Via Borgovico, 148
Via Borgovico, 148
22100 COMO (Como)
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Il Regolamento del Servizio Idrico
Integrato nell’Ambito
Territoriale Ottimale della Provincia di Como
Regolamento del servizio di acquedotto
Sommario
1. DISPOSIZIONI GENERALI | ||
Garanzie per il rispetto della qualità dell’acqua destinata al consumo umano | ||
2. DISCIPLINA DELLE FORNITURE | ||
a)Forniture per uso domestico 12
b)Forniture per uso diverso dal domestico 13
i)Forniture per uso pubblico 13
ii)Fontanelle e bagni pubblici 13
iii)Forniture per altri usi 13
Articolo 13. Principi regolatori del contratto 16
Articolo 14. Stipulazione del contratto 17
a)Nuovi allacciamenti - preventivazione 18
b)Subentro e riattivazione della fornitura 20
Articolo 15. Divieto di subfornitura 22
Articolo 16. Modifiche alle condizioni di fornitura 22
Articolo 17. Interruzione, irregolarità e sospensione del servizio 23
Articolo 18. Riduzione/Sospensione della fornitura a causa del comportamento dell’utente 23
Articolo 20. Accesso alla proprietà privata 24
Articolo 21. Prelievi abusivi 24
Articolo 22. Usi impropri della risorsa idrica 25
a)Attività di lavaggio automezzi 25
3. DISPOSIZIONI TECNICHE
Manutenzione delle reti, degli allacciamenti e dei misuratori | ||
b)Installazione del contatore 29
d)Lettura del misuratore e determinazione dei consumi 30
e)Autolettura dei misuratori 31
f)Determinazione del consumo medio annuo 32
g)Stima e ricostruzione dei dati di misura e di utenza 32
Dispositivi per aumento del livello di pressione ed altre prescrizioni per reti e |
Articolo 32. Perdite a monte e a valle del misuratore 34
Articolo 33. Risoluzione del contratto 36
4. DISPOSIZIONI TARIFFARIE E FATTURAZIONE
Applicazione del criterio pro-die per le variazioni tariffarie | ||
5. DISPOSIZIONI FINALI | ||
1. DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Ambito ed efficacia
Il presente Regolamento definisce le condizioni che disciplinano l’erogazione della fornitura di acqua potabile da parte del Gestore unico nell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Como.
Ogni Utente è tenuto a rispettare il presente Regolamento e la Carta del Servizio Idrico Integrato, ricordando che entrambi i documenti sono parte integrante del contratto di fornitura per la somministrazione di acqua potabile.
Articolo 2. Oggetto
Il Gestore fornisce acqua con caratteristiche di potabilità ai sensi della normativa vigente (D.Lgs 31/2001 e s.m.i.) agli Utenti di Como Acqua s.r.l..
La distribuzione dell’acqua é concessa per i seguenti usi potabili (si rimanda all’Articolo 12 per una descrizione
dettagliata dei vari utilizzi):
• uso domestico residenti e uso domestico non residenti;
• uso condominiale.
Il Gestore può concedere l'acqua, sotto l'osservanza delle condizioni generali e compatibilmente con la disponibilità, anche per uso diverso da quello domestico:
• uso industriale;
• uso artigianale e commerciale;
• uso pubblico non disalimentabile;
• uso pubblico disalimentabile;
• altri usi (categoria residuale a cui ricondurre tipologie di utenze che non possono essere ricomprese in quelle sopra riportate)
Alla categoria “Uso pubblico non disalimentabile” sono ricondotte le seguenti tipologie di utenze:
a) ospedali e strutture ospedaliere;
b) case di cura e di assistenza;
c) presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza;
d) carceri;
e) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
f) eventuali ulteriori utenze pubbliche (che, comunque, svolgano un servizio necessario per garantire l’incolumità sanitaria e la sicurezza fisica delle persone, ovvero tali per cui una eventuale sospensione dell’erogazione possa comportare problemi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, tra cui le “bocche antincendio”).
Per le categorie di utenze con usi industriali, artigianali e commerciali è istituita la sotto-tipologia “utenza idro- esigente” per consumi annui superiori a 3.000 m3.
Il Gestore si riserva il diritto di sospendere la fornitura senza obbligo di indennizzo in caso di siccità o di altra causa di forza maggiore.
Per il servizio di acquedotto, le competenze e le conseguenti responsabilità del Gestore sugli impianti di nuova costruzione termineranno in corrispondenza del punto di consegna posto al limite della proprietà privata dell’utente.
Articolo 3. Definizioni
Agli effetti del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:
• Accettazione del preventivo: è l’accettazione formale da parte del richiedente delle condizioni
esposte nel preventivo.
• Acque destinate al consumo umano: acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi o bevande, o per altri usi domestici; devono essere salubri e pulite, non devono contenere microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in qualità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana; devono soddisfare i requisiti minimi di qualità dettati dalla normativa vigente.
• Acquedotto: è l’insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione,
finalizzate alla fornitura idrica.
• Albero fonico o IVR (Interactive voice responder): è un sistema costituito da un risponditore automatico con funzioni interattive che, sulla base delle risposte fornite dall’utente finale via tastiera o riconoscimento vocale, permette di accedere a un menu di servizi e di richiedere di essere messi in contatto con un operatore.
• Allacciamento idrico: è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all’erogazione del servizio ad uno o più utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna dell’acquedotto.
• Appuntamento posticipato: è l’appuntamento fissato, su richiesta del richiedente, in data successiva a quella proposta dal gestore.
• Atti autorizzativi: sono le concessioni, autorizzazioni, servitù o pareri obbligatori, il cui ottenimento è necessario per l’esecuzione della prestazione da parte del gestore, escluse le concessioni, autorizzazioni o servitù la cui richiesta spetta al richiedente.
• Attivazione della fornitura: è l’avvio dell’erogazione del servizio, a seguito o di un nuovo contratto di
fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali (voltura).
• Autolettura: è la modalità di rilevazione da parte dell’utente finale, con conseguente comunicazione
al gestore del SII, della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore.
• Autorità: è l’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente , istituita ai sensi della legge n. 481/95.
• Call center: è un servizio telefonico dotato di tecnologie che permettono al gestore di registrare l’inizio della risposta, l’eventuale richiesta di parlare con un operatore, se la risposta avviene tramite risponditore automatico, e l’inizio della conversazione con l’operatore o, se precedente, la fine della chiamata.
• Carta dei servizi: è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e gestore del SII.
• Conguaglio: procedimento contabile attraverso il quale è garantita una corretta suddivisione ed imputazione del consumo effettuato nell’arco di un determinato periodo e della corretta applicazione delle relative tariffe.
• Consumo storico: è il consumo dell’utente finale riferito all’anno solare precedente.
• Contratto di fornitura del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo
compongono: è l’atto stipulato fra l’utente finale e il gestore del servizio.
• Data di invio è:
- per le comunicazioni inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna al vettore incaricato dell’inoltro; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del gestore;
- per le comunicazioni trasmesse per via telematica, la data di inserimento nel sistema informativo del gestore o la data di invio della comunicazione, se trasmessa tramite posta elettronica;
- per le comunicazioni rese disponibili presso sportelli fisici, la data di consegna a fronte del rilascio di una ricevuta.
• Data di ricevimento è:
- per le richieste e le conferme scritte inviate tramite fax o vettore, la data risultante dalla ricevuta del fax ovvero la data di consegna da parte del vettore incaricato dell’inoltro a fronte del rilascio di una ricevuta; nel caso in cui il vettore non rilasci ricevuta, è la data risultante dal protocollo del gestore;
- per le richieste e le conferme scritte trasmesse per via telefonica o telematica, la data di ricevimento della comunicazione;
- per le richieste e le conferme scritte ricevute presso sportelli fisici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta.
• Dati di qualità: sono i dati e le informazioni relativi alla qualità contrattuale del SII ovvero di ciascuno
dei singoli servizi che lo compongono comunicati dai gestori all’Autorità.
• Deflusso: passaggio di acqua attraverso una condotta.
• Disattivazione della fornitura: è la sospensione dell’erogazione del servizio al punto di consegna a seguito della richiesta dell’utente finale, ovvero del gestore nei casi di morosità dell’utente finale.
• Disconnettore: valvola di sicurezza destinata ad evitare il ritorno dell'acqua nella rete pubblica di distribuzione dell'acqua potabile, quando in quest'ultima la pressione è temporaneamente minore di quella della rete privata che ha (o può avere) perso le sue qualità sanitarie ed igieniche d'origine.
• Disdetta: richiesta di cessazione del contratto di fornitura per la somministrazione del SII cui segue la
chiusura del rapporto tra l’Utente -titolare del contratto- e il Gestore.
• Domanda d’allacciamento: richiesta con cui ha inizio la pratica per l’effettuazione dei lavori necessari all’erogazione del servizio idrico e per la successiva stipula del contratto di fornitura.
• Domiciliazione bancaria: pagamento delle fatture relative al SII attraverso addebito automatico continuativo su conto corrente bancario.
• Ente di governo dell’ambito: è la struttura dotata di personalità giuridica di cui all’articolo 148 comma
4 del d.lgs. 152/06 (e s.m.i.).
• Fascia agevolata (o fascia di consumo annuo agevolato) indica il primo scaglione di consumo in cui deve essere articolata la quota variabile del servizio di acquedotto per l'utenza domestica residente al fine di prevedere che a detta tipologia di utenza sia assicurato il quantitativo essenziale di acqua a tariffa agevolata.
• Fascia base indica lo scaglione di consumo che precede quelli di eccedenza, nell’ambito della quota
variabile del servizio di acquedotto, a cui viene applicata la tariffa base.
• Fasce di eccedenza, con riferimento alla quota variabile del servizio di acquedotto, sono gli scaglioni di consumo, fino ad un massimo di tre, eccedenti quello base, a cui applicare tariffe unitarie crescenti.
• Gestore del Servizio Idrico Integrato: il soggetto che gestisce il Servizio Idrico Integrato ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio.
• Misuratore del SII: è il dispositivo atto alla misura dei volumi in transito in ciascuno dei servizi che compongono il SII inclusi gli eventuali dispositivi presso i punti di attingimento interni ai siti industriali i cui scarichi sono autorizzati in pubblica fognatura; sono compresi infine i dispositivi di telecomunicazione correlati ai dispositivi di misura.
• Gruppo di misura di acqua potabile: è l’insieme dei dispositivi (saracinesche prima del misuratore, eventuale giunto dielettrico, rubinetto di scarico, dispositivo anti-riflusso e misuratore) installati presso il punto di consegna dell’acquedotto.
• Impianto di distribuzione interno: si compone dell’impianto - soggetto a certificazione – costituito dalle condutture, dai raccordi, dalle apparecchiature installate all’interno della proprietà privata a valle del punto di consegna e dell’eventuale tratto di rete pubblica ricadente all’interno della proprietà privata ad uso esclusivo dell’utenza/e. La delimitazione tra impianto interno e rete di distribuzione comunale, è costituita dal limite di proprietà.
• Indennizzo automatico: importo riconosciuto all’Utente finale nel caso in cui il gestore non rispetti lo
standard specifico di qualità.
• Lavoro semplice: è la prestazione di lavoro che riguarda l’esecuzione a regola d’arte di nuovi allacciamenti idrici o fognari o operazioni di qualsiasi natura su allacciamenti esistenti (ad es. nuovi attacchi) o su misuratori esistenti (spostamento, cambio, etc.) che non implichi specifici interventi per adattare alla nuova situazione i parametri idraulici degli allacciamenti stessi o la realizzazione di lavori per i quali è necessario l’ottenimento di atti autorizzativi da parte di soggetti terzi o la necessità di interrompere la fornitura del servizio ad altri utenti.
• Lavoro complesso: è la prestazione di lavori, da eseguire su richiesta dell’utente finale, non riconducibile
alla tipologia di lavoro semplice.
• Lettura: è la rilevazione effettiva da parte del gestore del SII della misura espressa dal totalizzatore numerico del misuratore.
• Livello di pressione: è la misura della forza per unità di superficie impressa all’acqua all’interno della
conduttura espressa in atmosfere;
• livello o standard generale di qualità: è il livello di qualità riferito al complesso delle prestazioni da garantire agli utenti finali;
• livello o standard specifico di qualità: è il livello di qualità riferito alla singola prestazione da garantire al
singolo utente finale
• Metro cubo (1m3=1000ℓ): unità di misura del volume di acqua, di riferimento per l’emissione della
bolletta.
• Misura di utenza: è l’insieme delle attività di misura funzionali alla gestione efficiente dei misuratori, con particolare riferimento agli strumenti conformi alle normative e prescrizioni vigenti, installati presso gli utenti finali e alla produzione di dati utilizzabili (validati) ai fini della fatturazione.
• Misuratore accessibile: è il misuratore per cui l’accesso da parte dell’operatore incaricato dal gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica.
• Misuratore non accessibile: è il misuratore per cui l’accesso da parte dell’operatore incaricato dal gestore ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori del misuratore è consentito solo in presenza del titolare del punto di consegna medesimo o di altra persona da questi incaricata.
• Misuratore parzialmente accessibile: è il misuratore avente caratteristiche differenti dal misuratore accessibile e dal misuratore non accessibile; in particolare a tale misuratore il gestore può normalmente accedere ai fini della visualizzazione dei valori dei totalizzatori in presenza di persona che consenta l’accesso al luogo dove il misuratore è installato.
• Misuratore non funzionante: un misuratore è ritenuto “non funzionante”, fra l’altro, quando il
totalizzatore numerico del misuratore medesimo risulti illeggibile.
• Misure: sono i valori di volume rilevati da un misuratore tramite lettura da parte di un operatore presente fisicamente sul posto, oppure tramite lettura da remoto (telelettura) o infine raccolti da parte dell’utente finale e successivamente comunicati al gestore del SII (autolettura).
• Operatore: è una persona incaricata in grado di rispondere alle richieste dell’utente finale che
contatta il gestore relativamente a tutti gli aspetti principali della fornitura di uno o più servizi del SII.
• Perdita: fuoriuscita di acqua dalle condotte e/o dagli impianti, guasto non rilevato che porta alla dispersione della risorsa idrica.
• Portata: è la misura della quantità di acqua che attraversa la condotta nell’unità di tempo.
• Pozzetto: manufatto che consente l’alloggio di apparecchiature interrate.
• Presa: punto di innesto della condotta di allaccio sulla condotta principale.
• Prestazione: è, laddove non specificato, ogni risposta a reclamo o richiesta scritta, ovvero ogni esecuzione di lavoro o intervento effettuata dal gestore.
• Preventivo: valorizzazione economica per l’esecuzione dei lavori, comprensivo di prescrizioni tecniche
e operative per la loro esecuzione.
• Prezziario: elenco prezzi approvato dall’Ufficio d’Ambito per i lavori e i servizi svolti dal Gestore in favore
dell’utenza.
• Punto di attingimento: è il punto di presa di acqua pubblica come disponibile dall’ambiente, sia essa
prelevata da fonti sotterranee, superficiali o sorgenti.
• Punto di consegna dell’acquedotto: è il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega
all’impianto o agli impianti dell’utente finale. Sul punto di consegna è installato il misuratore dei volumi.
• Quantitativo essenziale di acqua: è il quantitativo minimo vitale, fissato dal d.P.C.M. 13 ottobre 2016, in 50 litri/abitante/giorno (corrispondenti a 18,25 mc/abitante/anno), necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali.
• Reclamo scritto: è ogni comunicazione scritta fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale l’utente finale, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o un’associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dalla proposta contrattuale a cui l’utente finale ha aderito, dal contratto di fornitura, dal regolamento di servizio, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra gestore e utente finale, ad eccezione delle richieste scritte di rettifica di fatturazione.
• Riattivazione: è il ripristino dell’erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla
disattivazione della fornitura o alla sospensione/riduzione della stessa per morosità.
• Richiesta scritta di informazioni: è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale un qualsiasi soggetto formula una richiesta di informazioni in merito a uno o più servizi del SII non collegabile ad un disservizio percepito.
• Richiesta scritta di rettifica di fatturazione: è ogni comunicazione scritta, fatta pervenire al gestore, anche per via telematica, con la quale un utente finale esprime lamentele circa la non correttezza dei corrispettivi fatturati in merito a uno o più servizi del SII.
• Ricostruzione del dato di misura: è l’attività di determinazione dei consumi a partire dall’ultimo dato di misura disponibile, basata sull’applicazione di opportuni algoritmi numerici, nel caso di misuratore illeggibile o non più funzionante.
• Riduzione di flusso: regolazione in diminuzione dell’erogazione dell’acqua potabile.
• Servizio Idrico Integrato (S.I.I.): insieme dei servizi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione di acqua potabile e dei servizi di fognatura e di depurazione delle acque reflue, gestiti secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.
• Servizio telefonico: è il servizio telefonico che permette all’utente finale di mettersi in contatto con il proprio gestore per richieste di informazioni, prestazioni o servizi, inoltro di reclami e ogni altra prestazione o pratica contrattuale che il gestore rende telefonicamente; per ogni servizio telefonico possono essere resi disponibili uno o più numeri telefonici; il servizio telefonico può essere dotato di albero fonico o IVR.
• Sigillo di garanzia: segno materiale che si appone sul contatore e sui dispositivi di intercettazione al fine di individuare o evidenziare eventuali manomissioni e/o violazioni.
• Sospensione della fornitura: temporanea chiusura dell’erogazione della risorsa idrica nei casi previsti dal regolamento.
• Sportello fisico: è un punto di contatto sul territorio, reso disponibile dal gestore, per richieste di informazioni, prestazioni o servizi.
• Stima del dato di misura è l’attività di stima della misura e dei consumi a un certo momento temporale
a partire da dati di misura antecedenti, basata sull’applicazione di opportuni algoritmi numerici.
• Subentro: è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo.
• Tempo per l’ottenimento degli atti autorizzativi: è il tempo intercorrente tra la data di richiesta dell’atto presentata per ultima e la data, quale risultante dal protocollo del gestore, di ricevimento dell’atto perfezionatosi per ultimo.
• Tipologia d’uso potabile: come prevista dal d.P.C.M. 29 aprile 1999, è, per il servizio di acquedotto, la
tipologia riferita ai seguenti usi potabili:
- uso civile domestico;
- uso civile non domestico, inteso come consumi pubblici (scuole, ospedali, caserme, edifici pubblici; centri sportivi, mercati, stazioni ferroviarie, aeroporti, ecc.);
- altri usi, relativi a settori commerciali artigianali e terziario in genere, con esclusione di quello produttivo.
• Unità abitativa: unità immobiliare urbana adibita ad uso abitativo, composta da uno o più ambienti sistematicamente legati e nel loro insieme indipendenti, tali da consentire la funzione dell'abitare.
• Unità immobiliare: ai fini del presente Regolamento per unità immobiliare è da intendersi l’unità immobiliare urbana che è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati, ovvero da un'area che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale, quindi gode di tutti i diritti e risponde di tutti gli obblighi.
• Utente finale: è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali.
• Utenza condominiale: è l’utenza servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d’uso.
• Validazione delle misure: è l’attività di verifica della qualità del dato proveniente dalla raccolta della misura o dall’autolettura del misuratore, finalizzata a valutare l’ammissibilità all’uso formale del medesimo dato, con presa di responsabilità da parte del gestore.
• Variazione del contratto di fornitura per la somministrazione di acqua potabile: si ha quando
interviene una qualsiasi modifica all’Utenza e al suo uso.
• Voltura: è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo.
Articolo 4. Competenze del Gestore
Al Gestore spettano i seguenti compiti:
• contrattualizzazione del servizio (nuove utenze, subentro, voltura, disdetta, ecc);
• realizzazione di allacciamenti alla condotta principale della rete di acquedotto (sopralluogo, redazione del preventivo, esecuzione dell’allacciamento) oltre che definizione di specifiche tecniche per qualsiasi intervento sia esso di estensione o riparazione sulla rete idrica principale e sulle sue diramazioni;
• fatturazione del servizio (gestione del contatore, lettura del contatore, emissione della fattura, recupero dei crediti);
• servizio di assistenza all’utente tramite telefonia, sistemi informatici o di persona presso gli uffici dislocati sul territorio;
• controllo della qualità dell’acqua immessa in rete;
• verifiche di tutti i lavori sulla rete idrica e dei collaudi delle nuove estensioni di rete e delle infrastrutture ad esse annesse;
• manutenzione ordinaria a straordinaria di reti e impianti sino al limite della proprietà pubblica.
Articolo 5. Competenze del Comune
Il Comune ha le seguenti funzioni:
- acquisisce, previo collaudo validato dal Gestore, le nuove infrastrutture relative al Servizio Idrico integrato realizzate a seguito di convenzioni in attuazione dei Piani di Governo del Territorio (P.G.T.);
- emana ordinanze contingibili e urgenti riguardanti l’erogazione del SII.
Articolo 6. Competenze dell’Ente di Governo d’Ambito (EGA)
L’EGA si occupa:
• di definire le tariffe e la loro articolazione nel rispetto dei criteri stabiliti dall’Autorità;
• della pianificazione di nuove reti acquedottistiche, dell’adeguamento di quelle esistenti e del potenziamento degli impianti di trattamento e accumulo, verificando e aggiornando le previsioni contenute nel Piano d’Ambito, con le modalità previste dalla Convenzione con il Gestore;
• di curare l’istruttoria ed emettere gli atti di competenza nell’ambito dei procedimenti di concessione di derivazione d’acqua delle captazioni pubbliche ad uso idropotabile;
• di curare l’istruttoria ed emettere gli atti di competenza nell’ambito dei procedimenti di ri- delimitazione delle aree di salvaguardia delle captazioni pubbliche ad uso idropotabile, come definite dall’art. 94 del D.Lgs n. 152/2006;
• di adottare provvedimenti amministrativi di diffida o altri provvedimenti attribuiti all’EGA dalla
normativa di settore.
Articolo 7. Competenze dell’Utente.
L’Utente si impegna a rispettare le norme e le prescrizioni contenute nel presente Regolamento e a pagare
il servizio ricevuto secondo la tariffa proposta dall’EGA e approvata dall’Autorità.
Articolo 8. Corretto e razionale utilizzo dell’acqua.
L’acqua costituisce una risorsa pubblica che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà. Qualsiasi uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.
Si intende corretto e razionale l’uso dell'acqua teso ad evitare gli sprechi ed a favorire il rinnovo delle risorse, a non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.
Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti ed a condizione che non ne pregiudichino la qualità.
A tale scopo, il Gestore si impegna a svolgere con la massima diligenza le attività legate alla gestione della risorsa idrica connesse all’erogazione di acqua potabile, al convogliamento e al trattamento delle acque reflue urbane.
Il Gestore, in ottemperanza al Piano d’Ambito, organizza e svolge le attività di captazione dall’ambiente e potabilizzazione dell’acqua tenendo conto della quantità e della qualità delle risorse disponibili e dell’uso cui l’acqua sarà destinata (civile, industriale e irriguo). Per la distribuzione della risorsa il Gestore impiega le tecnologie più appropriate e svolge tutte le attività ritenute utili al risparmio della risorsa acqua. A tale scopo svolge attività di ricerca programmata delle perdite, di ottimizzazione della pressione di rete, di bonifica di reti obsolete e favorisce l’installazione di impianti che riducano lo spreco di acqua, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano d’ambito.
L’Utente si impegna ad utilizzare l’acqua per soddisfare le proprie necessità adottando tecniche e comportamenti utili a ridurre lo spreco della risorsa ed al riutilizzo della stessa, ove possibile, nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento.
Il Gestore si impegna a promuovere sul territorio gestito l’uso consapevole della risorsa attraverso il piano per la sensibilizzazione ad un uso consapevole e sostenibile dell’acqua da parte degli utenti, previsto nel disciplinare tecnico di affidamento, che dovrà almeno prevedere:
• formazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado;
• la promozione dell’utilizzo a scopi diversi da quello potabile di pozzi di prima falda;
• il sostegno ad attività volte alla tutela ed alla promozione della risorsa idrica.
Articolo 9. Garanzie per il rispetto della qualità dell’acqua destinata al consumo umano
Il Gestore garantisce che l’acqua erogata abbia caratteristiche chimiche ed igienico sanitarie tali da essere destinata al consumo umano fino al punto di consegna.
Le condizioni qualitative dell’acqua destinata al consumo umano sono garantite dal rispetto del D.Lgs.
31/2001 e s.m.i.
2. DISCIPLINA DELLE FORNITURE
Articolo 10. Diritto alla fornitura
Nelle zone già servite dalla rete di distribuzione, il Gestore è tenuto all’erogazione di acqua potabile per:
• Uso civile domestico:
- Uso domestico residente
- Uso domestico non residente
- Uso domestico condominiale
• Uso civile non domestico:
- Uso pubblico non disalimentabile (ospedali e strutture ospedaliere, case di cura e assistenza, presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza, carceri, istituti scolastici di ogni ordine e grado, utenze che svolgano un servizio necessario per garantire l’incolumità sanitaria e la sicurezza fisica delle persone, ovvero tali per cui una eventuale sospensione dell’erogazione possa comportare problemi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, tra cui le “bocche antincendio”)
- Uso pubblico disalimentabile
• Altri usi quali
- Uso industriale
- Uso artigianale e commerciale
- Uso agricolo e zootecnico
- Usi diversi
Le nuove forniture del servizio idrico vengono concesse a fronte del versamento del corrispettivo previsto per le opere di allacciamento e della stipula del contratto di somministrazione del servizio.
In ottemperanza alle norme igienico-sanitarie, nelle zone servite dalla rete di distribuzione ogni edificio deve obbligatoriamente essere allacciato al pubblico acquedotto. Pertanto, nel caso di edifici la cui fonte di approvvigionamento di acqua, esistente ed attiva, non sia il pubblico acquedotto ed esista la possibilità di allacciamento allo stesso, il Sindaco provvederà ad ingiungere all’interessato l’obbligo di allacciamento al pubblico servizio, con la conseguente cessazione del prelievo privato e dismissione delle opere di presa.
Nel caso in cui non si possano soddisfare richieste di fornitura in aree già servite da reti acquedottistiche in conseguenza di cambi di destinazione d’uso o di interventi di trasformazione urbanistica, le opere di adeguamento sono a totale carico dei soggetti attuatori degli interventi medesimi. In particolare, per l’esecuzione degli allacciamenti, si rimanda al Titolo III del presente regolamento.
Nelle aree non servite dalla rete di distribuzione e per le quali il Piano d’Ambito non prevede interventi d’estensione, il Gestore realizza le opere connesse alla fornitura del servizio su istanza del richiedente e i relativi oneri sono a carico di quest’ultimo.
Il Gestore può concedere la fornitura di acqua sotto l'osservanza delle condizioni generali e compatibilmente con la disponibilità della risorsa. Inoltre il Gestore si riserva il diritto di sospendere l’erogazione del Servizio, senza obbligo di indennizzo, in caso di siccità o di altra causa di forza maggiore.
Articolo 11. Modalità di fornitura
La fornitura dell’acqua è sempre misurata da idonea apparecchiatura installata secondo le specifiche
tecniche stabilite dal Gestore o da altri Soggetti competenti (Titolo III – Disposizioni tecniche).
Nel rispetto della Carta dei Servizi, il livello di pressione minima è di norma 0,5 atmosfere al misuratore in condizioni di portata nulla (pressione statica); qualora l’Utente necessiti di un livello di pressione superiore o inferiore a quella fornita, dovrà dotarsi a proprie cure e spese di dispositivi idonei all’innalzamento o alla diminuzione del livello di pressione.
In funzione del tipo di fornitura, del dimensionamento richiesto dall’Utente e da esigenze tecniche, il Gestore determina il calibro e il tipo di misuratore. Per quanto riguarda le modalità tecniche di posizionamento del misuratore e dell’allacciamento, si rimanda al Titolo III – Disposizioni tecniche.
L’Utente risponde della conservazione del misuratore e dei dispositivi connessi, curandone il regolare funzionamento, garantendone – per quanto possibile nel caso si trovi in proprietà privata - l’accessibilità in ogni momento (es: garantendo l’assenza di ostacoli naturali o artificiali in prossimità della nicchia o del pozzetto di alloggiamento) e comunicando al Gestore eventuali avarie e manomissioni.
L’Utente ha l’obbligo della cura e della custodia degli impianti e degli apparecchi di proprietà del Gestore
installati sino al punto di consegna e comunque ricadenti in proprietà privata.
L’utente sarà ritenuto responsabile di qualunque danneggiamento o manomissione degli stessi (rotture accidentali di valvole o sigilli, rotture per gelo, ecc) con conseguente addebito delle spese per le relative riparazioni.
Articolo 12. Tipologia di fornitura
Ai fini del presente Regolamento e dell’applicazione della tariffa, sono previste forniture di tipo definitivo e di
tipo temporaneo.
Le forniture di tipo definitivo sono ad uso domestico, uso non domestico e altri usi, così come individuate dai successivi paragrafi.
