Fascicolo Informativo
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Fascicolo Informativo
Modello 32102 - Edizione Dicembre 2015
Contratto
di Assicurazione Furgoni
Autocarri con peso a pieno carico fino a 3.500 Kg
Responsabilità Civile verso Terzi, Incendio e Furto, Cristalli, Kasko, Tutela Legale, Assistenza Stradale, Infortuni del conducente
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
• la Nota Informativa
• il Glossario
• le Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Servizio Clienti:
00.00.000.000
Lun-Sab 8.30-19.30
Zurich Connect è un marchio di proprietà di Zurich Insurance Company Ltd
Indice
Introduzione pag. 1
Nota Informativa............................................................................................................................... pag. 1
A. Informazioni sull’impresa di assicurazione................................................. pag. 1 della Nota Informativa
B. Informazioni sul contratto............................................................................. pag. 1 della Nota Informativa
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami ............................. pag. 4 della Nota Informativa
Glossario ................................................................................................................................................ pag. 7
Informativa Privacy ....................................................................................................................... pag. 9
Condizioni di Assicurazione ............................................................................................. pag. 10
Condizioni generali di Assicurazione ........................................................................... pag. 1 delle Condizioni di Assicurazione Sezione 1 - Responsabilità Civile verso Terzi.................................................. pag. 7 delle Condizioni di Assicurazione Sezione 2 - Furto e Incendio pag. 14 delle Condizioni di Assicurazione
Sezione 3 - Cristalli pag. 15 delle Condizioni di Assicurazione
Sezione 4 - Kasko pag. 16 delle Condizioni di Assicurazione
Sezione 5 - Tutela Legale pag. 16 delle Condizioni di Assicurazione
Sezione 6 - Assistenza pag. 19 delle Condizioni di Assicurazione
Sezione 7 - Infortuni del conducente pag. 21 delle Condizioni di Assicurazione
Consigli utili in caso di sinistro ..................................................................................... pag. 32
Introduzione
Gentile Cliente, questo Fascicolo Informativo illustra le condizioni che regolamentano il suo contratto di Assicurazione con Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia e le garanzie offerte da questa Compagnia.
Per facilitare la lettura del Fascicolo abbiamo realizzato un Glossario (pag.7) che definisce il significato che le parti attribuiscono ad alcuni termini ricorrenti. Questi termini, quando presenti nel testo, sono evidenziati in blu. Inoltre abbiamo evidenziato in grassetto alcune frasi che le suggeriamo di considerare con particolare attenzione, così come i paragrafi contrassegnati da “attenzione” .
Nota Informativa
Contratto di Assicurazione per Autocarri con peso a pieno carico fino a 3.500 Kg
La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto da XXXXX, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione di IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. È possibile calcolare un preventivo chiamando il Servizio Clienti al n. 00.00.000.000 dalle ore 8.30 alle 19.30 dal lunedì al sabato, o collegandosi al sito internet xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx. Il preventivo, formulato in base agli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa e alla formula contrattuale offerta dalla Compagnia, è gratuito.
A. Informazioni sull’impresa di Assicurazione
1. Informazioni generali
Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Ge- nerale per l’Italia è una società sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Svizzera preposta alla regolamentazione sui mercati finanziari, capitale sociale fr. sv. 825.000.000 i.v., Rappresentanza Generale per l’Italia - Sede: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx, Capogruppo del Gruppo Zu- rich Italia, iscritto all’Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2 C.F./P.IVA/R.I. Milano 01627980152, Imp. aut. con Provve- dimento IVASS n. 0054457/15 del 10.6.15.
Telefono: x00 0000000, Fax: x00 0000000000,
E-mail: xxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx,
Sito internet: xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx,
Rappresentante Generale per l’Italia: C. Candia, Indirizzo PEC: Xxxxxx.Xxxxxxxxx.Xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx. Il contratto viene stipulato con Zurich Insurance Com- pany Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia, Com- pagnia autorizzata all’esercizio delle attività assicurative ai sensi dell’art. 65 del regio decreto legge 29.4.1923 n. 966.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Il patrimonio netto di Zurich Insurance Company Ltd è pari a
21.375 milioni di CHF e risulta così ripartito: capitale sociale pari a 825 milioni di CHF e riserve patrimoniali pari a 20.550
milioni di CHF. L’indice di solvibilità di Zurich Insurance Company Ltd è pari a 450% inteso come il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. Il patrimonio netto e l’indice di solvibilità sono calcolati applicando i principi contabili svizzeri (Swiss GAAP) e la normativa regolamentare vigente in Svizzera.
B. Informazioni sul contratto
Il contratto può essere stipulato unicamente nel seguente modo:
• durata annuale
• senza tacito rinnovo
• senza obbligo di disdetta
Le garanzie sono operanti fino alle ore 24.00 della data di scadenza, come specificato nell’art. 2 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 10).
Il Contraente, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, avvenuta con il pagamento del premio, ha la facoltà di recedere dal contratto, come stabilito dall’art. 4 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 10).
3. Coperture assicurative offerte
La Compagnia offre le seguenti garanzie:
• Responsabilità Civile
• Incendio e Furto
• Cristalli
• Kasko
• Tutela Legale
• Assistenza Stradale
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• Infortuni del conducente
Responsabilità Civile - Sezione 1 delle Condizioni di Assicurazione
La Compagnia offre la garanzia Responsabilità Civile con la formula tariffaria Bonus/Malus a copertura dei danni causati a terzi dal Conducente durante la circolazione del veicolo assicurato. La formula tariffaria Bonus/Malus si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti a livelli di Premio crescenti dalla 1a alla 18a classe, definiti dall’art.
1.11 della Sezione 1 delle Condizioni di Assicurazione (pag.
1
20). In assenza o in presenza di Sinistri avvenuti nel periodo di osservazione, al Contraente viene attribuita una nuova classe di appartenenza da cui deriva l’eventuale riduzione o maggiorazione del Premio. Per la determinazione della classe di conversione universale CU e per la relativa corrispondenza della classe di merito di Compagnia si rimanda agli artt.1.8 e 1.9 della Sezione 1 delle Condizioni di Assicurazione (pagg. 17-18), mentre per l’evoluzione delle classi di merito sia della classe universale CU sia della classe di Compagnia, si rimanda alla Tabella n. 1 - Regole evolutive della classe di Conversione Universale (CU) pag. 21, Tabella
n. 2 - Regole evolutive della classe di Compagnia valida per Autocarri con peso a pieno carico fino a 3.500 Kg (pag. 22). Ad integrazione della formula Bonus/Malus la Compagnia offre differenti formule di guida: “Guida Libera” e “Guida Esclusiva”, come stabilito dall’art.1.12 della Sezione 1 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 22).
Avvertenze:
• per la formula di guida “Esclusiva”, in caso di Sinistro provocato dal conducente non conforme al tipo di guida selezionato, la Compagnia eserciterà il proprio diritto di rivalsa come stabilito dall’art. 1.12 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 22). Per “Rivalsa” si intende l’azione esercitata dalla Compagnia nei confronti dell’Assicurato in presenza di situazioni, disciplinate nel contratto, volte a recuperare le somme eventualmente pagate a terzi danneggiati. L’azione di rivalsa sarà altresì operante in tutti i casi espressi nell’art. 1.3 della Sezione 1 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 16).
• per la formula di guida “Esclusiva”, la Compagnia limita la guida ai soggetti stabiliti nell’art.1.12 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 22).
Incendio e Furto
(garanzia attiva solo se acquistata)
- Sezione 2 delle Condizioni di Assicurazione
La Compagnia copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, le parti di ricambio e gli accessori di serie stabilmente fissati sul veicolo stesso contro i rischi di furto (commesso o tentato), rapina, e in caso di incendio, scoppio e esplosione.
Avvertenza: questa copertura è prevista con differenti livelli di scoperto come specificato nella Sezione 2 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 23) e con le esclusioni previste all’art. 2.3.
Cristalli (garanzia attiva solo se acquistata)
- Sezione 3 delle Condizioni di Assicurazione
Cristalli - La Compagnia copre i danni di rottura e scheggiatura dei cristalli delimitanti l’abitacolo del veicolo dovuti a causa accidentale derivante dalla circolazione o da fatti involontari di terzi.
Avvertenza: la copertura è prestata con massimale, franchigia ed Esclusioni specificati nel paragrafo A) della Sezione 3 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 23).
Kasko (garanzia attiva solo se acquistata)
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- Sezione 4 delle Condizioni di Assicurazione
La Compagnia copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori e/o optional.
Avvertenza: entrambe le coperture sono previste con differenti livelli di massimale e di scoperto come specificato nei capoversi A e B della Sezione 4 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 25), con le esclusioni indicate nell’art.
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4.2 della Sezione 4 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 25).
Tutela Legale (garanzia attiva solo se acquistata)
- Sezione 5 delle Condizioni di Assicurazione
La Compagnia assicura il rischio della Tutela Legale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell’Assicurato, a seguito di Xxxxxxxx rientrante in garanzia, e ne ha affidato la relativa gestione a DAS.
Avvertenza: la presente copertura è prevista con il massimale specificato nell’art.5.1 della Sezione 5 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 26) e con le Esclusioni indicate nell’art. 5.4 della Sezione 5 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 26).
Assistenza Stradale
(garanzia attiva solo se acquistata)
- Sezione 6 delle Condizioni di Assicurazione
La Compagnia in collaborazione con Mapfre Asistencia S.A., garantisce 24 ore su 24 un aiuto immediato in caso di bisogno per il veicolo o per le persone trasportate. In caso di Sinistro l’Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Centrale Operativa che provvede all’erogazione delle prestazioni, come specificato nell’art.6.1 della Sezione 6 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 28), mentre le Esclusioni sono specificate nell’art. 6.3 della Sezione 6 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 28).
Avvertenza: la presente copertura è prevista con i mas- simali e limitazioni specificati negli artt. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7,
2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17,
2.18 della Sezione 6 delle Condizioni di Assicurazione cui si rinvia per i dettagli relativi ad ogni singola prestazione (pag. 28).
Infortuni del conducente (garanzia attiva solo se acquistata)
- Sezione 7 delle Condizioni di Assicurazione
La Compagnia copre gli infortuni che il Conducente del veicolo assicurato, anche se persona diversa dal proprietario e in possesso del veicolo con il suo consenso, può subire durante la circolazione del veicolo oppure nel salire o scendere dal veicolo o durante lo svolgimento di operazioni (ad esempio riparazioni) attorno ad esso.
Avvertenza: Questa copertura è prestata con i massi- mali, limitazioni (es. limite massimo di età del conducente) e franchigie specificati negli artt. 7.1, 7.3, 7.5, 7.6, 7.7,
7.8 e 7.9 della Sezione 7 delle Condizioni di Assicurazione (pagg. 30-31).
Informazioni comuni a tutte le garanzie
Avvertenze:
• la Franchigia è una parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato, per ciascun Sinistro. L’importo della Franchigia è espresso in cifre e viene convenuto al momento della stipula del contratto di Xxxxxxx;
• lo Scoperto è una parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato, per ciascun Sinistro. L’importo dello Scoperto è espresso in base percentuale sul danno liquidato e viene dedotto dall’indennizzo. La relativa percentuale è convenuta al momento della stipula del contratto. Per facilitare la comprensione dei relativi meccanismi di funzionamento, si riportano i seguenti esempi:
Esempio 1 (Franchigia):
Ammontare del danno 10.000,00 Euro
Franchigia 1.500,00 Euro
Indennizzo =
Ammontare del danno - Franchigia = 8.500,00 Euro
Esempio 2 (Massimale):
Ammontare del danno 10.000,00 Euro
Massimale 5.000,00 Euro
Indennizzo = Massimale = 5.000,00 Euro
Esempio 3 (Scoperto):
Ammontare del danno 10.000,00 Euro Scoperto 10% 1.000,00 Euro
Importo di minimo scoperto 500,00 Euro Indennizzo
= Ammontare del danno - Scoperto = 9.000,00 Euro
Esempio 4 (Scoperto):
Ammontare del danno 3.000,00 Euro Scoperto 10% 300,00 Euro
Importo di minimo scoperto 500,00 Euro Indennizzo = Ammontare del danno =
Importo di minimo scoperto 2.500,00 Euro
Avvertenze:
• il contratto di Polizza non è attivo a) durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara; b) nelle aree aeroportuali; c) per i danni causati dai veicoli alimentati a Metano o GPL e avvenuti nelle aree ove l’accesso di detti veicoli è vietato a termini di legge
• è facoltà del Contraente sospendere l’Assicurazione in corso di contratto dandone dovuta comunicazione alla Compagnia. È possibile sospendere il contratto una sola volta nell’arco del periodo di validità dello stesso. Di conseguenza non è ammessa la sospensione della Polizza di riattivazione. Per i dettagli del processo di sospensione/ riattivazione del contratto si rimanda all’art.14 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 12)
• in caso di pagamento frazionato del Premio, nei casi in cui ciò è concesso dalla Compagnia e di mancato versamento della rata successiva dovuta dal Contraente alla scadenza convenuta, l’Assicurazione viene sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza del periodo di copertura già pagato sino alle ore 24.00 del giorno del pagamento tardivo. Tale pagamento non potrà in alcun caso produrre un effetto retroattivo della garanzia.
• in caso di divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento, si precisa che rimane impregiudicata la facoltà dell’Assicurato che vanti un credito nei confronti dell’Assicuratore derivante dal presente contratto di delegare l’Assicuratore a eseguire il pagamento direttamente nei confronti del riparatore nei limiti del valore del danno del veicolo riparato per il quale l’Assicurato ha diritto a essere risarcito ai sensi del presente contratto come stabilito dall’art.19 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 14)
3.1 Estensioni della copertura
La Compagnia assicura i rischi non compresi nell’Assicurazione obbligatoria indicati specificati negli artt.
1.6 e 1.7 della Sezione 1 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 17) a cui si rinvia.
4. Soggetti esclusi dalla garanzia
Ai sensi dell’art.129, comma 1, del D.Lgs. 209/2005 Codice delle Assicurazioni private, la garanzia non copre i danni subiti dal conducente responsabile dell’eventuale Sinistro nonché i danni alle cose subiti dai soggetti di cui all’art.129, comma 2 lett. a), b) e c) del predetto Codice e come specificato nell’art.1.2 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 16).
5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
Avvertenze:
• dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente e/o dell’Assicurato rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Le previsioni di cui al primo comma si riferiscono anche alle informazioni rilasciate dal Contraente e inerenti al proprietario del veicolo, così come al diritto di usufruire delle tariffe riservate alla convenzione dichiarata, come specificato nell’art.5 delle Condizioni di Assicurazione;
• il contratto non prevede casi di nullità diversi da quelli contemplati dalla Legge.
Aggravamento e diminuzione del rischio
Qualora in corso di contratto si verifichino cambiamenti nella definizione del rischio, il Contraente e/o Assicurato deve darne immediato avviso alla Compagnia indicando le variazioni avvenute. Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento del rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt.1897 e 1898), come specificato negli artt.5 e 6 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 11).
Esempio: in caso di cambio di residenza il Contraente ha l’obbligo di comunicare tempestivamente alla Compagnia il cambiamento in quanto la provincia di residenza è un parametro tariffario determinante per la diversa profilazione del rischio.
6. Premi
La periodicità di pagamento del Premio è annuale. In casi specifici la Compagnia prevede la possibilità di frazionare il pagamento del Premio con pagamenti semestrali.
Il pagamento del premio può essere effettuato presso i punti SisalPay di Sisal o LIS PAGA di Lottomatica Servizi, tramite carta di credito o bonifico bancario oppure usufruendo dei servizi di bonifico on-line forniti da MyBank. Solo a seguito di proposta di rinnovo della compagnia o di sostituzione di xxxxxxx (ai sensi degli articoli 10 e 3 delle Condizioni di Assicurazione) sarà possibile pagare tramite bollettino di conto corrente postale. Qualora il contratto preveda un pagamento frazionato e il Contraente abbia dichiarato, all’atto della stipula, di voler effettuare il pagamento tramite carta di credito, la modalità indicata per il versamento della prima rata viene estesa automaticamente anche al pagamento delle rate successive, con addebito dell’importo dovuto 10 giorni prima della scadenza di ciascuna rata, senza specifica comunicazione al Contraente.
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Il Premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa e il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute dall’impresa all’intermediario, qualora presente. Qualora concesso, il frazionamento semestrale del Premio comporta l’applicazione di una tariffa diversa rispetto alla tariffa applicata per il pagamento del Premio senza frazionamento e una maggiorazione del 4% del Premio annuo a titolo di diritti amministrativi.
Avvertenza: la sostituzione del veicolo nell’ambito della forma tariffaria Bonus/Malus, e quindi nei casi di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione ed esportazione definitiva del veicolo assicurato consente alla Compagnia di restituire la parte di Premio della sola garanzia R.C. Auto non usufruita. Il rimborso è pari alla parte di Premio annuo compresa tra
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la data di annullamento del contratto e la data dell’ultima rata di Premio pagata al netto di imposte e oneri parafiscali (SSN). Qualora il Contraente richieda che il contratto relativo al veicolo distrutto, demolito o esportato sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, la Compagnia procede al conguaglio del Premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo. La sostituzione prevede il pagamento di 15,00 euro lordi a titolo di spese di sostituzione, come specificato nell’art. 3 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 10) a cui si rinvia.
7. Informativa in corso di contratto
In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Compagnia invierà al domicilio del Contraente, almeno 30 giorni prima dalla scadenza medesima, la comunicazione relativa alla scadenza del contratto contenente tutte le informazioni previste dalle disposizioni vigenti.
Con tale avviso di scadenza si ricorda al Contraente che il Servizio Clienti è a disposizione per fornire qualsiasi informazione sul Premio di rinnovo con il dettaglio delle singole componenti di variazione del Premio rispetto all’annualità precedente.
La Compagnia inoltre, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, consegnerà telematicamente l’Attestato di Rischio, mettendolo a disposizione nell’Area Clienti Riservata del sito www.zurich- xxxxxxx.xx, come specificato nell’art.1.11 della Sezione 1 delle Condizioni di Assicurazione.
La Compagnia comunicherà tempestivamente al Contraente, senza oneri, ogni variazione peggiorativa della classe di merito compresa quella derivante dai controlli sulla documentazione e sulla eventuale dichiarazione inerente ai dati dell’Attestato di Rischio rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto.
8. Attestato di Rischio - Classe di merito
La Compagnia, almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto, mette a disposizione del Contraente l’Attestato di Rischio per via telematica come specificato nell’art.1.11 della Sezione 1 delle Condizioni di Assicurazione.
Il periodo di validità dell’Attestato di Rischio è di 5 anni a decorrere dalla data di scadenza del contratto al quale tale Xxxxxxxxx si riferisce.
Per ulteriori informazioni sull’Attestato di Xxxxxxx si rinvia all’articolo 1.11 “Attestato di Rischio” della Sezione 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Per comprendere nel dettaglio i meccanismi di assegnazione della classe di merito universale anche in caso di acquisto di un ulteriore nuovo veicolo si rimanda agli artt.1.8, 1.9 e 1.10 delle Condizioni Generali di Assicurazione (pagg. 17-18) a cui si rinvia.
Avvertenza: La classe di merito di conversione universale CU riportata sull’Attestato di Xxxxxxx è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti R.C. Auto di ciascuna Compagnia.
