Comunicata ai Capigruppo Consiliari
Comunicata ai Capigruppo Consiliari
il 24/06/2005 Nr. Prot. 13797
Trasmessa al Prefetto
il Nr. Prot.
Trasmessa / Ritrasmessa al XX.XX.XX. il Nr. Prot.
il Nr. Prot.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COMUNE DI ANZOLA DELL'XXXXXX
PROVINCIA DI BOLOGNA C O P I A
CONVENZIONE ALLA COSTITUZIONE DI UNA SERVITU' PERPETUA E CONCESSIONE DI COMODATO GRATUITO PER L'INSTALLAZIONE ED IL MANTENIMENTO DI UN MANUFATTO DI ALLOGGIAMENTO IMPIANTI PER TELECOMUNICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE RETE A BANDA LARGA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOCALI.
NR. Progr. Data
Seduta NR. Titolo Classe Sottoclasse
92
21/06/2005
23
Cod. Materia : 10 13 VARIE URBANISTICA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
L'anno DUEMILACINQUE questo giorno VENTUNO del mese di GIUGNO alle ore 15:00 convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome | e | Nome | Carica | Presente | ||
XXXX XXXXX | PRESIDENTE | S | ||||
XXXXXXX XXXXX | ASSESSORE | S | ||||
XXXXX XXXX | ASSESSORE | S | ||||
XXXXXXX XXXXXXXXXXXX | ASSESSORE | S | ||||
XXXXXX XXXXX | ASSESSORE | S | ||||
XXXXXXX XXXXXXX | ASSESSORE | N | ||||
XXXXXXXXX XXXXXX | ASSESSORE | S | ||||
TOTALE | Presenti | 6 | TOTALE | Assenti | 1 |
Assenti Giustificati i signori :
XXXXXXX XXXXXXX
Partecipa il VICE SEGRETARIO del Comune, DR.SSA XXXXXXXX XXXXXXX .
Il Sig. XXXX XXXXX in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 92 DEL 21/06/2005
OGGETTO:
CONVENZIONE ALLA COSTITUZIONE DI UNA SERVITU' PERPETUA E CONCESSIONE DI COMODATO GRATUITO PER L'INSTALLAZIONE ED IL MANTENIMENTO DI UN MANUFATTO DI ALLOGGIAMENTO IMPIANTI PER TELECOMUNICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE RETE A BANDA LARGA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOCALI.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che la Regione Xxxxxx-Romagna ha deciso di attivare una linea telematica a banda larga tra le Pubbliche Amministrazioni della Regione;
- che per la realizzazione della linea ha affidato ad HOLDING ENERGIA RISORSA AMBIENTE S.p.A. (HERA) la “Realizzazione del completamento della dorsale, delle interconnessioni, dei rilevamenti e delle MAN e la fornitura di servizi di gestione per la rete privata delle Pubbliche Amministrazioni;
- che in data 3 marzo 2005 è stata siglata la “Convenzione Generale nell’ambito della realizzazione della rete a banda larga per le Pubbliche Amministrazioni” tra il Comune di Anzola dell’Xxxxxx ed HERA S.p.A. finalizzata a regolamentare i rapporti tra HERA e gli Enti nei cui terreni è prevista la realizzazione delle opere previste;
Considerato:
- che per la realizzazione dei lavori la Società HERA ha già presentato le necessarie domande per ottenere le autorizzazion;
- che per realizzare le opere, utili all’Amministrazione comunale per poter essere collegata alla rete telematica regionale, si dovrà sottoporre a servitù le aree di proprietà comunale;
- che per poter istituire le necessarie servitù è necessario stipulare la convenzione tra Comune di Anzola dell’Xxxxxx ed HERA;
Visto ed esaminato lo schema dell’atto di convenzione predisposto dalla competente Area Urbanistica e Attività Produttive contenente le norme per la realizzazione, la conduzione e la gestione degli impianti in parola e ritenutolo meritevole di approvazione;
Precisato che l’installazione dei manufatti relativi ad impianti fissi rimane subordinata al rilascio del permesso di costruire, alla stipula dell’atto di servitù;
Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore dell’Area Urbanistica e Attività Produttive in ordine alla regolarità tecnica;
