CONTRATTO DI COMPRAVENDITA AZIONARIA
REGIONE LAZIO
Allegato 1.A. al Disciplinare di Gara Procedura aperta per la cessione integrale: a) della partecipazione azionaria detenuta dalla Regione Lazio nella società Lazio Ambiente S.p.A. (Lotto n. 1), e b) della partecipazione azionaria detenuta dalla società AMA S.p.A. nella società E.P. Sistemi S.p.A. (Lotto n. 2) SCHEMA DI CONTRATTO DI COMPRAVENDITA Lotto n. 1 |
CONTRATTO DI COMPRAVENDITA AZIONARIA
tra
La Regione Lazio, codice fiscale e partita IVA n. 80143490581, con sede in Roma, Via Xxxx Xxxxxxxx Garibaldi n. 7, c.a.p. 00145, in persona di rappresentata dal Direttore regionale [•] nato a [•] il [•], domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale ove sopra, il quale interviene in virtù dei poteri conferiti dal Presidente e legale rappresentante [•] giusta procura autenticata nella firma
(di seguito, per brevità, anche il «Venditore»)
e
[•], con sede legale in [•] ed ivi domiciliata ai fini del presente atto, in persona del [•] in qualità di [•] e legale rappresentante della società, munito degli occorrenti poteri come risultante da [•] del [•], qui accluso in copia come allegato
(di seguito, per brevità, anche l’«Aggiudicatario» o l’«Acquirente»)
(il Venditore e l’Acquirente sono da qui in poi collettivamente indicati come le «Parti», e singolarmente come la «Parte»)
Premesso che:
a) Lazio Ambiente S.p.A. è una società di diritto italiano, avente attualmente sede legale in Roma, alla Via Xxxx Xxxxxxxx Garibaldi 7, CAP 00145, con capitale sociale pari a € 14.798.035,00 (quattordicimilionisettecentonovantottomilatrentacinque/00), interamente versato, rappresentato da
n. 14.798 di azioni del valore nominale di € 1.000,00 cadauna, iscritta al registro delle Imprese presso la di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma, Codice Fiscale 11697651005, col n. REA 1322440;
b) ai sensi dell’articolo 5 dello statuto societario la Società ha per oggetto sociale «[…] l’esercizio di qualunque attività nei seguenti settori: 1) acquisire aziende o rami d’aziende e partecipazioni in società operanti nell’ambito del servizio di gestione integrata dei rifiuti; 2) acquisire sotto qualsiasi forma o realizzare gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché acquisire altre dotazioni patrimoniali destinate al servizio di gestione integrata dei rifiuti, in conformità a quanto previsto dall’articolo 133, comma 13, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e successive modifiche; 3) gestire gli impianti e le dotazioni di cui al numero 2), ovvero affidare la gestione degli stessi ai gestori del servizio integrato dei rifiuti, in conformità a quanto previsto dall’articolo 113, comma 13 del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche, ossia tramite procedure di evidenza pubblica; 4) procedere, con riferimento al consorzio Gaia – Gestione associata Interventi Ambientali S.p.A., con sede in Colleferro, qualora necessario, all’acquisizione, nel rispetto dell’articolo 4 bis, comma 1, lettera
c) del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, di azioni o quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito, stante la natura di creditore privilegiato vantata dalla Regione nei confronti del Consorzio stesso, previa cessione del relativo credito da parte della Regione»;
c) la Regione Lazio detiene il 100% del capitale sociale della società Lazio Ambiente S.p.A. (a seguire, anche «Lazio Ambiente» o la «Società»), società costituita a mezzo di L.R. 13 agosto 2011, n. 15 («Promozione della costituzione di una società per azioni a partecipazione regionale denominata Lazio Ambiente S.p.A.») ed operante nel settore della raccolta e dello smaltimento di rifiuti;
d) a sua volta, Lazio Ambiente detiene il 60% del capitale sociale di E.P. Sistemi S.p.A. (partecipata per il restante 40% da AMA S.p.A.), società avente ad oggetto la progettazione, il finanziamento, la costruzione, l’utilizzo e la manutenzione di impianti di termovalorizzazione;
e) le disposizioni di cui ai commi 611° e 612° dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, hanno previsto l’avvio di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute da alcune tipologie di Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Regioni;
f) ai sensi dei commi 611° e 612° dell’art. 1 della citata legge 190/2014, il Presidente della Regione Lazio ha approvato, con il Decreto n. T00060 del 21 aprile 2015, il «Piano di razionalizzazione della regione Lazio ai sensi dell’articolo 1, commi 611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190», che, relativamente a Lazio Ambiente, ha previsto di «[...] individuare ed avviare un processo di aggregazione con altro operatore del settore e la successiva cessione delle quote ai comuni del territorio di riferimento»;
