PREMESSE
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO (C.G.C.) S.T.I. S.p.A. PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO
(T-D Rev.02/2018)
PREMESSE
Le Condizioni Generali di Contratto sotto meglio descritte (C.G.C.) fanno parte integrante di ogni offerta strutturata, di ogni offerta spot e/o di offerta verbale, tutte e sempre emesse per prezzi convenuti. Le stesse condizioni generali sono applicabili anche per quegli incarichi affidati a
S.T.I. S.p.A. che non siano preceduti da un’offerta.
Le Condizioni generali (disponibili sul sito Internet aziendale xxx.xxxxxx.xx) sono state approvate dalla Direzione. Esse disciplinano (salvo che sia diversamente stabilito in virtù di accordo scritto tra le parti) le obbligazioni nascenti da contratti di trasporto e distribuzione stipulati con
S.T.I. S.p.A. e da atti o fatti posti in essere da impiegati, agenti ed incaricati di quest’ultima; tali Condizioni generali inoltre definiscono, nella misura e con le modalità previste, le responsabilità di S.T.I. S.p.A.
Definizioni:
- S.T.I. s.p.a. (partita IVA 00551440233) con sede in xxx Xxxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxxxx (XX), di seguito anche denominata “S.T.I. o vettore”, è una società leader nel settore della logistica e trasporti, espressamente autorizzata e legittimata al trasporto di cose su strada, ai sensi della legge italiana, e regolarmente iscritta all’Albo nazionale degli autotrasportatori per conto terzi nonché titolare delle relative autorizzazioni ministeriali e/o previste dalle vigenti disposizioni in materia di autotrasporto;
- Committente è il soggetto che incarica il Vettore di eseguire il trasporto della merce propria e/o dei propri clienti per la consegna della stessa in Italia o nei Paesi limitrofi;
- Contratto è il contratto di trasporto comprensivo di una pluralità di prestazioni connesse al servizio medesimo (così come descritte nel successivo Art. 5), che si perfeziona con l’accettazione da parte di S.T.I. dell’Ordine di Trasporto e/o prestazioni connesse ed è regolato dalle presenti C.G.C. se non diversamente stabilito in virtù di accordo scritto tra le parti.
1. Oggetto
1.1 Il Vettore fornirà al Committente a decorrere dalla data dell’incarico (Ordine di trasporto) ) e secondo le presenti C.G.C., un servizio di trasporto e/o prestazioni connesse al servizio medesimo (così come descritte nel successivo Art. 5), sulle tratte ed alle condizioni economiche e con le eventuali ulteriori precisazioni operative riportate nell’Ordine di Trasporto della merce di volta in volta indicata nel documento di trasporto (DDT) o nel borderò di carico consegnato al Vettore in occasione di ogni singola prestazione di trasporto;
1.2 Il Contratto, anche nel caso di servizi di trasporti e/o prestazioni accessorie connesse al servizio medesimo, eseguiti con molteplicità di veicoli, resta contratto di trasporto e, in quanto tale, non costituisce contratto di appalto di servizi. Il rapporto contrattuale dedotto nel Contratto non s’intende stipulato in reciproca esclusiva.
2. Obblighi delle Parti
2.1 il Committente ha l’onere della sistemazione della merce sui mezzi messi a disposizione dal Vettore, ai fini
dell’esecuzione dell’incarico di trasporto e, pertanto, esso riveste, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 286/2005, la qualifica di Caricatore, salvo diversa indicazione apposta sul DDT e/o Borderò di carico;
2.2 Le Parti rinviano all’Ordine di Trasporto o al D.D.T. gli eventuali termini temporali di consegna delle merci che il Vettore è tenuto a rispettare in osservanza, comunque, di quanto stabilito dal vigente codice della strada con particolare riguardo, ma non esclusivamente, al rispetto dei limiti di velocità, dei periodi di guida (giornalieri/settimanali/bisettimanali consecutivi), di quelli di interruzione dalla stessa e di riposo (giornaliero e settimanale) prescritti dalla legge e regolamenti in vigore. E’ fatto esplicito obbligo al Vettore di fare prevalere le norme del codice della strada (periodi/interruzioni di guida e riposo, limiti di velocità e ogni altra norma sulla sicurezza della circolazione in generale) vigenti all’epoca dell’esecuzione del trasporto, rispetto ad ogni eventuale istruzione, da chiunque proveniente, eventualmente incompatibile con le stesse. Ogni prescrizione contrattuale eventualmente incompatibile con quanto stabilito dal codice della strada vigente al momento dell’esecuzione del trasporto dovrà pertanto intendersi come nulla; conseguentemente il Vettore manleverà e terrà indenne la Committente da qualunque pregiudizio o responsabilità, anche verso terzi, derivante dalla trasgressione delle predette norme del codice della strada.
