CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO TRA
CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO TRA
La Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Xxx Xxxxxx, x.00/X, x. XXX 00000000000, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche “Consip”,
E
la Società , con sede legale in , Via
, X.XXX , in persona del e legale
rappresentante Xxxx. , domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche “Impresa”,
PREMESSO CHE
− con convenzione del 19 aprile 2006 e sulla base delle norme ivi richiamate,il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di seguito per brevità anche “Amministrazione”, ha affidato alla Consip, per quanto di sua competenza, lo svolgimento delle attività ivi previste, comprese le connesse acquisizioni di beni e servizi, tra cui quella oggetto del presente contratto;
− l’Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell’interesse dell’Amministrazione per la prestazione dei servizi oggetto della presente fornitura;
− l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l’importo ivi indicato o il diverso importo
determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara, ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
− il codice identificativo del presente contratto, CIG, è il seguente: 0239602DCF;
− il contratto si compone di due parti “Condizioni generali del contratto” e “Condizioni speciali del contratto”. Le Condizioni generali si applicano nell’ambito di tutti gli accordi tra Consip e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell’articolo, la lettera ”G”. Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all’oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera “S”;
− in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
− l’Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato “I” – Dichiarazione d’offerta; Allegato “II” – Offerta tecnica; Allegato “III” Capitolato tecnico; Allegato “IV” – Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara; Allegato “V” - Linee Guida per l’accessibilità e l’usabilità dei siti Web”) definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse.
Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 S
Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento
1. La Consip, nell’interesse dell’Amministrazione, affida all’Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nell’Offerta Tecnica, nel Capitolato Tecnico nonché nelle “Linee Guida per l’accessibilità e l’usabilità dei siti Web” e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
A) Sviluppo e Manutenzione evolutiva di software ad hoc,
B) Gestione applicativa,
C) Manutenzione Adeguativa e Correttiva (MAC), quali: c1. manutenzione adeguativa;
c2. manutenzione correttiva;
D) Supporto Specialistico
su aree applicative dei sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato.
2. L’Impresa prende atto che l’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la realizzazione delle migliorie/soluzioni/sistemi indicati nell’Offerta tecnica e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi massimi indicati nella documentazione di gara, e dettagliati negli specifici Piani di lavoro che saranno sottoposti all’approvazione della Consip. Tali
migliorie/soluzioni/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per Consip e/o per l’Amministrazione, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà di Consip e/o dell’Amministrazione, fatta eccezione per quanto indicato all’art. 4 S. Ne consegue che l’Impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per Consip e/o per l’Amministrazione, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l’efficienza e l’efficacia rappresentate nell’Offerta tecnica, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli standard tecnologici del mercato. Inoltre l’Impresa si impegna a trasferire gratuitamente a Consip, o a terzi da essa designati, il know how necessario alla presa in carico e/o all’acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste di Consip e/o dell’Amministrazione, saranno soggetti all’applicazione delle penali di cui all’art. 14 S. L’impresa si impegna a fornire per ciascuna soluzione proposta, che preveda la progettazione e/o la realizzazione di strumenti, tools, sistemi, laddove non applicabile il Piano di qualità generale, un Piano della qualità specifico che contenga l’indicazione dei requisiti di qualità che l’Impresa si impegna a mantenere per tutta la durata contrattuale.
3. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico, nonché relative appendici e nelle Linee Guida per l’accessibilità e l’usabilità dei siti Web.
4. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate in obiettivi o in prodotti secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico nel rispetto degli indicatori di qualità espressi nel Capitolato stesso e nell’Offerta tecnica, se migliorativi.
5. L’Impresa prende atto ed accetta che la Consip non garantisce l’attivazione dei predetti servizi. All’impresa verrà, comunque, garantito l’acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell’importo contrattuale.
6. L’Impresa prende atto e accetta che l’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato tecnico e dettagliatamente previsti nei Piani di Lavoro.
7. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso la sede dell’Impresa, della Consip e dell’Amministrazione come meglio specificato nel Capitolato tecnico.
8. La realizzazione/modifica di applicazioni web dovrà garantire l’accessibilità da parte di tutti gli utenti internet.
9. Quale Responsabile del Procedimento è nominata la dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx.
Articolo 2 S Durata e Affiancamento
1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 60 mesi decorrenti dalla “Data di inizio attività” che sarà comunicata, a mezzo raccomandata a.r., dalla Consip all’Impresa entro 30 giorni solari dalla data di stipula.
2. Si precisa che l’Impresa, nel corso dell’ultimo anno di efficacia del contratto, sarà tenuta a erogare esclusivamente il servizio di manutenzione in garanzia sul software rilasciato e/o sviluppato nel corso dei precedenti 12 mesi di attività.
3. Si precisa che, nei primi due mesi decorrenti dalla stipula, l’Impresa potrà affiancare, senza alcun onere aggiuntivo per la Consip, l’Impresa che attualmente svolge i servizi oggetto del presente contratto, al fine di acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti o per collaborare alla soluzione di eventuali problemi di particolare rilevanza.
4. L’impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi due mesi di efficacia del presente contratto, ovvero alla scadenza di un singolo intervento, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, ovvero su espressa richiesta della Consip, il personale necessario al trasferimento del know-how e delle competenze a personale Consip o a terzi da questa designati, nei limiti previsti nel Capitolato Tecnico. Le modalità di esecuzione di tali attività di trasferimento di know how verranno congiuntamente concordate come indicato nel Capitolato tecnico. Al periodo di affiancamento saranno applicate le medesime tariffe giornaliere, per figura professionale, applicate per lo svolgimento delle attività contrattuali.
5. L’impresa si impegna, altresì, a garantire, nel caso di sostituzione di personale, il necessario trasferimento del know-how e delle competenze senza alcun costo aggiuntivo per la Consip.
Articolo 3 S
Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa
1. Sono a carico dell’Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. L’Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L’Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Consip e/o dell’Amministrazione.