g) in attuazione del Piano di razionalizzazione, con Deliberazione di Giunta Regionale del 31 marzo 2016, n. 129, recante «Atto di indirizzo avente ad oggetto il riordino delle partecipazioni societarie operanti nel settore ambientale», la Regione ha proceduto inter alia a:
rilevare che l’operazione di aggregazione e dismissione avrebbe potuto presentare diverse modalità attuative, da valutare sotto il profilo giuridico e della convenienza economica;
avviare una procedura ad evidenza pubblica volta alla selezione di un Advisor al quale affidare le analisi di carattere economico–finanziario e legale, finalizzate al riordino delle partecipazioni societarie operanti nel settore ambientale e, in particolare, un’analisi comparativa dei costi/benefici delle possibili azioni da intraprendere per la dismissione della partecipazione azionaria in argomento, anche con riferimento ai profili di convenienza economica derivanti da un’eventuale cessione, in via separata ed in breve termine, della quota azionaria posseduta dalla Lazio Ambiente S.p.A. in E.P. Sistemi S.p.A.;
fissare al 31 dicembre 2016 il termine per la definizione del processo di cessione della partecipazione azionaria posseduta dalla Regione Lazio in Lazio Ambiente S.p.A., salvo l’insorgere di problematiche specifiche;
con Deliberazione n. 572 del 4 ottobre 2016, alla luce delle risultanze dell’analisi condotta dall’advisor, la Giunta Regionale ha proceduto inter alia ad approvare «[…] l’operazione di cessione totale delle quote detenute dalla Regione Lazio in Lazio Ambiente S.p.A., in sostituzione del percorso inizialmente indicato dal Piano di razionalizzazione della regione Lazio, approvato con il decreto del Presidente n. T00060 del 21.04.2015, ai sensi dell’articolo 1, commi 611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, in quanto soluzione migliore da intraprendere in termini di fattibilità tecnica, di coerenza con il piano medesimo e di prospettiva industriale e soprattutto in termini di effetti economici per la regione Lazio, così come individuata dall’advisor appositamente selezionato in base all’atto di indirizzo di cui alla D.G.R. n. 129/2016»;
h) il «Documento di Economia e Finanza Regionale 2017 - anni 2017-2019», approvato dal Consiglio Regionale del Lazio, con la Deliberazione n. 16 del 28 dicembre 2016, prevede che «I risultati dell’advisoring e la prospettiva di cessione della partecipazione nella società Lazio Ambiente andranno esaminati nel quadro di una complessiva valutazione strategica da parte della Regione, insieme agli enti locali coinvolti, della gestione dell’intero ciclo dei rifiuti nel quadrante interessato all’attuale attività di Lazio Ambiente, che si faccia carico di:
a) mantenere il controllo sulla discarica di Colle Fagiolara, al fine di assicurare la cogenza dell’indirizzo assunto che prevede la chiusura della discarica stessa e il successivo recupero ambientale all’esaurimento della disponibilità creata dagli interventi recentemente decisi e comunque inderogabilmente entro un triennio;
b) realizzare con le più opportune modalità, la radicale ristrutturazione delle attuali linee di termovalorizzazione, da utilizzare per i fabbisogni dell’ambito territoriale di competenza, al fine di assicurare sia la massima economicità sia il minimo impatto ambientale, in un’area già sensibile al problema, e le più ampie garanzie, anche a medio e lungo termine, per la salute dei cittadini;
c) tutelare i livelli occupazionali con una riqualificazione dei servizi di raccolta e spazzamento soprattutto incrementando i livelli della differenziata e il servizio porta a porta»;
i) l’art. 1, comma 85°, della succitata L.R. 31 dicembre 2016, n. 17 prevede che «La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva, sentita la competente commissione consiliare, un piano nell'ambito del quale siano definite:
a) le procedure per la chiusura della discarica di Colle Fagiolara all'esaurimento della capienza residua e comunque non oltre un triennio;
b) le caratteristiche dell'intervento di ristrutturazione dell'attuale impianto finalizzato a coprire il fabbisogno territoriale residuo a fronte dell'aumento della quota di raccolta differenziata e tale da assicurare, anche attraverso l'introduzione di specifici sistemi di rilevamento e comunicazione di dati, la massima tutela della salute e salvaguardia dell'ambiente;