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9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di Premio) si estinguono per prescrizione se non vengono fatti valere entro 2 anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all’Assicurato o ha promosso l’azione contro di lui (art. 2952 del Codice Civile). Per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile, il termine di prescrizione di 2 anni decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
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10. Regime fiscale
Responsabilità Civile
In merito al trattamento fiscale vengono applicate alla garanzia in oggetto le imposte nella misura stabilita dalla legge ed il Servizio Sanitario Nazionale nella misura del 10.5% del premio imponibile.
Auto Rischi Diversi
In merito al trattamento fiscale vengono applicate alle garanzie riportate di seguito le imposte come da elenco sottostante:
• Furto e Incendio: 13.5% del Premio imponibile
• Cristalli: 13.5% del Premio imponibile
• Kasko completa: 13.5% del Premio imponibile
• Tutela Legale: 12.5% del Premio imponibile
• Assistenza: 10.0% del Premio imponibile
• Infortuni del conducente: 2.5% del Premio imponibile
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami
11. Procedura per il risarcimento del danno
Nel caso l’Assicurato sia coinvolto in un Sinistro avvenuto nella Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano che coinvolga solo due veicoli a motore, entrambi identificati, e abbia causato danni materiali e/o lesioni non gravi alla persona (ossia danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%) e non sia responsabile o lo sia solo in parte, trova applicazione la procedura di Risarcimento Diretto prevista dagli articoli 149 e 150 del D.Lgs 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e dal DPR 254 del 18 luglio 2006.
In questo caso, l’Assicurato, qualora intenda avvalersi della procedura del risarcimento diretto, deve fornire alla propria Compagnia o tramite email a documenti@ xxxxxx-xxxxxxx.xx o tramite fax al numero 00.00.000.000 o tramite la compilazione dell’apposito form di denuncia del sinistro situato nella propria Area Riservata sul sito xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, le seguenti informazioni di legge, necessarie per la corretta e tempestiva istruzione della pratica:
1) la data ed il luogo dell’incidente;
2) i dati anagrafici degli assicurati e dei conducenti coinvolti nel sinistro;
3) le targhe dei veicoli;
4) la denominazione delle rispettive imprese di assicurazione;
5) la descrizione delle circostanze e delle modalità dell’incidente;
6) le generalità di eventuali testimoni;
7) l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia;
8) Il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno.
A tal proposito si precisa che, al fine di consentire l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno, ai sensi degli artt. 148, 149 e ss del Codice delle Assicurazione l’Assicurato deve mettere a disposizione della Compagnia le cose danneggiate per l’accertamento del danno per un periodo non inferiore a cinque giorni consecutivi non festivi, a decorrere dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell’assicuratore, nonché ad orari di ufficio (9-17).
Il perito prende contatto con il Cliente danneggiato, ove ritenuto necessario dalla Compagnia, all’interno del termine indicato nella richiesta di risarcimento danni per la messa a disposizione delle cose danneggiate e comunque nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa contenuta nel Codice delle Assicurazione, negli artt 148, 149 e seguenti. Laddove si renda necessario effettuare un sopralluogo sulle cose danneggiate, data, ora e luogo del sopralluogo saranno concordate con il Cliente e il sopralluogo sarà effettuato entro i cinque giorni feriali successivi al ricevimento della comunicazione di sinistro completa di tutte le informazioni sopra elencate (dal n. 1 al n. 8) o entro un maggior termine eventualmente indicato dal Cliente.
Secondo i richiamati articoli di legge, la Compagnia provvederà alla formulazione dell’offerta o a comunicare i motivi ostativi al risarcimento del danno materiale entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento. Il termine è ridotto a 30 giorni dietro presentazione del modulo CAI contenente la firma di entrambe le parti.
La Compagnia provvederà alla liquidazione del sinistro entro 15 giorni a decorrere dall’accettazione dell’offerta di risarcimento.
Avvertenza: il Contraente deve denunciare il sinistro o tramite l’apposito form di denuncia situato nella propria Area Riservata sul sito xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx oppure telefonicamente chiamando il numero 00.00.000.000. Solo in quest’ultimo caso il Contraente o Assicurato dovrà, come prescritto dall’art.1913 del Codice Civile e dall’art. 143 del D.Lgs 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), dare anche avviso scritto alla Compagnia, entro 3 giorni dal fatto, o da quando ne ha avuto conoscenza, tramite email a xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx o fax al numero 00.00.000.000, indicando la data, il luogo e le cause del sinistro, le conseguenze e/o l’entità approssimativa del danno.
Per informazioni sul centro di liquidazione Sinistri di competenza può consultare la sezione “Gestione Sinistri” sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx. Per la garanzia Responsabilità Civile, la Compagnia è tenuta a formulare la proposta di risarcimento entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta danni completa per i danni alle cose o al veicolo, e entro 90 giorni per i danni alla persona. Il termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni nel caso in cui gli assicurati o i conducenti dei due veicoli coinvolti abbiano sottoscritto congiuntamente il modulo di constatazione amichevole (C.A.I.). Nel caso in cui non sia applicabile la Procedura di Risarcimento Diretto, come previsto dall’art.148 del Codice delle Assicurazioni Private, la richiesta di risarcimento dovrà essere inoltrata direttamente alla Compagnia di Assicurazione del veicolo del responsabile del Sinistro.
Avvertenza: in caso di denuncia di Xxxxxxxx riguardante le coperture diverse dalla RC, il Contraente deve osservare i termini e le modalità specificate nell’art.15 delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza: la Compagnia, per la gestione dei Sinistri riguardanti la garanzia Tutela Legale, si avvale della collaborazione di DAS S.p.A. come specificato negli artt. 5.6, 5.7 e 5.8 della Sezione 5 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 27) a cui si rinvia, mentre per la gestione dei Sinistri della garanzia Assistenza Stradale si avvale della collaborazione di Mapfre Asistencia S.A. come specificato nell’art. 6.2 della Sezione 6 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 28) a cui si rinvia.
12. Incidenti stradali con controparti estere
In caso di Sinistro con veicoli immatricolati e/o assicurati all’estero l’Assicurato deve rivolgere le proprie richieste risarcitorie all’Ufficio Centrale Italiano, come specificato nel
paragrafo “Consigli utili in caso di Sinistro” delle Condizioni di Assicurazione.
13. Incidenti stradali con veicoli non assicurati o non identificati
In caso di Xxxxxxxx con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta di risarcimento dovrà essere rivolta all’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituito presso la Consap S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.
14. Facoltà del Contraente di rimborsare l’importo liquidato per un Sinistro
Per evitare eventuali maggiorazioni del Premio derivanti da responsabilità nel Sinistro occorso, il Contraente ha facoltà di rimborsare alla Compagnia gli importi da essa liquidati, per tutti o per parte dei Sinistri considerati nel periodo di osservazione precedente alla scadenza della Polizza.
15. Arbitrato
Relativamente alla garanzia Infortuni del conducente, nel caso di controversie di natura medica sull’indennizzabilità del danno e sulla quantificazione dei rimborsi e delle indennità, è facoltà dell’Assicurato ricorrere ad un Collegio Medico, come specificato nell’art. 7.12 della Sezione 7 delle Condizioni di Assicurazione (pag. 31).
Avvertenza: rimane comunque facoltà dell’Assicurato rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
16. Accesso agli atti dell’Impresa
Il Contraente e il danneggiato possono accedere agli atti dell’Impresa a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. Tale richiesta può essere fatta se il danneggiato ha già avuto un’offerta di risarcimento o se la Compagnia comunica che non ha fatto o non intende fare alcuna offerta precisandone i motivi. Il richiedente può farne richiesta mediante raccomandata A.R. o a mezzo fax con conferma di invio presso la sede della Compagnia. La Compagnia è tenuta a dare riscontro alla richiesta entro 15 giorni comunicandone l’eventuale irregolarità o incompletezza o alternativamente ad indicare il referente aziendale incaricato e le modalità di messa a disposizione dei documenti. Il richiedente deve avere la possibilità di accedere agli atti entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Compagnia, in caso contrario può rivolgersi direttamente ad IVASS.
17. Reclami
Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia ed all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), secondo le disposizioni che seguono.
• Alla Compagnia
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Vanno indirizzati i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto Contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto o dei sinistri.
I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, co- gnome e domicilio del Reclamante, denominazione della Compagnia, dell’Intermediario Assicurativo o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
La Compagnia ricevuto il Reclamo deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, all’indirizzo fornito dal Reclamante. I reclami de- vono essere inviati per iscritto, mediante posta, telefax o e-mail a:
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Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia
Servizio Clienti / Reclami
Xxx Xxxxxxx Xxxxxx x.00 - 00000 Xxxxxx Telefono n. 02/00000000
(lun-ven 8.30-19.30)
Fax n. 00.00.000.000
• All’IVASS
Vanno indirizzati i reclami:
• aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle imprese di As- sicurazione e di Riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
• nei casi in cui l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del Reclamo inoltrato alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine di 45 giorni.
Il Reclamo indirizzato ad IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del Re- clamante, con eventuale recapito telefonico; denomina- zione della Compagnia, dell’intermediario o del perito di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; copia del Reclamo presenta- to alla Compagnia e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa, rispettivamente nell’ipotesi di mancata risposta nel termine di 45 giorni e nell’ipotesi di risposta ritenuta non soddisfacente; ed ogni documento utile a descrivere com- piutamente il fatto e le relative circostanze.
Per la presentazione del Reclamo ad IVASS può essere uti- lizzato il modello presente sul sito dell’Istituto di Vigilanza (xxx.xxxxx.xx) nella sezione relativa ai reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito della Compagnia www. xxxxxx-xxxxxxx.xx. La presentazione del Reclamo ad IVASS può avvenire anche via PEC all’indirizzo xxxxx@xxx.xxxxx.xx .
I reclami devono essere inviati per iscritto a:
I.V.A.S.S.
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Servizio Tutela del Consumatore
Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx Fax numero: 06/00.000.000
Ulteriori informazioni sulla presentazione e gestione dei reclami sono contenute nel Regolamento ISVAP n. 24/2008 e s.m.i., che l’Assicurato può consultare sul sito xxx.xxxxx.xx.
Nel caso di mancato o parziale accoglimento del Reclamo da parte della Compagnia, prima di interessare l’Autori- tà Giudiziaria, il Reclamante potrà rivolgersi o all’IVASS, come sopra delineato, oppure potrà avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali:
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• la mediazione civile, disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 e s.m.i., quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia at- tinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle con- troversie relative al risarcimento del danno da circolazio- ne di veicoli e natanti) attraverso la presentazione di una istanza all’Organismo di mediazione scelto liberamente dalla parte tra quelli territorialmente competenti. Tale Organismo provvede a designare un mediatore ed a fis- sare il primo incontro tra le parti, le quali vi partecipano con l’assistenza di un avvocato;
• l’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria se
prevista all’interno del contratto (nelle condizioni gene- rali) o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di de- cidere la controversia;
• la convenzione di negoziazione assistita, istituita dal
D.L. 132/2014, quale condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa od a una controversia in materia di risarcimento del danno da cir- colazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti
50.000 euro (salvo che, in relazione quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). Tale meccanismo si in- staura tramite invito, di una parte all’altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare leal- mente per risolvere la controversia con l’assistenza dei rispettivi avvocati;
• la conciliazione paritetica, nel caso di controversie re- lative a sinistri del ramo R.C. Auto con risarcimento per danni a persone e/o cose fino a 15.000 euro, ri- volgendosi ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all’accordo con l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA). Per attivare tale strumento occorre compilare l’apposito modulo, reperibile sul sito dell’ANIA e sui siti delle Associazioni dei Consumatori suddette, seguendo le istruzioni ivi fornite, ed inviarlo all’Associazione dei Consumatori prescelta.
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.
18. Altre informazioni precontrattuali
Il Contraente ha diritto di scegliere se ricevere e trasmettere il contratto, la documentazione precontrattuale e contrattuale nonché, durante la validità del contratto, le comunicazioni previste dalla normativa vigente su supporto cartaceo o altro supporto durevole tramite posta, e-mail o fax; ha diritto di richiedere, in ogni caso e senza oneri, la ricezione su supporto cartaceo della documentazione di cui al punto precedente e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, a meno che tale circostanza non sia incompatibile con il contratto concluso; prende atto che la Compagnia richiederà la sottoscrizione e la ritrasmissione del contratto inviato dalla Compagnia; il Contraente per la sottoscrizione e la restituzione del contratto potrà utilizzare a sua scelta il supporto cartaceo o altro supporto durevole (salvo che il contratto sia stato formato come documento informatico nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art.71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) e trasmetterlo alla Compagnia a mezzo posta, e-mail o fax; nel caso di promozione e collocamento del contratto tramite Servizio Clienti ha il diritto di chiedere di essere messo in contatto con il Responsabile del coordinamento e del controllo dell’attività di promozione e collocamento di contratti di Assicurazione nella persona del sig. Xxxxx Xxxxx.
Ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 per ogni controversia
legata al presente contratto, è obbligatorio l’esperimento del tentativo di mediazione, condizione di procedibilità per l’eventuale successiva azione giudiziaria.
Il Fascicolo Informativo sempre aggiornato è dispo- nibile sul sito xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx, nella sezione ‘Documenti’.
Il testo della Nota Informativa è aggiornato al 12/2015.
Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il Rappresentante Generale per l’Italia Xxxxxxx Xxxxxx
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Glossario
Ai termini ed espressioni seguenti, la Compagnia e il Con- traente attribuiscono il significato qui precisato:
Accessori di serie e optional - installazioni stabilmente fissate al veicolo rientranti nel novero degli accessori di serie.
Apparecchi autoradio/cd/video - Si intendono esclusiva- mente radio, registratori, lettori compact disk, televisori e altre apparecchiature del genere, purché stabilmente fissati al veicolo. Sono esclusi i telefoni cellulari.
Assicurato - Il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assi- curazione o la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dall’Assicurazione.
Assicurazione - Garanzia prestata con il contratto di Assicurazione.
Assistenza stragiudiziale - È quell’attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.
Atto di danneggiamento volontario - Gesto, fine a se stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.
Aventi diritto - persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell’Attestato di Xxxxxxx ( il contraente, ovvero, qualora diverso, il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria).
Attestato di Rischio - il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.
Banca Dati degli Attestati di Rischio - banca dati elet- tronica che le imprese di Assicurazione hanno l’obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.
Bonus/Malus - Formula tariffaria che si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti a livelli di Premio crescenti dalla 1a alla 18 a classe. In assenza o in presenza di Sinistri avvenuti nei “periodi di osservazione” si prevede il colloca- mento del Contraente in una nuova classe di appartenenza e la conseguente riduzione o maggiorazione del Premio.
Centrale operativa - È la struttura di Mapfre Asistencia
S.A. - Xxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (XX), costituita da: medici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Compagnia provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato e orga- nizza e eroga, con costi a carico della Compagnia stessa, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.
Classe di merito di Compagnia - È la classe di merito Bonus/Malus assegnata al contratto dalla Compagnia e risultante dall’Attestato di Rischio rilasciato dalla Compa- gnia o dal precedente Assicuratore, in occasione di ogni scadenza annuale.
Classe di merito “CU” - È la classe Bonus/Malus di “Con- versione Universale” (CU), ex classe “CIP” di cui all’Alle- gato 2 del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 di esecuzione del Codice delle Assicurazioni private. Tale classe è risultante dall’Attestato di Rischio rilasciato dalla Compagnia o dal precedente Assicuratore, in occasione di ogni scadenza annuale.
Codice delle Assicurazioni - Il Codice delle Assicurazio- ni Private, D.lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e successive modificazioni.
Compagnia - L’Impresa Assicuratrice, ovvero Con Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia.
Contraente - Persona fisica o giuridica che stipula il con- tratto di Assicurazione.
Danno extracontrattuale - È il danno ingiusto conse- guente al fatto illecito: quello del derubato, dell’ospite che scivola sulle scale sdrucciolevoli o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile del danno non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso.
Decorrenza e durata - Dalla data di decorrenza della Polizza e per tutta la durata della stessa.
Degrado d’uso - È il deprezzamento del valore del veicolo o di sue parti dovuto all’uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.
Delitto colposo - È solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale, commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosser- vanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l’evento lesivo.
Delitto doloso - È doloso, o secondo l’intenzione, qualsiasi delitto all’infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.
Delitto preterintenzionale - Si ha delitto preterintenzio- nale, o oltre l’intenzione, quando l’evento dannoso risulta più grave di quello voluto.
Esplosione - Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Estensione territoriale - Italia (compresa Repubblica di San Marino e Città del Vaticano), Stati dell’Unione Euro- pea, Norvegia, Islanda, Principato di Monaco, Svizzera, Liechtenstein, Paesi Esteri nei quali, mediante rilascio di apposita Carta Verde, è valida la garanzia R.C. Auto per lo stesso veicolo.
Franchigia - L’importo contrattualmente pattuito in misura fissa che, in caso di Sinistro, l’Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Compagnia non riconosce l’indennizzo.
Fuoristrada (circolazione) - Circolazione del veicolo al di fuori di strade asfaltate o bianche e non aperte al normale traffico di veicoli ovvero guida su terreni accidentati non destinati al normale traffico, con forte pendenza o con fondo che offre scarsa aderenza.
Furto - È il reato, previsto dall’art.624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui o parti di essa, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
Guasto - Danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da ren- dere impossibile per l’Assicurato l’utilizzo dello stesso in condizioni normali.
Incendio - Combustione con sviluppo di fiamma.
Incidente - il Sinistro, subito dal veicolo in circolazione, non voluto, dovuto a: imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti o a caso fortuito connesso alla circolazione stradale, che provoca danni al veicolo tali da rendere impossibile all’Assicurato l’utilizzo dello stesso in condizioni normali.
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Indennizzo - La somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro.
Infortunio - Ogni evento dovuto a causa fortuita, violen- ta e esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Insorgenza (del Sinistro) - Coincide con il momento in cui viene violata la norma di legge o si verifica la lesione del diritto che dà origine alla controversia. Tale momento deve essere successivo a quello di decorrenza della Polizza e coincide con: nel Penale (garanzia immediata): giorno in cui è stato commesso il reato; si ricava dalla informazione
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di garanzia e non ha nulla a che fare con la data di notifi- cazione di quest’ultima; nella Responsabilità Extracontrat- tuale (garanzia immediata): giorno in cui si verifica l’evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del risarcimento.
In viaggio - qualunque località al di fuori del comune di residenza dell’Assicurato ad oltre 25 chilometri dal luogo di residenza dello stesso.
Invalidità permanente - La perdita o la diminuzione defi- nitiva e irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.
Kasko - I danni diretti e materiali subiti dal veicolo a seguito di urto, collisione, ribaltamento e uscita di strada.
Fatto illecito - Non è inadempimento, ossia violazione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti di soggetti particolari. Il fatto illecito consiste nella inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o in un comportamento che violi un diritto assoluto del singolo.
Legge - Atto normativo del Parlamento con il quale vengo- no disciplinati i rapporti tra individui e previsti diritti, doveri ed obblighi dei medesimi.
Lesioni personali colpose - Commette reato di lesioni personali colpose chi, senza volontà, provoca lesioni ad una persona (art.590 C.P.).
Massimale - La somma massima che la Compagnia si impegna a risarcire a titolo di liquidazione del Sinistro secondo le condizioni stabilite nel contratto.
Omicidio colposo - Commette reato di omicidio colposo chi, senza volontà e intenzione, provoca la morte di una persona (art.589 C.P.).
Periodo di osservazione
- Sinistri con responsabilità principale:
1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicura- zione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di Assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di Premio
periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decor- rono dalla scadenza del periodo precedente
- Sinistri con responsabilità paritaria:
Il periodo di osservazione coincide con le ultime 5 annualità, compreso l’anno corrente, così come indicate nel quin- quennio dell’Attestato di Rischio.
