CONDIZIONI GENERALI
CONDIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto del contratto
Le presenti Condizioni Generali, che integrano il contenuto dei contratti stipulati fra le parti in quanto espressamente richiamate e compatibili, hanno ad oggetto la disciplina generale dei rapporti di appalto, opera, fornitura, manutenzione, collaudo ed ogni altro tipo di contratto posto in essere fra la ANTARIDI IMPIANTI SRL e ANTARIDI ENERGIE SRL SOLENERGIE (d'ora in poi ANTARIDI) ed i clienti delle stesse.
Le presenti condizioni generali avranno efficacia per qualsiasi contratto fra il cliente ed Antaridi se non espressamente derogate in forma scritta ed accettate sempre in forma scritta dalle parti.
Non costituiscono oggetto delle presenti condizioni e del contratto concluso con il cliente tutte le prestazioni esplicitamente escluse e quelle comunque non espressamente citate nel Capitolato Tecnico.
ANTARIDI si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a suo carico come descritte nel Capitolato Tecnico conformemente alla regola dell'arte, alle leggi vigenti applicabili, alle norme tecniche ed alle norme di sicurezza.
II Cliente si obbliga all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dei lavori o delle opere e/o attività richieste, nonché all'esecuzione delle opere e/o attività propedeutiche e/o consequenziale all'installazione e/o modifica dell'Impianto, ovvero agli interventi richiesti, ivi incluso l'eventuale adeguamento del sito e dell'esistente impianto elettrico alle vigenti norme, agli oneri della sicurezza riconducibili al COMMITTENTE secondo la vigente normativa ed infine alla diligente custodia dei luoghi interessati dal cantiere.
L'oggetto sarà precisamente definito in ciascun contratto.
Gli allegati (fra cui computo metrico, capitolato speciale, relazione geologica, gli elaborati grafici e tecnici, i programmi ed i piani, ecc.) saranno richiamati in contratto e faranno parte integrante dello stesso.
Art. 2 Programma dei lavori e tempi
L'attività da svolgere e quindi la realizzazione dell'opera e/o dell'intervento dovranno essere eseguite conformemente al crono-programma concordato fra le parti e contenuto nel contratto.
Il suddetto programma potrà subire modifiche, senza che ciò comporti responsabilità alcuna in capo ad ANTARIDI, a titolo esemplificativo e non esaustivo per maltempo per periodi continuati e prolungati, che impedisca il normale svolgimento delle attività di cantiere; ritardi da parte di terzi nell'espletamento delle attività di rispettiva competenza, e per i casi di forza maggiore o caso fortuito o sopravvenute ed impreviste ragioni di carattere tecnico.
In particolare ANTARIDI, in caso di realizzazione o interventi su impianti fotovoltaici, non sarà responsabile a qualunque titolo di ritardi nell'allaccio alla rete locale, nella produzione di energia o di sospensione/interruzione della predetta produzione, nonché nel rilascio della convenzione con il GSE, necessaria per l'avvio dei pagamenti della tariffa incentivante.
Appositi verbali, in caso di appalto, verranno redatti in contraddittorio tra le parti in occasione dell'inizio e della fine dei lavori, del collaudo e della messa in esercizio dello stesso.
Art. 3 Varianti in corso d'opera e lavori extracontratto
Antaridi in contraddittorio con il Committente-cliente e/o il Direttore dei Lavori se nominato, potrà apportare le variazioni e/o le aggiunte che si rendessero necessarie ai lavori previsti in progetto.
Il Cliente dichiara di essere a conoscenza che, eventuali accordi, trattative, modifiche concordate oralmente con gli agenti/collaboratori/personale addetto della ANTARIDI non hanno efficacia vincolante, dovendosi intendere il contratto perfezionato da parte della ANTARIDI solo a seguito dellʼinvio della conferma firmata.
Ad Antaridi spetterà comunque il compenso per i maggiori lavori eseguiti,che si intendono approvati espressamente dal Committente-cliente.
Qualora successivamente alla stipula del contratto e/o durante l' esecuzione dell' opera, in seguito ad eventi sopravvenuti imprevedibili e non imputabili ad alcuna delle parti, sia necessario apportare variazioni a quanto previsto nel contratto e nelle sue eventuali modificazioni e/o integrazioni, le parti concordano le variazioni da introdurre ed il correlativo adeguamento del prezzo.
Eventuali richieste di opere e/o interventi e/o forniture da parte del cliente non previste nel contratto sottoscritto dalle parti dovranno essere di regola preventivamente concordate per iscritto fra le stesse; in ogni caso, le stesse dovranno essere remunerate. Per quanto attiene al compenso delle opere o degli interventi o delle forniture extracontratto, in caso di mancato accordo, si applicheranno le tariffe orarie dell'artigianato e relative al settore che allo stato e salvo modifiche si
indicano in € 30,00. Per quanto attiene al materiale, qualora il costo non sia desumibile dal contratto o dal capitolato già sottoscritto, si farà riferimento al listino METEL.
