Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara
Direzione Regionale dell’Abruzzo | Guardia di Finanza Comando Provinciale Pescara |
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, con sede in Pescara, Piazza Lo Feudo n.1, rappresentata dalla Dr.ssa Xxxxxxxx XXXXXXXXXX - Procuratore Capo della Repubblica f.f.;
Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell'Abruzzo, con sede in L’Aquila, xxx Xxxx x. 00/00, rappresentata dal Dr. Xxxxxxxx XXXXXXXXXXXXXX - Direttore Provinciale Pescara;
Guardia di Finanza - Comando Provinciale Pescara, con sede in Pescara, via Cincinnato n. 5, rappresentata dal Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx XXXX - Comandante Provinciale;
Equitalia Centro Direzione regionale Abruzzo, con sede in L’Aquila, xxx Xxxxxxxxx 0/X, rappresentata dal Dr. Xxxxxxxxx XXXXXXXX.
PREMESSO CHE
− la recente legislazione in materia tributaria si muove nel senso di costruire un piano strategico nazionale di contrasto all’evasione fiscale, per la cui migliore attuazione risulta indispensabile realizzare il massimo coordinamento dell’azione di tutti i Soggetti coinvolti;
− in particolare, e tra l’altro, quanto disposto dall’art. 14, comma 4 -bis, L. 24 dicembre 1993, n. 537, così come modificato dall’art. 8 D.L. n. 16 del 2012, conv. in L. 26 Aprile 2012, n. 44, rende indispensabile la tempestiva comunicazione delle rispettive attività tra Autorità Giudiziaria e Amministrazione finanziaria, ai fini della determinazione dei redditi di cui all’art. 6, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
− analoga tempestiva comunicazione necessita anche nell’ambito di procedimenti penali instaurati a seguito di denunce o notizie di reato non provenienti da Uffici dell’Agenzia delle Entrate, da cui possono emergere ipotesi riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 14, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (nelle
categorie di reddito di cui all’art.6, comma 1, del Testo Unico delle Imposte Dirette, […] devono intendersi ricompresi, se in esse riclassificabili, i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca”);
− la Direzione Centrale Accertamento con circolare n. 32/E del 3 agosto 2012, ha confermato che "al fine di realizzare un effettivo coordinamento tra l'Autorità giudiziaria e l'Amministrazione finanziaria, è necessario che le Direzioni Regionali provvedano alla definizione di idonee forme di collaborazione con le Procure dei territori di competenza, al fine di coordinare e raccordare l'operato con quello degli organi giurisdizionali";
CONSIDERATO CHE
− gli articoli 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 63 del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633 prevedono la collaborazione della Guardia di Finanza per l’acquisizione e il reperimento di elementi utili ai fini dell’accertamento delle imposte, per la repressione delle violazioni delle leggi tributarie, oltre che l’utilizzazione e la trasmissione da parte di tale Organo, previa autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, di documenti, dati e notizie acquisiti direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre Forze di Polizia, nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria;
− il Corpo della Guardia di Finanza, in forza del decreto legislativo n. 68/2001, è l’unica Forza di Polizia con competenza, a carattere permanente ed esclusivo, in materia economica e finanziaria sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge. L’art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede, infatti, che “i soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza, nonché gli organi giurisdizionali, requirenti o giudicanti e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell’esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità stabilite dalla legge o norme regolamentari per l’inoltro della denuncia penale, al comando della Guardia di Finanza competente…, fornendo l’eventuale documentazione atta a comprovarli”;
− tale attività resta di competenza esclusiva della Guardia di Finanza, giacché, il personale dell’Agenzia delle Entrate è sprovvisto della qualifica di Ufficiale o Agente di polizia giudiziaria;
− peraltro, laddove nel corso di un procedimento amministrativo emerga un fatto per il quale si può configurare un reato perseguibile d’ufficio, gli appartenenti all’Agenzia delle Entrate ovvero alla società Equitalia, hanno l’obbligo, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., di redigere e trasmettere senza ritardo la relativa denuncia al Pubblico Ministero;