Polizza - Il documento che prova l’Assicurazione.
Pra - Pubblico Registro Automobilistico.
Premio - La somma dovuta dal Contraente alla Compa- gnia, comprensiva di imposte e eventuali oneri di legge.
Primo rischio assoluto - Forma di Assicurazione che pre- vede la copertura fino ad un importo di massimo Inden- nizzo con il limite del Valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.
Procedimento penale - Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazione di garanzia. Questa contiene l’indicazione della norma violata e il titolo (col-
poso - doloso - preterintenzionale) del reato ascritto. Per la garanzia di Xxxxxxx, è essenziale la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
Rapina - La sottrazione della cosa mobile a chi la detiene, effettuata mediante violenza o minaccia alla persona stessa, al fine di procurare a sé o altri un ingiusto profitto.
Reato - Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, deten- tive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per con- travvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all’elemento psicologico, in dolosi, preterintenzionali e colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.
Ricovero - La degenza, con pernottamento, in Istituto di Cura, autorizzato all’erogazione dell’assistenza ospedaliera.
Risarcimento - La somma spettante al terzo danneggiato a seguito di Sinistro.
Rischio - La probabilità che si verifichi il Sinistro.
Rivalsa - L’azione esercitata dalla Compagnia nei confron- ti dell’Assicurato in presenza di situazioni, disciplinate in Polizza, per recuperare le somme eventualmente pagate a terzi danneggiati.
Scoperto - La percentuale della somma liquidabile a termi- ni di Polizza che rimane a carico dell’Assicurato/Contraente per ciascun Sinistro, con il minimo indicato in Polizza.
Scoppio - Il repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell’impianto di alimentazione.
Sinistro - L’evento dannoso per il quale è prestata l’As- sicurazione.
Spese di giustizia - Sono le spese del processo che, in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soc- combente è condannato a rifonderle.
Tariffa - La tariffa della Compagnia in vigore al momento della stipulazione del contratto o del suo rinnovo.
Transazione - Accordo col quale le Parti, facendosi reci- proche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
Valore a nuovo - È il prezzo di listino del veicolo e degli eventuali optionals, se assicurati, al momento del Sinistro, con il limite della somma assicurata.
Valore Assicurato - È il valore dichiarato in Polizza. Lo stes- so deve corrispondere al valore commerciale al momento della stipulazione del contratto.
Valore commerciale - È il valore del veicolo corrispon- dente a quello del corrente mercato dell’usato, riportato da Quattroruote.
Veicolo - Autocarri con peso a pieno carico fino a 3.500 Kg, conto proprio o conto terzi, regolarmente assicurati con Polizza RCA.
Il testo del Glossario è aggiornato al 12/2015.
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5. Ambito di comunicazione e diffusione
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5.2 Con riferimento alla finalità di trattamento di cui al pre- cedente paragrafo 2, i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle categorie di soggetti indicate in nota5, i quali potranno agire con responsabili esterni del trattamento.
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Per esercitare i Suoi diritti la preghiamo di indirizzare la propria
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4. (i) Assicuratori, coassicuratori (ii) agenti, mediatori (iii) ban- che, istituti di credito; (iv) altri soggetti inerenti allo specifi- co rapporto, tra cui, a titolo esemplificativo, soggetti terzi che abbiano stipulato delle convenzioni con la Società (v) società del Gruppo; (vi) legali; periti; medici; centri medici,
(vii) società di servizi, fornitori, outsourcers (viii) società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni;
(ix) società di recupero crediti; (x) ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consortili, IVASS ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo; (xi) Magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche.
5. Società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, Società del gruppo Zurich Italia, altri soggetti quali consulenti e fornitori di servizi.
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Condizioni di Assicurazione
Condizioni generali di Assicurazione
Art. 1 - Modalità di conclusione del contratto
1.1 Per stipulare questo contratto è necessario inviare i documenti richiesti alla Compagnia e pagare il Premio pre- visto con le modalità indicate nella lettera accompagnatoria al Preventivo. La ricevuta di versamento o l’estratto conto costituiscono quietanza di pagamento. La Compagnia provvederà a verificare, prima dell’emissione del contratto, la correttezza dei dati risultanti dalle ban- che dati relativamente all’attestazione del rischio del veicolo e l’identità del Contraente e dell’intestatario del veicolo, se persona diversa (ai sensi dell’art.132 D.Lgs. 7/9/2005 n°209). Il contratto si intende concluso nel momento del pagamento del Premio, a condizione che i documenti inviati confermino le informazioni contenute nel preventivo. La data di decorrenza della garanzia è quella indicata nel preventivo.
1.2 La difformità tra le informazioni indicate nel pre- ventivo e quelle risultanti dalla documentazione invia- ta dal Contraente comporta la necessità della formu- lazione di un nuovo preventivo o l’invio da parte del Contraente di ulteriore documentazione comprovante le dichiarazioni rese in fase di preventivazione. Il Con- traente può decidere di aderire alla nuova proposta pagando l’integrazione di Premio e fornendo tutta la documentazione richiesta; oppure di rinunciare e chiedere la restituzione del Premio già corrisposto. Se entro 30 giorni dalla formulazione del nuovo pre- ventivo la Compagnia non riceve alcun responso da parte del Contraente, procede al rimborso del premio versato, senza che la copertura abbia effetto. Qualo- ra concesso, il frazionamento semestrale del Premio comporta l’applicazione della relativa tariffa e una maggiorazione del 4% del Premio annuo a titolo di diritti amministrativi. Se il contratto prevede un pagamen- to rateale e il Contraente dichiara, all’atto della stipula, di volerlo eseguire tramite carta di credito, questa modalità di pagamento si estende automaticamente al paga- mento delle rate successive, con addebito dell’importo dovuto 10 giorni prima della scadenza di ciascuna rata, senza ulteriore comunicazione al Contraente.
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Art. 2 - Durata del contratto e periodo di copertura
Il contratto ha durata annuale e non prevede tacito rinnovo. La Compagnia mantiene operante, non oltre il quindice- simo giorno successivo alla scadenza del contratto, la sola garanzia RCA fino all’effetto del nuovo contratto, anche se stipulato con altra Compagnia.
Le coperture diverse dalla garanzia RCA sono effetti- ve fino alle ore 24.00 della data di scadenza.
Tuttavia, quando la Compagnia invia una proposta di rin- novo ai sensi del seguente articolo 10, tutte le garanzie pre- state con il presente contratto resteranno attive fino alle ore
24.00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto, a condizione che il Contraente provveda entro e non oltre questo termine al pagamento del Premio della proposta di rinnovo.
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indi-
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cato in Polizza.
Se alla data indicata in Polizza il Contraente non ha pagato il Premio o la prima rata di Premio, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 della data di pagamento, in tal caso l’assicurazione avrà effetto:
1. per i pagamenti a mezzo bonifico bancario:
• dalle ore 24.00 della data indicata come valuta fissa per il beneficiario;
• dalle ore 24.00 del giorno in cui è stato dato l’or- dine irrevocabile di bonifico, qualora la data di valuta fissa per il beneficiario sia antecedente alla data in cui è stato dato l’ordine irrevocabile di bonifico;
2. per i pagamenti a mezzo bollettino di conto corrente postale, quando previsti in base alla lettera B, punto 6 ’Premi’ della Nota Informativa, dalle ore 24.00 del giorno in cui è stato eseguito il versamento;
3. per i pagamenti effettuati presso i punti SisalPay di Sisal o LIS PAGA di Lottomatica Servizi, quelli effettuati tra- mite carta di credito o quelli che usufruiscono dei servizi di bonifico on-line forniti da MyBank, dalle 24.00 del giorno di pagamento.
In caso di frazionamento del Premio (quando previsto in base alla lettera B, punto 6 ’Premi’ della Nota Informati- va), il mancato pagamento della seconda rata comporta la sospensione dell’assicurazione dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla scadenza di pagamento della seconda rata sino alle ore 24.00 del giorno in cui il pagamento dovuto viene effettuato. Il pagamento oltre il 15° giorno successivo alla scadenza di pagamento della seconda rata, non può in alcun caso produrre un effetto retro- attivo della copertura.
Art. 3 - Sostituzione di Polizza
Il Premio della nuova Polizza di sostituzione viene calcolato con la stessa tariffa della polizza sostituita.
Per ogni variazione che comporti la sostituzione della Polizza è previsto:
1. il pagamento di un corrispettivo di 15,00 euro lordi a titolo di spese di sostituzione;
2. l’eventuale rimborso della parte di Premio non goduto della sola garanzia R.C. Auto (al netto di imposte e oneri parafiscali).
All’atto della sostituzione, le garanzie diverse dall’RC pos- sono essere previste solo se già presenti nel contratto pre- cedente o in caso di veicolo di nuova proprietà.
Art. 4 - Diritto di recesso - ripensamento
Il Contraente, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, avvenuta con il pagamento del Premio salvo quanto previsto dall’art. 1, ha la facoltà di recedere dal contratto. In caso di recesso il Contraente deve far pervenire alla Compagnia, via fax o email, una dichiarazione attestante l’avvenuta distruzione del certifi- cato di Assicurazione e della Carta Verde in suo possesso. Alla ricezione di tutta la documentazione la Compagnia è tenuta a rimborsare la parte di Premio non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua (calcolato dalla data indicata sul modulo di richiesta recesso), al netto di imposte e oneri parafiscali. Il modulo per il recesso può essere richiesto chiamando il Servizio Clienti al n° 00.00.000.000 dalle ore 8,30 alle 19,30 dal lunedì al sabato, o scaricato sul sito internet www.zurich- xxxxxxx.xx nella sezione ’Documenti’.
Art. 5 - Dichiarazioni relative alla valutazione del rischio - aggravamento del rischio - variazione del rischio
Le dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente e/o dell’Assicurato rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdi- ta totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Le previsioni di cui al primo comma si riferiscono anche alle informazioni rilasciate dal Contraente e inerenti al pro- prietario del veicolo, così come al diritto di usufruire delle tariffe riservate alla convenzione cui si è dichiarata. Qualo- ra nel corso del contratto si verifichino cambiamenti nelle caratteristiche del rischio, il Contraente e/o Assicurato deve informare immediatamente la Compagnia. Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento del rischio, valgono le norme del Codice Civile (artt. 1897 e 1898). Nei casi in cui sia applicabile l’articolo 144, 2°comma del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia esercita diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare agli aventi diritto, in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni previste dalla norma citata.
Art. 6 - Variazione della residenza del contraente/proprietario
Il Contraente e/o il Proprietario o, in caso di contratti in leasing, il Locatario, sono tenuti a comunicare tempestiva- mente alla Compagnia il cambio di residenza del Contra- ente, del Proprietario o del Locatario del veicolo, avvenuto in corso di contratto, fornendo il certificato di residenza. In mancanza di comunicazione, si applica il disposto del precedente art. 5.
Art. 7 - Esclusione
• L’Assicurazione non è operante durante la parteci- pazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche prelimi- nari e finali previste dal regolamento di gara;
• nelle aree aeroportuali;
• relativamente ai danni, diretti ed indiretti, causati dai veicoli alimentati a Metano o GPL (anche se in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti nelle aree ove l’accesso di detti veicoli è vietato a termini di legge.
Art. 8 - Estensione territoriale
L’Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italia- na, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio dell’Islanda, del Liechtenstein, di Andorra, della Norvegia, del Principato di Monaco, e della Svizzera. Per la circola- zione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di Assicurazione (Carta Verde) le cui sigle non siano barrate. La Compagnia, a semplice richiesta dell’Assicurato, è tenuta a rilasciare il certificato internazio- nale di Assicurazione (Carta Verde). La garanzia è operante secondo le condizioni e entro i limiti delle singole legi- slazioni nazionali concernenti l’Assicurazione obbligatoria
R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla Poliz- za. Per quanto riguarda la sola Sezione 5 - Tutela Legale, l’Assicurazione vale per i Sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati e eseguiti in tutti gli stati d’Europa. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di Assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la
rata di Premio. Nel caso in cui trovi applicazione l’art. 1901, 2° comma del Codice Civile, la Compagnia risponde anche dei danni a terzi che si verifichino fino alle ore 24.00 del 15° giorno dopo il giorno di scadenza della rata di Premio successiva all’emissione del contratto. Qualora la Polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a distrugger- la; la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conse- guenza del mancato rispetto di detto obbligo. Resta fermo quanto disposto ai precedenti art. 5, 6 e 7.
Art. 9 - Altre Assicurazioni
Il Contraente o l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l’esistenza o la successiva stipula di altre Assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Xxxxxxxx, il Con- traente o l’Assicurato devono avvisare per iscritto tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile. L’omesso avviso doloso può comportare la perdita del diritto all’Indennizzo.
Art. 10 - Proposta di rinnovo del contratto Prima della scadenza della Polizza, la Compagnia può proporre al Contraente il rinnovo del contratto avente
pari durata, contenente le nuove condizioni di Polizza e di Premio. Il Premio della proposta di rinnovo sarà calcolato in base alle tariffe in vigore il giorno di decorrenza del con- tratto, e alle regole evolutive relative alla formula tariffaria del contratto in corso. Nel caso in cui nel contratto siano presenti garanzie a copertura di danni diretti al veicolo, la Compagnia provvederà all’adeguamento automatico del valore commerciale del veicolo stesso, calcolato sulla base Di conseguenza verrà adeguato il valore degli eventuali optionals e/o accessori non di serie utilizzando la stessa percentuale di svalutazione considerata per il veicolo assi- curato. Il Premio sarà calcolato sulla base del nuovo valore commerciale dell’autoveicolo, applicando la tariffa in vigore il giorno di decorrenza del contratto e la relativa quotazione commerciale rilevata su “Quattroruote” il giorno di emis- sione della nuova proposta contrattuale. Il Contraente è libero di accettare o meno la proposta e di acquistare la nuova Polizza.
La Compagnia si impegna, in occasione di ciascun rin- novo annuale e su specifica richiesta del Contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del Premio.
Art. 11 - Trasferimento di proprietà del veicolo - risoluzione anticipata del contratto - conto vendita
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Nel caso in cui il Contraente intenda richiedere la riso- luzione anticipata del contratto con la restituzione del premio non goduto, è tenuto a darne immediata comu- nicazione alla Compagnia. Il modulo per la “Richiesta di storno della polizza” deve essere richiesto al call center al n° 00.00.000.000 dalle ore 8.30 alle ore 19.30 dal lunedì al sabato o scaricato dal sito internet www.zurich-connect. it nella sezione ’Documenti’.
A. In caso di trasferimento della proprietà del veicolo il Contraente è tenuto a darne immedia- ta comunicazione alla Compagnia, così da potersi adottare una delle soluzioni di seguito previste (non valide per contratti di durata inferiore ad un anno):
1. nel caso di trasferimento di proprietà del Xxxxxxx assicurato che comporti la cessione del contratto di Assicurazione, il Contraente è tenuto a distruggere
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il certificato di assicurazione e la carta verde e a fornire tutte le indicazioni necessarie per il rilascio del nuovo certificato di assicurazione. Il Contraente resta tenuto al pagamento delle rate di premio successive fino al momento di detta comunicazione. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l’assicurazio- ne dello stesso veicolo il cessionario deve stipulare un nuovo contratto: la Compagnia pertanto non rilascerà l’Attestato di Rischio.
2. nel caso di alienazione del veicolo assicurato:
• qualora il Contraente chieda che la Polizza sia resa valida su altro veicolo di sua proprietà, in sostituzione del precedente, con conseguente variazione di premio, si procede al conguaglio del Premio dovuto. Il Contraente è tenuto a distruggere il certificato di assicurazione e la carta verde in suo possesso.
• qualora il Contraente chieda la risoluzione anticipata della Polizza con rimborso del premio non goduto, il Contraente è tenuto a distruggere il certificato di assicurazione e la carta verde in suo possesso e deve inviare alla Compagnia tramite fax o email la “Richiesta di storno della polizza” compilata in tutte le sue parti e firmata, unitamente ad una copia dell’atto di vendita. La Compagnia restituisce la parte di Premio non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto di imposte e oneri parafiscali). Il rimborso viene effettuato alla rice- zione di tutta la documentazione sopra indicata e sarà calcolato dal momento della cessazione del rischio.
Nei predetti casi, qualora la sostituzione con altro Veicolo non avvenga contestualmente alla cessione del Veicolo assi- curato la Compagnia conserverà (a favore del proprietario del Veicolo venduto o alienato) la classe di merito maturata per 60 mesi a partire dalla data di registrazione di tale evento all’ACI o al PRA.
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B. In caso di demolizione o cessazione o esportazione definitiva del Veicolo, il Contraente è tenuto a distrug- xxxx il certificato di assicurazione e la carta verde in suo possesso e deve inviare alla Compagnia tramite fax o email la “Richiesta di storno della polizza” compilata in tutte le sue parti e firmata, unitamente ad una copia dell’attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione. La Compagnia restituisce la parte di Premio non usufruita in ragione di 1/360 di premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto di imposte e oneri parafiscali). Il rimborso viene effettuato alla ricezione della documentazione indicata al primo comma e sarà calcolato dal momento della cessazione del Rischio. Qualora il Contraente chieda che il contratto di assicurazione relativo al Veicolo demolito, cessato o esportato sia reso valido per un altro veicolo in sostituzione del precedente, la Compagnia procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il Veicolo subentrante. La Compagnia conserverà (a favore del proprietario del Veicolo distrutto o demolito o espor- tato) la classe di merito maturata per 60 mesi a partire dalla data di registrazione di tale evento all’ACI o al PRA.
C. In caso di veicolo consegnato in conto vendita
1. qualora il Contraente, dietro presentazione di idonea documentazione probatoria, chieda che la Polizza sia resa valida su altro veicolo di sua proprietà, in sosti- tuzione del precedente, con conseguente variazione di Premio, si procede al conguaglio del Premio stesso, purché non vi sia variazione nella figura del pro- prietario. Il Contraente è tenuto a distruggere il certificato di Assicurazione e la Carta Verde in suo possesso. Qualora il veicolo consegnato in “conto ven-
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dita” non fosse venduto e il proprietario, rientrandone in possesso, richiedesse la copertura assicurativa, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito CU 14 e alla classe di Com- pagnia maturata all’atto della consegna in conto vendita.
2. qualora il Contraente chieda la risoluzione anticipata della Polizza con rimborso del Premio non goduto, il Contraente è tenuto a distruggere il certificato di assicurazione e la carta verde in suo possesso e deve inviare alla Compagnia tramite fax o email la “Richiesta di storno della polizza” compilata in tutte le sue parti e firmata, unitamente ad una copia di messa in conto vendita. La Compagnia restituirà la parte di Premio non usufruita in ragione di 1/360 del Premio annuo per giorno di garanzia residua (al netto di imposte e oneri parafiscali). Il rimborso verrà effettuato alla ricezione di tutta la documentazione sopra indicata e sarà calcolato dal momento della cessazione del rischio.
La Compagnia, nel caso in cui lo ritenesse necessa- rio, si riserva la facoltà di chiedere al Contraente la restituzione mediante raccomandata del certificato di assicurazione e della carta verde.
Art. 12 - Obbligo di distruzione dei documenti di Assicurazione
Se il Contraente non provvede, quando esplicitamente richiesto, alla distruzione dei documenti di Assicura- zione (certificato di Assicurazione e Carta Verde), è tenuto al rimborso integrale degli importi pagati dalla Compagnia a terzi, quale risarcimento o indennizzo dei Sinistri causati, successivamente alla sostituzione del contratto del veicolo precedentemente assicurato.
