Contract
Convenzione per la realizzazione del progetto “LA FAMIGLIA AL CENTRO – Progetto per l’implementazione del Centro per la Famiglia diffuso” per l’attuazione dall’Avviso Pubblico per la sperimentazione dei Centri per la Famiglia ex DGR 5955/22 – così come determinato dalle D.G.R. nn. 5392/2021 e 5955/2022 e dal decreto n. 3339/2022 “Attuazione Linee guida per la sperimentazione dei Centri per la Famiglia di cui alla DGR 5955/22: indicazioni attuative per le ATS”
Tra
Il Soggetto Capofila Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e Alto Lario C.F. P. IVA 00988090148 nella persona del Legale Rappresentante Direttore Generale Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx nato a Petilia Xxxxxxxxxx (KR) il 01/12/1958 CF SPRTMS58T01G508H, domiciliato per la carica presso la sede della ASST Valtellina e Alto Lario posta nel Comune di Sondrio, Xxx Xxxxxxx 00;
e
Il Soggetto Partner Comunità Montana Alta Valtellina C.F./P. IVA 92002450143 nella persona del Legale Rappresentante domiciliato per la carica presso la sede della Comunità Montana Alta Valtellina posta nel Comune di Bormio in via Roma 1. ( )
di seguito congiuntamente denominati Partner
Visti
• l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia”;
• l.r. 14 dicembre 2014, n. 34 “Politiche regionali per i minori”;
• l.r. 12 marzo 2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale”;
• D.G.R. 31 luglio 2019 N. XI/2023 “Fondo Nazionale per le Politiche della Famiglia anno
D.M. 30/04/2019: destinazione delle risorse”;
• D.G.R. 28 ottobre 2019 n. XI/2315 “Sperimentazione di interventi e servizi per la famiglia
- Fondo Nazionale per le Politiche della Famiglia anno 2019 – D.M. 30/04/2019”;
• D.G.R. 18 ottobre 2021 n. XI/5392 “Fondo Nazionale per le Politiche della Famiglia anno 2021 – D.M. 24/06/2021: programmazione degli interventi e destinazione delle risorse”;
• D.G.R. 14 febbraio 2022 n. XI/5955 “Approvazione linee guida per la sperimentazione dei centri per la famiglia in tutto il territorio regionale in attuazione della D.G.R. 5392/2021”. tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - Premesse
Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.
Art. 2 - Oggetto
Il Soggetto Capofila che presenta il progetto a sensi della DGR 5955/22, ASST Valtellina e Alto Lario d’ora in poi denominato Capofila, si impegna a realizzare le azioni e gli interventi previsto dal progetto, approvato con deliberazione n. 459 del 09/06/2022 dell’ATS della Montagna:
Titolo: “LA FAMIGLIA AL CENTRO – Progetto per l’implementazione del Centro per la Famiglia diffuso”
Durata: dal 29/09/2022 fino al 31.12.2024, secondo quanto dichiarato nella formulazione del progetto.
Risorse economiche per la realizzazione del progetto:
contributo regionale: € 35.761,60
cofinanziamento: € 129.631,30
costo complessivo del progetto € 165.392,90
Art. 3 - Impegni e adempimenti del Capofila del progetto
Il Capofila del progetto è individuato quale unico interlocutore responsabile nei confronti di ATS Montagna e di Regione Lombardia e dovrà:
• provvedere, con il supporto degli altri partner, a raccogliere semestralmente la rendicontazione sull’avanzamento del progetto attraverso i timesheet, i template di monitoraggio e le relazioni semestrali (di cui all’allegato A.4 del dduo n. 3339/2022) secondo quanto indicato dalle Linee Guida;
• raccogliere ed effettuare una verifica formale sulle spese di personale rendicontate dai partner effettivi e altresì sulle attività svolte e sul conseguimento dei risultati del progetto;
• conservare copia della rendicontazione da trasmettere ad ATS Montagna;
• istituire il Tavolo di Coordinamento del progetto quale strumento utile per l’analisi del bisogno condivisa, per la definizione di strategie di intervento congiunte, per la programmazione delle priorità e l’eventuale rimodulazione delle azioni, per la definizione con i partner dei protocolli operativi (come da allegato A alla presente) interni ed esterni alla rete e il modello organizzativo del Centro stesso;
• promuovere una forte sinergia tra gli interventi che saranno sviluppati tramite il progetto con le risorse e i servizi dei territori, nella logica di uniformare prassi ed intervento.
Si ricorda altresì che:
• tutti i partner effettivi sono tenuti ad acconsentire alle operazioni di controllo da parte di ATS ed eventualmente di Regione Lombardia e sono tenuti a rispondere e fornire eventuali informazioni e integrazioni nei termini e nei modi di volta in volta indicati dagli uffici competenti;
• tutti i beneficiari sono tenuti a consentire lo svolgimento delle verifiche in loco che ATS potrà effettuare, anche senza preavviso, in ogni fase dell’attività, nonché ad attività concluse.
In caso di inadempimento, totale o parziale, del debito informativo del progetto il soggetto partner verrà sollecitato per iscritto ad adempiere entro 15 giorni.