2.3 Nell’esecuzione dell’incarico di cui al Contratto il Vettore è tenuto a:
a) comunicare immediatamente alla Committente eventuali riserve che il destinatario, al momento dello scarico, ha apposto sul documento di trasporto, e resterà comunque obbligato a provvedere, nel frattempo, alla custodia della relativa merce. Ogni
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impedimento o soverchio ritardo nella continuazione del trasporto (dovuto, ad esempio, a rottura del mezzo, incidente stradale, ecc. o altre cause indipendenti dal vettore) o nella consegna della merce al destinatario, per qualunque ragione esso avvenga, dovrà essere comunicato dal Vettore al Committente. Il Vettore resterà comunque obbligato a provvedere, nel frattempo, alla custodia dei prodotti.
b) utilizzare veicoli adatti al trasporto dei prodotti indicati dal Committente nell’Ordine di Trasporto o nel D.D.T., nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione del veicolo utilizzato ed in generale delle vigenti disposizioni di legge in materia di circolazione stradale e di trasporto per i prodotti oggetto del Contratto;
c) fornire al Committente la necessaria collaborazione per la compilazione dell’Ordine di Trasporto o documento equipollente di cui all’art. 7 bis del D.Lgs. n. 286/2005 come modificato dal D.Lgs. n. 214/2008, e curandone la conservazione a bordo del veicolo utilizzato per il trasporto;
d) provvedere, in caso di sub-affidamento a imprese terze nei limiti e alle condizione di cui alla successiva lett.”h”, alla compilazione dell’Ordine di carico o documento equipollente di cui all’art. 7 bis del D.Lgs. n. 286/2005 come modificato dal D.Lgs. n. 214/2008, e garantirne, attraverso i propri sub-vettori, la conservazione a bordo del veicolo utilizzato per il trasporto;
e) curare con la massima diligenza la consegna della merce al destinatario citato nel documento di trasporto (DDT), provvedendo a far apporre, nell’apposito spazio, timbro e firma per ricezione.
f) a restituire gli importi di eventuali contrassegni, nei tempi e nei modi concordati con il Committente stesso, qualora la consegna della merce indicata nel DDT preveda il pagamento della stessa a mezzo di contrassegno. In tal caso l’incarico dovrà essere conferito a mezzo di apposita comunicazione scritta sull’ordine di trasporto emesso dal Committente. L’importo da incassare e le modalità d’incasso (es.: contanti, assegno bancario ecc..) dovranno essere riportate oltre che sull’ordine, anche sul DDT in lettere ed in cifre in modo chiaro e leggibile per la riconoscibilità, da parte del vettore, dell’incarico. In mancanza di tale requisito non potrà considerarsi valido e conferito l’incarico di riscossione. Il Vettore potrà ritirare contanti solo nel limite massimo stabilito per legge. Nel caso di assegni il Vettore sarà tenuto a verificare solamente la corrispondenza tra le istruzioni ricevute ed i dati presenti sull'assegno relativi unicamente a intestazione, importo e la sola presenza della firma per la quale il Vettore non assumerà tuttavia alcun obbligo di verifica sull’ autenticità della stessa, sulla corrispondenza con l’emittente. Il vettore inoltre non potrà in nessun caso essere ritenuto responsabile e non assumerà nessun obbligo per eventuali irregolarità, falsificazioni o assegni scoperti e in generale per l’effettiva validità del titolo. Il Vettore sarà responsabile per l’eventuale smarrimento del titolo o dei contanti nei limiti dell’importo del contrassegno ritirato dal destinatario, fino alla consegna del medesimo al Committente; in caso di furto o rapina il vettore sarà tenuto esclusivamente al rilascio, in favore del Committente, di copia della denuncia alla Autorità di Pubblica Sicurezza, al fine di consentire il blocco del titolo.
