APPALTO PER LA MANUTENZIONE ANNUALE DELLE LICENZE PER IL FIREWALL WATCHGUARD – L371 (CIG: ZB02244666)
APPALTO PER LA MANUTENZIONE ANNUALE DELLE LICENZE PER IL FIREWALL WATCHGUARD – L371 (CIG: ZB02244666)
CAPITOLATO D’ONERI
U.O. SIT e Reti Informative
P.O. Sviluppo Sistema Informativo e Progetti d’Innovazione Tecnologica
Firenze, 12/02/2018
APPALTO PER LA MANUTENZIONE ANNUALE DELLE LICENZE PER IL FIREWALL WATCHGUARD – L371 (CIG: ZB02244666)
CAPITOLATO D’ONERI
ART.1 – Oggetto dell’appalto 3
ART.2 – Modalità e requisiti del servizio 3
ART.3 – Durata e importo dell’appalto 3
ART.4 – Stipula contratto e spese contrattuali 3
ART.5 – CAUZIONE DEFINITIVA 4
ART.6 – Inizio dell’esecuzione 4
ART.7 – Obblighi a carico dell’appaltatore 4
ART.8 – Obblighi nei confronti del personale 5
ART.9 – Responsabilità dell’appaltatore 6
ART.10 – Brevetti e diritti d’autore 6
ART.11 – Controlli e vigilanza in corso di esecuzione dell’appalto 6
ART.12 – Cessione contratto e crediti 7
ART.13 – DUVRI e costi sicurezza 7
ART.14 – Penalità: fattispecie e modalità di applicazione 7
ART.15 – Corrispettivo – pagamenti – sospensione pagamenti 7
ART.16 – Risoluzione del contratto e recesso 8
ART.17 – Modalità di risoluzione e recesso 9
ART.18 – Effetti della risoluzione – esecuzione d’ufficio 9
ART.19 – Variazione o modifica della ragione sociale ditta aggiudicataria 9
ART.20 – Definizione controversie – foro competente 10
ART.21 – Posta elettronica Certificata (PEC) 10
ART.22 – Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs N. 196 DEL 30.06.03 10
ART.1 – OGGETTO DELL’APPALTO
a) L’appalto ha per oggetto il rinnovo annuale della manutenzione del Firewall Watchguard in uso all’Amministrazione, secondo quanto indicato nella lettera di Richiesta di Offerta.
ART.2 – MODALITÀ E REQUISITI DEL SERVIZIO
a) Le obbligazioni che formano oggetto dell’appalto comprendono la prestazione dei servizi indicati nella lettera di Richiesta Di Offerta.
b) L'impresa aggiudicataria è tenuta a:
1. procedere alla fornitura e all’attivazione dei suddetti servizi, entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi a partire dal giorno dell’ordine, e comunque entro la scadenza del servizio di manutenzione, supporto e aggiornamento attualmente in essere;
2. compilare eventuali schede, moduli o formulari (anche online) richiesti per far valere le condizioni di garanzia dei diversi prodotti e/o per la registrazione delle licenze software, previa verifica con l’Amministrazione dei dati necessari alla compilazione;
3. consegnare la documentazione comprovante l'eventuale acquisizione di particolari diritti di garanzia (quali, ad esempio, estensioni di garanzia oltre la durata minima di legge, ecc.);
c) Al fine di consentire all’Amministrazione il pronto accertamento dello svolgimento del servizio e dello stato degli ordini in corso, l’impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare:
1. un recapito telefonico attivo dal lunedì al venerdì compresi, esclusi i giorni festivi,
2. un recapito per comunicazioni via FAX (sempre attivo),
3. una casella di posta elettronica (sempre attiva),
che assicurino una celere reperibilità in tutti i periodi dell’anno compresi i mesi estivi; ai suddetti recapiti dovrà essere sempre reperibile un responsabile tecnico incaricato, per tutte le informazioni e disposizioni necessarie.