3. L’Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Consip da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L’impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Consip e/o dall’Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione alla Consip di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
5. Ai sensi dell’art. 4, comma 2, della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, il fornitore nell’attività di realizzazione e/o modifica del Sito Web (ovvero, Applicazioni Internet rese disponibili su reti Intranet o su supporti, come CD-ROM e DVD, utilizzabili anche in caso di personal computer non collegato alla rete), oggetto del presente contratto, dovrà rispettare i requisiti di accessibilità stabiliti dal Decreto del Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie 8 luglio 2005 - Allegato A, nonché dalle Linee Guida per l’Accessibilità e l’Usabilità dei Siti Web. Si precisa che, laddove non vengano rispettati i requisiti suddetti secondo la normativa in materia di accessibilità, la Consip avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
6. La Consip si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L’Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, la Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Articolo 4 S
Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere
1. L’Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall’Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle
procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell’ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall’Impresa o dai suoi dipendenti nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente contratto. Restano inoltre di proprietà dell’Amministrazione le apparecchiature hardware, eventuali prodotti software realizzati ad hoc e/o eventuali personalizzazioni dei prodotti programma standard, utilizzati dall’Impresa per il funzionamento delle migliorie proposte, delle soluzioni indicate nell’offerta e dei sistemi realizzati in ottemperanza delle obbligazioni di cui all’art. 1 S, comma 2. In merito alla proprietà dei prodotti programma standard, utilizzati dall’Impresa nella messa in opera e conduzione delle soluzioni/sistemi di cui all’art. 1 S, comma 2, l’Amministrazione si riserva di acquistarne le licenze d’uso - per i quali l’Impresa contraente sia la titolare dei diritti di proprietà e sfruttamento economico- a titolo definitivo e con durata perpetua al termine delle attività contrattuali. L’acquisizione di tali prodotti programma è regolata dall’art. 15 S.
2. L’Amministrazione potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell’ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall’Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
4. L’Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Consip e/o all’Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a
sottoscrivere tutti i documenti necessari all’eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell’Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.
5. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà dell’Amministrazione che ne potrà disporre liberamente.
6. L’impresa si impegna, altresì, a fornire, su eventuale richiesta di altre Amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni, per un periodo non inferiore a sei anni dalla stipula del presente contratto alle medesime condizioni, modalità e costi, anche ai sensi della direttiva 19 dicembre 2003.
7. Tutta la documentazione creata o predisposta dall’Impresa nell’esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte di Consip e/o dell’Amministrazione.
8. Restano esclusi dalla titolarità dell’Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d’autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
9. L’Impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla Consip l’eventuale adozione di componenti open source nell’erogazione della fornitura garantendo il pieno rispetto delle licenze d’uso dei moduli adottati. Restano in ogni caso in carico all’Impresa e ricomprese nel corrispettivo globale della fornitura tutte le
attività di modifica, evoluzione e manutenzione correttiva di tali componenti volte a garantire la corretta erogazione della fornitura.
10. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa a quanto stabilito nei precedenti comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Consip avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’articolo 17 S “Risoluzione” del presente contratto e dell’art. 1456 del codice civile.
Articolo 5 S
Dimensioni massime dei singoli servizi
1. L’Impresa prende atto che, per quanto attiene all’esecuzione del servizio di Sviluppo e Manutenzione Evolutiva di software ad hoc di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera A), la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute per la realizzazione degli obiettivi, è pari a 60.200 (sessantamiladuecento) Punti Funzione così suddivisi:
PF | NR. |
ADD+CHG | 59.800 |
DEL | 4.000 |
2. L’Impresa prende atto che, per quanto attiene all’esecuzione del servizio di Gestione applicativa di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera B), complessivamente la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute, è pari a 38.320 (trentottomilatrecentoventi) Giorni Persona.
3. L’Impresa prende atto che, per quanto attiene all’esecuzione del servizio di Manutenzione Adeguativa di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera
C), punto c1), la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute è pari a 1.840 (milleottocentoquaranta) Giorni Persona.
4. L’Impresa prende atto che, per quanto attiene all’esecuzione dei servizi di Manutenzione Correttiva di cui al precedente articolo 1 S comma 1, lettera C), punto c2, la dimensione massima dei punti funzione affidati in manutenzione correttiva, è pari 210.900 (duecentodiecimilanovecento) Punti Funzione, ricavata quale somma delle stime della baseline annuale affidata in manutenzione correttiva come riportate nel Capitolato Tecnico.
5. Ai fini del calcolo del corrispettivo mensile, ad inizio fornitura sarà effettuato il conteggio del numero di Punti Funzione affidati in manutenzione; tale numero potrà subire variazioni, sia in aumento che in diminuzione, sulla base dell’effettiva consistenza della baseline affidata alla data, che daranno luogo al corrispondente adeguamento del canone mensile.
6. L’Impresa prende atto che, per quanto attiene all’esecuzione del servizio di Supporto Specialistico di cui al precedente articolo 1 S, comma 1, lettera D), la dimensione massima delle prestazioni contrattuali da essa dovute è pari a 6.520 (seimilacinquecentoventi) Giorni Persona.
7. L’Impresa prende atto che la Consip si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi, dinanzi indicate, spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione all’Impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 15 S “Corrispettivo” comma 1.
8. L’Impresa prende atto che la Consip si riserva di richiedere lo svolgimento di
taluni obiettivi di sviluppo e di manutenzione evolutiva, secondo la metrica dei “giorni persona”, nei limiti del corrispettivo massimo previsto per i relativi servizi.
Articolo 6 S Piano della Qualità
1. Entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di stipula, l’Impresa si obbliga a consegnare il Piano della Qualità generale, pena l’applicazione delle penali.
2. Il Piano della Qualità generale sarà sottoposto ad approvazione da parte della Consip. In caso di mancata approvazione, la Consip comunicherà all’Impresa i motivi del dissenso, quest’ultima si obbliga entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione a recepire i rilievi ed a consegnarlo alla Consip, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 14 S “Penali”, e salvo, in ogni caso, il diritto della Consip e/o dell’Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il presente contratto. La mancata approvazione del Piano della Qualità generale entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla prima comunicazione di rilievo, al netto dei tempi necessari alla Consip per le valutazioni di competenza, comporterà l’applicazione delle penali di cui all’art. 14 S “Penali”.
3. L’impresa si obbliga ad aggiornare il Piano della Qualità generale su richiesta di Consip entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 14 S “Penali”.
4. Resta inteso che i giorni utilizzati dall’Impresa per aggiornare il documento di cui al comma precedente non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Consip e/o l’Amministrazione e saranno, pertanto a totale carico dell’Impresa.
5. L’Impresa si obbliga, altresì, a consegnare alla Consip, ove richiesto, il Piano(i) della Qualità Obiettivo, i suoi successivi aggiornamenti, così come riportato nel Capitolato tecnico e nelle sue appendici.