Le forniture di tipo temporaneo sono invece classificate dal successivo paragrafo 12.d).
a) Forniture per uso domestico
Le utenze ad Uso domestico sono di seguito così definite:
- Uso domestico residente: utilizzo di acqua potabile per il consumo umano per alimentazione, servizi igienici e altri ordinari impieghi domestici nelle abitazioni, riservato ad Utenti con residenza anagrafica dell’intestatario del contratto nell’unità abitativa alla quale afferisce il misuratore;
- Uso domestico non residente: acqua potabile destinata al consumo umano per alimentazione, servizi igienici e altri ordinari impieghi domestici nelle abitazioni riservato ad Utenti con residenza anagrafica dell’intestatario del contratto differente dall’unità abitativa alla quale afferisce il misuratore;
- Uso condominiale: utilizzo di acqua potabile per il consumo umano per alimentazione, servizi igienici e altri ordinari impieghi domestici nelle abitazioni, di più unità immobiliari costituite in condominio per le
seguenti tipologie di utenze: uso domestico residente, uso domestico non residente, altri usi diversi dal domestico.
b) Forniture per uso diverso dal domestico
i) Forniture per uso pubblico
Le utenze ad Uso pubblico sono così suddivise:
- uso pubblico non disalimentabile (ospedali e strutture ospedaliere, case di cura e assistenza, presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza, carceri, istituti scolastici di ogni ordine e grado, utenze che svolgano un servizio necessario per garantire l’incolumità sanitaria e la sicurezza fisica delle persone, ovvero tali per cui una eventuale sospensione dell’erogazione possa comportare problemi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, tra cui le “bocche antincendio”);
- uso pubblico disalimentabile (Enti Pubblici Territoriali dello Stato, compreso i suoi organi di governo,
Regioni, Province, Comuni, ecc.; fontane pubbliche destinate alla distribuzione dell’acqua).
È vietato prelevare acqua dalle fontane e dai rubinetti dell’acquedotto pubblico per usi diversi da quelli legati all’alimentazione, da quelli igienici e da quelli domestici in generale.
È vietato prelevare acqua dagli idranti antincendio, dalle bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici, nonché di lavaggio delle fognature, se non per l’uso a cui sono destinati.
L’accertamento dei prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico darà luogo a comunicazioni all’Autorità competente e all’attivazione delle procedure previste dall’iter sanzionatorio approvato dall’Ufficio d’Ambito.
ii) Fontanelle e bagni pubblici
Per questa tipologia di utenza, il Gestore è competente della sola gestione e manutenzione delle apparecchiature idrauliche consistenti nel rubinetto o altra apparecchiatura di regolazione fino al misuratore di portata compreso. Tutti gli interventi sulle fontanelle pubbliche sono a carico del Comune o altro Ente competente, compresa l’eventuale realizzazione, manutenzione e gestione dello scarico. Relativamente alla manutenzione e gestione della tubazione di allacciamento, la competenza del Gestore termina in corrispondenza del misuratore di portata. Nel caso di bagni pubblici la misura della portata verrà effettuata mediante apposito misuratore da installarsi in vano di alloggiamento ubicato all’esterno della struttura in proprietà pubblica. I lavori necessari alla realizzazione di tale adeguamento sono a carico del Comune. La gestione e manutenzione delle apparecchiature poste a valle del misuratore di portata e comunque interne alle strutture, rimane di esclusiva competenza del Comune.
Per il funzionamento di fontane ornamentali pubbliche deve essere previsto apposito impianto di ricircolo
dell’acqua.
È fatto l’obbligo di installazione del misuratore, con costi a carico dell’Utente finale.
Alle fontanelle pubbliche verrà attribuita la tariffa ad uso pubblico.
iii) Forniture per altri usi
Le utenze per Altri usi sono così suddivise:
- Uso industriale: acqua utilizzata per lo svolgimento di attività di tipo industriale, compresi i relativi servizi igienici, e comunque diverse da quelle ad uso domestico. Per l’utilizzo non domestico - industriale è richiesta un’autocertificazione che dimostri l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività che genera scarichi di tipo industriale;
- Uso artigianale e commerciale: acqua utilizzata per lo svolgimento di attività di tipo commerciale e artigianale, compresi i relativi servizi igienici, e comunque diverse da quelle ad uso domestico. Per l’utilizzo non domestico – commerciale-artigianale è richiesta un’autocertificazione che dimostri l’iscrizione alla
C.C.I.A.A. per attività che non genera scarichi di tipo industriale;
- Uso agricolo e zootecnico: acqua utilizzata per attività collegate a quelle agricole e per l’allevamento di animali. Per l’utilizzo non domestico – agro-zootecnico è richiesto che gli operatori siano in possesso di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- Usi diversi: acqua utilizzata per attività non ricomprese in quelle sopra elencate.
c) Utenze idro-esigenti
Per le categorie di utenze con usi industriali, e per quella con usi artigianali e commerciali è istituita la sotto-
tipologia “utenza idro-esigente” per consumi annui superiori a 3.000 m3.
Al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura l’utente finale dovrà dichiarare il consumo presunto. In mancanza di specifica indicazione da parte dell’utente finale, il Gestore provvederà d’ufficio ad applicare l’apposita categoria tariffaria tenendo in considerazione la tipologia d’uso dichiarata dall’utente finale e il consumo medio annuo registrato sul territorio per tutte le utenze con la stessa tipologia d’uso.
Gli utenti finali, sulla base del proprio consumo, possono, con esplicita richiesta scritta, passare da una classe tariffaria all’altra, senza addebito di alcuna spesa. La variazione di classe avrà però sempre decorrenza a partire dall’anno solare successivo alla data nella quale viene effettuata la richiesta al gestore.
d) Utenze temporanee
Il Gestore ha la facoltà di concedere erogazioni temporanee per impieghi quali feste, fiere, spettacoli all’aperto, giostre, circhi, cantieri, ecc. a carattere occasionale e per periodi di tempo limitati, soggetti alle tariffe della categoria contrattuale “uso non domestico-commerciale artigianale”.
Le utenze temporanee si suddividono in “utenze a forfait” ed “utenze ad uso cantiere”.
i) Utenze a forfait
La durata dell’erogazione temporanea (per feste, fiere, spettacoli all’aperto, giostre, circhi, etc.) non può essere superiore a 30 giorni di calendario.
Alla scadenza del contratto il Gestore provvede alla sospensione della fornitura, salvo richiesta motivata di proroga, comunque non superiore a ulteriori 30 giorni.
Le erogazioni temporanee sono concesse previo pagamento di tutte le spese amministrative e tecniche funzionali all’esecuzione dei lavori secondo le procedure normalmente in uso e di una cauzione a garanzia della presa temporanea e degli strumenti di misura.
ii) Utenze ad uso cantiere
Il contratto per la fornitura ad uso cantiere è intestato al soggetto che provi di essere in possesso di valido titolo a costruire o al proprietario della costruzione.
Gli allacciamenti richiesti ad uso cantiere sono concessi previo pagamento delle spese di allacciamento, a seguito di preventivo, secondo i corrispettivi stabiliti dal Gestore e approvati dall’Ente di Governo dell’Ambito o su un punto di erogazione già esistente se trattasi di un intervento di ristrutturazione.
Viene sempre installato apposito misuratore dei consumi: i relativi consumi sono fatturati applicando la tariffa
della categoria “uso non domestico – commerciale artigianale”.
Il contratto termina con la fine della costruzione/ristrutturazione di cui l’Utente finale deve dare comunicazione al Gestore, e comunque la durata massima del contratto non può essere superiore alla data di fine validità del permesso a costruire/ristrutturare rilasciato. Decorso tale termine, l’intestatario, con trenta giorni di anticipo sulla scadenza, potrà presentare domanda di rinnovo secondo le modalità previste dal Gestore.
In caso di mancata richiesta di rinnovo o di mancata richiesta di variazione d’uso per la stipula del contratto definitivo, alla scadenza del contratto ad uso cantiere il Gestore avrà la facoltà di rimuovere il misuratore, addebitando il costo dell’intervento all’Utente finale e recedendo dal contratto di fornitura. L’Utente finale dovrà fare richiesta di allacciamento per la fornitura definitiva.
e) Bocche antincendio
i) per utenze private
Il Gestore può concedere, a suo esclusivo giudizio, speciali derivazioni provviste di contatori per bocche antincendio. Le derivazioni antincendio potranno essere autorizzate previo rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e pertanto la richiesta di allacciamento dovrà essere corredata dalle previste documentazioni progettuali firmate da tecnico abilitato.
Per impianti interni ad un immobile, il punto di consegna del servizio sarà rappresentato da un misuratore posto all’interno di un adeguato vano di alloggiamento collocato al limite della proprietà pubblica; sulla stessa tubazione di allacciamento, se adeguatamente dimensionata, possono essere collegati sia l’impianto antincendio che altre utenze con categoria contrattuale diversa, purché ognuna sia dotata di proprio misuratore.
Gli impianti antincendio privati esistenti, che non fossero dotati di regolare misuratore, dovranno dotarsene con costi a carico degli intestatari e nei tempi che fisserà il Gestore.
Il Gestore non si assume responsabilità nel caso di eventuali interruzioni di flusso o di variazioni di pressione, dovute a cause di forza maggiore.
In conseguenza di questo, l’Utente finale deve dotarsi per il proprio impianto antincendio di adeguati
dispositivi alternativi quali serbatoi di accumulo, impianto di pressurizzazione, estintori, ecc.
L’utilizzo delle bocche antincendio è consentito esclusivamente in caso di incendio nelle operazioni di
estinzione e per le prove tecniche in carico agli organi competenti.
L’Utente che utilizzi impropriamente la fornitura è soggetto al pagamento dell’acqua consumata alle tariffe
in vigore.
Nessun corrispettivo è dovuto per l’acqua utilizzata in caso di incendio, a condizione che entro tre giorni lavorativi dall’utilizzo delle bocche antincendio da parte del cliente e con successiva conferma da parte dei Vigili del Fuoco se ne dia comunicazione al Gestore per l’eventuale rilevazione dei consumi.
ii) per uso pubblico
In caso di idranti, posizionati esclusivamente sulle sedi stradali o in parcheggi pubblici, del tipo sottosuolo o soprasuolo, il punto di consegna è rappresentato da un rubinetto di arresto posto all’interno di un adeguato pozzetto sito immediatamente a monte dell’idrante stesso. All’altezza della bocca dell’idrante viene applicato il sigillo.
Il sigillo può essere rimosso solamente dai Vigili del Fuoco che provvederanno a darne comunicazione al Gestore che installerà un nuovo sigillo.
Le bocche antincendio, sia pubbliche che private, devono essere usate esclusivamente in caso di
incendio, pena l’applicazione delle penali/sanzioni previste dal presente Regolamento.
Tariffe per bocche antincendio
Il canone a forfait è riferito alle sole bocche antincendio di uso pubblico prive di misuratore (idranti su strada a disposizione dei Vigili del Fuoco) ed è eventualmente stabilito nei provvedimenti tariffari deliberati dall’EGA ed approvati dall’Autorità.
Per le altre tipologie di allacciamenti ad uso antincendio il misuratore è sempre obbligatorio, con spese a carico dell’intestatario, e la fatturazione avverrà sulla base del consumo registrato, al quale sarà applicata la specifica tariffa stabilita nei provvedimenti tariffari deliberati dall’EGA ed approvati dall’Autorità. In assenza di tale determinazione, la fatturazione avverrà applicando al volume misurato la tariffa della categoria non domestica, in funzione della tipologia d’utenza servita.
Articolo 13. Principi regolatori del contratto
L’acqua fornita deve essere utilizzata per gli usi dichiarati dall’Utente e autorizzati dal Gestore.
Ogni modifica negli utilizzi dell’acqua oggetto della fornitura deve essere preventivamente richiesta e autorizzata dal Gestore, che provvederà a stipulare un nuovo contratto di somministrazione.
Nel caso in cui la comunicazione di variazione d’uso non sia stata effettuata, il Gestore si riserva il diritto di
ricalcolare i consumi dell’Utente ai fini della fatturazione.
In caso di violazione alle disposizioni di cui sopra si applica la penale indicata nel contratto di fornitura.
La fornitura di acqua può essere unica o plurima in relazione alla tipologia d’uso da servire. Per ogni unità immobiliare, con l’esclusione delle relative pertinenze, è concesso un solo contratto di utenza, oltre all’eventuale fornitura differenziata a uso antincendio.
Nel caso di nuove realizzazioni o ristrutturazioni verranno installati singoli misuratori a servizio di ciascuna unità abitativa in modo da poter stipulare singoli contratti di fornitura. Pertanto gli impianti interni dovranno essere idoneamente predisposti.
Altre situazioni non rientranti nella casistica sopra esposta saranno disciplinate dal Gestore.
In caso di fornitura unica, il contratto di somministrazione deve essere stipulato dall’utilizzatore effettivo del servizio o dal proprietario dell’unità immobiliare o del fondo serviti, previa esibizione del titolo legittimo.
Nel caso di edifici esistenti costituiti in condominio, in cui la fornitura del servizio e la misura dell’acqua potabile è effettuata con un unico misuratore, per ogni effetto di legge e di Regolamento, risponde l’Amministratore in nome e per conto dei singoli condomini. L’Amministratore è per altro tenuto a dichiarare il numero e la tipologia d’uso delle unità immobiliari servite.
Nel caso di stabili per i quali non sia prescritta la costituzione dell’Amministrazione in condominio e sempre in presenza di unico punto di consegna esistente, occorre che i proprietari stipulino un unico contratto che deve essere sottoscritto da un solo soggetto, munito di idonea delega, che ne risponde a termini di legge. E’ facoltà del Gestore disporre l’esecuzione di singoli e distinti allacciamenti e la posa di distinti misuratori.
Gruppi di edifici anche parzialmente a proprietà indivisa e condomini composti da più edifici possono essere serviti, per esigenze tecniche, da una sola derivazione con un unico misuratore; in tal caso deve essere espressamente comunicato al Gestore il nominativo di un amministratore “supercondominiale”, ovvero di un rappresentante delegato mediante procura.
A usi diversi corrispondono in genere diversi contratti di fornitura. Qualora ciò non avvenga, il volume di
acqua verrà fatturato alla tariffa corrispondente all’uso prevalente.
A tale scopo l’Utente dovrà sottoscrivere una dichiarazione da cui si evinca la prevalenza dell’uso.
La violazione di una delle norme di cui sopra comporta l’applicazione della penale prevista nel contratto di
fornitura.
L’Utente deve provvedere affinché siano preservati dalla manomissione, dai guasti e dal gelo la conduttura di presa, il contatore e gli accessori di proprietà del Gestore, essendo responsabile dei danni e dei guasti che dovessero occorrere per causa a lui imputabile.
Articolo 14. Stipulazione del contratto
Per ogni singola erogazione è stipulato un contratto di fornitura, nel quale sono precisati gli obblighi e i diritti delle parti.
Possono sottoscrivere un contratto di fornitura:
• il proprietario dell’immobile;
• il titolare di un diritto reale o personale di godimenti (locatario, comodatario, conduttore,
usufruttuario, affittuario d’azienda, …);
• l’amministratore in carica in caso di Utenze condominiali;
• il legale rappresentante o un suo delegato se trattasi di società o enti.
La richiesta di fornitura presuppone che l’impianto interno alla proprietà dell’Utente sia conforme alle vigenti
normative.
Nel contratto si evidenziano i dati anagrafici dell’Utente, l’utilizzo al quale la fornitura è destinata, il numero di unità abitative, il calibro e la matricola del contatore e la durata del contratto nel caso di utenza temporanea.
Con la firma del contratto l’Utente accetta il contenuto del presente Regolamento e della Carta dei Servizi del SII e si obbliga a rispettarlo.
Per i tempi caratteristici del rapporto contrattuale, si rimanda ai contenuti della Carta del Servizio Idrico Integrato.
a) Preventivazione allacciamenti
La richiesta di preventivazione per gli allacciamenti idrici e ed esecuzione dei lavori deve essere presentata dall’utente finale tramite uno dei canali messi a disposizione dal gestore: call center, posta, posta elettronica, sportello fisico, sito internet.
In caso di nuovo allacciamento il Gestore, dopo aver ricevuto da parte dell’Utente la domanda debitamente compilata in ogni sua parte e corredata di ogni documento richiesto, esegue, se necessario, un sopralluogo sul posto e redige un preventivo.
La domanda di nuovo allacciamento contiene le indicazioni relative ai dati anagrafici dell’Utente, all’Ubicazione della Fornitura, all’Immobile da servire, e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
• estratto mappa cartografico (CTR o ortofoto), in scala adeguata con evidenziata l’ubicazione dell’insediamento.
• planimetria dell’insediamento in scala opportuna (scala 1:100 / 1:500 / 1:1000), con indicati:
- la rete di approvvigionamento idrico
- la posizione del pozzetto/nicchia posto al limite della proprietà per l’alloggiamento del contatore.
- l’indicazione della destinazione d’uso dei locali interni e delle aree esterne;
- i limiti della proprietà del richiedente. Il preventivo deve contenere:
a) il codice di rintracciabilità con cui il gestore identifica la singola richiesta di prestazione;
b) il codice con cui il gestore individua la prestazione da realizzarsi;
c) i dati identificativi del richiedente;
d) il codice utente finale nel caso in cui la richiesta venga effettuata dal titolare di un contratto di fornitura;
e) la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta di preventivo del richiedente;
f) la data di invio del preventivo al richiedente;
g) la tipologia d’uso;
h) l’indicazione del tempo massimo di esecuzione della prestazione richiesta, nonché, se tale prestazione è soggetta ad un livello specifico di qualità definito dalla carta del servizio, l’indicazione dell’entità dell’indennizzo automatico dovuto all’utente finale in caso di mancato rispetto di tale livello specifico;
i) l’indicazione del corrispettivo previsto per l’esecuzione del lavoro richiesto, in coerenza con quanto previsto nel presente regolamento, esplicitando ove possibile l’importo dei lavori di natura idraulica separatamente da quello delle opere civili;
j) l’indicazione degli elementi necessari per l’esecuzione del lavoro richiesto, compresi i lavori eventualmente da realizzarsi a cura del richiedente e le concessioni, autorizzazioni o servitù che eventualmente lo stesso richiedente deve richiedere per consentire l’esecuzione del lavoro, con adeguata documentazione tecnica;
k) la stima dei tempi previsti per l’ottenimento degli atti autorizzativi eventualmente necessari per l’esecuzione
del lavoro richiesto;
l) l’indicazione delle modalità di manifestazione di accettazione del preventivo;
m) la durata di validità del preventivo;
n) il nominativo e il recapito telefonico della persona responsabile per conto del gestore nel caso di lavori complessi.
Inoltre, il preventivo per gli allacciamenti alla rete idrica deve contenere:
- a) l’indicazione dei corrispettivi previsti per l’esecuzione dell’allacciamento fino all’attivazione della fornitura; l’indicazione specifica dei corrispettivi per l’attivazione della fornitura ove richiesta; nel caso in cui il corrispettivo debba essere determinato in modo analitico e non forfettario, il preventivo deve riportare le differenti componenti di costo, ed in particolare quelle relative alla manodopera e/o alle prestazioni di terzi, ai materiali, alle forniture e alle spese generali;
- b) l’indicazione della documentazione che, in caso di accettazione del preventivo, il richiedente deve presentare per l’attivazione della fornitura, ove richiesta ed una informativa sul contratto di utenza;
- c) l’elenco degli atti di terzi che sono eventualmente necessari per l’esecuzione del lavoro richiesto dall’utente;
Infine il preventivo deve comprendere le spese tecniche di istruttoria della pratica e le spese dovute per il sopralluogo.
Nessun corrispettivo che non sia stato indicato nel preventivo può essere successivamente preteso dal gestore.
Il preventivo ha validità non inferiore a sei mesi dalla data di emissione. Trascorso tale termine, il preventivo, se non accettato dall’Utente finale, verrà annullato e la richiesta dovrà essere eventualmente reiterata. L’accettazione del preventivo ne prolunga la validità fino all’esecuzione della prestazione richiesta.
Qualora, pagato il preventivo, il richiedente rinunci a realizzare i lavori di allacciamento, dandone esplicita comunicazione scritta al Gestore, verrà rimborsato l’importo al netto di:
- spese di sopralluogo;
- spese tecniche di istruttoria della pratica.
L’Utente finale che ha pagato il preventivo deve effettuare i lavori di propria competenza entro il termine di 365 giorni dalla data del pagamento, trascorso tale termine il Gestore provvederà ad annullare la pratica e l’Utente finale sarà rimborsato dell’importo versato al netto di:
- spese di sopralluogo;
- spese tecniche di istruttoria della pratica.
La realizzazione di un nuovo allacciamento è vincolata all’esistenza della rete idrica principale su una strada
pubblica a servizio della proprietà del richiedente.
Resta discrezione del Gestore consentire all’Utente l’esecuzione delle opere civili a proprie spese nel rispetto delle norme vigenti.
Risulta a carico dell’Utente, in base alle indicazioni dei tecnici del Gestore, l’esecuzione dell’opera muraria relativa alla realizzazione del vano di alloggiamento del contatore su murature private fronte strada pubblica oltre, naturalmente, ai successivi ripristini.
b) Subentro e riattivazione della fornitura
Subentro è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo.
Il nuovo soggetto dovrà presentare domanda di subentro, con cambio di intestazione corredata dalla documentazione necessaria anche per valutare l’opportunità di modificare o mantenere inalterato il punto di consegna.
Riattivazione è il ripristino dell’erogazione del servizio al punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa per morosità.
La richiesta di riattivazione, ovvero di subentro, può essere inoltrata tramite il numero verde associato al call center, oppure via e-mail, a mezzo posta, compilando il modulo scaricabile dal sito del Gestore o disponibile presso gli sportelli aperti al pubblico, ovvero tramite il sito internet dedicato.
Il Gestore è tenuto alla riattivazione della fornitura del servizio disattivata per morosità dell’utente finale a seguito del pagamento da parte di quest’ultimo delle somme dovute.
L’avvenuto pagamento può essere comunicato al Gestore tramite i canali di contatto disponibili al pubblico e, in particolare, mediante il servizio di assistenza telefonico con contestuale invio dell’attestazione di avvenuto pagamento via casella di posta elettronica dedicata, altro indirizzo e-mail, fax, posta, o tramite gli sportelli presenti sul territorio.
La comunicazione di avvenuto pagamento, di cui al precedente comma, costituisce autocertificazione ai
sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Il Gestore può in ogni caso richiedere all’utente finale, successivamente alla riattivazione della fornitura, l’esibizione del documento originale da cui risulti il pagamento delle somme dovute.
Qualora la richiesta di subentro abbia ad oggetto un punto di consegna in cui la fornitura è stata disattivata
per morosità, ovvero in tutti i casi in cui l’intestatario uscente risulti moroso, il Gestore ha facoltà di:
a) richiedere all’utente finale entrante una autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l’estraneità al precedente contratto di fornitura riferito al medesimo punto di consegna;
b) non procedere all’esecuzione della subentro fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il Gestore medesimo accerti che l’utente finale entrante occupava a qualunque titolo l’unità immobiliare cui è legato il punto di consegna in oggetto.
c) Voltura
Voltura è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo.
La richiesta di voltura può essere inoltrata dall’utente finale entrante, purché integrata da parte del medesimo da idonea documentazione che attesti la proprietà o il regolare possesso o detenzione dell’unità immobiliare interessata, ai sensi del d.l. 28 marzo 2014, n. 47.
Il soggetto richiedente deve stipulare un nuovo contratto d’utenza e provvedere al versamento del deposito
cauzionale, nel caso sia dovuto, e del corrispettivo previsto a copertura delle spese amministrative.
Al momento della richiesta di voltura, il nuovo utente finale deve comunicare al Gestore la autolettura del misuratore che costituirà lettura di cessazione per il precedente intestatario del contratto e lettura iniziale per il nuovo titolare. Nel caso in cui tale autolettura non coincida con quella comunicata dall’utente finale uscente, il Gestore effettuerà una lettura di verifica entro sette (7) giorni lavorativi decorrenti dalla data di comunicazione della lettura da parte del nuovo utente finale.
I consumi fatturati fino al giorno della voltura, che decorre dalla data di cessazione dell’utenza precedente e dalla contestuale apertura del rapporto contrattuale con il nuovo utente finale, sono addebitati al precedente intestatario del contratto di fornitura con l’emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale.
Voltura a titolo gratuito
Nel caso di decesso dell’intestatario del contratto, l’erede ovvero un soggetto residente nell’unità immobiliare in cui è sita l’utenza, che intende richiedere voltura del contratto d’utenza in proprio favore:
a) presenta apposita domanda su un modulo standard predisposto dal gestore, scaricabile dal sito internet o disponibile presso gli sportelli fisici presenti sul territorio;
b) all’interno della domanda di cui alla precedente lettera a), comunica la autolettura dei consumi alla data
di presentazione della domanda medesima, che dovrà essere opportunamente validata dal Gestore;
c) ha la possibilità di autocertificare le informazioni fornite al Gestore, secondo quanto disposto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
d) assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario del contratto di fornitura.
Nel caso di voltura a titolo gratuito il Gestore:
a) provvede ad eseguire la voltura nei tempi stabiliti dalla Carta dei Servizi;
b) invia al nuovo intestatario del contratto d’utenza la fattura relativa al saldo dei consumi registrati fino alla data di richiesta della voltura;
c) attribuisce il deposito cauzionale versato dal precedente intestatario al nuovo contratto d’utenza.
Nel caso di decesso dell’intestatario del contratto, gli eredi sono tenuti a volturare il contratto prima possibile e comunque entro 12 mesi dalla data del decesso, utilizzando la modulistica predisposta; in mancanza di tale voltura il Gestore potrà provvedere alla cessazione della fornitura.
Nel caso di separazione o divorzio l’utenza potrà essere volturata ad uno dei due coniugi.
d) Modifiche al contratto
L’Utente può in qualsiasi momento richiedere, presentando apposita richiesta corredata dalla necessaria documentazione, le modifiche al contratto in essere in ordine ai dati anagrafici dell’intestatario (numero di telefono, e-mail…), al destinatario della corrispondenza (dati anagrafici, indirizzo), il numero di componenti del nucleo familiare (per utenti domestici residenti), ai dati catastali dell’immobile (nel caso di frazionamento).
Gli utenti idro-esigenti, sulla base del proprio consumo, possono, con esplicita richiesta scritta, passare da una classe tariffaria all’altra, senza addebito di alcuna spesa. La variazione di classe avrà però sempre decorrenza a partire dall’anno solare successivo alla data nella quale viene effettuata la richiesta al Gestore.
Articolo 15. Divieto di subfornitura
È vietato a ogni Utente di farsi a sua volta concedente dell’acqua a proprietari o titolari di diritti reali o
personali di godimento di altre unità immobiliari.
La derivazione sarà ritenuta irregolare quando parte della proprietà già allacciata diviene oggetto di compravendita o cessione e quindi non è più servita direttamente dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
Ove si verifichino derivazioni irregolari, l’Utente originario e il nuovo utilizzatore saranno solidalmente responsabili per il pagamento dei consumi effettuati fino alla stipula di un contratto di fornitura a favore del nuovo Utente, fatta salva comunque l’applicazione della penale prevista nel contratto di fornitura, che verrà addebitata per intero a carico di ciascuno dei soggetti responsabili dell’abuso, senza pregiudizio per ogni eventuale ulteriore azione di rivalsa e risarcimento, ovvero di denuncia alla Autorità giudiziaria.
Articolo 16. Modifiche alle condizioni di fornitura e facoltà di recesso
Il Gestore, previa decisione della Autorità competente, si riserva la facoltà di modificare le presenti norme qualora necessario od opportuno in relazione a oggettive esigenze di miglioramento o di razionalizzazione del servizio, ovvero quando sia richiesto da atto dell’Autorità competente o da norme d’imperio. Di tali modificazioni e di quelle che incidono sulle caratteristiche della fornitura, l’Utente sarà informato con le modalità previste nella Carta dei Servizi.
Nel caso di modifica delle condizioni che regolano il rapporto o le caratteristiche della fornitura, all’Utente è data facoltà di recesso da esercitarsi mediante lettera raccomandata o mail inviata alla Posta Elettronica Certificata (PEC) del Gestore, da inviarsi nel termine stabilito nel contratto di fornitura, dalla data in cui ha avuto comunicazione delle suddette modifiche. Fino alla data di efficacia del recesso, l’Utente è tenuto al rispetto degli obblighi contrattuali.
Articolo 17. Interruzione, irregolarità e sospensione del servizio
Il Gestore si riserva il diritto di interrompere, limitare o sospendere la fornitura di acqua per cause di forza maggiore, per ragioni di carattere tecnico o nel caso in cui sia necessario effettuare interventi sulla rete o sugli impianti (manutenzioni, nuovi allacci, ecc.).
Il Gestore si impegna a dare comunicazioni agli Utenti tramite “avvisi di sospensione del servizio” e a provvedere con sollecitudine alla rimozione delle cause di sospensione o diminuzione della fornitura, in attuazione del piano di gestione delle interruzioni del servizio di acquedotto.
Il Gestore non si assume alcuna responsabilità nel caso di interruzioni del deflusso o diminuzioni di pressione dovute a guasti sugli impianti o interventi di manutenzione; si impegna tuttavia a provvedere alla risoluzione del problema con la maggiore sollecitudine possibile.
Il Gestore non è responsabile per il mancato preavviso di sospensione dell’erogazione qualora le cause di interruzione dell’erogazione si dovessero manifestare in modo improvviso o imprevedibile (guasti o interventi sulla rete a seguito di perdite, ecc.).
Il Gestore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone o all’impianto dell’Utente per effetto di sospensioni o diminuzioni della fornitura, manovre di brusca apertura/chiusura degli apparecchi di utilizzazione o per effetto di improvvise variazioni di pressione nella rete principale, derivanti da fatti non imputabili al Gestore.
In particolare, il Gestore non ha responsabilità e non è tenuto a corrispondere indennizzi di qualsiasi natura per danni conseguenti a:
a) interruzione della fornitura senza preavviso, nei casi di pericolo per gli utenti o l’ambiente;
b) interruzione della fornitura senza preavviso dovuta a situazioni involontarie e impreviste quali cause di forza maggiore, azioni di terzi, riparazione di perdite o rotture, ostruzione accidentale delle condotte, ecc.;
c) interruzione programmata della fornitura con adeguato preavviso, dovuta a esigenze tecnico operative del Gestore. Il preavviso verrà comunicato con idonei mezzi di comunicazione, come definito nella Carta dei Servizi;
d) perdite di acqua o guasti agli impianti interni a valle del punto di consegna.