ART.3 – DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO
a) La prestazione avrà decorrenza dalla data dell’ordine emesso successivamente alla intervenuta aggiudicazione, sino alla concorrenza dell’importo contrattuale, salvo quanto previsto dall’ART.16 – Risoluzione del contratto e recesso.
b) L’Impresa appaltatrice rimarrà vincolata alla propria offerta per tutto il periodo sopraindicato ai sensi degli artt. 1329 (“Proposta Irrevocabile”) e 1331 (“Opzione”) del Codice Civile.
c) L’importo dell’appalto - come determinato nell’offerta presentata dall’Impresa risultata aggiudicataria secondo il criterio del prezzo più basso - è comprensivo di ogni onere dovuto all’Impresa sulla base delle norme in vigore, ed in particolare compresi tutti i costi di eventuali oneri accessori;
d) Qualora Consip Spa attivasse, successivamente all’indizione della presente gara e prima dell’aggiudicazione definitiva, una Convenzione relativa al medesimo servizio, nel caso in cui i prezzi e/o le condizioni contrattuali proposte da quest’ultima risultassero più convenienti, verrà richiesto all’aggiudicatario provvisorio di adeguare i prezzi e/o le condizioni contrattuali a quelli proposti dalla convenzione stipulata da Consip Spa; l’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’aggiudicazione provvisoria nel caso in cui l’offerente primo classificato non provveda a tale adeguamento;
e) La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell’esercizio d’impresa, ed è pertanto soggetta all’imposta sul valore aggiunto (DPR 26 ottobre 1972, n. 633) nella misura vigente al momento del pagamento.
ART.4 – STIPULA CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
a) Il perfezionamento contrattuale avverrà mediante scambio dei documenti di Offerta e Accettazione sottoscritti con Firma Digitale dall’Impresa e dall’Amministrazione;
b) Restano a carico dell’aggiudicatario gli oneri connessi all’assolvimento dell’imposta di bollo per il documento di accettazione (“stipulaRdO”) - come imposto dall’art. 2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e ribadito dalla Risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013 dell’Agenzia delle Entrate - da corrispondersi mediante utilizzo di bollettino F23, compilato secondo le indicazioni che saranno a suo tempo fornite dall’Amministrazione;
ART.5 – CAUZIONE DEFINITIVA
a) A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire, prima del perfezionamento contrattuale, una garanzia fideiussoria con le modalità e prescrizioni indicate all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016.
b) Con apposita comunicazione tramite sistema verrà richiesto all’aggiudicatario provvisorio della procedura di far pervenire all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell’Amministrazione (xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx), idoneo documento in originale, in formato elettronico e firmato digitalmente, comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, indirizzato alla Città Metropolitana di Firenze – P.O. Sviluppo Sistema Informativo e Progetti d'Innovazione Tecnologica –Via Cavour, 1 – 50129 FIRENZE.
c) L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento (co. 1 dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016). La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co.2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (co. 4 dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016).
d) Il deposito cauzionale è svincolato e restituito al contraente soltanto dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali - con evidenza della piena attivazione dei servizi di manutenzione preventiva e correttiva - salariali e previdenziali.
e) Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, co. 7 del D.Lgs n. 50/2016, come modificato in ultimo dal D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017, nelle misure ivi contemplate. Qualora vi sia diritto alla riduzione in quanto impresa certificata, l’offerente – previa segnalazione in sede di offerta del possesso dei relativi requisiti – dovrà obbligatoriamente allegare alla cauzione copia del documento di certificazione.
f) Nel caso di RTI la garanzia deve essere intestata a tutti gli offerenti (mandataria e mandante/i) e sottoscritta dalla Capogruppo.
ART.6 – INIZIO DELL’ESECUZIONE
a) L'esecuzione del rapporto contrattuale, ovvero della prestazione dei servizi, ha inizio con l’emissione degli ordinativi da parte della U.O. SIT e Reti Informative.
ART.7 – OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
a) Il contraente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei
Dipendenti della Città Metropolitana di Firenze e dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – consultabili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx- trasparente – nelle sezioni “Personale” e “Disposizioni Generali”. La violazione da parte del contraente (e dei suoi collaboratori) del Codice di Comportamento costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c. L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto al contraente la violazione, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
b) L'Impresa è responsabile nei confronti dell’Amministrazione dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, assumendo a suo carico tutte le responsabilità civili e penali relative alla fornitura oggetto di appalto.
c) L'Impresa è altresì obbligata al rispetto dell’art. 15 del D.Lgs 81/2008 e s.m. e i. con particolare riferimento all’informazione e alla formazione sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. L'Impresa dovrà quindi provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
d) L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente Capitolato, determina la risoluzione del contratto.
e) La prestazione oggetto dell’appalto dovrà essere eseguita con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni. Il personale adibito alla prestazione è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.