Inoltre:
il vettore dichiara e conferma di essere in regola con l’osservanza:
g) delle norme di legge e contrattuali verso i suoi dipendenti con particolare riferimento ma non esclusivamente,
i. all’ osservanza e al rispetto dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale e di quella in materia di autotrasporto di merci per conto terzi. A tale fine, quale condizione espressa di efficacia del Contratto, il Vettore si impegna a consegnare al Committente, all’atto del perfezionamento del Contratto, il Mod. DURC, non anteriore a tre mesi, a riprova di essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali verso i propri dipendenti;
ii. di tutte le norme di legge sulla sicurezza della circolazione, obbligandosi nell’esecuzione dell’incarico di trasporto al rispetto di quanto, e non solo, disposto dagli articolo 61 (sagoma limite), 62 (massa limite), 142 (limiti di velocità), 164 (sistemazione del carico sui veicoli), 167 (trasporto di cose, anche nei casi diversi da quelli di cui al comma 9 del medesimo articolo), 174 (durata della guida) di cui decreto legislativo 30.04.1992 n. 285, così come richiamati dall’art. 7 del Decreto Legislativo N°286 del 21.11.2005; di quelle circa la sicurezza nella circolazione in genere, il servizio di trasporto di cose per conto terzi e, particolarmente ma non esclusivamente, anche con quelle stabilite per il trasporto delle merci oggetto del Contratto.
iii. più in generale, delle indicazioni previste dal Decreto Legislativo N° 286 del 21.11.2005 e da esso richiamate, con particolare riferimento a quanto disposto dall’art. 7 del medesimo in tema di titolarità e legittimità delle autorizzazioni al trasporto di merci per conto terzi per gli autoveicoli ed i conducenti che invia alla Committente per il carico;
iv. che gli autisti da esso incaricati sono muniti di patente idonea ad effettuare i servizi di trasporto per conto terzi oggetto del presente contratto nonché di CQC idonea e in corso di validità e che i relativi automezzi sono, e saranno di volta in volta, in regola con le revisioni prescritte dalla legge e quant’altro.
h) Il Vettore è espressamente autorizzato ad effettuare i servizi di trasporto affidati trasferendoli a sub-vettori.
In tale ipotesi qualora il Vettore si avvalesse nell’esecuzione di questo Contratto di sub-vettori, egli dichiara e riconosce
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fin d’ora che la Committente è assolutamente estranea a tali contratti di sub-trasporto e, per l’effetto, dichiara altresì di assumersi, rispetto al sub-vettore la qualifica e la responsabilità di committente. Fermo quanto sopra, qualora il Vettore utilizzasse sub — vettori, conferma:
i. che essi sono imprese di autotrasporto regolarmente iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori per conto terzi ed in
possesso di regolare autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi;
ii. che i suddetti sub-vettori sono in regola con ogni altra norma vigente di legge prescritta per lo svolgimento dell’attività di cui
al presente Contratto;
iii. di aver stipulato con gli stessi appositi contratti in forma scritta;
iv. che tali sub-vettori sono in regola con quanto prescritto nel presente contratto e adempiranno conformemente al medesimo;
v. che, si ribadisce, gli stessi sub vettori effettueranno il sub-trasporto sotto la piena responsabilità del Vettore;
vi. che Il Vettore, nel caso cedesse in sub-vezione il trasporto si obbliga a compilare, e conseguentemente ad emettere un’ulteriore Ordine di carico nei confronti dell’ulteriore sub Vettore, a cui ha affidato il trasporto. In caso di violazione, dell’obbligo di compilazione dell’Ordine di carico da parte del Vettore, la Committente addebiterà a quest’ultimo tutte le eventuali sanzioni comminate ad essa medesima, da parte delle autorità deputate al controllo. Il Vettore si farà garante, e conseguente manleverà la Committente, nel caso in cui l’ulteriore sub-vettore non adempia all’obbligo di compilazione dell’Ordine di carico/ o di Trasporto o altro equivalente.
vii. In ogni caso, il Vettore manleverà e terrà integralmente indenne la Committente da ogni responsabilità derivante dall’eventuale rapporto di sub trasporto o dagli obblighi assicurativi o previdenziali ad esso connessi, così come da ogni richiesta, di qualunque genere anche economica e per qualsiasi causale, proveniente dagli eventuali sub-vettori incaricati dal Vettore medesimo delle prestazioni oggetto del Contratto. E’ facoltà della Committente chiedere al Vettore la dimostrazione del pagamento effettuato al sub-vettore per l’esecuzione dei servizi a quest’ultimo affidati dal Vettore in ragione dell’eventuale rapporto di sub-vezione.
2.4 Le operazioni di carico delle merci saranno svolte a cura del caricatore, mentre quelle di scarico saranno effettuate a cura del destinatario delle medesime; Ai sensi del decreto legislativo n. 286 del 21 novembre 2005, art. 6-bis, comma 5, in caso di superamento del periodo di franchigia di due ore, per le operazioni di carico e scarico, il committente è tenuto a corrispondere un’ indennizzo per ogni ora o frazione di ora di ritardo nelle operazioni. Il Vettore è tenuto a produrre quando richiesto dal Committente la certificazione emessa dal caricatore o dal destinatario, contenente l’orario di arrivo al luogo e/o al punto di carico o scarico nonché l’orario di materiale inizio delle operazioni di carico e scarico dei prodotti. Resta inteso che il tempo necessario allo svolgimento materiale delle operazioni di carico o scarico dei prodotti non è considerato ai fini del calcolo del periodo di franchigia; parimenti non rientra nel computo del periodo di franchigia l’eventuale anticipo dell’orario di arrivo al luogo e/o punto di carico e scarico rispetto alle indicazioni fornite dal COMMITTENTE.
2.5 Il Vettore sarà responsabile, oltreché per l’inadempimento agli obblighi di custodia del carico, durante il periodo di tempo necessario per l’adempimento del servizio di trasporto, anche nel caso in cui non si attenga alle direttive ed alle istruzioni impartitegli dal Committente in ordine alle eventuali cautele da adottarsi per il trasporto e per le eventuali prestazioni accessorie ai sevizi di trasporto commissionate.
2.6 L’individuazione: a) della merce trasportata, loro quantità e peso; b) del destinatario della merce trasportata; c) dei luoghi di presa in carico e di scarico della merce; d) delle modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico e scarico; e) degli orari di carico e scarico della merce; f) delle eventuali istruzioni fornite dal Committente o da uno dei soggetti della filiera del trasporto al Vettore; nonché g) delle eventuali osservazioni del Vettore rispetto alle istruzioni e/o indicazioni del Committente per ciascun trasporto, è contenuta nel DDT o BORDERO’ DI CARICO di volta in volta consegnato dal Committente al Vettore per l’espletamento di ciascun incarico di trasporto conferito, ai sensi del Contratto. Tale DDT o BORDERO’ DI CARICO forma parte integrante e sostanziale del Contratto.
3. Corrispettivo
3.1 I servizi eseguiti dal Vettore saranno compensati nella misura stabilita nell’Offerta o nel Listino Xxxxxx o nell’eventuale Contratto, contenente prezzi liberamente concordati in esito ad una trattativa individuale tra le Parti condotta ed accettati senza riserve dai contraenti con l’esecuzione del trasporto, siccome rispondenti ai principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale. Il pagamento delle prestazioni effettuate dal Vettore dovrà essere effettuato dal Committente entro i termini previsti dalla legislazione vigente. In conformità alla previsione del comma 12 dell’art. 83 bis della legge 133/08, tutte le prestazioni di trasporto dovranno essere corrisposte dal Committente entro 60 giorni dalla data della fattura emessa dal Vettore.
3.2 Resta inteso tra le parti che i compensi corrisposti al Vettore per il trasporto e/o per le prestazioni accessorie al servizio di trasporto di cui al Contratto sono adeguati e remunerano anche l’assunzione da parte del Vettore delle responsabilità connesse a tali attività
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oltre che la copertura di tutti i costi di esercizio necessari per la tutela della sicurezza della circolazione stradale concordando, altresì le Parti, che i “costi di organizzazione” non sono da considerare costi destinati alla sicurezza della circolazione stradale.
3.3 In caso di ritardato pagamento, viene concordato tra le parti, di applicare gli interessi moratori del decreto legislativo 231/2002 e successive modifiche/integrazioni. Il Vettore conferma che gli interessi moratori così convenuti sono adeguati alla prestazione oggetto del Contratto e idonei a tutelare equamente i propri diritti di credito.
3.4 I compensi potranno essere modificati ed integrati solamente mediante accordo scritto tra le parti salvo eventuali adeguamenti per la variazione del prezzo del gasolio che saranno dovuti dal Committente nei limiti stabiliti dall’art. 5 DLgs n.286/2005 e succ. modifiche e/o integrazioni.
4. Responsabilità e Limiti di responsabilità del Vettore per perdita o avaria alle merci trasportate
La responsabilità del Vettore per perdita o avaria alle merci trasportate nell’ambito dei trasporti nazionali è regolata dalle norme del nostro ordinamento contenute nel Codice Civile e si estende dal momento in cui riceve la merce al momento in cui le riconsegna al destinatario, salvo che il Vettore provi che esse siano derivate da caso fortuito, forza maggiore e/o fatto del terzo e/o nelle altre ipotesi previste dall’art. 1693 c.c. In ogni caso, sono espressamente escluse le responsabilità derivanti da cause ignote che rimangono sempre a carico del Committente. Il limite del risarcimento per i trasporti nazionali su strada è quello di cui all’art. 1696 c.c. e corrisponde a un euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata”.
Il Vettore si impegna a stipulare con primaria compagnia di assicurazioni una o più polizze, di massimale/i adeguato/i a copertura delle eventuali perdite o avarie, nonché a copertura della responsabilità civile verso terzi, e a provvedere al regolare versamento dei relativi premi.
Il Committente non avrà in ogni caso facoltà di compensare gli importi ad esso eventualmente spettanti a titolo di risarcimento dei danni subiti per perdita e/o avaria delle cose trasportate con quelli dovuti al Vettore a titolo di corrispettivo per i trasporti.
5 Prestazioni accessorie/ funzionali al trasporto. Attività di deposito e stoccaggio
5.1.1. Movimentazione delle merci. La movimentazione delle merci in ingresso ed in uscita dal magazzino di S.T.I., nonché all’interno dello stesso è di competenza esclusiva del Vettore che potrà anche subappaltare quota delle operazioni a suoi fornitori di fiducia e adottare le soluzioni ritenute più opportune per lo stoccaggio, la movimentazione e la gestione delle informazioni.
5.1.2. E’ facoltà del COMMITTENTE definire per i suoi prodotti o per una parte di essi, purché individuati inequivocabilmente, delle restrizioni di stoccaggio o movimentazione, (es. impilabilità, temperatura, umidità, pressioni applicabili, ecc.) all’interno della Procedura Operativa concordata.
5.2.1. Immagazzinamento delle merci. S.T.I. curerà l’immagazzinamento delle merci in locali idonei dal punto di vista della normativa vigente (anche relativa alla sicurezza sul lavoro), curandone la protezione dagli agenti atmosferici (salvo quanto concordemente immagazzinato in spazi non coperti) e le eventuali condizioni più restrittive concordate (punto precedente). In assenza di prescrizioni particolari, saranno applicate le condizioni di conservazione in uso nel settore per le merci rientranti nella tipologia merceologica del COMMITTENTE.
5.2.2. S.T.I. collocherà le merci all’interno del magazzino dove e come crederà più conveniente, osservando le separazioni dei codici o delle partite secondo le descrizioni dei documenti, curando peraltro che esse vengano posizionate all’interno del magazzino in modo adeguato anche agli effetti del loro immediato reperimento.
5.2.3. Nel caso di magazzino o porzione dello stesso non dedicata completamente al COMMITTENTE, S.T.I. assicurerà un’assoluta
distinzione biunivoca rispetto ad altra merce di altri committenti conservata eventualmente negli stessi locali.
5.2.4. Nel caso in cui rilevi segni di possibile alterazione della merce depositata, S.T.I. ne darà subito avviso al COMMITTENTE e, in caso di urgenza, avrà diritto di eseguire, a spese dello stesso, tutte le operazioni di manutenzione che riterrà opportune nell'interesse della merce.
5.3.1. Controllo delle merci. Al momento dello scarico delle merci dai mezzi di trasporto S.T.I. ne effettuerà una ricognizione, verificando sulla base dei documenti di trasporto:
(a) il numero dei colli;
(b) l’identità dei colli (ove evidente);
(c) l’integrità degli imballi esterni;
(d) i contrassegni ed ogni altro dato predisposto per il riconoscimento.
5.3.2. S.T.I. avrà facoltà di formulare, in ordine allo stato ed alle condizioni delle merci ricevute e dei relativi imballaggi, tutte le riserve da essa ritenute opportune, facendone menzione sui documenti di trasporto, trasmettendo poi copia del documento su cui avrà provveduto
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ad apporre le sue riserve al COMMITTENTE (o tenendola a disposizione del COMMITTENTE per 6 mesi);
5.3.3. S.T.I. sarà responsabile della conservazione delle merci sulla base delle loro quantità e tipologie indicate sugli imballi, essendo peraltro inteso a questo proposito che resterà esclusa ogni e qualsiasi sua responsabilità relativamente ad ammanchi relativi a prodotti di fornitori o stabilimenti relativamente ai quali possa risultare, anche attraverso l’apertura di un campione significativo di confezioni, che i dati inerenti alla quantità o qualità del prodotto contenuto nelle confezioni possono essere inesatti e/o inattendibili. In particolare, nessuna responsabilità potrà essere imputata a S.T.I. per confezioni da essa riconsegnate integre rispetto a come erano state da essa ricevute, se il prodotto contenuto differisse per quantità o qualità rispetto a quanto indicato all’esterno.
6 Clausola risolutiva espressa – Risoluzione
6.1 Il Contratto potrà essere risolto dal Committente ai sensi dell’articolo 1456 c.c. qualora il Vettore non adempia ad una delle disposizioni di cui ai precedenti artt. 2.2., 2.3, 2.4, 2.5, e 5 o risulti inadempiente alle indicazioni contenute nell’Ordine di Trasporto e riportate dal Committente sul DDT o Borderò di Carico.
6.2 Qualora si verificasse uno dei suddetti eventi, la Committente avrà il diritto di dichiarare per iscritto al Vettore la risoluzione del Contratto con effetto immediato.
6.3 Ciascuna Parte avrà il diritto di risolvere il contratto in caso di sostanziale inadempimento dell’altra Parte se quest’ultima non vi
ponga rimedio nei 20 giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione di diffida dalla Parte lesa.
6.4 Il Contratto sarà altresì ritenuto come automaticamente cessato a tutti gli effetti senza necessità di comunicazione alcuna nel caso di volontaria messa in liquidazione o cessazione dell’attività di una delle Parti nonché nel caso in cui una di esse risulti insolvente o sia sottoposta ad una delle procedure concorsuali.
7 Recesso dal Contratto
Ciascuna delle parti potrà recedere dal Contratto anticipatamente in qualsiasi momento, mediante l’invio all’altra parte di lettera
Raccomandata a.r., o comunicazione via P.E.C. senza la necessità di alcun preavviso.
8 Legge applicabile - Foro competente
8.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie in ordine all’interpretazione ed all’esecuzione del Contratto che non saranno risolte anticipatamente in amichevole composizione tra le Parti, lo dovranno essere attraverso lo strumento della “Negoziazione assistita” di cui al Capo II° del D.L. n. 132/2014 e, in caso di esito negativo, saranno devolute alla competenza in via esclusiva del Tribunale di Verona con esclusione espressa di qualsiasi altro Foro alternativo e/o concorrente.
9 Disposizioni varie
9.1 Il mancato esercizio, ad opera di ciascuna Parte, di qualsiasi diritto o facoltà ad essa attribuiti dalle presenti C.G.C., non potrà interpretarsi come rinuncia a detti diritti o facoltà o al diritto di detta Parte di applicare ciascuna disposizione qui prevista.
9.2 Nessuna modifica o aggiunta al Contratto potrà avere efficacia ove essa non sia stata concordata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.
9.3 Il Contratto costituisce il solo ed unico accordo tra le parti in relazione alla presente materia ed è regolato dalle presenti C.G.C. e supera ogni altro impegno, contratto o intesa, scritta o verbale, intervenuto a riguardo in precedenza tra le parti.
9.4 Nessuna modifica o aggiunta alle presenti C.G.C potrà avere efficacia ove essa non sia stata concordata per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti;
9.5 L’esecuzione del Contratto ha il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell’informativa della Legge n. 196/2003 relativa alla “Tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali”.