Gli Utenti dovranno provvedere all’installazione di un adeguato impianto di riserva negli utilizzi che per loro
natura richiedono un’assoluta continuità del servizio.
Guasti, rotture e situazioni di carattere imprevedibile possono influire sulla limpidezza e il colore dell’acqua, a causa di fenomeni di distacco e trascinamento delle incrostazioni dalle pareti interne delle tubazioni. L’Utente è invitato a segnalare il problema al Gestore per l’organizzazione degli opportuni interventi.
Articolo 18. Riduzione/Sospensione della fornitura a causa del comportamento
dell’utente
In aggiunta ai casi dell’articolo precedente, nel rispetto dei disposti normativi e contrattuali vigenti, il Gestore può avviare le procedure per la riduzione/sospensione della fornitura del servizio per cause dovute al comportamento dell’Utente, quali ad esempio:
• mancata o inesatta comunicazione della titolarità dell’Utenza ai fini del subentro;
• prelievi abusivi;
• irregolarità nell’installazione o nella realizzazione di opere e gestione degli impianti di proprietà dell’Utente;
• opposizione dell’Utente a controlli effettuabili dal personale del Gestore;
• manomissione delle opere o del contatore, rimozione della sigillatura compresa;
• mancato pagamento della fattura della somministrazione nei termini previsti nella Carta dei Servizi e
dalle disposizioni dell’Autorità;
• reiterato impedimento delle attività del personale del Gestore, munito di tesserino di riconoscimento, per la lettura del contatore o per ogni verifica ritenuta opportuna;
• utilizzo dell’acqua per uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto;
• persistente morosità dell’Utente.
Articolo 19. Controlli
Il Gestore può effettuare in qualsiasi momento verifiche sugli impianti a lui affidati ubicati in proprietà privata, e l’Utente è tenuto a consentire al personale incaricato dal Gestore l’accesso ai luoghi che si trovano nella sua disponibilità.
Se l’Utente si oppone a tali operazioni il Gestore può sospendere l’erogazione dell’acqua fino all’effettuazione delle verifiche.
Il Gestore si riserva il diritto, previo appuntamento concordato, di effettuare ispezioni sugli impianti e sulle apparecchiature utilizzate dall’Utente al fine di prevenire disfunzioni del servizio o di controllare l’osservanza delle disposizioni contrattuali.
In caso di reiterato diniego da parte dell’Utente o di pericolo per l’incolumità pubblica o per il servizio di fornitura, il Gestore potrà procedere a dette ispezioni anche senza preavviso con eventuale sospensione della fornitura.
Articolo 20. Accesso alla proprietà privata
Laddove necessario, l’Utente riconosce al personale del Gestore e/o ad altro personale da esso incaricato, munito di apposito tesserino di riconoscimento, la facoltà di accedere alla sua proprietà per eseguire le normali operazioni di servizio quali, ad esempio, rilevazione dei consumi (letture), controllo e sostituzione dei contatori, verifica e riparazione di eventuali guasti nelle condutture affidate al Gestore e operazioni tecniche di sospensione/riduzione della fornitura.
In caso di impedimento o di opposizione a tali attività e verifiche, il Gestore potrà sospendere/ridurre la fornitura del servizio ai sensi del precedente art. 18.
Articolo 21. Prelievi abusivi
Sono abusivi tutti i prelievi comunque non misurati.
Sono da ritenersi altrettanto abusivi i prelievi destinati ad uso diverso da quello stabilito contrattualmente.
L’effettuazione di un prelievo abusivo è perseguita a norma di legge e legittima il Gestore a sospendere la
fornitura, senza obbligo di preavviso. L’Utente finale che utilizza l’acqua per usi diversi da quelli dichiarati è tenuto al pagamento dell’eventuale maggiore tariffa dal momento in cui si è prodotta l’irregolarità, nel caso in cui sia determinabile, o dalla data di inizio della fornitura.
Articolo 22. Usi impropri della risorsa idrica
E’ fatto divieto assoluto dell’utilizzo di acqua destinata al consumo umano per gli impianti di climatizzazione ed altri impianti a ciclo aperto, per il riempimento di piscine, per il lavaggio di automezzi - fatto salvo quanto disposto ai punti 22 a) e 22 b) - strade ed altri usi che non siano quelli propri cui è destinata l’acqua potabile. Il riempimento di autobotti è considerato uso improprio fatto salvo il caso di espressa autorizzazione da parte del Gestore.
Il Gestore si riserva il diritto di segnalare i contravventori alle competenti Autorità.
a) Attività di lavaggio automezzi
1. E’ vietato l’uso dell’acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi svolto nell'ambito di un’attività produttiva, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3.
2. L’uso di acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi svolto nell'ambito di un’attività produttiva è consentito qualora tale attività sia direttamente connessa allo svolgimento di un servizio pubblico locale.
3. L’uso dell’acqua proveniente da pubblico acquedotto per il lavaggio di automezzi svolto nell'ambito di un’attività produttiva è inoltre consentito, previo parere del Gestore, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) disponibilità di risorsa;
b) impossibilità di utilizzare acque provenienti da reti duali;
c) installazione di impianti e tecnologie di lavaggio che consentano di ottenere per ciascun ciclo consumi non superiori a novanta litri per autovettura.
4. L’allacciamento idrico per uso lavaggio automezzi, anche laddove siano già presenti allacciamenti ad altri usi (es. commerciale) è condizionato alla installazione di un misuratore appositamente dedicato da parte del Gestore, dotato di lente idrometrica in grado di erogare non oltre 15 l/min.
b) Riempimento piscine
Il riempimento delle piscine pubbliche e private (ad uso singolo o collettivo) tramite pubblico acquedotto è consentito solo previo accordo con il Gestore e con le modalità da esso stabilite.
3. DISPOSIZIONI TECNICHE
Articolo 23. Estensione e potenziamento delle reti acquedottistiche
Il Gestore, prima di realizzare nuove reti, ampliamenti, potenziamenti o rifacimenti delle reti esistenti deve informare l’Ufficio d’Ambito e confrontarsi con il Comune territorialmente interessato, con le modalità stabilite dal Disciplinare tecnico allegato alla Convenzione.
Ai sensi dell’art. 157 del d.lgs. n. 152/2006, gli enti locali hanno facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del SII in attuazione delle proprie previsioni urbanistiche, previo parere di compatibilità con il piano d'ambito, reso dall'Ufficio d'Ambito, e di compatibilità con le reti del SII già esistenti, reso dal Gestore. Una volta realizzate e collaudate le opere, sono messe a disposizione del Gestore, così come stabilito dalla Convenzione di affidamento.
Il Comune ha l’obbligo di richiedere un parere preventivo all’Ufficio d’Ambito e al Gestore ogni qualvolta si prevede l’attuazione degli strumenti urbanistici o ne siano introdotte varianti. In questo caso il parere preventivo deve essere richiesto all’inizio dell’iter procedurale ed in tutte le fasi successive che comportino delle variazioni in termini di fabbisogno e dotazioni idriche.
Nell’ambito di interventi edilizi avviati in attuazione degli strumenti urbanistici comunali, per la costruzione dei manufatti acquedottistici eventualmente realizzati dal privato a scomputo degli oneri di urbanizzazione o in osservanza di apposita convenzione o norme comunali, bisogna fare riferimento alle procedure stabilite dal Gestore, per le parti che vanno a normare il controllo in fase di realizzazione, collaudo e presa in carico delle reti.
Articolo 24. Esecuzione degli allacciamenti
La realizzazione di un nuovo allacciamento è vincolata all’esistenza della rete idrica principale su una strada pubblica a servizio della proprietà del richiedente. Il nuovo misuratore sarà installato al limite tra la proprietà pubblica e la proprietà privata del richiedente. L’installazione del misuratore può non essere effettuata in tale punto qualora risulti eccessivamente difficoltoso o eccessivamente oneroso. L’installazione del misuratore al limite tra la proprietà pubblica e la proprietà privata del richiedente si considera eccessivamente difficoltosa quando richiede un impegno organizzativo, operativo o temporale da parte del Gestore manifestamente sproporzionato rispetto ai benefici attesi, o quando espone l’utente o soggetti terzi a rischi di danneggiamenti, o quando ci sia fondato motivo di temere che sia impossibile ripristinare il preesistente stato dei luoghi. L’installazione del misuratore al limite tra la proprietà pubblica e la proprietà privata del richiedente si considera eccessivamente onerosa quando il costo necessario per la sua realizzazione risulti manifestamente sproporzionato rispetto ai benefici attesi.
Le opere di prolungamento o potenziamento della rete, le opere di presa, le condotte di allacciamento e tutti i materiali necessari per la derivazione dell’acqua fino al limite della proprietà pubblica e all’alloggio del misuratore (punto di consegna), sono eseguite a cura del Gestore, in seguito al pagamento del preventivo da parte dell’Utente (art. 14 a). Tali opere rimangono di proprietà pubblica anche se pagate dall’utente. Per quanto concerne l’installazione del contatore si rimanda all’art. 27.
La realizzazione e la manutenzione dell’impianto di distribuzione interno - posto a valle del misuratore - è interamente di competenza dell’Utente.
Risulta a carico dell’Utente, in base alle indicazioni dei tecnici del Gestore, l’esecuzione dell’opera muraria relativa alla realizzazione del vano di alloggiamento del misuratore su murature private fronte strada pubblica oltre, naturalmente, ai successivi ripristini.
Nei casi di ristrutturazioni e/o manutenzioni straordinarie delle reti acquedottistiche che comportino modifiche agli allacciamenti ovvero nei casi in cui risulti necessario ripristinare il regolare funzionamento degli allacciamenti stessi, il Gestore provvede alla esecuzione delle opere in suolo pubblico, al rifacimento, riordino, ricostruzione degli allacciamenti, in attuazione delle disposizione del presente regolamento.
Articolo 25. Proprietà e manutenzione delle reti idriche
Con il termine “a monte del misuratore” si indica la posizione prima del misuratore seguendo la direzione del flusso, mentre con il termine “a valle”, si indica la posizione dopo il misuratore.
Tutte le opere di estensione delle reti di adduzione e di distribuzione dell’acqua potabile fino ai vari punti di consegna, compreso i misuratori ed eventuali altri apparecchi installati a monte di questi, sono di proprietà del Gestore, anche se costruite con il contributo economico dell’Utente. Restano invece di proprietà privata le tubazioni dell’impianto poste a valle dei punti di consegna.
E’ di esclusiva competenza del Gestore qualsiasi tipo di manutenzione idraulica sulle condotte idriche di
proprietà pubblica, sia che esse ricadano su suolo pubblico sia che ricadano in proprietà privata.
Il confine tra suolo pubblico e privato è ciò che determina l’attribuzione dei costi per la manutenzione idraulica delle condotte e delle apparecchiature ad esse annesse e la competenza delle opere di scavo eventualmente necessarie, secondo le modalità indicate all’articolo seguente.
Articolo 26. Manutenzione delle reti, degli allacciamenti e dei misuratori
Qualunque lavoro di riparazione, manutenzione o verifica di qualsiasi conduttura e apparecchio a monte dei misuratori (compresi gli interventi su questi ultimi) è eseguito esclusivamente a cura del Gestore.
All’Utente è vietato ogni intervento.
La manutenzione dell’impianto di distribuzione interno – posto a valle del misuratore – è invece interamente di competenza dell’Utente.
Gli oneri relativi agli interventi di manutenzione di reti e impianti sul suolo pubblico e del misuratore sono a carico del Gestore, ad eccezione degli interventi effettuati su richiesta dell’Utente o conseguenti a responsabilità allo stesso imputabili.
Gli oneri relativi alle opere civili per interventi di manutenzione, riparazione, adeguamento di reti e impianti all’interno della proprietà privata sono a carico dell’utente. Il Gestore, in questi casi, effettuerà esclusivamente interventi di natura idraulica a monte del contatore. Gli interventi di scavo e ripristino all’interno di proprietà private saranno effettuati da imprese incaricate dagli utenti interessati, salvo diversi accordi con il Gestore.
Nel caso in cui la manutenzione in proprietà privata della conduttura, a monte del misuratore, riguardi un tratto a servizio di più utenti, l’onere della riparazione sarà ripartito in modo proporzionale al numero di utenze servite.
Articolo 27. Misuratore di consumi (contatore)
a) Accessibilità
1. Il misuratore identifica il punto di consegna della fornitura: tale strumento deve essere collocato nel luogo più idoneo stabilito dal Gestore al limite della proprietà privata e preferibilmente nel punto più prossimo alla rete di distribuzione esterna in modo da essere di facile accesso al personale incaricato dal Gestore per le operazioni di lettura e/o manutenzione.
2. Negli allacciamenti idrici preesistenti, per i quali non sia rispettata la collocazione di cui al comma precedente, il Gestore ha facoltà di spostare il misuratore e di collocarlo al limite fra la proprietà pubblica e la proprietà privata nei seguenti casi di:
• realizzazione di una nuova rete di acquedotto con spostamento/rifacimento delle prese d’utenza;
• ristrutturazione edilizia;
• impossibilità di sostituzione in caso di guasto o illeggibilità;
• manutenzione straordinaria della rete;
• subentro.
3. Il Gestore, che intenda procedere ai sensi del comma 2, deve comunicare in forma scritta la sua intenzione all’utente, dando congrua motivazione delle sue scelte. Il Gestore deve concordare con l’utente un appuntamento per effettuare gli interventi necessari, dando un preavviso minimo di quindici giorni (salvo situazioni di emergenza). Gli interventi saranno effettuati soltanto dopo che l’utente li avrà autorizzati per iscritto. Nel caso in cui l’utente sia diverso dal proprietario dell’immobile, sarà necessaria anche l’autorizzazione scritta di quest’ultimo. L’utente, o altra persona da lui delegata, potrà essere presente durante l’esecuzione dei lavori.
4. Le spese connesse allo spostamento del misuratore, fino al limite della proprietà e ad esclusione degli scavi e ripristini in proprietà privata, saranno a carico del Gestore, ad esclusione di una quota di contribuzione che verrà richiesta all’utente secondo il prezziario stabilito dal Gestore ed approvato dall’Ente di Governo dell’Ambito.
5. Lo spostamento del misuratore può non essere effettuato qualora lo stesso risulti eccessivamente difficoltoso o eccessivamente oneroso. Lo spostamento del misuratore si considera eccessivamente difficoltoso quando richiede un impegno organizzativo, operativo o temporale da parte del Gestore manifestamente sproporzionato rispetto ai benefici attesi, o quando espone l’utente o soggetti terzi a rischi di danneggiamenti, o quando ci sia fondato motivo di temere che sia impossibile ripristinare il preesistente stato dei luoghi. Lo spostamento del misuratore si considera eccessivamente oneroso quando il costo necessario per la sua realizzazione risulti manifestamente sproporzionato rispetto ai benefici attesi.
6. In mancanza delle autorizzazioni scritte per l’esecuzione di quanto previsto dal comma 2 o nel caso di rifiuto a consentire al Gestore l’accesso al misuratore, il Gestore invia una diffida alla persona o alle persone che non hanno rilasciato le autorizzazioni scritte o che hanno opposto il rifiuto. In caso di inottemperanza alla diffida, il Gestore, valutate le circostanze, si riserva la facoltà di sospendere la fornitura, dando un preavviso minimo di trenta giorni. Restano ferme le disposizioni del Codice Civile e del presente Regolamento in materia di risoluzione del contratto per inadempimento.
7. Nei casi di cui al comma 5 ed al comma 6, il Gestore potrà installare un misuratore di controllo al limite fra la proprietà pubblica e la proprietà privata, attribuendo in parti uguali a ciascuno degli utenti alimentati l’eventuale consumo in eccedenza rispetto a quanto rilevato dai misuratori degli utenti singoli.
In caso di impossibilità di lettura del misuratore, per la determinazione dei consumi si fa riferimento al successivo punto g).
b) Installazione del contatore
La modalità di posa, la posizione, il tipo ed il calibro del misuratore sono stabiliti dal Gestore in funzione della tipologia di fornitura della richiesta dell’Utente e dello stato di fatto della rete.
Il misuratore è di proprietà del Gestore, e la sua installazione è eseguita da personale incaricato dallo stesso.
L’Utente è responsabile della custodia e conservazione dello stesso.
Il misuratore deve essere all’interno di un pozzetto o di una nicchia secondo le specifiche tecniche fornite dal Gestore. Il loro posizionamento deve essere a breve distanza dalla presa, in sito non esposto a gelo né a polvere o a troppo calore, adeguatamente aerato ed illuminato, disinfettato o derattizzato, dove gli addetti possano prontamente e facilmente avere accesso per ispezioni, manutenzioni e riparazioni.
La nicchia o il pozzetto destinato al misuratore non devono contenere impianti tecnologici quali cavi
d’energia e telefonici, condotte di fognatura, sifoni, ispezioni, reti gas ecc.
Sono a carico dell’Utente la costruzione della nicchia e dei relativi sportelli, o, nel caso di autorizzazione del Gestore, anche del pozzetto e del suo chiusino per contenere e proteggere il misuratore.
Il misuratore deve essere normalmente installato in:
• nicchia con sportello: dotata di un sistema di coibentazione per ridurre al minimo il pericolo di gelo e di un sistema di smaltimento dell’acqua; la cassetta di contenimento del misuratore deve essere posata o in corrispondenza di muri di recinzione contro terra o nei muri di fabbricati prospicenti la proprietà pubblica.
• pozzetto o cameretta: il quadrante di lettura del misuratore deve trovarsi ad una profondità di 20- 30cm dal piano del chiusino. Il chiusino deve essere di caratteristiche, dimensioni e peso prescritti dal Gestore, con portata conforme al luogo di posa (classi di portata previste dalla normativa 125, 250 e 400).
Il Gestore, avvisando preventivamente l’Utente, ha facoltà di introdurre la telelettura delle proprie utenze, provvedendo alla sostituzione dei misuratori presenti con misuratori idonei al tipo di servizio, collocando nell’alloggiamento del misuratore anche l’apparato di trasmissione dei dati. Tali apparati saranno di proprietà esclusiva del Gestore e faranno parte integrante del dispositivo di fornitura.
Nel caso in cui l’apparato di trasmissione non possa essere collocato all’interno dell’alloggiamento del
misuratore, dovrà essere individuata insieme all’Utente una posizione esterna alternativa.
c) Custodia del misuratore
Il Gestore dopo aver posato il misuratore, lo dà in consegna all’Utente il quale deve rispondere della sua buona conservazione garantendone – per quanto possibile nel caso si trovi in proprietà privata - l’accessibilità in ogni momento (es: garantendo l’assenza di ostacoli naturali o artificiali in prossimità della nicchia o del
pozzetto di alloggiamento). La sostituzione del misuratore per manutenzione ordinaria viene fatta a cura e spese del Gestore; per altri casi viene comunque effettuata dal Gestore a spese dell’Utente. A titolo di esempio sono comprese nella manutenzione ordinaria i casi di misuratore deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all’Utente, mentre non sono comprese le riparazioni e sostituzioni per guasti dovuti al gelo, all’incuria e agli atti vandalici.
Nel caso di manomissioni della condotta di allacciamento o del misuratore, l’Utente è perseguibile a norma di legge ed è tenuto al risarcimento del danno. L’Utente non può manomettere il gruppo di misura (saracinesche prima del misuratore, eventuale giunto dielettrico, rubinetto di scarico, dispositivo anti-riflusso e contatore) pena la sospensione della fornitura (Articolo 33).
d) Lettura del misuratore e determinazione dei consumi
La lettura dei misuratori è effettuata dal personale incaricato dal Gestore.
L’unità di misura dei consumi è il metro cubo (m3).
Il Gestore ha diritto a rilevare il consumo delle Utenze, tramite accertamento effettuato da personale incaricato.
Nel caso di misuratore con accessibilità condizionata o non accessibile, l’Utente si impegna a consentire l’accesso al misuratore degli incaricati dal Gestore, in qualsiasi momento quando questo lo richieda per ogni necessità di servizio. Se il misuratore è situato all’interno della proprietà privata dell’Utente e il personale incaricato non riesce ad effettuare la lettura, l’Utente dovrà comunicare i propri consumi utilizzando le modalità indicate dal gestore.
Nel caso in cui l’Utente non effettui l’autolettura viene attribuito un consumo presunto determinato sulla base
dei consumi storici, con la prima lettura reale si provvede al conguaglio.
Il Gestore è tenuto ad effettuare almeno i seguenti tentativi di raccolta della misura:
a) per gli utenti finali con consumi medi annui fino a 3.000 mc: 2 tentativi di raccolta l’anno;
b) per gli utenti finali con consumi medi annui superiori a 3.000 mc: 3 tentativi di raccolta l’anno.
Le utenze condominiali sono considerate utenza singola.
Al fine dell’individuazione del numero minimo di tentativi di raccolta della misura è utilizzata la media aritmetica degli ultimi tre consumi medi annui, così come definiti all’art. 10 della delibera AEEGSI n. 218/2016/R/IDR (TIMSII), ora ARERA.
Con cadenza biennale, entro il 31 luglio e con riferimento all’anno solare successivo, per ciascun utente finale il Gestore procede alla revisione del numero minimo di tentativi di raccolta della misura.
Qualora non fossero disponibili tre consumi medi annui, il Gestore utilizza:
a) la media aritmetica degli ultimi due, se disponibili;
b) l’ultimo consumo medio annuo, se l’unico disponibile.
Con riferimento ai tentativi di raccolta della misura:
i. per i punti di consegna dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile: nel caso di almeno due tentativi di raccolta della misura falliti consecutivi e di assenza di autoletture validate, il Gestore è tenuto a effettuare un ulteriore tentativo di raccolta della misura a partire dal penultimo tentativo fallito. Questo ulteriore tentativo di raccolta della misura deve essere effettuato al più tardi nel mese successivo a quello in cui il secondo tentativo è stato realizzato, anche prendendo in considerazione fasce orarie diverse da quelle in cui è solitamente pianificato il passaggio del personale.
ii. ii. per le nuove attivazioni della fornitura: il Gestore è tenuto a effettuare un tentativo di raccolta della misura entro sei mesi dalla data di nuova attivazione.
Il Gestore garantisce il rispetto delle seguenti distanze temporali minime tra tentativi di raccolta della misura consecutivi effettuati per uno stesso utente finale:
a) nel caso di 2 tentativi di raccolta l’anno: 150 giorni solari;
b) nel caso di 3 tentativi di raccolta l’anno: 90 giorni solari.
Gli obblighi relativi al numero minimo di tentativi di raccolta e gli obblighi relativi ai casi particolari di cui sopra (lettere i.-ii.) si considerano assolti qualora vi sia una raccolta dei dati di misura dovuta a voltura, subentro o prestazioni contrattuali di cui all’RQSII (Regolazione della Qualità Contrattuale del Servizio Idrico Integrato), che soddisfi i requisiti di distanza temporale minima.
Nell’espletamento delle attività programmate di raccolta della misura il gestore è inoltre tenuto a:
iii. dare informazione preliminare agli utenti finali dei tentativi di raccolta della misura, comunicando loro il giorno e la fascia oraria dei passaggi del personale incaricato di raccogliere le misure; tale comunicazione deve essere fornita in forma riservata all’utenza con misuratore non accessibile o parzialmente accessibile, in un intervallo temporale compreso tra i 5 e i 2 giorni lavorativi antecedenti la data del tentativo di raccolta, attraverso posta elettronica o messaggio SMS o telefonata o la modalità preferita indicata dall’utente finale. Agli utenti finali con misuratore accessibile l’informazione sarà fornita tramite comunicazione in bolletta.
iv. prendere in carico la misura raccolta dal cliente finale e lasciata a disposizione da quest’ultimo, con eventuali modalità specifiche definite dal Gestore (ad esempio tramite nota cartacea lasciata in prossimità dell’abitazione);
v. dotarsi di modalità che permettano la produzione da parte del Gestore di evidenza, in caso di contenzioso, della misura espressa dal totalizzatore raccolta e utilizzata ai fini della fatturazione (ad esempio mediante documentazione fotografica).
In caso di tentativo di raccolta della misura non andato a buon fine, il Gestore è tenuto a lasciare all’utente finale una nota cartacea informativa del fallimento del tentativo, della possibilità dell’autolettura, delle modalità per effettuare l’autolettura stessa e dell’invito ad aggiornare le modalità di contatto preferite di cui al comma iii.
e) Autolettura dei misuratori
Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione degli utenti finali la possibilità di trasmettere l’autolettura dei misuratori di utenza, secondo le tempistiche dallo stesso comunicate, almeno mediante le seguenti modalità: messaggio SMS, telefonata, apposite maschere di web-chat sul sito internet del gestore, e-mail su casella postale dedicata disponibili per 365 giorni all’anno e 24 ore su 24.
A meno dei casi di dato palesemente errato, il Gestore prende in carico la misura comunicata dall’utente finale ai fini della sua validazione e del suo successivo utilizzo per scopi gestionali e di fatturazione.
Nei casi di dato errato, il Gestore fornisce riscontro all’utente finale sulla mancata presa in carico della misura
da autolettura con le seguenti modalità:
- immediatamente (al momento stesso della comunicazione) nei casi in cui le modalità utilizzate per la
comunicazione dell’autolettura permettano una risposta immediata (es. sportello, …);
- entro nove giorni lavorativi dalla ricezione dell’autolettura con le medesime modalità di comunicazione
utilizzate dall’utente finale (es. email, …).
Ai fini della validazione delle misure, per identificare i dati anomali, il Gestore adotta propri criteri, in base al confronto con le serie storiche di dati di misura a sua disposizione.
La misura comunicata con l’autolettura, che è risultata validata, è equiparata a un dato di misura ottenuto in base a raccolta da parte del personale incaricato dal Gestore, ma non assolve gli obblighi dei tentativi di raccolta in capo al gestore di cui al precedente articolo.
f) Determinazione del consumo medio annuo
Il Consumo medio annuo (Ca) definito per ciascun utente finale ai sensi di quanto previsto all’art. 10 della
delibera AEEGSI n. 218/2016/R/IDR (TIMSII), ora ARERA, è determinato come segue:
Ca = consumo rilevato tra le ultime due letture più recenti (con un intervallo temporale tra le stesse maggiore/uguale a 300 giorni) diviso i giorni effettivi che intercorrono tra le letture moltiplicato per 365 giorni solari.
Il Gestore è tenuto a effettuare la determinazione del consumo medio annuo di ogni utente finale una volta
all’anno entro il 31 luglio, a valere per l’anno solare successivo.
g) Stima e ricostruzione dei dati di misura e di utenza
In caso di indisponibilità per un utente finale dei dati di misura ottenuti in base a raccolta da parte del personale incaricato dal gestore o da autoletture, il Gestore procede alla stima dei dati di misura relativamente ad un determinato intervallo temporale da fatturare calcolando il consumo stimato (Cs) così come previsto all’art 11 del TIMSII (consumo medio annuo/365 giorni x giorni da stimare).
Nello stesso modo si procede alla ricostruzione dei consumi in seguito alla sostituzione del misuratore guasto o malfunzionante, stimando il consumo da fatturare partendo dalla data dell’ultimo dato di misura disponibile.
Fatta eccezione per i casi di misuratore guasto o malfunzionante, per le stime da effettuarsi in assenza di dati di misura, il Gestore può anche applicare criteri di stima migliorativi rispetto a quello sopra definito, eventualmente tenendo in considerazione anche gli effetti della stagionalità e/o i profili di consumo di differenti tipologie di utenza.
Il Gestore esplicita chiaramente in un documento reso noto all’utente finale, le modalità di calcolo dei
consumi stimati per la fatturazione in acconto.
Articolo 28. Impegni di fornitura
Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di consegna, qualora non diversamente specificato sul contratto di utenza, secondo quanto stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996 allegato 1/8, art. 8.2 (Disposizioni in materia di risorse idriche).
La pressione ai punti di consegna può subire diminuzioni o sospensioni a causa di lavori di manutenzione degli impianti e della rete di distribuzione o per cause di forza maggiore, in tal caso saranno comunicate all’utenza con le modalità previste dalla Carta dei Servizi.
Fino al momento previsto per il raggiungimento degli obiettivi dal Piano di Ambito, il Gestore non può garantire ovunque ed in ogni momento i livelli minimi previsti dalla vigente normativa, sia in termini di portata che di pressione.
Articolo 29. Verifica richiesta dall’utente
L’Utente finale può richiedere la verifica del livello di pressione specificando se sia finalizzata all’acquisizione di dati per la progettazione di impianti interni o per l’accertamento di valori difformi dai livelli di servizio indicati dal DPCM 04.03.1996. La misurazione potrà essere effettuata in modo puntuale oppure mediante acquisizione dei dati in un lasso temporale ritenuto dal significativo Gestore.
Nel caso di verifica effettuata per accertare la conformità ai livelli di servizio indicati dal DPCM 04.03.1996 e la verifica conferma la regolarità del livello di pressione, il Gestore addebita al Cliente le spese sulla prima bolletta successiva al periodo di verifica.
Qualora la verifica evidenziasse invece valori minimi di pressione difformi dovuti a problematiche strutturali della rete, il Gestore provvederà a comunicare all’Utente finale il valore di pressione minimo che potrà garantire ed i tempi entro i quali potrà eventualmente provvedere a ripristinare i livelli di servizio minimi.
L’Utente può chiedere la verifica della funzionalità del misuratore.
Se dalla verifica emerge che il misuratore non è conforme ai limiti di tolleranza previsti dalle norme vigenti (in assenza di diverse determinazioni gli apparecchi di misura si considerano esatti entro il limite di tolleranza del 5%) il Gestore lo sostituisce a proprie spese e procede al riconteggio dei consumi. Nel caso in cui, per effettuare la verifica di funzionamento, si renda necessario rimuovere il misuratore, lo stesso verrà sostituito con un nuovo misuratore.
La verifica dovrà avvenire presso un laboratorio terzo certificato.