Art. 4 Obblighi a carico del cliente
Il cliente, oltre a pagare i corrispettivi alle scadenze previste, nonché ad adempiere ad altri obblighi specifici previsti dal contratto, si impegna a:
- dare la disponibilità ad Antaridi delle aree di ubicazione dell'impianto da realizzare ovvero a rendere accessibile i luoghi interessati dall'intervento;
-realizzare le opere necessarie per l'utilizzo del cantiere;
-fornire idonei spazi di cantiere e compiere ogni attività necessaria a mettere Antaridi nella condizione di poter svolgere l’opera;
- Antaridi potrà utilizzare gli impianti e le attrezzature anche di proprietà e/o nella disponibilità del cliente secondo le modalità convenute nel contratto nonché conformemente alla legislazione vigente, anche in materia di sicurezza;
-provvedere a proprie spese ad idonea sorveglianza del cantiere durante tutto il periodo di lavorazione o di intervento. Antaridi non assume responsabilità per eventuali danni che dovessero verificarsi nel cantiere o negli immobili di proprietà del cliente, né la stessa potrà essergli ascritta ad alcun titolo.
- salvo un'eventuale diversa previsione contrattuale, curare a proprie spese tutti gli adempimenti amministrativi che si rendessero necessari per l'esecuzione dell'intervento, ivi compresi, a titolo esemplificativo, quelli necessari per rendere disponibile la connessione dell'impianto alla Rete Elettrica Nazionale entro il termine previsto per il collaudo
Salvo che non sia diversamente ed espressamente previsto nel contratto, sono posti a carico del Cliente, oltre agli obblighi previsti in altri articoli delle presenti condizioni, le seguenti prestazioni:
a) tutte le pratiche di carattere tecnico ed amministrativo e i relativi oneri/costi;
b) qualora necessaria, la predisposizione di un locale spogliatoio e servizi w.c.; in difetto dovrà essere posto a disposizione di Antaridi lo spazio occorrente per l'installazione di specifici prefabbricati;
c) le spese di verifica e di collaudo dell'opera;
d) i diritti, gli oneri e i canoni, i permessi e le autorizzazioni connessi all'occupazione di suolo pubblico o di terzi privati, necessari alla formazione del cantiere e/o dell' intervento, e/o per passo e le relative eventuali indennità, sopratasse, interessi e sanzioni in caso di ritardi e violazioni, nonché la presentazione delle relative domande e documentazioni presso gli uffici competenti;
e) oneri per la redazione e progettazione esecutiva delle opere
In ogni caso, il committente-cliente si impegna a mallevare e tenere indenne Antaridi da qualunque onere anche conseguente a sanzioni sia derivato dall'inosservanza da parte del cliente stesso di norme, leggi, regolamenti e disposizioni, ivi comprese quelle contrattuali, di qualunque genere comportanti obblighi sullo stesso incombenti.
Art. 5 Obblighi a carico di Antaridi
Sono ad esclusivo carico di Antaridi:
a) salva diversa prescrizione contrattuale, tutti i materiali, la mano d’opera, i trasporti, i noli e quant’altro necessario per la compiuta esecuzione delle opere;
b) la gestione in generale del cantiere, delle opere in costruzione e di tutti i materiali approvvigionati;
c) esclusivamente in relazione ai propri lavori od a quelli affidati ai propri subappaltatori, l’accurata pulizia delle zone d’intervento, incluso lo sgombero di ogni materiale di risulta.
Antaridi si impegna altresì a rispettare tutti gli obblighi contributivi, assistenziali, assicurativi previsti da norme di legge e contrattuali a favore dei propri dipendenti e collaboratori impiegati nell’esecuzione dell’opera.
In caso di appalto, salvo diverso espresso accordo, Antaridi si impegna ad effettuare l’apertura del cantiere entro giorni 20 (venti) dalla data di comunicazione di disponibilità delle aree da parte del committente; in caso di contratto d’opera si impegna ad effettuare l’intervento entro i termini programmati nel contratto.
Antaridi si impegna a rispettare tutta la normativa vigente contenente obblighi specifici a carico del fornitore, appaltatore e prestatore d’opera, salvo che non sia diversamente previsto dalle presenti condizioni o dal contratto, nonché a rispettare la normativa in materia di incentivazione alle energie rinnovabili.
In particolare, in caso di appalto, si obbliga a fornire al committente indicazione dei ccnl applicati e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla normativa in vigore.
SI obbliga, infine, al rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro sullo stesso incombenti.
Art. 6 Consegna cantiere
I lavori o l’opera avranno inizio entro la data prevista dal contratto e comunque entro e non oltre 20 (venti) gg. da detta data.
Entro detta data il Committente-cliente dovrà immettere Antaridi nella disponibilità del terreno oggetto dei lavori e/o dell’intervento concordato, consegnando le aree/i locali e quant’altro necessario per dare inizio ai lavori, disponibili e libere da ogni impedimento, ostacolo, onere e quant’altro possa recare disturbo, ritardo o nocumento all’esecuzione dei lavori e garantirne il libero accesso; in caso contrario, Antaridi non potrà iniziare i lavori senza responsabilità alcuna.
Art. 7 Buona fede nell'esecuzione
Le parti sono tenute al rispetto degli obblighi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto ai sensi degli artt. 1175, 1375 e ss c.c..
Art. 8 Direttore lavori e figure professionali
E’ obbligo del cliente indicare all’atto della sottoscrizione del contratto – o in caso di successiva modifica, sempre per iscritto - la eventuale nomina di direttore lavori o responsabili di cantiere o altre figure professionali cui abbia conferito incarico relativamente all’oggetto del contratto; tali determinazioni verranno inserite nel contenuto contrattuale.
