ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI AFFIDATI E GESTITI DALL’AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA
Direzione Regionale Lombardia
ACCORDO QUADRO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI AFFIDATI E GESTITI DALL’AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
CUP: G82F22000330005 CIG: 9269207797
X.xx Xxxxxxxx, 00 –00000 Xxxxxx – Tel. 02/00000000– Fax. 02/000000000 e-mail: xxx.xxxxxxxxx_xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
posta certificata: xxx_Xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
Sommario
CAPO I - NATURA E OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 4
PREMESSA 4
DEFINIZIONI 4
Art. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO 5
Art. 2 - TERMINI DI VALIDITÀ DELL’ACCORDO QUADRO 5
Art. 3 - CATEGORIE DEI LAVORI 6
Art. 4 – IMPORTO DELL’ACCORDO E PREZZIARIO DI RIFERIMENTO 6
Art. 5 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI ORDINATIVI DI MANUTENZIONE 8
Art. 6 - MACROPROCESSO PER L’AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI 9
CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE 11
Art. 7 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO 11
Art. 8 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’ACCORDO QUADRO 11
CAPO III - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 11
Art. 9 – SUBAPPALTO 11
CAPO IV - TERMINI PER L’ESECUZIONE 11
Art. 10 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI 11
Art. 11 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SINGOLI ORDINATIVI DI MANUTENZIONE 12
Art. 12 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, SOSPENSIONI E PROROGHE DEI SINGOLI ORDINATIVI DI MANUTENZIONE 13
Art. 13 - PENALI IN CASO DI RITARDO 13
Art. 14 - RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO – XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX 00
Art. 15- RECESSO DAI CONTRATTI E RECESSO DALL’ACCORDO QUADRO 14
CAPO V - DISCIPLINA ECONOMICA 14
Art. 16 – ANTICIPAZIONE 14
Art. 17 - CONTABILITÀ E PAGAMENTI 14
Art. 18 CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI 16
CAPO VI - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI 16
Art. 19 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA 16
CAPO VII - ASSICURAZIONI E GARANZIE 16
Art. 20 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’OPERATORE ECONOMICO 16
Art. 21 GARANZIA DEFINITIVA 17
CAPO VIII – VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEI LAVORI 18
Art. 22 - ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI 18
CAPO IX - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 18
Art. 23 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA 18
Art. 24 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA 19
CAPO X - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE 19
Art. 25 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI – ANTICIPATA PRESA IN CONSEGNA DELL’OPERA 19
Art. 26 - ACCERTAMENTO DELL’ESECUZIONE 00
XXXX XX - XXXXX FINALI 20
Art. 27 - QUALITÀ E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI 20
Art. 28 - OPERE PROVVISIONALI 20
CAPO I - NATURA E OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
PREMESSA
Il presente documento contiene la disciplina attuativa di un Accordo Quadro, con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici, su cui basare l’aggiudicazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che dovranno essere eseguiti sugli immobili affidati e gestiti dall’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Lombardia.
DEFINIZIONI
− Codice: Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.
− Testo Unico sulla sicurezza: D.lgs. n. 81 del 09/04/2008 ss.mm.ii.;
− Regolamento: il Regolamento di attuazione del Codice dei contratti, approvato con
D.P.R. 05 ottobre 2011 n. 207 (per le parti non soppresse ancora in vigore);
− Capitolato Generale: il Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 (per le parti non soppresse ancora in vigore);
− Decreto Direzione Lavori 49/2018;
− Stazione Appaltante o Committente: il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto;
− Operatore economico aggiudicatario, Appaltatore: soggetto titolare dell’Accordo Quadro;
− Responsabile del Procedimento: il Responsabile Unico del Procedimento come indicato dall’articolo 31 del Codice;
− Direttore dei Lavori: il tecnico incaricato della Direzione Lavori;
− Referente della Stazione Appaltante: il tecnico di riferimento che sarà individuato per il singolo intervento da parte della Stazione Appaltante
− Responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal Testo Unico sulla Sicurezza D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
− Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori: soggetto, diverso dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92 del Testo Unico sulla sicurezza.
Art. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO
Il presente Capitolato ha per oggetto la disciplina attuativa di un Accordo Quadro (nel seguito per brevità anche A.Q.) con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, al quale affidare l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, pronto intervento, lavori impiantistici, sulle pertinenze ed aree esterne degli immobili affidati e gestiti dall’Agenzia del Demanio della Direzione Regionale Lombardia.
L’Accordo Quadro diverrà efficace alla sottoscrizione dell’Atto di adesione da parte dell’Operatore Economico, individuato a seguito di procedura negoziata ai sensi degli Art. 63 del D.lgs.50/2016 e dell’Art.1 Comma 2 lettera b) della Legge 120/2020, effettuata con scrittura privata in modalità digitale.
Gli interventi saranno definiti in via generale nella loro descrizione, nel numero, nella localizzazione e dipenderanno dalle necessità che verranno evidenziate dalla Stazione Appaltante nel periodo di validità dell’Accordo Quadro.
Per l’esecuzione dei lavori saranno emessi Ordinativi di manutenzione che l’appaltatore si impegna ad assumere alle condizioni offerte in sede di gara entro il limite dell’importo massimo previsto per l’Accordo Quadro.
Gli interventi che verranno ordinati dalla Stazione Appaltante e saranno caratterizzati da:
1. estrema frammentarietà, stante la tipologia dei lavori stessi, natura e localizzazione dei luoghi di lavoro;
2. necessità di coordinamento con la Stazione Appaltante per le modalità e tempistiche di accesso agli immobili.