Articolo 7 S Garanzie
1. Per ogni obiettivo positivamente collaudato, l’Impresa è tenuta a garantire, su chiamata di Consip o di terzi da essa indicati, l’eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato in esecuzione del contratto stesso e/o le conseguenze sulla base dati e sulle interfacce utente, nonché l’eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per la Consip, nei tempi e nei modi indicati nel Capitolato tecnico.
2. L’Impresa prende atto che, al fine di garantire l’efficienza e l’efficacia di quanto realizzato in ottemperanza delle obbligazioni di cui all’art. 1 S, comma 2, dovrà provvedere anche alla rimozione di errori, nonché all’adeguamento ed evoluzione delle soluzioni stesse; tali attività saranno convenzionalmente assimilate agli obiettivi di sviluppo, senza alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività ricompresa nel corrispettivo contrattuale complessivo. Il valore di tali obiettivi e la classe di rischio sono riportati nel Capitolato Tecnico e sue appendici.
3. Nell’ipotesi di cui all’art. 2 S comma 2, l’Impresa è tenuta alla rimozione dei difetti, a tal fine l’Impresa dovrà comunicare formalmente entro un mese dal termine del periodo di erogazione dei servizi, l’indirizzo e-mail ed i riferimenti di fax e telefono del servizio di manutenzione correttiva in garanzia oltre a
pubblicarli sul Portale della Documentazione e Prodotti di fase. Ogni variazione dei sopraddetti riferimenti dovrà essere formalmente comunicata al responsabile del procedimento una settimana prima mediante comunicazione formale e successiva pubblicazione sul Portale della Documentazione e Prodotti di fase come previsto per i documenti della fornitura dal capitolato tecnico. Si precisa che, in caso di mancata comunicazione nei termini sopra indicati (verrà considerato la data del protocollo Consip), la Consip si riserva di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui all’art. 10 G dell’1 % della stessa (unpercento).
4. L’Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l’esecuzione dell’attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
5. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall’Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Consip restare estranea ai rapporti tra l’Impresa e le ditte fornitrici.
Articolo 8 S Subappalto
1. L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
, avvalendosi delle seguenti imprese:
.
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all’affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.
ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto
1. L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.
Articolo 9 S Pianificazione delle attività
1. Ciascun intervento oggetto delle prestazioni contrattuali, compresi i servizi di cui al precedente articolo 1 S, comma 2, le attività di affiancamento e di trasferimento di know how, verrà pianificato in accordo tra le parti, e formalizzato nel “Piano di lavoro” così come specificato nel Capitolato tecnico e sue appendici. Tutti i Piani di lavoro previsti dovranno essere consegnati a Consip per l’approvazione secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato tecnico e sue appendici.
2. Successivamente al primo Piano di Lavoro di cui al precedente comma 1, l’Impresa si impegna a consegnare il Piano di lavoro aggiornato, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato tecnico e sue appendici. L’Impresa dovrà allegare al predetto Piano la composizione, unitamente ai nominativi, dei gruppi di lavoro, le relative percentuali di impiego nonché i nominativi dei Responsabili dei singoli servizi oggetto del presente contratto.
3. I Piani di Lavoro saranno sottoposti ad approvazione da parte della Consip. In caso di mancata approvazione, la Consip comunicherà all’Impresa i motivi del
dissenso che quest’ultima si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando il Piano e consegnandolo alla Consip stessa nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione suddetta.
4. Resta inteso che i giorni utilizzati dall’Impresa per aggiornare il documento di cui ai comma precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Consip e/o l’Amministrazione e saranno, pertanto, a totale carico dell’Impresa. L’Impresa si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornato il “Piano di lavoro” in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell’arte delle singole attività.
5. Le attività svolte dovranno essere consuntivate mensilmente dall’Impresa in un “consuntivo attività” nei termini e nelle modalità espresse nel Capitolato Tecnico; il “consuntivo attività” dovrà essere sottoposto all’approvazione della Consip e/o dell’Amministrazione, nei termini e con le modalità indicate nel Capitolato tecnico.
6. L’Impresa prende atto ed accetta che il mancato rispetto, da parte della medesima, degli obblighi previsti nei precedenti comma del presente articolo, comporterà l’applicazione delle penali e salvo in ogni caso il diritto della Consip e/o dell’Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Articolo 10 S Produttività e risorse impiegate
1. L’Impresa, conformemente a quanto riportato nell’Offerta Tecnica e nel Capitolato Tecnico, dichiara che la produttività (espressa in punti funzione per
giorni persona come valore medio su tutti i servizi di sviluppo e manutenzione evolutiva) è pari a .
2. L’Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d’impresa, l’Impresa mandataria) dovrà indicare, senza alcun onere aggiuntivo per la Consip:
⮚ il Responsabile unico delle attività contrattuali (nella persona di
), affinché la Consip e/o l’Amministrazione possano fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.
3. L’Impresa si obbliga, a consegnare i curricula di tutte le risorse professionali entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stipula del contratto. Tale obbligo dovrà essere rispettato anche in corso di fornitura, qualora si debba provvedere all’inserimento di una nuova risorsa, entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla richiesta Consip. Per ciascuna figura professionale da impiegare nel servizio di “gestione applicativa”, per le figure di Capo Progetto e, per le altre figure e/o servizi su richiesta Consip, dovranno essere presentati almeno 2 curricula.
4. La Consip si riserva la facoltà di effettuare dei colloqui alle risorse di cui al comma precedente. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione gratuitamente le suddette risorse per un colloquio di almeno un’ora presso una delle sedi della Consip/Amministrazione, entro il termine di 7 (sette) giorni lavorativi dalla stipula del contratto o dalla data di richiesta di inserimento di una nuova risorsa.
5. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Consip/Amministrazione del curriculum presentato l’Impresa si obbliga a
rendere disponibile la risorsa entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla comunicazione di assenso o entro il diverso termine indicato dalla Consip.
6. Ove la Consip ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell’attività contrattuale (sia in fase di valutazione dei curricula o colloquio), la medesima ne darà comunicazione all’Impresa, la quale si impegna a procedere alla presentazione di un nuovo curriculum entro il termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
7. L’impresa si impegna, inoltre, a mettere a disposizione le risorse di cui sopra per un colloquio con le modalità di cui al comma 4 già dal secondo giorno seguente alla consegna dei curricula ed in caso di valutazione positiva l’Impresa si obbliga a rendere disponibile la risorsa entro 1 (uno) giorno lavorativo dalla comunicazione di assenso o nel diverso termine indicato dalla Consip.
