Articolo 1286. Contratto di licenza su concessione del diritto di utilizzazione dell'opera
Articolo 1286. Contratto di licenza su concessione del diritto di utilizzazione dell'opera
1. Nell'ambito del contratto di licenza una parte, l'autore o un altro titolare del diritto (concessore di licenza), concede o si impegna a concedere all'altra parte (concessionario di licenza), il diritto di utilizzazione di questa opera nei limiti stabiliti dal contratto.
2. Il contratto di licenza va stipulato in forma scritta. Il contratto di cessione del diritto di utilizzazione dell'opera in una pubblicazione periodica può essere stipulato verbalmente.
3. La stipulazione dei contratti di licenza, relativi alla cessione del diritto di utilizzazione di un programma per elaboratore elettronico o di una base dati, è ammessa attraverso il contratto di adesione stipulato da parte di ogni utente con il titolare del diritto, le condizioni del quale sono esposte sull'esemplare acquistato di tale programma o base dati oppure sulla confezione di tale esemplare. L'inizio di utilizzazione di tale programma o base dati, da come è specificato in dette condizioni, significa il consenso di stipulare il contratto.
4. Nel contratto di licenza a titolo oneroso deve essere indicato l'ammontare del compenso per l'utilizzazione dell'opera o la modalità di calcolo di tale compenso.
Tale contratto può prevedere il versamento a favore del concessore di licenza del compenso in forma di pagamenti fissi periodici o in soluzione unica, trattenute percentuali sul reddito (ricavo) o in un'altra forma.
Il Governo della Federazione Russa ha facoltà di deliberare l'importo minimo dei diritti d'autore da pagare per singoli tipi di utilizzazione delle opere.
Articolo 1287. Particolari condizioni del contratto di licenza editoriale
1. Nell'ambito del contratto di concessione del diritto di utilizzazione dell'opera stipulato dall'autore o un altro titolare del diritto con l'editore, cioè con la persona alla quale è imposto l'impegno di pubblicare l'opera (contratto di licenza editoriale), il concessionario di licenza è tenuto a iniziare l'utilizzazione dell'opera entro la scadenza indicata nel contratto. Nel caso di mancato adempimento a questo impegno il concessore di licenza ha facoltà di rinunciare al contratto senza risarcire al concessionario le perdite arrecate in tale modo.
Qualora nel contratto non sia indicato un termine concreto di inizio dell'utilizzazione dell'opera, tale utilizzazione deve essere iniziata entro il termine usuale per le opere di questo tipo e per il modo di loro utilizzazione. Un contratto simile può essere rescisso dal concessore di licenza per i motivi e nelle modalità di cui nell'articolo 450 del presente Codice.
2. In caso di risoluzione del contratto di licenza editoriale in base alle disposizioni previste nel punto 1 del presente articolo, il concessore ha facoltà di esigere il pagamento del compenso previsto da detto contratto in misura intera.
Articolo 1288. Contratto di commissione all'autore
1. Nell'ambito del contratto di commissione all'autore una parte (autore) si impegna su commissione dell'altra parte (committente) a creare un'opera scientifica, letteraria o artistica specificata nel contratto su un supporto materiale o in un'altra forma.
Il supporto materiale dell'opera viene consegnato in proprietà al committente, se un accordo delle parti non prevede la sua cessione al committente in uso temporaneo.
Il contratto di commissione all'autore è a titolo oneroso, se un accordo tra le parti non dispone diversamente.
2. Il contratto di commissione all'autore può prevedere la cessione al committente del diritto esclusivo sull'opera, che deve essere creata dall'autore, oppure la concessione al committente del diritto di utilizzazione di questa opera nei limiti stabiliti dal contratto.
3. Nel caso in cui il contratto di commissione all'autore prevede la cessione al committente del diritto esclusivo sull'opera, che deve essere creata dall'autore, a tale contratto sono rispettivamente applicabili le regole del presente Codice inerenti alla cessione del diritto esclusivo, se dalla sostanza del contratto non risulta diversamente.
4. Se il contratto di commissione all'autore prevede la concessione al committente del diritto di utilizzazione di questa opera nei limiti stabiliti dal contratto, a tale contratto sono rispettivamente applicabili le disposizioni previste negli articoli 1286 e 1287 del presente Xxxxxx.
Articolo 1289. Termine di esecuzione del contratto di commissione all'autore
1. L'opera la creazione della quale è prevista dal contratto di commissione all'autore, deve essere consegnata al committente entro il termine stabilito dal contratto.
Un contratto che non preveda e non permetta di stabilire il termine della sua esecuzione non è considerato stipulato.
2. Qualora il termine di esecuzione del contratto di commissione all'autore sia giunto a scadenza, all'autore, se necessario e in presenza di ragioni plausibili, per terminare la creazione dell'opera viene concesso un ulteriore periodo agevolato della durata di un quarto di quello stabilito per l'esecuzione del contratto, se un accordo delle parti non prevede un periodo agevolato più duraturo. Nei casi previsti dal punto 1 dell'articolo 1240 del presente Codice questa regola è applicabile, qualora il contratto non disponga diversamente.
3. Alla scadenza del termine agevolato concesso all'autore ai sensi del punto 2 del presente articolo, il committente ha facoltà di rescindere il contratto di commissione all'autore in modo unilaterale.
Il committente ha facoltà di recedere dal contratto di commissione all'autore immediatamente alla scadenza del termine stabilito nel contratto per la sua esecuzione, se il contratto entro questo termine non è eseguito, mentre dalle sue condizioni deriva che in caso di mancato rispetto del termine del contratto il committente perde l'interesse nei confronti del contratto.
Articolo 1290. Responsabilità nell'ambito dei contratti stipulati dall'autore dell'opera
1. Le responsabilità dell'autore nell'ambito del contratto di cessione del diritto esclusivo sull'opera e del contratto di licenza è limitata all'importo del danno reale arrecato all'altra parte, se il contratto non prevede un importo inferiore di responsabilità dell'autore.
2. In caso di mancato o indebito adempimento del contratto di commissione all'autore, per il quale l'autore ha la responsabilità, l'autore è tenuto a restituire al committente l'acconto nonché pagargli la penale qualora sia prevista dal contratto. Comunque il totale dei pagamenti di cui sopra è limitato all'importo del danno reale arrecato al committente.
Articolo 1291. Cessione dell'originale dell'opera e diritto esclusivo sull'opera
1. In caso di cessione dell'originale dell'opera (manoscritto, originale di un'opera di pittura, di scultura o altra simile) da parte dell'autore, in particolare in caso di cessione dell'originale dell'opera nell'ambito del contratto di commissione all'autore, il diritto esclusivo sull'opera rimane di proprietà dell'autore, se il contratto non dispone diversamente.
Qualora il diritto esclusivo sull'opera non sia stato trasferito all'acquirente del suo originale, l'acquirente ha facoltà, senza autorizzazione dell'autore e senza alcun compenso da pagargli, di dimostrare l'originale dell'opera acquisito in proprietà e di riprodurlo nei cataloghi delle esposizioni e nelle pubblicazioni dedicate alla sua collezione, nonché trasferire l'originale di questa opera per esporre in mostre organizzate da altre persone.
2. In caso di cessione dell'originale dell'opera da parte del suo proprietario che possiede il diritto esclusivo sull'opera, ma non è autore della stessa, il diritto esclusivo sull'opera passa all'acquirente dell'originale dell'opera, se il contratto non dispone diversamente.
3. Le disposizioni del presente articolo che riguardano l'autore dell'opera si estendono anche agli eredi dell'autore, agli eredi di questi ultimi e così via nei limiti della durata del diritto esclusivo sull'opera.
Articolo 1292. Diritto di accesso
1. L'autore di un'opera delle arti figurative ha facoltà di esigere dal proprietario dell'originale dell'opera di concedere la possibilità di attuare il diritto di riprodurre la propria opera (diritto di accesso). Comunque non si può pretendere dal proprietario dell'originale dell'opera di far recapitare l'opera dall'autore.
2. L'autore di un'opera architettonica ha facoltà di esigere dal proprietario dell'originale dell'opera di concedere la possibilità di effettuare le riprese foto e video della stessa, se il contratto non dispone diversamente.
Articolo 1293. Diritto di seguito
1. In caso di cessione dell'originale dell'opera di arte figurativa da parte dell'autore a ogni successiva vendita pubblica del rispettivo originale, a cui, come venditore, acquirente o intermediario, partecipa una galleria di arte figurativa, salone artistico, negozio o altro ente simile, l'autore ha il diritto di avere dal venditore un compenso sotto forma di percentuale sul prezzo di vendita (diritto di seguito). Le percentuali detratte nonché le condizioni e le modalità di pagamento delle stesse vengono deliberate dal Governo della Federazione Russa.
2. Gli autori fruiscono del diritto di seguito nelle modalità fissate dal punto 1 del presente articolo anche relativamente ai manoscritti d'autore (manoscritti autografi) delle opere letterarie e musicali.
3. Il diritto di seguito non è alienabile, ma passa agli eredi dell'autore nei limiti della durata del diritto esclusivo sull'opera.
Articolo 1294. Diritti dell'autore di un'opera di architettura, urbanistica o di arte giardiniera
1. L'autore di un'opera di architettura, urbanistica o di arte giardiniera gode del diritto esclusivo di utilizzare la propria opera ai sensi dei punti 2 e 3 dell'articolo 1270 del presente Xxxxxx, in particolare attraverso la produzione della documentazione per edificazione e attraverso la realizzazione del progetto architettonico, urbanistico o giardiniero.
Il progetto architettonico, urbanistico o giardiniero può essere utilizzato per la realizzazione solo una volta, se il contratto in conformità al quale è stato redatto il progetto non dispone diversamente. Il progetto e la documentazione di edificazione eseguita in base allo stesso possono essere utilizzati una seconda volta solo previo consenso da parte dell'autore del progetto.
2. L'autore di un'opera di architettura, urbanistica o di arte giardiniera fruisce del diritto di realizzare il controllo d'autore in sede di elaborazione della documentazione per edificazione, e del diritto al sopralluogo dell'autore in sede di edificazione del fabbricato o impianto o di altra realizzazione del rispettivo progetto. Le modalità per eseguire il controllo d'autore e il sopralluogo dell'autore vengono disciplinate dall'ente federale del potere esecutivo in materia di architettura ed urbanistica.
3. L'autore di un'opera di architettura, urbanistica o di arte giardiniera ha facoltà di chiedere al committente del progetto architettonico, urbanistico o giardiniero di conferirgli il diritto di partecipare alla realizzazione del proprio progetto, qualora il contratto non disponga altrimenti.
Articolo 1295. Opera creata di ufficio
1. I diritti d'autore su un'opera scientifica, letteraria o artistica creata nell'ambito delle mansioni di lavoro stabilite per il lavoratore (autore) (opera creata di ufficio) spettano all'autore.
2. Il diritto esclusivo sull'opera creata di ufficio spetta al datore di lavoro, se il contratto di lavoro o altro tra datore di lavoro e lavoratore non dispone diversamente.
Qualora il datore di lavoro entro tre anni, dal giorno in cui l'opera creata di ufficio è stata messa a sua disposizione, non inizi l'utilizzazione di questa opera, non ceda il diritto esclusivo su essa a un'altra persona o non avvisi l'autore di tenere in segreto l'opera, il diritto esclusivo sull'opera creata di ufficio passa all'autore.
Se il datore di lavoro entro il termine previsto nel secondo comma del presente punto comincia l'utilizzazione dell'opera creata di ufficio, o trasferisce il diritto esclusivo a un'altra persona, l'autore fruisce del diritto di avere un compenso. L'autore acquisisce il diritto al compenso di cui sopra anche nel caso in cui il datore di lavoro ha preso la decisione di mantenere il segreto sull'opera creata di ufficio e per questa ragione non ha iniziato l'utilizzazione della stessa entro il termine di cui sopra. L'importo di tale compenso, le condizioni e le modalità di pagamento sono disciplinate dal contratto tra dipendente e datore di lavoro, e in caso di controversia dal tribunale.
3. Qualora ai sensi del punto 2 del presente articolo il diritto esclusivo sull'opera creata di ufficio spetti all'autore, il datore di lavoro ha il diritto di usare tale opera nei modi condizionati dall'obiettivo dell'incarico di lavoro e nei limiti che derivano dall'incarico, nonché rendere pubblica tale opera, se il contratto tra lui e il lavoratore non prevede il contrario. Contemporaneamente non viene limitato il diritto dell'autore di utilizzare l'opera creata di ufficio in un modo che non sia condizionato dall'obiettivo dell'incarico di lavoro, e seppure nel modo condizionato dall'obiettivo dell'incarico ma al di fuori dei limiti che derivano dall'incarico del datore di lavoro,
Il datore di lavoro in caso di utilizzazione dell'opera creata di ufficio può indicare il proprio nome o ragione sociale oppure esigere tale indicazione.
Articolo 1296. Programmi per elaboratore elettronico e basi dati, creati su commessa
1. Qualora un programma per elaboratore elettronico o una base dati sia stata creata nell'ambito di un contratto l'oggetto del quale rappresentava la creazione della stessa (su commessa), il diritto esclusivo su tale programma per elaboratore elettronico o tale base dati spetta al committente, se il contratto tra appaltatore (commissionario) e committente non prevede altro.
2. Qualora il diritto esclusivo sul programma per elaboratore elettronico o sulla base dati ai sensi del punto 1 del presente articolo spetti al committente, l'appaltatore (commissionario), dal momento che il contratto non dispone altrimenti, ha facoltà di usare tale programma o tale base dati per fabbisogni interni alle condizioni di licenza semplice (non esclusiva) gratuita per tutto il periodo di durata del diritto esclusivo.
3. Qualora in base al contratto tra appaltatore (commissionario) e committente il diritto esclusivo sul programma per elaboratore elettronico o sulla base dati spetti all'appaltatore (commissionario), il committente fruisce del diritto di sfruttare tale programma o tale base dati per fabbisogni interni alle condizioni di licenza semplice (non esclusiva) gratuita per tutto il periodo di durata del diritto esclusivo.
4. All'autore del programma per elaboratore elettronico o della base dati, il quale non risulta titolare del diritto esclusivo su tale programma o tale base dati, spetta il compenso ai sensi del punto 2 dell'articolo 1295 del presente Xxxxxx.
Articolo 1297. Programmi per elaboratore elettronico e basi dati, creati nell'ambito di adempimento di un contratto
1. Qualora un programma per elaboratore elettronico o una base dati sia creata nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto di appalto oppure di un contratto di realizzazione dell'attività di ricerca, di sviluppo o tecnologica, il quale non prevedeva esplicitamente la creazione della stessa, il diritto esclusivo su tale programma o tale base dati appartiene all'appaltatore (commissionario), se il contratto tra lui e il committente non dispone diversamente.
In questo caso il committente ha facoltà, se il contratto non dispone diversamente, di sfruttare il programma per elaboratore elettronico o la base dati creata in questo modo agli stessi fini ai quali è stato stipulato il rispettivo contratto, alle condizioni di licenza semplice (non esclusiva) per tutto il periodo di durata del diritto esclusivo senza pagare per questa utilizzazione un compenso supplementare. Qualora l'appaltatore (commissionario) ceda il diritto esclusivo sul programma per elaboratore elettronico o sulla base dati a un'altra persona, il committente mantiene la facoltà di utilizzare il programma o la base dati.
2. Qualora in base al contratto tra appaltatore (commissionario) e committente il diritto esclusivo sul programma per elaboratore elettronico o sulla base dati sia ceduto al committente o a un terzo da lui designato, l'appaltatore (commissionario) fruisce del diritto di sfruttare il programma o la base dati dal lui creata per fabbisogni interni alle condizioni di licenza semplice (non esclusiva) gratuita per tutto il periodo di durata del diritto esclusivo, se il contratto non dispone diversamente.
3. All'autore del programma per elaboratore elettronico o della base dati di cui nel punto 1 del presente articolo, il quale non risulta titolare del diritto esclusivo su tale programma o tale base dati, spetta il compenso ai sensi del punto 2 dell'articolo 1295 del presente Xxxxxx.
Articolo 1298. Opere scientifiche, letterarie o artistiche create nell'ambito di un contratto statale o municipale
1. Il diritto esclusivo su un'opera scientifica, letteraria o artistica, creata nell'ambito di un contratto statale o municipale per bisogni statali o municipali, spetta al commissionario, che può essere l'autore o un'altra persona che esegue il contratto statale o municipale, se il contratto statale o municipale non prevede che il diritto spetta alla Federazione Russa, al soggetto costituente la Federazione Russa o al comune, a nome dei quali agisce il committente statale o municipale, oppure congiuntamente al commissionario e alla Federazione Russa, al commissionario e al soggetto costituente la Federazione Russa, al commissionario e al comune.
2. Se ai sensi del contratto statale o municipale il diritto esclusivo sull'opera scientifica, letteraria o artistica spetta alla Federazione Russa, al soggetto costituente la Federazione Russa o al comune, il commissionario è tenuto a stipulare rispettivi contratti con i propri dipendenti o con terzi per acquisire tutti i diritti oppure per provvedere alla loro acquisizione per trasferirli rispettivamente alla Federazione Russa, al soggetto costituente la Federazione Russa o al comune. Comunque il commissionario ha il diritto di chiedere il rimborso delle spese sostenute in seguito all'acquisizione dei rispettivi diritti ai terzi.
3. Se il diritto esclusivo sull'opera scientifica, letteraria o artistica creata nell'ambito di un contratto statale o municipale per bisogni statali o municipali, ai sensi del punto 1 del presente articolo, non è intestato alla Federazione Russa, al soggetto costituente la Federazione Russa o al comune, il titolare del brevetto, su invito del committente statale o municipale, è tenuto a concedere alla persona da questi designata la licenza semplice (non esclusiva) gratuita per utilizzazione della rispettiva opera scientifica, letteraria o artistica per bisogni statali o municipali.
4. Se il diritto esclusivo sull'opera scientifica, letteraria o artistica creata nell'ambito di un contratto statale o municipale per bisogni statali o municipali, spetta congiuntamente al commissionario e alla Federazione Russa, al commissionario e al soggetto costituente la Federazione Russa, o al commissionario e al comune, il committente statale o municipale ha il diritto di concedere la licenza semplice (non esclusiva) gratuita per utilizzazione di tale opera scientifica, letteraria o artistica per bisogni statali o municipali, avvisandone il commissionario.
5. Il lavoratore il cui diritto esclusivo in base al punto 2 del presente articolo è passato al commissionario, ha il diritto di avere un compenso ai sensi del terzo comma del punto 2 dell'articolo 1295 del presente Xxxxxx.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano pure ai programmi per elaboratori elettronici e alle basi dati, la creazione delle quali non era previsto nel contratto statale o municipale per bisogni statali o municipali, ma che sono state create durante l'esecuzione di tale contratto.
Articolo 1299. Mezzi tecnici di protezione dei diritti d'autore
1. Per mezzi tecnici di protezione dei diritti d'autore sono riconosciuti qualsiasi tecnologia, dispositivo tecnico o componenti di questi che controllano l'accesso all'opera, prevengono o delimitano la realizzazione di azioni che non sono autorizzate dall'autore o da un altro titolare del diritto nei confronti dell'opera.
2. Nei confronti delle opere non sono ammesse:
1) esecuzione, senza previa autorizzazione dell'autore o di un altro titolare del diritto, di azioni finalizzate a rimuovere le limitazioni di utilizzazione dell'opera, stabilite tramite applicazione dei mezzi tecnici di protezione dei diritti d'autore;
2) produzione, distribuzione, noleggio, prestazione in uso temporaneo gratuito, importazione, pubblicità di qualsiasi tecnologia, qualsiasi dispositivo tecnico o componenti di questi, utilizzazione di tali mezzi tecnici ai fini di ottenere il lucro, oppure prestazione dei rispettivi servizi, se in seguito a tali atti diventa impossibile utilizzare i mezzi tecnici di protezione dei diritti d'autore, oppure detti mezzi tecnici diventano inadeguati a provvedere alla debita protezione dei diritti sopraindicati.
3. In caso di trasgressione delle disposizioni di cui nel punto 2 del presente articolo l'autore o un altro titolare del diritto ha facoltà, di propria scelta, di esigere dal contravventore il risarcimento dei danni o il pagamento del compenso ai sensi dell'articolo 1301 del presente Xxxxxx, fatti salvi i casi in cui il presente Xxxxxx autorizza l'utilizzazione dell'opera senza previa autorizzazione dell'autore o di un altro titolare del diritto.
Articolo 1300. Informazioni sul diritto d'autore
1. Per informazione sul diritto d'autore si intende qualsiasi informazione che identifichi l'opera, l'autore o un altro titolare del diritto, oppure informazione sulle condizioni di utilizzazione dell'opera, contenuta sull'originale o su un esemplare dell'opera, allegata allo stesso, o comparsa in occasione della comunicazione in etere o via cavo oppure della resa di pubblica conoscenza di tale opera, nonché qualsiasi cifra o codice in cui è contenuta tale informazione.
2. Nei confronti delle opere non sono ammesse:
1) cancellazione o modifica senza previa autorizzazione dell'autore o di un altro titolare del diritto delle informazioni sul diritto d'autore;
2) riproduzione, distribuzione, importazione ai fini di distribuzione, esecuzione pubblica, comunicazione in etere o via cavo oppure resa di pubblica conoscenza delle opere nei confronti delle quali senza previa autorizzazione dell'autore o di un altro titolare del diritto sono state cancellate o modificate le informazioni sul diritto d'autore.
3. In caso di trasgressione delle disposizioni di cui nel punto 2 del presente articolo l'autore o un altro titolare del diritto ha facoltà, di propria scelta, di esigere dal contravventore il risarcimento dei danni o il pagamento del compenso ai sensi dell'articolo 1301 del presente Xxxxxx.
Articolo 1301. Responsabilità per violazione del diritto esclusivo sull'opera
In caso di violazione del diritto esclusivo sull'opera, l'autore o un altro titolare del diritto, oltre al ricorso agli altri mezzi di protezione e provvedimenti di responsabilità applicabili deliberati dal presente Codice (articoli 1250, 1252 e 1253), ha facoltà ai sensi del punto 3 dell'articolo 1252 del presente Xxxxxx di esigere, di propria scelta, dal contravventore invece del risarcimento dei danni il pagamento del compenso:
nell'importo da diecimila a cinque milioni di rubli, che viene deliberato a discrezione del tribunale; del doppio costo degli esemplari dell'opera, o del doppio costo del diritto di utilizzazione dell'opera
che viene definito in base al prezzo il quale in condizioni paragonabili di solito si riscuote per l'utilizzazione legittima dell'opera.
Articolo 1302. Supporto dell'azione legale contro la trasgressione dei diritti d'autore
1. La corte può vietare al convenuto, o alla persona nei confronti della quale ci sono motivi sufficienti per presupporre che sia trasgressore dei diritti d'autore, di effettuare certi atti (fabbricazione, riproduzione, vendita, noleggio, importazione oppure altra utilizzazione prevista dal presente Codice, nonché trasporto, conservazione o possesso) finalizzati ad immettere in circolazione le copie dell'opera nei confronti delle quali si presume che siano contraffatte.
2. La corte può deliberare il sequestro su tutte le copie dell'opera nei confronti delle quali si presume che siano contraffatte, nonché sui materiali e sulle attrezzature utilizzate o destinate alla fabbricazione o riproduzione delle stesse.
In caso di sussistenza di dati sufficienti relativi alla trasgressione dei diritti d'autore le autorità di indagine o di istruttoria sono tenute a intraprendere i provvedimenti relativi all'investigazione e al sequestro di tutte le copie dell'opera nei confronti delle quali si presume che siano contraffatte, nonché
sui materiali e sulle attrezzature utilizzate o destinate alla fabbricazione o riproduzione di dette copie dell'opera, compresi, se necessario, provvedimenti di confisca e consegna in custodia di sicurezza.
Capitolo 71. DIRITTI CONNESSI A QUELLI D'AUTORE
_ 1. Generalità
Articolo 1303. Concetti generali
1. I diritti intellettuali sui risultati delle attività di esecuzione (esecuzione), sui fonogrammi, sulla comunicazione in etere o via cavo della trasmissione radio o televisiva (diffusione degli enti di diffusione xxx xxxxx x xxx xxxx), xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx dati nonché sulle opere scientifiche, letterarie e artistiche, rese pubbliche per la prima volta dopo che sono divenute di pubblico dominio, sono diritti connessi a quelli d'autore (diritti connessi).
2. Ai diritti connessi si riferisce il diritto esclusivo e nei casi previsti dal presente Xxxxxx si riferiscono anche i diritti personali non patrimoniali.
Articolo 1304. Oggetti dei diritti connessi
1. Per oggetto dei diritti connessi sono ritenuti:
1) esecuzioni degli attori interpreti e direttori d'orchestra, messe in scena dei registi allestitori degli spettacoli (esecuzioni), se dette esecuzioni sono espresse in forma che permette la loro riproduzione e distribuzione con l'ausilio dei mezzi tecnici;
2) fonogrammi, cioè qualsiasi registrazione esclusivamente sonora delle esecuzioni e di altri suoni oppure delle loro riflessioni, salvo la registrazione sonora inserita in un'opera audiovisiva;
3) comunicazione delle trasmissioni da parte degli enti di diffusione via etere o via cavo, in particolare delle trasmissioni create dallo stesso ente di diffusione via etere o via cavo oppure su commessa dello stesso e alle sue spese da un altro ente;
4) base dati nella misura della loro protezione contro l'estrazione non autorizzata e utilizzazione reiterata dei materiali che ne costituiscono il contenuto;
5) opere scientifiche, letterarie e artistiche rese pubbliche dopo che sono divenute di pubblico dominio, nella misura della protezione dei diritti dei pubblicatori di queste opere.
2. L'origine, la realizzazione e la protezione dei diritti connessi non è soggetta alla registrazione dell'oggetto degli stessi o al rispetto di qualche altra formalità.
3. La concessione nel territorio della Federazione Russa della protezione agli oggetti dei diritti connessi ai sensi degli accordi internazionali della Federazione Russa riguarda le esecuzioni, i fonogrammi, le comunicazioni delle trasmissioni degli enti di diffusione via etere o via cavo, che non sono divenute di pubblico dominio nel loro Paese di origine in seguito alla decadenza della durata del diritto esclusivo su questi oggetti, stabilito in questo Paese, né divenute di pubblico dominio nella Federazione Russa in seguito alla decadenza della durata del diritto esclusivo previsto dal presente Codice.
Articolo 1305. Simbolo di protezione giuridica dei diritti connessi
Il produttore del fonogramma e l'esecutore, nonché un altro titolare del diritto esclusivo sul fonogramma o sull'esecuzione, per annunciare il diritto esclusivo che gli appartiene, ha facoltà di usare il simbolo di protezione dei diritti connessi, il quale viene collocato su ogni originale o esemplare del fonogramma e/o su ogni astuccio che lo contiene, ed è composto di tre elementi: lettera latina "P" racchiusa da un cerchio, nome o ragione sociale del titolare del diritto esclusivo, anno della prima pubblicazione del fonogramma. Per esemplare del fonogramma si intende una sua copia su qualsiasi supporto materiale, prodotta direttamente o indirettamente dal fonogramma e comprensiva di tutti i suoni o di una parte dei suoni o delle riflessioni degli stessi, fissati sul fonogramma. Per riflessione dei suoni si intende la loro rappresentazione in forma digitale, per trasformare la quale in una forma percepibile dall'udito è richiesto l'utilizzo dei rispettivi dispositivi tecnici.
Articolo 1306. Utilizzazione dell'oggetto di diritti connessi senza previa autorizzazione del titolare del diritto e senza pagamento del compenso
L'utilizzazione dell'oggetto di diritti connessi senza previa autorizzazione del titolare del diritto e senza pagamento del compenso è ammessa in caso di libera utilizzazione delle opere (articoli 1273, 1274, 1277, 1278 e 1279) nonché in altri casi previsti dal presente articolo.
Articolo 1307. Contratto di cessione del diritto esclusivo sull'oggetto dei diritti connessi
Attraverso il contratto di cessione del diritto esclusivo sull'oggetto dei diritti connessi una parte (esecutore, produttore del fonogramma, ente di diffusione via etere o via cavo, produttore della base dati, pubblicatore dell'opera scientifica, letteraria o artistica o un altro titolare di diritto) cede o si impegna a cedere il proprio diritto esclusivo sul rispettivo oggetto dei diritti connessi totalmente all'altra parte, cessionario del diritto esclusivo.
Articolo 1308. Contratto di licenza su concessione del diritto di utilizzazione dell'oggetto dei diritti connessi
Nell'ambito del contratto di licenza una parte, l'esecutore, il produttore del fonogramma, l'ente di diffusione via etere o via cavo, il produttore della base dati, il pubblicatore dell'opera scientifica, letteraria o artistica o un altro titolare del diritto (concessore di licenza), concede o si impegna a concedere all'altra parte (concessionario di licenza), il diritto di utilizzazione del rispettivo oggetto dei diritti connessi nei limiti stabiliti dal contratto.
Articolo 1309. Mezzi tecnici di protezione dei diritti connessi
Nei confronti di qualsiasi tecnologia, dispositivo tecnico o componenti di questi che controllano l'accesso all'oggetto dei diritti connessi, prevengono o delimitano la realizzazione di azioni che non sono autorizzate dal titolare del diritto nei confronti di tale oggetto (mezzi tecnici di protezione dei diritti connessi), sono applicabili rispettivamente le disposizioni degli articoli 1299 e 1311 del presente Xxxxxx.
Articolo 1310. Informazioni sul diritto connesso
Nei confronti di qualsiasi informazione che identifica l'oggetto dei diritti connessi o il titolare del diritto, oppure informazione sulle condizioni di utilizzazione di tale oggetto, contenuta sul rispettivo supporto materiale, allegata allo stesso, o comparsa in occasione della comunicazione in etere o via cavo oppure della resa di pubblica conoscenza di questo oggetto, nonché qualsiasi cifra o codice in cui è contenuta tale informazione (informazione sul diritto connesso), sono applicabili rispettivamente le disposizioni degli articoli 1300 e 1311 del presente Xxxxxx.
Articolo 1311. Responsabilità per violazione del diritto esclusivo sull'oggetto dei diritti connessi
In caso di violazione del diritto esclusivo sull'oggetto dei diritti connessi, il titolare del diritto esclusivo, oltre al ricorso agli altri mezzi di protezione e provvedimenti di responsabilità applicabili deliberati dal presente Xxxxxx (articoli 1250, 1252 e 1253), ha facoltà ai sensi del punto 3 dell'articolo 1252 del presente Xxxxxx di esigere, di propria scelta, dal contravventore invece del risarcimento dei danni il pagamento del compenso:
nell'importo da diecimila a cinque milioni di rubli, che viene deliberato a discrezione del tribunale; del doppio costo degli esemplari del fonogramma, o del doppio costo del diritto di utilizzazione
dell'oggetto dei diritti connessi che viene definito in base al prezzo il quale in condizioni paragonabili di solito si riscuote per l'utilizzazione legittima di tale oggetto.
Articolo 1312. Supporto dell'azione legale contro la trasgressione dei diritti connessi
Ai fini di supporto dell'azione legale nelle cause inerenti alla trasgressione dei diritti connessi, al convenuto o alla persona nei confronti della quale ci sono motivi sufficienti per presupporre che sia trasgressore dei diritti connessi, nonché agli oggetti dei diritti connessi nei confronti delle quali si presume che siano contraffatti, si applicano rispettivamente i provvedimenti previsti dall'articolo 1302 del presente Xxxxxx.
_ 2. Diritti sulla esecuzione
Articolo 1313. Esecutore
Per esecutore (autore dell'esecuzione) è riconosciuto l'individuo per opera del quale è stata realizzata l'esecuzione: attore interprete (attore, cantante, musicista, danzatore o un'altra persona che interpreta il ruolo, recita, canta, suona uno strumento musicale o partecipa in un altro modo all'esecuzione dell'opera di letteratura, arte o folclore, in particolare anche di un numero della varietà, circo o teatro dei burattini), nonché registra allestitore dello spettacolo (persona che ha realizzato la messa in scena di una rappresentazione in teatro, circo, teatro delle varietà, dei burattini o un altro spettacolo) e direttore d'orchestra.
Articolo 1314. Diritti connessi sull'esecuzione congiunta
1. I diritti connessi sull'esecuzione congiunta spettano ai componenti della collettività di esecutori (attori impiegati nello spettacolo, orchestrali e altri componenti della collettività di esecutori) che hanno collegialmente partecipato alla sua creazione, indipendentemente dal fatto se tale esecuzione forma un insieme indissolubile oppure è composta di elementi di cui ciascuno ha un valore a sé stante.
2. I diritti connessi sull'esecuzione congiunta vengono realizzati dal dirigente della collettività di esecutori, e in caso di sua assenza dai componenti della collettività di esecutori congiuntamente, se un accordo tra loro non dispone diversamente. Qualora l'esecuzione formi un insieme indissolubile, nessun componente della collettività di esecutori non ha facoltà di vietare la sua utilizzazione senza valide ragioni.
Un elemento dell'esecuzione congiunta, il quale può essere utilizzato indipendentemente dagli altri elementi, cioè un elemento che ha un valore a sé stante, può essere utilizzato dall'esecutore che lo ha creato a propria discrezione, se un accordo tra i componenti della collettività di esecutori non dispone diversamente.
3. I rapporti dei componenti della collettività di esecutori, inerenti alla distribuzione del ricavato dall'utilizzazione dell'esecuzione congiunta, sono disciplinati rispettivamente dalle disposizioni del punto 3 dell'articolo 1229 del presente Xxxxxx.
4. Ogni componente della collettività di esecutori ha il diritto di provvedere autonomamente alla tutela dei propri diritti connessi sull'esecuzione congiunta, in particolare anche nel caso in cui tale esecuzione forma un insieme indissolubile.
Articolo 1315. Diritti dell'esecutore
1. All'esecutore spettano:
1) diritto esclusivo sull'esecuzione;
2) diritto di paternità, diritto di essere riconosciuto autore dell'esecuzione;
3) diritto al nome, diritto di indicare il proprio nome o pseudonimo sugli esemplari del fonogramma e negli altri casi di utilizzazione dell'esecuzione, mentre nel caso previsto dal punto 1 dell'articolo 1314 del presente Codice diritto di indicazione della denominazione della collettività di esecutori, salvo i casi in cui la natura di utilizzazione dell'opera esclude la possibilità di indicare il nome dell'esecutore o la denominazione della collettività di esecutori;
4) diritto alla verginità dell'esecuzione, diritto alla protezione dell'esecuzione contro qualsiasi distorsione, cioè introduzione nella registrazione, nella comunicazione in etere o via cavo delle modifiche che comportano un travisamento del significato o un'alterazione dell'integrità di percezione dell'esecuzione.
2. Gli esecutori realizzano i propri diritti nel rispetto dei diritti degli autori delle opere eseguite.
3. I diritti dell'esecutore sono riconosciuti ed hanno effetto indipendentemente dalla sussistenza e dagli effetti dei diritti d'autore sull'opera eseguita.
Articolo 1316. Tutela della paternità, del nome dell'esecutore e della verginità dell'esecuzione dopo il decesso dell'esecutore
1. La paternità, il nome dell'esecutore e la verginità dell'esecuzione sono tutelati senza limite di tempo.
2. L'esecutore ha facoltà, nelle modalità previste per designazione dell'esecutore testamentario (articolo 1134), di indicare la persona alla quale lui conferisce la protezione del proprio nome e della verginità dell'esecuzione dopo il suo decesso. Detta persona realizza i propri poteri a vita.
In caso di mancanza di tali indicazioni o in caso che la persona designata esecutore rifiuta di realizzare il rispettivo mandato, nonché dopo il decesso di questa persona, la tutela del nome dell'esecutore e della verginità dell'esecuzione viene svolta dai suoi eredi, dai loro aventi causa e da altre persone interessate.
Articolo 1317. Diritto esclusivo sull'esecuzione
1. L'esecutore gode del diritto esclusivo di utilizzare l'esecuzione ai sensi dell'articolo 1229 del presente Xxxxxx in qualsiasi modo che non sia contrario alla legge (diritto esclusivo sull'esecuzione), in particolare nei modi indicati nel punto 2 del presente articolo. L'esecutore può disporre del diritto esclusivo sull'esecuzione.
2. Per utilizzazione dell'esecuzione si intende:
1) comunicazione in etere, cioè comunicazione dell'esecuzione per renderla di pubblica conoscenza attraverso la sua trasmissione per radio o televisione (in particolare tramite ritrasmissione), ad eccezione della televisione via cavo. Per comunicazione si intende qualsiasi azione attraverso la quale
l'esecuzione diventa accessibile alla percezione acustica e/o visiva indipendentemente dalla sua percezione effettiva dal pubblico. In caso di comunicazione in etere via satellite per comunicazione in etere si intende la ricezione sei segnali dalla stazione terrestre al satellite e la trasmissione dei segnali dal satellite, per mezzo dei quali l'esecuzione può essere resa di pubblica conoscenza indipendentemente dalla sua ricezione effettiva dal pubblico;
2) comunicazione xxx xxxx, xxxx comunicazione dell'esecuzione per renderla di pubblica conoscenza attraverso la sua trasmissione per radio o televisione con l'ausilio del cavo, filo, fibra ottica e mezzi simili (in particolare tramite ritrasmissione);
3) registrazione dell'esecuzione, cioè fissazione dei suoni e/o delle immagini o delle loro riflessioni con ausilio di mezzi tecnici in qualche forma materiale, che permetta di realizzare la loro ripetuta percezione, riproduzione o comunicazione;
4) riproduzione dell'esecuzione, cioè fabbricazione di una o più copie del fonogramma oppure di una sua parte. Anche la registrazione dell'esecuzione su un supporto elettronico, in particolare registrazione nella memoria dell'elaboratore elettronico, è ritenuta riproduzione, ad eccezione dei casi in cui tale registrazione è temporanea e costituisce una parte integrante e sostanziale del processo tecnologico l'unico obiettivo del quale è quello di utilizzare in modo legittimo la registrazione o rendere in modo legittimo di pubblica conoscenza l'esecuzione;
5) distribuzione della registrazione dell'esecuzione attraverso vendita o altro tipo di cessione dell'originale o degli esemplari che rappresentano copie di tale registrazione su qualsiasi supporto materiale;
6) azione realizzata nei confronti della registrazione dell'esecuzione e prevista dai paragrafi 1 e 2 del presente comma;
7) resa di pubblica conoscenza dell'esecuzione in modo che qualsiasi persona possa avere accesso all'esecuzione da qualsiasi luogo e a qualsiasi ora di propria elezione (resa di pubblica conoscenza);
8) esecuzione pubblica della registrazione dell'esecuzione, cioè qualsiasi comunicazione della registrazione con l'ausilio di mezzi tecnici in un luogo aperto al libero accesso del pubblico o in un luogo dove è presente un numero notevole di persone che non fanno parte della usuale cerchia di famiglia, indipendentemente dal fatto se la registrazione viene percepita nel luogo di comunicazione o in un altro luogo simultaneamente alla comunicazione;
9) noleggio dell'originale o degli esemplari della registrazione dell'esecuzione.
3. Il diritto esclusivo sull'esecuzione non si estende alla riproduzione, comunicazione in etere o via cavo e esecuzione pubblica della registrazione dell'esecuzione nei casi in cui tale registrazione è stata fatta previa autorizzazione dell'esecutore, mentre la riproduzione, comunicazione in etere o via cavo e esecuzione pubblica avviene agli stessi fini ai quali è stata ottenuta l'autorizzazione dell'esecutore in sede di registrazione dell'esecuzione.
4. In sede di stipulazione con l'esecutore del contratto di creazione di un'opera audiovisiva, l'autorizzazione dell'esecutore a utilizzare l'esecuzione nella composizione dell'opera audiovisiva è sottintesa. L'autorizzazione dell'esecutore di utilizzare separatamente l'audio o l'immagine fissati nell'opera audiovisiva deve essere esplicitamente espressa nel contratto.
5. L'utilizzazione dell'esecuzione da parte di una persona che non ne è esecutore, è disciplinata rispettivamente dalle disposizioni del punto 2 dell'articolo 1315 del presente Xxxxxx.
Articolo 1318. Durata del diritto esclusivo sull'esecuzione, passaggio di questo diritto a titolo successorio e trasferimento dell'esecuzione in pubblico dominio
1. Il diritto esclusivo sull'esecuzione ha effetto durante tutta la vita dell'esecutore, ma non meno di cinquanta anni a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha avuto luogo l'esecuzione, oppure la registrazione dell'esecuzione, oppure la comunicazione dell'esecuzione in etere o xxx xxxx.
0. Qualora l'esecutore sia stato represso e riabilitato post mortem, la durata del diritto esclusivo è considerata prorogata e i cinquanta anni sono calcolati a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della riabilitazione dell'esecutore.
3. Se l'esecutore ha lavorato durante la Grande Guerra Patria o vi ha partecipato direttamente, la durata del diritto esclusivo di cui al punto 1 del presente articolo viene prorogato di quattro anni.
4. Il passaggio del diritto esclusivo sull'esecuzione a titolo di successione è disciplinato rispettivamente dalle disposizioni dell'articolo 1283 del presente Xxxxxx.
5. Decorso il termine degli effetti del diritto esclusivo sull'esecuzione, il diritto diviene di pubblico dominio. L'esecuzione divenuta di pubblico dominio è disciplinata rispettivamente dalle disposizioni dell'articolo 1282 del presente Xxxxxx.
Articolo 1319. Esazione nei confronti del diritto esclusivo sull'esecuzione e del diritto di utilizzazione dell'esecuzione in base alla licenza
1. Il diritto esclusivo sull'esecuzione, che appartiene all'esecutore, non può essere oggetto di esazione. Cionondimeno i diritti di regresso dell'esecutore nei confronti degli altri nell'ambito dei contratti di cessione del diritto esclusivo sull'esecuzione e nell'ambito dei contratti di licenza, nonché i ricavi ricevuti dall'utilizzazione dell'esecuzione possono essere oggetto di esazione.
