Contratto collettivo di lavoro AutoPostale
Contratto collettivo di lavoro AutoPostale
Valido dal
1º gennaio 2022
In collaborazione con:
AutoPostale SA
Xxxxxxxxxxxxxxxxx 00
0000 Xxxxx
syndicom
Sindacato dei media e della comunicazione
Xxxxxxxxxxxxxxx 00 Xxxxxxx xxxxxxx 0000 Xxxxx
transfair – Il sindacato
Xxxxxxxxx 00 Xxxxxxx xxxxxxx 0000 Xxxxx 14
Indice
Pagina
1.1 Campo di applicazione aziendale e personale 8
1.3 Beneficiari/beneficiarie di rendita che proseguono e riprendono il rappor- to di lavoro 8
2 Disposizioni (normative) inerenti al rapporto di lavoro 10
2.3 Rapporti di lavoro di durata determinata 11
2.4 Lavoro con salario orario 12
2.5 Personale a prestito 12
2.6 Luogo di lavoro, luogo d’impiego e area di impiego 13
2.7.1 Rilevamento del tempo di lavoro 13
2.7.2 Tempo di lavoro settimanale 14
2.7.3 Separazione tra vita privata e professionale 14
2.8 Modelli di tempo di lavoro 14
2.8.2 Riduzione del grado di occupazione per i collaboratori / le collaboratrici più anziani/e 15
2.9.2 Godimento delle vacanze 16
2.9.3 Indennità per le vacanze per lavoro serale, notturno e domenicale 16
2.9.4 Interruzione delle vacanze 16
2.9.5 Liquidazione e compensazione delle vacanze 17
2.10.2 Congedo paternità / congedo parentale / congedo di adozione 17
2.10.3 Congedo di assistenza 18
2.10.4 Garanzia del rientro 18
2.10.6 Congedo non retribuito 19
2.10.7 Sostegno nell’assistenza dei congiunti 20
2.11 Regole per il personale soggetto alla Legge sul lavoro (LL) 20
2.11.1 Luogo d’impiego diverso dal luogo di lavoro 20
2.11.3 Modello di tempo di lavoro «Orario di lavoro flessibile (GLAZ) 21
2.11.4 Pause brevi retribuite 22
2.11.5 Pause non retribuite 22
2.11.6 Lavoro serale, notturno e domenicale 22
2.11.6.2 Supplemento salariale per lavoro serale 22
2.11.6.3 Supplementi di tempo e salariali per il lavoro notturno 23
2.11.6.4 Supplementi salariali per il lavoro domenicale 23
2.11.7 Indennità per servizio di picchetto 24
2.11.8 Riduzione delle vacanze 24
2.11.10 Ore supplementari e lavoro straordinario 25
2.12 Regole per il personale soggetto alla Legge sulla durata del lavoro (LDL) 26
2.12.1 Luogo di impiego diverso dal luogo di lavoro 26
2.12.3 Modello di tempo di lavoro «Orari di lavoro secondo piano di impiego» 27
2.12.3.2 Giorni liberi, servizi bloccati e giorni di blocco fissi 27
2.12.3.3 Pianificazione annuale 27
2.12.3.4 Pianificazione mensile 27
2.12.3.5 Pianificazione a breve termine 28
2.12.3.6 Gestione del tempo 28
2.12.4 Indennità per deroghe all’organizzazione del servizio in conformità alla
2.12.4.1 Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx (xxx. 00 xxx. 0 OLDL) 28
2.12.4.2 Riduzione del turno di riposo (art. 18 cpv. 2 OLDL) 28
2.12.4.3 Pause e interruzioni del lavoro 29
2.12.5 Lavoro straordinario 29
2.12.6 Lavoro notturno e domenicale 29
2.12.6.2 Supplementi salariali 29
2.12.6.3 Supplementi di tempo 30
2.12.7 Riduzione delle vacanze 30
2.15 Salario, indennità e detrazioni 31
2.15.2 Determinazione del salario e sistema salariale 32
2.15.3 Classificazione delle funzioni in livelli di funzione 32
2.15.5 Contributi per la custodia dei figli complementare alla famiglia 33
2.15.6 Premi e indennità speciali 33
2.15.7 Contributo alle spese d’esecuzione 33
2.17.1 Obbligo di comunicazione, certificato medico 34
2.17.4 Principi del versamento continuato del salario 35
2.17.5 Prestazioni in caso di malattia 36
2.17.6 Prestazioni in caso di infortunio 37
2.17.7 Versamento continuato del salario in caso di servizio militare,
servizio della protezione civile o servizio civile 38
2.17.8 Prestazioni in caso di decesso 38
2.18 Previdenza professionale 39
2.19.2 Concessione e accettazione di regali 39
2.19.3 Occupazioni lucrative accessorie e cariche pubbliche 40
2.19.4 Responsabilità del lavoratore / della lavoratrice 40
2.20 Proprietà intellettuale 40