Con voti unanimi resi nei modi di legge
D E L I B E R A
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 92 DEL 21/06/2005
1) Di approvare lo schema dell’atto di convenzione alla costituzione di una servitù perpetua e concessione di comodato gratuito per l’installazione ed il mantenimento di un manufatto di alloggiamento impianti per telecomunicazione, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale,;
2) Di autorizzare il Direttore dell’Area Urbanistica e Attività Produttive a procedere alla sottoscrizione, in nome e per conto del Comune di Anzola dell’Xxxxxx, del suddetto contratto dandogli mandato di inserire nell’atto stesso le integrazioni e precisazioni che si rendessero necessarie o utili a definire in tutti i suoi aspetti l’accordo medesimo;
3) Di dare atto che le spese inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del suddetto atto sono a carico dei conduttori;
Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
COMUNE DI ANZOLA DELL’XXXXXX
Provincia di Bologna
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 92 DEL 21.06.2005
IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO
X.xx (Xxxxx Xxxx) X.xx (Dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx)
PRELIMINARE DI CONVENZIONE ALLA COSTITUZIONE DI UNA SERVITU' PERPETUA E CONCESSIONE DI COMODATO GRATUITO PER L’INSTALLAZIONE ED IL MANTENIMENTO DI UN MANUFATTO DI ALLOGGIAMENTO IMPIANTI PER TELECOMUNICAZIONE.
Il Comune di Anzola dell’Xxxxxx (parte concedente) con sede in Anzola dell’Xxxxxx Via Grimandi n.1 concede e costituisce a favore di XXXX S.p.A. di Bologna (parte concessionaria) con sede in Bologna in viale X. Xxxxx Xxxxxx n. 2/4, che interviene nel presente atto nella persona del proprio rappresentante, una servitù perpetua, per l’installazione ed il mantenimento di un manufatto di alloggiamento impianti di telecomunicazione e dei relativi cavi, sul terreno di Sua proprietà sito in Comune di Anzola dell’Xxxxxx come evidenziato nell’elaborato grafico allegato a quest’atto perché ne formi parte integrante e sostanziale.
L’area oggetto della presente convenzione sarà definita con tipo frazionamento redatto dal concessionario e allegato all’atto di servitù perpetua, su cui insiserà il manufatto di alloggiamento di mq. 6,10 (che non sarà definito catastalmente) la cui posizione sarà determinata da HERA in funzione delle esigenze impiantistiche.
Tale servitù è costituita sull’area definita con il frazionamento del mappale censito presso l’Agenzia del Territorio della Provincia di Bologna –Catasto Fabbricati al Fg. 40 N. 323 del Comune di Anzola.
Il Comune di Anzola dell’Xxxxxx nell'attesa del perfezionamento degli atti relativi alla costituzione del diritto di cui sopra, per i quali s’impegna sin d'ora a tutti gli effetti di legge, concede a XXXX S.p.A. in comodato gratuito, un’area di terreno evidenziata nella planimetria di cui sopra. Tale concessione consente a XXXX S.p.A.:
a) di eseguire lo scavo per l’installazione del manufatto di alloggiamento, nonchè la posa dei relativi cavi alla profondità minima, dalla generatrice superiore, di mt. 1,20 rispetto al piano di campagna esistente in terreni con in atto coltivazioni agricole; tale profondità può essere ridotta in caso di posa in aree cortilive, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx., xxxxxx xx xxxxxxxx di necessità tecniche che dovessero manifestarsi durante l'esecuzione dei lavori;
b) di effettuare le opere e gli interventi che si rendessero necessari per la sicurezza, il buon funzionamento e la manutenzione dell'impianto e dei relativi cavi.