8. Le risorse professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno, per tutta la durata contrattuale, rispettare i requisiti prescritti dal Capitolato tecnico, eventualmente integrate con le proposte migliorative contenute nell’offerta tecnica, e presteranno la loro attività conformemente al mix espresso negli allegati al contratto.
9. Fermo restando l’obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, il fornitore dovrà garantire, relativamente alle risorse inserite e/o sostituite, un’adeguata preparazione funzionale e tecnica ed un adeguato periodo di affiancamento, comunque non inferiore a 15 (quindici)
giorni lavorativi (salvo diversa indicazione di Consip), senza oneri aggiuntivi per la Consip.
10. L’Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa, anche per cause di forza maggiore, coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione a Consip almeno 15 (quindici) giorni lavorativi (salvo diverso accordo con Consip) prima della data di effettiva sostituzione. A tale comunicazione devono essere allegati il/i Curriculum/curricula delle risorse candidate dal fornitore alla sostituzione della risorsa uscente. L’accettazione della nuova risorsa segue la disciplina di cui al precedente comma 7 del presente articolo.
11. L’Impresa riconosce, altresì, alla Consip la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla stessa Consip non idonee all’esecuzione del presente contratto a regola d’arte L’esercizio da parte della Consip di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. L’accettazione della nuova risorsa segue la disciplina di cui ai precedenti comma 6 e 7 del presente articolo. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
12. Nel caso in cui l’Impresa proceda alla sostituzione della risorsa professionale senza la necessaria preventiva autorizzazione della Consip, quest’ultima si riserva, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui all’art.
10 G “Condizioni generali dello schema di contratto” d’importo pari al 2% (duepercento) della stessa. In ogni caso. si precisa che la nuova risorsa professionale deve avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire e che comunque l’inserimento della stessa verrà disciplinato come previsto nel comma 7.
13. L’Impresa prende atto che la Consip al fine di ottenere la massima qualità professionale e di garantire la continuità del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell’esecuzione del presente contratto, la corrispondenza delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.
Le comunicazioni di cui al presente articolo tra la Consip ed il Fornitore dovranno essere scritte e potranno avvenire anche via e-mail. L’Impresa prende atto ed accetta che il mancato rispetto, da parte della medesima, degli obblighi previsti nei precedenti commi del presente articolo, comporterà l’applicazione delle penali fermo restando, in ogni caso, il diritto della Consip e/o dell’Amministrazione di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, nonché di richiedere il risarcimento del danno.
Si precisa che L’Impresa è tenuta a prestare tutte le attività di cui al presente contratto conformemente al mix espresso negli allegati al contratto e si obbliga a garantire la presenza delle figure professionali di risorse certificate, comunicando, con cadenza semestrale, l’elenco delle risorse titolari delle certificazioni e eventuali revoche o scadenze.
Articolo 11 S
Consegna dei prodotti
1. I prodotti dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previste nel Capitolato tecnico, o altrimenti concordati con la Consip, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato tecnico o quella diversa indicata nel Piano di lavoro, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 14 S “Penali”.
2. L’Impresa prende atto ed accetta che i prodotti e/o gli oggetti di cui al precedente articolo 1 S, comma 2, quali output delle soluzioni/migliorie proposte nell’Offerta tecnica, anche in riferimento all’applicazione di metodologie, alla realizzazione di strumenti e/o sistemi e alla conduzione di sperimentazioni, sono assimilati ai prodotti della fornitura e pertanto soggetti a quanto prescritto al precedente comma 1.
3. I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte della Consip, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico e nel Piano di lavoro approvato; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
4. Ove vengano riscontrate anomalie, l’Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato tecnico.
5. L’Impresa prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato tecnico o, altrimenti, concordate con la Consip, equivale a IQ02 – Slittamento della consegna di un prodotto dell’obiettivo o IQ22 – Slittamento nella consegna di deliverable o nell’erogazione di un
servizio della fornitura.
6. Si precisa che l’Amministrazione acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti realizzati dall’Impresa in esecuzione del presente contratto, fatto salvo quanto previsto al comma 8 dell’ art. 4 S.
Articolo 12 S Collaudo ed accettazione
1. Ogni singolo obiettivo realizzato dall’Impresa, compresi quelli di cui all’art. 1 S comma 2, verrà sottoposto a collaudo o verifiche di accettazione secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e nei termini previsti dal Piano di Lavoro; delle operazioni di collaudo verrà redatto relativo verbale. La Consip si riserva di effettuare verifiche funzionali periodiche delle realizzazioni e/o dei prodotti di cui all’art. 1 S comma 2, per tutta la durata delle attività contrattuali. A fronte di tali verifiche verrà redatto verbale. In caso di esito negativo della verifica sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
2. L’Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Consip, all’eliminazione degli eventuali vizi, malfunzionamenti e difformità riscontrati durante le operazioni di collaudo, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi riportati nel Piano della Qualità pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 14 S. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi del presente comma, la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di
diritto il presente contratto.
3. Nel caso in cui, durante il collaudo, venissero rilevate anomalie che secondo Xxxxxx, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, il collaudo verrà interrotto e riprenderà ex novo dal momento in cui sarà stato predisposto il sistema corretto. Consip si riserva di applicare la penale di cui al successivo articolo 14 S e, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
4. L’esito positivo del collaudo o della verifica sarà formalizzato in un verbale di accettazione.
5. L’Impresa prende atto che Consip si riserva di sottoporre a collaudo (o verifiche di accettazione) i prodotti realizzati nell’ambito delle attività di manutenzione correttiva, secondo le modalità che verranno definite nel Piano della Qualità.
Articolo 13 S Monitoraggio
1. L’Impresa prende atto che Consip si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato tecnico.
2. L’Impresa s’impegna ad inviare tempestivamente alla Consip la documentazione attestante l’esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.
3. L’Impresa si impegna a permettere l’accesso, alla Consip e/o all’organismo di ispezione da questa eventualmente designato, sia al sistema di documentazione e
gestione del proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al contratto, che è onere dell’Impresa stessa predisporre.
4. L’Impresa si impegna ad accettare le verifiche ispettive (verifiche mirate o verifiche di seconda parte), effettuate anche dall’organismo di ispezione designato dalla Consip, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla norma EN ISO 19011:2003, secondo le modalità definite al Capitolato tecnico.
