia di Cagliari
Repertorio n. del
CONTRATTO D’APPALTO
per l’esecuzione dei lavori di:
NUOVI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DEL PARCO SCIENTIFICO, SEDE DI PULA.
L’anno duemilasedici, il giorno del mese di , nella sede di Sardegna Ricerche
TRA
a)- Xxxxxxx Xxxxxx nato a Cabras l’8 gennaio 1958, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse di Sardegna Ricerche, codice fiscale 92024600923 e partita IVA 01930910920, che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;
b)- nato a il , residente in
, via , in qualità di dell’impresa con sede in , via
, codice fiscale e partita IVA
, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola
(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese)
capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con atto notaio in , rep. /racc. in data
, tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:
1- impresa con sede in , via , ; codice fiscale e partita IVA ;
2- impresa con sede in , via , ; codice fiscale e partita IVA ;
3- impresa con sede in , via , ; codice fiscale e partita IVA ;
4- impresa con sede in , via , ;
PREMESSO
a) che con Determinazione del Direttore Generale n. in data , è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione dei “Nuovi Impianti Di Condizionamento Del Parco Scientifico, Sede Di Pula”, per un importo da appaltare di € 643.864,90 I.V.A. esclusa così suddiviso:
a. Importo, soggetto a ribasso d’asta, per l’esecuzione dei lavori
b. Oneri per attuazione piani di sicurezza € non soggetti a ribasso d’asta
b) che in seguito a procedura , il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del Direttore Generale n. , in data , i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del %.
c) che il possesso dei requisiti dell’appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del Responsabile del procedimento n. in data ;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Oggetto del contratto
1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50 (nel seguito
«Codice dei contratti»).
2. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n 136 del 2010:
a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente: ;
b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: .
Articolo 2. Ammontare del contratto.
1. L’importo contrattuale ammonta a euro I.V.A. esclusa
(diconsi euro seicentoquarantatreottocentosessantaquattro/90 ), di cui:
a) euro per lavori veri e propri;
b) euro per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;
2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 95, comma 4 a), del Codice dei contratti e dell’articolo 43, comma 9 del d.P.R. n. 207 del 2010, per cui l’importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori eccetto per la parte a misura per cui il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione.
Articolo 3. Condizioni generali del contratto.
1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.
3. E’ parte integrante del contratto l’elenco dei prezzi unitari del progetto ai quali si applica il ribasso contrattuale.
4. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull’offerta dell’appaltatore; i prezzi unitari dell’elenco di cui al comma 3 sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall’articolo 11 del presente contratto.
Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere.
1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con d.m.
19 aprile 2000, n. 145, l’appaltatore ha eletto domicilio nel comune di , all’indirizzo .
2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente.
3. Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera « », sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, i signori: nat _ a il e residente a
in via , C.F. autorizzato ad operare sul conto di cui al comma 4.
4. Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: .
5. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.
6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
I lavori dovranno essere completati entro il termine di giorni 123 (centoventitre) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
.
Articolo 6. Sospensioni o riprese dei lavori.
1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di condizioni di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, nei casi previsti dall’articolo all’Art. 107 del Codice dei contratti.
1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al Responsabile del Procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi.
3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l’esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l’esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il Responsabile del Procedimento dà avviso all’ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l’ANAC irroga una sanzione amministrativa al RUP di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.
5. L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all’esecutore per l’eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione Appaltante. Sull’istanza di proroga decide il Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L’esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall’ultimo dei verbali di consegna. L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall’esecutore per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle di cui ai precedenti commi 1, 2 e 4, l’esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’articolo 1382 del codice civile.
.
Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.
1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese per:
a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio;
e) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
6. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.
Articolo 9. Contabilità dei lavori.
1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.
Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l’articolo 107, comma1, del Codice dei contratti.
Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.
1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 107 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia
2. L’appaltatore risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti, causati da carenze, insufficienze, errori od omissioni riscontrabili nella progettazione esecutiva, nonché causati dalla necessità di rimediare a tali insufficienze, errori od omissioni.
Articolo 12. Pagamenti
1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del D.Lgs. n°50/2016, è dovuta all’Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. 1 Settembre 1993, n°385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 Settembre 1993, n°385.
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle Stazioni Appaltanti.
Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 Codice Civile.
PAGAMENTI IN ACCONTO
L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di euro 100.000,00 (diconsi euro centomila/00).
La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale:
al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2; incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 2;
al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento Generale, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti.
Il certificato per il pagamento dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l’ammontare, verrà rilasciato dopo l’ultimazione dei lavori.
In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.
In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:
a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all’articolo 4, comma 4;
b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2;
c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto;
e) le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
Se è stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.
