SCHEMA CONTRATTO
SCHEMA CONTRATTO
FORNITURA DEL SISTEMA INFOMATIVO DI LABORATORIO ANALISI E DI ANATOMIA PATOLOGICA
Sommario
Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati 4
Art.2. Disciplina Applicabile 4
Art.3. Oggetto del Contratto 5
4.1 Manutenzione adeguativa 6
4.2 Manutenzione evolutiva 6
4.3 Manutenzione normativa 6
Art.7. Obbligazioni Generali del Fornitore 8
Art.8. Obbligazioni specifiche e Garanzia 10
Art.9. Verifica di conformità 10
Art.10. Pagamenti – interessi 11
Art.11. Obblighi relativi al rapporto di lavoro Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.12. Deroga all’eccezione di Inadempimento 12
Art.15. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti 13
Art.16. Cauzione Definitiva 14
Art.19. Clausola Xx.Xx.Xx SpA – Consip SpA 16
Art.20. Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa 16
Art.23. Recall dei prodotti Errore. Il segnalibro non è definito.
Art.25. Trasparenza dei prezzi 19
Art.26. Tracciabilità dei flussi finanziari 20
Art.27. Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software 20
Art.28. Obblighi di riservatezza 21
Art.29. Evoluzione tecnologica 21
Art.30. Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore 21
Art.32. Trattamento dei Dati Personali 22
SCHEMA DI CONTRATTO
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DEL SISTEMA INFORMATIVO E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
TRA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE SAN XXXXXXXX XXXXXXX DI AVELLINO (in seguito indicata
sinteticamente come “AO Moscati”) con sede legale in Avellino, cap 83100, contrada Amoretta– città ospedaliera partita IVA cod. fiscale 01948180649 ,
in persona del Dott. ............................................................... , nato a ………………………….
Il ........................................................... , in qualità di Legale Rappresentante , giusta poteri conferiti con D.G.R.C. n. ..... del ...............
E
………………………..sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di
al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , giusta poteri allo stesso conferiti da (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
OPPURE
, sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , X.XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante con sede legale in
, Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , e la mandante , con sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via ,giusta mandato collettivo tecnico con rappresentanza autenticato dal notaio in dott. repertorio n.(nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore”)
PREMESSO CHE:
nell’ambito del presente Contratto si intende per:
⮚ “Amministrazione Contraente” o “Amministrazione” o “Azienda Ospedaliera” “Committente”, “Stazione Appaltante” l’A.O.R.N. S.G. Moscati ;
⮚ “Fornitore”, “appaltatore”, “impresa”, “esecutore” l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
⮚ “Dec” il Direttore dell’esecuzione del contratto
⮚ “Collaudatore” si intende il soggetto incaricato della verifica di conformità delle prestazioni;
⮚ Capitolato Tecnico: il documento di cui all’Allegato “A”;
⮚ Documentazione Tecnica: tutta la documentazione costituente l’offerta tecnica presentata dalla
ditta aggiudicatrice in sede di gara ;
⮚ Offerta Economica: tutta la documentazione costituente l’offerta economica presentata dalla ditta aggiudicatrice in sede di gara;
⮚ Contratto: il presente documento contrattuale inclusi i suoi allegati) formalizza l’accordo tra l’Azienda Ospedaliera SG Moscati e il Fornitore e contenente le prescrizioni e le condizioni che disciplinano il suddetto accordo;
⮚ "Giorni " , “Giorni solari” si intendono tutti i giorni inclusi sabato, domenica e festivi;
⮚ "Xxxxxx lavorativi" si intendono tutti i giorni esclusi sabato pomeriggio, domenica e festivi;
⮚ "Ore lavorative" si intendono le ore comprese negli intervalli dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00
alle 17.00 di "Giorni lavorativi”
PREMESSO CHE
1. con Delibera n. del il Direttore Generale dell’A.O. Xxxxxxx ha aggiudicato la fornitura di
2. l’A.O. Moscati nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha proceduto all’individuazione dell’operatore economico per la Fornitura mediante l’indizione di un Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. del
e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. del
3. il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e relativi allegati;
4. il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Speciale e Tecnico relativi allegati , nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definiscono in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse per la formulazione dell’offerta;
5. il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva;
Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue.
