OGGETTO
CONVENZIONE QUADRO Comune di Montoggio
Concessione del servizio di illuminazione votiva nel cimitero comunale
OGGETTO
Comune di Montoggio (Genova)
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Geom. Xxxxxxx Xxxx
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Città Metropolitana di Genova – Stazione Unica Appaltante
Responsabile della procedura: Xxxxxxxx Xxxxx
STAZIONE APPALTANTE
Comune....................................................................... Il Comune di Montoggio, nella sua qualità di
contraente
Concorrente Il soggetto ammesso a partecipare alla gara
Soggetto aggiudicatario............................................ Il soggetto che ha presentato la migliore offerta in
base ai criteri di aggiudicazione e che è stato formalmente dichiarato aggiudicatario
Concessionario Il soggetto aggiudicatario, in forma singola, associata
o consorziata, che stipula il contratto
Direttore dell’esecuzione .......................................... Il soggetto indicato dal responsabile del
procedimento per sovrintendere l’esecuzione del contratto
Referente unico del contratto................................... Il soggetto indicato dall’appaltatore-fornitore quale
referente unico nei riguardi del Committente per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali
DEFINIZIONI
SOMMARIO
pagina
CONDIZIONI CONTRATTUALI 4
Articolo 1 Oggetto 4
Articolo 2 Analisi di contesto 4
Articolo 3 Durata del contratto 5
Articolo 4 Corrispettivo di concessione 5
Articolo 5 Canone di concessione 5
Articolo 6 Valore della concessione 5
Articolo 7 Equilibrio economico-finanziario 6
Articolo 8 Attività di gestione 6
Articolo 9 Rapporti con l’utenza 7
Articolo 10 Informazione all’utenza 7
Articolo 11 Call center 7
Articolo 12 Riscossione delle tariffe 7
Articolo 13 Subappalto 8
Articolo 14 Consegna iniziale della struttura e delle relative dotazioni 8
Articolo 15 Termine della concessione e riconsegna della struttura 8
Articolo 16 Referente unico contrattuale 9
Articolo 17 Direttore dell’esecuzione 9
Articolo 18 Obblighi in materia di sicurezza 9
Articolo 19 Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro 10
Articolo 20 Proprietà dati e brevetti 10
Articolo 21 Tutela della riservatezza 10
Articolo 22 Tracciabilità dei flussi finanziari 11
Articolo 23 Spese contrattuali 11
Articolo 24 Controversie 11
CAPITOLATO PRESTAZIONALE 12
Articolo 25 Riqualificazione dell’impianto di illuminazione votiva 12
Articolo 26 Progettazione esecutiva 12
Articolo 27 Qualificazione per l’esecuzione dei lavori 13
Articolo 28 Modalità di esecuzione dei lavori 13
Articolo 29 Vigilanza sull’esecuzione dei lavori 14
Articolo 30 Collaudo delle opere 15
Articolo 31 Oneri manutentivi 15
Articolo 32 Gestione dei cancelli d'ingresso automatizzati 16
Articolo 33 Verifica di conformità 17
Articolo 34 Altri oneri e responsabilità a carico del Concessionario 17
Articolo 35 Oneri a carico del Comune 17
Articolo 36 Cauzione definitiva 18
Articolo 37 Coperture assicurative 18
37.1 Assicurazione per l’esecuzione delle opere 18
37.2 Assicurazione per l’attività di gestione 19
Articolo 38 Penali 19
Articolo 39 Risoluzione del contratto 20
Articolo 40 Recesso 21
PROGETTO OFFERTA 22
Articolo 41 Criterio di aggiudicazione 22
pagina
Articolo 42 Fattori ponderali 22
42.1 Elementi di valutazione qualitativa (offerta tecnica) 22
42.2 Elementi di valutazione economica e matematica 22
Articolo 43 Valutazione elementi sub (a) 22
Articolo 44 Valutazione elementi sub (b) 23
Articolo 45 Valutazione elementi sub (c) e (d) 23
Articolo 46 Riparametrazione dell’offerta tecnica 23
Articolo 47 Valutazione elemento (e) 24
Articolo 48 Offerta tecnica 24
48.1 Relazione metodologica sull’organizzazione del servizio all’utenza 24
48.2 Progetto definitivo impianto di illuminazione votiva 25
48.3 Progetto per impianto elettrico e di illuminazione del magazzino cimiteriale 25
48.4 Servizi aggiuntivi 25
Articolo 49 Modalità di presentazione delle offerta tecniche 25
Articolo 50 Offerta economica 25
SOMMARIO
CONDIZIONI CONTRATTUALI
Articolo 1 Oggetto
La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di illuminazione votiva a luce permanente dei sepolcri quali cappelle, loculi, ossari e tutti gli altri sepolcri esistenti e costruendi nel cimitero del Comune di Montoggio (Genova), di seguito denominati “tombe”, con l’esclusione delle aree di inumazione a terra.
La concessione comprende la gestione dei rapporti con l’utenza, l’allacciamento delle luci votive e la riscossione dei contributi di allacciamento e dei canoni di abbonamento.
Sono comprese inoltre le seguenti prestazioni:
(A) la riqualificazione e la messa a norma dell’impianto di illuminazione votiva del cimitero comunale, tramite l’introduzione della tecnologia a LED ad alta luminosità,
(B) la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle reti per l’illuminazione votiva delle tombe;
(C) la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di automazione dei cancelli del cimitero comunale;
(D) la realizzazione dell’impianto di illuminazione del magazzino del cimitero, la manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso.
Il Concessionario deve eseguire le prestazioni nel rispetto di quanto previsto dalla convenzione quadro e dall’offerta presentata.
La concessione s’intende affidata ed accettata con l’intesa che il servizio di illuminazione votiva sia assolutamente facoltativo e ad esclusiva domanda degli utenti.
Articolo 2 Analisi di contesto
Le utenze di illuminazione votiva attive nell’ultima gestione del servizio erano circa 1500. Le tombe attualmente senza allacciamento per le quali potrebbero essere attivate ulteriori utenze sono circa 1000, per un totale di circa 2500 utenti potenziali.
È compresa nell’impianto l’illuminazione votiva della Cappella comunale e dei cippi commemorativi, con oneri e spese totalmente a carico del concessionario per tutta la durata del contratto,
Spetta ai concorrenti verificare lo stato e le condizioni dell’impianto esistente e proporre un progetto di riqualificazione, ampliamento e messa a norma, laddove necessario.
Al fine di agevolare la riqualificazione dell’impianto tutti i contratti di allacciamento, a prescindere dall’esistenza di un’utenza precedente, saranno considerati nuovi e daranno diritto al concessionario di pretendere il contributo di allacciamento iniziale.
Il sistema automatizzato di apertura e chiusura dei cancelli cimiteriali è funzionante e dotato di utenza separata.
L’illuminazione del magazzino deve essere alimentata da utenza separata o collegata a quella del cancello automatico, se fattibile.
Le tariffe di servizio sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale e attualmente quantificate al netto degli oneri fiscali in:
(A) contributo di allacciamento iniziale una tantum € 14,76
(B) canone di abbonamento annuale € 14,76
Il contributo di allacciamento copre le spese di installazione, la fornitura della lampadina votiva e il relativo supporto. Il canone di abbonamento deve intendersi dovuto per anno solare, a prescindere dalla data di attivazione, deve intendersi omnicomprensivo (spese di fornitura dell’energia elettrica, il ricambio delle lampadine guaste e le altre spese di manutenzione).
Contributo di allacciamento e canone di abbonamento si riferiscono ad ogni singolo punto luce, quindi, ad esempio, le cappelle gentilizie sono soggette ciascuna a un solo contributo di allacciamento e a tanti canoni di abbonamento quanti sono i punti luce attivati.
Il Concessionario è obbligato ad applicare le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale. Ogni adempimento fiscale (IVA) è a carico del concessionario.
Articolo 3 Durata del contratto
La concessione ha durata di anni 9 (nove) con decorrenza dalla data del verbale di consegna; non è ammesso il rinnovo tacito.
Il contratto è prorogabile per ulteriori 12 mesi, su richiesta del Committente, per il buon termine delle attività e/o l’espletamento di nuova procedura di gara.
Il Concessionario si impegna a mantenere durante la proroga le stesse condizioni, oneri e prezzi stabiliti dal contratto iniziale relativo al presente appalto, eventualmente integrato a termini della presente convenzione.
Articolo 4 Corrispettivo di concessione
Il corrispettivo della concessione consiste unicamente nel diritto di gestire l’impianto di illuminazione votiva e si remunera mediante la riscossione delle tariffe di allacciamento e di abbonamento.