Il diritto esclusivo non appartenente all'esecutore stesso ma a un'altra persona, nonché il diritto di utilizzazione dell'esecuzione appartenente al concessionario di licenza, può essere oggetto di esazione.
Le disposizioni del primo comma del presente punto si estendono agli eredi dell'esecutore, agli eredi di questi ultimi e così via nei limiti della durata del diritto esclusivo.
2. In caso di vendita del diritto di utilizzazione dell'esecuzione, appartenente al concessionario di licenza, all'asta pubblica allo scopo di esazione di questo diritto, l'esecutore ha il diritto di prelazione per acquistarlo.
Articolo 1320. Esecuzione creata nell'ambito di esecuzione di un rapporto di lavoro
I diritti relativi all'esecuzione creata nell'ambito di esecuzione di un rapporto di lavoro, in particolare i diritti relativi all'esecuzione congiunta creata in questo modo, sono disciplinati dalle disposizioni dell'articolo 1295 del presente Xxxxxx.
Articolo 1321. Effetti del diritto esclusivo sull'esecuzione nel territorio della Federazione Russa
Il diritto esclusivo sull'esecuzione vige nel territorio della Federazione Russa, nei casi in cui: l'esecutore sia cittadino della Federazione Russa;
la prima esecuzione abbia avuto luogo nel territorio della Federazione Russa;
l'esecuzione sia fissata nel fonogramma tutelata in conformità alle disposizioni dell'articolo 1328 del presente Xxxxxx;
l'esecuzione non fissata nel fonogramma sia inserita nella comunicazione in etere o via cavo protetta in conformità alle disposizioni dell'articolo 1332 del presente Codice;
in altri casi previsti dagli accordi internazionali della Federazione Russa.
_ 3. Diritto sul fonogramma Articolo 1322. Produttore del fonogramma
Per produttore del fonogramma si riconosce la persona che si è assunta l'iniziativa e la responsabilità della prima registrazione dell'audio dell'esecuzione o di altri suoni oppure delle riflessioni di tali suoni. Qualora non ci siano prove del contrario, viene riconosciuta produttore del fonogramma la persona, il nome o la ragione sociale della quale è riportata in modo usuale sull'esemplare del fonogramma e/o sulla sua confezione.
Articolo 1323. Diritti del produttore del fonogramma
1. Al produttore del fonogramma spettano:
1) diritto esclusivo sul fonogramma;
2) diritto di indicare sugli esemplari del fonogramma e/o sulle rispettive confezioni il proprio nome o la propria ragione sociale;
3) diritto alla protezione del fonogramma contro la distorsione durante la sua utilizzazione;
4) diritto di rendere pubblico il fonogramma, cioè di effettuare un'azione che rende il fonogramma per la prima volta di pubblica conoscenza attraverso la sua pubblicazione, mostra pubblica, esecuzione pubblica, comunicazione in etere o via cavo o in un altro modo. Per pubblicazione (emissione) si intende la messa in circolazione di esemplari del fonogramma con l'autorizzazione del produttore nella quantità sufficiente per soddisfare i ragionevoli fabbisogni del pubblico.
2. Il produttore del fonogramma realizza i propri diritti nel rispetto dei diritti degli autori delle opere e dei diritti degli esecutori.
3. I diritti del produttore del fonogramma sono riconosciuti ed hanno effetto indipendentemente dalla sussistenza e dagli effetti dei diritti d'autore e dei diritti degli esecutori.
4. Il diritto di indicare sugli esemplari del fonogramma e/o sulle loro confezioni il proprio nome o ragione sociale e il diritto di protezione del fonogramma contro eventuale distorsione hanno effetto e sono tutelati durante tutta la vita dell'individuo o fino alla cessazione della persona giuridica che è produttore del fonogramma.
Articolo 1324. Diritto esclusivo sul fonogramma
1. Il produttore del fonogramma gode del diritto esclusivo di utilizzare il fonogramma ai sensi dell'articolo 1229 del presente Xxxxxx in qualsiasi modo che non sia contrario alla legge (diritto esclusivo sul fonogramma), in particolare nei modi indicati nel punto 2 del presente articolo. Il produttore del fonogramma può disporre del diritto esclusivo sul fonogramma.
2. Per utilizzazione del fonogramma si intende:
1) esecuzione pubblica, cioè qualsiasi comunicazione del fonogramma con l'ausilio di mezzi tecnici in un luogo aperto al libero accesso del pubblico o in un luogo dove è presente un numero notevole di persone che non fanno parte della usuale cerchia di famiglia, indipendentemente dal fatto se il fonogramma viene percepito nel luogo di comunicazione o in un altro luogo simultaneamente alla comunicazione;
2) comunicazione in etere, cioè comunicazione del fonogramma per renderlo di pubblica conoscenza attraverso la sua trasmissione per radio o televisione (in particolare tramite ritrasmissione), ad eccezione della comunicazione via cavo. Per comunicazione si intende qualsiasi azione attraverso la quale il fonogramma diventa accessibile alla percezione acustica indipendentemente dalla sua percezione effettiva dal pubblico. In caso di comunicazione del fonogramma in etere via satellite per comunicazione in etere si intende la ricezione sei segnali dalla stazione terrestre al satellite e la trasmissione dei segnali dal satellite, per mezzo dei quali il fonogramma può essere reso di pubblica conoscenza indipendentemente dalla sua ricezione effettiva dal pubblico;
3) comunicazione xxx xxxx, xxxx comunicazione del fonogramma per renderlo di pubblica conoscenza attraverso la sua trasmissione per radio o televisione con l'ausilio del cavo, filo, fibra ottica e mezzi simili (in particolare tramite ritrasmissione);
4) resa di pubblica conoscenza del fonogramma in modo che qualsiasi persona possa avere accesso al fonogramma da qualsiasi luogo e a qualsiasi ora di propria elezione (resa di pubblica conoscenza);
5) riproduzione, cioè fabbricazione di una o più copie del fonogramma oppure di una parte del fonogramma. Anche la registrazione del fonogramma su un supporto elettronico, in particolare registrazione nella memoria dell'elaboratore elettronico, è ritenuta riproduzione, ad eccezione dei casi in cui tale registrazione è temporanea e costituisce una parte integrante e sostanziale del processo tecnologico l'unico obiettivo del quale è quello di utilizzare in modo legittimo la registrazione o rendere in modo legittimo di pubblica conoscenza il fonogramma;
6) distribuzione del fonogramma attraverso vendita o altro tipo di cessione dell'originale o degli esemplari che rappresentano copie di tale fonogramma su qualsiasi supporto materiale;
7) importazione dell'originale o degli esemplari del fonogramma ai fini di distribuzione, compresi gli esemplari fabbricati previa autorizzazione del titolare del diritto;
8) noleggio dell'originale o degli esemplari del fonogramma;
9) rielaborazione del fonogramma.
3. La persona che ha realizzato legittimamente la rielaborazione del fonogramma, acquisisce il diritto connesso sul fonogramma rielaborato.
4. L'utilizzazione del fonogramma da parte di una persona che non ne è produttore, è disciplinata rispettivamente dalle disposizioni del punto 2 dell'articolo 1323 del presente Xxxxxx.
Articolo 1325. Distribuzione dell'originale o degli esemplari del fonogramma reso pubblico
Se l'originale o le copie del fonogramma legittimamente pubblicato sono stati immessi in circolazione nel territorio della Federazione Russa tramite vendita o altro tipo di cessione, la successiva distribuzione dell'originale o delle copie è ammessa senza chiedere preventiva autorizzazione del titolare del diritto esclusivo sul fonogramma e senza corrispondergli una rimunerazione.
Articolo 1326. Utilizzazione del fonogramma, pubblicato ai fini commerciali
1. L'esecuzione pubblica del fonogramma, pubblicato ai fini commerciali, nonché la sua comunicazione in etere o xxx xxxx x ammessa senza previa autorizzazione del titolare del diritto esclusivo sul fonogramma e del titolare del diritto esclusivo sull'esecuzione fissata in questo fonogramma, ma pagando loro un compenso.
2. La riscossione dagli utilizzatori del compenso previsto nel punto 1 del presente articolo e la distribuzione di questo compenso viene realizzata dagli enti di gestione dei diritti su base collettiva, aventi accreditamento statale per realizzare le rispettive attività (articolo 1244).
3. Il compenso previsto dal punto 1 del presente articolo viene distribuito tra gli aventi diritto nella proporzione di cui sotto: il cinquanta per cento agli esecutori, il cinquanta per cento ai produttori dei fonogrammi. La distribuzione del compenso tra gli esecutori e produttori dei fonogrammi concreti avviene in modo proporzionale all'utilizzazione effettiva dei rispettivi fonogrammi. Le modalità di riscossione, distribuzione e pagamento del compenso sono stabilite dal Governo della Federazione Russa.
4. Gli utilizzatori dei fonogrammi sono tenuti a presentare all'ente di gestione dei diritti su base collettiva resoconti sull'utilizzazione dei fonogrammi, nonché altre informazioni e documenti necessari per la riscossione e distribuzione del compenso.
Articolo 1327. Durata del diritto esclusivo sul fonogramma, passaggio di questo diritto agli aventi causa e trasferimento del fonogramma in pubblico dominio
1. Il diritto esclusivo sul fonogramma dura cinquanta anni a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata eseguita la registrazione. In caso di pubblicazione del fonogramma, il diritto esclusivo dura cinquanta anni a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui esso è stato reso pubblico, a condizione che il fonogramma è stato reso pubblico entro cinquanta anni dopo che è stata eseguita la registrazione.
2. Gli eredi e gli altri aventi causa del produttore del fonogramma subentrano nel diritto esclusivo sul fonogramma nei limiti della parte rimanente della durata citata nel punto 1 del presente articolo.
3. Decorso il termine degli effetti del diritto esclusivo, il fonogramma diviene di pubblico dominio. Il fonogramma divenuto di pubblico dominio è disciplinato rispettivamente dalle disposizioni dell'articolo 1282 del presente Xxxxxx.
Articolo 1328. Effetti del diritto esclusivo sul fonogramma nel territorio della Federazione Russa Il diritto esclusivo sul fonogramma vige nel territorio della Federazione Russa, nei casi in cui:
il produttore del fonogramma sia cittadino della Federazione Russa o persona giuridica russa;
il fonogramma sia stato reso pubblico o gli esemplare della stessa siano stati distribuiti pubblicamente per la prima volta nel territorio della Federazione Russa;
in altri casi previsti dagli accordi internazionali della Federazione Russa.
_ 4. Diritto degli enti di diffusione via etere e via cavo Articolo 1329. Ente di diffusione via etere e via cavo
Per ente di diffusione xxx xxxxx x xxx xxxx x riconosciuta una persona giuridica che realizza la comunicazione xxx xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx radio o televisive (insieme di suoni e/o di immagini oppure riflessioni degli stessi).
Articolo 1330. Diritto esclusivo sulla comunicazione delle trasmissioni radio o televisive
1. L'ente di diffusione via etere o via cavo gode del diritto esclusivo di utilizzare la comunicazione, che esso legittimamente sta realizzando o ha realizzato, delle trasmissioni via etere o via cavo, ai sensi dell'articolo 1229 del presente Codice in qualsiasi modo che non sia contrario alla legge (diritto esclusivo sulla comunicazione della trasmissione radio o televisiva), in particolare nei modi indicati nel punto 2 del presente articolo. L'ente di diffusione via etere o via cavo può disporre del diritto esclusivo di utilizzare la comunicazione delle trasmissioni radio o televisive.
2. Per utilizzazione della comunicazione di una trasmissione radio o televisiva (diffusione) si intende:
1) registrazione della comunicazione della trasmissione radio o televisiva, cioè fissazione dei suoni e/o delle immagini o delle loro riflessioni con ausilio di mezzi tecnici in qualche forma materiale, che permetta di realizzare la loro ripetuta percezione, riproduzione o comunicazione;
2) riproduzione della registrazione della comunicazione della trasmissione radio o televisiva, cioè fabbricazione di una o più copie della comunicazione della trasmissione radio o televisiva oppure di una sua parte. Anche la registrazione della comunicazione della trasmissione radio o televisiva su un supporto elettronico, in particolare registrazione nella memoria del computer, è ritenuta riproduzione, ad eccezione del caso in cui tale registrazione è temporanea e costituisce una parte integrante e sostanziale del processo tecnologico l'unico obiettivo del quale è quello di utilizzare in modo legittimo la registrazione o rendere in modo legittimo di pubblica conoscenza la comunicazione della trasmissione radio o televisiva;
3) propagazione della comunicazione della trasmissione radio o televisiva attraverso vendita o altro tipo di cessione dell'originale o delle copie di registrazione della comunicazione della trasmissione radio o televisiva;
4) ritrasmissione, cioè comunicazione via etere (in particolare via satellite) o via cavo della trasmissione radio o televisiva, da parte di un ente di diffusione via etere o via cavo, simultaneamente alla ricezione della comunicazione di questa trasmissione da un altro ente analogo;
5) resa di pubblica conoscenza della comunicazione della trasmissione radio o televisiva in modo che qualsiasi persona possa avere accesso alla comunicazione della trasmissione radio o televisiva da qualsiasi luogo e a qualsiasi ora di propria elezione (resa di pubblica conoscenza);
6) pubblica esecuzione, cioè qualsiasi comunicazione della trasmissione radio o televisiva con ausilio di mezzi tecnici nei locali con entrata a pagamento indipendentemente dal fatto se viene percepita nel luogo di comunicazione o in un altro luogo simultaneamente alla comunicazione.
3. È ritenuta utilizzazione della comunicazione della trasmissione radio o televisiva di un ente di diffusione via etere sia la sua ritrasmissione via etere, sia la comunicazione via cavo.
È ritenuta utilizzazione della comunicazione della trasmissione radio o televisiva di un ente di diffusione via cavo sia la sua ritrasmissione via cavo, sia la comunicazione xxx xxxxx.
0. Il diritto sulla utilizzazione della comunicazione della trasmissione radio o televisiva è disciplinato rispettivamente dalle disposizioni del punto 3 dell'articolo 1317 del presente Xxxxxx.
5. Gli enti di diffusione xxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx i propri diritti nel rispetto del diritti di autori delle opere, diritti di esecutori, e nei rispettivi casi quelli dei titolari del diritto sul fonogramma e diritti di altri enti di diffusione via etere e via cavo relativi alle comunicazioni delle trasmissioni radio e televisive.
6. I diritti degli enti di diffusione via etere e via cavo sono riconosciuti e hanno vigore indipendentemente dalla sussistenza e validità dei diritti di autori, diritti di esecutori nonché diritti sul fonogramma.
Articolo 1331. Durata del diritto esclusivo sulla comunicazione di una trasmissione radio o televisiva, passaggio di questo diritto agli aventi causa e trasferimento della comunicazione di una trasmissione radio o televisiva in pubblico dominio
1. Il diritto esclusivo sulla comunicazione della trasmissione radio o televisiva dura cinquanta anni a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha avuto luogo la comunicazione della trasmissione radio o televisiva xxx xxxxx x xxx xxxx.
0. Gli aventi causa dell'ente di diffusione via etere o via cavo subentrano nel diritto esclusivo sulla comunicazione della trasmissione radio o televisiva nei limiti della parte rimanente della durata citata nel punto 1 del presente articolo.
3. Decorso il termine degli effetti del diritto esclusivo sulla comunicazione della trasmissione radio o televisiva, essa diviene di pubblico dominio. La comunicazione della trasmissione radio o televisiva divenuta di pubblico dominio è disciplinata rispettivamente dalle disposizioni dell'articolo 1282 del presente Xxxxxx.
Articolo 1332. Effetti del diritto esclusivo sulla comunicazione della trasmissione radio o televisiva nel territorio della Federazione Russa
Il diritto esclusivo sulla comunicazione della trasmissione radio o televisiva vige nel territorio della Federazione Russa, se l'ente di diffusione via etere o via cavo ha sede nel territorio della Federazione Russa e realizza la comunicazione con l'ausilio dei trasmettitori situati nel territorio della Federazione Russa, nonché in altri casi previsti dagli accordi internazionali della Federazione Russa.
_ 5. Diritto del produttore della base dati Articolo 1333. Produttore della base dati
1. Per produttore della base dati si intende la persona che ha organizzato la costituzione della base dati e l'attività di raccolta, elaborazione e collocazione dei materiali che la costituiscono. Qualora non ci siano prove del contrario, è riconosciuto produttore della base dati il cittadino o la persona giuridica, il nome del quale o la ragione sociale della quale è riportata in modo usuale sull'esemplare della base dati e/o sulla sua confezione.
2. Al produttore della base dati spettano:
il diritto esclusivo del produttore della base dati;
il diritto di indicare sugli esemplari della base dati e/o sulle rispettive confezioni il proprio nome o la propria ragione sociale.
Articolo 1334. Diritto esclusivo del produttore della base dati
1. Il produttore della base dati, la costituzione della quale (compresa l'elaborazione o rappresentazione dei rispettivi materiali) richiede notevoli oneri finanziari, materiali, organizzativi e altri, gode del diritto esclusivo di estrarre dalla base detti materiali e realizzare la loro successiva utilizzazione in qualsiasi forma e in qualsiasi modo (diritto esclusivo del produttore della base dati). Il produttore della base dati può disporre del diritto esclusivo di cui sopra. In mancanza delle prove del contrario, per base
dati, la costituzione della quale richiede notevoli oneri, si intende una base dati contenente non meno di diecimila elementi (materiali) informativi a sé stanti, che costituiscono il contenuto della base dati (secondo comma del punto 2 dell'articolo 1260).
Nessuno ha diritto ad estrarre dalla base detti materiali e realizzare la loro successiva utilizzazione senza previa autorizzazione del titolare del diritto, ad eccezione dei casi previsti dal presente Codice. Per estrazione dei materiali si intende il trasferimento di tutto il contenuto della base dati o di una sostanziale parte dei materiali che la costituiscono su un altro supporto informatico con l'ausilio di qualsiasi mezzo tecnico e in qualsiasi forma.
2. Il diritto esclusivo del produttore della base dati viene riconosciuto e vige indipendentemente dal fatto di sussistenza ed effetti dei diritto d'autore ed altri diritti esclusivi del produttore della base dati e di altre persone relativamente ai materiali che costituiscono la base dati, nonché sulla base dati nel suo insieme coma opera composta.
3. La persona che utilizza legittimamente la base dati, ha la facoltà, senza previa autorizzazione del titolare del diritto, di estrarre materiali da tale base dati e realizzare la loro successiva utilizzazione ai fini personali, scientifici, didattici e altri fini non commerciali nella misura, giustificata da detti fini, e fintantoché queste azioni non trasgrediscono i diritti d'autore del produttore della base dati e delle altre persone.
L'utilizzazione dei materiali estratti dalla base dati con un modo che preveda l'accesso a questi dati di una cerchia illimitata di persone, deve essere accompagnata dall'indicazione della base dati dalla quale questi materiali sono stati estratti.
Articolo 1335. Durata del diritto esclusivo del produttore della base dati
1. Il diritto esclusivo del produttore della base dati sorge al momento di compimento della sua costituzione e dura quindici anni a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della sua costituzione. Il diritto esclusivo del produttore della base dati resa pubblica nel periodo di cui sopra dura quindici anni a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. Le scadenze di cui nel punto 1 del presente articolo vengono rinnovate a ogni aggiornamento della base dati.
Articolo 1336. Effetti del diritto esclusivo del produttore della base dati nel territorio della Federazione Russa
1. Il diritto esclusivo del produttore della base dati vige nel territorio della Federazione Russa, qualora:
il produttore della base dati sia cittadino della Federazione Russa o persona giuridica russa;
il produttore della base dati sia cittadino straniero o persona giuridica straniera, a condizione che la legislazione del rispettivo Stato straniero conceda nel proprio territorio la protezione al diritto esclusivo del produttore della base dati, quando il produttore è cittadino della Federazione Russa o persona giuridica russa;
in altri casi previsti dagli accordi internazionali della Federazione Russa.
2. Qualora il produttore della base dati sia apolide, in funzione del fatto se questa persona ha domicilio nel territorio della Federazione Russa o di uno Stato straniero, vengono applicate rispettivamente le disposizioni del punto 1 del presente articolo che riguardano i cittadini della Federazione Russa o i cittadini stranieri.
_ 6. Diritto del pubblicatore sull'opera scientifica, letteraria o artistica
Articolo 1337. Pubblicatore
1. Per pubblicatore si intende una persona che legittimamente ha reso pubblica o ha provveduto a rendere pubblica un'opera scientifica, letteraria o artistica, non pubblicata prima e divenuta di pubblico dominio (articolo 1282), oppure che risulta di pubblico dominio in virtù del fatto che non è stata protetta dal diritto d'autore.
2. I diritti del pubblicatore si estendono sulle opere le quali, indipendentemente dal periodo in cui sono state create, potevano essere riconosciute soggette al diritto d'autore ai sensi delle regole dell'articolo 1259 del presente Xxxxxx.
3. Le disposizioni previste dal presente paragrafo non si estendono sulle opere conservate negli archivi statali e municipali.
Articolo 1338. Diritti del pubblicatore
1. Al pubblicatore spettano:
1) diritto esclusivo del pubblicatore sull'opera da lui resa pubblica (punto 1 dell'articolo 1339);
2) diritto di apporre il proprio nome sulle copie dell'opera da lui resa pubblica e in altri casi di utilizzazione della stessa, in particolare in caso di traduzione o altra rielaborazione dell'opera.
2. Nella sede di pubblicazione dell'opera il pubblicatore è tenuto a rispettare le condizioni previste dal punto 3 dell'articolo 1268 del presente Xxxxxx.
3. Il pubblicatore durante gli effetti del diritto esclusivo del pubblicatore sull'opera fruisce delle competenze indicate nel secondo comma del punto 1 dell'articolo 1266 del presente Xxxxxx. Delle stesse competenze gode la persona la quale è subentrata al pubblicatore nel diritto esclusivo sull'opera.
Articolo 1339. Diritto esclusivo del pubblicatore sull'opera
1. Il pubblicatore dell'opera fruisce del diritto esclusivo di utilizzare l'opera ai sensi dell'articolo 1229 del presente Xxxxxx (diritto esclusivo del pubblicatore sull'opera) nei modi indicati nei paragrafi 1 - 8 e 11 del punto 2 dell'articolo 1270 del presente Codice. Il pubblicatore dell'opera può disporre del diritto esclusivo di cui sopra.
2. Il diritto esclusivo del pubblicatore sull'opera viene riconosciuto anche in caso in cui l'opera è stata resa pubblica dal pubblicatore in traduzione o in altra rielaborazione. Il diritto esclusivo del pubblicatore sull'opera viene riconosciuto e vige indipendentemente dal fatto di sussistenza ed effetti del diritto d'autore del pubblicatore o di altre persone sulla traduzione o altra rielaborazione dell'opera.
Articolo 1340. Durata del diritto esclusivo del pubblicatore sull'opera
Il diritto esclusivo del pubblicatore sull'opera sorge al momento in cui questa opera è resa pubblica e dura venticinque anni a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione.
Articolo 1341. Effetti del diritto esclusivo del pubblicatore sull'opera nel territorio della Federazione Russa
1. Il diritto esclusivo del pubblicatore si estende sull'opera:
1) resa pubblica nel territorio della Federazione Russa indipendentemente dalla cittadinanza del pubblicatore;
2) resa pubblica fuori del territorio della Federazione Russa da un cittadino della Federazione Russa;
3) resa pubblica fuori del territorio della Federazione Russa da un cittadino straniero o un apolide a condizione che la legislazione dello Stato straniero in cui è pubblicata l'opera conceda nel proprio territorio la protezione del diritto esclusivo al pubblicatore cittadino della Federazione Russa;
4) in altri casi previsti dagli accordi internazionali della Federazione Russa.
2. Nel caso di cui nel paragrafo 3 punto 1 del presente articolo, la durata degli effetti del diritto esclusivo del pubblicatore sull'opera nel territorio della Federazione Russa non può superare la durata degli effetti del diritto esclusivo del pubblicatore sull'opera nello Stato nel territorio del quale ha avuto luogo il fatto giuridico divenuto ragione di acquisizione di tale diritto esclusivo.
Articolo 1342. Cessazione anticipata del diritto esclusivo del pubblicatore sull'opera
Il diritto esclusivo del pubblicatore sull'opera può essere cessato anticipatamente per via giudiziaria su istanza di una persona interessata, se durante l'utilizzazione dell'opera il titolare del diritto trasgredisce le prescrizioni del presente Xxxxxx nei confronti della paternità, del nome dell'autore o dell'inviolabilità dell'opera.
Articolo 1343. Cessione dell'originale dell'opera e diritto esclusivo del pubblicatore sull'opera
1. In caso di cessione dell'originale dell'opera (manoscritto, originale dell'opera di pittura, di scultura o un'altra opera simile) da parte del suo proprietario che possiede il diritto esclusivo del pubblicatore sull'opera ceduta, detto diritto esclusivo passa all'acquirente dell'opera, se il contratto non dispone diversamente.
2. Qualora il diritto esclusivo del pubblicatore sull'opera non sia stato trasferito all'acquirente dell'originale dell'opera, l'acquirente ha facoltà di utilizzare l'originale dell'opera, senza previa autorizzazione del titolare del diritto esclusivo del pubblicatore, nei modi indicati nel secondo comma del punto 1 dell'articolo 1291 del presente Xxxxxx.
Articolo 1344. Distribuzione dell'originale o delle copie dell'opera, protetta dal diritto esclusivo del pubblicatore
Se l'originale o le copie dell'opera, resa pubblica in conformità al presente paragrafo, sono stati legittimamente immessi in circolazione tramite vendita o altro tipo di cessione, la successiva distribuzione dell'originale o delle copie è ammessa senza chiedere preventiva autorizzazione del pubblicatore e senza corrispondergli una rimunerazione.
Capitolo 72. DIRITTO BREVETTUALE
_ 1. Generalità
Articolo 1345. Diritti brevettuali
1. I diritti intellettuali sulle invenzioni, modelli di utilità e prototipi industriali fanno parte dei diritti brevettuali.
2. L'autore dell'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale fruisce dei seguenti diritti:
1) diritto esclusivo;
2) diritto d'autore.
3. Nei casi previsti dal presente Codice l'autore dell'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale gode anche di altri diritti, in particolare quello a ottenere il brevetto, quello alla rimunerazione per uso dell'invenzione, del modello di utilità o del prototipo industriale creati di ufficio.
Articolo 1346. Effetto dei diritti intellettuali sulle invenzioni, modelli di utilità e prototipi industriali nel territorio della Federazione Russa
Nel territorio della Federazione Russa sono riconosciuti i diritti esclusivi sulle invenzioni, modelli di utilità e prototipi industriali comprovati con i brevetti conferiti dall'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale, o con i brevetti aventi vigore nel territorio della Federazione Russa ai sensi degli accordi internazionali della Federazione Russa.
Articolo 1347. Autore dell'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale
È riconosciuto autore dell'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale l'individuo per opera del quale è stato creato il rispettivo risultato di attività intellettuale. La persona, indicata come autore nella domanda di brevetto per invenzione, modello di utilità o prototipo industriale, è considerata autore dell'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale, se non è stato dimostrato il contrario.
Articolo 1348. Coautori dell'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale
1. Gli individui che hanno creato l'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale con il lavoro creativo congiunto sono riconosciuti coautori.
2. Ogni coautore fruisce del diritto di usare l'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale a sua discrezione, se un accordo tra essi non dispone diversamente.
3. I rapporti dei coautori, inerenti alla distribuzione del ricavato dall'uso dell'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale e alla disposizione del diritto esclusivo sull'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale, sono disciplinati rispettivamente dalle disposizioni del punto 3 dell'articolo 1229 del presente Codice.
La disposizione del diritto ad ottenere il brevetto per invenzione, modello di utilità o prototipo industriale è gestita dagli autori in modo congiunto.
4. Ogni coautore ha il diritto di provvedere autonomamente alla tutela dei propri diritti sull'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale.
Articolo 1349. Oggetti dei diritti brevettuali
1. Per oggetti dei diritti brevettuali si intendono risultati di attività intellettuale nel campo tecnico scientifico che siano conformi ai requisiti stabiliti dal presente Codice nei confronti delle invenzioni e modelli di utilità, e risultati di attività intellettuale nel campo di design, conformi ai requisiti stabiliti dal presente Xxxxxx nei confronti dei prototipi industriali.
2. Le invenzioni le quali contengono informazioni che costituiscono segreto di Stato (invenzioni segrete) sono soggette alle disposizioni del presente Xxxxxx, se non è previsto diversamente dalle regole speciali degli articoli 1401 – 1405 del presente Xxxxxx e da altri atti legislativi decretati in conformità agli articoli di cui sopra.
3. I modelli di utilità e prototipi industriali, i quali contengono informazioni che costituiscono segreto di Stato, non rappresentano oggetto della protezione giuridica ai sensi del presente Codice.
4. Non possono essere oggetti dei diritti brevettuali:
1) metodi di clonazione dell'uomo;
2) metodi di modifica dell'integrità genetica delle cellule della linea germinativa dell'uomo;
3) utilizzazione degli embrioni umani a scopi industriali e commerciali;
4) altre soluzioni contrarie all'interesse pubblico, ai principi dell'umanità e della morale.
Articolo 1350. Condizioni di brevettabilità dell'invenzione
1. Viene protetta in qualità di invenzione una soluzione tecnica in qualsiasi campo, che riguarda il prodotto (in particolare dispositivo, sostanza, ceppo del microrganismo, coltura di cellule delle piante e degli animali) o il procedimento (processo di realizzare azioni su un oggetto materiale con l'ausilio di mezzi materiali).
La protezione giuridica viene concessa all'invenzione, se è nuova, implica un'attività inventiva ed è atta ad avere un'applicazione industriale.
2. Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica.
Un'invenzione implica un'attività inventiva se per uno specialista non è compresa in modo evidente nello stato della tecnica.
Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel mondo prima della data di priorità dell'invenzione.
Durante la verifica della novità dell'invenzione sono pure considerate comprese nello stato della tecnica, a condizione di priorità anteriore, tutte le domande di brevetto per invenzione e modello di utilità depositate nella Federazione Russa da altre persone, i documenti delle quali sono accessibili per prendere conoscenza a qualsiasi persona ai sensi del punto 2 dell'articolo 1385 o punto 2 dell'articolo 1394 del presente Xxxxxx, nonché le invenzioni e i modelli di utilità brevettati nella Federazione Russa.
3. La divulgazione delle informazioni che riguardano l'invenzione da parte dell'autore dell'invenzione, richiedente o qualsiasi persona che abbia avuto da loro direttamente o indirettamente queste informazioni, in seguito alla quale le informazioni sulla sostanza dell'invenzione sono state rese accessibili al pubblico, non è ritenuta circostanza che ostacola il riconoscimento della brevettabilità dell'invenzione, a condizione che la domanda di brevetto per invenzione sia stata depositata presso l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale entro sei mesi dalla data di divulgazione delle informazioni. L'onere della prova del fatto, che hanno avuto luogo le circostanze in virtù delle quali la divulgazione delle informazioni non ostacola il riconoscimento della brevettabilità dell'invenzione, è a carico del richiedente.
4. L'invenzione è considerata atta ad avere un'applicazione industriale, se può essere utilizzata in industria, agricoltura, sanità pubblica, altri settori dell'economia o nella sfera sociale.
5. Non sono considerate come invenzioni:
1) scoperte;
2) teorie scientifiche e metodi matematici;
3) soluzioni che riguardano solamente l'aspetto esteriore dei prodotti e finalizzati al soddisfacimento dei fabbisogni estetici;
4) regole e metodi per gioco, attività intellettuali e attività commerciale;
5) programmi di elaboratore;
6) soluzioni che riguardano solamente la presentazione di informazioni.
In conformità al presente comma, la possibilità di considerare gli argomenti di cui sopra come invenzioni è esclusa solo nel caso, in cui la domanda di brevetto per invenzioni considera questi argomenti in quanto tali.
6. La protezione giuridica in qualità di invenzione non viene concessa a:
1) varietà vegetali, razze animali e procedimenti biologici di ottenimento delle stesse, ad eccezione dei procedimenti microbiologici e dei prodotti ottenuti mediante questi procedimenti;
2) topologie dei microcircuiti integrati.
Articolo 1351. Condizioni di brevettabilità del modello di utilità
1. In qualità di modello di utilità viene protetta la soluzione tecnica che riguarda un dispositivo.
La protezione giuridica viene concessa al modello di utilità, se è nuovo ed è atto ad avere un'applicazione industriale.
2. Il modello di utilità è considerato nuovo se la combinazione dei suoi aspetti sostanziali non è compreso nello stato della tecnica.
Lo stato della tecnica è costituito dalle informazioni pubblicate nel mondo, relative ai mezzi della stessa destinazione che il modello di utilità domandato, e dalle informazioni relative alla loro applicazione nella Federazione Russa, se tali informazioni sono state rese accessibili al pubblico prima della data di priorità del modello di utilità. Sono pure considerate comprese nello stato della tecnica, a condizione di priorità anteriore, tutte le domande di brevetto per invenzione e modello di utilità depositate nella
Federazione Russa da altre persone, i documenti delle quali sono accessibili per prendere conoscenza a qualsiasi persona ai sensi del punto 2 dell'articolo 1385 o punto 2 dell'articolo 1394 del presente Xxxxxx, nonché le invenzioni e i modelli di utilità brevettati nella Federazione Russa.
3. La divulgazione delle informazioni che riguardano il modello di utilità da parte dell'autore del modello di utilità, richiedente o qualsiasi persona che abbia avuto da loro direttamente o indirettamente queste informazioni, in seguito alla quale le informazioni sulla sostanza del modello di utilità sono state rese accessibili al pubblico, non è ritenuta circostanza che ostacola il riconoscimento della brevettabilità del modello di utilità, a condizione che la domanda di brevetto per modello di utilità è stata depositata presso l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale entro sei mesi dalla data di divulgazione delle informazioni. L'onere della prova del fatto, che hanno avuto luogo le circostanze in virtù delle quali la divulgazione delle informazioni non ostacola il riconoscimento della brevettabilità del modello di utilità, è a carico del richiedente.
4. Il modello di utilità è considerato atto ad avere un'applicazione industriale, se può essere utilizzato in industria, agricoltura, sanità pubblica, altri settori dell'economia o nella sfera sociale.
5. La protezione giuridica in qualità di modello di utilità non viene concessa a:
1) soluzioni che riguardano solamente l'aspetto esteriore dei prodotti e finalizzati al soddisfacimento dei fabbisogni estetici;
2) topologie dei microcircuiti integrati.
Articolo 1352. Condizioni di brevettabilità del prototipo industriale
1. In qualità di prototipo industriale viene protetta la soluzione estetico costruttiva di un manufatto di fabbricazione industriale o artigianale, che determina il suo aspetto esteriore.
La protezione giuridica viene concessa al prototipo industriale, se nei suoi aspetti sostanziali è nuovo ed è originale.
Gli aspetti sostanziali del prototipo industriale sono aspetti che determinano le particolarità estetiche e/o ergonomiche dell'aspetto esteriore del manufatto, in particolare forma, configurazione, ornamento e combinazione di colori.
2. Il prototipo industriale è considerato nuovo, se la combinazione dei suoi aspetti sostanziali riportati nelle immagini del manufatto ed indicati nell'elenco degli aspetti sostanziali del prototipo industriale (punto 2 dell'articolo 1377) non risulta dalle informazioni rese accessibili al pubblico nel mondo prima della data di priorità del prototipo industriale.
Durante la verifica della novità del prototipo industriale sono pure considerate, a condizione di priorità anteriore, tutte le domande di prototipo industriale depositate nella Federazione Russa da altre persone, i documenti delle quali sono accessibili per prendere conoscenza a qualsiasi persona ai sensi del punto 2 articolo 1394 del presente Codice, nonché i prototipi industriali brevettati nella Federazione Russa.
3. Il prototipo industriale è considerato originale, se i suoi aspetti sostanziali sono dovuti al carattere creativo delle particolarità del manufatto.
4. La divulgazione delle informazioni che riguardano il prototipo industriale da parte dell'autore del prototipo industriale, richiedente o qualsiasi persona che abbia avuto da loro direttamente o indirettamente queste informazioni, in seguito alla quale le informazioni sulla sostanza del prototipo industriale sono state rese accessibili al pubblico, non è ritenuta circostanza che ostacola il riconoscimento della brevettabilità del prototipo industriale, a condizione che la domanda di brevetto per prototipo industriale è stata depositata presso l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale entro sei mesi dalla data di divulgazione delle informazioni. L'onere della prova del fatto, che hanno avuto luogo le circostanze in virtù delle quali la divulgazione delle informazioni non ostacola il riconoscimento della brevettabilità del prototipo industriale, è a carico del richiedente.
5. La protezione giuridica in qualità di prototipo industriale non viene concessa a:
1) soluzioni dovute esclusivamente alla funzione tecnica del manufatto;
2) oggetti architettonici (ad eccezione della architettura minore), impianti industriali, idrotecnici ed altri impianti fissi;
3) oggetti di forma instabile in sostanze liquide, gassose, friabili o altre simili.
Articolo 1353. Registrazione statale delle invenzioni, modelli di utilità e prototipi industriali
Il diritto esclusivo sull'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale viene riconosciuto e tutelato a condizione di registrazione statale della rispettiva invenzione, modello di utilità o prototipo industriale, in base alla quale l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale conferisce il brevetto per invenzione, modello di utilità o prototipo industriale.
Articolo 1354. Brevetto per invenzione, modello di utilità o prototipo industriale
1. Il brevetto per invenzione, modello di utilità o prototipo industriale attesta la priorità dell'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale, la paternità e il diritto esclusivo sull'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale.
2. La tutela dei diritti intellettuali sull'invenzione o modello di utilità viene concessa in base al brevetto nella misura definita dalla formula dell'invenzione contenuta nel brevetto o rispettivamente quella del modello di utilità. Per interpretare la formula dell'invenzione o quella del modello di utilità possono essere utilizzate la descrizione e i disegni (punto 2 dell'articolo 1375 e punto 2 dell'articolo 1376).
3. La tutela dei diritti intellettuali sul prototipo industriale viene concessa in base al brevetto nella misura definita dalla combinazione dei suoi aspetti sostanziali, riportati nelle immagini del manufatto ed indicati nell'elenco degli aspetti sostanziali del prototipo industriale (punto 2 dell'articolo 1377).
Articolo 1355. Incentivazione statale della creazione e utilizzazione delle invenzioni, modelli di utilità e prototipi industriali
Lo Stato provvede a incentivare la creazione e l'utilizzo delle invenzioni, modelli di utilità e prototipi industriali, concedendo agli autori nonché ai titolari di brevetto e ai licenziatari che utilizzano le rispettive invenzioni, modelli di utilità e prototipi industriali, agevolazioni in conformità alla legislazione della Federazione Russa.
_ 2. Diritti brevettuali
Articolo 1356. Diritto d'autore sull'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale
Il diritto d'autore, cioè il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale, non è alienabile né trasferibile, neanche in caso di cessione a un'altra persona o di trasferimento a questi del diritto esclusivo sull'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale e in caso di conferimento a un'altra persona del diritto di utilizzazione. La rinuncia a questo diritto è considerata nulla.
Articolo 1357. Diritto ad ottenere il brevetto per invenzione, modello di utilità o prototipo industriale
1. Il diritto ad ottenere il brevetto per invenzione, modello di utilità o prototipo industriale inizialmente spetta all'autore dell'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale.
2. Il diritto ad ottenere il brevetto per invenzione, modello di utilità o prototipo industriale può passare a un'altra persona (avente causa) o essergli ceduto nei casi e alle condizioni stabilite per legge, in particolare nella modalità di subingresso universale, o nell'ambito di un contratto, in particolare contratto di lavoro.
3. Il contratto di cessione del diritto al conferimento del brevetto per invenzione, modello di utilità o prototipo industriale deve essere stipulato per iscritto. Il mancato rispetto della forma scritta comporta la nullità del contratto.
4. Se un accordo tra le parti del contratto di cessione del diritto al conferimento del brevetto per invenzione, modello di utilità o prototipo industriale non dispone diversamente, il rischio di non brevettabilità è a carico dell'avente causa del diritto.
Articolo 1358. Diritto esclusivo sull'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale
1. Il titolare del diritto gode del diritto esclusivo sullo sfruttamento dell'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale ai sensi dell'articolo 1229 del presente Codice in qualsiasi modo che non sia contrario alla legge (diritto esclusivo sull'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale), in particolare nei modi previsti nel punto 2 e 3 del presente articolo. Il titolare del brevetto può disporre del diritto esclusivo sull'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale.
2. Per sfruttamento dell'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale si intende in particolare:
1) importazione nel territorio della Federazione Russa, fabbricazione, applicazione, messa in vendita, vendita, altro tipo di commercializzazione o conservazione in deposito a questi fini del prodotto in cui è utilizzata l'invenzione o il modello di utilità, o del manufatto in cui è utilizzato il prototipo industriale;
2) realizzazione delle azioni previste nel paragrafo 1 del presente punto nei confronti del prodotto ottenuto direttamente con il procedimento brevettato. Se il prodotto ottenuto con il procedimento brevettato è considerato nuovo, un prodotto identico è ritenuto fabbricato con l'utilizzo del modo brevettato, in quanto non è dimostrato diversamente;
3) realizzazione delle azioni previste nel paragrafo 2 del presente punto nei confronti del dispositivo nel funzionamento (sfruttamento) del quale, in conformità alla sua destinazione, automaticamente è realizzato il procedimento brevettato;
4) realizzazione di un procedimento in cui è utilizzata l'innovazione, in particolare attraverso l'applicazione di questo procedimento.
3. L'invenzione o il modello di utilità sono ritenuti utilizzati nel prodotto o nel procedimento, se il prodotto contiene e il procedimento impiega ogni aspetto dell'invenzione o del modello di utilità, citato nel punto indipendente della formula di invenzione o di modello di utilità contenuta nel brevetto, o un aspetto equivalente ad esso e divenuto conosciuto come tale in questo campo della tecnica prima che nei confronti del rispettivo prodotto o procedimento siano state realizzate le azioni di cui nel punto 2 del presente articolo.