L’Appaltatore, preso atto della natura dell’Accordo, dovrà tener conto di tali circostanze nel valutare l’offerta poiché tali caratteristiche risultano ricomprese nei corrispettivi previsti dal presente atto e non potranno essere oggetto di compensi aggiuntivi o diversi; lo stesso si impegna con la sottoscrizione ad eseguire tutte le prestazioni a regola d’arte e nel rispetto delle normative vigenti nonché a conformarsi a tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o che entrino in vigore durante l’esecuzione delle lavorazioni e conformandosi alla massima diligenza nell’adempimento degli obblighi.
La Stazione Appaltante, in ogni caso, si riserva la facoltà di affidare a terzi, nel periodo di durata dell’Accordo Quadro, l’esecuzione di opere e lavori aventi il medesimo carattere di quelli in oggetto, senza che con ciò l’appaltatore possa avanzare richiesta di maggiori o diversi compensi o indennizzi di sorta.
Art. 2 - TERMINI DI VALIDITÀ DELL’ACCORDO QUADRO
L’Accordo Quadro avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione dell’Atto di adesione con scrittura privata in modalità digitale e avrà validità di 12 mesi, eventualmente rinnovabili di ulteriori 12 mesi.
L’Accordo Quadro potrà comunque concludersi anticipatamente rispetto alla durata stabilita, qualora sia raggiunto il limite massimo previsto per l’affidamento degli interventi di importo complessivo inferiore a € 150.000,00.
I lavori oggetto dell’Accordo sono quelli riferibili a quei lavori urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione di manutenzione ordinaria e straordinaria, pronto intervento, lavori impiantistici, sulle pertinenze ed aree esterne sugli immobili affidati e gestiti dall’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Lombardia.
I possibili tipi di interventi da eseguire, sono elencati nel seguito in maniera non esaustiva ed esemplificativa, saranno delle seguenti tipologie:
• Ristrutturazioni;
• Riparazioni/rifacimenti di coperture piane/a falde con tegole;
• Rimozione sanitari e impianti;
• Posa di opere provvisionali, ponteggi ecc.;
• Rifacimento completo di servizi igienici;
• Rifacimento impianto elettrico;
• Rifacimento impianto idraulico/termico;
• Sostituzione di serramenti;
• Riparazione/realizzazione di impianti di condizionamento;
• Rifacimento pavimentazioni e rivestimenti;
• Manutenzione, integrazione, revisione degli impianti elettrici ed antincendio;
• Fornitura materiali, mezzi d’opera trasporti utili alla realizzazione di opere di manutenzione straordinaria;
• Xxxxxxx tinteggiature esterne ed interne previo raschiamento delle tinteggiature preesistenti;
• Opere varie di finitura connesse alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria;
• Opere da fabbro;
• Sgomberi;
• Economie;
• Quant’altro verrà ordinato dalla Stazione Appaltante secondo le necessità.
Ove, per esigenze normative oppure per esigenze della Stazione Appaltante e ad insindacabile giudizio della stessa, gli interventi di manutenzione richiedano la redazione e sottoscrizione di dichiarazioni di conformità e/o di rispondenza in base all’art. 7 del D.M. 37/2008, le prestazioni verranno considerate come necessarie, facenti parte degli obblighi dei soggetti aggiudicatari e si ritengono comprese nell’importo dell’Ordinativo di manutenzione.
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’operatore economico deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’Art. 1374 del Codice Civile.
L’Aggiudicatario è obbligato altresì a conformarsi, strutturarsi ed organizzarsi per adempiere compiutamente agli obblighi contrattualmente previsti a suo carico per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
Art. 3 - CATEGORIE DEI LAVORI
I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, da eseguirsi sugli immobili affidati e gestiti dall’Agenzia del Demanio e di competenza territoriale della Direzione Regionale Lombardia, saranno ricompresi nelle seguenti categorie: OG1, OG2, e OG11.
Si precisa che gli interventi potrebbero essere compresi anche in categorie di lavoro che richiedono il rilascio di certificazioni di cui al decreto 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare quelli ricompresi in categoria OG11.
Art. 4 – IMPORTO DELL’ACCORDO E PREZZIARIO DI RIFERIMENTO
Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010, i lavori prevalentemente saranno classificati nella categoria di opere generali «OG1».
Il presente Accordo Quadro stabilisce che ogni Ordinativo di manutenzione sarà valutato “a misura” ai sensi dell’articolo 43, comma 7, del D.P.R. n. 207 del 2010. L’importo del singolo Ordinativo di manutenzione potrà variare in base alle quantità effettivamente eseguite ed accertate, fermi restando i limiti e le condizioni previste dal presente Capitolato.
La determinazione dei prezzi unitari delle lavorazioni costituenti l’oggetto dell’Ordinativo di manutenzione, per l’anno corrente, dovrà essere effettuata mediante il ricorso, in primis, a:
− Listino “PREZZARIO REGIONALE delle Opere Pubbliche” edizione 2022 – Vol. 2.1 – Costi Unitari e Piccola Manutenzione – Civili e urbanizzazioni;
− Listino “PREZZARIO REGIONALE delle Opere Pubbliche” edizione 2022 – Vol. 2.2 – Costi Unitari e Piccola Manutenzione – Impianti elettrici e meccanici.
Nel caso in cui non siano presenti prezzi per prestazioni e/o materiali da fornire in subordine si procederà a redigere opportune “Analisi Nuovi Prezzi” sulla base dei singoli prezzi di mercato per ciò che riguarda i materiali, la mano d’opera ed i noli e trasporti.
Nei casi di cui al comma precedente gli oneri interni ed esterni della sicurezza, saranno valutati caso per caso e, quelli esterni, non sono assoggettabili a ribasso di gara.
