ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA (ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO)
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'XXXXXX XXXXXXX (ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO)
BRESCIA
Sede Legale: Via Bianchi, 9 – 25124 Brescia
Tel 00000000 – Fax 0000000000 – Email xxxx@xxxxxx.xx X.X. - X.XXX 00000000000
X. XXX XXXXX xx Xxxxxxx 00000
CAPITOLATO AMMINISTRATIVO PER LA FORNITURA DI CROMATOGRAFI LIQUIDI ABBINATI A SPETTROMETRI DI MASSA A TRIPLO QUADRUPLO (SISTEMA LC-MS/MS)
ART. 1
OGGETTO, BASE D’ASTA E VALORE DEL CONTRATTO
Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di n. 4 cromatografi liquidi abbinati a spettrometri di massa a triplo quadruplo (sistema LC-MS/MS).
La fornitura è articolata in due lotti, ed in particolare:
- Lotto 1: fornitura di n. 2 cromatografi liquidi abbinati a spettrometri di massa a triplo quadruplo 8sistema LC-MS/MS) da destinare al Reparto Chimica degli Alimenti della Sede Territoriale di Bologna, per un importo a base d’asta pari ad Euro 700.000,00 oltre l’iva;
- Lotto 2: fornitura di n. 2 cromatografi liquidi abbinati a spettrometri di massa a triplo quadruplo 8sistema LC-MS/MS) da destinare al Reparto Chimica degli Alimenti e Mangimi della Sede di Brescia, per un importo a base d’asta pari ad Euro 700.000,00 oltre l’iva.
L’importo complessivo della gara a base d’asta della presente procedura ammonta, dunque, ad Euro 1.400.000,00 oltre l’iva.
Si precisa che non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo base.
Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non sarà stata approvata da IZSLER e qualora effettuata, non darà titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
La descrizione dettagliata della Fornitura oggetto dell’affidando Contratto, le relative peculiarità con la specificazione delle annesse prescrizioni, delle caratteristiche e dei requisiti minimi, anche con riferimento ai singoli servizi/attività oggetto dell’Appalto, nonché le relative modalità di esecuzione sono stabilite, oltre che nel presente Capitolato amministrativo e nel connesso Bando di Gara, nel Capitolato Tecnico e nei Documenti di gara, quali parti integranti e sostanziali.
L’appalto in oggetto comprende:
• imballo, trasporto, spese doganali, scarico c/o il laboratorio
• collegamenti e quant’altro necessario perché l’installazione possa considerarsi a regola d’arte e conforme alle
normative vigenti, senza esclusioni di sorta;
• corso di addestramento del personale ove necessario (da concordare con il Dirigente Responsabile della Struttura di destinazione);
• manuali d’uso operativi e di manutenzione per l’apparecchiatura redatti in lingua italiana o inglese;
• garanzia full risk per minimo 24 mesi, con assistenza tecnica (su chiamata entro 72 ore dalla chiamata stessa) comprensiva di mano d’opera e pezzi di ricambio.
Il Fornitore si impegna a effettuare la fornitura sopra indicata, con propria organizzazione di mezzi e personale e con gestione a proprio rischio.
L’appalto è finanziato con fondi propri.
Il difetto dei requisiti minimi riscontrato prima della stipula del contratto determina la decadenza e/o revoca e/o annullamento dell’aggiudicazione, mentre, se riscontrato in corso di esecuzione contrattuale, comporta grave inadempimento e, quindi, la risoluzione del contratto.
Il concorrente, per ciascuna delle caratteristiche elencate dovrà presentare documentazione tecnica esaustiva.
ART. 2 CARATTERISTICHE TECNICHE
Per il dettaglio delle apparecchiature e delle caratteristiche richieste si rinvia al capitolato tecnico allegato agli atti di gara ed ai relativi allegati.
L’offerta deve rispettare, pena l’esclusione dalla gara, i requisiti minimi e le caratteristiche tecniche indicate, in quanto
elementi essenziali.
Il difetto dei requisiti minimi riscontrato prima della stipula del contratto determina la decadenza e/o revoca e/o annullamento dell’aggiudicazione, mentre, se riscontrato in corso di esecuzione contrattuale, comporta grave inadempimento e, quindi, la risoluzione del contratto.
ART. 3
COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI AI RISCHI DA INTERFERENZA
In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all’appalto in oggetto non sono stati individuati costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza relativi all’eliminazione dei rischi da interferenza, pertanto i costi della sicurezza relativi ai rischi da interferenza sono pari a zero.
La presente procedura non è soggetta alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze,
ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.