Art.1. Valore delle Premesse e degli Allegati
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Contratto :
• Allegato 1) concernente la specifica del servizio aggiudicato al fornitore oggetto del presente contratto;
• Capitolato Tecnico: il documento di cui all’Allegato “A”;
• Documentazione Tecnica: tutta la documentazione costituente l’offerta tecnica presentata dalla ditta aggiudicatrice in sede di gara che anche se materialmente non allegata costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto ;
• Offerta Economica: tutta la documentazione costituente l’offerta economica presentata dalla ditta aggiudicatrice in sede di gara e materialmente allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto
Art.2. Disciplina Applicabile
1. Le forniture ed i servizi oggetto del presente documento è regolata:
1.1. dal presente contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
1.2. dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
1.3. dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente e dalle norme vigenti in tema di contratti pubblici;
1.4. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
1.5. dai regolamenti ed atti dell’Azienda Ospedaliera S.G. Moscati.
2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico o e quanto dichiarato nella Documentazione tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Speciale e Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui la Documentazione tecnica contenga, a giudizio dell’AO Moscati, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Speciale.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, l’Amministrazione Contraente da un lato e il Fornitore dall’altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
Art.3. Oggetto del Contratto
1. Il contratto ha ad oggetto la fornitura del sistema informativo di laboratorio analisi e di anatomia patologica, il tutto come meglio descritto nel Capitolato e negli altri elaborati di gara e, se migliorative, nella Documentazione tecnica presentata.
Art.4. Servizi connessi
1. I servizi descritti nel presente articolo sono connessi alla fornitura del sistema informativo e dei servizi complementari per la gestione delle risorse umane. Nella fornitura sono inclusi aggiornamenti tecnologici con tutte le nuove release di prodotto e software, in particolare a seguito di adeguamenti a vincoli di tipo normativo.
Consegna e installazione e collaudo : Si rinvia a quanto stabilito nel capitolato speciale Formazione operatori: Si rinvia a quanto stabilito nel capitolato speciale
Servizio di assistenza e manutenzione del sistema informativo e dei servizi complementari secondo quanto stabilito nel capitolato speciale e nella offerta tecnica presentata.
Durante tutto il periodo contrattuale decorrente dalla “Data di stipula del contratto”, il Fornitore dovrà
fornire i servizi di assistenza e manutenzione, così come previsto dal Capitolato Speciale di Appalto.
Il costo dei servizi di assistenza e manutenzione decorrenti dalla data di installazione del sistema informativo è incluso nel prezzo dell’appalto.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'assistenza verrà effettuata con personale specializzato del Fornitore e comprenderà:
- Manutenzione correttiva;
- Manutenzione adeguativa;
- Manutenzione evolutiva;
- Manutenzione descrittiva e normativa.
Durante tutto il periodo contrattuale la ditta dovrà incaricare un proprio rappresentante munito di tutte le istruzioni e mezzi per assicurare la rigorosa disciplina ed il perfetto adempimento delle prescrizioni di cui al Capitolato Tecnico. Il rappresentante della ditta dovrà avere legale mandato per quanto concerne i rapporti con l’U.O. Sistemi Informativi dell’AO, e dovrà assumere la funzione di
“Direttore Tecnico dell’Appalto”.
Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una interruzione dell’utilizzo del sistema, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore in orario non lavorativo per l’ Amministrazione, salvo diverse indicazioni dell’ Amministrazione medesima. In particolare il Fornitore dovrà garantire la fornitura di qualsiasi parte necessaria a mantenere in perfetta efficienza il Sistema, garantendo un servizio tecnico di assistenza e manutenzione anche per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo.
Per manutenzione correttiva si intende la diagnosi e la rimozione delle cause e degli effetti, su tutte le componenti fisiche e logiche del sistema, dei malfunzionamenti dell’hardware, dei sistemi di base, delle procedure e dei programmi in esercizio, assicurando il tempestivo ripristino dell’operatività.
La manutenzione correttiva è normalmente innescata da una segnalazione di impedimento all'esecuzione dell'applicazione/funzione o dal riscontro di differenze fra l'effettivo funzionamento del software applicativo e quello atteso, determinato dai controlli che vengono svolti durante l'attività dell'utente.
I malfunzionamenti imputabili a difetti presenti nel codice sorgente o di base dati sono risolti dal servizio di manutenzione correttiva con la riparazione del codice sorgente.
