Polizza per la protezione di Artigiani e Piccole imprese a copertura dei rischi: Incendio, Responsabilità Civile danni a terzi e prestatori di lavoro, Responsabilità Civile danni a terzi da prodotti, Salvareddito, Tutela legale, Assistenza, Infortuni
Polizza per la protezione di Xxxxxxxxx e Piccole imprese a copertura dei rischi: Incendio, Responsabilità Civile danni a terzi e prestatori di lavoro, Responsabilità Civile danni a terzi da prodotti, Salvareddito, Tutela legale, Assistenza, Infortuni
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l’Italia Artigiani e Piccole Imprese
Data di realizzazione: gennaio 2019 - Ultimo Aggiornamento: gennaio 2019
Questo documento rappresenta l’ultima versione aggiornata.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l’Italia. Sede a Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell’Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari – Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l’Italia: Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx – tel. +39.0259661 – Fax +39.0259662603. Iscritta all’Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968.
Sito: xxx.xxxxxx.xx - Indirizzo PEC: xxxxxx.xxxxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxx.xx.
Con riferimento al bilancio di esercizio 2017, il patrimonio netto è pari a 2.199 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 2.191 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP).
L’indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 135% e rappresenta il rapporto tra l’ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Elligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement).
Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx-xxxxxxx/XXXXXxxxxx.xxx.
Di seguito l’ammontare del:
- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 1.933 milioni di euro
- requisito patrimoniale minimo (MCR): 870 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell’SCR: 2.615 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell’MCR: 2.487 milioni di euro
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
Estensioni | |
GARANZIA “INCENDIO” | |
Attività complementari | L’Assicurazione comprende anche i danni derivanti: • dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall’allestimento, dalla proprietà e dal montaggio e smontaggio degli stand; • dall’esistenza della mensa aziendale o posto di ristoro con scaldavivande, con accesso occasionale anche di terzi estranei; • dalla proprietà e dall’uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere, compresi i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti; • dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e dalla detenzione di cani; • dalla proprietà, uso, installazione e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati nel Territorio italiano; • dalla circolazione ed uso, anche all’esterno dei complessi aziendali, di velocipedi e ciclofurgoncini senza motore; • dal servizio antincendio interno o da intervento diretto di prestatori di lavoro dell’assicurato per tale scopo; • dalla proprietà, manutenzione ed esercizio di cabine elettriche e/o centrali energetiche di trasformazione e/o produzione, serbatoi di carburante, nonché i relativi impianti e reti di distribuzione all’interno dell’azienda; |
• dall’organizzazione di visite all’azienda e dalla presentazione e/o dimostrazione dei prodotti e/o dei cicli di lavorazione dell’azienda stessa, anche presso terzi; • dall’effettuazione di operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merce; • a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni; • a veicoli di terzi e prestatori di lavoro in sosta entro lo stabilimento ove si svolgono le attività assicurate o trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori; • dal servizio di pulizia dei locali occupati dall’assicurato per l’esercizio dell’attività descritta in polizza, comprese le aree esterne di pertinenza del fabbricato; • dalla pulizia, riparazione e dall’ordinaria e straordinaria manutenzione di quanto necessario all’attività dichiarata in polizza, compresi veicoli, macchinari, impianti ed attrezzature utilizzati come beni strumentali per lo svolgimento dell’attività assicurata; • dall’esecuzione di lavori di manutenzione degli spazi adibiti a giardino e/o parco di pertinenza del fabbricato nel quale si svolge l’attività assicurata, compresi lavori di giardinaggio, potatura ed abbattimento di piante; • dalla proprietà e/o esercizio di magazzini, uffici e depositi ubicati nel territorio Italiano, purchè inerenti all’attività dichiarata in polizza; • dalla gestione di spacci aziendali; • dall’esecuzione di lavori complementari e/o accessori necessari per l’esecuzione dell’attività assicurata. | |
Altri eventi coperti | • Eventi sociopolitici tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio: Zurich risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate (i) da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate; (ii) di tutti gli altri danni materiali e diretti non esplicitamente esclusi; verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e di sabotaggio organizzato. • Eventi atmosferici: Zurich risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d’aria, grandine, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non. • Grandine: Zurich risponde dei danni materiali e diretti causati da grandine a: (i) serramenti, vetrate e lucernari in genere; (ii) lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica. • Intasamento grondaie e pluviali: Zurich risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da acqua penetrata nel fabbricato per intasamento delle grondaie e dei pluviali causato esclusivamente da grandine o neve. • Sovraccarico di neve: Zurich risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati. • Rischi locativi: se l’assicurato non è proprietario dei locali, Zurich risponde dei danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione da incendio od altro evento garantito, nei limiti della somma assicurata a questo titolo. • Riscorso terzi: Zurich risponde delle somme che l’assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi e da sinistro indennizzabile a termini di polizza. • Rottura lastre: è assicurato l’indennizzo dei danni materiali e diretti a seguito di rottura di lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro, insegne di cristallo e non, di pertinenza dell’esercizio e/o delle parti di fabbricato di uso comune. • Merci e attrezzature presso terzi: Zurich risponde dei danni arrecati alle merci e attrezzature in deposito e/o in lavorazione presso terzi nel Territorio italiano, purché il sinistro sia indennizzabile a termini di polizza. • Spese di demolizione e sgombero: sono comprese le spese necessarie per demolire sgomberare, trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro. • Indennità aggiuntiva: all’assicurato viene inoltre riconosciuta una somma forfettaria sino al 10% dell’indennizzo liquidato per le partite “Fabbricato, Rischio locativo e Contenuto” per annualità assicurativa per le seguenti spese in quanto sostenute e documentate: (i) mancato godimento dei locali o perdita della pigione; (ii) onorari a periti, consulenti, ingegneri, architetti; (iii) oneri di urbanizzazione dovuti al Comune; (iv) ricostruzione di archivi e/o documenti, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento); (v) rimozione e ricollocamento del contenuto; (vi) altri obblighi contrattualmente incombenti all’assicurato. • Danni indiretti: Zurich riconosce all’assicurato un importo forfettario di 200 euro per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività, purché di durata superiore a 7 giorni lavorativi e sino ad un massimo di 45 giorni per sinistro. • Anticipo indennizzi: Zurich anticipa un importo pari al 50% del presumibile danno indennizzabile, purché (i) l’assicurato abbia adempiuto a quanto previsto dalle condizioni di polizza; (ii) l’assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 90 giorni dalla data di presentazione della denuncia circostanziata degli enti danneggiati o distrutti dal sinistro; (iii) l’assicurato dimostri, nel caso sia stata aperta una procedura giudiziaria |
sulla causa del sinistro, che i danni non sono stati causati con dolo del contraente o dell’assicurato stesso; (iv) non ricorrano le condizioni nella scheda di polizza; (v) il presumibile indennizzo sia superiore al 20% della somma assicurata o superiore a 52.000 euro; (vi) non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del danno. • Colpa grave: i danni derivanti dagli “Eventi coperti” vengono indennizzati anche se causati: (i) da colpa grave del contraente o dell’assicurato e/o dei loro familiari conviventi; (ii) da colpa grave delle persone di cui l’assicurato deve rispondere a norma di legge. | |
GARANZIA “FURTO” | |
Estensioni | • Indennità aggiuntiva: all’assicurato viene inoltre riconosciuta una somma forfettaria per le seguenti spese in quanto sostenute e documentate: (i) onorari del perito scelto dall’assicurato in conformità a quanto previsto in polizza; (ii) costi sostenuti per la documentazione del danno; (iii) potenziamento dei mezzi di chiusura e protezione danneggiati; (iv) spese sostenute per la procedura di ammortamento dei titoli di credito, se prevista (v) altri obblighi contrattualmente incombenti all’assicurato. |
GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI A TERZI E PRESTATORI DI LAVORO” | |
Condizioni integrative | • Proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l’attività: l’assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all’assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l’attività e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione. L’assicurazione comprende inoltre i danni derivanti dalla manutenzione ordinaria dei fabbricati e/o terreni nonché la responsabilità civile derivante all’assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria. • Proprietà di civili abitazioni: si conviene che quanto previsto dalla garanzia “Proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l’attività” vale anche per la proprietà di civili abitazioni trovantisi all’interno del perimetro aziendale o di spacci aziendali eserciti anche da terzi. • Responsabilità per fatto dei Prestatori di lavoro: Zurich si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile ai nella sua qualità di committente per danni cagionati a terzi dai propri prestatori di lavoro. • Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi: l’assicurazione vale anche per i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. • Danni da incendio, esplosione o scoppio: la garanzia comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell’assicurato o da lui detenute. La presente garanzia vale anche per i danni avvenuti in occasione di lavori presso terzi. • Lavori presso terzi: qualora l’assicurato svolga lavori di vario genere presso terzi sono compresi i danni ai locali ove si eseguono tali operazioni, agli infissi, alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei lavori. • Responsabilità civile personale: l’assicurazione comprende la responsabilità civile personale di ciascun prestatore di lavoro, titolare, familiare coadiuvante, associato in partecipazione, socio dell’assicurato per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati: (i) alle persone considerate “terzi”; (ii) agli altri prestatori di lavoro limitatamente alle lesioni corporali dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio. Nel caso in cui siano in possesso dei requisiti eventualmente previsti ai sensi della normativa vigente, la presente garanzia è estesa, limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali, anche alla responsabilità civile personale delle predette persone nella loro qualità di responsabili della sicurezza o addetti al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/08. • Leasing: l’assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile derivante a società di leasing nella loro qualità di proprietari di beni immobili o mobili concessi in locazione al contraente/assicurato. • Cose in consegna e custodia: la garanzia comprende i danni alle cose in consegna o custodia all’assicurato o da lui a qualsiasi titolo detenute. • Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate o rimorchiate: la garanzia comprende i danni alle cose di terzi (i) sollevate per esigenze di carico e scarico sempreché i danni in questione siano conseguenza della caduta delle cose sollevate; (ii) movimentate nell’ambito delle sedi aziendali dell’assicurato e/o di terzi; (iii) alle cose trasportate o rimorchiate. • Mezzi meccanici di sollevamento: la garanzia è estesa ai rischi derivanti dall’impiego di mezzi meccanici di sollevamento per l’esecuzione di operazione di carico e/o scarico anche all’esterno dell’azienda. • Responsabilità per danni a veicoli in riparazione e in consegna e custodia per autofficine, carrozzerie, elettrauto e gommisti: l’assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità dell’assicurato anche per i danni materiali e diretti cagionati ai veicoli in consegna o custodia o detenuti a qualsiasi titolo, per l’esecuzione dei lavori di riparazione o manutenzione, e durante l’esecuzione dei predetti lavori compresa l’installazione di accessori e la sostituzione di pneumatici. Sono altresì compresi i danni subiti dai veicoli a seguito delle operazioni di movimentazione, sistemazione e/o caduta dal ponte sollevatore e/o buche, sollevamento o viceversa. |
• Responsabilità per danni ai capi in consegna e custodia per tintorie e lavanderie: la garanzia comprende i danni ai capi che l’assicurato abbia in consegna e custodia per lavaggio, smacchiatura, stiratura e simili, compresi i danni alle cose in lavorazione. • Condizione integrativa valida per i soli distributori di carburante, stazioni di servizio per veicoli a motore, stazioni di lavaggio automatico: la garanzia comprende (i) i danni subiti dai veicoli di terzi in consegna o custodia all’assicurato ovvero sottoposti a rifornimento, manutenzione o lavaggio; (ii) il rischio relativo alla proprietà di impianti, attrezzature e manufatti; (iii) in riferimento all’esercizio di bar, tavola calda e/o negozio la responsabilità civile derivante all’assicurato ai sensi di legge per i danni cagionati a terzi, ivi compreso l’acquirente, causati dalle cose vendute e somministrate; (iv) per i generi alimentari di produzione propria, somministrati o venduti nello stesso esercizio, i danni dovuti a difetto originario del prodotto. • Lavori di edilizia e di scavo (non valida per le imprese edili): l’assicurazione comprende il rischio relativo all’esecuzione dei lavori di edilizia e di scavo in genere, purché accessori e complementari all’attività principale descritta in polizza. • Mancato o insufficiente servizio di vigilanza: l’assicurazione comprende i danni per mancato ed insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni posti a protezione dell’incolumità dei terzi, per l’esistenza in luoghi aperti al pubblico, di opere o lavori, di macchine, impianti ed attrezzi, di depositi di materiali. • Responsabilità civile per smercio al dettaglio di generi alimentari: l’assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi, compreso l’acquirente, causati dai generi alimentari prodotti dall’assicurato, direttamente somministrati o venduti al dettaglio dallo stesso. • Garanzia postuma per lavori di installazione, posa in opera, riparazione e manutenzione (durata annuale) – Esclusi lavori edili: la garanzia R.C.T. vale anche per (i) la responsabilità civile derivante all’assicurato, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di impianti, attrezzature e cose in genere anche non installati dall’assicurato, per danni cagionati a terzi dagli impianti, attrezzature e cose in genere stessi dopo l’ultimazione dei lavori; (ii) per le attività di cui all’art. 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22 gennaio 2008, purché l’assicurato sia in possesso dell’abilitazione prevista dall’art. 3 del D.M. stesso. • Condizione Integrativa valida per le sole imprese edili e muratori: (i) lavori esclusivi di demolizione e disfacimento; (ii) lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati. • Danni da furto: la garanzia vale per la responsabilità civile dell’assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse di: (i) impalcature e ponteggi eretti o fatti erigere dall’assicurato e dallo stesso utilizzati; (ii) impalcature e ponteggi da chiunque eretti per eseguire lavori relativi ai fabbricati nei quali si svolge l’attività assicurata o relativi agli impianti utilizzati per lo svolgimento dell’attività stessa. | |
GARANZIA “ RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI A TERZI DA PRODOTTI” | |
Estensioni | • Danni ad altri prodotti: l’assicurazione comprende i danni che i prodotti assicurati, quali componenti di altri prodotti, provochino agli altri prodotti o al prodotto finito. • Danni al prodotto contenuto: l’assicurazione comprende i danni direttamente provocati dal prodotto assicurato al prodotto contenuto. |
GARANZIA “TUTELA LEGALE” | |
Estensioni | • Sono comprese in garanzia le operazioni relative a costruzione di beni immobili. |
GARANZIA “ASSISTENZA” | |
Altri servizi | • Servizio diritti protetti: la centrale operativa di Mapfre Asistencia S.A., su semplice richiesta telefonica, mette in contatto l’assicurato con la sua Equipe legale che è a disposizione per fornire nel più breve tempo possibile, e comunque entro 24 ore, informazioni giuridiche relative alle materie indicate in scheda di polizza. • Consult Service: contattando la centrale operativa di Mapfre Asistencia S.A. l’assicurato può inoltre richiedere varie informazioni. |
GARANZIA “INFORTUNI” | |
Estensioni | • Morte contestuale: Zurich paga una seconda volta la somma convenuta per ciascun genitore se assicurato, ai figli minorenni che risultino beneficiari dell’assicurazione, quando il medesimo infortunio provochi la morte di entrambi i genitori. • Xxxxxx, tentata Xxxxxx, estorsione e tentativo di sequestro: Zurich paga ai figli e/o al coniuge non legalmente separato dall’assicurato, che risultino beneficiari dell’assicurazione, la somma convenuta per il |