Il prototipo industriale è ritenuto utilizzato nel manufatto, se questo contiene tutti gli aspetti sostanziali del prototipo industriale, riportati nelle immagini del manufatto ed indicati nell'elenco degli aspetti sostanziali del prototipo industriale (punto 2 dell'articolo 1377).
Qualora in caso di utilizzazione dell'invenzione o del modello di utilità vengano utilizzati pure tutti gli aspetti, citati nel punto indipendente della formula contenuta nel brevetto di un'altra invenzione o di un altro modello di utilità, e in caso di utilizzazione del prototipo industriale tutti gli aspetti indicati nell'elenco degli aspetti sostanziali di un altro prototipo industriale, anche l'altra invenzione, l'altro modello di utilità e l'altro prototipo industriale vengono riconosciuti utilizzati.
4. Se i titolari del brevetto per la stessa invenzione, lo stesso modello di utilità o lo stesso campione industriale sono due o più persone, i rapporti tra loro sono disciplinati rispettivamente dalle regole dei punti 2 e 3 dell'articolo 1348 del presente Xxxxxx, indipendentemente dal fatto se uno dei titolari sia o no autore di questo risultato di attività intellettuale.
Articolo 1359. Atti che non rappresentano violazione del diritto esclusivo su un'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale
Non rappresentano violazione del diritto esclusivo su un'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale:
1) applicazione del prodotto in cui sono utilizzati l'invenzione o il modello di utilità, e applicazione del manufatto in cui è utilizzato il prototipo industriale, nella struttura, negli accessori o durante lo sfruttamento dei mezzi di trasporto (navale, aereo, automobilistico e ferroviario) o del materiale spaziale di Stati stranieri, a condizione che detti mezzi di trasporto o detto materiale spaziale si trovano nel territorio della Federazione Russa temporaneamente o casualmente, e il suddetto prodotto o manufatto vengono applicati esclusivamente per i fabbisogni del mezzi di trasporto o del materiale spaziale. Tale atto non è ritenuto violazione del diritto esclusivo nei confronti dei mezzi di trasporto o del materiale spaziale di quegli Stati stranieri, i quali concedono gli stessi diritti nei confronti dei mezzi di trasporto o del materiale spaziale, registrato nella Federazione Russa;
2) indagine scientifica del prodotto o del procedimento nei quali è utilizzata l'invenzione o il modello di utilità, oppure indagine scientifica del manufatto nel quale è utilizzato il prototipo industriale, oppure esecuzione di un esperimento su tale prodotto, procedimento o manufatto;
3) sfruttamento dell'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale nelle circostanze straordinarie (calamità naturali, catastrofi, avarie) con la notifica di tale sfruttamento al titolare del brevetto quanto prima e con il successivo pagamento a lui di un equo compenso;
4) utilizzazione dell'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale per soddisfare fabbisogni personali, famigliari, privati ed altri non legati all'attività imprenditoriale, se l'obiettivo di tale utilizzazione è diverso da quello di trarre profitto o lucro;
5) preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica con utilizzazione dell'invenzione;
6) importazione nel territorio della Federazione Russa, applicazione, messa in vendita, vendita, altro tipo di commercializzazione o conservazione in deposito a questi fini del prodotto in cui è utilizzata l'invenzione o il modello di utilità, o del manufatto in cui è utilizzato il prototipo industriale, qualora questo prodotto o questo manufatto sia stato già immesso in circolazione nel territorio della Federazione Russa dal titolare del brevetto o da un'altra persona previa autorizzazione del titolare.
Articolo 1360. Sfruttamento dell'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale nell'interesse della sicurezza nazionale
Il Governo della Federazione Russa ha il diritto di autorizzare nell'interesse della difesa e della sicurezza lo sfruttamento dell'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale senza previo consenso del titolare del brevetto con la notifica di tale sfruttamento a lui quanto prima e con il successivo pagamento a lui di un equo compenso.
Articolo 1361. Diritto di preuso sull'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale
1. La persona che prima della data di priorità dell'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale (articoli 1381 e 1382) abbia sfruttato in buona fede nel territorio della Federazione Russa una soluzione identica, creata indipendentemente dall'autore, oppure abbia fatto preparativi necessari a tale scopo, mantiene il diritto di sfruttare successivamente la soluzione identica a titolo gratuito, senza estendere la misura di tale uso (diritto di preuso).
2. Il diritto di preuso può essere trasferito a un'altra persona solo insieme allo stabilimento nel quale ha avuto luogo l'utilizzazione della soluzione identica o sono stati fatti preparativi necessari.
Articolo 1362. Licenza obbligatoria per invenzione, modello di utilità o prototipo industriale
1. Qualora un'invenzione o un prototipo industriale non venga usato o venga usato in modo insufficiente da parte del titolare del brevetto, e un modello di utilità durante tre anni dal giorno di rilascio del brevetto, il che comporta un'offerta insufficiente dei rispettivi prodotti, lavori e servizi nel mercato, qualsiasi persona interessata e disponibile a utilizzare tale invenzione, modello di utilità o prototipo industriale, in caso il titolare del brevetto si opponga alla stipulazione di un contratto di licenza alle condizioni conformi alla prassi abituale, ha il diritto di sporgere querela al tribunale contro il titolare del brevetto per ottenere la licenza semplice (non esclusiva) di utilizzare nel territorio della Federazione Russa l'invenzione, il modello di utilità o il prototipo industriale. Nel ricorso detta persona deve indicare le condizioni da lei offerte per la concessione della licenza, in particolare i limiti di utilizzazione dell'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale, l'importo, le modalità e i termini di pagamento del compenso.
Qualora il titolare del brevetto non riesca a dimostrare che l'uso mancato o insufficiente dell'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale è motivato da valide ragioni, la corte delibera la concessione della licenza di cui nel primo comma del presente punto e le condizioni di tale concessione. L'importo complessivo dei pagamenti per questa licenza deve esser stabilito con la sentenza del tribunale non inferiore al prezzo di una licenza determinato in circostanze paragonabili.
La licenza semplice (non esclusiva) obbligatoria può essere revocata per via giudiziaria su istanza del titolare del brevetto, qualora le circostanze che hanno determinato la concessione di tale licenza cessino di esistere, e sia poco probabile che possano sorgere ancora. In questo caso la corte delibera il termine e le modalità di cessazione della licenza semplice (non esclusiva) obbligatoria e dei diritti sorti in seguito alla concessione di tale licenza.
2. Se il titolare del brevetto non può sfruttare l'invenzione, sulla quale fruisce del diritto esclusivo, senza pregiudizio dei diritti del titolare di un altro brevetto (primo brevetto) sull'invenzione o modello di utilità, che si oppone alla stipulazione di un contratto di licenza alle condizioni conformi alla prassi abituale, il titolare del brevetto (secondo brevetto) ha il diritto di sporgere querela al tribunale contro il titolare del primo brevetto per ottenere la licenza semplice (non esclusiva) obbligatoria di utilizzare nel territorio della Federazione Russa l'invenzione o il modello di utilità del titolare del primo brevetto. Nel ricorso devono essere indicate le condizioni offerte dal titolare del secondo brevetto per la concessione di tale licenza, in particolare i limiti di utilizzazione dell'invenzione o modello di utilità, l'importo, le modalità e i termini di pagamento del compenso. Se questo titolare del brevetto, che fruisce del diritto esclusivo su tale invenzione dipendente, dimostra che essa rappresenta un importante progresso tecnico ed è di considerevole rilevanza economica rispetto all'invenzione o al modello di utilità del titolare del primo brevetto, la corte delibera la concessione della licenza semplice (non esclusiva) obbligatoria. Il diritto di utilizzare l'invenzione protetta dal primo brevetto, ottenuto nell'ambito di tale licenza, non può essere trasferito ad altri, fatto salvo il caso della cessione del secondo brevetto.
L'importo complessivo dei pagamenti per la licenza semplice (non esclusiva) obbligatoria deve esser stabilito con la sentenza del tribunale non inferiore al prezzo di una licenza determinato in circostanze paragonabili.
Qualora sia stata concessa ai sensi del presente punto la licenza semplice (non esclusiva) obbligatoria, anche il titolare del brevetto per l'invenzione o il modello di utilità, relativamente ai quali è stato conferito il diritto di utilizzazione in base alla licenza di cui sopra, ha il diritto di ottenere la licenza semplice (non esclusiva) per l'utilizzazione dell'invenzione dipendente con riferimento alla quale è stata concessa la licenza semplice (non esclusiva) obbligatoria, alle condizioni conformi alla prassi abituale.
3. Sulla base della sentenza del tribunale prevista dai punti 1 e 2 del presente articolo, l'ente federale del potere esecutivo in materia di nuove varietà derivate mette in atto la registrazione statale della licenza obbligatoria semplice (non esclusiva).
Articolo 1363. Durata dei diritti esclusivi sull'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale
1. Gli effetti del diritto esclusivo sull'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale e del brevetto che attesta detto diritto decorrono dal giorno di deposito della domanda iniziale di brevetto presso l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale e, a condizione di rispetto dei requisiti stabiliti dal presente Xxxxxx, durano:
venti anni per le invenzioni; dieci anni per i modelli di utilità;
quindici anni per i campioni industriali.
La protezione del diritto esclusivo comprovato dal brevetto può essere realizzata solo dopo la registrazione statale dell'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale e dopo il rilascio del brevetto (articolo 1393).
2. Qualora dal giorno di deposito della domanda di brevetto per un'invenzione che riguarda un medicinale, un pesticida o un prodotto chimico per uso agricolo, per utilizzare i quali occorre un'autorizzazione da ricevere nelle modalità stabilite per legge, fino al giorno di rilascio della prima autorizzazione di utilizzazione siano decorsi oltre cinque anni, gli effetti del diritto esclusivo sulla rispettiva invenzione e del brevetto che comprova tale diritto vengono prorogati, su istanza del titolare del brevetto, dall'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale Xxxxx termine viene differito per il tempo trascorso dal giorno di deposito della domanda di brevetto per invenzione fino al giorno di rilascio della prima autorizzazione di utilizzazione dell'invenzione, a deduzione dei cinque anni. Comunque la durata del brevetto non può essere prorogata per un periodo superiore a cinque anni.
La richiesta di prorogare il termine viene depositata dal titolare del brevetto prima della scadenza del brevetto entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione di utilizzazione dell'invenzione o dalla data di conferimento del brevetto, in funzione del fatto quale di questi termini è posteriore.
3. Gli effetti del diritto esclusivo sul modello di utilità e del brevetto che attesta detto diritto vengono rinnovati, su istanza del titolare del brevetto, dall'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale per il periodo indicato nell'istanza, ma non superiore a tre anni, mentre per il diritto esclusivo sul prototipo industriale e il relativo brevetto per il periodo indicato nell'istanza, ma non superiore a dieci anni.
4. Le modalità di rinnovamento del brevetto per invenzione, modello di utilità o prototipo industriale sono disciplinate dall'ente federale del potere esecutivo competente per la normativa legale nel campo di proprietà intellettuale.
5. Gli effetti del diritto esclusivo sull'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale e del brevetto che attesta detto diritto vengono riconosciuti nulli o decadono anticipatamente per i motivi e nelle modalità previste dagli articoli 1398 e 1399 del presente Xxxxxx.
Articolo 1364. Passaggio dell'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale in pubblico dominio
1. Decorso il termine degli effetti del diritto esclusivo sull'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale, essi divengono di pubblico dominio.
2. L'invenzione, il modello di utilità o il prototipo industriale divenuti di pubblico dominio possono essere liberamente utilizzati da qualsiasi persona senza alcun consenso o autorizzazione e senza pagare un compenso per l'utilizzazione.
_ 3. Disposizione del diritto esclusivo sull'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale
Articolo 1365. Contratto di cessione del diritto esclusivo su un'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale
Attraverso il contratto di cessione del diritto esclusivo su un'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale (contratto di cessione del brevetto) una parte (titolare del brevetto) cede o si impegna a cedere il diritto esclusivo di sua proprietà sul rispettivo risultato di attività intellettuale totalmente all'altra parte, cessionario del diritto esclusivo (cessionario del brevetto).
Articolo 1366. Offerta pubblica di stipulazione del contratto di cessione del brevetto per invenzione
1. Il richiedente, purché sia autore dell'invenzione, al momento di deposito della domanda di brevetto per invenzione può allegare ai documenti della domanda una dichiarazione sul fatto che in caso di conferimento del brevetto si impegna a stipulare il contratto di cessione del brevetto alle condizioni conformi alla prassi abituale, con qualsiasi cittadino della Federazione Russa o persona giuridica russa, chi per primo abbia espresso tale interesse e ne abbia informato il titolare del brevetto e l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale. In presenza di tale dichiarazione il richiedente viene esentato dalle tasse brevettuali previste dal presente Xxxxxx, relative alla domanda di brevetto per invenzione e relative al brevetto rilasciato in seguito a tale domanda.
L'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale pubblica nel bollettino ufficiale informazioni su detta dichiarazione.
2. La persona che ha stipulato con il titolare del brevetto, in base alla sua dichiarazione della quale al punto 1 del presente articolo, il contratto di cessione del brevetto per invenzione, è tenuta a versare tutte le tasse brevettuali dalle quali è stato esonerato il richiedente (titolare del brevetto). Successivamente i diritti brevettuali vengono pagati nelle modalità stabilite.
Per la registrazione del contratto di cessione del brevetto presso l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale alla domanda di registrazione del contratto deve essere allegato un documento comprovante il pagamento delle tasse brevettuali dalle quali è stato esonerato il richiedente (titolare del brevetto).
3. Se entro due anni dopo la pubblicazione delle informazioni sul rilascio del brevetto per invenzione, nei confronti del quale è stata depositata la dichiarazione di cui al punto 1 del presente articolo, presso l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale non è pervenuta alcuna notifica scritta sull'interesse di stipulare un contratto di cessione del brevetto, il titolare del brevetto può sottoporre all'ente federale sopraindicato l'istanza di ritiro della sua dichiarazione. In questo caso le tasse brevettuali previste dal presente Xxxxxx, dal versamento delle quali il richiedente (titolare del brevetto) è stato esonerato, devono essere versate. Successivamente i diritti brevettuali vengono pagati nelle modalità stabilite.
L'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale pubblica nel bollettino ufficiale informazioni sul ritiro della dichiarazione di cui nel punto 1 del presente articolo.
Articolo 1367. Contratto di licenza relativo al diritto di utilizzazione dell'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale
Nell'ambito del contratto di licenza una parte, il titolare del brevetto (concessore), concede o si impegna a concedere all'altra parte, utilizzatore (concessionario di licenza), il diritto attestato dal brevetto di utilizzare la rispettiva invenzione, modello di utilità o prototipo industriale nei limiti stabiliti dal contratto.
Articolo 1368. Licenza pubblica per invenzione, modello di utilità o prototipo industriale
1. Il titolare del brevetto può depositare presso l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale la dichiarazione sulla disponibilità di concedere a qualsiasi persona il diritto di sfruttamento dell'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale (licenza pubblica).
In tale caso l'importo della tassa di mantenimento in vigore del brevetto per invenzione, modello di utilità o prototipo industriale viene ridotta del cinquanta per cento a decorrere dall'anno successivo a quello in cui l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale ha pubblicato sul bollettino ufficiale le informazioni relative alla licenza pubblica.
Le condizioni, alle quali il diritto di utilizzazione dell'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale può essere concesso a qualsiasi persona, vengono comunicate dal titolare del brevetto all'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale, il quale pubblica a spese del titolare del brevetto le rispettive informazioni sulla licenza pubblica. Il titolare è tenuto a stipulare con la persona, che ha espresso l'interesse di utilizzare l'invenzione, il modello di utilità o il prototipo industriale, un contratto di licenza alle condizioni di licenza semplice (non esclusiva).
2. Se il titolare del brevetto nel giro di due anni dal giorno di pubblicazione dell'informazione sulla licenza pubblica non ha ricevuto proposte scritte di stipulare il contratto di licenza alle condizioni indicate nella sua dichiarazione, trascorsi due anni lui ha il diritto di sottoporre all'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale la domanda di revoca della sua dichiarazione di licenza pubblica. In tale caso la tassa di mantenimento in vigore del brevetto deve essere integrata per il periodo trascorso dal giorno di pubblicazione delle informazioni sulla licenza pubblica, e successivamente viene versata in misura intera. Il suddetto ente federale pubblica nel bollettino ufficiale l'informazione sul ritiro di detta dichiarazione.
Articolo 1369. Forma e registrazione statale dei contratti di disposizione del diritto esclusivo sull'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale
Il contratto di cessione del brevetto, il contratto di licenza nonché altri contratti attraverso i quali si realizza la disposizione del diritto esclusivo sull'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale devono essere redatti per iscritto e sono soggetti alla registrazione statale presso l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale.
_ 4. Invenzione, modello di utilità o prototipo industriale creati nell'ambito di esecuzione di un rapporto di lavoro
o adempimento di un contratto
Articolo 1370. Invenzione creata di ufficio, modello di utilità creato di ufficio, prototipo industriale creato di ufficio
1. L'invenzione, il modello di utilità o il prototipo industriale creati dal dipendente nell'ambito di esecuzione di un rapporto di lavoro o di un incarico specifico del datore di lavoro sono considerati rispettivamente invenzione creata di ufficio, modello di utilità creato di ufficio o prototipo industriale creato di ufficio.
2. La paternità sull'invenzione creata di ufficio, modello di utilità creato di ufficio o prototipo industriale creato di ufficio spetta al lavoratore (autore).
3. Il diritto esclusivo sull'invenzione creata di ufficio, modello di utilità creato di ufficio o prototipo industriale creato di ufficio e quello di ottenere il brevetto spetta al datore di lavoro, se il contratto di lavoro o altro contratto tra lavoratore e datore di lavoro non dispone diversamente.
4. Qualora il contratto tra lavoratore e datore di lavoro non preveda altri accordi (punto 3 del presente articolo), il dipendente deve notificare al datore di lavoro il fatto di creazione, nell'ambito di esecuzione di un rapporto di lavoro o di un incarico specifico del datore di lavoro, di tale risultato nei confronti del quale può essere concessa la protezione legale.
Qualora il datore di lavoro entro quattro mesi dal giorno di notifica da parte del dipendente non depositi la domanda di brevetto per invenzione creata di ufficio, modello di utilità creato di ufficio o prototipo industriale creato di ufficio presso l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale, non ceda il diritto di ottenere il brevetto per invenzione creata di ufficio, modello di utilità creato di ufficio o prototipo industriale creato di ufficio a un'altra persona o non avvisi il lavoratore di tenere in segreto le informazioni sul rispettivo risultato di attività intellettuale, il diritto di ottenere il brevetto per tale invenzione, modello di utilità o prototipo industriale passa al lavoratore. In questo caso il datore di lavoro durante tutto il periodo di validità del brevetto fruisce del diritto di sfruttare l'invenzione creata di ufficio, modello di utilità creato di ufficio o prototipo industriale creato di ufficio nella propria produzione alle condizioni di licenza semplice (non esclusiva), pagando al titolare del brevetto un compenso il cui importo, condizioni e modalità di pagamento vengono definite dal contratto tra lavoratore e datore di lavoro, mentre in caso di controversia dal tribunale.
Se il datore di lavoro ottiene il brevetto per invenzione creata di ufficio, modello di utilità creato di ufficio o prototipo industriale creato di ufficio, oppure decide di tenere in segreto le informazioni su tale invenzione creata di ufficio, modello di utilità creato di ufficio o prototipo industriale creato di ufficio e lo comunica al lavoratore, oppure cede il diritto di ottenere il brevetto a un'altra persona, oppure non riceve il brevetto in base alla domanda depositata per motivi che dipendono da lui, il lavoratore fruisce del diritto di avere un compenso. L'importo di tale compenso, le condizioni e le modalità di pagamento sono disciplinate dal contratto tra dipendente e datore di lavoro, e in caso di controversia dal tribunale.
Il Governo della Federazione Russa ha facoltà di deliberare l'importo minimo di compenso per invenzione creata di ufficio, modello di utilità creato di ufficio o prototipo industriale creato di ufficio.
5. L'invenzione, il modello di utilità o il prototipo industriale creati dal dipendente utilizzando risorse finanziarie, tecniche e altre risorse materiali del datore di lavoro, ma non nell'ambito delle proprie mansioni o di un incarico specifico del datore di lavoro, non sono considerati creati di ufficio. Il diritto di ottenere il brevetto e il diritto esclusivo su tale invenzione, modello di utilità o prototipo industriale spettano al dipendente. In tale caso il datore di lavoro fruisce del diritto di chiedere, di sua scelta, la concessione della licenza semplice (non esclusiva) gratuita per utilizzare il risultato creato di attività intellettuale per fabbisogni interni durante tutto il periodo degli effetti del diritto esclusivo, oppure la rifusione delle spese sostenute in seguito alla creazione di tale invenzione, modello di utilità o prototipo industriale.
Articolo 1371. Invenzione, modello di utilità o prototipo industriale creati nell'ambito di adempimento di un contratto
1. Qualora l'invenzione, il modello di utilità o il prototipo industriale vengano creati durante l'esecuzione di un contratto di appalto oppure di un contratto di realizzazione dell'attività di ricerca, di sviluppo o attività tecnologica, il quale non prevedeva esplicitamente la loro costituzione, il diritto esclusivo su tale invenzione, modello di utilità o prototipo industriale appartiene all'appaltatore (commissionario), se il contratto tra lui e il committente non dispone diversamente.
In questo caso il committente ha facoltà, se il contratto non dispone diversamente, di sfruttare l'invenzione, il modello di utilità o il prototipo industriale ottenuti in questo modo, agli stessi fini ai quali è stato stipulato il rispettivo contratto, alle condizioni di licenza semplice (non esclusiva) per tutto il periodo di durata del diritto esclusivo senza pagare per questa utilizzazione un compenso supplementare. Qualora l'appaltatore (commissionario) trasferisca il diritto ad ottenere il brevetto o ceda il brevetto stesso a un'altra persona, il committente mantiene la facoltà di utilizzare l'invenzione, il modello di utilità o il prototipo industriale alle condizioni di cui sopra.
2. Qualora in conformità al contratto tra appaltatore (commissionario) e committente il diritto ad ottenere il brevetto e il diritto esclusivo sull'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale sia ceduto al committente o a un terzo da lui designato, l'appaltatore (commissionario) fruisce del diritto di sfruttare l'invenzione, il modello di utilità o il prototipo industriale per fabbisogni interni alle condizioni di licenza semplice (non esclusiva) gratuita per tutto il periodo di durata del brevetto, se il contratto non dispone diversamente.
3. All'autore dell'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale di cui al punto 1 del presente articolo, il quale non risulta titolare del brevetto, spetta il compenso ai sensi del punto 4 dell'articolo 1370 del presente Xxxxxx.
Articolo 1372. Prototipo industriale creato su commessa
1. Qualora un prototipo industriale sia stato creato nell'ambito di un contratto l'oggetto del quale rappresentava la creazione dello stesso (su commessa), il diritto esclusivo su tale prototipo industriale spetta al committente, se il contratto tra appaltatore (commissionario) e committente non prevede altro.
2. Qualora il diritto di ottenere il brevetto e il diritto esclusivo sul prototipo industriale ai sensi del punto 1 del presente articolo spettino al committente, l'appaltatore (commissionario), dal momento che il contratto non dispone altrimenti, fruisce del diritto di usare tale prototipo industriale per fabbisogni interni alle condizioni di licenza semplice (non esclusiva) gratuita per tutto il periodo di durata del brevetto.
3. Qualora in base al contratto tra appaltatore (commissionario) e committente il diritto di ottenere il brevetto e il diritto esclusivo sul campione industriale spettino all'appaltatore (commissionario), il committente fruisce del diritto di usare il campione industriale per fabbisogni interni alle condizioni di licenza semplice (non esclusiva) gratuita per tutto il periodo di durata del brevetto.
4. All'autore del prototipo industriale creato su commessa, il quale non risulta titolare del brevetto, spetta il compenso ai sensi del punto 4 dell'articolo 1370 del presente Codice.
Articolo 1373. Invenzione, modello di utilità o prototipo industriale creati nell'ambito di un contratto statale o municipale di esecuzione lavori
1. Il diritto ad ottenere il brevetto e il diritto esclusivo sull'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale creati nell'ambito di un contratto statale o municipale di esecuzione lavori per bisogni statali o municipali spetta all'ente che esegue il contratto statale o municipale (commissionario), se il contratto statale o municipale non prevede che il diritto spetta alla Federazione Russa, al soggetto costituente la Federazione Russa o al comune a nome dei quali agisce il committente, oppure congiuntamente al commissionario e alla Federazione Russa, al commissionario e al soggetto costituente la Federazione Russa, al commissionario e al comune.
2. Se in conformità al contratto statale o municipale il diritto ad ottenere il brevetto e il diritto esclusivo sull'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale spetta alla Federazione Russa, al soggetto costituente la Federazione Russa o al comune, il committente statale o municipale può depositare la domanda entro sei mesi dal giorno in cui il commissionario gli ha notificato per iscritto il risultato ottenuto di attività intellettuale, proteggibile giuridicamente quale invenzione, modello di utilità o prototipo industriale. Se entro il termine di cui sopra il committente statale o municipale non deposita la domanda, il diritto ad ottenere il brevetto passa al commissionario.
3. Se il diritto ad ottenere il brevetto e il diritto esclusivo sull'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale in base al contratto statale o municipale spetta alla Federazione Russa, al soggetto costituente la Federazione Russa o al comune, il commissionario è tenuto a stipulare rispettivi contratti con i propri dipendenti o con terzi per acquisire tutti i diritti oppure per provvedere alla loro acquisizione per trasferirli rispettivamente alla Federazione Russa, al soggetto costituente la Federazione Russa o al comune. Comunque il commissionario ha il diritto di chiedere il rimborso delle spese sostenute in seguito all'acquisizione dei rispettivi diritti ai terzi.
4. Se il brevetto per invenzione, modello di utilità o prototipo industriale creati nell'ambito di un contratto statale o municipale di esecuzione lavori per bisogni statali o municipali, ai sensi del punto 1 del presente articolo, non è intestato alla Federazione Russa, al soggetto costituente la Federazione Russa o al comune, il titolare del brevetto, su invito del committente statale o municipale, è tenuto a concedere alla persona da questi indicata la licenza semplice (non esclusiva) gratuita per utilizzazione dell'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale per bisogni statali o municipali.
5. Se il brevetto per invenzione, modello di utilità o prototipo industriale creati nell'ambito di un contratto statale o municipale di esecuzione lavori per bisogni statali o municipali è rilasciato congiuntamente a nome del commissionario e della Federazione Russa, del commissionario e del soggetto costituente la Federazione Russa o del commissionario e del comune, il committente statale o municipale ha il diritto di concedere la licenza semplice (non esclusiva) gratuita per utilizzazione di tale invenzione, modello di utilità o prototipo industriale allo scopo di esecuzione dei lavori o fornitura dei prodotti per bisogni statali o municipali, avvisandone il commissionario.
6. Qualora il commissionario, che ha ricevuto il brevetto per invenzione, modello di utilità o prototipo industriale intestato a suo nome ai sensi del punto 1 del presente articolo, prenda la decisione di cessazione anticipata del brevetto, è tenuto ad informarne il committente statale o municipale e su richiesta di questi trasferire il brevetto a titolo gratuito alla Federazione Russa, al soggetto costituente la Federazione Russa o al comune.
Nel caso di cessazione anticipata del brevetto ricevuto ai sensi del punto 1 del presente articolo intestato a nome della Federazione Russa, del soggetto costituente la Federazione Russa o del comune, il committente statale o municipale è tenuto ad informarne il commissionario e su richiesta di questi trasferirgli il brevetto a titolo gratuito.
7. All'autore dell'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale di cui al punto 1 del presente articolo, il quale non risulta titolare del brevetto, spetta il compenso ai sensi del punto 4 dell'articolo 1370 del presente Xxxxxx.
_ 5. Conferimento del brevetto
1. Domanda di brevetto, apporto di modifiche e ritiro
Articolo 1374. Deposito della domanda di brevetto per invenzione, modello di utilità o prototipo industriale
1. La domanda di brevetto per invenzione, modello di utilità o prototipo industriale viene depositata presso l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale dalla persona che ha il diritto ad ottenere il brevetto ai sensi del presente Xxxxxx (richiedente).
2. La domanda di brevetto per invenzione, modello di utilità o prototipo industriale viene depositata in lingua russa. Gli altri documenti della domanda vengono consegnati in russo o in un'altra lingua. Qualora i documenti della domanda vengano consegnati in un'altra lingua, la domanda viene corredata dalla rispettiva traduzione in lingua russa.
3. La domanda di brevetto per invenzione, modello di utilità o prototipo industriale viene firmata dal richiedente, mentre in caso di deposito per mezzo dell'agente di brevetti o di un altro mandatario, dal richiedente o dal suo mandatario che deposita la domanda.
4. I requisiti per i documenti della domanda di brevetto per invenzione, modello di utilità o prototipo industriale sono disciplinati dall'ente federale del potere esecutivo competente per la normativa legale nel campo di proprietà intellettuale.
5. La domanda di brevetto per invenzione, modello di utilità o prototipo industriale viene corredata dal documento comprovante il versamento della tassa brevettuale di importo stabilito oppure documento comprovante le ragioni per esentare dal pagamento della tassa, o per ridurre il suo importo, o per differire il pagamento.
Articolo 1375. Domanda di brevetto per invenzione
1. La domanda di brevetto per invenzione (domanda di invenzione) deve riguardare una sola invenzione o un gruppo di invenzioni collegate tra esse in modo da formare un unico concetto inventivo (criterio di unitarietà dell'invenzione).
2. La domanda di invenzione deve contenere:
1) istanza di rilascio del brevetto con l'identificazione dell'autore dell'invenzione e della persona alla quale si richiede di intestare il brevetto, nonché la residenza o il domicilio di ciascuno di loro;
2) descrizione dell'invenzione che la espone con la completezza sufficiente per la realizzazione;
3) formula dell'invenzione che esprime la sua sostanza e si basa completamente sulla descrizione;
4) disegni ed altri materiali se sono necessari per capire la sostanza dell'invenzione;
5) riassunto.
3. Per data di deposito della domanda di invenzione si intende il giorno in cui presso l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale è pervenuta la domanda contenente l'istanza di rilascio del brevetto, la descrizione dell'invenzione e i disegni ai quali la descrizione contiene riferimenti, mentre se i suddetti documenti non sono depositati simultaneamente, il giorno di arrivo dell'ultimo documento.
Articolo 1376. Domanda di brevetto per modello di utilità
1. La domanda di brevetto per modello di utilità (domanda di modello di utilità) deve riguardare un solo modello di utilità o un gruppo di modelli di utilità collegati tra essi in modo da formare un unico concetto inventivo (criterio di unitarietà del modello di utilità).
2. La domanda di modello di utilità deve contenere:
1) istanza di rilascio del brevetto con l'identificazione dell'autore del modello di utilità e della persona alla quale si richiede di intestare il brevetto, nonché la residenza o il domicilio di ciascuno di loro;
2) descrizione del modello di utilità che lo espone con la completezza sufficiente per la realizzazione;
3) formula del modello di utilità che esprime la sua sostanza e si basa completamente sulla descrizione;
4) disegni se sono necessari per capire la sostanza del modello di utilità;
5) riassunto.
3. Per data di deposito della domanda di modello di utilità si intende il giorno in cui presso l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale è pervenuta la domanda contenente l'istanza di rilascio del brevetto, la descrizione dell'invenzione e i disegni ai quali la descrizione contiene riferimenti, mentre se i suddetti documenti non sono depositati simultaneamente, il giorno di arrivo dell'ultimo documento.
Articolo 1377. Domanda di brevetto per prototipo industriale
1. La domanda di brevetto per prototipo industriale (domanda di prototipo industriale) deve riguardare un solo prototipo industriale o un gruppo di prototipi industriali collegati tra essi in modo da formare un unico concetto inventivo (criterio di unitarietà del prototipo industriale).
2. La domanda di prototipo industriale deve contenere:
1) istanza di rilascio del brevetto con l'identificazione dell'autore del prototipo industriale e della persona alla quale si richiede di intestare il brevetto, nonché la residenza o il domicilio di ciascuno di loro;
2) serie di immagini del prodotto che offrono una rappresentazione completa e dettagliata dell'aspetto esteriore del prodotto;
3) disegno di assieme del prodotto, schema ergonomico, scheda di confezionamento, se sono necessari per capire la sostanza dell'invenzione;
4) descrizione del prototipo industriale;
5) elenco degli aspetti sostanziali del prototipo industriale.
3. Per data di deposito della domanda di prototipo industriale si intende il giorno in cui presso l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale è pervenuta la domanda contenente l'istanza di rilascio del brevetto, la serie di immagini del prodotto, la descrizione del prototipo industriale e l'elenco degli aspetti sostanziali del prototipo industriale, mentre se i suddetti documenti non sono depositati simultaneamente, il giorno di arrivo dell'ultimo documento.
Articolo 1378. Modifiche nella domanda di brevetto per invenzione, modello di utilità o prototipo industriale
1. Il dichiarante ha facoltà di apportare nei documenti della domanda di invenzione, modello di utilità o prototipo industriale correzioni ed integrazioni, in particolare depositando materiali supplementari, prima che la domanda di brevetto sia stata accettata o respinta, se dette correzioni ed integrazioni non modificano la sostanza dell'invenzione, del modello di utilità o del prototipo industriale domandati.
I materiali supplementari modificano la sostanza dell'invenzione o del modello di utilità domandati, se contengono aspetti da inserire nella formula dell'invenzione o modello di utilità, non evidenziati in data di priorità nei documenti che sono diventati base per stabilire la priorità, né nella formula dell'invenzione o modello di utilità, se in data di priorità la domanda conteneva la formula dell'invenzione o modello di utilità.
I materiali supplementari modificano la sostanza del prototipo industriale domandato, se contengono aspetti da inserire nell'elenco degli aspetti sostanziali del prototipo industriale, assenti in data di priorità nelle immagini del prodotto.
2. La modifica degli estremi del richiedente, in particolare in caso di passaggio del diritto a ottenere il brevetto, oppure in seguito al cambiamento della ragione sociale o del nome del richiedente, nonché la correzione di errori evidenti e quelli tecnici può essere apportata prima della registrazione dell'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale.
3. Se le modifiche nei documenti della domanda sono apportate su iniziativa del richiedente entro due mesi dopo il deposito della domanda, la tassa brevettuale per le modifiche non viene riscossa.
4. Le modifiche apportate dal richiedente nei documenti della domanda di invenzione vengono prese in considerazioni nella sede di pubblicazione delle informazioni sulla domanda, se tali modifiche sono depositate presso l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale entro dodici mesi dal giorno di deposito della domanda.
Articolo 1379. Trasformazione della domanda di invenzione o modello di utilità
1. Prima della pubblicazione delle informazioni relative alla domanda di invenzione (punto 1 dell'articolo 1385) ma non oltre la data di deliberazione di concessione del brevetto per invenzione il dichiarante ha facoltà di trasformarla in domanda di modello di utilità, depositando presso l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale la rispettiva istanza, fatto salvo il caso in cui la domanda è corredata dalla dichiarazione relativa alla proposta di stipulare il contratto di cessione del brevetto di cui nel punto 1 dell'articolo 1366 del presente Codice.
2. La trasformazione della domanda di modello di utilità in quella di invenzione è ammessa entro la data di deliberazione di rilascio del brevetto, e in caso la deliberazione di rilascio del brevetto sia negativa entro la scadenza prevista dal presente Codice di depositare l'opposizione contro tale deliberazione.
3. In caso di trasformazione della domanda di invenzione o modello di utilità ai sensi dei punti 1 e 2 del presente articolo, la priorità di invenzione o modello di utilità e la data di deposito della domanda vengono mantenute.
Articolo 1380. Ritiro della domanda di invenzione, modello di utilità o prototipo industriale
Il richiedente ha facoltà di ritirare la domanda di invenzione, modello di utilità o prototipo industriale depositata prima dell'iscrizione dell'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale nel rispettivo registro.
2. Priorità dell'invenzione, modello di utilità e prototipo industriale
Articolo 1381. Accertamento della priorità dell'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale
1. La priorità dell'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale viene stabilita in base alla data di deposito della domanda di invenzione, modello di utilità o prototipo industriale presso l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale.
2. La priorità dell'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale può essere stabilita in base alla data di presentazione dei materiali supplementari, se questi sono consegnati dal richiedente in qualità di domanda separata, depositata prima della scadenza del termine di tre mesi dal giorno, in cui il richiedente ha ricevuto la notifica dell'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale relativa all'impossibilità di prendere in esame i materiali supplementari perché riconosciuti modificanti la sostanza della soluzione depositata, e a condizione che in data di deposito di questa domanda separata la domanda che contiene i materiali supplementari di cui sopra non è ritirata né ritenuta ritirata.
3. La priorità dell'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale può essere stabilita in base alla data di presentazione, da parte dello stesso richiedente, presso l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale, di una domanda anteriore che espone questa invenzione, modello di utilità o prototipo industriale, a condizione che la domanda anteriore non sia ritirata né ritenuta ritirata in data di presentazione della domanda in cui si richiede tale priorità, e la domanda in cui si richiede tale priorità sia depositata entro dodici mesi dalla data di presentazione della domanda anteriore di invenzione, ed entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda anteriore di modello di utilità o prototipo industriale.
In caso di deposito della domanda in cui si richiede la priorità, la domanda anteriore viene ritenuta ritirata.
La priorità non può essere definita in base alla data di deposito di una domanda per la quale sia già stata richiesta priorità anteriore.
4. La priorità dell'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale relativa alla domanda scorporata viene stabilita in base alla data di deposito, dallo stesso richiedente presso l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale, della domanda iniziale che espone questa invenzione, modello di utilità o prototipo industriale, e in caso del diritto di stabilire una priorità anteriore relativa alla domanda iniziale in base alla data di questa priorità, a condizione che in data di presentazione della domanda scorporata la domanda iniziale di invenzione, modello di utilità o prototipo industriale non sia ritirata né ritenuta ritirata, e la domanda scorporata sia depositata prima della scadenza prevista dal presente Codice di depositare l'opposizione contro la deliberazione negativa di rilascio del brevetto in base alla domanda iniziale, oppure prima della data di registrazione dell'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale, se relativamente alla domanda iniziale si è deliberato di rilasciare il brevetto.
5. La priorità dell'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale può essere definita in base a alcune domande anteriori o materiali supplementari per le stesse con rispetto delle condizioni previste rispettivamente nei punti 2, 3 e 4 del presente articolo e nell'articolo 1382 del presente Xxxxxx.
Articolo 1382. Priorità dell'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale in virtù della convenzione
1. La priorità dell'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale può essere definita in base al giorno di deposito della prima domanda di invenzione, modello di utilità o prototipo industriale in uno Stato facente parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (priorità in virtù della convenzione), se la domanda di invenzione, modello di utilità è stata depositata presso l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale entro dodici mesi dalla data di cui sopra, e per la domanda di prototipo industriale entro sei mesi dalla data di cui sopra. Qualora per motivi che non dipendono dal richiedente la domanda in cui è richiesta la priorità in virtù della convenzione non potesse essere depositata entro il termine di cui sopra, detto termine può essere prorogato dall'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale, ma per un periodo non superiore a due mesi.
2. Il richiedente che desidera sfruttare il diritto della priorità in virtù della convenzione nei confronti della domanda di invenzione, modello di utilità o prototipo industriale, è tenuto a notificarlo all'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale entro due mesi dal giorno di deposito di questa domanda e presentare una copia autenticata della prima domanda di cui nel punto 1 del presente articolo entro tre mesi dalla data di deposito presso il suddetto ente federale della domanda per la quale è richiesta la priorità in virtù della convenzione.
3. Il richiedente che desidera sfruttare il diritto di priorità in virtù della convenzione nei confronti della domanda di invenzione, deve avvisarne l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale, e fornire a questo ente federale una copia autenticata della prima domanda entro sedici mesi dal giorno di deposito della stessa dinanzi all'ufficio brevetti di uno Stato facente parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.
Qualora la copia autenticata non venga fornita entro il termine stabilito, il diritto di priorità cionondimeno può essere riconosciuto da parte dell'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale su istanza del richiedente sottoposta al suddetto ente federale prima della scadenza del termine di cui sopra, a condizione che la copia della prima domanda sia stata richiesta dal richiedente all'ufficio brevetti presso il quale è stata depositata la prima domanda entro quattordici mesi dal giorno di deposito della prima domanda, ed è presentata all'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale entro due mesi dal giorno in cui è stata ricevuta dal richiedente.
L'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale ha facoltà di esigere al richiedente la presentazione della traduzione in lingua russa della prima domanda di invenzione solo nel caso in cui la verifica di validità della rivendicazione inerente alla priorità dell'invenzione sia legata all'accertamento della brevettabilità dell'invenzione domandata.
Articolo 1383. Conseguenze della coincidenza delle date di priorità dell'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale
1. Se durante la perizia è stato rilevato che diversi richiedenti hanno depositato le domande di invenzioni, modelli di utilità o prototipi industriali identici, e che queste domande hanno la stessa data di priorità, il brevetto per invenzione, modello di utilità o prototipo industriale può essere concesso solo nell'ambito di una di queste domande alla persona, che viene determinata da un accordo tra i richiedenti.
Entro dodici mesi dal giorno di ricezione della rispettiva notifica dell'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale, i richiedenti sono tenuti a comunicare al suddetto ente federale l'accordo che hanno raggiunto.
In sede di conferimento del brevetto relativo a una delle domande tutti gli autori ivi indicati sono considerati coautori nei confronti di invenzioni, modelli di utilità o prototipi industriali identici.