Se l’esito della verifica è negativo, le spese di verifica, stabilite dal Gestore ed approvate dall’EGA, sono poste a carico del richiedente. In tale caso il Gestore può addebitare all’Utente finale le suddette spese nella bolletta successiva al periodo di effettuazione della verifica.
Se risulta, invece, un errore superiore ai limiti di tolleranza stabiliti, il Gestore si accolla i costi di tale operazione, provvede a sostituire il misuratore di consumi, ricostruisce i consumi con le modalità indicate dall’Autorità, con effetto retroattivo dall’ultima lettura regolare non contestata dall’Utente finale.
Articolo 30. Controlli del gestore
Il Gestore può effettuare in qualsiasi momento verifiche anche sugli impianti in proprietà privata, e l’Utente è tenuto a consentire al personale incaricato dal Gestore l’accesso ai luoghi che si trovano nella sua disponibilità.
Se l’Utente si oppone a tali operazioni il Gestore può sospendere l’erogazione dell’acqua fino all’effettuazione delle verifiche.
Articolo 31. Dispositivi per aumento del livello di pressione ed altre prescrizioni per reti e impianti privati.
L’aspirazione diretta dalla rete con impianti o attrezzature di sopraelevazione del livello di pressione è vietata: l’Utente deve predisporre una vasca di accumulo con carico dall’alto, pompe di sollevamento ed idonee apparecchiature (valvole di ritegno, disconnettori idraulici, ecc) per impedire eventuali ritorni d’acqua alla rete principale. Tali apparecchiature, installate a valle del misuratore e a monte della vasca di accumulo, devono essere mantenute in buono stato dall’Utente.
Il dimensionamento della rete interna alla proprietà dell’Utente e le relative opere accessorie (vasconi di raccolta, autoclavi, pompe, ecc) sono di responsabilità dell’Utente sia per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, sia sotto il profilo del rispetto delle norme igienico-sanitarie.
L’impianto interno deve essere isolato elettricamente dalla rete stradale e non può essere utilizzato come
messa a terra.
Le utenze che utilizzano nei propri cicli produttivi sia acqua potabile che acqua non potabile contenente sostanze potenzialmente tossiche, radioattive o contaminanti di tipo microbiologico che comportino pericoli per la salute umana, devono dotarsi di un dispositivo di disconnessione idraulica, con idonee caratteristiche, che separi fisicamente l’impianto interno dalla rete esterna.
È vietata ogni derivazione a monte del contatore.
Articolo 32. Perdite a monte e a valle del misuratore
L’Utente si impegna a comunicare al Gestore eventuali perdite riscontrate a monte del misuratore.
a. Perdite a monte di un singolo misuratore
Nel caso di perdite sulla tubazione di allacciamento a monte di un singolo misuratore ma all’interno della proprietà privata di pertinenza dell’Utente intestatario del contratto di somministrazione, il Gestore sposta il misuratore al limite della proprietà facendosi carico delle spese relative alle opere civili ed idrauliche effettuate sulla proprietà pubblica, a condizione che il suolo pubblico sia adiacente alla proprietà privata di competenza dell’Utente intestatario del contratto di somministrazione. Per questi lavori l’utente dovrà riconoscere al Gestore un onere in misura fissa, indicato nell’elenco prezzi approvato dall’EGA. Saranno totalmente a carico dell’Utente gli oneri relativi a tutti gli interventi sull’impianto interno posto a valle della nuova posizione del misuratore e quelli per la realizzazione della nicchia per l’alloggio del nuovo misuratore, nell’eventualità che l’utente la preferisca all’ordinario pozzetto a terra.
Nel caso in cui invece il suolo pubblico non sia adiacente alla proprietà privata di competenza dell’Utente intestatario del contratto di somministrazione, dove è in corso la perdita, ovvero siano interposte una o più proprietà private tra i due, il Gestore dovrà provvedere a concordare con l’Utente un nuovo punto di fornitura rispondente ai requisiti di cui all’art. 27, a realizzare il nuovo allacciamento ed eliminare il vecchio soggetto a perdita, con costi a carico del Gestore stesso. Le modifiche all’impianto idrico-sanitario interno, necessarie per adeguarsi al nuovo punto di fornitura, saranno di esclusiva competenza dell’Utente, con costi a Suo carico.
Nel caso l’Utente si opponga a questa soluzione, il Gestore provvederà allo spostamento del misuratore su suolo pubblico, lasciando la manutenzione della tubazione di allacciamento a valle della nuova posizione del misuratore in capo all’Utente, il quale diverrà l’unico responsabile di eventuali danni dovuti alla dispersione dell’acqua arrecati alle proprietà poste a valle del nuovo punto di fornitura.
b. Perdite a monte di più misuratori
Nel caso di perdite in proprietà privata, a monte di più misuratori alimentati da un’unica tubazione (per esempio nel caso di corti o strade private/consorziali/vicinali - anche se asservite ad uso pubblico) si applica quanto stabilito all’art. 26, ossia gli utenti intestatari dei contratti di somministrazione dovranno provvedere, mediante propria impresa incaricata, agli interventi di scavo e ripristino, mentre il Gestore eseguirà la riparazione della perdita con costi che verranno addebitati agli utenti stessi suddividendoli in modo proporzionale.
Tutto ciò fatto salvo il caso in cui tutti gli Utenti suddetti siano concordi nello spostare i relativi misuratori in una nuova posizione al limite della proprietà pubblica, predisponendo a loro spese le tubazioni interne di collegamento agli impianti idrico-sanitari delle proprie abitazioni. In questo caso il Gestore, se necessario, provvederà a proprie spese anche alla eliminazione del vecchio allacciamento soggetto alla perdita dopo la modifica dei punti di fornitura. Per questi lavori l’utente dovrà riconoscere al Gestore un onere in misura fissa, indicato nell’elenco prezzi approvato dall’EGA.
Nel caso di perdite a monte di più misuratori che ricadono all’interno della proprietà privata di soggetti diversi dagli Utenti intestatari dei contratti di somministrazione serviti dalla condotta ammalorata, il Gestore si dovrà attivare per modificare i punti di fornitura affinché le utenze vengano servite da una tubazione che non passi attraverso la proprietà privata di terzi e quindi si possa eliminare il vecchio allacciamento soggetto a perdita.
Nel caso ciò non fosse possibile, gli utenti dovranno provvedere ad ottenere il consenso da parte del proprietario dell’area dove ricade la perdita ad effettuare lo scavo necessario per la riparazione, che dovrà essere effettuato tramite una impresa da loro incaricata. Il Gestore eseguirà la riparazione della perdita con costi che verranno addebitati agli utenti stessi suddividendoli in modo proporzionale.
Nel caso gli Utenti si oppongano a questa soluzione, il Gestore potrà procedere alla installazione di un misuratore su suolo pubblico, per contabilizzare la dispersione da ripartire sulle singole bollette degli utenti, lasciando la manutenzione della tubazione di allacciamento a valle della nuova posizione del contatore in capo agli Utenti, i quali diverranno gli unici responsabili di eventuali danni dovuti alla dispersione dell’acqua arrecati alle proprietà poste a valle del nuovo punto di fornitura.
c. Perdite a valle del misuratore
L’Utente si impegna a comunicare al Gestore eventuali perdite riscontrate a valle del misuratore.
Nel caso di perdite a valle del misuratore, l’intervento di riparazione deve essere predisposto dall’Utente, tramite personale qualificato da lui incaricato. L’Utente dovrà provvedere alla riparazione a sue spese.
Il quantitativo di acqua rilevato dal misuratore durante il periodo in cui è attiva una perdita a valle del misuratore sarà assoggettato alle tariffe vigenti con le modalità disciplinate all’articolo 37 del presente regolamento.
Articolo 33. Risoluzione del contratto
Il Gestore si riserva il diritto di risoluzione d’ufficio del contratto in caso di gravi inadempienze degli obblighi previsti dal presente regolamento a carico dell’Utente; in tal caso, il Gestore provvede con la piombatura o rimozione del misuratore addebitando all’Utente ancora intestatario del contratto le spese dell’intervento.
4. DISPOSIZIONI TARIFFARIE E FATTURAZIONE
Articolo 34. Fatturazione dei consumi
Il Gestore è tenuto ad emettere un numero minimo di bollette nell’anno differenziato in funzione dei consumi medi annui relativi alle ultime tre annualità. Il numero di fatturazioni nell’anno costituisce standard specifico di qualità ed è differenziato come segue:
a) 2 bollette all’anno, con cadenza semestrale, per consumi medi annui fino a 100 mc;
b) 3 bollette all’anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 101 fino a 1000 mc;
c) 4 bollette all’anno, con cadenza trimestrale, per consumi medi annui da 1001 mc a 3000 mc;
d) 6 bollette all’anno, con cadenza bimestrale, per consumi medi superiori a 3000 mc.
Il Gestore si impegna ad emettere di norma le fatture con la periodicità di cui sopra, con una “franchigia di tolleranza” del 30% della periodicità con minimo 15 giorni e massimo 45 giorni concordata con l’EGA al fine di:
- individuare gli utenti finali per i quali è stato rispettato lo standard specifico;
- individuare gli utenti finali che hanno diritto all’indennizzo;
- evitare che utenti finali caratterizzati da una certa periodicità siano poi fatturati con una periodicità inferiore al minimo.
La fascia di consumo in base alla quale è stabilita la periodicità di fatturazione è determinata in base alla media aritmetica degli ultimi tre consumi medi annui, così come definiti all’art. 10 della delibera AEEGSI n. 218/2016/R/IDR (TIMSII), ora ARERA.
Con cadenza biennale, entro il 31 luglio e con riferimento all’anno successivo, per ciascun utente finale il Gestore procede alla revisione della periodicità di fatturazione prevista.
Il Gestore si riserva comunque una diversa frequenza di fatturazione nel rispetto delle condizioni minime previste dalla delibera sopra citata.
La fatturazione e l’emissione della fattura avviene sulla base dei consumi rilevati attraverso la lettura, oppure un’autolettura dell’utente finale opportunamente validata dal Gestore, ovvero sulla base di consumi stimati. Nell’utilizzo dei dati relativi ai consumi dell’utente finale, il Gestore è tenuto al rispetto del seguente ordine di priorità:
i) dati di lettura;
ii) in assenza di dati di cui alla precedente lettera i), dati di autolettura;
iii) in assenza di dati di cui alle precedenti lettere i) e ii), dati di consumo stimati.
Sulla base dei dati di consumo a disposizione, il Gestore può emettere bollette stimate, addebitando un consumo stimato, calcolato fino alla data di emissione della bolletta sulla base della modalità specificate all’ art. 27 g); bollette a conguaglio, addebitando consumi sulla base di letture rilevate dal misuratore in un determinato periodo, oppure bollette miste che ricomprendono contemporaneamente le due modalità di fatturazione (stimata ed a conguaglio).
Con la bolletta a conguaglio e con la bolletta di tipo misto sarà effettuato il conguaglio dei consumi precedentemente stimati, ricalcolandoli a far data dalla precedente lettura, per garantire all’Utente finale la corretta applicazione delle fasce tariffarie, così come di eventuali variazioni tariffarie intercorse. Il conguaglio sarà calcolato applicando il criterio pro die.
Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l’intero metro cubo rilevato dalla lettura
del misuratore, trascurando le frazioni di metro cubo.
Il calcolo dell’importo dovuto avviene applicando al consumo i corrispondenti valori di tariffa, secondo l’articolazione tariffaria stabilita dall’EGA su base annuale. Al valore così ottenuto si sommano le quote fisse (per acquedotto, fognatura e depurazione) e le tariffe di fognatura e depurazione, oltre ad eventuali voci di addebito.
L’utente finale ha facoltà di ottenere fatturazione separata di corrispettivi dovuti per causali diverse dalla
fatturazione dei consumi (es. intervento per riparazione guasti).
Il periodo di riferimento della fattura (cioè il tempo intercorrente tra il primo e l’ultimo giorno cui è riferita la fattura) deve essere coerente con la periodicità di fatturazione di cui alle lettere a), b), c) e d), sopra riportate, fatta eccezione per le fatture che contabilizzano ricalcoli, per le prime fatture emesse in seguito a attivazione, voltura, riattivazione e subentro infra-mese e per le fatture di chiusura.
Il tempo per l’emissione della fattura (cioè il tempo intercorrente tra l’ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura e il giorno di emissione della stessa da parte del gestore) non deve essere superiore a 45 giorni solari.
Articolo 35. Contenuti del documento di fatturazione
Sul documento di fatturazione sono presenti, tra le altre, le seguenti informazioni:
- ragione sociale, indirizzo, sito internet e numeri telefonici utili per contattare il Gestore per informazioni commerciali, svolgimento di pratiche e pronto intervento;
- riferimento al sito internet per conoscere gli orari degli sportelli, l’articolazione tariffaria vigente, le normative
in vigore e per qualsiasi altra informazione commerciale;
- data di emissione della bolletta;
- data di scadenza della bolletta;
- tipo di bolletta;
- l’eventuale indicazione che la bolletta è rateizzabile;
- nome, cognome e codice fiscale oppure denominazione sociale e partita IVA dell’intestatario del
contratto;
- indirizzo di fornitura e, se diverso, indirizzo di recapito;
- dati identificativi della fornitura (numero contratto e/o codice utente);
- matricola e tipologia del misuratore installato;
- tipologia di utenza (es. domestica, produttiva, ecc.);
- indicazione se trattasi di utenza depurata;
- consumi effettivi e/o consumi stimati (in metri cubi);
- consumi fatturati (in metri cubi) per il periodo di riferimento;
- tariffa applicata;
- tipo di bolletta (bolletta stimata, di conguaglio o mista);
- le letture rilevate e/o le eventuali autoletture e/o le eventuali letture stimate del periodo interessato;
- periodo di fatturazione cui il documento si riferisce;
- periodo a cui si riferisce il conguaglio;
- aliquota e ammontare dell’imposta;
- situazione dei pagamenti precedenti (indicando l’eventuale esistenza di bollette che risultano non pagate
e specificando il tasso di interesse di mora in caso di ritardo nei pagamenti);
- modalità per comunicare l’eventuale autolettura;
- modalità di pagamento;
- dettaglio dell’applicazione tariffaria ai vari scaglioni di consumo
- deposito cauzionale (se versato);
- eventuali altre informazioni - di cui alle delibere n. 586/2012 e n.86/2013 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ed eventuali ulteriori delibere;
- eventuali ulteriori comunicazioni che il Gestore intenda inviare - direttamente o per conto dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.
In ogni bolletta sarà inoltre posto in evidenza il consumo annuo dell’utente finale, la periodicità di fatturazione, il numero minimo di tentativi di lettura annui e l’intervallo temporale (giorni) in cui l’utente può trasmettere l’autolettura ai fini del calcolo della fattura successiva.
La bolletta relativa ad utenze condominiali riporta il numero delle unità immobiliari servite, suddivise in base alle diverse tipologie di utenza.
Articolo 36. Applicazione del criterio pro-die per le variazioni tariffarie
In caso di variazioni tariffarie, l’imputazione dei consumi alle nuove tariffe avviene tramite il criterio pro-die: il consumo ricavato dalle letture iniziali e finali è suddiviso per i giorni che intercorrono fra queste. Il consumo medio così calcolato è poi moltiplicato per i giorni di competenza per stimare i
consumi soggetti alle diverse tariffazioni.
Lo stesso metodo pro-die sarà applicato dal Gestore ogni qual volta sia necessario ricostruire i consumi di un determinato periodo, ovvero per la determinazione di consumi od importi di durata non corrispondente all’anno solare.
Articolo 37. Riconoscimento e gestione delle perdite occulte
In caso di lettura che evidenzi un consumo significativamente superiore al consumo storico dello stesso
periodo il Gestore ne deve dare segnalazione all’Utente finale.
L’istanza di riconoscimento della perdita occulta corredata da idonea documentazione, anche fotografica, dovrà essere presentata, di norma, entro il termine di scadenza della fattura. Il Gestore ha la facoltà di effettuare un sopralluogo di verifica. Il ricalcolo sarà concesso una sola volta per ciascuna utenza ogni 365 giorni solari da calcolarsi a partire dalla precedente richiesta.
Qualora si verifichino ulteriori perdite entro 365 giorni solari dalla precedente richiesta, sui consumi eccedenti il consumo storico e l’acqua non sia stata convogliata in fognatura, non sarà applicata la quota relativa ai servizi di fognatura e depurazione. Su tutto il consumo del periodo saranno applicate le tariffe dell’acquedotto secondo gli scaglioni della tipologia tariffaria di appartenenza. Dopo l’accoglimento di tre istanze di perdita, nell’arco di tre anni consecutivi, l’utente finale dovrà dare evidenza di aver provveduto al rifacimento dell’impianto interno. Qualora ciò non venisse documentato, non si procederà ad ulteriori riduzioni.
La riduzione tariffaria dovuta alla perdita sarà applicata sui consumi eccedenti il consumo storico, relativamente al periodo di ricostruzione dalla data nella quale si presume che possa essere iniziata la perdita, in conseguenza di un evento determinabile con certezza, fino alla data di avvenuta riparazione. Non si può, in ogni caso, partire da una data antecedente l’ultima lettura effettiva fatturata non contestata entro i termini di scadenza della relativa bolletta.
Il Gestore applica le tariffe vigenti al consumo corrispondente a quello storico per tutto il periodo di ricostruzione. Al consumo eccedente sarà applicata, con esclusione dei corrispettivi per fognatura e depurazione, laddove la dispersione non è defluita in fognatura, la tariffa della prima fascia tariffaria, o seconda per gli utenti domestici (tariffa base), della categoria di appartenenza.
Nessun’altra riduzione tariffaria sarà applicata.
Alle rettifiche di cui al presente articolo non si applicano gli standard previsi nella Carta dei Servizi per la frequenza di fatturazione e per il periodo di riferimento della fattura.
Articolo 38. Fatturazione utenze condominiali
Per i consumi effettuati dalle utenze condominiali servite da un unico misuratore, a valle del quale non siano presenti singoli contratti di fornitura tra le singole unità immobiliari e il Gestore, le fatture saranno calcolate costruendo gli scaglioni tariffari tenendo presente il numero delle unità abitative.
Nel caso si misurino differenze tra il contatore generale intestato ed i contatori intestati alle singole utenze e fatturati direttamente dal gestore, si utilizzerà per tale consumo la tariffa base della categoria di appartenenza prevalente delle unità immobiliari sottostanti il condominio. In caso di parità si utilizzerà la tariffa base più favorevole all'utenza.
Il Gestore ha facoltà di individuare le migliori soluzioni tecnico-economiche al fine di eliminare situazioni
preesistenti nelle quali al misuratore d’utenza generale non sia intestato alcun contratto.
In fase transitoria, l'eventuale differenza positiva fra i consumi rilevati dal misuratore d’utenza generale non regolato contrattualmente e la somma dei consumi rilevati dai singoli misuratori, per scostamenti significativi, sarà fatturata in parti uguali agli intestatari dei singoli contratti individuali alla tariffa base del solo servizio acquedotto.
Articolo 39. Pagamenti dei consumi delle utenze
Il pagamento della bolletta deve essere effettuato integralmente entro la scadenza della stessa: la Carta del Servizio Idrico Integrato definisce le modalità e le scadenze entro le quali le bollette per la fornitura di acqua potabile devono essere pagate.
Il Gestore garantisce all’utente finale la più ampia gamma di modalità di pagamento (almeno una senza
alcun onere) mettendogli a disposizione almeno i seguenti mezzi di pagamento della bolletta:
a) assegni circolari;
b) carta bancaria e/o postale e/o carta di credito;
c) domiciliazione bancaria;
d) bollettino postale, eventualmente sostituito da MAV postale/bancario.
Qualora il Gestore preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere eventualmente addebitato all’utente finale un onere superiore a quello sostenuto dal Gestore stesso per l’utilizzo di detta modalità.
Il pagamento effettuato mediante bollettino MAV postale/bancario deve essere effettuato per intero, entro la scadenza indicata, presso:
• qualsiasi sportello bancario, senza alcun aggravio di spesa;
• qualsiasi ufficio postale, con aggravio di tassa postale;
• on-line.
Articolo 40. Modalità per la rateizzazione dei pagamenti
Il Gestore è tenuto a garantire all’utente finale la possibilità di rateizzare il pagamento qualora la fattura emessa superi del 100% il valore dell’addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi in conformità alla periodicità di fatturazione e qualora si tratti di utenti domestici residenti, che hanno diritto alle agevolazioni tariffarie di carattere sociale previste dall’Autorità o dall’EGA.
Qualora sussistano le suddette condizioni, il Gestore riconosce all’utente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione con rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo diverso accordo fra le parti.
Il termine per l’inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell’utente finale che ne ha diritto, è fissato nel
decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa fattura. Le somme relative ai pagamenti rateali possono essere maggiorate:
a) degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
b) dagli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
Nel caso in cui sia accertata la fattibilità della rateizzazione, gli interessi di dilazione definiti al punto a) non saranno applicati nei seguenti casi:
● prolungati periodi di sospensione della fatturazione per cause imputabili al gestore;
● presenza di elevati conguagli derivanti dall’effettuazione di letture con periodicità inferiore a quella prevista
dalla vigente normativa in materia per cause imputabili al Gestore;
● agli utenti domestici residenti, che hanno diritto alle agevolazioni tariffarie di carattere sociale previste
dall’Autorità o dall’EGA in materia.
All’utente potrà essere concesso un piano di rateizzazione con le modalità stabilite dal Gestore anche in assenza delle condizioni di cui sopra.
In questi ultimi casi le somme relative ai pagamenti rateali possono essere maggiorate:
a) Degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla banca centrale europea aumentati di 3,5 punti percentuali;
b) Degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.
La richiesta di rateizzazione deve essere precedente alla messa in mora.
Articolo 41. Gestione della morosità
I corrispettivi per i servizi forniti devono essere pagati integralmente entro la data di scadenza specificata nella fattura.
Il termine di scadenza per il pagamento deve essere di almeno 20 giorni solari dalla data di emissione della bolletta. Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione della bolletta, ovvero nella ricezione della comunicazione dell’avvenuto pagamento, non possono essere in nessun caso imputati all’utente finale. Non sono ammessi pagamenti parziali o ridotti delle bollette, se non espressamente autorizzati dal Gestore.
Qualsiasi contestazione, opposizione o reclamo che l’utente finale ritenesse di fare in merito all’importo dei consumi fatturati e per ogni altro motivo, dovrà essere presentata al Gestore entro, di norma, il termine di scadenza del pagamento indicato nelle fatture.
Trascorsi almeno 20 giorni solari dalla data di scadenza indicata in fattura e sempre che la stessa non sia stata integralmente pagata, il Gestore invierà una diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c., che vale anche come atto di messa in mora, attraverso una comunicazione scritta (raccomandata A/R o pec) riportandovi gli estremi delle fatture non pagate. Precedentemente alla diffida ad adempiere il Gestore ha la facoltà di sollecitare bonariamente il pagamento delle fatture scadute.
Nella diffida ad adempiere l’utente finale sarà avvisato della sospensione della fornitura o della riduzione del flusso, ove prevista, e delle modalità con cui dovrà dimostrare l’avvenuto pagamento.
Per le utenze domestiche residenti la sospensione della fornitura sarà sostituita dalla limitazione di flusso, purché determini una effettiva diminuzione della fornitura nei confronti del soggetto che ha determinato la morosità e qualora le condizioni tecniche lo consentano.
Nella diffida ad adempiere saranno altresì indicate le conseguenti azioni per il recupero del credito e per la risoluzione del contratto.
Il tempo di preavviso per la limitazione o la sospensione della fornitura non può essere inferiore a 10 giorni solari dalla data di notificazione della diffida ad adempiere.
Il costo della messa in mora sarà addebitato nella fattura successiva.
In caso di mancato pagamento entro la data di scadenza della fattura verranno applicati i seguenti addebiti:
● gli interessi legali dal primo giorno successivo alla scadenza della fattura al 10° giorno;
● gli interessi legali aumentati di 3,5 punti percentuali in caso di pagamento oltre il 10° giorno solare dalla
data di scadenza fino al 60° giorno;
● se lo stato di morosità perdura oltre il 60° giorno solare dalla data di scadenza, gli interessi legali sono aumentati di 5 punti percentuali.
● Gli utenti domestici residenti, che hanno diritto alle agevolazioni tariffarie di carattere sociale previste dal
Regolamento dell’Autorità o dell’EGA, sono esentati dall’applicazione degli interessi di cui sopra.
L’utente finale, a cui sia stata inviata la diffida ad adempiere oppure a cui sia stata già limitata o sospesa la fornitura e che effettui il pagamento, dovrà darne comunicazione scritta al Gestore, indicando in maniera esaustiva i termini dell’avvenuto pagamento.
L’utente finale moroso non può pretendere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla limitazione o dalla
sospensione della fornitura dell’acqua, né può ritenersi svincolato dall’osservanza degli obblighi contrattuali.
Nei casi in cui il gestore abbia limitato o sospeso la fornitura per morosità, la riattivazione avverrà nei tempi e con le modalità previste dalla Carta di Qualità del servizio idrico integrato, qualora le condizioni tecniche dell’allaccio lo consentano.
Non deve essere limitata o sospesa la fornitura di acqua:
• in assenza di invio di comunicazione scritta di messa in mora;
● quando il pagamento da effettuarsi è inferiore o uguale al deposito cauzionale;
● nei casi in cui il servizio è necessario per primarie necessità sanitarie o di sicurezza individuate dalle
amministrazioni competenti;
● nei giorni prefestivi o festivi;
● quando l’utente finale può dimostrare che il pagamento, pur essendo stato effettuato, non è stato ancora trasmesso per cause non imputabili allo stesso;
● in presenza di procedure di verifica relative alla fatturazione, ai reclami e alle conciliazioni non ancora concluse (i casi di reiterazione o sollecito delle procedure menzionate non saranno considerate nuove verifiche);
Trascorsi almeno 20 giorni solari dalla sospensione della fornitura, ovvero dalla riduzione del flusso, perdurando
l’inadempimento, il Gestore potrà procedere alla risoluzione del contratto.
In quest’ultimo caso, qualora l’utente finale provveda al pagamento totale delle somme dovute, comprese le spese per il recupero credito, il servizio potrà essere riattivato solo a seguito della stipula di un nuovo contratto di fornitura e previo pagamento del corrispettivo previsto. In caso di richiesta di nuovo contratto di fornitura, da parte di un soggetto caratterizzato da una precedente morosità non ancora saldata, anche su un’altra utenza, il Gestore ha la facoltà di non accettare la richiesta fino all’estinzione del debito.
Le spese per il recupero del credito comprenderanno tutte le spese che l’Azienda si troverà a sostenere per
tale attività.
Salvo i casi espressamente previsti dalla legge e dal presente regolamento all’utente finale che subentra o voltura un contratto, non è addebitabile la morosità pregressa.
Articolo 42. Gestione della morosità: casi particolari
Nel caso in cui non sia possibile provvedere alla disattivazione della fornitura per causa imputabile all’Utente finale (misuratore non accessibile, accesso negato dall’Utente finale, etc), il Gestore è autorizzato ad effettuare tutti gli interventi tecnici e/o lavori per disattivare la fornitura, informando l’Utente finale che gli verranno addebitate le relative spese.
Nel caso in cui l’Utente finale provveda alla riattivazione non autorizzata del servizio sospeso e/o alla rimozione dei sigilli apposti al misuratore, il contratto si intende risolto per inadempimento senza il decorso dei 15 giorni. Il Gestore potrà pertanto provvedere immediatamente – senza alcun preavviso – alla rimozione del misuratore di consumi e all’addebito delle spese di cessazione e degli altri oneri dovuti previsti dal presente Regolamento.
5. DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 43. Prescrizioni e divieti di carattere generale
Oltre a quanto già indicato nel presente regolamento, è fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente l'acqua dalla rete idrica gestita dal Gestore.
Sono ritenuti abusivi tutti i prelievi effettuati da condotte, tubazioni e impianti preventivamente non messi a ruolo se non espressamente autorizzati dal Gestore.
I prelievi d’acqua dalla rete idrica non sono consentiti per le destinazioni diverse da quelle indicate nel
contratto di fornitura.
Qualsiasi variazione intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto, che modifichi in tutto o in parte le condizioni contrattuali stesse, deve essere immediatamente comunicata al Gestore e, nel caso in cui ciò si renda necessario, si dovrà provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura, a spese dell’Utente, adeguato alle diverse condizioni.
L’utilizzo dell’acqua potabile per il riempimento di piscine è consentito solo nel caso in cui, a seguito di domanda dell’Utente, il Gestore rilascia espressa autorizzazione.
Gli accertati prelievi abusivi dell'acqua, compreso l’uso improprio delle prese antincendio saranno assoggettati al pagamento delle penalità previste. È fatta salva, in questi casi, la facoltà del Gestore di procedere alla limitazione della fornitura senza obbligo di preavviso alcuno. Di tale intervento verrà, ove possibile, data comunicazione all’Utente.
In caso di prelievi effettuati dalle prese antincendio, determinati da eventi di assoluta eccezionalità e ritenuti adeguatamente giustificati a giudizio del Gestore, la penalità sopra prevista non sarà applicata ed il quantitativo d’acqua prelevato sarà addebitato all’Utente alla tariffa per tempo vigente.
Tutti i prelievi abusivi in cui si ravvisano ipotesi di reato saranno denunciati e perseguiti a norma di legge.
In caso di violazione delle norme del presente Regolamento, il Gestore del Servizio Idrico Integrato provvederà ad applicare le penali previste e a comunicare all’Utente le eventuali prescrizioni necessarie per sanare le violazioni e i termini per l’adempimento delle stesse.
Il termine d’esecuzione non potrà essere inferiore a 30 giorni a partire dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell’Utente.
Articolo 44. Principi sanzionatori.
