Art. 1 - Definizioni
Art. 1 - Definizioni
a) Fornitore: Xxxxxxxxx Xxxxxxx X.x.x. xxx xxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx via Ita Marzotto 8, partita IVA 04247980271, concessionaria per la gestione della rete di teleriscaldamento del Comune di Fossalta di Portogruaro.
b) Cliente: l’intestatario del Contratto di Allacciamento.
c) Immobile: l’edificio o unità abitativa sito all’indirizzo indicato nel frontespizio del Contratto di Allacciamento.
d) ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
e) Impianto di allacciamento: è il complesso di opere, tubazioni ed elementi accessori, inclusa la sottostazione di utenza, funzionali all’erogazione dell’energia termica a uno o più utenti; ha inizio con una diramazione dalla condotta stradale della rete e si estende fino al punto di fornitura.
f) Punto di fornitura: è la parte terminale dell’impianto di allacciamento in cui il Fornitore consegna l’energia termica al Cliente; coincide con il disaccoppiamento idraulico tra la rete del teleriscaldamento e l’impianto del Cliente.
g) Sottostazione di utenza: è l’apparato, composto da scambiatore di calore, contatore di energia termica e strumenti di controllo e regolazione, che costituisce l’interfaccia tra la rete e l’impianto del Cliente.
h) Impianto del Cliente: ha inizio dal punto di fornitura e si estende fino ai sistemi di erogazione del calore per la climatizzazione degli ambienti, per la fornitura di acqua calda igienico sanitaria o per l’esecuzione di processi industriali; include tutti gli elementi e i dispositivi di regolazione a valle della sottostazione (tubazioni, pompe di circolazione, termostati, elementi scaldanti, ecc.) ed eventuali ulteriori sistemi e impianti di produzione di energia termica presenti nell’Immobile (pannelli solari, stufe, caldaie, ecc.).
i) Attivazione della fornitura: è l’avvio dell’alimentazione del punto di fornitura, a seguito o di un nuovo Contratto di Fornitura o di modifica delle condizioni contrattuali, o di subentro ad una fornitura preesistente disattivata.
j) Disattivazione: è la sospensione dell’erogazione del servizio al punto di fornitura a seguito della richiesta di disdetta presentata dal Cliente, senza che sia prevista la rimozione di elementi della sottostazione di utenza.
k) Scollegamento: è la sospensione dell’erogazione del servizio al punto di fornitura che, in aggiunta alla disattivazione, comprende la rimozione della sottostazione di utenza e del contatore di energia termica; lo scollegamento può essere richiesto soltanto dal proprietario dell’Immobile.
l) Lettura: è la rilevazione da parte del Fornitore dei dati di misura di energia termica riportati dal totalizzatore numerico del misuratore di calore installato sulla sottostazione di utenza.
m) Potenza di allacciamento: è il valore massimo di potenza termica della sottostazione di utenza installata.
n) Potenza impegnata: è il valore minimo di potenza termica resa disponibile dal Fornitore, in condizioni di normale esercizio della rete, al prelievo nella sottostazione d’utenza; la potenza impegnata non può superare la potenza di allacciamento.
Art. 2 - Oggetto
2.1 Il Contratto di Allacciamento ha per oggetto l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento di Fossalta di Portogruaro per l’Immobile.
2.2 Con la sottoscrizione Contratto di Allacciamento, il Fornitore si impegna a realizzare e mantenere l’allacciamento dell’Immobile alla rete di teleriscaldamento di Fossalta di Portogruaro.
2.3 Il Cliente accetta l’allacciamento e acconsente alla posa e all’installazione sulla sua proprietà dei materiali necessari; in caso di necessità, garantisce inoltre al Fornitore, a titolo gratuito, l’autorizzazione per il passaggio su fondi, immobili e altre costruzioni.
2.4 La potenza di allacciamento è indicata nel frontespizio del contratto. Le decisioni relative all’attuazione tecnica e ad un eventuale incremento della potenza sono a libera discrezione del Fornitore, senza che al Cliente venga addebitato alcun costo supplementare. Nel caso in cui il Cliente necessiti, in un momento successivo, di un aumento della potenza di allacciamento, il Contratto di Allacciamento è sostituito da un nuovo contratto avente una maggiore potenza di allacciamento.
2.5 Al Contratto di Allacciamento sono collegati tutti i Contratti di Fornitura stipulati dagli utilizzatori del servizio per l’Immobile.
2.6 Gli standard di qualità del servizio sono definiti nella Carta dei Servizi.
Art. 3 - Servizio 3A - Impianto di allacciamento
3A.1 Per l’allacciamento alla rete di teleriscaldamento del
Fornitore è necessario un impianto di allacciamento, che viene montato e mantenuto in efficienza dal Fornitore.