Articolo 14 S Penali
1. Xxxxxxx nella consegna del Piano della Qualità Generale.
Per ogni giorno lavorativo di ritardo, o frazione di esso, nella consegna del Piano della Qualità Generale, di cui all’art. 6 S “Piano della Qualità”, sia per la prima consegna sia per le successive fino all’approvazione, rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, nonché in caso di mancata approvazione dello stesso entro i termini di cui al precedente articolo 6 S (e recepiti nell’appendice 5 all’Indicatore di Qualità IQ22 – Slittamento nella consegna di un deliverable o nell’erogazione di un servizio della fornitura),la Consip applicherà all’Impresa una penale pari a € 1.000,00 = (mille/00) fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S “Corrispettivo”, comma 1.
2. Xxxxxxx nella consegna dei Piani di Lavoro.
Per ogni giorno lavorativo di ritardo, o frazione di esso, relativamente alla
consegna dei Piani di Lavoro, di cui all’art. 9 S “Pianificazione delle attività”, sia per la prima consegna sia per le successive fino all’approvazione, rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, nonché in caso di mancata approvazione dello stesso entro i termini di cui al precedente articolo 9 S (e recepiti nell’appendice 5 all’Indicatore di IQ22 – Slittamento nella consegna di un deliverable o nell’erogazione di un servizio della fornitura), la Consip applicherà una penale pari a € 500,00 = (cinquecento/00) fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S “Corrispettivo”, comma 1.
3. Slittamento nell’esecuzione dell’obiettivo
Per ogni giorno lavorativo, o frazione di esso, eccedente il valore di soglia previsto per l’IQ01 – Slittamento nell’esecuzione dell’obiettivo, la Consip applicherà una penale pari a € 1.000,00 = (mille/00) fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S “Corrispettivo”, comma 1.
4. Eccesso di rilievi tollerati per obiettivo
Per ciascun rilievo eccedente i valori di soglia fissati per l’IQ03 – “Rilievi sull’obiettivo” la Consip applicherà una penale pari a Euro € 500,00 = (cinquecento/00) fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S “Corrispettivo”, comma 1.
5. Difettosità in esercizio durante l’erogazione dei servizi
Per ogni scostamento di 0,01 (centesimo di punto) eccedente il valore soglia previsto per il IQ08 – “Difettosità in esercizio (per applicazione)” la Consip
applicherà una penale pari a € 500,00 = (cinquecento/00) fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S “Corrispettivo”, comma 1.
6. Difettosità in esercizio durante la garanzia
Per ogni scostamento di 0,01 (centesimo di punto) eccedente il valore soglia previsto per il IQ08 – “Difettosità in esercizio (per applicazione)” la Consip applicherà una penale pari a € 1.000,00 = (mille/00) fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S “Corrispettivo”, comma 1.
7. Slittamento dei tempi di Ripristino dell’Operatività in esercizio
Al termine di ogni periodo di riferimento, ove venga accertato il superamento delle soglie previste nell’Appendice 5 del Capitolato dei seguenti indicatori:
• IQ17 –“Tempestività di Ripristino dell’Operatività (categoria 1) durante l’erogazione dei servizi” la Consip applicherà una penale di Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni tranche di 60 minuti, o frazione di essa, eccedente il valore di soglia fissato per l’indicatore stesso fino ad un massimo pari al 10% del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S, “Corrispettivo”, comma 1;
• IQ17 –“Tempestività di Ripristino dell’Operatività (categoria 1) durante la garanzia” la Consip applicherà una penale di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni tranche di 60 minuti, o frazione di essa, eccedente il valore di soglia fissato per l’indicatore stesso fino ad un
massimo pari al 10% del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S, “Corrispettivo”, comma 1;
• IQ18 –“Tempestività di Ripristino dell’Operatività (categoria 2) durante l’erogazione dei servizi” la Consip applicherà una penale di Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni tranche di 60 minuti, o frazione di essa, eccedente il valore di soglia fissato per l’indicatore stesso fino ad un massimo pari al 10% del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S, “Corrispettivo”, comma 1;
• IQ18 –“Tempestività di Ripristino dell’Operatività (categoria 2) durante la garanzia” la Consip applicherà una penale di Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni tranche di 60 minuti, o frazione di essa, eccedente il valore di soglia fissato per l’indicatore stesso fino ad un massimo pari al 10% del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S, “Corrispettivo”, comma 1;
• IQ19 –“Tempestività di Ripristino dell’Operatività (categoria 3 e 4) durante la garanzia” la Consip applicherà una penale di Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni tranche di 60 minuti, o frazione di essa, eccedente il valore di soglia fissato per l’indicatore stesso fino ad un massimo pari al 10% del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S, “Corrispettivo”, comma 1;
8. Case recidivi in garanzia
Per ciascun “case recidivo” eccedente il valore di soglia fissato per l’IQ20 – “Case recidivi (per area applicativa)” la Consip applicherà una penale pari a Euro € 2.000,00 = (due mila/00) fino ad un massimo pari al 10%
(diecipercento) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S “Corrispettivo”, comma 1.
9. Xxxxxxx nell’inserimento/sostituzione di personale.
Per ciascun giorno lavorativo, o frazione di esso, eccedente il valore di soglia previsto per il IQ23 – “Slittamento nell’inserimento/sostituzione di personale” la Consip applicherà una penale pari ad € 500 (cinquecento/00) fino ad un massimo pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S “Corrispettivo”, comma 1.
10. Eccesso di rilievi tollerati sulla fornitura
Per ciascun rilievo eccedente il valore di soglia fissato per l’IQ27 – “Rilievi sulla fornitura” la Consip applicherà una penale pari a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) fino ad un massimo del 10% del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S “Corrispettivo”, comma 1.