Qualora le domande di invenzioni, modelli di utilità o prototipi industriali identici aventi la stessa data di priorità siano depositate dallo stesso richiedente, il brevetto viene rilasciato nei confronti della domanda scelta dal richiedente. Il richiedente deve comunicare la sua scelta entro i termini e nelle modalità previste nel secondo comma del presente punto.
Qualora entro il suddetto termine all'ente federale di potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale non pervenga da parte dei richiedenti il comunicato di cui sopra o un'istanza di prorogare detto termine nelle modalità previste dal punto 5 dell'articolo 1386 del presente Xxxxxx, le domande sono ritenute ritirate.
2. Qualora coincidano le date di priorità di un'invenzione e di un modello di utilità identico alla prima, le domande di brevetto per le quali sono depositate dallo stesso richiedente, dopo la concessione del brevetto relativo ad una delle due domande il conferimento del brevetto relativo all'altra domanda è possibile solo a condizione che il titolare del brevetto, già rilasciato per l'invenzione identica o il modello di utilità identico, sottoponga all'ente federale di potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale l'istanza di interruzione degli effetti di questo brevetto. In questo caso gli effetti del brevetto rilasciato prima decadono dal giorno di pubblicazione dell'informazione di rilascio del brevetto relativo all'altra domanda ai
sensi dell'articolo 1394 del presente Xxxxxx. L'informazione sul conferimento del brevetto per invenzione o modello di utilità e quella sulla cessazione del brevetto rilasciato prima vengono pubblicate simultaneamente.
3. Perizia della domanda di brevetto. Protezione giuridica temporanea dell'invenzione,
modello di utilità o prototipo industriale Articolo 1384. Perizia formale della domanda di invenzione
1. La domanda di invenzione depositata presso l'ente federale di potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale, è oggetto di perizia formale durante la quale viene controllata la disponibilità di tutti i documenti previsti nel punto 2 dell'articolo 1375 del presente Xxxxxx e la loro conformità ai requisiti statuiti.
2. Qualora il richiedente abbia fornito materiali supplementari alla domanda di invenzione, ai sensi del punto 1 dell'articolo 1378 del presente Xxxxxx viene verificato se eventualmente modificano la sostanza dell'invenzione domandata.
I materiali supplementari nella parte che modifica la sostanza dell'invenzione domandata non vengono presi in considerazione in sede di esame della domanda di invenzione, ma possono essere depositati dal richiedente in qualità di una domanda distinta. L'ente federale di potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale lo notifica al richiedente.
3. Il risultato positivo della perizia formale e la data di deposito della domanda di invenzione vengono comunicati dall'ente federale di potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale al richiedente immediatamente dopo la perizia formale.
4. Qualora la domanda di invenzione non corrisponda ai requisiti statuti per i documenti della domanda, l'ente federale di potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale invia al richiedente l'invito di fornire i documenti corretti o mancanti entro due mesi dal giorno di ricezione dell'invito. Se il richiedente entro il termine di cui sopra non presenta i documenti richiesti, o non deposita l'istanza di prorogare tale termine, la domanda è ritenuta ritirata. Detto termine può essere prorogato dall'ente federale di potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale, ma per un periodo non superiore a nove mesi.
5. Qualora la domanda di invenzione sia depositata senza rispetto del criterio di unitarietà dell'invenzione (punto 1 dell'articolo 1375), l'ente federale di potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale invita il richiedente a comunicare, entro due mesi dal giorno di ricezione della rispettiva notifica, quale delle invenzioni domandate deve essere presa in esame, e, se necessario, ad apportare modifiche ai documenti della domanda. Le altre invenzioni indicate nella domanda possono essere depositate con domande scorporate. Qualora il richiedente entro il termine stabilito non comunichi quale delle invenzioni domandate deve essere considerata, o non fornisca i rispettivi documenti se necessari, viene presa in esame l'invenzione indicata nella formula per prima.
Articolo 1385. Pubblicazione delle informazioni sulla domanda di invenzione
1. L'ente federale di potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale, decorsi diciotto mesi dal giorno di deposito della domanda di invenzione sottoposta alla perizia formale con esito positivo, pubblica sul bollettino ufficiale le informazioni sulla domanda di invenzione. La lista delle informazioni da pubblicare è definita dall'ente federale di potere esecutivo competente per la normativa legale nel campo di proprietà intellettuale.
L'autore dell'invenzione ha facoltà di rinunciare ad essere menzionato come tale nelle informazioni pubblicate sulla domanda di invenzione.
Su istanza del richiedente sottoposta prima della scadenza di dodici mesi dal giorno di deposito della domanda di invenzione, l'ente federale di potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale può pubblicare le informazioni sulla domanda prima che siano decorsi i diciotto mesi.
La pubblicazione non avviene se prima della scadenza di dodici mesi dal giorno di deposito della domanda di invenzione, essa è stata ritirata o ritenuta ritirata, oppure in base alla stessa è avvenuta la registrazione dell'invenzione.
2. Qualsiasi persona è abilitata a prendere conoscenza dei documenti della domanda dopo la pubblicazione delle informazioni sulla domanda di invenzione, se la domanda non è stata ritirata né ritenuta ritirata verso la data di pubblicazione. Le modalità di visione dei documenti della domanda e della concessione di copie di tali documenti sono disciplinate dall'ente federale di potere esecutivo competente per la normativa legale nel campo di proprietà intellettuale.
3. In caso di pubblicazione delle informazioni sulla domanda di invenzione, la quale verso la data di pubblicazione è stata ritirata o ritenuta ritirata, tali informazioni non vengono incluse nello stato della tecnica nei confronti di eventuali successive domande dello stesso richiedente, depositate dinnanzi
all'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale prima della scadenza di dodici mesi dal giorno di pubblicazione delle informazioni sulla domanda di invenzione.
Articolo 1386. Perizia sul merito della domanda di invenzione
1. Su istanza del richiedente o dei terzi, che può essere depositata dinanzi all'ente federale di potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale nella sede di deposito della domanda di invenzione o entro tre anni dal giorno di deposito di tale domanda, a condizione che la perizia formale di questa domanda abbia avuto esito positivo, la domanda di invenzione viene sottoposta alla perizia sul merito. Le istanze pervenute da parte dei terzi sono notificati dall'ente federale di potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale al richiedente.
Il termine di presentazione dell'istanza relativa alla perizia sul merito della domanda di invenzione può essere prorogato dall'ente federale di potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale su istanza del richiedente presentata prima della scadenza del termine, ma per un periodo non superiore a due mesi, a condizione di presentazione contestualmente all'istanza del documento comprovante il versamento della tassa brevettuale.
Qualora l'istanza relativa alla perizia sul merito della domanda di invenzione non venga depositata entro il termine stabilito, la domanda è considerata ritirata.
2. La perizia sul merito della domanda di invenzione prevede:
ricerca informativa inerente all'invenzione domandata per definire lo stato della tecnica rispetto al quale verrà eseguita la valutazione della novità e del livello inventivo dell'invenzione;
verifica di conformità dell'invenzione domandata alle condizioni di brevettabilità previste dall'articolo 1350 del presente Xxxxxx.
L'invenzione domandata, che riguarda gli argomenti citati nel punto 4 dell'articolo 1349 e nei punti 5 e 6 dell'articolo 1350 del presente Xxxxxx, non può essere oggetto della ricerca informativa, il che viene notificato dall'ente federale di potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale al richiedente prima della scadenza di sei mesi dal giorno di inizio della perizia sul merito della domanda di invenzione.
Le modalità della ricerca informativa e quelle della presentazione della rispettiva relazione, sono disciplinate dall'ente federale di potere esecutivo competente per la normativa legale nel campo di proprietà intellettuale.
3. Decorsi sei mesi dal giorno di inizio della perizia sul merito della domanda di invenzione, l'ente federale di potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale trasmette al richiedente la relazione sulla ricerca informativa, se la domanda non richiede una priorità anteriore della data di deposito della domanda, e se l'istanza relativa alla perizia sul merito della domanda di invenzione è stata presentata nella sede di deposito della domanda.
Il termine di trasmissione al richiedente della relazione sulla ricerca informativa può essere spostato dall'ente federale di potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale, qualora sia rivelata la necessità di chiedere ad altre organizzazioni una fonte di informazioni non disponibile presso i fondi del suddetto ente federale, o se l'invenzione domandata è caratterizzata in un modo che rende impossibile la realizzazione della ricerca informativa nelle modalità prestabilite. La proroga dei termini della relazione sulla ricerca informativa e i motivi di tale dilazione vengono notificati dal suddetto ente federale al richiedente.
4. Il richiedente e terzi hanno diritto a chiedere di effettuare, nei confronti della domanda di invenzione sottoposta alla perizia formale con esito positivo, una ricerca informativa per definire lo stato della tecnica rispetto al quale verrà eseguita la valutazione della novità e del livello inventivo dell'invenzione. Le modalità e le condizioni di tale ricerca informativa e quelle della comunicazione dei risultati della stessa, sono disciplinate dall'ente federale di potere esecutivo competente per la normativa legale nel campo di proprietà intellettuale.
5. Durante la perizia sul merito della domanda di invenzione l'ente federale di potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale può invitare il richiedente a presentar materiali supplementari (in particolare la formula di invenzione modificata) senza i quali non è possibile effettuare la perizia. In tale caso i materiali supplementari, senza modifica della sostanza dell'invenzione, devono essere prodotti entro due mesi dopo il giorno di ricezione dal richiedente del rispettivo invito o delle copie dei materiali opposti alla domanda, a condizione che il richiedente abbia richiesto le copie di cui sopra entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'invito dell'ente federale indicato. Se il richiedente entro il termine di cui sopra non presenta i materiali richiesti, o non deposita l'istanza di prorogare tale termine, la domanda è ritenuta ritirata. Il termine stabilito al richiedente per presentare i materiali richiesti può essere prorogato dal suddetto ente federale, ma per un periodo non superiore a nove mesi.
Articolo 1387. Deliberazione di concessione del brevetto per invenzione o di rigetto del brevetto
1. Se in seguito alla perizia sul merito della domanda di modello di invenzione si è stabilito che l'invenzione domandata espressa nella formula proposta dal richiedente è conforme ai criteri di
brevettabilità previsti dall'articolo 1350 del presente Xxxxxx, l'ente federale di potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale delibera il rilascio del brevetto per invenzione con questa formula. La deliberazione contiene la data di priorità della domanda.
Se in seguito alla perizia sul merito della domanda di modello di invenzione si è stabilito che l'invenzione domandata espressa nella formula proposta dal richiedente non è conforme ai criteri di brevettabilità previsti dall'articolo 1350 del presente Xxxxxx, l'ente federale di potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale delibera il rigetto della concessione del brevetto.
Prima di deliberare la concessione del brevetto per invenzione o il rigetto di tale concessione l'ente federale di potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale trasmette al richiedente l'avviso dei risultati della verifica di brevettabilità dell'invenzione domandata con l'invito di fornire i propri argomenti relativamente ai motivi citati nell'avviso. Gli argomenti del richiedente vengono presi in considerazione, se sono presentati entro sei mesi dal giorno di ricezione dell'avviso dal richiedente.
2. La domanda di invenzione è ritenuta ritirata ai sensi del presente capitolo in base alla deliberazione dell'ente federale di potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale, fatti salvi i casi in cui viene revocata dal richiedente.
3. Le deliberazioni dell'ente federale di potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale relative al rigetto della concessione del brevetto per invenzione, alla concessione del brevetto per invenzione o alla domanda di invenzione riconosciuta ritirata, possono essere impugnate dal richiedente tramite obiezione depositata presso la camera di controversie in materia di brevetti entro sei mesi dal giorno in cui è stata ricevuta la rispettiva deliberazione o le copie dei materiali contrapposti alla domanda, richiesti al suddetto ente federale e citati nella deliberazione di rigetto del brevetto, a condizione che il richiedente abbia richiesto le copie dei suddetti materiali entro due mesi dal giorno in cui ha ricevuto la rispettiva deliberazione inerente alla domanda di invenzione.
Articolo 1388. Diritto del richiedente di prendere conoscenza dei materiali brevettuali
Il richiedente ha il diritto di prendere conoscenza di tutti i materiali che riguardano la brevettazione delle invenzioni, alle quali esiste un riferimento negli inviti, relazioni, notifiche ed altri documenti che questi ha ricevuto dall'ente federale di potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale. Le copie dei documenti brevettuali richiesti dal richiedente al suddetto ente federale gli vengono inviati entro un mese dal giorno di ricezione della richiesta.
Articolo 1389. Recupero dei termini scaduti in seguito alla durata della perizia della domanda di invenzione
1. Il termine iniziale o prorogato di presentazione dei documenti o dei materiali supplementari su invito dell'ente federale di potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale (punto 4 dell'articolo 1384 e punto 5 dell'articolo 1386), il termine di presentazione dell'istanza relativa alla perizia sul merito della domanda di invenzione (punto 1 dell'articolo 1386) e quello dell'obiezione presso la camera di controversie in materia di brevetti (punto 3 dell'articolo 1387), se scaduti, possono essere recuperati dal suddetto ente federale, a condizione che il richiedente fornisca la prova di validità dei motivi per i quali dette scadenze non sono state rispettate, e il documento comprovante il versamento della tassa brevettuale.
2. L'istanza inerente al recupero del termine scaduto può essere depositata dal richiedente entro dodici mesi dal giorno in cui il rispettivo termine è scaduto. L'istanza viene sottoposta all'ente federale di potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale al richiedente contestualmente:
con i documenti o materiali supplementari per presentare i quali occorre recuperare i termini, oppure con l'istanza di prorogare il termine stabilito per la presentazione di questi documenti o materiali;
oppure con l'istanza relativa alla perizia sul merito della domanda di invenzione; oppure con l'obiezione presso la camera di controversie in materia di brevetti.
Articolo 1390. Perizia relativa alla domanda di modello di utilità
1. La domanda di modello di utilità, depositata presso il rispettivo ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale, è sottoposta alla perizia durante la quale viene accertata la disponibilità dei documenti previsti dal punto 2 dell'articolo 1376 del presente Xxxxxx, la loro conformità ai requisiti statuiti e il rispetto del requisito di unitarietà del modello di utilità (punto 1 dell'articolo 1376), nonché viene verificato se la soluzione presentata appartiene alle soluzioni tecniche proteggibili a titolo di modello di utilità.
La conformità del modello di utilità depositato alle condizioni di brevettabilità, previste dal punto 1 dell'articolo 1351 del presente Xxxxxx, non è soggetta a detta perizia.
Alla perizia di domanda di modello di utilità sono applicabili rispettivamente le disposizioni deliberate nei punti 2, 4 e 5 dell'articolo 1384, punti 2 e 3 dell'articolo 1387, e negli articoli 1388 e 1389 del presente Xxxxxx.
2. Il richiedente e terzi hanno diritto a chiedere di effettuare una ricerca informativa nei confronti del modello di utilità depositato, per stabilire lo stato della tecnica rispetto al quale può essere valutata la brevettabilità del modello di utilità. Le modalità e le condizioni della ricerca informativa e quelle della comunicazione dei risultati della stessa, sono disciplinate dall'ente federale del potere esecutivo competente per la normativa legale nel campo di proprietà intellettuale.
3. Se nella formula di modello di utilità proposta dal richiedente sono contenute caratteristiche che erano assenti in data di presentazione della domanda nella descrizione del modello di utilità, e caratteristiche che erano assenti nella formula di modello di utilità (se la domanda di modello di utilità in data di presentazione conteneva tale formula), l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale invia al richiedente l'invito di cancellare tali caratteristiche dalla formula.
4. Se in seguito alla perizia relativa alla domanda di modello di utilità si è stabilito che la domanda depositata riguarda una soluzione tecnica proteggibile come modello di utilità, e i documenti della domanda sono conformi ai requisiti statuiti, l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale delibera il rilascio del brevetto indicando la data di deposito della domanda di modello di utilità e la priorità stabilita.
Se in seguito alla perizia si è stabilito che la domanda depositata riguarda una soluzione che non è proteggibile a titolo di modello di utilità, l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale delibera l'opposizione a rilasciare il brevetto per modello di utilità.
5. Nel caso in cui durante l'esame della domanda di modello di utilità presso l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale, è stato rilevato che le informazioni ivi contenute sono assoggettate a vincolo di segreto di Stato, sui documenti della domanda viene imposto il vincolo di segreto nelle modalità statuite nella legislazione sul segreto di Stato. Frattanto al richiedente è comunicata la possibilità di ritirare la domanda di modello di utilità o di trasformarla in domanda di invenzione segreta. L'esame di tale domanda viene sospeso fino a quando sarà ricevuta dal richiedente la rispettiva dichiarazione, o fino alla desegretazione della domanda.
Articolo 1391. Perizia relativa alla domanda di prototipo industriale
1. La domanda di prototipo industriale depositata presso l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale, è oggetto di perizia formale durante la quale viene controllata la disponibilità di tutti i documenti previsti nel punto 2 dell'articolo 1377 del presente Xxxxxx e la loro conformità ai requisiti statuiti.
Nel caso di esito positivo della perizia formale la domanda di prototipo industriale è sottoposta alla perizia sul merito, che comprende la verifica di rispondenza alle condizioni di brevettabilità deliberate nell'articolo 1352 del presente Codice.
2. Durante la perizia formale di domanda di prototipo industriale e quella sul merito sono applicabili rispettivamente le disposizioni deliberate nei punti 2 - 5 dell'articolo 1384, punto 5 dell'articolo 1387, e negli articoli 1388 e 1389 del presente Xxxxxx.
Articolo 1392. Protezione giuridica temporanea dell'invenzione
1. Un'invenzione per la quale è depositata la domanda presso l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale, dalla data di pubblicazione delle informazioni sulla domanda (punto 1 dell'articolo 1385) alla data di pubblicazione delle informazioni sul rilascio del brevetto (articolo 1394), gode della protezione giuridica temporanea nella misura della formula pubblicata dell'invenzione, ma non superiore della misura definita nella formula contenuta nella deliberazione dell'ente federale relativo al rilascio del brevetto per invenzione.
2. La protezione giuridica temporanea è ritenuta non avvenuta se la domanda di invenzione è stata ritirata o riconosciuta ritirata oppure se la domanda di brevetto per invenzione è stata respinta, e le possibilità di ricorrere contro tale deliberazione previste dal presente Xxxxxx sono esaurite.
3. La persona che usa l'invenzione depositata durante il periodo di cui nel punto 1 del presente articolo, paga al titolare del brevetto, dopo che questi ottiene il brevetto, un rimborso in denaro. L'importo di tale rimborso è stabilito di concerto dalle parti, e nel caso di controversia dal tribunale.
4. Registrazione di invenzione, modello di utilità, prototipo industriale e rilascio del brevetto
Articolo 1393. Modalità di registrazione statale di invenzione, modello di utilità, prototipo industriale e rilascio del brevetto
1. In base alla deliberazione di rilasciare il brevetto per invenzione, modello di utilità o prototipo industriale l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale iscrive detta invenzione, modello di utilità o prototipo industriale nel rispettivo registro nazionale: Registro nazionale delle invenzioni della Federazione Russa, Registro nazionale dei modelli di utilità della Federazione Russa e Registro nazionale dei prototipi industriali della Federazione Russa, e rilascia il brevetto per invenzione, modello di utilità o prototipo industriale.
Se la domanda di brevetto è stata intestata a più persone, a loro viene rilasciato un brevetto solo.
2. La registrazione statale di invenzione, modello di utilità, prototipo industriale e il conferimento del brevetto sono soggetti a previo versamento della rispettiva tassa brevettuale. Se il richiedente non ha presentato nelle modalità prestabilite il documento che attesti il versamento della suddetta tassa brevettuale, la registrazione statale di invenzione, modello di utilità, prototipo industriale e il rilascio del brevetto non viene effettuata, e la rispettiva domanda viene ritenuta ritirata.
3. La forma del brevetto per invenzione, modello di utilità, prototipo industriale e il contenuto delle informazioni ivi riportate, sono disciplinati dall'ente federale del potere esecutivo competente per la normativa legale nel campo di proprietà intellettuale.
4. L'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale apporta correzioni di errori evidenti e quelli tecnici nel brevetto rilasciato per invenzione, modello di utilità o prototipo industriale e/o nel rispettivo registro nazionale.
5. L'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale pubblica nel bollettino ufficiale informazioni su qualsiasi modifica delle trascrizioni nei registri statali.
Articolo 1394. Pubblicazione delle informazioni sulla concessione del brevetto per invenzione, modello di utilità, prototipo industriale
1. L'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà industriale pubblica nel bollettino ufficiale informazioni sulla concessione del brevetto per invenzione, modello di utilità o prototipo industriale, comprensive del nome dell'autore (se l'autore non rinuncia ad essere menzionato come tale), nome o ragione sociale del titolare del brevetto, denominazione e formula dell'invenzione o modello di utilità oppure la lista degli aspetti sostanziali del prototipo industriale e l'immagine dello stesso.
La lista delle informazioni da pubblicare è definita dall'ente federale del potere esecutivo competente per la normativa legale nel campo di proprietà intellettuale.
2. Dopo la pubblicazione, in conformità al presente articolo, delle informazioni sulla concessione del brevetto per invenzione, modello di utilità o prototipo industriale, qualsiasi persona ha diritto a prendere conoscenza dei documenti della domanda e della relazione sulla ricerca informativa.
Le modalità di visione dei documenti della domanda e della relazione sulla ricerca informativa sono disciplinate dall'ente federale del potere esecutivo competente per la normativa legale nel campo di proprietà intellettuale.
Articolo 1395. Brevettazione di invenzioni o modelli di utilità in Stati stranieri e in enti internazionali
1. La domanda di brevetto per invenzione o modello di utilità originari della Federazione Russa può essere depositata in uno Stato straniero o presso un ente internazionale, decorsi sei mesi dalla data di deposito della rispettiva domanda presso l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale, se entro questo termine al richiedente non è stato notificato che la domanda contiene informazioni costituenti segreto di Stato. La domanda di invenzione o modello di utilità può essere depositata prima della scadenza del termine di cui sopra, ma dopo una verifica della domanda su istanza del richiedente nell'ottica di sussistenza di informazioni costituenti segreto di Stato. Le modalità di tale verifica sono disciplinate dal Governo della Federazione Russa.
2. La brevettazione, ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti o della Convenzione sul brevetto euroasiatico, di invenzione o modello di utilità originari della Federazione Russa è ammessa senza aver preventivamente depositato la rispettiva domanda presso l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale, se detta domanda ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (domanda internazionale) è depositata presso l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale in qualità di ufficio ricevente, e la Federazione Russa è designata come Stato in cui il richiedente intende ottenere il brevetto, mentre la domanda euroasiatica è depositata tramite l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale.
Articolo 1396. Domande internazionali ed euroasiatiche aventi valore di domande previste dal presente Xxxxxx
1. L'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale inizia l'esame della domanda internazionale di invenzione o modello di utilità, depositata ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, nella quale la Federazione Russa sia designata come Stato in cui il richiedente
intende ottenere il brevetto per invenzione o modello di utilità, decorsi trentun mesi dalla data di priorità richiesta nella domanda internazionale. Su sollecitazione del richiedente la domanda internazionale viene esaminata prima della scadenza di cui sopra alla condizione che la domanda sia depositata in lingua russa oppure il richiedente prima del decorso del termine di cui sopra abbia fornito all'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale una traduzione in lingua russa dell'istanza di rilascio di brevetto per invenzione o modello di utilità, contenuta nella domanda presentata in un'altra lingua.
Invece di presentare all'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale una traduzione in lingua russa dell'istanza di rilascio di brevetto per invenzione o modello di utilità, contenuta nella domanda internazionale, può essere presentata l'istanza di rilascio di brevetto prevista dal presente Xxxxxx.
Se di documenti sopraccitati entro il termine stabilito non sono stati depositati, gli effetti della domanda internazionale nei confronti della Federazione Russa ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti decadono.
La scadenza indicata nel punto 3 dell'articolo 1378 del presente Codice relativa alle modifiche nei documenti della domanda, decorre dalla data di inizio dell'esame della domanda internazionale da parte dell'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale ai sensi del presente Xxxxxx.
2. L'esame della domanda euroasiatica di invenzione, la quale ai sensi della Convenzione sul brevetto euroasiatico ha lo stesso valore della domanda di invenzione prevista dal presente Codice, è effettuato a partire dal giorno in cui l'organo federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale riceve dall'Ufficio euroasiatico dei brevetti una copia autenticata della domanda euroasiatica. La scadenza di cui nel punto 3 dell'articolo 1378 del presente Codice relativa alle modifiche nei documenti della domanda decorre dalla stessa data.
3. La pubblicazione in lingua russa della domanda internazionale da parte dell'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale di proprietà intellettuale ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti oppure la pubblicazione della domanda euroasiatica da parte dell'Ufficio euroasiatico dei brevetti ai sensi della Convenzione sul brevetto euroasiatico sostituisce la pubblicazione delle informazioni sulla domanda previste dall'articolo 1385 del presente Codice.
Articolo 1397. Brevetto euroasiatico e brevetto della Federazione Russa per invenzioni identiche
1. Qualora un brevetto euroasiatico e uno della Federazione Russa per invenzioni identiche o invenzione e modello di utilità identici riportanti la stessa data di priorità appartengano a diversi titolari di brevetto, dette invenzioni o invenzione e modello di utilità possono essere usati solo in pieno rispetto dei diritti di tutti i titolari di brevetto.
2. Qualora un brevetto euroasiatico e uno della Federazione Russa per invenzioni identiche o invenzione e modello di utilità identici riportanti la stessa data di priorità appartengano alla stessa persona, questa persona può concedere a qualsiasi altra persona il diritto di usare queste invenzioni o invenzione e modello di utilità nell'ambito di contratti di licenza stipulati in base ai brevetti di cui sopra.
_ 6. Decadenza e rinnovazione degli effetti del brevetto
Articolo 1398. Riconoscimento della nullità del brevetto per invenzione, modello di utilità o prototipo industriale
1. Un brevetto per invenzione, modello di utilità o prototipo industriale prima della scadenza della sua validità può essere riconosciuto nullo completamente o parzialmente nei casi di:
1) mancata conformità dell'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale alle condizioni di brevettabilità disciplinate dal presente Xxxxxx;
2) sussistenza nella formula dell'invenzione o del modello di utilità oppure nella lista degli aspetti sostanziali del prototipo industriale, facenti parte della deliberazione di rilascio del brevetto, di aspetti che erano assenti, in data di deposito della domanda, nella descrizione dell'invenzione o del modello di utilità e nella formula dell'invenzione o del modello di utilità (se la domanda di invenzione o di modello di utilità in data di deposito conteneva tale formula) oppure nelle immagini del prodotto;
3) concessione del brevetto in presenza di più domande di invenzioni, modelli di utilità o prototipi industriali identici, riportanti la stessa data di priorità, in violazione delle condizioni previste dall'articolo 1383 del presente Xxxxxx;
4) concessione del brevetto indicandovi quale autore o titolare del brevetto una persona che non risulta tale ai sensi del presente Xxxxxx, oppure senza indicare nel brevetto quale autore o titolare del brevetto la persona che risulta tale ai sensi del presente Xxxxxx.
2. La concessione di brevetto per invenzione, modello di utilità o prototipo industriale può essere contestata da qualsiasi persona, venuta a conoscenza di violazioni previste dai paragrafi 1 - 3 punto 1 del presente articolo tramite denuncia presso la camera di controversie in materia di brevetti.
La concessione di brevetto per invenzione, modello di utilità o prototipo industriale può essere contestata per via giudiziale da qualsiasi persona, venuta a conoscenza di violazioni previste dal paragrafo 4 punto 1 del presente articolo.
3. Il brevetto per invenzione, modello di utilità o prototipo industriale viene riconosciuto nullo completamente o parzialmente in base alla disposizione dell'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale deliberata ai sensi dei punti 2 e 3 dell'articolo 1248 del presente Xxxxxx, oppure in base alla sentenza della corte entrata in vigore.
Qualora il brevetto venga riconosciuto nullo solo parzialmente, per invenzione, modello di utilità o prototipo industriale viene rilasciato un nuovo brevetto.
4. Il brevetto per invenzione, modello di utilità o prototipo industriale riconosciuto nullo totalmente o parzialmente viene annullato dalla data di deposito della domanda di brevetto.
I contratti di licenza stipulati in base a un brevetto, riconosciuto successivamente nullo, rimangono in vigore nella misura in cui sono stati adempiti al momento di pronuncia sull'invalidità del brevetto.
5. Il riconoscimento della nullità del brevetto comporta l'abrogazione della delibera dell'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale inerente alla concessione del brevetto per invenzione, modello di utilità o prototipo industriale (articolo 1387) e cancellazione dell'iscrizione del rispettivo registro nazionale (punto 1 dell'articolo 1393).
Articolo 1399. Cessazione anticipata degli effetti del brevetto per invenzione, modello di utilità o prototipo industriale
Gli effetti del brevetto per invenzione, modello di utilità o prototipo industriale si intendono decaduti anticipatamente:
in base all'istanza presentata dal titolare del brevetto all'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale, dalla data di deposito dell'istanza. Se il brevetto è concesso per un gruppo di invenzioni, modelli di utilità o prototipi industriali, mentre l'istanza del titolare del brevetto non riguarda tutti i soggetti di diritti brevettuali facenti parte del gruppo, gli effetti del brevetto si intendono decaduti solo nei confronti delle invenzioni, modelli di utilità o prototipi industriali riportati nell'istanza;
in caso di mancato pagamento entro il termine stabilito della tassa brevettuale di mantenimento in vigore del brevetto per invenzione, modello di utilità o prototipo industriale, dalla data di scadenza del termine stabilito per pagare la tassa brevettuale di mantenimento in vigore del brevetto.
Articolo 1400. Reintegrazione negli effetti del brevetto per invenzione, modello di utilità o prototipo industriale. Diritto di postuso
1. La validità del brevetto per invenzione, modello di utilità o prototipo industriale, decaduta in seguito al mancato versamento del diritto di mantenimento in vigore del brevetto entro il termine di scadenza stabilito, può essere ripristinata dall'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale dietro istanza della persona titolare del brevetto. L'istanza di reintegrazione negli effetti del brevetto può essere depositata presso il suddetto ente federale entro tre anni dal giorno di scadenza del termine di pagamento della tassa brevettuale, ma prima della scadenza del brevetto prevista dal presente Xxxxxx. All'istanza deve allegarsi l'attestazione comprovante il pagamento dell'importo stabilito del diritto brevettuale per reintegrazione negli effetti del brevetto.
2. L'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale pubblica nel bollettino ufficiale il comunicato sulla reintegrazione negli effetti del brevetto per invenzione, modello di utilità o prototipo industriale.
3. Chiunque, nel periodo tra la data di cessazione degli effetti del brevetto per invenzione, modello di utilità o prototipo industriale e quella di pubblicazione nel bollettino ufficiale dell'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale del comunicato sulla reintegrazione negli effetti del brevetto per invenzione, modello di utilità o prototipo industriale, abbia iniziato ad utilizzare l'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale oppure abbia fatto durante il suddetto periodo preparativi per farlo, mantiene il diritto di usarlo successivamente a titolo gratuito, senza estendere la misura di tale uso (diritto di postuso).
_ 7. Particolarità di protezione legale e uso di invenzioni segrete
Articolo 1401. Deposito ed esame della domanda di brevetto per invenzione segreta
1. Il deposito della domanda di brevetto per invenzione segreta (domanda di invenzione segreta), esame di tale domanda e trattamento della stessa sono assoggettati a vincoli della legislazione sul segreto di Stato.
2. Le domande di invenzione segreta alle quali è assegnato il grado di riservatezza "particolare importanza" o "top secret", nonché quelle di invenzioni segrete che riguardano armamenti e mezzi bellici o metodi e mezzi di attività di intelligence, controspionaggio e istruttoria, alle quali è assegnato il grado di riservatezza "segreto", vanno depositate in funzione del loro riferimento tematico presso gli enti federali di potere esecutivo delegati dal Governo della Federazione Russa, Corporation nazionale di energia atomica "Rosatom" (enti delegati). Le domande di altre invenzioni segrete vengono depositate presso l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale.
(rev. Legge federale del 01.12.2007 n. 318-FZ)
3. Se durante l'esame della domanda di invenzione presso l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale, è stato rivelato che le informazioni ivi contenute sono assoggettate a vincolo di segreto di Stato, sulla domanda viene imposto il vincolo del segreto nelle modalità statuite nella legislazione sul segreto di Stato, mentre la domanda si intende domanda di invenzione segreta.
Non è ammessa la segregazione della domanda depositata da un cittadino straniero o da una persona giuridica straniera.
4. Durante l'esame della domanda di invenzione segreta sono applicabili anche le disposizioni di cui negli articoli 1384, 1386 - 1389 del presente Xxxxxx. Le informazioni su tale domanda in questo caso non vengono pubblicate.
5. Durante il controllo della novità di invenzione segreta vengono incluse nello stato della tecnica (punto 2 dell'articolo 1350), a condizione della loro priorità anteriore, anche invenzioni segrete brevettate nella Federazione Russa e quelle per le quali sono stati rilasciati certificati d'autore nell'URSS, se il grado di riservatezza attribuito a queste invenzioni non è più alto del grado attribuito all'invenzione per la quale viene verificata la novità.
6. I ricorsi contro la disposizione deliberata dall'ente delegato nei confronti della domanda di invenzione segreta vengono esaminati nelle modalità stabilite da questo ente. La deliberazione riguardante il ricorso può essere contestata al tribunale.
7. Alle domande di invenzione segreta non sono applicabili le disposizioni dell'articolo 1379 del presente Xxxxxx inerenti alla trasformazione della domanda di invenzione in quella di modello di utilità.
Articolo 1402. Registrazione statale di invenzione segreta e concessione del brevetto. Divulgazione delle informazioni sull'invenzione segreta
1. L'iscrizione ufficiale dell'invenzione segreta nel Registro nazionale delle invenzioni della Federazione Russa e il conferimento del brevetto per invenzione segreta sono effettuate dall'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale o, se la concessione del brevetto per invenzione segreta è stata deliberata da un ente delegato, da quest'ultimo. L'ente delegato che ha provveduto alla registrazione dell'invenzione segreta e ha rilasciato il brevetto per invenzione segreta ne informa l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale.
L'ente delegato che ha provveduto alla registrazione dell'invenzione segreta e ha rilasciato il relativo brevetto apporta modifiche dovute alla correzione di errori evidenti e quelli tecnici nel brevetto rilasciato per invenzione segreta e/o nel Registro nazionale delle invenzioni della Federazione Russa.
2. Le informazioni su domande e brevetti per invenzioni segrete né quelle relative alle modifiche in invenzioni segrete annotate nel Registro nazionale delle invenzioni della Federazione Russa non vengono pubblicate. La trasmissione delle informazioni su tali brevetti è assoggettata ai provvedimenti della legislazione sul segreto di Stato.
Articolo 1403. Variazione del grado di riservatezza e desegretazione delle invenzioni
1. Il cambiamento del grado di riservatezza e la desegretazione del brevetto nonché la modifica o cancellazione dell'intestazione di riservatezza sui documenti di domanda e sul brevetto di invenzione segreta sono soggetti alle modalità stabilite dalla legislazione sul segreto di Stato.
2. Qualora il grado di riservatezza passi a un livello più alto, l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale trasmette i documenti della domanda di invenzione segreta in funzione del loro riferimento tematico al rispettivo ente delegato. Il successivo esame della domanda, qualora non sia terminato dall'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale verso il momento in cui il grado di riservatezza è stato elevato, è nella competenza dell'ente delegato. Se il grado di riservatezza invece è stato ridotto, il successivo esame della domanda di invenzione segreta spetta allo stesso ente delegato che l'ha esaminata prima.
3. In caso di desegretazione dell'invenzione, l'organo delegato trasmette i documenti declassificati della domanda di invenzione che ha a disposizione, all'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale. Il successivo esame della domanda, qualora non sia terminato dall'ente delegato verso il momento di declassificazione, è nella competenza del suddetto ente federale.
Articolo 1404. Riconoscimento della nullità del brevetto per invenzione segreta
Il ricorso contro la concessione da parte dell'ente delegato del brevetto per invenzione segreta per motivi previsti dai paragrafi 1 - 3 punto 1 dell'articolo 1398 del presente Codice viene depositato dinnanzi all'organo delegato e viene esaminato nelle modalità da esso stabilite. La deliberazione dell'ente delegato relativa al ricorso deve essere ratificata dal titolare dell'ente, entra in vigore dal giorno della sua ratifica e può essere contestata al tribunale.
Articolo 1405. Diritto esclusivo su un'invenzione segreta
1. L'utilizzo dell'invenzione segreta e la disposizione del diritto esclusivo sull'invenzione segreta sono subordinati al rispetto della legislazione sul segreto di Stato.
2. Il contratto di cessione del brevetto nonché il contratto di licenza per uso dell'invenzione segreta è soggetto alla registrazione presso l'ente che ha concesso il brevetto per invenzione segreta o il suo avente causa, e se quest'ultimo non esistesse, presso l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale.
3. Nei confronti dell'invenzione segreta non sono ammesse l'offerta al pubblico di stipulare un accordo di cessione del brevetto e la dichiarazione di licenza pubblica previste rispettivamente dal punto 1 dell'articolo 1366 e dal punto 1 dell'articolo 1368 del presente Xxxxxx.
4. La licenza obbligatoria nei confronti dell'invenzione segreta prevista dall'articolo 1362 del presente Xxxxxx non viene concessa.
5. Non rappresentano violazione del diritto esclusivo del titolare di brevetto per invenzione segreta le azioni previste dall'articolo 1359 del presente Xxxxxx, nonché l'uso di tale invenzione segreta da parte della persona che non conosceva e non poteva in modo legale avere nozione della sussistenza del brevetto per questa invenzione. Dopo che l'invenzione è stata declassificata o dopo che la suddetta persona è stata avvisata da parte del titolare di brevetto della sussistenza del brevetto per detta invenzione, questa persona deve interrompere l'uso dell'invenzione o stipulare con il titolare di brevetto un contratto di licenza, ad eccezione del caso in cui ha avuto luogo il diritto di preuso.
6. Il diritto esclusivo sull'invenzione segreta non può essere oggetto di esazione.
_ 8. Tutela dei diritti di autori e di titolari di brevetto Articolo 1406. Liti derivanti dalla tutela dei diritti brevettuali
1. Le liti derivanti dalla tutela dei diritti brevettuali vengono risolte tramite procedura giudiziaria. Di tali vertenze fanno parte in particolare quelle inerenti a:
1) paternità di invenzione, modello di utilità, prototipo industriale;
2) individuazione del titolare di brevetto;
3) violazione del diritto esclusivo su un'invenzione, modello di utilità o prototipo industriale;
4) stipulazione, adempimento, modifica e cessazione dei contratti di trasmissione del diritto esclusivo (cessione del brevetto) e dei contratti di licenza per uso di invenzione, modello di utilità, prototipo industriale;
5) diritto di preuso;
6) diritto di postuso;
7) importo, scadenze e modalità di pagamento della rimunerazione spettante all'autore di invenzione, modello di utilità o prototipo industriale in conformità al presente Codice;
8) importo, scadenze e modalità di pagamento delle indennità previste dal presente Xxxxxx.
2. Nei casi specificati negli articoli 1387, 1390, 1391, 1398, 1401 e 1404 del presente Xxxxxx, la tutela dei diritti brevettuali avviene in via amministrativa in conformità ai punti 2 e 3 dell'articolo 1248 del presente Xxxxxx.
Articolo 1407. Pubblicazione della sentenza sulla violazione del brevetto
Il titolare di brevetto, ai sensi del paragrafo 5 punto 1 dell'articolo 1252 del presente Xxxxxx, ha il diritto di chiedere la pubblicazione nel bollettino ufficiale dell'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale della sentenza inerente all'uso illecito dell'invenzione, modello di utilità, prototipo industriale o altra trasgressione dei suoi diritti.
Capitolo 73. DIRITTO SU UNA NUOVA VARIETÀ DERIVATA
_ 1. Generalità Articolo 1408. Diritti su nuove varietà derivate
1. Al costitutore della nuova varietà conforme alle condizioni di concessione della protezione legale previste dal presente Codice (nuova varietà) spettano i diritti intellettuali di cui sotto:
1) diritto esclusivo;
2) diritto d'autore.
2. Nei casi previsti dal presente Codice il costitutore della nuova varietà gode anche di altri diritti, in particolare quello al rilascio del brevetto, quello alla denominazione della nuova varietà, quello alla rimunerazione per uso della nuova varietà creata di ufficio.
Articolo 1409. Effetti del diritto esclusivo sulle nuove varietà nel territorio della Federazione Russa Nel territorio della Federazione Russa è riconosciuto il diritto esclusivo sulle nuove varietà
comprovato con il brevetto concesso dall'ente federale del potere esecutivo in materia di nuove varietà
derivate, o con il brevetto avente vigore nel territorio della Federazione Russa ai sensi degli accordi internazionali della Federazione Russa.
Articolo 1410. Costitutore della nuova varietà derivata
È riconosciuto costitutore della nuova varietà il selezionista, individuo per opera del quale è stata creata, selezionata o scoperta la nuova varietà. La persona, indicata come costitutore nella domanda di brevetto per nuova varietà derivata, è considerata costitutore della nuova varietà, se non è stato dimostrato il contrario.
Articolo 1411. Coautori della nuova varietà derivata
1. Le persone per opera delle quali è stata creata, selezionata o scoperta la nuova varietà sono riconosciuti coautori.
2. Ogni coautore fruisce del diritto di usare la nuova varietà a sua discrezione, se un accordo tra essi non dispone diversamente.