Il canone di abbonamento non può essere riscosso prima dell’inizio dell’anno solare di riferimento.
Articolo 5 Canone di concessione
Quale corrispettivo di concessione, il concessionario deve provvedere a versare al Comune, per tutta la durata del contratto, un corrispettivo pari ad una percentuale, determinata in sede di offerta, in misura non inferiore al 20% dell’importo complessivo, al netto degli oneri fiscali, delle utenze attive nell’anno di riferimento, ovvero dell’importo complessivo riscuotibile dal concessionario a titolo di canone di abbonamento, a prescindere dall’effettiva riscossione.
In ogni caso il canone di concessione annuo non può essere inferiore all’importo di € 5.000,00 (cinquemila euro). Nel primo e nell’ultimo anno di contratto, qualora non coincidenti con l’anno solare, l’importo minimo dovuto è calcolato pro quota su base 365.
Il canone deve essere corrisposto in due rate semestrali uguali sulla base del portafoglio abbonamenti consolidato al 31 dicembre dell’anno precedente: la prima da corrispondersi entro il 31 gennaio e la seconda entro il 15 luglio. Con la rata di gennaio è effettuato anche il conguaglio dell’anno precedente.
Il Comune si riserva la facoltà di verificare gli atti amministrativi e contabili relativi agli abbonamenti in corso.
Nel primo anno di contratto il canone di concessione è corrisposto in unica soluzione entro entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Nell’ultimo anno di concessione il conguaglio è effettuato in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla fine del contratto.
Il canone della concessione deve essere versato mediante bonifico bancario alla Tesoreria del Comune di Montoggio, con l’indicazione della causale “Concessione luci votiva CIG n. 6419864F5A”, in due rate anticipate entro il 15 gennaio e il 15 luglio di ogni anno.
Articolo 6 Valore della concessione
Il valore della concessione è stato stimato in base al potenziale di utenze attivabili (n. 2.500), considerando la possibilità da parte del concessionario di riscuotere per tutte le utenze il contributo di allacciamento.
Dall’importo così calcolato è stato detratto il valore del canone per tutta la durata della concessione. Il valore della concessione è stato determinato in € 324.000,00 (trecentoventiquattromila euro).
Articolo 7 Equilibrio economico-finanziario
L’equilibrio economico-finanziario della concessione è determinato dai seguenti fattori economici, raffrontati tra costi e ricavi.
I costi sono riconducibili alle seguenti voci,
(A) Investimento per la riqualificazione e messa a norma dell’impianto di illuminazione votiva e la realizzazione del’impianto di illuminazione del magazzino;
(B) Fornitura dell’energia elettrica per l’impianto di illuminazione votiva;
(C) Costi manutentivi dell’impianto di illuminazione votiva;
(D) Costi manutentivi dell’impianto di illuminazione votiva, dell’impianto di illuminazione del magazzino, dell’impianto di automazione dei cancelli di accesso;
(E) Interventi di straordinaria manutenzione sull’impianto di illuminazione votiva, sull’impianto di illuminazione del magazzino, sull’impianto di automazione dei cancelli di accesso;
(F) Costi di gestione delle utenze (allacciamento, riscossione dei contributi e dei canoni di abbonamento);
(G) Canone di concessione annuale;
(H) Costi di personale.
I ricavi sono rappresentati da:
(a) Contributi di allacciamento;
(b) Canoni di abbonamento .
I ricavi dipendono dal numero di utenze attivate e sono da considerare un fattore di rischio d’impresa del concessionario.
I presupposti, la cui variazione, se non imputabile al concessionario, può essere considerata per una revisione della convenzione, sono quelli relativi al numero delle utenze e alla determinazione delle tariffe. Il numero delle utenze che si ritiene compatibile con l’equilibrio economico finanziario della concessione è stimato in n. 1000, obiettivo da conseguire nei primi tre anni di contratto.
La revisione conseguente può riguardare la durata della concessione, il canone e le politiche tariffarie.
Tutti gli investimenti previsti nel piano economico finanziario si considerano ammortizzati nel periodo di concessione e il Concessionario nulla avrà da pretendere a tale titolo dal Comune o dal Concessionario subentrante.
Articolo 8 Attività di gestione
Il servizio di illuminazione votiva deve essere continuo, giorno e notte, salvo casi di interruzione nella fornitura di energia elettrica, di lavori o riparazioni, durante i quali la sospensione deve essere ridotta per il tempo strettamente necessario all’intervento di manutenzione.
Il Concessionario deve provvedere alla numerazione di ogni tomba potenziale utenza, ancorché non allacciata, con apposizione di targhetta indelebile riportante un codice identificativo secondo le indicazioni del Comune.
Il Concessionario deve provvedere alla ricezione e gestione delle richieste di allacciamento e dismissione delle utenze.
Il Concessionario deve provvedere a sua cura e spese all’allacciamento della tomba all’impianto di illuminazione votiva per chiunque ne faccia domanda, alla fornitura e al posizionamento della lampada, con l’eccezione delle cappelle gentilizie, nelle quali le lampade e il loro posizionamento all’interno della cappella sono a carico e cura del privato proprietario.
L’allacciamento deve essere eseguito entro sette giorni, naturali e consecutivi, dalla richiesta e dal pagamento del contributo di allacciamento.
Articolo 9 Rapporti con l’utenza
A decorrere dalla data di affidamento e per tutta la durata della concessione, il Concessionario deve assicurare nel capoluogo del Comune di Montoggio un servizio clienti mediante un ufficio con apertura al pubblico almeno bisettimanale per un minimo di quattro ore oppure mediante appuntamento con i propri addetti da prenotare attraverso il centro chiamate (call center).
Il servizio clienti è finalizzato alla ricezione delle domanda di allacciamento, alla chiusura delle utenze, alla gestione dei reclami e a qualsiasi altra attività che necessiti di un rapporto diretto con l’utenza.
Il personale a diretto contatto con il pubblico deve essere munito di tesserino di riconoscimento. L’orario di apertura dell’ufficio deve essere concordato con il Comune.
Articolo 10 Informazione all’utenza
Il Concessionario deve dare adeguata informazione all’utenza dei seguenti dati:
(a) giorni e orari di apertura e chiusura del cimitero
(b) numero telefonico del call center
(c) giorni e orari di apertura e chiusura dell’ufficio o del servizio clienti
(d) tariffe del servizio di illuminazione votiva
Le informazioni devono essere esposte in maniera visibile all’interno e all’esterno del cimitero in posizioni da concordarsi con il Comune, nell’ufficio e presso la sede del Comune.
Articolo 11 Call center
Il call center fornisce informazioni sui servizi all’utenza, sulle tariffe, sulla proposizione dei reclami, gestisce gli interventi di emergenza.
Il servizio di call center deve assicurare nei giorni lavorativi la ricezione delle chiamate nell’orario di apertura del cimitero fino a trenta minuti dopo l’orario di chiusura.
Il servizio di attivazione degli interventi di emergenza in caso di guasto e malfunzionamento del sistema automatizzato di apertura dei cancelli deve essere assicurato per tutte le giornate di apertura del cimitero.
Articolo 12 Riscossione delle tariffe
Il Concessionario provvede alla riscossione dei diritti di primo impianto (contributo di allacciamento) e dei canoni di abbonamento.
Le tariffe relative al contributo di allacciamento e al canone di abbonamento annuale sono stabilite dal Comune e il Concessionario è tenuto ad applicarle rigorosamente senza alcuna variazione.
Le tariffe restano invariate per tutto il periodo di durata della concessione.
Le condizioni di allacciamento e di abbonamento al servizio di illuminazione votiva sono quelle previste nelle “Condizioni generali di abbonamento per l’utenza” approvate dal Comune, che il Concessionario è tenuto a fare espressamente accettare dall’utente all’attivazione del contratto.
Il Concessionario deve comunicare con cadenza semestrale l'elenco completo delle utenze attive in formato elettronico contenente i dati anagrafici dell'utente, completi di indirizzo e recapito telefonico, e il codice identificativo del sepolcro servito.
Al termine del contratto, il Concessionario ha l’obbligo di consegnare al Comune i ruoli degli abbonati aggiornati nei dati relativi alle singole utenze.
Articolo 13 Subappalto
È ammesso l’affidamento in subappalto e in cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 118 del Decreto Legislativo
12 aprile 2006, n. 163, della progettazione e dell’esecuzione degli interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria dell’impianto di illuminazione votiva, di realizzazione dell’impianto elettrico e di illuminazione del magazzino cimiteriale, di manutenzione dell’impianto di apertura automatica dei cancelli e del servizio di intervento in emergenza.
