CIG 8735406D10
POLIZZA DI ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA
CIG 8735406D10
stipulata tra
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA (CONTRAENTE) “XXXXX XXXXXXXXXX”
VIALE XXXXXX XXXXXXX, 5 – 00000 - XXXXXXX P.IVA/C.F.: 02044190615
E
POSTE ASSICURA (SOCIETÀ) XXXXX XXXXXXXXX, 00 – 00000 - XXXX
C.F/P.I.: 07140521001
Decorrenza ore 24.00 del 31/08/2021
Scadenza ore 24.00 del 31/08/2026
Definizioni
ASSICURATO | Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione |
ASSICURAZIONE | Il contratto di assicurazione. |
ATTIVITA’ | Quella svolta dall’Università per statuto, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all’attività principale, ovunque e comunque svolte. |
BROKER | IGB- INSURANCE GOLD BROKERS - SRL (in seguito detta Broker). |
CONTRAENTE | l’Università degli Studi della Campania “Xxxxx Xxxxxxxxxx “, in breve denominata Università. |
FRANCHIGIA | Parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato. |
INDENNIZZO/ RISARCIMENTO | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro |
INFORTUNIO | Evento dovuto a causa violenta, fortuita ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. |
INVALIDITA’ PERMANENTE DA INFORTUNIO | Diminuzione o perdita definitiva ed irrimediabile della capacità dell’Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata, intervenuta a seguito di infortunio. |
ISTITUTI DI CURA | Xxxxxxxx, cliniche, case di cura, pubblici o privati, autorizzati a termini di legge al ricovero dei malati/infortunati. |
POLIZZA/ CAPITOLATO | Il documento contrattuale che prova l’assicurazione. |
PREMIO | La somma dovuta alla Società. |
RICOVERO | Degenza in istituto di cura che comporti il pernottamento o la degenza diurna (Day Hospital) di almeno 6 ore continuative. |
RISCHIO | La probabilità del verificarsi del sinistro. |
SCOPERTO | La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell’Assicurato. |
SINISTRO | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
SOCIETA’ | L’Impresa assicuratrice nonché le eventuali Coassicuratrici. |
SOMMA ASSICURATA | L’importo convenuto nel presente capitolato che, salvo eventuali sottolimiti, per sinistro/anno, rappresenta la massima esposizione della Società. |
Data, 01 Settembre 2021
La Società Il Contraente
………………………. ………………………
SEZIONE 1
ART. 1 - RISCHI ASSICURATI - IDENTIFICAZIONE DEGLI ASSICURATI
L'assicurazione vale per gli infortuni che i soggetti assicurati suddivisi in categorie e riportati nella Sezione 6 della presente polizza, e le eventuali ulteriori figure che potranno essere previste in futuro, subiscano durante le attività istituzionalmente organizzate dal Contraente o preventivamente autorizzata dai competenti Organi del Contraente stesso, comprese le attività svolte sia in Italia che all'Estero, in cui i soggetti medesimi si trovino per svolgere le attività previste. IL Contraente è esonerato dall’ obbligo di notificare preventivamente alla Società le generalità delle persone assicurate, nonché dichiarare le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affette le persone assicurate all'atto della stipula del presente contratto, o degli inserimenti successivi, o che dovessero in seguito sopravvenire.
Per la loro identificazione, e computo del premio, si farà riferimento ai registri tenuti dal Contraente, ai documenti di iscrizione o adesione (a titolo esemplificativo e non limitativo: fascicolo personale dello studente iscritto, partecipante al corso di dottorato di ricerca, ecc.), ad altra documentazione atta ad attestare che il soggetto riveste la qualifica di assicurato; la Contraente si obbliga ad esibire in qualsiasi momento i documenti di cui sopra alle persone incaricate dalla Società di fare accertamenti e/o controlli.
L'assicurazione copre, altresì, automaticamente tutti gli Assicurati senza alcuna notifica preventiva dei rischi, purché il Contraente dia comunicazione alla Società al termine di ogni annualità assicurativa, nei termini previsti dalla presente polizza, del numero effettivo degli Assicurati e degli altri elementi variabili riportati nella Sezione 6 della presente polizza.
I capitali assicurati per ciascun delle categorie riportate alla Sezione 6, sono specificati all'art. 1) della medesima Sezione 6).
La presente polizza si intende operante per infortuni occorsi nel mondo intero. Gli eventuali indennizzi verranno corrisposti solo in Italia in euro (€).
SEZIONE 2: NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART. 1- DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C. IL Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C. Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza, così, come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all’indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
A parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del rischio e/o dei valori la Società è tenuta a ridurre alla prima scadenza annuale di polizza il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.
IL Contraente e I ‘Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
ART. 2 -ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi soggetti assicurati nel presente contratto esistono a venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente, gli eventuali danni denunciati dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.c.).
IL presente contratto di assicurazione s'intende stipulato indipendentemente ed in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie previste per g/i infortuni sul lavoro dalle leggi vigenti e da quelle eventuali future.
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; I ‘Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne e a conoscenza.
ART. 3 - DURATA E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 31.08.2021 alle ore 24.00 del 31.08.2026 con frazionamento annuale; non è previsto il tacito rinnovo alla scadenza finale. Si conviene tra le parti che, ove ritenuto conveniente in relazione alle proprie valutazioni tecniche ed economiche, il Contraente ha la facoltà di affidare, previo assenso della Società, la ripetizione del servizio per un periodo di pari durata, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lvo 50/2016, alle medesime condizioni normative ed economiche.
Il Contraente si riserva la facoltà di richiedere alla Società di prorogare il contratto fino ad un massimo di 90(novanta) giorni anche attraverso più periodi dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l’aggiudicazione di un nuovo contratto. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di xxxxxxx verrà conteggiato in pro-rata temporis rispetto al premio annuale in corso.
La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessantanta) giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta.
ART. 4 - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'Art. 1901 Cadice Civile, entro 60 giorni dalla sopracitata data. In mancanza di pagamento del premio la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Il termine di rispetto per il pagamento dei premi relativi ad eventuali appendici emesse sulla presente polizza si intende fissato in 60 giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente del relativo documento regolarmente emesso dalla Società.
I premi devono essere pagati al Broker al quale è assegnata la polizza, e la Società inoltre riconosce che il pagamento dei premi fatto tramite il Broker sopra designate è liberatorio per il Contraente. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione scritta del Broker alla Società.
Si precisa che i rapporti contrattuali dovranno conformarsi alle disposizioni relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/8/2010 (si veda successiva specifica clausola). Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:
• L’Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
• IL pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento al fine dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
L'Assicurazione è altresì operante fine al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula del contratto con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx.xx., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DI 95/2012 convertito in Legge 135/2012), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. IL recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In case di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.
ART. 5 - REGOLAZIONE DEL PREMIO
Il premio viene anticipato dal Contraente per ogni periodo assicurativo in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto ln polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari cioè il numero effettivo degli assicurati e gli altri dati indicati alla successiva Sezione 6) affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del
premio definitive. Le differenze attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate o rimborsate nei sessanta giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attive dovute, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a (30) trenta giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale la garanzia, limitamenti ai sinistri accaduti nel periodo per il quale non è avvenuta la notifica o il pagamento del premio, la Società potrà indennizzare gli stessi nella medesima proporzione esistente tra l'importo di premio pagato e quello interamente dovuto (se superiore), salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Quanto previsto al comma precedente si intende valido anche per i contratti scaduti. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.
ART. 6 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Non viene applicato il recesso in caso di sinistro.
ART. 7 -MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 8 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
La Società ha sempre il diritto di ispezionare le case assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
ART.9 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETA’.
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax, e-mail o simili) indirizzata alla Società anche tramite il Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza
ART. 10 - ONERI FISCALI
Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
ART. 11- FORO COMPETENTE
Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ail sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell’Assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli Stessi risiedono. In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l’organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione. Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede la Contraente oppure, in alternativa, l'Assicurato.
ART. 12 • INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
ART. 13 –TITOLARITA’ DEI DIRITTI NASCENTI DAL CONTRATTO
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
E' data, tuttavia, facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell'Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
ART. 14 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI
Poiché la presente assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto da l l'art. 1891 C.C.
ART. 15 - ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell’interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente l’indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.
A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, a Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
ART. 16 • OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO
La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidate);
d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto le motivazioni scritte).
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente al/a scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.
La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dalla Contraente e/o dal Broker.
ART.17 - COASSICURAZIONE E DELEGA
Ove stabilito l’assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla IGB SRL e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per canto del Contraente e degli Assicurati dalla IGB SRL la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandate dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto, la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, Il rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposita tabella della Sezione 6) alla presente Polizza.