3A.2 L’impianto di allacciamento comprende le tubazioni di allacciamento lato primario (tubazione di mandata e di ritorno e cavi per la trasmissione dei dati), posate lungo il tracciato più breve tra le tubazioni primarie della rete di teleriscaldamento e la sottostazione di utenza.
3A.3 Il limite di proprietà, nonché il limite dell’impianto di allacciamento, si trova immediatamente a valle dei collegamenti dello scambiatore di calore, dopo il punto di consegna del calore.
3A.4 L’impianto di allacciamento rimane di proprietà esclusiva del Fornitore.
3A.5 Il Fornitore dispone liberamente delle proprie apparecchiature, delle parti dell’impianto di allacciamento e degli altri materiali montati presso il Cliente.
3A.6 Sono a carico del Cliente tutti i costi per l’installazione e la manutenzione di tutte le parti dell’impianto, a partire dal limite
di proprietà sopra definito, e i consumi di acqua ed energia elettrica.
3A.7 L’impianto e le apparecchiature del Cliente devono rispettare le norme di legge vigenti ed avere le caratteristiche da esse prescritte, in modo tale da evitare danni all’impianto di allacciamento e disturbi nella rete di distribuzione del Fornitore.
3A.8 Il Cliente deve provvedere, a proprie spese, affinché il locale in cui è montata la sottostazione di utenza sia accessibile, dotato di alimentazione idraulica, di uno spazio adeguato per la sottostazione, della necessaria aerazione, drenaggio dell’acqua e protezione dal gelo.
3A.9 Il Cliente deve provvedere, a proprie spese, affinché sia predisposto e mantenuto il collegamento per l’alimentazione elettrica della sottostazione, protetto con interruttore differenziale magnetotermico.
3A.10 Il Cliente deve provvedere, a proprie spese, affinché sulla linea di alimentazione dell’acqua, a monte della sottostazione, sia installato un filtro defangatore per trattenere eventuali impurità.
3A.11 Il Cliente deve provvedere, a proprie spese, affinché ai sensi del DPR 59/2009, l’impianto idraulico sia dotato di un sistema di condizionamento chimico dell’acqua (per potenze di allacciamento fino a 100 kW) oppure di addolcimento (potenze di allacciamento da 100 a 300 kW).
3A.12 Il Cliente è pienamente responsabile nei confronti del Fornitore per danneggiamenti derivanti da incendio, furto, atti vandalici e per altre ingerenze arbitrarie ai danni delle parti dell’impianto suddette.
3A.13 Eventuali danni all’impianto di allacciamento così come alle apparecchiature di misura e ad altri apparecchi devono essere denunciati dal Cliente al Fornitore entro 24 (ventiquattro) ore.
3A.14 Il Cliente si impegna a consentire, in ogni momento, al personale incaricato dal Fornitore l’accesso ai propri locali, per effettuare le necessarie letture, controlli e lavori alle apparecchiature di misura e all’impianto di allacciamento, così come le necessarie verifiche dell’impianto.
3A.15 Il Cliente s’impegna a permettere al Fornitore di eseguire i necessari lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria all’impianto di allacciamento su terreni, fondi o immobili di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento.
3A.16 Il Cliente è obbligato, anche in caso di un’eventuale risoluzione del contratto, a permettere a titolo gratuito al Fornitore di provvedere alla rimozione e allo spostamento degli impianti (es. condotte, sottostazioni di utenza) che si trovano all’interno della proprietà del Cliente.
3A.17 In caso di oggettiva necessità, i costi riguardanti la rimozione e lo spostamento degli impianti di allacciamento sono a carico del Fornitore. In caso contrario, i lavori per la rimozione e lo spostamento dei suddetti impianti sono da eseguirsi in nome e a carico della parte contrattuale interessata.
3B - Realizzazione dell’allacciamento
3B.1 Sulla base delle informazioni fornite dal Cliente e del sopralluogo tecnico, il Fornitore stabilisce, in accordo con il
Cliente, il tracciato delle tubazioni e il luogo in cui deve essere montata la sottostazione di utenza. Se in corso d’opera non vengono riscontrate dal Fornitore le condizioni di fattibilità, anche nel rispetto delle normative attualmente in vigore, il Contratto di Allacciamento cessa il proprio effetto.
3B.2 Il Cliente deve garantire la possibilità di accesso e di esecuzione dei lavori in tutte le zone a proprietà privata interessate e l’ottenimento delle necessarie concessioni di servitù private di passaggio.
3B.3 L’ottenimento di autorizzazioni e concessioni per l’esecuzione dei lavori su proprietà pubbliche è a carico del Fornitore.