2.21 Abbigliamento da lavoro 41
2.24 Protezione della personalità 42
2.25 Protezione della salute 43
2.26 Partecipazione aziendale 43
2.27 Protezione dei dati e sorveglianza elettronica 43
2.28 Modifica e fine del rapporto di lavoro 44
2.28.1 Cambiamento temporaneo del luogo di lavoro o dell’ambito di attività 44
2.28.2 Cessazione senza disdetta 45
2.28.3 Disdetta e termini di disdetta 45
2.28.5 Forma della disdetta 45
2.28.6 Protezione contro il licenziamento 46
2.28.6.2 Malattia e infortunio 46
2.29 Controversie tra il datore di lavoro e i collaboratori / le collaboratrici 47
3 Disposizioni inerenti al diritto
3.1 Validità del CCL mantello 48
3.2 Materie della partecipazione 48
3.3 Imprenditori di AutoPostale 48
5 Allegato 1: Giorni festivi equiparati alla domenica 50
6.1 Salari e fasce salariali 53
6.1.1 Fasce salariali (aggiornamento al 1º maggio 2021) 53
art. articolo
CCL Contratto collettivo di lavoro
CFSL Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro CIL contratto individuale di lavoro
CO Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni) (RS 220)
CoPe commissione del personale
CPC commissione paritetica di conciliazione cpv. capoverso
GLAZ orario di lavoro flessibile
IPG indennità per perdita di guadagno lett. lettera
LDL Legge sulla durata del lavoro
XXXX Xxxxx federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Legge sulle indennità di perdita di guadagno) (RS 834.1)
LL Legge sul lavoro
OLDL Ordinanza sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici del 29 agosto 2018 (Ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro) (RS 822.211)
RS Raccolta sistematica del diritto federale seg./
segg. e seguente / e seguenti
1.1 Campo di applicazione aziendale e personale
1 Il presente contratto collettivo di lavoro si applica ai collaboratori / alle col- laboratrici di AutoPostale SA (di seguito: datore di lavoro o AutoPostale) che beneficiano di un rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 319 segg. CO.
2 Per i collaboratori / le collaboratrici che sono membri di un sindacato contra-
ente, si applica direttamente il CCL. Per gli altri collaboratori / le altre collabo- ratrici si applicano le disposizioni normative del presente CCL basandosi sul CIL.
3 Sono altresì sottoposti al CCL i beneficiari / le beneficiarie di rendita che pro- seguono e riprendono il rapporto di lavoro secondo l’art. 1.3.
1.2 Eccezioni
Sono esclusi dal campo di applicazione del presente CCL le categorie di perso- nale sotto indicate, tuttavia i collaboratori / le collaboratrici esclusi dal campo di applicazione nelle lett. da a a c non possono superare il 10% dei collaboratori / delle collaboratrici di AutoPostale:
a. collaboratori / collaboratrici con livello di funzione superiore a 9
b. collaboratori / collaboratrici con funzioni di gestione, di specialista e di responsabile di progetto, i quali / le quali per il 31 dicembre 2021 siano soggetti a un regolamento dei quadri
c. ulteriori collaboratori/collaboratrici attuali su loro richiesta e, in singoli casi, nuovi assunti la cui funzione risulta adiacente a quella dei quadri
d. stagisti/stagiste (ad eccezione delle stagiste / degli stagisti di cui all’allega- to 1, art. 5.1 lett. b e c del CCL Posta CH)
1.3 Beneficiari/beneficiarie di rendita che proseguono e riprendono il rap- porto di lavoro
1 Le disposizioni del presente CCL sono in linea di principio applicabili ai bene-
xxxxxxx / alle beneficiarie di rendita che proseguono e riprendono il rapporto di lavoro. Si considerano beneficiari / beneficiarie di rendita che proseguono e riprendono il rapporto di lavoro fondamentalmente le persone che avevano un precedente rapporto di lavoro secondo il presente CCL e che dopo un pen- sionamento ordinario o anticipato continuano a essere impiegate o assumono nuovamente un impiego.