ART. 18 - CLAUSOLA BROKER
Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker IGB- INSURANCE GOLD BROKERS – SRL (def. Broker) il ruolo di cui al D. Lgs. N. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:
• che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte della Società;
• di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
• che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato dal Contraente al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio per il Contraente ai sensi dell’art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale società
coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all’incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 Digs 209/2005 e con gli effetti per la Contraente previsti al primo comma del medesimo articolo;
• che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse alla Società secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il broker trasmetterà alla Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti.
• che le variazioni alla presente assicurazione richieste dal Contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art.
1.3 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”;
• che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, e/o prorogati i contratti nella misura dell’10 % (dieci per cento). La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione.
• che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per
conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
• che il broker ha ottemperato agli obblighi assicurativi di Legge di cui all’art. 112, comma 3 del Digs 209/2005 e si impegna a produrre copia della vigente polizza a semplice richiesta scritta della/e Società in qualunque momento del rapporto. Il presente articolo sarà privo di efficacia dal momento in cui dovesse venire a mancare l’obbligatoria iscrizione del broker al RUI, istituito presso l’ISVAP con provvedimento n° 5 del 16/10/2006.
ART. 19- OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABI LITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Società appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) e il CUP. - CIG/CUP.
Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell’iter liquidativo.
L'Ente Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 20 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non e qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
ART. 21 • TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del D.lgs. 30/06/2003 n. 196, si informa che dei dati in possesso dell'ente Contraente non verrà fatto trattamento diverse da quello previsto per le finalità istituzionali e nel rispetto della riservatezza e segretezza delle persone fisiche e giuridiche.
Rimane depositato agli atti del Contraente, il modulo relativo all’informativa a persone fisiche/giuridiche per i fornitori ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 sottoscritto per presa visione dalla Società.
SEZIONE 3 - RISCHI COPERTI
ART. 1- PERSONE ASSICURATE - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Per gli Assicurati appartenenti alle categorie di polizza 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - la garanzia si intende prestata per gli infortuni subiti nell’ esercizio di tutte le attività universitarie intendendosi per tali tutte le attività principali e secondarie connesse con lo svolgimento degli studi, sia presso il Contraente che presso terzi, in Italia ed all'estero; e compreso il rischio in itinere per gli Assicurati appartenenti a tutte le categorie.
Sono anche compresi gli infortuni subiti dagli Assicurati durante i trasferimenti tra le varie sedi universitarie, presso altre università ed istituti, strutture diverse da quelle universitarie quali laboratori, industrie, centri di studio ecc., anche al di fuori dello stretto ambito universitario sempreché tali trasferimenti siano effettuati per motivi di studio o di necessita e riconosciuti dalla Contraente. Si precisa che devono intendersi compresi anche i portatori di handicap.
A puro titolo esemplificativo e non limitativo, si precisa che tutti i soggetti delle presenti Categorie sono assicurati per gli infortuni subiti durante la frequenza, permanenza partecipazione alle attività istituzionale dell'Università in tutto il mondo, quali anche visite presso aziende - giornate di orientamento - stages - tirocini - laurea specialistica-
- abilitazioni varie - viaggi studio - visite didattiche - durante lo svolgimento e
partecipazione alle attività didattiche, iniziative o manifestazioni anche sportive e culturali, ricreative, assistenziali e comunque per tutti gli infortuni connessi alla partecipazione a qualsiasi forma universitaria, per-universitaria o post-universitaria purché autorizzata dalla Contraente.
La garanzia vale anche durante la partecipazione degli Assicurati a corsi non rientranti nel percorso accademico ed organizzati dalla Contraente, o inerenti ad altre attività formativa, comprese relative prove ed esami, anche se l'iscrizione individuale a tali corsi avviene in forma privata da parte degli stessi Assicurati. Sono, inoltre, considerati assicurati tutti coloro che, nell'ambito del Programma Socrates/Erasmus o similari svolgano periodi di studio presso le altre Università degli Studi durante lo svolgimento del periodo di studio, delle attività didattiche, di ricerca, formative e connesse, nonché gli spostamenti effettuati a piedi e/o con mezzi di trasporto pubblici e/o privati. Sono compresi in garanzia anche gli iscritti alla Scuola Superiore dell'Università degli Studi della Campania o a scuole di specializzazione varie. Ove per esigenze della Contraente le movimentazioni, le regolazioni premio e quanto altro connesso con la presente polizza e riferito alla Scuola Superiore dovesse essere formalizzato a mezzo di documento specifico ed apposite, la Società provvederà ad emettere siffatto allegato / appendice al contratto, fermo restando che la Contraente della polizza e e resta comunque l'Università degli Studi della Campania.
Per gli appartenenti alla categoria 7) l'assicurazione vale per gli infortuni che gli Assicurati tutti ricompresi nella suddetta categoria subiscano in occasione del Rischio Volo in qualità di passeggeri ("Rischio Aeronautico'” art. 3 seguente). Agli effetti della garanzia il viaggio aereo si intende iniziato dal momento in cui l'assicurato ha effettuato il check-in e si considera concluso nel memento in cui lascia i locali con accesso limitato e riservato ai passeggeri in arrivo.
Per gli appartenenti alla categoria 8) l'assicurazione vale per gli infortuni subiti nello svolgimento delle attività professionali di portavalori e vale sia all'interno che all'esterno dei locali del Contraente e di terzi che durante i trasferimenti e/o tragitti dai luoghi del prelievo a quello di deposito dei valori, e viceversa, a piedi a con i normali mezzi di locomozione pubblici o privati, compreso l'uso e guida di motocicli in genere;
Per gli appartenenti alla categoria 9) la garanzia si intende prestata per gli infortuni che i dipendenti della Contraente e/o le persone autorizzate dalla Contraente subiscano in occasione di missioni, trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio e
limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio, durante la guida di veicoli in genere, compresi ciclomotori e motocicli, propri o di un familiare convivente, dal momento in cui I ‘Assicurato sale a bordo del mezzo di trasporto a quello in cui ne discende.
Per gli appartenenti alla categoria 10) la garanzia si intende prestata per gli infortuni che i dipendenti della Contraente e/o le persone autorizzate dalla Contraente subiscano in occasione di missioni, trasferte o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio e limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio, durante la guida di veicoli dell'Ente Contraente, compresi ciclomotori e metodici, dal momento in cui l'Assicurato sale a bordo del mezzo di trasporto a quello in cui ne discende
Per ambedue le categorie 9) e 10) l’assicurazione garantisce anche gli infortuni subiti dalle persone di cui sia autorizzato il trasporto.
La copertura decorre dall'effettivo inizio del viaggio, indipendentemente se esso avvenga dall'abitazione, anche occasionale, dell'Assicurato o dalla sede di lavoro e termina al ritorno dell'Assicurato ad una delle predette sedi. L'assicurazione vale anche per gli infortuni subiti:
• durante la messa in moto del veicolo;
• in occasione della salita o discesa dal veicolo od operazioni attorno ad esso;
• in caso di fermata del veicolo durante tutte le operazioni necessarie per la ripresa della marcia o per lo spostamento del veicolo da posizioni di intralcio; • nel tentativo di salvataggio del veicolo e dei suoi occupanti.
Per gli appartenenti alla categoria 11)la garanzia si intende prestata per gli infortuni subiti in occasione della partecipazione degli Assicurati - non iscritti all'Ateneo a corsi di lingua o altri corsi di attivita’ formativa in genere organizzati dalla Contraente, presso la Contraente stessa o presso terzi, in Italia ed all'estero; è compreso il rischio in itinere.
Per gli appartenenti alla Categoria 12) COLLABORATORI A VARIO TITOLO la garanzia si intende prestata a titolo esemplificativo e non esaustivo per volontari
/ staff/collaboratori in laboratorio / consulenti / cultori della materia formativa, DOCENTI a contratto, TECNICI,RICERCATORI SCIENTIFICI, ecc.e/ o qualsiasi altro soggetto di cui l’Ateneo si avvalga per svolgere attività didattica/formativa, e per il quale si renda necessaria la presente polizza;
IL relativo premio verrà conteggiato, come per le le altre categorie, in sede di regolazione (cfr. Art. 5 Sezione 2).
ART 1/BIS -PRECISAZIONE SUI RISCHI ASSICURATI
A titolo esemplificativo e non limitativo si precisa che sono comprese in garanzia, per tutte le categorie assicurate anche:
• l'asfissia non di origine morbosa;
• soffocamento da ingestione di solidi e/o liquidi
• gli avvelenamenti acuti di origine traumatica, da ingestione o assorbimento di sostanze;
• contatto con corrosivi, ustioni in genere;
• le affezioni conseguenti a morsi di animali o rettili a a punture di insetti o aracnidi, esclusi il carbonchio, la malaria e le malattie tropicali;
• l'annegamento, anche a seguito di incidente stradale;
• l'assideramento o congelamento;
• la folgorazione;
• i colpi di sole, di calore o di freddo;
• le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti; gli infortuni derivanti da aggressioni in genere;
• gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, sequestri, rapine, azioni di dirottamento o di pirateria a condizione che I ‘Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
• gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza;
• gli infortuni derivanti da imprudenza, imperizia e negligenza anche gravi;
• gli infortuni derivanti dall'uso o guida di ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata, trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motore e natanti in genere, a condizione che l'Assicurato sia in possesso, ove prescritto, di regolare patente di abilitazione alla guida;
• gli infortuni causati da forze della natura compresi terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, inondazioni, frane, smottamenti, valanghe, slavine, caduta di rocce, pietre, alberi e simili.
• gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche;
• gli infortuni derivanti da abuso di alcolici, con l'esclusione di quelli subiti alla guida di veicoli e/o natanti in genere;
• gli infortuni causati da pratica non professionale di qualsiasi sport, ad eccezione di sport aerei in genere e paracadutismo.
• la garanzia comprende gli infortuni derivanti dallo svolgimento di attività motoria, di qualsiasi tipo, che rientri nel curriculum formativo dei corsi di laurea e/o studio che prevedono tali attività (lezioni, esercitazioni, tirocinio, ecc.) o dalla partecipazione, anche del Contraente, a manifestazioni sportive e/o ricreative quali meeting, allenamenti, gare, tornei e simili attività.
ART. 2 - RIMBORSO SPESE MEDICHE DA I NFORTUNIO
La Società garantisce, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza e fino alla concorrenza del massimale espresso per la singola categoria nell'apposita scheda della Sezione 6), il rimborso delle spese per:
• onorari dei medici, dei chirurghi e dell’equipe operatoria;
• uso della sala operatoria, materiale di intervento, apparecchi terapeutici ed endoprotesi applicati durante l'intervento;
• rette di degenza in ospedali e case di cura;
• visite mediche, accertamenti diagnostici, esami di laboratorio e terapie fisiche;
• trattamenti fisioterapici e rieducativi;
• prestazioni medico-infermieristiche, medicinali, acquisto e/o noleggio di apparecchi protesici e sanitari incluse le carrozzelle ortopediche;
• spese farmaceutiche resesi necessarie a seguito dell'infortunio, compresi eventuali ticket,
anche se effettuate in regime ambulatoriale/domiciliare successivamente alla dismissione dal ricovero o alla certificazione di un Pronto Soccorso dipendente da un presidio ospedaliero che ha prestato le prime cure.
Sono altresì comprese le spese per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre o eliminare le conseguenze dei danni estetici provocati da infortunio.
Qualora l'assicurato venga ritenuto non curabile nell’ambito dell’organizzazione ospedaliera pubblica ove è avvenuto l'infortunio, la Società rimborsa altresì le spese di trasferimento aereo in un centre ospedaliero anche private attrezzato alla cura dell'assicurato. La Società rimborsa, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza, i costi eventualmente sostenuti per il trasporto dal luogo dell'infortunio ad un istituto di Cura attrezzato, il trasporto tra Istituti d i Cura e dall'istituto di Cura al domicilio dell'Assicurato.
La Società effettua il rimborso previa presentazione dei relativi documenti giustificativi di spesa in originale. E’ escluso il rimborso del costo di certificati medici rilasciati anche dal medico del S.S.N. e delle eventuali perizie medico legali di parte.
ART.3 - RISCHIO AERONAUTICO
L’assicurazione comprende gli infortuni, compresi quelli derivanti da attentati, pirateria, sabotaggio, terrorismo,
forzato atterraggio, dirottamento purché non conseguenti a guerra (anche se non dichiarata), ad insurrezione o tumulti popolari che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei effettuati in qualità di passeggero di velivoli ed elicotteri eseguiti da società di traffico regolare, esclusivamente durante il trasporto di passeggeri, ed è prestata per le somme corrispondenti a quelle assicurate con la presente polizza e per rischi da essa previsti. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da aeroclub. IL cumulo delle somme assicurate, con questa garanzia o con altre assicurazioni, da chiunque stipulate a favore degli stessi Assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare le somme assicurate:
• €.1.500.000,00. = per il caso di invalidità permanente
• €.1.500.000,00. = per il caso di morte per persona e di:
• € 10.000.000,00. = per il caso di invalidità permanente
• € 10.000.000,00= per il caso di morte complessivamente per aeromobile nel caso di assicurazione di più persone.
In detta limitazione per aeromobile rientrano i capitali riferentesi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni, unicamente se stipulate dallo stesso Contraente. Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopraindicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.
ART.4 - RISCHIO GUERRA
A parziale deroga del disposto dell'Art.1 Sezione 4, la garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all'estero (escluso comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra civile, guerra, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata e no) per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trova all'estero.
ART. 5 - RISCHIO IN ITINERE
La garanzia comprende il rischio in itinere, cioè gli infortuni che si verifichino a causa e/o in occasione di tutti i tragitti e trasferimenti, con qualsiasi mezzo di locomozione ed anche a piedi da e per l'abitazione e/o dimora, anche occasionale dell'Assicurato, al
luogo di studio e/o lavoro o qualsiasi altro luogo ove l'Assicurato si rechi a svolgere la propria attività universitaria, mansione o incarico per conto della Contraente.
ART. 6 - XXXXX E SFORZI
Sono considerati infortuni le lesioni muscolari da sforzi nonché le ern1e da causa violenta con l'intesa che se l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, vengono corrisposte una indennità, a titolo di invalidità permanente, non superiore al 10% della relativa somma assicurata per il caso di invalidità permanente totale. Qualora insorga contestazione circa la natura e/o l'operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al Collegio medico di cui all'Art. 3 della Sezione 5.
ART. 7 - MALATTIE RIPORTATE NEL CORSO DELL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA’ E DEI PROGRAMMl PER TUTTE LE CATEGORIE STUDENTI
L'assicurazione comprende le malattie riportate nel corso dell’espletamento delle attività e dei programmi e per causa a questi riconducibile (causa di servizio) che abbiano cagionato la morte o l'invalidità permanente alle seguenti condizioni:
- La malattia deve insorgere nel corso del periodo assicurativo e manifestarsi entro anni uno dalla data di cessazione delle attività previste per l'espletamento del periodo di studio, delle attività didattiche, di ricerca, formative e connesse.
Sono escluse dalla presente estensione di garanzia le malattie mentali e le nevrosi;
Il Collegio Arbitrale è competente per l'accertamento del periodo di insorgenza della malattia; relativamente alla garanzia invalidità Permanente risarcibile ai sensi della presente estensione di garanzia, questa viene prestata con applicazione di una franchigia fissa del 5%.
ART. 8- MALATTIA PROFESSIONALE DA RADIAZIONI PER TUTTE LE CATEGORIE E STUDENTI
La garanzia è estesa agli infortuni ed alle malattie che abbiano cagionato la morte o l’invalidità permanente riportate nel corso dell’espletamento dell’attività e per causa riconducibile alle radiazioni, alle seguenti condizioni:
a) si considerano coperti gli infortuni che colpiscono gli assicurati esclusivamente nell'espletamento della attività previste dal programma di dottorato. Ai fini delta validità della garanzia gli infortuni devono avvenire a seguito di attività che prevedano l'utilizzo di sostanze radioattive per scopi didattici ed esclusivamente per fini pacifici. Si
considera compresa in tal senso anche l'eventuale uso di strumentazione scientifica adeguata ed idonea all'utilizzo che ne viene fatto;
b) sono coperte dalla garanzia le malattie che colpiscono gli assicurati esclusivamente nell'espletamento delle attività previste dal programma di dottorato per effetto dell'assimilazione di radiazioni. Ai fini della validità della garanzia, tale assimilazione deve avvenire a seguito di attività che prevedano l'utilizzo e l'applicazione di sostanze radioattive per scopi didattici ed esclusivamente per fini pacifici. Si considera compresa in tal senso anche l'eventuale uso di strumentazione scientifica adeguata ed idonea all'utilizzo che ne viene fatto;
c) Ai fini della presente estensione di garanzia in case di I. P. da Malattia verrà applicata una franchigia del 10%. Nel caso in cui li grado di invalidità permanente riportato sia pari o superiore al 10% l’indennizzo verrà corrisposto con l’applicazione della franchigia del 3%.
d) La validità della presente estensione di garanzia è subordinata alla conformità ed alla idoneità dei materiali e delle attrezzature adoperate - in ottemperanza alle normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza - al momento dell'accadimento di danno.
e) La validità della presente estensione di garanzia è subordinata alla inesistenza negli assicurati all'atto della decorrenza della presente polizza di patologie che possano ricondursi a malattia da radiazioni. Pertanto, non potranno ritenersi in garanzia i casi di malattia da radiazioni riconducibili a fatti che non siano avvenuti nel periodo assicurativo di cui alla presente polizza.
f) Ai fini della presente estensione di garanzia la Contraente si impegna a provvedere a tutti i controlli previsti in ottemperanza alle normative vigenti in materia di sicurezza e prevenzione.
g) Il periodo massimo per procedere alla definitiva valutazione dell'indennizzo viene fissato in cinque anni dal giorno dell'infortunio ovvero, in caso di malattia dal giorno della denuncia.