c) le modalità previste per la salvaguardia dei livelli occupazionali del personale attualmente impegnato nei servizi e negli impianti»;
j) l’art. 1, comma 84°, della L.R. 31 dicembre 2016, n. 17 (“Legge di stabilità regionale 2017”), in vigore dal 1° gennaio 2017, con riferimento alla società Lazio Ambiente S.p.A. ha inter alia disposto l’eliminazione dei vincoli di partecipazione della Regione Lazio nella medesima Lazio Ambiente (precedentemente previsti dall’art. 1, comma 2°, primo periodo e dall’art. 2, comma 1°, lett. b) della L.R. n. 15/2011);
k) in attuazione delle predette deliberazioni, la Regione Lazio intende cedere: (i) la partecipazione azionaria detenuta nella società Lazio Ambiente S.p.A.; (ii) conseguentemente e contestualmente, la partecipazione detenuta da Lazio Ambiente nella società E.P. Sistemi S.p.A.;
l) con Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 31 gennaio 2017 sono state adottate «Linee strategiche per la dismissione delle quote azionarie detenute dalla Regione Lazio in Lazio Ambiente S.p.A. e nella controllata E.P. Sistemi S.p.A.., in attuazione del Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute dalla Regione Lazio, adottato con decreto del Presidente n. T00060 del 2l aprile 2015, ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 572 del 4 ottobre 2016»;
m) con le Linee strategiche di cui al punto precedente, è stato inoltre dato mandato all'Assessore Regionale ai Rapporti con il Consiglio, Ambiente e Rifiuti a porre in essere le iniziative volte ad attuare quanto previsto dai sopra riportati indirizzi programmatici contenuti nel citato «Documento di Economia e Finanza Regionale 2017 - anni 2017-2019»;
n) con Delibera di Giunta Regionale n. 331 del 13 giugno 2017 sono state integrate le citate Linee strategiche ed è stato, inter alia, disposto l’avvio della procedura di cessione integrale di Lazio Ambiente S.p.A. e della sua controllata E.P. Sistemi S.p.A. con la stipula del contratto di compravendita della partecipazione a decorrere dal l° gennaio 2018, anche in esito alla scadenza dei contratti di servizio con i comuni (fissata per il 3l dicembre 2017);
o) con la Delibera di cui al punto precedente, è stato inoltre dato atto che l’Assessore ai Rapporti con il Consiglio, Ambiente e Rifiuti ha provveduto a svolgere un ciclo di audizioni con i Comuni di
Segni, Artena, Acuto, Trevi del Lazio, Frascati (Commissario Prefettizio), Fiuggi, Gorga, Colleferro, Gavignano, Genazzano, Carpineto Romano, Nemi, in data 09/02/2017, in data 15/02/2017 e in data 16/03/2017, nonché con le XX.XX. maggiormente rappresentative in data l8/0l/2017, in data 02/02/2017 ed in data16/03/2017, per le finalità di concertazione stabilite dal Documento di Economia e Finanza Regionale e, pertanto, è stato ritenuto assolto quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 35 del 31 gennaio 2017, con riferimento alle indicazioni strategiche contenute nel Documento di Economia e Finanza Regionale 2017 - anni 2017-2019, di cui alla deliberazione n. 16 del 28 dicembre 2016;
p) in ottemperanza alle Linee strategiche definite con la D.G.R. n. 35 del 31 gennaio 2017, così come integrate a mezzo della successiva D.G.R. n. 331/2017, con provvedimento n. […] del […], la Direzione Regionale Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio, Area Società controllate ed enti pubblici dipendenti ha pertanto dato avvio alla procedura di cui alla lettera j), approvando contestualmente la documentazione di gara;
Visti:
l’articolo 10, comma 2° del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica», il quale ha previsto, che «L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei princìpi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione […]»;
il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica»;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici»;
il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante «Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;
l’art. 4 del suddetto D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017, il quale prevede che
«L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica»;
il «Documento di orientamento concernente il finanziamento, la ristrutturazione e la privatizzazione di imprese pubbliche in conformità delle norme in materia di aiuti di Stato» del 10 febbraio 2012, elaborato dalla Commissione UE, contenente orientamenti volti a «[…] chiarire l’impatto che potrebbero avere le norme in materia di aiuti di Stato sulle politiche e sulle decisioni degli Stati membri che stanno attuando programmi di aggiustamento economico e si sono impegnati a ridurre la pressione sulle finanze pubbliche, anche tramite, ad esempio, la ristrutturazione o la privatizzazione delle imprese pubbliche»;