Trascorso invano tale termine, verrà sospesa l’erogazione del contributo previsto nella presente convenzione. Il progetto dovrà essere realizzato nel rispetto delle modalità, degli obiettivi e dei contenuti del progetto approvato.
Art. 4 - Impegni e adempimenti dei soggetti partner
A) Gli enti partner di progetto si impegnano a:
• realizzare gli interventi nel rispetto delle modalità, degli obiettivi e dei contenuti della scheda progettuale approvata;
• compilare in modo corretto la documentazione finalizzata alla rendicontazione semestrale sull’avanzamento del progetto attraverso i timesheet, i template di monitoraggio e le relazioni semestrali secondo le seguenti scadenze:
01/01/2023 – 30/06/2023 - 01/01/2024 - 30/06/2024;
• compilare in modo corretto la documentazione finalizzata alla rendicontazione
semestrale sull’avanzamento del progetto attraverso i timesheet, i template di
monitoraggio e le relazioni semestrali predisposte dall’Avviso secondo le scadenze che saranno comunicate da ATS Montagna;
• partecipare al Tavolo di Coordinamento secondo le finalità previste dall’art. 3 della presente convenzione.
Eventuali modifiche/integrazioni relative ad interventi previsti nel progetto devono essere sottoposte al Capofila, per l’approvazione preventiva, in particolare relativamente a variazioni del piano di attività o significative variazioni di responsabilità delle attività tra partner. Le eventuali richieste devono essere debitamente motivate ed accompagnate da un prospetto in cui si raffronti la situazione iniziale con la nuova proposta.
Tutte le proposte di modifica/integrazione dovranno essere sottoposte ad ATS da parte del Capofila.
B) Il finanziamento e il cofinanziamento
Il Capofila e i partner si impegnano a rispettare la ripartizione economica come da scheda di progetto approvata da ATS Montagna.
I partner si impegnano a comunicare tempestivamente al Capofila, anche a mezzo mail, le eventuali modifiche proposte che verranno presentate e concordate dal Capofila con l’ATS Montagna per l’approvazione della modifica del budget.
L’attività di cui alla presente convenzione è svolta dalle parti autonomamente, senza che
ne derivi un trattamento di dati condiviso.
Art. 5 - Dichiarazione
Ai fini della regolare realizzazione del progetto, nonché della corretta esecuzione della presente convenzione il beneficiario del progetto dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000:
• di non trovarsi in alcuna condizione che precluda la partecipazione a contributi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni antimafia e in merito a procedimenti penali pendenti e/o condanne penali riportate;
• che non sono intervenute variazioni nella propria condizione soggettiva ed oggettiva rispetto a quanto dichiarato nel progetto;
• di non percepire contributi o altre sovvenzioni, attraverso la partecipazione ad altri bandi o concorsi, da organismi pubblici per le stesse azioni previste nel progetto di cui alla presente convenzione (ciò vale anche per i partner effettivi di progetto);
• di informare l’ATS, ai fini di una corretta determinazione e liquidazione dei contributi pubblici alla realizzazione del progetto, in merito ad eventuali ulteriori finanziamenti previsti o percepiti per la realizzazione di una o più azioni del progetto che si propone;
• che l'intervento sarà realizzato nel territorio dell’ATS previsto nel progetto.
Art. 6 – Referente di progetto
Il Capofila del progetto ovvero beneficiario del contributo individua quale referente unico dell’attuazione del progetto la Dr.ssa Xxxxx Xxxxxx xxxxx.xxxxxx@xxxx-xxx.xx tel.0000000000 in qualità di Responsabile UOS Famiglia.
Art. 7 - Modalità e tempi di erogazione del contributo
Il Capofila si impegna a erogare ai Partner riportati di seguito l’importo totale massimo di €
10.000,00 per la realizzazione delle attività del progetto:
n | ENTE | QUOTA BUDGET | Cofinanziamento |
1 | CAPOFILA (soggetto attuatore) | 134.887,90 | 109.126,30 |
2 | SOGGETTOPARTNER | 30.505,00 | 20.505,00 |
COSTO TOTALE DEL PROGETTO | 165.392,90 | 129.631,30 |
Il contributo verrà erogato nelle seguenti modalità:
• 60% del contributo concesso dopo 30 giorni dalla liquidazione al Capofila da parte di ATS;
• 40% del contributo a saldo dopo 30 giorni dalla liquidazione del saldo al Capofila da parte di ATS.
Il contributo verrà liquidato totalmente se i giustificativi di spesa ritenuti ammissibili a seguito della valutazione della documentazione contabile risulteranno pari al costo complessivo del progetto evidenziato nella scheda budget, o parzialmente ridotto in ragione delle inferiori spese risultanti ammissibili.
Art. 8 - Regole di pubblicizzazione
Ogni documento riguardante il progetto, dovrà riportare l’indicazione “Programma realizzato nell’ambito dell’iniziativa “ATTUAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA SPERIMENTAZIONE DEI CENTRI PER LA FAMIGLIA DI CUI ALLA D.G.R. 5955/2022” promossa e
finanziata da Regione Lombardia”.