11. In caso di mancata predisposizione delle soluzioni/migliorie/sistemi di cui al precedente articolo 1 S, comma 2 così come rappresentate nell’Offerta tecnica, nei tempi indicati nel Disciplinare di gara, nel capitolato ed eventualmente migliorati nell’Offerta tecnica e più dettagliatamente indicati nei Piani di lavoro, ferma restando l’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi derivante dalla gestione di tali soluzioni/migliorie/sistemi quali obiettivi di sviluppo a corpo, la Consip:
• in relazione alla Soluzione per il servizio di videoconferenza anche in relazione al criterio di valutazione C09, applicherà una penale una tantum per un importo pari al 3% (trepercento) del
corrispettivo totale contrattuale di cui al successivo art. 15 S “Corrispettivo”, comma 1;
• in relazione alla Soluzione di “desktop sharing”, anche in relazione al criterio di valutazione C09, applicherà una penale una tantum per un importo pari al 3% (trepercento) del corrispettivo totale contrattuale di cui al successivo art. 15 S “Corrispettivo”, comma 1;
• (se offerto) in relazione ad uno strumento per mantenere l’allineamento dell’intera documentazione, anche in relazione al criterio di valutazione C10, applicherà una penale una tantum per un importo pari al 3% (trepercento) del corrispettivo totale contrattuale di cui al successivo art. 15 S “Corrispettivo”, comma 1.
12. In caso di revoca o sospensione del certificato di conformità alla norma EN ISO 9001:2000 rilasciato all’Impresa o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, la Consip si riserva di applicare una penale pari all’1% (unopercento) dell’intero importo contrattuale di cui al successivo art. 15 S “Corrispettivo” comma 1, per il primo trimestre, o frazione, in cui perdura tale situazione.
13. Presenza di Virus
La Consip si riserva di applicare una penale pari a €10.000,00 = (diecimila euro/00) per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:
• presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall’Impresa, fino ad un massimo pari al 10 % (diecipercento) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S “Corrispettivo”, comma 1;
• immissione nella rete interna della Consip e/o dell’Amministrazione di un virus o altro codice dannoso derivante dall’utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall’Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all’antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni, fino ad un massimo pari al 10 % (diecipercento) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S “Corrispettivo”, comma 1.
14. Collegamenti esterni non autorizzati
Ove l’Impresa utilizzi stazioni di lavoro per il collegamento contemporaneo, non autorizzato alla rete interna della Consip e/o dell’Amministrazione e ad una rete esterna attraverso un modem o altro dispositivo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: wireless), la Consip applicherà una penale pari ad Euro 10.000,00 (diecimila,00) per ogni inadempimento, fino ad un massimo del 4% del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S “Corrispettivo”, comma 1.
15. Mancato adeguamento dell’organico
In caso di mancato adeguamento dell’organico delle risorse messe a disposizione della Consip rispetto ai termini fissati in sede di pianificazione, la Consip applicherà all’Impresa, per ciascuna risorsa e per ogni giorno di ritardo, una penale pari a Euro 1.000,00 (mille/00) fino ad un importo massimo pari al
10% (dieci per cento) del corrispettivo di cui al successivo art. 15 S “Corrispettivo”, comma 1.
16. Le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
17. L’Impresa prende atto ed accetta che la Consip si riserva di applicare le penali di cui ai precedenti comma anche durante gli eventuali periodi di sperimentazione delle applicazioni, così come specificato nel Capitolato tecnico.
18. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti comma, la Consip si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
19. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l’Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Consip l’ammontare di eventuali oneri che l’Amministrazione dovesse applicare, anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo, a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
20. La Consip, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all’ art. 10 G senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
21. Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte all’Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all’art. 15 S “Corrispettivo”, comma 1, la Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni. Si conviene, inoltre, che l’ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva pari al 20% (ventipercento) del corrispettivo globale di cui all’art. 15 S “Corrispettivo”, comma 1.
Articolo 15 S Corrispettivo
1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente Articolo 5 S “Dimensioni massime dei singoli
servizi”, è pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € , =
( / ). Si precisa che gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.
2. Per gli obiettivi per i quali è applicabile una misurazione dell’impegno in Punti Funzione, il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di Punti Funzione (calcolati secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e Appendici ed indicati dall’Impresa nel Piano di Lavoro del singolo obiettivo realizzato) moltiplicato per il valore unitario del Punto Funzione di cui al successivo comma 9.
3. Per gli obiettivi per i quali non è applicabile una misurazione dell’impegno in Punti Funzione, il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di giorni-persona indicato nel Piano di Lavoro, approvato da Consip nelle
modalità previste nel capitolato tecnico, ed in ragione delle tariffe unitarie per singola figura professionale di cui al successivo comma 11.
4. Per i servizi per i quali è prevista una gestione a “tempo e spesa”, il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal Consuntivo attività relativo a ciascun mese solare, approvato dalla Consip secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico ed in ragione delle tariffe unitarie per singola figura professionale di cui al successivo comma 11.
5. In relazione ai servizi di Sviluppo e Manutenzione evolutiva software ad hoc ed ai servizi di Manutenzione adeguativa il corrispettivo, determinato secondo quanto previsto dai precedenti commi, deve ritenersi composto come segue:
i. 90% parte fissa, che verrà corrisposta secondo quanto disciplinato dall’articolo 16 S;
ii. 10% parte variabile che verrà corrisposta solo al raggiungimento degli indici di prestazione di cui all’Appendice 5 del Capitolato tecnico e indicato nel Piano della Qualità: IP1 Accuratezza nella realizzazione dell’obiettivo e IP2 Difettosità in esercizio dell’obiettivo così articolati:
o 5% al raggiungimento dell’indice di prestazione IP1 Accuratezza nella realizzazione dell’obiettivo.
o 5% al raggiungimento dell’indice di prestazione IP2 . Difettosità in esercizio dell’obiettivo.
La corresponsione della quota variabile avverrà solo successivamente al termine del periodo di osservazione in base alle risultanze della rilevazione periodica degli indicatori di qualità.
6. In relazione al servizio di Gestione applicativa il corrispettivo determinato secondo quanto previsto dal precedente comma 4, deve ritenersi composto come segue:
a) 90% parte fissa, che verrà corrisposta secondo quanto disciplinato dall’articolo 16 S;
b) 10% parte variabile, che verrà corrisposta solamente al raggiungimento per il periodo di riferimento dell’indice di prestazione indicato nel Piano della Qualità: IP3 Qualità dei servizi di gestione.
7. In relazione ai servizi di Manutenzione correttiva il corrispettivo, calcolato sulla base del numero di Punti Funzione affidati e del canone unitario di cui al successivo comma 10, deve ritenersi composto come segue:
a) 90% parte fissa, che verrà corrisposta secondo quanto disciplinato dall’articolo 16 S;
b) 10% parte variabile, che verrà corrisposta solamente al raggiungimento dell’indice di prestazione di cui all’Appendice 5 del Capitolato tecnico ed indicato nel Piano della Qualità IP 4 Qualità degli interventi di manutenzione correttiva.