La Stazione Appaltante potrà ordinare, senza che l’Appaltatore possa sollevare eccezioni, la realizzazione in economia di quei lavori che non fossero suscettibili di valutazione a misura coi prezzi unitari e per i quali, sia a causa della loro limitata entità, sia per l’eccezionalità della loro esecuzione, risulti difficoltoso, non conveniente o non congruo provvedere alla formazione di nuovi prezzi e che dovranno essere valutati mediate l’uso del Listino “PREZZARIO REGIONALE delle Opere Pubbliche” edizione 2022.
Come previsto dall’Art.23 Comma 16 per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.
Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario sarà applicato a tutti i prezzi unitari previsti nel computo metrico estimativo dell’intervento tranne gli oneri della sicurezza esterna che saranno stimati a parte.
L’ammontare complessivo massimo previsto del presente Accordo Quadro nel periodo di validità è di € 150.000,00 per 12 mesi a partire dalla data di sottoscrizione dell’atto di adesione, al netto di IVA e comprensivo dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi. Si precisa che l’importo massimo di ciascun Ordinativo di manutenzione potrà essere di € 40.000,00 al netto di IVA e comprensivo dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Lo sconto offerto non verrà applicato agli oneri della sicurezza determinati di volta in volta nei singoli interventi attuativi, ai sensi dell’articolo 26, commi 5 e 6 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.
Gli importi relativi ai lavori sono comprensivi:
− degli oneri interni per la sicurezza che sono compresi nel listino prezzi di riferimento “PREZZARIO REGIONALE delle Opere Pubbliche edizione 2022, per il corrente anno, Vol. 2.1 e Vol. 2.2” (I prezzi riportati comprendono una percentuale del 13,50% per spese generali, oltre ad una percentuale del 10% per utili di impresa. I prezzi sono sempre indicati al netto dell’I.V.A. In merito si precisa che, nel caso in cui il prezzario regionale venga utilizzato per la stima dei costi della sicurezza, i prezzi unitari andranno scorporati della quota di utile prevista del 10%, in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti, per legge, a ribasso d’asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato, Circolare M.I.T. 30 ottobre 2012, n. 4536 pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13
novembre 2012.).
Nel caso in cui non siano presenti prezzi per prestazioni e/o materiali da fornire si procederà a redigere opportune “Analisi Nuovi Prezzi” sulla base dei singoli prezzi di mercato per ciò che riguarda i materiali, la mano d’opera ed i noli e trasporti.
L’importo dei lavori realizzati in esecuzione degli Ordinativi di manutenzione sarà determinato sulla base dell’elenco prezzi di riferimento al netto del ribasso offerto, oltre eventuali oneri esterni per la sicurezza, non soggetti a ribasso.
Art. 5 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEGLI ORDINATIVI DI MANUTENZIONE
L’Appaltatore, preso atto della natura del presente Accordo Quadro, si impegna a stipulare i relativi Ordinativi di manutenzione che ne discenderanno, ogni volta che sia richiesto dalla Stazione Appaltante e ad eseguire, per ciascuno di essi, le prestazioni ed i lavori a perfetta regola d’arte e nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione dell’A.Q. La Stazione Appaltante si riserva ogni autonoma facoltà di decorrenza e di durata degli Ordinativi di manutenzione, al fine di soddisfare le esigenze di coordinamento funzionale, ovvero di disponibilità economica, senza che l’appaltatore abbia nulla a pretendere.
Una volta inviato all’Appaltatore, l’Ordinativo di manutenzione, dovrà essere restituito sottoscritto alla Stazione Appaltante entro e non oltre 5 giorni. Successivamente, a seguito di convocazione, verrà redatto apposito verbale a consegna dei lavori.
Gli Ordinativi di manutenzione saranno programmati secondo le necessità della Stazione Appaltante.
Nel caso di lavori di manutenzione straordinaria, prima della trasmissione dell’Ordinativo di manutenzione, la Stazione Appaltante, invierà all’appaltatore la documentazione eventualmente disponibile e/o le eventuali comunicazioni/autorizzazioni degli Enti preposti.
L’Appaltatore risponde verso la Stazione Appaltante del risultato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione dei lavori, in caso di grave ritardo e/o omesso pronto intervento nei tempi stabiliti dalle Ordinanze o per realizzare opere a garanzia della pubblica sicurezza, a provvedere conseguentemente con oneri a suo totale carico al perfezionamento dell’opera a regola d’arte, fatta salva la risoluzione del contratto ai sensi dell’Art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e fermo restando l’ulteriore risarcimento di ogni danno alla Stazione Appaltante, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese che dovranno essere sostenute.
Sono oneri a carico dell’Appaltatore tutte le attività di cui alle voci seguenti e pertanto la loro remunerazione è compresa negli importi dei lavori:
a) se richiesto e se conforme alla normativa, la redazione dei computi metrici estimativi/preventivi di spesa degli interventi che saranno ordinati;
b) redazione e consegna degli “as-built” di quanto realizzato e le certificazioni di componenti ed impianti realizzati in formato cartaceo ed informatico comprensivi dei collaudi.
L’appaltatore, con la stipulazione dell’Ordinativo di manutenzione dà atto espressamente:
1. di avere esaminato tutti i documenti ricevuti dalla Stazione Appaltante, le eventuali comunicazioni/autorizzazioni degli Enti, di essersi recato preliminarmente sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali e ambientali, della viabilità di accesso, delle possibilità logistiche di accesso, di quelle igienico sanitarie, della posizione delle pubbliche discariche e relativi oneri, di avere verificato le capacità e le disponibilità compatibili con i tempi di esecuzione previsti, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori, sulla determinazione del costo finale e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili e che tutta la documentazione è ritenuta adeguata al fine della realizzazione dell’intervento da eseguirsi;
2. di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità dei materiali necessari, della dotazione di attrezzature adeguate all’entità, tipologia e categoria dei lavori ordinati;
3. di avere preso esatta cognizione della natura dell’intervento e delle condizioni generali e particolari, che possono influire sulla sua esecuzione.