ART.8 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE
a) L’offerta economica e la gestione conseguente dell’appalto devono essere conformi alle prescrizioni di cui all’art. 97 del D.Lgs 50/2016;
b) L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare:
1. dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
2. dovrà, inoltre, provvedere all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc..
c) Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono pertanto a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione medesima e di indennizzo da parte della medesima.
d) L'impresa aggiudicataria, nei confronti dei lavoratori impiegati nello specifico appalto, ha l’obbligo assoluto:
1. di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue la prestazione oggetto dell’appalto;
2. della regolare corresponsione delle spettanze mensili maturate.
e) In caso di inottemperanza agli obblighi precisati ai commi b) c) e d) del presente articolo, accertata dall’Amministrazione o ad esso segnalata dall'Ispettorato del lavoro, l’Amministrazione medesima comunica all'impresa e se del caso anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procede alla sospensione del pagamento della prestazione della fornitura.
f) Le somme così accantonate sono destinate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.
g) Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non viene effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
h) Per le sospensioni dei pagamenti di cui al comma e l'impresa non può opporre eccezione all’Amministrazione, né ha titolo a risarcimento di danni.
i) Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo l'appaltatore si obbliga a dimostrare, a semplice richiesta dell'Amministrazione, che corrisponde ai propri dipendenti una retribuzione non inferiore a quella prevista dalle vigenti Leggi e Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali e Provinciali ed adempie a tutti gli obblighi di legge in materia di Assicurazioni Sociali.
ART.9 – RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
a) L'appaltatore risponde direttamente dei danni alle persone e cose comunque verificatisi nell'esecuzione del servizio e della fornitura derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto a rivalsa o compensi da parte dell'Amministrazione.
ART.10 – BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE
a) L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso che l’impresa fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche, di cui altri detengano la privativa.
b) L’impresa aggiudicataria assumerà l’obbligo di tenere indenne l’Amministrazione da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari di avvocati in equa misura) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d’autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione.
c) Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi azione di rivendicazione o contestazione di terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuta a conoscenza.
ART.11 – CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
a) L’Amministrazione si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l’Impresa nulla possa eccepire, di far effettuare da propri incaricati, in qualsiasi momento, verifiche e controlli sulle consegne/attivazioni effettuate, al fine di accertare che la prestazione oggetto dell’appalto avvenga nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche di cui al presente Capitolato, nonché di eseguire eventuali prove di funzionamento e di accertamento delle qualità dei prodotti forniti.
b) Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono l'Impresa dalle responsabilità di cui al presente Capitolato.
c) L'impresa che durante l'esecuzione della fornitura dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.
d) Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile del procedimento.
e) Per l’ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, l’Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.
ART.12 – CESSIONE CONTRATTO E CREDITI
a) E’ assolutamente vietata la cessione, totale o parziale, ad altra impresa delle prestazioni oggetto dell’appalto, nonché qualunque cessione di credito che non sia espressamente riconosciuta dall’Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
b) I crediti vantati dall'impresa verso la Città Metropolitana di Firenze possono essere ceduti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 21/01/1991, n. 52 e dell’art. 106 co.13 del D.Lgs n. 50/2016.
c) Il subappalto è ammesso nelle forme previste dalla normativa vigente. (cfr. art. 105 del D.Lgs n. 50/2016).
ART.13 – DUVRI E COSTI SICUREZZA
a) Posto che il servizio oggetto del presente capitolato non viene effettuato presso una sede della stazione appaltante e che, pertanto, non sussistono condizioni di “interferenza”, si prescinde dalla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI). Conseguentemente, gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (non soggetti a ribasso d’asta) risultano pari a zero euro.
ART.14 – PENALITÀ: FATTISPECIE E MODALITÀ DI APPLICAZIONE
a) L’Impresa, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a penalità qualora non ottemperi alle prescrizioni del contratto in ordine alla qualità dei prodotti da fornire ed ai tempi da osservare per la fornitura (ART.2 – Modalità e requisiti del servizio del presente Capitolato). In caso di ritardo nella attivazione dei servizi ordinati, rispetto ai tempi indicati al superiore art. 2, è stabilita una penalità dell’uno per mille (1‰) del valore delle attività interessate dal ritardo, per ogni giorno di ritardo, salvo l’accertamento di un maggior danno. Qualora il ritardo fosse tuttavia superiore a 30 (trenta) giorni il rapporto contrattuale potrà essere risolto per inadempienza, e potrà essere applicata la clausola di affidamento a terzi della fornitura, fatta salva l’applicazione del maggior danno.