Tutti gli interventi devono essere eseguiti da imprese qualificate e abilitate all’esecuzione degli stessi.
Non è ammesso il subappalto per le attività proprie del concessionario. Non è ammessa la cessione del contratto.
Articolo 14 Consegna iniziale della struttura e delle relative dotazioni
La consegna della struttura e delle dotazioni di proprietà del concedente, è formalizzata entro 10 giorni dalla data di stipula del contratto o successivamente all’aggiudicazione in caso di consegna anticipata, mediante apposito verbale di ricognizione, redatto in triplice originale e in contradditorio e sottoscritto dalle parti.
Il verbale formalizza la presa in carico da parte del concessionario della struttura e delle sue dotazioni; l’atto farà prova dello stato dell’immobile, delle relative pertinenze e delle dotazioni esistenti al momento della consegna.
Eventuali opere realizzate nel corso dell’esecuzione da parte del Concessionario in assenza della relativa autorizzazione del committente, devono essere rimosse a cura e spese dello stesso Concessionario entro il termine assegnato dal Responsabile del Procedimento e non superiore a 30 giorni, mediante l’integrale ripristino dello status quo ante.
Articolo 15 Termine della concessione e riconsegna della struttura
Alla scadenza del contratto il Concessionario, anche in considerazione degli obblighi assunti in materia di manutenzione programmata, avrà il dovere di riconsegnare fabbricati, impianti, arredi ed attrezzature funzionanti ed in buono stato di manutenzione (fatto salvo il deperimento d’uso), rispondendo personalmente per l’eventuale mancanza di tutte o di parte di esse, come risulterà da atto di riconsegna dell’intero complesso immobiliare da redigersi in contraddittorio tra le parti entro il termine di scadenza, naturale o anticipata, della concessione.
A tale fine, entro i primi due mesi dall’inizio dell’ultima annualità di concessione, il Comune provvede, in contraddittorio con il concessionario, alla ricognizione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria già eseguiti nel corso della gestione e all’accertamento di quelli ulteriormente necessari a garantire la perfetta efficienza e la conformità delle strutture e degli impianti, nonché l’eventuale loro adeguamento alla normativa intervenuta, compresi gli eventuali rinnovi parziali o totali.
Il concessionario dovrà provvedere all’esecuzione degli interventi così come individuati assumendone i relativi oneri e spese.
Nel verbale di riconsegna della struttura e delle relative dotazioni, attrezzature e arredi, sarà dato atto dell’avvenuta puntuale esecuzione degli interventi manutentivi precedentemente individuati. In caso contrario il committente assegnerà al concessionario un termine entro il quale provvedere all’adempimento.
In caso di inadempimento il committente provvede in via sostitutiva in danno al concessionario.
Analogamente si potrà procedere in presenza di opere non autorizzate delle quali sia riscontrata l’avvenuta esecuzione all’atto della restituzione della struttura.
La mancata esecuzione degli interventi previsti costituirà causa ostativa allo svincolo della cauzione definitiva per l’ammontare equivalente al controvalore degli interventi.
Al termine della concessione le attrezzature, gli impianti ed ogni altro accessorio relativo all’opera stessa, compresi quelli mobili realizzati o acquistati dal Concessionario, saranno acquisiti dal Comune, senza che alcun indennizzo sia dovuto al Concessionario medesimo, anche nel caso in cui il piano economico finanziario presentato in sede di offerta preveda valori di costi di investimento residui di beni non ammortizzati.
Articolo 16 Referente unico contrattuale
Il Concessionario si impegna a comunicare al Committente, dieci giorni prima della stipula del contratto o della consegna del servizio, se antecedente, il nominativo del soggetto responsabile, referente unico per tutto quanto concerne l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
In caso di cessazione o assenza temporanea del Referente unico, il Concessionario deve immediatamente comunicare il nominativo del sostituto incaricato.
Il Referente unico deve assicurare il corretto svolgimento delle prestazioni ovvero la conformità delle attività al contratto, al capitolato speciale d’oneri e all’offerta presentata, ivi compreso il rispetto delle tempistiche previste, con piena facoltà di intervenire e decidere, gestire eventuali criticità e problematiche.
Tutte le contestazioni relative all’esecuzione del contratto sono comunicate al Referente unico. Il Concessionario deve comunicare le fasce orarie di reperibilità ordinaria del Referente unico e assicurare adeguate modalità per il reperimento del medesimo in caso di urgenza.
Il Concessionario si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione nell’individuazione del Referente unico.
Articolo 17 Direttore dell’esecuzione
Il Comune si riserva la facoltà di nominare uno o più direttori dell’esecuzione in appoggio al Responsabile del procedimento, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Al Direttore dell’esecuzione compete in particolare la verifica di conformità delle prestazioni ai sensi degli articoli 301 e seguenti del Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. n. D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Articolo 18 Obblighi in materia di sicurezza
Il Concessionario s’impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
In particolare, Il Concessionario s’impegna a rispettare e a far rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni.
Il Concessionario, recepita l’informativa sui rischi specifici, informa i lavoratori in apposita riunione e predispone il proprio piano operativo di sicurezza. Il Concessionario è responsabile dell’osservanza delle suddette disposizioni anche da parte di eventuali suoi appaltatori, fornitori o collaboratori.
Il Concessionario s’impegna a manlevare il Comune da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.
Il Concessionario è tenuto ad assicurare le prestazioni inerenti il servizio di cui alla presente concessione con proprio personale regolarmente assunto, per il quale solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità quanto a retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali ed in genere da tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi per cui nessun rapporto diretto con il Comune può mai essere configurato.
Nell'esecuzione dei lavori di riqualificazione dell’impianto di illuminazione votiva e degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché nella gestione del servizio devono essere rispettate tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, in considerazione che all'interno del cimitero possono trovarsi altri lavoratori. Il Concessionario si impegna ad esibire, a richiesta del Comune, la documentazione attestante l’osservanza di tutti gli obblighi suddetti.
Il Comune si riserva la facoltà di richiedere l’allontanamento di quei dipendenti che dovessero dar luogo a fondati reclami da parte del pubblico, nonché di quelli nei quali venisse riscontrata incapacità o incompetenza riguardo al lavoro del quale sono incaricati;
Articolo 19 Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
L’assunzione del personale deve avvenire nel rispetto della normativa vigente e il rapporto di lavoro deve essere regolato dai contratti collettivi di categoria, nonché da quelli integrativi territoriali.
Gli oneri retributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché tutti gli adempimenti normativi, sono a carico del Concessionario, senza che possa essere avanzata nei confronti del Committente alcuna rivendicazione da parte del personale del Concessionario.
Il Concessionario s’impegna ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Il Concessionario s’impegna ad applicare i contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e per tutto il periodo di validità degli stessi fino alla conclusione delle procedure di rinnovo previste dalla contrattazione collettiva di settore.
Il Concessionario è inoltre obbligato, nel caso di utilizzo di collaboratori a progetto, a garantire condizioni economiche congrue rispetto ai contratti collettivi e alle tabelle ministeriali di determinazione del costo del lavoro di riferimento.
Il Committente si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulla regolarità dei rapporti di lavoro, anche agli effetti contributivi e assicurativi. Il Concessionario si impegna ad esibire la documentazione contabile e amministrativa necessaria per l’esecuzione dei controlli.
Il Concessionario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Articolo 20 Proprietà dati e brevetti
Tutti i dati relativi al servizio svolto sono di proprietà del Committente.
Il Concessionario assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino i diritti di brevetto, di autore ed in genere di esclusiva altrui.
Il Concessionario dovrà tenere indenne il Committente nel caso che venga promossa nei confronti dello stesso un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti utilizzati.
Il Concessionario assume pertanto a proprio carico tutti gli oneri conseguenti ad eventuali richieste risarcitorie, a qualsiasi titolo avanzate, incluse le spese sostenute per la difesa in giudizio del Committente.
Articolo 21 Tutela della riservatezza
Il Concessionario si impegna ad applicare integralmente le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Il Concessionario è tenuto ad osservare l’obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi non riconducibili all’esecuzione del contratto, al di fuori delle specifiche indicazioni del Committente, in alcun modo, i dati, le informazioni e le notizie a cui ha accesso nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Il Concessionario è tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell’esecuzione del contratto.