Tenuto conto altresì che:
a) il bando per la cessione integrale della partecipazione di Lazio Ambiente (a seguire, anche «Bando di Gara») è stato pubblicato presso la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. [•] del [•], presso la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. [•] e con altri mezzi di diffusione;
b) l’Acquirente, nell’ambito della procedura di selezione, ha presentato un’offerta ferma e irrevocabile volta all’acquisto della Partecipazione per un valore pari a Euro [•] (di seguito, per brevità, l’«Offerta»), e contestualmente alla presentazione dell’Offerta ha consegnato alla Regione Lazio deposito cauzionale/fideiussione, il tutto a termini di quanto previsto in lex specialis;
c) l’Acquirente, anteriormente alla presentazione dell’Offerta, direttamente e tramite i propri rappresentanti, consulenti e collaboratori, ha svolto una approfondita ed esaustiva attività di Due Diligence, sulla base della documentazione messa a disposizione dal Venditore secondo le modalità previste dalla lex specialis;
d) la procedura di selezione è stata aggiudicata all’Acquirente mediante [•] del [•] n. [•] avente data [•];
e) in sede di accertamento ad opera della Stazione Appaltante, l’Acquirente ha comprovato in via puntuale ed esaustiva il possesso dei requisiti di carattere generale fissati dalla lex specialis per il concorso in procedura e la successiva aggiudicazione;
f) ai fini della stipula del presente contratto, l’Aggiudicatario ha comprovato di essere iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.Lgs. 152/2006, per la Categoria e la Classe richiesta dalla lex specialis;
g) ai fini della stipula del presente contratto (da qui in poi, per brevità, il «Contratto» o il «Contratto di Compravendita»), sono decorsi 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;
h) può pertanto procedersi alla formale stipula del Contratto, e contestualmente provvedersi allo svincolo della garanzia fornita dall’Acquirente in sede di partecipazione alla procedura,
Tanto ritenuto e premesso, da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 – Definizioni
1.1 Nell’ambito del presente Contratto, i termini che seguono dovranno essere intesi nel senso delle declaratorie riportate nella corrispondente tabella:
TERMINE | DEFINIZIONE |
Acquirente o Aggiudicatario | [•] come meglio identificato nella parte introduttiva del Contratto |
Attività di Due Diligence | Significa la attività di analisi svolta dall’Acquirente, prima dell’Offerta, avente ad oggetto gli aspetti indicati nelle premesse e all’art. 8.2 |
Contratto | Il presente contratto |
Data di Esecuzione | Data di Esecuzione del Contratto, come indicata al successivo paragrafo 6.1, coincidente con la data di sottoscrizione del presente Contratto |
Data di Sottoscrizione | La data di sottoscrizione del presente Contratto |
Deposito cauzionale | Il deposito cauzionale costituito in favore della Regione Lazio secondo le modalità previste dalla documentazione regolante la Procedura (come di seguito definita), a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli impegni assunti con la presentazione dell’Offerta, inclusa la sottoscrizione del presente Contratto |
Esecuzione | Il pagamento del Prezzo, l’atto di trasferimento della Partecipazione dal Venditore all’Acquirente, e, in generale, la sottoscrizione e lo scambio di tutti gli atti, i documenti e l’adempimento di tutti gli obblighi che, in base al presente Contratto, devono essere sottoscritti, scambiati o adempiuti, alla Data di Esecuzione |
Offerta | Ha il significato attribuito nelle premesse del Contratto |
Parti | Il Venditore e l’Acquirente |
Partecipazione | Le azioni detenute dal Venditore |
Prezzo | Ha il significato attribuito al successivo paragrafo 5.1 |
Procedura | La procedura espletata al fine di individuare l’Acquirente di Lazio Ambiente S.p.A. |
Società o Lazio Ambiente | Lazio Ambiente S.p.A. |
Venditore | La Regione Lazio |
Art. 2 – Valore delle premesse, delle considerazioni e degli allegati
2.1. Le premesse e gli allegati del presente Contratto e gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Art. 3 – Riferimenti
3.1. Nel presente Contratto, ove il contesto lo richieda, i termini definiti al singolare includeranno i plurali e viceversa.