Diversamente, i costi per la sicurezza legati ai rischi propri dell’impresa dovranno essere indicati nella formulazione dell’offerta economica a pena di esclusione.
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE – ESECUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 4
DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
Ai sensi dell’art. 103 del d.Lgs 50/2016 è richiesta cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, al netto dell’Iva, fatte salve le maggiorazioni previste dal comma 1 del sopracitato articolo in caso di ribassi superiori al 10 percento.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, cod. civ., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante capofila con conseguente aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo ad avvenuta verifica
positiva dell’esecuzione contrattuale.
In caso di difformità da quanto richiesto dall’IZSLER, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, previo incameramento della cauzione definitiva a titolo risarcimento danni. In tal caso l'IZSLER si riserva la facoltà di affidare la fornitura ai concorrenti che seguono in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento danni.
ART. 5
STIPULAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Con l’aggiudicatario verrà stipulato il contratto, trascorso il termine dilatorio (c.d. stand still) e conclusisi favorevolmente tutti i controlli in ordine ai requisiti di ordine generale e professionale.
Il contratto, firmato digitalmente, verrà stipulato tramite scrittura privata, a mezzo posta elettronica certificata.
Il contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi degli artt. 3 e 5 Tariffa, Parte Prima allegata D.P.R. 26
aprile 1986, n. 131.
Per quanto non espressamente indicato, si rinvia integralmente all’art. 100 e seguenti del D.lgs 50/2016.
ART. 6 CONSEGNA E COLLAUDO
Entro 30 giorni solari e consecutivi dall’invio dell’ordinativo di fornitura dovrà essere effettuata la consegna presso i Reparti cui le apparecchiature sono destinate, previ accordi con i Dirigenti Responsabili delle stesse strutture i cui nominativi saranno specificati in sede di ordinativo di fornitura.
Periodi massimi di consegna superiori a quelli indicati dovranno essere concordati con questa stazione appaltante.
L’eventuale clausola migliorativa (dichiarata in offerta ed approvata) per un periodo minore si intende comunque obbligatoria e, salvo diversamente indicato, è da intendersi espressa in giorni solari.
La consegna si intende porto franco presso la sede indicata: tutte le spese di imballo e di trasporto sono a carico del soggetto aggiudicatario.
La ditta deve obbligatoriamente consegnare gli strumenti nuovi di fabbrica e nella versione corrispondente all’offerta.
A seguito della consegna, verrà effettuato il collaudo e solo la data di attestazione dell’esito positivo del collaudo avrà valore ai fini della decorrenza della garanzia.
La ditta sarà responsabile, sia nei confronti degli operatori che degli utenti, della perfetta esecuzione della prestazione e della completa rispondenza del materiale a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di protezione.
La difformità qualitativa del prodotto fornito rispetto alle disposizioni di legge, alle prescrizioni indicate nella presente lettera di invito e a quanto dichiarato dalla ditta in offerta, potrà essere contestata dall’Istituto anche successivamente alla consegna, qualora i vizi e le difformità non siano immediatamente riconoscibili.
Tutte le spese accessorie e il collaudo, sono a carico dell’affidatario.
Per quanto non espressamente indicato, si rinvia integralmente all’art. 100 e seguenti del D.Lgs 50/2016.
ART. 7
SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
L’aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di quest’ultimo degli
obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
E' fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere totalmente o parzialmente a terzi, senza il consenso preventivo scritto dell’Istituto, e senza l'osservanza degli artt. 1406 e 1407 del Codice Civile, l’esecuzione di tutta o parte della fornitura di beni o della prestazione di servizi oggetto del contratto.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2558 del Codice Civile, è ammesso il subentro dell’impresa cessionaria a quella cedente nei casi di fusione, scissione, accorpamento o cessione di ramo d’azienda; in tal caso il subentro è condizionato alla verifica, in capo al subentrante, dei requisiti soggettivi ed oggettivi (consistenza economica ed affidabilità tecnica) necessari per contrarre con l’Istituto.
Le cessioni senza consenso fanno sorgere nell’Istituto il diritto a sciogliere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziali ed
effettuare l’esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presentata.
La cessione dei crediti derivanti dal contratto è disciplinata dall’art.106 del Decreto Legislativo 50/2016 cui si fa espresso
richiamo.
La cessione si intende automaticamente rifiutata se:
non riporta espressamente termini di pagamento e tassi di interesse previsti dai documenti di gara;
viene effettuata cessione parziale e non totale dei crediti vantati dalla società cedente nei confronti della Stazione Appaltante.