Sono fatte salve le seguenti disposizioni:
2 Fino a un grado di occupazione del 30% l’assunzione è effettuata con salario orario secondo l’art. 2.4; oltre tale grado con un salario mensile.
3 Fino al compimento del 70° anno di età i beneficiari / le beneficiarie di rendi- ta sono assicurati/e presso l’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia in base alle condizioni di assicurazione. I collaboratori / le collabora- trici più anziani/e non sono più soggetti/e a tale assicurazione. Il versamento continuato del salario è effettuato secondo la scala di Berna.
4 Le prestazioni in caso di infortunio sono quelle stabilite all’art. 2.17.6.
5 Dopo il 65° anno di età i beneficiari / le beneficiarie di rendita che proseguo- no il rapporto di lavoro non sono più assicurati/e nella Cassa pensioni Posta. Sono fatte salve le disposizioni del regolamento della Cassa pensioni Posta per quanto riguarda il pensionamento posticipato.
6 Se il reintegro come beneficiario/a di rendita che riprende il rapporto di lavoro avviene prima che sia raggiunta l’età ordinaria di pensionamento presso la cassa pensioni, il ritorno nella cassa pensioni ha luogo a condizione che sia stata raggiunta la soglia d’entrata regolamentare.
7 I beneficiari / la beneficiarie di rendita che proseguono e riprendono il rap- porto di lavoro sono in linea di principio impiegati/e alle stesse condizioni vigenti prima del loro pensionamento, nella misura in cui svolgano la stessa funzione.
8Ai beneficiari / alle beneficiarie di rendita che proseguono e riprendono il rapporto di lavoro non si applicano le disposizioni del piano sociale.
2 Disposizioni (normative) ine- renti al rapporto di lavoro
2.1 In generale
1 Qualora il presente CCL non contenga alcuna regolamentazione, si applicano in particolare le disposizioni del CO.
2Il datore di lavoro stipula con i collaboratori / le collaboratrici sottoposti al campo d’applicazione del presente CCL un CIL scritto.
Il presente CCL costituisce parte integrante del CIL. Nel CIL sono regolamenta- ti almeno:
– l’inizio del rapporto di lavoro
– la durata del rapporto di lavoro, se a tempo determinato
– il grado di occupazione
– la denominazione della funzione
– il livello di funzione
– il salario iniziale
– il luogo di lavoro
3 Al momento della stipula del CIL, i collaboratori / le collaboratrici ricevono il presente CCL e ne confermano la ricezione apponendo la loro firma. Ogni modifica a tale CCL determina in linea di principio un adeguamento automati- co del rapporto di lavoro, a condizione che si tratti di un miglioramento. In caso di peggioramento, l’adeguamento avviene nel rispetto di un termine di notifi- ca di tre mesi. Il datore di lavoro informa i collaboratori / le collaboratrici in merito alle modifiche del presente CCL il prima possibile. Entro 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, i collaboratori / le collaboratrici hanno il diritto di respingere per iscritto la modifica, a cui la comunicazione deve fare esplicito riferimento. Se i collaboratori / le collaboratrici non si avvalgono di questa facoltà, la modifica si considera accettata alla data della comunicazio- ne. In caso di rifiuto, è fatta riserva di disdetta causata da modifica del contrat- to di lavoro.
4 In caso di partenza di un collaboratore / una collaboratrice da una società del gruppo La Posta Svizzera SA consolidata integralmente e qualora tale collabo- ratore / collaboratrice, entro dodici mesi, sia reintegrato/a presso AutoPostale SA, la durata del servizio raggiunta fino alla partenza viene computata inte- gralmente.
5 Se nell’ambito di un’acquisizione aziendale vengono integrate persone nel presente CCL, la durata del servizio da esse svolto per il datore di lavoro pre- cedente viene computata.
6 Il perfezionamento dell’assunzione può essere subordinato al contenuto dell’estratto del casellario giudiziale nonché a un accertamento medico di idoneità. Il datore di lavoro ha il diritto, ove necessario, di richiedere ulteriori documenti come ad esempio un estratto del registro delle esecuzioni e di subordinare il perfezionamento del rapporto di lavoro al risultato di tali verifiche. Tali accertamenti possono essere ripetuti nel corso dell’impiego e la prosecuzione del rapporto di lavoro può essere condizionata alle risultanze. 7In caso di cambiamento di funzione si applica per analogia il cpv. 6 nella misu- ra in cui le verifiche siano in relazione con la nuova attività e siano necessarie per motivi aziendali oppure siano prescritte dalla legge.