Le iniziative di pubblicità e comunicazione afferenti alla realizzazione del progetto, dovranno essere comunicate con congruo anticipo al Capofila per la trasmissione all’ATS Montagna che approverà e potrà indicare tempi e modalità di attuazione, vincolanti per i partner di progetto.
Art. 9 - Durata del progetto
L’attività relativa al progetto deve essere conclusa entro il 31.12.2024, salvo proroghe da parte di Regione comunicate attraverso ATS.
Art. 10 - Recesso e rinuncia
Il Capofila e i partner del progetto si impegnano a non sospendere la realizzazione delle attività progettuali. Nel caso di eventuali modifiche della rete verrà data tempestiva informazione da parte del Capofila alla ATS Montagna oltre che ai partner del progetto.
Art.11 - Sanzioni e Revoca
Il Capofila, in caso di violazione degli obblighi derivanti dalla presente convenzione in capo al Partner, potrà concedere un termine di 15 giorni per consentire al Partner di porre rimedio all’inadempimento. Qualora il Partner non ottemperi nel predetto termine e ciò
comporti l’addebito degli eventuali costi o sanzioni applicati da Regione Lombardia o da ATS Montagna al Capofila, il Capofila può avviare un’azione di rivalsa nei confronti del Partner di cui sopra e procedere alla risoluzione della presente convenzione.
Fermo restando quanto sopra, il Capofila può revocare in tutto o in parte il contributo, a suo insindacabile giudizio e comunque nel rispetto del principio di proporzionalità, in relazione alla gravità dell’inadempimento, nel caso di:
• rifiuto a collaborare nell’ambito della rendicontazione contabile e amministrativa;
• inadempimento all’obbligo di esecuzione delle attività spettanti al partner;
• interruzione o modifica, non previamente autorizzata, del progetto finanziato;
• difformità tra il progetto approvato e la realizzazione, sia in termini qualitativi che quantitativi, e/o difformità e scostamenti rispetto agli indicatori del progetto;
• erogazione di servizi a favore di soggetti diversi da quelli previsti dal progetto;
• irregolarità contabili accertate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di controlli ispettivi;
• recesso non giustificato del Partner dalla presente convenzione;
• mancato rispetto delle regole di pubblicità di cui agli articoli 9 della presente convenzione;
La revoca, disposta dal Capofila ASST della Valtellina e Alto Lario, comporta il recupero delle somme che siano state eventualmente erogate indebitamente.
Il Partner a mezzo della sottoscrizione della presente e secondo quanto indicato al presente articolo, manifesta il suo pieno ed incondizionato consenso alle modalità di compensazione sopra descritte.
Art.12 - Controversie
Ciascun partner si impegna a prendere ogni necessaria misura per prevenire e rimuovere ogni possibile conflitto di interessi che impatti sull’imparzialità e l’obiettività del progetto. Tale eventualità dovrà essere tempestivamente comunicata al Capofila.
Inoltre, richiamando quanto definito all’art. 10, le parti concordano di definire in modo amichevole qualunque controversia che possa nascere dall’interpretazione e dall’esecuzione della presente convenzione e solo successivamente al fallimento del tentativo di conciliazione, al giudice competente. In tal caso si indica quale Xxxx competente esclusivo quello di Sondrio.
Art.13 - Trattamento dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16, i dati personali forniti sono raccolti unicamente per la seguente finalità oggetto della presente co-progettazione. I dati verranno trattati nel rispetto della suddetta normativa nazionale ed europea esclusivamente per la predetta finalità. L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16. La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto al conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale con il capofila di progetto. Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza previste dagli artt. 22 e 32 del Regolamento UE 679/16.
Nell’esecuzione della presente Convenzione, con riferimento al trattamento dei dati personali degli Interessati eventualmente coinvolti, le Parti si impegnano al rispetto dei principi di lealtà, correttezza e trasparenza, in conformità alle prescrizioni del Regolamento UE 679/2016 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.
In relazione ai rapporti in tema di data protection intercorrenti tra le Parti e le modalità operative di gestione dei diversi trattamenti, ciascuna Parte agirà come Titolare autonomo per gli adempimenti di propria competenza.
In ogni caso, per le operazioni di trattamento le Parti si impegnano a garantire che queste saranno svolte da soggetti debitamente autorizzati e formati all’assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o autorizzati al trattamento, nonché con l’adozione di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati trattati in accordo all’art. 32 GDPR.
Art.14 - Registrazione
La presente convenzione viene inviata all’ATS Montagna, acclarata agli atti della stessa e conservata nel fascicolo di progetto quale parte integrante e sostanziale dello stesso e non necessità di alcuna ulteriore registrazione.
Allegati:
1. Allegato A – Protocollo operativo e matrice di responsabilità
2. Allegato B - Loghi di Regione Lombardia e modalità di utilizzo; Letto, confermato e sottoscritto in data
Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e Alto Lario
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Il Soggetto Partner Comunità Montana Alta Valtellina
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