ART. 9 - DANNI ESTETICI
Si conviene che in case di infortunio non escluso dalle Condizioni della presente polizza, che produca conseguenze di carattere estetico al viso, ma che non comporti indennizzo a titolo di invalidità permanente, la Società rimborserà comunque le spese documentate sostenute dall'Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre ad eliminare il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica, il tutto
entro il limite di € 5.000,00.= per evento. Questa somma viene riconosciuta in eccedenza al massimale della garanzia Xxxxxxxx spese mediche da infortunio.
ART. 10 - UBRIACHEZZA
A parziale rettifica di quanto indicate al precedente art. 1 l'assicurazione vale anche per gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza, esclusi comunque quelli conseguenti ad ubriachezza.
ART. 11 - DIABETE
A maggior precisazione di quanta indicate nella presente polizza l'assicurazione vale anche per le persone affette da diabete, a condizione che l'infortunio non sia conseguenza diretta del diabete ed ogni complicazione riferibile al diabete esclusa.
ART. 12 • RIMPATRIO DELLA SALMA (VALIDO IN ITALIA E ALL'ESTERO)
In caso di decesso dell'Assicurato avvenuto all'estero a seguito di evento indennizzabile la Società rimborsa ai beneficiari individuabili a termini di polizza, le spese sostenute per il trasporto della salma in patria, fino al luogo di sepoltura, entro il limite massimo di Euro 10.000,00.
La Società effettua il rimborso agli aventi diritto previa presentazione in originale dei documenti giustificativi.
ART. 13 • ESPOSIZIONE AGLI ELEMENTI
La Società in occasione di arenamento, naufragio, atterraggio forzato di mezzi di trasporto non esclusi dalle condizioni di polizza, corrisponderà le somme rispettivamente assicurate per il caso di morte e di invalidità permanente anche in quei casi in cui gli avvenimenti di cui sopra non siano la causa diretta dell'infortunio ma, in conseguenza della zona, del clima o di altre situazioni concomitanti (es. perdita di orientamento), I ‘Assicurato si trovi in condizioni tali da subire la morte o lesioni organiche permanenti.
ART. 14 - RESPONSABILITA DEL CONTRAENTE
Qualora l'infortunato o, in caso di morte i beneficiari o soltanto qualcuno di essi non accettino, a completa tacitazione per l'infortunio, l'indennità dovuta ai sensi del presente contratto ed avanzino verso il Contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità civile, detta indennità, nella sua totalità, viene accantonata per essere computata nel
risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione.
Qualora l'infortunato o gli anzidetti beneficiari recedano dall'azione di responsabilità civile, o rimangano in essa soccombenti, l'indennità accantonata viene agli stessi pagata sotto deduzione, a favore del Contraente, delle spese di causa da lui sostenute.
ART. 15 - LIMITI DI RISARCIMENTO
Nel caso l'infortunio colpisse contemporaneamente più persone assicurate con la presente polizza, in conseguenza di un unico evento, si conviene che l'esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà superare l'importo di € 7.500.000,00=, salvo quanto previsto per il rischio aeronautico.
Qualora gli indennizzi liquidabili ai sensi di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti.
ART. 16 - FRANCHIGIA SULLA INVALIDITA PERMANENTE
Per le categorie 7 - 9 -10 la garanzia è prestata senza applicazione di franchigia sulla invalidità Permanente.
Per tutti gli altri assicurati, la garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa del 3%.
ART. 17 - LIMITI DI ETA’
L'assicurazione vale per le persone di età non superiore a 75 anni.
Tuttavia per persone che raggiungano tale età nel corso del contratto di assicurazione, l'assicurazione mantiene la sua validità fine alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che in contrario possa essere opposto I ‘eventuale incasso di premi scaduti1 dopo il compimento dell’età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta del Contraente.
ART. 18 - PERSONE NON ASSICURABILI
Sono ammessi al beneficio dell'assicurazione tutti indistintamente gli Assicurati a prescindere dalle loro condizioni di salute e da eventuali pregresse minorazioni fisiche o mutilazioni delle quali gli Assicurati stessi risultassero affetti all'atto della stipula del presente contratto o che dovessero in seguito sopravvenire, restando comunque espressamente confermato quanta previsto dall'art. 3) della Sezione 5 - Criteri di indennizzabilità
SEZIONE 4 - ESCLUSIONI
Art.1- Esclusioni
Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni occorsi:
1. in occasione di eventi direttamente connessi allo stato di guerra dichiarata o non dichiarata, salvo quanto previsto all'Art. 11della Sezione 3;
2. durante la guida e l'uso di mezzi di locomozione aerea e la xxxxx di mezzi subacquei, salvo quanto previsto all'art. 10, Sezione 3;
3. in conseguenza di dolo o di azioni delittuose dell'Assicurato;
4. sotto influenza di stupefacenti, psicofarmaci ed allucinogeni assunti volontariamente fatto salvo se dietro prescrizione medica;
5. da stato di ubriachezza alla guida di veicoli o natanti a motore in genere;
6. in conseguenza diretta ad indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
7. direttamente o indirettamente da contaminazioni chimiche o batteriologiche se conseguenti ad atti di terrorismo.
8. a causa di contatto con amianto e /o absesto.
SEZIONE 5 - NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
ART. 1- 0BBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO
La denuncia del sinistro deve essere fatta per iscritto alla Società o al Broker entro 45 giorni lavorativi dall’infortunio o dal momento in cui l'Ufficio del Contraente addetto alla gestione dei contratti assicurativi ne venga a conoscenza o I ‘Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. (art. 1913 C.C.).
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art.1915 C.C.).
ART. 2 - DENUNCIA DEL SINISTRO E RELATIVI OBBLIGHI
La denuncia dell'infortunio dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'evento, nonché delle cause che lo hanno determinato.
Quanto prima il Contraente, I ‘Assicurato o i suoi aventi diritto dovranno corredare la denuncia con la certificazione medica iniziale.
Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni.
Successivamente l'Assicurato deve inviare, periodicamente e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni.
Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, dovrà essere dato immediatamente avviso alla Societa a mezzo telefax e/o telegramma.
le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che quelle di cura siano espressamente comprese nell'assicurazione.
L'Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Società ed a qualsiasi indagine che questi ritengano necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato I ‘Assicurato stesso.
ART. 3 - CRITERI DI INDENNIZZABILITA’
La Società corrisponde l'indennità convenuta, in favore degli aventi diritto in caso di decesso, di invalidità permanente dell'Assicurato, e, se compresa in polizza per le singole categorie, di inabilita temporanea dell'Assicurato, per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.
a) MORTE
Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio, la Società liquida la somma assicurata per il case morte, indicata nella scheda della Sezione 6.
Tale indennizzo viene liquidate ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.
L’indennizzo per il case di morte non è cumulabile con quello per l'invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, i beneficiari, o in difetto di designazione, gli eredi, dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso ed hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.
b) MORTE PRESUNTA
La Società dichiara che se il corpo dell'Assicurato non venisse trovato entro un anno a seguito di arenamento, affondamento e naufragio del mezzo di trasporto aereo, lacustre, fluviale o marittimo, fermo restando quanta previsto dalle Condizioni di Assicurazione, verrà riconosciuto l'indennizzo previsto per il caso di morte, considerando l'evento di cui sopra come infortunio.
La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza
per la dichiarazione di morte presunta ai termini degli art. 60 e 62 C.C.
Quando sia state effettuato il pagamento delle indennità ed in seguito I ‘Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la Società ha diritto alla restituzione delle intere somme pagate e relative spese, e I ‘Assicurato stesso potrà fare valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente polizza.
Le lesioni corporali causate dall'esposizione agli elementi della natura dovuti ad un atterraggio di fortuna, arenamento, affondamento o naufragio del mezzo di trasporto sopra richiamato, sono peraltro garantite dalla presente polizza.
c) I NVALIDITA' PERMANENTE
Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - ma comunque entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio e avvenuto, la Società liquiderà a tale titolo una indennità, calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente assoluta indicata nella scheda della Sezione VI. La valutazione del grado di invalidità Permanente sarà effettuata facendo riferimento alla Tabella annessa al T.U. sull'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali approvato con D.P.R. del 30.06.1965 n.1124 e successive modifiche, con rinuncia da parte della Società all'applicazione delle franchigie relative previste dalla Legge, con l'intesa che le percentuali indicate nella Tabella anzidetta vengano riferite ai capitali assicurati per il caso di invalidità permanente totale.
La Società prende atto che se l'Assicurato risulta mancino il grado di invalidità per il lato destro sarà applicate al sinistro e viceversa.