Il Concessionario deve designare il Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Il Concessionario manleva il Committente da qualsiasi responsabilità dovesse derivare dal trattamento dei dati, dipendente da fatto proprio, del proprio personale o dei propri collaboratori.
Articolo 22 Tracciabilità dei flussi finanziari
Il Concessionario si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e dal presente capitolato comporta la risoluzione del contratto.
Articolo 23 Spese contrattuali
Sono a carico del soggetto aggiudicatario tutte le spese di stipulazione e scritturazione del contratto, nonché qualsiasi atto inerente e conseguente la stipula del contratto.
Articolo 24 Controversie
Tutte le vertenze che possono sorgere tra il Comune ed il Concessionario, sia durante che al termine della concessione, sono deferite al Giudice competente del Tribunale di Genova. È esclusa la competenza arbitrale.
CAPITOLATO PRESTAZIONALE
Articolo 25 Riqualificazione dell’impianto di illuminazione votiva
L’impianto deve assicurare l’erogazione, 24 ore su 24. La distribuzione della corrente per l'accensione delle lampade votive deve essere a bassa tensione, assicurando l’erogazione a tutti i punti luce con una tensione non superiore a 30V/50Hz (SELV). Pertanto, gli impianti devono essere provvisti di un numero adeguato di trasformatori di corrente di potenza adeguata.
L’impianto deve utilizzare tecnologia a LED ad alta luminosità. La potenza delle lampade a LED utilizzate deve garantire una luminosità minima di 1 lux, misurata ad un metro perpendicolarmente al punto medio dell’ottica rispetto all’asse della lampada.
Le lampade a led devono avere una tensione di funzionamento di autoadattamento da 6 - 24/36 Volt a tre diodi e le seguenti specifiche elettriche e illuminotecniche:
(a) Tensione nominale : 20 : 30 Vac
(b) Corrente nominale a 24Vac: _ di 25 mA
(c) Potenza assorbita: _ 0,6 Watt
(d) Range di temperatura: da -20° a + 70°C
(e) Attacco: E14 in ottone o leghe anticorrosione
(f) Durata minima garantita: 80.000 ore h24
(g) Luminosità: 1 lux ad un metro
(h) Diffusione luminosa: omogenea 360° sul piano orizzontale
(i) 110° sul piano verticale
(j) Colore: ambra dominante (585÷595 nm)
I cavi per la distribuzione dell'energia elettrica dalla cabina elettrica ai trasformatori devono essere collocati, fin dove possibile, lungo i muri interni e stesi nella parte più alta dei muri stessi.
Devono essere utilizzati conduttori (cavi) multipolari a doppio isolamento, adatti alla posa nel terreno ed in ambiente umido, di tipo flessibile, siano essi posati interrati sia fuori terra, con sezioni generalmente non superiori a 10 mm² (in caso di necessità sarà opportuno distribuire le utenze su più circuiti) e non inferiori a 1,5 mm² per i cavi di energia ed a 0,5 mm² per i cavi dei circuiti SELV alimentati a 30V.
Devono essere utilizzate metodologie e materiali idonei a non compromettere il decoro artistico e/o architettonico dei luoghi, al fine di salvaguardare l’integrità dei manufatti esistenti sia di proprietà comunale o in concessione a privati. Sui colombari ed ossari i cavi devono essere fatti scorrere dietro le lapidi.
I cavi che si dipartono dai trasformatori per l'alimentazione delle lampadine votive devono essere disposti preferibilmente in circuito.
Nell’ambito della cinta cimiteriale potranno essere realizzate nuove tombe, in particolare loculi e ossari, a cui dovrà essere esteso, a cura e spese del concessionario, l’impianto di illuminazione votiva.
Sulla base delle suddette prescrizioni minimali, i concorrenti devono presentare in sede di offerta la progettazione di livello definitivo dell’impianto di illuminazione votiva proposto, contenente le proposte migliorative rispetto a quanto sopra specificato. La progettazione definitiva deve riguardare anche l’impianto elettrico e di illuminazione del magazzino cimiteriale.
Articolo 26 Progettazione esecutiva
Il progettista incaricato della progettazione esecutiva deve essere individuato in sede di gara tra i soggetti indicati dall’articolo 90, comma 1, lett. d), e), f), f-bis), del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che abbiano maturato esperienze professionali nella progettazione di impianti e reti elettriche di valore analogo a quello proposto in sede di offerta.
Il Concessionario deve presentare entro 30 giorni, naturali e consecutivi, dalla sottoscrizione del contratto o dall’avvio dell’esecuzione, se precedente, la progettazione esecutiva sulla base del progetto definitivo presentato in sede di gara.
La progettazione esecutiva deve essere espressamente approvata dal Comune. Il Concessionario s’impegna ad adeguare il progetto esecutivo alle eventuali osservazioni formulate dal Comune entro quindici giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento delle stesse.
L’acquisizione di tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta richiesti dalla normativa vigente è a carico del Concessionario.
Articolo 27 Qualificazione per l’esecuzione dei lavori
Il Concessionario deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione tecnica richiesti dalla normativa in materia di lavori pubblici in relazione all’importo dei lavori da eseguire.
Le lavorazioni sono prevalentemente ascrivibili alla categoria OG 10 (Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione).
Il Concessionario deve soddisfare i requisiti di qualificazione tecnica anche in relazione alle eventuali ulteriori categorie di lavorazioni e classi di progettazione che dovessero essere individuate in sede di progettazione definitiva presentata in sede di offerta.
Qualora il Concessionario non abbia i requisiti di qualificazione tecnica per l’esecuzione dei lavori deve individuare in sede di gara un operatore economico esecutore in possesso dei requisiti richiesti.
Articolo 28 Modalità di esecuzione dei lavori
Il Concessionario deve porre la massima attenzione durante le operazioni di scavo che, ancorché di limitata profondità, potrebbero essere causa di incidenti soprattutto in considerazione della particolare destinazione dei siti ed effettuare tutte le opere di protezione, difesa, compartimentazione e confinamento necessarie a delimitare l’area dei lavori (cantiere), utilizzando mezzi adeguati ed apponendo la segnaletica necessaria.
Qualora durante i lavori, ancorché richiesti e/o autorizzati dal Comune, rilevi, nell’area oggetto degli stessi, situazioni ritenute anomale e/o bisognose di valutazioni specialistiche, anche di tipo igienico, deve immediatamente sospendere i lavori, delimitare l’area, disporre la vigilanza continua della stessa ed informare immediatamente il Comune.
Quando le opere di delimitazione del cantiere fossero tali da recare disturbo all’utilizzo dei luoghi, il concessionario deve prendere opportuni accordi con il Comune e concordare le modalità d’intervento.
In caso di emergenza il Concessionario ha obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza e l’igiene sia dei lavoratori sia dei terzi, informando di ciò immediatamente il Comune.
Il Concessionario deve eseguire tutti gli interventi necessari per la messa in sicurezza e l’adeguamento dell’impianto di illuminazione votiva, nel rispetto delle vigenti normative in materia e con obbligo di rilascio delle certificazioni di conformità dell’impianto nel suo complesso.
I lavori devono essere eseguiti nel rispetto delle norme CEI e delle disposizioni vigenti e certificati ai sensi di quanto previsto dal Decreto 22 gennaio 2008, n. 37, “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”.
Il concessionario deve usare materiali idonei e delle migliori qualità ed eseguire tutti i lavori, sia di costruzione che di manutenzione, a perfetta regola d'arte e sotto l’alta sorveglianza del Comune.
Tutti i lavori per la posa dei cavi, sia sotto la massicciata, sia sotto il terreno dei campi di tumulazione, devono essere eseguiti rispettando il suolo, le pietre, i porfidi e i marmi, in maniera che non sia visibile la momentanea manomissione eseguita.
Qualora si verifichi l’impossibilità di rimuovere le lapidi, previo benestare del Comune, i cavi possono essere
collocati all’esterno, usando tutti i possibili accorgimenti atti a rendere i fili meno visibili possibili.
Il Concessionario è tenuto ad assumersi gli oneri derivanti dal dover operare in corrispondenza di altri impianti, generalmente di tipo idrico e se necessario provvedere allo spostamento a propria cura e spese.
Rimane inteso che il Concessionario non ha diritto a compensi aggiuntivi rispetto all’aggio di contratto, qualunque siano le condizioni effettive ambientali nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà far valere titolo di compenso od indennizzo per il fatto che il Comune disponga affinché il cantiere sia rimosso oppure i lavori siano sospesi in conseguenza di necessità derivanti da operazioni di tipo cimiteriale.