Questa convenzione comporta per le parti contraenti, dal momento della sottoscrizione, il rispetto delle seguenti condizioni:
1) la parte concedente dichiara di essere legittima proprietaria dei terreni sopra descritti e garantisce per ogni caso di evizione o qualsiasi molestia e/o pretese di terzi;
2) la parte concedente s’impegna, salvo quanto previsto in seguito, di non erigere costruzioni di qualsiasi genere, nè di coltivare piante di alto fusto, entro l’area di rispetto del manufatto di alloggiamento cavi per telecomunicazioni, senza il preventivo consenso della parte concessionaria;
3) la parte concedente potrà utilizzare il terreno asservito come area di rispetto, per qualsiasi tipo di coltura o per la costruzione di strade di transito, piazzali di parcheggio;
4) la parte concedente riconosce che il manufatto di alloggiamento e le opere ausiliarie (manufatto di alloggiamento H= mt.2,65 A= 2,50 x 2,44 = mq. 32,33, ecc.) sono e rimarranno di proprietà della parte concessionaria e sono inamovibili, in deroga a quanto sopra e su richiesta motivata del concedente in seguito a modifica della destinazione del terreno da agricolo ad edificabile risultante da Piano Regolatore Generale, Piano Strutturale Comunale o Piano Operativo Comunale del territorio e permesso edilizio comprovante l'autorizzazione ad edificare sul terreno asservito, la parte concessionaria provvederà, a proprie spese, allo spostamento del manufatto di alloggiamento e opere relative in area equivalente di facile accesso, messa a disposizione dalla parte concedente stesso, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente;
5) la parte concessionaria acquisisce il diritto di accesso, per il proprio personale e mezzi d'opera, nonchè per il personale ed i mezzi d'opera di Enti od Imprese operanti per suo conto, in qualsiasi ora del giorno e della notte, per la posa, la verifica e la manutenzione degli impianti ed opere relative;
6) la parte concessionaria è autorizzata a sostituire a proprio insindacabile giudizio, all’interno dell’area asservita, (area occupata più area di rispetto), sia il manufatto che i cavi e i corrugati posati, con altri di diametro e materiale uguale o diverso. Comunque la generatrice superiore si troverà sempre alla profondità minima richiamata al punto ed è responsabile degli impianti che insisteranno sull’area
7) la parte concessionaria è autorizzata a sostituire a proprio insindacabile giudizio, all’interno dell’area asservita, (area occupata più area di rispetto), sia il manufatto che i cavi e i corrugati posati, con altri di diametro e materiale uguale o diverso. Comunque la generatrice superiore si troverà sempre alla profondità minima richiamata al punto a);
8) la parte concedente si obbliga a trasferire agli eventuali successori, acquirenti o aventi causa per qualsiasi titolo, nessuno escluso, i patti di cui alla presente convenzione facendone menzione nell’atto traslativo. La parte concedente, in caso di mancata ottemperanza dell’obbligo di cui sopra, si assume ogni più ampia responsabilità in ordine alla richiesta di eventuali danni, molestie e/o pretese avanzate dai successori, acquirenti o aventi causa nei confronti della parte concessionaria sollevando quest’ultima da ogni responsabilità. La parte concedente nel caso di trasferimento del terreno a qualsiasi titolo riconosce che, ai subentranti, spetteranno per legge, le indennità previste dalla presente convenzione;
9) la parte concedente s’impegna ed obbliga a sottoscrivere, avanti al notaio, l’atto di costituzione della servitù entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione effettuata da parte HERA S.p.A.. Nel caso si addivenga al perfezionamento dell’atto di servitù la parte concessionaria verserà alla parte concedente, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto notarile la somma di € 1,00 (diconsi euro uno/00); tale somma sarà versata "una tantum" a titolo di indennità per la costituzione della servitù a saldo di ogni suo avere. Su tale somma non maturano interessi in quanto così pattuito tra le parti. Nel caso la parte concedente non addivenga al perfezionamento dell’atto, entro il termine sopra indicato, le parti convengono che questa convenzione opererà senza che la parte concedente abbia a pretendere alcuna indennità di servitù ad eccezione dell’eventuale risarcimento danni previsto dal successivo punto 9;