La cessione del credito non è efficace per le fatture oggetto di contestazione.
L'aggiudicatario deve osservare tutti gli obblighi derivanti da leggi e regolamenti vigenti, anche in materia di lavoro e assicurazioni sociali; tutti i relativi oneri sono a suo esclusivo carico.
L'aggiudicatario assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose arrecati all'Istituto od a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.
Con la formulazione dell'offerta, la ditta implicitamente certifica che i prodotti proposti sono conformi alle vigenti norme che disciplinano il settore oggetto di fornitura o di appalto.
Le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si intende subordinata all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.
Il servizio dovrà essere svolto adottando ogni necessaria misura di sicurezza prevista dalle normative e dalle leggi vigenti. In particolare si richiama l’Appaltatore alla integrale osservanza del decreto legislativo sopra richiamato “Testo Unico sulla Sicurezza”.
L’Appaltatore, nell’esecuzione del servizio, dovrà adottare tutti i procedimenti e cautele necessarie per garantire la sicurezza e l’incolumità dei propri operatori, del personale interno dell’Istituto e di terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.
Il personale incaricato dall’Appaltatore di svolgere il servizio dovrà essere convenientemente edotto sui rischi connessi alle operazioni e dovrà essere dotato di tutti i dispositivi (DPI) utili ed appropriati allo svolgimento in sicurezza delle proprie funzioni, previsti dalle vigenti leggi per le relative figure professionali.
Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull’Appaltatore restandone sollevata l’Amministrazione.
La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a non prestare servizi in conflitto con gli interessi dell’Istituto, per tutta la durata dell’appalto.
ART. 8
PREZZI /FATTURAZIONE/PAGAMENTI- PIANO DEI CORRISPETTIVI
Il pagamento avverrà, a mezzo mandato, a 60 giorni dalla data del collaudo riscontrato con esito favorevole.
Il riconoscimento degli eventuali interessi richiesti per il ritardato pagamento avverrà secondo le norme previste in materia.
Le fatture dovranno riportare l’indicazione del contratto e/o del numero d’ordine di riferimento, l’indirizzo del destinatario e l’esatta specifica indicazione della merce consegnata. Dovranno inoltre essere riportati il numero CIG e del CUP indicati nel contratto, nonché le coordinate bancarie del C/C dedicato su cui dovrà essere effettuato il pagamento. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento, con pieno esonero di questa Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo.
ART. 9 PENALI
Fermo quanto stabilito dal presente disciplinare, nel caso di inadempimento o inesatto adempimento, l’Istituto si riserva di applicare una penale in misura compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale.
Qualora il disagio causato dal ritardo provochi gravi conseguenze in termini di disservizio, anche con ricadute sull’utenza
esterna, tali penali potranno essere duplicate.
Tutti i termini previsti per l’adempimento sono da intendersi essenziali e perentori e pertanto ogni ritardo nell’adempimento sarà considerato, ai fini del presente contratto, come inadempimento, con conseguente applicazione delle relative penali.
L’importo complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% dell’intero importo contrattuale netto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.
Le penali eventualmente comminate saranno trattenute dalla cauzione definitiva e, laddove questa non risulti sufficienti
perché in parte svincolata, dai pagamenti dovuti dall’Istituto.
ART. 10
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La ditta aggiudicataria della fornitura assume su di sé gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136 del 13/08/2010 e ss. mm. ii.
La ditta deve comunicare all’IZSLER gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, entro 7 giorni dalla loro accensione. In entrambi i casi le coordinate del conto corrente dovranno essere trasmesse insieme alle generalità, al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso (art.3 comma 7).
Tutte le comunicazioni di cui sopra sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47
D.P.R. n. 445/2000 da inviarsi a mezzo posta o fax corredata da copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
In pendenza della comunicazione dei dati di cui sopra, l’Istituto non eseguirà alcun pagamento a favore dell’appaltatore. Di
conseguenza, i termini di pagamento si intenderanno sospesi.
La ditta si impegna altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.
La ditta aggiudicataria deve trasmettere all’IZSLER, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell’inserimento dell’apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., ivi compreso quello di comunicare alla Stazione Appaltante i dati di cui sopra, con le modalità e nei tempi ivi previsti. Si impegna altresì a dare immediata comunicazione a ciascun Istituto ed alla prefettura-ufficio territoriale competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 11
CODICE DI COMPORTAMENTO IZSLER – PATTO DI INTEGRITA’
Il committente informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con deliberazione del CDA n. 13 del 30.10.2017, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54 del D.Lgs n. 165/2001 così come sostituito dall'art. 1, comma 44 della L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione", documento che integra e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013.