Il Direttore dei Lavori eventualmente nominato ha poteri di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dei lavori ai quali è preposto. Egli interloquisce con l’Appaltatore ed in particolare ha il compito:
a) di verificare la conformità delle esecuzioni al progetto approvato ed alle autorizzazioni rilasciate, nonché al contratto;
b) di verificare in corso lavori che l’Appaltatore utilizzi materiali idonei ed accorgimenti tecnici tali da garantire una esecuzione dell’opera a regola d’arte;
c) di provvedere al rilievo delle opere eseguite;
d) di verificare in contraddittorio con l’Appaltatore la contabilizzazione delle stesse;
e) di provvedere ad ogni adempimento necessario al fine di consentire la regolare esecuzione di eventuali variazioni e/o aggiunte in corso d’opera.
In ogni caso, l’Appaltatore potrà sempre ottenere che le istruzioni impartitegli dal Direttore dei Lavori vengano comunicate in forma scritta, anche nei casi in cui la stessa non sia prevista come necessaria..
E’ fatta salva la facoltà dell’Appaltatore di avanzare per iscritto le proprie osservazioni e richieste rispetto alle istruzioni del Direttore dei Lavori.
Art. 9 Referenti e collaboratori Antaridi - poteri
Antaridi si riserva di indicare nei singoli contratti il responsabile/rappresentante/referente per la società, rispetto a cui individuerà i poteri e le attribuzioni.
Eventuali accordi verbali, dichiarazioni o impegni di collaboratori e/o dipendenti di Antaridi avvenuti anteriormente, contestualmente o posteriormente la sottoscrizione del contratto, non saranno vincolanti per Antaridi se non confermati da quest’ultimo in forma scritta.
Art. 10 Subappalto e subfornitura
Ai sensi di quanto disposto dall' art. 1656 c.c., il Committente-cliente autorizza sin d'ora l'eventuale subappalto/subfornitura delle opere, lavori e prodotti. Eventuali limitazioni all' autorizzazione sopra esposta dovranno essere espressamente inserite nel contenuto del contratto.
In ogni caso di subappalto/subfornitura, il cliente autorizza l' emissione diretta di fatture da parte dei subappaltatori/subfornitori nei suoi confronti impegnandosi all'adempimento e al pagamento; tali somme saranno poi detratte dal costo complessivo concordato con Antaridi.
Il cliente si obbliga a mallevare e tenere indenne Antaridi da qualunque pretesa, credito e/o onere vantato dai subappaltatori/subfornitori.
Allo stesso modo, il cliente si obbliga sin d'ora a mallevare e tenere indenne Antaridi da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione dell'attività oggetto del subappalto/subfornitura.
Art. 11 Accertamenti in corso d’opera
In corso d’opera, previo accordo con l’Appaltatore e qualora non siano di intralcio all’esecuzione della stessa, potranno essere effettuati dei sopralluoghi, a richiesta giustificata del Committente che se ne accollerà le spese, per accertare la natura e la qualità delle opere eseguite.
Art. 12 Facoltà di modifica dei prodotti forniti/utilizzati
Antaridi ha facoltà di apportare nel corso di esecuzione del contratto, le modifiche ai prodotti forniti ed utilizzati per le opere che siano ritenute necessarie in relazione alle condizioni di fornitura, prescrizioni tecniche, disegni ed eventuali campioni purché non venga mutato sostanzialmente l’oggetto del contratto o la qualità complessiva dell’opera o dei lavori concordati.
Il cliente è tenuto ad adeguarsi alle richieste in tal senso formulate da Antaridi concordando un adeguamento del prezzo contrattuale commisurato ai diversi costi conseguenti alle modifiche nonché le eventuali variazioni dei termini contrattuali.
Qualora vi sia opposizione espressa da parte del cliente a tali modifiche, lo stesso si assume la responsabilità ed i rischi derivanti da tale scelta.
Al cliente è fatto divieto di apportare modifiche di qualsiasi tipo senza il preventivo benestare scritto di Antaridi.
Antaridi ha la facoltà di apportare, nel corso di esecuzione del contratto, un aumento o una diminuzione del quantitativo dei materiali oggetto del contratto stesso, giustificandone le ragioni .
Art. 13 Ultimazione lavori, collaudo, accettazione delle opere
In caso di contratto di appalto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1665 C.C., oggetto della verifica finale (o collaudo) è accertare, in contraddittorio tra il Committente (e/o il Direttore dei Lavori) e l’Appaltatore, che l’esecuzione dell’opera sia avvenuta compiutamente e secondo le prescrizioni contrattuali, nonché il corretto funzionamento dell’impianto fotovoltaico.
Le operazioni di verifica dovranno essere completate entro 10 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. Decorso tale termine l’opera si considererà verificata ed espressamente accettata da parte del Committente senza riserve .
L’inizio delle operazioni di verifica verrà comunicato dal Committente e/o dal Direttore dei Lavori ad Antaridi a mezzo di lettera raccomandata A.R./P.E.C. che dovrà pervenire allo stesso con almeno 3 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio. Per le operazioni di verifica è stabilito un termine massimo di 10 giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione di cui sopra.
Le operazioni di verifica finale potranno svolgersi anche in assenza dell’Appaltatore qualora sia garantita la presenza di almeno due testimoni da questi indicati.