Nel caso in cui si riscontrino carenze nelle specifiche tecniche inerenti i lavori, di cui agli Ordinativi di manutenzione emessi, l’Appaltatore dovrà adottare ogni accorgimento e soluzioni tecniche per dare il lavoro compiuto in ogni sua parte, previo concordamento con il tecnico referente, incaricato dalla Stazione Appaltante.
L’Aggiudicatario dovrà consegnare, alla conclusione dei lavori, l’as-built comprensivo di tutte le planimetrie edili ed impiantistiche, il computo metrico, le certificazioni dei materiali e degli impianti nonché documentazione fotografica delle fasi di lavoro al fine dell’accertamento dei quantitativi, dei volumi, le misure delle singole componentistiche edili e tutto quanto necessario a rappresentare il costruito.
Al termine dell’intervento e a seguito di sopralluogo ai fini di accertare la regolarità nell’esecuzione dell’intervento, anche eventualmente mediante prove di collaudo, verrà emesso il Certificato di Regolare Esecuzione a chiusura dell’Ordinativo di manutenzione che dovrà essere sottoscritto dall’Appaltatore e che dichiarerà al suo interno di aver regolarmente proceduto al pagamento dei materiali e dei fornitori coinvolti e che pertanto null’altro sarà dovuto da parte della Stazione Appaltante.
Al termine della verifica della regolarità contributiva, la Stazione Appaltante provvederà a liquidare le somme spettanti come sottoscritto nel Certificato di Regolare Esecuzione.
Art. 6 - MACROPROCESSO PER L’AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI
I singoli interventi di manutenzione saranno affidati, eseguiti e liquidati all’Aggiudicatario, secondo una procedura illustrata dai processi di seguito descritti:
a) Definizione intervento: preliminarmente la Stazione Appaltante procede alla definizione dell’oggetto del singolo intervento di manutenzione, compilando un elenco dei lavori da eseguire, nel rispetto di quanto stabilito nel presente Capitolato e nell’Accordo Quadro;
b) Valutazione intervento: il tecnico referente dell’intervento della Stazione Appaltante stimerà l’importo totale degli interventi definiti sulla base dei prezziari come previsto nell’Art. 4 del presente Capitolato e che saranno ribassati della percentuale di ribasso dell’Aggiudicatario;
c) Documentazione: l’Aggiudicatario, nel rispetto delle condizioni e dei termini generali previsti per l’Accordo Quadro (compresi i contenuti dell’offerta generale presentata in sede di gara per lo stesso Accordo) e tenendo conto delle condizioni e degli spazi in cui devono svolgersi gli interventi, dovrà illustrare cronoprogramma delle opere da eseguire, le procedure, gli apprestamenti per la sicurezza e l’organizzazione generale per l’esecuzione dei lavori entro l’inizio delle lavorazioni; dovrà altresì effettuare le richieste di subappalto/subcontratto in accordo con quanto definito nel D.lgs. 50/2016. Dovrà altresì essere presentato Piano Operativo per la Sicurezza specifico come previsto dall’Art. 17 comma 1, lettera a) del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;
d) Esecuzione: ad esito positivo della valutazione di suddetti elementi, la Stazione Appaltante procederà ad affidare l’intervento mediante Ordinativo di manutenzione, al quale seguirà l’esecuzione degli interventi previsti previa convocazione e consegna dei lavori. L’Ordinativo di manutenzione conterrà nei suoi contenuti minimi l’oggetto, la descrizione
sommaria dell’intervento di manutenzione, il luogo di svolgimento della prestazione, il tempo per l’esecuzione dell’intervento e i relativi importi al netto del ribasso ed esclusa IVA.
e) Monitoraggio: durante l’esecuzione di lavoro dovranno essere indicate nel cronoprogramma, che dovrà trasmettere l’Appaltatore prima dell’inizio dei lavori, le fasi di lavoro in modo particolare quelle intermedie ad altre fasi o lavorazioni che necessitino di essere controllate dal personale tecnico referente dell’intervento della Stazione Appaltante ai fini del contraddittorio e che risulterebbero inaccertabili una volta eseguita la fase o lavorazione successiva.
f) Gestione finanziaria: A seguito della sottoscrizione da parte dell’Aggiudicatario del Certificato di Regolare Esecuzione, a valle della conclusione delle lavorazioni, della consegna di tutte le eventuali certificazioni (F.I.R., certificati impianti, certificati sui materiali, ecc.), della positiva verifica della regolarità contributiva, la Stazione Appaltante provvederà a liquidare le somme spettanti mediante richiesta di emissione fattura.
Nel caso di interventi “urgenti” risultando eventi non programmabili né prevedibili, al fine di ovviare a situazioni di forte disagio e/o rischio di interruzione di servizio, situazioni di pericolo per persone, animali o cose, nonché possibili problemi alla pubblica incolumità, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio, storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari, gli Ordinativi verranno trasmessi via PEC e se impossibilitata ad utilizzare tali mezzi di comunicazione, la Stazione Appaltante, potrà eccezionalmente ordinare l’intervento dell’Appaltatore mediante vie brevi.