I pagamenti vengono effettuati entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura, a seguito di verifica o collaudo avente esito positivo. Gli interessi di mora dovuti in caso di ritardo nei pagamenti saranno conteggiati al tasso legale nel caso in cui il superamento di tale termine sia imputabile direttamente a Sardegna Ricerche. In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, Sardegna Ricerche, a decorrere dal 31 marzo 2015, non potrà più accettare fatture che non siano emesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A del medesimo decreto ministeriale. L’ufficio di Sardegna Ricerche deputato alla ricezione delle fatture elettroniche è il Settore Programmazione e Finanza (SPF), Codice Univoco Ufficio: J1GC37. Sardegna Ricerche non applica la disciplina sulla scissione dei pagamenti. In ogni caso, Sardegna Ricerche non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche non riportanti il CIG: 6 e il CUP: .
Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.
1. In caso di ritardo nella emissione del certificato di pagamento o del titolo di spesa relativo alla rata di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale d’appalto.
2. Trascorsi i termini di cui sopra, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dall’ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione appaltante.
2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
Articolo 15. Risoluzione del contratto.
1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) nei casi di cui all’articolo 108 del Codice dei contratti;
b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
m) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.
2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
Articolo 16. Controversie.
1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al comma 2, il responsabile del procedimento può nominare la commissione di cui all’articolo 205 del Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all’appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.
2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:
a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 105 del Codice dei contratti;
b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell’importo contrattuale.
3. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti.
5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorità giudiziaria competente del Foro di Cagliari con esclusione della competenza arbitrale.
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
2. L’Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui all’art. 105, comma 9 del D.Lgs. n°50/2016, al versamento all’I.N.A.I.L., nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.
3. L’Appaltatore è altresì obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali. Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale vigente al momento della firma del presente capitolato.
4. In caso di ottenimento da parte del Responsabile del Procedimento del DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n°50/2016, la Stazione Appaltante provvede direttamente, in luogo dell’Appaltatore e dei subappaltatori, al pagamento dei crediti vantati dagli enti previdenziali e
assicurativi, compresa, la Cassa Edile, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.
5. Ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n°50/2016, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d’opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.
6. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell’articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, dell’articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data numero INAIL .
Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
b) eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
c) un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento quando quest’ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n°81 e s.m.i., ovvero del Piano di Sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.
1. L’appaltatore dichiara che non sussistono impedimenti all’assunzione del presente rapporto contrattuale previsti dal decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia
2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Articolo 20. Subappalto.
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere
subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.
3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 105, comma 2 del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d’appalto.
4. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.
Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante
in data rilasciata da agenzia di per l'importo di euro pari al % per cento dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.
Articolo 22. Obblighi assicurativi.
1. Ai sensi dell’articolo 105 comma 7, del Codice dei contratti, l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di provvisorio, con polizza numero in data rilasciata dalla agenzia di , come segue:
partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto stesso di Euro , al netto degli importi di cui alle partite 2)e 3);
partita 2) per le opere preesistenti: euro 200.000,00 (diconsi euro duecentomila/00);
partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 15.000,00 (diconsi euro quindicimila/00);
Tale polizza deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione per un massimale di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) ed essere presentata almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori
3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.
a. La Relazione Generale;
b. La Relazione Tecnica Specialistica;
c. Il Capitolato Speciale d’Appalto;
d. L’Elenco Prezzi Unitari;
e. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatto ai sensi dell’Allegato XV del D.Lgs. n°81/2008 e D.Lgs. n°106/2009, recante i contenuti minimi dei piani di sicurezza;
f. Il Cronoprogramma dei Lavori;
g. Gli elaborati grafici progettuali;
h. Le polizze di garanzia.
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a. il Codice dei Contratti;
b. il Regolamento Generale, per quanto applicabile;
il decreto legislativo n°81 del 2008, con i relativi allegati
Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto applicabile; e il capitolato generale approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, quest’ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d’appalto.
2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva, trova applicazione l’articolo 110 del Codice dei contratti.
3. I riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono fatti al certificato di regolare esecuzione di cui all’articolo 237 del d.P.R. n. 207 del 2010.
Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui la registrazione è disposta in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.
Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto: Cagliari, lì
Il Direttore Generale L'appaltatore
Le parti dichiarano di approvare specificamente, previa rilettura, ai sensi dell’articolo 1341 C. C., le clausole contenute nell’articolo 3 (documenti contrattuali intesi come integralmente riportati e trascritti); art. 6 (mancato rispetto del termine essenziale) art. 10 (prezzo contrattuale fisso e invariabile); art. 15 (risoluzione); art. 16 (foro competente); art. 21 (deposito cauzionale definitivo).
Cagliari, lì 2016
L’appaltatore