Entro 3 giorni dal termine delle operazioni di verifica verrà sottoscritto tra le parti il relativo verbale. Qualora l’esito della verifica finale risulti positivo, il verbale conterrà anche l’accettazione con contestuale consegna del bene.
Qualora dall’esito della verifica risulti necessario porre in essere ulteriori interventi per rendere compiuta l’opera secondo le prescrizioni contrattuali, il verbale di cui al precedente comma indicherà la natura di tali interventi e stabilirà il termine entro il quale gli stessi dovranno essere ultimati, nonché le modalità per la loro verifica ed il corrispettivo ulteriore da versare ad Antaridi.
Fuori dalle ipotesi di appalto, qualora all’ultimazione dell’opera, dell’intervento o della fornitura e comunque entro e non oltre 8 giorni da questa, non siano pervenute contestazioni scritte, l’opera, l’intervento, la fornitura si intendono accettate senza riserve e con decadenza dalla facoltà di opporre eccezioni.
Art. 14 Accettazione e contestazioni
La sottoscrizione del rapporto di intervento equivale ad accettazione dell’intervento stesso, senza possibilità che il medesimo possa essere successivamente contestato per ciò che attiene ai lavori svolti, alla loro quantità e qualità, nonchè al prezzo concordato.
L’accettazione dell’opera comporta riconoscimento della completa ed integrale esecuzione della stessa ed esclude le connesse garanzie; la garanzia è parimenti esclusa a fronte di vizi facilmente riconoscibili o manifesti.
Eventuali contestazioni all’opera o alle forniture eseguite per vizi o difetti dovranno essere comunicate a pena di decadenza in forma scritta nei termini di legge.
Antaridi avrà termine di 30 giorni per verificare quanto denunciato in contraddittorio con il cliente e, solo qualora sia riconosciuto il vizio o il difetto come ascrivibile al proprio operato, provvederà alla sostituzione e/o alla riparazione dei vizi nell’ambito della garanzia.
I pezzi sostituiti diventeranno di proprietà di Antaridi, senza restituzione alcuna.
Il cliente si dichiara informato che gli impianti x xxxxxxx necessitano di appropriata e continua manutenzione: non saranno riconosciuti vizi o difformità qualora siano state apportate modifiche/riparazioni/aggiunte/sostituzioni/interventi non autorizzati o concordati dalla ANTARIDI e comunque eseguite da soggetti terzi rispetto a questʼultimo, nonché nel caso in cui non sia stata eseguita la corretta manutenzione.
Art. 15 Cessione
Nel caso in cui il committente-cliente dovesse cedere a qualunque titolo il contratto, avrebbe l'obbligo di informarne preventivamente e tempestivamente Antaridi per iscritto ed ottenerne il consenso scritto.
In ogni caso, l'eventuale cessione del contratto non libererà dalle responsabilità e dagli adempimenti derivanti dal contratto, ivi compresi i pagamenti, il cedente - committente originario, che rimarrà obbligato in solido con il cessionario nei confronti di Antaridi.
Antaridi potrà cedere liberamente il contratto senza necessità di consenso alcuno.
Art. 16 Cessione del credito
Antaridi potrà cedere il credito derivante dall’opera svolta, dalla fornitura o dal contratto liberamente; il cliente si impegna a non sollevare eccezioni di sorta a tale cessione.
Art. 17 Garanzie committente
A garanzia dei pagamenti per le prestazioni rese da Antaridi in adempimento degli obblighi contrattuali, il Committente-cliente fornisce, a richiesta, la garanzia prevista contrattualmente.
Nel caso di appalto, il Committente dichiara in contratto la fonte del finanziamento dei lavori oggetto del contratto stesso.
Nel caso in cui per il finanziamento totale o parziale dei lavori, il Committente ricorra a mutuo bancario, contestualmente alla stipula del contratto dovrà essere consegnata all’Appaltatore copia della comunicazione di concessione del mutuo rilasciata dall’Istituto di credito prescelto, la relativa delibera e tutta la documentazione attestante la definitiva concessione.
Salvo diversa pattuizione fra le parti, il contratto deve intendersi risolutivamente condizionato in ogni caso all’ottenimento del finanziamento ed alla permanenza dello stesso, ovvero alle diverse garanzie stabilite e concordate. La mancata concessione o la mancata presentazione della relativa documentazione o ancora la revoca a qualunque titolo del mutuo concesso o delle garanzie prestate, comporterà ipso iure la risoluzione del contratto con obbligo del contraente di procedere comunque al pagamento dei lavori eseguiti e del materiale fornito nonchè all’applicazione della penale stabilita. I suddetti requisiti sono altresì condizione necessaria affinché in ogni caso inizino i lavori o si esegua la prestazione oggetto del contratto.
Art. 18 Garanzia
Ferma restando la distinta responsabilità del costruttore /fornitore, Antaridi garantisce la buona qualità dei componenti utilizzati e dallo stesso scelti; ferma la facoltà di scelta del cliente nell’ambito di quelli proposti ed illustrati, con assunzione di responsabilità in tale ultimo caso in capo al cliente qualora la scelta non sia stata consigliata.
Garantisce inoltre, la corretta esecuzione dell’opera e la buona costruzione dell’impianto, mentre sui singoli componenti valgono le condizioni di garanzia offerte dai produttori.