10) l'impresa esecutrice dei lavori si impegna di curarne l'esecuzione in modo tale da arrecare il minimo danno, di ripristinare la conformazione del terreno esistente prima dei lavori e di risarcire gli eventuali danni causati dai lavori di realizzazione dell’impianto, che saranno liquidati a parte, a lavoro compiuto. A tal modo saranno liquidati di volta in volta, dalla parte concessionaria, i danni che fossero causati in occasione di ulteriori interventi, modifiche e
manutenzione periodica;
11) la parte concessionaria si accollerà tutte le spese dipendenti e conseguenti al frazionamento del terreno, alla stesura, registrazione e trascrizione del presente atto;
12) per ogni eventuale controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
Gli impegni tutti contenuti nel presente preliminare saranno oggetto dell'atto di costituzione della relativa servitù che sarà conservato presso un notaio di fiducia della parte concessionaria che autenticherà le sottoscrizioni e provvederà alle necessarie trascrizioni immobiliari. Nel caso di mancato adempimento dell’obbligo di cui al punto 8 tale convenzione sarà registrata solo in caso d’uso.
Letto, confermato e sottoscritto approvandosi tutte le condizioni suestese.
per XXXX S.p.A. LA PROPRIETA'
La parte concedente dichiara di aver preso conoscenza di quanto precede ed approva in particolare, agli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile i punti: a (riduzione di profondità), 4 (inamovibilità della servitù), 7 (obblighi e responsabilità della parte concedente in ordine al trasferimento della servitù), 8 (indennità di servitù) e 11 (foro competente).
Letto, confermato e sottoscritto approvandosi tutte le condizioni suestese.
LA PROPRIETA'
COMUNE DI ANZOLA DELL'XXXXXX
PROVINCIA DI BOLOGNA
Numero Delibera
DELIBERAZIONE
92 Del 21/06/2005
DELLA GIUNTA COMUNALE
Servizio :
DIRETTORE AREA URBAN. E ATT. PRODUTTIVE
OGGETTO
CONVENZIONE ALLA COSTITUZIONE DI UNA SERVITU' PERPETUA E CONCESSIONE DI COMODATO GRATUITO PER L'INSTALLAZIONE ED IL MANTENIMENTO DI UN MANUFATTO DI ALLOGGIAMENTO IMPIANTI PER TELECOMUNICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE RETE A BANDA LARGA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOCALI.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO | Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................. Data 20/06/2005 IL DIRETTORE AREA URBAN. E ATT. PRODUTTIVE X.xx GEOM. XXXXX XXXXXXXXX |
Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : | |
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO | ................................................................................................................................................ |
FINANZIARIO | ................................................................................................................................................ |
Data IL | |
X.xx |
PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267
........
.......
........
........
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 92 DEL 21/06/2005
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
X.xx XXXX XXXXX
IL VICE SEGRETARIO
X.xx XX.XXX XXXXXXXX XXXXXXX
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio dal 24/06/2005 al 9/07/2005
ai sensi e per gli effetti dell' Art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
ANZOLA DELL'XXXXXX, Lì 24/06/2005 L'OPERATORE AMMINISTRATIVO
X.xx XXXXXXXXXX XXXXX
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.
È copia conforme all' originale. ANZOLA DELL'XXXXXX, Lì 24/06/2005
IL RESP. SERV. AFF. GEN./XXX.XX
XXXXXXXX XXXXXXX
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati. Contestualmente all'affissione all' Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari.
La presente deliberazione, N O N è soggetta al controllo preventivo di legittimità, ed entro 10 giorni non sono pervenute richieste di invio al controllo, così come previsto dall'art. 127 - comma 1 - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; inoltre la presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati, ed è divenuta esecutiva il 4/07/2005 dopo il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
Addì, ............................ IL VICE SEGRETARIO
X.xx XX.XXX XXXXXXXX XXXXXXX