Il perfezionamento dell’Ordinativo di manutenzione sarà, in questo caso di eccezionalità, inviato via PEC successivamente all’inizio delle lavorazioni ma comunque nel minor tempo possibile dalla Stazione Appaltante.
La convocazione in urgenza e l’immediato inizio dei lavori saranno da considerarsi, in questo caso, come quanto previsto nell’Art.32 Comma 13 del D.lgs. 50/2016 che per l’esecuzione anticipata dei lavori prevede il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati ivi comprese le opere provvisionali che saranno compensati secondo quanto definito nell’Art.4 del presente Capitolato.
Le lavorazioni saranno comunque verificate e dirette da tecnico referente della Stazione Appaltate che con l’Appaltatore, durante l’esecuzione dell’intervento, verificherà soluzioni tecniche nonché importi delle lavorazioni e degli apprestamenti della sicurezza necessari per l’esecuzione dell’intervento in urgenza atte a rimuovere il pregiudizio.
CAPO II - DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 7 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO
Xxxxx parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 (per la parte non abrogata dal D.P.R. 207/2010 o dalle linee guida vigenti dell’ANAC);
b) il presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
c) Listino “PREZZARIO REGIONALE delle Opere Pubbliche” edizione 2022 – Vol. 2.1 – Costi Unitari e Piccola Manutenzione – Civili e urbanizzazioni;
d) Listino “PREZZARIO REGIONALE delle Opere Pubbliche” edizione 2022 – Vol. 2.2 – Costi Unitari e Piccola Manutenzione – Impianti elettrici e meccanici.
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i regolamenti, le circolari e in generale tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici.
Art. 8 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’ACCORDO QUADRO
La sottoscrizione dell’Accordo Quadro, di ogni Ordinativo di Manutenzione e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione che sono a carico dello stesso:
a) la disponibilità delle attrezzature, della manodopera e di tutte le opere provvisionali necessarie all'esecuzione dei lavori;
b) la sorveglianza per la sicurezza di cantiere durante l’esecuzione delle opere, con particolare riguardo durante la movimentazione dei carichi, veicoli e macchinari impiegati;
c) l’assunzione da parte dell’Appaltatore, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa.
CAPO III - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO Art. 9 – SUBAPPALTO
L’aggiudicatario che abbia dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto, qualora decida di affidare, per il singolo intervento di cui all’Ordinativo di Manutenzione, parte dei lavori in subappalto nel rispetto dei limiti di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, come da ultimo modificato dall’art. 49 co. 1 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77, e dei presupposti e degli adempimenti di legge in materia, deve richiedere appropriata autorizzazione alla Stazione Appaltante, corredata dai necessari documenti.
CAPO IV - TERMINI PER L’ESECUZIONE Art. 10 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI
Come previsto dagli Art. 5 e Art. 6 del presente Capitolato, la Stazione Appaltante, ordinerà l’esecuzione degli interventi manutentivi mediante la generazione di Ordinativi di Manutenzione, la consegna dei lavori deve avvenire nei termini indicati nello stesso.
L’avvio dell’Ordinativo di manutenzione sarà effettuato con convocazione per la consegna dei lavori, presso il domicilio eletto, il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo e delle attrezzature e materiali necessari per
eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto e a cui seguirà specifico verbale di inizio lavori.
All’ultimazione delle lavorazioni, a seguito di sopralluogo del referente dell’intervento, che avrà constatato e verificato che le opere siano state regolarmente eseguite e che abbia effettuato le dovute misurazioni ai fini contabili a seguito inoltre della consegna di tutti i documenti da parte dell’Appaltatore verrà redatto Certificato di Regolare Esecuzione.
Qualora l’esecutore non si presenti nel giorno stabilito, senza giustificato motivo, verrà fissata una nuova data. La decorrenza del termine dell’Ordinativo di manutenzione resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento dell’Accordo Quadro, l’Aggiudicatario uscente è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. L'Aggiudicatario deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici. Nel caso in cui, per la specificità di lavori, sia prevista la consegna frazionata, le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne parziali. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento dell’Ordinativo di manutenzione, né ad alcuna indennità, qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante o prevista nel presente capitolato, non siano ultimati nel termine previsto e qualunque sia il maggior tempo impiegato, ai sensi dell’art. 107, comma 5 del Codice. Se l’inizio dei lavori contempla delle categorie di lavoro oggetto di subappalto, sarà cura dell’Appaltatore accertarsi di avere tutte le autorizzazioni, previste per legge.
Art. 11 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SINGOLI ORDINATIVI DI MANUTENZIONE
Gli interventi oggetto degli Ordinativi di manutenzione potranno essere: Ordinari, di Pronto Intervento e di Somma Urgenza.
• Ordinari: sono interventi per i quali non è richiesto il carattere di urgenza e che la Stazione Appaltante programmerà in base alle sue esigenze e che riguarderanno interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
• Pronto Intervento: sono interventi non programmabili né prevedibili che vengono richiesti dalla Stazione Appaltante, con carattere prioritario e di urgenza. Gli Ordinativi verranno trasmessi via PEC e se impossibilitata ad utilizzare tali mezzi di comunicazione, la Stazione Appaltante, potrà eccezionalmente ordinare l’intervento dell’Appaltatore mediante vie brevi.