Per quanto riguarda l’inizio e la durata della garanzia, essa decorre dal collaudo ovvero dall’accettazione o realizzazione dell’intervento e avrà validità 24 mesi qualora l’opera o il bene sia utilizzato per fini estranei all’attività imprenditoriale, commerciale e professionale del cliente.
Avrà al contrario validità di 12 mesi qualora si tratti di opera o bene utilizzato per fini propri all’attività imprenditoriale, commerciale e professionale del cliente.
Scaduto tale termine, ogni ulteriore richiesta o eccezione dovrà essere svolta direttamente alla casa costruttrice o fornitrice dei prodotti utilizzati, tenuto conto dei termini di garanzia previsti dalla normativa in vigore.
La garanzia di cui sopra è esclusa per i casi di:
- riparazione effettuata da terzi;
- eventi naturali catastrofici e non (es. fulmini);
- incendio;
- furto;
- scoppio;
- atti vandalici;
- guasti causati da imperizia o negligenza del cliente;
- naturale logoramento o usura;
- guasti dovuti a modifiche dell’impianto;
- guasti ad alterazione dell’ambiente operativo dell’impianto;
- sovraccarichi oltre i limiti prescritti o prevedibili;
- manomissioni o interventi non conformi ai libretti, manuali d’uso e manutenzione forniti.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, Antaridi sarà tenuto unicamente alla riparazione o sostituzione delle parti difettose ed il committente-cliente rinuncia fin d’ora a qualsiasi azione risarcitoria del danno per fermo dell’impianto, per mancato guadagno, ecc. conseguente ad eventuali difetti dell’impianto medesimo. L’intervento in garanzia da parte di Antaridi rimane comunque subordinato all’osservanza delle condizioni di pagamento da parte del cliente.
ART. 19 corrispettivo – oneri fiscali
Xxxxx che non sia diversamente disposto nel contratto, i prezzi della fornitura, dell’opera, dell’intervento sono stabiliti a misura.
Salvo il caso di eccessiva onerosità sopravvenuta di cui all’art. 1467 c.c., i prezzi unitari e/o a corpo di cui al contratto sono da considerarsi fissi ed invariabili per un periodo di 12 mesi dal preventivo; i lavori o le forniture eventualmente eseguiti oltre detto termine, per cause non imputabili ad Antaridi, potranno comportare l’adeguamento in aumento dei prezzi contrattualmente stabiliti. Le modalità di adeguamento dei prezzi saranno, decorso tale termine, quelle di cui all’art. 1164 c.c..
Se nel corso dell’opera e/o dell’intervento si manifestino difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, ovvero da altre cause di forza maggiore o straordinarie non previste dalle parti che rendano notevolmente più onerosa la prestazione di Antaridi, questi avrà diritto comunque ad un equo compenso che si determina nel maggior costo sostenuto, rapportato all’impegno profuso tenuto conto delle condizioni economiche concordate.
Nel caso di appalto per la realizzazione di impianto fotovoltaico in applicazione delle disposizioni previste dai decreti 5/5/2011 e 5/7/2012 (4°e 5° conto energia) relativamente allo smaltimento e riciclo dei moduli utilizzati l’onere relativo sarà integralmente a carico del committente .
Le tasse, le imposte, i diritti e gli oneri fiscali gravanti sull’oggetto del contratto sono a carico del committente-cliente ad eccezione di quelle per legge a carico di Antaridi.
Art. 20 Sospensione dei lavori o dell'opera o della fornitura
Salvo quanto previsto da altre norme contrattuali, tutte o parte delle attività oggetto del Contratto possono essere sospese per eventi causati da caso fortuito o Causa di Forza Maggiore.
Il periodo di sospensione per caso fortuito o Causa di Forza Maggiore non può superare il periodo cumulativo di 6 mesi.
Qualora tale sospensione si prolunghi cumulativamente oltre 6 mesi, ciascuna delle Parti può risolvere di diritto il Contratto e, in tal caso, Antaridi ha diritto a ricevere i compensi effettivamente maturati sino alla data di sospensione senza diritti aggiuntivi.
In alternativa, su richiesta scritta del Committente le Parti possono iniziare negoziazioni in buona fede per definire nuove condizioni contrattuali sia temporali sia economiche.
In mancanza di richiesta da parte del Committente ovvero in mancanza di un accordo entro 30 giorni dalla scadenza dei suddetti 6 mesi, le Parti possono recedere dal Contratto, fatti salvi gli obblighi conseguenti alle prestazioni rispettivamente effettuate.
I lavori o l'opera possono inoltre essere sospesi, a discrezione di Antaridi e senza necessità di preavviso al committente, ed anche qualora non sussista giusta causa o causa di forza maggiore, durante i periodi di avversità atmosferiche che possono portare pregiudizio al regolare esecuzione delle opere; in tal caso alla ditta Antaridi di verrà concesso un termine suppletivo per l'ultimazione dei lavori corrispondente ai giorni di sospensione o comunque nella diversa misura che verrà concordata e ritenuta equa dal direttore lavori e fra le parti.
Nel caso in cui i lavori debbano essere sospesi per cause dipendenti direttamente o indirettamente dal cliente, Antaridi, oltre alla corrispondente proroga dei termini di ultimazione, trascorsi 30 giorni consecutivi di sospensione avrà diritto al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi a seguito della sospensione.