I malfunzionamenti, le cui cause non sono imputabili a difetti presenti nell’applicativo, ma ad errori tecnici, operativi o d'integrazione con altri sistemi (ad esempio interruzione del collegamento, uso improprio delle funzioni), possono comportare, da parte del servizio di manutenzione correttiva, il solo supporto all'attività diagnostica sulla causa del malfunzionamento ma possono essere poi risolti per competenza da altre strutture aziendali o fornitori.
Ogni segnalazione di malfunzionamento si tradurrà in una richiesta di intervento di manutenzione correttiva.
Al momento della segnalazione del malfunzionamento verrà attribuita la categoria di malfunzionamento.
La discriminazione tra malfunzionamento e nuova esigenza verrà determinata dall'Amministrazione congiuntamente all’azienda Fornitrice secondo regole di correttezza, buona fede e ragionevolezza tecnica, in nessun caso l'onerosità della soluzione potrà essere valutata quale discriminante.
Dal momento in cui la richiesta verrà comunicata al Fornitore decorrono i tempi relativi ai livelli di servizio definiti di seguito.
Il Fornitore avrà la responsabilità della esecuzione dell'attività fino alla soluzione del malfunzionamento stesso o, nel caso non segua un intervento di correttiva, fino alla segnalazione delle relative motivazioni.
Il numero di interventi per tale tipologia di manutenzione deve essere illimitato indipendentemente dal
fatto che l'attività di risoluzione sia svolta da remoto o “in loco”.
La fine delle attività verrà comunicata all'Amministrazione che procederà alla verifica delle modifiche apportate.
Questi interventi sono finalizzati ad eliminare funzionamenti errati e ad al ripristino delle funzionalità
previste. Il ripristino della funzionalità dovrà avvenire attraverso l’applicazione di “patch”, altrimenti attraverso modifica del codice custom realizzato ad hoc. Il fornitore deve comunque effettuare la diagnosi e la rimozione delle cause dei malfunzionamenti, nonché gli effetti derivanti dai malfunzionamenti sulle basi dati. I difetti presenti nel codice sorgente o nelle basi dati, non rilevati a suo tempo durante il ciclo di sviluppo, collaudo e migrazione dati, sono risolti dalle attività MAC. Nell’ambito di questo servizio il fornitore deve attivare anche la competenza sistemistica necessaria alla identificazione e corrispondente soluzione dei malfunzionamenti.
1.1. Manutenzione adeguativa (MAD)
Questi interventi sono volti ad assicurare la costante aderenza delle procedure e dei programmi all’evoluzione dell’ambiente tecnologico di riferimento (Sistemi operativi, DBMS, Web server, ecc) ed al cambiamento dei requisiti organizzativi, normativi e d’ambiente, mantenendo invariati gli iniziali requisiti di progettazione.
L’adeguamento potrà comportare variazioni del flusso operativo e dei controlli senza comportare variazioni e/o
alterazioni del software e della base dati.
Sono parte integrante della manutenzione adeguativa le seguenti attività:
- adeguamenti necessari per innalzamento di versioni del software di base;
- adeguamenti intesi all'introduzione di nuovi prodotti o modalità di gestione del sistema;
- adeguamenti a fronte di migrazioni;
- modifiche, anche massive, non a carattere funzionale, alle applicazioni (ad esempio cambiamento di titoli sulle maschere).
1.2. Manutenzione evolutiva (MEV)
Questi interventi sono finalizzati all’ottimizzazione delle applicazioni ed al perfezionamento delle procedure senza stravolgere la logica funzionale del sistema; in generale saranno considerati interventi MEV tutti quegli interventi evolutivi che richiedano non più di 10 (dieci) giorni-uomo complessivi per anno.
Per manutenzione evolutiva si intende la realizzazione di funzionalità volte a soddisfare esigenze utente che riguardano funzioni aggiuntive, modificate o complementari al sistema esistente.
Sono riconducibili a manutenzione evolutiva le seguenti tipologie di attività, elencate a titolo indicativo e non esaustivo:
- modifiche urgenti alle funzioni, da realizzarsi con risorse e tempi contenuti, quali ad esempio, la modifica di una transazione o di un report per una diversa prospettazione dei dati
- la messa a disposizione dell’A.O. di nuove funzionalità delle applicazioni sviluppate dal proponente e/o di nuove versioni del software installato. Qualora vengano implementate dal proponente, per le applicazioni di proprietà dell’A.O., nuove funzionalità, modifiche di quelle esistenti, integrazioni con altre funzionalità/servizi ovvero miglioramenti di aspetti non funzionali quali usabilità, prestazioni, accessibilità, anche se sviluppate su altre realtà Aziendali, le stesse, qualora ritenute utili al soddisfacimento delle esigenze operative dell’A.O., dovranno essere messe gratuitamente a disposizione dell’A.O.