• Somma Urgenza: L’Aggiudicatario dovrà attivarsi per l’esecuzione di interventi di somma urgenza, nei termini previsti dall’art. 163 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i, nel caso di interventi “urgenti” risultando eventi non programmabili né prevedibili, al fine di ovviare a situazioni di forte disagio e/o rischio di interruzione di servizio, situazioni di pericolo per persone, animali o cose, nonché possibili problemi alla pubblica incolumità, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio, storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti
comunitari, gli Ordinativi verranno trasmessi via PEC e se impossibilitata ad utilizzare tali mezzi di comunicazione, la Stazione Appaltante, potrà eccezionalmente ordinare l’intervento dell’Appaltatore mediante vie brevi. L’inizio dei lavori dovrà essere effettuato entro le ore 12,00 del giorno successivo alla comunicazione da parte della Stazione Appaltante, della richiesta di intervento. L'appaltatore è tenuto a recarsi sul luogo delle lavorazioni con i mezzi e le maestranze necessarie, entro il termine definito nell’Ordinativo di manutenzione.
L’Appaltatore dovrà operare secondo quanto disposto dal presente articolo senza applicazione di ulteriori, maggiori e diversi oneri di carattere economico, per eventuali aggravi da ciò derivanti.
L’Appaltatore garantisce i materiali, le apparecchiature, i componenti e la funzionalità di quanto realizzato (sia singolarmente che come prestazioni nel loro complesso) contro guasti, difetti di prestazioni e/o funzionamento che non siano imputabili ad eventi imprevisti e imprevedibili (precisamente individuabili), di caso fortuito, di forza maggiore o derivanti da uso contrario alle buone norme. L’Appaltatore si impegna a compiere, a sua cura e spese, tutti gli interventi, le sostituzioni di parti, i rifacimenti e quant’altro occorrente al fine di eliminare guasti, malfunzionamenti, difetti di prestazioni, etc. Le parti contestate e sostituite, una volta ripresa la normale funzione, saranno soggette ad un nuovo periodo di garanzia suppletivo della durata di sei mesi.
Art. 12 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, SOSPENSIONI E PROROGHE DEI SINGOLI ORDINATIVI DI MANUTENZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori sarà indicato nell’Ordinativo di manutenzione. È possibile richiedere proroghe o sospensione dei lavori di un Ordinativo di manutenzione per la parte inerente i lavori classificati come ordinari; le eventuali proroghe o sospensioni nell’ambito di un Ordinativo di manutenzione non riguardano gli eventuali interventi richiesti con carattere di urgenza per i quali l’Appaltatore deve comunque sempre assicurare le prestazioni nei termini previsti.
Art. 13 - PENALI IN CASO DI XXXXXXX
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione degli interventi di manutenzione, vengono applicate le penali per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella loro ultimazione, in misura pari all’1 per mille dell’importo netto contrattuale.
Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo relativo allo specifico Ordinativo di manutenzione cui sono connessi gli inadempimenti, al verificarsi della relativa condizione di penale.
L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo del singolo Ordinativo di manutenzione.
Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione l’articolo in materia di risoluzione.
L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
È ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo e/o l’inadempimento non è imputabile all’esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’esecutore.
Xxxx'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento.
Art. 14 - RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
La Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione dell’Accordo Quadro e/o dei relativi Ordinativi di manutenzione qualora il Responsabile Unico del Procedimento accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali nell’ambito dell’Ordinativo di manutenzione da parte dell’appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. In tal caso si procederà con le modalità indicate dall’art. 108, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 15- RECESSO DAI CONTRATTI E RECESSO DALL’ACCORDO QUADRO
La Stazione Appaltante si riserva, come previsto dall’art. 109 del Decreto Legislativo n. 50/2016, la facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento e per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione, previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell'importo delle opere, non eseguite.
Il recesso avrà effetto dalla data di ricevimento, da parte dell’Impresa, della PEC con la quale, la Stazione Appaltante, comunica di avvalersi di tale facoltà. È escluso il diritto dell’appaltatore ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del c.c.
CAPO V - DISCIPLINA ECONOMICA Art. 16 – ANTICIPAZIONE
In ragione di quanto previsto dall’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, sarà riconosciuta all’appaltatore una somma a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo dell’Ordinativo di manutenzione, da erogare dopo la sottoscrizione dello stesso ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Tale percentuale può essere incrementata fino al 30% (trenta per cento), ai sensi dell’art. 207, comma 1, del D.L. n. 34/2020, convertito con Legge n. 77/2020, così come prorogato dall’articolo 3 comma 4 del D.L.
n. 228/2021 convertito con Legge n. 15/2022
L’erogazione dell’anticipazione sarà subordinata alla prestazione da parte dell’Appaltatore - ed in sede di sottoscrizione dell’Ordinativo di manutenzione - di apposita garanzia, il cui importo garantito sia almeno pari all’anticipazione, del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La garanzia dovrà essere prestata mediante atto di fideiussione - rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato - o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto.
Art. 17 - CONTABILITÀ E PAGAMENTI
I lavori e le prestazioni oggetto del presente Accordo oggetto degli Ordinativi di manutenzione saranno compensati a misura e che, il tecnico referente dell’intervento della Stazione Appaltante in sede di sopralluogo, verificherà in contraddittorio con l’Appaltatore a valle della consegna dell’as- built comprensivo di tutte le planimetrie edili ed impiantistiche, il computo metrico, le certificazioni dei materiali e degli impianti nonché documentazione fotografica delle fasi di lavoro al fine dell’accertamento dei quantitativi, dei volumi, le misure delle singole componentistiche edili e tutto quanto necessario a rappresentare il costruito.
Il ribasso sarà applicato sul totale derivante dalla somma delle singole voci come sopra determinate. Le misurazioni e i rilevamenti devono essere obbligatoriamente eseguite in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’Impresa rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il referente tecnico della Stazione Appaltante procederà alle misure in presenza di due testimoni, i quali sottoscriveranno i libretti o brogliacci suddetti.