La corresponsione della quota variabile avverrà solo al termine del periodo di riferimento in base alle risultanze della rilevazione periodica degli indicatori di qualità.
8. In relazione al servizio di Supporto Specialistico il corrispettivo sarà determinato sulla base del numero di giorni-persona indicato nel Piano di Lavoro, approvato da Consip nelle modalità previste nel capitolato tecnico, ed
in ragione delle tariffe unitarie per singola figura professionale di cui al successivo comma 11;
9. In relazione ai servizi di Sviluppo e Manutenzione evolutiva software ad hoc, il corrispettivo unitario di ogni singolo Punto Funzione di tipo ADD/CHG, è pari a € xxxx,xx = ( / )
Si precisa che il corrispettivo unitario per singolo Punto Funzione di tipo DEL è fissato pari ad un decimo del corrispettivo unitario di ogni singolo Punto Funzione di tipo ADD/CHG.
10. In relazione al servizio di Manutenzione correttiva, il corrispettivo mensile per singolo Punto Funzione affidato in manutenzione è pari a € xxxx,xx = ( / ).
11. Le tariffe (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte e del servizio di gestione applicativa in orario esteso nei limiti di cui al Capitolato Tecnico) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:
Figura professionale | Euro/giorno |
Capo progetto | € , = ( / ) |
Analista Funzionale | € , = ( / ) |
Analista Programmatore | € , = ( / ) |
Programmatore | € , = ( / ) |
Specialista di Tematica | € , = ( / ) |
Specialista di prodotto/tecnologia | € , = ( / ) |
Specialista di Tematica Senior | € , = ( / ) |
12. Laddove la prestazione giornaliera, remunerata a tempo e spesa, sia inferiore a 8 (otto) ore la prestazione stessa sarà retribuita in modo proporzionale.
13. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all’esecuzione dei servizi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Si precisa che Xxxxxx si riserva la facoltà di sospendere il pagamento dei corrispettivi in caso di mancato rispetto dei livelli di servizio.
14. Le tariffe professionali, i canoni mensili e i corrispettivi unitari del Punto Funzione sono accettate dall’Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità. Per giornate festive si intendono soltanto le festività a carattere nazionale.
15. Nel caso in cui la Consip e/o l’Amministrazione voglia esercitare la facoltà di cui all’art. 4 S, comma 1 verrà corrisposto al fornitore un prezzo pari al prezzo di listino del giorno in cui verrà comunicata la volontà di acquisto scontato del
- 80% (ottantapercento), in caso la facoltà di acquisto sia esercitata nel corso della durata contrattuale;
16. L’Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale ad eccezione di quanto previsto dall’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
17. I corrispettivi dovuti all’Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei
dati di cui all’art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
18. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
Articolo 16 S Fatturazione
1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 15 S “Corrispettivo”, comma 1, l’Impresa potrà emettere fattura sulla base delle seguenti modalità:
a) per il servizio di Manutenzione correttiva di cui al precedente art. 15 S, comma 7:
i) con riferimento al 90%, di cui al medesimo comma lettera a), trimestralmente, in via posticipata, per un massimo di 20 rate;
ii) con riferimento al 10% di cui all’art. 15 S, comma 7, lettera b): in via posticipata al termine del periodo di osservazione e solo al raggiungimento dell’indice di prestazione di cui all’Appendice 5 del Capitolato tecnico, indicati nel Piano della Qualità.
b) Per i servizi di Sviluppo e Manutenzione Evolutiva di Software ad hoc e di Manutenzione Adeguativa di cui al precedente art. 15 S, comma 5, siano essi dimensionati in punti funzione o giorni persona a corpo,
i) con riferimento al 90%, di cui al medesimo comma lettera i),
• per ciascun obiettivo con ciclo di vita completo:
– il 5% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 15 S “Corrispettivo”, commi 2 e 3, al termine
della fase di definizione;
– il 10% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 15 S “Corrispettivo”, commi 2 e 3, al termine della fase di analisi;
– il 15% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 15 S “Corrispettivo”, commi 2 e 3, al termine della fase di realizzazione;
– il restante 70% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 15 S “Corrispettivo”, commi 2 e 3, all’esito positivo del collaudo, unitamente agli importi relativi all’eventuale conguaglio maturato dalle diverse fasi di calcolo dei Punti Funzione secondo quanto disciplinato nel capitolato;
• per ciascun obiettivo con ciclo di vita ridotto:
– il 5% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 15 S “Corrispettivo”, commi 2 e 3, al termine della fase di definizione;
– il 10% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 15 S “Corrispettivo”, commi 2 e 3, al termine della fase di “analisi e disegno”;
– il 15% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 15 S “Corrispettivo”, commi 2 e 3, al termine della fase di realizzazione;
– il restante 30% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui
al precedente articolo 15 S “Corrispettivo”, commi 2 e 3, all’esito positivo del collaudo;
– il restante 40% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 15 S “Corrispettivo”, commi 2 e 3, al termine della fase di documentazione, unitamente agli importi relativi all’eventuale conguaglio maturato dalle diverse fasi di calcolo dei Punti Funzione secondo quanto disciplinato nel capitolato.
• per ciascun obiettivo con ciclo di vita urgente:
– il 5% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 15 S “Corrispettivo”, commi 2 e 3, al termine della fase di definizione;
– il restante 55% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 15 S “Corrispettivo”, commi 2 e 3, all’esito positivo del collaudo;
– il restante 40% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 15 S “Corrispettivo”, commi 2 e 3, al termine della fase di documentazione, unitamente agli importi relativi all’eventuale conguaglio maturato dalle diverse fasi di calcolo dei Punti Funzione secondo quanto disciplinato nel capitolato.