- lo sviluppo di web services per la realizzazione di nuove integrazioni
1.3. Manutenzione normativa(MAN)
Questi interventi sono finalizzati a conformare le funzionalità del sistema il novellato normativo eveniente durante il periodo di vigenza del contratto, relativamente alla legislazione nazionale e regionale ed alle direttive comunque disposte da Enti sovraordinati.
Detti interventi sono effettuati nell’invarianza degli oneri economici per l’A.O. né possono essere oggetto di richieste economiche comunque formulate.
Art.5. Corrispettivi
1. I corrispettivi dovuti al fornitore sono stabiliti e dettagliatamente indicati nell’Offerta Economica
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono e rimarranno fissi ed invariabili, in aumento, per tutta la durata del contratto, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.
Art.6. Durata dell’appalto
1. La durata del contratto è pari a 36 mesi a decorre dalla data di collaudo definitivo del sistema fornito ovvero dalla seguente data:
2. La Ditta fornitrice avrà inoltre l'obbligo di continuare la fornitura , alle stesse condizioni e prezzi, fino a quando l'Azienda non avrà provveduto alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.
Art.7. Obbligazioni Generali del Fornitore
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura basate sul presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore dovrà dare esecuzione all’Ordinativo di Fornitura dell’Amministrazione contraente.
3. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l’attivazione dei servizi e delle forniture oggetto del Contratto, eventualmente da svolgersi presso i servizi dell’Amministrazione Contraente, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell’esecuzione contrattuale; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, i servizi dell’Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati dal personale dell’Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore s’impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell’Amministrazione Contraente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
4. Il Fornitore prende atto che l’esecuzione della fornitura del presente Contratto è da considerarsi quale
servizio di pubblica necessità, trattandosi di servizio indispensabile, insostituibile ed urgente, tale da non ammettere sospensione e/o carenze.
5. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell’Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
7. Il Fornitore si impegna espressamente a:
7.1. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione del
Contratto secondo quanto specificato nello stesso e nei rispettivi Allegati;
7.2. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e
l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni
7.3. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all’Amministrazione di monitorare la conformità della fornitura alle norme previste nel Contratto.
7.4. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
7.5. comunicare tempestivamente all’Amministrazione le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
7.6. non opporre all’Amministrazione qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura;
7.7. manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale
inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione Contraente.
9. Il Fornitore si obbliga a:
9.1. dare immediata comunicazione all’Amministrazione Contraente di ogni circostanza che abbia
influenza sull’esecuzione delle attività e prestazioni contrattuali ;
9.2. fornire le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto nei luoghi indicati o che verranno indicati nell’ordinativo emesso dall'Amministrazione Contraente.
10. Il Fornitore è tenuto a inviare all’Amministrazione, con periodicità semestrale, la dichiarazione
sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, del certificato di iscrizione al Registro delle
Imprese.
11. Il Fornitore si obbliga a:
11.1. prestare i servizi connessi oggetto del Contratto nel rispetto dei livelli di servizio stabiliti nel Capitolato e, ove migliorativi, nella Documentazione tecnica presentata dal fornitore ; resta inteso che la fornitura dovrà essere prestata, comunque, senza soluzione di continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza;
11.2. manlevare e tenere indenne l’AO Moscati dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei prodotti forniti agli utilizzatori e oggetto del Contratto.
12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.
Art.8. Obbligazioni specifiche e Garanzia
1. Il Fornitore ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto, la documentazione amministrativa richiesta e presentata all’AO Moscati per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l’obbligo di:
a) comunicare all’Amministrazione ogni modificazione e/o integrazione, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, del D.Lgs. n. 56/2016 entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, decorrenti dall’evento modificativo/integrativo.
b) comunicare, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di
cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art.9. Verifica di conformità
1. L’Amministrazione Contraente tramite il DEC provvederà, nel corso dell’esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità s’intendono a carico del Fornitore.