Tutti gli oneri a carico dell’Appaltatore si intendono interamente compensati con i prezzi contrattuali così come risultanti dall’applicazione del ribasso offerto. Pertanto nei prezzi contrattuali si intende compresa e compensata ogni spesa generale e l’utile per l’Appaltatore, ogni spesa principale ed accessoria, nonché ogni compenso per tutti gli altri oneri occorrenti alla realizzazione a perfetta regola d’arte delle singole lavorazioni, ogni fornitura, ogni consumo, l’intera mano d’opera specializzata e qualificata, la direzione tecnica per l’Appaltatore; opere provvisionali e di protezione, eventuale stoccaggio, posa in opera e/o montaggio, assistenze murarie di ogni tipo e natura, messa in esercizio, sgombero detriti e smaltimento rifiuti nelle forme di legge, la pulizia delle aree oggetto di intervento, rilevazioni e tracciamenti, ogni lavorazione e prestazione necessaria per realizzare i lavori a perfetta regola d’arte secondo le norme di legge e regolamenti in vigore e per dare le opere compiute alle condizioni contrattuali, con specifico riguardo alle interferenze generate dall’operatività degli immobili interessati e dall’esecuzione da parte di terzi, nelle stesse aree interessate dai lavori, di opere non oggetto di affidamento sulla base del presente accordo.
Nei prezzi contrattuali sono compresi e compensati, inoltre, sia gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente accordo, sia gli obblighi ed oneri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali alla esecuzione delle singole categorie di lavoro e dal complesso delle opere e comunque di ordine generale necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati.
L’Appaltatore non potrà pretendere alcun compenso supplementare per le modalità e condizioni di esecuzione dell’appalto previste dal presente accordo, né avere diritto a compensi straordinari per ubicazioni, limitazioni, sistemazioni, etc. o per qualsiasi motivo inerente alle aree di lavoro, né rimborso a spese dovute per eventuali spostamenti necessari durante l’esecuzione dei lavori.
I prezzi unitari, così come risultanti dall’applicazione del ribasso contrattuale, si intendono applicabili ad opere eseguite in modo completo, siano esse di limitata entità od eseguite a piccoli tratti, a qualsiasi altezza o profondità esse si trovino rispetto al piano del terreno, oppure in luoghi comunque disagiati, in luoghi oscuri richiedenti l’uso di illuminazione artificiale od in presenza d’acqua con l’onere dell’esaurimento.
Restano a totale carico dell’Appaltatore:
le spese per opere provvisionali (ponteggi, delimitazioni delle aree di lavoro, etc.);
− le spese per il controllo di qualità e relative certificazioni;
− le spese relative alla realizzazione delle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera, previste dalle leggi vigenti in materia, nessuna esclusa;
− gli interventi necessari per lo spostamento, in tempo utile, di ogni servizio, attraversamento, interferenza, etc. interessato dalle opere;
− gli oneri di ricerca ed ottenimento delle aree di discarica, sia pubbliche che private;
− tutti gli oneri di trasporto, a qualsiasi distanza, per e dal cantiere dei materiali di cava, di quelli di risulta e delle forniture in genere;
− tutti gli oneri ed obblighi indicati come a carico dell’Appaltatore nel presente Accordo.
Art. 18 CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI
È vietata la cessione totale e parziale degli Ordinativi di manutenzione, sotto qualsiasi forma pena la risoluzione dell’Accordo quadro.
La cessione dei crediti è consentita alle condizioni di cui al D.Lgs. n.50/2016.
CAPO VI - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
Art. 19 - VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA
Nell’ambito dell’Ordinativo di manutenzione la misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nell’elenco prezzi unitari in mancanza di tali indicazioni sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. La contabilità dei lavori verrà effettuata sulla base dei prezzi unitari, non comprensivi degli oneri della sicurezza, ove dovuti. Gli oneri per la sicurezza, determinati analiticamente per ogni Ordinativo di manutenzione, ai sensi delle normative vigenti non sarà assoggettato all’applicazione del ribasso contrattuale.
CAPO VII - ASSICURAZIONI E GARANZIE
Art. 20 OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL’OPERATORE ECONOMICO
Agli Ordinativi di manutenzione disciplinati dal presente Accordo Quadro, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di garanzie.
L’operatore economico è tenuto a mantenere attiva per tutta la durata dell’Accordo Quadro una polizza assicurativa, depositata anteriormente alla stipulazione dell’accordo quadro, che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione degli interventi di manutenzione a seguito di stipula di appalti specifici ed una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione degli stessi.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna del primo Ordinativo di manutenzione e cessa alla data di emissione dell’ultimo certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori di cui all’ultimo Ordinativo di manutenzione oppure al raggiungimento anticipato dell’importo massimo affidabile previsto dall’accordo quadro.
La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione degli interventi di manutenzione. Tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata per singolo sinistro a persone e/o cose non inferiore all’importo dell’ammontare dell’Accordo Quadro al netto dell’I.V.A. e deve:
a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione
Appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integrale garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile;
Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo di
€ 5.000.000,00. Nell’ambito del presente Accordo Quadro si stabilisce che la polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata con un minimo di € 3.000.000,00 per singolo sinistro a persone e/o cose e deve:
a) prevedere la copertura dei danni che l’Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’Appaltatore o della Stazione appaltante;
b) prevedere la copertura dei danni biologici.
Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’Aggiudicatario, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e titolari di subcontratti. Qualora l’Aggiudicatario sia un’associazione temporanea di concorrenti, , la copertura minima richiesta dovrà essere garantita dal raggruppamento nel suo complesso secondo una delle opzioni di seguito indicate:
• somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento e, in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all’importo dei servizi che esegue;
• unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.