caso di morte aumentata dei 50% quando l’assicurato muore in conseguenza di un infortunio subito a seguito di reato di rapina, tentata rapina, estorsione, tentativo di sequestro, xxxxx in opera nei confronti dell’assicurato stesso. • Menomazioni estetiche: per le persone fino a 50 anni di età, se l’infortunio ha per conseguenza lesioni al viso che determinino deturpazioni o sfregi permanenti, Zurich rimborsa le spese documentate e sostenute per l’intervento chirurgico riparatore. • Ernie traumatiche: la garanzia è estesa alle ernie traumatiche sulla base delle condizioni stabilite in polizza. • Ulteriori rimborsi: sono indennizzate le spese documentate e sostenute, relativamente a: (i) trasporto dal luogo dell’infortunio all’ospedale o casa di cura, per il pronto soccorso; (ii) rimpatrio se l’infortunio è avvenuto all’estero; (iii) azioni di salvataggio o di ricerca dell’assicurato stesso; (iv) trasporto della salma a seguito di decesso avvenuto al di fuori del comune di residenza. • Degenza da Ricovero: se non viene previsto il caso di inabilità temporanea, Zurich liquida una diaria per ogni giorno di degenza pari a 1/1.000 della somma assicurata per il caso di Invalidità permanente. • Malattie tropicali/malaria: la garanzia è estesa, limitatamente al caso invalidità permanente, alle malattie tropicali. • Terremoto all’estero: garanzia assicurativa prestata all’estero si intende estesa agli infortuni derivanti da terremoto. • Rischio guerra: la garanzia assicurativa prestata all’estero si intende estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra, per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici. • Cumulo di indennità: qualora dopo il pagamento di un’indennità per invalidità permanente, entro 2 anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza delle lesioni subite, si verifichi il decesso dell’assicurato, Zurich corrisponde ai beneficiari espressamente indicati in polizza la differenza tra l’indennità pagata e la somma assicurata per il caso morte, qualora questa sia superiore. | |
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
GARANZIA “INCENDIO” | |
Garanzie aggiuntive | • Elettronica: è assicurato l’indennizzo dei danni materiali e diretti arrecati ai sistemi elettronici di elaborazione dati, computer ed apparecchiature relative; macchine elettromeccaniche ed elettroniche per uso ufficio, fatturatrici, macchine per scrivere e per calcolare, telescriventi, telecopiatrici, fotocopiatrici, fax, centralini telefonici, nonché impianti video-citofonici a seguito di: (i) imperizia, negligenza, errata manipolazione; (ii) xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, deficienza di isolamento, effetti di elettricità statica; (iii) mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d’aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione; (iv) sabotaggio dei dipendenti; (v) traboccamento, rigurgito o rottura di fognature, infiltrazione di acqua, rovesciamento di liquidi in genere; (vi) alluvione, gelo, valanghe, neve, ghiaccio. • Supporti di dati – maggiori costi: Zurich corrisponde le spese effettivamente sostenute e documentate per la ricostituzione, da effettuarsi entro 120 giorni dal giorno del sinistro, delle informazioni contenute nei supporti di dati danneggiati comprensive del valore dei supporti stessi ed i maggiori costi per l’utilizzo di un elaboratore equivalente. • Programmi operativi per sistemi di elaborazione dati (C.E.D.): sono compresi in garanzia i programmi operativi purché rientranti nella somma assicurata. |
GARANZIA “FURTO” | |
Garanzie aggiuntive | • Merci e attrezzature trasportate: furto e rapina di merci e/o attrezzature trasportate, pertinenti alla farmacia, su autoveicoli in uso all’assicurato guidati dallo stesso o dai suoi familiari o dipendenti addetti all’esercizio. |
GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI A TERZI E PRESTATORI DI LAVORO” | |
Garanzie aggiuntive | • Danni da circolazione all’interno del perimetro aziendale: la garanzia comprende i danni a terzi derivanti dalla circolazione dei veicoli indicati in polizza, sempreché i danni si verifichino all’interno del perimetro aziendale e/o del cantiere nel quale si svolge l’attività descritta in polizza. • Cessione di lavori in appalto/subappalto: la garanzia comprende la responsabilità civile che ricada sull’assicurato per (i) i danni cagionati a terzi dagli appaltatori/subappaltatori ed i loro prestatori di lavoro o addetti sempreché dagli stessi utilizzati nel rispetto della vigente legislazione; (ii) i danni subiti dagli appaltatori/ subappaltatori e loro prestatori di lavoro o addetti sempreché dagli stessi utilizzati nel rispetto della vigente legislazione. • Danni a condutture ed impianti sotterranei: la garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei. |
• Danni da cedimento o franamento del terreno: la garanzia comprende i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive. • Malattie professionali: è assicurato il rischio delle malattie professionali. • Danni da bagnamento: la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all’assicurato per danni cagionati alle cose di terzi contenute all’interno dei fabbricati ed alle pareti e/o pavimentazioni interne dei fabbricati stessi, in conseguenza di bagnamento da acqua piovana o da precipitazioni atmosferiche in genere, in occasione dello svolgimento di lavori di ristrutturazione, sopraelevazione o manutenzione di fabbricati. • Garanzia postuma per lavori di installazione, posa in opera, riparazione e manutenzione valida esclusivamente per attività di cui all’art. 1 del decreto del ministero dello viluppo economico n. 37 del 22/01/2008: la condizione integrativa “Garanzia postuma per lavori di installazione, posa in opera, riparazione e manutenzione” si intende integralmente annullata e sostituita dalla seguente. • Garanzia postuma per autofficine, carrozzerie, elettrauto e gommisti: sono coperti i danni subiti e/o causati da veicoli a motore riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte dell’assicurato, durante il periodo di validità della presente assicurazione, compresi i danni derivanti dai lavori previsti dalle operazioni di montaggio e/o riparazione di pneumatici, dovuti a fatto od omissione per i quali l’assicurato stesso sia responsabile ai sensi di legge. • Assicurazione Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.): il limite per ogni infortunato viene elevato a 1.000.000 euro. | |
GARANZIA “ RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI A TERZI DA PRODOTTI” | |
Garanzie aggiuntive | • Estensione della garanzia all’esportazione diretta negli USA e in Canada: la garanzia vale anche per i prodotti venduti o distribuiti dall’Assicurato o per suo conto negli USA, Canada e per i danni ovunque verificatisi. |
GARANZIA “TUTELA LEGALE” | |
Opzione A | • Procedimenti Penali: la garanzia riguarda la tutela del contraente e dell’assicurato qualora, a causa di fatti o eventi connessi allo svolgimento dell’attività dichiarata in polizza, siano sottoposti a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione. |
Opzione B | • Procedimenti Civili e Penali: la garanzia riguarda la tutela del contraente e dell’assicurato qualora, a causa di fatti connessi allo svolgimento della propria attività (i) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi; (ii) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o contravvenzione; (iii) debba sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi; (iv) debba sostenere controversie di diritto civile nascente da pretese inadempienze contrattuali. • Produzione, somministrazione e/o commercio di alimenti: la garanzia viene estesa alla tutela dei diritti delle persone assicurate qualora, in relazione al commercio, confezionamento, produzione di prodotti alimentari debbano presentare opposizione al giudice di primo grado competente avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie. • Decreto Legislativo 81/08: la garanzia viene estesa alla tutela dei diritti delle persone assicurate nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi e adempimenti di cui al D.Lgs. 81/08 e delle altri disposizioni normative in materia di prevenzione, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, qualora debbano presentare opposizione al giudice di primo grado competente avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie. |
Garanzie aggiuntive | • Procedimenti penali per delitti dolosi: la garanzia viene estesa alla tutela dei diritti delle persone assicurate che siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. La garanzia vale anche nei casi in cui, per inosservanza degli obblighi e adempimenti di cui al D.Lgs. 193/06 e delle altre disposizioni normative in materia di riservatezza dei dati (privacy), l’assicurato debba presentare opposizione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie. • Vertenze contrattuali con i clienti: la garanzia viene estesa alle vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall’assicurato, compreso il recupero dei crediti, con il limite massimo di denunce previsto in polizza. |
GARANZIA “INFORTUNI” | |
Garanzie aggiuntive | • Caso morte: Zurich corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in mancanza, agli eredi dell’assicurato non oltre il quarto grado, in parti uguali (i) se entro due anni dall’infortunio, ed in conseguenza delle lesioni subite, l’assicurato muore; (ii) a seguito di affogamento o di incidente della circolazione terrestre o navigazione marittima o aerea, il corpo dell’assicurato non viene più ritrovato e a condizione che siano trascorsi almeno sei mesi dalla presentazione di domanda di morte presunta. |