• per ciascun obiettivo con ciclo di vita a fase unica:
– il 50% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 15 S “Corrispettivo”, commi 2 e 3, all’esito positivo del collaudo/accettazione;
– il restante 50% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 15 S “Corrispettivo”, commi 2 e 3, al termine della fase di documentazione:
• per ciascun obiettivo con cicli di vita con fasi da definire:
– il 5% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 15 S “Corrispettivo”, commi 2 e 3, al termine della fase di definizione;
– il 25% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 15 S “Corrispettivo”, commi 2 e 3, suddiviso in funzione delle fasi individuate (definite nella lettera di attivazione dell’obiettivo) e congruentemente con lo stato di avanzamento lavori;
– il restante 70% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 15 S “Corrispettivo”, commi 2 e 3, all’esito positivo del collaudo/accettazione, unitamente agli importi relativi all’eventuale conguaglio maturato dalle diverse fasi di calcolo dei Punti Funzione secondo quanto disciplinato nel capitolato ;
Si precisa che i corrispettivi maturati per le fasi di definizione/analisi/disegno/realizzazione sono da considerarsi come parti del corrispettivo determinato al precedente punto i). Si precisa che, in caso di interruzione dell’obiettivo per fatto imputabile al fornitore le parti del corrispettivo , come sopra indicate e già corrisposte da Consip, verranno restituite dall’Impresa mediante compensazione ovvero trattenute mediante
ritenuta sulla cauzione. Nel caso di interruzione dell’obiettivo per fatto non imputabile al fornitore, si rimanda a quanto meglio specificato al Capitolato Tecnico.
ii)con riferimento al 10%, di cui al medesimo comma lettera ii), in via posticipata al termine del periodo di osservazione e solo al raggiungimento degli indici di prestazione di cui all’Appendice 5 del Capitolato tecnico, indicati nel Piano della Qualità.
c) per i servizi di Gestione applicativa siano essi erogati in modalità continuativa a consumo che in modalità progettuale a corpo:
i) con riferimento al 90% di cui all’art. 15 S, comma 6, lettera a):
– con cadenza trimestrale posticipata per un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate, come risultanti dal Consuntivo attività approvato dalla Consip, di cui al precedente articolo 15 S, comma 4, ovvero sulla base del corrispettivo pattuito in base al disposto cui al precedente articolo 15 S, comma 3;
ii)con riferimento al 10% di cui all’art. 15 S, comma 6, lettera b):
– in via posticipata al termine del periodo di riferimento e solo al raggiungimento degli obiettivi di prestazione di cui all’Appendice 5 del Capitolato tecnico, indicati nel Piano della Qualità.
• per i servizi di Supporto Specialistico di cui all’art. 15 S, comma 8, con cadenza trimestrale posticipata sulla base del corrispettivo pattuito in base
al disposto cui al precedente articolo 15 S, comma 3 e 4;
2. Le fatture dovranno contenere il riferimento al presente contratto, alla singola tipologia di attività con l’indicazione del relativo prezzo unitario. Ai fini del pagamento del corrispettivo, qualora previsto dalla normativa vigente, l’Impresa dovrà produrre mensilmente e comunque ove vi siano fatture in pagamento il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la propria regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che, a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra, non verrà corrisposta dalla Consip non produrrà alcun interesse.
3. La Consip, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R.
602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Consip applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
4. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
5. Le fatture dovranno essere intestate alla Consip S.p.A., Xxx Xxxxxx 00/X 00000
Xxxx, P. IVA 05359681003, e spedite per la liquidazione alla Consip S.p.A., Ufficio Contabilità e Bilancio, Xxx Xxxxxx 00/X 00000 Xxxx.
6. L’importo delle predette fatture verrà bonificato dalla Consip entro 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data di Ricevimento della fattura, e comunque previa produzione della documentazione di cui al precedente comma 2, sul
conto corrente n. , intestato alla
presso la
, codice I.B.A.N. .
7. L’Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Consip le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all’art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all’art.15 G comma 10 del contratto.
9. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, provvederanno ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in
maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
10. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 35 della Legge n. 248/2006.
11. Consip si riserva di richiedere all’Impresa, in corso di esecuzione del contratto, l’invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.
Articolo 17 S Risoluzione
1. In caso di inadempimento dell’Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni , che verrà assegnato dalla Consip, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all’inadempimento, la Consip stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Impresa; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. Nel caso in cui venga ritirata o non rinnovata la certificazione EN ISO 9001:2000 rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi, la Consip si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
3. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall’Impresa ai sensi del comma 2 dell’articolo 18 G;
c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip e/o dell’Amministrazione;
d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 8 G;
e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’Amministrazione e/o la Consip, ai sensi del precedente articolo 6 G;
f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S “Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa”, art. 4 S “Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere”, art 6 S “Piano della Qualità”, art 9 S “Pianificazione delle attività”, art 10 S “Produttività e risorse impiegate”, art 12 S “Collaudo ed accettazione”, art. 3 G “Modalità di esecuzione delle prestazioni
contrattuali”, art. 5 G “Obblighi di riservatezza”, art. 7 G “Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software”, art. 10 G “Cauzione”, art. 13 G “Divieto di cessione del contratto e cessione del credito”, art. 14 G “Trasparenza dei prezzi”, art. 15 G “Subappalto”, art 18 G “Condizione particolare di risoluzione”, art. 19 G “Codice Deontologico”, art. 20 G “Ulteriore condizione risolutiva espressa” ,
g) fermo restando l’applicazione delle penali, Consip si riserva di risolvere il Contratto anche nell’ipotesi di cui all’art. 14 S, comma 15.
4. In caso di risoluzione del presente contratto, l’Impresa si impegna, sin d’ora, a fornire alla Consip tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del presente contratto.
Roma, lì
Consip S.p.A. L’Impresa
<qualifica
nome cognome legale rappresentante>
il legale rappresentante
Il sottoscritto , in qualità di legale rappresentante dell’Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l’Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente
considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
- con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto: Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa; Articolo 4 S -Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere; Articolo 5 S -Dimensioni massime dei singoli servizi ;
Articolo 6 S - Piano della Qualità; Articolo 7 S - Garanzie;
Articolo 9 S - Pianificazione delle attività; Articolo 10 S -Produttività e risorse impiegate; Articolo 11 S - Consegna dei prodotti; Articolo 14 S - Penali
Articolo 17 S - Risoluzione
- con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto: Articolo 2 G - Aumento e diminuzione
Articolo 3 G - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali Articolo 4 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
Articolo 5 G - Obblighi di riservatezza
Articolo 6 G - Brevetti industriali e diritti d’autore
Articolo 7 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software Articolo 8 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa Articolo 10 G - Cauzione
Articolo 11 G - Recesso
Articolo 12 G - Recesso per giusta causa
Articolo 13 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito Articolo 14 G - Trasparenza dei prezzi
Articolo 15 G– Subappalto Articolo 16 G - Foro esclusivo
Articolo 17 G - Trattamento dei dati personali Articolo 18 G – Condizione particolare di risoluzione Articolo 19 G - Codice deontologico
Articolo 20 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa
L’Impresa
il legale rappresentante