Nel caso di mancato adempimento da parte dell’Utente alle prescrizioni entro il termine previsto dal Gestore, verrà applicato un importo pari agli oneri sostenuti da quest’ultimo in conseguenza dei provvedimenti che avrà dovuto adottare in ragione dell’inosservanza segnalata, fatte salve, in ogni caso, eventuali ulteriori sanzioni derivanti dalla contemporanea o contestuale violazione di norme di legge o regolamentari.
L’importo degli addebiti di cui sopra e gli eventuali loro aggiornamenti sono approvate dall’Ufficio d’Ambito
su proposta del Gestore, previo confronto con le Associazioni dei Consumatori.
In linea generale gli utenti saranno tenuti al pagamento di sanzioni, nei casi di seguito esemplificati, ed eventualmente aggiornati in sede di aggiornamento del Regolamento:
• usi impropri e rivendita dell’acqua;
• prelievi abusivi;
• manomissione degli impianti del SII e dei sigilli ai contatori;
• manomissione di condotte e/o punti di presa di proprietà demaniale;
• mancata attuazione delle prescrizioni tecniche impartite dal Gestore;
• mancata o difforme realizzazione delle opere approvate dal Gestore;
• mancata o ritardata attuazione di adempimenti amministrativi previsti dal Regolamento.
Articolo 45. Corrispettivi e addebiti.
Nei casi previsti dalla Carta dei Servizi, da disposizioni normative e del presente regolamento, l’Utente sarà
tenuto al pagamento di eventuali addebiti e corrispettivi, genericamente riconducibili ai seguenti casi:
• volture d’utenza (con esclusione di alcune tipologie per le quali l’Autorità ha stabilito debbano essere effettuate senza aggravio per l’utente finale);
• notifica chiusura utenza morosa;
• riapertura utenza morosa;
• prova di taratura del contatore ed eventuale sostituzione dello stesso;
• prova di verifica del livello di pressione;
• prestazioni a valle del punto di consegna.
L’importo degli addebiti di cui sopra e gli eventuali loro aggiornamenti sono approvate dall’Ufficio d’Ambito
su proposta del Gestore, previo confronto con le Associazioni dei Consumatori.
Articolo 46. Validità del Regolamento
Il presente Regolamento avrà validità a partire dal 1 gennaio 2019.
Con l’entrata in vigore del presente Regolamento cessano gli effetti di tutti gli altri regolamenti di acquedotto,
a vario titolo approvati ed applicati dai gestori pre-esistenti.
Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
Qualora, successivamente all’entrata in vigore del regolamento, vengano apportate modifiche o integrazioni alla normativa vigente in materia, le disposizioni del presente regolamento in contrasto con quelle statali e/o regionali devono intendersi non applicabili.
Articolo 47. Approvazione e modifiche al regolamento
Secondo quanto previsto dall’art. 107 del D.lgs. n. 152/2006, l’approvazione e le successive modifiche, anche parziali, del presente regolamento competono all’Ente di Governo d’Ambito previo parere dell’Ufficio d’Ambito.
Articolo 48. Controversie
Per ogni controversia nascente dall’interpretazione o esecuzione del presente regolamento, si farà riferimento alle norme di legge vigente in materia, con facoltà di esperire un preventivo tentativo di conciliazione secondo il procedimento previsto; il foro competente ed organismo di conciliazione sono quelli di Como, fatti salvi i diritti di legge.
Per la materia dei reclami si rinvia alla Carta del Servizio Idrico Integrato.
Regolamento per i servizi di fognatura, collettamento e depurazione delle acque reflue urbane
Premessa
Con riferimento all’art. 107 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. il presente elaborato costituisce il regolamento per i servizi di fognatura, collettamento e depurazione da applicare all’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Como, dalla data di affidamento di tali servizi al Gestore d’Ambito.
Si precisa inoltre che, per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rimanda alle competenze dell’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) e si continuano ad applicare le norme tecniche di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977 e successive modifiche e integrazioni.
Sommario
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI. 6
ART. 1. Oggetto 6
ART. 2. Finalità 6
ART. 3. Definizioni 6
ART. 4. Salvaguardia delle opere e della loro funzionalità 9
ART. 5. Criteri generali 9
ART. 6. Immissioni ammissibili e vietate. 9
ART. 7. Immissione in fognatura di acque derivanti dal controllo del livello della falda 10
ART. 8. Attribuzione delle competenze. 10
ART. 9. Normativa di riferimento 12
TITOLO II - CRITERI GENERALI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE FOGNATURE PUBBLICHE E DELLE RETI DI COLLETTAMENTO. 13
ART. 10. Generalità e criteri di progettazione. 13
ART. 11. Regolamentazione delle acque di prima pioggia da superfici pubbliche e della portata in tempo di pioggia 13
ART. 12. Ampliamento e potenziamento della rete di fognatura 13
TITOLO III - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE. 15
ART. 13. Classificazione 15
ART. 14. Ammissione allo scarico 15
ART. 15. Obblighi di allacciamento e deroghe a tale obbligo 15
ART. 16. Attivazione degli scarichi 15
ART. 17. Modalità di richiesta del permesso di allacciamento. 16
ART. 18. Rilascio del permesso di allacciamento 17
ART. 19. Visite tecniche / verifica delle opere 17
ART. 20. Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese 17
ART. 21. Fosse settiche, vasche Imhoff o manufatti simili 18
ART. 22. Scarichi delle acque meteoriche dagli insediamenti residenziali 18
ART. 23. Smaltimento delle acque meteoriche derivanti da insediamenti residenziali ricadenti nelle aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili collegate ad acquedotti pubblici 19
ART. 24. Manufatti e criteri di controllo 19
TITOLO IV - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI, DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO AREE ESTERNE. 20
ART. 25. Campo di applicazione 20
ART. 26. Scarico in pubblica fognatura/rete di collettamento e limiti d’accettabilità. 20
ART. 27. Autorizzazione e attivazione dello scarico 20
ART. 28. Modalità di richiesta del permesso di allacciamento 21
ART. 29. Rilascio del permesso di allacciamento 22
ART. 30. Visite tecniche/verifica delle opere 22
ART. 31. Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese 23
ART. 32. Modalità per la richiesta dell’autorizzazione allo scarico 23
ART. 33. Rilascio dell’autorizzazione allo scarico 23
ART. 34. Deposito cauzionale. 23
ART. 35. Smaltimento delle acque meteoriche e obbligo di separazione delle acque di prima pioggia 23
ART. 36. Precauzioni contro l’inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento 23
ART. 37. Sversamenti accidentali 24
ART. 38. Validità dell’autorizzazione allo scarico e rinnovo della stessa 24
ART. 39. Scarichi di sostanze pericolose 24
ART. 40. Impianti di pretrattamento 24
ART. 41. Controllo degli scarichi di reflui industriali 25
ART. 42. Quantificazione dei volumi prelevati e scaricati 25
ART. 43. Manufatti di controllo ed ispezione per acque reflue industriali e / o di prima pioggia 27
ART. 44. Caratterizzazione qualitativa degli scarichi ai fini tariffari 28
ART. 45. Vasche volano e regimazione degli scarichi 28
TITOLO V - CRITERI PER LA COSTRUZIONE ED IL CONTROLLO DELLE RETI PRIVATE DI FOGNATURA E NORME GENERALE PER L’ESECUZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO. 29
ART. 46. Caratteristiche delle condotte adibite allo scarico in fognatura 29
ART. 47. Pluviali 29
ART. 48. Caratteristiche dei manufatti di allacciamento 30
ART. 49. Controllo dei lavori eseguiti dall’Utente. 30
ART. 50. Sopralluogo tecnico 30
ART. 51. Verifica degli impianti privati di fognatura 30
ART. 52. Esecuzione d’ufficio degli allacciamenti 31
ART. 53. Servitù 31
ART. 54. Divieto di estensione degli allacciamenti 31
ART. 55. Proprietà e Manutenzione delle opere di allacciamento e delle fognature 31
ART. 56. Disattivazione degli allacciamenti esistenti 31
ART. 57. Allacciamenti dotati di impianti di sollevamento 31
ART. 58. Allacciamento per più insediamenti 32
ART. 59. Responsabilità per interruzioni del servizio e malfunzionamenti 32
TITOLO VI - NORME PER L'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI DI FOGNATURA, ATTI A COLLETTARE LE ACQUE REFLUE E LE ACQUE METEORICHE DERIVANTI DAL DILAVAMENTO DI STRADE E PIAZZALI PRIVATI. 33
ART. 60. Impianti privati di fognatura esterna 33
ART. 61. Progettazione degli impianti 33
ART. 62. Sistema di fognatura e obbligo di separazione delle acque di prima pioggia 33
ART. 63. Caratteristiche degli impianti privati di fognatura 33
ART. 64. Camerette di raccordo e ispezione negli impianti privati di fognatura 33
ART. 65. Manutenzione degli impianti privati di fognatura 33
TITOLO VII - DISPOSIZIONI TARIFFARIE. 35
ART. 66. Disposizioni tariffarie a carico delle utenze domestiche e/o assimilate. 35
ART. 67. Disposizioni tariffarie a carico degli insediamenti che recuperano acqua meteorica 35
ART. 68. Disposizioni tariffarie per scarichi di tipo industriale, di lavaggio e/o di acque meteoriche soggette ad autorizzazione 35
ART. 69. Disposizioni tariffarie in caso di perdite di acqua negli insediamenti allacciati alla rete di Pubblico Acquedotto 35
TITOLO VIII - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI. 36
ART. 70. Mancato rispetto delle norme legislative e regolamentari riguardanti gli scarichi di acque reflue domestiche allacciate alla fognatura pubblica 36
ART. 71. Mancato rispetto delle norme legislative e regolamentari riguardanti gli scarichi di acque reflue industriali, di lavaggio e/o di acque meteoriche soggette ad autorizzazione allacciate alla fognatura pubblica 36
ART. 72. Responsabilità e risarcimento per danni 36
ART. 73. Controversie 36
ART. 74. Validità del regolamento 36
ART. 75. Approvazione e modifiche al regolamento 37
ART. 76. Entrata in vigore. 37
ALLEGATI AL PRESENTE REGOLAMENTO (come di seguito)
TITOLO I - Disposizioni generali.
ART. 1. Oggetto.
Il presente regolamento ha lo scopo di:
• stabilire le linee guida generali per il controllo ed il miglioramento del servizio di raccolta, convogliamento e depurazione delle acque reflue urbane immesse nelle reti fognarie collegate agli impianti di depurazione sui quali esercita la competenza territoriale l’Ufficio d’Ambito di Como;
• stabilire le norme tecniche e le prescrizioni che disciplinano gli scarichi delle acque reflue domestiche immesse nelle reti fognarie collegate agli impianti centralizzati di depurazione, ai sensi dell’art. 107 comma 2 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
• stabilire le norme tecniche, le prescrizioni ed i valori limite di emissione che disciplinano gli scarichi delle acque reflue industriali immesse nelle reti fognarie collegate agli impianti centralizzati di depurazione, ai sensi dell’art. 107, comma 1, del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
• stabilire le norme tecniche, le prescrizioni ed i valori limite di emissione che disciplinano gli scarichi delle acque di prima e seconda pioggia immesse nelle reti fognarie collegate agli impianti centralizzati di depurazione, ai sensi della normativa vigente;
• tutelare la funzionalità delle infrastrutture della pubblica fognatura, della rete dei collettori intercomunali e degli impianti di depurazione;
• disciplinare le modalità per la richiesta ed il rilascio del permesso di allacciamento e/o dare delle indicazioni generali relativa all’iter da seguire per l’autorizzazione allo scarico in fognatura, ai sensi dell’art. 124 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
• disciplinare le competenze in fatto di controllo e sorveglianza degli scarichi;
• stabilire le disposizioni tecniche relative allo smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio contaminate e non contaminate.
ART. 2. Finalità.
Le disposizioni del seguente regolamento sono finalizzate ad assicurare la corretta gestione del servizio di raccolta, convogliamento e depurazione delle acque reflue urbane immesse nelle reti fognarie collegate agli impianti centralizzati di depurazione che fanno capo all’Ufficio d’Ambito di Como, recependo i dettami del D.Lgs. 152/06, nonché le norme emanate in materia dalla Regione Lombardia.
ART. 3. Definizioni.
Agli effetti del presente regolamento, con riferimento all’art. 74 del d.lgs. n.152/06 e s.m.i. e alla normativa regionale vigente in materia, valgono le seguenti definizioni:
• Abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno.
• Acque di lavaggio: le acque, comunque approvvigionate, attinte o recuperate, utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti e qualsiasi altra acqua di origine non meteorica venga ad interessare le medesime superfici direttamente o indirettamente.
• Acque di prima pioggia: acque corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche.
• Acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico.
• Acque di seconda pioggia: la parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedenti le acque di prima pioggia.
• Acque estranee: acque provenienti da sorgenti, valletti, fossi di scolo, fontane, lavatoi, oppure provenienti da pompaggio di acque sotterranee allo scopo di contenimento della falda o di acque sorgive. Tra le acque estranee sono comprese anche quelle
derivanti dalle perdite dell’acquedotto, che vengono in tutto o in parte drenate dalle condotte fognarie.
• Acque meteoriche di dilavamento: la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti.
• Acque pluviali: le acque meteoriche di dilavamento dei tetti, delle pensiline e dei terrazzi degli edifici e delle installazioni, qualora non contaminate.
• Acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche: ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche, le acque reflue di cui all’art. 101, comma 7, del D.Lgs. 152/06 e quelle individuate dalla specifica normativa regionale (R.R. n. 3/2006 – Allegato A) ed eventualmente integrate dall’autorità competente.
• Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
• Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.
• Acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da un agglomerato.
• Agglomerato: l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale.
• Allacciamento: opera di collegamento tra l’insediamento da cui origina lo scarico e la rete di fognatura o di collettamento.
• Evento meteorico: una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporalmente distanziate, di altezza complessiva di almeno 5 mm, che si verifichi o che si susseguano a distanza di almeno 96 ore da un analogo precedente evento.
• Fognatura mista o unitaria: sistema di condotte che raccoglie e convoglia nelle medesime tubazioni le acque meteoriche di dilavamento e le acque reflue urbane, diverso dalla rete di collettamento intercomunale.
• Fognatura separata: rete di fognatura costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia.
• Gestore del Servizio Idrico Integrato: il soggetto che gestisce il Servizio Idrico Integrato in un ambito territoriale ottimale.
• Impianto centralizzato di depurazione: complesso di opere ed apparecchiature che, mediante l’applicazione di idonee tecnologie, consente una riduzione del carico inquinante delle acque reflue convogliate dalla rete fognaria.
• Impianto di pretrattamento: insieme di apparecchiature, installazioni o dispositivi atti a ricondurre le acque reflue, destinate allo scarico in fognatura, agli standard quali/quantitativi richiesti dal presente regolamento.
• Impianto privato di fognatura interna o fognatura privata: sistema di condotte realizzate negli insediamenti privati per il convogliamento delle acque reflue nella rete fognaria pubblica.
• Insediamento esistente: insediamento per la cui realizzazione sia già stato rilasciato titolo abilitativo a costruire prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.
• Insediamento nuovo: insediamento per la cui realizzazione sia già stato rilasciato titolo abilitativo a costruire successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento.
• Pozzetto di campionamento: manufatto di adeguate dimensioni predisposto per il controllo quali/quantitativo di ogni singola tipologia di rete affluente in pubblica fognatura,
ubicato subito a monte del punto di immissione nella rete fognaria o nel corpo ricettore e realizzato secondo le indicazioni riportate negli appositi allegati.
• Pozzetto o cameretta di ispezione: manufatto di adeguate dimensioni predisposto per il controllo del funzionamento e della condizione della rete fognaria e realizzato secondo le indicazioni riportate negli appositi allegati.
• Rete di collettamento di interambito: sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane agli impianti di depurazione esterni al territorio dell’ATO di Como.
• Rete di collettamento: sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane ad impianti centralizzati cui convergono reflui da più Comuni.
• Rete di raccolta delle acque meteoriche: l’insieme delle condotte utilizzate per la raccolta separata ed il convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento e di quelle di lavaggio relative alle superfici scolanti.
• Rete fognaria o fognatura pubblica: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.
• Scarico: qualsiasi immissione di acque reflue effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
• Servizio Idrico Integrato (d’ora in poi SII): il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione trattamento e distribuzione di acqua potabile ad usi domestici e non domestici nonché di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.
• Suolo: è da considerarsi suolo l’area di superficie permeabile che consente l’assorbimento
per deflusso naturale delle acque meteoriche scaricate.
• Superficie scolante: l’insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e di ogni altra analoga superficie scoperta, alle quali si applicano le disposizioni sullo smaltimento delle acque meteoriche di cui al presente regolamento e ai regolamenti regionali.
• Titolare dell’allacciamento: soggetto proprietario dell’immobile ovvero, nel caso di comproprietà o condominio, il legale rappresentante dell’immobile o degli immobili la cui rete di fognatura privata risulta collegata alla fognatura pubblica.
• Titolare dello scarico: il titolare dell’attività da cui si origina lo scarico.
• Trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni del D.lgs. n. 152/2006 e della normativa regionale.
• Utente: il soggetto destinatario del Servizio Idrico Integrato.
• Valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in massa per unità di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo.
• Zona servita da pubblica fognatura: area ricadente in un agglomerato in cui gli immobili, da cui si originano acque reflue domestiche o assimilate, devono essere allacciati alla fognatura pubblica.
• Zona temporaneamente sprovvista del servizio di fognatura: area ricadente in un agglomerato in cui gli immobili del precedente punto sono sprovvisti del servizio di fognatura pubblica, ma che verranno serviti tramite l’esecuzione di appositi interventi di estensione della rete.
ART. 4. Salvaguardia delle opere e della loro funzionalità.
La quantità e la qualità degli scarichi immessi nelle pubbliche fognature devono essere, in ogni caso, tali da:
• non costituire pericolo per la sicurezza e la salute del personale addetto all’esercizio ed alla manutenzione della pubblica fognatura, della rete di collettamento intercomunale e degli impianti di depurazione;
• preservare da eventuali danni i manufatti della rete fognaria pubblica e della rete intercomunale, le apparecchiature e le opere degli impianti centralizzati di depurazione;
• non interferire negativamente sulla funzionalità delle reti di fognatura e con il processo depurativo degli impianti stessi.
ART. 5. Criteri generali.
Gli insediamenti che scaricano acque reflue domestiche, ubicati nelle zone provviste del servizio di pubblica fognatura di un agglomerato, devono obbligatoriamente recapitare tali scarichi nella medesima, secondo le prescrizioni del presente regolamento ed in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa regionale vigente.
Gli insediamenti con scarichi di tipo industriale allacciati alla pubblica fognatura devono attenersi alle disposizioni del presente regolamento, alle norme contenute nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché alla normativa regionale vigente in materia di scarichi idrici.
Gli insediamenti che non recapitano in fognatura sono soggetti alle norme contenute nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall’inquinamento del 04/02/1977, alle normative regionali vigenti e alle disposizioni contenute nei provvedimenti generali formalmente emessi dalla Provincia competente.
I nuovi insediamenti o gli insediamenti in corso di ristrutturazione edilizia/restauro e risanamento conservativo devono prevedere un impianto privato di fognatura interna di tipo separato, che implica la realizzazione di due canalizzazioni indipendenti, una per il convogliamento delle acque reflue di scarico, da immettere obbligatoriamente in fognatura, e l’altra per la raccolta delle sole acque meteoriche non contaminate, che dovranno essere prioritariamente disperse in loco sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo (mediante manufatti dispersori) ed in via subordinata in corpo d’acqua superficiale. Il convogliamento e lo scarico di acque meteoriche in fognatura è consentito solo per accertate motivazioni tecniche che non rendono praticabile lo smaltimento nelle modalità sopra riportate.
Negli insediamenti da cui si originano acque reflue industriali dovrà essere prevista una rete specifica per il convogliamento delle stesse, oltre alle reti di cui sopra.
ART. 6. Immissioni ammissibili e vietate.
Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie, ai sensi dell’art 107, comma
2 del D.Lgs. n. 152/06, sono sempre ammessi purché osservino le disposizioni del presente regolamento.
Non è, tuttavia, ammessa l’immissione nella pubblica fognatura e nelle reti di collettamento di sostanze che possano danneggiare i manufatti o che siano pericolose per il personale addetto all’esercizio e alla manutenzione. Inoltre è tassativamente vietato immettere in fognatura, attraverso le botole dei pozzetti d’ispezione o delle camerette, qualsiasi sostanza, liquida o solida, indipendentemente dalle sue caratteristiche qualitative.
In particolare è vietato immettere:
• liquidi infiammabili, esplosivi o velenosi o che possano provocare emissioni gassose di analoghe caratteristiche;
• qualsiasi rifiuto, anche di tipo liquido;
• qualsiasi scarico che possa costituire pericolo per l’incolumità degli uomini o degli
animali e/o creare pubblico danno o disagio;
• ai sensi dell’art.107, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., qualsiasi sostanza solida, anche se triturata, che possa provocare depositi e/o ostruzioni nei manufatti; tali
sostanze sono considerate, ai sensi dello stesso D.Lgs. n. 152/06, rifiuti, rifiuti pericolosi, imballaggi o rifiuti di imballaggio.
È inoltre vietato scaricare in pubblica fognatura reflui in genere contenenti sostanze la cui concentrazione sia superiore ai limiti di emissione previsti dalla normativa e dall’autorizzazione allo scarico eventualmente vigenti.
L’immissione in fognatura di rifiuti organici provenienti dagli scarti dell’alimentazione umana, ai sensi della normativa vigente, trattati mediante appositi dissipatori e/o trituratori di rifiuti alimentari che ne riducono la massa in particelle sottili, è possibile solo se espressamente ammessa dal Gestore, previa verifica tecnica degli impianti di depurazione e delle reti di fognatura e collettamento.
ART. 7. Immissione in fognatura di acque derivanti dal controllo del livello della falda.
Il recapito in fognatura pubblica delle acque emunte per l’abbassamento della falda è generalmente vietato, fatti salvi i casi in cui non vi siano recapiti alternativi adeguati e il Gestore esprima nulla osta, sulla base della valutazione degli impatti sulle reti fognarie e sul depuratore a servizio dell’utenza.
Per quanto riconducibile al presente regolamento, l’utente dovrà attuare le procedure specificate dalla DGR n. 35228 del 24.03.1998, così come riportate e aggiornate nell’apposita modulistica predisposta dal Gestore.
ART. 8. Attribuzione delle competenze.
Ferme restando le attribuzioni previste dalla normativa vigente e le competenze conferite
all’AEEGSI, si individuano le seguenti competenze.
Il Gestore, fatte salve modifiche apportate da subentrate disposizioni di legge, ha le seguenti competenze:
• Progetta e realizza le opere per il potenziamento e per l’integrazione delle reti e impianti funzionali all’erogazione e gestione del SII sulla base del programma degli interventi del Piano d’Ambito.
• Progetta e realizza gli interventi di ristrutturazione delle reti e degli impianti di fognatura del SII, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria programmata, seguendo le indicazioni presenti nel Piano d’Ambito.
• Sviluppa gli studi e le ricerche, nonché le attività di formazione ed aggiornamento della cartografia specializzata (GIS).
• Svolge tutte le attività tecniche e amministrative relative agli appalti, contratti ed espropri inerenti il SII;
• Effettua il controllo del regolare funzionamento delle reti di fognatura e collettamento, delle eventuali apparecchiature installate (es. sollevamenti) e dei manufatti (es. sfioratori, vasche di prima pioggia e scaricatori di piena); si occupa inoltre della verifica di eventuali perdite e delle condizioni statiche e strutturali dei manufatti con ispezioni programmate, con l’obiettivo del mantenimento delle condizioni di efficienza operativa, sicurezza e decoro.
• Effettua tutte le attività necessarie al regolare funzionamento degli impianti centralizzati di depurazione (presidio del personale, telecontrollo, controlli analitici, controllo dei processi depurativi, operazioni di lavaggio, spurgo, trattamento e allontanamento dei fanghi, approvvigionamento dei prodotti chimici, captazione e utilizzo del biogas ove presente, etc.).
• Rilascia il permesso di allacciamento alle pubbliche fognature per gli insediamenti con scarichi di acque reflue domestiche e/o assimilate.
• Rilascia il permesso di allacciamento alle pubbliche fognature per gli insediamenti con scarichi di acque reflue industriali, di prima pioggia o di dilavamento delle aree esterne.
• Realizza gli allacciamenti delle nuove utenze.
• Elabora specifiche tecniche per la realizzazione dei manufatti di cui al presente regolamento.
• Declina e adotta tutte le modalità di attuazione del presente regolamento (modulistica per le domande di allacciamento e relativa documentazione, contratti per erogazione dei servizi, ecc).
• Rilascia gli eventuali pareri di competenza, compresi quelli funzionali alla valutazione della compatibilità col SII degli strumenti urbanistici (PGT e varianti, piani attuativi, lottizzazioni,…).
• Esprime il parere obbligatorio per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura o nei collettori intercomunali di acque reflue industriali, di prima pioggia o di dilavamento delle aree esterne.
• Propone all’Autorità competente i limiti di accettabilità per lo scarico in fognatura delle acque reflue industriali.
• Accerta e applica il corrispettivo dovuto per il servizio di fognatura, collettamento e depurazione degli scarichi di acque reflue industriali, di prima pioggia o di dilavamento delle aree esterne.
• Accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico ai fini tariffari e/o per
evitare danni e disfunzioni alla rete fognaria e all’impianto di depurazione.
• Invia al soggetto competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico in fognatura gli esiti dei controlli effettuati sugli scarichi produttivi.
• Fornisce eventuali osservazioni sugli agglomerati, così come individuati dall’Ufficio d’Ambito e collabora all’aggiornamento costante della loro perimetrazione e del carico in essi generato.
I Comuni, fatte salve modifiche apportate da subentrate disposizioni di legge, hanno le seguenti competenze:
• Forniscono osservazioni sugli agglomerati, così come individuati dall’Ufficio d’Ambito, sugli insediamenti isolati e collaborano all’aggiornamento costante delle loro aree.
• Recepiscono il presente regolamento e si obbligano ad osservarlo ed a farlo osservare dai propri uffici e da chiunque sia tenuto alla sua applicazione.
• Provvedono a recepire nei propri strumenti urbanistici le disposizioni del presente regolamento.
• Convocano apposite conferenze dei servizi per la valutazione dell’attuazione di piani o programmi urbanistici (piani di lottizzazione, piani integrati di intervento,..) che abbiano ripercussioni sulle infrastrutture idriche esistenti e future.
• Realizzano indirettamente, tramite operatore privato e a scomputo degli oneri, le opere di urbanizzazione primaria di fognatura relative alle nuove zone di espansione residenziale, commerciale, artigianale e industriale.
• Emettono le ordinanze di allaccio alla fognatura, in attuazione di quanto previsto dal presente regolamento.
• Attivano i procedimenti di competenza in materia di scarichi di acque reflue in pubblica fognatura per il tramite dello Sportello Unico Attività Produttive (di seguito SUAP).
L’Ufficio d’Ambito, fatte salve modifiche apportate da subentrate disposizioni di legge, ha le seguenti competenze:
• Pianifica la realizzazione di nuove reti di pubblica fognatura, l’adeguamento di quelle esistenti e il potenziamento degli impianti di depurazione, verificando e aggiornando le previsioni contenute nel Piano d’Ambito, nelle modalità previste dalla Convenzione.
• In funzione della normativa vigente relativa all’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di dilavamento in pubblica fognatura, rilascia i provvedimenti e/o esprime i pareri di competenza, cura l’istruttoria e rilascia la dichiarazione di assimilabilità alle
acque reflue domestiche degli scarichi originati dalle attività produttive, di cui alla normativa nazionale e regionale.
• Adotta provvedimenti amministrativi di diffida o altri provvedimenti eventualmente di competenza.
• Effettua e programma i controlli ed applica le sanzioni amministrative nei casi previsti dalla normativa vigente sugli scarichi in fognatura.
ART. 9. Normativa di riferimento.
Il Gestore, l’Ufficio d’Ambito e i Comuni, nella programmazione e realizzazione delle opere di rispettiva competenza, sono tenuti al rispetto della vigente normativa europea, nazionale e regionale, nonché delle previsioni contenute nel Piano d’Ambito della provincia di Como, nel Programma di Tutela ed Uso delle Acque e nel Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po vigenti.
TITOLO II - Criteri generali per la progettazione e realizzazione delle fognature pubbliche e delle reti di collettamento.
ART. 10. Generalità e criteri di progettazione.
Le pubbliche fognature devono essere allacciate alla rete di collettamento per il successivo trattamento presso gli impianti di depurazione, secondo le modalità del presente Titolo.
Nel caso di fognatura mista, prima di ogni immissione nel collettore, devono essere realizzati idonei manufatti di sfioro o scaricatori di piena dimensionati e autorizzati secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
La realizzazione delle nuove reti fognarie nonché gli adeguamenti delle reti esistenti devono rispettare le disposizioni previste nell’Appendice G alla D.G.R. 29 marzo 2006 n. VIII/22441 e nel vigente Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n. 3 e s.m.i. .
E’ fatto obbligo al Gestore di osservare inoltre le “Direttive in ordine alla programmazione e progettazione dei sistemi di fognatura” contenute nelle Norme Tecniche di attuazione allegate al Programma di Tutela ed Uso delle Acque predisposto dalla Regione Lombardia.
Salvo particolari e motivate esigenze, l’allacciamento al collettore deve avvenire in corrispondenza di una delle camerette d’ispezione esistenti e comunque nel rispetto delle disposizioni tecniche emanate dal Gestore.
Il Gestore, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni dell’Amministrazione Provinciale e con comunicazione scritta al Sindaco, all’ARPA, all’Ufficio d’Ambito territorialmente competenti, e concordando tempi e modalità con l’Amministrazione Comunale e gli altri Enti interessati, potrà limitare o sospendere temporaneamente le immissioni nella fognatura pubblica e/o in un collettore, quando sia necessario per ragioni tecniche legate alla manutenzione delle reti stesse o dell’impianto di depurazione e/o per cause di forza maggiore, senza che ciò comporti indennizzi, risarcimenti o altro.
ART. 11. Regolamentazione delle acque di prima pioggia da superfici pubbliche e della portata in tempo di pioggia.
Nella rete di collettamento è ammessa, previa verifica idraulica delle condotte e dei manufatti presenti sulla rete da parte del Gestore, l’immissione di acque meteoriche di prima pioggia provenienti dal dilavamento di superfici pubbliche, qualora particolari circostanze ne consiglino il trattamento ovvero nei casi e secondo le modalità previste all’art. 15 comma 3 e all’art. 16 del Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 3, anziché la dispersione nel suolo, negli strati superficiali del sottosuolo o, ancora in corpo d’acqua superficiale.
I sistemi di separazione e rilancio in fognatura nera delle acque di pioggia dovranno essere realizzati nel rispetto delle disposizioni previste nell’Appendice G alla D.G.R. 29 marzo 2006 n. VIII/2244 e nel vigente Regolamento Regionale 24 marzo 2006, n°3 e s.m.i..
ART. 12. Ampliamento e potenziamento della rete di fognatura.
Ai sensi dell’art. 157 del d.lgs. n. 152/2006, gli enti locali hanno facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del SII in attuazione delle proprie previsioni urbanistiche, previo parere di compatibilità con il piano d'ambito, reso dall'Ufficio d'Ambito, e di compatibilità con le reti del SII già esistenti, reso dal Gestore, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione, così come stabilito dalla Convenzione di affidamento.
Il Comune ha l’obbligo di richiedere un parere preventivo all’Ufficio d’Ambito e al Gestore ogni qualvolta siano introdotte modifiche alla perimetrazione di un agglomerato, mediante apposita istanza laddove si attui lo strumento urbanistico o ne siano introdotte varianti. In questo caso il parere preventivo deve essere richiesto all’inizio dell’iter procedurale ed in tutte le fasi successive
1 Approvazione del Programma di Tutela e Uso delle Acque – Appendice G (DIRETTIVE IN ORDINE ALLA PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DEI SISTEMI DI FOGNATURA).
che comportino delle variazioni in aumento degli abitanti serviti (ad es. in recepimento di osservazioni).
Nell’ambito di interventi edilizi avviati in attuazione degli strumenti urbanistici comunali, per la costruzione dei manufatti acquedottistici e fognari eventualmente realizzati dal privato a scomputo degli oneri di urbanizzazione o in osservanza di apposita convenzione o norme comunali, bisogna fare riferimento alle procedure previste nel presente Regolamento, per le parti che vanno a normare la progettazione, il controllo in fase di realizzazione, collaudo e presa in carico delle reti da parte del Gestore.
TITOLO III - Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate.
ART. 13. Classificazione.
Sono considerate acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale, da servizi e da ogni altro insediamento purché derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche, comunque definite dalla normativa vigente.
Ai fini della disciplina degli scarichi in fognatura di cui al presente regolamento, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue elencate all’art. 101, comma 7, del d.lgs. n.152/06 s.m.i., quelle indicate dalla specifica normativa regionale e quelle eventualmente individuate dall’Ufficio d’Ambito.
ART. 14. Ammissione allo scarico.
Ai sensi dell’art. 107, comma 2, del d.lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi in pubblica fognatura e nelle reti di collettamento di acque reflue domestiche e assimilate sono sempre ammessi, purché osservino le norme contenute nel presente regolamento.
ART. 15. Obblighi di allacciamento e deroghe a tale obbligo.
Ai sensi della normativa regionale vigente, nelle parti di agglomerato servite dalle reti di pubblica fognatura, gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate devono essere allacciati alle reti stesse.
Le norme che disciplinano gli scarichi di acque reflue domestiche con recapito diverso dalla fognatura sono stabilite nel d.lgs. 152/06 e s.m.i. e nella normativa regionale vigente.
Con l’aggiornamento delle suddette zone, effettuato ad ogni ampliamento della rete fognaria, il Comune valuta e stabilisce i tempi per l’esecuzione o l’adeguamento degli allacciamenti riguardanti gli scarichi esistenti. Superati i tempi stabiliti, il Comune diffiderà i titolari degli insediamenti interessati, mediante specifica ordinanza da inviare per conoscenza anche all’Ufficio d’Ambito e al Gestore, affinché provvedano all’allaccio.
Laddove, all’interno di un agglomerato, la realizzazione di un sistema di collettamento non sia giustificata o perché non presenterebbe vantaggi dal punto di vista ambientale o perché comporterebbe costi eccessivi, l’utente dovrà avvalersi di sistemi individuali o di altri sistemi adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale garantito dalle acque reflue urbane convogliate al sistema di collettamento dell’agglomerato in cui l’insediamento ricade.
Tale situazione dovrà essere obbligatoriamente comunicata e condivisa con l’Ufficio d’Ambito per le valutazioni di competenza. I requisiti per la progettazione, la costruzione e la manutenzione di tali sistemi devono assicurare quanto stabilito dal punto 7 - Allegato A - della DGR 12.12.2013 - n. X- 1086 e s.m.i.
Tale sistema può essere usato solo dopo una valutazione caso per caso e giustificato da assenza di beneficio ambientale nell’avere un sistema di collettamento o se il sistema di collettamento implicherebbe un costo eccessivo, supportando la decisione con un’apposita analisi costi benefici da predisporre sulla base di appositi criteri definiti dal Gestore e approvati dall’Ufficio d’Ambito, previa la verifica dell’autorizzabilità dello scarico in ambiente da parte dell’Ente competente.
Qualora un insediamento ricada in una porzione di agglomerato temporaneamente sprovvista del servizio di pubblica fognatura e sia già provvisto di un trattamento appropriato conforme alle disposizioni nazionali e regionali, l’Ente competente rilascerà l’eventuale autorizzazione allo scarico in ambiente delle acque reflue depurate, prescrivendo l’allacciamento e dismissione del presidio depurativo quando l’area verrà servita dalla fognatura.
ART. 16. Attivazione degli scarichi.
Per le acque reflue domestiche l’autorizzazione allo scarico è sostituita dal permesso di
allacciamento alla pubblica fognatura o al collettore.
Per gli scarichi assimilabili dovrà essere attivata la procedura prevista dalla normativa vigente.
Lo scarico può essere attivato solo successivamente al rilascio del permesso di allacciamento.
ART. 17. Modalità di richiesta del permesso di allacciamento.
La domanda di allacciamento, redatta su appositi modelli predisposti dal Gestore, deve essere presentata al Gestore dal titolare dello scarico delle acque reflue domestiche o assimilate.
Per quanto riguarda gli insediamenti produttivi con scarico di acque reflue assimilate a quelle domestiche, la domanda di allacciamento va effettuata secondo le modalità descritte nell’art. 28 del presente regolamento. Il Gestore si potrà successivamente avvalere della facoltà di effettuare controlli per comprovare l’effettiva assimilabilità dello scarico.
Gli allacciamenti devono essere realizzati unicamente alla pubblica fognatura. Solo in casi particolari e motivati da valide ragioni tecniche, economiche e giuridiche, qualora ricorrano circostanze che non consentono il recapito di scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura, il Gestore può concedere il permesso di allacciamento direttamente al collettore intercomunale. L’allacciamento dovrà di norma avvenire in una cameretta esistente o dovrà essere realizzata apposita cameretta nel punto di allacciamento ad opera del Gestore e a spese del richiedente.
La domanda di allacciamento deve essere corredata dalla documentazione tecnica che, salvo successive modifiche, avrà il seguente contenuto minimo:
• estratto mappa cartografico (CTR o ortofoto) e di PGT, in scala adeguata con evidenziata l’ubicazione dell’insediamento e delle aree di salvaguardia come definite dall’art. 94 del D.lgs. n. 152/2006, (da presentare in formato consono, con indicazione delle strade e delle vie comunali).
• indicazione dell’agglomerato in cui è compreso l’intervento, con l’indicazione del numero di Abitanti Equivalenti che, grazie all’allaccio, vengono collegati alla pubblica fognatura.
• planimetria dell’insediamento in scala opportuna (scala 1:100 / 1:500 / 1:1000), con indicati:
− la rete di approvvigionamento idrico in colore nero, con indicazione dei diametri e dei materiali relativi alle tubazioni;
− la rete di scarico delle acque reflue domestiche in colore verde, con indicazione dei diametri, dei materiali relativi alle tubazioni e dei versi del flusso;
− la rete di smaltimento delle acque meteoriche in colore azzurro, con indicazione dei diametri, dei materiali relativi alle tubazioni e dei versi del flusso;
− la posizione degli eventuali pozzi dispersori delle acque meteoriche, con indicazione della dimensione;
− la posizione di tutti i manufatti fognari eventualmente presenti (fosse settiche,
vasche Imhoff, pozzetti d’ispezione, ecc. con indicazione delle dimensioni);
− la posizione del pozzetto sifonato di ispezione, posto al limite della proprietà privata;
− il punto di immissione in pubblica fognatura/collettore, precisando se trattasi di rete fognaria mista o separata e se l’allacciamento avviene in cameretta esistente;
− il calcolo della superficie fondiaria del lotto e della superficie impermeabile dell’area di intervento (tetti, corselli, viali d’accesso, parcheggi, etc.), con dimostrazione analitica;
− le quote altimetriche essenziali del piano campagna e di quello stradale, del tubo da allacciare e del piano di scorrimento della fognatura/collettore;
− indicazione della destinazione d’uso dei locali interni e delle aree esterne;
• particolare quotato, delle opere di innesto nella cameretta di allacciamento (scala 1:20 min.), con indicazione del diametro e del tipo di materiale del tubo di scarico e della sua quota rispetto al piano di scorrimento della fognatura/collettore ed al piano di calpestio;
• copia del Permesso a Costruire o di analogo documento comprovante la regolarità dell’intervento edilizio che origina lo scarico, oppure copia della richiesta inoltrata, nonché indicazione dei dati catastali relativi all’insediamento;
• estremi del contratto di somministrazione di acqua potabile o copia dell’ultima bolletta ricevuta, se disponibili.
La domanda e tutti gli elaborati, da presentare su supporto informatico, dovranno essere firmati dal proprietario dell’insediamento; gli elaborati grafici dovranno essere firmati da un tecnico abilitato all’esercizio della libera professione.
ART. 18. Rilascio del permesso di allacciamento.
Salvo il caso di motivato diniego o la necessità di acquisire integrazioni della documentazione presentata, il permesso di allacciamento alla fognatura o al collettore viene rilasciato dal Gestore nei tempi previsti dalla Carta dei Servizi.
Il permesso di allacciamento è rilasciato qualora le opere relative all’impianto privato di fognatura
e al condotto di allacciamento siano conformi alle disposizioni del presente regolamento.
In ogni caso, il permesso di allacciamento decade in mancanza del Permesso a Costruire o di
analogo documento comprovante la regolarità dell’intervento edilizio che origina lo scarico.
Prima del rilascio del permesso di allacciamento, il richiedente dovrà versare al Gestore, un contributo “una tantum” per le spese tecnico-amministrative sostenute per la pratica e per l’eventuale realizzazione dell’allacciamento, come quantificato nell’apposito elenco prezzi.
ART. 19. Visite tecniche / verifica delle opere.
Il Gestore ha la facoltà di effettuare i controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro corrispondenza agli elaborati di progetto approvati, segnalando all’Utente e/o al Direttore dei Lavori l’eventuale necessità di adeguamento.
Eventuali variazioni agli elaborati di progetto approvati con il permesso devono essere nuovamente autorizzate dal Gestore, previa richiesta scritta dell’Utente.
Il soggetto Gestore ha facoltà di effettuare successivi controlli, al fine di verificare l’effettiva
conformità delle opere a quanto dichiarato.
Nel caso di comprovate e gravi irregolarità può essere sospeso o annullato il permesso di allacciamento.
ART. 20. Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese.
L’esecuzione delle opere di allacciamento, consistenti in: perforazione della cameretta o della tubazione, eventuale realizzazione di cameretta ove richiesta e non esistente nonché dell’ultimo tratto di tubazione di collegamento ricadente su suolo ad uso pubblico, verrà effettuata dal Gestore del SII. Il contributo che deve versare l’utente viene stabilito in funzione delle caratteristiche dell’allacciamento stesso previsto nell’elenco prezzi.
Deve essere comunicata al Gestore, con anticipo di almeno 15 giorni, la richiesta di completamento dell’allacciamento da parte del Gestore stesso, ove non diversamente specificato nella Carta dei Servizi.
Restano a carico del richiedente tutte le opere a monte del punto del tratto di collegamento sopra indicato.
L’allacciamento al collettore intercomunale deve avvenire esclusivamente in corrispondenza di una cameretta di ispezione. Il Gestore potrà rilasciare speciali deroghe a tale prescrizione, per comprovate difficoltà tecniche o per ragioni economiche a raggiungere la cameretta più
prossima, purché sia garantita ugualmente l’ispezionabilità dell’allacciamento, mediante soluzioni
tecniche prescritte dal Gestore.
Le opere a monte del punto di allacciamento degli scarichi sono eseguite da un’impresa scelta dal richiedente l’allaccio, il quale può decidere di far effettuare i lavori al Gestore stesso. In tal caso, le spese di allacciamento verranno preventivamente calcolate e liquidate al Gestore dal richiedente il permesso, sulla base delle indicazioni contenute nel regolamento. Durante la realizzazione dei lavori deve essere garantita la possibilità di accesso e ispezione ai manufatti a tecnici del Gestore o a personale da esso preposto all’attività di verifica.
Nel caso di danni arrecati alle infrastrutture fognarie dall’impresa scelta dal titolare dell’allaccio, il ripristino della corretta funzionalità della fognatura sarà effettuato dal Gestore, con spese interamente a carico del richiedente l’allaccio.
Per l’esecuzione delle opere di allacciamento alle pubbliche fognature si rimanda alle disposizioni
contenute nei Titoli V e VI del presente regolamento.
ART. 21. Fosse settiche, vasche Imhoff o manufatti simili.
Laddove la normativa vigente lo prescriva, sussiste l’obbligo, per i nuovi scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate recapitanti in fognatura mista, dell’installazione di fosse settiche, vasche Imhoff o manufatti simili a monte dell’immissione in fognatura.
È facoltà del Gestore derogare a quanto suddetto al fine di garantire l’ottimale funzionamento degli impianti o qualora venga comprovata l’impossibilità tecnica della posa di tali manufatti. La messa in opera di tali presidi depurativi è obbligatoria anche per gli insediamenti che richiedono il permesso di allacciamento in sede di ristrutturazione e ampliamento.
È ammessa l’immissione di acque reflue domestiche senza chiarificazione quando lo scarico avviene direttamente nel collettore, ovvero nelle condotte adibite al convogliamento delle acque nere, qualora la rete sia di tipo separato fino al conferimento all’impianto di depurazione; resta fermo l’obbligo di acquisizione del permesso di allacciamento rilasciato dal Gestore. Nei casi di tratti di rete separata che più a valle si innestano su reti miste, permane l’obbligo di installazione dei sistemi di chiarificazione, fatte salve specifiche valutazioni del Gestore e previo parere favorevole della Provincia, in ordine alla compatibilità del ricettore finale degli scarichi relativi ai tratti di rete mista.
È altresì facoltà del Gestore prescrivere l’installazione dei manufatti di cui sopra laddove lo stesso
individui particolari problematiche di esercizio.
ART. 22. Scarichi delle acque meteoriche dagli insediamenti residenziali.
Laddove la normativa vigente lo prescriva, le acque meteoriche di dilavamento dei tetti e delle superfici impermeabilizzate degli insediamenti residenziali non soggette ad essere contaminate devono essere, di norma, disperse in loco, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, mediante manufatti dispersori opportunamente dimensionati e, in via subordinata, in corpo idrico superficiale. In ultima analisi, nel caso in cui l’insediamento sia situato in zona servita da fognatura pubblica di tipo separato, e per comprovate difficoltà alla dispersione nei modi sopra menzionati, le acque meteoriche possono essere convogliate nelle condotte adibite al convogliamento delle acque bianche, compatibilmente con i limiti stabiliti dal Regolamento Regionale 23 novembre 2017 n°7 e successive modifiche ed integrazioni (invarianza idraulica ed idrologica).
In deroga a quanto sopra, per comprovate esigenze tecniche, qualora la fognatura sia di tipo misto, le acque meteoriche potranno essere scaricate nella rete stessa, previa specifica autorizzazione del Gestore.
Compatibilmente con gli strumenti urbanistici vigenti, la portata meteorica ammessa in fognatura dovrà essere limitata, anche con l’adozione di vasche volano, al fine di realizzare la laminazione di eventuali piene. Per realizzare ciò la portata ammessa in fognatura dovrà avere un valore tale da preservare la corretta funzionalità della fognatura stessa e, in ogni caso, contenuto entro il limite stabilito dal Regolamento Regionale 23 novembre 2017 n°7 e successive modifiche ed integrazioni, comunque fatte salve eventuali prescrizioni del Gestore.
ART. 23. Smaltimento delle acque meteoriche derivanti da insediamenti residenziali ricadenti nelle aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili collegate ad acquedotti pubblici.
Sussiste l’obbligo di smaltimento in fognatura delle acque meteoriche derivanti dal dilavamento di piazzali e strade degli insediamenti residenziali ubicati nelle zone di rispetto dei pozzi per l’approvvigionamento idrico, ai sensi dell’art. 94, comma 4 lettere d), del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i..
Nei casi sopra detti, si potrà autorizzare anche lo scarico delle acque meteoriche in pubblica fognatura, secondo i criteri descritti al precedente art. 22.
Secondo quanto disposto dalla DGR n. 7/12693 del 10.04.2003, nella zona di rispetto di una captazione da acquifero non protetto è in generale opportuno evitare la dispersione delle acque meteoriche, anche provenienti da tetti, nel sottosuolo. Si precisa che, ai sensi dell’art. 94 del D.lgs.
n. 152/2006 e della normativa regionale vigente, all’interno delle aree di salvaguardia delle captazioni idropotabili è possibile recapitare in ambiente le sole acque meteoriche non contaminate drenate dalle coperture. La loro dispersione non dovrà però avvenire con pozzi perdenti.
In presenza di specifiche determinazioni da parte delle Aziende Sanitarie Locali o dell’ARPA, potrà essere imposto, a singoli insediamenti, l’obbligo di smaltimento in fognatura o nel collettore di tutte le acque meteoriche. In questo caso, in funzione delle caratteristiche tecnologiche delle fognature di valle, il Gestore potrà imporre limiti di portata.
ART. 24. Manufatti e criteri di controllo.
È obbligatorio, per tutti gli scarichi di acque reflue domestiche, l’installazione di un pozzetto sifonato di controllo, da posizionare a monte dell’allacciamento in pubblica fognatura o del collettore e a valle di tutte le immissioni relative all’insediamento interessato.
Tale pozzetto deve essere:
• posto sul limite interno della proprietà privata;
• realizzato in conformità degli appositi allegati tecnici predisposti dal Gestore e comunque deve avere dimensioni minime tali da consentire l’agevole accesso alla tubazione;
• essere dotato di un chiusino facilmente asportabile;
• essere idoneo a contenere, opportunamente protette e non suscettibili di manomissioni, le apparecchiature di misurazione eventualmente prescritte in sede di autorizzazione. Tali apparecchiature dovranno essere mantenute in perfetto stato di cura a spese del titolare dello scarico.
Il Gestore del SII non risponde di allagamenti dovuti ad eventuali rigurgiti della fognatura a valle, per tale motivo dovrà essere valutata la possibilità di installare idonea valvola di non ritorno sulla rete privata.
Ai sensi dell’art. 101, comma 4, del d.lgs. n.152/06 e s.m.i. il Gestore è autorizzato ad effettuare in qualunque momento tutte le ispezioni ed i prelievi ritenuti necessari al fine di accertare le condizioni che determinano lo scarico.
TITOLO IV - Disciplina degli scarichi di acque reflue industriali, di prima pioggia e di lavaggio aree esterne.
ART. 25. Campo di applicazione.
Le disposizioni del presente Titolo si applicano agli insediamenti con scarichi di acque reflue industriali ricadenti nelle zone servite da pubbliche fognature e recapitanti nelle medesime.
Le disposizioni della presente sezione si applicano, inoltre, agli insediamenti produttivi in genere, per quanto concerne le modalità di smaltimento delle acque meteoriche.
ART. 26. Scarico in pubblica fognatura/rete di collettamento e limiti
d’accettabilità.
Le acque reflue industriali che vengono scaricate in fognatura, devono essere conformi ai limiti di accettabilità stabiliti dalla normativa vigente, ai sensi dell’Art. 107 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i. e delle norme regionali.
Si rimanda all’allegato per i valori limite di accettabilità adottati dai singoli impianti di depurazione.
Su motivata richiesta del titolare dello scarico industriale potranno essere autorizzate deroghe temporanee, per le immissioni in pubblica fognatura. Tali deroghe potranno essere prese in considerazione solo se l’impianto di depurazione centralizzato è in grado di garantire il rispetto dei limiti allo scarico finale, definiti per tali parametri anche alla luce delle autorizzazioni allo scarico in ambiente rilasciate dall’Autorità competente.
Qualora si riscontrasse o si prevedesse che l’impianto centralizzato di depurazione, in relazione al mutamento o all’ampliamento delle situazioni di scarico senza che sia stato predisposto e messo in atto un corrispondente adeguamento della sua potenzialità, non fosse più in grado di rispettare le prescrizioni autorizzative, nell’esercizio delle proprie esclusive competenze, il Gestore del SII può richiedere all’Autorità competente la modifica dei limiti di accettabilità e/o delle modalità di scarico giornaliero delle acque reflue industriali.
Le modifiche, la cui entità dovrà comunque essere tale da non determinare limiti di accettabilità più restrittivi di quelli del D.lgs 152/06, possono essere articolate per categorie produttive e/o per consistenza degli scarichi.
A far tempo dalla data di esecutività del provvedimento di cui al precedente comma, gli scarichi delle acque industriali devono adeguarsi ai nuovi limiti di accettabilità nei seguenti tempi:
a) se nuovi, sin dall’attivazione;
b) se in atto, entro tre anni o comunque entro un tempo congruo, qualora non vi sia pericolo per
l’ambiente.
Le autorizzazioni allo scarico riguardanti gli insediamenti produttivi interessati dal provvedimento di modifica dei limiti di accettabilità e/o delle modalità di scarico giornaliero devono essere aggiornate entro 120gg (centoventi giorni) dalla data della sua esecutività.
Le acque reflue che non hanno subìto alterazioni in conseguenza del loro utilizzo nei cicli produttivi devono in via prioritaria essere riciclate. Qualora tale soluzione non sia praticabile per cause tecniche, esse devono essere recapitate nelle acque superficiali, ovvero scaricate in fognatura, previa acquisizione dell’autorizzazione allo scarico da parte degli Enti competenti, fermo restando il rispetto dei limiti di accettabilità previsti per gli scarichi nei corpi ricettori finali.
Gli scarichi di origine domestica (bagni, cucine, mense, ecc) derivanti da insediamenti industriali e/o produttivi devono attenersi alle prescrizioni del Titolo III del presente regolamento.
ART. 27. Autorizzazione e attivazione dello scarico.
Gli scarichi di acque reflue industriali devono sempre essere preventivamente autorizzati, ai sensi
dell’art. 124, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i..
Gli scarichi sono autorizzati con i limiti di accettabilità dei singoli impianti, salvo quanto previsto dal precedente articolo e compatibilmente al sistema di fognatura esistente.
Gli scarichi possono essere attivati esclusivamente dopo la verifica della regolarità dell’allacciamento preventivamente autorizzato ed a seguito del rilascio dell’autorizzazione nonché del permesso di allacciamento.
Prima dell’eventuale richiesta dell’autorizzazione allo scarico in fognatura e del permesso di allaccio, l’utente può richiedere un parere preliminare all’autorità competente in merito all’esecuzione di nuove opere funzionali allo scarico in fognatura o in collettore.
ART. 28. Modalità di richiesta del permesso di allacciamento.
La domanda di allacciamento, redatta su apposito modello predisposto dal Gestore, deve essere presentata al Gestore stesso dal proprietario dell’immobile o dal titolare dell’attività da cui si origina lo scarico di acque reflue. Di tale domanda deve essere inviata copia digitale anche all’Ufficio d’Ambito.
La domanda di allacciamento deve essere corredata dalla documentazione tecnica specificata
nell’apposita modulistica, predisposta dal Gestore e approvata dall’Ufficio d’Ambito.
La domanda e tutti gli elaborati, da presentare su supporto informatico, dovranno essere firmati dal proprietario dell’insediamento; gli elaborati grafici dovranno essere firmati da un tecnico abilitato all’esercizio della libera professione.
La domanda di allacciamento deve essere corredata dalla seguente documentazione tecnica che, salvo successive modifiche, avrà il seguente contenuto minimo:
• estratto mappa cartografico (CTR o ortofoto) e di PGT, in scala adeguata con evidenziata l’ubicazione dell’insediamento e delle aree di salvaguardia come definite dall’art. 94 del D.lgs. n. 152/2006, (da presentare in formato consono, con indicazione delle strade e delle vie comunali).
• indicazione dell’agglomerato in cui è compreso l’intervento, con l’indicazione del numero di Abitanti Equivalenti che, grazie all’allaccio, vengono collegati alla pubblica fognatura.
• planimetria dell’insediamento in scala opportuna (scala 1:100 / 1:500 / 1:1000), con
indicati:
− la rete di approvvigionamento idrico in colore nero, con indicazione dei diametri e dei materiali relativi alle tubazioni;
− la rete di scarico delle acque reflue domestiche in colore verde, con indicazione dei diametri, dei materiali relativi alle tubazioni e dei versi del flusso;
− la rete di smaltimento delle acque meteoriche in colore azzurro, con indicazione dei diametri, dei materiali relativi alle tubazioni e dei versi del flusso;
− la rete di scarico delle acque produttive in colore rosso, con indicazione dei diametri, dei materiali relativi alle tubazioni e dei versi del flusso;
− la posizione del pozzetto di campionamento delle sole acque reflue industriali;
− la posizione degli eventuali pozzi dispersori delle acque meteoriche, con indicazione della dimensione;
− la posizione di tutti i manufatti fognari eventualmente presenti (fosse settiche, vasche Imhoff, pozzetti d’ispezione, ecc. con indicazione delle dimensioni);
− la posizione del pozzetto sifonato di ispezione, posto al limite della proprietà privata;
− il punto di immissione in pubblica fognatura/collettore, precisando se trattasi di rete fognaria mista o separata e se l’allacciamento avviene in cameretta esistente;
− il calcolo della superficie fondiaria del lotto e della superficie impermeabile dell’area di intervento (tetti, corselli, viali d’accesso, parcheggi, etc.), con dimostrazione analitica;
− le quote altimetriche essenziali del piano campagna e di quello stradale, del tubo da allacciare e del piano di scorrimento della fognatura/collettore;
− indicazione della destinazione d’uso dei locali interni e delle aree esterne;
• particolare quotato, delle opere di innesto nella cameretta di allacciamento (scala 1:20 min.), con indicazione del diametro e del tipo di materiale del tubo di scarico e della sua quota rispetto al piano di scorrimento della fognatura/collettore ed al piano di calpestio;
• copia del Permesso a Costruire o di analogo documento comprovante la regolarità dell’intervento edilizio che origina lo scarico, oppure copia della richiesta inoltrata, nonché indicazione dei dati catastali relativi all’insediamento;
• estremi del contratto di somministrazione di acqua potabile o copia dell’ultima bolletta
ricevuta, se disponibili.
La domanda e tutti gli elaborati, da presentare su supporto informatico, dovranno essere firmati dal proprietario dell’insediamento; gli elaborati grafici dovranno essere firmati da un tecnico abilitato all’esercizio della libera professione.
Per ciò che concerne la copia che deve essere inviata all’Ufficio d’Ambito per conoscenza, sarà sufficiente che venga firmata la nota di trasmissione dal proprietario dell’insediamento e dal tecnico che assume la carica di Direttore dei Lavori.
ART. 29. Rilascio del permesso di allacciamento.
Salvo il caso di motivato diniego, o la necessità di acquisire integrazioni della documentazione presentata, il permesso di allacciamento alla fognatura o al collettore è rilasciato entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza dal Gestore, ove non diversamente specificato nella Carta dei Servizi.
Il permesso di allacciamento è rilasciato qualora le opere relative all’impianto privato di fognatura
e al condotto di allacciamento siano conformi alle disposizioni del presente regolamento.
In ogni caso, il permesso di allacciamento decade in mancanza del Permesso a Costruire o di
analogo documento comprovante la regolarità dell’intervento edilizio che origina lo scarico.
Per il ritiro del permesso, il richiedente dovrà versare al Gestore un contributo “una tantum” per le spese tecnico-amministrative sostenute per la pratica e per la eventuale realizzazione dell’allacciamento.
Detto contributo sarà calcolato in base alle tariffe adottate dal Gestore nell’esercizio autonomo delle proprie competenze gestionali e comunque in conformità a quanto previsto dall’Autorità competente.
Il Gestore invia al Comune competente per territorio e, per conoscenza, all’Ufficio d’Ambito una copia su supporto informatico del permesso rilasciato.
ART. 30. Visite tecniche/verifica delle opere.
Il Gestore ha la facoltà di effettuare i controlli sulla regolare esecuzione delle opere e sulla loro corrispondenza agli elaborati di progetto approvati, segnalando all’Utente, o a chi di competenza, l’eventuale necessità di adeguamento.