3. I rapporti dei coautori, inerenti alla distribuzione del ricavato dall'uso della nuova varietà e alla disposizione del diritto esclusivo sulla nuova varietà, sono disciplinati rispettivamente dalle disposizioni del punto 3 dell'articolo 1229 del presente Xxxxxx.
La gestione del diritto al rilascio del brevetto per nuova varietà viene realizzata dai coautori congiuntamente.
4. Ogni coautore ha il diritto di provvedere autonomamente alla tutela dei propri diritti.
Articolo 1412. Oggetti dei diritti intellettuali su nuove varietà
1. Sono oggetti dei diritti intellettuali sulle nuove varietà derivate le varietà vegetali e le razze animali depositate presso il Registro nazionale delle nuove varietà derivate proteggibili, se questi risultati di attività intellettuale sono conformi ai requisiti richiesti dal presente Xxxxxx nei confronti di tali varietà.
2. La varietà vegetale è un gruppo di vegetali il quale, indipendentemente dalla proteggibilità, è definito in base ai caratteri propri di questo genotipo o di una combinazione di genotipi, e si distingue da altri gruppi vegetali dello stesso taxon botanico in base a uno o più caratteri.
La varietà può essere rappresentata da una o più piante, una parte o più parti di una pianta alla condizione che tale parte o tali parti possono essere usati per riprodurre piante integre della varietà.
Le categorie proteggibili della varietà vegetale sono: clone, linea, ibrido di prima generazione, popolazione.
3. La razza animale è un gruppo di animali il quale, indipendentemente dalla proteggibilità, possiede proprietà e caratteri biologici e morfologici geneticamente condizionati, di cui alcuni sono specifici per questo gruppo e lo distinguono da altri gruppi di animali. La razza può essere rappresentata da un individuo femminile o maschile oppure da materiale da riproduzione, cioè animali destinati alla riproduzione della razza (animali da riproduzione), loro gameti o zigoti (embrioni).
Le categorie proteggibili della razza animale sono: tipo, incrocio di linee. Articolo 1413. Condizioni di proteggibilità della nuova varietà derivata
1. Il brevetto viene concesso per una nuova varietà derivata, che risponda ai requisiti di proteggibilità e sia appartenente al genere e alla specie botanica e zoologica, la cui lista è deliberata dall'ente federale del potere esecutivo competente per la normativa legale nel campo di agricoltura.
2. I requisiti di proteggibilità di una nuova varietà derivata sono: novità (punto 3 del presente articolo), distinzione (punto 4 del presente articolo), omogeneità (punto 5 del presente articolo) e stabilità (punto 6 del presente articolo).
3. Una varietà vegetale e una razza animale sono riconosciute nuove, se in data di deposito della domanda di brevetto la semenza o il materiale da riproduzione di questa nuova varietà non sono state vendute né trasmesse in un altro modo dal selezionista, dal suo avente causa, o con loro eventuale consenso, ad altre persone per usare la nuova varietà derivata:
1) nel territorio della Federazione Russa più di un anno prima della data sopraindicata;
2) nel territorio di un altro Stato più di quattro anni prima o, se riguarda le varietà di vite, colture legnose decorative, quelle fruttifere e specie legnose boschive, più di sei anni prima della data sopra menzionata.
4. La nuova varietà deve nettamente contraddistinguersi da qualsiasi altra varietà derivata notoriamente conosciuta, esistente al momento di deposito della domanda di brevetto.
Si reputa notoriamente conosciuta una varietà derivata, le informazioni sulla quale sono reperibili in cataloghi ufficiali o banche dati oppure la quale è dettagliatamente descritta in una pubblicazione.
Il deposito della domanda di brevetto rende la nuova varietà derivata notoriamente conosciuta dal giorno di deposito della domanda, alla condizione che per la nuova varietà sia conferito il brevetto.
5. Le piante della stessa varietà, gli animali della stessa razza devono essere sufficientemente uniformi nei suoi caratteri tenendo conto di singole variazioni che possono aver luogo in conseguenza alle particolarità di riproduzione.
6. La nuova varietà derivata è ritenuta stabile se i suoi caratteri rilevanti rimangono invariati in seguito alle ripetute riproduzioni o, in caso di un particolare ciclo di riproduzione, alla fine di ogni ciclo.
Articolo 1414. Registrazione statale della nuova varietà derivata
Il diritto esclusivo sulla nuova varietà derivata viene riconosciuto e tutelato a condizione di iscrizione ufficiale della varietà derivata nel Registro nazionale delle varietà derivate protette, in seguito alla quale l'ente federale del potere esecutivo in materia di nuove varietà derivate conferisce al richiedente il brevetto per nuova varietà derivata.
Articolo 1415. Brevetto per nuova varietà
1. Il brevetto per nuova varietà certifica la priorità della nuova varietà, la paternità e il diritto esclusivo sulla nuova varietà.
2. I limiti della protezione dei diritti intellettuali sulla nuova varietà derivata, concessa in base al brevetto, è determinato dall'insieme degli aspetti sostanziali registrati nella descrizione della nuova varietà.
Articolo 1416. Certificato di costitutore
Il costitutore di una nuova varietà derivata ha il diritto di avere il certificato di costitutore, il quale viene concesso dall'ente federale del potere esecutivo in materia di nuove varietà derivate, e attesta la paternità.
Articolo 1417. Incentivazione statale della costituzione e utilizzo delle nuove varietà
Lo Stato provvede a incentivare la costituzione e l'utilizzo delle nuove varietà, concedendo ai costitutori nonché agli altri titolari del diritto esclusivo sulla nuova varietà (titolari di brevetto) e ai licenziatari che utilizzano le nuove varietà, agevolazioni in conformità alla legislazione della Federazione Russa.
_ 2. Diritti intellettuali sulle nuove varietà Articolo 1418. Diritto di costitutore sulla nuova varietà
Il diritto di costitutore, cioè il diritto di essere riconosciuto costitutore di una nuova varietà, non è alienabile né trasferibile, neanche in caso di cessione a un'altra persona o di trasferimento a questi del diritto esclusivo sulla nuova varietà o in caso di conferimento a un'altra persona del diritto di usarla. La rinuncia a questo diritto è considerata nulla.
Articolo 1419. Diritto sulla denominazione della nuova varietà
1. Il costitutore ha il diritto alla denominazione della nuova varietà
2. La denominazione della nuova varietà deve permettere di identificare la nuova varietà, essere breve, essere diversa dalle denominazioni delle varietà esistenti della stessa specie botanica o zoologica o di una specie simile. Essa non può consistere unicamente di cifre, non deve essere suscettibile di
indurre in errore quanto alle sue caratteristiche, origine, valore della varietà, identità del suo costitutore, non deve essere contraria ai principi dell'umanità e della morale.
3. La denominazione della nuova varietà proposta dal costitutore o, dietro suo consenso, da un'altra persona (richiedente) che deposita la domanda di brevetto, deve essere approvata dall'ente federale del potere esecutivo in materia di nuove varietà derivate.
Se la denominazione proposta non sia conforme ai requisiti di cui al punto 2 del presente articolo, il richiedente, su invito di detto ente federale, è tenuto entro trenta giorni a proporre una denominazione alternativa.
Se prima della scadenza del termine di cui sopra il dichiarante non propone un'altra denominazione conforme ai requisiti sopraindicati, o se non contesta la negazione di autorizzare la denominazione della nuova varietà per via giudiziale, l'ente federale del potere esecutivo in materia di nuove varietà derivate ha il diritto di negare la registrazione della nuova varietà.
Articolo 1420. Diritto al conferimento del brevetto per nuova varietà
1. Il diritto al conferimento del brevetto per nuova varietà inizialmente spetta al costitutore della nuova varietà.
2. Il diritto ad ottenere il brevetto per nuova varietà derivata può passare a un'altra persona (avente causa) o essergli ceduto nei casi e alle condizioni stabilite per legge, in particolare nella modalità di successione universale, o nell'ambito di un contratto, in particolare contratto di lavoro.
3. Il contratto di cessione del diritto al conferimento del brevetto per nuova varietà deve essere stipulato per iscritto. Il mancato rispetto della forma scritta comporta la nullità del contratto.
4. Se un accordo delle parti del contratto di cessione del diritto al conferimento del brevetto per nuova varietà non dispone altrimenti, il rischio di non proteggibilità è a carico dell'avente causa del diritto.
Articolo 1421. Diritto esclusivo sulla nuova varietà
1. Il titolare del brevetto gode del diritto esclusivo sull'uso della nuova varietà derivata ai sensi dell'articolo 1229 del presente Codice nei modi indicati nel punto 3 del presente articolo. Il titolare del brevetto può disporre del diritto esclusivo sulla nuova varietà.
2. Il diritto esclusivo sulla nuova varietà derivata si estende anche al materiale vegetale, cioè alla pianta o una sua parte usate ai fini diversi da quello di riproduzione della varietà, e agli animali commerciali, cioè agli animali usati ai fini diversi da quello di riproduzione della razza, i quali sono stati ottenuti dalla semenza o dagli animali da riproduzione, se questa semenza o questi animali da riproduzione sono stati commercializzati senza previa autorizzazione del titolare del brevetto. Per semenza si intende il vegetale o una sua parte, utilizzabile per la riproduzione della varietà.
3. Per utilizzazione della nuova varietà si intende la realizzazione, con la semenza e il materiale da riproduzione della nuova varietà derivata, dei seguenti atti:
1) produzione e riproduzione;
2) condizionamento a scopo di successiva moltiplicazione;
3) offerta in vendita;
4) vendita e altre forme di immissione in circolazione;
5) esportazione dal territorio della Federazione Russa;
6) importazione nel territorio della Federazione Russa;
7) detenzione per gli scopi citati nei paragrafi 1 - 6 del presente punto.
4. Il diritto esclusivo sulla nuova varietà si estende anche alla semenza o al materiale da riproduzione i quali:
acquisiscono essenzialmente i caratteri di altre varietà vegetali o razze animali protette (iniziali), quando questa varietà o razza protetta non sia una varietà derivata che ha acquisito essenzialmente i caratteri di altre varietà derivate;
non si distinguono nettamente dalla varietà vegetale o razza animale protetta;
necessitano del ripetuto impiego della varietà vegetale protetta per la produzione della semenza.
Per varietà derivata che conserva essenzialmente i caratteri di un'altra varietà derivata protetta (iniziale) si intende una varietà derivata, che pur distinguendosi nettamente da quella iniziale:
eredita i caratteri essenziali di un'altra varietà derivata iniziale, o di una varietà derivata che a sua volta eredita i caratteri essenziali di un'altra varietà derivata iniziale, conservando i caratteri essenziali che risultano dal genotipo o dalla combinazione dei genotipi della varietà derivata iniziale;
risulta conforme al genotipo o alla combinazione dei genotipi della varietà derivata iniziale, salvo per quanto concerne le differenze generate mediante metodi come selezione individuale fra la varietà vegetale o fra la razza animale iniziale, selezione di un mutante indotto, retro incrocio o ingegneria genetica.
Articolo 1422. Atti che non costituiscono violazione del diritto esclusivo sulla nuova varietà
Non costituiscono violazione del diritto esclusivo sulla nuova varietà:
1) atti compiuti per soddisfare fabbisogni personali, famigliari, privati ed altri non legati all'attività imprenditoriale, se l'obiettivo di tali atti è diverso da quello di trarre profitto o lucro;
2) atti compiuti a titolo di ricerca o sperimentazione;
3) utilizzazione della varietà derivata protetta in qualità di materiale di partenza allo scopo di creare altre varietà vegetali e razze animali nonché atti nei confronti di queste varietà indicati nel punto 3 dell'articolo 1421 del presente Codice, fatti salvi casi di cui nel punto 4 dell'articolo 1421 del presente Codice;
4) utilizzazione del materiale vegetale ottenuto nell'azienda per due anni in qualità di semenza per coltivare, nel territorio della stessa azienda, una varietà vegetale tra le piante, delle quali il Governo della Federazione Russa delibera un elenco di generi e specie;
5) riproduzione degli animali commerciali per utilizzazione nella stessa azienda;
6) qualsiasi atto con la semenza, materiale vegetale, materiale da riproduzione e animali commerciali, che sono stati commercializzati dal titolare del brevetto o con suo consenso da un'altra persona, ad eccezione di:
successiva moltiplicazione della varietà vegetale e della razza animale;
esportazione dal territorio della Federazione Russa del materiale vegetale o degli animali commerciali che permettono di moltiplicare la varietà vegetale o la razza animale in un Paese nel quale questo genere o questa specie non sono protetti, salvo esportazione allo scopo di trasformazione per successivo consumo.
Articolo 1423. Licenza obbligatoria per varietà derivata
1. Trascorsi tre anni dopo il conferimento del brevetto per nuova varietà, qualsiasi persona interessata e disponibile a utilizzare la varietà derivata, in caso il titolare del brevetto si opponga alla stipulazione di un accordo di licenza per la produzione o vendita della semenza o del materiale da riproduzione alle condizioni conformi alla prassi abituale, ha il diritto di sporgere querela al tribunale contro il titolare del brevetto per ottenere la licenza semplice (non esclusiva) obbligatoria di utilizzare nel territorio della Federazione Russa tale varietà derivata. Nel ricorso detta persona deve indicare le condizioni da lei offerte per la concessione della licenza, in particolare i limiti di utilizzazione della varietà derivata, l'importo, le modalità e i termini di pagamento del compenso.
Qualora il titolare del brevetto non riesca a dimostrare valide ragioni che ostacolano la concessione al richiedente del diritto d'uso della rispettiva varietà derivata, la corte delibera la concessione della suddetta licenza e le condizioni di concessione. L'importo complessivo dei pagamenti per tale licenza deve esser stabilito con la sentenza del tribunale non inferiore al prezzo di una licenza determinato in circostanze paragonabili.
2. Sulla base della sentenza del tribunale prevista dal punto 1 del presente articolo, l'ente federale del potere esecutivo in materia di nuove varietà derivate mette in atto la registrazione statale della licenza obbligatoria semplice (non esclusiva).
3. Sulla base della sentenza del tribunale relativa alla concessione della licenza obbligatoria semplice (non esclusiva), il titolare del brevetto è tenuto, a pagamento e a condizioni per lui accettabili, a fornire al titolare di tale licenza rispettivamente semenza o materiale da riproduzione nelle quantità sufficienti per lo sfruttamento della licenza obbligatoria semplice (non esclusiva).
4. La licenza obbligatoria semplice (non esclusiva) può essere revocata per via giudiziaria su denuncia del titolare del brevetto, qualora il titolare di tale licenza non abbia adempiuto le condizioni alle quali questa gli è stata concessa, oppure le circostanze che hanno comportato la concessione di tale licenza sono cambiate in tale misura che, se circostanze simili fossero esistite al momento di concessione della licenza, quest'ultima non sarebbe stata concessa del tutto oppure sarebbe stata concessa a condizioni sensibilmente diverse.
Articolo 1424. Durata del diritto esclusivo sulla nuova varietà
1. Gli effetti del diritto esclusivo sulla nuova varietà e del brevetto che attesta detto diritto decorrono dalla data di iscrizione ufficiale della nuova varietà nel Registro nazionale delle varietà derivate protette e durano trenta anni.
2. Per le varietà di vite, colture legnose decorative, quelle fruttifere e specie legnose boschive, in particolare per i portainnesto, il diritto esclusivo e il brevetto che comprova questo diritto durano trentacinque anni.
Articolo 1425. Passaggio della varietà derivata in pubblico dominio
1. Decorso il termine degli effetti del diritto esclusivo, la varietà derivata diviene di pubblico dominio.
2. La varietà derivata divenuta di pubblico dominio può essere liberamente utilizzata da qualsiasi persona senza alcun consenso o autorizzazione e senza pagare un compenso per l'utilizzazione.
_ 3. Disposizione del diritto esclusivo sulla nuova varietà Articolo 1426. Contratto di cessione del diritto esclusivo sulla nuova varietà
Attraverso il contratto di cessione del diritto esclusivo sulla nuova varietà (contratto di cessione del brevetto) una parte (titolare del brevetto) cede o si impegna a cedere il diritto esclusivo di sua proprietà sulla rispettiva varietà derivata totalmente all'altra parte, cessionario del diritto esclusivo (cessionario del brevetto).
Articolo 1427. Offerta pubblica di stipulazione del contratto di cessione del brevetto per nuova varietà
1. Il richiedente, purché sia costitutore della varietà derivata, al momento di deposito della domanda di brevetto per nuova varietà può allegare ai documenti della domanda una dichiarazione sul fatto che in caso di conferimento del brevetto si impegna a stipulare il contratto di cessione del brevetto alle condizioni conformi alla prassi abituale, con qualsiasi cittadino della Federazione Russa o persona giuridica russa, chi per primo abbia espresso tale interesse e ne abbia informato il titolare del brevetto e l'ente federale del potere esecutivo in materia di nuove varietà derivate. In presenza di tale dichiarazione il richiedente viene esentato dalle tasse brevettuali previste dal presente Xxxxxx, relative alla domanda di brevetto per nuova varietà e relative al brevetto rilasciato in seguito a tale domanda.
L'ente federale del potere esecutivo in materia di nuove varietà derivate pubblica nel bollettino ufficiale informazioni su detta dichiarazione.
2. La persona che ha stipulato con il titolare del brevetto, in base alla sua dichiarazione della quale al punto 1 del presente articolo, il contratto di cessione del brevetto, è tenuta a versare tutte le tasse brevettuali dalle quali è stato esonerato il richiedente (titolare del brevetto). Successivamente i diritti brevettuali vengono pagati nelle modalità stabilite.
Per la registrazione statale, presso l'ente federale del potere esecutivo in materia di nuove varietà derivate, del contratto di cessione del brevetto alla domanda di registrazione del contratto deve essere allegato un documento comprovante il pagamento delle tasse brevettuali dalle quali è stato esonerato il richiedente (titolare del brevetto).
3. Se entro due anni dopo la pubblicazione delle informazioni sul rilascio del brevetto, nei confronti del quale è stata depositata la dichiarazione di cui al punto 1 del presente articolo, presso l'ente federale del potere esecutivo in materia di nuove varietà derivate non è pervenuta alcuna notifica scritta sull'interesse di stipulare un contratto di cessione del brevetto, il titolare del brevetto può sottoporre all'ente federale sopraindicato l'istanza di ritiro della sua dichiarazione. In questo caso le tasse brevettuali previste dal presente Xxxxxx, dal versamento delle quali il richiedente (titolare del brevetto) è stato esonerato, devono essere versate. Successivamente i diritti brevettuali vengono pagati nelle modalità stabilite.
L'ente federale del potere esecutivo in materia di nuove varietà derivate pubblica nel bollettino ufficiale informazioni sul ritiro di detta dichiarazione.
Articolo 1428. Contratto di licenza su concessione del diritto di sfruttamento della varietà derivata Nell'ambito del contratto di licenza una parte, il titolare del brevetto (concessore), concede o si
impegna a concedere all'altra parte, utilizzatore (concessionario di licenza), il diritto attestato dal brevetto di utilizzare la rispettiva varietà derivata nei limiti stabiliti dal contratto.
Articolo 1429. Licenza pubblica per varietà derivata
1. Il titolare del brevetto può depositare presso l'ente federale del potere esecutivo in materia di nuove varietà derivate la dichiarazione sulla disponibilità di concedere a qualsiasi persona il diritto di sfruttamento della varietà derivata (licenza pubblica).
In tale caso l'importo della tassa di mantenimento in vigore del brevetto viene ridotta del cinquanta per cento a decorrere dall'anno successivo a quello in cui l'ente federale del potere esecutivo in materia di nuove varietà derivate ha pubblicato nel bollettino ufficiale le informazioni relative alla licenza pubblica.
Le condizioni, alle quali il diritto di utilizzazione della nuova varietà può essere concesso a qualsiasi persona, vengono comunicate all'ente federale del potere esecutivo in materia di nuove varietà derivate, il quale nel bollettino ufficiale pubblica a spese del titolare del brevetto le rispettive informazioni sulla licenza pubblica. Il titolare è tenuto a stipulare con la persona, che ha espresso l'interesse di utilizzare la nuova varietà derivata, un contratto di licenza alle condizioni di licenza semplice (non esclusiva).
2. Trascorsi due anni dal giorno in cui l'ente federale del potere esecutivo in materia di nuove varietà derivate ha pubblicato nel bollettino ufficiale le informazioni relative alla licenza pubblica, il titolare del brevetto ha il diritto di sottoporre al suddetto ente federale la domanda di revoca della sua dichiarazione di licenza pubblica.
Se prima della revoca della licenza pubblica nessuno ha espresso l'interesse di utilizzare la nuova varietà, il titolare del brevetto è tenuto a versare il mancante della tassa di mantenimento in vigore del brevetto per il periodo trascorso dal giorno di pubblicazione delle informazioni sulla licenza pubblica, e successivamente versarla in misura intera.
Se prima della revoca della licenza pubblica sono stati stipulati rispettivi contratti di licenza alle condizioni di licenza pubblica, i licenziatari mantengono i propri diritti per tutto il periodo di validità dei rispettivi contratti. In questo caso il titolare del brevetto è tenuto a versare interamente la tassa di mantenimento in vigore del brevetto a partire dal giorno di revoca della licenza pubblica.
L'ente federale del potere esecutivo in materia di nuove varietà derivate pubblica nel bollettino ufficiale informazioni sul ritiro della dichiarazione di licenza pubblica.
_ 4. Nuova varietà creata, selezionata o scoperta nell'ambito di esecuzione di un rapporto di lavoro o adempimento di un contratto
Articolo 1430. Nuova varietà creata di ufficio
1. La nuova varietà creata, selezionata o scoperta dal dipendente nell'ambito di esecuzione di un rapporto di lavoro o di un incarico specifico del datore di lavoro, è ritenuta varietà costituita di ufficio.
2. La paternità sulla nuova varietà derivata spetta al lavoratore (costitutore).
3. Il diritto esclusivo sulla varietà costituita di ufficio e quello di ottenere il brevetto spetta al datore di lavoro, se il contratto di lavoro o un altro contratto tra lavoratore e datore di lavoro non dispone altrimenti.
4. In caso in cui il contratto tra lavoratore e datore di lavoro non preveda altri accordi (punto 3 del presente articolo), il dipendente deve notificare al datore di lavoro il fatto di creazione, selezione o scoperta, nell'ambito di esecuzione di un rapporto di lavoro o di un incarico specifico del datore di lavoro, del risultato nei confronti del quale può essere concessa la protezione legale in qualità di nuova varietà derivata.
Qualora il datore di lavoro entro quattro mesi dal giorno, in cui il dipendente gli ha notificato il fatto di creazione, selezione o scoperta del risultato nei confronti del quale può essere concessa la protezione legale in qualità di nuova varietà derivata, non depositi la domanda di brevetto per questa nuova varietà presso l'ente federale del potere esecutivo in materia di nuove varietà derivate, non ceda il diritto di ottenere il brevetto per nuova varietà costituita di ufficio a un'altra persona o non avvisi il lavoratore di tenere in segreto le informazioni sul rispettivo risultato, il diritto di ottenere il brevetto per tale nuova varietà passa al lavoratore. In questo caso il datore di lavoro durante tutto il periodo di validità del brevetto fruisce del diritto di sfruttare la varietà costituita di ufficio nella propria produzione alle condizioni di licenza semplice (non esclusiva), pagando al titolare del brevetto un compenso il cui importo, condizioni e modalità di pagamento vengono definite dal contratto tra lavoratore e datore di lavoro, mentre in caso di controversia dal tribunale.
5. Il dipendente ha il diritto di ottenere dal datore di lavoro un compenso, per l'utilizzazione della nuova varietà creata, selezionata o scoperta di ufficio, nell'importo e alle condizioni da definire con un accordo tra di loro, ma non inferiore alla quota del due per cento del totale di entrate annuali originate dall'utilizzazione della nuova varietà derivata, compreso il reddito da licenze concesse. Le vertenze sull'importo, modalità o condizioni di pagamento, da parte del datore di lavoro, del compenso dovuto per lo sfruttamento della varietà costituita di ufficio vengono risolte al tribunale.
L'onorario viene pagato al lavoratore entro sei mesi dopo la fine di ogni anno in cui la nuova varietà è stata utilizzata.
6. La nuova varietà creata, selezionata o scoperta dal dipendente utilizzando risorse finanziarie, tecniche e altre risorse materiali del datore di lavoro, ma non nell'ambito delle proprie mansioni o di un incarico specifico del datore di lavoro, non viene riconosciuta varietà costituita di ufficio. Il diritto al conferimento del brevetto per nuova varietà e il diritto esclusivo su tale varietà derivata spetta al dipendente. In tale caso il datore di lavoro fruisce del diritto di chiedere, di sua scelta, la concessione della licenza semplice (non esclusiva) gratuita per utilizzare la nuova varietà per fabbisogni interni durante tutto il periodo degli effetti del diritto esclusivo sulla varietà derivata, oppure chiedere la rifusione delle spese sostenute in seguito alla creazione, selezione o scoperta di tale nuova varietà.
Articolo 1431. Nuove varietà create, selezionate o scoperte su commessa
1. Qualora una nuova varietà sia stata creata, selezionata o scoperta nell'ambito di un contratto l'oggetto del quale era creazione, selezione o scoperta di tale varietà derivata (su commessa), il diritto ad ottenere il brevetto per nuova varietà e il diritto esclusivo su tale varietà spettano al committente, se il contratto tra appaltatore (commissionario) e committente non prevede altro.
2. Qualora il diritto di ottenere il brevetto per varietà derivata e il diritto esclusivo sulla varietà derivata ai sensi del punto 1 del presente articolo spettino al committente, l'appaltatore (commissionario), dal momento che il contratto non dispone altrimenti, fruisce del diritto di usare la nuova varietà per fabbisogni interni alle condizioni di licenza semplice (non esclusiva) gratuita per tutto il periodo di durata del brevetto. Il contratto in base al quale è stato eseguito il lavoro può prevedere un altro tipo di licenza.
3. Qualora in base al contratto tra appaltatore (commissionario) e committente il diritto di ottenere il brevetto per varietà derivata e il diritto esclusivo sulla varietà derivata spettino all'appaltatore (commissionario), il committente fruisce del diritto di usare la nuova varietà per fabbisogni interni alle condizioni di licenza semplice (non esclusiva) gratuita per tutto il periodo di durata del brevetto.
4. Al costitutore della nuova varietà di cui al punto 1 del presente articolo, il quale non risulta titolare del brevetto, spetta il compenso ai sensi del punto 5 dell'articolo 1430 del presente Codice.
Articolo 1432. Nuove varietà create, selezionate o scoperte nell'ambito dell'attività su commessa statale o municipale
Le nuove varietà create, selezionate o scoperte nell'ambito dell'attività su commessa statale o municipale sono trattate rispettivamente in conformità alle disposizioni dell'articolo 1373 del presente Codice.
_ 5. Ottenimento del brevetto per nuova varietà derivata.
Cessazione del brevetto per nuova varietà Articolo 1433. Domanda di brevetto per nuova varietà
1. La domanda di brevetto per nuova varietà (domanda di brevetto) viene depositata presso l'ente federale del potere esecutivo in materia di nuove varietà derivate dalla persona che ha il diritto ad ottenere il brevetto ai sensi del presente Xxxxxx (richiedente).
2. La domanda di brevetto deve contenere:
1) istanza di rilascio del brevetto con l'identificazione del costitutore della nuova varietà e della persona alla quale si richiede di intestare il brevetto, nonché la residenza o il domicilio di ciascuno di loro;
2) formulario relativo alla nuova varietà derivata;
3) documento comprovante il versamento della tassa di importo stabilito oppure ragioni per esentare dal pagamento della tassa, o per ridurre il suo importo, o per differire il pagamento.
3. I requisiti per i documenti della domanda di brevetto sono disciplinati dall'ente federale del potere esecutivo competente per la normativa legale nel campo di agricoltura.
4. La domanda di brevetto deve riguardare una sola nuova varietà.
5. I documenti di cui al punto 2 del presente articolo vengono consegnati in russo o in un'altra lingua. Qualora i documenti vengano consegnati in un'altra lingua, alla domanda di brevetto viene allegata la rispettiva traduzione in lingua russa.
Articolo 1434. Priorità della nuova varietà derivata
1. La priorità della varietà derivata viene stabilita in base alla data di deposito, presso l'ente federale del potere esecutivo in materia di nuove varietà derivate, della domanda di brevetto.
2. Qualora durante lo stesso giorno all'ente federale del potere esecutivo in materia di nuove varietà derivate pervengano due o più domande di brevetto che riguardano la stessa varietà derivata, la priorità viene stabilita in base alla data anteriore di spedizione della domanda. Se la perizia verifica che le domande hanno la stessa data di spedizione, il brevetto può essere concesso alla domanda che ha l'anteriore numero di protocollo assegnato dall'ente federale del potere esecutivo in materia di nuove varietà derivate, a condizione che un accordo tra i richiedenti non abbia previsto diversamente.
3. Se la domanda di brevetto depositata presso l'ente federale del potere esecutivo in materia di nuove varietà derivate è stata anticipata da quella depositata dal richiedente in uno Stato straniero, con cui la Federazione Russa abbia stipulato l'accordo della tutela delle nuove varietà derivate, il richiedente gode della priorità della prima domanda entro dodici mesi dal giorno di deposito della stessa.
Nella domanda inviata all'ente federale del potere esecutivo in materia di nuove varietà derivate il richiedente deve indicare la data di priorità della prima domanda. Entro sei mesi dal giorno in cui la domanda è pervenuta all'ente federale del potere esecutivo in materia di nuove varietà derivate il richiedente è tenuto a sottoporre una copia della prima domanda legalizzata dall'autorità competente del rispettivo Stato straniero corredata dalla traduzione in lingua russa. Rispettate queste condizioni, il
richiedente ha il diritto di evitare di sporgere documentazioni supplementari e materiale occorrente per le prove entro tre anni dal giorno di deposito della prima domanda.
Articolo 1435. Perizia preliminare della domanda di brevetto
1. Durante la perizia preliminare della domanda di brevetto viene verificata la data di priorità, controllata la disponibilità dei documenti di cui nel punto 2 dell'articolo 1433 del presente Xxxxxx, e la conformità di questi ai requisiti statuiti. La perizia preliminare della domanda di brevetto deve espletarsi entro un mese.
2. Durante il periodo di perizia preliminare il richiedente ha facoltà di integrare, puntualizzare o correggere i documenti di propria iniziativa.
L'ente federale del potere esecutivo in materia di nuove varietà derivate può invitare il richiedente di produrre documenti mancanti o precisativi i quali questi deve sottoporre entro il termine indicato.
Se i documenti mancanti in data di deposito della domanda non sono prodotti entro il termine indicato, la domanda viene respinta, notificando questo fatto al richiedente.
3. Il risultato positivo della perizia preliminare e la data di deposito della domanda di brevetto è comunicato dall'ente federale del potere esecutivo in materia di nuove varietà derivate al richiedente immediatamente dopo la perizia preliminare.
Le informazioni sulle domande accettate vengono pubblicate nel bollettino ufficiale di detto ente federale.
4. Qualora il richiedente non assenta alla decisione dell'ente federale del potere esecutivo in materia di nuove varietà derivate presa in seguito alla perizia preliminare della domanda di brevetto, entro tre mesi dal giorno in cui ha ricevuto tale deliberazione esso ha il diritto di contestarla in via giudiziaria.
Articolo 1436. Protezione giuridica temporanea della nuova varietà
1. La nuova varietà per la quale è stata depositata la domanda di brevetto presso l'ente federale del potere esecutivo in materia di nuove varietà derivate, dalla data di deposito della domanda e alla data di conferimento al richiedente del brevetto per nuova varietà, gode della protezione giuridica temporanea.
2. Dopo aver ottenuto il brevetto per nuova varietà il titolare del brevetto ha facoltà di avere un compenso monetario dalla persona che ha commesso, senza autorizzazione del richiedente durante il periodo di protezione giuridica temporanea, atti di cui nel punto 3 dell'articolo 1421 del presente Xxxxxx. L'importo di tale rimborso è stabilito di concerto dalle parti, e in caso di controversia dal tribunale.
3. Durante il periodo di protezione giuridica temporanea della nuova varietà il richiedente è abilitato a vendere e trasferire la semenza o il materiale da riproduzione solo a finalità scientifiche, nonché nei casi in cui la vendita o altro trasferimento sono connessi alla cessione del diritto di ottenere il brevetto per nuova varietà derivata o alla produzione della semenza o materiale da riproduzione su commessa del richiedente nell'obiettivo di crearne scorta.
4. La protezione giuridica temporanea è ritenuta non avvenuta se la domanda di invenzione non è stata accettata ad esame (articolo 1435) oppure se la domanda di brevetto per invenzione è stata respinta, e le possibilità di ricorrere contro tale deliberazione previste dal presente Codice sono esaurite, nonché in caso di mancato rispetto da parte del richiedente delle disposizioni di cui nel punto 3 del presente articolo.
Articolo 1437. Perizia della novità della varietà derivata.
1. Qualsiasi persona interessata entro sei mesi dal giorno di pubblicazione delle informazioni sulla domanda di brevetto può inviare all'ente federale del potere esecutivo in materia di nuove varietà derivate l'istanza di istituire una perizia per controllare la novità della varietà derivata.
Pervenuta tale istanza, l'ente federale del potere esecutivo in materia di nuove varietà derivate ne informa il richiedente con esposizione della sostanza del ricorso. Il richiedente ha facoltà, entro tre mesi dopo aver ricevuto la notifica, di inviare all'ente federale del potere esecutivo in materia di nuove varietà derivate un'obiezione motivata contro l'istanza.
2. In base ai materiali disponibili l'ente federale del potere esecutivo in materia di nuove varietà derivate prende rispettiva decisione e la comunica all'interessato. Qualora la varietà derivata non corrisponda al criterio di novità, si prende la decisione di respingere la domanda di brevetto per nuova varietà.
Articolo 1438. Prove di distinzione, omogeneità, stabilità della varietà derivata
1. Le prove di distinzione, omogeneità e stabilità della varietà derivata vengono eseguite in base alle metodologie e nei termini, disciplinati dall'ente federale del potere esecutivo competente per la normativa legale nel campo di agricoltura.
Il richiedente è tenuto a fornire per le prove la necessaria quantità di semenza o materiale da riproduzione presso la sede ed entro il termine come indicato dall'ente federale del potere esecutivo in materia di nuove varietà derivate.
2. L'ente federale del potere esecutivo in materia di nuove varietà derivate, alle finalità previste dal punto 1 del presente articolo, ha il diritto di applicare i risultati delle prove condotte da autorità competenti di altri Stati con i quali sono stipulati rispettivi accordi, risultati delle prove condotte da altri enti russi nell'ambito di accordi con il suddetto ente federale, nonché dati forniti dal richiedente.
Articolo 1439. Modalità di registrazione statale della nuova varietà e rilascio del brevetto
1. Qualora la nuova varietà derivata sia conforme ai requisiti di proteggibilità (punto 2 dell'articolo 1413) e la denominazione della varietà corrisponda a quanto disposto nell'articolo 1419 del presente Codice, l'ente federale del potere esecutivo in materia di nuove varietà derivate delibera la concessione del brevetto per nuova varietà derivata, nonché redige la descrizione della varietà ed iscrive la varietà nel Registro nazionale delle varietà derivate protette.
2. Nel Registro nazionale delle varietà derivate protette devono essere immatricolate i dati di cui
sotto:
1) genere, specie del vegetale o animale;
2) denominazione della varietà vegetale o della razza animale;
3) data di registrazione statale della nuova varietà e numero di registrazione;
4) nome o ragione sociale del titolare del brevetto e la sua residenza o domicilio;
5) nome del costitutore della nuova varietà e la sua residenza;
6) descrizione della nuova varietà derivata;
7) eventuale cessione del diritto sulla nuova varietà a un'altra persona con indicazione del suo
nome o ragione sociale, residenza o domicilio;
8) informazioni sui contratti di licenza stipulati;
9) data di scadenza del brevetto per nuova varietà con indicazione della causa.
3. Il brevetto per nuova varietà viene consegnato al richiedente. Se la domanda di brevetto è stata depositata da più richiedenti, il brevetto viene consegnato a quello che è indicato primo nella domanda, e viene usato congiuntamente dai richiedenti di comune accordo tra loro.
Articolo 1440. Mantenimento della varietà derivata
1. Il titolare del brevetto è tenuto a mantenere la varietà vegetale o la razza animale durante tutto il periodo di durata del brevetto per nuova varietà in modo che siano intatti i caratteri specificati nella descrizione della varietà vegetale o razza animale, redatta in data di iscrizione della varietà nel Registro nazionale delle varietà derivate protette.
2. Il titolare del brevetto su invito dell'ente federale del potere esecutivo in materia di nuove varietà derivate deve spedire a proprie spese la semenza o il materiale da riproduzione da sottoporre alle prove di controllo, e provvedere alla possibilità di effettuare sopralluoghi.
Articolo 1441. Nullità del brevetto per nuova varietà derivata
1. Un brevetto per nuova varietà derivata può essere riconosciuto nullo durante il periodo della sua validità, se sarà accertato che:
1) il brevetto è stato rilasciato in base a dati di omogeneità e stabilità della nuova varietà, presentati dal richiedente, che non hanno avuto conferma;
2) alla data di concessione del brevetto la varietà derivata non rispettava i criteri della novità e della distinzione;
3) la persona indicata nel brevetto in qualità di titolare non aveva legittime ragioni per ottenere il brevetto.
2. La concessione di brevetto per nuova varietà derivata può essere contestata da qualsiasi persona, venuta a conoscenza di violazioni indicate nel punto 1 del presente articolo tramite denuncia presso l'ente federale del potere esecutivo in materia di nuove varietà derivate.
L'ente federale del potere esecutivo in materia di nuove varietà derivate invia una copia di tale denuncia al richiedente, il quale entro tre mesi dopo aver ricevuto questa copia ha facoltà di presentare un'obiezione motivata.
L'ente federale del potere esecutivo in materia di nuove varietà derivate deve prendere una decisione relativa alla denuncia presentata entro sei mesi dal giorno di deposito della denuncia, se non risulteranno necessarie ulteriori verifiche.
3. Il brevetto per varietà derivata riconosciuto nullo viene annullato dalla data di deposito della domanda di brevetto. I contratti di licenza stipulati prima che il brevetto sia riconosciuto nullo, rimangono in vigore nella misura in cui sono stati adempiti verso questa data.
4. Il riconoscimento della nullità del brevetto per nuova varietà derivata comporta l'abrogazione della delibera dell'ente federale del potere esecutivo in materia di nuove varietà derivate inerente alla concessione del brevetto (articolo 1439) e cancellazione della rispettiva iscrizione nel Registro nazionale delle varietà derivate protette.
Articolo 1442. Cessazione anticipata degli effetti del brevetto per nuova varietà
Gli effetti del brevetto per nuova varietà cessano anticipatamente nelle seguenti condizioni:
1) la nuova varietà non è più conforme ai requisiti della omogeneità e della stabilità;
2) il titolare del brevetto entro dodici mesi è mancato all'invito dell'ente federale del potere esecutivo in materia di nuove varietà derivate di presentare la semenza o il materiale da riproduzione, di presentare documenti e informazioni che occorrevano per verificare il mantenimento della varietà derivata, o non ha concesso la possibilità di effettuare il sopralluogo della varietà derivata a questi scopi;
3) il titolare del brevetto ha depositato presso l'ente federale del potere esecutivo in materia di nuove varietà derivate la domanda di cessazione anticipata del brevetto;
4) il titolare del brevetto non ha versato entro il termine stabilito la tassa di mantenimento in vigore del brevetto.
Articolo 1443. Pubblicazione delle informazioni sulle nuove varietà
1. L'ente federale del potere esecutivo in materia di nuove varietà derivate edita il bollettino ufficiale in cui pubblica le informazioni su:
1) domande di brevetto depositate con indicazione della data di priorità della nuova varietà, nome o ragione sociale del richiedente, denominazione della nuova varietà nonché il nome del costitutore della nuova varietà, se questi non ha rinunciato ad essere menzionato come tale;
2) deliberazioni inerenti alla domanda di brevetto;
3) modifiche delle denominazioni delle nuove varietà derivate;
4) riconoscimento della nullità del brevetto per nuova varietà derivata;
5) altre informazioni che riguardano la protezione delle varietà derivate.
2. Dopo la pubblicazione delle informazioni della domanda di brevetto per nuova varietà depositata e della decisione presa nei confronti della domanda, qualsiasi persona è abilitata a prendere conoscenza dei materiali della domanda.
Articolo 1444. Utilizzazione delle nuove varietà derivate
1. La semenza e il materiale da riproduzione in vendita nella Federazione Russa devono essere corredati da un documento che attesti la loro varietà o razza e la loro origine.
2. Il documento di cui nel punto 1 del presente articolo inerente alle varietà derivate, iscritte nel Registro nazionale delle varietà derivate protette, può essere concesso solo dal titolare del brevetto e dal licenziatario.
Articolo 1445. Brevettazione della nuova varietà in Stati stranieri
La domanda di brevetto per nuova varietà può essere depositata in uno Stato straniero. Le spese dovute alla protezione della varietà derivata fuori dei confini della Federazione Russa sono a carico del richiedente.
_ 6. Tutela dei diritti dei costitutori della nuova varietà e degli altri titolari di brevetto
Articolo 1446. Violazione dei diritti del costitutore della nuova novità o di un altro titolare di brevetto Rappresentano violazione dei diritti del costitutore della nuova novità o di un altro titolare di
brevetto, in particolare:
1) utilizzazione della nuova varietà con mancato rispetto del punto 3 dell'articolo 1421 del presente Xxxxxx;
2) attribuzione alla semenza o materiale da riproduzione in produzione e/o in vendita di una denominazione che è diversa dalla denominazione della rispettiva nuova varietà registrata;
3) attribuzione alla semenza o materiale da riproduzione in produzione e/o in vendita della denominazione della rispettiva nuova varietà registrata, se non sono semenza o materiale da riproduzione di questa varietà;
4) attribuzione alla semenza o materiale da riproduzione in produzione e/o in vendita di una denominazione simile alla denominazione della rispettiva nuova varietà registrata, suscettibile di creare confusione.