Nel caso in cui il Comune riscontrasse deficienza o mancanza di soddisfacimento nell’esecuzione dei lavori, si riserva di effettuare, se del caso, l’esecuzione in danno dei lavori di ripristino, a spese del Concessionario.
L’intervento di riqualificazione comprende preliminarmente lo smantellamento di tutte le parti e le componenti dell'impianto esistente che risultano ammalorate, inadeguate e non rispondenti alla normativa vigente.
È a carico del Concessionario la fornitura delle lampadine votive e dei relativi porta lampadine, nonché dei corpi illuminanti e di tutti i materiali necessari per la realizzazione dell’impianto elettrico e di illuminazione del magazzino cimiteriale.
Il Concessionario non potrà avanzare alcuna rivendicazione economica nei confronti del Comune per le migliorie eventualmente apportate a strutture e/o impianti, anche se accettate e concordate.
Articolo 29 Vigilanza sull’esecuzione dei lavori
Tutti gli interventi di riqualificazione dell’impianto, di manutenzione ordinaria e straordinaria sono eseguiti sotto la supervisione del Comune.
Il Comune esercita per mezzo del Responsabile del procedimento i poteri di verifica nei confronti del concessionario in ordine alla rispondenza delle lavorazioni eseguite al progetto approvato, alle normative vigenti ed alle regole di esecuzione.
Il Responsabile del procedimento esercita le funzioni di controllo con i poteri del direttore dell’esecuzione e può accedere in qualunque momento al cantiere, assistere ai lavori, effettuare controlli e misurazioni.
La vigilanza esercitata dal concedente non esonera il concessionario dalla responsabilità inerente alla perfetta esecuzione delle opere, alla gestione e manutenzione delle stesse, alla scrupolosa osservanza delle buone regole dell’arte nonché della responsabilità dell’ottima qualità dei materiali impiegati.
Il Direttore dei lavori, nominato dal concessionario previo gradimento del Comune, informa il Responsabile del procedimento in ordine all’andamento dei lavori e alla conformità degli stessi agli elaborati progettali, alle condizioni contrattuali e alle disposizioni normative.
Il Concessionario ed il Direttore dei lavori assicurano tutta l’assistenza necessaria in occasione delle verifiche sull’adempimento degli obblighi contrattuali, fornendo i chiarimenti e i documenti che venissero richiesti
Il Direttore dei lavori propone, verifica e approva le eventuali variazioni che si rendessero necessarie nel corso dei lavori al fine del migliore risultato, l’approvazione a condizione che le stesse non importino modifiche sostanziali rispetto al progetto approvato, l’approvazione della variante al progetto avviene secondo le procedure vigenti.
Le osservazioni ed i rilievi del Direttore lavori saranno comunicati al Comune, il quale concorderà con il concessionario la scelta delle soluzioni più idonee sotto il profilo tecnico ed economico.
Le spese relative al Direttore lavori, la cui quantificazione avviene per assimilazione sulla base della tariffa professionale vigente, e quelle della struttura di supporto di cui lo stesso si avvale, sono a carico del Concessionario, in quanto finalizzate alla corretta esecuzione dell’opera.
Il concessionario deve altresì nominare, con oneri a proprio carico e dandone preventiva comunicazione al concedente prima dell’inizio dei lavori, il Coordinatore in materia di sicurezza nel corso dell’esecuzione, per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui all’art. 151 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Articolo 30 Collaudo delle opere
I lavori oggetto della presente convenzione sono soggetti a collaudo anche in corso d’opera, a cura di una Commissione di collaudo, nominata dal Comune e costituita da non più di tre membri, uno dei quali abilitato per l’esecuzione dei collaudi statici.
I componenti di detta Commissione devono, all’atto del conferimento dell’incarico, dichiarare esplicitamente di non avere in alcun modo, direttamente o indirettamente, preso parte alla progettazione o all’esecuzione dell’opera e di non avere rapporti professionali o di altro genere con il concessionario o con le imprese realizzatrici dell’intervento oggetto del collaudo.
La Commissione provvede all’emissione del collaudo finale dell’opera con facoltà di ordinare al concessionario di provvedere a propria cura e spese all’eliminazione di tutti i difetti e vizi che dovessero essere evidenziati dallo stesso.
Il concessionario è comunque tenuto all’eliminazione di tutti i difetti e vizi che dovessero essere evidenziati anche successivamente al collaudo, secondo i termini e le modalità previste dal codice civile.
Il collaudo, anche statico, in corso d’opera dovrà essere completato, con l’emissione del relativo certificato entro un mese dall’ultimazione delle opere eseguite.
Il collaudo definitivo dovrà essere completato, compresa l’emissione del relativo certificato, entro un mese dall’ultimazione delle opere, previa comunicazione della data prevista per l’ultimazione delle stesse da parte del concessionario.
Il collaudo tecnico-amministrativo dovrà essere completato entro tre mesi dalla verifica della contabilità finale.
A collaudo avvenuto, sulla base delle risultanze della Commissione di collaudo, si provvederà all’accertamento dello stato di consistenza dei manufatti, in apposito verbale sottoscritto dal rappresentante del concedente e dal concessionario.
Articolo 31 Oneri manutentivi
Il Concessionario è responsabile per il mantenimento in piena efficienza di esercizio dell’impianto per tutta la durata del contratto. Deve assicurare che gli impianti di luce votiva funzionino, senza interruzione, giorno e notte, salvo le sospensioni dovute a lavori di manutenzione straordinaria, a provvedimenti di carattere generale, a cause di forza maggiore.
Il Concessionario deve provvedere alla manutenzione ordinaria degli impianti ed è tenuto a sostituire tutte le parti dell’impianto, linee, trasformatori d’isolamento, lampade, etc., non in piena efficienza, nonché ad adeguare periodicamente le potenze dei trasformatori ai carichi effettivamente installati, che subiscono continue variazioni per effetto dell’aggiunta di nuove utenze.
Eventuali guasti e malfunzionamenti dell’impianto devono essere riparati entro il termine massimo di 15 giorni, naturali e consecutivi, dalla rilevazione e/o dalla segnalazione del guasto.
In particolare il Concessionario è tenuto alla sostituzione delle lampadine votive e dei porta lampadine a qualsiasi titolo mancanti o non funzionanti, entro 8 giorni, naturali e consecutivi, dalla rilevazione e/o dalla segnalazione del guasto.
Spetta al Concessionario la straordinaria manutenzione dell’impianto, con l’obbligo di procedere tempestivamente alle eventuali riparazioni e sostituzioni non appena se ne manifesti la necessità.
Sono a carico del Concessionario anche gli interventi di riparazione dovuti a caso fortuito e forza maggiore come incendi, eventi atmosferici o calamitosi, devastazioni, furti e atti vandalici, ecc.
Il Concessionario è tenuto a garantire l’adeguamento normativo dell’impianto con particolare riferimento alle norme in materia di impianti e sicurezza.
Tutti i lavori di straordinaria manutenzione devono essere eseguiti in tempi e modi da concordarsi con il Comune almeno 7 giorni, naturali e consecutivi, prima dell’inizio, fatte salve particolari comprovate urgenze.
I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, rispettando il suolo, le pietre e i marmi, in modo che
non sia visibile, per quanto possibile, l’eventuale manomissione.
Per tutti gli interventi di manutenzione, il Concessionario può dotarsi di personale proprio, in possesso di adeguate abilitazioni, oppure avvalersi delle prestazioni di terzi qualificati e abilitati in base alla vigente normativa, con particolare riguardo per la manutenzione impiantistica a quanto previsto dal Decreto 22 gennaio 2008, n. 37.
A comprova degli interventi effettuati, il Concessionario deve istituire e conservare un registro delle manutenzioni ordinarie e straordinarie eseguite, specificando il nominativo dell’esecutore ed il riferimento ad idonea documentazione probatoria.
Per gli interventi che richiedono l’acquisizione di certificati di conformità di materiali ed attrezzature, nonché collaudi o altra documentazione tecnica specifica, la stessa sarà conservata a cura del Concessionario e messa a disposizione del Comune a semplice richiesta.
Articolo 32 Gestione dei cancelli d'ingresso automatizzati
Il Concessionario s’impegna a garantire per tutta la durata del contratto il corretto funzionamento dei cancelli d'ingresso automatizzati al cimitero comunale.
A tal fine competono al Concessionario:
(1) il controllo e la revisione periodica dell’impianto
(2) la manutenzione ordinaria e gli interventi di riparazione straordinaria dell’impianto
(3) l’apertura e la chiusura giornaliera dei cancelli in caso di guasto,
(4) la gestione attraverso il call center delle segnalazioni di guasto da parte dell'utenza.