3.2. Inoltre nel presente Contratto:
a) ogni riferimento a un “Allegato”, una “Premessa”, un “Articolo”, un “Paragrafo” o una “Lettera” saranno interpretati, rispettivamente, salva eventuale diversa indicazione, come un riferimento ad un allegato, premessa, articolo, paragrafo o lettera del presente Contratto;
b) un impegno “a fare quanto in proprio potere” ovvero “a fare quanto ragionevolmente possibile” ed analoghe espressioni indicheranno l’assunzione di un’obbligazione di mezzi e non di risultato;
c) “fare sì che”, “fare in modo che” e analoghe espressioni indicano la prestazione di una promessa dell’obbligazione o del fatto di un terzo, a norma dell’art. 1381 del codice civile;
d) con il termine “conoscenza”, o l’espressione “essere a conoscenza” o simili, se riferita al Venditore, si farà riferimento alla conoscenza effettiva, ovvero alla conoscenza che avrebbe dovuto avere usando l’ordinaria diligenza.
Art. 4 – Oggetto
4.1. Alla Data di Esecuzione, la Regione Lazio vende all’Acquirente, che acquista, n. 14.798 azioni di Lazio Ambiente S.p.A., del valore nominale di Euro 1.000,00 ciascuna, rappresentanti il 100% del capitale di Lazio Ambiente, alle condizioni economiche riportate nell’Offerta economica presentata dall’Acquirente durante la Procedura di Gara, come meglio specificato nel successivo art. 5. Conseguentemente e contestualmente viene ceduta all’Acquirente la partecipazione detenuta dalla società Lazio Ambiente S.p.A. nella società E.P. Sistemi S.p.A., pari a 60% del capitale sociale di quest’ultima, per un totale di n. 5.062.632 azioni, dal valore nominale di € 1,00 ciascuna.
4.2 Le suddette azioni vengono vendute sulla base dei termini e delle condizioni del presente Contratto.
Art. 5 – Prezzo
5.1. Il Prezzo di acquisto della Partecipazione, corrispondente all’Offerta economica presentata dall’Acquirente durante la Procedura di Gara, è pari complessivamente a € [•] ([•]/00).
5.2. Il Prezzo di acquisto della Partecipazione è fisso e non modificabile e non sarà soggetto ad alcun aggiustamento.
5.3 Il Prezzo viene pagato alla Data di Esecuzione, dall’Acquirente al Venditore mediante bonifici di fondi immediatamente disponibili sul seguente conto corrente bancario:
Venditore | Conto corrente bancario |
Regione Lazio | […] |
Art. 6 – Esecuzione
6.1. Data, luogo e ora dell’Esecuzione
L’Esecuzione viene svolta contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto.
6.2. Adempimenti delle Parti
Le Parti si conformano a quanto prescritto nel presente paragrafo 6.2, procedendo ai rispettivi adempimenti e compiendo le rispettive azioni nell’ordine indicato di seguito:
a) l’Acquirente provvede a:
(i) pagare o procurare che venga pagato il Prezzo, secondo quanto previsto dal paragrafo 5.1, e consegnare o procurare che venga consegnata al Venditore la ricevuta di bonifico attestante l’avvenuto pagamento del Prezzo e la conferma del ricevimento dello stesso sul conto del Venditore;
(ii) sottoscrivere, scambiare e/o procurare che siano sottoscritti e scambiati tutti gli altri atti e/o documenti necessari al fine di adempiere compiutamente alle proprie obbligazioni assunte con il presente Contratto.
b) il Venditore provvede a:
(i) far registrare e iscrivere il presente atto di cessione nel Registro delle Imprese, a cura del Notaio rogante;
(ii) sottoscrivere e scambiare e/o far sottoscrivere e scambiare ogni altro atto o documento eventualmente richiesto a norma di legge, o comunque necessario al fine di trasferire all’Acquirente la piena proprietà e la libera disponibilità della Partecipazione;
(iii) restituire all’Acquirente il deposito cauzionale provvisorio ovvero svincolare la fideiussione, a seguito della contestuale sottoscrizione del presente Contratto.
6.3. Unitarietà degli adempimenti
Le Parti si danno reciprocamente atto che gli adempimenti e le attività che costituiscono l’Esecuzione, nonostante la loro pluralità e varietà, devono essere considerati come atto unico e inscindibile, cosicché - salvo diverso accordo - in caso di mancanza o imperfezione anche di uno solo di essi, l’Esecuzione non potrà ritenersi validamente perfezionata.
6.4. Effetto traslativo e godimento
Il trasferimento della proprietà della Partecipazione avviene alla Data di Esecuzione, fermo restando che la Partecipazione si intenderà compravenduta con godimento dal [•], con la conseguenza che gli eventuali dividendi relativi a qualsiasi esercizio pendente o successivo a tale data saranno di esclusiva competenza dell’Acquirente.