− l’Agenzia delle Entrate è considerata persona offesa dei reati tributari per l’esercizio dei diritti e delle facoltà di cui all’art. 90 c.p.p.;
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE
− è condivisa l’esigenza di garantire l’efficacia delle rispettive attività istituzionali di contrasto alle condotte con elevato profilo di rischio fiscale e penalmente rilevanti, con riferimento sia alle fattispecie sopra delineate, sia all’attuazione dello strumento del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, estesa dall'art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 al profitto derivante dai reati tributari previsti dagli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto
Legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
− è obiettivo comune garantire che l’azione amministrativa di contrasto alle violazioni tributarie possa fornire costante e positivo supporto al procedimento penale e viceversa;
− è per ciò opportuno definire le modalità di flusso comunicativo nelle attività che richiedono l'intervento obbligatorio dell'Autorità Giudiziaria, al fine di rendere quanto più rapida possibile la circolarità delle informazioni e tanto più efficace l'attività di contrasto dei comportamenti illeciti;
− i criteri generali per l'organizzazione della Procura della Repubblica di Pescara prevedono un Gruppo di specializzazione “Criminalità economica” per la trattazione dei reati finanziari, societari e fallimentari, coordinato dal Procuratore Aggiunto;
LE PARTI CONVENGONO
Art. 1
Finalità della collaborazione
Obiettivo del presente accordo di collaborazione è assicurare l’effettivo coordinamento tra l’Autorità Giudiziaria e l’Amministrazione finanziaria, al fine di favorire una costante e riservata comunicazione di notizie e documenti di reciproco interesse.
Art. 2
Modalità della collaborazione
Per il raggiungimento della finalità indicata all’art. 1 viene creata una rete di referenti, composta da delegati del Procuratore della Repubblica, da rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, da rappresentanti del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara e da rappresentanti della società Equitalia Centro Direzione regionale Abruzzo.
Sono designati quali referenti:
a. per la Procura della Repubblica: il Procuratore Aggiunto, coordinatore del Gruppo reati finanziari, societari e fallimentari;
b. per l’Agenzia delle Entrate: il Direttore della Direzione Provinciale di Pescara;
c. per la Guardia di Finanza: il Comandante del Nucleo di Polizia Tributaria di Pescara;
d. per la società Equitalia, Centro Direzione regionale Abruzzo: il Direttore Regionale, con facoltà di sub delega ai responsabili regionali del contenzioso e/o delle Procedure accentrate.
Art. 3
Oggetto della collaborazione
1. Procedimenti penali instaurati a seguito di denunce o notizie di reato provenienti da uffici dell’Agenzia delle Entrate, dalla società Equitalia e dai reparti della Guardia di Finanza.
Le parti si impegnano ad assicurare tempestivo e completo scambio delle informazioni sullo stato dell’iter amministrativo dell’accertamento, del contenzioso e sull’eventuale definizione degli atti relativamente ai procedimenti amministrativi che abbiano comportato denunce alla Procura della Repubblica.
Al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni che possano recare pregiudizio alle investigazioni, qualora nel corso delle attività di controllo o di preparazione del controllo svolte dall’Agenzia delle Entrate emerga lo svolgimento di un’attività di polizia giudiziaria da parte della Guardia di Finanza, il referente dell’Agenzia trasmetterà al referente della Guardia di Finanza la comunicazione inerente l’oggetto del controllo. Le operazioni proseguiranno solo dopo apposito coordinamento.
2. Procedimenti penali instaurati a seguito di denunce o notizie di reato con riferimento all’art. 14 – commi 4 e 4 bis – della L. 24 dicembre 1993 n. 537.
Nel caso di procedimenti riconducibili alla fattispecie della tassazione dei proventi illeciti di cui all’art. 14, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il referente della Procura della Repubblica, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 600/1973, comunicherà al referente della Guardia di Finanza le risultanze del procedimento con valenza patrimoniale; con tale comunicazione si rilascerà anche il prescritto nulla osta all’utilizzo dei dati a fini fiscali.