Qualora la sospensione dei lavori dell'opera o della fornitura per cause non imputabili ad Antaridi, e non sorretta da giusta causa o caso fortuito o Causa di Forza Maggiore, si protragga per oltre 60 giorni consecutivi, la società avrà diritto al pagamento del compenso per i lavori eseguiti sino alla data di inizio della sospensione stessa nonché alla risoluzione del contratto.
Art. 21 Responsabilità
Il cliente è responsabile in caso di infortuni e danni subiti da persone o beni di terzi dovuti alla propria inottemperanza agli obblighi assunti ai sensi del contratto e delle condizioni generali e, in ogni caso, sullo stesso incombente a qualunque titolo.
Art. 22 Sicurezza e responsabilità in caso di pluralità di appaltatori: nomina del coordinatore per la sicurezza e redazione piano per la sicurezza.
Allorché Antaridi, per effetto dell'incarico ricevuto si trovi ad operare in cantieri ove sono presenti più imprese, ai sensi della normativa in vigore e successive modifiche ed integrazioni anche derivanti dal diritto comunitario (T.U. sicurezza D. Leg.vo 81/2008, Decreto legislativo 626/94; Decreto legislativo 494/96 "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili") il committente designerà un coordinatore per la sicurezza. Questi redigerà un piano di sicurezza e di coordinamento qualora esistano rischi particolari.
Il coordinatore predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica, avendo cura di precisare le specifiche responsabilità delle singole ditte.
Il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, nominato ed incaricato dal committente, avrà cura di verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento assicurandone la coerenza con quest’ultimo; ove previsto adegua il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte dell' impresa Antaridi dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni alle prescrizioni del piano e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.
Si attiene inoltre alle altre previsioni e prescrizioni previste dalle norme citate ed ha il potere di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
L'osservanza delle prescrizioni del piano della sicurezza e delle indicazioni del coordinatore nominato dal committente esonera Antaridi da qualunque responsabilità da esse derivanti, e, salvo il rispetto delle norme a lui direttamente applicabili in materia di sicurezza, obbliga il committente a mallevarlo da ogni conseguenza, civile ed amministrativa che ne sia conseguita.
Art. 23 Trasferimento del rischio
Il rischio si trasferisce al committente – cliente con la presa in consegna ed accettazione dell’opera e/o della fornitura, mediante le modalità sopra descritte
Art. 24 Contabilità
La contabilità dei lavori è tenuta dall’Appaltatore previa approvazione da parte del Direttore dei Lavori ai sensi delle previsioni contrattuali.
Eventuali richieste di maggiori corrispettivi o di natura risarcitoria, a cui l’Appaltatore ritiene di aver diritto, dovranno essere inviati per iscritto al Committente.
Art. 25 Pagamento e modalità
La fatturazione avverrà con le modalità ed alle scadenze indicate nel contratto.
Il pagamento dell'importo delle singole fatture deve essere effettuato entro 30 gg dalla data fattura, o entro la diversa scadenza concordata fra le parti per iscritto, al domicilio della società Antaridi con le modalità concordate.
In caso di mancato o ritardato pagamento di qualunque importo a qualunque titolo dovuto alle scadenze pattuite decorreranno, dal momento del mancato pagamento, senza necessità di intimazione o costituzione in mora da parte di Antaridi e salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno, interessi di mora in misura pari all'8 % maggiorato del tasso ufficiale di sconto o al diversi tasso per gli interessi legali di mora vigente al momento della sottoscrizione del contratto.
Antaridi avrà in ogni caso la facoltà di rifiutare o sospendere l'esecuzione del contratto in caso di mora del cliente per qualsiasi importo a suo debito o qualora la sua situazione patrimoniale o finanziaria peggiorasse successivamente alla conclusione del contratto e ancora nel caso in cui siano diminuite le sue garanzie patrimoniali.
Il cliente rinuncia ad opporre in compensazione ad Antaridi i propri eventuali crediti se non previo pagamento integrale dei propri debiti a quest’ultima; in particolare, il committente cliente non potrà in alcun modo sollevare eccezioni al fine di sottrarsi al pagamento integrale, secondo quanto disposto dall’art. 1462 c.c....
In caso di mancato pagamento da parte del cliente, alle relative scadenze, anche di una sola parte del corrispettivo pattuito, quest’ultimo decadrà automaticamente dal beneficio del termine per le somme non ancora scadute e dovrà quindi provvedere all’immediato integrale pagamento del proprio debito per capitale, interessi e spese.
In ogni caso, in deroga a quanto previsto dall'art. 1655 c.c., ovvero dalla normativa civilistica in materia, il diritto della ditta Antaridi al pagamento sussiste indipendentemente dall'accettazione dell'opera, servizio o fornitura offerta da parte del cliente.
In caso di insoluto e/o ritardo nel pagamento verranno automaticamente applicate le spese pari ad
€ 40,00 +IVA per ogni ipotesi.
Art. 26 Riserva di proprietà
Le parti convengono espressamente che la proprietà di tutti i materiali consegnati e presenti nel cantiere afferenti all'impianto resterà in capo ad Antaridi fino all'avvenuto pagamento dell'intero corrispettivo da parte del committente; solo successivamente al pagamento del corrispettivo, ai sensi di quanto espressamente previsto nelle condizioni generali e nel contratto, avrà luogo il trasferimento della proprietà dell'impianto a favore del committente, fermo il trasferimento del rischio di cui al punto 23 che precede.