• Caso invalidità permanente: se l’invalidità permanente si verifica entro due anni dal giorno dell’infortunio, Zurich liquida una indennità in percentuale sulla somma assicurata, come indicato in polizza. • Caso Inabilità temporanea: se l’infortunio ha per conseguenza una inabilità temporanea dell’assicurato, Zurich liquida la diaria prevista in polizza (i) integralmente per ogni giorno in cui l’Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle ordinarie occupazioni (inabilità temporanea totale); (ii) al 50% per ogni giorno in cui l’assicurato ha potuto attendere solo parzialmente alle suddette occupazioni (inabilità temporanea parziale). • Spese di cura: Zurich rimborsa, per ogni infortunio, le spese effettivamente sostenute dall’assicurato in conseguenza dell’infortunio stesso per: medici, chirurghi, ospedali, case di cura, fisioterapie, bagni, forni ed altre cure mediche indispensabili. • Indennità Ricovero Ospedaliero: Zurich in conseguenza di un infortunio che abbia determinato: (i) il ricovero con almeno un pernottamento in istituto di cura pubblico o privato; (ii) una frattura ossea secondo le modalità più avanti indicate; liquida (i) diaria per ricovero; (ii) diaria post ricovero; (iii) se la frattura ossea è documentata o vi è la rottura dei legamenti crociati del ginocchio; la diaria pattuita sulla base delle modalità indicate in polizza. • Discipline sportive: l’assicurazione è estesa all’esercizio delle seguenti discipline sportive, se svolte a carattere ricreativo: scalata di rocce o ghiacciai in solitario, lotta e arti marziali nelle loro forme, football americano, freeclimbing, discesa di rapide, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico e sci estremo, bobsleigh (guidoslitta), discesa con xxxxxxxx xxx o slittino da gara, rugby, hockey, skateboard, immersione con autorespiratore. • Assicurazione infortuni dei quali sia responsabile il contraente: qualora in conseguenza di un infortunio compreso nella garanzia assicurativa il contraente, come civilmente responsabile secondo le leggi vigenti, debba all’assicurato o ai suoi aventi diritto un risarcimento per danni corporali superiori all’indennità fondamentalmente prevista dalla polizza per l’infortunio, Zurich si assume il risarcimento per responsabilità civile sino a concorrenza del doppio dell’ammontare dell’indennità medesima. |
Che cosa NON è assicurato? | |
GARANZIA “INCENDIO” | |
Altri eventi coperti | • Con riferimento alla garanzia “Eventi sociopolitici” i danni: (i) di inondazione o frana; (ii) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; (iii) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi; (iv) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno. • Con riferimento alla garanzia “Eventi atmosferici” i danni subiti da: (i) alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere; (ii) recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazioni esterne; (iii) enti all’aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; (iv) fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto; (v) serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti; (vi) lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine. • Con riferimento alla garanzia “Sovraccarico di neve” i danni causati (i) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto; (ii) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento ed al loro contenuto; (iii) ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto; (iv) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all’impermeabilizzazione. • Con riferimento alla garanzia “Ricorso terzi” i danni: (i) a cose che detenga a qualsiasi titolo; (ii) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: (i) il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; (ii) quando l’assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; (iii) le società le quali, rispetto all’assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime. • Con riferimento alla garanzia “Rottura Lastre”: (i) i danni ai lucernari. |
Garanzie aggiuntive | • I danni causati con dolo del contraente o dell’assicurato. • I danni a tubi e valvole elettroniche, lampade ed altre fonti di luce. • I danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati. • Con riferimento alla garanzia “Programmi operativi per sistemi di elaborazione dati (C.E.D.): i programmi applicativi e/o personalizzati. |
• Con riferimento alla garanzia “Contratti di assistenza tecnica”: i guasti meccanici ed elettrici originatisi all’interno dell’apparecchiatura assicurata. | |
GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI A TERZI E PRESTATORI DI LAVORO” | |
Garanzie base | • Con riferimento alla garanzia “Responsabilità civile terzi” i danni: (i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; (ii) di cui l’assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785-bis e 1786 del codice civile. |
Condizioni integrative | • Con riferimento alla garanzia “Proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l’attività”: i danni da (i) umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; (ii) attività di qualunque genere esercitate nei fabbricati e/o terreni. • Con riferimento alla garanzia “Danni da incendio, esplosione, scoppio”: i danni alle cose che l’assicurato ha in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione. • Con riferimento alla garanzia “Lavori presso terzi” i danni: (i) alle cose che l’assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione; (ii) a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio, di cose dell’assicurato o da lui detenute. • Con riferimento alla garanzia “Cose in consegna e custodia” i danni: (i) alle cose e/o macchinari e/o attrezzature che costituiscono strumento di lavorazione; (ii) alle cose che, in tutto o in parte, sono oggetto di lavorazione; (iii) necessari per l’esecuzione dei lavori; (iv) a veicoli a motore e natanti; (v) alle cose trasportate, movimentate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate. • Con riferimento alla garanzia “Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, traportate o rimorchiate”: i danni a veicoli a motore e natanti. • Con riferimento alla garanzia “Responsabilità per i danni a veicoli in riparazione e in consegna e custodia per autofficine, carrozzerie, elettrauto e gommisti”: i danni (i) necessari dall’esecuzione dei lavori; (ii) alle parti oggetto di riparazione o manutenzione; (iii) alle cose trovantisi sui veicoli stessi; (iv) alle cose trasportate e rimorchiate. • Con riferimento alla garanzia “Condizione integrativa valida per i soli distributori di carburante, stazioni di servizio per veicoli a motore, stazioni di lavaggio automatico”: (i) i danneggiamenti delle cose stesse; (ii) le spese per le relative riparazioni e sostituzioni. • Con riferimento alla garanzia “Garanzia postuma per i lavori di installazione, posa, riparazione e manutenzione – esclusi i lavori edili”: i danni (i) agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o manutenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi; (ii) a veicoli a motore, natanti e loro parti. |
Garanzie aggiuntive | • Con riferimento alla garanzia “Danni da circolazione all’interno del perimetro aziendale”: i danni subiti da terzi trasportati. • Con riferimento alla garanzia “Cessione di lavori in appalto, subappalto”: le multe, le sanzioni e le ammende inflitte all’assicurato e/o a terzi. • Con riferimento alla garanzia “Malattie professionali”: (i) i prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; (ii) per le malattie professionali conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell’impresa; alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell’impresa; (iii) per l’asbestosi e la silicosi; (iv) per le malattie provocate da ritenuti soprusi o comportamenti. • Con riferimento alla garanzia “Garanzia postuma per lavori di installazione, posa in opera, riparazione e manutenzione valida esclusivamente per attività di cui all’art. 1 del decreto del ministero dello viluppo economico n. 37 del 22/01/2008”: i danni (i) agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o manutenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi; (ii) a veicoli a motore, natanti e loro parti. • Con riferimento alla “Garanzia postuma per autofficine, carrozzerie, elettrauto e gommisti”: i danni alle cose installate, riparate o manutenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione delle stesse. |
GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI A TERZI DA PRODOTTO” | |
• I danni ad immobili e manufatti costruiti in tutto o in parte con i prodotti descritti in polizza. • I danni che i prodotti assicurati provochino al prodotto contenuto. | |
Garanzie aggiuntive | • Puntive or exemplary damages. |
GARANZIA “TUTELA LEGALE” | |
• Con riferimento alla garanzia “procedimenti penali per delitti dolosi”: i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. | |
GARANZIA “INFORTUNI” | |
Garanzie base | • Le persone che nel corso di validità del contratto superino l’80° anno d’età. • Gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo e le rotture sottocutanee dei tendini. |