3B.4 A titolo non esaustivo, le attività per i quali il Cliente è in ogni caso responsabile sono le seguenti:
a) ottenimento delle autorizzazioni per interventi su proprietà private (scavi, passaggio tubazioni);
b) lavori di fino (giardinaggio, tinteggiatura ecc.) nei locali interni, sui muri esterni, nella sistemazione delle superfici o di altre attrezzature o parti di edificio;
c) interventi idraulici e/o elettrici sulle parti di impianto a valle della sottostazione (valvole di zona, pompe, termostati, ecc.);
d) aggiornamento attestazione di prestazione energetica
e) esigenze particolari del Cliente, così come lavori straordinari.
Art. 4 - Corrispettivi, fatturazione e pagamenti 4A - Corrispettivi
4A.1 Il contributo di allacciamento è definito nel preventivo di
allacciamento e deve essere versato con le seguenti modalità:
• 50% alla sottoscrizione del Contratto di Allacciamento;
• 50% al completamento dei lavori.
4A.2 Le utenze che hanno beneficiato dell’allacciamento gratuito in fase di realizzazione della rete di teleriscaldamento sono tenute a garantire un utilizzo minimo del servizio. In assenza di Contratto di Fornitura di calore attivo, viene addebitato all’intestatario del Contratto di Allacciamento un consumo minimo annuo pari a 100 (cento) kWh per kW di potenza di allacciamento, applicando le tariffe in vigore per la fornitura di energia termica, riportate sul sito Internet del Fornitore. Questa clausola non si applica alle utenze allacciate con costo a carico del Cliente.
4B - Fatturazione
4B.1 La fattura per il contributo di allacciamento viene emessa alla sottoscrizione del Contratto di Allacciamento.
4B.2 L’eventuale consumo minimo relativo a un anno solare viene fatturato all’inizio dell’anno successivo.
4C - Pagamenti
4C.1 I pagamenti devono avvenire entro 30 giorni dalla data di emissione delle fatture, con le modalità indicate nelle fatture stesse.
4C.2 In caso di ritardato pagamento il Fornitore può richiedere al Cliente interessi di mora su base annua pari al Tasso Ufficiale di riferimento, calcolati secondo il D. LGS 231/2002 e applicati a
partire dal giorno successivo rispetto alla scadenza del pagamento.
4C.3 A seguito di mancato pagamento, il Fornitore trasmette al Cliente, anche per vie brevi, un primo sollecito di pagamento; se l’inadempimento persiste, viene inviato un secondo avviso tramite raccomandata A/R o PEC. In caso di ulteriore ritardo, il Fornitore invia tramite raccomandata A/R o PEC una diffida con preavviso di sospensione della fornitura e indicazione del termine ultimo e delle modalità di pagamento. Dal giorno successivo il Fornitore, valutate le circostanze del caso e senza ulteriori avvisi, può sospendere la fornitura. Il Fornitore può chiedere al Cliente il pagamento delle spese di spedizione relative ai solleciti di pagamento nonché di eventuali costi di sospensione e riattivazione della fornitura.
4C.4 In ogni caso il Fornitore si riserva di promuovere, per il recupero coattivo del proprio credito, le azioni del caso nelle più opportune sedi, con addebito al Cliente moroso degli interessi moratori come sopra determinati nonché delle spese legali giudiziali e stragiudiziali, ivi compresi gli oneri sostenuti per l’affidamento della pratica a società di recupero dei crediti, nei limiti del loro effettivo ammontare.
Art. 5 - Decorrenza e durata del contratto
5.1 Il Contratto di Allacciamento entra in vigore con la data di sottoscrizione indicata nell’intestazione e ha durata di anni 1 (uno).
5.2 Successivamente, il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta del Cliente, da presentare con un preavviso di almeno un mese, mediante richiesta scritta (richiesta di scollegamento) contestualmente alla disdetta dell’eventuale Contratto di Fornitura di calore. La richiesta di scollegamento non può essere accettata in presenza di Contratto di Fornitura di calore attivo.
5.3 Il contratto cessa anche senza disdetta formale del Cliente qualora altri richiedano di sottoscrivere un contratto per lo stesso Immobile dimostrando, sotto la propria responsabilità, idoneo titolo di possesso o diritto reale di godimento.
5.4 In assenza di disdetta formale, il Cliente rimane responsabile dell’impianto e gli saranno addebitati tutti gli eventuali consumi fino al subentro di un nuovo utente.