La proprietà dei prodotti e dell'opera terminata, quindi, rimarrà in capo all'appaltatrice fino al saldo completo di tutte le fatture, anche dopo la consegna al committente.
In caso di iniziative da parte di terzi sui prodotti oggetto della riserva di proprietà ed in particolare per quanto concerne, a titolo esemplificativo, pignoramenti e sequestri, Antaridi dovrà esserne immediatamente informato per iscritto. Nel caso di mancato pagamento integrale o anche parziale delle forniture da parte del cliente entro la data prevista, l'appaltatore potrà rientrare in possesso dei prodotti consegnati a semplice richiesta.
Nonostante quanto sopra il cliente è responsabile di qualsiasi eventuale danno o perdita verificatesi dopo la consegna dei beni (di qualunque genere e a qualunque titolo rimessi o o presenti nel luogo dell’intervento), secondo le modalità e gli spazi concordati, anche se per caso fortuito, forza maggiore o per altri eventi anche se non imputabili al cliente.
Alla luce di quanto precede il committente è tenuto a garantire la protezione e la custodia dei suddetti materiali da furti e danneggiamenti all'impianto e del cantiere ad esso pertinente dall'inizio dei lavori al trasferimento della proprietà dell'impianto, anche attraverso, ove applicabile, l'utilizzo di strutture coperte correttamente chiuse, ma non solo, locali, magazzini, eccetera. In alternativa, su richiesta del committente, Antaridi provvederà alla stipula di apposita assicurazione provvedendo ad integrare la propria polizza; il costo di tale servizio sarà aggiunto al costo in sede di fatturazione.
Art. 27 Clausola risolutiva espressa
Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dalla legge, nonché quelle ulteriori presenti nel contratto, Antaridi ha facoltà di risolvere il Contratto - ancorché sussistano contestazioni, domande o riserve in corso d' opera - anche in presenza di uno solo dei seguenti inadempimenti (indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo) del Committente- cliente:
a) omesso o ritardato pagamento del corrispettivo pattuito, o di una rata del corrispettivo pattuito se dalle parti è stato previsto un pagamento rateizzato o a SAL, anche qualora il mancato pagamento sia conseguenza del mancato incasso da parte del Committente degli incentivi statali previsti dallaleggeper l'installazione di impianti fotovoltaici;
b) violazione da parte del Committente di una o più disposizioni previste dal Contratto;
c) qualsiasi condotta commissiva od omissiva - fra cui anche gravi violazioni in materia di privacy o concorrenza - ascrivibile al Committente-cliente o ad unsuo rappresentante che arrechi pregiudizio all'Appaltatore o, in ogni caso, impedisca la corretta prosecuzione dei lavori oggetto del Contratto
d) nel caso di frode a qualsiasi titolo, da parte del committente-cliente nell'esecuzione di obbligazioni a suo carico;
e) nel caso di cessione di tutto o parte del contratto senza preventiva autorizzazione;
f) nel caso di violazioni di qualunque obbligo in capo al cliente da cui sia derivata una responsabilità civile, penale o amministrativa in capo ad Antaridi;
g) in tutti i casi in cui in base alle presenti previsioni o al contratto sia espressamente prevista la risoluzione di diritto;
h) rifiuti di ritirare la merce fornita;
i) sia sottoposto a procedure concorsuali, nessuna esclusa e ancora qualora nei suoi confronti risultino levati atti di protesto o risultino pendenti procedure esecutive;
l) siano diminuite le garanzie poste a tutela del soddisfacimento delle ragioni creditorie di Antaridi;
m) non sia stato concesso il mutuo o il finanziamento previsto, non sia stata consegnata la relativa documentazione e/o il mutuo stesso o il finanziamento sia stato comunque revocato a qualunque titolo;
n) il cliente si sia reso irreperibile.
In ogni caso, il riscontro da parte del cliente e/o del direttore lavori di eventuali non conformità normative nell’esecuzione dei lavori e in generale, del contratto, non costituisce causa di risoluzione dello stesso; allo stesso modo il verificarsi di danni a persone, cose, immobili, anche di proprietà del cliente, imputabili ad Antaridi o ad altri soggetti coinvolti nell’esecuzione dei lavori/opera, non costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art. 28 Penali
In caso di ritardo imputabile al committente rispetto ai termini contrattuali, si applica una penale in ragione: dell’1% (uno per cento) dell’importo del prezzo del contratto per ogni decade o frazione, dopo la prima, fino a sessanta giorni di ritardo; del 3% (tre per cento) per ogni successiva decade o frazione fino ad un massimo complessivo di penali del 20% (venti per cento) di tale importo, corrispondente ad un ritardo superiore a cento giorni.
Le stesse penali, con lo stesso massimo del 20% (venti per cento), si applicano nei casi di parziale o totale inesecuzione del contratto per la parte non eseguita e per il tempo intercorrente dalla scadenza dei termini contrattuali alla data di risoluzione del contratto.
Resta salva in ogni caso la facoltà di Antaridi di procedere in qualunque stadio del ritardo
alla risoluzione del contratto ed all’applicazione delle altre sanzioni previste dalle presenti condizioni generali e dal contratto.