Art.10. Pagamenti – interessi
1. Il pagamento avverrà entro i termini previsti dalle vigenti norme, e comunque entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, secondo le modalità previste dal DM 3 aprile 2013 n.55. Il Codice Univoco Ufficio (CUU) è un’informazione obbligatoria delle fattura elettronica PA e per l’AO Moscati è XQ3IN7.
2. Ai sensi dell’art. 25 DL 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, anche le fatture elettroniche indirizzate a questa azienda, oltre a rispettare le procedure di cui al DM 55/2013, devono riportare i seguenti elementi specifici:
- Codice identificativo di Gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo della tracciabilità di cui alle
legge 136/2010;
Inoltre campi obbligatori per la compilazione del format fattura elettronica PA da trasmettere a questa amministrazione sono i seguenti:
o Denominazione Ufficio: Servizio Economico Finanziario
o P IVA: 01948180649
3. L’indirizzo accreditato per il ricevimento della fattura elettronica è xxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx
4. In particolare la fattura deve contenere:
o Data e numero d’ordine di acquisto (la mancanza ne può comportare il rifiuto da parte dell’ufficio destinatario)
o Data e numero del DDT per le forniture di beni
o Totale documento
o Codice fiscale del cedente
5. Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura, ed all’esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell’Azienda. In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l’applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.
6. I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati sul c/c bancario n.
intrattenuto dal medesimo presso l’Istituto
7. ABI - CAB - IBAN
8. In caso di variazione a quanto sopra convenuto l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche, in difetto di tale notificazione l’Azienda non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.
9. In caso di ritardo, gli interessi moratori, ove richiesti, verranno corrisposti nella misura prevista dalla legge vigente
Art.11. Deroga all’eccezione di Inadempimento
1. Data la natura di servizio pubblico dell’attività oggetto del presente contratto, l’impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all’art. 1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali, anche in caso di mancata tempestiva contro prestazione da parte del committente.
Art.12. Penali
Nel caso in cui l’aggiudicatario risultasse inadempiente nella prestazione del servizio e/o non osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel capitolato, nel disciplinare e/o nella proposta tecnica presentata in sede di gara, ivi inclusa la corretta operatività delle funzioni descritte nel capitolato, entro le date contrattualmente prescritte, sarà facoltà dell’Azienda procedere alla contestazione dell’addebito ai sensi dell’art. 1454 C.C., previo invio di raccomandata con avviso di ricevimento o pec.
Qualora la ditta entro il termine di 15 giorni non dovesse provvedere, l’Azienda, sulla base di valutazioni disposte da apposita commissione mista formata dal Dirigente dell’U.O. Sistemi Informativi, dal Direttore dell’U.O.C. Gestione Risorse Umane, sentito il Referente della Società aggiudicataria, definirà puntualmente le inadempienze relative alla realizzazione della procedura valutando la mancata osservanza del capitolato. Quindi procederà all’applicazioni di penali pari a € 5.000,00 per ritardi di 1 mese e € 7.500,00 al mese per ritardi superiori sino alla definizione delle contestazioni rilevate.
A fronte di eventuali inadempienze rilevate nell'esecuzione dei servizi, l’Azienda provvederà a notificare al Fornitore l’accertamento delle stesse e all’applicazione di penalità pari a € 2.000,00 al giorno nel caso di interruzione di servizio maggiore o uguale ad un giorno (8 ore lavorative).
Tutte le penali verranno applicate sentito il Fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo.
L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Azienda, ovvero
tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore, ovvero detrazione dalla cauzione definitiva.
L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione a
richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Art.13. Riserve
1. Il soggetto fornitore non può opporre, ai sensi dell’art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata nella procedura di gara.
2. Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all’Azienda Ospedaliera e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.
3. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.
4. Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati il soggetto fornitore decade dal diritto di
fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Ospedaliera interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.
Art.14. Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti
1. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall’art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
2. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l’A.O. Xxxxxxx, fermo restando il
diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l’ Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto
5. Il D.Lgs. 50/2016 disciplina, all’art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Contratto per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui l’Amministrazione Contraente aveva inizialmente aggiudicato l’appalto.
6. In caso di risoluzione l’AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all’aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all’art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D.Lgs. 50/2016.