Nel caso in cui I ‘Assicurato subisca un infortunio ad un arto superiore o ad una mano o ad un avambraccio e risultasse che questi erano gli unici perfettamente integri o tali
che venissero usati come "destri" si dovrà tenere conto di ciò anche nella valutazione del grado e di invalidità permanente. La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennita viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%. Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione.
Qualora preesista una "non funzionalità totale di un organo od un arto" e le conseguenze dell'infortunio comportino, a causa di tale preesistente menomazione, una invalidità permanente "bilaterale" viene liquidata una indennità pari al:
o 100% della totale nel caso di perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale dell'organo o arto sano;
o doppio del grado di invalidità accertata (con il massimo del 100%) nel caso
di perdita parziale dell'uso funzionale dell'organo o arto sano.
L’indennità per la perdita funzionale ed anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.
Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo canto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Nei casi di invalidità permanente di grade pari a superiore al 75% sarà liquidata l'indennità pari all'intero capitale assicurato.
Per i casi in cui l'infortunio comporti una invalidità permanente di grado prevedibilmente superiore al 20% (venti percento) e sia certamente indennizzabile, la Società porrà a disposizione dell'assicurato, a titolo di acconto, un importo pari ad un terzo dell'indennità corrispondente all'indennizzo valutato al momento, da conguagliarsi in sede di definitiva liquidazione del sinistro. Il pagamento di tale anticipazione da parte della Società avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione medica da cui risulta l'entità presunta dell'invalidità.
Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi; tuttavia, se I ‘Assicurato muore per causa indipendente
dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga l'importo liquidato ed offerto ai beneficiari, o in difetto di designazione degli stessi, agli eredi dell'Assicurato secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
ART. 4 - CONTROVERSIE E COLLEGIO ARBITRALE
In caso di disaccordo sulla causa o sulla natura delle lesioni o sulla valutazione delle conseguenze attribuibili all'infortunio o sul grado di invalidità Permanente nonché sulla liquidabilità delle indennità le Parti (Società ed Assicurato) si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovute le indennità, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un contradditorio tra il medico dell'Assicurato e quello fiduciario della Società.
In caso di mancato accordo tra i due medici si procederà, con scrittura privata, a nominare quale terzo arbitro un medico designato dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il dico; il collegio medico così costituito risiede presso il domicilio dell'Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo medico.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale.
E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitive dell'invalidità Permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso, entro due anni, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sulle indennità da imputarsi nella liquidazione definitiva dell'infortunio.
ART. 5 - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquiderà l’indennità che risulti dovuta, ne darà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvederà al pagamento entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di liquidazione da parte della Società. L'indennità viene corrisposta in Italia in Euro.
ART. 6 - CUMULO DI INDENNITA
L'indennità per inabilita temporanea al pari della diaria da ricovero ed al rimborso spese mediche è cumulabile con quella per morte o per invalidità permanente. Se dopo il
pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio, ed in conseguenza di questo I ‘Assicurato muore, la Società corrisponderà ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali, la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiederanno il rimborso nel caso contrario.
Il diritto all’indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi dell'Assicurato l'importo liquidate od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
ART. 7 - RINUNCIA ALL'AZIONE DI XXXXXXX
La Societa rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto all'azione di surroga che potesse competerle per l'art.1916 C.C. verso i responsabili dell'infortunio.
SEZIONE 6 )- CATEGORIE ASSICURATE - PRESTAZIONI E CAPITALI ASSICURATI
Art.1- Categorie assicurate
L'assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per le persone appartenenti alle categorie di seguito indicate, per prestazioni e somme riportate nelle relative tabelle.
CATEGORIA 1: STUDENTI DELL'ATENEO - anche se fuori corso - A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO
- ISCRITTI A CORSI DI LAUREA VECCHIO ORDINAMENTI;
- I°• II°• Ill° LIVELLO; MASTER; DIPLOMA UNIVERSITARIO;
- SPECIALISTICA A CICLO UNICO (ANNI 5 0 PIU')
- TIROCINANTI
- STAGISTI
- BORSISTI,
- CORSISTI
- ASSEGNATARI DI BORSE DI STUDIO ANCHE ALL'ESTERO
- STUDENTI AMMESSI CON RISERVA MA NON ISCRITTI, COMPRESI GLI ISCRITTI ALLA SCUOLA SUPERIORE DELL'UNIVERSITA
CATEGORIA 2: STUDENTI IN COLLABORAZIONE PART TIME
CATEGORIA 3: STUDENTI ISCRITTI Al DOTTORATI E Al POST DOTTORATI DI RICERCA- ASSEGNISTI DI RICERCA, PRESSO QUALSIASI FACOLTA'.
CATEGORIA 4: STUDENTI SPECIALIZZANDI SENZA BORSA DI STUDIO, STUDENTI ISCRITTI A SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE, TIROCINANTI POST LAUREA ANCHE ALL'ESTERO, TIROCINANTI AVVOCATURA, TIROCINANTI A PROGRAMMI INTERNAZIONALI E NAZIONALI
CATEGORIA 5: STUDENTI CHE SEGUONO SINGOLI INSEGNAMENTI UNIVERSITARI SENZA ESSERE ISCRITTI AD UN XXXXX XX XXXXXX
XXXXXXXXX 0: STUDENTI INCOMING, STUDENTI DI ALTRI ATENEl - A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO:
- PROVENIENTI DA ALTRE UNIVERSITA' ANCHE STRANIERE NELL'AMBITO DI PROGETTI COMUNITARI E NON, ERASMUS E SIMILI
- TIROCINI
- BORSE DI STUDIO, BORSE DI COLLABORAZIONE
- STAGE, CORSI A VARIO TITOLO
- MASTER, ECC.
CATEGORIA 7: ORGANI DI GOVERNO ED ORGANI AMMINISTRATIVI: Rettore,
Prorettore, Direttore Generale, Direttore Generale Xxxxxxx, CdA,Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Nucleo Valutazione, CD Studenti, Pres. Qual, Cons.
CATEGORIA 8: PORTAVALORI
CATEGORIA 9: DIPENDENTI E PERSONE AUTORIZZATE DALLA CONTRAENTE A SERVIRSI DEL MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO IN OCCASIONE DI MISSIONI E/O ADEMPIMENTI DI SERVIZIO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI.
CATEGORIA 10: DIPENDENTI E PERSONE AUTORIZZATE DALLA CONTRAENTE A SERVIRSI DEI VEICOLI DELL'ENTE
CATEGORIA 11: PARTECIPANTI A CORSI OD ALTRA ATTIVITA’ FORMATIVA E DI RESPONSABILITA’ DELLA CONTRAENTE OVUNQUE ORGANIZZATA (NON ISCRITTI ALL’UNIVERSITA’)
CATEGORIA 12: COLLABORATORI A VARIO TITOLO (volontariIstaff/collaboratori in laboratorio I consulenti I cultori della materia formativa, DOCENTI a contratto, LETTORI, TECNICI, RICERCATORI SCIENTIFICI ecc), qualsiasi altro soggetto di cui l'ateneo si avvalga per svolgere attivita didattica/formativa (NON DIPENDENTI)
Art. 1 bis- Prestazioni e Capitali assicurati
CATEGORIA 1) A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO: Studenti
regolarmente iscritti a qualsiasi facolta del Contraente- anche fuori corso - per corsi di laurea vecchio ordinamento, corsi di laurea I, IL e ILI livello, iscritti a master ed a corsi per il conseguimento del diploma universitario, iscritti a corsi di laurea specialistica a ciclo unico (5 o più anni).
Garanzia | Capitali assicurati per persona € |
Caso Morte | 200.000,00= |
Caso Invalidità Permanente | 200.000,00= |
Rimborso Spese mediche da infortunio | 5.000,00 |
Preventivo Assicurati CATEGORIA 1 N° 26.609
CATEGORIA 2) STUDENTI PART TIME
Garanzia | Capitali assicurati per persona € |
Caso Morte | 200.000,00= |
Caso Invalidità Permanente | 200.000,00= |
Rimborso Spese mediche da infortunio | 5.000,00 |
Preventivo Assicurati CATEGORIA 2 N.° 281
CATEGORIA 3 ) STUDENTI I SCRITTI AI DOTTORATI E Al POST DOTTORATI DI RICERCA /ASSEGNISTI DI RICERCA
Garanzia | Capitali assicurati per persona € |
Caso Morte | 250.000,00= |
Caso Invalidità Permanente | 250.000, 00= |
Rimborso Spese mediche da infortunio | 5.000,00 |
Preventivo Assicurati CATEGORIA 3 N° 600
CATEGORIA 4) STUDENTI SPECIALIZZANDI SENZA BORSA DI STUDIO, ISCRITTI A SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE, TIROCINANTI POST LAUREA ANCHE ALL'ESTERO TIROCINANTI AVVOCATURA, TIROCINANTI A PROGRAMMI INTERNAZIONALI E NAZIONALI
Garanzi a | Capitali assicurati per persona € |
Caso Morte | 400.000, 00= |
Caso Invalidità Permanente | 400.000, 00= |
Rimborso Spese mediche da infortunio | 5.000,00 |
Preventivo Assicurati CATEGORIA 4 N° 1299
CATEGORIA 5) STUDENTI CHE SEGUONO SINGOLI I NSEGNAMENTI UNIVERSITARI SENZA ESSERE ISCRITTI AD UN CORSO DI LAUREA
Garanzia Capitali assicurati per persona € | |
Caso Morte | 200.000, 00= |
Caso Invalidità Permanente | 200.000, 00= |
Rimborso Spese mediche da infortunio | 5.000,00 |
Preventivo Assicurati CATEGORIA 5 N° 1586
CATEGORIA 6) STUDENTI INCOMING DI ALTRI ATENEI A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO: PROVENIENTI DA ALTRE U NIVERSITA' ANCHE STRANIERE NELL'AMBITO DI PROGETTI COMU NITARI E NON, ERASMUS E SIMILI, TIROCI NI, BORSE DI STUDIO, BORSE DI COLLABORAZIONE, STAGE, CORSI A VARIO TITOLO, MASTER, ECC.
