Firmato da:
Firmato da:
XXXXXXX XXXXXX
Codice fiscale: XXXXXX00X00X000X
Valido da: 05-09-2014 10:58:37 a: 05-09-2017 10:58:37
Certificato emesso da: TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA, Telecom Italia Trust Technologies S.r.l., IT Riferimento temporale 'SigningTime': 28-06-2016 14:48:59
Motivo: Approvo il documento
Rep
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Contratto in forma pubblica amministrativa, a seguito di procedura aperta esperita ai sensi dell’articolo 60, commi 1 e 3, del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016, per la fornitura di servizi di aggiornamento tecnologico e di gestione tecnica, con metodologia “full swap service”, per il ripristino e mantenimento in efficienza degli impianti di videosorveglianza urbana realizzati nell’ambito delle programmazioni PON 2000-2006 e PON 2007-2013. Lotto 3
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno , addì del mese di in Roma, nella sede del , avanti a me Dott
Ufficiale Rogante del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, come da Decreto
Ministeriale in data
. .
, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio , Visto n
- sono presenti:
1) Il Dott. , agente in nome e per conto del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella sua qualità di
, il quale dichiara che l'Amministrazione rappresentata è iscritta alla partita fiscale n. 80202230589;
2) il Sig. , nato a il – nella sua qualità di della Società . con sede in e rappresentanza legale in – il quale dichiara che la Società , rappresentata, è iscritta nel Registro delle Imprese di , al n.
, dal , Codice fiscale e Partita I.V.A. n. , domicilio fiscale e sede in Via , _ -
I predetti, della cui identità personale io, Ufficiale Xxxxxxx, sono certo, con il mio consenso rinunciano alla presenza di testi.
PREMESSO CHE:
a) l’Amministrazione, con determina a contrarre n 600/C/PR/454/0004435/16 del 23/06/2016, ha manifestato l’intendimento di avviare una procedura ad evidenza pubblica “aperta” ai sensi dell’articolo 60, commi 1 e 3, del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016 per la fornitura di servizi di aggiornamento tecnologico e di gestione tecnica, con metodologia “full swap service”, per il ripristino e mantenimento in efficienza degli impianti di
videosorveglianza urbana realizzati nell’ambito delle programmazioni PON 2000-2006 e PON 2007-2013, articolata su sei lotti;
b) l’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato ha all’uopo predisposto 6 distinti articolati capitolati tecnici ed ha fissato in € 18.942.210,00, IVA esclusa, l’importo da porre a base d’asta di una procedura di gara ad evidenza pubblica, di cui il terzo Lotto avente un valore complessivo di Euro € 2.840.839,40, IVA al 22% esclusa;
c) l’Amministrazione ha proceduto, mediante apposito bando di gara pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee il / / n. /_ - , ad
esperire un appalto in ambito UE/WTO, ai sensi dell’articolo 72, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, dandone massima pubblicità con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte generale - n. del / / , ai sensi del successivo articolo 73 del medesimo Decreto Legislativo, nonché, per estratto, su due quotidiani nazionali e su due quotidiani aventi particolare diffusione nelle Regioni Campania e Puglia ;
d) per il lotto 3 sono pervenute n. _ offerte e l'Amministrazione, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione Ministeriale nella seduta del / / , è venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che trattasi alla Società “ ”, con sede legale in , , al prezzo di Euro
, , cui sono da aggiungere Euro , per I.V.A. al 22%, per un valore massimo complessivo di Euro ;
e) la Società viene indicata per brevità “Impresa” ed il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - viene indicato con la parola "Amministrazione";
Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
(Oggetto del contratto, descrizione della fornitura e importo contrattuale)
Il presente atto ha come oggetto l’affidamento del servizio di aggiornamento tecnologico, di gestione tecnica, assistenza programmata e correttiva con metodologia “Full Swap Service” per una durata di 24 mesi degli impianti di videosorveglianza territoriale, realizzati nell’ambito del PON Sicurezza, nelle Regioni Puglia - Basilicata , nel seguito denominata anche “fornitura”.
Le caratteristiche tecniche della fornitura dovranno essere in tutto conformi al capitolato tecnico ed all’offerta dell’Impresa in data , documenti che, benché non allegati e custoditi agli atti dell'Amministrazione, costituiscono anch' essi parte integrante del presente contratto.
L'ammontare complessivo del contratto è di € 2.840.839,40, cui sono da aggiungere € 624.984,66 per
I.V.A. al 22%, per un valore massimo complessivo non superabile € 3.465.824,06. (articolo completabile solo a seguito di presentazione dell’offerta) Opzioni
1. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare delle varianti in corso d’opera, ai sensi all’articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016 nel rispetto delle soglie di cui al comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto legislativo.
2. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di implementare la fornitura fino alla concorrenza massima di un quinto dell’importo contrattuale entro l’importo massimo complessivo stimato di € 3.409.007,28, IVA esclusa, che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all’articolo 106, comma 12, del D.Lgs.vo 50/2016.
3. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, altresì, la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs.vo 50/2016, nella misura strettamente necessaria ed alle medesime condizioni contrattuali, nelle more di svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente
Qualora l’Amministrazione voglia avvalersi delle opzioni di cui sopra è tenuta a darne comunicazione per iscritto alla controparte, prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata AR o mediante altra forma idonea a garantire data certa.
Il prezzo offerto è formulato in base a calcoli di propria convenienza, tutto incluso e nulla escluso. Esso pertanto è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.
Articolo 2
(Norme regolatrici del contratto)
Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:
a) la Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni);
b) il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni);
c) le Condizioni Generali d'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con Decreto del
Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.ll del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;
d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
e) il D.P.C.M 06/08/1997 n. 452, recante l' approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi;
f) il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice degli Appalti),
g) il Decreto Legge 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
h) la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di fatturazione elettronica;
i) l’articolo 1 della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
j) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e), f) g), h) e i) , in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato.
L'Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j) che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.
Articolo 3
(Direttore dell’Esecuzione del Contratto e Responsabile di Progetto )
Ai sensi dell’art. 101, comma 1, del D.Lgs.vo 50/2016, l'Amministrazione, entro 10 giorni dalla data di esecutività del presente contratto, provvederà a nominare un “Direttore dell’Esecuzione” del contratto, con compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell’esecuzione del presente contratto in ossequio al disposto normativo di cui all’articolo 111, comma 2, del menzionato decreto legislativo, e di tale nomina verrà data comunicazione all’Impresa.
Il Direttore dell’Esecuzione Contrattuale, congiuntamente con il Responsabile Unico del Procedimento, dovrà assicurare altresì la regolare esecuzione del contratto da parte dell’Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
Entro la medesima data, l'Impresa dovrà nominare un “Responsabile Generale di Progetto (Project Manager)” con funzioni di unica interfaccia tecnico contabile con l'Amministrazione e di tale nomina dovrà essere data comunicazione all’Amministrazione.
Articolo 4
(Validità contrattuale - Termini di adempimento) VALIDITA’ CONTRATTUALE
La durata complessiva dell’intero progetto è di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di ricevimento da parte dell’Impresa della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, dell’avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo
Articolo 4.bis (Attività Preventive)
4.bis.1 – Durata delle Attività preventive
Le attività preventive nello specifico descritte a partire dal successivo Paragrafo 4.bis.2 e fino al Paragrafo 4.bis.22 dovranno essere ultimate a cura dell’Impresa in un termine massimo pari a 180 (centottanta) giorni solari, decorrenti dalla data di ricevimento da parte dell’Impresa della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, dell’avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo.
Il mancato rispetto del sopraindicato termine comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 16.
4.bis.2 - Ricognizione, “tagging RFID” e “inventory” di tutti i siti del Lotto 3
L’Impresa, a partire dalla data della comunicazione di avvenuta approvazione e registrazione del presente atto negoziale di cui al precedente articolo 4, dovrà effettuare una ricognizione di tutti i siti (incluse le sale apparati e le sale controllo), con l’obiettivo di rilevare tutti gli apparati costituenti l’attuale infrastruttura tecnologica degli impianti di videosorveglianza ed, in particolare, il relativo stato di funzionamento, attraverso il controllo delle funzionalità di base, del corretto posizionamento dei sensori di ripresa, dell’effettiva trasmissione del flusso delle immagini e della rilevazione dei transiti e lettura targhe verso le sale apparati e controllo, etc.
Per ciascun “end-point”, al momento della ricognizione, dovrà essere effettuata un’attività di pulizia dell’apparato in generale, con particolare attenzione alle lenti, ai vetri protettivi (per le telecamere) ed ai connettori sia della rete elettrica che della rete dati.
Dovrà inoltre essere effettuata la verifica dell’area di puntamento ed eventualmente dovrà essere corretta la posizione di ripresa dell’apparato, rimuovendo, se del caso, eventuali ostacoli presenti nel campo di visuale dell’obiettivo del sensore (quali, a titolo esemplicativo ma non esaustivo, presenza di
vegetazione o nido di api) o ponendo in essere tutte le lavorazioni finalizzate a ripristinare il normale funzionamento del sito.
L’Impresa dovrà altresì provvedere alla “taggatura” mediante tecnologia “RFID” di ogni sito (anche i siti di soli apparati di telecomunicazioni) al fine di poter identificare in maniera rapida gli oggetti costituenti il sito ed i loro principali parametri di configurazione.
I “tag RFID”, per ciascun sito, dovranno essere applicati in modalità e/o ad un’altezza dal suolo tale da impedirne la rimozione e/o la manomissione da parte di personale non autorizzato.
Gli operatori che svolgeranno le operazioni di assistenza tecnica in argomento dovranno essere equipaggiati con i lettori “RFID”.
Il sistema dovrà inoltre consentire la registrazione degli interventi effettuati sul sito al fine di tracciare la cronologia delle operazioni svolte e facilitare le successive attività manutentive.
Il sistema di “taggatura” dovrà raccogliere informazioni per l’identificazione di tutti gli apparati del sito e dei loro principali parametri di configurazione.
Tali informazioni dovranno essere sincronizzate con quelle contenute nella piattaforma di “Asset Management” presente al “Network Operative Center – NOC” del CEN di Napoli.
I dati memorizzati sul singolo “tag” dovranno essere cifrati. Inoltre le operazioni di lettura e scrittura dovranno essere effettuate unicamente da personale autorizzato e dovranno essere adottati gli opportuni accorgimenti tecnici per evitare eventuali operazioni di lettura/scrittura fraudolente.
4.bis.3 Gestione della piattaforma di “Asset Management”
Per la corretta ed efficace gestione degli impianti, l’Impresa dovrà popolare e amministrare il proprio “dominio” nella piattaforma di “Asset Management” messa a disposizione dall’Amministrazione, presso il “Network Operative Center – NOC” del Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato (CEN) di Napoli, al fine fornire una mappatura generale degli impianti di videosorveglianza e rendere più efficace le operazioni manutentive.
La piattaforma in questione dovrà essere alimentata con i dati di dettaglio di ogni sito oggetto dell’appalto (incluse sale apparati e di controllo), degli apparati ivi installati, nonché delle parti di ricambio (magazzino delle parti di scorta) di cui l’Impresa dovrà approvvigionarsi secondo le modalità di cui al successivo articolo 6.
All’interno del sistema di “Asset Management”, tutti i componenti dovranno essere etichettati secondo un formato di classificazione che sarà concordato con l’Amministrazione in fase esecutiva; il formato scelto dovrà contenere almeno un codice di identificazione univoco per ciascuna apparecchiatura, associato imprescindibilmente alla matricola della stessa.
E’ onere dell’Impresa, oltre che l’inserimento all’interno della piattaforma di “Asset Management” di tutti i dati degli “asset” del Lotto specifico, anche la gestione dello stesso sistema: ogni operazione che comporta la modifica della configurazione di un sito (a titolo esemplificativo aggiornamento del “serial number” di un sensore sostituito) dovrà essere riportata nel sistema di “Asset Management”, garantendo il costante aggiornamento ed allineamento delle consistenze degli apparati inventariati con quanto installato in campo; dovranno, inoltre, essere tracciate le movimentazioni delle apparecchiature/componenti da e verso le sedi individuate per il magazzino.
4.bis.4 - Aggiornamento tecnologico degli impianti di precedente Programmazione PON
In relazione agli impianti realizzati con la precedente “programmazione PON”, l’Impresa, a decorrere dalla data della comunicazione di avvenuta approvazione e registrazione del presente atto negoziale di cui al precedente articolo 4, dovrà provvedere all’aggiornamento tecnologico secondo le modalità descritte nei Paragrafi che seguono e secondo i requisiti generali di scalabilità, interoperabilità e resilienza.
L’aggiornamento tecnologico dovrà riguardare:
⮚ la sostituzione di nr. 58 lettori targhe, nr. 35 telecamere di contesto e nr. 45 telecamere di osservazione;
⮚ la sostituzione di tutte le componenti, sia di campo che di sala (switch, server, UPS, etc..), non funzionanti oppure non idonee a garantire i livelli prestazionali e la piena funzionalità di tutti i siti dell’impianto oggetto del presente Lotto.
L’aggiornamento tecnologico dovrà garantire il completo ripristino dell’operatività degli impianti secondo le specifiche di seguito riportate.
Le consistenze degli impianti potranno essere acquisite in fase di sopralluogo.
Si precisa che, qualora in fase di ricognizione degli impianti emergessero differenze rispetto a quelle fornite, le consistenze di riferimento dovranno essere quelle rilevate sul campo.
L’Impresa dovrà garantire, per gli impianti relativi a tali aree, tutte le altre prestazioni relative al presente Xxxxx e previste nell’atto negoziale in parola.
L’Impresa, inoltre, dovrà provvedere anche alla rimessa in esercizio di tutti i siti danneggiati o non funzionanti, ponendo in essere tutte le attività necessarie allo scopo, ivi compresi, a titolo esemplicativo ma non esaustivo, la sostituzione degli apparati inefficienti (“switch”, “hiperLan”, “UPS”, etc.”), la realizzazione di eventuali punti di rilancio aggiuntivi (nel caso di ostacoli non rimovibili), il ripristino di sostegni (pali, staffe a muro etc..) e degli armadi rimossi, il ripristino di cavi di alimentazione interrotti, etc.
Tutte le componenti, anche se non esplicitamente menzionate, per le quali si renda necessaria la sostituzione, ai fini dell’adeguamento alle specifiche tecniche dei nuovi sensori in fornitura o ai fini del ripristino del corretto funzionamento del sistema (es.: “HiperLan”, “switch”, interruttori elettrici, “UPS”, etc), dovranno essere comprese nella fornitura e poste in opera a regola dell’arte, certificate e conformi alle normative di settore.
L’aggiornamento tecnologico dovrà essere realizzato con prodotti nuovi di fabbrica, di marca primaria, conformi ai requisiti tecnici espressi nel presente atto negoziale e relativi documenti costituenti parti integranti dello stesso e rappresentanti lo stato dell’arte della tecnologia; in particolare gli “end-point” dovranno rispettare i requisiti prestazionali di cui al capitolato tecnico.
Inoltre, al fine di garantire l’omogeneità e compatibilità nelle installazioni, i dispositivi in fornitura per l’aggiornamento tecnologico degli impianti dovranno essere della stessa marca/modello per tutto il periodo contrattuale.
Resta inteso che, per gli “end-point” in fornitura, dovrà essere garantita la piena integrazione con il “software” di gestione delle videosorveglianze “Nice-Alpha Silver” e con il sistema di gestione dei transiti “Prassel-ViMS”, mediante apposite dichiarazioni di compatibilità rilasciate dai produttori dei “software” da presentarsi in sede di offerta tecnica.
In caso di mancata integrazione degli apparati offerti con i “software” di gestione di cui al capitolato tecnico (“Nice-Alpha Silver”, “Prassel-ViMS”, “IBM Tivoli”, “Ericsson Service On”), gli apparati saranno considerati non funzionanti e sarà applicata una penale secondo i relativi livelli di servizio.
Si precisa che l’impianto nel suo complesso dovrà essere opportunamente dimensionato e configurato nelle sue varie componenti (“networking”, “server”, “software”, telecamere, ecc.) in modo che tutti i flussi video, sia quelli “real time” che quelli registrati, mantengano una risoluzione ed una qualità dell'immagine ottimale per l'impiego in un contesto operativo, al fine di garantire un adeguato livello di dettaglio. Ne deriva che le immagini, siano esse dal vivo oppure registrate, non devono presentare artefatti evidenti, quadrettature o scie.
Gli interventi di aggiornamento tecnologico di tutti i siti degli impianti realizzati con la precedente “programmazione PON” saranno ritenuti completati allorquando, oltre alla normale funzionalità operativa, tutti gli apparati saranno stati regolarmente presi in carico da parte delle piattaforme di “System and Network Management” del “Network Operative Center – NOC” del Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx xx Xxxxxx (XXX).
4.bis.5 - Sensori di ripresa degli impianti di precedente Programmazione PON
In relazione agli impianti realizzati con la precedente “programmazione PON”, l’Impresa, a decorrere dalla data della comunicazione di avvenuta approvazione e registrazione del presente atto negoziale di cui al precedente articolo 4, dovrà provvedere all’aggiornamento tecnologico dei sensori di ripresa ivi installati e classificabili in tre categorie:
⮚ telecamere di contesto, ovvero telecamere fisse che consentono la visione più ampia possibile dell’area inquadrata;
⮚ telecamere di osservazione, ovvero telecamere dotate della capacità di brandeggio e “zoom” dell’obiettivo (Pan, Tilt e Zoom) che assicurano una completa visione a 360° sul piano orizzontale, e 180° sul piano verticale, impedendo comunque ad un osservatore esterno di individuare l’area inquadrata;
⮚ lettori targhe, telecamere che consentono il riconoscimento delle targhe dei veicoli in transito grazie alla funzionalità di OCR.
4.bis.6 - Sistemi di sostegno dei sensori degli impianti di precedente Programmazione PON L’Impresa, sempre a decorrere dalla data della comunicazione di avvenuta approvazione e registrazione del presente atto negoziale di cui al precedente articolo 4, provvederà ad installare sensori di ripresa (sia telecamere che lettori targhe) sui medesimi sostegni che attualmente ospitano gli apparati oggetto di sostituzione, laddove possibile.
L’Impresa si dovrà far carico, in fase esecutiva, di verificare l’idoneità all’uso dei suddetti pali, garantendone la stabilità, la funzionalità e l’efficacia.
Nel caso si dovessero rendere necessarie opere accessorie al fine di garantire l’idoneità dei sostegni ai nuovi carichi, l’Impresa dovrà porre in essere ogni attività necessaria, ivi compresa la sostituzione del sostegno stesso e/o degli eventuali supporti (staffe), e produrre la relativa documentazione di idoneità. Tutte le eventuali attività autorizzative necessarie dovranno essere a carico dell’Impresa, ivi compresi eventuali oneri da esse derivanti. Qualora l’ente preposto al rilascio dell’autorizzazione imponesse particolari condizioni implementative ovvero prescrizioni installative (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo l’utilizzo di staffe di sostegno decorative ovvero il posizionamento dei pali o degli armadi in particolari posizioni per garantire l’uniformità con l’arredo urbano, ecc.), l’Impresa dovrà provvedere all’installazione secondo quanto prescritto, comunque senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione.
4.bis.7 - Sistemi di contenimento degli apparati di campo degli impianti di precedente Programmazione PON
L’Impresa, a decorrere dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione e registrazione del presente atto negoziale di cui al precedente articolo 4, provvederà alla fornitura dei “box” di
contenimento degli apparati di campo che, laddove ritenuto necessario, dovranno essere sostituiti con nuovi “box” aventi caratteristiche tecniche di seguito descritte.
L’installazione e posa in opera dovrà rispettare, ove possibile, il posizionamento originario.
Le dimensioni dei “box” dovranno essere adeguate ai fini dell’installazione di tutto l’ “hardware” necessario al funzionamento del sito.
La realizzazione di eventuali nuovi cablaggi per la messa in opera degli apparati di cui al presente Paragrafo ed a quelli precedenti dovrà essere realizzata preferibilmente internamente al palo, riducendo al minimo le componenti e la presenza di canalizzazione esterna.
Tutte le canalizzazioni esterne, qualora presenti, dovranno essere realizzate mediante fornitura in opera di tubo “TAZ” antieffrazione.
Gli apparati di contenimento dovranno essere forniti in opera comprensivi di tutto quanto necessario al loro corretto posizionamento.
4.bis.8 – Rete di trasmissione dati degli impianti di precedente Programmazione PON
L’Impresa, a decorrere dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione e registrazione del presente atto negoziale di cui al precedente articolo 4, al fine di garantire la corretta operatività, dovrà porre in essere tutte le attività volte al ripristino del normale funzionamento dei siti, compresa la realizzazione di eventuali punti di rilancio aggiuntivi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: presenza di ostacoli non rimovibili), il ripristino delle tratte di fibra ottica o radio eventualmente interrotte. L’Impresa dovrà verificare il corretto funzionamento di tutti gli apparati di rete ed effettuare l’aggiornamento del relativo “firmware” all’ultima “release” disponibile; qualora tali apparati siano non efficienti, dovrà prevederne la sostituzione con apparati aventi caratteristiche tecniche equivalenti o superiori.
L’Impresa dovrà verificare il corretto dimensionamento dell’infrastruttura di rete ed i relativi livelli prestazionali, al fine di garantire che essa sia pienamente funzionante e idonea a consentire il trasporto delle immagini e dei transiti, dai siti terminali alle sale apparati/controllo, secondo i livelli prestazionali richiesti (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo i parametri di configurazione minimi dei sistemi di ripresa e di lettura targhe).
Gli apparati di rete attualmente installati e non idonei a garantire i suddetti livelli di servizio dovranno essere sostituiti, tenendo conto dei vincoli implementativi per il dimensionamento della banda dettagliati nell’offerta tecnica.
In funzione dei mezzi trasmissivi offerti le scelte architetturali dovranno rispettare i requisiti minimi di crittografia dei flussi video, in accordo a quanto richiesto nel Provvedimento del Garante per la Privacy in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010.
L’Impresa dovrà, inoltre, prevedere la migrazione del piano di “indirizzamento IP” degli apparati di precedente “Programmazione PON” su un piano di indirizzamento, coordinato con quello relativo agli impianti di “nuova programmazione”, secondo indicazioni che saranno fornite dall’Amministrazione in fase esecutiva. Inoltre, dovrà essere implementato il protocollo di “routing OSPF”.
4.bis.9 - Bonifica dei siti e delle sale apparati e di controllo degli impianti di precedente Programmazione PON
L’Impresa, a decorrere dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione e registrazione del presente atto negoziale di cui al precedente articolo 4, dovrà procedere alla bonifica dei siti e delle sale apparati e di controllo oggetto delle attività di cui al successivo Paragrafo, nonché provvedere alla rimozione e smaltimento secondo le procedure stabilite dalle vigenti norme di settore di tutte le componenti non suscettibili di ulteriore impiego.
I sensori di ripresa e gli apparati attivi in carico contabile all’Amministrazione dovranno essere consegnati alla Zona Telecomunicazioni competente per territorio per le operazioni di scarico contabile e, successivamente, smaltiti a carico dell’Impresa.
4.bis.10 - Sale Apparati e di Controllo degli impianti di precedente Programmazione PON
L’Impresa, a decorrere dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione e registrazione del presente atto negoziale di cui al precedente articolo 4, dovrà provvedere alla sostituzione delle componenti “hardware” necessarie alla gestione e memorizzazione dei flussi video (Server e Storage), con “hardware” di nuova fornitura, opportunamente dimensionato in relazione ai nuovi dispositivi oggetto di aggiornamento tecnologico.
Inoltre l’Impresa dovrà garantire per l’ “hardware” fornito l’assistenza tecnica necessaria a soddisfare i livelli di servizio richiesti e, pertanto, all’atto della stipula del contratto dovranno essere forniti i codici prodotto relativi alle estensioni di garanzia tali da coprire tutta la durata contrattuale.
4.bis.11 - Impianti tecnici delle Sale Apparati
L’Impresa, a decorrere dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione e registrazione del presente atto negoziale di cui al precedente articolo 4, dovrà verificare il corretto funzionamento degli impianti tecnici (impianto di condizionamento, impianto elettrico, ups, etc.) a servizio delle “Sale Apparati” dei sistemi di videosorveglianza di cui trattasi.
In particolare, l’Impresa dovrà verificare che il dimensionamento ed i livelli prestazionali di tali impianti siano idonei a garantire la piena operatività dei sistemi di videosorveglianza ed eventualmente provvedere al relativo adeguamento laddove necessario.
4.bis.12 - Sale di Controllo
L’Impresa, a decorrere dalla data della comunicazione di avvenuta approvazione e registrazione del presente atto negoziale di cui al precedente articolo 4, dovrà provvedere per tutte le “Sale di Controllo” degli impianti di precedente “Programmazione PON”, alla sostituzione delle attuali postazioni di lavoro (workstation) attraverso le quali gli operatori accedono al sistema di videosorveglianza e al sistema di rilevazione transiti e lettura targhe.
4.bis.13 - Software di gestione e registrazione dei flussi video e dei transiti degli impianti di precedente Programmazione PON
L’Impresa, a decorrere dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione e registrazione del presente atto negoziale di cui al precedente articolo 4, dovrà assumere la gestione “flussi video” relativi agli impianti di precedente “Programmazione PON” gestiti mediante il software “Nice-Alpha Silver”, in analogia a quanto avviene per gli impianti di “nuova Programmazione”, nell’ottica di una gestione unificata ed uniforme di tutti gli impianti. Le licenze software “Nice-Alpha Silver” saranno messe a disposizione dall’Amministrazione.
L’Impresa, inoltre, dovrà provvedere all’aggiornamento del suddetto “software” alla versione più recente, nonché all’installazione e configurazione dei sistemi relativi “Server” e “Client”, secondo le specifiche funzionali che saranno fornite dall’Amministrazione in fase esecutiva.
L’Impresa dovrà quindi garantire, per tutta la durata del contratto, l’aggiornamento del “software” secondo i rilasci previsti dal produttore.
Per quanto concerne i dati relativi ai transiti acquisiti dai lettori degli impianti di precedente “Programmazione PON”, questi dovranno essere gestiti mediante il “software Prassel-ViMS”, in analogia a quanto avviene per gli impianti di “nuova Programmazione”, al fine di implementare una gestione unificata ed uniforme di tutti gli impianti.
Pertanto, l’Impresa dovrà provvedere alla fornitura delle licenze “software” necessarie allo scopo (tenendo conto della numerosità dei sensori, del relativo “storage” e dei “client” presenti nelle sale di controllo) ed all’installazione e alla configurazione dei sistemi relativi “Server” e “Client”, secondo le specifiche funzionali che saranno fornite dall’Amministrazione in fase esecutiva.
L’Impresa anche in tal caso dovrà garantire, per tutta la durata del contratto, l’aggiornamento del “software” secondo i rilasci previsti dal produttore.
La piattaforma di gestione dei transiti “Prassel-ViMS” dovrà essere interfacciata con la piattaforma “SCNTT” in uso al Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato di Napoli (CEN), secondo le specifiche che saranno fornite in fase esecutiva.
L’Impresa dovrà garantire per tutta la durata contrattuale l’aggiornamento delle suddette piattaforme “software”, l’assistenza evolutiva e correttiva, ed il rilascio di tutte le “patch” necessarie all’interfacciamento con gli “end-point” che nel tempo saranno forniti.
L’ Impresa dovrà provvedere, tra l’altro, a configurare correttamente i “software” di gestione di cui al presente Paragrafo in modo che, in caso di interruzione del collegamento tra un sensore di campo (telecamera di contesto/osservazione, lettore targhe) ed i “server” di registrazione/gestione, i filmati/transiti acquisiti dal sensore “in locale”, nel periodo di tempo interessato dall'interruzione, siano riversati, al successivo ripristino del collegamento, in modalità automatica, dalla “SD card” ai rispettivi “server”.
4.bis.14 - Presa in carico degli apparati degli impianti di precedente Programmazione PON da parte della piattaforma di monitoraggio IBM Tivoli
L’Impresa, a decorrere dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione e registrazione del presente atto negoziale di cui al precedente articolo 4, dovrà effettuare la presa in carico di tutti gli apparati (“end-point”, apparati di telecomunicazioni, “server”, etc..) relativi agli impianti di precedente “Programmazione PON” tramite la piattaforma di monitoraggio di cui al successivo periodo, secondo le indicazioni e nelle modalità che saranno indicate dall’Amministrazione in fase esecutiva.
Il monitoraggio dei dispositivi di campo e di sala apparati dovrà essere effettuato mediante una soluzione architetturale centralizzata di “System and Network Management” basata su piattaforma “IBM Tivoli”, installata presso il “Network Operative Center NOC” del Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx Xxxxx xx Xxxxxx (XXX).
La piattaforma di monitoraggio in parola è anch’essa oggetto di aggiornamento, nell’ambito del Lotto 1 della gara, e quindi le suddette attività dovranno essere coordinate con quelle relative al Lotto 1.
4.bis.15 - Ripristino degli impianti di Nuova Programmazione
L’Impresa, a decorrere dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione e registrazione del presente atto negoziale di cui al precedente articolo 4, dovrà provvedere alla sostituzione di tutte le componenti, sia di campo che di sala (telecamere, lettori targhe, “switch”, “server, UPS”, etc..), non funzionanti oppure non idonee a garantire i livelli prestazionali dell’impianto e ripristinare la piena funzionalità di tutti i siti.
Inoltre, laddove non sia già implementato, l’Impresa dovrà configurare il protocollo di “routing OSPF”.
4.bis.16 - Ripristino dei siti danneggiati o non funzionanti degli impianti di Nuova Programmazione
L’Impresa, a decorrere dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione e registrazione del presente atto negoziale di cui al precedente articolo 4, dovrà provvedere al ripristino di tutti i siti danneggiati o non funzionanti al fine di garantire la piena operatività degli impianti di “Nuova Programmazione”, ponendo in essere tutte le attività necessarie allo scopo, ivi compresi la sostituzione degli apparati inefficienti (telecamere, lettori, “switch”, “hiperLan”, “UPS”, etc…), il ripristino delle tratte di fibra ottica o radio eventualmente interrotte, la realizzazione di eventuali punti di rilancio aggiuntivi (nel caso di ostacoli non rimovibili), il ripristino di sostegni (pali, staffe a muro etc..) rimossi, il ripristino di cavi di alimentazione interrotti, etc.
Per gli apparati di rete (es.: “switch”) efficienti, l’Impresa dovrà aggiornarne il “firmware” all’ultima “release” disponibile, laddove necessario.
Sono a carico dell’Impresa gli eventuali oneri derivanti da interventi di terze parti che dovrà farsi carico di attivare, laddove necessario, per il ripristino della piena funzionalità dei siti (enti pubblici, gestori di energia elettrica, etc…).
Il sito oggetto di intervento si riterrà ripristinato allorquando, oltre alla normale funzionalità operativa, tutti gli apparati afferenti al sito saranno stati regolarmente presi in carico da parte delle piattaforme di “System and Network Management” del “Network Operative Center – NOC” del Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato di Napoli.
Per il ripristino dei siti dovrà essere impiegato il materiale di cui al costituito Magazzino delle parti di scorta che, all’occorrenza e nelle modalità determinate, dovrà essere opportunamente reintegrato.
Per ogni intervento di ripristino, che avrà richiesto la sostituzione di almeno una parte di ricambio, sarà computato 1 (uno) voucher, che sarà decurtato dal plafond offerto.
4.bis.17 - Sale Apparati degli impianti di Nuova Programmazione
L’Impresa, a decorrere dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione e registrazione del presente atto negoziale di cui al precedente articolo 4, in fase di progettazione esecutiva dovrà verificare lo stato di efficienza delle apparecchiature presenti nelle sale apparati e, conseguentemente, provvedere al ripristino e all’ eventuale integrazione/adeguamento necessario per garantire i livelli prestazionali richiesti a seguito degli upgrade da effettuarsi sul campo.
L’Impresa dovrà verificare se le componenti “hardware” per la gestione e la memorizzazione dei flussi video (“Server” e “Storage”) siano idonee a garantire la piena funzionalità dell’impianto e i livelli prestazionali del progetto esecutivo.
Tutte le apparecchiature “hardware” di “Sala Apparati” (“VideoServer”, “Server” di Lettura Targhe, “Storage”, “Switch di SAN”, “switch”, ect.. ) dovranno essere coperte con un servizio di assistenza adeguato al rispetto dei livelli di servizio richiesti per tutta la durata del contratto così da prevederne la sostituzione delle componenti guaste.
L’Impresa dovrà altresì provvedere all’aggiornamento del S.O. e delle altre componenti “software” e/o di virtualizzazione presenti su ogni “server/client” in modo da garantire il necessario supporto tecnico per tutto il periodo di esecuzione del contratto.
L’Impresa dovrà verificare se le componenti “hardware” ospitanti i “software” per la gestione e la memorizzazione dei flussi video (“Server e Storage”) siano idonee a garantire la piena funzionalità dell’impianto e i livelli prestazionali del progetto esecutivo.
4.bis.18 – Impianti tecnici delle sale apparati
L’Impresa, a decorrere dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione e registrazione del presente atto negoziale di cui al precedente articolo 4, dovrà verificare il corretto funzionamento degli impianti tecnici (impianto di condizionamento, impianto elettrico, “ups” etc..) a servizio delle Sale Apparati dei sistemi di videosorveglianza di cui trattasi.
In particolare, l’Impresa dovrà verificare che il dimensionamento ed i livelli prestazionali di tali impianti siano idonei a garantire la piena operatività dei sistemi di videosorveglianza ed eventualmente provvedere ad adeguarli laddove necessario.
4.bis.19 - Software di gestione e registrazione dei flussi video e dei transiti degli impianti di Nuova Programmazione
L’Impresa, a decorrere dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione e registrazione del presente atto negoziale di cui al precedente articolo 4, dovrà provvedere all’aggiornamento dei “software” “Nice-Alpha Silver” e “Prassel ViMS” alle ultime “release” disponibili.
L’Impresa, inoltre, dovrà garantire per tutta la durata contrattuale, l’aggiornamento delle suddette piattaforme “software”, l’assistenza evolutiva e correttiva, ed il rilascio di tutte le “patch” necessarie all’interfacciamento con gli “end-point” che nel tempo saranno forniti.
L’Impresa dovrà provvedere, tra l’altro, a configurare correttamente i “software” di gestione di cui al presente Paragrafo in modo che, in caso di interruzione del collegamento tra un sensore di campo (telecamera di contesto/osservazione, lettore targhe) ed i server di registrazione/gestione, i filmati/transiti acquisiti dal sensore “in locale”, nel periodo di tempo interessato dall'interruzione, siano riversati al successivo ripristino del collegamento, in modalità automatica, dalla “SD card” ai rispettivi “server”.
Per le telecamere di contesto degli impianti di “Nuova Programmazione”, dovrà essere assicurata la capacità di registrazione dei flussi video con codifica H.264, risoluzione 1920x1080@15 fps, senza transcodifica, con qualità dell’immagine priva di artefatti evidenti e/o quadrettature e/o effetti scia.
Per le telecamere di osservazione degli impianti di Nuova Programmazione, dovrà essere assicurata la capacità di registrazione dei flussi video con codifica H.264, risoluzione 1280x720@15 fps, senza transcodifica, con qualità dell’immagine priva di artefatti evidenti e/o quadrettature e/o effetti scia.
4.bis.20 - Verifica della presa in carico degli apparati da parte della piattaforma di monitoraggio presso il “Network Operative Center NOC” del CEN di Napoli
Durante la fase di ripristino dei siti, l’Impresa dovrà verificare che tutti i dispositivi di campo e di sala apparati siano presi in carico e monitorati dalla piattaforma “System and Network Management IBM Tivoli” presso il “Network Operative Center – NOC” del Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato di Napoli.
4.bis.21 - Consolidamento ed ottimizzazione dell’infrastruttura tecnologica
4.bis.21.1 - Consolidamento ed ottimizzazione delle Sale Apparati a livello provinciale
L’Impresa, a decorrere dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione e registrazione del presente atto negoziale di cui al precedente articolo 4, dovrà realizzare la proposta di consolidamento ed ottimizzazione descritta nell’offerta tecnica, documento costituente parte integrante del presente atto negoziale, che preveda, oltre al consolidamento/aggiornamento tecnologico, anche l’unificazione a livello provinciale delle piattaforme di gestione degli impianti di “Nuova Programmazione” per le province di Foggia, Bari e Lecce.
Nello specifico, tali attività dovranno prevedere:
I. il consolidamento ed unificazione delle “Sale Apparati” a livello provinciale degli impianti di “Nuova Programmazione” insistenti nelle provincie di Foggia, Bari e Lecce;
II. aggiornamento tecnologico delle “Sale Apparati” degli impianti di “Nuova Programmazione” insistenti nelle provincie di Brindisi e Taranto;
III. aggiornamento tecnologico delle “Sale Apparati” degli impianti di “precedente Programmazione”.
Per il punto I, la realizzazione dovrà essere finalizzata al consolidamento/unificazione dei sistemi di videosorveglianza e di rilevazione transiti e lettura targhe afferenti ad una medesima provincia, nonché al consolidamento/unificazione dei relativi sistemi di “storage”. La realizzazione di unificazione dovrà comunque mantenere l’attuale dislocazione delle Sale di Controllo, mediante la predisposizione di appositi profili-utente sui “server” di gestione. La realizzazione dovrà dunque prevedere la creazione di
un’unica Sala Apparati a livello provinciale, con “sistemi server” unificati, a cui dovranno afferire i flussi video ed i transiti rilevati da tutti i dispositivi installati nel territorio della provincia. Laddove si renda necessario un “upgrade” dell’infrastruttura di rete (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: “upgrade” banda passante) per realizzare l’unificazione delle Sale Apparati a livello provinciale, sarà onere dell’Impresa provvedere alla sua realizzazione.
Tale attività dovrà essere coordinata con l’eventuale proposta di “Ottimizzazione dell’infrastruttura di rete degli impianti” di cui al capitolato tecnico.
La proposta di consolidamento, unificazione a livello provinciale ed aggiornamento tecnologico delle Sale Apparati (punti I, II e II), dovrà essere realizzata su “hardware” di nuova fornitura che rispetti i requisiti tecnici di cui all’offerta tecnica, documento costituente parte integrante del presente atto negoziale.
Resta inteso che la soluzione dovrà essere realizzata in opera comprensiva di tutto quanto necessario a renderla funzionante (cavetteria, cablaggio elettrico, cablaggio di rete, patch cord, fibra ottica, etc…). Nel caso in cui si forniscano soluzioni “Server” di tipo “blade”, si dovranno prevedere in fornitura anche i necessari sistemi “Enclosure” opportunamente dimensionati.
4.bis.21.2 – Apparati hardware per il consolidamento e l’ottimizzazione
Entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni solari , l’Impresa provvederà a proprie spese al:
A) trasporto, scarico e collocazione delle apparecchiature oggetto di fornitura nei locali dell’Amministrazione c/o siti delle province interessate;
B) redazione e successiva consegna di un documento attestante l’avvenuta esplicazione delle attività di cui al precedente capoverso, controfirmato per approvazione dal Direttore dell’esecuzione del contratto di cui al precedente articolo 3.
L’attività di consegna si intende comprensiva di ogni onere relativo all’imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna “al piano”.
Nello specifico sono oggetto di fornitura:
⮚ Video Server;
⮚ Telecamere di contesto ed osservazione;
⮚ Server di lettura targhe;
⮚ Sottosistema di “storage”;
⮚ “Switch” di rete.
Le apparecchiature e i software forniti restano di proprietà dell’Impresa fino alla data di approvazione del collaudo/verifica e di conseguenza, fino a tale data, saranno in carico all’Impresa tutti i rischi per
perdite e danni alle apparecchiature in fornitura durante il trasporto e la sosta nei locali dell’Amministrazione, fatta salva la responsabilità dell’Amministrazione qualora le perdite e i danni siano ad essa imputabili e qualora nell’accertamento, risultasse la necessità di provvedere alla sostituzione parziale o totale della merce pervenuta danneggiata e/o resa inservibile durante il trasporto, l’Impresa effettuerà la sostituzione del materiale, nel più breve tempo possibile; tale periodo verrà considerato - agli effetti di eventuali ritardi - come tempo impiegato per la fornitura.
4.bis.22 – Opere e materiali accessori
Per le implementazioni richieste, riferite sia ai dispositivi di campo sia alle Sale Apparati/Controllo, l’Impresa dovrà farsi carico degli interventi accessori necessari tutti inclusi e nulla escluso, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, adeguamento impianto elettrico, adeguamento impianto condizionamento, reti a cablaggio strutturato, opere edili accessorie, etc..
Si intendono compresi nella fornitura, anche se non esplicitamente indicati, tutti i materiali necessari alla posa in opera degli apparati in fornitura: tubazioni/canalizzazioni e per il collegamento delle telecamere o dei lettori targhe, prese, scatole, cavi, interruttori, quadri elettrici, etc..
I siti e gli impianti realizzati dovranno essere certificati secondo la normativa vigente.
Tutti gli interventi dovranno essere concordati preliminarmente con l’Amministrazione per il tramite del Direttore dell’Esecuzione del contratto di cui al precedente articolo 3.
In fase di esecuzione dell’appalto sarà possibile acquisire informazioni e documentazione di dettaglio sull’attuale infrastruttura impiantistica delle Sale Apparati e Controllo.
Articolo 5 (Servizi)
5.1 - Servizi di presidio presso il “Network Operative Center NOC” del CEN di Napoli
L’Impresa, a decorrere dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione e registrazione del presente atto negoziale di cui al precedente articolo 4, per tutta la durata del contratto erogherà un servizio di presidio presso il “Network Operative Center – NOC” del Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato di Napoli, il cui compito è la gestione della piattaforma di monitoraggio, “trouble ticketing” e “Asset Management”, relativamente ai soli siti e apparati oggetto del presente Lotto.
In particolare, l’Impresa, cui sarà dato accesso alla piattaforma di monitoraggio per la gestione del dominio di propria competenza, operando sotto la supervisione del cennato “NOC”, dovrà garantire:
⮚ la definizione dell’ “asset” da sottoporre a monitoraggio;
⮚ l’individuazione e la configurazione dei parametri e delle soglie in base ai quali effettuare il monitoraggio dell’ “asset”;
⮚ la configurazione dell’”asset” per l’integrazione con la piattaforma di monitoraggio, con particolare riferimento alla configurazione di rete, l’attivazione dei “protocolli SNMP e/o ICMP” e l’installazione di “agent Tivoli”;
⮚ il supporto all’Amministrazione per la configurazione del “dominio” ed il caricamento dell’”asset” sia sulla piattaforma di monitoraggio che sul sistema di “trouble ticketing”;
⮚ la gestione del “change management” a partire da eventi di tipo “trouble ticketing” per cui la risoluzione possa dover richiedere attività di sostituzione di “asset” o componenti di “asset”. Parimenti si richiede che ogni modifica alla configurazione degli strumenti di “monitoring” passi attraverso specifico processo di “change management”, gestito sempre all'interno dello strumento di “ticketing”;
⮚ l’esecuzione delle “discovery”;
⮚ il “troubleshooting” dei problemi attraverso l’analisi degli allarmi;
⮚ il supporto all’Amministrazione per l’implementazione della “root cause analysis” (RCA);
⮚ il supporto all’Amministrazione nella configurazione delle relazioni gerarchiche tra apparati;
⮚ il costante allineamento automatico tra allarmi e “ticket”;
⮚ l’apertura dei “ticket” per i soli apparati effettivamente guasti;
⮚ l’identificazione degli apparati effettivamente guasti laddove fossero presenti sistemi intermedi tra i sensori di campo ed i sistemi centrali (cosiddetti “mini pc”);
⮚ l’apertura di un singolo “ticket” per gli apparati in “flapping” (stato delle interfacce fluttuanti);
⮚ l’implementazione del monitoraggio degli “storage” e dei “database” di tutti i sistemi periferici e centrali;
⮚ l’adozione di una “naming convention” che consenta di individuare univocamente e facilmente sia i lettori di targa che le telecamere su tutte le piattaforme di monitoraggio;
⮚ il consolidamento dei collegamenti in ponte radio che presentano grosse instabilità;
⮚ il supporto all’Amministrazione nelle attività di supervisione e gestione della piattaforma.
L’Impresa avrà accesso anche al sistema di “trouble ticketing” e ad altri moduli della piattaforma di monitoraggio che l’Amministrazione individuerà e dovrà inserire tutte le informazioni relative agli interventi tecnici.
Il servizio di presidio richiesto dovrà essere erogato dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00, mediante una risorsa con competenze professionali specifiche che, in particolare, dovrà possedere documentata esperienza sui sistemi in parola, dovrà essere in possesso di certificazioni professionali sulla piattaforma “IBM Tivoli”, come dettagliato di seguito.
L’accesso alle piattaforme tecnologiche sarà garantito dall’Amministrazione tramite una postazione installata nei locali del “Network Operative Center – NOC” del Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato di Napoli.
Le singole presenze del personale impiegato nell'erogazione dei servizi oggetto della fornitura saranno registrate e mensilmente dovrà essere compilato per l'Amministrazione un riepilogo delle giornate lavorative prestate, suddivise per figure professionali.
Il personale impegnato, in modo continuativo, sulla fornitura oggetto del presente atto negoziale non potrà essere distolto dalle sua normali attribuzioni o impegnato per altri progetti.
Con cadenza trimestrale dovrà essere prodotto dall’Impresa un documento di reportistica che riporti i livelli di servizio (SLA) rilevati nel periodo di osservazione, evidenziando eventuali discordanze con i valori contrattualmente previsti.
L'Amministrazione potrà verificare la professionalità del personale impiegato nell'erogazione dei servizi durante il periodo in esame, utilizzando come parametri di qualità l'adeguatezza delle competenze, l'efficacia e l'efficienza degli interventi.
Qualora una singola valutazione risultasse insufficiente, l’Impresa sarà tenuta, su richiesta dell’Amministrazione, a sostituire il personale coinvolto.
Il servizio sarà consuntivato su base trimestrale a fronte di una dichiarazione di avvenute prestazioni favorevoli da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto.
L’Impresa avrà facoltà di proporre, senza oneri aggiuntivi, soluzioni finalizzate ad agevolare le operazioni di monitoraggio suddette da parte dell’Amministrazione.
Il mancato rispetto degli impegni indicati al presente articolo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 16.
(articolo completabile solo a seguito di presentazione offerta)
5.2 - Servizio di gestione ed assistenza programmata degli impianti
L’Impresa, successivamente alla data di ricezione della comunicazione di avvenuta approvazione e registrazione del presente atto negoziale di cui al precedente articolo 4, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, erogherà un servizio di assistenza programmata per tutti i siti di campo, le sale apparati e di controllo, e, più in generale, per tutte le componenti tecnologiche connesse agli impianti in argomento.
Per “assistenza programmata” si intendono tutte le attività ed interventi a carico dell'Impresa (revisioni e/o verifiche) finalizzate alla prevenzione di guasti, di situazioni di pregiudizio, anche se derivanti da
obblighi di legge specifici, e comunque mirate a mantenere in piena efficienza gli impianti e gli apparati in parola.
Tali attività si dovranno effettuare secondo le modalità e periodicità prestabilite nel “piano di assistenza programmata”, di cui si dirà nel seguito del presente Paragrafo.
Le attività rientranti nell’assistenza programmata ricomprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
• la manodopera e i mezzi d'opera necessari, le parti di ricambio e i materiali di uso e consumo e quelli di normale utilizzo nonché le dotazioni antinfortunistiche;
• gli interventi di pulizia, ritaratura, messa a punto, eliminazione di anomalie ed ogni altra attività ritenuta necessaria a seguito dei normali controlli;
• le movimentazioni in genere e le operazioni per lo smontaggio ed il rimontaggio di pannelli rimovibili, ivi inclusi controsoffitti e pavimenti flottanti, comunque necessarie per eseguire interventi manutentivi anche, eventualmente, di terzi.
L’assistenza tecnica programmata dovrà riguardare, oltre a tutti gli apparati installati presso i siti terminali, anche la rete di trasmissione in fibra ottica ed i dispositivi in esercizio presso le Sale Apparati e di Controllo, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo “server” di gestione e memorizzazione, dispositivi di visualizzazione a parete, workstation, tastiere “joystick” per il controllo dei brandeggi, “UPS”, etc.
Al termine di ogni operazione di assistenza programmata, l’Impresa ha l’obbligo di redigere la scheda dell'intervento effettuato, riportandola anche in un apposito “Registro di manutenzione/Scheda di intervento” che dovrà essere appositamente predisposto, il cui formato sarà concordato con l’Amministrazione per il tramite del Direttore dell’Esecuzione del contratto di cui al precedente articolo 3 e che deve contenere, almeno, le seguenti indicazioni:
• la data della prestazione;
• l’indicazione del sito presso cui si è operato;
• la descrizione analitica dell'intervento effettuato;
• la durata della prestazione e le caratteristiche significative dello stesso;
• tipologia e quantità dei materiali eventualmente sostituiti o forniti.
Le “Schede intervento” dovranno essere consegnate in formato elettronico alla Zona Telecomunicazioni competente territorialmente.
Tutte le attività svolte dall’Impresa dovranno essere eseguite nel pieno rispetto delle norme vigenti in campo di segretezza e confidenzialità dei dati aziendali.
L’Impresa erogherà il servizio in argomento secondo quanto previsto nel “Piano di progetto esecutivo” e nel “Piano di assistenza programmata”, nel quale dovranno essere fornite indicazioni sulle modalità di organizzazione ed erogazione del suddetto servizio.
Esso dovrà prevedere delle visite differenziate per tipologie e con cadenza almeno quadrimestrale, volte ad eseguire tutti i controlli e le verifiche necessarie a rilevare lo stato di funzionamento degli apparati ed eventualmente eseguire le regolazioni o le configurazioni utili a ripristinare i normali parametri di esercizio.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si riporta un elenco di verifiche e controlli che dovranno essere effettuati dall’Impresa, per il buon funzionamento degli apparati:
1. verifica della corretta alimentazione delle apparecchiature di campo;
2. controllo dell’efficienza del circuito elettronico anti-appannamento;
3. verifica funzionalità ed eventuale controllo delle apparecchiature di rete dati;
4. verifica e regolazione dei dati di targa delle telecamere;
5. controllo e pulizia degli obiettivi;
6. messa a punto dei parametri di focale, sensibilità e automatismi;
7. controllo e pulizia dei sistemi di contenimento e dell’eventuale sistema di raffreddamento;
8. pulizia di eventuali fari;
9. controllo dei cavi di allacciamento e dei connettori;
10. sostituzione delle parti di consumo.
Il “Piano di assistenza programmata” dovrà essere approvato dall’Amministrazione per il tramite del Direttore dell’Esecuzione del contratto di cui al precedente articolo 3 e dovrà contenere la programmazione delle visite, le tipologie di controlli e di verifiche che saranno eseguite.
Nel caso in cui la valutazione del “Piano di assistenza programmata” risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto.
Trascorsi tali 10 (dieci) giorni, qualora il suddetto “Piano di assistenza programmata” non sia ancora disponibile o la successiva verifica di conformità risulti ancora negativa, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
L’esito di tale verifica sarà comunicato all’Impresa a mezzo di lettera A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione.
Le date di esecuzione degli interventi di cui al “Piano di assistenza programmata” dovranno essere preventivamente concordate con il Direttore dell’esecuzione del contratto con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi.
Gli interventi di assistenza dovranno essere effettuati da personale altamente specializzato, formato secondo i disciplinari tecnici originali, e dotato di tutta la necessaria strumentazione e idonea attrezzatura.
Il mancato rispetto dei termini e degli impegni indicati al presente Paragrafo compresi quelli preventivamente concordati comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 16.
(articolo completabile solo a seguito di presentazione offerta)
5.3 Assistenza correttiva con metodologia “Full Swap Service”
L’Impresa, successivamente alla data di ricezione della comunicazione di avvenuta approvazione e registrazione del presente atto negoziale di cui al precedente articolo 4, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, erogherà per tutta la durata del contratto un servizio di “assistenza tecnica correttiva” volto a ripristinare la piena funzionalità degli impianti in caso di guasti o anomalie che determinano interruzioni o malfunzionamenti al sistema di videosorveglianza.
Al fine di ridurre al minimo le interruzioni alla normale operatività degli impianti, il servizio in parola dovrà essere implementato con uno “Switch” di rete a metodologia del tipo “Full Swap Service” che deve prevedere la sostituzione immediata dei dispositivi o delle parti guaste o non funzionanti, con dispositivi o parti di ricambio immediatamente disponibili e prelevati dal “Magazzino delle parti di scorta” di cui al successivo articolo 6.
Potranno essere effettuate riparazioni sul posto esclusivamente per i componenti che presentino segni di usura, decadimento, logoramento, esaurimento e/o obsolescenza tali che la loro eventuale riparazione in loco, ricondizionamento o riutilizzo non comporti un degrado della qualità o delle caratteristiche funzionali o prestazionali del sistema.
Le componenti prelevate potranno essere, laddove possibile, ricondizionate e rese disponibili per nuovi interventi; in caso contrario dovranno essere smaltiti a carico dell’Impresa, previa esecuzione delle previste operazioni di scarico contabile effettuate di concerto con la Zona Telecomunicazioni competente per territorio.
Per ogni intervento di assistenza correttiva l’Impresa dovrà mettere a disposizione tutti i materiali necessari ad eseguire le attività finalizzate a ripristinare il normale funzionamento degli impianti, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, attrezzi, cavetteria, materiali di consumo etc.
Il servizio dovrà essere erogato attraverso una struttura operativa composta da almeno 3 (tre) squadre di tecnici opportunamente equipaggiate in grado di intervenire contemporaneamente su richiesta da parte del “Network Operative Center – NOC” del Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato di Napoli.
Nel “servizio di assistenza correttiva” con modalità “Full Swap Service” si intendono compresi tutti gli interventi a prescindere dalle cause che li hanno generati, ovvero anche gli interventi necessari a ripristinare l’operatività degli impianti in seguito a guasti causati da calamità naturali, atti di vandalismo, incidenti stradali o da terze parti.
Si considerano altresì attività di assistenza correttiva:
⮚ interventi non periodici per la messa a norma degli impianti, a seguito dell’individuazione di interventi di adeguamento impiantistico, secondo la normativa vigente ovvero ogni intervento che richieda la sostituzione degli apparati non più riparabili;
⮚ operazioni da eseguirsi in situazioni impreviste, di emergenza, riparazioni urgenti, situazioni che richiedano interventi immediati, finalizzati a garantire o ripristinare la continuità di esercizio.
Si precisa che gli interventi di assistenza tecnica correttiva dovranno riguardare tutte le componenti attive e passive che compongono l’impianto, sia i siti terminali sia le sale apparati e di controllo e l’infrastruttura di trasmissione dati.
Gli interventi di assistenza tecnica correttiva saranno ritenuti completati allorquando, oltre alla normale funzionalità operativa, tutti gli apparati saranno stati regolarmente presi in carico da parte delle piattaforme di “System and Network Management” del “Network Operative Center –NOC” del Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato di Napoli.
Il servizio potrà essere attivato dal presidio presente presso il suddetto “NOC” del Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato di Napoli attraverso la piattaforma di monitoraggio centralizzato o mediante segnalazione da parte degli operatori interessati.
Per il servizio di “assistenza tecnica correttiva”, l’Impresa dovrà garantire un “plafond” di almeno 1000 (mille) “voucher di intervento”, valutato sulla scorta delle statistiche degli interventi effettuati nell’ultimo periodo di manutenzione degli impianti.
Nel caso in cui un intervento di assistenza tecnica correttiva richieda la sostituzione di almeno una parte di ricambio l’Amministrazione computerà 1 (uno) voucher.
A seguito di un intervento del suddetto tipo, nr. 1 voucher sarà decurtato dal “plafond” offerto.
Si precisa che un intervento su un unico sito che preveda la sostituzione di più parti di ricambio e che determini il ripristino della normale funzionalità di più siti (es.: sostituzione di un apparato “HiperLan” di un sito di concentrazione), sarà computato come unico “voucher”.
Inoltre un intervento su più siti che preveda la sostituzione di più parti di ricambio e che determini il ripristino della normale funzionalità di un unico “end point” (es.: sostituzione di un apparato “HiperLan” di un sito di concentrazione) sarà computato come unico “voucher”.
La Zona Telecomunicazioni territorialmente competente, per il tramite del Direttore dell’Esecuzione del contratto, verificherà, con cadenza mensile, l’effettiva esecuzione degli interventi sulla scorta delle “Schede di intervento Assistenza correttiva” opportunamente redatte e validate e computerà il numero di “voucher” relativo agli interventi effettuati, secondo le modalità sopra descritte.
Qualora, nell’ambito della durata del contratto (24 mesi), si esaurisca il “plafond” degli interventi offerti l’Impresa dovrà garantire la continuità delle attività di assistenza e, se si rendessero necessari ulteriori interventi con sostituzione di parti di ricambio (voucher), questi saranno commissionati “ad hoc” e dovranno essere eseguiti alle stesse condizioni economiche e con gli stessi livelli di servizio.
Al termine di ogni servizio professionale di assistenza tecnica, l’Impresa dovrà rilasciare per iscritto una descrizione dell’intervento effettuato con la Dichiarazione di Conformità alle norme in materia (D.Lgs 196/03 e al Provvedimento Generale sulla Videosorveglianza del 29/04/2004).
La mancata esecuzione delle attività previste al presente Paragrafo comporterà l’applicazione delle specifiche penalità di cui al successivo articolo 16.
(articolo completabile solo a seguito di presentazione offerta)
Articolo 6
(Magazzino e gestione delle scorte)
L’Impresa dovrà provvedere alla definizione, dimensionamento e conseguente costituzione di un “Magazzino delle parti di scorta”, che sarà utilizzato per la gestione del servizio di assistenza tecnica. L’approvvigionamento delle parti di ricambio è un’attività necessaria e propedeutica al modello operativo di conduzione richiesto secondo il paradigma “Full Swap Service”.
Attraverso tale magazzino l’Impresa dovrà garantire il mantenimento in efficienza del sistema secondo le modalità di cui al paragrafo precedente e nel rispetto degli “SLA” richiesti.
La gestione delle scorte è a totale carico e sotto la responsabilità dell’Impresa, che dovrà garantire un adeguato rifornimento dello stesso nel corso della gestione del servizio.
L’operatività del magazzino scorte dovrà essere assicurata, in ogni caso, entro 60 (sessanta) giorni solari dalla stipula del contratto.
Il materiale e gli apparati contenuti nel magazzino saranno presi in carico dall’Amministrazione solo successivamente alla verifica della presa in carico degli apparati dalla piattaforma “System and Network Management IBM Tivoli” presso il “Network Operative Center – NOC” del Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato di Napoli.
Il “magazzino delle parti di scorta” dovrà essere costituito presso locali messi a disposizione dall’ Impresa nell’ambito regionale di riferimento in relazione al presente Lotto, con oneri a suo totale carico. Tali locali dovranno essere idonei a conservare in perfetto stato i beni ivi custoditi ed essere dotati di adeguati sistemi di sicurezza (es. sistemi antintrusione, controllo accessi, etc.).
Gli apparati forniti dall’Impresa per costituire il “Magazzino delle parti di scorta” dovranno essere esclusivamente nuovi di fabbrica, di marca primaria, conformi ai requisiti tecnici espressi nel capitolato tecnico, documento costituente parte integrante del presente atto negoziale, e rappresentanti lo stato dell’arte della tecnologia.
Per ogni tipologia di dispositivo dovranno essere forniti apparati della stessa marca e dello stesso modello per tutta la durata del contratto.
Resta inteso che per gli “end-point” installati in sostituzione di quelli danneggiati dovrà essere garantita la piena integrazione con il software di gestione delle videosorveglianze “Nice-Alpha Silver”, con il sistema di gestione dei transiti “Prassel-ViMS” e con la piattaforma di monitoraggio “IBM Tivoli”, mediante apposite dichiarazione di compatibilità rilasciate dai produttori dei “software” da presentarsi in sede di offerta tecnica.
In caso di mancata integrazione degli apparati offerti con i “software di gestione” di cui al capitolato tecnico (“Nice-Alpha Silver”, “Prassel-ViMS”, “IBM Tivoli”, “Ericsson Service On”), gli apparati saranno considerati non funzionanti e sarà applicata una penale secondo i relativi livelli di servizio.
Qualora nel corso dell’esecuzione dell’appalto si ritenesse necessario incrementare il numero di parti di ricambio rispetto ai quantitativi inizialmente stimati, per garantire la necessaria operatività dell’infrastruttura tecnologica, gli oneri derivanti dall’acquisto dei dispositivi aggiuntivi saranno completamente a carico dell’Impresa.
Inoltre sarà nella piena responsabilità della stessa assicurare la disponibilità tempestiva per garantire il rispetto dei “livelli di servizio” richiesti e così assicurare la normale operatività del sistema di videosorveglianza.
Il mancato rispetto dei tempi di cui al presente Paragrafo comporterà l’applicazione delle specifiche penalità di cui al successivo articolo 16.
(articolo completabile solo a seguito di presentazione offerta)
Articolo 7
(Help Desk - Reperibilità)
7.1 – Help desk
Per tutte le attività connesse con la gestione del servizio di assistenza tecnica, l’Impresa metterà a disposizione un servizio di “Help-desk” che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative a richieste di informazione ed assistenza tecnica correttiva per malfunzionamento delle apparecchiature e dei “software di base e d’ambiente”.
Il servizio di “help desk” dovrà provvedere a:
⮚ ricevere e registrare le richieste di assistenza tecnica correttiva;
⮚ attivare la struttura di assistenza tecnica correttiva;
⮚ controllare i processi di risoluzione delle richieste di assistenza e verificarne gli esiti;
⮚ informare i referenti dell’Amministrazione sullo stato dell’intervento;
⮚ aggiornare il Presidio presso il “Network Operative Center – NOC” del Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato di Napoli sullo stato degli interventi di assistenza tecnica correttiva;
⮚ elaborare ed analizzare le statistiche sugli interventi.
Il servizio di “Help Desk” potrà essere attivato mediante contatto sia telefonico (numero Verde gratuito per il chiamante ovvero numero/i telefonico/i di rete fissa) sia con posta elettronica.
Il servizio dovrà essere attivo dalle ore 8:00 alle ore 17:00 5 gg su 7 per un periodo di 24 mesi. 7.1.1 – Livelli di servizio Help - desk
Per il servizio di “Help Desk” dovranno essere garantiti i seguenti livelli minimi di servizio sui tempi massimi di attesa:
1. Risposta entro 30”, per l’80% delle chiamate ricevute;
2. Risposta entro 60”, per il 20% delle chiamate ricevute;
3. La percentuale delle chiamate entranti perdute non deve essere superiore al 4%.
Ad ogni richiesta di assistenza tecnica correttiva, il “call center” deve assegnare un numero progressivo identificativo della chiamata.
Tale identificativo, unitamente alla data e all’ora di registrazione, deve essere comunicato al richiedente contestualmente alla chiamata (ovvero, in caso di richiesta a mezzo email, immediatamente dopo la ricezione della richiesta medesima).
Il mancato rispetto dei termini indicati al presente articolo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 16.
7.2 – Reperibilità
L’Impresa dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione un servizio di reperibilità, finalizzato a garantire interventi di assistenza tecnica correttiva a fronte di esigenze particolarmente critiche generate a seguito di eventi imprevedibili, con le seguenti modalità di erogazione:
⮚ Copertura oraria: dalle ore 08:00 alle ore 17:00;
⮚ Giornate: Sabato, Domenica e giorni festivi.
A seguito della chiamata di reperibilità, accertata l’effettiva esigenza, si dovrà attivare il servizio di ripristino secondo le modalità di cui al precedente articolo 5, Paragrafo 5.2, del presente atto negoziale. Tale servizio sarà attivato solamente per interventi classificati come “urgenti ed inderogabili” dall’Amministrazione.
Si precisa che anche le richieste di intervento effettuate in regime di reperibilità dovranno essere tracciate e gestite all’interno della piattaforma di “System and Network Management” messa a disposizione dall’Amministrazione e dovrà comunque essere garantito l’aggiornamento della piattaforma di “Asset Management”
Il mancato rispetto dei termini indicati al presente articolo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 16.
Articolo 8 (Project Management)
È oggetto del presente atto negoziale anche l’erogazione a cura dell’Impresa di un servizio di supporto funzionale e di Program/Project Management per la gestione dell’appalto.
Il servizio dedicato alle attività di “program management” si inserisce a partire dalla fase di “presa in carico” della fornitura e costituisce un elemento fondamentale per assicurare una corretta azione di governo del contratto.
Tale servizio comprende una serie di attività di verifica e controllo, sia in fase iniziale che in corso d’opera, del corretto andamento delle attività di erogazione dei servizi (sia infrastrutturali che applicativi) sia in relazione al rispetto dei requisiti contrattuali che al raggiungimento degli obiettivi sanciti contrattualmente con l’Amministrazione.
L’Impresa nell’ambito di tale servizio dovrà pertanto assicurare le seguenti attività:
⮚ la gestione delle attività e la pianificazione di dettaglio con consuntivazione delle attività, monitoraggio dell'effettiva erogazione di servizi e dei prodotti, valutazione sullo stato di avanzamento dei lavori analizzando gli scostamenti rispetto ad obiettivi, tempi, costi e utilizzo di risorse;
⮚ la gestione di eventuali varianti in corso d'opera richieste dall’Amministrazione comprendenti l’identificazione delle cause, endogene ed esogene al contratto, tali da rendere le medesime necessarie, la valutazione tecnica ed economica delle varianti, la revisione dei documenti contrattuali a seguito dell’accettazione delle varianti;
⮚ la gestione di eventuali non conformità rispetto alle prestazioni previste nel contratto (costi, tempi, quantità e qualità di prodotti e servizi) attraverso l’identificazione delle cause della non conformità, l’identificazione degli interventi ritenuti opportuni per sanare la non conformità ed, infine, il controllo della loro attuazione e verifica degli esiti;
⮚ l’assistenza alla “presa in carico” che consiste nel fornire supporto all’Amministrazione nel riscontro della conformità dei prodotti installati sul territorio e nella progettazione dei sistemi a supporto della fornitura. Per ogni bene/servizio da collaudare l’Impresa avrà il compito di specificare nel dettaglio i requisiti funzionali e di qualità, e per questi ultimi, i valori di soglia previsti dall’ atto contrattuale e le metriche da adottare.
I dati rilevati dovranno essere sintetizzati in tabelle ed indicatori ed analizzati nel contesto contrattuale evidenziando le tendenze nel tempo tramite la produzione di diagrammi e grafici.
L’analisi dei dati prevede aggregazione degli stessi in indicatori sintetici:
⮚ rappresentazione di dati ed indicatori (tabelle, grafici, diagrammi);
⮚ analisi delle serie storiche;
⮚ valutazione del rispetto dei valori soglia e analisi degli scostamenti;
⮚ commento ed interpretazione di dati ed indicatori;
⮚ memorizzazione dei risultati dell’analisi (tabelle, grafici, diagrammi, commenti) all’interno della “BIP (Base Informativa di Progetto)”.
Il risultato dell’attività di erogazione è costituito da un insieme di documenti, alcuni da realizzare “una tantum”, altri con cadenza periodica. Essi sono:
⮚ rendiconto contratto oggetto di direzione lavori, prodotto periodicamente trimestralmente per fornire un quadro aggiornato sullo stato della fornitura;
⮚ rapporto andamento contratto oggetto di direzione lavori;
⮚ stato di avanzamento del servizio di direzione lavori, con lo scopo di rendicontare le attività svolte dall’Impresa durante il periodo di riferimento e di rappresentare lo stato di avanzamento delle attività rispetto al piano delle attività di direzione lavori;
⮚ analisi delle eventuali varianti in corso d’opera.
In relazione alla complessità del progetto, tenendo anche in considerazione della necessità di organizzare le attività di assistenza sul territorio, il servizio di “Program Management” dovrà essere organizzato con una struttura di “PMO (Project Management Office)” a supporto, il cui dettaglio di dimensionamento dovrà essere indicato in offerta.
(articolo completabile solo a seguito di presentazione offerta)
Articolo 9
(Piano di progetto esecutivo)
Entro il termine di 60 (sessanta) giorni solari, l’Impresa dovrà produrre un apposito “Piano di progetto esecutivo” che riporti, per ognuna delle attività preventive, una descrizione delle risorse impiegate, della durata stimata e delle eventuali interdipendenze temporali da utilizzare per le attività di pianificazione e controllo ritenute determinanti per la corretta realizzazione del progetto secondo i modi e i tempi prefissati; inoltre dovrà riportare l’indicazione delle componenti oggetto di intervento, le soluzioni tecnologiche offerte ed i relativi criteri di dimensionamento, le informazioni di dettaglio delle configurazioni da adottare, i dettagli implementativi ed il crono-programma delle attività, il tutto nel rispetto dei requisiti minimi indicati nell’offerta tecnica parte integrante del presente atto negoziale.
Tale “Piano di progetto esecutivo” sarà sottoposto a valutazione e approvazione da parte dall’Amministrazione per mezzo del Direttore dell’esecuzione del contratto entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla presentazione degli stessi.
Nel caso in cui la valutazione del “Piano di progetto esecutivo” risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto.
Trascorsi tali 10 (dieci) giorni, qualora il suddetto “Piano di progetto esecutivo” non sia ancora disponibile o la successiva valutazione risulti ancora negativa, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
L’esito di tale valutazione sarà comunicato all’Impresa a mezzo di lettera A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione.
Il mancato rispetto dei termini indicati al presente articolo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 16.
Articolo 10
(Verifiche e dichiarazione di conformità) 10.1 – Verifiche di conformità
L’Impresa, entro il termine di 180 (centottanta) giorni solari decorrenti dalla data della comunicazione di avvenuta approvazione e registrazione del presente atto negoziale di cui al precedente articolo 4, dovrà approntare alla verifica di conformità tutte le realizzazioni oggetto di attività preventive di cui al precedente articolo 4, Paragrafo 4.bis.1.
Le verifiche di conformità sono tese a verificare la corrispondenza delle forniture degli apparati e dei prodotti “software”, nonché delle opere eseguite, alle specifiche e alle indicazioni del presente atto negoziale e relativi documenti tecnici allegati, ed alla verifica del corretto funzionamento della totalità degli apparati e dei sistemi “software” oggetto della presente fornitura.
Le verifiche di conformità saranno eseguite da una Commissione appositamente nominata dall’Amministrazione e saranno certificati con appositi verbali.
Le operazioni di verifica di conformità verranno svolte con le seguenti modalità:
o Verifica inventariale del “Magazzino delle parti di Scorta”, presso un locale messo a disposizione dall’Impresa, per il controllo della conformità del materiale costituente il magazzino di scorta predisposto;
o Verifica di Conformità relativa all’esecuzione delle attività di “Aggiornamento Tecnologico degli impianti di precedente Programmazione”;
o Verifica di Conformità relativa all’esecuzione delle attività di “Ripristino degli impianti di Nuova programmazione”
⮚ All’uopo, l’Impresa dovrà:
o redigere e consegnare un piano contenente l’articolazione delle prove proposte per la verifica di conformità che dovrà essere sottoposto a preventiva accettazione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto;
o accettare che le verifiche di conformità comprendano, come parte integrante, le prove indicate dall’Amministrazione.
La Commissione all’uopo nominata potrà richiedere, a propria discrezione, l’effettuazione di “test a campione” sulle forniture e l’impresa dovrà mettere a disposizione quanto necessario per l’esecuzione di tali prove.
L’esito favorevole della verifica di conformità non esonera l’Impresa da vizi o difetti non riscontrati durante le relative operazioni di verifica di conformità.
Qualora nell’accertamento risultasse la necessità di provvedere alla sostituzione parziale o totale della merce pervenuta danneggiata e/o resa inservibile durante il trasporto, l’Impresa dovrà effettuare la sostituzione del materiale, nel più breve tempo possibile; e tale periodo verrà considerato - agli effetti di eventuali ritardi - come tempo impiegato per la fornitura.
L’Impresa dovrà garantire tutta l’assistenza necessaria e mettere a disposizione tutte le apparecchiature e mezzi necessari all’effettuazione delle verifiche.
Il mancato rispetto dei termini indicati al presente articolo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 16.
10.2 – Dichiarazione di conformità
L’Impresa, al termine dei lavori, è tenuto a rilasciare all’Amministrazione la dichiarazione di conformità degli impianti, come richiesto dal D.M. 37/2008.
L’Impresa dovrà fornire, in allegato alla dichiarazione di conformità dell’impianto a regola dell’arte, gli elaborati grafici del progetto esecutivo, firmati da un tecnico abilitato con iscrizione all'albo professionale, quale rappresentante tecnico della ditta installatrice, nonché la documentazione “as-built” degli impianti realizzati.
Nell'ipotesi di mancata produzione della predetta “Dichiarazione di conformità” l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con l’incameramento dell’intero deposito cauzionale nonché all’esecuzione in danno dell’Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
Articolo 11
(Scioperi e cause di forza maggiore)
Eventuali scioperi nazionali delle maestranze, purché tempestivamente denunciati entro 48 (quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.
I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda.
Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano all'Impresa di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta dell'Impresa e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, e comunque per non oltre 30 (trenta) giorni.
Ove successivamente alla consegna delle realizzazioni insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'Impresa è tenuta a proseguire le parti di attività eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle attività non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
Le contestazioni dell'Impresa in merito alle sospensioni delle attività sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa delle attività, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa delle attività; qualora l'Impresa non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario e cessate le cause che ne hanno determinato l’adozione, il Responsabile unico del procedimento dispone la ripresa dell’esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale.
Qualora l'Impresa non adempia gli obblighi contrattuali entro il nuovo termine contrattuale stabilito dall'Amministrazione a seguito della disposta ripresa, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
L'Impresa, per ottenere un eventuale, ulteriore prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare, con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza contrattuale, specifica domanda di proroga, presentando altresì un'esauriente documentazione che provi la non imputabilità alla stessa delle cause che impediscono l’ultimazione delle attività nel termine previsto e la presumibile durata del ritardo, sulla cui ammissibilità decide il Responsabile unico del procedimento, sentito il Direttore dell’esecuzione del contratto, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.
Articolo 12
(Xxxxxxx e ripresentazione alla verifica di conformità finale)
Ferme restando le altre disposizioni previste dagli articoli 39 e seguenti delle Condizioni Generali d’oneri in materia di collaudo e relativo esito, nel caso che la Commissione pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato alle verifiche di conformità , l’Impresa potrà alternativamente:
a) riproporre - entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo telefax, della decisione di rifiuto da parte della predetta Commissione – le realizzazioni/beni già sottoposte alla verifica di conformità con esito negativo, accompagnate da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;
b) sottoporre - entro il medesimo termine di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo telefax, della decisione di rifiuto da parte della predetta Commissione - alla preventiva valutazione tecnica da parte dell’Amministrazione della/dei nuova realizzazione/beni in sostituzione di quella rifiutata ed, in caso di valutazione favorevole del predetto Ufficio, presentare detta nuova realizzazione, entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del favorevole parere tecnico economico emesso per la verifica.
Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all'articolo 4.bis del presente contratto.
In ogni caso, gli oneri di ritiro (ovvero: disinstallazione, ecc.) dei beni sottoposti a verifica risultata negativa, restano a carico dell’Impresa. Se entro il termine stabilito dall' Amministrazione, l’Impresa non avrà provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attività sarà effettuata dall’Amministrazione che si rivarrà sull’Impresa stessa mediante incameramento della garanzia definitiva per un ammontare pari al valore congruito dall’ Amministrazione in relazione ai materiali ed alle attività non eseguite.
Nell'ipotesi di mancata ripresentazione nei termini contrattualmente fissati e/o di esito sfavorevole anche della seconda verifica di conformità, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con l’incameramento dell’intera garanzia definitiva nonché all’esecuzione in danno dell’Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
Le eventuali spese di viaggio, di vitto e pernottamento del personale dell'Amministrazione resteranno a carico dell’Impresa in tutte le ipotesi in cui la verifica di conformità risulti negativa o, per cause imputabili all’Impresa non possa essere effettuata alla data convenuta, secondo le modalità di cui all'articolo 4.bis del presente contratto.
Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell’Impresa al Ministero dell’Interno.
Articolo 13 (Adempimenti antimafia e subappalto)
La stipula del presente atto viene eseguita sotto l’osservanza degli adempimenti previsti dalle Leggi 31/5/1965 n. 575, 19/3/1990 n. 55, 17/1/1994 n. 47, dal Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490, dal DPR 252 del 3 giugno 1998 e dal Decreto Legislativo n. 159/2011, come integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 218/2012.
È ammesso il ricorso al subappalto nei limiti e nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016.
L’Impresa provvederà al deposito del contratti di subappalto presso gli Uffici dell’Amministrazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni.
Contestualmente, l’Impresa trasmetterà, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal vigente Codice degli Appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.vo 50/2016.
Non si considerano subappalto gli acquisti di materiali, semilavorati effettuati presso terzi per l’approvvigionamento di componenti previsti in commercio e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.
L’Impresa rimane in ogni caso unica responsabile in via esclusiva della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali nei confronti dell’Amministrazione, anche per quelle attività svolte da aziende appaltatrici.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e procedere ad esecuzione in danno nel caso in cui venissero rilevati subappalti non autorizzati nel corso dell’esecuzione del contratto.
Articolo 14 (Modifiche e varianti tecniche)
Qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche su proposta dell'Impresa, operare modifiche, nonché varianti al contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, per il configurarsi delle ipotesi previste e disciplinate dall’articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016 e nel rispetto di entrambe le condizioni di cui al successivo comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo, il Responsabile unico del procedimento provvederà a fornire formale autorizzazione.
Qualora dette modifiche, previi accordi tra le parti, risultassero di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, l'Impresa sarà tenuta ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione.
Qualora, viceversa, esse comportassero delle diminuzioni, sarà del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo contrattuale.
Quanto sopra sarà fatto constatare:
a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche o le varianti tecniche non comportino prolungamenti dei termini di verifica e/o consegna, sospensione di lavori e variazioni di prezzo;
b) con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di prezzo, prolungamento dei termini di verifica e/o consegna, diminuzioni di prestazioni e comunque di oneri e costi.
Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:
a) le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;
b) la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovrà essere introdotta in dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;
c) l'incidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle prestazioni e sui tempi contrattuali.
Detti documenti dovranno, altresì, essere sottoposti alla successiva approvazione del Responsabile unico del procedimento.
Articolo 15 (Garanzia definitiva)
A titolo di garanzia degli obblighi assunti, l’Impresa, ai sensi degli articoli 103 del Decreto Legislativo n. 50/2006, ha costituito una garanzia definitiva di € pari al % dell’importo contrattuale, da effettuare alternativamente mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione, munite di autentica notarile ai sensi della Legge 10/6/1982, n.348.
Tale garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine del periodo di completamento di tutte le prestazioni contrattuali, garanzia compresa.
Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per qualsiasi causa, l'Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall' Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della garanzia, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare all'Impresa, fatta salva la facoltà, da parte dell'Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la garanzia residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.
La polizza fideiussoria prestata a titolo di garanzia avrà efficacia fino all'integrale adempimento delle obbligazioni cui l’Impresa è tenuta in virtù del presente contratto e, in ogni caso, fino al momento in cui non sia intervenuta dichiarazione liberatoria da parte dell'’Amministrazione, anche in deroga all'articolo 1957 del Codice Civile.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Amministrazione, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Non è in alcun modo ammessa l'eventuale richiesta, da parte dell’Impresa, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.
Articolo 16
(Livelli di Servizio, penalità in caso di ritardi e termine essenziale) .
16.1 – Attività preventive
Il mancato rispetto del termine di 180 (centottanta) giorni previsto al precedente articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1, per lo svolgimento delle attività preventive descritte a partire dal Paragrafo 4.bis.2 a fino al Paragrafo 4.bis.22 dello stesso articolo 4.bis comporterà l’applicazione di una penale pari allo 0,01% dell’importo del contratto per ogni giorno di ritardo.
16.2 – Consegna apparati hardware
Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 del Paragrafo 4.bis.22 dell’articolo 4.bis relativo alla consegna degli apparati “hardware” comporterà l’applicazione di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto.
16.3 Servizio di presidio
Il mancato rispetto degli impegni e delle prestazioni inerenti il “servizio di presidio” di cui al precedente articolo 5, Paragrafo 5.1, comporterà l’applicazione di……. (articolo completabile solo a seguito di presentazione offerta)
16.4 Servizio di gestione ed assistenza programmata
Il servizio di “ gestione ed assistenza programmata dovrà essere eseguita secondo le periodicità previste nel “Piano di Assistenza programmata” di cui all’articolo 5, Paragrafo 5.2
Il mancato rispetto dei termini concordati ed ivi indicati nonché la mancata esecuzione di una delle prestazioni ivi previste comporterà l’applicazione di una penale pari allo 0,01% dell’importo del contratto per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza prevista dal predetto “Piano”.
16.5 – Livelli di servizio e penalità per il servizio di assistenza correttiva con metodologia “Full swap service”
I possibili disservizi sono classificati nel modo seguente:
• Gravità 1, per guasti che comportino la mancata visualizzazione e/o registrazione sui “server” della Sala Apparati di più flussi (video o transiti);
• Gravità 2, per guasti che comportino la mancata visualizzazione e/o registrazione sui “server” della Sala Apparati di un solo flusso (video o transiti), o che determinano l’intermittenza di un flusso (video o transiti) o che determinano l’errata decodifica delle targhe;
• Gravità 3, per guasti che non ricadono nelle casistiche precedenti e che non impediscono l'uso di funzionalità essenziali o critiche del sistema, quali a titolo esemplificativo la scarsa qualità delle immagini, etc.
Gli interventi di assistenza correttiva dovranno essere eseguiti rispettando i livelli di servizio di seguito descritti:
• per i disservizi di “Gravità 1” dovrà essere ripristinata la piena funzionalità del “sistema” entro le 12 (dodici) ore solari successive alla ricezione da parte dell’Impresa della richiesta di assistenza tecnica;
• per i disservizi di “Gravità 2” dovrà essere ripristinata la piena funzionalità del “sistema” entro 1 (uno) giorno lavorativo (NBD) a partire dalla ricezione da parte dell’Impresa della richiesta di assistenza tecnica dell’Amministrazione;
• per i disservizi di “Gravità 3” dovrà essere ripristinata la piena funzionalità del “sistema” entro 2 (due) giorni lavorativi a partire dalla ricezione da parte dell’Impresa della richiesta di assistenza tecnica generata dall’Amministrazione.
La mancata risoluzione dei malfunzionamenti secondo i livelli di servizio richiesti comporta l’applicazione delle seguenti penali contrattuali:
• Disservizi di “Gravità 1”: applicazione di una penale pari a 0,02% dell’importo del contratto per ogni 12 (dodici) ore solari di ritardo;
• Disservizi di “Gravità 2”: applicazione di una penale pari a 0,04% dell’importo del contratto per ogni 24 (ventiquattro) ore solari di ritardo;
• Disservizi di “Gravità 3”: applicazione di una penale pari a 0,02% dell’importo del contratto per ogni 48 ore solari di ritardo.
16.6 Magazzino scorte
I ritardi maturati nella costituzione del “Magazzino scorte” di cui all’articolo 6, comma 5, comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto.
16.7 Help desk
Il mancato rispetto dei livelli di servizio inerenti l’ “help desk” di cui all’articolo 7, Paragrafo 7.1.1, comporterà l’applicazione delle seguenti penali.
Valori di Soglia | Penali | ||
Causale | Importi | ||
Tempo Max Attesa | 30 secondi nel 80% dei casi 60 secondi nel 20% dei casi | Per ogni punto o frazione percentuale in meno rispetto ai valori di soglia | 1‰ del valore contrattuale del servizio nel periodo di osservazione |
Chiamate Entranti perdute | Max 4% | Per ogni punto o frazione percentuale in meno rispetto ai valori di soglia | 1‰ del valore contrattuale del servizio nel periodo di osservazione |
16.8 Reperibilità
Il mancato rispetto dei termini inerenti il servizio di reperibilità di cui all’articolo 7, Paragrafo 7.1.2, comporterà l’applicazione di una penale pari a 0.01 per mille per ogni due ore di ritardo.
16.9 - Piano progetto esecutivo
I ritardi maturati nella presentazione del “Piano progetto esecutivo” di cui all’articolo 9 comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto.
16.10 – Approntamento a verifica di conformità
I ritardi maturati nelle operazioni di approntamento alle verifiche di conformità inerenti quelle attività preventive descritte a partire dal Paragrafo 4.bis.2 e fino al Paragrafo 4.bis.22 dell’articolo 4.bis comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto.
16.11 - Termine essenziale
In tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, l’ammontare complessivo delle penalità non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale.
Parimenti, in tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi termine essenziale ai sensi dell’articolo 1457 del Codice civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all’incameramento del deposito cauzionale, all’esecuzione in danno dell’Impresa, nonché all’affidamento della fornitura al secondo classificato nella procedura di gara di affidamento, fermo restando quanto previsto dall’art. 145, 4° comma, del D.P.R. n. 207/2010.
Qualora l’importo complessivo delle medesime dovesse risultare superiore al limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione, previa diffida ad eseguire l'attività entro il termine ultimo di 30 giorni, procederà alla risoluzione contrattuale in danno dell’aggiudicatario ed all’incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto dell'ulteriore risarcimento per i danni causati dall' inadempimento del contratto.
L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.
Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.
Articolo 17
(Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari) Apparecchiature “hardware” e “Licenze “software” e voucher dell’assistenza tecnica Quanto ad € IVA esclusa.
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, da emettersi successivamente alla data di ricezione della comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di verifica di conformità funzionale finale positiva, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di
verifica di conformità funzionale finale positiva, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alla previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
Servizi per i quali è prevista la rendicontazione a canone (Importo totale pari a € esclusa IVA al 22%)
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di n. canoni dell’importo di € , , IVA esclusa, di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, da emettersi trimestralmente successivamente alla data di scadenza del periodo di riferimento e comunque successivamente all’acquisizione della dichiarazione di regolare esecuzione del relativo servizio rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione del contratto, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di comunicazione di regolare esecuzione del servizio rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione del contratto, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alla previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
Servizi per i quali è prevista la rendicontazione a giornata (Importo totale pari a € , ) Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, da emettersi trimestralmente successivamente alla data di scadenza del periodo di riferimento comunque corredata dalla certificazione di regolarità di avvenute prestazioni e dalla rendicontazione delle giornate effettivamente prestate rilasciata dal Direttore dell’esecuzione del contratto, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data del termine del periodo di riferimento corredata dalla certificazione di regolarità di avvenute prestazioni e dalla rendicontazione delle giornate effettivamente prestate rilasciate dal Direttore dell’esecuzione del contratto, nell’ipotesi di ricevimento
in data anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
Le predette fatture dovranno essere intestate a: MINISTERO DELL’INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA P.S. – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuale l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, secondo le modalità disposte dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), recante il
numero CODICE CIG trasmesse secondo le modalità previste dalla Legge nr. 244 del
24/12/2007 e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze nr. 55 del 3/4/2013 recante il relativo Regolamento di attuazione, con codice IPA: U64LLU.
Resta fin d’ora inteso che il presente contratto si intenderà espressamente risolto in tutti i casi in cui risulterà che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A..
CODICE CIG
Conti correnti di riferimento:
Persone autorizzate ad operare sul conto:
CODICE FISCALE AZIENDA
Clausola risolutiva espressa
In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi attraverso i canali indicati nel paragrafo precedente, il presente contratto si intenderà automaticamente ed espressamente risolto, in applicazione dell’articolo 3 comma 8, della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni.
L’Impresa si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto.
Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l’Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente.
Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali del fornitore, quando anche pubblicate nei modi di legge, l’Impresa s’impegna a darne tempestiva notifica all’Amministrazione stipulante.
In difetto di tale comunicazione, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti.
Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza oneri di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.
Articolo 18 (Vizi)
L’Impresa sarà tenuta a garantire, ai sensi dell’articolo 1490 del Codice civile, che la merce fornita sia immune da vizi o difetti di costruzione delle materie prime, che la rendano inidonea all’uso al quale è destinata, o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, nonché possedere tutti i requisiti indicati nella documentazione allegata all’offerta.
I beni dovranno essere garantiti dall’Impresa da tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di forza maggiore, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, salvo maggiore durata offerta dalla medesima, a decorrere dalla data di consegna all’ente fruitore, ai sensi del Codice del Consumo di cui al Decreto Legislativo 6/9/2005, n. 206.
Pertanto, l’Impresa sarà obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da difettoso assemblaggio.
Articolo 19
(Clausola dell' Amministrazione più favorita)
L’Impresa assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli praticati a parità di prestazioni, termini e condizioni, a qualsiasi altro soggetto pubblico in Italia e in ambito comunitario e che eventuali minori prezzi, fino alla verifica di conformità, saranno applicati anche alla presente fornitura. Tale clausola non sarà applicata con effetto retroattivo per le eventuali prestazioni similari già erogate ed accettate dall'Amministrazione.
Articolo 20 (Brevetti e diritti d'autore)
L’Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti “software” e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore.
In tal caso, l’Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto l’Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all’Impresa, riguardo a tali azioni le più
esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza.
Le obbligazioni derivanti all’Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell’Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d' autore, l'Amministrazione riconosca all’Impresa, a scelta ed a spese di quest’ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell’Impresa, fosse ragionevolmente attuabile.
In quest’ultima ipotesi, l’Impresa rimborserà all'Amministrazione:
o se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell’Impresa;
o se trattasi di prodotti “software” o di materiale su licenza, l'importo pagato dall' Amministrazione per il loro acquisto.
L’Impresa non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi azione legale promossa contro l'Amministrazione basata su:
o combinazione, funzionamento od uso di un prodotto fornito dall’Impresa con apparecchiature o dati non forniti dall’Impresa;
o modifiche effettuate dall' Amministrazione di un prodotto fornito dall’Impresa;
o violazione in Italia di brevetti e diritti d'autore causata da un prodotto non fornito dall’Impresa anche se da essa distribuito.
Quanto sopra definisce i limiti di responsabilità dell’Impresa in relazione a violazione di brevetti o diritti d' autore.
Articolo 21
(Obblighi dell’Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale)
L’Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.
In particolare, l’Impresa si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l’esecuzione della commessa formante l’oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive,
previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell’offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto della presente fornitura.
I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
Inoltre, l’Impresa si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell’ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni). L’Impresa appaltatrice risponde dell’osservanza degli obblighi da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.
Si applicano le disposizioni di cui ai commi 28, 28 bis e 28 ter dell’articolo 35 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n.248, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la realizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, concernenti la responsabilità solidale del committente/appaltatore con l’appaltatore/subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto l’appaltatore/subappaltatore.
In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, l’Amministrazione, previa comunicazione all’Impresa delle inadempienze denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l’emissione dei mandati di pagamento per l’ammontare che sarà indicato dall’Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definita.
Per detta sospensione, l’Impresa non può opporre eccezioni all’Amministrazione appaltante né pretendere da essa risarcimenti di danni.
La sospensione dei pagamenti non incide sull’obbligo dell’Impresa di adempiere alle proprie prestazioni e l’Impresa non potrà considerare tale comportamento dell’Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per l’Impresa stessa.
L’Impresa si impegna, comunque, a manlevare l’Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall’inosservanza delle norme e prescrizioni suddette.
Articolo 22
(Obblighi dell'Impresa in materia di tutela della riservatezza)
L’Impresa si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.
In particolare, il personale dell’Impresa che, nell’ambito dell’erogazione del servizio oggetto della fornitura, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall’Amministrazione ed indicati quali “elementi classificati riservati” dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado richiesto per i dipendenti dell’Amministrazione stessa.
E’ fatto divieto al personale di codesta Impresa di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed al personale dell’Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente contratto.
Ove codesta Impresa intenda diffondere:
a) informazioni riguardanti i dati tecnici e le attività d’impiego dei beni in fornitura, che non siano state precedentemente rese pubbliche mediante la pubblicazione del bando di gara;
b) Immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati all’Amministrazione ed impiegati nei servizi d’istituto,
dovrà rivolgere apposita istanza all’Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata per conoscenza all’ Ufficio Impianti Tecnici, Telecomunicazioni e Informatica, all’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato e al Servizio Logistico della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale.
Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvederà a fornire apposito riscontro, tenendo informati gli altri Uffici interessati.
L’Amministrazione può espressamente autorizzare i dipendenti dell’Impresa ai fini dell’eventuale trattamento dei dati personali.
L’Impresa si impegna a sostituire, in tempo utile, il proprio personale che per qualsiasi motivo dovesse lasciare l’attività in corso.
Il personale impiegato dall’ Impresa dovrà essere di gradimento dell' Amministrazione che si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse utilizzate dalle Imprese Associate stesse, nell' esecuzione del presente contratto, non ritenute idonee dall' Amministrazione.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che codesta Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
Articolo 23 (Decadenza e diritti dell'assuntore)
L’Impresa si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un'apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.
Articolo 24
(Spese inerenti al contratto)
L’Impresa contraente nel formulare il prezzo della fornitura ha tenuto conto delle seguenti disposizioni:
a) articolo 62 del Regolamento per l' Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni), ai sensi del quale le spese inerenti al contratto sono a carico dell'Impresa;
b) articolo 90 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);
c) articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), ed il Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro);
d) articolo 16-bis della Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni).
Inoltre, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (recante la disciplina dell'imposta di bollo) ed in ottemperanza alla Risoluzione n. 71/E in data 25 marzo 2003 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono soggetti a bollo, fin dall'origine, nelle misure di legge, i sottonotati documenti:
a) verbali di consegna/riconsegna materiali all'Impresa per l'erogazione del servizio;
b) verbali di consegna/riconsegna materiali all'Amministrazione;
c) istanza di assegnazione di fondi su contratti perenti;
d) richiesta di rimborso di penalità.
I relativi oneri saranno a carico dell’Impresa, in base all'articolo 8 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972, il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte. E' nullo, al riguardo, qualunque patto contrario.
Le spese inerenti al contratto, di cui al presente articolo, dovranno essere versate dall’Impresa entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della stipula del presente contratto, sul x/x xxxxxxx x. 000000 xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx Provinciale dello Stato di Roma, con imputazione al Capo 14 - Capitolo 3552, ai sensi della legge 27 dicembre 1975, n. 790 relativamente alle spese di copia e, con mod. F23 dell’Agenzia delle Entrate di Roma, relativamente all’imposta di registro e l’imposta di bollo.
In caso di omesso o ritardato versamento, le spese di cui al presente articolo verranno detratte in sede di liquidazione della prestazione, con l'aggiunta degli interessi legali decorrenti dal quinto giorno successivo alla data suddetta.
Articolo 25
(Recesso dell' Amministrazione)
Ai sensi dell’art.109 del Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016, è in facoltà dell’Amministrazione, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a 20(venti) giorni, recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.
In ossequio al disposto di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge 7/8/2012, n. 135, l’Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione a codesta Società con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle intervenute convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge 23/12/1999, n. 488, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e codesta Società non acconsenta ad una modifica proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999.
In ottemperanza al disposto di cui all’art. 92, comma 3, del D.Lgs n. 159/2011(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.) l’Amministrazione recederà dal contratto nell’ipotesi di esito positivo dell’informazione antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
Articolo 26 (Controversie contrattuali)
Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, verranno deferite esclusivamente all'Autorità giurisdizionale competente.
Articolo 27 (Domicilio legale)
A tutti gli effetti di legge, l’Impresa dichiara di eleggere domicilio in , ove è convenuto che possono essere ad esse notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. L’Impresa è tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell’Impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.
Articolo 28 (Oneri fiscali)
Restano a carico dell’Impresa gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto.
Articolo 29
(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità)
L'Amministrazione parteciperà all’Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo.
Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.
L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge.
L’Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 20 (Xxxxxxxx e diritti d'autore) del presente contratto.
L'applicazione delle penali ai sensi dell' articolo 16 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 16, Paragrafo 16.11, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:
− articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1, ultimo comma;
− articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.29.2, ultimo comma;
− articolo 5, Paragrafo 5.1, ultimo comma;
− articolo 5, Paragrafo 5.2, ultimo comma;
− articolo 5, Paragrafo 5.3, ultimo comma;
− articolo 6, ultimo comma;
− articolo 7, Paragrafo 7.1.1, ultimo comma;
− articolo 7, Paragrafo 7.2, ultimo comma;
− articolo 9, ultimo comma;
− articolo 10, Paragrafo 10.1, ultimo comma.
L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 16 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 16.11, del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:
− articolo 10, Paragrafo 10.2, ultimo comma;
− articolo 11, comma 8;
− articolo 12, comma 4;
− articolo 13, ultimo comma ;
− articolo 15, comma 6;
− articolo 17, commi 5 e 6;
− articolo 32, comma 2.
Inoltre, qualora l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 29, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.
Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle
cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.
Articolo 30 (Cessione del credito)
L’Impresa ha la facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall’esecuzione del presente contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi, a beneficio di primari Istituti di Credito.
Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nel documento devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.
La cessione del credito è opponibile all’Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sua notifica.
Tale cessione del credito è consentita a condizione che sia contenuta nei limiti dei canoni maturati e non sia necessaria al reintegro della cauzione.
Articolo 31 (Salvaguardia dell'obsolescenza)
E' fatto obbligo all'Impresa di fornire, fino all'avvenuta effettuazione della verifica, il prodotto con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria.
A tal fine, l'Impresa dovrà comunicare all'Amministrazione tutte le migliorie intervenute successivamente alla stipulazione del contratto e fino alla verifica della fornitura, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi.
In caso di mancata comunicazione circa le varianti migliorative di cui al primo comma verrà applicata una penale pari all’ 10% (dieci percento) dell'importo del prezzo da versare all'Impresa.
Articolo 32
(Risoluzione in caso di condanna penale)
E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio di un'azione penale, a carico del rappresentante legale dell’Impresa o dei suoi Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l'intero contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico all'erogazione del servizio.
In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto; qualora la responsabilità penale venisse accertata successivamente all'avvenuta esecuzione del contratto, l'Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere all’Impresa la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell'importo del contratto.
L’Impresa avrà diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Articolo 33
(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze)
L’Amministrazione ha valutato nel caso “di specie” la non sussistenza di interferenze nelle attività lavorative. I costi della sicurezza per tali rischi sono pari a zero.
Articolo 34
(Prevalenza delle clausole contrattuali)
In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.
Richiesto io, Ufficiale Xxxxxxx, ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l’ordinamento giuridico, in formato elettronico composto da 58 pagine scritte per intero e parte della presente, oltre le clausole vessatorie e le sottoscrizioni, del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me, lo sottoscrivono con firma autografa apposta in mia presenza, acquisita digitalmente tramite scanner, a norma di Legge.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Impresa dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli di contratto:
o articolo 4 – Validità contrattuale – Termini di adempimento;
o articolo 5 – Servizi;
o articolo 6 – Magazzino e gestione delle scorte;
o articolo 7 – Help desk - Reperibilità;
o articolo 8 – Project management;
o articolo 9 – Piano di progetto esecutivo;
o articolo 10 – Verifiche e dichiarazione di conformità;
o articolo 11 - Scioperi e cause di forza maggiore;
o articolo 12 - Rifiuto e ripresentazione alle verifiche di conformità funzionale finale;
o articolo 13 – Adempimenti antimafia e subappalto;
o articolo 14 - Modifiche e varianti tecniche;
o articolo 15 – Garanzia definitiva;
o articolo 16 – Livelli di Servizio, penalità in caso di ritardi e termine essenziale;
o articolo 17 – Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari;
o articolo 18 - Vizi
o articolo 19 - Clausola dell'Amministrazione più favorita;
o articolo 20 - Brevetti e diritti d' autore;
o articolo 21 – Obblighi dell’Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale;
o articolo 22 - Obblighi dell’Impresa in materia di tutela della riservatezza;
o articolo 23 – Decadenza e diritti dell’assuntore;
o articolo 25 – Recesso dell' Amministrazione;
o articolo 26 - Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità;
o articolo 30 - Cessione del credito;
o articolo 31 - Salvaguardia dell’obsolescenza;
o articolo 32 - Risoluzione in caso di condanna penale.