Articolo 1447. Pubblicazione della sentenza del tribunale relativa alla violazione del diritto esclusivo sulla nuova varietà
Il costitutore della nuova varietà o un altro titolare di brevetto ha il diritto di chiedere all'ente federale del potere esecutivo in materia di nuove varietà derivate la pubblicazione nel bollettino ufficiale della sentenza inerente all'uso illecito della nuova varietà o a un'altra trasgressione dei diritti del titolare di brevetto ai sensi del punto 1 dell'articolo 1252 del presente Xxxxxx.
Capitolo 74. DIRITTO SULLE TOPOLOGIE DEI MICROCIRCUITI INTEGRATI
Articolo 1448. Topologia del microcircuito integrato
1. La topologia di un microcircuito integrato è la disposizione tridimensionale geometrica, fissata su un supporto materiale, di un insieme di elementi del microcircuito integrato e delle connessioni tra essi. Il microcircuito integrato è un prodotto microelettronico di livello finale o intermedio, destinato ad eseguire le funzioni di circuito elettronico, di cui gli elementi e le connessioni sono integralmente formati dentro un pezzo di materiale e/o sulla superficie del materiale, sulla base del quale è fabbricato il prodotto.
2. La protezione giuridica concessa dal presente Codice riguarda solo la topologia originale del microcircuito integrato, costruita in seguito allo sforzo intellettuale creativo dell'autore e sconosciuta dall'autore e/o dagli specialisti nel campo di sviluppo dei microcircuiti integrati alla data della sua costruzione. La topologia del microcircuito integrato è riconosciuta originale, finché non è dimostrato il contrario.
La topologia di un microcircuito integrato costituito da elementi conosciuti dagli specialisti nel campo di sviluppo dei microcircuiti integrati alla data della sua costruzione fruisce della protezione giuridica, se la combinazione di tali elementi nel loro insieme risponde al requisito dell'originalità.
3. La protezione giuridica concessa dal presente Xxxxxx non si estende su idee, procedimenti, sistemi, tecnologie o informazioni codificate, che possono esser realizzate nella topologia del microcircuito integrato.
Articolo 1449. Diritto sulla topologia del microcircuito integrato
1. All'autore della topologia del microcircuito integrato conforme alle condizioni di concessione della protezione legale previste dal presente Codice (topologia) spettano i diritti intellettuali di cui sotto:
1) diritto esclusivo;
2) diritto d'autore.
2. Nei casi previsti dal presente Xxxxxx l'autore della topologia del circuito integrato gode anche di altri diritti, in particolare quello alla rimunerazione per uso della topologia creata di ufficio.
Articolo 1450. Autore della topologia del microcircuito integrato
È riconosciuto autore della topologia del circuito integrato l'individuo per opera del quale è stata creata tale topologia. La persona, indicata come autore nella domanda di certificato di registrazione statale della topologia del microcircuito integrato, è considerata autore di questa topologia, se non è stato dimostrato il contrario.
Articolo 1451. Coautori della topologia del microcircuito integrato
1. Gli individui che hanno costruito la topologia del microcircuito integrato con il lavoro creativo congiunto sono riconosciuti coautori.
2. Ogni coautore fruisce del diritto di usare la topologia a sua discrezione, se un accordo tra loro non dispone diversamente.
3. I rapporti dei coautori, inerenti alla distribuzione del ricavato dall'uso della topologia e alla disposizione del diritto esclusivo sulla topologia, sono disciplinati rispettivamente dalle disposizioni del punto 3 dell'articolo 1229 del presente Xxxxxx.
La gestione del diritto all'ottenimento del certificato di registrazione statale del microcircuito integrato viene realizzata dai coautori congiuntamente.
Articolo 1452. Registrazione statale della topologia del microcircuito integrato
1. L'avente diritto durante il periodo degli effetti del diritto esclusivo sulla topologia del microcircuito integrato (articolo 1457) può, se lo ritiene opportuno, registrare la topologia presso l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale.
La topologia che contiene informazioni costituenti segreto di Stato, non è soggetta alla registrazione statale. La persona, che ha depositato la domanda di certificato di registrazione statale della topologia del microcircuito integrato (richiedente), è responsabile della divulgazione delle informazioni sulla topologia, qualora contenga il segreto di Stato, in conformità alla legislazione della Federazione Russa.
2. Se prima del deposito della domanda di certificato di registrazione statale della topologia (domanda di registrazione) ha avuto luogo sfruttamento della topologia, la domanda può essere depositata entro due anni dal giorno del primo sfruttamento della topologia.
3. La domanda di registrazione deve riguardare una sola topologia e deve contenere:
1) istanza di registrazione statale della topologia con l'identificazione della persona alla quale si richiede di intestare la registrazione statale, nonché l'autore se questi non ha rinunciato ad essere menzionato come tale, la residenza o il domicilio di ciascuno di loro, la data del primo sfruttamento della topologia, qualora abbia avuto luogo;
2) materiali depositati che identificano la topologia, il riassunto compreso;
3) documento comprovante il versamento della tassa di importo stabilito oppure ragioni per esentare dal pagamento della tassa, o per ridurre il suo importo, o per differire il pagamento.
4. Le regole di deposito della domanda di registrazione sono disciplinate dall'ente federale del potere esecutivo competente per la normativa legale nel campo di proprietà intellettuale.
5. In base alla domanda di registrazione l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale verifica la disponibilità di tutti i documenti necessari e la loro rispondenza ai requisiti di cui nel punto 3 del presente articolo. Nel caso di esito positivo della verifica il suddetto ente federale annota la topologia nel Registro delle topologie dei microcircuiti integrati, rilascia al richiedente il certificato di registrazione statale della topologia del microcircuito integrato e pubblica le informazioni sulla topologia registrata nel bollettino ufficiale.
Su invito dell'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale o di propria iniziativa il richiedente ha facoltà, prima della pubblicazione delle informazioni sul bollettino ufficiale, di integrare, puntualizzare o correggere i materiali della domanda di registrazione.
6. Le modalità di registrazione statale delle topologie, la forma dei certificati di registrazione statale, la lista delle informazioni riportate nei certificati e quella delle informazioni pubblicate dall'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale nel bollettino ufficiale, sono disciplinate dall'ente federale del potere esecutivo competente per la normativa legale nel campo di proprietà intellettuale.
7. I contratti di cessione o pignoramento del diritto esclusivo sulla topologia registrata, i contratti di licenza inerenti alla concessione del diritto di utilizzazione della topologia registrata ed il trasferimento del diritto esclusivo su tale topologia ad altre persone senza contratto, sono soggetti alla registrazione statale presso l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale.
Le informazioni sul cambiamento del titolare del diritto e sulle servitù del diritto esclusivo sulla topologia vengono annotate sul Registro delle topologie dei microcircuiti integrati in base al contratto registrato e un altro documento che istituisce il diritto, e vengono pubblicate nel suddetto bollettino ufficiale.
8. Le informazioni annotate nel Registro delle topologie dei microcircuiti integrati sono ritenute attendibili, se non è dimostrato diversamente. La responsabilità dell'attendibilità delle informazioni prodotte per la registrazione è a carico del richiedente.
Articolo 1453. Diritto d'autore sulla topologia del microcircuito integrato
Il diritto d'autore, cioè il diritto di essere riconosciuto autore di una tipologia, non è alienabile né trasferibile, neanche in caso di cessione a un'altra persona o di trasferimento a questi del diritto esclusivo sulla tipologia e in caso di conferimento a un'altra persona del diritto di usarla. La rinuncia a questo diritto è considerata nulla.
Articolo 1454. Diritto esclusivo sulla tipologia
1. Il titolare del diritto gode del diritto esclusivo sull'uso della topologia ai sensi dell'articolo 1229 del presente Xxxxxx in qualsiasi modo che non sia contrario alla legge (diritto esclusivo sulla topologia), in particolare nei modi indicati nel punto 2 del presente articolo. Il titolare del diritto può disporre del diritto esclusivo sulla tipologia.
2. Sono riconosciuti utilizzazione della topologia gli atti finalizzati alla produzione degli utili, in particolare:
1) riproduzione della topologia interamente o parzialmente tramite incorporazione nel microcircuito integrato o in un altro modo, ad eccezione della riproduzione solo di quella parte della topologia che non è originale;
2) importazione nel territorio della Federazione Russa, messa in vendita o altro tipo di commercializzazione della topologia, o di un microcircuito integrato in cui è incorporata la topologia, o di un prodotto che incorpora tale microcircuito integrato.
3. Alla persona, che ha costruito indipendentemente una tipologia identica a un'altra topologia, è riconosciuto l'autonomo diritto esclusivo su questa topologia.
Articolo 1455. Simbolo di protezione della topologia del microcircuito integrato
Il titolare del diritto, per annunciare il suo diritto esclusivo sulla topologia, ha facoltà di usare il simbolo di protezione, da collocare sulla topologia nonché sui prodotti che contengono tale tipologia, che è composto da lettera "T" maiuscola evidenziata ("Т", [Т], Т <*>, Т* o Т <**>), data di inizio del diritto esclusivo sulla topologia e informazione che rende possibile identificare il titolare del diritto.
<*> Lettera "T" racchiusa da un cerchio.
<**> Lettera "T" racchiusa da un quadrato.
Articolo 1456. Atti che non costituiscono violazione del diritto esclusivo sulla topologia Non costituiscono violazione del diritto esclusivo sulla topologia:
1) realizzazione degli atti di cui nel punto 2 dell'articolo 1454 del presente Codice nei confronti del microcircuito integrato in cui è stata incorporata una topologia riprodotta illegittimamente, nonché nei confronti di qualsiasi prodotto che comprende tale microcircuito integrato, in caso che la persona che commette queste azioni non sappia e non debba sapere il fatto che nel microcircuito integrato è stata incorporata una topologia riprodotta illegittimamente. Dopo aver ricevuto l'avviso della riproduzione illegittima della topologia, la persona di cui sopra può utilizzare la scorta disponibile dei prodotti comprensivi del microcircuito integrato in cui è incorporata una topologia riprodotta illegittimamente nonché i prodotti commissionati prima di questo momento. Nel contempo detta persona è tenuta a pagare al titolare del diritto un rimborso per lo sfruttamento della topologia commisurabile al compenso che potrebbe essere versato in circostanze paragonabili per topologia analoga;
2) sfruttamento della topologia a scopi personali che non mirano all'ottenimento degli utili, nonché ai fini di valutazione, analisi, ricerca o insegnamento;
3) diffusione dei microcircuiti integrati con la topologia, commercializzati prima, dalla persona titolare del diritto esclusivo sulla topologia, o da un'altra persona con autorizzazione dell'avente diritto.
Articolo 1457. Durata del diritto esclusivo sulla topologia
1. Il diritto esclusivo sulla topologia dura dieci anni.
2. Gli effetti del diritto esclusivo sulla topologia decorrono o dal giorno del primo sfruttamento della topologia, per il quale si intende la data fissata in modo documentato di commercializzazione nella Federazione Russa o in qualsiasi Stato straniero di questa topologia, oppure di un microcircuito integrato nel quale è incorporata questa topologia, oppure di un prodotto che comprende tale microcircuito integrato, o dal giorno di registrazione della topologia presso l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale, in funzione del fatto quale degli eventi sopraccitati è anteriore.
3. In caso di avvento di una topologia originale identica, costruita indipendentemente da un altro autore, i diritti esclusivi su ambedue topologie cessano alla scadenza dei dieci anni dal giorno di inizio del diritto esclusivo sulla prima.
4. Decorso il termine degli effetti del diritto esclusivo, la topologia diviene di pubblico dominio, cioè può essere liberamente sfruttata da qualsiasi persona senza alcun consenso o autorizzazione e senza pagare un compenso per l'utilizzazione.
Articolo 1458. Contratto di cessione del diritto esclusivo sulla topologia
Attraverso il contratto di cessione del diritto esclusivo sulla topologia una parte (titolare del diritto) cede o si impegna a cedere il diritto esclusivo di sua proprietà sulla rispettiva topologia totalmente all'altra parte, cessionario del diritto esclusivo sulla topologia.
Articolo 1459. Contratto di licenza su concessione del diritto di sfruttamento della topologia del microcircuito integrato
Nell'ambito del contratto di licenza una parte, il titolare del diritto esclusivo sulla topologia (concessore di licenza), concede o si impegna a concedere all'altra parte (concessionario di licenza), il diritto di sfruttamento di questa topologia nei limiti stabiliti dal contratto.
Articolo 1460. Forma e registrazione statale del contratto di cessione del diritto esclusivo sulla topologia e del contratto di licenza
1. Il contratto di cessione del diritto esclusivo sulla topologia e quello di licenza devono essere redatti per iscritto.
2. Se la topologia è stata registrata (articolo 1452), il contratto di cessione del diritto esclusivo sulla topologia e quello di licenza sono soggetti alla registrazione statale presso l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale.
Articolo 1461. Topologia creata di ufficio
1. La topologia creata dal dipendente nell'ambito di esecuzione di un rapporto di lavoro o di un incarico specifico del datore di lavoro, è ritenuta topologia creata di ufficio.
2. Il diritto d'autore sulla nuova topologia spetta al lavoratore.
3. Il diritto esclusivo sulla topologia creata di ufficio spetta al datore di lavoro, se il contratto tra lui e il lavoratore non dispone diversamente.
4. Qualora il diritto esclusivo sulla topologia spetti al datore di lavoro o è stato da lui ceduto a un terzo, il lavoratore fruisce del diritto di avere dal datore di lavoro un compenso. L'importo di tale compenso, le condizioni e le modalità di pagamento sono disciplinate dal contratto tra dipendente e datore di lavoro, e in caso di controversia dal tribunale.
5. La topologia creata dal dipendente utilizzando risorse finanziarie, tecniche e altre risorse materiali del datore di lavoro, ma non nell'ambito delle proprie mansioni o di un incarico specifico del datore di lavoro, non viene riconosciuta topologia creata di ufficio. Il diritto esclusivo su tale topologia spetta al lavoratore. In tale caso il datore di lavoro fruisce del diritto di chiedere, di sua scelta, la concessione della licenza semplice (non esclusiva) gratuita per utilizzare la topologia per fabbisogni interni durante tutto il periodo degli effetti del diritto esclusivo sulla topologia, oppure chiedere la rifusione delle spese sostenute in seguito alla creazione di tale nuova topologia.
Articolo 1462. Topologia creata nell'ambito di adempimento di un contratto
1. Qualora la topologia venga creata nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto di appalto oppure di un contratto di realizzazione dell'attività di ricerca, di sviluppo o tecnologica, il quale non prevedeva esplicitamente la costruzione della stessa, il diritto esclusivo su tale topologia appartiene all'appaltatore (commissionario), se il contratto tra lui e il committente non dispone diversamente.
In questo caso il committente ha facoltà, se il contratto non dispone diversamente, di sfruttare la topologia ottenuta in questo modo agli stessi fini ai quali è stato stipulato il rispettivo contratto alle condizioni di licenza semplice (non esclusiva) per tutto il periodo di durata del diritto esclusivo senza pagare per questa utilizzazione un compenso supplementare. Qualora l'appaltatore (commissionario) ceda il diritto esclusivo sulla topologia a un'altra persona, il committente mantiene la facoltà di utilizzare la topologia alle condizioni di cui sopra.
2. Qualora in base al contratto tra appaltatore (commissionario) e committente il diritto esclusivo sulla topologia sia ceduto al committente o a un terzo da lui designato, l'appaltatore (commissionario) fruisce del diritto di sfruttare la topologia per fabbisogni interni alle condizioni di licenza semplice (non esclusiva) gratuita per tutto il periodo di durata del diritto esclusivo sulla topologia, se il contratto non dispone diversamente.
3. All'autore della topologia di cui al punto 1 del presente articolo, il quale non risulta titolare del diritto esclusivo su tale topologia, spetta il compenso ai sensi del punto 4 dell'articolo 1461 del presente Xxxxxx.
Articolo 1463. Topologia creata su commessa
1. Qualora una topologia sia stata creata nell'ambito di un contratto l'oggetto del quale rappresentava la creazione della stessa (su commessa), il diritto esclusivo su tale topologia spetta al committente, se il contratto tra appaltatore (commissionario) e committente non prevede altro.
2. Qualora diritto esclusivo sulla topologia ai sensi del punto 1 del presente articolo spetti al committente o a un terzo da lui designato, l'appaltatore (commissionario), se il contratto non dispone altrimenti, fruisce del diritto di utilizzare la topologia per fabbisogni interni alle condizioni di licenza semplice (non esclusiva) gratuita per tutto il periodo di durata del diritto esclusivo.
3. Qualora in base al contratto tra appaltatore (commissionario) e committente il diritto esclusivo sulla topologia spetti all'appaltatore (commissionario), il committente fruisce del diritto di sfruttare la topologia per fabbisogni interni alle condizioni di licenza semplice (non esclusiva) gratuita per tutto il periodo di durata del diritto esclusivo sulla topologia.
4. All'autore della topologia creata su commessa, il quale non risulta titolare del brevetto, spetta il compenso ai sensi del punto 4 dell'articolo 1461 del presente Xxxxxx.
Articolo 1464. Topologia creata nell'ambito di esecuzione lavori per bisogni statali e municipali
Le topologie create nell'ambito di un contratto statale o municipale di esecuzione lavori sono trattate rispettivamente in conformità alle disposizioni dell'articolo 1298 del presente Codice.
Capitolo 75. DIRITTO SUL SEGRETO DI PRODUZIONE (KNOW-HOW)
Articolo 1465. Segreto di produzione (know-how)
Si considerano segreto di produzione (know-how) le informazioni di qualsiasi carattere (produttive, tecniche, economiche, organizzative ecc.), in particolare opere dell'ingegno nel campo tecnico scientifico, nonché le informazioni sui metodi di realizzazione dell'attività professionale, le quali hanno un valore commerciale effettivo o potenziale in virtù della loro mancata conoscenza per i terzi, alle quali i terzi non hanno libero accesso in maniera legittima e nei confronti delle quali il detentore di tali informazioni ha introdotto il regime di segreto commerciale.
Articolo 1466. Diritto esclusivo su un segreto di produzione
1. Il titolare del segreto di produzione gode del diritto esclusivo sull'uso dello stesso ai sensi dell'articolo 1229 del presente Xxxxxx in qualsiasi modo che non sia contrario alla legge (diritto esclusivo sul segreto di produzione), in particolare nella produzione di articoli e nella realizzazione delle soluzioni economiche ed organizzative. Il titolare del segreto di produzione può disporre del diritto esclusivo di cui sopra.
2. La persona che, in buona fede e indipendentemente dagli altri detentori del segreto di produzione, è divenuto detentore delle informazioni che costituiscono il contenuto del segreto di produzione protetto, acquisisce il proprio diritto esclusivo su questo segreto di produzione.
Articolo 1467. Durata del diritto esclusivo sul segreto di produzione
Il diritto esclusivo sul segreto di produzione dura finché rimane mantenuta la riservatezza delle informazioni che ne costituiscono il contenuto. Dal momento che la riservatezza delle rispettive informazioni è mancata, il diritto esclusivo sul segreto di produzione cessa per tutti i titolari del diritto.
Articolo 1468. Contratto di cessione del diritto esclusivo sul segreto di produzione
1. Attraverso il contratto di cessione del diritto esclusivo sul segreto di produzione una parte (titolare del diritto) cede o si impegna a cedere il diritto esclusivo di sua proprietà sul rispettivo segreto di produzione totalmente all'altra parte, cessionario del diritto esclusivo su questo segreto di produzione.
2. In caso di cessione del diritto esclusivo sul segreto di produzione la persona che ha disposto del proprio diritto è tenuta a mantenere la riservatezza del segreto di produzione fino alla cessazione degli effetti del diritto esclusivo sul segreto di produzione.
Articolo 1469. Contratto di licenza su concessione del diritto di sfruttamento del segreto di produzione
1. Nell'ambito del contratto di licenza una parte, il titolare del diritto esclusivo sul segreto di produzione (concessore di licenza), concede o si impegna a concedere all'altra parte (concessionario di licenza), il diritto di sfruttamento del rispettivo segreto di produzione nei limiti stabiliti dal contratto.
2. Il contratto di licenza può essere stipulato sia con indicazione, sia senza indicazione del decorso del suo termine. Qualora il termine, per il quale è stipulato il contratto di licenza, non sia indicata nel contratto, qualsiasi parte ha facoltà in qualsiasi momento di rinunciare al contratto, avvisandone l'altra parte almeno sei mesi prima, se il contratto non prevede un termine più lungo.
3. In caso di cessione del diritto esclusivo sul segreto di produzione la persona che ha disposto del proprio diritto è tenuta a mantenere la riservatezza del segreto di produzione durante tutto il periodo di validità del contratto di licenza.
Le persone che hanno avuto i rispettivi diritti nell'ambito del contratto di licenza sono tenute a mantenere la riservatezza del segreto di produzione fino alla scadenza del diritto esclusivo sul segreto di produzione.
Articolo 1470. Segreto di produzione creato di ufficio
1. Il diritto esclusivo sul segreto di produzione creato dal dipendente nell'ambito di esecuzione di un rapporto di lavoro o di un incarico specifico del datore di lavoro (segreto di produzione creato di ufficio), spetta al datore di lavoro.
2. La persona che nell'ambito di esecuzione di un rapporto di lavoro o di un incarico specifico del datore di lavoro sia venuta a conoscere il segreto di produzione, è tenuta a mantenere la riservatezza delle informazioni ricevute fino alla cessazione degli effetti del diritto esclusivo sul segreto di produzione.
Articolo 1471. Segreto di produzione creato nell'ambito di adempimento di un contratto
Qualora il segreto di produzione venga realizzato nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto di appalto, di un contratto di realizzazione dell'attività di ricerca, di sviluppo o tecnologica oppure di un contratto di esecuzione lavori per bisogni statali e municipali, il diritto esclusivo su tale segreto di produzione appartiene all'appaltatore (commissionario), se il rispettivo contratto non dispone diversamente.
Qualora il segreto di produzione venga realizzato nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto stipulato dal responsabile di amministrazione o dall'amministratore dei fondi di bilancio con enti statali federali, il diritto esclusivo su tale segreto di produzione appartiene all'appaltatore (commissionario), se il contratto non dispone che il diritto spetta alla Federazione Russa.
Articolo 1472. Responsabilità per violazione del diritto esclusivo sul segreto di produzione
1. Chi ha trasgredito il diritto esclusivo sul segreto di produzione, in particolare una persona che illecitamente ha avuto le informazioni costituenti il segreto di produzione e ha divulgato o ha utilizzato queste nozioni, nonché una persona tenuta a mantenere la riservatezza del segreto di produzione ai sensi del punto 2 dell'articolo 1468, punto 3 dell'articolo 1469 o punto 2 dell'articolo 1470 del presente Xxxxxx, è tenuto a risarcire i danni arrecati con questa violazione del diritto esclusivo sul segreto di produzione, se la legge o il contratto con questa persona non prevedono un'altra responsabilità.
2. La persona che ha sfruttato il segreto di produzione e non sapeva e non doveva sapere il fatto che tale uso è illecito, in particolare considerato che ha avuto accesso al segreto di produzione casualmente o per errore, non ha responsabilità di cui al punto 1 del presente articolo.
Capitolo 76. DIRITTI SUI MEZZI DI INDIVIDUALIZZAZIONE DELLE PERSONE GIURIDICHE, MERCI, LAVORI, SERVIZI E IMPRESE
_ 1. Diritto alla ragione sociale
Articolo 1473. Ragione sociale
1. Una persona giuridica, che opera come ente commerciale, partecipa ai rapporti civilistici sotto la propria ragione sociale, che viene formulata nei documenti costitutivi della stessa e viene annotata nel registro nazionale delle persone giuridiche al momento di registrazione statale della persona giuridica.
2. La ragione sociale della persona giuridica deve contenere l'indicazione della sua forma giuridica e la denominazione distintiva della persona giuridica, che non può essere composta solo di parole che indicano il campo di attività.
3. La persona giuridica deve avere la regione sociale estesa e ha facoltà di averne un'abbreviata in lingua russa. La persona giuridica ha facoltà di avere anche una ragione sociale estesa e/o abbreviata nelle lingue delle etnie della Federazione Russa e/o in lingue straniere.
La ragione sociale della persona giuridica in lingua russa e nelle lingue delle etnie della Federazione Russa può includere prestiti da lingue straniere in trascrizione russa o rispettivamente in trascrizione delle lingue delle etnie della Federazione Russa, ad eccezione dei termini e delle sigle relative alla forma giuridica dell'ente.
4. La regione sociale della persona giuridica non può comprendere:
1) nome ufficiale completo o abbreviato della Federazione Russa, di Stati stranieri, né parole derivate da questi nomi;
2) nomi ufficiali completi o abbreviati delle autorità pubbliche federali, autorità pubbliche dei soggetti costituenti la Federazione Russa ed enti di autogoverno locale;
3) nomi completi o abbreviati di organizzazioni internazionali e intergovernativi;
4) nomi completi o abbreviati di associazioni pubbliche;
5) indicazioni contrarie all'interesse pubblico nonché ai principi dell'umanità e della morale.
La ragione sociale dell'azienda pubblica statale può contenere l'indicazione dell'appartenenza di tale impresa rispettivamente alla Federazione Russa o al soggetto costituente la Federazione Russa.
La citazione nella ragione sociale della società per azioni del nome ufficiale della Federazione Russa nonché delle parole che derivano da questo nome, può essere ammessa previa autorizzazione del Governo della Federazione Russa a condizione che oltre il settantacinque per cento delle azioni della società per azioni sono di proprietà della Federazione Russa. Detta autorizzazione viene concessa senza indicarne il decorso del termine, e può essere ritirata in caso di decadenza delle condizioni in virtù della quali la stessa è stata rilasciata. Le modalità di rilascio e di revoca dell'autorizzazione sono disciplinate dalla legge.
Nel caso di revoca dell'autorizzazione di citare nella ragione sociale della società per azioni il nome ufficiale della Federazione Russa nonché delle parole che derivano da questo nome, la società per azioni è tenuta ad apportare entro tre mesi rispettive modifiche nello statuto societario.
5. Qualora la ragione sociale della persona giuridica non sia conforme alle disposizioni dei punti 3 o 4 del presente articolo, l'ente preposto alla registrazione statale delle persone giuridiche ha facoltà di intentare causa contro tale persona giuridica al fine di coercizione a modificare la regione sociale.
Articolo 1474. Diritto esclusivo sulla ragione sociale
1. Alla persona giuridica appartiene il diritto esclusivo di usare la propria ragione sociale come mezzo di individualizzazione in qualsiasi modo che non sia contrario alla legge (diritto esclusivo sulla ragione sociale), in particolare indicazione della stessa sulle insegne, sulla carta intestata, negli annunci e nella pubblicità, sui prodotti o sulle loro confezioni.
Le ragioni sociali abbreviate nonché quelle nelle lingue delle etnie della Federazione Russa e in lingue straniere sono protette dal diritto esclusivo sulla ragione sociale alla condizione che siano iscritte nel registro nazionale delle persone giuridiche.
2. La disposizione del diritto esclusivo sulla ragione sociale (in particolare per mezzo di sua cessione o concessione a un'altra persona del diritto di usare la ragione sociale) non è ammessa.
3. Non è ammessa l'utilizzazione da parte della persona giuridica di una ragione sociale identica alla ragione sociale di un'altra persona giuridica o simile da ingenerare un rischio di confusione, se suddette persone giuridiche svolgono attività affini e la ragione sociale della seconda persona giuridica è stata depositata presso il registro nazionale delle persone giuridiche anteriormente alla ragione sociale della prima persona giuridica.
4. La persona giuridica che ha trasgredito le disposizioni del punto 3 del presente articolo è tenuta su richiesta dell'avente diritto a porre fine all'uso della ragione sociale identica a quella del titolare del diritto o simile da ingenerare un rischio di confusione, nei confronti delle attività analoghe alle attività condotte dal titolare del diritto, e risarcire a questi i danni arrecati.
Articolo 1475. Effetti del diritto esclusivo sulla ragione sociale nel territorio della Federazione Russa
1. Nel territorio della Federazione Russa vige il diritto esclusivo sulla ragione sociale depositata presso il registro nazionale delle persone giuridiche.
2. Il diritto esclusivo sulla ragione sociale decorre dal giorno di registrazione statale della persona giuridica e decade dal momento di cancellazione della ragione sociale dal registro nazionale unitario delle persone giuridiche in seguito alla cessione della persona giuridica oppure cambiamento della sua ragione sociale.
Articolo 1476. Correlazione del diritto sulla ragione sociale con quelli su denominazione commerciale e su marchio di fabbrica e marchio di servizio
1. La ragione sociale o singoli elementi della stessa possono essere usati dall'avente diritto nella composizione di una denominazione commerciale di sua proprietà.
La ragione sociale inserita nella denominazione commerciale è tutelata indipendentemente dalla protezione della denominazione commerciale.
2. La ragione sociale o singoli elementi della stessa possono essere usati dall'avente diritto nel marchio di fabbrica o marchio di servizio di sua proprietà.
La ragione sociale inclusa nel marchio di fabbrica o marchio di servizio è tutelata indipendentemente dalla protezione del marchio di fabbrica o marchio di servizio.
_ 2. Diritto sul marchio di fabbrica e diritto sul marchio di servizio
1. Generalità
Articolo 1477. Marchio di fabbrica e marchio di servizio
1. Il diritto sul marchio di fabbrica, cioè sul segno distintivo che serve a individualizzare i prodotti delle persone giuridiche o degli imprenditori individuali, è riconosciuto se attestato dal certificato del marchio di fabbrica (articolo 1481).
2. Le disposizioni del presente Codice nei confronti dei marchi di fabbrica sono rispettivamente applicabili ai marchi di servizio, cioè ai segni distintivi che servono a individualizzare i lavori realizzati o i servizi forniti dalle persone giuridiche o dagli imprenditori individuali.
Articolo 1478. Titolare del diritto esclusivo sul marchio di fabbrica
Il titolare del diritto esclusivo sul marchio di fabbrica può essere persona giuridica o imprenditore individuale.
Articolo 1479. Effetti del diritto esclusivo sul marchio di fabbrica nel territorio della Federazione Russa
Nel territorio della Federazione Russa vige il diritto esclusivo sul marchio di fabbrica depositato presso l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale, nonché in altri casi disciplinati dall'accordo internazionale della Federazione Russa.
Articolo 1480. Registrazione statale del marchio di fabbrica
La registrazione statale del marchio di fabbrica viene effettuata dall'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale nel Registro nazionale dei marchi di fabbrica e dei marchi di servizio della Federazione Russa (Registro nazionale dei marchi di fabbrica) nelle modalità stabilite negli articoli 1503 e 1505 del presente Codice.
Articolo 1481. Certificato del marchio di fabbrica
1. Il marchio di fabbrica depositato presso il Registro nazionale dei marchi di fabbrica è oggetto della concessione del certificato del marchio di fabbrica.
2. Il certificato del marchio di fabbrica attesta la priorità del marchio di fabbrica e il diritto esclusivo sul marchio di fabbrica nei confronti dei prodotti annotati nel certificato.
Articolo 1482. Tipi dei marchi di fabbrica
1. Possono costituire oggetto di registrazione segni verbali, figurativi, tridimensionali e altri simboli o rispettive combinazioni.
2. Il marchio di fabbrica può essere registrato in qualsiasi colore o combinazione cromatica.
Articolo 1483. Motivi per respingere la registrazione statale del marchio di fabbrica
1. Non possono costituire oggetto di registrazione statale come marchio di fabbrica i segni privi di capacità distintiva o costituiti esclusivamente da elementi che:
1) sono divenuti di uso comune per designare i prodotti di una certa specie;
2) sono simboli o termini generalmente conosciuti;
3) servono a caratterizzare i prodotti, in particolare ne indicano la specie, la qualità, la quantità, le proprietà, la destinazione, il valore nonché l'epoca, il luogo e il modo di produzione o di commercializzazione;
4) sono costituiti dalla forma dei prodotti, che è imposta esclusivamente o principalmente dalle proprietà o dalla destinazione dei prodotti.
I suddetti elementi possono essere incorporati nel marchio di fabbrica come elementi non protetti, se non vi hanno posizione dominante.
Le disposizioni del presente punto non sono applicabili ai segni che hanno acquisito la capacità distintiva in seguito al loro utilizzo.
2. Ai sensi dell'accordo internazionale della Federazione Russa non possono costituire oggetto di registrazione statale in qualità di marchio di fabbrica i segni costituiti esclusivamente da elementi che rappresentano:
1) stemmi (emblemi) di Stato, bandiere nazionali e altri simboli e segni di Stato;
2) nomi completi o abbreviati di organizzazioni internazionali e intergovernativi, rispettivi stemmi, bandiere, altri simboli e segni;
3) marchi di controllo, di garanzia e marchi standard ufficiali, bolli e sigilli, onorificenze e altre insegne distintive;
4) segni somiglianti da ingenerare un rischio di confusione agli elementi di cui nei paragrafi 1 - 3 del presente punto.
I suddetti elementi possono essere incorporati nel marchio di fabbrica come elementi non protetti, previa autorizzazione della rispettiva autorità competente.
3. Non possono costituire oggetto di registrazione statale come marchio di fabbrica i segni costituiti da o contenenti elementi che:
1) sono falsi o capaci di indurre in inganno il consumatore relativamente al prodotto o al suo costruttore;
2) contrari all'interesse pubblico, ai principi dell'umanità e della morale.
4. Non possono costituire oggetto di registrazione statale come marchio di fabbrica i segni identici o somiglianti da ingenerare un rischio di confusione alle denominazioni ufficiali e alle immagini degli elementi di particolare valore del patrimonio culturale delle etnie della Federazione Russa o degli elementi del patrimonio culturale o naturale mondiale, nonché alle immagini dei beni culturali custoditi in collezioni, raccolte e fondi, se tale registrazione è intestata alle persone che non ne sono proprietari, senza autorizzazione dei proprietari o delle persone incaricate dai proprietari di registrare tali segni come marchi di fabbrica.
5. Ai sensi dell'accordo internazionale della Federazione Russa non possono costituire oggetto di registrazione statale come marchio di fabbrica i segni che riproducono o contengono elementi tutelati in uno degli Stati firmatari del suddetto accordo internazionale in qualità di indicazione che permette di identificare vini o bevande alcoliche come provenienti dal suo territorio (prodotti entro i limiti di un ambiente geografico di detto Stato) e possedenti una particolare qualità, reputazione o altre caratteristiche, determinate principalmente dalla loro origine, se il marchio di fabbrica è destinato a designare vini o bevande alcoliche che non provengono dal territorio di detto ambiente geografica.
6. Non possono costituire oggetto di registrazione statale come marchio di fabbrica i segni identici o somiglianti da ingenerare un rischio di confusione a:
1) marchi di fabbrica di altre persone depositati per registrazione (articolo 1492) relativi a prodotti affini e aventi priorità anteriore, se la domanda di registrazione del marchio di fabbrica non è stata ritirata né riconosciuta ritirata;
2) marchi di fabbrica di altre persone protetti nella Federazione Russa, in particolare ai sensi dell'accordo internazionale della Federazione Russa, relativi a prodotti affini e aventi priorità anteriore;
3) marchi di fabbrica di altre persone riconosciuti, nelle modalità disciplinate dal presente Codice, marchi rinomati nella Federazione Russa, relativi a prodotti affini.
La registrazione, come marchio di fabbrica relativo ai prodotti affini, di un segno somigliante da ingenerare un rischio di confusione con qualche altro marchio di fabbrica riportato nel presente comma, è ammissibile solo con il consenso dell'avente diritto.
7. Non possono costituire oggetto di registrazione statale come marchio di fabbrica relativamente a qualsiasi prodotto i segni identici o somiglianti da ingenerare un rischio di confusione alla denominazione di origine dei prodotti, protetto ai sensi del presente Codice, eccezion fatta per il caso in cui tale segno è inserito come elemento non protetto nel marchio di fabbrica registrato al nome della persona che fruisce del diritto esclusivo su tale denominazione, se la registrazione del marchio di fabbrica riguarda gli stessi prodotti per individualizzare i quali è registrata la denominazione di origine del prodotto.
8. Non possono costituire oggetto di registrazione statale relativamente a prodotti affini come marchio di fabbrica i segni identici o somiglianti da ingenerare un rischio di confusione alla ragione sociale o alla denominazione commerciale protetta nella Federazione Russa (o singoli elementi di ragione sociale o denominazione commerciale) oppure alla denominazione della varietà derivata depositata presso il Registro nazionale delle varietà derivate, i diritti sui quali nella Federazione Russa sono sorti per altre persone anteriormente alla data di priorità del marchio di fabbrica in registrazione.
9. Non possono costituire oggetto di registrazione statale come marchio di fabbrica i segni identici
a:
1) titolo di un'opera scientifica, letteraria o artistica, notorio nella Federazione Russa alla data della
domanda di registrazione statale del marchio di fabbrica (articolo 1492), personaggio o citazione da tale opera, opera d'arte o frammento della stessa, senza previo consenso dell'avente diritto, se i diritti sulla rispettiva opera sono anteriori alla data di priorità del marchio in registrazione;
2) nome (articolo 19), pseudonimo (punto 1 dell'articolo 1265) o denominazione da loro derivativa, ritratto o facsimile di una persona notoria nella Federazione Russa alla data di deposito della domanda, senza previo consenso di detta persona e del suo avente causa;
3) prototipo industriale, marchio di conformità, nome di dominio, diritti sui quali sono anteriori alla data di priorità del marchio in registrazione.
10. Qualora ricorrano i motivi indicati nel presente articolo la protezione giuridica non si estende neanche ai segni considerati marchi di fabbrica in conformità agli accordi internazionali della Federazione Russa.
2. Utilizzo del marchio di fabbrica e disposizione del diritto esclusivo sul marchio di fabbrica
Articolo 1484. Diritto esclusivo sul marchio di fabbrica
1. La persona alla quale è intestato il marchio di fabbrica (titolare del diritto) gode del diritto esclusivo sull'impiego del marchio di fabbrica ai sensi dell'articolo 1229 del presente Xxxxxx in qualsiasi modo che non sia contrario alla legge (diritto esclusivo sul marchio di fabbrica), in particolare nei modi indicati nel punto 2 del presente articolo. Il titolare del diritto può disporre del diritto esclusivo sul marchio di fabbrica.
2. Il diritto esclusivo sul marchio di fabbrica può essere realizzato per individualizzare prodotti, lavori o servizi, per i quali il marchio di fabbrica è stato registrato, in particolare tramite apposizione del marchio:
1) sui prodotti, in particolare sulle etichette, sulle confezioni dei prodotti che vengono fabbricati, offerti in vendita, venduti, esposti in mostre e fiere o in qualche altro modo introdotti in circolazione nel territorio della Federazione Russa, oppure sono conservati o trasportati a questo scopo oppure importati nel territorio della Federazione Russa;
2) durante esecuzione dei lavori, prestazione dei servizi;
3) sulla documentazione relativa all'immissione dei prodotti in circolazione;
4) nelle offerte di vendita dei prodotti, di esecuzione dei lavori, di prestazione dei servizi nonché negli annunci, sulle insegne e nella pubblicità;
5) nella rete Internet, in particolare nel nome di dominio e in altri metodi di indirizzamento.
3. Nessuno può utilizzare, senza previa autorizzazione del titolare del diritto, segni somiglianti al suo marchio di fabbrica nei confronti dei prodotti per individualizzare i quali il marchio è stato registrato, o prodotti affini, se in seguito a tale impiego possa determinarsi una probabilità di confusione.
Articolo 1485. Simbolo di protezione del marchio di fabbrica
Il titolare del diritto, per manifestare il suo diritto esclusivo sul marchio di fabbrica, ha facoltà di usare il simbolo di protezione, da collocare accanto al marchio di fabbrica, composto della lettera latina"R" o lettera latina "R" racchiusa da un cerchio <*> oppure diciture "marchio di fabbrica" o "marchio di fabbrica registrato", indicando che il segno usato è marchio di fabbrica protetto nel territorio della Federazione Russa.
<*> Lettera "R" racchiusa da un cerchio.
Articolo 1486. Conseguenze del non uso del marchio di fabbrica
1. La protezione giuridica del marchio di fabbrica può decadere anticipatamente nei confronti di tutti i prodotti o una parte dei prodotti per individualizzare i quali il marchio è stato registrato, qualora il marchio di fabbrica non sia stato usato ininterrottamente durante qualsiasi tre anni dopo la sua registrazione statale. La domanda di cessazione anticipata della protezione giuridica del marchio di fabbrica in seguito al non uso dello stesso può essere depositata dalla persona interessata presso la camera di controversie in materia di brevetti decorsi i tre anni di cui sopra a condizione che fino al deposito di tale domanda il marchio di fabbrica non è stato usato.
2. Ai fini del presente articolo per uso del marchio di fabbrica si intende l'uso dello stesso da parte del titolare del diritto o di una persona alla quale tale diritto è conferito in base al contratto di licenza in conformità all'articolo 1489 del presente Xxxxxx, oppure da un'altra persona che gode dell'uso del marchio di fabbrica sotto il controllo dell'avente diritto, a condizione che l'uso del marchio di fabbrica avvenga in rispetto del punto 2 dell'articolo 1484 del presente Codice, fatti salvi i casi in cui i rispettivi atti non riguardano direttamente l'introduzione dei prodotti in circolazione, nonché l'uso del marchio di fabbrica con modifica di singoli elementi dello stesso che non abbia effetto sulla sua capacità distintiva e non delimiti la protezione concessa al marchio di fabbrica.
3. L'onere della prova di uso del marchio di fabbrica è a carico del titolare del diritto.
Durante l'esame della possibilità di cessazione anticipata della protezione giuridica del marchio di fabbrica in seguito al non uso dello stesso, possono essere prese in considerazione le prove prodotte dal titolare del diritto, relative al fatto che il marchio di fabbrica non è stato usato per motivi che non dipendono da lui.