5.5 L’eventuale disattivazione della fornitura di calore non comporta la risoluzione del Contratto di Allacciamento.
Art. 6 - Risoluzione del contratto
6.1 Salvo il disposto di cui all’art. 1453 C.C. e ss, le parti sono autorizzate a risolvere il Contratto di Allacciamento con effetto immediato per i seguenti motivi:
a) per l’apertura di un procedimento fallimentare nei confronti dell’altra parte contrattuale;
b) per forza maggiore, che provochi la definitiva cessazione dell’esercizio della centrale di teleriscaldamento o l’impossibilità del ritiro del calore da parte del Cliente. In quest’ultimo caso il Cliente non può vantare alcuna pretesa risarcitoria nei confronti del Fornitore;
c) da parte del Fornitore per sottrazione di calore nonché per ogni altra mancata osservanza delle clausole contrattuali da parte del Cliente, fatto salvo il ricorso alle vie legali;
d) da parte del Fornitore per mancato pagamento dei corrispettivi dovuti, previo invio al Cliente di una diffida con preavviso di sospensione.
6.2 La risoluzione del Contratto di Allacciamento, per qualsiasi motivo, comporta la disconnessione dell’Immobile dalla rete del teleriscaldamento, lo smantellamento dell’impianto di allacciamento e il ritiro dei suoi componenti da parte del Fornitore (v. punto 3A).
Art. 7 - Condizioni Generali
7.1 Il Fornitore risponde solo per danni diretti causati con dolo o colpa grave, che derivano dalla esistenza e dall’esercizio dei propri impianti.
7.2 Tutti gli importi indicati nel Contratto di Allacciamento si intendono IVA e altri oneri esclusi.
7.3 Il Cliente autorizza espressamente il Fornitore a sub- appaltare e/o sub-affidare a terzi, in tutto o in parte, le attività a suo carico oggetto del Contratto di Allacciamento. Tale autorizzazione non esonera in ogni caso il Fornitore dalle responsabilità dallo stesso assunte nei confronti del Cliente ai sensi del Contratto di Allacciamento.
7.4 Il Contratto di Allacciamento è soggetto alla legge italiana.
7.5 Se alcune condizioni del Contratto di Allacciamento dovessero risultare parzialmente o totalmente prive di efficacia, l’efficacia delle restanti condizioni o parte delle medesime rimane invariata. Le parti contrattuali sostituiranno le condizioni prive di efficacia, oppure le parti di esse inefficaci, con una clausola, la quale per risultato corrisponde al meglio alla volontà giuridica ed economica delle parti contrattuali.
7.6 Tutte le modifiche e i supplementi al Contratto di Allacciamento, compresa la modifica della clausola che prevede la forma scritta, necessitano a pena di nullità della forma scritta.
Art. 8 - Comunicazioni e reclami
8.1 Le comunicazioni individuali al Cliente sono effettuate dal Fornitore ai recapiti postali e/o tematici indicati dal Cliente. Le comunicazioni rivolte alla totalità dei Clienti sono effettuate tramite avvisi, messaggi in fattura, a mezzo stampa o pubblicazione sul sito Internet del Fornitore.
8.2 Il Cliente ha l’obbligo di comunicare sollecitamente le variazioni dei propri recapiti o di occupazione dell’Immobile oltre che le modifiche d’uso della fornitura. Nel caso in cui ciò non avvenga, il Fornitore può sospendere la somministrazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 o apportare le necessarie modifiche contrattuali di cui ha avuto comunque conoscenza chiedendo, se necessario, documentazione integrativa.
8.3 Il Cliente può comunicare con il Fornitore attraverso lo Sportello Clienti e i recapiti postali, telefonici e telematici indicati nella Carta dei Servizi, nelle fatture e sul sito Internet del Fornitore. Attraverso il proprio sito Internet e lo Sportello Clienti, il Fornitore mette a disposizione anche la modulistica per
l’inoltro di richieste tecniche, commerciali o amministrative e reclami.
8.4 Eventuali reclami relativi alla fornitura, alle fatture o al servizio vanno inoltrati in forma scritta ai recapiti postali o telematici del Fornitore entro 60 (sessanta) giorni dal manifestarsi della situazione indesiderata. Il Fornitore dovrà fornire risposta scritta entro 30 giorni solari dal ricevimento del reclamo.
Art. 9 - Tutela del consumatore
9.1 Ai sensi dell’art. 47 del Codice del consumo, si rammenta che secondo gli artt. 64 ss. del Codice del Consumo il Cliente può recedere dal Contratto di Allacciamento entro 10 (dieci) giorni dalla sua firma, a mezzo di semplice dichiarazione scritta e firmata presso la sede del Fornitore, o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC indirizzata alla stessa sede del Fornitore.
Art. 10 - Privacy
10.1 In conformità a quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento UE n° 2016/679 (General Data Protection Regulation), il Fornitore informa IL Cliente che i dati forniti dallo stesso sono trattati e conservati dal Fornitore secondo le modalità previste dall’Informativa Privacy allegata al Contratto di Allacciamento o consegnata al Cliente in fase di sottoscrizione dello stesso.