La conseguente attività ispettiva, volta alla quantificazione e alla classificazione nelle specifiche categorie reddituali dei fatti segnalati dalla Procura della Repubblica, sarà segnalata, previa constatazione, dalla Guardia di Finanza all’Agenzia delle Entrate per la successiva attività accertatrice.
In relazione ai procedimenti penali riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 14, comma 4 bis, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per i quali vi sia stato l’interessamento della Guardia di Finanza o dell’Agenzia delle Entrate per le attività ispettive condotte direttamente, il referente della Procura della Repubblica comunicherà tempestivamente l’esercizio dell’azione penale ai referenti dei predetti Uffici.
Analogamente, i referenti dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza saranno utilmente informati, nel rispetto del segreto istruttorio, dello stato dei procedimenti penali instaurati a seguito di denunce inoltrate da soggetti diversi dai predetti Uffici, per la medesima fattispecie normativa di cui sopra.
La comunicazione dell’esercizio dell’azione penale diretta alla Guardia di Finanza sarà corredata dagli atti d’interesse e di nulla osta all’utilizzo a fini fiscali.
La conseguente attività ispettiva sarà segnalata, previa constatazione, dalla Guardia di Finanza all’Agenzia delle Entrate, per la successiva attività accertatrice.
Art. 4
Forme della collaborazione
Per il raggiungimento delle finalità del presente accordo le Parti si serviranno, preferibilmente, di sistemi telematici per le comunicazioni formali utilizzando le seguenti caselle di posta certificata:
- Procura della Repubblica: xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
- Guardia di Finanza: xx0000000x@xxx.xxx.xx
- Agenzia delle Entrate: xx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
- Equitalia: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Con riferimento alla trasmissione delle informazioni di cui al precedente articolo 3 - punto 1., i competenti reparti della Guardia di Finanza provvederanno a comunicare tempestivamente all’Agenzia delle Entrate il numero del procedimento penale instaurato a seguito della relativa comunicazione di notizia di reato.
Per contro, l’Agenzia delle Entrate, all’esito delle conseguenti, correlate ed autonome attività di accertamento, comunicherà alla Procura della Repubblica le succitate informazioni facendo riferimento all’instaurato procedimento penale.
Con riguardo alle denunce scaturite dall’attività amministrativa di Equitalia i soggetti coinvolti osserveranno le medesime modalità di reciproca comunicazione.
Gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia, laddove nel corso o all’esito della verifica o dell’accertamento acquisiscano notizie di reato redigeranno le comunicazioni di notizie di reato secondo lo schema in allegato 1 al presente accordo, contenente:
a. la data di acquisizione della notizia di xxxxx;
b. tempo e luogo del commesso reato;
c. le generalità dell'indagato e la sua qualità soggettiva al tempus commissi delicti;
d. la qualificazione giuridica del fatto costituente reato, evidenziando le condotte materiali e le circostanze di tempo e di luogo che siano utili a delineare gli accadimenti. Inoltre, per i reati previsti dal decreto Legislativo n. 74/2000, è assolutamente necessario che nella notizia di reato siano indicati in forma chiara e precisa, distintamente per annualità, l'imponibile, il tipo e il quantum dell'imposta evasa e le aliquote applicate per il calcolo della stessa; analogamente per le segnalazioni relative a violazioni dell’art. 11 del citato decreto redatte da Equitalia dovrà essere indicata la data di notifica dei provvedimenti e le annualità cui si riferiscono le singole imposte tutelate dalla norma;
e. persona offesa da individuarsi nell’Agenzia delle Entrate;
f. richieste da evadere con urgenza. Al riguardo, in caso di accertamento di reato connessi all’utilizzo di documenti (es. fatture per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti), l’Agenzia delle Entrate - i cui funzionari non rivestono la qualifica di p.g. necessaria per procedere al sequestro d’iniziativa - avrà cura di acquisire e allegare alla comunicazione di notizia di reato copia fotostatica delle stesse, munite di sottoscrizione in originale del contribuente, affinché non ne possa essere disconosciuta l’autenticità in sede dibattimentale;
g. le fonti di prova, anche documentali, in relazione al reato denunciato (fotocopia di fatture, registri, dichiarazioni, documenti bancari, controlli incrociati, indicazione di testimoni, etc.);
h. corpo del reato;
i. testimoni ovvero nominativo e qualifica di colui/coloro che hanno curato il servizio dal quale si è acquisita la notizia di reato e/o persone comunque in grado di riferire sui fatti (es. consulente tecnico, etc.).