Estensioni | • Con riferimento alla garanzia “Terremoto all’esterno”: gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l’assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. |
Garanzie aggiuntive | • Con riferimento alla garanzia “Caso inabilità temporanea”: gli infortuni occorsi durante l’esercizio di attività sportiva, svolte sotto l’egida delle relative Federazioni. • Con riferimento alla garanzia “Assicurazione infortuni dei quali sia responsabile il contraente”: (i) per la responsabilità civile derivante da impegni particolari assunti oltre la responsabilità civile legale; (ii) quando l’assicurato sia lo stesso contraente o, nel caso di società, un suo amministratore o un suo socio a responsabilità illimitata; (iii) quando l’assicurato sia un prossimo congiunto delle persone indicate precedentemente. |
Ci sono limiti di copertura? | |
GARANZIA “INCENDIO” | |
Con riferimento alle garanzie base, opzioni ed estensioni | • Per la partita “Fabbricato”, l’ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento subito in relazione allo stato di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione ed ad ogni altra circostanza concomitante, alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui. • Per le partire “Macchinario – Attrezzature – Arredamento”, l’ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento subito in relazione al grado al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante, il valore di ciò che resta dopo il sinistro nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario. • Esclusivamente per la forma a “Valore Totale” il supplemento di indennità, qualora la somma assicurata confrontata con il “valore a nuovo” risulti: (i) superiore od uguale, verrà riconosciuto integralmente; (ii) inferiore, ma superiore al valore al “momento del sinistro” (art. 1907 del Codice Civile), verrà ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza “somma assicurata” meno “valore al momento del sinistro” e la differenza “valore a nuovo” meno “valore al momento del sinistro”; (iii) uguale o inferiore al “valore al momento del sinistro”, non verrà riconosciuto. • Se al momento del sinistro i valori di esistenza stimati non superano di oltre il 10% la somma assicurata indicata, non si darà luogo all’applicazione della regola proporzionale. Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale verrà applicata per la sola eccedenza. Le disposizioni della clausola 2Assicurazione parziale- Tolleranza” non si applicano qualora l’ammontare liquidabile del danno risulti uguale o inferiore a 10.000 euro al lordo di eventuali franchigie e/o scoperti. |
Altri eventi coperti | • L’assicurazione è prestata per il valore a nuovo. Per valore a nuovo si intende: (i) per il fabbricato o il rischio locativo, il costo di ricostruzione a nuovo di un fabbricato con le stesse caratteristiche costruttive (esclusa l’area); (ii) per il contenuto, macchinari, attrezzature, macchine agricole, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per uso e qualità (escluse le merci). • Con riferimento alla garanzia “Eventi sociopolitici” sono esclusi i danni: (i) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; (ii) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata. |
• Con riferimento alla garanzia “Eventi atmosferici” sono esclusi: (i) i danni verificatisi all’interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra; causati da (ii) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali od artificiali; (iii) mareggiata e penetrazione di acqua marina; (iv) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; (v) gelo, sovraccarico di neve; (vi) cedimento o franamento del terreno. • Con riferimento alla garanzia “Intasamento grondaie e pluviali” sono esclusi i danni causati da umidità e stillicidio. • Con riferimento alla garanzia “Intasamento grondaie e pluviali” sono esclusi i danni causati da: (i) valanghe e slavine; (ii) da gelo. • Con riferimento alla garanzia “Rottura Lastre” sono esclusi i danni: (i) verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di operai; (ii) dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione nonché a rigature o scheggiature; (iii) da furto e tentato furto. | |
Garanzie aggiuntive | • Sono esclusi i danni da eventi previsti dalle sezioni “Incendio” e “Furto”. • Sono esclusi i danni derivanti da deperimento, logoramento, ossidazione, corrosione ed usura in genere. • Sono esclusi i danni verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi. • Per cause delle quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, il venditore o il locatore dei beni assicurati. • Sono esclusi i danni per mancata o inadeguata manutenzione. |
GARANZIA “FURTO” | |
Estensioni | • L’assicurazione è prestata per il valore a nuovo. Per valore a nuovo si intende il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per uso e qualità (escluse le merci e quelle fuori uso e/o in condizioni di inservibilità). |
GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI A TERZI E PRESTATORI DI LAVORO” | |
Garanzie base | • Con riferimento alla garanzia “Responsabilità verso terzi” sono esclusi i danni: (i) derivanti dalla proprietà di fabbricati che non costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell’attività assicurata; (ii) provocati da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere, in occasione di ristrutturazione, sopraelevazione o manutenzione di fabbricati; (iii) provocati da persone non qualificabili come prestatori di lavoro dell’assicurato e della cui opera questi si avvalga nell’esercizio della propria attività; (iv) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; (v) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal contraente o dall’assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge. • Con riferimento alla garanzia “Responsabilità civile del terzo” e “Responsabilità civile dei prestatori di lavoro” sono esclusi i danni (i) provocati da prodotti anticoncezionali e RU 486, fenfluramina, dexfenfluramina e fentermina, emoderivati ed altri prodotti od organi di origine umana, vaccini in genere e/o agenti immunizzanti composti da virus o batteri, vaccini contro la peste suina, fluoxetina, fenilpropanolamina (PPA), metilfenidato, troglitazone, thimerosal, prodotti a base di statine, prodotti a base di fibrati, urea formaldeide, DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloranfenicolo, prodotti derivanti da innesti e/o implantologie di prodotti contenenti silicone, prodotti e/o composti a base di lattice e derivati (latex), prodotti dietetici a base di ephedra; (ii) derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco; (iii) derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria; (iv) derivanti da violazione di brevetti e/o marchi. |
Condizioni integrative | • La garanzia “Responsabilità per fatto dei prestatori di lavoro” non è operante per i danni provocati da prestatori di lavoro non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti. • La garanzia “Danni da incendio, esplosione, scoppio” opera in secondo rischio, per l’eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio, qualora l’assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia “Ricorso dei vicini” e/o “Ricorso terzi”. • La garanzia “Responsabilità per i danni a veicoli in riparazione e in consegna e custodia per autofficine, carrozzerie, elettrauto e gommisti” è prestata esclusivamente per i danni verificatisi nell’ambito dell’area di pertinenza dell’azienda dell’assicurato. • Le garanzie “Condizione integrativa valida per i soli distributori di carburante, stazioni di servizio per veicoli a motore, stazioni di lavaggio automatico” e “Responsabilità civile per smercio al dettaglio di |
generi alimentari” riguardano i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e, comunque, non oltre la data di scadenza della polizza, da cose vendute o somministrate durante il periodo di validità della garanzia; in aggiunta non vale se l’assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l’esercizio della sua attività. • La garanzia “Mancato o insufficiente servizio di vigilanza” opera condizione che la vigilanza e l’intervento siano compiuti in necessaria connessione complementare con l’attività dichiarata in polizza e non in base ad un contratto. • La garanzia “Responsabilità civile per smercio al dettaglio di generi alimentari” non vale se l’assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l’esercizio della sua attività. • Con riferimento alla garanzia “Cose in consegna e custodia” sono esclusi i danni: (i) da furto, incendio e smarrimento; (ii) da spargimento d’acqua, comunque verificatosi; (iii) derivanti da attività di lavanderia o tintoria; (iv) da mancato uso delle cose danneggiate. • Con riferimento alla garanzia “Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, traportate o rimorchiate” sono esclusi i danni (i) da mancato uso delle cose danneggiate; (ii) i danni da furto e incendio. • Con riferimento alla garanzia “Responsabilità per i danni a veicoli in riparazione e in consegna e custodia per autofficine, carrozzerie, elettrauto e gommisti” sono esclusi i danni (i) da furto e da incendio; (ii) da mancato uso o disponibilità del veicolo danneggiato. • Con riferimento alla garanzia “Responsabilità per danni ai capi in consegna e custodia per tintorie e lavanderie” sono esclusi i danni da furto. • Con riferimento alla garanzia “Condizione integrativa valida per i soli distributori di carburante, stazioni di servizio per veicoli a motore, stazioni di lavaggio automatico” sono esclusi i danni (i) da furto e incendio; (ii) conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità. • Con riferimento alla garanzia “Garanzia postuma per lavori di installazione, posa in opera, riparazione e manutenzione – Esclusi i lavori edili” sono esclusi i danni (i) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; (ii) i danni da inidoneità o mancata rispondenza all’uso per i quali gli impianti le attrezzature e le cose in genere sono destinati; (iii) da mancato intervento manutentivo; (iv) da lavori edili in genere. | |
Garanzie aggiuntive | • La garanzia “Cessione di lavori in appalto, subappalto” si intende prestata a condizione che l’importo complessivo dei lavori e/o servizi ceduti in appalto o subappalto non superi il 30% del fatturato annuo dell’assicurato. • La garanzia “Malattie professionali” opera a condizione che le malattie si manifestino durante la vigenza della presente polizza o di altre polizze precedentemente in vigore con Zurich senza soluzione di continuità e siano conseguenza di fatti colposi verificatisi per la prima volta nello stesso periodo. • Con riferimento alla garanzia “Danni da circolazione all’interno del perimetro aziendale” è escluso il conducente non abilitato a norma delle disposizioni vigenti. • Con riferimento alla garanzia “Garanzia postuma per lavori di installazione, posa in opera, riparazione e manutenzione valida esclusivamente per attività di cui all’art. 1 del decreto del ministero dello viluppo economico n. 37 del 22/01/2008” sono esclusi i danni (i) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; (ii) da inidoneità o mancata rispondenza all’uso per i quali gli impianti le attrezzature e le cose in genere sono destinati; (iii) da mancato intervento manutentivo. • Con riferimento alla garanzia “Garanzia postuma per autofficine, carrozzerie, elettrauto e gommisti” sono esclusi i danni (i) il cui risarcimento è previsto dalla Legge n. 990/69; (iii) da mancato uso o disponibilità del veicolo; (ii) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; (iii) da incendio e da furto anche se conseguenti a mancato od insufficiente funzionamento di impianti antincendio e antifurto. |
GARANZIA “RESPONSABILITÀ CIVILE DANNI A TERZI DA PRODOTTI” | |
Garanzie base | Sono esclusi gli infortuni conseguenti: • alla guida di veicoli e natanti a motore per i quali l’assicurato non è regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore; • a viaggi aerei effettuati in qualità di pilota o altro membro dell’equipaggio; • all’esercizio delle seguenti discipline sportive anche se svolte a carattere ricreativo: alpinismo in solitario con scalata di rocce o ghiacciai, pugilato, lotta e arti marziali nelle loro forme, football americano, freeclimbing, discesa di rapide, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico e sci estremo, discesa con xxxxxxxx xxx o slittino di gara, rugby, hockey, immersione con autorespiratore, speleologia, paracadutismo, parapendio; |
• a stato di ebbrezza quando l’assicurato è alla guida di veicoli e natanti a motore; • all’uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili; • a delitti dolosi dell’assicurato e/o dei beneficiari; • ad operazioni chirurgiche rese necessarie da malattia; • all’esercizio di altre attività professionali, rispetto a quella indicata in polizza; • a inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, insurrezioni, fatti di guerra e terremoti; • trasformazioni, dirette o indirette, o assestamenti energetici dell’atomo naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.). | |
Estensione | • La garanzia “Xxxxxx, tentata rapina, estorsione e tentativo di sequestro” non è cumulabile con la garanzia “Morte contestuale”. |
Garanzie aggiuntive | • La garanzia “Estensione della garanzia all’esportazione negli USA e in Canada” vale solo per i prodotti venduti o distribuiti nel periodo di efficacia della presente assicurazione e di eventuali altre precedentemente stipulate con la stessa compagnia (senza soluzione di continuità) e sempreché le richieste di risarcimento siano state presentate all’assicurato per la prima volta nello stesso periodo. |
Garanzia “Incendio” | Xxx non diversamente concordato, l’assicurazione “Incendio”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: |
Garanzia | Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo |
Effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati che si manifestassero nelle macchine ed impianti elettrici | 250 euro per sinistro | 2.500 euro per ogni anno assicurativo |
Acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di tubazioni installate nel fabbricato indicato in polizza | 250 euro per sinistro | 5.000 euro per anno assicurativo |
Eventi sociopolitici | 1.000 euro | 70% della somma assicurata |
Danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore | 500 euro per singolo sinistro | - |
Eventi atmosferici | 1.000 euro per sinistro | 70% della somma assicurata |
Grandine | 1.000 euro per sinistro | 15.000 euro |
Intasamento grondaie e pluviali | 500 euro per sinistro | 15.000 euro per annualità assicurativa |
Sovraccarico di neve | 10% dell’indennizzo medesimo e 1.000 per ogni sinistro | 10.000 euro con il massimo del 30% della somma assicurata |
Rottura lastre | 150 euro per sinistro | 2.500 euro per sinistro |
Spese di demolizione e sgombero | - | 10% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza Se indennizzo è inferiore a 2.500 euro fino a 250 euro |
Indennità aggiuntiva | - | 10.000 euro per annualità |
Danni indiretti | - | 5% della somma assicurata dell’impianto o apparecchio elettronico |
Supporti di dati magnetici- maggiori costi | - | 10% della somma assicurata |
Xxxxxxxx aggiuntive | 500 euro per sinistro | - |
Garanzia “Furto” | Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “Furto”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: |
Garanzia “Responsabilità civile danni a terzi e prestatori di lavoro” | Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “Responsabilità civile danni a terzi e prestatori di lavoro”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato: |
Garanzia | Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo |
Guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri in occasione di furto, tentato furto, rapina | - | 20% della somma assicurata per contenuto |
Furto, rapina, scippo di denaro, carte valori e titoli di credito in genere commessi sulla persona dell’assicurato o dei suoi familiari o dipendenti a libro paga addetti all’esercizio | - | 10% della somma assicurata per il contenuto con il massimo di 2.500 euro |
Furto, rapina di merci e attrezzature presso terzi cui siano state affidate in custodia, in lavorazione, per confezionamento, imballaggio e/o vendita | - | 10% della somma assicurata |
Le spese documentate per l’avvenuta sostituzione delle serrature dei locali contenenti le cose assicurate | - | 500 euro per singolo sinistro |
Merci e attrezzature trasportate | 20% | - |
Indennità aggiuntiva | - | 10% dell’indennizzo liquidato |
Garanzia | Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo |
Prestatori di lavoro per i quali sussiste un contratto di lavoro a tempo indeterminati | 2.500 euro per ciascun danneggiato | 75.000 euro per ogni infortunato |
Tutti gli altri prestatori di lavoro | 5.000 euro per ciascun danneggiato | 75.000 euro per ogni infortunato |
Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi | 10% con il minimo di 500 euro per ciascun sinistro | 100.000 euro per sinistro e per anno assicurativo |
Danni da incendio, esplosione, scoppio | - | 100.000 euro per sinistro |
Lavori presso terzi | - | 100.000 euro per uno o più sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo |
Cose in consegna | 10% per ogni sinistro, con il minimo di 250 euro | 25.000 euro per uno o più sinistri verificatisi nel corso del medesimo periodo assicurativo annuo |
Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, traportate o rimorchiate | 500 euro per ogni sinistro | 7.500 euro per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un medesimo periodo assicurativo |
Responsabilità per i danni a veicoli in riparazione e in consegna e custodia per autofficine, carrozzerie, elettrauto e gommisti | 10% per ogni veicolo danneggiato, con il minimo di 250 euro | 20.000 euro per sinistro e 40.000 euro per anno assicurativo |
Garanzia | Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo |
Xxxxx a veicoli conseguenti a caduta da ponti sollevatori o simili | 20% per ogni veicolo danneggiato, con il minimo di 250 euro | 20.000 euro per sinistro e 40.000 euro per anno assicurativo |
Responsabilità per danni ai capi in consegna e custodia per tintorie e lavanderie | 250 euro per sinistro | 3.000 euro per sinistro e anno assicurativo |
Condizione integrativa valida per i soli distributori di carburante, stazioni di servizio per veicoli a motore, stazioni di lavaggio automatico | 500 euro per ogni sinistro | 30.000 euro per sinistro e per anno assicurativo |
Generi alimentari di produzione propria, somministrati o venuti nello stesso esercizio | - | 1.000.000 euro per uno o più sinistri verificatisi nel corso del medesimo periodo assicurativo annuo |
Danno cagionato a terzi è riconducibile a vendita di prodotti, cose, merci e/o sostanze diverse nella tipologia da quelle commissionate | 2.500 euro per ciascun danneggiato | 50.000 euro per uno o più sinistri occorsi nel medesimo periodo assicurativo annuo |
Responsabilità civile per smercio al dettaglio di generi alimentari | - | 1.000.000 euro per uno o più sinistri verificatisi nel corso del medesimo periodo assicurativo annuo |
Garanzia postuma per i lavori di installazione, posa, riparazione e manutenzione – esclusi i lavori edili | 10% per ogni sinistro con il minimo di 500 euro | 150.000 per uno o più sinistri occorsi nel medesimo periodo assicurativo annuo |
Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività | 10% per ogni sinistro con il minimo di 500 euro | 25.000 per uno o più sinistri occorsi nel medesimo periodo assicurativo annuo |
Lavori esclusivi di demolizione e disfacimento | 10% per ogni sinistro, con il minimo di 750 euro | - |
Per i danni alle cose trovatesi in altri locali dello stesso fabbricato | 10% per ogni sinistro con il minimo di 500 euro | 50.000 euro per uno o più sinistri occorsi nel medesimo periodo assicurativo annuo |
Danni da furto | 10% con il minimo di 500 | 60.000 euro per uno o più sinistri occorsi nel medesimo periodo assicurativo annuo |
Danni da circolazione all’intero del perimetro aziendale | - | 750.000 euro per uno o più sinistri occorsi nel medesimo periodo assicurativo annuo |
Danni a condutture ed impianti sotterranei – per imprese edili di qualsiasi natura, muratori, asfaltatori | 10% per ogni sinistro con il minimo di 1.000 euro | 75.000 euro per uno o più sinistri occorsi nel medesimo periodo assicurativo annuo |
Danni a condutture ed impianti sotterranei – per tutte le altre imprese | 500 euro per ogni sinistro | - |
Danni da franamento o cedimento del terreno | 10% per ogni sinistro con il minimo di 1.500 euro | 100.000 euro per uno o più sinistri verificatisi nel corso del medesimo periodo assicurativo annuo |
Malattie professionali | 150.000 euro per ogni sinistro e ogni danneggiato | 500.000 euro per sinistro e per ogni danneggiato |
Danni da bagnamento | 1.500 euro per ogni sinistro | 15.000 euro per ciascun periodo assicurativo annuo |
Garanzia | Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo |
Garanzia postuma per lavori di installazione, posa in opera, riparazione e manutenzione valida esclusivamente per attività di cui all’art. 1 del decreto del ministro dello sviluppo economico n. 37 del 22/01/2008 | 10% per ogni sinistro con il minimo di 500 euro | 150.000 per uno o più sinistri occorsi nel medesimo periodo assicurativo annuo |
Garanzia postuma per lavori di installazione, posa in opera, riparazione e manutenzione valida esclusivamente per attività di cui all’art. 1 del decreto del ministro dello sviluppo economico n. 37 del 22/01/2008 – danni da interruzione o sospensione di attività | 10% per ogni sinistro con il minimo di 500 euro | 2.500 euro per ogni anno assicurativo |
Garanzia postuma per autofficine, carrozzerie, elettrauto e gommisti | 15% per ogni sinistro con il minimo di 350 euro | 20.000 euro per sinistro e 40.000 euro per anno assicurativo |
Assicurazione Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro – per imprese edili di qualsiasi natura, muratori, asfaltatori, impermeabilizzatori edili, imbianchini, decoratori, stuccatori, installatori di pannelli termoacustici, marmisti, piastrellisti | 1.000 euro | - |
Assicurazione Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro – tutte le altre imprese | 500 euro | - |
Garanzia “Responsabilità civile danni a terzi da prodotto”
Garanzia “Assistenza”
Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “Responsabilità civile danni a terzi da prodotto”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:
Garanzia | Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo |
Danni ad altri prodotti | - | 30% del massimale di polizza |
Danni al prodotto contenuto | - | 30% del massimale di polizza |
Estintori, apparecchiature ed impianti antincendio | - | 30% del massimale di polizza |
Celle frigorifere, vetrine termiche, banchi refrigeranti, compresi i relativi componenti | - | 30% del massimale di polizza |
Garanzia | Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo |
Idraulico per interventi di emergenza | - | 25 euro per sinistro |
Elettricista per interventi di urgenza | - | 25 euro per sinistro |
Invio di una guardia giurata | - | 25 euro per sinistro |
Invio di un ambulanza | - | 100 euro per sinistro |
Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “Assistenza”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:
Garanzia | Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro) | Limiti di indennizzo specificare sempre se il limite è per sinistro o in aggregato annuo |
Caso invalidità permanente – limitatamente alle gare ed allenamenti delle attività indicate in polizza | 5% | - |
Spese di cura | 150 euro | - |
Diaria per ricovero | - | 360 giorni |
Diaria post ricovero | - | 20 giorni |
Frattura ossea – con applicazione del mezzo di contenzione | - | 60 giorni |
Frattura ossea – senza l’applicazione del mezzo di contenzione | - | 30 giorni |
Morte contestuale | - | 1.600.000 euro |
Menomazione estetiche | - | 5.200 euro |
Ulteriori rimborsi | - | 2.500 euro per evento |
Degenza da ricovero – a partire dal 3° giorno | - | 50 euro |
Malattie tropicali | - | 100.000 euro |
Discipline sportive | 10% | - |
Assicurazione infortuni dei quali sia responsabile il contraente | - | 1.000.000 euro |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia sinistro Con riferimento alle garanzie “Incendio “ e “Furto” Il contraente o l’assicurato deve: • fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; • denunciare il fatto all’Autorità giudiziaria entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza e inoltrare copia di tale denuncia a Zurich entro 3 giorni successivi; • trasmettere a Zurich nei 5 giorni successivi un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo a disposizione tutta la documentazione probatoria in suo possesso. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto. Con riferimento alla garanzia “Responsabilità civile danni a terzi e prestatori di lavoro” Il contraente deve darne avviso scritto all’intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza oppure a Zurich entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza, a esclusione dei sinistri mortali, per i quali il suddetto termine è ridotto a tre giorni. Agli effetti dell’assicurazione di responsabilità civile verso i pestatori di lavoro (R.C.O.), il contraente deve denunciare soltanto i sinistri mortali, e, in caso di lesioni, quelli per i quali ha ricevuto notizia dell’avvio di inchiesta da parte delle autorità competenti o quelli per i quali ha ricevuto richiesta di risarcimento. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto. Con riferimento alla garanzia “Responsabilità civile danni a terzi da prodotto” L’assicurato deve darne avviso scritto all’intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza oppure a Zurich entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto. |
Ove non diversamente concordato, l’assicurazione “Infortuni”, per alcune garanzie, prevede limiti di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo, franchigie e scoperti, come di seguito elencato:
Garanzia “Infortuni”
Con riferimento alla garanzia “Salvareddito” La denuncia della malattia o dell’infortunio, con l’indicazione delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto a Zurich o all’Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza, entro cinque giorni dall’evento o dal momento in cui l’assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. L’assicurato o i suoi familiari devono consentire la visita di medici di Zurich e qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’assicurato stesso; devono altresì provvedere alla presentazione, ove richiesta, della copia della cartella clinica. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto. Con riferimento alla garanzia “Tutela legale” L’assicurato deve darne tempestiva comunicazione a D.A.S. in via preferenziale o, subordinatamente, a Zurich, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro. L’assicurato deve far pervenire a D.A.S. o a Zurich notizia di ogni atto a lui notificato, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto. Con riferimento alla garanzia “Assistenza” L’assicurato dovrà comunicare con precisione: • il tipo di assistenza di cui necessita; • nome e cognome; • numero di polizza preceduto dalla sigla ZURC; • indirizzo del luogo in cui si trova; • il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza. Con riferimento alla garanzia “Infortuni” Il contraente o l’assicurato o gli eredi o aventi diritto: • devono denunciare il sinistro entro 5 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato oppure dal momento in cui l’assicurato o i suoi eredi o aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, e comunque non oltre 1 anno dalla data di cessazione della polizza; • la denuncia del sinistro deve essere sottoscritta e consegnata all’intermediario assicurativo a cui è assegnata la polizza o a Zurich e deve contenere la descrizione dell’infortunio, con l’indicazione delle cause, luogo, giorno e ora dell’evento; • alla denuncia deve essere allegato il certificato medico con prognosi circa la ripresa, anche parziale, dell’attività lavorativa o delle ordinarie occupazioni dell’assicurato. Successivamente, deve essere documentato il decorso dell’infortunio con eventuali ulteriori certificati medici e dovrà altresì essere inviato il relativo certificato di guarigione clinica attestante la stabilizzazione di eventuali postumi invalidanti permanenti. Qualora l’infortunio comporti il decesso dell’assicurato, o qualora questo sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne data immediata comunicazione per iscritto all’Intermediario assicurativo o a Zurich presentando: • documentazione medica con cartella clinica in caso sia stato ricovero; • certificato di morte; • certificato di famiglia relativo all’assicurato; • atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l’identificazione degli eredi; • in caso vi siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra gli aventi causa, decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri Zurich circa il reimpiego della quota spettante al minorenne o al soggetto incapace; • eventuale ulteriore documentazione necessaria per l’accertamento della modalità di sinistro nonché per la corretta identificazione degli eredi o aventi diritto; • certificato di non gravidanza della vedova (se in età fertile); • copia dei verbali delle Autorità, ove intervenute; • patente di guida, se l’evento è avvenuto alla guida di veicoli; • dichiarazione di non intervenuto provvedimento di separazione / sentenza di divorzio. |
Nel caso intervenga il decesso per cause diverse dall’infortunio prima che siano stati effettuati gli accertamenti e le verifiche necessarie alla quantificazione dell’invalidità permanente, deve essere fornita prova da parte degli eredi o aventi diritto della: • avvenuta stabilizzazione dei postumi invalidanti, mediante produzione di certificato di guarigione o di equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi corredata da tutta la documentazione medica e da cartella clinica qualora sia intervenuto ricovero; • assoluta ed oggettiva estraneità della causa del decesso rispetto all’infortunio. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto. | |
Assistenza da parte di altre imprese Zurich si avvale di Mapfre Asistencia S.A. | |
Gestione da parte di altre imprese Zurich affida la gestione dei sinsitri di Tutela legale a D.A.S. | |
Prescrizione I diritti derivanti dal contratto di assicurazione (diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio) si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all’assicurato o ha promosso l’azione contro di lui. Per le garanzie diverse dalla responsabilità civile, il termine di prescrizione è di due anni e decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto che ha generato il danno. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile. |
Obblighi dell’impresa | Il pagamento dell’indennizzo è eseguito da Zurich entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché non sia stata fatta opposizione, o del passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia. Con riferimento alle garanzie “Salvareddito” e “Infortuni” Il pagamento dell’indennizzo è eseguito da Zurich entro 15 giorni dalla data di ricevimento della quietanza debitamente sottoscritta dalla ditta contraente/assicurata. Qualora non ci sia immediato accordo fra le parti sull’ammontare dell’indennizzo, Zurich, nell’attesa che questo sia determinato dal Collegio Medico, provvede al pagamento dell’importo da essa stimato, salvo eventuale conguaglio successivo alla decisione del suddetto Collegio Medico. Con riferimento alla garanzia “Caso Inabilità temporanea” Zurich liquida l’indennizzo: • dall’8° giorno dopo quello dell’infortunio, se la somma assicurata è sino a 50 euro; • dal 16° giorno dopo quello dell’infortunio per l’eventuale eccedenza rispetto ai primi 50 euro; • dal 1° giorno successivo a quello dell’Infortunio unicamente in caso di ricovero ospedaliero con almeno due pernottamenti. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il premio può essere oggetto di sconti qualora il contraente rientri in particolari categorie di soggetti per le quali Zurich applica tariffe agevolate (convenzioni) oppure per effetto di scontistiche concesse da Zurich all’intermediario assicurativo e da questo gestite autonomamente. In caso di durata poliennale, al solo contratto con modalità di pagamento ricorrente viene applicato uno sconto, ai sensi dell’art.1899 c.c., nella misura indicata in polizza. Le somme assicurate, i massimali, il premio, nonché gli eventuali massimi risarcimenti e limiti di garanzia – se espressi in cifra assoluta – sono collegati all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (senza tabacchi) pubblicato dall’Istituto Centrale di Statistica. Il diritto all’adeguamento sorge quando la differenza tra detti indici sia non inferiore al 5%. È in facoltà di ciascuna delle parti di rinunciare all’adeguamento della polizza qualora l’indice superi del 100% quello inizialmente stabilito. In tal caso, le somme assicurate ed il premio resteranno quelli risultanti dall’ultimo adeguamento. |
Il premio, qualora convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dalla relativa comunicazione. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore di Zurich. | |
Rimborso | In caso di recesso Zurich, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | La garanzia “Merci ed attrezzature trasportate” opera esclusivamente durante i trasporti effettuati mediante autoveicoli completamente chiusi e non telonati per operazioni di consegne e/o prelievi tra le ore 5 e le ore 21. |
Sospensione | Il contraente non può sospendere le garanzie tuttavia l’assicurazione resta automaticamente sospesa se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, a partire dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | In caso di sinistro, Zurich può recedere dal contratto in un periodo compreso tra la data di denuncia del sinistro e il 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto del relativo indennizzo, con preavviso di 30 giorni. Qualora la durata del contratto sia superiore a cinque anni l’assicurato ha la facoltà, trascorso il quinquennio e con preavviso di almeno 60 giorni, di recedere dal contratto senza oneri e con effetto dalla fine dell’annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà. Il recesso va notificato mediante lettera raccomandata indirizzata a Zurich o all’intermediario assicurativo cui la polizza è assegnata. |
Risoluzione | Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto al DIP DANNI. |
È rivolto ad artigiani e imprenditori di piccole imprese che desiderano assicurare i rischi connessi all’esercizio delle loro attività.
A chi è rivolto questo prodotto?
- Costi di intermediazione
La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 17,56%, calcolato sul premio lordo.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l’Italia Ufficio Gestione Reclami Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Fax numero: 00.0000.0000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxx.xx PEC: xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx È altresì possibile inviare il reclamo tramite il sito xxx.xxxxxx.xx nella sezione dedicata ai Reclami. |
La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per i reclami che hanno come oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contradditorio con l’intermediario interessato. | |
All’IVASS | All’IVASS vanno indirizzati i reclami: - aventi ad oggetto l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato alla Compagnia. I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: XXXXX Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx Fax 00.00000000 Pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell’Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito xxx.xxxxxx.xx. Zurich Insurance plc è una società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, ha la propria sede legale in Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxx 0, Xxxxxxx, Xxxxxxx ed è sottoposta all’Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (Central Bank of Ireland, xxx.xxxxxxxxxxx.xx). Zurich Insurance plc svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento attraverso la propria Rappresentanza Generale per l’Italia avente sede in xxx Xxxxxxx Xxxxxx 00, 00000, Xxxxxx, Xxxxxx. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti E 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | L’arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all’interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx – e chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA PREVEDE NEL PROPRIO SITO INTERNET UN’AREA RISERVATA (c.d. HOME INSURANCE) CON LA POSSIBILITÀ PER IL CONTRAENTE DI RICHIEDERE LE CREDENZIALI DI ACCESSO.