Art. 13 - Furto totale del veicolo
In caso di furto totale del veicolo assicurato il Contraen- te deve informare la Compagnia fornendole copia della denuncia di furto presentata all’Autorità competente. Il contratto è risolto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno in cui è stata presentata denuncia all’autorità stessa. La Compagnia corrisponderà all’Assicurato la rata di Premio della garanzia R.C. Auto e delle eventuali garanzie ARD, ad esclusione della garanzia Furto (al netto di imposte e oneri parafiscali) relativo al periodo intercorrente tra la data di risoluzione contrattuale e la data di scadenza della rata di Premio pagata. Qualora il furto avvenga nei 15 giorni successivi alla data di scadenza semestrale del certificato di Assicurazione (art. 1901 del Codice Civile), il Contraente è tenuto al pagamento del Premio della rata scaduta, fermo quanto stabilito al comma precedente.
Art. 14 - Sospensione del contratto e sua riattivazione
X. Xxxxxxxxxxx: qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comu- nicazione alla Compagnia. Il modulo per la “Richiesta di sospensione di polizza” può essere richiesto al call center al n° 00.00.000.000 dalle ore 8.30 alle ore 19.30 dal lunedì al sabato o scaricato dal sito internet www.zurich-connect. it nella sezione ’Documenti’. La “Richiesta di sospensione di polizza” deve essere compilata dal Contraente, firmata ed inviata via fax o e-mail alla Compagnia.
La sospensione avrà effetto dalle 24.00 della data indicata nel modulo di sospensione, purché trasmesso dal Contraente via fax o email entro la stessa data;
nel caso in cui il contraente lo dovesse inviare in una data successiva a quella indicata nel modulo stesso, la sospensione avrà effetto dalle ore 24 del giorno d’in- vio. Entro e non oltre 30 giorni dalla data di effetto della sospensione il Contraente deve inviare in ori- ginale alla Compagnia il certificato di Assicurazione e la Carta Verde. In caso di mancata restituzione di tutta la documentazione il contratto verrà riattivato dal giorno successivo rispetto alla data di effetto della sospensione.
Qualora sia concesso in Polizza il frazionamento del Premio, la Compagnia rinuncia alla successiva rata. Se il contratto prevede un frazionamento semestrale e il Contraente abbia pagato la prima rata con carta di credito, al fine di evitare l’addebito della seconda rata, la richiesta di sospensione deve pervenire almeno 15 giorni prima della scadenza della stessa. Contrariamente, la Compagnia, procederà all’adde- bito del Premio dovuto 10 giorni prima della scadenza della rata. In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensio- ne in quanto il contratto si risolve ai sensi del precedente art. 13. Decorsi 12 mesi dalla sospensione, in assenza di una richiesta di riattivazione della garanzia esercitata dal Contraente, il contratto si estingue e il Premio non goduto resta acquisito dalla Compagnia. La Compagnia rimborsa il Premio pagato e non goduto solamente in caso di vendita documentata, demolizione o cessazione della circolazione (art. 103 del Codice della Strada) avvenuti nel periodo di sospensione. È possibile sospendere il contratto una sola volta nell’arco di vita dello stesso. Di conseguenza non è ammessa la sospensione della Polizza di riattivazione. La Compagnia rilascia una regolare appendice di sospensione.
B. Riattivazione: la riattivazione del contratto, ferma la formula di personalizzazione e il proprietario assicurato, deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a 1/360 di anno per ogni giorno di sospensione. Il Premio di riattivazione verrà calcolato con la stessa tariffa della polizza sospesa, maggiorato, per la sola garanzia R.C. Auto, di 20,33 euro (al netto di imposte e oneri parafiscali) quali spese di riattivazione. In caso di variazione del rischio, dall’im- porto così determinato, verrà detratta la rata del Premio pagato e non goduto della Polizza sospesa. Il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospen- sione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa, pertanto l’attestato di rischio è consegnato per via telematica almeno trenta giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione. La riattivazione viene concessa sull’autoveicolo prece- dentemente assicurato o su un’autoveicolo di nuova proprietà e decorre dalle ore 24.00 della data di paga- mento del Premio calcolato. Le garanzie diverse dall’RC sono prestate solo se già presenti nel contratto precedente o in caso di veicolo di nuova proprietà.
Art. 15 - Obbligo del Contraente o dell’Assicurato in caso di Xxxxxxxx
In caso di Sinistro il Contraente o Assicurato deve comu- nicare telefonicamente l’evento al numero 00.00.000.000 (per ottenere informazioni dettagliate sulle procedure e documentazione necessaria) e darne avviso scritto alla Compagnia entro 3 giorni dal fatto o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo e le cause del Sinistro, le conseguenze e/o l’entità appros- simativa del danno, nonché il nome e il domicilio di eventuali testimoni. In caso di Xxxxxxxx in cui sono coin- volti anche terzi o loro beni (Sinistro RCA), la denun- cia deve essere redatta secondo lo schema del modulo “Constatazione amichevole d’incidente Denuncia di Sinistro”, approvato con Provvedimento Isvap 13 Dicembre 2002, n. 2136 (modulo CAI). Se il Sinistro è avvenuto
nel territorio della Repubblica tra due veicoli a moto- re, identificati e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, e se dallo stesso sono derivati danni ai veicoli e lesioni di lieve entità ai rispettivi conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili, il danneggiato (proprietario o conducente del veicolo che abbia subito danni a seguito del Sinistro) dovrà rivolgersi direttamente alla propria Compagnia di Assicurazione per ottenere il risarcimento del danno subito. In detto caso, l’Assicurato, qualora intenda avvalersi della procedura del risarcimento diretto, deve fornire alla propria Compagnia tramite fax al numero 00.00.000.000 o tramite email all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx, le seguenti infor- mazioni di legge, necessarie per la corretta e tempestiva istruzione della pratica:
1) la data ed il luogo dell’incidente;
2) i dati anagrafici degli assicurati e dei conducenti coinvolti nel sinistro;
3) le targhe dei veicoli;
4) la denominazione delle rispettive imprese di assicurazione;
5) la descrizione delle circostanze e delle modalità dell’in- cidente;
6) le generalità di eventuali testimoni;
7) l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia;
8) Il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno.
A tal proposito si precisa che, al fine di consentire l’ispezio- ne diretta ad accertare l’entità del danno, ai sensi degli artt. 148, 149 e ss del Codice delle Assicurazioni l’Assicurato deve mettere a disposizione della Compagnia le cose dan- neggiate per l’accertamento del danno per un periodo non inferiore a cinque giorni consecutivi non festivi, a decorrere dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell’assicuratore, nonché ad orari di ufficio (9-17). Il perito prende contatto con il Cliente danneggiato, ove ritenuto necessario dalla Compagnia, all’interno del termine indicato nella richiesta di risarcimento danni per la messa a disposizione delle cose danneggiate e comunque nel rispet- to delle tempistiche previste dalla normativa contenuta nel Codice delle Assicurazione, negli artt 148, 149 e seguenti. Laddove si renda necessario effettuare un sopralluogo sulle cose danneggiate, data, ora e luogo del sopralluogo saran- no concordate con il Cliente e il sopralluogo sarà effettuato entro i cinque giorni feriali successivi al ricevimento della comunicazione di sinistro completa di tutte le informazioni sopra elencate (dal n. 1 al n. 8) o entro un maggior termine eventualmente indicato dal Cliente.
Condizioni di Assicurazione - pag. 4 di 24
Secondo i richiamati articoli di legge, la Compagnia provve- derà alla formulazione dell’offerta o a comunicare i motivi ostativi al risarcimento del danno materiale entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento. Il termine è ridotto a 30 giorni dietro presentazione del modulo CAI contenente la firma di entrambe le parti.
Nei casi di furto o rapina, dovrà essere fatta denuncia immediata all’Autorità, inoltrando alla Compagnia copia della denuncia vistata dall’Autorità stessa. Se il furto o la rapina è avvenuto all’estero, la denuncia dovrà essere presentata anche all’Autorità Italiana. Alla denuncia devo- no fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro. A fronte di omissione o ritardo nella presentazione della denun- cia di Sinistro o nell’invio di documentazione o atti giudiziari, la Compagnia, per il pregiudizio subito, ha diritto di rivalersi in tutto o in parte delle somme e spese che ha dovuto pagare per il risarcimento del terzo danneggiato.
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Art. 16 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 17 - Foro competente e rinvio alle norme di legge
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
Qualsiasi controversia derivante da o connessa all’interpre- tazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all’esclusiva competenza del Foro di Milano. Qualora il Contraente e/o l’Assicurato e/o il/i Beneficiario/i sia qualificabile come “consumatore” ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D.L.vo 206 del 2005 e smi), qualsiasi controversia derivante da o connessa all’interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all’esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.
Art. 18 - Modalità di rimborso
Nel caso in cui la Compagnia debba effettuare un rimbor- so, questo avverrà tramite bonifico bancario o assegno di traenza.
Art. 19 - Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, co. 2, del codi- ce civile, le parti pattuiscono che l’Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l’Assicuratore abbia prestato il proprio consenso a tale cessione.
L’Assicurato che intenda cedere all’autoriparatore il proprio credito nei confronti dell’Assicuratore derivante dal pre- sente contratto, dovrà inoltrare all’Assicuratore apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità: fax al numero 00.00.000.000 o email all’indirizzo documenti@ xxxxxx-xxxxxxx.xx.
In caso di mancato riscontro da parte dell’Assicuratore entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il consenso si intenderà negato.
Delega di pagamento del credito - Le disposizioni di cui alla presente clausola lasciano impregiudicata la facoltà dell’As- sicurato che vanti un credito nei confronti dell’Assicuratore derivante dal presente contratto di delegare l’Assicuratore ai sensi e per gli effetti dell’art. 1269 c.c. - previo accordo con il perito o l’Assicuratore sulla quantificazione dell’in- dennizzo del danno - a eseguire il pagamento direttamente nei confronti dell’autoriparatore.
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Condizioni valide solo per le sezioni
Furto e Incendio (Sezione 2),
Cristalli (Sezione 3), Kasko (Sezione 4)
Art. 21 - Esclusioni
L’Assicurazione non comprende i danni:
a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insur- rezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività
b) determinati o agevolati da dolo (compreso il sui- cidio o il tentato suicidio) o colpa grave (qual è ad esempio la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali) del Contraente, dell’Assicurato,
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delle persone con loro coabitanti, dei loro dipen- denti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, salvo quanto previsto alle singole sezioni
c) derivanti da partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove e verifiche previste dal regolamento di gara nonché dalla guida fuoristrada.
d) avvenuti (salvo specifica pattuizione) in conse- guenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale della neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane e/o smottamento di terreno, nonché i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario.
e) conseguenti ad appropriazione indebita.
Art. 22 - Riparazioni / sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell’autorimessa o nell’of- ficina, l’Assicurato non deve provvedere a riparazio- ne alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Compagnia, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di Sinistro La Compagnia ha peraltro facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni, a regola d’arte, occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l’indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà del veicolo danneggiato, corrispondendone il valore. In tale caso la Compagnia deve darne immediata comunicazione al Contraente/Assicurato entro il termine di cui al 1° comma ovvero anche successivamente detto termine, sempre che gli interventi di ripristino non abbiano avuto inizio. Nel caso di Furto totale, il suddetto termine decorre dalla data in cui il Contraente/Assicurato ha comunicato il ritrovamento
del veicolo.
Art. 23 - Degrado d’uso
Si definisce degrado d’uso il rapporto fra il valore com- merciale del veicolo al momento del Sinistro e il prezzo di listino a nuovo dello stesso rapportato a 100. In eccezione a quanto sopra il degrado d’uso verrà stabilito secondo le seguenti tabelle basate sull’età del veicolo assicurato:
Età del veicolo | Percentuale di deprezzamento |
oltre 6 mesi | 5% |
oltre 1 anno | 10% |
oltre 2 anni | 20% |
oltre 3 anni | 30% |
oltre 4 anni | 40% |
oltre 5 anni | 50% |
Per la valutazione dei danni agli pneumatici si terrà conto dell’effettivo consumo del battistrada rispetto al nuovo.
Art. 24 - Valore a nuovo
La liquidazione del danno totale verrà effettuata per intero, cioè senza applicazione del degrado d’uso, ove il Sinistro si sia verificato entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione. Per i danni parziali non sarà applicato il degrado d’uso per 12 mesi dalla data di prima immatricolazione limitatamente alla sola car- rozzeria, esclusi pertanto il motore e le sue parti, organi
e impianti elettrici o elettronici, la batteria, i pneumatici, nonché tutte le parti meccaniche soggette ad usura.
Art. 25 - Forma di Assicurazione
• Valore Totale - L’Assicurazione viene prestata a valore totale, forma di Assicurazione che prevede la copertura per il valore commerciale del veicolo (nel solo caso di veicolo di prima immatricolazione questo valore corri- sponde al prezzo di listino). Questa forma di Assicura- zione comporta l’applicazione della “regola propor- zionale” a carico dell’Assicurato, così come previsto dall’art. 1907 del Codice Civile. Tale regola non sarà comunque applicata nel caso di contratto di rinnovo per il quale la Compagnia ha determinato il nuovo valore sulla base della quotazione di ”Quattroruote” sempre che al momento della stipula del primo contratto sia stato assicurato l’effettivo valore commerciale dell’auto- veicolo. Relativamente alla garanzia Furto, questa forma può essere prestata alle seguenti condizioni:
A1: senza l’applicazione dello scoperto; comprese le apparecchiature autoradio/CD/video, purché stabilmente fissate sul veicolo.
A2: con applicazione dello scoperto (art. 29) comprese le apparecchiature autoradio/CD/video, purché stabilmente fissate sul veicolo.
• Primo Rischio Assoluto - L’Assicurazione viene prestata a Primo Rischio Assoluto, forma di Assicurazione che prevede la copertura fino ad un importo di massimo Indennizzo con il limite del Valore commerciale del vei- colo al momento del Sinistro.
Questa forma di Assicurazione esclude l’applicazione della “regola proporzionale” a carico dell’Assicurato, così come previsto dall’art. 1907 del Codice Civile.
Art. 26 - Determinazione dell’ammontare del danno
In caso di perdita totale del veicolo, l’ammontare del danno è determinato dal valore commerciale, rilevato dal mensile “Quattroruote Professional”, che il veicolo aveva al momento del Sinistro al netto del valore di quanto residua dopo il Sinistro stesso. Pertanto in caso di liquidazione del valore commerciale del veicolo il proprietario si impegna a lasciare alla Compagnia la piena disponi- bilità del veicolo danneggiato e a prestarsi per tutte le formalità necessarie per la vendita dello stesso ad un soggetto indicato dalla Compagnia. A richiesta dell’Impresa, inoltre, dovrà essere prodotto il certificato di proprietà digitale con annotata la radiazione al PRA del mezzo. In caso di danno parziale, l’ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti sostituzione di parti del vei- colo danneggiate e/o sottratte, il valore del danno è dato dal costo delle riparazioni al netto del degrado d’uso (art. 23), quando applicabile. L’ammontare del danno così determinato non può superare la diffe- renza fra il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del Sinistro e di quanto residua dopo il Sinistro stesso. Non si tiene in ogni caso conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento o uso o di altri eventuali pregiudizi, né delle spese per modificazione, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione. Se l’Assi- curazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del Sinistro la Compagnia risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta. Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’IVA ove l’Assicurato la tenga a suo carico e l’importo di tale imposta sia com- preso nel valore assicurato.
Art. 27 - Liquidazione dei danni
La liquidazione del danno ha luogo a decorrere dal 30° giorno dalla ricezione della denuncia del Sinistro, mediante accordo tra le parti oppure, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dal Contraente. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta viene fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato. I periti decidono senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è inappellabile e impegna le parti, anche se chi dissente non l’abbia sottoscritta. Ciascu- na delle parti sostiene le spese del proprio perito. Le spese del terzo perito sono a carico della Compagnia e dell’Assicurato in parti uguali. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 28 - Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell’indennizzo è eseguito in euro mediante bonifico bancario.
In caso di furto senza ritrovamento del veicolo il pagamen- to dell’indennizzo sarà effettuato a decorrere dal trentesi- mo giorno dal ricevimento da parte della Compagnia dei seguenti documenti:
• Copia della denuncia di furto presentata all’Autorità (con traduzione se in lingua straniera)
• Certificato di proprietà digitale con annotata la perdita di possesso
• Originale della carta di circolazione (se non è stata sot- tratta con il veicolo)
• Originale del certificato cronologico
• Copia della carta di circolazione estera (solo se il veicolo è stato precedentemente immatricolato all’estero)
• Copia della fattura di acquisto
• Originale dello svincolo del Creditore Privilegiato (solo se il veicolo è sottoposto a vincolo, a ipoteca o a fermo amministrativo)
• Piano di ammortamento (solo se il veicolo è locato in leasing)
• Kit completo delle chiavi o dei dispositivi di avviamento del veicolo.
• procura notarile in favore di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia
• codice IBAN del proprietario del mezzo assicurato per eseguire il bonifico.
La Compagnia ha la facoltà di richiedere anche:
• il certificato di chiusa istruttoria penale rilasciato dalla Procura, nel caso in cui sia pendente un procedimento giudiziario per il reato di cui all’art. 642 c.p.;.
Condizioni di Assicurazione - pag. 6 di 24
• La Società è autorizzata ad inviare le chiavi e/o disposi- tivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal Cliente, alla casa costruttrice. La Società è autorizzata ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richie- sti e prodotti. L’autorizzazione data alla Società, viene sottoposta alla specifica approvazione scritta da parte dell’Assicurato nella sezione della polizza dedicata alle clausole rilevanti ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile. In caso di Incendio, Eventi Naturali ed Atti di danneggiamento volontario l’indennizzo è subordinato al ricevimento, da parte della Compagnia, di copia della denuncia inoltrata all’Auto- xxxx competente e, se intervenuti, del verbale dei Vigili del Fuoco. La Compagnia, su richiesta del danneggiato, può corrispondere direttamente all’officina il costo della riparazione.
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Art. 29 - Scoperto a carico dell’Assicurato In caso di Sinistro la Compagnia corrisponderà all’As- sicurato l’indennizzo con deduzione della percentuale di scoperto e relativo minimo indicato in Polizza, ove previsto.
Art. 30 - Diritto di rivalsa
In caso di Xxxxxxxx, salvo esplicita rinuncia, la Compa- gnia è surrogata, in base all’art. 1916 del Codice Civile, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili, fino a concorrenza dell’ammontare dell’indennizzo pagato.
Sezione 1
Responsabilità Civile verso Terzi
Art. 1.1 - Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia assicura i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’Assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese siano dovuti a titolo di risar- cimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo. Ad estensione della garanzia, sono coperti i danni involontariamente cagionati a terzi dall’e- ventuale gancio di traino del veicolo assicurato, purché l’installazione sia stata effettuata in osservanza delle dispo- sizioni in vigore ed in conformità alle indicazioni riportate sui documenti di circolazione. L’Assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private e per i danni alla persona causati ai trasportati, a qualunque titolo sia effettuato il trasporto. Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e dalle relative prove e verifi- che previste nel regolamento di gara nonché ad altre manifestazioni previste dall’art. 124 del Codice delle Assicurazioni Private.
Art. 1.2 - Soggetti esclusi dalla garanzia di responsabilità civile auto
Ai sensi dell’art.129, del D.Lgs. 209/2005 Codice delle Assicurazioni private, il contratto non garanti- sce i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato responsabile del Sinistro. In tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti, limi- tatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:
1. il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acqui- rente con patto di riservato dominio, e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
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2. con riferimento al conducente o ai soggetti di cui al precedente punto 1, il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto il Contra- ente provvede abitualmente al loro mantenimento;
3. nel caso il Contraente sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trova- no con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2;
4. per i veicoli adibiti a scuola guida è prevista la copertura della responsabilità dell’istruttore. Sono invece considerati terzi l’esaminatore, l’allievo anche quando è alla guida e l’istruttore durante l’esame dell’allievo stesso.
Art. 1.3 - Esclusioni e rivalsa
L’Assicurazione non è operante:
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma
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delle disposizioni in vigore
• nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente
• nel caso di veicolo con targa in prova, se la circola- zione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo
• nel caso di veicolo dato a noleggio con conducen- te, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente
• per i danni subiti dai terzi trasportati, se il traspor- to non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione (o del certificato)
• in caso di dolo del conducente
• se il conducente al momento del Sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero allo stesso sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS.
30.04.92 n. 285.
Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui la Compagnia sia tenuta ad effettuare risarcimenti in conseguenza dell’inopponibilità al danneggiato di eccezioni con- trattuali, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa nei confronti dell’Assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
Art. 1.4 - Sostituzione della Polizza e del certificato
In tutti i casi in cui si debba procedere alla sostituzione della Polizza, nel calcolo del Premio relativo alla Polizza sostitutiva verrà effettuato l’eventuale conguaglio rispetto al Premio pagato e non goduto nella Polizza sostituita. Qualora si debba procedere alla sostituzione del certifi- cato, la Compagnia provvederà ad inviarlo al Contraente contestualmente al pagamento dell’eventuale conguaglio; il Contraente è obbligato a distruggere il certificato e la Carta Verde della Polizza sostituita. La Compa- gnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di detto obbligo. La sostituzione del contratto, qualunque ne sia il motivo, non interrom- pe l’evoluzione della classe di merito, purché non vi sia stata variazione nella persona del proprietario o locatario in caso di leasing.
Art. 1.5 - Gestione delle vertenze
La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del
risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.
Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’As- sicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati. La Compagnia non riconosce le spese affrontate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.
Art. 1.6 - Prestazioni aggiuntive (sempre operanti)
La Compagnia assicura i rischi non compresi nell’Assi- curazione obbligatoria indicati nelle seguenti Prestazioni aggiuntive. La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato fino alla concorrenza dei massimali di seguito indicati, delle somme che questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi.
Responsabilità civile dei trasportati
La Compagnia assicura la Responsabilità Civile personale e autonoma dei trasportati a bordo del veicolo identificato in Polizza per i danni involontariamente cagionati a terzi durante e per effetto della circolazione, esclusi i danni al conducente e al veicolo stesso. Tale garanzia opera entro il limite del massimale di Responsabilità Civile indicato in Polizza.
Responsabilità civile per fatto di figli minori
La Compagnia assicura la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato, dalla circolazione, purché avvenuta all’in- saputa dello stesso, del veicolo identificato in Polizza per danni arrecati a terzi da fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela e con lui conviventi, ai sensi dell’art. 2048, 1° comma, Codice Civile. Tale garanzia opera entro i limiti del massimale di Responsabilità Civile indicato in Polizza.
Ricorso dei terzi
La copertura è estesa al ricorso dei terzi in conseguenza di incendio del veicolo, esplosione o scoppio. La Compagnia risponde fino alla concorrenza di 150.000,00 euro dei danni diretti e materiali cagionati dal Sinistro a per- sone, animali e cose di terzi che non siano compresi tra le persone enumerate all’art. 129 2° comma del D. Lgs. 209/2005.
Art. 1.7 - Condizioni aggiuntive valide per “veicoli a motore”
La Compagnia assicura i rischi non compresi nell’Assi- curazione obbligatoria indicati nelle seguenti Condizioni Aggiuntive. In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipen- denza dell’Assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita da questi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive che seguono:
1. Carico e scarico - La Compagnia assicura la responsa- bilità del Contraente e - se persona diversa - del com- mittente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose tra- sportate o in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.
2. Rinuncia parziale alla rivalsa per somme pagate in conseguenza dell’inopponibilità al terzo di ecce- zioni previste all’art. 1.3 delle condizioni specifiche relative alla Sezione 1
a) La Compagnia, a parziale deroga dell’art. 1.3 della
Sezione 1, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario (quando lo stesso non è conducente), del veicolo indicato in Polizza, adibito a servizio privato o ad uso promiscuo:
• se il conducente non è abilitato a norma delle dispo- sizioni in vigore
• nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il tra- sporto non è effettuato in conformità alle disposizio- ni vigenti e alle indicazioni della carta di circolazione.
Qualora proprietario o locatario fosse a conoscenza delle suddette circostanze, la Compagnia conserva il diritto all’azione di rivalsa nei termini di cui all’art.
1.3 della Sezione 1.
b) La Compagnia inoltre rinuncia, qualunque sia il tipo di veicolo indicato in Polizza, al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario (leasing) del mezzo assicurato, quando il conducente alla guida dello stesso risulti in stato di ebbrezza o sotto l’in- fluenza di sostanze stupefacenti; mentre, nei con- fronti del conducente medesimo (anche quando si identifichi con il proprietario o locatario) limi- terà la rivalsa ad un importo pari al Sinistro, con il massimo di 2.500 euro.
3. Neo patentati - Patente non rinnovata
La Compagnia rinuncia, in caso di incidente stradale, all’azione di rivalsa nei confronti del conducente e/o pro- prietario del veicolo assicurato quando alla guida del veicolo stesso risulti persona che abbia superato con esito positivo gli esami di abilitazione alla guida e non sia ancora in possesso della regolare patente, a condizione che: 1) la patente venga successivamente rilasciata
2) la data di superamento dell’esame sia anteriore al Sinistro 3) la guida sia conforme alle prescrizioni del documento che sarà rilasciato 4) non penda, al momento del Sinistro, procedimento penale per il reato di guida senza patente nei confronti del conducente.
Tale regolamentazione è valida anche nel caso in cui alla guida del veicolo assicurato si trovi un conducente con patente scaduta, a condizione che la medesima venga successivamente rinnovata entro 3 mesi dalla data del Sinistro.
Art. 1.8 - Determinazione della classe di conversione universale CU
Condizioni di Assicurazione - pag. 8 di 24
Nel caso di Polizze nuove da stipulare in forma Bonus/ Malus relative a veicoli assicurati in precedenza con un’altra Compagnia e per le quali non è specificata nell’attestazione del rischio la classe CU, così come nei casi di veicoli prece- dentemente assicurati all’estero, si procederà alla determi- nazione della classe CU secondo le regole seguenti: a) viene in primo luogo determinata una classe di merito sulla base del numero di annualità, nell’ultimo quinquennio ad eccezione, pertanto, dell’annualità in corso) senza Sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità prin- cipale secondo la Tabella A.
Tabella A
Anni senza Sinistri | Classi di merito |
5 | 9 |
4 | 10 |
3 | 11 |
2 | 12 |
1 | 13 |
0 | 14 |
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Non sono considerati anni senza Sinistri quelli per i quali la tabella della Sinistrosità pregressa, di cui all’attestato di rischio, riporta le sigle N.A. (veicolo non assicurato) o N.D. (dato non disponibile). b) si prendono in considerazione tutti gli eventuali Sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, provocati nell’ultimo quinquennio (compresa l’annualità in corso); per ogni Sinistro viene applicata una maggiorazione di 2 classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.
Art. 1.9 - Determinazione della classe di merito di Compagnia
La classe di merito di Compagnia, per le Polizze nuove, sarà così determinata: a) in caso di prima immatricolazione del veicolo, prima Assicurazione dopo voltura al PRA o a seguito di cessione del contratto, si applicherà la classe di merito 14; b) in caso di veicolo precedentemente assi- curato presso altra Compagnia con regolare attestazione di rischio o precedentemente assicurato all’estero con regolare dichiarazione rilasciata dall’Assicuratore estero, si applicherà la Tabella B.1
Tabella B.1
Classe “CU” di assegnazione | CLASSE DI COMPAGNIA ASSEGNATA PER AUTOCARRI CONTO PROPRIO O CONTO TERZI CON PESO A PIENO CARICO FINO A 3.500 Kg | |
Nessun Sinistro nei 5 anni più anno corrente | 1 o più Sinistri nei 5 anni più anno corrente | |
01 | 01 | 01 |
02 | 02 | 02 |
03 | 03 | 03 |
04 | 04 | 04 |
05 | 05 | 05 |
06 | 06 | 06 |
07 | 07 | 07 |
08 | 08 | 08 |
09 | 09 | 09 |
10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 |
17 | 17 | 17 |
18 | 18 | 18 |
Art. 1.10 - Bonus/Malus
Condizioni di Assicurazione - pag. 9 di 24
La presente Assicurazione è stipulata nella forma “Bonus/ Malus”, che prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di Sinistri avvenuti nei periodi di osservazione definiti al comma seguente e che si articola in 18 classi di appartenenza corrispondenti a livelli di Premio crescenti dalla 1 alla 18 classe, come da tabella delle regole evolutive della classe di “Conversione Universale”.
Per l’applicazione delle regole evolutive sono da conside- rare, ai fini dell’osservazione, i seguenti periodi di effettiva
copertura:
- 1° periodo: inizia dal giorno di decorrenza dell’Assicura- zione e termina 60 giorni prima della scadenza dell’Assi- curazione corrispondente alla prima annualità intera di Premio
- periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente. All’atto della sti- pula del contratto, la classe di merito viene assegnata in base alla situazione del veicolo risultante dagli elementi indicati nella Tabella C.
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Tabella C
Situazione veicolo | Classe di conversione Universale “cu” di assegnazione | Documentazione Necessaria |
Immatricolato per la prima volta e/o Assicurato per la prima volta dopo voltura o a seguito di cessione del contratto | 14 | Carta o certificato di circolazione e certificato di proprietà digitale (o foglio complementare) ovvero appendice di cessione del contratto o documentazione ufficiale comprovante la vendita |
Immatricolato per la prima volta e/o Assicurato per la prima volta dopo voltura - comma 4-bis dell’art. 134 D.Lgs. 209 del 7/9/2005. | Classe CU risultante dall’Attestato di Xxxxxxx inviato telematicamente alla Banca Dati dalla precedente Compagnia di Assicurazione e relativo al veicolo della medesima tipologia già Assicurato. | - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 del C.C. che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. - Eventuale “Stato wamiglia” |
Già Assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia, con attestato di rischio riferito a contratto scaduto da non più di 12 mesi. | Classe “CU” risultante dall’Attestato di Xxxxxxx inviato telematicamente alla Banca Dati dalla precedente Compagnia di Assicurazione. | - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 del C.C. che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. |
Già Assicurato in forma Bonus/ Malus ma con contratto scaduto da oltre 12 mesi (entro 60 mesi). | Classe “CU” risultante dall’Attestato di Xxxxxxx inviato telematicamente alla Banca Dati dalla precedente Compagnia di Assicurazione. | - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 del C.C. che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 del C.C. di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto |
Già Assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia o con forma tariffaria a franchigia, ma con contratto scaduto da oltre 60 mesi. | 14 | - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 del C.C. che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 del C.C. di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto. - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 del C.C. che l’Attestato non sia stato già impiegato per l’Assicurazione di un veicolo acquistato dall’Assicurato in sostituzione del precedente. |
Veicolo rubato da non oltre 60 mesi, Assicurato in forma Bonus/Malus; proveniente da altra Compagnia di Assicurazione. | Classe CU risultante dall’Attestato di Xxxxxxx inviato telematicamente alla Banca Dati dalla precedente Assicurazione. | - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 del C.C. che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. - Copia della denuncia di furto rilasciata dalla Autorità competente. - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 del C.C. che l’Attestato non sia stato già impiegato per l’Assicurazione di un veicolo acquistato dall’Assicurato in sostituzione del precedente. - Copia del precedente contratto. |
Veicolo rubato da non oltre 60 mesi, Assicurato in forma tariffaria a franchigia fissa e assoluta; proveniente da altra Compagnia di Assicurazione. | Classe CU calcolata in base a quanto indicato nelle Condizioni Contrattuali, art. 1.8 Determinazione della classe di Conversione Universale CU. | - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 del C.C. che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. - Copia della denuncia di furto rilasciata dalla Autorità competente. - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 del C.C. che l’Attestato non sia stato già impiegato per l’Assicurazione di un veicolo acquistato dall’Assicurato in sostituzione del precedente. - Copia del precedente contratto. |
Veicolo oggetto di demolizione, o cessazione definitiva della circolazione da non oltre 60 mesi, Assicurato in forma Bonus/Malus con o senza franchigia; proveniente da altra Compagnia di Assicurazione. | Classe CU risultante dall’Attestato di Xxxxxxx inviato telematicamente alla Banca Dati dalla precedente Assicurazione. | - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 del C.C. che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. - Copia della documentazione comprovante la demolizione, la cessazione definitiva della circolazione. - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 del C.C. che l’Attestato non sia stato già impiegato per l’Assicurazione di un veicolo acquistato dall’Assicurato in sostituzione del precedente. - Copia del precedente contratto. |
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Situazione veicolo | Classe di conversione Universale “cu” di assegnazione | Documentazione Necessaria |
Veicolo oggetto di sospensione senza riattivazione da non oltre 60 mesi, Assicurato in forma Bonus/ Malus con o senza franchigia; proveniente da altra Compagnia di Assicurazione. | Classe CU risultante dall’Attestato di Xxxxxxx inviato telematicamente alla Banca Dati dalla precedente Assicurazione. | - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 del C.C. che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 del C.C. di non aver circolato nel periodo successivo alla data di sospensione del contratto. - Dichiarazione ai sensi degli Artt.1892 e 1893 del C.C. che l’attestato non sia stato già impiegato per l’Assicurazione di un veicolo acquistato dall’Assicurato in sostituzione del precedente. |
Già Assicurato in forma Bonus/ Malus con o senza franchigia, con contratto temporaneo scaduto da non più di 12 mesi. | Classe di merito risultante dal precedente contratto temporaneo, in assenza verrà assegnata la classe 14. | - Copia del contratto temporaneo. - Se il contratto è scaduto da più di tre mesi ma meno di un anno, occorre anche la dichiarazione (ai sensi Artt.1892 e 1893 del C.C.) firmata dal Contraente che attesta di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza della Polizza temporanea. |
Già Assicurato in forma Bonus/ Malus con o senza franchigia o con forma tariffaria a Franchigia, con contratto temporaneo scaduto da oltre 12 mesi. | 14 | - Copia del contratto temporaneo - Dichiarazione (ai sensi Artt.1892 e 1893 del C.C.) firmata dal Contraente che attesta di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza della Polizza temporanea. |
Già Assicurato in altra forma tariffaria (Franchigia fissa e assoluta). | Classe CU calcolata in base a quanto indicato nelle Condizioni Contrattuali, art. 1.8 Determinazione della classe di Conversione Universale CU. | - Eventuale dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Artt.1892 e 1893 del C.C. che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. - Se il contratto è scaduto da più di 12 mesi, ma meno di 60 mesi occorre anche la dichiarazione firmata dal Contraente che attesta di non aver circolato nel periodo successivo alla data di scadenza del contratto (ai sensi Artt. 1892 e 1893 del C.C.). |
Assicurato all’estero | 14 oppure con classe calcolata in base a quanto indicato nelle Condizioni Contrattuali, art. 1.8 Determinazione della classe di Conversione Universale CU. | Dichiarazione rilasciata dalla precedente Compagnia estera dalla quale risulti il precedente periodo di Assicurazione (senza interruzione di garanzia) e il numero dei Sinistri RCA eventualmente accaduti e riferiti allo stesso periodo. |
Veicolo già Assicurato on un’altra Compagnia di Assicurazione cui è stata vietata l’assunzione di nuovi affari o che è stata posta in Liquidazione Coatta Amministrativa. | Classe di pertinenza come risulta dalla documentazione presentata. | - Fotocopia della raccomandata di richiesta dell’Attestato di Xxxxxxx inoltrata alla precedente Compagnia o al Commissario liquidatore - Dichiarazione del Contraente degli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell’Attestato o la classe di assegnazione, se il contratto è risolto prima della scadenza annuale (art. 1892 e 1893 c.c.). |
Mancanza di attestazione o documentazione specifica o casi non espressamente indicati. | 18 | Con revisione della classificazione in caso di presentazione dei documenti entro i 6 mesi successivi (con conteggio della eventuale differenza di Premio che sarà rimborsata dalla Compagnia). |
Condizioni di Assicurazione - pag. 11 di 24
Art. 1.11 - Attestazione dello stato del rischio Prima della scadenza annuale del contratto, la Compagnia mette a disposizione del Contraente o, se persona diver-
sa, del proprietario o dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria (ossia gli Aventi diritto), l’Attestato di Rischio in ottemperanza di quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015.
La consegna dell’Attestato di Rischio al Contraente o agli Aventi Diritto avviene almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto con le seguenti modalità:
• messa a disposizione sul sito web della Compagnia nell’a- rea riservata con possibilità di consultazione e scarico;
• possibilità di invio mediante e-mail sempre dall’area riser- vata del sito web della Compagnia;
• modalità aggiuntive di consegna, attivabili su richiesta del contraente, chiamando il Servizio Clienti.
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Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contratto, l’Attestato di Xxxxxxx è consegnato almeno 30 giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione. La Compagnia utilizzerà le informazioni riportate nell’At- testato di Rischio anche per alimentare la Banca Dati degli Attesati di Rischio.
Per i contratti stipulati tramite intermediari, la Compagnia garantisce, all’Avente Diritto che ne faccia richiesta, una stampa dell’Attestato di Rischio per il tramite dei propri intermediari.
Gli Aventi Diritto possono richiedere in qualunque momento l’Attestato di Rischio relativo agli ultimi cinque anni, ai sensi dell’art. 134, comma 1-bis, del C.A.P.. In tal caso, le impre- se consegnano, per via telematica, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, l’Attestato di Xxxxxxx comprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento della richiesta,
si sia concluso il periodo di osservazione. Per un periodo transitorio di 12 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 il rilascio dell’Attestato nel caso sopra descritto può avvenire con modalità di consegna indicate dall’Avente Diritto, senza applicazione di costi.
Il rilascio di Attestati di rischio relativi a coperture già scadute alla data di entrata in vigore del Regolamento IVASS n.9 del 19 maggio 2015 non presenti nella Banca Dati, può essere richiesto dall’Avente Diritto con modalità di consegna indicate dallo stesso e senza applicazione di costi, direttamente alla Compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa. In ogni caso, la compagnia a cui è richiesta la stipula del nuovo contratto, acquisisce l’Attestato di Xxxxxxx direttamente dalla compagnia che ha prestato l’ultima copertura assicurativa. Si precisa che l’Attestato di Rischio cartaceo non è utilizzabile in sede di stipula di un eventuale nuovo contratto R.C. Auto poiché i dati relativi alla storia assicurativa pregressa verranno acquisiti dalla Compagnia in via telematica dalla Banca Dati degli Attestati di Rischio.
Nel caso di mancato reperimento dell’Attestato di Xxxxxxx nell’apposita Banca Dati degli Attestati di Rischio tale da non permettere alla Compagnia di ricostruire la corretta posizione assicurativa e di assegnare la corretta Classe di merito del futuro Contraente, quest’ultimo sarà tenuto a rilasciare una dichiarazione che attesti il suo stato del rischio, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile in materia di dichiarazioni inesatte e/o reticenti. Qualora vengano riscontrate, attraverso verifiche successive alla stipula del contratto, inesattezze nella dichiarazione rila- sciata dal Contraente, la Compagnia provvederà, in forza di quanto previsto dall’Art.9 comma 2 del Regolamento n. 9 del 19 maggio 2015, alla corretta riclassificazione della Classe di merito, con conseguente variazione del premio.
In caso di documentata cessazione del rischio assicurato, o di sospensione, o di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposta dichiarazione del Contraente, l’ultimo Attestato di Xxxxxxx conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale Xxxxxxxxx si riferisce.
In caso di documentata vendita, consegna in conto di vendita,
furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all’estero di un veicolo di proprie- tà, il Contrente, o se persona, diversa, l’Avente Diritto, può richiedere che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà . In tal caso la Compagnia classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell’ultimo Attestato di Xxxxxxx, purchè in corso di validità, relativo al precedente veicolo.
In caso di più cointestatari del veicolo, l’obbligo di consegna al proprietario, se diverso dal contraente, si considera assolto con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione.
Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra coniugi in comunione dei beni, la Compagnia classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nel relativo Atte- stato di Rischio. La disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi.
In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine – e comunque non inferiore a dodi- ci mesi - di un veicolo, l’assicuratore classifica il contratto rela- tivo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell’Attestato di Rischio, previa verifica della effet- tiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativo.
Nel caso in cui il contratto sia stato stipulato sulla base della formula Bonus/Malus, l’Attestato rilasciato dalla Compagnia conterrà anche la classe di Conversione Universale CU deter- minata secondo la scala Bonus/Malus di cui “Allegato 2” del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, come da seguente Tabella n. 1.
La Compagnia comunicherà tempestivamente al Contraen- te, senza oneri, ogni variazione peggiorativa della classe di merito compresa quella derivante dai controlli sulla documen- tazione ed eventuale dichiarazione inerente ai dati dell’At- testato di Rischio rilasciata dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto.
Condizioni di Assicurazione - pag. 12 di 24
Tabella n.1 - Regole evolutive della classe di Conversione Universale (CU)
Classe di collocazione in base ai Sinistri | |||||
Classe “CU” | 0 Xxxxxxxx | 0 Sinistro | 2 Xxxxxxxx | 0 Xxxxxxxx | 0 o più Sinistri |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
L’assegnazione della classe di Bonus/Malus di Compagnia, avverrà con le modalità previste dalla Tabella n. 2 o la
Tabella n.3.
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Tabella n.2 - Regole evolutive della classe di Compagnia valida per AUTOCARRI CONTO PROPRIO O CONTO TERZI CON PESO A PIENO CARICO FINO A 3.500 Kg
Classe di merito di compagnia | Classe di collocazione in base ai Sinistri “osservati” | |||||||||
0 Xxxxxxxx | 0 Xxxxxxxx | 0 Xxxxxxxx | 0 Sinistri | 4 o più Sinistri | ||||||
Classe “BM” | Var. % | Classe “BM” | Var. % | Classe “BM” | Var. % | Classe “BM” | Var. % | Classe “BM” | Var. % | |
1 | 1 | 0,00% | 3 | 2,40% | 6 | 11,80% | 9 | 23,50% | 12 | 58,60% |
2 | 1 | -1,20% | 4 | 4,70% | 7 | 14,00% | 10 | 27,90% | 13 | 71,30% |
3 | 2 | -1,10% | 5 | 6,90% | 8 | 14,90% | 11 | 42,00% | 14 | 89,50% |
4 | 3 | -3,30% | 6 | 5,60% | 9 | 16,70% | 12 | 49,80% | 15 | 124,70% |
5 | 4 | -3,20% | 7 | 5,40% | 10 | 18,30% | 13 | 58,40% | 16 | 182,60% |
6 | 5 | -2,10% | 8 | 5,30% | 11 | 30,00% | 14 | 73,50% | 17 | 259,70% |
7 | 6 | -3,10% | 9 | 7,10% | 12 | 37,50% | 15 | 106,30% | 18 | 353,30% |
8 | 7 | -2,00% | 10 | 10,00% | 13 | 47,30% | 16 | 162,90% | 18 | 344,20% |
9 | 8 | -4,80% | 11 | 17,60% | 14 | 57,00% | 17 | 225,40% | 18 | 323,10% |
10 | 9 | -4,50% | 12 | 22,50% | 15 | 83,80% | 18 | 303,80% | 18 | 303,80% |
11 | 10 | -10,90% | 13 | 19,30% | 16 | 112,80% | 18 | 259,70% | 18 | 259,70% |
12 | 11 | -8,40% | 14 | 22,30% | 17 | 153,50% | 18 | 229,60% | 18 | 229,60% |
13 | 12 | -8,50% | 15 | 37,30% | 18 | 201,60% | 18 | 201,60% | 18 | 201,60% |
14 | 13 | -10,70% | 16 | 59,40% | 18 | 169,40% | 18 | 169,40% | 18 | 169,40% |
15 | 14 | -18,50% | 17 | 69,00% | 18 | 119,70% | 18 | 119,70% | 18 | 119,70% |
16 | 15 | -23,10% | 18 | 69,00% | 18 | 69,00% | 18 | 69,00% | 18 | 69,00% |
17 | 16 | -23,10% | 18 | 30,00% | 18 | 30,00% | 18 | 30,00% | 18 | 30,00% |
18 | 17 | -23,10% | 18 | 0,00% | 18 | 0,00% | 18 | 0,00% | 18 | 0,00% |
Il Contraente ha la facoltà di evitare le maggiorazioni di Pre- mio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive del Malus provvedendo a rimborsare alla Compagnia, all’atto della scadenza del contratto, gli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei Sinistri considerati nel periodo di osservazione precedente alla scadenza stessa. Tale facoltà non è appli- cabile se, al momento del Sinistro, il conducente non è compreso tra quelli autorizzati alla guida nella formula prescelta. La Compagnia non rilascerà l’Attestato di Rischio nei seguenti casi:
• sospensione del contratto
• contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno
• contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio
• contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale a condizione che il periodo d’osserva- zione non sia stato concluso
Condizioni di Assicurazione - pag. 13 di 24
• cessione del contratto per vendita del veicolo assicurato a condizione che il periodo d’osservazione non sia stato concluso.
Art. 1.12- Formule di guida della garanzia
R.C. Auto
a) LIBERA - Il veicolo identificato in Polizza può essere gui- dato da chiunque, nel rispetto della Legge.
b) ESCLUSIVA (qualora concessa) - Il veicolo identifi- cato in Polizza può essere guidato esclusivamente dal Soggetto abilitato alla Guida, così come censito nel Contratto. In particolare, in caso il Contraente sia una Persona Fisica, il Soggetto abilitato alla Guida sarà il Contraente stesso che sia anche proprietario del vei- colo e con età uguale o superiore ai 30 anni. Nel caso in cui il Contraente sia una Persona Giuridica, che sia anche proprietario del veicolo, il Soggetto abilitato alla Guida, laddove identificato, dovrà avere età pari o superiore ai 30
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anni. Se al momento del Sinistro si trovi alla guida del veicolo un conducente diverso da quello dichiarato, la Compagnia eserciterà il proprio diritto di rivalsa fino ad un massimo di 2.500,00 euro per ogni Sinistro a titolo di franchigia. In questo caso non è data facoltà al Contraente di evitare la maggiorazione di Premio e di fruire della riduzione di Premio conseguenti alla applicazione delle regole evolutive previste alla tabella e di cui all’art.1.9, offrendo alla Compagnia il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o parte dei Sinistri avvenuti nel periodo di osservazione. La Compagnia conserva il diritto di gestire il Sinistro anche nel caso che la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. La Compagnia rinuncia alla rivalsa, di cui ai suindicati punti
b) e c), nei seguenti casi:
• in caso di Xxxxxxxx causato da un guidatore addetto o preposto alla custodia o riparazione del veicolo
• in caso di Sinistro avvenuto successivamente al furto del veicolo, a condizione che il fatto sia stato regolarmente denunciato alle autorità competenti
• durante l’utilizzo del veicolo in caso di stato di necessità, a condizione che tale stato sia adeguatamente documen- tato.
Le Formule di guida possono essere modificate in corso d’anno solamente nei seguenti casi con conse- guente variazione di Premio:
• inserimento di nuovi conducenti di età inferiore ai 30 anni per passaggio da guida esclusiva a guida libera
• variazione dell’anagrafica del Soggetto abilitato alla Guida, nel caso in cui il Contraente e proprietario siano una Persona Giuridica, per il mantenimento della guida esclusiva
• inserimento di nuovi conducenti di età superiore ai 30 anni con passaggio da guida libera a guida esclusiva
Art. 1.13- Furto totale del veicolo
In caso di furto del veicolo assicurato, il Contraente potrà
beneficiare della classe di merito maturata su tale veicolo, per assicurare un altro veicolo di sua proprietà, a condi- zione che l’emissione del nuovo contratto avvenga entro 60 mesi e che non vi sia variazione nella figu- ra del proprietario dei veicoli. Il Contraente è tenuto a consegnare all’Assicuratore tutta la documentazione specificata nell’art. 28 “Pagamento dell’indennizzo” delle Condizioni di Assicurazione (pag. 15). Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e il Contraente si sia già avvalso della facoltà prevista dal comma precedente, a partire dalla scadenza dell’ultimo periodo per il quale è stato pagato il Premio, a partire dalle 24.00 del giorno successivo a quello della denuncia presentata alle Autorità, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito CU 14 e alla classe di Compagnia maturata alla data del furto.
Art. 1.14 - Riclassificazioni
A) Mancato invio o invio di documenti non conformi Qualora il Contraente non invii alla Compagnia la docu- mentazione richiesta anche successivamente (come ad esempio la copia del certificato di proprietà digitale e/o del libretto di circolazione riportante l’avvenuto passag- gio di proprietà che viene richiesto successivamente alla documentazione temporanea presentata alla Compagnia in attesa della registrazione del passaggio di proprietà) oppure ci sia difformità tra le informazioni indicate nel preventivo e quelle risultanti dalle banche dati istituzionali, la Compagnia provvederà a comunicare i termini di riclassi- ficazione della Polizza. Il Contraente è tenuto al pagamento dell’eventuale differenza di Premio; in difetto la Compagnia eserciterà il proprio diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e dell’Assicurato, proporzionalmente alla differenza di Premio non acquisito, per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi danneggiati conseguen- temente a Sinistri causati dal veicolo assicurato. Alla scadenza del contratto, la Compagnia rilascerà l’Attestato
di Rischio, con l’indicazione della corretta classe di merito. Se l’Assicurato abbia fornito la “Dichiarazione del Contra- ente – Integrazione Attestato di Rischio”, e la verifica della classe di merito, sia con banche dati istituzionali sia presso la Compagnia di provenienza, abbia dato esito discordante rispetto a quanto riportato nella polizza, la Compagnia procederà alla corretta riclassificazione con conseguente adeguamento in aumento o diminuzione del premio ai sensi dell’art.9 del Regolamento IVASS n.9 del 19 maggio 2015.
B) A seguito di Sinistro
1. Sinistro senza seguito - La Compagnia, nel caso in cui un Sinistro che abbia dato luogo a conseguente evoluzione del Malus, venga successivamente elimina- to perché non si è riscontrata alcuna responsabilità del Contraente, contestualmente aggiornerà per via tele- matica l’Attestato di Xxxxxxx, considerando il Sinistro come “senza seguito”; la Compagnia allo stesso tempo dispone il rimborso del maggior Premio percepito.
2. Riapertura di un Sinistro - Nel caso in cui un Sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto e i suoi sviluppi abbiano dato luogo a conseguente evoluzione del Malus, si procederà, all’atto del primo rinnovo di con- tratto successivo alla riapertura del Sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secon- do i criteri indicati nella tabella delle regole evolutive con i conseguenti conguagli del Premio.
Art. 1.15 - Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati
La Compagnia garantisce un servizio di consulenza al danneggiato al fine di fornire ogni assistenza informativa e tecnica per consentire la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno, anche attraverso un adeguato supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risar- cimento e nell’interpretazione dei criteri di determinazione del grado di responsabilità.
Sezione 2
Furto e Incendio (garanzia attiva solo se acquistata)
Art. 2.1 - Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia si obbliga, nei limiti e alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in Polizza, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori e/o optional, il cui valore deve essere compreso nei “valori assicurati”, stabilmente fissati sul veicolo, contro i rischi:
• furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell’esecuzione o in conseguenza del furto o rapina del veicolo stesso
• incendio, esplosione e scoppio e azione del fulmine. Sono compresi in garanzia gli apparecchi autoradio/CD/ video (radio, lettori di compact disk, televisori, registrato- ri e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stes- si - se “non di serie”- sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superio- re al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 euro.
La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale.
La sola copertura “Furto” prevede le seguenti percen- tuali di Scoperto: Scoperto del 10% con Minimo di Scoperto pari a 250,00 euro e Scoperto del 15% con Minimo di Scoperto pari a 500,00 euro.
Condizioni di Assicurazione - pag. 14 di 24
Art 2.2 - Recuperi successivi al furto totale Quando l’assicurato ha notizia del recupero del veicolo rubato o di sue parti, deve darne immediato avviso alla Compagnia.
Qualora il recupero sia avvenuto:
• prima del pagamento dell’indennizzo, l’importo inden- nizzabile verrà determinato come previsto dall’articolo 24;
• dopo il pagamento dell’indennizzo, l’assicurato potrà optare se:
a) procedere alla vendita del veicolo tramite la Compa- gnia, prestandosi in tal caso a tutti gli adempimenti fiscali connessi. Il proprietario del veicolo inoltre, ove non fosse stata precedentemente rilasciata, dovrà fornire alla Compagnia la procura notarile a vendere per ciò che è stato recuperato. In ogni caso la Com- pagnia si intende autorizzata a trattenere il ricavato della vendita;
b) rientrare in possesso del veicolo restituendo alla Com-
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pagnia l’indennizzo corrisposto (se il veicolo ritrovato è danneggiato, l’Impresa rimborserà contestualmente il danno risarcibile determinato come indicato al pre- cedente articolo 24).
Art. 2.3 - Esclusioni
Ferme le esclusioni nelle “Condizioni Generali di Assi- curazione” l’Assicurazione non comprende altresì i danni causati o derivati da:
• semplici bruciature non seguite da incendio, non- ché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi
• furto di radiotelefoni o telefoni satellitari anche stabilmente fissati sul veicolo
• furto totale o parziale del veicolo soggetto a prov- vedimento di fermo amministrativo, nel caso non siano stati rispettati i criteri di custodia stabiliti dall’art. 214 del C.d.S.
• furto di parti di ricambio se non avvenuti congiun- tamente al furto del veicolo stesso
• furto di animali, merci, indumenti, bagagli e cose trasportate in genere, anche in uso, custodia o possesso del Contraente o dell’Assicurato
• furto totale o parziale del veicolo per mancata chiusura del veicolo stesso
• furto totale o parziale del veicolo agevolato dall’u- tilizzo delle chiavi di accensione
Art. 2.4 - Estensioni Furto e Incendio (sempre operanti)
Incendio da tumulti popolari
L’Assicurazione vale in caso di danni da incendio avvenu- ti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo. In caso di Xxxxxxxx l’Assicurato dovrà fare denuncia immediata all’Autorità. Circolazione abusiva L’Assicurazione vale anche per i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva a seguito di furto o rapina purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada. Xxxxx al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate La Compagnia indennizza l’Assicurato, secondo i criteri e nei limiti previsti dalla garanzia furto, dei danni subiti dal veicolo identificato in Polizza a seguito di furto tentato o consumato di cose non assicurate che si trovino all’interno dello stesso.
Caduta “corpi orbitanti”
Sono indennizzabili i danni causati al veicolo assicurato a seguito di caduta di aeromobili, corpi orbitanti, veicoli spaziali o loro parti, esclusi ordigni esplosivi. La garanzia è prestata fino alla concorrenza dei “valori assicura- ti” per la garanzia Furto e Incendio, con il massimo del valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.
Sezione 3
Cristalli (garanzia attiva solo se acquistata)
Art. 3.1 - Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia, nei limiti e alle condizioni sotto ripor- tate, indennizza i danni elencati di seguito.
A) Cr istalli
Oggetto dell’Assicurazione
Condizioni di Assicurazione - pag. 15 di 24
Sono indennizzabili i danni di rottura e scheggiatura di cristalli delimitanti l’abitacolo del veicolo dovuti a causa accidentale derivante dalla circolazione o da fatti involontari di terzi. Per ogni Sinistro, e indipendente- mente dal numero e dal tipo di cristalli danneggiati, la garanzia è prestata: con il massimo di 750,00 euro con applicazione di una franchigia fissa di 100,00 euro. La franchigia non verrà applicata nel caso in cui l’Assicurato provveda al ripristino del danno avvalendosi del servizio fornito da Carglass, Doctorglass o Glassdrive. In tal caso, il massimale è aumentato a 900,00 euro.
Esclusioni:
Sono esclusi i danni:
• conseguenti a furto o rapina consumati o tentati
• connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli
• elencati nell’art. 21 delle Condizioni di Assicurazione
• conseguenti ad eventi speciali, così come definiti alla Sezione 5 delle presenti condizioni, o ricondu- cibili alla garanzia kasko.
• se il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello
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indicato dal libretto di circolazione. Servizio “Carglass”
L’Assicurato che intenda avvalersi del servizio Carglass dovrà:
• chiamare il Numero Verde 800-360036 per fissare un appuntamento o richiedere il servizio a domicilio
• esibire l’originale della scheda di Xxxxxxx
• non anticipare danaro entro il limite massimo di risarci- mento di 900,00 euro.
Servizio “Doctorglass”
L’Assicurato che intenda avvalersi del servizio Doctorglass dovrà:
• chiamare il Numero Verde 800-101010 per fissare un appuntamento o richiedere il servizio a domicilio
• esibire l’originale della scheda di Xxxxxxx
• non anticipare danaro entro il limite massimo di risarci- mento di 900,00 Euro.
Servizio “Glassdrive”
L’Assicurato che intenda avvalersi del servizio Glassdrive dovrà:
• chiamare il Numero Verde 800-010.606 per fissare un appuntamento o richiedere il servizio a domicilio
• esibire l’originale della scheda di Xxxxxxx
• non anticipare danaro entro il limite massimo di risarci- mento di 600,00 Euro o fino alla concorrenza del 10% dei “valori assicurati”.
Sezione 4
Kasko (garanzia attiva solo acquistata)
Art. 4.1 - Oggetto
La Compagnia si obbliga ad indennizzare - in conseguenza di urto contro altro veicolo, urto contro ostacoli mobili e fissi, ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato inclusi:
• i pezzi di ricambio e gli accessori e/o optional,
• gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di com- pact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condi- zione che il valore degli stessi - se “non di serie”- sia som- mato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Optional e Accessori non di Serie” prevista in Polizza. In caso di Xxxxxxxx il risarcimento non potrà comunque essere superiore al 15% del valore assicurato riferito al veicolo oggetto della Polizza con il massimo di 5.000,00 euro. Limitatamente alle sole apparecchia- ture di valore a nuovo superiore a 500,00 euro, dovrà essere specificato marca, tipo e modello.
Limitatamente ai Sinistri rientranti nell’ambito del Risar- cimento Diretto ove risulta parzialmente impegnata la responsabilità dell’Assicurato, l’indennizzo sarà determi- nato come differenza tra il danno patito dall’Assicurato e quanto risarcito nell’ ambito della CARD, entro il Valore Commerciale del veicolo assicurato e con il limite del Valore assicurato indicato in Polizza. Nel caso invece di Xxxxxxxx non rientranti nell’ambito del Risarcimento Diretto, ove risulta totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità della controparte, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile nei confronti di terzi responsabili per ogni Indennizzo percepito dall’Assicurato fino all’ammontare del danno patito, con- servando tuttavia il diritto di rivalsa per le somme eventual- mente percepite o che potrebbe percepire che eccedano il valore del danno subito.
È possibile prevedere la garanzia “Kasko completa” solamente se già presente nel contratto precedente o in caso di veicolo di nuova proprietà. In caso di sinistro la Compagnia richiede al Contraente/Assicurato la documentazione comprovante l’osservanza di tali requisiti. La mancata produzione della documenta- zione probatoria renderà la garanzia non operante, pertanto la Compagnia non procederà al pagamento dell’indennizzo. La copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale.
La garanzia “Kasko” prevede una sola percentuale di Scoperto nella misura del 15% con un Minimo di 500,00 euro.
Art. 4.2 - Esclusioni
Ferme le esclusioni previste nelle Condizioni di Assi- curazione, la garanzia non è operante:
• se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore, salvo quanto regolato dalla Condizione Aggiuntiva 1.7 (Sezione 1 - pag. 14)
• per i danni al veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, nel caso non siano stati rispettati i criteri di custodia stabiliti dall’art. 214 del C.d.S.
• per i danni al veicolo nel caso in cui alla guida dello stesso ci sia un conducente diverso da quello dichia- rato in contratto, come regolato dall’Art. 1.12 – Forme di guida della garanzia R.C. Auto (Sezione 1 - pag. 18)
• per i danni subiti dal veicolo qualora non sia abili- tato alla circolazione per mancata revisione ai sensi delle disposizioni del Codice della Strada.
• per i danni cagionati da cose o animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico
• per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione “fuori strada”
• per i danni conseguenti a furto - consumato o tentato - e rapina, nonché ad incendio non deter- minato da uno degli eventi previsti all’“Oggetto dell’Assicurazione”
• per i danni alle ruote - cerchioni, coperture e camere d’aria - se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile in base agli eventi previsti all’oggetto dell’Assicurazione
• avvenuti in conseguenza di guida da parte di per- sona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata una sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.LGS. 30/04/92 n.° 285 e successive modifiche.
Art. 4.3 - Rinuncia al diritto di surrogazione
La Compagnia rinuncia, nei confronti del conducente debita- mente autorizzato alla guida del veicolo, dei trasportati e dei familiari dell’Assicurato, all’esercizio dell’azione di surrogazio- ne che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile.
Art. 4.4 - Colpa grave
Condizioni di Assicurazione - pag. 16 di 24
L’Assicurazione vale anche per i Sinistri determinati da colpa grave del Contraente, dell’Assicurato e/o delle persone che legittimamente detengono il veicolo identificato in Polizza.
Sezione 5
Tutela Legale (garanzia attiva solo se acquistata)
Premessa
In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. N° 209 del 7 Settembre 2005 – Titolo XI, Capo II, Art.163 e Art 164, la Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in
Xxxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – 37135 VERONA,
Tel. (000) 0000000 - Fax (000) 0000000, sito internet: xxx.xxx.xx, in seguito detta D.A.S.
Con Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia ha la facoltà, previa informativa al Contraente, di sostituire il soggetto a cui è affidata la gestione dei sinistri di Tutela Legale.
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Art. 5.1 - Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia, nei limiti del massimale di 15.000,00 euro e delle condizioni previsti in Polizza, assicura il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell’Assicurato, a seguito di Xxxxxxxx rientrante nella garanzia Tutela Legale. Sono coperte le spese:
• di assistenza stragiudiziale
• per l’intervento di un legale
• per l’intervento di un perito d’ufficio (C.T.U.)
• per l’intervento di un consulente tecnico di parte
• di giustizia
• liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza
• conseguenti ad una transazione autorizzata da D.A.S.
• di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dina- mica dei Sinistri
• di indagini per la ricerca di prove a difesa
• per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria
• degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia, che rientri in garanzia, debba essere defe- xxxx e risolta avanti ad uno o più arbitri. La Compagnia non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali, che dovessero pre- sentarsi nel corso o alla fine della vertenza.
Art. 5.2 - Forme di garanzia
La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato qualora, a causa di eventi connessi alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato:
a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto col- poso o per contravvenzione;
c) debba presentare ricorso avverso il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, adottato in conseguenza diretta e esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone;
d) debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale con terzi.
e) debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il valore in lite sia supe- riore a 250,00 euro.
Condizioni di Assicurazione - pag. 17 di 24
f) sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché venga prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Compagnia provvederà all’anticipo delle spese, nel limite della somma di 2.000 euro, in attesa della definizione del giudizio. Nel caso in cui il giudizio si concluda con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento o derubricazione del reato da doloso a colposo o in caso di estinzione del reato, la Compagnia richiederà allo stesso, il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsi- asi altra causa. Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell’indagine penale;
g) debba presentare ricorso al Prefetto e/o opposizione al Giudice ordinario competente avverso l’Ordinanza
- Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. Tale garanzia vale:
• quando l’applicazione della sanzione sia connessa ad un incidente della circolazione stradale, purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sini- stro e sull’attribuzione della responsabilità;
• ove la sanzione amministrativa non fosse connessa ad un incidente della circolazione stradale o non avesse influenza sulla dinamica dello stesso o sull’attribuzio- ne di responsabilità, la garanzia sarà operante, ove sussistano i presupposti per presentare il ricorso, con il limite di una (1) denuncia per ciascun anno assicurativo e purché l’importo della sanzione sia superiore a 100 euro.
Ad integrazione di quanto sopra, la Società garantisce i seguenti servizi, nell’ambito delle materie previste dalla presente copertura: ConsulDAS telefonica con il Nume- ro Verde 000.00.00.00. L’Assicurato potrà telefonare nell’orario d’ufficio (dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00 dal lunedì al giovedì e dalle 8.30 alle 13.00 il venerdì) per ottenere
• consulenza legale, al fine di impostare correttamente rapporti, contratti, atti
• chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti
• informazione sul contenuto delle garanzie e sulle moda- lità per accedere efficacemente alle prestazioni previste dalla Polizza (iter per la denuncia dei Sinistri o per l’u- tilizzo delle prestazioni di altra natura eventualmente previste, documentazione da trasmettere, modulistica da utilizzare, ecc.)
• consultazione preventiva e assistenza: nel caso in cui l’Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale, previa richiesta alla Società, tramite il Numero Verde 800.849.090.
Per le coperture elencate in questo articolo, le garanzie riguardano i Sinistri che insorgano e deb- bano essere processualmente trattati e eseguiti:
• In tutti gli Stati d’Europa, nell’ipotesi di danni extra- contrattuali o di procedimento penale
• In Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Mari- no, nel caso di vertenze di diritto civile di natura contrattuale.
Art 5.3 - Persone assicurate
• nel caso di danni extracontrattuali e procedimenti pena- li: il proprietario, il conducente e i trasportati del veicolo;
• nel caso di vertenze di diritto civile di natura contrat- tuale: il proprietario del veicolo
Art. 5.4 - Esclusioni
La garanzia non vale:
• per i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo
• per materia fiscale e amministrativa, salvo quanto previsto dall’Art. 5.2 lettera g)
• se il conducente non è abilitato o non è in possesso dei requisiti alla guida secondo la normativa vigen- te oppure guida il veicolo con patente non regola- re o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il con- ducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al Sinistro, la garanzia diventa operante
• se il conducente è imputato di guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefa- centi o psicotrope, ovvero gli siano state applicate le sanzioni ai sensi degli artt 186 e 187 C.d.S., o se è imputato di fuga o omissione di soccorso (art. 189 C.d.S.), o di un diverso reato se questo è stato commesso in stato di ebbrezza, sotto l’influenza di
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sostanze stupefacenti o psicotrope o con omissio- ne di soccorso. Qualora il conducente venga suc- cessivamente prosciolto o assolto dall’imputazione di guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o di fuga o omissione di soccorso, D.A.S. rimborserà le spese legali sostenute per la sua difesa, quando la sen- tenza sia passata in giudicato e purché non vi sia stata estinzione del reato per qualsiasi causa
• se il veicolo non è coperto da regolare Assicura- zione obbligatoria R.C.A.
• se il veicolo è usato in difformità da immatricola- zione.
Art. 5.5 - Insorgenza del Sinistro
La garanzia assicurativa riguarda i Sinistri che insorgono dalle ore 24,00 del giorno di stipulazione della Polizza. Il Sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. La garanzia assicurativa riguarda i Sinistri che insorgono:
• dalle ore 24,00 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale o di ricorso/opposizione a sanzioni amministrative
• trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, nel caso di vertenze contrattuali. Il Sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di
• vertenze, promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse
• procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.
Art. 5.6 - Denuncia di Xxxxxxxx e scelta del legale
In caso di Sinistro l’Assicurato deve darne immediata comu- nicazione a D.A.S., chiamando il seguente Numero Verde 000.00.00.00 (attivo dalle 8,30 alle 19,30 da lunedì al sabato) e trasmettendo tutti gli atti o documenti di cui al successivo art. 5.7. Subordinatamente, può pre- sentare denuncia direttamente alla Compagnia. Il diritto dell’Assicurato alla garanzia assicurativa si prescri- ve se il Sinistro viene denunciato oltre due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione, ai sensi dell’art. 2952, 2° comma del Codice Civile. L’Assicurato dovrà immediatamente, e comunque entro il termine utile per la difesa, far pervenire a D.A.S. o alla Compagnia notizia di ogni atto a lui notifica- to tramite Ufficiale Giudiziario. Contemporaneamente alla denuncia del Sinistro, l’Assicurato può indicare un legale
-residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l’ufficio giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale ove il tentativo di definizione in via bonaria non abbia esito positivo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa penale. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Compagnia garantirà gli onorari solo nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa forense e con esclu- sione di spese e/o diritti di trasferta, vacazione, domicilia- zione e di duplicazioni di attività. La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale ove si verifichi una situazione di conflitto d’interessi con D.A.S. o con la Compagnia.
Art. 5.7 - Fornitura dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa
L’Assicurato è tenuto a fornire a D.A.S. tutti gli atti e documenti che la stessa richieda, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.
Art. 5.8 - Gestione del Sinistro
Ricevuta la denuncia di Xxxxxxxx, D.A.S. si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Nel caso ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di suc- cesso e in ogni caso quando sia necessaria la difesa penale, D.A.S. trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’art. 7.6. Le garanzie sono operanti esclusi- vamente per i Sinistri per i quali gli incarichi, a legali e/o periti, siano stati preventivamente concordati con D.A.S. per ogni stato della vertenza e grado di giudizio; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessa- rie procure. Dopo la denuncia del Sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza devono essere preventivamente concordati con D.A.S.; in caso contrario l’Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti da
D.A.S. per la trattazione della pratica. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza -con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare -i quali verranno ratificati da D.A.S., che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione. L’esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi. In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito. D.A.S. non è responsabile dell’operato di legali e periti.
Art. 5.9 - Disaccordo sulla gestione del Sinistro
Condizioni di Assicurazione - pag. 18 di 24
In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e D.A.S. sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all’Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Supe- riore, la questione, a richiesta di una delle parti da formular- si con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da D.A.S. la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, nel caso in cui il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto. Le parti anziché ricorrere all’arbitrato di cui sopra, hanno la facoltà di adire l’autorità giudiziaria competente.
Art. 5.10 - Recupero di somme
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi spettano esclusivamente all’Assicurato, mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato per spese, competenze e onorari in ambito giudiziale e stragiudiziale.
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Sezione 6
Assistenza (garanzia attiva solo se acquistata)
Premessa
La Compagnia per l’erogazione delle prestazioni e la liquidazione dei Sinistri relativi alla garanzia ASSISTENZA si avvale di:
“Mapfre Asistencia, Compañia Internacional de Segu- ros Y Reaseguros, S.A.”
Sede secondaria in Italia: Xxx Xxx Xxxxxxx x.0 - 00000 Xxxxxx.
Sede operativa: Xxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (XX)
Numero Verde 800.186.064
oppure x00 (000) 0000000
in seguito detta “Mapfre Asistencia S.A.”
Con Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia ha la facoltà, previa informativa al Contraente, di sostituire il soggetto a cui è affidata la gestione dei sinistri della garanzia Assistenza.
Condizioni Generali Assistenza
Art 6.1 - Oggetto della garanzia
In forza di una specifica convenzione stipulata tra la Compagnia e Mapfre Asistencia S.A., in caso di Sini- stro sono garantite all’Assicurato le prestazioni dei Servizi di Assistenza indicati nelle sezioni successive. In caso di Sinistro l’Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Centrale Operativa che provvede all’erogazione delle prestazioni.
Art 6.2 - Istruzioni per la richiesta di assistenza
Dovunque si trovi e in qualsiasi momento, l’Assicurato potrà contattare la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, chiamando il Numero Verde 800-186.064 oppure il nume- ro della sede operativa di Verrone (BI) 015-2559791. In alternativa può inviare un fax al numero: 000-0000000. In ogni caso dovrà comunicare con precisione i seguenti dati:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita;
2. La targa del veicolo;
3. Nome e cognome;
4. Il prefisso ZTAF seguito dal Numero di Polizza;
5. Indirizzo del luogo in cui si trova;
6. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’Assistenza.
Condizioni di Assicurazione - pag. 19 di 24
La Struttura Organizzativa potrà richiedere all’Assicurato, che è tenuto a fornirla integralmente, ogni ulteriore docu- mentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’Assi- stenza; in ogni caso, se richiesti, è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
Qualsiasi intervento dovrà sempre essere richiesto alla Strut- tura Organizzativa, che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare espressamente l’effettuazione
Art 6.3 - Esclusioni e effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di assistenza Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti Condizioni Generali:
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a) Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade qualora l’Assicurato non abbia immediata- mente preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
b) Le prestazioni non possono essere fornite per cia- scun Assicurato più di tre volte per ogni tipo entro ciascun anno di validità della polizza.
c) La durata massima della copertura per ogni perio- do di permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità della polizza è di 60 giorni.
d) Tutte le prestazioni non sono dovute per Sinistri avvenuti durante e per effetto di: gare automo- bilistiche, motociclistiche, motonautiche e relative prove ed allenamenti; stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, feno- meni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); dolo dell’Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; uso improprio cui l’Assicurato sottopone il veicolo; malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puerperio; malattie insorte anteriormen- te alla stipulazione della polizza e già conosciute dall’assicurato (malattie preesistenti); malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alco- lici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
Si considerano tali i Paesi indicati nel sito http:// xxxxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxx che ripor- tano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0”. Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto, i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.
e) Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
f) La Struttura Organizzativa non assume responsa- bilità per danni conseguenti a mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito e/o causa di forza maggiore, compreso l’intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l’Assistenza.
g) Ogni diritto nei confronti della Compagnia si pre- scrive entro il termine di 2 anni dalla data del Sini- stro che ha dato origine al diritto alla prestazione, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile, così come modificato dalla L. n. 166 del 27 ottobre 2008.
h) Relativamente ai Sinistri formanti oggetto della presente garanzia, l’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o cura- to dopo (o anche prima) del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei Magistrati eventualmente investiti dell’esame del sinistro stesso.
i) Tutte le eccedenze ai massimali, così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle singole prestazioni verranno concessi compatibilmente con le disposi- zioni, in materia di trasferimento di valuta, vigen-
ti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato, a condizione che l’Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.
l) L’Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell’an- ticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restitui- re, oltre alla somma anticipata, anche l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
m)A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice Civile, all’Assicurato che godesse di pre- stazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Compagnia di assicurazione, è fatto obbli- go di dare comunque avviso del Sinistro ad ogni Compagnia assicuratrice e specificatamente a Con Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Compa- gnia, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali mag- giori costi a lui addebitati dalla Compagnia di assi- curazione che ha erogato la prestazione.
Non è comunque possibile erogare prestazioni in natura, né pertanto prestazioni di Assistenza, ove le Autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta, indipendentemente dal fatto che sia in corso un rischio di guerra.
Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione Assistenza, si applicano le disposizioni di Xxxxx.
Non è possibile inoltre erogare prestazioni in natu- ra (pertanto l’assistenza), ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipen- dentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.
SERVIZIO ASSISTENZA FURGONI
PRESTAZIONI OPERANTI SENZA FRANCHIGIA CHILOMETRICA
1. Depannage
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per fora- tura pneumatici, esaurimento batteria, mancato avviamento in genere in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, l’Assicurato dovrà contattare telefonicamente la Struttura Orga- nizzativa descrivendo la situazione e domandando l’invio di un mezzo di soccorso stradale che provve- derà, quando ciò sia possibile, alla riparazione del mezzo sul posto.
La prestazione non opera quando il sinistro è conse- guenza di un atto vandalico.
La Compagnia terrà a proprio carico le spese di depan- nage, fino ad un costo massimo di € 200,00.
Qualora durante l’intervento l’Officina Mobile riscon- trasse l’impossibilità di riparare il veicolo sul luogo del fermo, la Struttura Organizzativa procederà ad inviare un mezzo di soccorso per trainare il veicolo, nel rispetto di quanto previsto al seguente punto
“SOCCORSO STRADALE”.
Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’intervento di urgenza ed ogni altra spesa di riparazione effettua- ta dal mezzo di soccorso e non relativa allo stato di immobilizzo del veicolo.
2. Soccorso stradale
In seguito a guasto, incidente, incendio, furto parzia- le, o ritrovamento dopo furto o rapina, errato riforni- mento o foratura di un pneumatico del veicolo, tali da renderne impossibile l’utilizzo, la Struttura Organiz- zativa procurerà direttamente all’Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso:
• al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice,
• all’officina più vicina.
La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimale di € 200,00.
L’eventuale eccedenza resta a carico dell’Assicurato, così come il costo dei pezzi di ricambio utilizzati per effettuare le riparazioni.
Qualora il veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree a esse equiparate (percorsi fuoristrada), restano a carico dell’Assicurato le spese per il traino.
Sono altresì escluse le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.
3. Furgone in sostituzione
(Valida per tutti i veicoli commerciali di peso a pieno carico non superiore ai 00x.xx - sono esclusi ciclomotori, auto e rimorchi)
Qualora in conseguenza di incendio, furto parzia- le del veicolo, guasto o incidente, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate dall’officina autorizzata dalla casa costruttrice, facen- do fede i tempari ufficiali della casa stessa, oppure un’immobilizzazione presso la stessa officina per almeno tre giorni consecutivi, verrà messa a disposi- zione dell’Assicurato, presso una Stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, un veicolo sostitutivo, con percorrenza illimitata, per un massimo di 5 giorni continuativi.
Condizioni di Assicurazione - pag. 20 di 24
Qualora il veicolo assicurato sia un autocarro con massa a pieno carico fino a 25 x.xx verrà messo a disposizione dell’Assicurato un furgone sostitutivo tipo Xxxxxxx o, qualora non sia disponibile, un’xxxx- xxxxxxx xx 0.000 xx xx xxxxxxxxxx.
La Compagnia terrà a proprio carico i costi per il noleggio del mezzo, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione e comunque per un mas- simo di 5 giorni consecutivi.