È necessario, in ogni caso, che sia compiutamente identificato in modo certo l'effettivo responsabile della condotta illecita. Nell'ipotesi in cui l'obbligato fiscale sia una società, la notizia di reato deve essere formulata nei confronti dell'amministratore responsabile della gestione al tempo in cui il fatto-reato fu commesso. In tal senso, sarà allegata la visura camerale storica atta a certificare le cariche soggettive e la relativa temporalità.
In relazione alle comunicazioni di notizie di reato inoltrate all’Autorità Giudiziaria e connesse alle autonome attività, l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia s’impegnano a corrispondere ad eventuali richieste formulate dalla predetta Autorità - non implicanti esercizio di delega di poteri di p.g. - di integrazioni documentali o di attività necessarie a meglio delineare le fattispecie segnalate, avvalendosi dei poteri amministrativi propri, quali ad esempio, per l’Agenzia delle Entrate, l’acquisizione delle certificazioni rilasciate ai sostituiti nel caso del reato previsto e punito dall’art. 10 bis del D.lgs n. 74/2000.
La Guardia di Finanza è delegata, in via esclusiva, all’esecuzione dei provvedimenti di sequestro o confisca per equivalente conseguenti alle notizie di reato inoltrate dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate, ovvero da altre Autorità amministrative.
Per tali casi, l’esecuzione del provvedimento è demandata al Nucleo di Polizia Tributaria di Pescara. Per i provvedimenti originati da attività svolte dai restanti reparti dalla Guardia di Finanza, l’esecuzione sarà delegata direttamente al Comando competente, al fine di garantire l’unitarietà e la speditezza dell’azione.
I provvedimenti di sequestro, ferme restando nel dettaglio le specifiche prescrizioni contenute nelle singole deleghe, verranno eseguiti in ossequio alle “Linee guida in tema di sequestro per equivalente e di reati tributari” emanate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, con nota n. 4094/14 in data 03.12.2014.
L'Agenzia delle Entrate s’impegna inoltre ad agevolare le attività della Procura nel rilascio delle autorizzazioni del Procuratore della Repubblica per gli accessi ai fini fiscali, ex art. 52 del DPR n. 633 del 1972, utilizzando per la richiesta preventiva i modelli in allegato 2 e 3, da presentare a mezzo posta elettronica certificata ovvero personalmente.
Art. 5
Obbligo di segreto e di riservatezza
Saranno adottate tutte le iniziative necessarie al fine di garantire il segreto investigativo, interno ed esterno, nonché la riservatezza delle notizie e degli atti ricevuti, il segreto di indagine di cui all’art. 329 c.p.p. e ad assicurare che il trattamento dei dati avvenga nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 6 Verifiche
Le Parti verificheranno periodicamente lo stato di applicazione del presente accordo ed il corretto funzionamento dei flussi informativi previsti.
Art. 7 Integrazioni e/o modifiche
Il presente protocollo potrà essere integrato e/o modificato di comune accordo tra le parti firmatarie anche al fine di eliminare eventuali disfunzioni che potranno emergere nel corso della collaborazione.
Pescara, 07 settembre 2015
Per la Procura della Repubblica
Il Procuratore Capo f.f. x.xx Dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Per l’Agenzia delle Entrate
Il Direttore Provinciale
x.xx Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx
Per la Guardia di Finanza
Il Comandante Provinciale x.xx Col. Xxxxxxxxx Xxxx
Per Equitalia Centro
Il Direttore Regionale x.xx Dr. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx