Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.A.in house providing.
Azienda Comprensoriale Acquedottistica X.x.X.xx house providing.
Xxx Xxxxxxx xxx Xxxxxx x'Xxxxxx, 00 00000 Xxxxxxx tel. 000 00000 fax 000 0000000
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
Procedura aperta per il servizio di recupero crediti stragiudiziale e giudiziale degli utenti disdettati Articolo 1 – Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di riscossione coattiva in via stragiudiziale e giudiziale del credito da tariffa del servizio idrico integrato di A.C.A. S.p.A. in house providing relativo agli importi riferiti ad utenze con contratto cessato al 10/04/2016. Il riepilogo dei crediti oggetto dell’appalto è presente nel quadro economico sintetico denominato “Portafoglio”, allegato alla documentazione di gara.
Articolo 2 – Luogo di esecuzione
Ambiti Territoriali Ottimale n. 4 del Pescarese e territorio nazionale italiano.
Articolo 3 – Durata
La durata dell’appalto è fissata in un massimo di 18 mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del relativo contratto.
I primi 4 mesi saranno dedicati all’attività di riscossione stragiudiziale che termina con la redazione della relazione sui crediti, i restanti mesi all’attività giudiziale e comunque sino a completamento della stessa.
Articolo 4 – Prestazioni e modalità di esecuzione dell’appalto
Di seguito si riportano le prestazioni che caratterizzano il presente servizio e le modalità di esecuzione a cui si dovrà attenere l’appaltatore in ottemperanza di quanto previsto nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato:
Entro 5 gg. dalla sottoscrizione del contratto l’appaltatore riceverà da A.C.A. S.p.A. in house providing l’elenco dei debitori verso cui procedere, in formato elettronico (file Excel / Txt) completo dei dati riepilogati nell’art. 11 del presente capitolato, e provvederà al calcolo degli interessi da addebitare ai sensi di legge.
Invierà quindi una lettera di diffida e messa in mora con posta raccomandata a/r o posta PEC , contenente l’intimazione ad adempiere entro 20 giorni dalla ricezione della missiva, la modulazione degli importi aggiuntivi da corrispondere per il recupero del credito, nonché l’indicazione dei recapiti telefonici, di posta
elettronica ecc., a cui l’utente potrà rivolgersi, appositamente riservati dalla società appaltatrice a tale attività.
L’appaltatore dovrà indicare con chiarezza nell’avviso di pagamento ciascuna delle modalità attraverso le quali l’utente potrà provvedere al versamento delle somme dovute.
Le somme dovranno essere versate dall’utente su conto corrente intestato ad A.C.A. S.p.A. di cui sarà fornito codice IBAN.
I costi che l’aggiudicatario sosterrà per gli invii delle lettere di diffida, attività di rintraccio e quant’ altro necessario per la presente attività di recupero crediti, sia nella fase extra giudiziale che nella fase giudiziale, relative ad utenze che saranno classificate come irreperibilità conclamate o che comunque non daranno luogo ad un pagamento da parte dell’utente disdettato, sono a totale carico della ditta aggiudicatrice.
Nell’ipotesi di irreperibilità del debitore l’appaltatore darà corso all’attività di rintraccio dell’utente cui seguirà, in caso di esito positivo, un ulteriore invio della lettera di messa in mora.
Terminata la fase stragiudiziale, l’appaltatore dovrà provvedere a rimettere una analitica relazione sull’intero pacchetto di crediti in gestione suddividendolo in categorie omogenee classificate in funzione del grado di esigibilità, la stessa relazione dovrà essere fiscalmente idonea per la stazione appaltante al fine di stralciare dal bilancio le categorie dichiarate inesigibili. La stazione appaltante deciderà sulla base della relazione rimessa dalla ditta aggiudicataria, le categorie sulle quali intraprendere le azioni esecutive, le tempistiche e modalità in funzione della massimizzazione degli incassi e minimizzazione dei costi di gestione.
L ’appaltatore procederà con la fase di recupero coattivo del credito attraverso l’emissione dell’ingiunzione fiscale di cui al 639/1910 e s.m.i. secondo quanto disposto dal D.P.R. 602/1973 e s.m.i..
Il provvedimento dell’ingiunzione fiscale dovrà indicare espressamente il termine, decorrente dal giorno della sua notificazione, entro il quale l’utente moroso sarà tenuto a corrispondere le somme dovute, con l’avvertimento che in mancanza di tale corresponsione si procederà ad esecuzione forzata.
In caso di persistenza di situazioni che rendono impossibile la riscossione del credito, quali ad esempio l’irreperibilità assoluta dell’utente oppure l’inesigibilità del credito, l’appaltatore trasmetterà ad A.C.A. S.p.A. in house providing opportuna comunicazione contenente la descrizione delle cause che ostacolano la riscossione e la documentazione degli atti compiuti.
Nell’ambito dell’autonomia organizzativa, l’appaltatore dovrà predisporre e svolgere ogni attività ritenuta necessaria per conseguire i migliori risultati previa intesa con il responsabile del servizio competente, nominato da ACA. S.p.A. in house providing.
Resta inteso che sono ammesse tutte le azioni esecutive previste dal X.X. 000/0000 e s.m.i. ed, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i..
Per ingiunzione fiscale si intenderà l’atto iniziale della procedura di riscossione coattiva disciplinata dal Testo Unico approvato con Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e s.m.i.; a questa, per effetto dell’intervento normativo di cui alla Legge 265/2002 e s.m.i. si cumulano le caratteristiche di forma e di efficacia di titolo esecutivo e di precetto; più precisamente:
‐ Pignoramento mobiliare (art. 62 e seguenti D.P.R. 602/1973 e successive modificazioni e/o
integrazioni);
‐ Fermo beni mobili registrati (autoveicoli e motoveicoli art. 86 D.P.R. 602/1973 e successive modificazioni e/o integrazioni);
‐ Pignoramento immobiliare/iscrizione ipotecaria (art. 76 e seguenti D.P.R. 602/1973 e successive modificazioni e/o integrazioni);
‐ Procedimento di vendita dei beni pignorati (art. 52 e seguenti D.P.R. 602/1973 e successive modificazioni e/o integrazioni);
‐ Ogni altra procedura prevista e consentita dal Titolo II° D.P.R. 602/1973 e successive modificazioni e/o integrazioni.
Le suddette procedure esecutive previste dal Titolo II° del D.P.R. 602/73 e s.m.i., per come disposto al comma 2 septies art. 4 D.L. 24 settembre 2002 n° 209, convertito con modificazioni dalla Legge n° 265/2002 e s.m.i. saranno avviate comunque previa valutazione e consenso da parte di A.C.A. S.p.A. in house providing
Articolo 5 ‐ Requisiti indispensabili richiesti
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
a) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
b) iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza (se proveniente da altri stati dell’Unione Europea senza residenza in Italia)
c) possesso della Licenza di Pubblica Sicurezza per l’abilitazione al servizio di recupero crediti stragiudiziali, rilasciata ai sensi del X.X. 00 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) e s.m.i. in conformità alla normativa che regola il settore ed in corso di validità, senza prescrizioni e limitazioni ai sensi dell’art. 9 del T.U.L.P.S..
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
a) fatturato minimo annuo globale, di cui all'83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi (2013, 2014 e 2015) antecedenti la data di pubblicazione sulla Guri, per un importo non inferiore ad una volta e mezza l'importo a base d'asta;
b) fatturato minimo annuo nello specifico settore del servizio oggetto d’appalto, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi (2013, 2014 e 2015) antecedenti la data di pubblicazione sulla guri, per un importo non inferiore ad una volta l'importo a base d'asta;
Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016)
a) avvenuto espletamento negli ultimi tre anni (2013, 2014 e 2015) di servizi spcifici (recupero credito giudiziale e/o stragiudiziale), per un importo globale non inferiore ad € 5.000.000,00 (trattasi dell’importo del credito affidato);
Articolo 6 – Organizzazione del servizio
L’appaltatore ha l’obbligo di organizzare il servizio con tutto il personale e i mezzi che si rendessero necessari in modo da svolgerlo con prontezza e senza inconvenienti.
Sia nella fase stragiudiziale che in quella giudiziale, l’appaltatore deve garantire un’attività di sportello con un minimo di due unità almeno tre volte a settimana, per la gestione delle morosità delle utenze disdettate e relative attività di amministrativa.
L’appaltatore è tenuto a provvedere a sue cure e spese a tutto il materiale necessario ed a tutte le attrezzature occorrenti per la completa e perfetta esecuzione del servizio.
Articolo 7 – Corrispettivo del servizio e ammontare dell’appalto
Il servizio viene compensato ad aggio sulle somme effettivamente riscosse.
La fase stragiudiziale prevede per la stazione appaltante sempre ed esclusivamente un compenso a carico degli utenti, nessuna spesa può essere addebitata ad A.C.A. S.p.A. in house providing
1. In caso di pagamento da parte dell’utente intervenuto entro il sessantesimo giorno dalla notifica della richiesta di pagamento l’appaltatore sarà compensato:
2. da una quota di aggio da addebitare al moroso pari al 9,00 %, meno il ribasso proposto in sede di gara, del valore riscosso, da addebitare interamente al moroso.
3. In caso di pagamento da parte dell’utente, intervenuto oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della richiesta di pagamento, l’appaltatore sarà compensato da un aggio del 9% proposto in sede di gara del valore riscosso da addebitare interamente al moroso.
L’utente sarà correttamente informato degli aggi, spese ed accessori che è tenuto a versare direttamente sulla lettera.
Il valore massimo presunto dell’appalto è calcolato moltiplicando l’aggio riconosciuto in caso di riscossione del credito oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della richiesta di pagamento per il valore complessivo dei crediti affidati alla società appaltatrice (gli importi dei crediti da riscuotere sono indicati nel quadro economico sintetico denominato “Portafoglio”, allegato alla documentazione di gara, e potranno subire variazioni all’interno di un margine percentuale di tolleranza del 15% sul valore complessivo del credito).
La società appaltatrice addebiterà all’utente moroso tutte le spese necessarie per l’esecuzione delle attività di riscossione, in particolare spese postali, giudiziarie, di notifica, ecc.
All’appaltatore spetta il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive. Tale rimborso è sempre a carico del debitore, sia nella fase stragiudiziale che giudiziaria, salvo il caso in cui il credito venga annullato per effetto di provvedimenti di sgravio da parte di A.C.A. S.p.A. in house providing ; in tal caso il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive sarà a carico A.C.A. S. p. A. in house providing .
I valori di riferimento per le procedure esecutive sono i seguenti :
a. entro il limite massimo di euro 15,00, meno il relativo ribasso offerto dall’appaltatore in sede di gara, per ogni utenza con debiti di importo complessivo minore o uguale a euro 500,00;
b. entro il limite massimo di euro 30,00, meno il relativo ribasso offerto dall’appaltatore in sede di gara, per ogni utenza con debiti di importo complessivo maggiore di euro 500,00 e minore o uguale a euro
1.000,00;
c. entro il limite massimo di euro 60,00, meno il relativo ribasso offerto dall’appaltatore in sede di gara, per ogni utenza con debiti di importo complessivo maggiore di euro 1.000,00 e minore o uguale a euro 8.000,00;
d. entro il limite massimo di euro 300,00, meno il relativo ribasso offerto dall’appaltatore in sede di gara, per ogni utenza con debiti di importo complessivo maggiore di euro 8.000,00.
La seguente tabella riepiloga i valori riporta i dati sintetici per ciascuna classe con il numero delle posizioni di credito da recuperare, il valore massimo di gara è determinato come da art. 7
importo totale del portafoglio crediti da riscuotere categoria disdettati distinti per classi di valori | importi | numero posizioni |
maggiore di 20 euro fino a 500 euro | € | 1.283.303,76 | 7.706 |
Maggiore di 500 euro e minore o uguale a 1000 euro | € | 948.548,67 | 1.364 |
Maggiore di 1000 euro e minore o uguale a 8000 euro | € | 3.997.763,66 | 1.659 |
Maggiore di euro 8000 | € | 2.221.417,35 | 144 |
totale generale da recuperare | € | 8.451.033,44 | 10.873 |
valore di gara 9% di € 8.451.033,44 € 760.593,01
Tali spese saranno sempre a carico dell’utente moroso e girocontate alla ditta appaltatrice mediante emissione di fattura v/ A.C.A. S.p.A., sulla base delle somme effettivamente incassate emergenti da conto corrente dedicato intestato ad A.C.A. di cui la stessa fornirà all’aggiudicataria periodicamente l’estratto conto al fine di rendicontare le dovute spettanze.
Articolo 8 – Versamenti
I versamenti saranno effettuati dagli utenti direttamente sul conto intestato ad ACA. S.p.A. in house providing, la ditta dovrà emettere fattura all’A.C.A. sulla base della rendicontazione degli aggi versati dagli utenti, separata indicazione in fattura dovranno avere gli aggi a carico della stazione appaltante sulle somme stornate per effetto di sgravi concessi ad utenti.
ACA fornirà all’operatore economico aggiudicatario, ai fini della rendicontazione, l’ estratto conto mensile delle somme incassate sul conto appositamente dedicato al recupero delle somme in discorso, affinchè la ditta aggiudicataria possa effettuare la rendicontazione delle posizioni riscosse dovrà riportare nel dettaglio tutte le somme incassate, evidenziando l’importo recuperato dall’utente, la somma spettante all’appaltatore a titolo di rimborso spese e l’aggio applicato, suddiviso nelle quote a carico della stazione appaltante e dell’utente, le eventuali compensazioni e gli eventuali crediti residui.
Articolo 9 – Obblighi dell’appaltatore
L’appaltatore svolge il servizio, assumendone l’intera responsabilità, ed è tenuto ad osservare i seguenti obblighi:
a. è tenuto ad espletare il servizio con le modalità e nei termini del presente capitolato e nel rispetto delle condizioni offerte in sede di gara;
b. dovrà trasmettere ad A.C.A. S.p.A. in house providing entro 4 mesi dalla stipula del contratto la relazione sull’attività extragiudiziaria utile ai fini dell’applicazione della normativa fiscale e tributaria sulla deducibilità delle perdite su crediti, raggruppando l’intero pacchetto di crediti affidato all’incasso in categorie omogenee con andamento decrescente in termini di esigibilità, partendo dalla categoria dei riscossi realizzati a seguito della prima fase extragiudiziale in conclusione.
c. l’appaltatore dovrà provvedere a:
▪ organizzare, registrare e archiviare tutti i versamenti effettuati dagli utenti su un proprio software accessibile anche per la stazione appaltante con apposite password ;
▪ fornire dati analitici relativi alla riscossione, sia in formato cartaceo che in formato elettronico (file di tipo Excel);
d. con cadenza periodica, entro l’ultimo giorno di ogni mese, l’appaltatore dovrà trasmettere una relazione dettagliata relativa all’attività svolta nel meseprecedente.
Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti lo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato speciale di appalto. In particolare, ed a titolo meramente esemplificativo, restano a carico dell’appaltatore le spese del servizio relative ad eventuali attività di rintraccio dell’utente, quelle inerenti la modulistica, gli stampati, le spese di spedizione e/o notifica degli avvisi di pagamento (per queste ultime con possibilità di rivalsa nei confronti dell’utente moroso).
Sono a carico di A.C.A. le suesposte spese, solo quando essa procede con lo storno del credito ( per effetto di errori, rettifiche di fatturazione ecc.) dato in riscossione alla ditta aggiudicataria.
L’appaltatore designa, entro 8 giorni dalla stipula del contratto, il responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i..
Articolo 10 – Prestazioni aggiuntive
Ulteriori servizi aggiuntivi o complementari rispetto a quelli oggetto del presente capitolato saranno pattuiti di comune accordo tra le Parti e nel rispetto della normativa vigente, qualora, nel corso della gestione del servizio, A.C.A. S.p.A. in house providing ritenesse di farne richiesta all’appaltatore.
Articolo 11 – Obblighi di A.C.A. S.p.A. in house providing per la fase di avvio del servizio di riscossione
ACA. S.p.A. in house providing, al fine di consentire all’appaltatore di avviare e svolgere le attività dedotte in contratto, trasmetterà in formato elettronico, entro cinque giorni dall’aggiudicazione, l’elenco dei crediti oggetto dell’attività, formato nel rispetto della normativa vigente.
L’elenco degli utenti morosi dovrà contenere i seguenti dati:
▪ nome, cognome ovvero ragione o denominazione sociale;
▪ codice fiscale /partita IVA, ove disponibile;
▪ residenza o sede legale/amministrativa;
▪ elenco delle fatture e delle note di credito non ancora pagate o compensate, in tutto o in parte, riportante per ognuna di esse:
o numero della fattura o della nota di credito;
o data di emissione ed eventuale data di scadenza;
o importo delle somme non pagate o non compensate, comprensive degli eventuali interessi già addebitati o accreditati;
o la data a partire dalla quale l’appaltatore dovrà addebitare/accreditare gli ulteriori interessi maturati, in base a quanto previsto dal Regolamento del S.I.I..
Articolo 12 – Responsabilità verso terzi
Nessun obbligo graverà in capo ad A.C.A. S.p.A. in house providing per il personale assunto dall’appaltatore che resta responsabile di qualsiasi danno o inconveniente causati dal personale addetto al servizio e solleva
A.C.A. S.p.A. in house providing da ogni responsabilità, diretta o indiretta, sia civile che penale derivante dall’attività di riscossione oggetto del contratto di appalto.
Articolo 13 – Personale
Tutto il personale dell’appaltatore agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell’appaltatore stesso. La nomina del personale da adibire alla gestione spetta all’appaltatore nel rispetto di tutte le norme in vigore
e in conformità al contratto sindacale di categoria.
A.C.A. S.p.A. in house providing rimane completamente estranea ai rapporti giuridici ed economici che intervengono tra l’appaltatore ed il personale assunto, né alcun diritto potrà essere fatto valere da questo nei confronti di A.C.A. S.p.A. in house providing .
L’appaltatore dovrà provvedere a tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali e antinfortunistiche dovute in base alle vigenti disposizioni di legge o che entrassero in vigore durante l’appalto nei confronti del personale dipendente, esonerando A.C.A. S.p.A. in house providing da ogni onere e responsabilità relativa.
Il personale occorrente per l’espletamento del servizio dovrà essere idoneo alle mansioni affidategli e numericamente adeguato.
Il personale addetto al servizio di verifica ed accertamento dovrà essere munito del prescritto documento di riconoscimento, il cui formato sarà concordato con ACA. S.p.A. in house providing.
Articolo 14 – Obblighi di riservatezza
L’appaltatore assume l’obbligo di mantenere riservati i dati di cui è venuto in possesso in ragione dell’espletamento del servizio oggetto del contratto di appalto e si impegna ad utilizzarli al solo scopo di eseguire le attività in esso contenute. Ai sensi dell’art. 9 D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., recante codice in materia dei dati personali, l’appaltatore verrà pertanto nominato responsabile del trattamento dati, con apposito atto di nomina allegato al contratto, impegnandosi altresì a cancellare i dati ottenuti entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza del medesimo.
Articolo 15 – Atti successivi alla scadenza dell’appalto
E’ fatto divieto all’appaltatore di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza del contratto.
Al termine dell’incarico l’appaltatore dovrà comunque consegnare ad A.C.A. S.p.A. in house providing gli atti insoluti o in corso di formalizzazione per il proseguimento degli stessi.
Articolo 16 – Attività di verifica
A.C.A. S.p.A. in house providing ha la facoltà di procedere ad ogni forma di controllo ed esame della gestione, disponendo verifiche ed ispezioni senza obbligo di preavviso, per conoscere l’andamento della medesima o specifiche risultanze.
Articolo 17 – Definizione delle controversie e Foro competente
Qualunque controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto tra A.C.A. S.p.A. in house providing e l’appaltatore sarà definita mediante composizione bonaria o mediazione . In caso di mancato accordo le controversie saranno deferite, in via esclusiva, all’autorità giudiziaria del Foro di Pescara.
Articolo 18 – Penali
In caso di ritardo nell’esecuzione della prima fase stragiudiziale del contratto che potrà avere una durata massima di 4 mesi è prevista una penale pari al 1 % dell’importo a base d’asta.
È fatta salva in ogni caso la possibilità di risoluzione del contratto nei casi di cui all’art. 20 del presente capitolato speciale di gara.
Articolo 19 – Divieto di subappalto e di cessione
Data la particolarità del servizio oggetto del presente appalto il subappalto delle prestazioni contrattuali non è ammesso. E’, altresì, espressamente vietato la cessione del contratto, nonché la cessione dei crediti da esso nascenti.
La violazione dei suddetti divieti comporterà l’immediata risoluzione del contratto.
Articolo 20 – Decadenza e risoluzione del contratto
A.C.A. S.p.A. in house providing potrà procedere alla risoluzione del contratto oltre che per l’ipotesi di inadempimento da parte dell’appaltatore agli obblighi derivanti dal presente capitolato e dalla legge anche nei seguenti casi specifici:
▪ cancellazione della società appaltatrice dall’Albo regolato dalle norme D.M. 11 settembre 2000, n. 289, così come previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 446/1997 e s.m.i.;
▪ applicazione di procedura concorsuale;
▪ riscontrate irregolarità nella gestione;
▪ interruzione ingiustificata del servizio;
▪ svolgimento del servizio non corrispondente al progetto di cui al presente capitolato;
▪ cessione o subappalto, anche parziale, della attività a terzi;
▪ ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’affidamento ai termini dell’art. 1453 c.c.
L’addebito deve costituire oggetto di specifica contestazione scritta da parte di ACA. S.p.A. in house providing, da effettuarsi con raccomandata a/r entro il termine di 10 giorni dal verificarsi o dalla avvenuta conoscenza dell’inadempimento o di una delle cause di risoluzione del contratto di cui sopra; entro l’ulteriore termine di 15 giorni dal ricevimento l’appaltatrice potrà formulare le propriecontrodeduzioni.
Articolo 21 – Cauzione definitiva
Ai sensi dell’art 103 D. lgs 50/2016 e s.m.i. l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale.
Articolo 22 – Spese contrattuali
Tutte le spese per tasse, diritti accessori, inerenti e conseguenti al contratto, sono a carico dell’appaltatore. Articolo 22 – Normativa applicabile
Per quanto non regolato o regolato solo in parte nel presente capitolato e nel contratto di appalto, si fa
espresso rinvio a quanto disciplinato dalla normativa vigente in materia.
IL DIRIGENTE FINANZIARIO / AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxx
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993