Art. 21 GARANZIA DEFINITIVA
La garanzia definitiva, determinata conformemente a quanto stabilito dall’articolo 103 del D.Lgs. n.50/2016 sarà richiesta dell’ammontare dell’Accordo Quadro.
Alla cauzione definitiva rilasciata da Istituti di Credito, Compagnie Assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati, deve essere allegata un’autodichiarazione, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, ovvero, autentica notarile, da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell’agente che sottoscrive la cauzione.
La garanzia è progressivamente svincolata nei modi e nei tempi previsti dall’articolo 103 comma 5 del D.Lgs. n.50/2016.
La garanzia copre:
a) l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
b) il rimborso delle somme pagate in più dall’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno;
c) le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione disposta in danno dell’Appaltatore;
d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
Tale garanzia fideiussoria può essere:
1) assicurativa, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
2) bancaria, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
3) con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 D.lgs. n. 385/1993 ss.mm.ii. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica.
Le suddette garanzie dovranno essere conformi a quanto previsto dal Decreto 12.3.2004, n.123 del Ministero delle Attività Produttive.
CAPO VIII – VERIFICA DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEI LAVORI Art. 22 - ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI
Nell’ambito dell’Ordinativo di manutenzione la verifica della regolare esecuzione dei lavori è diretta ad accertare che i lavori oggetto di esecuzione sono stati eseguiti a regola d’arte, in conformità al contratto ed alle prescrizioni tecniche stabilite dalla Stazione Appaltante. Il referente tecnico della Stazione Appaltante, a seguito della comunicazione dell’ultimazione dei lavori relativi a ciascun Ordinativo di manutenzione, accertata l’effettiva ultimazione dei lavori ne verifica tutti gli aspetti tecnici e delle quantità effettivamente realizzate relative al computo metrico ai fini della predisposizione degli atti contabili. Nell'ipotesi in cui siano riscontrate delle manchevolezze nelle quantità ovvero dei difetti sia nei materiali che nelle modalità di esecuzione dei lavori, sempre che le prestazioni siano accettabili senza pregiudizio per l'opera compiuta, sarà data redatta e trasmessa motivata comunicazione all'appaltatore affinché possa presentare le proprie controdeduzioni che dovranno essere inviate entro 5 gg alla Stazione Appaltante per le azioni previste dalle normative vigenti in materia di appalti pubblici.
CAPO IX - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA Art. 23 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA
Ad ogni Ordinativo di manutenzione dell’Accordo Quadro sarà allegato, se previsto, il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal Coordinatore della Sicurezza. Prima dell’effettivo inizio dei lavori, l’appaltatore redige e consegna al RUP e al Coordinatore per l’esecuzione, se nominato: un Piano Operativo di Sicurezza, riferito al cantiere interessato di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive
modifiche, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del/i singolo/i cantiere/i e nell'esecuzione dei lavori per ciascun Ordinativo di manutenzione, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento generale dell’A.Q.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione dell’Accordo Quadro.
L'Appaltatore dovrà altresì redigere specifico Piano Operativo per la Sicurezza come previsto dall’Art. 17 comma 1, lettera a) del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.
L’Appaltatore è tenuto inoltre a rispettare tutte le eventuali misure di prevenzione del contagio da Covid-19 sui luoghi di lavoro, in vigore alla data di esecuzione delle attività, contenute nei protocolli Governo-Parti Sociali o in successivi aggiornamenti; in decreti emanati da Governo e Regioni negli ambiti di rispettiva competenza; in documenti emanati dalle Autorità sanitarie locali e nazionali; in linee-guida e documenti di valutazione del rischio.
Art. 24 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA
L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
− nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Accordo quadro, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
− i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
− è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto;
− è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
CAPO X - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 25 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI – ANTICIPATA PRESA IN CONSEGNA DELL’OPERA
Al termine dell’esecuzione degli interventi previsti dall’Ordinativo di manutenzione, si darà atto mediante apposito Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritto dalle Parti, come previsto nell’Art.22 del presente Capitolato.
Art. 26 - ACCERTAMENTO DELL’ESECUZIONE
Durante l'esecuzione dei lavori, la Stazione Appaltante, effettuerà sopralluoghi in cantiere volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori e delle quantità in corso di realizzazione rispetto a quanto richiesto negli Ordinativi di manutenzione e in accordo con il presente Capitolato.
CAPO XI - NORME FINALI
Art. 27 - QUALITÀ E ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
I materiali da impiegare per i lavori di cui agli Ordinativi di manutenzione dovranno rispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono stati destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dal responsabile dell’intervento della Stazione Appaltante e nei casi previsti con la presentazione dei relativi certificati.
Art. 28 - OPERE PROVVISIONALI
Nell'esecuzione dei lavori sono a carico dell'Appaltatore la fornitura e posa nonché le certificazioni e i relativi Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi, come stabilito all'art. 134 e 136 del D.Lgs. 81/08 e conforme all’allegato XXII del D.Lgs. 81/08 e altresì di tutte quelle opere provvisionali necessarie per lo svolgimento dei lavori a garanzia della sicurezza del personale dell’impresa e degli eventuali subappaltatori e/o affidatari di subcontratti nonché di coloro che, pur non essendo addetti, possono trovarsi coinvolti durante le operazioni.
Il Responsabile Unico del Procedimento Xxx. Xxxxxxxxxx Xxx
XXX XXXXXXXXXX
2022.06.17 15:17:11
CN=XXX XXXXXXXXXX C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO 2.5.4.97=VATIT-06340981007
RSA/2048 bits