Resta a carico del Comune la fornitura dell’energia elettrica per assicurare la forza motrice e il funzionamento dell’impianto.
L’impianto deve garantire l’apertura e la chiusura dei cancelli secondo gli orari previsti e differenziati per stagione, salvo casi di interruzione nella fornitura di energia elettrica, di lavori o riparazioni, durante i quali la sospensione del servizio in automatico deve essere ridotta al tempo strettamente necessario.
In caso di guasto o malfunzionamento dell’impianto il Concessionario deve garantire con proprio personale gli orari di apertura e di chiusura giornaliera dei cancelli sino a completo ripristino della normale funzionalità.
Il controllo sul funzionamento degli impianti deve essere eseguito con frequenza minima mensile, redigendo un verbale di verifica che deve essere trasmesso in copia al Comune entro due giorni lavorativi dall’esecuzione della verifica.
Il Concessionario deve curare la manutenzione e la conservazione in perfetta efficienza degli impianti, procedendo tempestivamente alle eventuali riparazioni e sostituzioni non appena se ne manifesti la necessità.
Sono a carico del Concessionario anche gli interventi di riparazione dovuti a caso fortuito e forza maggiore come incendi, eventi atmosferici o calamitosi, devastazioni, furti e atti vandalici, ecc.
La riparazione dell’impianto e il ripristino della normale funzionalità devono avvenire entro 3 giorni lavorativi dalla rilevazione e/o dalla segnalazione del guasto, salvo motivate difficoltà nel reperimento di parti di ricambio.
Sono a carico del concessionario tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria, ivi comprese opere murarie, di carpenteria metallica e di impiantistica.
Gli interventi devono essere eseguiti avendo cura di alterare il meno possibile l’estetica, l’aspetto architettonico ed artistico dei manufatti esistenti.
Il cimitero deve essere inoltre dotato di un sistema citofono con pulsante di chiamata, posizionato lato interno e adeguatamente segnalato, che metta direttamente in contatto con il call center in caso di necessità.
Articolo 33 Verifica di conformità
Al fine di accertare l’eventuale violazione degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nella presente convenzione, il Comune provvede a eseguire verifiche di conformità nel corso dell’esecuzione del contratto.
Tali verifiche mirano a controllare, fra l’altro, l’eventuale mancato funzionamento delle lampade, la cura nella manutenzione degli impianti e nel loro esercizio, l’efficienza nel ripristino nel mancato funzionamento degli automatismi dei cancelli nei tempi previsti dalla presente convenzione o il mancato intervento suppletivo a garanzia della loro regolare apertura e chiusura.
L’esito negativo delle verifiche di conformità sia sugli impianti che nella loro gestione e manutenzione ha come effetto l’applicazione delle relative penali.
Articolo 34 Altri oneri e responsabilità a carico del Concessionario
Sono a cura e spese del Concessionario tutte le pratiche autorizzative, se previste per i singoli interventi, quali, a titolo esemplificativo, per opere di natura edilizia.
Il Concessionario deve provvedere, con la massima diligenza e sollecitudine, al ripristino dei viali e delle aree in genere oggetto di scavo per la posa delle reti di distribuzione e/o di adduzione dell’energia elettrica. Analogo obbligo permane qualora durante i lavori dovessero essere manomesse opere murarie, che devono essere ripristinate in modo da garantire l’originario stato di fatto.
Il Concessionario, al termine dei lavori di cui al presente capitolato e, successivamente, in caso di nuovi ampliamenti o modifiche dei tracciati, deve consegnare al Comune la planimetria con l’esatta indicazione dei tracciati e degli impianti istallati.
Il Concessionario s’impegna a dimostrare e a documentare la realizzazione degli interventi le spese effettivamente sostenute secondo quanto previsto dal piano presentato in sede di offerta; la mancanza di una adeguata dimostrazione è equiparata alla mancata realizzazione con applicazione delle penali previste dal capitolato.
Le opere e gli interventi una volta positivamente collaudati, diventeranno di proprietà comunale ed andranno ad aggiungersi alla dotazione di concessione.
Il Comune è sollevato da qualsiasi azione che venisse promossa da terzi in dipendenza dei lavori eseguiti dal Concessionario.
Il Concessionario deve, con adeguata organizzazione, assicurare l’espletamento di tutti i servizi affidati nel modo più idoneo, sollecito ed efficiente e risponde, verso il Comune e verso i terzi, di tutti i danni addebitabili per colpa propria o dei suoi dipendenti.
Il Concessionario deve inoltre provvedere alla raccolta ed al conferimento dei materiali di risulta e dei rifiuti derivanti dagli interventi di riqualificazione e manutenzione, per tutta la durata della concessione. La responsabilità dello smaltimento, che deve essere effettuato in conformità alle norme vigenti, è del Concessionario.
La fornitura dell’energia elettrica dell’impianto di illuminazione votiva, con esclusione del sistema di apertura automatica dei cancelli e dell’illuminazione pubblica del cimitero, è a carico del Concessionario.
Articolo 35 Oneri a carico del Comune
Il Concessionario usufruisce dei locali e delle attrezzature strumentali messe a disposizione dal Comune a titolo gratuito, ma non a suo uso esclusivo, quali spazi adeguati all’interno del cimitero, allo scopo di installare contatori, trasformatori, nonché tutti gli apparecchi necessari al funzionamento degli impianti per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, mentre per la gestione dei rapporti con l’utenza il Concessionario deve servirsi di locali e attrezzature nella propria disponibilità. È fatto divieto di un uso diverso e improprio delle suddette risorse comunali.
La fornitura dell’energia elettrica per il sistema di apertura automatica dei cancelli, per l’impianto di illuminazione del magazzino e per l’illuminazione pubblica del cimitero è a carico del Comune.
Articolo 36 Cauzione definitiva
Il Concessionario deve prestare una cauzione definitiva pari a al 10% (dieci per cento) del valore della concessione, pari a € 32.400,00 (trentaduemilaquattrocento/00 euro), a garanzia della corretta esecuzione contrattuale e del pagamento del canone di concessione. La garanzia è quindi prestata per qualsiasi obbligazione relativa all’esecuzione del contratto per cui l’appaltatore sia riconosciuto inadempiente.
La cauzione può essere costituita nei seguenti modi:
(a) mediante garanzia fideiussoria, rilasciata da una impresa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;
(b) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni, ai sensi dell’allegato A del decreto legislativo 17 marzo 1995, 175, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;
(c) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto all’elenco speciale di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, conformemente ai requisiti richiesti dall’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169.
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Committente.
La garanzia fideiussoria deve avere validità per tutta la durata del contratto e cessa di avere effetto solo a seguito dell’emissione del collaudo, del certificato di regolare esecuzione o della verifica finale di conformità.
La cauzione è restituita al concessionario alla scadenza della concessione e dopo che esso ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali derivanti dalla concessione medesima. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall’obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte del Committente. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione.
In caso di proroga del contratto il concessionario s’impegna a mantenere la garanzia fideiussoria per tutto il periodo successivo.
La garanzia è prestata a prescindere dal regolare versamento dei premi assicurativi da parte del Concessionario.
La mancata costituzione della garanzia come sopra richiesta, determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà la concessione al concorrente che segue in graduatoria.
La cauzione deve essere reintegrata ogni qualvolta risulti diminuita per detrazioni fatte in seguito ad inadempienze e comunque entro otto giorni dalla richiesta del Comune, sotto pena della revoca della concessione.
Articolo 37 Coperture assicurative
37.1 Assicurazione per l’esecuzione delle opere
Il Concessionario è obbligato a stipulare e trasmettere al Responsabile del procedimento, almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori, copia della polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (CAR), ai sensi dell’art. 129 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell’art. 125 del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, con le seguenti caratteristiche e modalità:
(A) Denominazione dell’Assicurato;
(B) Effetto e scadenza: dalla data di consegna dei lavori fino all’emissione del certificato di collaudo
provvisorio o comunque decorsi 12 mesi dalla fine dei lavori;
(C) Scoperti e/o franchigie: escluse;
(D) Co-assicurazioni: ammesse solo se solidali tra le società assicuratrici;
Gli importi delle somme assicurate sono determinati sulla base dei valori della progettazione esecutiva presentata dal concessionario in relazione alle voci di seguito indicate:
(a) opere
(b) opere preesistenti
(c) demolizioni
(d) responsabilità civile.