7. Le circostanze di cui all’art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui l’AO Moscati aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all’art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva alla Contratto la quale è disciplinata nei seguenti commi:
7.1. In tutti i casi di variazione soggettiva del Contratto, si precisa che l’efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte dell’AO Moscati. Tale comunicazione avverrà a seguito dell’autorizzazione alla variazione stessa disposta dall’Amministrazione Contraente
7.2. L’autorizzazione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all’accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire all’AO Moscati tutta la documentazione necessaria ai fini dell’accertamento, nei confronti del
nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla lex
specialis di gara in merito all’assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.
8. l’AO Moscati nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposita richiesta del D.E.C. , una esecuzione del Contratto da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all’autorizzazione.
9. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
Art.15. Cauzione Definitiva
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore ed ai fini della stipula del presente Contratto , il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell'AO Moscati rilasciata da
, polizza n°. , alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all’art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per l’esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dall’esecuzione della Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali, nei confronti dell’AO Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l’AO moscati ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l’applicazione delle penali di cui al presente contratto
2. La garanzia opera nei confronti d’AO Moscati a far data dalla sottoscrizione della Contratto
3. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell’Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
4. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta..
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, l’AO Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto
Art.16. Risoluzione
1. In caso di gravi e reiterate inosservanze delle prescrizioni contrattuali comunicate preventivamente a mezzo PEC al Fornitore ed in specie di quelle riflettenti la qualità ed i termini del servizio, l’Azienda si riserverà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C, con apposito motivato
provvedimento, con l’obbligo della ditta aggiudicataria decaduta di risarcire ogni conseguente spesa o danno.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. o tramite PEC dall’AORN SG Moscati, per porre fine all’inadempimento, la medesima Azienda Ospedaliera ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Azienda Ospedaliera Moscati può risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ.,senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o tramite PEC.
4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l’Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura (valore ottenuto detraendo dal valore contratto il valore di eventuali ordinativi di fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con PEC.
5. In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione Contraente al risarcimento dell’ulteriore
danno.
6. In caso di risoluzione l’AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all’aggiudicazione della procedura di gara.
Art.17. Recesso
1. L’Amministrazione contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte,
in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
1.1. giusta causa,
1.2. mutamenti di carattere organizzativo e/o tecnico riguardanti la stessa Amministrazione.
1.3. per motivi di pubblico interesse;
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Xxxxxxxxx
3. L’Amministrazione inoltre potrà recedere, per qualsiasi motivo, dal Contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della Facoltà di cui all’articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r /PEC.
4. In caso di recesso da parte dell’AORN Moscati, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione delle prestazioni eseguite relative al Contratto di fornitura, purché eseguite correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto stesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.
5. In caso di recesso l’AO Moscati si riserva di scorrere la graduatoria di cui all’aggiudicazione della
procedura di gara.
Art.18. Clausola Xx.Xx.Xx SpA – Consip SpA
1. L’A.O.R.N. S.G. Xxxxxxx si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto , ai sensi dell’ex art. 1353 e ss del codice civile qualora, in caso di aggiudicazione di procedura centralizzata da parte della XX.XX.XX. Spa relativa a materiale previsto nel presente contratto, lo stesso s’intenderà risolto a decorrere dalla adesione di questa Azienda al contratto stipulato da SoReSa SpA , senza che per questo il partecipante/offerente possa avanzare qualsiasi pretesa di compenso /indennizzo per le spese sostenute, fatti salvi i corrispettivi per le prestazioni eseguite
2. L’A.O.R.N. S.G. Xxxxxxx si riserva la facoltà di sciogliere il presente contratto , ai sensi dell’ex art. 1353 e ss del codice civile qualora, nel corso di vigenza del contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP SpA) attivasse una Convenzione avente ad oggetto i servizi di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e l’ appaltatore non sia in grado di praticare almeno tali prezzi; il fornitore non potrà pretendere alcuna forma di risarcimento o indennizzo.
Art.19. Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa
1. Con la stipula del Contratto, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’AO Moscati dalle pretese che terzi dovessero
avanzare in relazione ai danni derivanti dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. Anche a tal fine, il Fornitore deve essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata del Contratto.
4. Infatti resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata del Contrato, è condizione essenziale per l’AO Moscati e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto.
5. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla
predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
6. L’Appaltatore, deve essere in possesso di una polizza assicurativa della responsabilità civile verso l’Amministrazione appaltante, i suoi dipendenti , i propri addetti e verso i terzi, con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinque milioni) per sinistro ed anno.