b) L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell’Impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono, ovvero, non bastando, sui crediti dipendenti da altri contratti che l’Impresa ha in corso con l’Amministrazione. Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all'impresa nel domicilio legale, ovvero tramite posta elettronica certificata (PEC), restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
c) Qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al dieci per cento (10%) dell’importo contrattuale è facoltà, per l’Amministrazione, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
ART.15 – CORRISPETTIVO – PAGAMENTI – SOSPENSIONE PAGAMENTI
a) L’Amministrazione, a titolo di corrispettivo per le prestazioni di cui al presente appalto, corrisponderà all’Appaltatore le somme dovute, dietro rimessa di fattura per ogni ordine;
b) Le fatture, la cui emissione dovrà essere preventivamente autorizzata dall’Amministrazione, dovranno essere intestate alla Città Metropolitana di Firenze, U.O. SIT e Reti Informative, Xxx Xxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxxx – C.F.80016450480. Il benestare alla fatturazione verrà comunicato via PEC all’aggiudicatario, a seguito di invio, da parte di quest’ultimo, dell’elenco riepilogativo degli interventi effettuati. Gli estremi per il pagamento (conto corrente bancario o postale) dovranno essere indicati dall’appaltatore al momento dell’offerta, nel rispetto delle prescrizioni della L. 136/2010 s.m. e i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
c) Ogni fattura dovrà riportare l’indicazione del CIG/CUP, del buono d’ordine e degli estremi dell’impegno (come indicati dall’Amministrazione), nonché del benestare alla fatturazione; dovrà inoltre riportare la descrizione delle prestazioni e delle modalità di pagamento. Le fatture eventualmente emesse in assenza del benestare dell’Amministrazione, ovvero prive delle indicazioni di cui sopra, non produrranno alcun effetto giuridico nei confronti
dell’Amministrazione, e verranno immediatamente restituite con contestuale richiesta di emissione di nota di credito per l’intero ammontare.
d) I corrispettivi, decurtati delle eventuali penali applicate, saranno liquidati a seguito delle verifiche d’uso e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture al Protocollo Generale della Città Metropolitana.
e) La stazione appaltante, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'Impresa cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della prestazione, fino a quando l'Impresa non si pone in regola con gli obblighi contrattuali.
f) La sospensione dei pagamenti non può avere durata superiore a tre (3) mesi dal momento della relativa notifica all'Impresa a mezzo di Posta elettronica Certificata, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto. Trascorsi i suddetti tre (3) mesi senza che l'Impresa si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, l’Amministrazione può procede alla risoluzione del contratto per inadempimento.
g) Per le sospensioni dei pagamenti contemplate nel presente Capitolato l'impresa non può opporre eccezione all’Amministrazione, né ha titolo ad interessi e risarcimento di danni.
h) Le commissioni bancarie applicate dall’Ente Tesoriere sui bonifici bancari disposti dall’Amministrazione sono le seguenti: per mandati su Filiali dell’Ente Tesoriere UNICREDIT spa, il costo Euro/mandato è pari a zero; per mandati su altri Istituti, il costo Euro/mandato è pari ad Euro 2,50.
ART.16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO
a) Si può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
1. quando l’Amministrazione e l'Impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso;
2. sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile;
3. frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; resta salvo, per l’Amministrazione, l’ulteriore diritto al risarcimento danni;
4. fallimento dell'Impresa, ad eccezione delle ipotesi di Raggruppamenti Temporanei d'Impresa;
5. ricorso al subappalto;
6. cessione dell'azienda, ove l’Amministrazione decida di non continuare il rapporto contrattuale con l'acquirente; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;
7. qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell’importo contrattuale e l’Amministrazione si avvalga della facoltà di cui al presente Capitolato;
8. qualora le transazioni siano eseguite in assenza di bonifico bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche, ovvero degli altri documenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ai sensi della L. n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., del D.Lgs n. 187 del 12/11/2000 e della Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18/11/2010;
9. negli altri casi previsti dal presente Capitolato e dalla vigente normativa.
b) L’Amministrazione, in qualunque momento dell'esecuzione, può recedere unilateralmente dal contratto, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del C.C. e per qualsiasi motivo, previa comunicazione scritta, tenendo indenne l’Impresa delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite e dei mancati guadagni; l'impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni di fornitura effettuate.
c) Visto il riordino istituzionale che interessa l'Ente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Amministrazione che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi,
la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore tramite PEC. In tali casi, l'appaltatore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel capitolato, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso.
d) Qualora vi sia recesso unilaterale della Ditta, la stessa sarà obbligata a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento.
ART.17 – MODALITÀ DI RISOLUZIONE E RECESSO
a) La risoluzione e recesso del contratto vengono disposti con atto dell'organo competente da notificare alla Ditta aggiudicataria.
b) L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma a sono comunicati all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto, ovvero via posta elettronica certificata (PEC).
c) Nel caso di risoluzione per mancato o non conforme adempimento della prestazione di fornitura l’Amministrazione intimerà per iscritto all’impresa di adempiere entro un congruo termine. Qualora l’impresa non adempia nei termini indicati, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione, salvo risarcimento del danno.