Il massimale per i danni ad impianti ed opere, anche preesistenti, non può essere inferiore al valore dei lavori da eseguire e comunque non inferiore a € 500.000,00.
Il massimale per danni a terzi non può essere inferiore a € 3.000.000,00.
Non è consentito il cumulo con polizza RC già in essere. Deve essere ammesso l’uso anticipato degli spazi e/o dei locali dove sono eseguiti i lavori senza che decada la copertura assicurativa.
In caso di varianti, le stesse devono essere comunicate alla compagnia assicuratrice a cura dell’impresa che dovrà presentare apposita polizza o appendice integrativa alla polizza originaria in base alle indicazioni della direzione lavori.
Il maggior premio derivante dalla modifica dei tempi di esecuzione, da variazioni economiche o altro, dovrà essere pagato dall’impresa o dedotto dalle cauzioni d’appalto.
Il Concessionario dovrà inoltre presentare, per ciascuna delle polizze sottoscritte e in occasione delle scadenze contrattualmente previste per la corresponsione dei premi assicurativi, la documentazione debitamente quietanzata attestante l’avvenuto pagamento dei premi stessi.
37.2 Assicurazione per l’attività di gestione
Il Concessionario deve stipulare e mantenere per tutta la durata del contratto una polizza assicurativa di RCT (responsabilità civile verso terzi) e RCO (responsabilità civile verso i lavoratori) con massimale unico per danni a persone, animali e cose di € 3.000.000,00 (un milione di euro) per singolo sinistro, derivante dallo svolgimento delle prestazioni contrattuali.
L'assicurazione decorre dalla data di inizio del servizio e cessa alle ore 24 dell’ultimo giorno di scadenza naturale del contratto.
Non sono ammessi scoperti e/o franchigie. La copertura assicurativa deve fare espresso riferimento alle prestazioni contrattuali oggetto della presente convenzione e alle sedi di svolgimento del servizio.
A seguito dell’aggiudicazione il Committente provvede a richiedere all’aggiudicatario la polizza assicurativa che dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro i successivi dieci giorni, naturali e consecutivi, dalla richiesta per la verifica della conformità della stessa a quanto richiesto dal presente capitolato.
Il Concessionario nel corso della concessione, dovrà inoltre presentare, in occasione delle successive scadenze contrattualmente previste per la corresponsione del premio assicurativo, la documentazione debitamente quietanzata attestante l’avvenuto pagamento del premio stesso.
Articolo 38 Penali
Ove si riscontri la violazione degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nella presente convenzione, il Comune provvede alla formale contestazione con lettera raccomandata A/R. Il Concessionario può far pervenire le proprie controdeduzioni nel termine massimo di cinque giorni dalla data di ricevimento della contestazione. Ove, ad insindacabile giudizio del Comune, le controdeduzioni risultino irrilevanti o non esaurienti, si applicano le seguenti penali:
(a) per la ritardata presentazione del progetto esecutivo per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo:
€ 100,00 (cento/00);
(b) per il mancato funzionamento delle lampade, anche se a causa di fusibili bruciati o di furto della lampada stessa, constatato a seguito di verifica in loco non programmata:
- da 5 a 20 lampade: € 50,00 (cinquanta/00);
- oltre 20 lampade: € 100,00 (cento/00);
(c) per incuria nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, nonché nel loro esercizio: da Euro 500,00 (cinquecento/00) a 2000,00 (duemila/00) a seconda della gravità delle mancanze accertate e contestate dal dirigente comunale competente;
(d) per ogni mancato ripristino della funzionalità degli automatismi dei cancelli o di mancato intervento suppletivo a garanzia della regolare apertura o chiusura dei cancelli medesimi nei termini temporali prescritti dalla presente convenzione: da € 500,00 (cinquecento/00) ad € 2000,00 (duemila/00) a seconda della gravità delle mancanze accertate e contestate dal dirigente comunale competente;
(e) in caso di ritardato pagamento del canone di concessione alla scadenza semestrale:
• fino a tre mesi: è dovuta una penale fissa pari al 10% del debito che il concessionario deve versare, unitamente al corrispettivo, senza che questa debba essere richiesta dal Comune;
• oltre tre mesi: il Comune emette ingiunzione di pagamento del complessivo importo a debito (comprensivo quindi della penale);
• dopo due ingiunzioni il Comune dispone per la revoca della concessione.
L'applicazione delle penali deve essere preceduta da regolare contestazione dell’addebito entro 48 ore dal verificarsi del fatto o dal momento in cui l’Amministrazione ne sia venuta a conoscenza.
Al Concessionario viene assegnato un termine, non inferiore a cinque giorni dal ricevimento della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni.
Trascorso tale termine senza che il concessionario abbia presentato le proprie difese o nel caso in cui venga confermata l’esistenza della violazione contrattuale, all’applicazione della penale provvede il dirigente del servizio competente con proprio provvedimento.
L’applicazione delle sanzioni non impedisce, in caso di risoluzione del contratto, il risarcimento di eventuali maggiori danni.
La penale può essere prelevata direttamente dall’importo della cauzione definitiva.
Non è precluso al Comune il diritto di sanzionare eventuali inadempienze e/o comportamenti rilevanti rispetto alla corretta esecuzione del servizio, anche se non espressamente elencati.
Articolo 39 Risoluzione del contratto
Il reiterato inadempimento del Concessionario anche di uno solo degli obblighi assunti in osservanza della presente convenzione, compresa la mancata costituzione da parte del Concessionario medesimo di una sede operativa nel territorio comunale di Montoggio, che si protragga oltre il termine massimo di dieci giorni dalla contestazione, può comportare la risoluzione del presente contratto.
Si procede alla risoluzione del contratto anche nei seguenti casi:
(1) mancata integrazione della cauzione a seguito di incameramento parziale della cauzione;
(2) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte del concessionario delle attività oggetto della concessione;
(3) esecuzione dei servizi in modo difforme rispetto alle modalità indicate nel presente capitolato;
(4) esercizio di attività all’interno dei cimiteri non attinenti all’oggetto della concessione;
(5) cessione o subappalto di contratto non autorizzato dal Comune;
(6) trattamento dei dati personali acquisiti nello svolgimento del servizio per scopi non attinenti all’oggetto della concessione;
(7) ogni altro inadempimento o fatto non espressamente indicato che renda impossibile la prosecuzione
del servizi oggetto della concessione ai sensi dell’art. 1453 del Codice civile.
Articolo 40 Recesso
Il Committente si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza per giusta causa. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando:
(a) sia stato depositato contro il Concessionario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni del Fornitore;
(b) il Concessionario perda i requisiti minimi richiesti dal bando di gara;
(c) sia accertata a carico del Concessionario, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, l’esistenza o la sopravvenienza di incapacità, incompatibilità o impedimenti a contrarre con la pubblica amministrazione;
(d) sia accertata la mancanza e/o la perdita da parte del Concessionario, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, dei requisiti d’ordine morale e professionale previsti dalla normativa vigente;
(e) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.
In caso di recesso il Concessionario ha il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d’arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed ogni ulteriore compenso o indennizzo anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile.
Il Committente si riserva la facoltà, in caso di recesso o risoluzione, di chiedere al Concessionario di assicurare le prestazioni contrattuali fino a nuovo affidamento, qualora dalla cessazione delle stesse possano derivare danni per il Committente.
PROGETTO OFFERTA
Articolo 41 Criterio di aggiudicazione
Il sistema di aggiudicazione della gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui agli articoli 83 e 84 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
La commissione aggiudicatrice esprimerà la propria valutazione attribuendo a ciascuna offerta validamente presentata un massimo di 100 punti.
Articolo 42 Fattori ponderali
La valutazione delle offerte è determinata dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione sulla base dei coefficienti di giudizio espressi dalla commissione giudicatrice moltiplicati per i fattori ponderali, come di seguito indicato.
42.1 Elementi di valutazione qualitativa (offerta tecnica)
(a) Organizzazione del servizio massimo punti | 30 | ||
(b) Progetto di riqualificazione dell’impianto di illuminazione votiva massimo punti | 25 | ||
determinati dall’applicazione dei seguenti sub criteri: | |||
(b.1) | Integrazione architettonica massimo punti | 10 | |
(b.2) | Soluzioni tecniche e tecnologiche massimo punti | 5 | |
(b.3) | Pregio tecnico lampada votiva massimo punti | 10 | |
(c) Progetto di impianto elettrico e di illuminazione del magazzino massimo punti | 10 | ||
(d) Servizi aggiuntivi massimo punti | 5 | ||
42.2 Elementi di valutazione economica e matematica | |||
(e) Percentuale di determinazione del canone di concessione massimo punti | 30 |
Articolo 43 Valutazione elementi sub (a)
La commissione giudicatrice assegnerà discrezionalmente a ciascuna offerta una valutazione espressa mediante un coefficiente da 0 a 1 con un massimo di due decimali.
Ai coefficienti corrispondono i seguenti livelli di giudizio:
Basso | da 0,00 | a 0,20 |
Medio basso | da 0,21 | a 0,40 |
Medio | da 0,41 | a 0,60 |
Medio alto | da 0,61 | a 0,80 |
Alto | da 0,81 | a 1,00 |
Il punteggio sarà determinato applicando la seguente formula:
P = Cf ×Vp
laddove s’intende:
P | = | punteggio di valutazione dell’elemento |
Cf | = | coefficiente di valutazione |
Vp = valore ponderale dell’elemento.
Articolo 44 Valutazione elementi sub (b)
La commissione giudicatrice assegnerà discrezionalmente a ciascuna offerta una valutazione espressa mediante un coefficiente da 0 a 1 con un massimo di due decimali.
Ai coefficienti corrispondono i seguenti livelli di giudizio:
Inadeguato | da 0,00 | a 0,30 (offerta non ammissibile nel suo complesso) |
Basso | da 0,31 | a 0,60 |
Medio | da 0,61 | a 0,80 |
Alto | da 0,81 | a 1,00 |
Il punteggio sarà determinato applicando la seguente formula:
P = Cf ×Vp
laddove s’intende:
P = punteggio di valutazione dell’elemento
Cf = coefficiente di valutazione
Vp = valore ponderale dell’elemento.
Non sono ammesse alla valutazione dell’offerta economica le offerte cui è assegnato un coefficiente corrispondente al livello di giudizio “inadeguato” (<0,31) anche per uno solo degli elementi di valutazione.
L’operazione di valutazione è ripetuta per ciascuno dei sub criteri di valutazione. La valutazione dell’elemento è determinata dalla somma dei punteggi dei sub elementi.
Articolo 45 Valutazione elementi sub (c) e (d)
La commissione giudicatrice assegnerà discrezionalmente a ciascuna offerta una valutazione espressa mediante un coefficiente da 0 a 1 con un massimo di due decimali.
Ai coefficienti corrispondono i seguenti livelli di giudizio:
Basso | da 0,00 | a 0,20 |
Medio basso | da 0,21 | a 0,40 |
Medio | da 0,41 | a 0,60 |
Medio alto | da 0,61 | a 0,80 |
Alto | da 0,81 | a 1,00 |
Il punteggio sarà determinato applicando la seguente formula:
P = Cf ×Vp
laddove s’intende:
P | = | punteggio di valutazione dell’elemento |
Cf | = | coefficiente di valutazione |
Vp | = | valore ponderale dell’elemento. |
Articolo 46 Riparametrazione dell’offerta tecnica
Al termine della valutazione dell’offerta tecnica la commissione giudicatrice procederà a riparametrare i
punteggi attribuiti agli elementi di valutazione (a1), (a2), (a3), (b), utilizzando la seguente formula con arrotondamento per eccesso o per difetto a due decimali:
OT
P = Σ j (Pa + Pb1 + Pb2 + Pb3 + Pc + Pd ) ×V
laddove s’intende:
OT Σ
max
(Pa
+ Pb1
+ Pb2
+ Pb3
+ Pc
+ Pd )
POT Σj | = = | punteggio riparametrato sommatoria punteggi offerta tecnica considerata |
Σmax | = | sommatoria punteggi offerta migliore |
VOT | = | punteggio massimo offerta tecnica. |
Articolo 47 Valutazione elemento (e)
La commissione giudicatrice assegnerà a ciascuna offerta un coefficiente di valutazione da 0 a 1, con un massimo di quattro decimali e arrotondamento per eccesso o per difetto, utilizzando le seguenti formule:
Δ j = X j − 20%
Δ j
C f = Δ
max
Il punteggio sarà determinato applicando la seguente formula:
Pf = C f ×Vp
laddove s’intende:
Xj Δj | = = | percentuale offerta dal singolo concorrente differenziale sulla base di gara per singolo concorrente |
Δmax | = | differenziale massimo |
Cf | = | coefficiente di valutazione |
Pf | = | punteggio relativo all’elemento di valutazione (d) |
Vp | = | valore ponderale dell’elemento. |
Articolo 48 Offerta tecnica
I concorrenti, tenuto conto degli elementi di valutazione qualitativa, matematica ed economica, devono presentare un progetto offerta articolato sulla base dello schema in appresso indicato.
L’offerta tecnica deve essere strutturata in fascicoli secondo le seguenti indicazioni.
Il progetto offerta deve rispettare le prescrizioni, le condizioni e i livelli minimi di prestazione previsti dal capitolato speciale d’oneri e dalle regole giuridiche e tecniche in esso richiamate o applicabili alle prestazioni.
Qualora l’offerta risultasse peggiorativa si applicano in ogni caso le condizioni di capitolato, fermo restando la valutazione negativa della stessa.
48.1 Relazione metodologica sull’organizzazione del servizio all’utenza
I concorrenti devono esporre le modalità con cui intendono organizzare il servizio, tenendo conto di alcuni requisiti inderogabili di seguito descritti:
- disponibilità di un ufficio nel capoluogo di Montoggio con apertura almeno bisettimanale per un minimo di quattro ore, oppure presenza in loco di un addetto che svolga il servizio clienti con cadenza bisettimanale;
- apposizione di idonea segnaletica riportante il numero di telefono (call center) attivo durante l’orario di apertura del cimitero per informazioni inerenti il servizio e la segnalazione dei guasti;
- il personale a diretto contatto con il pubblico deve essere munito di tesserino di riconoscimento.
48.2 Progetto definitivo impianto di illuminazione votiva
Il progetto definitivo dell’impianto di illuminazione votiva deve rispettare le caratteristiche indicate nel capitolato prestazionale della presente convenzione, con la possibilità di introdurre proposte migliorative.
48.3 Progetto per impianto elettrico e di illuminazione del magazzino cimiteriale
Il progetto dell’impianto elettrico del magazzino sarà oggetto di valutazione con riferimento ai parametri di efficienza e risparmio, nonchè del pieno rispetto della normativa vigente in materia.
48.4 Servizi aggiuntivi
I concorrenti possono presentare eventuali servizi aggiuntivi, con particolare riferimento alla gestione del servizio nei confronti dell’utenza.
Articolo 49 Modalità di presentazione delle offerta tecniche
L’offerta tecnica, nel suo complesso o le singole parti, devono essere fascicolate in formato A4 ed in modo tale da non consentire l’estrazione di fogli. Ogni fascicolo o foglio separato deve essere sottoscritto dal concorrente.
L’offerta tecnica è così composta:
(a) Relazione metodologica, con un numero massimo di 6 facciate A4
(b) Elaborazioni grafiche e progettuali di livello definitivo, relativo alla riqualificazione dell’impianto di illuminazione votiva, corredato di schede tecniche dei materiali;
(c) Elaborazioni grafiche e progettuali di livello definitivo, relativo all’impianto elettrico e di illuminazione del magazzino cimiteriale. corredato di schede tecniche dei materiali;
(d) Relazione descrittiva di eventuali servizi aggiuntivi con un numero massimo di 3 facciate A4.
La mancanza della documentazione penalizza la valutazione dell’elemento specifico a cui fa riferimento.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituito la sottoscrizione dell’offerta tecnica deve essere effettuata da parte di tutti i componenti. Devono risultare inoltre le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici che compongono il raggruppamento.
I concorrenti devono fornire anche su supporto informatico una copia dell’offerta tecnica in formato .pdf.
Per ulteriori indicazioni sulle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta tecnica si rinvia alle norme di partecipazione alla gara.
Articolo 50 Offerta economica
La dichiarazione relativa agli elementi dell’offerta economica o soggetti a valutazione matematica devono essere prodotti in busta separata dall’offerta tecnica come indicato nelle norme di partecipazione.
A tal fine deve essere compilato il modello C allegato alle norme di partecipazione, seguendo le indicazioni contenute nelle stesse.
Nell’offerta economica i concorrenti devono indicare la percentuale offerta per il calcolo del canone di concessione, che non può essere inferiore al valore del 20% posto a base di gara.
I concorrenti, nel formulare le offerte economiche, devono considerare tutte le circostanze generali e speciali
che possono influire sulla prestazione.