La garanzia dovrà comprendere:
a) il risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ai locali, ai materiali ed alle attrezzature
interessate all’esecuzione della fornitura;
b) il risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti che si dovessero verificare a persone (anche il danno biologico) o cose;
c) il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità della Ditta aggiudicataria e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche di cui si avvalga;
d) responsabilità verso il personale della Ditta aggiudicataria e dei subappaltatori, con particolare riguardo agli infortuni sul lavoro, inclusa la copertura per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto, dal personale, malattie professionale, ecc.;
7. L’appaltatore dovrà essere in possesso di una polizza per Responsabilità civile prodotti per i danni corporali e materiali a terzi e diretti causati a terzi da difetto del prodotto (ricambi e apparecchiature sostitutive) per i quali l’aggiudicatario rivesta in Italia la qualifica di produttore.
Condizioni e limiti richiesti:
- Massimale unico minimo Euro 6.000.000,00 per evento/anno
- Estensione della qualifica di terzi ai dipendenti dell’Amministrazione, ai
subappaltatori e ai loro dipendenti
La polizza RC Prodotti dovrà essere presentata unicamente qualora l'aggiudicatario rivesta nell'ambito dell'appalto di fornitura uno dei seguenti ruoli:
- Produttore
- Fornitore/distributore di beni oggetto della fornitura sul quale secondo quanto previsto dal D.lgs. - Codice del consumo, possano ricadere le medesime responsabilità del produttore. Qualora ad
esempio il fornitore/distributore rivesta anche la qualifica di produttore apponendo al bene un proprio marchio.
In tutti i casi diversi da quelli sopra citati la polizza RC prodotti non deve intendersi richiesta.
L’Amministrazione può chiedere l’esibizione delle polizze in ogni momento
Art.20. Subappalto
1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto,salvo quando previsto dal capitolato di gara.
Art.21. Responsabili
1. Il fornitore nomina Responsabile dell’esecuzione del contratto il , nato a
il , con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l’Impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l’esecuzione della fornitura avvenga a regola d’arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali
2. L’Impresa indica quale responsabile dell’esecuzione contrattuale per i rapporti organizzativi ed operativi con il Responsabile dell’esecuzione di cui sopra il nato a il
.
3. L’Impresa dichiara, altresì, che il proprio numero di fax e l’indirizzo mail al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono:
e-mail - fax - tel. - PEC
4. L’Impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.
5. Ai fini dell’invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell’Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall’Impresa.
6. Ai fini dell’invio della e-mail dovrà essere invece inviato dall’impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall’Azienda.
Art.22. Fuori produzione
1. Nel corso di durata del presente Contratto , il Fornitore potrà non fornire il dispositivo come offerto nella procedura di gara, o nelle successive evoluzioni tecnologiche, e oggetto del contratto medesimo, solo ed esclusivamente in caso di sopravvenuto “fuori produzione” accertato mediante la seguente documentazione da consegnare all’Amministrazione Contraente :
a) dichiarazione in originale di “fuori produzione” resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del
d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore (ove coincidente con il produttore) ovvero dal produttore (ove diverso dal Fornitore);
b) dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, dal Fornitore, con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”.
A tal fine, potrà essere richiesta dall’Amministrazione Contraente ogni più idonea documentazione
tecnica del prodotto offerto in sostituzione.
2. All’esito dell’analisi sulla documentazione di cui al precedente comma, l’Azienda Ospedaliera Moscati procederà alla verifica tecnica in ordine alla sussistenza, sul prodotto offerto in sostituzione, di funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto dichiarato “fuori produzione”. In particolare, al fine di procedere alla suddetta verifica, l’Amministrazione chiederà al Fornitore di consegnare idonea documentazione tecnica atta a dimostrare il possesso da parte del prodotto offerto in sostituzione delle medesime caratteristiche tecniche minime e migliorative del prodotto sostituito.
3. Solo all’esito dell’analisi delle dichiarazioni di cui al precedente comma 1 e della verifica tecnica di cui
ai precedenti commi 2 e 3, l’Amministrazione ha la facoltà di:
- in caso di esito negativo, recedere in tutto o in parte dal presente Contratto, ovvero
- in caso di esito positivo, esonerare il Fornitore dalla fornitura del dispositivo dichiarato “fuori produzione”, sostituendolo con quello offerto in sostituzione.
Art.23. Trasparenza dei prezzi
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara con riferimento alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente contratto di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell’Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.