Ad ogni buon conto, il Venditore informa che non esistono allo stato dividendi maturati in esercizi precedenti al 2016 e ancora da distribuire.
6.5 Mantenimento dei livelli occupazionali
In conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 8°, del Disciplinare di Gara, ai fini del mantenimento dei livelli occupazionali esistenti, l’Aggiudicatario si impegna a garantire il riassorbimento del personale di Lazio Ambiente, fino alla naturale scadenza dei relativi contratti se prevista, nel presupposto che tale riassorbimento sia compatibile, coerente e armonizzabile con l'organizzazione di impresa prescelta dell’operatore economico Aggiudicatario, nel duplice senso che sia il numero di lavoratori, sia la loro qualifica risultino armonizzabili con l’organizzazione d’impresa e con le esigenze tecnico-organizzative dell’Aggiudicatario, conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza e agli orientamenti elaborati dalla Commissione UE nel «Documento di orientamento concernente il finanziamento, la ristrutturazione e la privatizzazione di imprese pubbliche in conformità delle norme in materia di aiuti di Stato» del 10 febbraio 2012.
6.6 Limiti al trasferimento delle Partecipazioni
Al fine di evitare offerte puramente speculative, ed assicurare che la gestione della Società avvenga ad opera di cessionario munito delle necessarie competenze settoriali, l’Acquirente medesimo si obbliga a non alienare la Partecipazione, in tutto o in parte, fino alla conclusione del 60° mese successivo alla Data di Esecuzione. Successivamente, l’alienazione della Partecipazione, totale o parziale, potrà avvenire solo in favore di soggetti che siano complessivamente nel pieno possesso dei requisiti previsti dal Disciplinare di Gara posto a base della Procedura.
Ai fini di cui al precedente periodo, prima dell’alienazione l’Acquirente dovrà effettuare formale notifica al Venditore dell’intenzione di alienare la Partecipazione in tutto o in parte, specificando l’entità da alienarsi, i termini tecnici ed economici dell’operazione di alienazione e il soggetto proposto acquirente, anche per finalità di verifica dei requisiti del proposto acquirente. Gli atti di alienazione dovranno obbligare l’acquirente, con idonee clausole, al rispetto di tutti i criteri di cessione previsti dal presente Contratto e dalla lex specialis di procedura, fatta salva la presenza di apposite clausole statutarie della Società in tal senso. L’alienazione dovrà essere formalmente ed espressamente autorizzata dal Venditore.
Nel concetto di alienazione di cui al presente punto rientra ogni atto, negozio o operazione, ivi incluse le operazioni ordinarie e straordinarie di impresa, che abbiano come oggetto o come effetto l’attribuzione a terzi o ad un altro socio della Società (in caso di operatore plurisoggettivo) della proprietà della Partecipazione, o comunque la perdita – a svantaggio dell’Acquirente e a beneficio di terzi o di un altro socio della Società (in caso di operatore plurisoggettivo) – di tutti o parte dei diritti esercitabili dall’azionista, sia in via temporanea che definitiva.
Nel caso in cui l’Acquirente sia un operatore plurisoggettivo che decida di costituire una società di progetto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 12° del Disciplinare di Gara, le previsioni di cui al presente punto si intendono ad ogni effetto riferite ai soci della società di progetto e alle rispettive partecipazioni.
L’Acquirente dovrà corrispondere al Venditore, a titolo di penale, un importo pari al 10% (dieci per cento) del prezzo di cessione stabilito al precedente art. 5.1, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, nei casi in cui:
(i) l’Acquirente alieni la Partecipazione, in tutto o in parte, prima della conclusione del 60° mese successivo alla Data di Esecuzione;
(ii) l’Acquirente, decorso il periodo di 60 mesi dalla Data di Esecuzione, alieni la Partecipazione, in tutto o in parte, in mancanza della previa autorizzazione del Venditore.
Art. 7 – Dichiarazioni e garanzie del Venditore
7.1. Il Venditore dichiara di avere piena capacità e titolo per sottoscrivere il presente Contratto e darvi interamente esecuzione, adempiendone le obbligazioni.
7.2. Il Venditore dichiara e garantisce la piena proprietà e libera disponibilità della Partecipazione, nonché la libertà della stessa da diritti di terzi, vincoli, privilegi, pignoramenti, sequestri o gravami di qualsiasi natura, e assume nei confronti dell’Acquirente tutte le responsabilità di legge per i casi di eventuale evizione, molestia o danno.