Qualora il veicolo assicurato sia un autocarro con massa a pieno carico superiore ai 25 x.xx, fermo il limite massimo di 35 x.xx, verrà messo a disposizione un furgone sostitutivo tipo Ducato o, qualora non sia disponibile, verrà erogata all’Assicurato una diaria dell’importo di € 70,00 giornaliere.
La Compagnia terrà a proprio carico i costi per il noleggio del mezzo, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione e comunque per un mas- simo di 5 giorni consecutivi.
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Qualora non sia disponibile un furgone delle caratte- ristiche descritte, la diaria giornaliera verrà erogata fino al termine della riparazione comunque per un massimo di 5 giorni consecutivi.
Restano a carico dell’Assicurato le spese per il car- burante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di auto- noleggio attraverso carta di credito e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall’Assicurato.
Qualora i danni al veicolo non ne impediscano l’utiliz- zo, la prestazione sarà fornita se l’Assicurato, previo benestare della Struttura Organizzativa, avrà concor- dato con l’officina i termini di riparazione.
4. Taxi per recupero furgone sostitutivo Qualora, a seguito dell’erogazione della prestazione “FURGONE IN SOSTITUZIONE” di cui sopra, l’Assicu- rato debba recarsi alla Stazione di Autonoleggio per il ritiro del veicolo sostitutivo messo a disposizione dalla Struttura Organizzativa, la stessa, su espressa domanda dell’Assicurato, metterà a sua disposizione un taxi per permettere all’ Assicurato di raggiungere l’Autonoleggio incaricato.
La Compagnia terrà a proprio carico fino ad un mas- simo di € 100,00 per sinistro.
Non sono previste spese di taxi diverse da quelle sopra indicate.
PRESTAZIONI OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA AD OLTRE 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL’ASSICURATO
5. Spese d’albergo
Qualora il veicolo rimanesse immobilizzato per gua- sto o incidente per i quali fosse necessaria una sosta per la riparazione di una o più notti costringendo l’Assicurato e l’eventuale secondo conducente a per- nottare prima del rientro o del proseguimento del viaggio, la Struttura Organizzativa, dietro espressa richiesta dell’Assicurato, provvederà alla prenotazio- ne ed alla loro sistemazione in un albergo.
La Compagnia terrà a proprio carico le spese di alber- go (camera e prima colazione) fino ad un massimo di
€ 100,00 per giorno di pernottamento, fermo comun- que il massimale complessivo di € 300,00 per sini- stro, indipendentemente dal numero dei passeggeri costretti a fermarsi.
Sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.
In caso di sosta forzata l’Assicurato dovrà comunque preventivamente rivolgersi alla Struttura Organizza- tiva perché questa provveda direttamente alla pre- notazione dell’Albergo.
Sezione 7
Infortuni del conducente
(garanzia attiva solo se acquistata)
Art. 7.1 - Infortuni del conducente
La Compagnia indennizza, entro i limiti stabiliti, gli infortuni che il Conducente che guida il veicolo assicurato, con il consenso del proprietario, può subire in relazione alla cir- colazione del veicolo a motore oppure vi salga, ne discenda o si presti ad operazioni (ad esempio riparazioni) attorno ad esso. La garanzia è prestata con i seguenti massimali:
• Invalidità permanente: 52.000,00 euro
• Caso morte: 52.000,00 euro
• Rimborso spese mediche: 2.600,00 euro
Condizioni di Assicurazione - pag. 21 di 24
• Diaria da ricovero (se prevista): 52,00 euro
Art. 7.2 - Estensioni
La garanzia è prestata anche in caso di:
• asfissia per involontaria aspirazione di gas e vapori
• annegamento a seguito di incidente occorso al veicolo identificato in Polizza
• infortuni derivanti da effetti della temperatura esterna e degli eventi atmosferici, compresa l’azione del fulmine
• infortuni derivanti da caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe, slavine e frane
• infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza dovuti anche a colpa grave
• infortuni sofferti in caso di malore o incoscienza.
Art. 7.3 - Esclusioni
La garanzia non è operante in caso di:
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• infortuni dovuti a stato di ubriachezza, nonché quelli sofferti sotto l’effetto di stupefacenti, allucinogeni e simili
• infortuni conseguenti ad atti dolosi o temerari dell’As- sicurato, restando coperti da garanzia gli infortuni per atti compiuti per legittima difesa o per dovere di umana solidarietà
• infortuni derivanti da fatti di guerra, insurrezione, terre- moto, alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche
• infortuni che siano conseguenti a trasformazioni, dirette o indirette, o assestamenti energetici dell’atomo natu- rali o provocati e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.)
• gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore
• se il trasporto non è effettuato a norma delle disposizioni vigenti, alle indicazioni della carta di circolazione o all’uso dichiarato in Polizza
• per le persone che usano il veicolo arbitrariamente come pure per quelle aventi più di 80 anni di età.
Art. 7.4 - Criteri di indennizzabilità
La Compagnia corrisponde l’indennità per le conseguenze dirette e esclusive dell’infortunio.
Se l’infortunio colpisce una persona che non è fisica-
mente integra e sana, non è indennizzabile quanto imputabile a condizioni fisiche o patologiche preesi- stenti o sopravvenute.
Art. 7.5 - Spese di cura
La garanzia vale, sino a concorrenza della somma pattuita e, comunque, per la durata massima di 300 giorni da quello dell’infortunio, per il rimborso delle spese rese necessarie dall’infortunio per medici, chirurghi, medicine, ospedali, case di cura, massaggi, bagni e altre spese medi- che indispensabili nonché, sempre nell’ambito della somma pattuita al massimo di 250,00 Euro, per il trasporto dal luogo dell’infortunio all’ospedale o casa di cura per il pronto soccorso. Si intendono escluse le protesi (salvo gli apparec- chi protesici applicati durante l’intervento) e gli interventi chirurgici di natura estetica. La Compagnia provvederà al pagamento di quanto dovuto su presentazione delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate.
Art. 7.6 - Diaria per ricovero ospedaliero Nel caso di ricovero in ospedale o in casa di cura, la Com- pagnia paga, per un periodo massimo di 300 giorni per infortunio, l’indennità giornaliera convenuta nei giorni in cui l’Assicurato sia ricoverato per le necessità di cura causate dall’infortunio. Il giorno di dimissione non viene com- putato agli effetti della presente garanzia.
Art. 7.7 - Caso di morte
Se entro due anni dall’infortunio e per conseguenza delle lesioni subite, l’Assicurato muore, la Compagnia paga la somma assicurata per il caso Morte , agli eredi dello stesso non oltre il quarto grado in parti uguali sotto deduzione dell’indennità eventualmente già pagata a causa del medesimo infortunio per Invalidità Permanente.
Art. 7.8 - Caso di invalidità permanente
Se l’infortunio ha per conseguenza l’Invalidità Permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno entro il quale l’infortunio è avvenuto, la Compagnia liquida per tale tito- lo - al netto della eventuale franchigia prevista in Polizza secondo le disposizioni e percentuali seguenti, una inden- nità calcolata sulla somma assicurata per Invalidità Perma- nente assoluta: Alienazione mentale incurabile e escludente qualsiasi lavoro, Paralisi completa, Cecità completa, Perdita di un occhio con ablazione, Xxxxxxx completa della facoltà visiva di un occhio, Sordità bilaterale completa e disturbi concomitanti, Sordità completa di un orecchio e disturbi concomitanti. La perdita totale e irrimediabile dell’uso fun- zionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso: se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono considerate ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita funzionale di più organi o arti, l’indennità viene stabilita mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Nei casi non specificati sopra, il grado di invalidità si determina secondo la loro gravità comparata a quella dei casi elencati. Per le menomazioni degli arti superiori in caso di xxxxxxx- smo, le percentuali previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.
Art. 7.9 - Franchigia per invalidità permanente
La liquidazione degli infortuni con postumi di invalidità per- manente viene fatta con le seguenti modalità:
• non si farà luogo al risarcimento per Invalidità Per- manente quando questa sia di grado non superiore
al 3% della totale
• se l’Invalidità Permanente supera il 3%, della totale ma non il 25%, verrà corrisposto un risarcimento solo per la parte eccedente il 3%
• se invece l’Invalidità Permanente supera il 25% della totale, verrà corrisposto il risarcimento integrale.
Art. 7.10 - Denuncia dell’infortunio e obblighi relativi
La denuncia dell’infortunio con l’indicazione delle cause che lo determinarono, corredata dal certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla Compagnia entro cinque giorni dall’infortunio o al momento in cui l’Assicurato e i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Quando l’infortunio abbia causato la morte dell’Assicurato, o quando questa avvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso telegrafico alla Compagnia. L’Assicurato o gli aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Compagnia e a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’Assicurato stesso. Le spese relative ai certificati medici e quelle di cura sono a carico dell’Assicurato.
Art. 7.11 - Rinuncia alla rivalsa
La Compagnia rinuncia a favore dell’Assicurato o degli aventi diritto ad ogni azione di regresso verso gli autori o terzi responsabili dell’infortunio per le prestazioni da essa effettuate in virtù della presente garanzia.
Art. 7.12 - Controversie
Condizioni di Assicurazione - pag. 22 di 24
In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sulla natura e origine della malattia o sul grado di invalidità, le Parti conferiscono mandato, con scrittura privata, di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di Polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per Parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario dal Consi- glio dell’Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico risiede, a scelta della Parte più diligente, presso la Compa- gnia o nella città sede dell’Istituto di Medicina Legale più vicina al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al collegio di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’in- validità permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso entro un anno. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.
Art. 7.13 - Cumulo di indennità
Se dopo il pagamento di una indennità per Invalidità Per- manente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio e in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, la Compagnia corrisponde agli aventi diritto la differenza tra l’indennità pagata e quella assicurata per il caso di Morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso in caso contrario. Il diritto all’indennità per Invalidità Permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore per cause indipen- denti dall’infortunio dopo che l’indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Compagnia paga agli aventi diritto, l’importo liquidato o offerto.
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Tipologia di invalidità | Percentuale di invalidità | ||
Alienazione mentale incurabile e escludente qualsiasi lavoro | 100% | ||
Paralisi completa | 100% | ||
Cecità completa | 100% | ||
Perdita di un occhio con ablazione | 30% | ||
Perdita completa della facoltà visiva di un occhio | 25% | ||
Sordità bilaterale completa e disturbi concomitanti | 50% | ||
Sordità completa di un orecchio e disturbi concomitanti | 15% | ||
Perdita completa del braccio | destro 70% | sinistro 60% | |
Perdita completa della mano | destra 60% | sinistra 50% | |
Perdita completa del pollice | destro 22% | sinistro 18% | |
Perdita completa dell’indice | destro 15% | sinistro 12% | |
Perdita completa di qualsiasi altro dito della mano | destra 8% | sinistra 6% | |
Perdita completa della funzione della spalla e del gomito | destri 20% | sinistri 15% | |
Perdita completa della funzione del polso | destro 12% | sinistro 10% | |
Perdita di una gamba sopra il ginocchio | 60% | ||
Perdita di una gamba all’altezza o al di sotto del ginocchio | 50% | ||
Perdita completa di un piede | 40% | ||
Perdita completa di un alluce | 8% | ||
Perdita di qualsiasi altro dito del piede | 3% | ||
Perdita completa della funzione di un’anca o di un ginocchio o delle articolazioni di un piede | 25% |
Consigli utili in caso di Sinistro
Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, co. 2, del codice civile, le parti pattuiscono che l’Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l’Assi- curatore abbia prestato il proprio consenso a tale cessione. L’Assicurato che intenda cedere all’autoriparatore il proprio credito nei confronti dell’Assicuratore derivante dal pre- sente contratto, dovrà inoltrare all’Assicuratore apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità: fax al numero 00.00.000.000 o email all’indirizzo documenti@ xxxxxx-xxxxxxx.xx.
In caso di mancato riscontro da parte dell’Assicuratore entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il consenso si intenderà negato.
Condizioni di Assicurazione - pag. 23 di 24
Delega di pagamento del credito - Le disposizioni di cui alla presente clausola lasciano impregiudicata la facoltà dell’As- sicurato che vanti un credito nei confronti dell’Assicuratore derivante dal presente contratto di delegare l’Assicuratore ai sensi e per gli effetti dell’art. 1269 c.c. - previo accordo con il perito o l’Assicuratore sulla quantificazione dell’inden- nizzo del danno - a eseguire il pagamento direttamente nei confronti dell’autoriparatore.
Denucia di Sinistro
In caso di Sinistro il Contraente o Assicurato deve segna- lare l’evento alla Compagnia secondo una delle seguenti modalità:
• online accedendo all’Area Riservata sul sito www.zurich- xxxxxxx.xx tramite l’apposito form di denuncia del sinistro;
• oppure telefonicamente chiamando il numero 00.00.000.000. In questo caso il Contraente o Assicurato dovrà dare anche avviso scritto alla Compagnia entro
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3 giorni dal fatto, o da quando ne ha avuto conoscen- za, tramite email a xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx o fax al numero 00.00.000.000, indicando la data, il luogo e le cause del Sinistro, le conseguenze e/o l’entità approssi- mativa del danno.
Disciplina del risarcimento diretto
Limitatamente all’ipotesi in cui il Sinistro si sia verificato tra non più di due veicoli, e ricorrendone gli altri presupposti di legge indicati alla Sezione C della Nota Informativa, per ottenere il risarcimento del danno l’Assicurato danneggiato, proprietario del veicolo e/o conducente del veicolo assicurato che non si ritiene, in tutto o in parte, responsabile del Sinistro, deve rivolgere la richiesta di risarcimento alla Compa- gnia Assicurativa presso cui ha stipulato il contratto inviando il modulo di constatazione amichevole (Modulo CAI) e la richiesta di Risarcimento danni, debitamente compilati. La richiesta può essere presentata, completa di tutti gli ele- menti richiesti dalla legge (e di seguito richiamati), tramite fax al numero 00.00.000.000 o tramite email a documenti@ xxxxxx-xxxxxxx.xx.
L’Assicurato, in caso di sinistro e qualora intenda avvalersi della procedura del risarcimento diretto, deve fornire alla propria Compagnia in tale richiesta una serie di informa- zioni necessarie per la corretta e tempestiva istruzione della pratica. In dettaglio:
1) la data ed il luogo dell’incidente;
2) i dati anagrafici degli assicurati e dei conducenti coinvolti nel sinistro;
3) le targhe dei veicoli;
4) la denominazione delle rispettive imprese di assicurazione;
5) la descrizione delle circostanze e delle modalità dell’in- cidente;
6) le generalità di eventuali testimoni;
7) l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di polizia;
8) Il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno.
A tal proposito si precisa che, al fine di consentire l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno, ai sensi degli artt. 148, 149 e ss del Codice delle Assicurazioni, l’Assicurato deve mettere a disposizione della Compagnia le cose danneggiate per l’accertamento del danno per un periodo non inferiore a cinque giorni consecutivi non festivi, a decorrere dal giorno di ricevimento della richiesta di risarcimento da parte dell’as- sicuratore, nonché ad orari di ufficio (9-17).
Il perito prende contatto con il Cliente danneggiato, ove ritenuto necessario dalla Compagnia, all’interno del termine indicato nella richiesta di risarcimento danni per la messa a disposizione delle cose danneggiate e comunque nel rispet- to delle tempistiche previste dalla normativa contenuta nel Codice delle Assicurazioni, negli artt 148, 149 e seguenti. Laddove si renda necessario effettuare un sopralluogo sulle cose danneggiate, data, ora e luogo del sopralluogo saranno concordate con il Cliente e il sopralluogo sarà effettuato entro i cinque giorni feriali successivi al ricevimento della comunicazione di sinistro completa di tutte le informazioni sopra elencate (dal n. 1 al n. 8) o entro un maggior termine eventualmente indicato dal Cliente.
Secondo i richiamati articoli di legge, la Compagnia provve- derà alla formulazione dell’offerta o a comunicare i motivi ostativi al risarcimento del danno materiale entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento. Il termine è ridotto a 30 giorni dietro presentazione del modulo CAI con- tenente la firma di entrambe le parti.
Atti Giudiziari
La legge 26.11.1990 n. 353 e successive modifiche ha ristretto i tempi necessari per la preparazione delle difese e la costituzione in causa del convenuto, per cui ad evitare pregiudizi, occorre rimettere alla Compagnia, senza indugi, gli atti giudiziari firmati per il mandato alla difesa, con tutti gli elementi utili (nominativi dei testi, foto, certificazioni, ecc.) che il difensore deve subito rappresentare nell’atto di costituzione.
Mapfre Asistencia S.A.
Ogni intervento di assistenza deve essere richiesto alla Cen-
trale Operativa di Mapfre Asistencia S.A. e da questa pre- ventivamente autorizzato.
Carta Verde
È il documento che dimostra la copertura assicurativa nei paesi extra UE indicati sulla Carta Verde stessa. Viene fornita gratuitamente dalla Compagnia insieme al simplo di polizza.
Sinistri Esteri
In caso di incidente avvenuto all’estero occorre compilare il modello di Constatazione Amichevole di Incidente. In mancan- za di tale modulo è indispensabile comunicare i dati seguenti, oltre al nome della Compagnia di Assicurazione estera:
• Nome, cognome e indirizzo di residenza del Conducente e del Proprietario del veicolo
• Numero di polizza
• Compagnia di assicurazione
• Luogo e data di accadimento del sinistro
• Targa del veicolo responsabile del sinistro
• Dinamica dell’incidente
Il modulo compilato deve essere inviato o consegnato tem- pestivamente alla Compagnia. In caso di incidente grave è indispensabile contattare l’ufficio corrispondente all’estero del Gruppo Zurich, oppure rivolgersi all’Ufficio Centrale della nazione riportata sulla Carta Verde.
Per effettuare la richiesta di Risarcimento occorre distinguere:
• Sinistro avvenuto in ITALIA con qualsiasi veicolo immatricolato e/o assicurato all’estero: è necessario prendere direttamente contatto con l’UCI (Ufficio Centrale Italiano), Corso Sempione n. 39 – 00000 Xxxxxx - Telefono
x00 00 00 00 00.
• Sinistro avvenuto all’ESTERO:
- Con veicoli immatricolati e/o assicurati in Paesi UE: è possibile rivolgersi in Italia al Centro di Informazioni- IVASS, via del Quirinale n. 21 – 00187 – Roma – Telefono
x00 00 00 00 00
- Con veicoli immatricolati e/o assicurati in Paesi extra UE: occorre sempre inoltrare la richiesta danni al responsabile del Sinistro e al suo assicuratore straniero.
PER OGNI EVENTUALE INFORMAZIONE SULLA PROCEDURA LIQUIDATIVA, È POSSIBILE RIVOLGERSI DIRETTAMENTE ALLA COMPAGNIA, TRAMITE IL NUMERO DEDICATO, OPPURE ALL’ISPETTORATO SINISTRI DESIGNATO.
Condizioni di Assicurazione - pag. 24 di 24
Il testo delle Condizioni di Assicurazione è aggiornato al 12/2015.
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Zurich Insurance Company Ltd - Sede a Zurigo, Xxxxxxxxxx 0, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx n. CHE-105.833.114 Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Svizzera preposta alla regolamentazione sui mercati finanziari
Capitale sociale fr. sv. 825.000.000 i.v., Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Capogruppo del Gruppo Zurich Italia, iscritto all’Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2
C.F./P.IVA/R.I. Milano 01627980152, Imp. aut. Con Provvedimento IVASS n. 0054457/15 del 10.6.15
Rappresentante Generale per l’Italia: C. Candia, Indirizzo PEC: Xxxxxx.Xxxxxxxxx.Xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx - xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx