Contract
Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto
di Xxxxxxx Xxxxxxx
SCHEDA RIEPILOGATIVA |
Articolo 7, comma 2, lett. c) e d) Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92 ● il progetto individuato dalle parti nell’ambito della sottoscrizione di un contratto di collaborazione a progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi. Il Governo trasforma l’originaria disgiunzione (introdotta dalla Riforma Fornero) in una congiunzione, allargando quindi lo spettro di contratti a progetto stipulabili (che possono concernere, alternativamente, compiti esecutivi o ripetitivi). ● relativamente alla forma del contratto, viene meno l’inciso, contenuto nell’art. 62 d.lgs. n. 276/2003, che prevedeva la necessaria indicazione degli elementi del contratto a progetto (progetto, durata, coordinamento e corrispettivo) “ai fini della prova”. L’indicazione per iscritto degli elementi essenziali del contratto, quindi, diviene costitutiva. |
Articolo 7, comma 5, lett. d), punto 1
Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92
● le procedure di convalida del recesso e della risoluzione consensuale previste dalla Legge Xxxxxxx (incluse quelle relative alla lavoratrice in gravidanza o della lavoratrice o del lavoratore nel caso di minore adottato o affidato) sono estese anche alle collaborazioni a progetto.
Articolo 2, comma 2, lett. e)
Interventi straordinari per favorire l’occupazione, in particolare giovanile – causale “Expo” per le xx.xx.xxx. (stralcio)
● Per la prima volta, in tema di collaborazioni a progetto, con la norma poi stralciata si sarebbe inteso specificare e “legittimare” per via normativa una causale. Le committenti, per tale via, avrebbero quindi potuto sottoscrivere contratti a progetto indicando nello stesso la specifica causale “Expo 2015”. Da una lettura sistematica della norma, tale copertura normativa sarebbe però risultata sussistente solamente alle seguenti condizioni:
- previa definizione/avallo, da parte delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tramite accordi-quadro ovvero contratti collettivi di lavoro nazionali (operanti non oltre il 30 giugno 2016);
- stipulazione del contratto con soggetti giovani fino a 29 anni di età, soggetti con più di 50 anni di età, disoccupati da oltre 12 mesi;
- preventiva certificazione degli stessi da parte di una specifica commissione costituita dalle associazioni medesime quale condizione di efficacia dei contratti individuali stipulati a seguito degli accordi sindacali e datoriali (obbligo previsto all’art. 2, comma 5 – divenuto poi comma 3 – della norma stralciata);
- in ogni caso, i contratti individuali avrebbero cessato di produrre effetti successivamente alla data del 30 giugno 2016.
Articolo 10, comma 1
Disposizioni per le pubbliche amministrazioni in materia di
reclutamento, contratti di lavoro a tempo determinato e semplificazione delle procedure di mobilità e di autorizzazione ad
assumere (stralcio)
●
il Decreto prevede che le amministrazioni pubbliche possano
avviare procedure di reclutamento, mediante concorso pubblico per titoli ed esami, finalizzate a valorizzare l'esperienza professionale di coloro che, alla data di emanazione del bando, abbiano maturato almeno 3 anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, calcolata negli ultimi 10 anni precedenti all’emanazione del bando, presso la medesima amministrazione che
ha emanato il bando.
SCHEDA DI VALUTAZIONE Articolo 7, comma 2 lett. c) e d) e comma 5, lett. d), punto | ||
contenuto | potenzialità/criticità | valutazio ne |
Il contratto di lavoro a progetto deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere l’indicazione della durata, del progetto, del corrispettivo e della sua determinazione, delle modalità del coordinamento e delle eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza dei collaboratori. | Potenzialità: 1) Si è inteso rendere più restrittivo l’utilizzo di tale tipologia contrattuale prevedendo la necessaria presenza degli elementi costitutivi. Questo dovrebbe portare parte committente a porre particolare attenzione alla redazione del contratto. Criticità: 1) Non sono ben chiare le conseguenze nel caso di mancanza di alcuni elementi come il coordinamento ed il corrispettivo o anche solamente i rispettivi criteri di determinazione. In alcuni casi, infatti, la conversione del rapporto in quello subordinato potrebbe risultare come conseguenza abnorme rispetto al difetto riscontrato. |
Il progetto individuato dalle parti non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi. All’art. 61, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003, si sostituisce la congiunzione avversativa “o” (“esecutivi o ripetitivi”) con la congiunzione copulativa “e” (“esecutivi e ripetitivi”) | Potenzialità: 1) sarà più facile sottoscrivere contratti a progetto, considerato che i compiti ad esso collegato potranno concernere, alternativamente e diversamente dalla previgente disciplina, attività esecutive, cioè di "mera attuazione di quanto di volta in volta impartito dal committente", o compiti ripetitivi, cioè “in cui non siano lasciati margini di autonomia anche operativa al collaboratore". Criticità: 1) Tenuto conto della elencazione, contenuta nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 29/2012, delle attività che, anche sulla scorta della giurisprudenza, possono difficilmente essere inquadrate nell’alveo di un rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, la modifica, in concreto, potrebbe essere di portata limitata. |
Le disposizioni relative alle “dimissioni in bianco” ed il recesso consensuale previste dalla legge Xxxxxxx si applicano, in quanto compatibili, anche alle collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a progetto. | Potenzialità: 1) tale modifica comporta un appesantimento “burocratico”, ma al fine di tutelare i lavoratori a prescindere dalla qualificazione formale del rapporto; 2) la modifica appare positiva anche considerato che, con le novità apportate con la Riforma Fornero, è potenzialmente aumentato il rischio di dimissioni in bianco visto che parte committente può recedere in corso di rapporto unicamente nel caso di oggettiva inidoneità professionale del lavoratore. |