ART.18 – EFFETTI DELLA RISOLUZIONE – ESECUZIONE D’UFFICIO
a) Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'impresa è dovuto, fatti salvi i provvedimenti di cui al successivo comma e), il pagamento del valore della prestazione eseguita fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione, effettuata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto, ovvero via posta elettronica certificata (PEC).
b) Nei soli casi di risoluzione del contratto di cui all’ART.16 – Risoluzione del contratto e recesso
a) punti 2, 4 e 5, l’Amministrazione ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio, in danno dell'impresa inadempiente.
c) L'affidamento può avvenire con procedura negoziata, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.
d) L'affidamento a terzi viene notificato all'Impresa inadempiente nelle forme prescritte dal comma a a) del presente articolo, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, dei servizi affidati e degli importi relativi.
e) All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Città Metropolitana rispetto a quelle previste dal contratto risolto, nonché quelle legali. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell'impresa inadempiente.
f) L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
g) Nei casi di risoluzione del contratto per inadempimento dell’Appaltatore la stazione appaltante si riserva anche la facoltà di aggiudicare il servizio oggetto di appalto alla ditta che segue in graduatoria.
ART.19 – VARIAZIONE O MODIFICA DELLA RAGIONE SOCIALE DITTA AGGIUDICATARIA
a) Le modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione sociale dell'impresa aggiudicataria devono essere tempestivamente comunicate alla stazione appaltante.
b) La comunicazione è corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata; in particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli
obblighi assunti dal precedente; in mancanza, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa trasmettono apposita dichiarazione contenente quanto richiesto.
c) Fino a quando non si conclude la procedura di cui ai commi a)a e b)b, l’Amministrazione continua a riconoscere il soggetto contraente, pertanto eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell'attesa, non saranno liquidate.
ART.20 – DEFINIZIONE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE
a) Quando sorgono contestazioni tra l’Amministrazione e l'Impresa, oppure quando questa contesta le prescrizioni datele perché ritenute contrarie ai patti contrattuali, il responsabile del procedimento, nel termine di quindici giorni, decide sulle controversie.
b) Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate all'impresa, che provvede per intanto ad eseguirle.
c) Xxx l’impresa ritenga insoddisfacenti le decisioni del Responsabile del Procedimento, la definizione della controversia spetta al giudice ordinario. E’ esclusa la competenza arbitrale.
d) Il foro competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia che dovesse insorgere relativamente al contratto del servizio di cui trattasi, sarà esclusivamente quello di Firenze.
ART.21 – POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)
a) Tutte le comunicazioni dell’Amministrazione all’aggiudicatario verranno inoltrate all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato, in sede di partecipazione alla procedura di RdO, nel modulo di attestazione di conto corrente dedicato. L’Aggiudicatario ha l’obbligo di comunicare all’Amministrazione l’eventuale cambiamento di indirizzo di PEC. L’Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità conseguente alla mancata comunicazione di tale cambiamento.
ART.22 – INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS N. 196 DEL 30.06.03
a) Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 si informa che:
1. i dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati solo per finalità connesse al procedimento per il quale sono richiesti e comunque trattati in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;
2. il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel senso che l’Impresa che intende presentare offerta ed aggiudicarsi l’appalto, deve rendere la documentazione richiesta dall'Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa;
3. la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla procedura o nella decadenza dall'aggiudicazione;
4. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento; 2) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241;
5. i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cui si rinvia;
6. soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 Codice Civile il Legale rappresentante della Ditta dichiara di aver ben letto, di aver adeguatamente compreso e di avere esplicitamente accettato il contenuto delle clausole di cui agli ART.2 – Modalità e requisiti del servizio, ART.4 – Stipula contratto e spese contrattuali, ART.5 – CAUZIONE DEFINITIVA ART.7 – Obblighi a carico dell’appaltatore, ART.8 – Obblighi nei confronti del personale, ART.9 – Responsabilità dell’appaltatore, ART.12 – Cessione contratto e crediti , ART.14 – Penalità: fattispecie e modalità di applicazione, ART.15 – Corrispettivo – pagamenti – sospensione pagamenti, ART.16 – Risoluzione del contratto e recesso
ART.17 – Modalità di risoluzione e recesso, ART.18 – Effetti della risoluzione – esecuzione d’ufficio, ART.19 – Variazione o modifica della ragione sociale ditta aggiudicataria e ART.20 – Definizione controversie – foro competente del presente Capitolato d’oneri.