Nel caso di comprovate e gravi irregolarità può essere sospeso o annullato il permesso per le opere di allacciamento.
Eventuali variazioni agli elaborati di progetto approvati con il permesso dovranno essere nuovamente autorizzate dal Gestore, previa richiesta scritta del titolare dello scarico industriale.
Il Gestore ha facoltà di effettuare successivi controlli, al fine di verificare l’effettiva conformità delle
opere di allacciamento e dello scarico a quanto dichiarato.
ART. 31. Esecuzione delle opere di allacciamento e relative spese.
In merito all’esecuzione delle opere di allacciamento e dei relativi oneri si rimanda a quanto già
specificato per gli scarichi domestici nel Titolo III, art. 20.
ART. 32. Modalità per la richiesta dell’autorizzazione allo scarico.
La domanda di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali o di acque di prima pioggia e di lavaggio soggette alla normativa regionale deve essere presentata su apposita modulistica, predisposta allo scopo dal soggetto competente, in piena attuazione della normativa nazionale e regionale vigente.
ART. 33. Rilascio dell’autorizzazione allo scarico.
L’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali, di acque di prima pioggia e di lavaggio soggette alla normativa regionale è rilasciata dal soggetto competente, individuato dalla normativa nazionale e regionale vigente, al titolare dello scarico.
Il titolare dello scarico è tenuto a mantenere presso lo stabilimento/attività produttiva l’autorizzazione allo scarico e tutta la documentazione ad essa allegata e metterla a disposizione degli organi preposti al controllo e al Gestore, quando richiesto.
ART. 34. Deposito cauzionale.
Il titolare dell’insediamento a cui è stata rilasciata apposita autorizzazione allo scarico è tenuto al versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, a garanzia dell’osservanza delle disposizioni del presente regolamento e di quelle contenute nell’autorizzazione stessa, come quantificato nell’apposito documento proposto dal Gestore e approvato dall’Ufficio d’Ambito.
ART. 35. Smaltimento delle acque meteoriche e obbligo di separazione delle acque di prima pioggia.
Gli insediamenti industriali e produttivi individuati dalla normativa regionale (compresi quelli con scarichi di sole acque reflue domestiche o assimilabili) nei quali è obbligatoria la separazione delle acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento delle superfici adibite a piazzali e strade, potranno scaricare tali acque, unitamente alle acque di lavaggio delle medesime superfici, nella rete fognaria, fermo restando il rispetto dei limiti di accettabilità previsti per lo scarico e la verifica della capacità idraulica della rete fognaria e dell’impianto di depurazione.
Lo scarico in fognatura delle acque sopra descritte dovrà essere autorizzato dall’Autorità
competente.
Il sistema di separazione e pretrattamento delle acque di prima pioggia dovrà essere realizzato secondo quanto descritto dagli allegati tecnici predisposti dal Gestore e approvati dall’Ufficio d’Ambito.
Ai sensi della normativa vigente potrà essere richiesto l’esonero dall’obbligo di separazione delle acque di prima pioggia qualora adeguatamente giustificato. In tal caso dovrà essere individuato un diverso recapito dalla pubblica fognatura per tutte le acque meteoriche.
Qualora debbano essere scaricate in pubblica fognatura anche le acque di seconda pioggia il Gestore potrà definire limiti di portata in funzione delle caratteristiche degli impianti a valle.
ART. 36. Precauzioni contro l’inquinamento delle acque meteoriche di
dilavamento.
In tutti gli edifici e insediamenti devono essere adottate tutte le misure e gli accorgimenti atti ad evitare l’inquinamento delle acque meteoriche. In particolare sono vietati gli accumuli di materie prime, prodotti, sottoprodotti e rifiuti quando non adeguatamente protetti contro il dilavamento.
ART. 37. Sversamenti accidentali.
Qualora si verifichino eventi accidentali che implichino lo sversamento in fognatura di acque reflue o sostanze in quantità e/o qualità incompatibili con i dettami del presente regolamento e dell’autorizzazione allo scarico vigente, il titolare dello scarico deve adottare le misure necessarie a contenere l’inquinamento prodotto e limitare gli eventuali danni all’impianto centralizzato di depurazione e alla rete di fognatura, dandone immediata comunicazione al Gestore, al Comune competente per territorio, all’ARPA, alla Provincia e all’Ufficio d’Ambito.
ART. 38. Validità dell’autorizzazione allo scarico e rinnovo della stessa.
Per quanto concerne la validità e le modalità di rinnovo dell’autorizzazione allo scarico in fognatura delle acque reflue normate dal presente Titolo, si rimanda alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, anche per quanto riguarda modifiche sostanziali di qualunque natura che influiscano sulla qualità, quantità e modalità dello scarico.
Relativamente al volume scaricato, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione qualora le variazioni di volume scaricato annualmente, valutate sul triennio precedente, siano:
• nel caso di volume scaricato inferiore o uguale a 5.000 m3/anno = ± 30 %
• nel caso di volume scaricato superiori a 5.000 m3/anno = ± 20 % Quanto sopra fatte salvo situazioni che richiedano valutazioni puntuali.
ART. 39. Scarichi di sostanze pericolose.
Si applicano integralmente le norme contenute negli artt. 108, 124 (comma 8), 131 e all’allegato 5 (parte III) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nonché tutte le norme contenute nei regolamenti attuativi emanati in materia dalla Regione Lombardia.
Si considerano presenti sostanze pericolose all’interno dello scarico di acque reflue industriali
qualora si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:
• utilizzate nel ciclo produttivo (ivi compresi tutti gli impianti complementari al ciclo produttivo stesso) e con contatto diretto con le acque di scarico e/o con possibile contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento;
• rilevabili analiticamente nello scarico.
Non sono da considerarsi scarichi con sostanze pericolosi quelli derivanti da eventi accidentali.
ART. 40. Impianti di pretrattamento.
In presenza di reflui industriali non compatibili con i valori limite adottati dall’Ufficio d’Ambito (art.
107 del D.Lgs. 152/06) ammessi per lo scarico in fognatura dovranno essere previsti idonei pretrattamenti, fatte salve eventuali deroghe autorizzate specificatamente e compatibilmente coi limiti di accettabilità degli impianti di depurazione centralizzati.
L’utilizzo degli impianti di pretrattamento deve avvenire in modo tale da assicurare, per qualunque condizione di funzionamento dei cicli tecnologici a cui sono collegati, il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
A richiesta del soggetto interessato, nel caso di pretrattamenti di tipo biologico, il Gestore esprime un parere tecnico sulle modalità di avvio del pretrattamento stesso. Le modalità, i limiti e la durata della suddetta fase di avvio sono inseriti nel provvedimento di autorizzazione allo scarico.
Qualunque interruzione, parziale o totale, del funzionamento degli impianti di pretrattamento, anche per attività di manutenzione, deve essere tempestivamente comunicata al Gestore e al soggetto che ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione.
L’autorità competente, sentito il Gestore, può definire tempi e modalità di scarico, anche in deroga all’obbligo previsto dal secondo e terzo periodo del presente articolo, per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti.
Nel caso di presenza di sostanze pericolose come definite al precedente articolo, l'attività dei relativi cicli tecnologici collegati agli impianti di pretrattamento deve essere sospesa in caso di superamento delle concentrazioni dei limiti allo scarico.
In relazione a specifici disservizi degli impianti di pretrattamento che potrebbero pregiudicare la funzionalità delle fognature e/o dell’impianto centralizzato di depurazione, il Gestore può prescrivere all’utente l’adozione di tutte le necessarie cautele (tra cui anche il fermo dei cicli tecnologici) finalizzate al ripristino della corretta funzionalità dei pretrattamenti.
ART. 41. Controllo degli scarichi di reflui industriali.
Ferma restando la competenza degli organi istituzionali in materia e dell’Ente competente al rilascio dell’autorizzazione allo scarico, il Gestore può in qualunque momento effettuare ispezioni, controlli, verifiche, campionamenti, misure e quanto ritenuto utile, al fine di:
• garantire la corretta gestione delle reti di pubblica fognatura/collettamento e degli impianti centralizzati di depurazione;
• accertare le condizioni di manutenzione e funzionamento degli impianti privati di fognatura;
• accertare le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
• caratterizzare qualitativamente e quantitativamente gli scarichi industriali, anche ai fini tariffari.
Il titolare dello scarico è tenuto a fornire tutte le informazioni richieste, utili a caratterizzare lo
scarico, e deve inoltre consentire l’accesso, all’interno dell’insediamento, al personale del Gestore.
Il personale del Gestore è tenuto alla riservatezza delle informazioni legate ai processi produttivi coperti dal segreto industriale.
Il Gestore segnala periodicamente all’Ufficio d’Ambito le inosservanze al presente regolamento e/o delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione allo scarico che possono incidere sulla corretta funzionalità delle fognature, dei collettori e dell’impianto di depurazione.
Qualora a seguito dei controlli venisse accertato il superamento dei limiti per i parametri di cui alla Tab. 5 dell’allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006, verrà inviata da parte del Gestore tempestiva comunicazione all’Utenza interessata, all’Ufficio d’Ambito, all’Amministrazione Provinciale, all’ARPA competente.
Nel caso in cui il superamento riguardasse invece parametri diversi da quelli di cui alla Tab. 5
dell’allegato 5 del D.Lgs. n. 152/2006 si procederà come segue:
− per superamenti occasionali inferiori al 100% del limite verrà inviata comunicazione alla sola
utenza con richiesta di chiarimenti in merito all’episodio;
− per superamenti superiori al 100% del limite verrà inviata comunicazione all’utenza (con richiesta di chiarimenti in merito all’episodio), all’ Ufficio d’Ambito ed all’Amministrazione Provinciale;
− per superamenti anche inferiori al 100% del limite ma ripetuti per almeno tre volte nel corso dell’anno, verrà inviata comunicazione all’utenza (con richiesta di specifico programma di rientro), all’ Ufficio d’Ambito ed all’Amministrazione Provinciale.
ART. 42. Quantificazione dei volumi prelevati e scaricati.
Tutti gli utenti che recapitano gli scarichi nella pubblica fognatura e che si approvvigionano, in tutto o in parte, da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto (pozzi privati, derivazioni da corpi d’acqua superficiali, recupero di acque meteoriche, ecc.), anche se rientranti nella previsione dell’art. 93 del R.D. n. 1775/1933 (usi domestici di acque sotterranee) sono tenuti, a proprie spese, all'installazione e al buon mantenimento, per il tramite del Gestore, di strumenti di misura della quantità delle acque prelevate. Tali utenti sono tenuti, altresì, ad assicurare il perfetto funzionamento degli strumenti di misurazione, effettuando, periodicamente e a proprie spese, la manutenzione necessaria.
Sono comunque fatte salve le prescrizioni contenute nei provvedimenti dell’Autorità competente
in materia di concessione di derivazione di acque pubbliche.
Nei casi previsti dalla normativa per i quali non sia necessaria la concessione di derivazione
d’acqua (art. 93 del R.D. 1775/1933), devono essere osservate le seguenti disposizioni:
• L’installazione dei contatori deve avvenire a seguito di preventivi accordi con il Gestore, che verifica l'idoneità tecnica dell'impianto e dell'apparecchio proposto e procede poi all'apposizione del sigillo di controllo che non potrà essere manomesso se non previa autorizzazione.
• Prima dell'attivazione degli attingimenti, gli interessati dovranno tassativamente comunicare al Gestore:
− il tipo di contatore installato,
− la marca,
− la matricola,
− il numero di cifre,
− il diametro della tubazione di presa.
• È vietato effettuare derivazioni “by-passando” il misuratore senza la preventiva autorizzazione del Gestore.
In caso di guasto del misuratore, fatte salve le prescrizioni specifiche previste negli eventuali provvedimenti dell’Autorità competente alla concessione di derivazione, gli interessati dovranno darne tempestiva comunicazione al Gestore. Nel periodo di mancata registrazione dei prelievi, sarà conteggiato all'utente il consumo medio riscontrato nei periodi precedenti, o immediatamente successivi o, ancora, stimato in base ai dati disponibili.
Ai fini del computo della tariffa di fognatura e depurazione, il Gestore potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, di quantificare il volume scaricato in maniera diretta tramite un misuratore di portata allo scarico, o in maniera indiretta tramite i misuratori di portata sulle fonti di approvvigionamento o su sezioni intermedie della rete di utilizzo delle stesse.
Il volume scaricato verrà determinato in maniera diretta, ove necessario, per quantitativi superiori a
3.000 m³/anno, salvo l’assenza di misure sulle fonti di approvvigionamento e le casistiche con prescrizione di obbligo all’installazione del sistema di misura. Potranno essere previste deroghe in casi in cui la misura del volume approvvigionato risulti comunque attendibile (ad esempio: misuratore di tipo certificato sulla fonte di approvvigionamento autonomo telecontrollato dal gestore; conta-ore sulle pompe di sollevamento delle vasche di prima pioggia), fatte salve diverse prescrizioni più restrittive determinate dall’ARERA.
Per la determinazione del volume scaricato per le utenze sprovviste di misuratore di portata si potrà provvedere attraverso:
− L’acquisizione dei dati di portata di acqua approvvigionata da acquedotti e/o da pozzi medianti lettura di terzi e/o autolettura;
− La deduzione dei volumi non scaricati in quanto utilizzati nel prodotto e/o evaporati tramite predisposizione di dettagliata relazione tecnica.
Nel caso delle acque di prima pioggia, la quantificazione avverrà mediante sistemi mutuati dai regolamenti regionali (precipitazione pari a 5 mm per l’area della superficie scolante per il numero di eventi meteorici così come definiti dai regolamenti stessi). Il numero degli eventi meteorici sarà desunto con riferimento al pluviometro riconosciuto più prossimo all’area in esame.
Le predisposizioni necessarie per l’installazione del sistema di misura delle portate scaricate, dovranno essere realizzate dall’utente conformemente alle specifiche tecniche individuate dal Gestore (cfr. allegato).
Il sistema di misura è ad uso esclusivo del Gestore, il quale può in ogni momento effettuare operazioni di manutenzione e di controllo. In caso di necessità e su richiesta, il soggetto interessato è tenuto a fornire il personale di supporto per l’effettuazione delle operazioni di manutenzione e di controllo. L'accesso ad ogni singolo componente del sistema di misura deve essere in ogni caso libero.
Il misuratore potrà essere dotato di sistema di lettura da remoto.
Gli oneri di installazione e di gestione della strumentazione saranno coperti dall’utente
direttamente in tariffa.
Per quanto non specificatamente indicato si fa riferimento alle deliberazioni ed alle norme di volta
in volta emanate dall’ARERA o da altro soggetto pro-tempore competente.
ART. 43. Manufatti di controllo ed ispezione per acque reflue industriali e / o di prima pioggia.
La rete di acque reflue industriali deve essere munita di idonea cameretta di controllo e prelievo campioni posizionata a monte dello scarico in pubblica fognatura.
Tale cameretta, non sifonata, deve essere realizzata secondo apposito schema predisposto dal Gestore, deve avere dimensioni interne tali da garantirne l’agevole accesso e l’ispezionabilità oltre alla possibilità di prelievo dei campioni. La cameretta, inoltre, deve essere ubicata sul suolo privato in posizione sempre accessibile ed adibita al controllo delle sole acque reflue industriali senza commistioni con le acque reflue domestiche.
Qualora tale separazione non fosse tecnicamente praticabile, il campionamento verrà effettuato nel pozzetto finale e avrà valore anche ai fini tariffari.
Nel caso di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, poiché gli scarichi di processo devono essere separati dagli scarichi delle acque di raffreddamento e da quelle di prima pioggia, la cameretta di controllo e prelievo deve essere posizionata su ciascuna delle suddette linee senza alcuna commistione tra le diverse tipologie di scarico.
Il Gestore, al fine di agevolare le operazioni di controllo, può prescrivere anche la realizzazione immediatamente a monte della cameretta di controllo, di un apposito alloggiamento attrezzato per l’installazione di un campionatore automatico, fisso o mobile, per il prelievo degli scarichi e il posizionamento di una cameretta per il prelievo campioni all’esterno della recinzione di delimitazione della proprietà privata.
Il Gestore potrà prescrivere l’installazione di un campionatore automatico fisso, auto svuotante e refrigerato, per quantitativi superiori a 23.000 m³/anno. È facoltà del Gestore prescrivere o derogare tale indicazione sulla base delle caratteristiche dello scarico stesso.
Tale campionatore sarà utilizzato dal Gestore per l'esecuzione di campagne di campionamento ed analisi degli scarichi anche per la caratterizzazione ai fini tariffari o ritenute necessarie in particolare per assicurare la corretta funzionalità dell'impianto di depurazione centralizzato.
Le predisposizioni necessarie per l’installazione del sistema di campionamento dovranno essere realizzate dall’utente conformemente alle specifiche tecniche individuate dal Gestore (cfr. allegato).
Il campionatore potrà essere dotato di sistema di controllo da remoto.
Il sistema di campionamento è ad uso esclusivo del Gestore, il quale può in ogni momento effettuare operazioni di manutenzione e di controllo. In caso di necessità e su richiesta, il soggetto interessato è tenuto a fornire il personale di supporto per l’effettuazione delle operazioni di manutenzione e di controllo. L'accesso ad ogni singolo componente del sistema di campionamento deve essere in ogni caso libero.
Gli oneri di installazione e di gestione della strumentazione saranno coperti dall’utente
direttamente in tariffa.
Previa specifica richiesta, il campionatore può essere utilizzato dall’autorità di controllo o per necessità, dal titolare degli scarichi; in tale secondo caso, i campioni prelevati non hanno alcun valore ai fini né della definizione della accettabilità degli scarichi, né della determinazione del corrispettivo per il servizio di fognatura, e depurazione.
I manufatti di ispezione, di cui ai commi precedenti del presente articolo, dovranno essere previsti anche sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento delle superfici scolanti degli insediamenti produttivi. Essi sono soggetti alla disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, contenuta nell’apposito regolamento regionale.
ART. 44. Caratterizzazione qualitativa degli scarichi ai fini tariffari.
Ai fini della caratterizzazione degli scarichi degli insediamenti in cui si svolgono attività industriali, necessaria per la determinazione del corrispettivo per i servizi di fognatura e depurazione si applica la procedura indicata nei commi seguenti.
La caratterizzazione degli scarichi è eseguita a cura del Gestore, secondo le disposizioni di volta in
volta emanate dall’ARERA o da altro soggetto pro-tempore competente
I prelievi sono effettuati per mezzo di un campionatore mobile e/o fisso, proporzionale alla portata e/o al tempo ovvero secondo un prelievo manuale di un campione composito o istantaneo, secondo le modalità indicate dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. o nell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura vigente.
Al soggetto interessato devono essere comunicati dal Gestore il giorno e l'ora in cui le analisi di laboratorio saranno effettuate, affinché vi possa assistere e, in tale sede, formulare eventuali osservazioni; i risultati analitici saranno messi a disposizione dell’utente. E’ facoltà dell’utente richiedere il rilascio di un contro campione per l’effettuazione della controanalisi di parte.
ART. 45. Vasche volano e regimazione degli scarichi.
Per gli scarichi di acque reflue industriali, per volumi superiori a 25.000 m³/anno o nel caso di comprovate criticità sulla rete di fognatura pubblica, il Gestore ha la facoltà di prescrivere, in sede di emanazione del proprio parere, la realizzazione di idonee vasche di laminazione/omogeneizzazione atte a equalizzare le portate destinate alla fognatura secondo criteri di dimensionamento definiti nell’allegato H.
Analogamente per gli scarichi di acque meteoriche soggette al R.R. n. 4/2006, nel caso di comprovate criticità sulla rete di fognatura pubblica, il Gestore ha la facoltà di prescrivere, in sede di emanazione del proprio parere, la realizzazione di idonee vasche di laminazione/omogeneizzazione atte a equalizzare le portate destinate alla fognatura secondo criteri di dimensionamento definiti nell’allegato I e nel rispetto dei limiti definiti dal Regolamento Regionale 23 novembre 2017 n°7 e successive modifiche e integrazioni.
Il provvedimento ha lo scopo di salvaguardare il funzionamento ottimale delle reti fognarie
evitandone il sovraccarico e di regimare l’afflusso delle acque all’impianto di depurazione.
Qualora non sia possibile realizzare le opere per ragioni tecnico-giuridiche, il Gestore può concedere deroghe all’obbligo di cui al precedente primo comma stabilendo sistemi compensativi.
Il Gestore può riservarsi la facoltà di richiedere un'eventuale modulazione dello scarico secondo orari concordati, predisposti al fine di regolarizzare nell'arco della giornata il carico afferente all'impianto centralizzato di depurazione o di effettuare particolari interventi di manutenzione che necessitano di sospendere parzialmente o totalmente il servizio.
TITOLO V - Criteri per la costruzione ed il controllo delle reti private di fognatura e norme generale per l’esecuzione delle opere di allacciamento.
ART. 46. Caratteristiche delle condotte adibite allo scarico in fognatura.
La progettazione e la realizzazione dei manufatti fognari privati allacciati alla rete pubblica devono seguire i seguenti criteri:
• i condotti di allacciamento alla pubblica fognatura devono essere il più possibile corti e rettilinei.
• essi vanno opportunamente protetti contro il gelo, i sovraccarichi, gli assestamenti del terreno e posati con sottofondo e rinfianco, secondo i criteri e le regole di buona tecnica.
• le canalizzazioni private vanno opportunamente dimensionate con diametri di regola non superiori a 160 mm e con adeguata pendenza, fatto salvo si dimostri con verifiche idrauliche la necessità di utilizzare diametri superiori.
• i tubi, limitatamente alle condotte convoglianti acque nere, miste o meteoriche contaminate soggette a trattamento, vanno disposti sotto regolari livellette, con giunti a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento della fognatura.
• i materiali da impiegare per gli allacciamenti delle acque nere e miste devono essere lisci, impermeabili e resistenti all'azione corrosiva dei liquami (preferibilmente PVC, PEAD, grès o ghisa sferoidale) conformi alle norme di buona tecnica.
• sono esplicitamente vietati i tubi in cemento non rivestito.
• i cambiamenti di direzione e le diramazioni sono realizzati con pezzi speciali comportanti cambi di direzione non superiori a 45° conformemente alle norme di buona tecnica, fatte salve particolari situazioni derogabili (ad esempio scarichi in pressione).
• nessun condotto può immettersi in un altro di diametro minore; i passaggi da un diametro minore a uno maggiore devono avvenire con pezzi speciali o in cameretta, conformemente alle norme di buona tecnica, fatte salve particolari situazioni derogabili.
Qualora l’utenza ricada in un’area di salvaguardia di una captazione idropotabile, definita ai sensi dell’art. 94 del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i., si dovrà assicurare la protezione del patrimonio idrico secondo quanto previsto dalla DGR n.VII/12693/2003 e s.m.i. nonché dallo stesso art. 94 sopra citato.
ART. 47. Pluviali.
I pluviali devono essere collegati alla rete interna di raccolta delle acque meteoriche, connessa ai manufatti dispersori, salvo i casi diversamente disciplinati nei titoli precedenti e nel rispetto della normativa vigente.
Se al di sopra delle grondaie si trovano vani abitativi o terrazzi accessibili, le tubazioni devono essere munite di dispositivi idonei ad evitare il riflusso delle esalazioni moleste.
E' vietato introdurre nei pluviali acque diverse da quelle meteoriche.
I diametri dei tubi di caduta devono essere commisurati alla superficie del tetto o alla copertura piana servita dai tubi stessi.
ART. 48. Caratteristiche dei manufatti di allacciamento.
L’esecuzione delle opere di allacciamento, consistenti in: perforazione della cameretta o della tubazione, eventuale realizzazione di cameretta ove richiesta e non esistente nonché dell’ultimo tratto di tubazione di collegamento ricadente su suolo ad uso pubblico, verrà effettuata dal Gestore del SII. Il contributo che deve versare l’utente viene stabilito in funzione delle caratteristiche dell’allacciamento stesso (cfr. allegato A “Elenco prezzi all’utenza”) proposto dal Gestore e approvato dall’Ufficio d’Ambito.
Qualora la fognatura pubblica o il collettore intercomunale fossero posati all’interno di un’area di proprietà privata, si intende che il tratto di tubazione finalizzata all’allacciamento di competenza del Gestore del SII sia quella da realizzare all’interno della fascia definita dalla specifica servitù.
Resta a carico del richiedente la realizzazione di tutte le opere a monte del punto del tratto di collegamento sopra indicato.
L'allacciamento della condotta di scarico alla fognatura pubblica può essere fatto in una cameretta esistente o mediante innesto sulla tubazione (solo nel caso in cui l’allacciamento avvenga in fognatura e non nella rete di collettamento intercomunale), limitando il più possibile lo sviluppo della tubazione sul suolo pubblico.
In caso di allacciamento in cameretta, l’innesto del tubo dovrà avvenire ad una quota pari o superiore all' estradosso della tubazione e non pregiudicare l’accesso alla cameretta stessa.
In caso di allacciamento sulla tubazione, l'innesto del tubo di scarico dovrà avvenire sulla sommità della condotta principale ovvero, in casi eccezionali, nella zona di mezzeria, purché venga realizzato con un angolo di 45° tra gli assi delle condutture in considerazione.
E' assolutamente vietato innestare il condotto di allacciamento al di sotto della mezzeria delle tubazioni fognarie principali.
Qualora gli apparecchi di scarico o i locali dotati di scarico al pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, o comunque qualora necessario, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione in fognatura.
ART. 49. Controllo dei lavori eseguiti dall’Utente.
L'inizio dei lavori di realizzazione, ristrutturazione o rimozione degli impianti privati di fognatura deve essere comunicato al Gestore con preavviso di almeno 15 giorni.
L'eventuale riparazione e manutenzione ordinaria non deve essere comunicata (es. sostituzione e spurgo delle fosse Imhoff, ecc).
Se i lavori devono essere attivati immediatamente, in quanto il ritardo potrebbe essere causa di pericolo, il loro inizio deve essere comunicato per iscritto, tramite telefax o posta elettronica, entro le 24 ore.
ART. 50. Sopralluogo tecnico.
Ad avvenuta ultimazione delle opere, il Gestore può eseguire un sopralluogo tecnico al fine di verificare la loro conformità alle disposizioni del presente regolamento e al progetto approvato ai sensi degli artt. 17, 18, 28 e 29.
Qualora le opere a monte del punto di allacciamento non fossero conformi alle disposizioni e/o agli schemi del presente regolamento, il Gestore ne prescrive la modifica, entro un termine stabilito, a cura e spese del titolare dello scarico.
ART. 51. Verifica degli impianti privati di fognatura.
Il Gestore può effettuare in ogni momento verifiche sulle condizioni di manutenzione e funzionamento degli impianti privati di fognatura.
A tale scopo, agli incaricati del soggetto Gestore deve essere assicurato l'accesso agli insediamenti e devono essere fornite tutte le informazioni richieste.
Il soggetto interessato è avvisato del sopralluogo per le verifiche previste dal primo comma con congruo anticipo, salvo casi di assoluta urgenza.
ART. 52. Esecuzione d’ufficio degli allacciamenti.
Nel caso in cui fosse riscontrata, nelle parti di territorio che risultano servite da pubblica fognatura, la presenza di insediamenti con scarichi di acque reflue domestiche non recapitanti nelle medesime, il Gestore, anche su segnalazione di soggetti terzi, attiva tutte le procedure affinché il Comune e/o l’Ufficio d’Ambito effettui quanto di propria competenza (diffida, ordinanza, ecc.) .
Nei casi previsti dalla normativa, il Comune e/o l’Ufficio d’Ambito può disporre l’esecuzione d’ufficio delle opere di allacciamento.
Fatte salve le sanzioni previste dalla legislazione vigente, il titolare inadempiente è tenuto al rimborso delle spese sostenute per le suddette opere.
ART. 53. Servitù.
Quando il proprietario di un fondo non ha la possibilità di convogliare i propri scarichi nella pubblica fognatura se non attraverso proprietà altrui, potrà, a norma di legge, richiedere all'autorità giudiziaria, in caso di mancato accordo, l'istituzione di una servitù di scarico ai sensi dell'art. 1043 del Codice Civile.
Se il fondo servente è dotato di proprie canalizzazioni, il proprietario potrà impedire la costruzione di nuove condotte sul proprio fondo, consentendo l'immissione delle acque nelle proprie canalizzazioni, purché le stesse siano idonee allo scopo (art.1034 del Codice Civile).
In ogni caso, le modalità di convogliamento degli scarichi devono essere approvate dal Gestore.
ART. 54. Divieto di estensione degli allacciamenti.
Nelle fognature private collegate con la pubblica fognatura non possono essere convogliati altri scarichi di terzi in assenza delle specifiche autorizzazioni previste dal presente regolamento.
ART. 55. Proprietà e Manutenzione delle opere di allacciamento e delle fognature.
Le opere realizzate dal Gestore sono di proprietà pubblica; il Gestore avrà l’onere di effettuarne la
necessaria manutenzione (ordinaria e straordinaria).
Il Gestore potrà utilizzare la medesima rete secondo le proprie necessità.
L’utente avrà l’onere di effettuare la necessaria manutenzione (ordinaria e straordinaria) sulle opere di sua proprietà.
Gli utenti sono inoltre responsabili di ogni danno a terzi o alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carente manutenzione, pulizia o dalla mancata riparazione dei manufatti di propria competenza.
ART. 56. Disattivazione degli allacciamenti esistenti.
Qualora, in seguito alla demolizione di un fabbricato o per altri motivi, si mettesse fuori uso un allacciamento esistente, il titolare dell’allacciamento stesso ha l’obbligo di segnalare il fatto al Gestore, il quale provvederà a sigillare l’allacciamento.
ART. 57. Allacciamenti dotati di impianti di sollevamento.
Qualora, per ragioni altimetriche, non fosse possibile allacciare alla rete fognaria gli scarichi per deflusso a gravità, gli stessi dovranno essere convogliati mediante idonei impianti di sollevamento.
Tali impianti devono prevedere un’idonea vasca d’accumulo, adeguati sistemi di pompaggio, una condotta di mandata disposta in modo da prevenire rigurgiti all’interno degli insediamenti (ad es.
mediante interposizione di valvole di non ritorno), un sistema di avviamento ed arresto automatico
ed un sistema d’allarme che entri in funzione nei casi di mancato funzionamento.
La condotta di mandata deve recapitare i reflui in una cameretta di ispezione collegata, mediante apposita tubazione con funzionamento a gravità, alla pubblica fognatura.
Il titolare dello scarico, in sede di richiesta del permesso di allacciamento o di autorizzazione, deve predisporre ulteriori elaborati riportanti i dati tecnici delle apparecchiature e dei manufatti costituenti l’impianto di sollevamento con relative tavole grafiche.
Restano a carico dell’Utente i costi di funzionamento, le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle apparecchiature e dei relativi manufatti.
Nel caso sia necessario dotare le stazioni di sollevamento private di scarichi d’emergenza, il
recapito in ambiente delle acque reflue sfiorate dovrà essere autorizzato dagli organi competenti.
ART. 58. Allacciamento per più insediamenti.
Ogni insediamento deve essere, di norma, allacciato in fognatura mediante un proprio condotto di allacciamento.
Il Gestore permette un unico allacciamento per più insediamenti nel caso in cui siano disposti in modo tale da sconsigliare, dal punto di vista economico, giuridico e realizzativo, l’allacciamento singolo per ogni utenza. Resta fermo l’obbligo di separazione degli impianti privati interni di fognatura a monte dell’unica immissione e di dotare ciascuno di essi delle camerette d’ispezione previste dal presente regolamento, al fine di consentire la possibilità di ispezione e campionamento di ogni singolo scarico.
Nel caso di uno scarico comune a più insediamenti industriali si applica il comma 2, art. 124 del d.lgs. n. 152/06.
ART. 59. Responsabilità per interruzioni del servizio e malfunzionamenti.
Nessun risarcimento è dovuto agli utenti per eventuali interruzioni del servizio, per cause di forza maggiore e/o non imputabili alla negligenza del Gestore, fatte salve diverse disposizioni della Carta dei Servizi.
Analogamente il Gestore non è responsabile per danni causati da eventuali reflussi di reflui all’interno della proprietà privata attraverso le condotte di allacciamento, essendo l’utente tenuto ad adottare tutti gli idonei accorgimenti tecnici atti ad evitare l’insorgere di tali eventi.
TITOLO VI - Norme per l'esecuzione degli impianti di fognatura, atti a collettare le acque reflue e le acque meteoriche derivanti dal dilavamento di strade e piazzali privati.
ART. 60. Impianti privati di fognatura esterna.
Nei casi in cui, per eseguire l’allaccio alla fognatura di insediamenti in genere, sia necessario posare delle tubazioni su vie e piazzali privati d’accesso, dovranno essere rispettate le norme tecniche contenute nel presente regolamento.
Le suddette opere sono considerate come parte della rete fognaria interna degli insediamenti e pertanto devono essere realizzate in conformità alle disposizioni del presente regolamento, a cura e spese dei proprietari.
ART. 61. Progettazione degli impianti.
La realizzazione delle opere di cui all’articolo precedente deve essere preventivamente valutata e approvata dal Gestore, sulla base di un progetto elaborato a cura e spese dei proprietari.
Il progetto deve essere predisposto su supporto informatico e in copia cartacea e comprendere la documentazione descritta negli artt. 17 e 28 del presente regolamento.
ART. 62. Sistema di fognatura e obbligo di separazione delle acque di prima pioggia.
Il sistema di fognatura privata deve essere di tipo separato, con la presenza di due o più canalizzazioni indipendenti, una per le acque reflue civili, una per le acque reflue industriali e una per le acque di prima pioggia (se esistenti) e l’altra per le sole acque meteoriche non inquinate.
Sulla linea delle acque meteoriche dovrà essere prevista la separazione delle acque di prima pioggia, nei casi e nelle modalità di gestione definite negli artt. 22, 23 e 35.
ART. 63. Caratteristiche degli impianti privati di fognatura.
Le condotte e i connessi manufatti devono essere impermeabili alla penetrazione di acque
dall’esterno e alla fuoriuscita di liquami dal loro interno nelle previste condizioni di esercizio.
Ferme restando le indicazioni di cui all’art. 46 del presente regolamento, le tubazioni private devono inoltre essere disposte, di norma, lungo l’asse stradale ed essere collocate al di sotto delle tubazioni relative agli altri sottoservizi (gas, acqua, energia elettrica, ecc.).
La pendenza delle condotte deve essere idonea a consentire il naturale deflusso per gravità, prevedendo, se necessario, la presenza di dispositivi di pompaggio.
ART. 64. Camerette di raccordo e ispezione negli impianti privati di fognatura.
L’allacciamento dei singoli insediamenti alla rete privata deve essere eseguito rispettando le norme del presente regolamento, con relativo posizionamento delle camerette e di tutti i manufatti ivi prescritti.
Lungo le reti di fognatura, poste su strade e/o piazzali privati, devono essere posizionate camerette
d’ispezione con un interasse indicativo di 50 m.
Tali camerette devono avere dimensioni idonee a garantirne l’ispezione e la manutenzione.
ART. 65. Manutenzione degli impianti privati di fognatura.
La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti privati di fognatura è di competenza degli Utenti fino al punto di innesto nella fognatura pubblica o al collettore.
Gli Utenti sono, inoltre, responsabili in solido del rispetto del presente regolamento e rispondono di ogni danno a terzi o alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carente manutenzione, pulizia o dalla mancata riparazione dei manufatti di allacciamento.
TITOLO VII - Disposizioni tariffarie.
ART. 66. Disposizioni tariffarie a carico delle utenze domestiche e/o assimilate.
Fermo restando eventuali disposizioni dell’AEEGSI, ai sensi dell’art.155 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. le quote di tariffa relative ai servizi di fognatura e depurazione si applicano tenendo conto delle seguenti disposizioni:
a. in caso di acque reflue domestiche e assimilate provenienti da utenze allacciate alla rete di acquedotto, il volume dell’acqua scaricata è determinato in misura pari al volume di acqua fornita.
b. in caso di approvvigionamento autonomo, il volume di acque reflue scaricate è considerato pari al volume:
• prelevato dalla fonte autonoma ed eventuali aliquote prelevate
dall’acquedotto pubblico e industriale;
• eventualmente quantificato dal misuratore di portata allo scarico.
ART. 67. Disposizioni tariffarie a carico degli insediamenti che recuperano acqua meteorica.
Fatte salve diverse disposizioni dei regolamenti edilizi comunali e d’igiene, al fine di incentivare il risparmio di acqua potabile, possono essere installate vasche di accumulo per il recupero delle acque meteoriche.
L’installazione delle vasche di accumulo per il recupero di acque meteoriche dovrà essere dichiarata in fase di richiesta del permesso di allacciamento, ovvero prima della relativa realizzazione.
Solo la quota parte delle acque meteoriche recuperate che vengono recapitate alla pubblica fognatura, dovranno essere opportunamente quantificate e soggette a tariffazione come da articolo precedente.
ART. 68. Disposizioni tariffarie per scarichi di tipo industriale, di lavaggio e/o di acque meteoriche soggette ad autorizzazione.
Per gli insediamenti con scarichi di: acque reflue industriali, lavaggio e/o acque meteoriche, soggette ad autorizzazione, la tariffa è determinata sulla base della quantità e della qualità delle acque reflue scaricate, come definite negli articoli 42 e 44.
Gli utenti dovranno trasmettere una dichiarazione contenente i dati tecnici di esercizio relativi all’anno solare - entro il 28 Febbraio dell’anno successivo - utilizzando la modulistica predisposta dal Gestore.
In assenza di dati quantitativi si potrà provvedere alla tariffazione in base ai dati a disposizione del Gestore relativi agli anni precedenti.
Per il calcolo della tariffa industriale si rimanda alle disposizioni vigenti ed a quanto indicato
nell’Autorizzazione allo scarico.
ART. 69. Disposizioni tariffarie in caso di perdite di acqua negli insediamenti allacciati alla rete di Pubblico Acquedotto.
L’Utente può richiedere al Gestore l’esenzione dell’applicazione delle tariffe dei servizi di fognatura e depurazione nel caso in cui sia accertato che l’acqua prelevata sia andata dispersa in recapiti diversi dalla rete fognaria e si dimostri l’avvenuta eliminazione della perdita.
TITOLO VIII - Sanzioni e disposizioni finali.
ART. 70. Mancato rispetto delle norme legislative e regolamentari riguardanti gli scarichi di acque reflue domestiche allacciate alla fognatura pubblica.
In caso di mancato rispetto delle norme legislative, si provvederà alla segnalazione agli Organi competenti.
In caso di mancato rispetto delle norme previste dal presente regolamento, per quanto di competenza e qualora il Gestore comprovi irregolarità riguardanti lo scarico di acque reflue domestiche, questi provvede a diffidare l’utente prescrivendo i tempi per l‘adeguamento o la sistemazione; trascorso infruttuosamente il suddetto termine, il Gestore segnala prontamente la situazione di non conformità all’Ufficio d’Ambito e al Comune per l’adozione degli eventuali provvedimenti di competenza e per l’eventuale e successiva irrogazione delle sanzioni, definite sulla base della normativa vigente.
ART. 71. Mancato rispetto delle norme legislative e regolamentari riguardanti gli scarichi di acque reflue industriali, di lavaggio e/o di acque meteoriche soggette ad autorizzazione allacciate alla fognatura pubblica.
In caso di mancato rispetto delle norme legislative, si provvederà alla segnalazione agli Organi
competenti così come disciplinato dall’articolo 41.
Ferme restando le procedure inerenti gli insediamenti oggetto di Autorizzazione Integrata Ambientale e le sanzioni stabilite dal D.Lgs 152/06 e s.m.i., il mancato rispetto delle disposizioni riguardanti gli scarichi di acque reflue industriali comporta l’attivazione delle procedure sanzionatorie e delle azioni interdittive in capo all’Ufficio d’Ambito, ai sensi della normativa vigente.
In caso di mancato rispetto delle norme previste dal presente regolamento, diverse da quelle di cui sopra, per quanto di competenza e qualora il Gestore comprovi irregolarità riguardanti lo scarico, questi provvede a diffidare l’utente prescrivendo i tempi per l‘adeguamento o la sistemazione; trascorso infruttuosamente il suddetto termine, il Gestore segnala prontamente la situazione di non conformità all’Ufficio d’Ambito e al Comune per l’adozione degli eventuali provvedimenti di competenza e per l’eventuale e successiva irrogazione delle sanzioni, definite sulla base della normativa vigente.
ART. 72. Responsabilità e risarcimento per danni.
Chiunque si renda responsabile di danni agli impianti di fognatura, collettamento e depurazione è tenuto al pagamento dei danni stessi e delle spese sostenute per l’effettuazione degli interventi necessari per riportare a normalità la situazione.
In particolare, i titolari degli allacciamenti sollevano il Gestore dalle responsabilità per i danni che si dovessero verificare a causa della difettosa realizzazione, manutenzione o utilizzo della rete fognaria privata e dei condotti di allacciamento.
ART. 73. Controversie.
Per ogni controversia che dovesse insorgere nell’applicazione del presente Regolamento fra il
Gestore e l’Utente, si applicano le procedure previste dalla “Carta dei Servizi”.
Per eventuali controversie nascenti dall’interpretazione o esecuzione del presente Regolamento si farà riferimento alle norme di Legge vigenti in materia, con facoltà di esperire un preventivo tentativo di conciliazione secondo il procedimento previsto.
ART. 74. Validità del regolamento.
Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
Qualora, successivamente all’entrata in vigore del Regolamento, vengano apportate modifiche o integrazioni alla normativa vigente in materia, le disposizioni del presente regolamento in contrasto con quelle statali e/o regionali devono intendersi non applicabili.
ART. 75. Approvazione e modifiche al regolamento.
Secondo quanto previsto dall’art. 107 del D.lgs. n. 152/2006, l’approvazione e le successive modifiche, anche parziali, del presente regolamento competono all’ente responsabile dell’ATO e previo parere dell’Ufficio d’Ambito.
ART. 76. Entrata in vigore.
Il presente regolamento è vigente dalla data di affidamento del SII. Di seguito gli allegati al presente Regolamento.
Regolamento del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Como
- ALLEGATI -
Sommario
ALLEGATO A - Elenco prezzi all’utenza 3
ALLEGATO B - Pozzetto di campionamento per utenti industriali 7
ALLEGATO C - pozzetto e/o cameretta d’ispezione 8
ALLEGATO D - Tabelle d’Impianto 9
ALLEGATO E - Sistema di separazione prima pioggia 21
ALLEGATO F - Schema di installazione misuratore di portata 23
ALLEGATO G - Schema indicativo di installazione di autocampionatore 26
ALLEGATO H - Vasche di laminazione per acque reflue industriali 27
ALLEGATO I - Vasche di laminazione per acque meteoriche 29
ALLEGATO A - ELENCO PREZZI ALL’UTENZA
Tutti i prezzi indicati sono da intendersi al netto di IVA e di ogni e qualunque imposta ed onere non espressamente indicato.
ACQUEDOTTO
TIPOLOGIA DI LAVORO | IMPONIBILE [€] |
Opere idrauliche – nuovo allacciamento, adeguamento presa, eliminazione utenza | |
Esecuzione di allacciamento fino a 25 mm (1”) di diametro con presa ed eventuali valvola unidirezionale, asta per valvola, chiusino, raccordi, tubazione fino a 5 m e una valvola a sfera, ESCLUSO posa del misuratore. | 500,00 € |
Esecuzione di allacciamento da 25 mm (1”) fino a 50 mm (2”) di diametro con presa ed eventuali valvola unidirezionale, asta per valvola, chiusino, raccordi, tubazione fino a 5 m e una valvola a sfera, ESCLUSO posa del misuratore. | 550,00 € |
Esecuzione di allacciamento avente diametro di 50 mm (2”) con presa ed eventuali valvola unidirezionale, asta per valvola, chiusino, raccordi, tubazione fino a 5 m e una valvola a sfera/saracinesca, ESCLUSO posa del misuratore. | 600,00 € |
Esecuzione di allacciamento avente diametro dn 65 mm (2” ½) oppure dn 80 mm (3”) con presa a staffa, presa in carico o altro dispositivo idoneo ed eventuali valvola unidirezionale, asta per valvola, chiusino, raccordi, tubazione fino a 5 m e una saracinesca, ESCLUSO posa del misuratore. | 1.100,00 € |
Esecuzione di allacciamento avente diametro dn 100 mm (4”) e oltre, con presa a staffa, presa in carico o altro dispositivo idoneo ed eventuali valvola unidirezionale, asta per valvola, chiusino, raccordi, tubazione fino a 5 m e una saracinesca, ESCLUSO posa del misuratore. | 1.800,00 € |
Esecuzione di stacco aggiuntivo per misuratori fino a 40 mm (1” ½) di diametro nominale durante l’esecuzione di un nuovo allacciamento, incluso una valvola a sfera, ESCLUSO posa del misuratore. | 70,00 € |
Esecuzione di stacco aggiuntivo per misuratori fino a 40 mm (1” ½) di diametro nominale in derivazione da presa esistente, incluso una valvola a sfera, ESCLUSO posa del misuratore. | 180,00 € |
Eliminazione allacciamento | 50,00 € |
Posa in opera di misuratore fino a DN 40 mm (1” ½) | 40,00 € |
Posa in opera di misuratore DN 50 mm (2”) | 60,00 € |
Posa in opera di misuratore DN 65 mm (2” ½) oppure dn 80 mm (3”) | 80,00 € |
Posa in opera di misuratore DN 100 mm (4”) e oltre | 100,00 € |
Contributo per spostamento misuratore al limite della proprietà pubblica, sulla tubazione di allacciamento esistente avente diametro nominale fino a 50 mm (2”), nei casi previsti agli art. 27 e 32 | 250,00 € |
Fornitura misuratore1 | |
DN 13mm | 25,00 € |
DN 20mm | 30,00 € |
DN 25mm | 50,00 € |
DN 30mm | 65,00 € |
DN 40mm | 100,00 € |
DN 50mm | 180,00 € |
DN 65mm | 190,00 € |
1 In caso di misuratori di diametro maggiore verrà stilato apposito preventivo
DN 80mm | 220,00 € |
DN 100mm | 250,00 € |
Fornitura e posa tubazioni oltre 5m1 | |
Fornitura e posa tubo fino a DE 32mm | 10,00 €/m |
Fornitura e posa tubo fino a DE 63mm | 20,00 €/m |
Fornitura e posa tubo DE 75/90 mm | 25,00 €/m |
Fornitura e posa tubo DE 110/125 mm | 30,00 €/m |
Spese tecnico-amministrative | |
Spese di istruttoria pratica 2 | 26,00 € |
Sopralluogo per lettura del misuratore | 35,00 € |
Sopralluogo per piombatura/spiombatura del misuratore per morosità | 35,00 € |
Sopralluogo per rimozione misuratore per morosità | 40,00 € |
Sopralluogo per problematiche non dovute al Gestore (es: verifica lettura su richiesta dell’utente in caso di misuratore leggibile e senza evidenti anomalie) | 52,00 € |
Sopralluogo per redazione preventivo 3 | 52,00 € |
Verifiche metriche del misuratore 4 | |
per misuratore con diametro fino a DN 30 mm | 206,00 € |
per misuratore con diametro da DN 40 mm fino a DN 50 mm | 258,00 € |
per misuratore WOLTMAN da DN 50 mm a DN 150 mm | 310,00 € |
per misuratore WOLTMAN da DN 200 mm a DN 300 mm | 500,00 € |
Penali (addebitate all’utente in bolletta) | |
Rimborso spese in caso di invio sollecito di pagamento dopo il primo | Addebito costo sostenuto |
Interessi applicati in caso di pagamento della fattura dopo la scadenza (dal quinto fino al decimo giorno) | Interessi legali |
Interessi applicati in caso di pagamento della fattura dopo la scadenza (dopo il decimo giorno dalla scadenza fino al sessantesimo giorno) | Interessi legali + 3,5% |
Interessi applicati in caso di pagamento della fattura dopo la scadenza (dopo il sessantesimo giorno) | Interessi legali + 5,0% |
Interessi applicati in caso di pagamento rateizzato | Tasso riferimento B.C.E. |
Tolleranza sulla data di scadenza della fattura | 5 giorni |
Messa in mora | a 20 giorni di calendario dalla scadenza |
Opere Civili | |
Spese di allaccio per opere civili fino a 5 m su asfalto5 esclusa fornitura pozzetto o cassetta ad incasso | 1000,00 € |
Per ogni metro di scavo oltre i 5 m su asfalto | 100,00 €/m |
Spese di allaccio per opere civili fino a 5 m su sterrato, esclusa fornitura pozzetto o cassetta ad incasso | 800,00 € |
Per ogni metro di scavo oltre i 5 m su sterrato | 60,00 €/m |
Spese per eliminazione utenza su strada asfaltata | 400,00 € |
Spese per eliminazione utenza su strada sterrata | 200,00 € |
Fornitura Cassette antigelive – pozzetti per alloggio contatori | |
Cassetta di incasso antigeliva in ABS-PMMA, per 1 misuratore, verniciabile esternamente (ESCLUSI misuratori) | 140,00 € |
1 In caso di tubazioni di dimensioni maggiori verrà stilato apposito preventivo
2 Solo in caso di nuovo allacciamento e di subentro; nel caso di adeguamento presa chiesto dall’Utente, non è dovuto.
3 Per qualsiasi nuovo allacciamento; nel caso di adeguamento presa chiesto dall’Utente, non è dovuto. 4 Nel caso di verifica con smontaggio del misuratore, gli importi devono essere maggiorati di Euro 100,00 5 In caso di ripristini del manto stradale di dimensioni maggiori verrà stilato apposito preventivo
Cassetta di incasso antigeliva in ABS-PMMA, per 1-3 misuratori, verniciabile esternamente (ESCLUSI misuratori) | 160,00 € |
Cassetta di incasso antigeliva in ABS-PMMA, per 3-4 misuratori, verniciabile esternamente (ESCLUSI misuratori) | 200,00 € |
Pozzetto per 1-2 utenze (chiusino in ghisa sferoidale, tampone antigelo, pozzetto) (ESCLUSI misuratori) | 150,00 € |
Pozzetto per 3-5 utenze (chiusino in ghisa sferoidale, tampone antigelo, pozzetto) (ESCLUSI misuratori) | 200,00 € |
FOGNATURA
TIPOLOGIA DI LAVORO | IMPONIBILE [€] |
Spese generali | |
Spese di istruttoria pratica allacciamento utenze civili | 60,00 € |
Tariffe istruttorie nei procedimenti AUA | D.g.r. n. 3827 del 14/07/2015 |
Oneri connessi alle domande di autorizzazione allo scarico nella rete fognaria | D.d.g. n. 797 del 01/02/2011 |
Sopralluogo per redazione preventivo | 52,00 € |
Lavori per nuovo allacciamento fognario | |
COSTO FISSO PER ALLACCIAMENTO FINO 5 m SU STRADA ASFALTATA: comprendente le spese per coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, il coordinamento sotto-servizi, l’allestimento del cantiere, lo scavo in terra fino a 2 m di profondità, la formazione di foro nel collettore, l’innesto con appositi pezzi speciali, la posa di tubazione in PVC SN8 o in Gres diametro≤200 mm, il rinfianco con idoneo materiale, il reinterro, la ricostituzione della massicciata e lo strato di tout-venant bitumato (tappeto d’usura escluso). | 1.500,00 € |
COSTO FISSO PER ALLACCIAMENTO FINO 5 m SU STRADA NON ASFALTATA: comprendente le spese per coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, il coordinamento sotto-servizi, l’allestimento del cantiere, lo scavo in terra fino a 2 m di profondità, la formazione di foro nel collettore, l’innesto con appositi pezzi speciali, la posa di tubazione in PVC SN8 o in Gres diametro=200 mm, il rinfianco con idoneo materiale, il reinterro, la ricostituzione della massicciata e lo strato di tout-venant bitumato (tappeto d’usura escluso). | 1.200,00 € |
Sovrapprezzo per ogni metro oltre 5 m su strada asfaltata | 150,00 €/m |
Sovrapprezzo per ogni metro oltre 5 m su strada non asfaltata | 100,00 €/m |
Sovrapprezzo per realizzazione cameretta di ispezione in corrispondenza dell’innesto nella fognatura, con dimensioni interne inferiori a 2 mc, compreso scavo, reinterro e chiusino in ghisa classe D400 | 1.300,00 € |
Sovrapprezzo per allacciamento non standard (altezza di scavo maggiore di 2 m, scavo in roccia, scavo in presenza d’acqua, diametro superiore a 200 mm, camerette di innesto gettate in opera o di dimensione interna superiore a 2 mc, allacciamenti in fascia di rispetto pozzi ad uso potabile, ecc) | a preventivo |
Soprapprezzo per ripristino della pavimentazione stradale con tappeto di usura, previa fresatura ed emulsionatura, per una superficie uguale o inferiore a 10 mq | 300,00 € |
Soprapprezzo per ripristino pavimentazione stradale con tappeto di usura, previa fresatura ed emulsionatura, per una superficie superiore a 10 mq | 30,00 €/mq |
Soprapprezzo per ripristino pavimentazione con materiale di tipo pregiato (porfido, lastre di pietra, acciottolato, resine e asfalti speciali, ecc.) | a preventivo |
DEPURAZIONE
TIPOLOGIA DI LAVORO | IMPONIBILE [€] |
Misuratori e campionatori per utenze industriali | |
Fornitura e posa di misuratore di portata elettromagnetico | A preventivo |
Fornitura e posa di auto-campionatore refrigerato auto-svuotante | A preventivo |
+
ALLEGATO B - POZZETTO DI CAMPIONAMENTO PER UTENTI INDUSTRIALI
Dimensioni minime pozzetto 50x50 fino a profondità di 150 cm
Oltre tale profondità, le dimensioni del manufatto saranno da concordare col Gestore.
ALLEGATO C - POZZETTO E/O CAMERETTA D’ISPEZIONE
ALLEGATO D - TABELLE D’IMPIANTO
Nelle pagine successive si riporta - per ogni bacino di depurazione – la corrispondente
tabella d’impianto così come definita all’art. 26 del Regolamento.
Per i depuratori non indicati nelle successive tabelle si farà riferimento alla Tab. 3 del D.lgs 152/2006 e smi (scarichi in fognatura).
N° | Parametro | u.m. | Tab.3 152/06 | Depuratore di Bulgarograsso |
1 | pH | - | 5,5-9,5 | 5,5-10,5 |
2 | Temperatura | °C | 40 | |
3 | Colore | - | non percettibile con diluizione 1:40 | non percettibile con diluizione 1:100 |
4 | Odore | - | non deve essere causa di molestie | non deve essere causa di molestie |
5 | Materiali grossolani | - | assenti | assenti |
6 | Solidi sospesi totali | mg/l | 200 | 400 |
7 | BOD5 | mgO2/l | 250 | 1500 |
8 | COD | mgO2/l | 500 | 2500 |
9 | Alluminio | mg/l | 2 | 10 |
10 | Arsenico | mg/l | 0,5 | 0,5 |
12 | Boro | mg/l | 4 | 4 |
13 | Cadmio | mg/l | 0,02 | 0,02 |
14 | Cromo totale | mg/l | 4 | 4 |
15 | Cromo VI | mg/l | 0,2 | 0,2 |
16 | Ferro | mg/l | 4 | 4 |
17 | Manganese | mg/l | 4 | 4 |
18 | Mercurio | mg/l | 0,005 | 0,005 |
19 | Nichel | mg/l | 4 | 4 |
20 | Piombo | mg/l | 0,3 | 0,3 |
21 | Rame | mg/l | 0,4 | 0,4 |
22 | Selenio | mg/l | 0,03 | 0,03 |
23 | Stagno | mg/l | ||
24 | Zinco | mg/l | 1 | 1 |
25 | Cianuri totali | mgCN-/l | 1 | 1 |
26 | Cloro attivo libero | mg/l | 0,3 | 0,3 |
27 | Solfuri | mgH2S/l | 2 | 10 |
28 | Solfiti | mgSO32-/l | 2 | 30 |
29 | Solfati | mg SO42-/l | 1.000 | 2.000 |
30 | Cloruri | mg/l | 1.200 | 2.000 |
31 | Fluoruri | mg/l | 12 | 12 |
32 | Fosforo totale | mgP/l | 10 | 10 |
33 | Azoto ammoniacale | mgN-NH4+/l | 23,4 | |
34 | Azoto nitroso | mgN-NO2-/l | 0,6 | |
35 | Azoto nitrico | mgN-NO3-/l | 30 | |
Azoto totale | mgN/l | - | 100 | |
36 | Grassi e olii animali/vegetali | mg/l | 40 | 50 |
37 | Idrocarburi totali | mg/l | 10 | 10 |
38 | Fenoli | mg/l | 1 | 1 |
39 | Aldeidi | mg/l | 2 | 2 |
40 | Solventi organici aromatici | mg/l | 0,4 | 0,4 |
41 | Solventi organici azotati | mg/l | 0,2 | 0,2 |
42 | Tensioattivi totali | mg/l | 4 | 100 |
43 | Pesticidi fosforati | mg/l | 0,1 | 0,1 |
44 | Pesticidi totali (esclusi i fosforati) | mg/l | 0,05 | 0,05 |
tra cui: | ||||
45 | - aldrin | mg/l | 0,01 | 0,01 |
46 | - dieldrin | mg/l | 0,01 | 0,01 |
47 | - endrin | mg/l | 0,002 | 0,002 |
48 | - isodrin | mg/l | 0,002 | 0,002 |
49 | Solventi clorurati | mg/l | 2 | 2 |
51 | Saggio di tossicità acuta | Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale. | Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale. |
N° | Parametro | u.m. | Tab.3 152/06 | Depuratore di Carimate |
1 | pH | - | 5,5-9,5 | 5,5-10,5 |
2 | Temperatura | °C | ||
3 | Colore | - | non percettibile con diluizione 1:40 | non percettibile con diluizione 1:40 |
4 | Odore | - | non deve essere causa di molestie | non deve essere causa di molestie |
5 | Materiali grossolani | - | assenti | assenti |
6 | Solidi sospesi totali | mg/l | 200 | 400 |
7 | BOD5 | mgO2/l | 250 | 500 |
8 | COD | mgO2/l | 500 | 1.000 |
9 | Alluminio | mg/l | 2 | 4 |
10 | Arsenico | mg/l | 0,5 | 0,5 |
12 | Boro | mg/l | 4 | 4 |
13 | Cadmio | mg/l | 0,02 | 0,02 |
14 | Cromo totale | mg/l | 4 | 4 |
15 | Cromo VI | mg/l | 0,2 | 0,2 |
16 | Ferro | mg/l | 4 | 8 |
17 | Manganese | mg/l | 4 | 4 |
18 | Mercurio | mg/l | 0,005 | 0,005 |
19 | Nichel | mg/l | 4 | 4 |
20 | Piombo | mg/l | 0,3 | 0,3 |
21 | Rame | mg/l | 0,4 | 0,4 |
22 | Selenio | mg/l | 0,03 | 0,03 |
23 | Stagno | mg/l | ||
24 | Zinco | mg/l | 1 | 1 |
25 | Cianuri totali | mgCN-/l | 1 | 1 |
26 | Cloro attivo libero | mg/l | 0,3 | 0,3 |
27 | Solfuri | mgH2S/l | 2 | 2 |
28 | Solfiti | mg |