Garanzia | Capitali assicurati per persona € |
Caso Morte | 400.000, 00= |
Caso Invalidità Permanente | 400.000, 00= 5.000,00 |
Rimborso Spese mediche da infortunio |
Preventivo Assicurati CATEGORIA 6) N. 388
CATEGORIA 7) ORGANI ED ORGANISMI DI ATENEO
Assicurati: Rettore, Prorettore, Prorettore Vicario, Direttore Generale, Direttore Generale Vicario, CdA , Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Nuclei
Garanzia | Capitali assicurati per persona € |
Caso Morte | 1.000.000, 00= |
Caso Invalidità Permanente | 1.500.000, 00= 10.000,00 |
Rimborso Spese mediche da infortunio |
Preventivo Assicurati CATEGORIA 7) N° 25
CATEGORIA 8) PORTAVALORI
Garanzia | Capitali assicurati per persona € |
Caso Morte Caso Invalidità Permanente Rimborso Spese mediche da infortunio | 150.000,00= |
150.000,00= | |
2.500,00 |
Preventivo Assicurati CATEGORIA 8) N° 4
CATEGORIA 9) DIPENDENTI E PERSONE AUTORIZZATE DALLA CONTRAENTE A SERVIRSI DEL PROPRIO MEZZO DI TRASPORTO IN OCCASIONE DI MISSIONI 0 ADEMPIMENTI DI SERVIZIO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI
Garanzia | Capitali assicurati per persona € |
Caso Morte | 250.000, 00= |
250.000, 00= | |
Caso Invalidità Permanente Rimborso Spese mediche da infortunio | |
5.000,00 |
Preventivo chilometraggio annuale Km. 800.000
CATEGORIA 10) DIPENDENTI E PERSONE AUTORIZZATE DALLA CONTRAENTE A SERVIRSI DEI VEICOLI DELLA CONTRAENTE
Garanzia | Capitali assicurati per persona € |
Caso Morte Caso Invalidità Permanente | 250.000, 00= |
250.000, 00= | |
Rimborso Spese mediche da infortunio | 5.000,00 |
Numero Veicoli dell’Ateneo CATEGORIA 10 : N. 2
CATEGORIA 11) PARTECIPANTI A CORSI O ALTRA ATTIVITA' FORMATIVA E DI RESPONSABILITA' DELLA CONTRAENTE OVUNQUE ORGANIZZATA (non
iscritti all'universita)
Garanzi a | Capitali assicurati per persona € |
Caso Morte | 150.000,00= |
Caso Invalidità Permanente | 150.000,00= |
Rimborso Spese mediche da infortunio | 2.500,00= |
Preventivo Assicurati CATEGORIA 11) n.159
CATEGORIA 12 ) COLLABORATORI A VARIO TITOLO ( volontari /
staff/collaboratori in laboratorio / consulenti / cultori della materia, DOCENTI a contratto, Lettori ,TECNICI, RICERCATORI SCIENTIFICI ecc) qualsiasi altro soggetto di cui l'Ateneo si avvalga per svolgere attività didattica/formativa (NON DIPENDENTI)
Garanzia | Capitali assicurati per persona € |
Caso Morte | 150.000,00= |
Caso Invalidità Permanente | 150.000,00= |
Rimborso Spese mediche da infortunio | 2.500,00= |
Preventivo Assicurati Categoria 12 ) : N° 265
Relativamente alla Categoria 9 e Categoria 10
Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva comunicazione dei dati identificativi dei veicoli, nonchè delle generalità delle persone assicurate che usano tali mezzi.Per l'identificazione di tali elementi e per il computo del premio si farà riferimento alle risultanze dei registri o di altri documenti equipollenti sui quali il Contraente si impegna a registrare in modo analitico:
• data e luogo della missione/servizio;
• generalità degli assicurati autorizzati alla missione/servizio;
• dati identificativi del veicolo utilizzato;
• numero dei chilometri percorsi (per la sola categoria 9)
Art. 2 - Calcolo del premio e modalità di applicazione della regolazione.
Il Contraente versa alla firma della presente polizza ed al/e successive scadenze annuali, a titolo di premio anticipate, gli importi riportati nelle seguenti tabelle "scomposizione del premio" rappresentante il totale degli importi per singola categoria calcolati sulla base dei tassi e premi sottoriportati.
Al termine di ogni annualita la Societa calcola il premio dovuto sulla base delle variazioni e/o dati consuntivi comunicati dal/a Contraente ai sensi dell'art. 5 Sezione 2, il cui pagamento verra effettuato ai sensi dell'art.4 Sezione 2 della presente polizza.
Essendo l'assicurazione prestata in forma non nominativa in base al numero degli assicurati ed altri elementi variabili riportati per ogni categoria all'art.1 della presente Sezione, la regolazione del premio sarà effettuata in base agli elementi variabili di polizza presi a base per la determinazlone del premio. Non vi è obbligo per la Contraente di comunicare, in corso di periodo assicurativo, le variazioni di numero di persone, veicoli assicurati, o qualsiasi altro data variabile.
Categoria | Entità dato | Tipo dato variabile | Premio lordo pro- capite o tasso lordo applicato | Totale |
1. STUDENTI DELL'ATENEO - anche se fuori corso - A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO - ISCRITTI A CORSI DI LAUREA VECCHIO ORDINAMENTI; - I°• II°• Ill° LIVELLO; MASTER; DIPLOMA UNIVERSITARIO; - SPECIALISTICA A CICLO UNICO (ANNI 5 0 PIU') - TIROCINANTI - STAGISTI - BORSISTI, - CORSISTI - ASSEGNATARI DI BORSE DI STUDIO ANCHE ALL'ESTERO - STUDENTI AMMESSI CON RISERVA MA NON ISCRITTI, COMPRESI GLI ISCRITTI ALLA SCUOLA SUPERIORE DELL'UNIVERSITA | 26.609 | N° assicurati | 1,08 | 28.637,94 |
2. STUDENTI PART TIME | 281 | N° assicurati | 1,08 | 302,43 |
3. STUDENTI ISCRITTI Al DOTTORATI E Al POST DOTTORATI DI RICERCA- ASSEGNISTI DI RICERCA | 600 | N° assicurati | 1,08 | 645,75 |
4.STUDENTI SPECIALIZZANDI SENZA BORSA DI STUDIO, ISCRITTI A SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE, TIROCINANTI POST LAUREA ANCHE ALL'ESTERO TIROCINANTI AWOCATURA, TIROCINANTI A PROGRAMMl INTERNAZIONALI E NAZIONALI | 1.299 | N° assicurati | 2,05 | 2.662,95 |
5. STUDENTI CHE SEGUONO SINGOLI I NSEGNAMENTI UNIVERSITARI SENZA ESSERE ISCRITTI AD UN CORSO DI LAUREA | 1.586 | N° assicurati | 1,08 | 1.706,93 |
6 STUDENTI INCOMING DI ALTRI ATENEI A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO: PROVENIENTI DA ALTRE U NIVERSITA' ANCHE STRANIERE NELL'AMBITO DI PROGETTI COMU NITARI E NON, ERASMUS E SIMILI, TIROCI NI, BORSE DI STUDIO, BORSE DI COLLABORAZIONE, STAGE, CORSI A VARIO TITOLO, MASTER, ECC. | 388 | N° assicurati | 4,10 | 1.590,80 |
7 ORGANI DI GOVERNO ED ORGANI AMMINISTRATIVI: Rettore, Prorettore, Direttore Generale, Direttore Generale Vicario, CdA,Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Nucleo Valutazione, CD Studenti, Pres. Qual, Cons. | 25 | N° assicurati | 6,77 | 169,13 |
8 PORTAVALORI | 4 | N° assicurati | 0,82 | 3,28 |
9 DIPENDENTI E PERSONE AUTORIZZATE DALLA CONTRAENTE A SERVIRSI DEL MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO IN OCCASIONE DI MISSIONI E/O ADEMPIMENTI DI SERVIZIO PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI | 800.000 | Km percorsi | 0,04 | 33.620,00 |
10 DIPENDENTI E PERSONE AUTORIZZATE DALLA CONTRAENTE A SERVIRSI DEI VEICOLI DELL'ENTE | 2 | veicoli | 1,54 | 3,08 |
11 PARTECIPANTI A CORSI OD ALTRA ATTIVITA’ FORMATIVA E DI RESPONSABILITA’ DELLA CONTRAENTE OVUNQUE ORGANIZZATA (NON ISCRITTI ALL’UNIVERSITA’) | 159 | N° assicurati | 0,81 | 128,75 |
12 COLLABORATORI A VARIO TITOLO (volontariIstaff/collaboratori in laboratorio I consulenti I cultori della materia formativa, DOCENTI a contratto, LETTORI, TECNICI, RICERCATORI SCIENTIFICI ecc), qualsiasi altro soggetto di cui l'ateneo si avvalga per svolgere attivita didattica/formativa (NON DIPENDENTI) | 265 | N° assicurati | 0,81 | 214,58 |
Scomposizione del premio annuale alla firma anticipato periodo 00.00.0000 - 00.00.0000 relativo a tutte le categorie:
Premio annuo imponibile | € 67.985,96 |
Impposte | € 1.699,65 |
TOTALE premio annuo lordo alla firma | € 69.685,61 |
Art.3 - Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Societa Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e deIla ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del presente contratto possono compromettere il diritto alla prestazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
La Contraente
La Contraente approva specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile: art. 5 (Sez. 2), Art. 18 (Sez. 3), Art. 1 e 6 (Sez. 5) delle Condizioni di Assicurazioni
La Contraente
Roma, 01 Settembre 2021
LA CONTRAENTE LA SOCIETA’
LEGGERE ATTENTAMENTE LA SOTTOSTANTE INFORMATIVA PRIVACY
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 2016/679/UE “Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali”
Poste Assicura S.p.A. (di seguito Compagnia) facente parte del Gruppo Assicurativo Poste Vita appartenente al Gruppo Poste Italiane - con sede in Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx 00 che opera in qualità di “titolare” del trattamento, desidera fornirLe le indicazioni chiare e semplici circa il trattamento dei Suoi dati personali. In caso di qualsiasi dubbio o chiarimento rispetto a quanto riportato di seguito, La invitiamo a contattarci ai recapiti del Presidio Privacy della Compagnia sotto indicati.
ALCUNE DEFINIZIONI PRINCIPALI
Il «dato personale» è qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
Il «trattamento» è qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati applicate a dati personali, quali la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento, la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione, la messa a disposizione, il raffronto, l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione, la distruzione.
Il «Titolare del trattamento» è la persona giuridica che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.
Il «Contitolare» è la persona giuridica che determina congiuntamente ad uno o più Titolati Titolari le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali dell’interessato, le responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa applicabile.
Il «Responsabile del Trattamento» è la persona fisica o giuridica che tratta i dati personali per conto del Titolare del trattamento.
Il «consenso» dell’interessato è la manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, affinché i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.
Per «marketing» si intende l’espletamento delle attività a carattere commerciale, pubblicitario e promozionale, quale ad esempio in maniera non esaustiva l’invio di materiale pubblicitario, la vendita diretta, il compimento di ricerche di mercato o la comunicazione commerciale, o le attività promozionali svolte nell’ambito di eventi e manifestazioni a premio promosse dalla Compagnia.
La «profilazione» è il trattamento con mezzi informatici e automatizzati consistente nell’utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali o relativi al rendimento professionale, la situazione economica, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità nei pagamenti, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti della persona fisica.
SOGGETTI AUTORIZZATI A TRATTARE I DATI PERSONALI
In relazione al singolo servizio richiesto, La Compagnia potrà trattare i Suoi dati personali unitamente ad altri:
• Titolari, quando determinano le finalità e i mezzi del trattamento esclusivamente per la parte di propria competenza nell’ambito dell’esecuzione del servizio richiesto. Tali soggetti sono tenuti a rendere la propria informativa privacy al cliente;
• Contitolari, quando determinano, congiuntamente al Gruppo Assicurativo Poste Vita, le finalità e i mezzi del trattamento nell’ambito dell’esecuzione di un determinato servizio richiesto. In tal caso l’informativa privacy viene resa dal Contitolare congiuntamente al Gruppo Assicurativo Poste Vita.
Inoltre, per lo svolgimento di alcune attività strumentali all’esecuzione del servizio richiesto, ovvero in relazione ad obblighi di legge e comunque in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali la Compagnia potrà nominare i Responsabili esterni del trattamento (terze parti che effettuano il trattamento dei dati personali per conto della Compagnia). La invitiamo a consultare il sito xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxx.xx/ per conoscere nel dettaglio le informazioni riguardanti la presenza di eventuali Titolari, Contitolari e dei principali Responsabili in base al servizio richiesto. Gli incaricati sono i dipendenti della Compagnia e le figure assimilate, addetti materialmente al trattamento dei dati personali e autorizzate dal Titolare, direttamente o per il tramite dei delegati.
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
Senza che sia necessario un consenso esplicito, la Compagnia potrà comunicare i Suoi dati personali alle seguenti categorie di soggetti:
• intermediari assicurativi e riassicurativi ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; consulenti tecnici ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Compagnia, quali professionisti legali, periti e medici; cliniche convenzionate; società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di consulenza per tutela giudiziaria;
• società di servizi informatici, telematici e di telecomunicazione; società per la lavorazione, elaborazione e archiviazione dei dati; società di servizi postali per le comunicazioni dirette agli interessati; società (es. call center) per attività di assistenza, pubblicità, promozioni, ricerche di mercato e rilevazioni del grado di soddisfazione della clientela; società di revisione e certificazione delle attività svolte dalla Compagnia anche nell’interesse della clientela; società di assistenza e consulenza; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; soggetti che svolgono attività di garanzia assegni;
• autorità e organi di vigilanza e controllo e in generale soggetti, pubblici o privati, con funzioni di rilievo pubblicistico (es. IVASS, CONSOB, COVIP, ANIA, CIRT, CONSAP, Banca d’Italia, UIF, ecc.); soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi ai danni degli intermediari finanziari.
• soggetti che operano, ad esempio, in materia di sistemi elettronici, assistenza, consulenza, qualità, marketing, stampa e imbustamento, servizi finanziari e assicurativi, recupero crediti, revisione e certificazione, lavorazioni massive di documenti;
• soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata per adempiere a prescrizioni dettate da normative nazionali e comunitarie (ad esempio: antiriciclaggio, prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento, accertamenti fiscali e tributari, prestazione di servizi di investimento) nonché a disposizioni impartite da Organi di Vigilanza e Controllo .
Inoltre, per finalità amministrativo-contabili la Compagnia potrà comunicare i dati personali alle Società del Gruppo Poste Italiane. Tali trattamenti sono connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati (in particolare: attività organizzative interne, quelle funzionali all’adempimento di obblighi
contrattuali e precontrattuali, alla tenuta della contabilità e all’applicazione delle norme in materia fiscale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro).
DATA PROTECTION OFFICER
Il Data Protection Officer (DPO) è il Responsabile della protezione dei dati personali ed è designato dal Titolare per assolvere alle funzioni espressamente previste dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali. Il DPO è reperibile presso l’ufficio del Responsabile della Protezione dei Dati di Poste Italiane, in xxxxx Xxxxxx, 000 - 00000 Xxxx, e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx.
ORIGINE DEI DATI PERSONALI
Al fine di fornire i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o previsti a favore dell’interessato, i dati personali che la Compagnia tratta sono raccolti presso l’interessato, al momento della richiesta del prodotto o del servizio oppure nel corso del rapporto contrattuale nonché, presso altri soggetti inerenti al rapporto contrattuale (es. contraenti di assicurazione in cui l’interessato risulti essere assicurato, beneficiario, coobbligati ecc.) e/o intermediari assicurativi e riassicurativi (quali, Poste Italiane S.p.A. - patrimonio Bancoposta, i soggetti addetti all’intermediazione quali dipendenti, collaboratori ed altri incaricati dell’intermediario stesso per l’attività svolta al di fuori dei locali dove lo stesso opera; agenti; broker di assicurazione, ecc.). I dati personali possono altresì, essere raccolti, telefonicamente tramite Contact center o corrispondenza elettronica, oppure possono essere ottenuti attraverso altri canali quali, ad esempio, siti web (social network, chat, App, installazione di cookie: per i cookie di terze parti ti invitiamo a prendere visione della relativa informativa pubblicata sui siti delle terze parti). I Suoi dati possono essere associati a identificativi online prodotti dai dispositivi, dalle applicazioni, dagli strumenti e dai protocolli utilizzati, quali gli indirizzi IP, a marcatori temporanei (cookies) o a identificativi di altro tipo. Tali identificativi possono lasciare tracce che, se combinate con identificativi univoci e altre informazioni ricevute dai server, possono essere utilizzate, con il Suo consenso, per creare profili individuali.
BASE GIURIDICA, FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E DEL CONFERIMENTO DEI DATI
La Compagnia tratta i Suoi dati personali nel quadro delle finalità “assicurative”, quando è necessario nell'ambito di un contratto o ai fini della conclusione ed esecuzione di un contratto o dell’esecuzione di misure pre e post contrattuali (es. predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni). Il trattamento dei Suoi dati potrà altresì avvenire in conformità ad un obbligo di legge (es. per adempiere alle disposizioni normative vigenti in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo internazionale). Per finalità amministrativo-contabili, la Compagnia potrà comunicare i Suoi dati personali a Poste Italiane S.p.A. e/o società del Gruppo Poste Italiane. Tali trattamenti sono connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati (in particolare: attività organizzative interne, quelle funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla tenuta della contabilità e all’applicazione delle norme in materia fiscale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro). Per queste finalità il conferimento dei dati è necessario, in mancanza dello stesso non è possibile fornirLe il servizio richiesto. Il trattamento dei Suoi dati personali potrà inoltre essere considerato lecito quando:
• è necessario per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse;
• è basato sul diritto dell'Unione o di uno Stato membro per l'esercizio di pubblici poteri;
• è necessario per proteggere un interesse essenziale per la vita dell'interessato o di un'altra persona fisica;
• è effettuato per finalità diverse da quelle per le quali i dati personali sono stati inizialmente raccolti, se compatibile con le finalità per le quali i dati personali sono stati inizialmente raccolti;
• è effettuato per legittimo interesse del Titolare del trattamento, o di terzi.
Inoltre, la Compagnia potrà trattare i Suoi dati personali nel caso in cui Lei avesse rilasciato un esplicito e facoltativo consenso per attività di marketing, ovvero per attività di profilazione. Con il Suo consenso alla profilazione, la Compagnia effettuerà, con mezzi informatici automatizzati, delle analisi o elaborazioni volte a rilevare le preferenze di utilizzo dei servizi offerti al fine di migliorarli e renderli più aderenti alle Sue esigenze, sia aggregando i dati in classi omogenee sia elaborando profili individuali. Infine, per la fornitura di prodotti e/o servizi assicurativi ed in particolare sia per alcune tipologie di prodotto offerte nell’ambito della linea Protezione sia nell’ambito del servizio di liquidazione sinistri, la Compagnia ha la necessità di trattare particolari categorie di dati personali, quali dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, salva diversa disposizione di legge. Il Suo consenso esplicito per il trattamento di tali dati e raccolto nei limiti delle sole finalità assicurative sopra descritte, verrà richiesto all’interno di specifica modulistica messa a disposizione dell’Interessato. La Compagnia tratta tali dati necessari esclusivamente per dare seguito a specifici servizi ed operazioni richieste dai clienti, ad esempio, per il pagamento di quote associative ad un'organizzazione politica o sindacale; per l’acquisto di beni o servizi effettuati con carte di credito/debito che determinano il trattamento di tali dati.
LA Compagnia potrà effettuare trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati esclusivamente nei casi autorizzati dalla legge o dall’Autorità pubblica.
Infine, La Compagnia intende mettere a disposizione dei propri clienti un servizio di firma elettronica avanzata (FEA) realizzato da Poste Italiane e fornito dal Gruppo Assicurativo Poste Vita in qualità di erogatore della stessa, ai sensi e per gli effetti del DPCM 22 febbraio 2013. Tale soluzione implica il trattamento di dati biometrici (velocità di scrittura, pressione esercitata, angolo di inclinazione della penna, accelerazione dei movimenti, numero di volte che la penna viene sollevata) dettagliatamente indicato nell’Informativa per il trattamento dei dati biometrici di Poste Italiane. In tale informativa - cui si fa rinvio - viene dettagliatamente illustrato tutto il processo di gestione della FEA ivi comprese le operazioni di decifratura della firma stessa da parte di periti grafometrici in sede di contenzioso che vengono, comunque, effettuate nel rispetto di idonee misure di sicurezza previste dalla legge. Il sistema FEA garantisce una maggiore certezza giuridica nei rapporti intercorrenti con i clienti con riferimento in particolare alla rigorosa identificazione del firmatario e alla sua connessione univoca alla firma. Laddove il cliente intendesse aderire al suddetto Servizio FEA, dovrà esprimere esplicita accettazione attraverso apposita modulistica fornita da Poste Italiane, dopo aver preso visione dell’informativa sul trattamento dati personali e aver rilasciato nella medesima occasione il consenso per il trattamento dei dati biometrici.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà effettuato in modo da garantire un'adeguata sicurezza e riservatezza e da impedire l'accesso o l'utilizzo non autorizzato dei dati personali. Pertanto, i Suoi dati personali saranno trattati e conservati nel pieno rispetto dei principi di necessità, minimizzazione dei dati e limitazione del periodo di conservazione, mediante l’adozione di misure
tecniche ed organizzative adeguate al livello di rischio dei trattamenti e per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, comunque per il periodo previsto dalla legge.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei ha il diritto di ottenere dalla Compagnia l'accesso alle seguenti informazioni: le finalità del trattamento, le categorie di dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati (compresi destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali), il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo, l’origine dei dati personali, l'esistenza di un processo di profilazione e informazioni sulla logica utilizzata.
Inoltre, ha il diritto di:
• ottenere la rettifica dei dati personali inesatti;
• ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti;
• ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali (in tal caso, i dati sono trattati soltanto con il Suo consenso, salvo che per la necessaria conservazione degli stessi);
• opporsi al loro trattamento;
• ottenere la cancellazione («diritto all'oblio»);
• ottenere la portabilità dei dati, ovvero la trasmissione dei Suoi dati personali da un Titolare del trattamento ad un altro, qualora tecnicamente fattibile.
Per esercitare i Suoi diritti, può rivolgersi al Presidio Privacy della Compagnia, tramite i seguenti canali: e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx; posta tradizionale: Xxxxx Xxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxx
DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO
Qualora ritenesse che i trattamenti effettuati dalla Compagnia possano aver violato le norme del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento 2016/679/UE.
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A UN PAESE TERZO
Il trasferimento di dati personali da Paesi appartenenti all'UE verso Paesi "terzi" non appartenenti all'UE è vietato, in linea di principio, a meno che il Titolare o il Responsabile del trattamento garantisca un livello di protezione "adeguato". Non verranno effettuati trasferimento dei dati verso Paesi terzi, fatti salvi i servizi espressamente richiesti dal cliente o gli specifici casi per i quali la Compagnia adotterà adeguate garanzie e provvederà ad informare l’interessato.
(Informativa privacy da firmare e datare al momento della denuncia del sinistro)
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Informativa privacy ai sensi del Regolamento 2016/679/UE “Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali”
Con riferimento all’Informativa Privacy ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679/UE (GDPR), ricevuta all’atto di sottoscrizione della polizza per il tramite del Contraente di polizza e comunque reperibile sul sito xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx, Le evidenziamo che per le attività di gestione e di liquidazione dei sinistri, Poste Assicura S.p.A (di seguito Compagnia
), in qualità di Titolare del trattamento, si avvale di diversi soggetti ai quali potrebbe comunicare i suoi dati. Si tratta, in particolare, di intermediari assicurativi e riassicurativi (es. broker, agenti), consulenti tecnici ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Compagnia, quali professionisti legali, periti e medici; cliniche convenzionate; società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri. Tali soggetti operano in qualità di Titolari autonomi o di Responsabili.
La informiamo che l’elenco dettagliato di tali soggetti è disponibile scrivendo al Presidio Privacy della Compagnia, tramite i seguenti canali: e-mail xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, posta tradizionale: Viale Beethoven, 11, 00144.
Ciò premesso, acconsento al trattamento dei miei dati personali relativi alla salute per le attività di gestione e liquidazione dei sinistri.
Qualora la copertura assicurativa sia estesa ai componenti del Suo nucleo familiare, limitatamente a figli minorenni, Xxx si assumerà personalmente ogni tipo di responsabilità rispetto a tutti i dati personali relativi alla salute dei suindicati familiari per le attività di gestione e liquidazione sinistri forniti alla compagnia.
Luogo e data ......./....../.........
Firma dell’Assicurato (o di chi ne fa le veci) ........................................................................
Le segnaliamo che il consenso al trattamento dei dati relativi alla salute è necessario e che l’eventuale assenza non consente l'avvio della pratica di liquidazione