Art. 29 Clausola compromissoria (tentativo di conciliazione) (o Foro competente)
In caso di controversia le parti si impegnano preliminarmente a ricercare una soluzione conciliativa della stessa.
Unico foro competente per le controversie derivanti dall’applicazione del presente contratto è quello di Forlì, con espressa concorde esclusione di ogni altro foro.
Art. 30 Riservatezza e non concorrenza
Il Cliente manterrà confidenziali rispetto a terzi le informazioni commerciali e tecniche rese disponibili da Antaridi in qualunque modo, nonché i risultati dei lavori conseguiti in base al contratto, salvo quanto già di pubblica conoscenza.
Le informazioni saranno rese disponibili solo a quelle persone cui occorrano ai fini dell’esecuzione del contratto.
Tali persone dovranno impegnarsi a non divulgarle in alcun modo.
Per quanto riguarda le informazioni e la documentazione tecnica e commerciale ricevuta dal cliente per l’esecuzione dell’opera o del servizio, l’impegno di confidenzialità continuerà anche successivamente all’esecuzione e conclusione del contratto finché e nella misura in cui tali informazioni non divengano di dominio pubblico o nel caso in cui Antaridi vi rinunci per iscritto.
In generale, il Committente-cliente si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo tutto ciò di cui verrà a conoscenza in relazione alla prestazione oggetto del Contratto, ivi comprese le informazioni tecniche relative a disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc.
II cliente si impegna a mantenere la massima riservatezza, a non utilizzare e comunque divulgare in qualsiasi modo a terzi l'oggetto e le prestazioni oggetto della documentazione contrattuale, nonché materiali, dati o fatti ed in genere informazioni inerenti Antaridi e relativi ai criteri di produzione e vendita, al know-how, alle procedure e ai sistemi messi eventualmente a disposizione o comunque conosciuti nel corso e per effetto dell'esecuzione della prestazione.
Il Cliente potrà utilizzare gli stessi solo ai fini dell'adempimento delle obbligazioni assunte e connesse al contratto, con esclusione tassativa di qualsiasi utilizzazione a favore di terzi, anche per il periodo successivo alla scadenza del rapporto contrattuale. Il cliente deve assicurare che tali dati e tali materiali riceveranno lo stesso grado di cura e di protezione che lo stesso usa relativamente a dati, informazioni, software e documentazione proprie.
L'eventuale inadempimento da parte del cliente di tali obblighi darà diritto ad Antaridi di risolvere con effetto immediato il rapporto contrattuale e di pretendere il risarcimento dell'eventuale danno. In ogni caso, qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali, Antaridi risolverà il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..
L'obbligo di riservatezza non sussiste nel caso di dati di pubblico dominio o divenuti tali o nel caso gli stessi siano già in possesso del cliente.
Art. 31 Privacy
Il trattamento dei dati forniti dal cliente è disciplinato dal D. Lgs 196/2003 e successive modifiche.
Il cliente è pertanto reso edotto che:
a) il trattamento dei suoi dati personali è finalizzato a dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali; i dati sono registrati su supporti magnetici o trattati con sistemi non automatizzati nel rispetto delle modalità previste dal D. Lgs. 196/2003;
b) la raccolta dei dati è indispensabile per adempiere agli obblighi legali, fiscali e contabili;
c) i dati personali non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dei casi consentiti dal D.
Lgs. 196/2003 e delle modalità previste;
d) il cliente ha il diritto, in relazione al trattamento dei dati che lo riguardano, di ottenere quanto previsto dall’articolo 7 del decreto in oggetto;
e) il Titolare del trattamento è Antaridi, il Responsabile del trattamento è
Ai sensi della normativa sulla privacy il cliente autorizza anche ridi a tutti ad utilizzare e trattare i propri dati personali, dichiarando fin d'ora di essere a conoscenza e di essere stato informato delle finalità e delle modalità di trattamento, la natura facoltativa del loro conferimento e che può legittimamente opporsi al trattamento da parte di andare idi. L'acquirente dichiara altresì di essere stato informato che lo stesso è titolare dei diritti previsti dalla predetta ultima norma e delle modalità per il loro esercizio il cliente ha facoltà a facoltà
Art. 32 Spese e registrazione del contratto
Le spese del Contratto, diverse dagli oneri fiscali già regolamentati, sono addebitate ad entrambe le parti, in eguale misura.
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso. I costi dell’eventuale registrazione graveranno sulla parte che intenderà provvedervi.
Art. 33 Rinvio al CC
Per quanto non è espressamente previsto e derogato dal presente Contratto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e delle altre leggi e norme applicabili in base al tipo contrattuale.
Art. 34 Richiamo a norme particolari se Appalto pubblico
Le presenti norme non sono applicabili in caso di partecipazione di Antaridi ad appalto pubblico. Nel qual caso le parti regoleranno specificatamente i propri rapporti secondo la speciale disciplina di settore.
Art. 35 Varie-Comunicazioni
L’eventuale inefficacia di una clausola delle presenti condizioni o di successivi accordi integrativi non comporterà l’invalidità delle altre condizioni. Le parti concorderanno una clausola sostitutiva che ne rifletta il più possibile l’intento economico.
Tutte le comunicazioni del cliente dovranno essere effettuate per iscritto ed inviate con lettera A/R ovvero con fax o e-mail alla sede legale della società.