Le norme contenute nel Codice si applicano, fra l’altro, ai collaboratori e consulenti con qualsiasi tipologia di contratto e/o incarico, conferito a qualsiasi titolo (art. 2, comma 2, lett. f)), nonché al personale a qualsiasi titolo di operatori economici fornitori di beni, servizi o lavori (art. 2, comma 2, lett. h)).
Tutti i fornitori, quali soggetti terzi sono tenuti nei rapporti con il Committente, ad uniformare la loro condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti definiti nel Codice di Comportamento, tenendo presente che la violazione dello stesso comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto del Committente di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.
I fornitori dovranno altresì, attenersi a quanto previsto dal DPR 16.04.2013, N. 62 avente ad oggetto il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165” che al comma 3 dell’art. 2 stabilisce che le pubbliche amministrazioni estendono gli obblighi di condotta previsti dal presente codice nei confronti di imprese fornitrici di beni e servizi.
A tal fine, nel caso di violazione degli obblighi derivante dal citato codice, il committente potrà procedere alla risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale.
Il Codice è reperibile sul sito internet aziendale: xxx.xxxxxx.xx, nella sezione “Amministrazione Trasparente “ – “Disposizioni generali” – sotto-sezione di primo livello “Atti generali”, sotto-sezione di secondo livello “Codice Disciplinare e codice di condotta”.
L’operatore economico dovrà accettare il PATTO DI INTEGRITA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DI REGIONE LOMBARDIA, che si allega al presente capitolato, come da dichiarazione da rendere in fase di autocertificazione.
ART. 12
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA – TUTELA DELLA PRIVACY
Si rinvia, quanto ai principi applicabili e alle modalità di trattamento dei dati personali alle norme del nuovo regolamento europeo n. 2016/679 del 26.04.2016 entrato in vigore il 25.05.2018 in quanto direttamente applicabili, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”.
Con X.Xxx n. 101 del 10.08.2018 è stato, tra l’altro, adeguato il vigente codice della privacy alle nuove disposizioni comunitarie in materia.
L’IZSLER garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:
- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6.1, lett. b) Reg. 679/2016);
- il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale (art. 6.1, lett. c) Reg. 679/2016);
- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016).
In elenco, le finalità per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati:
- per l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici aziendali;
- per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;
- per la gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto;
- per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo; per
ottemperare a specifiche richieste dell’Interessato.
I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine
intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):
ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia);
agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale;
a istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti dall’esecuzione dei contratti.
Si rende edotto l’Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del contratto stipulato. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali.
Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si verificasse la necessità di una
comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.
I dati personali relativi allo stato di salute non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati).
L’Istituto dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Massimario di scarto e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.
Base giuridica del trattamento: Consenso dell’interessato ex art 6 GDPR
Con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali ai fini della liceità dello stesso ex art. 6 del GDPR. Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte di IZSLER per le finalità sopra descritte.
La ditta aggiudicataria dovrà essere nominata, con provvedimento separato, responsabile del trattamento dei dati ex articolo 29 del regolamento UE 2016/679, per le attività collegate con l’esecuzione del contratto.
ART. 13 RISOLUZIONE – RECESSO
In aggiunta alle fattispecie previste dal codice civile in materiale, il contratto potrà essere, altresì, risolto in seguito ad una semplice dichiarazione di questa Stazione Appaltante, nei seguenti casi:
- violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n.136 del 13 agosto 2010;
- inosservanza del codice di comportamento IZSLER e del Patto di integrità in materia di contratti pubblici di Regione Lombardia.
La risoluzione di diritto del contratto comporterà l’incameramento della cauzione definitiva e il risarcimento del danno
subito.
L’Amministrazione ha diritto di recedere qualora il servizio di cui trattasi divenga acquisibile mediante una sopravvenuta convenzione Consip che preveda condizioni di maggior vantaggio economico per l’Amministrazione stessa e l’Appaltatore non acconsenta alle conseguenti modifiche delle condizioni economiche offerte in sede di gara.
ART. 14 SPESE E IMPOSTE
Sono a carico della ditta aggiudicataria le imposte, il rimborso per le spese di pubblicità legale, le tasse e gli oneri, presenti
e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il Contratto, l’imposta di bollo il cui pagamento rimane, pertanto, a carico del Fornitore.
ART. 15
FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie eventualmente insorte è competente il Foro di Brescia.