Art.24. Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’Impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L. 13 agosto 2010 n.136 ed in particolare assume l’obbligo di:
1.1. riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG). Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla Stazione appaltante;
1.2. comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
2. Qualora l’appaltatore non assolva gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 dello predetto art. 3.
Art.25. Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software
1. L’Impresa dovrà richiedere per iscritto alla Committente l’autorizzazione all’utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Committente medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l’uso di prodotti software non autorizzati dalla Committente costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
2. L’Impresa garantisce, in ogni caso, che i prodotti software utilizzati nell’ambito del presente contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
3. L’Impresa è obbligata a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti della Committente e/o dell’Amministrazione alle verifiche che la Committente riterrà opportune prima dell’utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.
4. In caso di inadempimento dell’Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà della Committente di risolvere il presente contratto, l’Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.
Art.26. Obblighi di riservatezza
1. L’impresa ha l’obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Committente, di mantenere riservati, per tutta la durata del contratto medesimo e, per i dieci anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dalla Committente e/o dall’Amministrazione di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L’obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. L’impresa è responsabile per l’esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole con il contratto.
Art.27. Evoluzione tecnologica
1. Il Fornitore s’impegna a comunicare all’Amministrazione l’evoluzione tecnologica dei software oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà proporre pertanto di sostituire il prodotto oggetto del Contratto senza oneri economici aggiuntivi con altri che presentino caratteristiche tecnico-funzionali migliorative sotto il profilo dell’evoluzione tecnologica. Solo a seguito dell’esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto offerto da parte dell’amministrazione Contraente, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.
Art.28. Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni
tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell’AO Moscati una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’AO Moscati, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesima A.O. Moscati.
3. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell’A.O. Xxxxxxx , quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la
pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto il contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.
Art.29. Foro Competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Amministrazione, sarà competente in via
esclusiva il Foro di Avellino.
Art.30. Trattamento dei Dati Personali
1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stessa e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell’ambito del Disciplinare di gara che deve intendersi in quest’ambito integralmente trascritto.
2. La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l’azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate.
4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell’operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente e di SoreSa Spa e dell’ANAC e dei Servizi Contratti Pubblici. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L.
190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.
5. Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.
6. In ragione dell’oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato “Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
7. Il Fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall’art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.
8. Il Fornitore prende atto che la Committente potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla Committente, volti a riscontrare l’applicazione e l’adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
9. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
10. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.
Art.31. Clausola Finale
1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà
essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte dell’Amministrazione Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Xxxxxxxxx si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Per l’Azienda Ospedaliera San Xxxxxxxx Xxxxxxx | Per il Fornitore |
Dott. | Dott. |
Firma | Firma |
Avellino, lì / /
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 1 (Valore delle Premesse e degli Allegati);Articolo 2 (Disciplina Applicabile); Articolo 3 (Oggetto del Contratto); Articolo 4 (servizi connessi); Articolo 5 (Corrispettivi); Articolo 6 (Durata del Contratto ); Articolo 7 (Obbligazioni Generali del Fornitore); Articolo 8 (obbligazioni specifiche e Garanzia); Articolo 9 (Verifica di conformità ); Articolo 10 (Pagamenti – interessi); Articolo 11 (Obblighi relativi al rapporto di lavoro) Articolo 12( Deroga all’eccezione di Inadempimento); Articolo 13 (Penali); Articolo 14 (Riserve); Articolo 15 (Divieto di Cessione del Contratto e dei Crediti); Articolo 16 (Cauzione Definitiva); Articolo 17 (Risoluzione) ; Articolo 18 (Recesso); Articolo 19 (Clausola Xx.Xx.Xx SpA – Consip SpA); Articolo 20 (Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa); Articolo 21 (Subappalto); Articolo 22 (Responsabili); Articolo 23 (Recall dei prodotti); Articolo 24 (Fuori produzione); Articolo 25 (Trasparenza); Articolo 26 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 27 (utilizzo dei prodotti software) Articolo 28 (Obblighi di riservatezza) Articolo 29 (Evoluzione tecnologica ); Articolo 30 (Brevetti industriali e diritti d’autore);Articolo 31 (Foro Competente); Articolo 32 (Trattamento dei Dati Personali); Articolo 33 (Clausola Finale).
Per il Fornitore |
Dott. |
Firma |
Avellino, lì / /