7.3. Il Venditore dichiara che non esistono diritti di opzione, vincoli o diritti di partecipazione agli utili, e comunque contratti o accordi di qualsiasi genere, di cui Lazio Ambiente S.p.A. o il Venditore sia parte, che attribuiscano a terzi il diritto di ottenere l’emissione o la vendita o comunque di ricevere la Partecipazione oggetto di cessione.
7.4. Le dichiarazioni e garanzie di cui ai precedenti commi sono le uniche e sole dichiarazioni e garanzie prestate dal Venditore in relazione alla Partecipazione e alla Società. In particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, l’Acquirente riconosce ed accetta che il Venditore non presta né rende alcuna dichiarazione, e non assume alcun obbligo e responsabilità, in relazione alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Lazio Ambiente S.p.A., alla consistenza, titolarità e disponibilità dei diritti e dei beni facenti capo a Lazio Ambiente, anche immobiliari, alla rappresentazione contabile della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società, alla tenuta delle scritture contabili, all’osservanza della legge, delle autorizzazioni e delle concessioni, all’adempimento di tutte le obbligazioni e di tutti i debiti, anche di natura giuslavoristica, fiscale e tributaria, alla sussistenza di tutte le condizioni necessarie per il regolare svolgimento da parte della Società delle proprie attività sociali e ad ogni e qualsiasi eventuale sopravvenienza passiva, minusvalenza, insussistenza attiva e/o passività comunque relativa a Lazio Ambiente, nonché in relazione alle prospettive e ai risultati futuri di Lazio Ambiente, diverse e ulteriori rispetto a quelle espressamente contemplate nel presente articolo. Le Parti espressamente pattuiscono e convengono che il Venditore non rilascia alcuna altra dichiarazione o garanzia, anche implicita, diretta o indiretta, diversa da quelle di cui ai precedenti commi.
7.5. Senza pregiudizio per quanto previsto nel precedente paragrafo 7.4., e fermo restando il dovere di buona fede sancito dall’art. 1337 cod. civ., l’Acquirente dichiara di prendere atto e di accettare che il Venditore, i suoi esponenti, dipendenti e consulenti non assumono alcuna responsabilità, neppure di natura contrattuale o extracontrattuale, e non prestano alcuna garanzia, sull’accuratezza e/o completezza dei documenti, dati e/o informazioni relativi a Lazio Ambiente, forniti nell’ambito dell’Attività di Due Diligence.
7.6. A decorrere dalla Data di Esecuzione del presente Contratto, successivamente alla quale la Partecipazione risulterà interamente posseduta dall’Acquirente, il Venditore non potrà essere in nessun caso considerato responsabile, né direttamente né indirettamente, delle obbligazioni poste in essere dalla Società stessa verso i terzi, comprese quelle derivanti da trattamenti retributivi, previdenziali ed assicurativi dovuti ai lavoratori dipendenti, o titolari di contratti di lavoro autonomo, o consulenti che risulteranno a qualsiasi titolo vincolati con la Società.
Art. 8 – Dichiarazioni e garanzie dell’Acquirente
8.1. L’Acquirente dichiara di avere piena capacità e titolo per sottoscrivere il presente Contratto e darvi interamente esecuzione, adempiendone le obbligazioni.
8.2. L’Acquirente dichiara e garantisce di essere addivenuto alla determinazione di procedere all’acquisto della Partecipazione e alla stipulazione del presente Contratto dopo aver espletato una adeguata Attività di Due Diligence sulla Società, sul suo patrimonio, sulla sua attività, sulla contabilità, sulla sua organizzazione, su ogni profilo rilevante sotto il profilo legale, fiscale e contabile, e di essere pertanto pienamente consapevole e di avere piena contezza di ogni elemento e/o informazione a ciò inerente e conseguente, nonché di non aver nulla a pretendere dal Venditore, dichiarando di liberare il Venditore da ogni obbligazione o responsabilità a ciò connessa o conseguente, per titolo o per ragione, diversi dalla titolarità della Partecipazione medesima.
8.3. La sottoscrizione del presente Contratto da parte dell’Acquirente e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità con ogni richiesto adempimento societario, e non richiedono alcuna ulteriore approvazione o autorizzazione o altro da parte di autorità pubbliche o di governo, nazionali o sopranazionali.
8.4. La sottoscrizione del presente Contratto non costituisce violazione di disposizioni contenute nello statuto sociale dell’Acquirente, né costituisce violazione di altri contratti o convenzioni, di norme di legge o di regolamento o di disposizioni contenute in provvedimenti giudiziari o altre competenti autorità, né costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico dell’Acquirente.