4. La cessazione della protezione giuridica del marchio di fabbrica determina la decadenza del diritto esclusivo su questo marchio.
Articolo 1487. Esaurimento del diritto esclusivo sul marchio di fabbrica
Non è considerata violazione del diritto esclusivo sul marchio di fabbrica l'utilizzazione del marchio di fabbrica da altre persone nei confronti dei prodotti che sono stati immessi in circolazione nel territorio della Federazione Russa direttamente dall'avente diritto o con suo consenso.
Articolo 1488. Contratto di cessione del diritto esclusivo sul marchio di fabbrica
1. Attraverso il contratto di cessione del diritto esclusivo sul marchio di fabbrica una parte (titolare del diritto) cede o si impegna a cedere totalmente il diritto esclusivo di sua proprietà sul rispettivo marchio di fabbrica, relativamente a tutti i prodotti o a una parte dei prodotti per individualizzare i quali il marchio è stato registrato, all'altra parte, cessionario del diritto esclusivo.
2. La cessione del diritto esclusivo sul marchio di fabbrica non può essere oggetto del contratto, se può divenire idoneo ad indurre in inganno il consumatore relativamente al prodotto o al suo fabbricante.
3. La cessione del diritto esclusivo sul marchio di fabbrica che contiene come elemento non protetto la denominazione di origine del prodotto, alla quale nel territorio della Federazione Russa è concessa la protezione giuridica (punto 7 dell'articolo 1483), è ammessa solo qualora il cessionario fruisca del diritto esclusivo su tale denominazione.
Articolo 1489. Contratto di licenza su concessione del diritto di sfruttamento del marchio di fabbrica
1. Nell'ambito del contratto di licenza una parte, il titolare del diritto esclusivo sul marchio di fabbrica (concessore di licenza), concede o si impegna a concedere all'altra parte (concessionario di licenza), il diritto di sfruttamento del marchio di fabbrica nei limiti stabiliti dal contratto, con o senza indicazione del territorio in cui è ammessa tale utilizzazione, relativamente a un certo campo di attività imprenditoriale.
2. Il licenziatario è tenuto a provvedere alla conformità della qualità dei prodotti, da lui fabbricati o venduti sulle quali da lui viene apposto il marchio di fabbrica oggetto di licenza, ai requisiti di qualità deliberate dal concessore di licenza. Il concessore ha facoltà di controllare il rispetto di questa condizione. Nell'ambito dei requisiti intimati al concessionario di licenza come costruttore dei prodotti, il concessionario e il concessore hanno responsabilità solidale.
3. Il conferimento del diritto esclusivo sul marchio di fabbrica che contiene come elemento non protetto la denominazione di origine del prodotto, alla quale nel territorio della Federazione Russa è concessa la protezione giuridica (punto 7 dell'articolo 1483), è ammessa solo qualora il concessionario fruisca del diritto esclusivo su tale denominazione.
Articolo 1490. Forma e registrazione statale dei contratti di disposizione del diritto esclusivo sul marchio di fabbrica
1. Il contratto di cessione del diritto esclusivo sul marchio di fabbrica, il contratto di licenza nonché altri contratti attraverso i quali si realizza la disposizione del diritto esclusivo sul marchio di fabbrica devono essere redatti per iscritto e sono soggetti alla registrazione statale presso l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale.
2. Le modalità di registrazione statale dei contratti di cui nel punto 1 del presente articolo sono disciplinate dall'ente federale del potere esecutivo competente per la normativa legale nel campo di proprietà intellettuale.
Articolo 1491. Durata del diritto esclusivo sul marchio di fabbrica
1. Il diritto esclusivo sul marchio di fabbrica dura dieci anni a decorrere dal giorno di deposito della domanda di registrazione statale del marchio di fabbrica presso l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale.
2. Gli effetti del diritto esclusivo sul marchio di fabbrica possono essere rinnovati per un altro periodo di dieci anni su domanda dell'avente diritto da depositare durante l'ultimo anno degli effetti del diritto.
Il numero di periodi per i quali possono essere rinnovati gli effetti del diritto esclusivo sul marchio di fabbrica non è limitato.
Su istanza del titolare del diritto gli può essere concessa una dilazione di sei mesi, dopo la decorrenza degli effetti del diritto esclusivo sul marchio di fabbrica, per depositare la suddetta domanda a condizione di versamento della tassa.
3. La rinnovazione degli effetti del diritto esclusivo sul marchio di fabbrica viene annotata dall'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale nel Registro nazionale dei marchi di fabbrica e nel certificato del marchio di fabbrica.
3. Registrazione statale del marchio di fabbrica
Articolo 1492. Domanda di marchio di fabbrica
1. La domanda di registrazione statale del marchio di fabbrica (domanda di marchio di fabbrica) viene depositata presso l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale dalla perone giuridica o dall'imprenditore individuale (richiedente).
2. La domanda di marchio di fabbrica deve riguardare un solo marchio.
3. La domanda di marchio di fabbrica deve contenere:
1) istanza di registrazione statale del segno come marchio di fabbrica con indicazione del richiedente, sua residenza o suo domicilio;
2) segno in oggetto;
3) elenco dei prodotti nei confronti dei quali si richiede la registrazione statale del marchio di fabbrica, raggruppati secondo le classi della Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi;
4) descrizione del segno in oggetto.
4. La domanda di marchio di fabbrica viene firmata dal richiedente, mentre in caso di deposito per mezzo dell'agente di brevetti o un altro mandatario, dal richiedente o dal suo mandatario che deposita la domanda.
5. Alla domanda di marchio di fabbrica devono essere allegati:
1) documento comprovante il pagamento dell'importo stabilito della tassa per il deposito della domanda;
2) statuto del marchio collettivo, se la domanda riguarda un marchio collettivo (punto 1 dell'articolo 1511).
6. La domanda di marchio di fabbrica viene depositata in lingua russa.
I documenti allegati alla domanda vengono consegnati in russo o in un'altra lingua. Qualora i documenti vengano consegnati in un'altra lingua, la domanda viene corredata dalla rispettiva traduzione in lingua russa. La traduzione in lingua russa può essere fornita dal richiedente entro due mesi dopo che l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale lo abbia avvisato della necessità di provvedere a rispettare tale requisito.
7. I requisiti nei confronti dei documenti contenuti nella domanda di marchio di fabbrica e ivi allegati (documenti della domanda), sono disciplinati dall'ente federale del potere esecutivo competente per la normativa legale nel campo di proprietà intellettuale.
8. Per data di deposito della domanda di marchio di fabbrica si intende il giorno in cui presso l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale sono pervenuti i documenti previsti dai paragrafi 1 - 3 punto 3 del presente articolo, mentre se i suddetti documenti non sono depositati simultaneamente, il giorno di arrivo dell'ultimo documento.
Articolo 1493. Diritto a prendere conoscenza dei documenti della domanda di marchio di fabbrica
1. Dopo il deposito della domanda di marchio industriale presso l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale qualsiasi persona ha diritto a prendere conoscenza dei documenti della domanda presentati in data di deposito della stessa.
2. Le modalità di visione dei documenti della domanda e della concessione di copie di tali documenti sono disciplinate dall'ente federale del potere esecutivo competente per la normativa legale nel campo di proprietà intellettuale.
Articolo 1494. Priorità del marchio di fabbrica
1. La priorità del marchio di fabbrica viene stabilita in base alla data di deposito della domanda di marchio di fabbrica presso l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale.
2. La priorità del marchio di fabbrica per una domanda depositata dal richiedente ai sensi del punto 2 dell'articolo 1502 del presente Xxxxxx (domanda scorporata) in base a un'altra domanda dello stesso richiedente per lo stesso segno (domanda iniziale), viene stabilita in base alla data di deposito presso l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale della domanda iniziale, mentre nel caso di diritto di una priorità anteriore per la domanda iniziale in base alla data di questa priorità, qualora in data di deposito della domanda scorporata quella iniziale non sia stata ritirata né riconosciuta ritirata, e la domanda scorporata sia stata depositata prima della pronuncia sulla domanda iniziale.
Articolo 1495. Priorità del marchio di fabbrica in virtù di convenzione e in virtù di esposizione
1. La priorità del marchio di fabbrica può essere definita in base al giorno di deposito della prima domanda di marchio di fabbrica in uno Stato facente parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (priorità in virtù di convenzione), se la domanda di marchio di fabbrica è stata
depositata presso l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale entro sei mesi dalla data di cui sopra.
2. La priorità del marchio di fabbrica, apposto su prodotti messi in mostra in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute tenute nel territorio in uno Stato facente parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, può essere definita in base alla data di inizio di esposizione pubblica del prodotto esposto (priorità in virtù di esposizione), se la domanda di marchio di fabbrica è stata depositata presso l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale entro sei mesi dalla data di cui sopra.
3. Il richiedente che desidera sfruttare il diritto della priorità in virtù di convenzione o di esposizione è tenuto ad indicare questo fatto al momento di deposito della domanda di marchio di fabbrica o entro due mesi dal giorno di deposito presso l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale, allegando i documenti necessari che confermino la legittimità di tale rivendicazione, oppure presentando questi documenti al suddetto ente federale entro tre mesi dalla data di deposito della domanda.
4. La priorità del marchio di fabbrica può essere definita in base alla data di registrazione internazionale del marchio di fabbrica ai sensi degli accordi internazionali della Federazione Russa.
Articolo 1496. Conseguenze della coincidenza delle date di priorità dei marchi di fabbrica
1. Se domande di marchi di fabbrica identici che riguardano elenchi di prodotti che coincidono completamente o parzialmente sono depositate da più richiedenti, e dette domande hanno la stessa data di priorità, il marchio di fabbrica oggetto della domanda, rispettivamente ai prodotti comuni per tutti i suddetti elenchi, può essere registrato al nome di un solo richiedente, il quale viene determinato da un accordo tra loro.
2. Se domande di marchi di fabbrica identici che riguardano elenchi di prodotti che coincidono completamente o parzialmente sono depositate dallo stesso richiedente, e dette domande hanno la stessa data di priorità, il marchio di fabbrica relativo ai prodotti comuni per tutti i suddetti elenchi, può essere registrato solo per una delle domande a scelta del richiedente.
3. Se domande di marchi di fabbrica identici sono depositate da più richiedenti (punto 1 del presente articolo), questi ultimi entro sei mesi dal giorno in cui hanno ricevuto dall'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale il rispettivo avviso, devono comunicare al suddetto ente l'accordo che hanno raggiunto relativamente alla domanda per la quale si chiede la registrazione del marchio di fabbrica. Entro lo stesso termine deve comunicare la propria scelta il richiedente che ha depositato più domande di marchi di fabbrica identici (punto 2 del presente articolo).
Qualora entro il suddetto termine all'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale non pervenga il comunicato di cui sopra o un'istanza di prorogare detto termine, le domande di marchio di fabbrica sono ritenute ritirate in base alla deliberazione di questo ente federale.
Articolo 1497. Perizia relativa alla domanda di marchio di fabbrica e modifiche nei documenti della domanda
1. La domanda di marchio di fabbrica è sottoposta alla perizia dell'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale.
La perizia della domanda comprende perizia formale e perizia del segno domandato come marchio di fabbrica (segno domandato).
2. Durante il periodo di perizia della domanda di marchio di fabbrica il richiedente ha facoltà, fino alla deliberazione nei confronti di essa, di integrare, puntualizzare o correggere i materiali della domanda, in particolare depositando materiali supplementari.
Se nei materiali supplementari è contenuto un elenco di prodotti che non erano indicati nella domanda in data di deposito o se è modificato sostanzialmente il segno domandato come marchio di fabbrica, detti materiali supplementari non sono considerati oggetto di esame. Essi possono essere depositati dal richiedente come una domanda a parte.
3. La modifica nella domanda di marchio di fabbrica degli estremi del richiedente, in particolare in caso di cessione o passaggio del diritto di registrazione del marchio di fabbrica, oppure in seguito al cambiamento della ragione sociale o del nome del richiedente, nonché la correzione di errori evidenti e quelli tecnici può essere apportata prima della registrazione statale del marchio di fabbrica (articolo 1503).
4. Durante il periodo di perizia della domanda di marchio di fabbrica l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale può invitare il richiedente a presentar materiali supplementari senza i quali non è possibile effettuare la perizia.
I materiali supplementari devono essere prodotti dal richiedente entro due mesi dopo il giorno di ricezione del rispettivo invito o delle copie dei materiali indicati nella replica del richiedente, a condizione che tali materiali siano stati richiesti dal richiedente entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'invito
dall'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale. Qualora entro il suddetto termine il richiedente non abbia presentato i materiali supplementari richiesti o un'istanza di prorogare il termine stabilito per la presentazione, la domanda è ritenuta ritirata in base alla deliberazione dell'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale. Su istanza del richiedente il termine stabilito per presentare materiali supplementari può essere prorogato dal suddetto ente federale, ma per un periodo non superiore a sei mesi.
Nei confronti dei materiali supplementari, che contengono un elenco di prodotti che non erano indicati nella domanda in data di deposito o che modificano sostanzialmente il segno domandato come marchio di fabbrica, vigono le disposizioni del punto 2 del presente articolo.
Articolo 1498. Perizia formale della domanda di marchio di fabbrica
1. La perizia formale della domanda di marchio di fabbrica viene eseguita entro un mese a decorrere dal giorno di deposito presso l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale.
2. Nel corso della perizia formale della domanda di marchio di fabbrica viene controllata la disponibilità dei documenti obbligatori della domanda e la loro conformità ai requisiti prestabiliti. In seguito alla perizia formale la domanda viene accettata per l'esame oppure si delibera di respingerla. I risultati della perizia formale sono comunicati dall'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale al richiedente.
Contestualmente all'avviso del risultato positivo della perizia formale della domanda al richiedente viene comunicata la data di deposito della domanda, stabilita ai sensi del punto 8 dell'articolo 1492 del presente Xxxxxx.
Articolo 1499. Perizia del segno domandato in qualità di marchio di fabbrica
1. La perizia del segno domandato in qualità di marchio di fabbrica (perizia del segno domandato) si svolge in base alla domanda accettata per esame in seguito alla perizia formale.
Nel corso della perizia viene verificata la conformità del segno domandato ai requisiti dell'articolo 1477 e a quelli dei punti 1 - 7 dell'articolo 1483 del presente Codice e viene definita la data di priorità del marchio di fabbrica.
2. In seguito ai risultati della perizia del segno domandato l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale delibera la registrazione statale del marchio di fabbrica o il rigetto della domanda.
3. Prima della deliberazione inerente ai risultati della perizia del segno domandato, al richiedente può essere inviato un avviso scritto sui risultati della perizia di conformità del segno domandato ai requisiti del secondo comma del punto 1 del presente articolo con l'invito di fornire i propri argomenti relativamente ai motivi citati nell'avviso. Gli argomenti del richiedente vengono presi in considerazione nella deliberazione sui risultati della perizia del segno domandato, se sono presentati entro sei mesi dal giorno di spedizione dell'avviso di cui sopra al richiedente.
4. La deliberazione di registrazione statale del marchio di fabbrica può essere revisionata dall'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale prima della registrazione statale del marchio di fabbrica in seguito a:
1) deposito di una domanda che ha priorità anteriore ai sensi degli articoli 1494, 1495 e 1496 del presente Xxxxxx, relativa a un segno identico o somigliante da ingenerare un rischio di confusione che riguarda prodotti affini;
2) registrazione statale, come denominazione di origine del prodotto, di un segno identico o somigliante da ingenerare un rischio di confusione al marchio di fabbrica indicato della deliberazione di registrazione;
3) rivelazione di una domanda che riguarda un marchio di fabbrica identico, oppure rivelazione di un marchio di fabbrica identico protetto che riguarda elenchi di prodotti che coincidono completamente o parzialmente con la stessa priorità o una priorità anteriore del marchio di fabbrica;
4) cambiamento del richiedente che, in caso di registrazione statale del segno domandato come marchio di fabbrica, può divenire idoneo ad indurre in inganno il consumatore relativamente al prodotto o al suo fabbricante.
Articolo 1500. Impugnazione della deliberazione relativa alla domanda di marchio di fabbrica
1. Le deliberazioni dell'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale, relative all'opposizione di accettare per esame la domanda di marchio di fabbrica, alla registrazione statale del marchio di fabbrica, alla negazione della registrazione statale del marchio di fabbrica e alla domanda di marchio di fabbrica riconosciuta ritirata, possono essere impugnate dal richiedente tramite denuncia presso la camera di controversie in materia di brevetti entro tre mesi dal giorno in cui è stata
ricevuta la rispettiva deliberazione o sono stati richiesti presso il suddetto ente federale del potere esecutivo copie dei materiali contrapposti alla domanda, a condizione che il richiedente ha richiesto le copie di questi materiali entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto la rispettiva deliberazione.
2. Mentre la camera di controversie in materia di brevetti esamina le obiezioni, il richiedente ha facoltà di apportare modifiche nei documenti della domanda, ammissibili ai sensi dei punti 2 e 3 dell'articolo 1497 del presente Xxxxxx, qualora tali modifiche possano eliminare la causa divenuta l'unico motivo per negare la registrazione statale del marchio di fabbrica, se apportando tali modifiche diventa possibile deliberare la registrazione statale del marchio di fabbrica.
Articolo 1501. Recupero dei termini scaduti in seguito alla durata della perizia della domanda di marchio di fabbrica
Le scadenze previste dal punto 4 dell'articolo 1497 e punto 1 dell'articolo 1500 del presente Xxxxxx e non rispettate dal richiedente, possono essere recuperate dall'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale su istanza del richiedente da depositare entro due mesi dalla scadenza dei termini di cui sopra, a condizione di prova della validità dei motivi per i quali dette scadenze non sono state rispettate e versamento della rispettiva tassa. L'istanza inerente al recupero del termine scaduto è depositata dal richiedente dinanzi al suddetto ente federale contestualmente con i materiali supplementari richiesti ai sensi del punto 4 dell'articolo 1497 del presente Xxxxxx, o con l'istanza di prorogare il termine di presentazione degli stessi, oppure contemporaneamente alle obiezioni presentate alla camera di controversie in materia di brevetti in base all'articolo 1500 del presente Xxxxxx.
Articolo 1502. Ritiro della domanda di marchio di fabbrica e scorporo dalla stessa di una nuova domanda
1. La domanda di marchio di fabbrica può essere ritirata dal richiedente in qualsiasi fase di esame della stessa, ma non oltre la data di registrazione statale del marchio di fabbrica.
2. Durante il periodo di perizia della domanda di marchio di fabbrica il richiedente ha facoltà, prima della deliberazione nei confronti di essa, di depositare presso l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale una domanda scorporata relativa allo stesso segno. Tale domanda deve contenere in elenco di prodotti, ricavati da quelli indicati nella domanda iniziale in data di deposito presso il suddetto ente federale, e disomogenei rispetto agli altri prodotti dell'elenco contenuto nella domanda iniziale nei confronti dei quali la domanda iniziale rimane in vigore.
Articolo 1503. Modalità di registrazione statale del marchio di fabbrica
1. In base alla deliberazione di registrazione statale del marchio di fabbrica (punto 2 dell'articolo 1499) l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale, entro un mese dopo il giorno in cui ha ricevuto il documento di versamento della tassa di registrazione statale del marchio di fabbrica e di concessione del rispettivo certificato, provvede all'iscrizione ufficiale del marchio di fabbrica nel Registro nazionale dei marchi di fabbrica.
Nel Registro nazionale vengono annotati il marchio di fabbrica, gli estremi dell'avente diritto, la data di priorità del marchio di fabbrica, l'elenco dei prodotti per individualizzare i quali è registrato il marchio di fabbrica, la data di registrazione statale, altre informazioni che riguardano la registrazione del marchio nonché eventuali successive modifiche di questi dati.
2. Qualora non sia prodotto nelle modalità stabilite il documento di versamento della tassa di cui nel punto 1 del presente articolo, il marchio di fabbrica non viene registrato e la rispettiva domanda di marchio di fabbrica è ritenuta ritirata in base alla deliberazione dell'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale.
Articolo 1504. Rilascio del certificato del marchio di fabbrica
1. Il certificato del marchio di fabbrica è rilasciato dall'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale entro un mese dalla data di iscrizione ufficiale del marchio di fabbrica nel Registro nazionale dei marchi di fabbrica.
2. La forma del certificato del marchio di fabbrica e l'elenco delle informazioni ivi riportate, sono disciplinati dall'ente federale del potere esecutivo competente per la normativa legale nel campo di proprietà intellettuale.
Articolo 1505. Annotazione delle modifiche nel Registro nazionale dei marchi di fabbrica e nel certificato del marchio di fabbrica
1. Il titolare del diritto è tenuto a comunicare all'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale qualsiasi cambiamento che riguarda la registrazione statale del marchio di fabbrica, in particolare nella ragione sociale o nome del titolare del diritto, la riduzione dell'elenco dei prodotti per individualizzare i quali è registrato il marchio di fabbrica, il cambiamento di singoli elementi del marchio di fabbrica che non ne modificano la sostanza.
2. In caso di impugnazione della concessione della protezione legale al marchio di fabbrica (articolo 1512), dalla registrazione statale del marchio di fabbrica vigente nei confronti di più prodotti, su istanza del titolare del diritto può essere scorporata una registrazione separata di tale marchio di fabbrica per un prodotto o una parte di prodotti tra quelli indicati nella registrazione iniziale, disomogenei rispetto agli altri prodotti l'elenco dei quali rimane nella registrazione iniziale. Questa istanza può essere inoltrata dall'avente diritto prima della deliberazione sui risultati dell'esame della vertenza inerente alla registrazione del marchio di fabbrica.
3. Le modifiche relative alla registrazione statale del marchio di fabbrica vengono annotate nel Registro nazionale dei marchi di fabbrica e nel certificato del marchio di fabbrica a condizione di versamento della relativa tassa.
4. L'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale ha facoltà di propria iniziativa apportare modifiche nel Registro nazionale dei marchi di fabbrica e nel certificato del marchio di fabbrica per correggere errori evidenti e quelli tecnici, avvisandone preventivamente il titolare del diritto.
Articolo 1506. Pubblicazione delle informazioni sulla registrazione statale del marchio di fabbrica
Le informazioni che riguardano la registrazione statale del marchio di fabbrica, annotate nel Registro nazionale dei marchi di fabbrica ai sensi dell'articolo 1503 del presente Xxxxxx, vengono pubblicate dall'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale nel bollettino ufficiale immediatamente dopo l'iscrizione ufficiale nel Registro nazionale dei marchi di fabbrica o dopo annotazione nel Registro nazionale dei marchi di fabbrica delle rispettive modifiche.
Articolo 1507. Registrazione del marchio di fabbrica negli Stati stranieri e registrazione internazionale del marchio di fabbrica
1. Le persone giuridiche russe e i cittadini della Federazione Russa hanno diritto a registrare il marchio di fabbrica negli Stati stranieri o provvedere alla sua registrazione internazionale.
2. Le domande di registrazione internazionale del marchio di fabbrica vengono depositate presso l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale.
4. Particolarità di protezione giuridica di un marchio rinomato
Articolo 1508. Marchio di fabbrica rinomato
1. Su domanda della persona la quale ritiene, che il marchio di fabbrica da essa utilizzata o il segno da esso utilizzato come marchio di fabbrica sia un marchio di fabbrica notoriamente conosciuto nella Federazione Russa, un marchio di fabbrica protetto nel territorio della Federazione Russa in seguito alla sua registrazione statale o ai sensi dell'accordo internazionale della Federazione Russa, o un segno che viene utilizzato come marchio di fabbrica, ma non gode della protezione giuridica nel territorio della Federazione Russa, con la deliberazione dell'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale possono essere riconosciuti marchio di fabbrica rinomato nella Federazione Russa, se detto marchio o detto segno in seguito all'utilizzazione intensa verso la data indicata nella domanda sono divenuti diffusamente conosciuti nella Federazione Russa tra i rispettivi consumatori relativamente ai prodotti del richiedente.
Un marchio di fabbrica o un segno utilizzato come marchio di fabbrica non possono essere riconosciuti marchi di fabbrica rinomati, se divenuti diffusamente conosciuti dopo la data di priorità di un marchio di fabbrica identico o somigliante da ingenerare un rischio di confusione di un'altra persona, il quale è utilizzato nei confronti di prodotti affini.
2. Il marchio di fabbrica rinomato gode della protezione giuridica prevista dal presente Codice per il marchio di fabbrica.
La concessione della protezione giuridica al marchio di fabbrica rinomato significa il riconoscimento del diritto esclusivo sul marchio di fabbrica rinomato.
La protezione giuridica del marchio di fabbrica rinomato non ha limiti di tempo.
3. La protezione giuridica del marchio di fabbrica rinomato si estende anche sui prodotti non omogenei a quelli nei confronti dei quali il marchio è riconosciuto rinomato, se eventuale utilizzazione di questo marchio di fabbrica nei confronti dei suddetti prodotti sarà associato presso i consumatori con il titolare del diritto esclusivo sul marchio di fabbrica rinomato e può ledere i legittimi interessi di tale titolare.
Articolo 1509. Concessione della protezione giuridica a un marchio di fabbrica rinomato
1. La protezione giuridica viene concessa al marchio di fabbrica rinomato in base alla deliberazione dell'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale decretata ai sensi del punto 1 dell'articolo 1508 del presente Codice.
2. Il marchio di fabbrica riconosciuto rinomato viene annotato dall'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale nell'Indice dei marchi di fabbrica rinomati nella Federazione Russa (Indice dei marchi di fabbrica rinomati).
3. Il certificato del marchio di fabbrica rinomato è rilasciato dall'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale entro un mese dalla data di annotazione del marchio di fabbrica nell'Indice dei marchi di fabbrica rinomati.
La forma del certificato del marchio di fabbrica rinomato e l'elenco delle informazioni riportate in questo certificato, sono disciplinati dall'ente federale del potere esecutivo competente per la normativa legale nel campo di proprietà intellettuale.
4. Le informazioni inerenti al marchio di fabbrica rinomato vengono pubblicate dall'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale nel bollettino ufficiale immediatamente dopo l'annotazione delle stesse nell'Indice dei marchi di fabbrica rinomati.
5. Particolarità di protezione giuridica del marchio collettivo Articolo 1510. Diritto sul marchio collettivo
1. Un'associazione di persone la cui costituzione e attività non è contraria alla legislazione dello Stato nel quale è stata costituita, ha il diritto di registrare nella Federazione Russa un marchio collettivo.
Il marchio collettivo è un marchio di fabbrica destinato a designare prodotti fabbricati o commercializzati dalle persone facenti parte di questa associazione, i quali possiedono le stesse caratteristiche della loro qualità o altre caratteristiche comuni.
Il marchio collettivo può essere sfruttato da qualsiasi persona facente parte dell'associazione.
2. Il diritto sul marchio collettivo non può essere concesso né può essere oggetto di un contratto di licenza.
3. Una persona facente parte dell'associazione che ha registrato il marchio collettivo ha facoltà di utilizzare un proprio marchio di fabbrica a fianco del marchio collettivo.
Articolo 1511. Registrazione statale del marchio collettivo
1. La domanda di registrazione statale del marchio collettivo (domanda di marchio collettivo) depositata presso l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale viene corredata dallo statuto del marchio collettivo che deve contenere:
1) denominazione dell'associazione delegata a registrare il marchio collettivo a proprio nome (titolare del diritto);
2) elenco delle persone che hanno diritto a utilizzare questo marchio collettivo;
3) finalità di registrazione del marchio collettivo;
4) elenco e caratteristiche comuni di qualità o altre caratteristiche comuni dei prodotti sui quali sarà apposto il marchio collettivo;
5) condizioni di applicazione del marchio collettivo;
6) modalità di controllo della utilizzazione del marchio collettivo;
7) disposizioni sulla responsabilità per trasgressione dello statuto del marchio collettivo.
2. Nel Registro nazionale dei marchi di fabbrica e nel certificato del marchio collettivo oltre ai dati di cui negli articoli 1503 e 1504 del presente Xxxxxx vengono annotati gli estremi delle persone che hanno diritto a utilizzare il marchio collettivo. Questi dati e un estratto dallo statuto del marchio collettivo relativo alle caratteristiche comuni di qualità e alle altre caratteristiche comuni dei prodotti nei confronti dei quali il marchio è registrato vengono pubblicati dall'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale nel bollettino ufficiale.
Il titolare del diritto notifica all'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale eventuali modifiche dello statuto del marchio collettivo.
3. In caso di utilizzazione del marchio collettivo sui prodotti che non possiedono caratteristiche comuni di qualità o altre caratteristiche comuni, la protezione giuridica del marchio collettivo può cessare in anticipo secondo la sentenza del tribunale deliberata in base alla denuncia di qualsiasi persona interessata.
4. Un marchio collettivo e una domanda di marchio collettivo possono essere convertiti rispettivamente in marchio di fabbrica e domanda di marchio di fabbrica e viceversa. Le modalità di tale
conversione sono disciplinate dall'ente federale del potere esecutivo competente per la normativa legale nel campo di proprietà intellettuale.
6. Decadenza del diritto esclusivo sul marchio di fabbrica
Articolo 1512. Motivi per impugnare e riconoscere nulla la concessione della protezione giuridica al marchio di fabbrica
1. Impugnare la concessione della protezione giuridica al marchio di fabbrica significa impugnare la deliberazione di registrazione statale del marchio di fabbrica (punto 2 dell'articolo 1499) e il conseguente riconoscimento del diritto esclusivo sul marchio di fabbrica (articoli 1477 e 1481).
Il riconoscimento della nullità della concessione della protezione giuridica al marchio di fabbrica comporta l'abrogazione della deliberazione dell'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale relativa alla registrazione statale del marchio di fabbrica.
2. La concessione della protezione giuridica al marchio di fabbrica può essere impugnata e riconosciuta nulla:
1) totalmente o parzialmente durante tutto il periodo degli effetti del diritto esclusivo sul marchio di fabbrica, se la protezione giuridica gli è stata concessa con trasgressione dei requisiti di cui nei punti 1 - 5, 8 e 9 dell'articolo 1483 del presente Xxxxxx;
2) totalmente o parzialmente entro cinque anni dal giorno di pubblicazione delle informazioni sulla registrazione statale del marchio di fabbrica nel bollettino ufficiale (articolo 1506), se la protezione giuridica gli è stata concessa con trasgressione dei requisiti di cui nei punti 6 e 7 dell'articolo 1483 del presente Xxxxxx;
3) totalmente durante tutto il periodo degli effetti del diritto esclusivo sul marchio di fabbrica, se la protezione giuridica gli è stata concessa con trasgressione dei requisiti di cui nell'articolo 1478 del presente Xxxxxx;
4) totalmente durante tutto il periodo degli effetti del diritto esclusivo sul marchio di fabbrica, se la protezione giuridica è stata concessa a un marchio di fabbrica di priorità posteriore rispetto al marchio di fabbrica registrato notoriamente conosciuto di un'altra persona, la protezione giuridica del quale è in vigore ai sensi del punto 3 dell'articolo 1508 del presente Xxxxxx;
5) totalmente durante tutto il periodo degli effetti del diritto esclusivo sul marchio di fabbrica, se la protezione giuridica è stata concessa intestata al nome di un agente o mandatario della persona, che è titolare di questo diritto esclusivo in uno Stato facente parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, con trasgressione dei requisiti di detta Convenzione;
6) totalmente o parzialmente durante tutto il periodo degli effetti della protezione giuridica, qualora degli atti del titolare del diritto, relativi alla registrazione statale del marchio di fabbrica, siano riconosciuti nelle modalità stabilite abuso del diritto o concorrenza sleale.
3. La concessione della protezione giuridica a un marchio di fabbrica rinomato tramite registrazione nella Federazione Russa può essere impugnata e riconosciuta nulla totalmente o parzialmente durante tutto il periodo degli effetti del diritto esclusivo su questo marchio di fabbrica, se la protezione giuridica è stata concessa con trasgressione dei requisiti di cui nel punto 1 dell'articolo 1508 del presente Codice.
Articolo 1513. Modalità di impugnare e riconoscere nulla la concessione della protezione giuridica al marchio di fabbrica
1. La concessione della protezione giuridica al marchio di fabbrica può essere impugnata per motivi ed entro termini di cui nell'articolo 1512 del presente Xxxxxx, presentando obiezioni contro tale concessione dinanzi alla camera di controversie in materia di brevetti o all'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale.
2. Le obiezioni contro la concessione della protezione giuridica al marchio di fabbrica per motivi previsti dai paragrafi 1 – 4 punto 2 e punto 3 dell'articolo 1512 del presente Codice possono essere depositate presso la camera di controversie in materia di brevetti dalla persona interessata.
3. Le obiezioni contro la concessione della protezione giuridica al marchio di fabbrica per motivo previsto dal paragrafo 5 punto 2 dell'articolo 1512 del presente Codice possono essere depositate presso la camera di controversie in materia di brevetti dal titolare interessato del diritto esclusivo sul marchio di fabbrica in uno Stato facente parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.
Le obiezioni contro la concessione della protezione giuridica al marchio di fabbrica per motivo previsto dal paragrafo 6 punto 2 dell'articolo 1512 del presente Xxxxxx vengono depositate dalla persona interessata dinanzi all'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale.
4. Le deliberazioni dell'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale relative al riconoscimento della nullità della concessione della protezione giuridica al marchio di fabbrica, o al
rigetto di tale riconoscimento, entrano in vigore in conformità alle disposizioni dell'articolo 1248 del presente Xxxxxx e possono essere contestate in tribunale.
5. Qualora la concessione della protezione giuridica al marchio di fabbrica sia riconosciuta nulla totalmente, il certificato del marchio di fabbrica e l'iscrizione nel Registro nazionale dei marchi di fabbrica vengono annullati.
Qualora la concessione della protezione giuridica al marchio di fabbrica sia riconosciuta nulla parzialmente, viene rilasciato un nuovo certificato del marchio di fabbrica e vengono annotate le rispettive modifiche nel Registro nazionale dei marchi di fabbrica.
6. I contratti di licenza, stipulati prima che la concessione della protezione giuridica al marchio di fabbrica sia riconosciuta nulla, rimangono in vigore nella misura in cui sono stati adempiti verso il momento di deliberazione.
Articolo 1514. Decadenza della protezione giuridica del marchio di fabbrica
1. La protezione giuridica del marchio di fabbrica decade:
1) in seguito alla decadenza della durata del diritto esclusivo sul marchio di fabbrica;
2) in seguito alla sentenza del tribunale, deliberata ai sensi del punto 3 dell'articolo 1511 del presente Xxxxxx, che prescrive la cessazione anticipata della protezione giuridica del marchio collettivo vista l'utilizzazione di questo marchio sui prodotti che non possiedono le stesse caratteristiche della loro qualità o altre caratteristiche comuni;
3) in seguito alla deliberazione, decretata ai sensi dell'articolo 1486 del presente Xxxxxx, relativa alla cessazione anticipata della protezione giuridica del marchio di fabbrica a causa del non uso;
4) in base alla deliberazione dell'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale relativa alla cessazione anticipata della protezione giuridica del marchio di fabbrica in caso di cessazione della persona giuridica titolare del diritto o cessazione dell'attività imprenditoriale dell'imprenditore individuale titolare del diritto;
5) in caso di rinuncia del titolare al diritto sul marchio di fabbrica;
6) in base alla deliberazione dell'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale, decretata su istanza della persona interessata, relativa alla cessazione anticipata della protezione giuridica del marchio di fabbrica in caso di trasformazione del marchio in segno divenuto di uso comune come segno dei prodotti di un certo tipo.
2. La protezione giuridica del marchio di fabbrica rinomato decade per motivi previsti dai paragrafi 3
- 6 punto 1 del presente articolo, nonché in base alla deliberazione dell'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale in caso di privazione di criteri del marchio di fabbrica rinomato stabiliti nel primo comma del punto 1 dell'articolo 1508 del presente Codice.
3. In caso di cessione del diritto esclusivo sul marchio di fabbrica senza il contratto stipulato con il titolare del diritto (articolo 1241) la tutela giuridica del marchio di fabbrica può cessare in base alla sentenza del tribunale su istanza della persona interessata, se sarà provato che tale cessione induce in inganno i consumatori relativamente al prodotto o al suo fabbricante.
4. La cessazione della protezione giuridica del marchio di fabbrica determina la decadenza del diritto esclusivo su questo marchio.
7. Tutela del diritto sul marchio di fabbrica
Articolo 1515. Responsabilità per utilizzazione illegittima del marchio di fabbrica
1. I prodotti, le etichette, le confezioni dei prodotti, sui quali sono apposti illegittimamente il marchio di fabbrica o un segno somigliante da ingenerare un rischio di confusione, sono ritenuti contraffatti.
2. Il titolare del diritto può esigere di ritirare dalla circolazione e distruggere a spese del trasgressore i prodotti, le etichette, le confezioni dei prodotti contraffatti sui quali sono apposti il marchio di fabbrica illegittimamente utilizzato o un segno somigliante da ingenerare un rischio di confusione. Qualora l'immissione di tali prodotti in circolazione sia necessaria negli interessi pubblici, il titolare del diritto ha facoltà di esigere di rimuovere, a spese del trasgressore, dai prodotti, dalle etichette, dalle confezioni dei prodotti contraffatti il marchio di fabbrica illegittimamente utilizzato o un segno somigliante da ingenerare un rischio di confusione.
3. La persona che ha trasgredito il diritto esclusivo sul marchio di fabbrica durante l'esecuzione dei lavori o prestazione dei servizi, è tenuta a rimuovere il marchio di fabbrica o un segno somigliante da ingenerare un rischio di confusione dai materiali che accompagnano l'esecuzione di tali lavori o prestazione dei servizi, in particolare dalla documentazione, dalla pubblicità, dalle insegne.
4. Il titolare del diritto ha facoltà di chiedere, di propria scelta, al trasgressore invece del risarcimento dei danni il pagamento del compenso:
1) nell'importo da diecimila a cinque milioni di rubli, che viene deliberato dal tribunale in funzione della natura della trasgressione;
2) del doppio costo dei prodotti sui quali è apposto illegittimamente il marchio di fabbrica, o del doppio costo del diritto di utilizzazione del marchio di fabbrica che viene definito in base al prezzo il quale in condizioni paragonabili di solito si riscuote per l'utilizzazione legittima del marchio di fabbrica.
5. La persona che applica la segnaletica di protezione nei confronti di un marchio di fabbrica non registrato nella Federazione Russa, è soggetta alla responsabilità nelle modalità previste dalla legislazione della Federazione Russa.
_ 3. Diritto sulla denominazione di origine del prodotto
1. Generalità Articolo 1516. Denominazione di origine del prodotto
1. La denominazione di origine del prodotto, alla quale viene concessa la protezione giuridica, è un'indicazione che rappresenta il nome moderno o storico, ufficiale o non ufficiale, pieno o abbreviato di un Paese, centro abitato urbano o rurale, territorio o ambiente geografico, nonché un'indicazione derivata da tale nome e divenuta nota in seguito all'utilizzazione della stessa nei confronti del prodotto, le particolari proprietà del quale sono dovute esclusivamente o essenzialmente alle condizioni naturali e/o ai fattori umani caratteristici per questo ambiente geografico. L'utilizzazione di tale denominazione può essere riconosciuto oggetto del diritto esclusivo (articoli 1229 e 1519) dei produttori di questo prodotto.
2. Non è riconosciuta denominazione di origine del prodotto un'indicazione che, pur rappresentando o contenendo la denominazione di un ambiente geografico, sia divenuta di uso comune nella Federazione Russa per designare il prodotto di una certa specie senza riferimento al luogo dove viene prodotto.
Articolo 1517. Effetti del diritto esclusivo sulla denominazione di origine del prodotto nel territorio della Federazione Russa
1. Nel territorio della Federazione Russa vige il diritto esclusivo sull'utilizzazione della denominazione di origine del prodotto depositata presso l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale, nonché in altri casi disciplinati dall'accordo internazionale della Federazione Russa.
2. La registrazione statale, come denominazione di origine del prodotto, della denominazione di un ambiente geografico che si trova in una Stato straniero è ammessa a condizione che il nome di questo ambiente geografico sia tutelato come tale denominazione anche nel Paese di origine del prodotto. Può esser titolare del diritto esclusivo sull'utilizzazione della suddetta denominazione di origine del prodotto solo la persona il cui diritto sull'utilizzazione di questa denominazione è protetto nel Paese di origine del prodotto.
Articolo 1518. Registrazione statale della denominazione di origine del prodotto
1. La denominazione di origine del prodotto è riconosciuta e tutelata in virtù della registrazione statale di tale denominazione.
La denominazione di origine del prodotto può essere registrata da uno o più cittadini o da persone giuridiche.
2. Alle persone che hanno registrato la denominazione di origine del prodotto viene conferito il diritto esclusivo sull'utilizzazione di questa denominazione confermato con il certificato a condizione che il prodotto fabbricato da queste persone sia conforme alle indicazioni del punto 1 dell'articolo 1516 del presente Xxxxxx.
Il diritto esclusivo sull'utilizzazione della denominazione di origine del prodotto relativo alla stessa denominazione può essere conferito a qualsiasi persona che nei limiti dello stesso ambiente geografico fabbrica un prodotto che possiede le stesse caratteristiche particolari.
2. Utilizzazione della denominazione di origine del prodotto Articolo 1519. Diritto esclusivo sulla denominazione di origine del prodotto
1. Il titolare del diritto gode del diritto esclusivo sull'utilizzazione della denominazione di origine del prodotto ai sensi dell'articolo 1229 del presente Codice in qualsiasi modo che non sia contrario alla legge (diritto esclusivo sulla denominazione di origine del prodotto), in particolare nei modi indicati nel punto 2 del presente articolo.
2. L'utilizzazione della denominazione di origine del prodotto avviene tramite apposizione di questa denominazione, in particolare:
1) sui prodotti, sulle etichette, sulle confezioni dei prodotti che vengono fabbricati, offerti in vendita, venduti, esposti in mostre e fiere o in qualche altro modo introdotti in circolazione nel territorio della Federazione Russa, oppure sono conservati o trasportati a questo scopo oppure importati nel territorio della Federazione Russa;
2) sulla carta intestata, sulle fatture, su altra documentazione e nelle pubblicazioni relative all'immissione dei prodotti in circolazione;
3) nelle offerte di vendita dei prodotti, nonché negli annunci, sulle insegne e nella pubblicità;
4) nella rete Internet, in particolare nel nome di dominio e in altri metodi di indirizzamento.
3. Non è ammesso utilizzare la denominazione di origine registrata del prodotto da parte delle persone che non hanno il rispettivo certificato, anche se contestualmente venga indicata l'origine effettiva del prodotto o la denominazione venga usata in traduzione o in combinazione con parole come "genere", "specie", "imitazione" e così via, né utilizzare indicazione simile per qualsiasi prodotto, suscettibile di indurre il consumatore in inganno relativamente all'origine e alle caratteristiche particolari del prodotto (utilizzazione illegittima della denominazione di origine del prodotto).
I prodotti, le etichette, le confezioni dei prodotti sui quali sono apposti illegittimamente le denominazioni di origine dei prodotti, o segni somiglianti da ingenerare un rischio di confusione, sono ritenuti contraffatti.
4. La disposizione del diritto esclusivo sulla denominazione di origine del prodotto, in particolare per mezzo di sua cessione o concessione a un'altra persona del diritto di usare detta denominazione, non è ammessa.
Articolo 1520. Simbolo di protezione della denominazione di origine del prodotto
Il titolare del diritto esclusivo sulla denominazione di origine del prodotto, per manifestare il suo diritto esclusivo ha facoltà di collocare accanto alla denominazione di origine del prodotto il simbolo di protezione, in forma di dicitura "denominazione di origine del prodotto registrata" oppure "DOP registrata", indicando che il segno usato rappresenta denominazione di origine del prodotto, registrata nel territorio della Federazione Russa.
Articolo 1521. Effetti della protezione giuridica della denominazione di origine del prodotto
1. La denominazione di origine del prodotto è tutelato durante tutto il periodo nel quale sussiste la possibilità di fabbricare il prodotto, le particolari proprietà del quale sono dovute esclusivamente o essenzialmente alle condizioni naturali e/o ai fattori umani, caratteristici per il rispettivo ambiente geografico (articolo 1516).
2. La durata del certificato del diritto esclusivo sulla denominazione di origine del prodotto e le modalità di rinnovare tale certificato sono disciplinate dall'articolo 1531 del presente Xxxxxx.
3. Registrazione statale della denominazione di origine del prodotto e concessione del diritto esclusivo
sulla denominazione di origine del prodotto Articolo 1522. Domanda di denominazione di origine del prodotto
1. La domanda di registrazione statale della denominazione di origine del prodotto e di concessione del diritto esclusivo sulla denominazione di origine del prodotto, nonché la domanda di concessione del diritto esclusivo sulla denominazione di origine del prodotto registrata anteriormente (domanda di denominazione di origine del prodotto) viene depositata presso l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale.
2. La domanda di denominazione di origine del prodotto deve riguardare una sola denominazione di origine del prodotto.
3. La domanda di denominazione di origine del prodotto deve contenere:
1) istanza di registrazione statale della denominazione di origine del prodotto e di concessione del diritto esclusivo sulla denominazione di origine del prodotto, oppure solo di concessione del diritto esclusivo sulla denominazione di origine del prodotto registrata anteriormente, con indicazione del richiedente, sua residenza o suo domicilio;
2) segno in oggetto;
3) indicazione del prodotto per il quale è domandata la registrazione statale della denominazione di origine del prodotto e la concessione del diritto esclusivo sulla denominazione di origine del prodotto, oppure solo la concessione del diritto esclusivo sulla denominazione di origine del prodotto registrata anteriormente;
4) indicazione del luogo di origine (fabbricazione) del prodotto (limiti dell'ambiente geografico), alle condizioni naturali e/o ai fattori umani del quale sono dovute esclusivamente o essenzialmente le particolari proprietà del prodotto;
5) descrizione delle particolari proprietà del prodotto.
4. La domanda di denominazione di origine del prodotto viene firmata dal richiedente, mentre in caso di deposito per mezzo dell'agente di brevetti o un altro mandatario, dal richiedente o dal suo mandatario che deposita la domanda.
5. Se l'ambiente geografico, la denominazione del quale è domandata come denominazione di origine del prodotto, si trova nel territorio della Federazione Russa, la domanda deve essere corredata dalla relazione dell'ente delegato dal Governo della Federazione Russa attestante il fatto che nei limiti di detto ambiente geografico il richiedente fabbrica il prodotto, le particolari proprietà del quale sono dovute esclusivamente o essenzialmente alle condizioni naturali e/o ai fattori umani, caratteristici per questo ambiente geografico.
La domanda di concessione del diritto esclusivo sulla denominazione di origine del prodotto registrata anteriormente ed ubicata nel territorio della Federazione Russa, deve essere corredata dalla relazione dell'ente competente, delegato nelle modalità stabilite dal Governo della Federazione Russa, attestante il fatto che nei limiti di detto ambiente geografico il richiedente fabbrica il prodotto, le particolari proprietà del quale sono annotate nel Registro nazionale delle denominazioni di origine dei prodotti della Federazione Russa (Registro nazionale delle denominazioni) (articolo 1529).
Se l'ambiente geografico la denominazione del quale è domandata come denominazione di origine del prodotto, si trova fuori del territorio della Federazione Russa, la domanda deve essere corredata da un documento comprovante il diritto del richiedente sulla domandata denominazione di origine del prodotto nel Paese di origine del prodotto.
Alla domanda viene allegato anche il documento comprovante il pagamento dell'importo stabilito della tassa per il deposito della domanda.
6. La domanda di denominazione di origine del prodotto viene depositata in lingua russa.
I documenti allegati alla domanda vengono consegnati in russo o in un'altra lingua. Qualora i documenti vengano consegnati in un'altra lingua, la domanda viene corredata dalla rispettiva traduzione in lingua russa. La traduzione in lingua russa può essere fornita dal richiedente entro due mesi dopo che l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale lo abbia avvisato della necessità di provvedere a rispettare tale requisito.
7. I requisiti nei confronti dei documenti contenuti nella domanda di denominazione di origine o ivi allegati (documenti della domanda), sono disciplinati dall'ente federale del potere esecutivo competente per la normativa legale nel campo di proprietà intellettuale.
8. Per data di deposito della domanda di denominazione di origine del prodotto si intende il giorno in cui presso l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale sono pervenuti i documenti previsti dal punto 3 del presente articolo, mentre se i suddetti documenti non sono depositati simultaneamente, il giorno di arrivo dell'ultimo documento.
Articolo 1523. Perizia relativa alla domanda di denominazione di origine del prodotto e modifiche nei documenti della domanda
1. La domanda di denominazione di origine del prodotto è sottoposta alla perizia dell'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale.
La perizia della domanda comprende perizia formale e perizia del segno domandato come denominazione di origine del prodotto (segno domandato).
2. Durante il periodo di perizia della domanda di denominazione di origine del prodotto il richiedente ha facoltà, fino alla deliberazione nei confronti di essa, di integrare, puntualizzare o correggere i materiali della domanda.
Se i materiali supplementari modificano la sostanza della domanda, detti materiali non vengono accettati come oggetto di esame e possono essere depositati dal richiedente come una domanda a parte.
3. Durante il periodo di perizia della domanda di denominazione di origine del prodotto l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale può invitare il richiedente a presentare materiali supplementari senza i quali non è possibile effettuare la perizia.
I materiali supplementari devono essere prodotti dal richiedente entro due mesi dopo il giorno di ricezione del rispettivo invito. Su istanza del richiedente questo termine può essere prorogato a condizione che tale istanza pervenga prima della scadenza del termine. Qualora il richiedente non abbia rispettato il suddetto termine o abbia lasciato senza risposta l'invito di presentare materiali supplementari, la domanda è ritenuta ritirata in base alla deliberazione dell'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale.
Articolo 1524. Perizia formale della domanda di denominazione di origine del prodotto
1. La perizia formale della domanda di denominazione di origine del prodotto viene eseguita entro due mesi a decorrere dal giorno di deposito presso l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale.
2. Nel corso della perizia formale della domanda di denominazione di origine del prodotto viene controllata la disponibilità dei documenti obbligatori della domanda nonché la loro conformità ai requisiti prestabiliti. In seguito alla perizia formale la domanda viene accettata per l'esame oppure si delibera di respingere la domanda. I risultati della perizia formale vengono comunicati al richiedente.
Contestualmente all'avviso del risultato positivo della perizia formale della domanda al richiedente viene comunicata la data di deposito della domanda, stabilita ai sensi del punto 8 dell'articolo 1522 del presente Xxxxxx.
Articolo 1525. Perizia del segno, domandato in qualità di denominazione di origine del prodotto
1. La perizia del segno domandato in qualità di denominazione di origine del prodotto (perizia del segno domandato), relativa al controllo di conformità di tale segno ai requisiti dell'articolo 1516 del presente Xxxxxx, si svolge in base alla domanda accettata per esame in seguito alla perizia formale.
Nel xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx domandato viene verificata anche la validità di indicazione del luogo di origine (di fabbricazione) del prodotto nel territorio della Federazione Russa
Nella sede di esame della domanda di concessione del diritto esclusivo sulla denominazione di origine del prodotto registrata anteriormente la perizia controlla la conformità del segno domandato ai requisiti del secondo comma del punto 5 dell'articolo 1522 del presente Xxxxxx.
2. Prima della deliberazione inerente ai risultati della perizia del segno domandato, in caso di prevedibile negazione della registrazione statale della denominazione di origine del prodotto e/o della concessione del diritto esclusivo su tale denominazione, al richiedente viene inviato un avviso scritto sui risultati della perizia di conformità del segno domandato ai requisiti dell'articolo 1516 del presente articolo con l'invito di fornire i propri argomenti relativamente ai motivi citati nell'avviso. Gli argomenti del richiedente vengono presi in considerazione nella deliberazione sui risultati della perizia del segno domandato, se sono presentati entro sei mesi dal giorno di spedizione dell'avviso di cui sopra al richiedente.
Articolo 1526. Deliberazione in seguito ai risultati della perizia del segno domandato
In seguito ai risultati della perizia del segno domandato, l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale delibera la registrazione statale della denominazione di origine del prodotto e la concessione del diritto esclusivo su tale denominazione oppure nega la registrazione statale della denominazione di origine del prodotto e/o la concessione del diritto esclusivo su tale denominazione.
Se l'oggetto della domanda di denominazione di origine del prodotto riguardava la concessione del diritto esclusivo sulla denominazione di origine del prodotto registrata anteriormente, l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale delibera o nega la concessione di tale diritto esclusivo.
Articolo 1527. Ritiro della domanda di denominazione di origine del prodotto
La domanda di denominazione di origine del prodotto può essere ritirata dal richiedente in qualsiasi fase di esame della stessa, ma prima che sia iscritta nel Registro nazionale di denominazioni la registrazione statale della rispettiva denominazione di origine del prodotto e/o la concessione del diritto esclusivo su tale denominazione.
Articolo 1528. Impugnazione della deliberazione relativa alla domanda di denominazione di origine del prodotto. Recupero dei termini scaduti
1. Le deliberazioni dell'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale relative al rigetto di accettare per esame la domanda di denominazione di origine del prodotto, alla domanda riconosciuta ritirata, nonché le deliberazioni del suddetto ente relative alla perizia del segno domandato (articolo 1526), possono essere impugnate dal richiedente tramite deposito delle obiezioni presso la camera di controversie in materia di brevetti entro tre mesi dal giorno in cui è stata ricevuta la rispettiva deliberazione.
2. Le scadenze previste dal punto 3 dell'articolo 1523 del presente Xxxxxx e dal punto 1 del presente articolo e non rispettate dal richiedente, possono essere recuperate dall'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale su istanza del richiedente da depositare entro due mesi dalla scadenza dei termini di cui sopra, a condizione di prova della validità dei motivi per i quali dette scadenze non sono state rispettate e versamento della rispettiva tassa.
L'istanza inerente al recupero del termine scaduto viene depositata dal richiedente dinanzi al ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale contestualmente con i materiali supplementari richiesti ai sensi del punto 3 dell'articolo 1523 del presente Xxxxxx, o con l'istanza di prorogare il termine di presentazione degli stessi, oppure contemporaneamente alle obiezioni presentate alla camera di controversie in materia di brevetti in base al punto 1 del presente articolo.
Articolo 1529. Modalità di registrazione statale della denominazione di origine del prodotto
1. In base alla deliberazione decretata in seguito ai risultati della perizia del segno domandato l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale provvede alla registrazione statale della denominazione di origine del prodotto presso il Registro nazionale delle denominazioni.
2. Nel Registro nazionale delle denominazioni vengono annotati: denominazione di origine del prodotto, estremi del titolare del certificato del diritto esclusivo sulla denominazione di origine del prodotto, indicazione e descrizione delle caratteristiche peculiari del prodotto per individualizzare le quali è stata registrata la denominazione di origine del prodotto, altre informazioni relative alla registrazione statale e alla concessione del diritto esclusivo sulla denominazione di origine del prodotto, rinnovazione degli effetti del certificato nonché successive modifiche di questi dati.
Articolo 1530. Conferimento del certificato del diritto esclusivo sulla denominazione di origine del prodotto
1. Il certificato del diritto esclusivo sulla denominazione di origine del prodotto viene rilasciato dall'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale entro un mese dopo il giorno in cui ha ricevuto il documento comprovante il versamento della tassa di concessione del certificato del diritto esclusivo sulla denominazione di origine del prodotto.
Qualora il documento comprovante il versamento della tassa non venga prodotto nelle modalità stabilite, il certificato non viene rilasciato.
2. La forma del certificato del diritto esclusivo sulla denominazione di origine del prodotto e l'elenco delle informazioni riportate in questo certificato, sono disciplinati dall'ente federale del potere esecutivo competente per la normativa legale nel campo di proprietà intellettuale.
Articolo 1531. Durata del certificato del diritto esclusivo sulla denominazione di origine del prodotto
1. Il certificato del diritto esclusivo sulla denominazione di origine del prodotto dura dieci anni a decorrere dal giorno di deposito della domanda di denominazione di origine del prodotto presso l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale.
2. La durata del certificato del diritto esclusivo sulla denominazione di origine del prodotto può essere rinnovata su istanza del titolare del certificato, a condizione che venga presentata la relazione dell'ente competente, delegato nelle modalità stabilite dal Governo della Federazione Russa, attestante il fatto che nei limiti del rispettivo ambiente geografico il richiedente fabbrica il prodotto, che possiede le particolari proprietà annotate nel Registro nazionale delle denominazioni.
Nei confronti della denominazione di un ambiente geografico che si trova fuori del territorio della Federazione Russa, in luogo della relazione indicata nel primo comma del presente punto il titolare del certificato deve produrre un documento comprovante il suo diritto sulla denominazione di origine del prodotto nel Paese di origine del prodotto in data di deposito dell'istanza di rinnovazione degli effetti del certificato.
L'istanza di rinnovazione del certificato deve essere depositata durante l'ultimo anno di validità di
esso.
Su istanza del titolare del certificato gli possono essere concessi sei mesi di dilazione, dopo la
decorrenza degli effetti del certificato, per depositare la domanda di rinnovazione del certificato a condizione di versamento di una tassa supplementare.
La durata del certificato viene rinnovata ogni volta per dieci anni.
3. La rinnovazione degli effetti del certificato del diritto esclusivo sulla denominazione di origine del prodotto viene annotata dall'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale nel Registro nazionale delle denominazioni e nel certificato di cui sopra.
Articolo 1532. Annotazione delle modifiche nel Registro nazionale delle denominazioni e nel certificato del diritto esclusivo sulla denominazione di origine del prodotto
1. Il titolare del certificato del diritto esclusivo sulla denominazione di origine del prodotto deve notificare all'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale le modifiche della sua ragione sociale o nome, altre modifiche che riguardano la registrazione statale della denominazione di
origine del prodotto e la concessione del diritto esclusivo su tale denominazione (punto 2 dell'articolo 1529).
Le modifiche vengono annotate nel Registro nazionale delle denominazioni previo versamento della rispettiva tassa.
2. L'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale ha facoltà di propria iniziativa apportare modifiche nel Registro nazionale delle denominazioni e nel certificato del diritto esclusivo sulla denominazione di origine del prodotto per correggere errori evidenti e quelli tecnici, avvisandone preventivamente il titolare del certificato.
Articolo 1533. Pubblicazione delle informazioni sulla registrazione statale della denominazione di origine del prodotto
Le informazioni relative alla registrazione statale della denominazione di origine del prodotto e alla concessione del diritto esclusivo su tale denominazione e annotate nel Registro nazionale delle denominazioni in conformità agli articoli 1529 e 1532 del presente Codice, fatte salve informazioni contenenti la descrizione delle particolari caratteristiche del prodotto, vengono pubblicate dall'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale nel bollettino ufficiale immediatamente dopo l'annotazione delle stesse nel Registro nazionale delle denominazioni.
Articolo 1534. Registrazione della denominazione di origine del prodotto negli Stati stranieri
1. Le persone giuridiche russe e i cittadini della Federazione Russa hanno diritto a registrare la denominazione di origine del prodotto negli Stati stranieri.
2. La domanda di registrazione della denominazione di origine del prodotto in uno Stato straniero può essere depositata dopo la registrazione statale della denominazione di origine del prodotto e la concessione del diritto esclusivo su tale denominazione nella Federazione Russa.
4. Decadenza della protezione giuridica della denominazione di origine del prodotto e del diritto esclusivo
sulla denominazione di origine del prodotto
Articolo 1535. Motivi per impugnare e riconoscere nulla la concessione della protezione giuridica alla denominazione di origine del prodotto e del diritto esclusivo su tale denominazione
1. Impugnare la concessione della protezione giuridica alla denominazione di origine del prodotto significa impugnare la deliberazione dell'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale relativa alla registrazione statale della denominazione di origine del prodotto e alla concessione del diritto esclusivo su tale denominazione, nonché il rilascio del certificato del diritto esclusivo sulla denominazione di origine del prodotto.
Impugnare la concessione del diritto esclusivo sulla denominazione di origine del prodotto registrata anteriormente significa impugnare la deliberazione di concessione del diritto esclusivo sulla denominazione di origine del prodotto registrata anteriormente e di rilascio del certificato del diritto esclusivo sulla denominazione di origine del prodotto.
Qualora la concessione della protezione giuridica alla denominazione di origine del prodotto venga riconosciuta nulla, viene abrogata la deliberazione di registrazione statale della denominazione di origine del prodotto e di concessione del diritto esclusivo su tale denominazione, viene annullata l'iscrizione nel Registro nazionale delle denominazioni e annullato il certificato del diritto esclusivo su tale denominazione.
Qualora la concessione del diritto esclusivo sulla denominazione di origine del prodotto registrata anteriormente venga riconosciuta nulla, viene abrogata la deliberazione di concessione del diritto esclusivo sulla denominazione di origine del prodotto registrata anteriormente, viene annullata l'iscrizione nel Registro nazionale delle denominazioni nonché il certificato del diritto esclusivo su tale denominazione.
2. La concessione della protezione giuridica alla denominazione di origine del prodotto può essere impugnata e riconosciuta nulla durante tutto il periodo di protezione, se detta protezione giuridica è stata concessa con trasgressione delle indicazioni del presente Codice. La concessione del diritto esclusivo sulla denominazione di origine del prodotto registrata anteriormente può essere impugnata e riconosciuta nulla durante tutto il periodo di validità del certificato del diritto esclusivo sulla denominazione di origine del prodotto (articolo 1531).
Qualora l'utilizzazione della denominazione di origine del prodotto possa indurre in inganno il consumatore relativamente al prodotto o al suo fabbricante in virtù della presenza di un marchio di fabbrica avente priorità anteriore, la concessione della protezione giuridica a tale denominazione può
essere impugnata e riconosciuta nulla entro cinque anni dalla data di pubblicazione delle informazioni di registrazione statale della denominazione di origine del prodotto sul bollettino ufficiale.
3. Una persona interessata in base alle ragioni previste dal punto 2 del presente articolo può presentare obiezioni dinanzi all'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale.
Articolo 1536. Decadenza della protezione giuridica della denominazione di origine del prodotto e della validità del certificato del diritto esclusivo su tale denominazione
1. La protezione della denominazione di origine del prodotto decade in caso di:
1) estinzione delle condizioni caratteristiche per il rispettivo ambiente geografico e impossibilità di fabbricare il prodotto che possieda le particolari proprietà annotate nel Registro nazionale delle denominazioni relativamente a questa denominazione di origine del prodotto;
2) privazione della persona giuridica straniera, del cittadino straniero o dell'apolide, del diritto su questa denominazione di origine del prodotto nel Paese di origine del prodotto.
2. La validità del certificato del diritto esclusivo sulla denominazione di origine del prodotto decade in caso di:
1) deperimento, nel prodotto fabbricato dal titolare del certificato, delle particolari proprietà annotate nel Registro nazionale delle denominazioni relativamente a questa denominazione di origine del prodotto;
2) decadenza della protezione giuridica della denominazione di origine del prodotto per ragioni indicate nel punto 1 del presente articolo;
3) liquidazione della persona giuridica o cessazione dell'attività commerciale dell'imprenditore individuale, titolari del certificato;
4) scadenza della validità del certificato;
5) deposito dal titolare del certificato della rispettiva domanda presso l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale.
3. Qualsiasi persona per motivi previsti dal punto 1 e dai paragrafi 1 e 2 punto 2 del presente articolo può inoltrare dinanzi all'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale l'istanza per far cessare la protezione giuridica della denominazione di origine del prodotto e la validità del certificato del diritto esclusivo su tale denominazione, mentre per motivo previsto dal paragrafo 3 punto 2 del presente articolo per far cessare la validità del certificato del diritto esclusivo sulla denominazione di origine del prodotto.
La protezione giuridica della denominazione di origine del prodotto e la validità del certificato del diritto esclusivo su tale denominazione decadono in base a deliberazione dell'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale.
5. Tutela della denominazione di origine del prodotto
Articolo 1537. Responsabilità per utilizzazione illegittima della denominazione di origine del prodotto
1. Il titolare del diritto può esigere di ritirare dalla circolazione e distruggere alle spese del trasgressore i prodotti, le etichette, le confezioni dei prodotti contraffatti sui quali sono apposti la denominazione di origine del prodotto illegittimamente utilizzata o un segno somigliante da ingenerare un rischio di confusione. Qualora l'immissione di tali prodotti in circolazione sia necessaria negli interessi pubblici, il titolare del diritto ha facoltà di esigere di rimuovere, a spese del trasgressore, dai prodotti, dalle etichette, dalle confezioni dei prodotti contraffatti la denominazione di origine del prodotto illegittimamente utilizzata o un segno somigliante da ingenerare un rischio di confusione.
2. Il titolare del diritto ha facoltà di chiedere, di propria scelta, al trasgressore invece del risarcimento dei danni il pagamento del compenso:
1) nell'importo da diecimila a cinque milioni di rubli, che viene deliberato dal tribunale in funzione della natura della trasgressione;
2) del doppio costo dei prodotti sui quali è apposta illegittimamente la denominazione di origine del prodotto.
3. La persona che applica la segnaletica di protezione nei confronti della denominazione di origine del prodotto non registrata nella Federazione Russa, è soggetta alla responsabilità nelle modalità previste dalla legislazione della Federazione Russa.
_ 4. Diritto sulla denominazione commerciale Articolo 1538. Denominazione commerciale
1. Le persone giuridiche che svolgono attività imprenditoriale (tra le quali istituzioni senza scopo di lucro, alle quali il diritto di realizzare tale attività è conferito ai sensi di legge dai loro documenti costitutivi),
nonché imprenditori individuali, per individualizzare gli stabilimenti commerciali, industriali ed altri di loro proprietà (articolo 132) possono utilizzare le denominazioni commerciali, che non equivalgono alla regione sociale e non sono soggette all'annotazione obbligatoria nei documenti costitutivi e nel registro nazionale unificato delle persone giuridiche.
2. La denominazione commerciale può essere usata dall'avente diritto per individualizzare uno o più stabilimenti. Per individualizzare uno solo stabilimento non possono utilizzarsi contemporaneamente due o più denominazioni commerciali.
Articolo 1539. Diritto esclusivo sulla denominazione commerciale
1. Al titolare del diritto appartiene il diritto esclusivo di usare la denominazione commerciale come mezzo di individualizzare lo stabilimento di sua proprietà in qualsiasi modo che non sia contrario alla legge (diritto esclusivo sulla denominazione commerciale), in particolare tramite indicazione della denominazione commerciale sulle insegne, sulla carta intestata, sulle fatture e su altra documentazione, negli annunci e nella pubblicità, sui prodotti o sulle loro confezioni, se questa denominazione possiede sufficienti caratteristiche distintive e la sua utilizzazione da parte dell'avente diritto per individualizzare il proprio stabilimento è conosciuta nei limiti di un certo territorio.
2. Non è ammesso utilizzare una denominazione commerciale suscettibile di indurre in inganno relativamente all'appartenenza dello stabilimento a una certa persona, in particolare una denominazione somigliante da ingenerare un rischio di confusione a una ragione sociale, marchio di fabbrica o denominazione commerciale protetta dal diritto esclusivo di proprietà di un'altra persone, nei confronti della quali il rispettivo diritto esclusivo è di data anteriore.
3. La persona che ha trasgredito le disposizioni del punto 2 è tenuta, su richiesta dell'avente diritto, a porre fine allo sfruttamento della denominazione commerciale e risarcire al titolare del diritto i danni arrecati.
4. Il diritto esclusivo sulla denominazione commerciale può passare a un'altra persona (in particolare tramite un contratto, nelle modalità di subingresso universale e per altre ragioni stabilite dalla legge) solo insieme allo stabilimento per individualizzare il quale tale denominazione viene utilizzata.
Se la denominazione commerciale viene usata dal titolare del diritto per individualizzare più stabilimenti, il passaggio a un'altra persona del diritto esclusivo sulla denominazione commerciale insieme a uno degli stabilimenti priva il titolare del diritto di usare questa denominazione commerciale per individualizzare gli altri stabilimenti di sua proprietà.
5. Il titolare del diritto può concedere a un'altra persona il diritto di utilizzare la sua denominazione commerciale nelle modalità e alle condizioni previste dal contratto di locazione dello stabilimento (articolo 656) o dal contratto di concessione commerciale (articolo 1027).
Articolo 1540. Effetti del diritto esclusivo sulla denominazione commerciale
1. Nel territorio della Federazione Russa vige il diritto esclusivo sulla denominazione commerciale utilizzata per individualizzare uno stabilimento che si trova nel territorio della Federazione Russa.
2. Il diritto esclusivo sulla denominazione commerciale decade, se il titolare non ne fa uso ininterrottamente durante un anno.
Articolo 1541. Correlazione del diritto sulla denominazione commerciale con quelli sulla ragione sociale e sul marchio di fabbrica e marchio di servizio
1. Il diritto esclusivo sulla denominazione commerciale comprensiva della ragione sociale del titolare del diritto o singoli elementi di essa, sorge e vige indipendentemente dal diritto esclusivo sulla ragione sociale.
2. La denominazione commerciale o singoli elementi di questa denominazione possono essere usati dall'avente diritto nel marchio di fabbrica di sua proprietà. La denominazione commerciale inserita nel marchio di fabbrica è tutelata indipendentemente dalla protezione del marchio di fabbrica.
Capitolo 77. DIRITTO SULLO SFRUTTAMENTO DEI RISULTATI
DI ATTIVITÀ INTELLETTUALE NELL'INSIEME DI UNA TECNOLOGIA INTEGRATA
Articolo 1542. Diritto sulla tecnologia
1. Per tecnologia integrata nel senso del presente articolo si intende il risultato di attività tecnico scientifica espresso in forma oggettiva, che comprende, in diverse combinazioni, invenzioni, brevetti, modelli di utilità, prototipi industriali, programmi per elaboratore elettronico o altri risultati di attività intellettuale, soggetti alla protezione giuridica in conformità alle disposizioni del presente capitolo, e che
può divenire base tecnologica di una certa attività pratica nel campo civile o militare (tecnologia integrata).
Possono entrare a far parte della tecnologia integrata anche risultati di attività intellettuale non suscettibili di essere oggetto di protezione giuridica in base alle disposizione del presente capitolo, in particolare caratteristiche tecniche, altre informazioni.
2. I diritti esclusivi sui risultati di attività intellettuale che fanno parte della tecnologia integrata sono riconosciuti e sono soggetti alla protezione in conformità alle disposizioni del presente Codice.
3. Il diritto di sfruttare i risultati di attività intellettuale nella composizione della tecnologia integrata come nella composizione di un'unità composta (articolo 1240) spetta alla persona che ha organizzato la creazione della tecnologia integrata (diritto sulla tecnologia) in base ai contratti con i titolari dei diritti esclusivi sui risultati di attività intellettuale facenti parte dell'insieme dell'tecnologia integrata. Possono fare parte della tecnologia integrata anche risultati protetti di attività intellettuale realizzati dalla stessa persona che ha organizzato la creazione di essa.
Articolo 1543. Campo di applicazione delle regole relative al diritto sulla tecnologia
Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai rapporti legati al diritto sulla tecnologia ad uso civile, militare, speciale o duale, creata per conto o con cofinanziamento con denaro del bilancio federale o dei bilanci dei soggetti costituenti la Federazione Russa, assegnati al pagamento dei lavori nell'ambito di contratti pubblici, di altri contratti, a finanziare i piani di entrate ed uscite, nonché in forma di sovvenzioni.
Le regole di cui sopra non si applicano ai rapporti sorti in caso di tecnologia integrata creata per conto o con cofinanziamento con denaro del bilancio federale o dei bilanci dei soggetti costituenti la Federazione Russa a titolo oneroso in forma di credito erariale.
Articolo 1544. Diritto della persona che ha organizzato la creazione della tecnologia integrata sullo sfruttamento dei risultati di attività intellettuale che ne fanno parte
1. La persona che ha organizzato la creazione della tecnologia integrata per conto o con cofinanziamento con denaro del bilancio federale o dei bilanci dei soggetti costituenti la Federazione Russa (esecutore) fruisce del diritto sulla tecnologia creata, ad eccezione dei casi in cui detto diritto ai sensi del punto 1 dell'articolo 1546 del presente Xxxxxx spetta alla Federazione Russa o a un soggetto costituente la Federazione Russa.
2. La persona che ai sensi del punto 1 del presente articolo possiede il diritto sulla tecnologia, è tenuta a intraprendere immediatamente le misure previste dalla legislazione della Federazione Russa per far riconoscere ed ottenere i diritti sui risultati di attività intellettuale facenti parte della tecnologia integrata (depositare domande di brevetto, di registrazione statale dei risultati di attività intellettuale, instaurare nei confronti delle rispettive informazioni il regime di riservatezza, stipulare contratti di cessione dei diritti esclusivi e contratti di licenza con i titolari dei diritti esclusivi sui rispettivi risultati di attività intellettuale facenti parte della tecnologia integrata, e intraprendere altri provvedimenti simili), se tale misure non sono state intraprese prima o nel corso di creazione della tecnologia.
3. Nei casi in cui il presente Xxxxxx ammette diversi metodi di protezione giuridica dei risultati di attività intellettuale facenti parte della tecnologia integrata, la persona a cui appartiene il diritto sulla tecnologia sceglie quel metodo di protezione giuridica il quale in maggiore misura corrisponde ai suoi interessi e garantisce l'applicazione pratica della tecnologia integrata.
Articolo 1545. Obbligo di applicazione pratica della tecnologia integrata
1. La persona che ai sensi dell'articolo 1544 del presente Xxxxxx possiede il diritto sulla tecnologia, è tenuta a provvedere alla sua applicazione pratica (applicazione).
Lo stesso obbligo ha qualsiasi persona alla quale è trasmessa o alla quale passa questo diritto in conformità alle regole del presente Xxxxxx.
2. Il contenuto dell'obbligo di applicazione della tecnologia, termini, altre condizioni e modalità di adempimento a questo obbligo, conseguenze del mancato adempimento e condizioni di cessazione vengono deliberate dal Governo della Federazione Russa.
Articolo 1546. Diritto della Federazione Russa e dei soggetti costituenti la Federazione Russa sulla tecnologia
1. Il diritto sulla tecnologia creata per conto o con cofinanziamento con denaro del bilancio federale spetta alla Federazione Russa nei casi in cui:
1) la tecnologia integrata sia direttamente legata alle problematiche di difesa e di sicurezza della Federazione Russa;
2) la Federazione Russa prima della creazione della tecnologia integrata o in seguito abbia assunto il finanziamento delle attività mirate a portare avanti la tecnologia integrata fino alla fase di applicazione pratica;
3) l'esecutore entro sei mesi dopo il termine dei lavori di creazione della tecnologia integrata non abbia provveduto al compimento di tutte le azioni necessarie per far riconoscere e acquisire i diritti esclusivi sui risultati di attività intellettuale che fanno parte della tecnologia integrata.
2. Il diritto sulla tecnologia creata per conto o con cofinanziamento con denaro del bilancio di un soggetto costituente la Federazione Russa spetta al soggetto costituente la Federazione Russa nei casi in cui:
1) il soggetto costituente la Federazione Russa prima della creazione della tecnologia integrata o in seguito abbia assunto il finanziamento delle attività mirate a portare avanti la tecnologia fino alla fase di applicazione pratica;
2) l'esecutore entro sei mesi dopo il termine dei lavori di creazione della tecnologia integrata non abbia provveduto al compimento di tutte le azioni necessarie per far riconoscere e acquisire i diritti esclusivi sui risultati di attività intellettuale che fanno parte della tecnologia integrata.
3. Nei casi in cui ai sensi dei punti 1 e 2 del presente articolo il diritto sulla tecnologia spetta alla Federazione Russa o al soggetto costituente la Federazione Russa, l'esecutore è tenuto ai sensi del punto 2 dell'articolo 1544 provvedere a far riconoscere e ottenere i diritti sui rispettivi risultati di attività intellettuale per la successiva cessione di questi diritti rispettivamente alla Federazione Russa o al soggetto costituente la Federazione Russa.
4. La gestione del diritto sulla tecnologia che spetta alla Federazione Russa è subordinata alle modalità stabilite dal Governo della Federazione Russa.
La gestione del diritto sulla tecnologia che spetta al soggetto costituente la Federazione Russa è subordinata alle modalità stabilite dagli organi di potere esecutivo del rispettivo soggetto costituente la Federazione Russa.
5. La disposizione del diritto sulla tecnologia che spetta alla Federazione Russa o al soggetto costituente la Federazione Russa è disciplinata dalle disposizioni del presente capitolo.
Le particolarità della disposizione del diritto sulla tecnologia che spetta alla Federazione Russa sono stabilite dalla legge che riguarda il trasferimento delle tecnologie federali.
Articolo 1547. Cessione del diritto sulla tecnologia di proprietà della Federazione Russa o di un soggetto costituente la Federazione Russa
1. Nei casi previsti dai paragrafi 2 e 3 del punto 1 e dal punto 2 dell'articolo 1546 del presente Xxxxxx, entro sei mesi dopo che la Federazione Russa o un soggetto costituente la Federazione Russa hanno ricevuto i diritti sui risultati di attività intellettuale necessari per applicazione pratica di questi risultati nell'insieme di una tecnologia integrata, il diritto sulla tecnologia deve essere ceduto a una persona interessata nell'applicazione della tecnologia che disponga delle possibilità reali per tale applicazione.
Nel caso previsto dal paragrafo 1 del punto 1 dell'articolo 1546 del presente Codice il diritto sulla tecnologia deve essere ceduto a una persona interessata nell'applicazione della tecnologia che disponga delle possibilità reali per tale applicazione, immediatamente dopo che per la Federazione Russa decade la necessità di riservarsi questi diritti.
2. La cessione da parte della Federazione Russa o del soggetto costituente la Federazione Russa del diritto sulla tecnologia ai terzi è realizzata, di regola generale, a titolo oneroso in base ai risultati di un concorso.
Qualora sia impossibile cedere il diritto della Federazione Russa o del soggetto costituente la Federazione Russa sulla tecnologia nell'ambito di un concorso, tale diritto viene ceduto in base ai risultati di un'asta.
Le modalità di svolgimento del concorso o dell'asta per la cessione da parte della Federazione Russa o del soggetto costituente la Federazione Russa del diritto sulla tecnologia, nonché eventuali casi e modalità di trasferimento da parte della Federazione Russa o del soggetto costituente la Federazione Russa del diritto sulla tecnologia senza tenere un concorso o un'asta, sono disciplinate nella legge relativa al trasferimento delle tecnologie.
3. Il diritto prioritario a stipulare con la Federazione Russa o con il soggetto costituente la Federazione Russa il contratto di acquisizione del diritto sulla tecnologia spetta, ferme restando le restanti condizioni, spetta all'esecutore che ha organizzato la creazione dei risultati di attività intellettuale facenti parte della tecnologia integrata.
Articolo 1548. Rimunerazione del diritto sulla tecnologia
1. Il diritto sulla tecnologia è concesso a titolo gratuito nei casi previsti dall'articolo 1544 e dal punto 3 dell'articolo 1546 del presente Xxxxxx.
2. Qualora il diritto sulla tecnologia venga ceduto tramite un contratto, in particolare in seguito a un concorso o un'asta, l'importo, le condizioni e le modalità di rimunerazione di questo diritto sono definite dalle parti di contratto.
3. Nei casi in cui l'applicazione della tecnologia ha grande importanza socioeconomica, o grande importanza per la difesa o la sicurezza della Federazione Russa, mentre l'importo della spesa per la sua applicazione rende economicamente inefficiente l'acquisizione del diritto sulla tecnologia a titolo oneroso, il trasferimento del diritto su tale tecnologia da parte della Federazione Russa, di un soggetto costituente la Federazione Russa o di un altro titolare del diritto, che ha acquisito il rispettivo diritto a titolo gratuito, può avvenire sempre a titolo gratuito. Le situazioni in cui è ammessa la cessione del diritto sulla tecnologia a titolo gratuito vengono definite dal Governo della Federazione Russa.
Articolo 1549. Diritto sulla tecnologia appartenente a più persone
1. Il diritto sulla tecnologia, creata in cofinanziamento con fondi di bilancio e denaro di altri investitori, può appartenere contemporaneamente alla Federazione Russa, a un soggetto costituente la Federazione Russa, all'esecutore ed ad altri aventi diritto.
2. Qualora il diritto sulla tecnologia appartenga a più persone, esse esercitano questo diritto in modo congiunto.
La disposizione del diritto sulla tecnologia appartenente a più persone, avviene di comune accordo tra loro.
3. La transazione relativa alla disposizione del diritto sulla tecnologia, realizzata da una delle persone alle quali il diritto sulla tecnologia appartiene congiuntamente, può essere riconosciuta nulla su richiesta degli altri aventi diritto, non disponendo la persona che ha realizzato l'operazione dei necessari poteri, se sarà dimostrato che l'altra parte della transazione conosceva o doveva necessariamente conoscere il fatto della mancanza di tali poteri.
4. Gli utili derivanti dallo sfruttamento della tecnologia, il diritto sulla quale appartiene congiuntamente a più titolari del diritto, nonché quelli provenienti dalla disposizione di tale diritto vengono distribuiti tra i titolari del diritto di accordo tra loro.
5. Qualora una parte della tecnologia, il diritto sulla quale appartiene a più persone, possa avere significato a sé stante, un accordo tra gli aventi diritto può definire la parte della tecnologia il diritto su cui spetta a ciascuno dei titolari. Una parte della tecnologia può avere significato a sé stante, se questa parte può essere sfruttata indipendentemente dalle altre parti di questa tecnologia.
Ogni titolare del diritto può usare a sua discrezione la rispettiva parte della tecnologia, se un accordo tra essi non dispone diversamente. Comunque il diritto sulla tecnologia nel suo insieme e la disposizione di tale diritto vengono realizzati da tutti i titolari congiuntamente.
Gli utili provenienti dallo sfruttamento di una parte della tecnologia sono a disposizione della persona titolare del diritto su questa parte della tecnologia.
Articolo 1550. Condizioni generali di trasferimento del diritto sulla tecnologia
Se il presente Xxxxxx o un'altra legge non dispongono diversamente, la persona che fruisce del diritto sulla tecnologia può di propria discrezione disporre di questo diritto tramite trasferimento dello stesso totalmente o parzialmente ad altre persone nell'ambito di un contratto o di un'altra transazione, in particolare contratto di cessione di questo diritto, contratto di licenza o un altro contratto che contenga elementi del contratto di cessione del diritto o contratto di licenza.
Il diritto sulla tecnologia viene trasferito simultaneamente nei confronti di tutti i risultati di attività intellettuale facenti parte della tecnologia integrata come un insieme unico. Il trasferimento dei diritti su singoli risultati di tutti i risultati di cui sopra (su una parte della tecnologia) è ammessa solo qualora una parte della tecnologia integrata possa avere significato autonomo ai sensi del punto 5 dell'articolo 1549 del presente Codice.
Articolo 1551. Condizioni di esportazione della tecnologia integrata
1. La tecnologia integrata deve avere l'applicazione pratica prevalentemente nel territorio della Federazione Russa.
Il diritto sulla tecnologia può essere trasferito per applicare la tecnologia integrata nei territori di Stati stranieri previa autorizzazione da parte del committente pubblico o amministratore dei fondi pubblici in conformità alla legislazione relativa al commercio estero.
2. Le operazioni che prevedono lo sfruttamento della tecnologia integrata fuori della Federazione Russa sono oggetto di registrazione statale presso l'ente federale del potere esecutivo in materia di proprietà intellettuale.
Il mancato rispetto della prescrizione di registrazione statale della transazione comporta la nullità della stessa.
Xxxxx, Xxxxxxxx 00 dicembre 2006
n. 230-FZ
Presidente della Federazione Russa
X. XXXXX