8.5. L’acquirente dichiara e garantisce di ben conoscere e accettare le garanzie fidejussorie ed ipotecarie già visionate in data room.
Art. 9 – Spese e oneri
9.1. Ogni spesa e onere, anche di carattere tributario, inerente al presente Contratto e al trasferimento della Partecipazione è a carico dell’Acquirente, al quale spetterà altresì la scelta del notaio rogante.
Art. 10 – Disposizioni generali
10.1. Gli effetti giuridici del presente atto decorrono come per legge, fermo quanto previsto dal presente Contratto.
10.2. Qualsiasi modifica, variazione o rinuncia al presente Contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da tutte le parti.
10.3. Nessun comportamento di tolleranza, anche se reiterato, di alcuna delle Parti nei confronti di inadempimenti o ritardati adempimenti di altra Parte potrà essere interpretato come tacita abrogazione delle pattuizioni corrispondenti o come rinuncia della parte non inadempiente a far valere i propri diritti.
10.4. Nessuna delle Parti potrà cedere a terzi in tutto o in parte qualsiasi diritto, interesse od obbligo derivante da quanto previsto nel presente Contratto senza il preventivo consenso scritto dell’altra Parte.
10.5 Nel caso in cui una o più disposizioni del presente Contratto fossero ritenute, in tutto o in parte, inefficaci, invalide o illecite, tale inefficacia, invalidità o illiceità non si estenderà alle restanti disposizioni del presente contratto. Le Parti si impegnano a sostituire le previsioni inefficaci, invalide o illecite in modo tale da mantenere inalterati, nella misura massima possibile, i diritti e gli obblighi reciproci e il contenuto economico del presente Contratto, e da realizzare per quanto possibile l’intento originario delle Parti stesse. Le Parti si impegnano a rinegoziare secondo buona fede il presente Contratto ove vengano emesse normative, anche regolamentari, che ne rendano necessarie o anche solo opportune modifiche, al fine di meglio conseguire gli obiettivi perseguiti con il medesimo contratto.
10.6. Nei limiti di quanto previsto dalle vigenti normative, le Parti si impegnano a mantenere strettamente riservate le informazioni comunque e in qualunque maniera ricevute in relazione al presente contratto (le “Informazioni Confidenziali”) e faranno in modo che tale impegno sia rispettato anche dai loro amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti ai quali le Informazioni Confidenziali siano state comunicate. Le Parti adotteranno ogni necessaria precauzione ai fini di salvaguardare la riservatezza e segretezza delle Informazioni Confidenziali e di impedire la loro rivelazione a terzi, restando inteso che le Parti non saranno ritenute inadempienti alle disposizioni del presente paragrafo per effetto di comunicazioni eseguite in ottemperanza alle disposizioni contenute in qualsiasi norma o regolamento promulgato da autorità governativa (o di controllo borsa – nel caso in cui l’Acquirente sia quotato in borsa) aventi giurisdizione sulle Parti in relazione alla esecuzione del presente Contratto e alle operazioni in esso previste.
10.7. Le Parti si impegnano - eccezion fatta per eventuali annunci richiesti obbligatoriamente in base a norme o regolamenti emessi da autorità governative o di controllo aventi giurisdizione su una delle Parti, e per le quali la Parte tenuta sarà l'unica responsabile - a non fare alcuna pubblicità ed a non emettere alcun comunicato stampa o di altra natura in relazione alla sottoscrizione del presente Patto o, alle disposizioni in esso contenute, senza il preventivo consenso scritto delle altre, sia per ciò che attiene la forma che la sostanza di detti comunicati. La presente disposizione assume efficacia immediata.
10.8. L’Acquirente prende espressamente atto che il presente Contratto è soggetto al diritto di accesso da parte di chiunque vi abbia interesse.
Art. 11 – Comunicazioni
11.1 Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni del presente Contratto sarà eseguita per iscritto, in lingua italiana, e si intenderà validamente effettuata in caso di spedizione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma, al ricevimento della stessa, sempre che:
le comunicazioni al Venditore siano così indirizzate: [•]
le comunicazioni all’Acquirente siano così indirizzate: [•]
o all’eventuale diverso indirizzo che ciascuna Parte potrà comunicare all’altra a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra.
Art. 12 – Legge regolatrice del rapporto e Foro esclusivo
12.1 Il presente Contratto e i diritti e obblighi delle Parti dallo stesso derivanti sono retti dalla legge italiana.
12.2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all’interpretazione, all’esecuzione e alla risoluzione del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Giudice del Foro di Roma, con esclusione di ogni altro Foro eventualmente concorrente.
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