2.2 Periodo di prova
1 Il periodo di prova ha una durata di tre mesi. Nel CIL è possibile pattuire un periodo di prova più breve o la rinuncia ad esso.
2 In caso di passaggio da una società del gruppo consolidata integralmente ad AutoPostale, si rinuncia a un periodo di prova.
2.3 Rapporti di lavoro di durata determinata
1 Il datore di lavoro e i collaboratori / le collaboratrici possono concordare nel CIL una limitazione temporale del rapporto di lavoro.
2 I rapporti di lavoro di durata determinata possono essere stipulati per un periodo massimo di 18 mesi. Qualora i rapporti di lavoro vengano prolungati oltre tale durata, sono considerati a tempo indeterminato.
3 I rapporti di lavoro di durata determinata possono essere prolungati con un limite temporale al massimo due volte; la durata complessiva non può supera- re i 18 mesi.
4 Qualora il periodo di interruzione tra la fine del rapporto di lavoro precedente e l’inizio di quello successivo superi tre mesi, il successivo rapporto di lavoro
di durata determinata può durare a sua volta al massimo 18 mesi. La concate- nazione di più rapporti di lavoro di durata determinata presuppone in ogni caso una ragione oggettiva.
5 Nel CIL è possibile concordare un periodo di prova e/o un termine di disdetta.
2.4 Lavoro con salario orario
1 Il datore di lavoro e i collaboratori / le collaboratrici possono concordare nel CIL che il collaboratore / la collaboratrice svolgano lavoro con salario orario.
2 Il grado di occupazione medio annuo dei collaboratori / delle collaboratrici di cui al cpv. 1 non può superare il 30%.
3 Il datore di lavoro può offrire impieghi di lavoro ai collaboratori / alle colla- boratrici ai sensi del cpv. 1. I collaboratori / le collaboratrici possono accettare o rifiutare gli impieghi di lavoro offerti.
4 I collaboratori / le collaboratrici di cui al cpv. 1 ricevono un supplemento sala- riale del 2,5%. Tale supplemento salariale viene erogato in sostituzione di un
versamento continuato del salario in caso di incapacità lavorativa. Gli artt. 2.17.1 (obbligo di notifica, certificato medico), 2.17.3 (reinserimento) e 2.17.5 (presta- zioni in caso di malattia) non si applicano a tali collaboratori/collaboratrici.
5 I collaboratori / le collaboratrici di cui al cpv. 1 hanno diritto a un supplemento per lavoro nei giorni festivi del 4,4% nonché a un’indennità per le vacanze del
10,64% (fino all’anno civile compreso nel quale viene compiuto il 59° anno di età) risp. del 13,04% (a partire dall’anno civile nel quale viene compiuto il 60° anno di età).
6 Con riferimento agli impieghi di lavoro già concordati, i collaboratori / le colla- boratrici devono informare immediatamente il datore di lavoro in caso di loro
impedimento al lavoro.
7 Il piano sociale (art. 2.30) non si applica per i collaboratori / le collaboratrici di cui al cpv. 1.
2.5 Personale a prestito
1 I lavoratori / le lavoratrici a prestito, che vengono impiegati/e nell’ambito di applicazione del presente CCL, possono essere impiegati/e presso AutoPostale per un periodo ininterrotto non superiore a 12 mesi. Qualora AutoPostale intenda continuare ad occupare il lavoratore / la lavoratrice a prestito oltre tale periodo, dovrà offrirgli / offrirle un contratto di lavoro a tempo indeter- minato basato sul presente CCL.
2 In caso di impiego prolungato di personale a prestito, il datore di lavoro svol- ge colloqui regolari di bilancio.
3 Se nel corso di questi ultimi emerge la volontà di una collaborazione superio- re a 12 mesi, il lavoratore / la lavoratrice a prestito acquisisce il diritto a un con- tratto di lavoro a tempo indeterminato già a partire da una durata dell’occu- pazione di 10 mesi (ininterrotti o entro un periodo di 12 mesi).
4 A fronte di condizioni eccezionali, nei singoli esercizi i termini per il diritto a un contratto di lavoro secondo il cpv. 1 e il cpv. 3 possono essere prolungati di concerto con le parti sociali.
5 Il capoverso 1 si applica per analogia al prestito di personale interno al grup- po.
6 Stipulando contratti con agenzie di collocamento di personale, AutoPostale conviene che per i lavoratori / le lavoratrici a prestito valgano, per quanto riguarda il tempo di lavoro e il salario, le disposizioni del presente CCL.
2.6 Luogo di lavoro, luogo d’impiego e area di impiego
1 Nel CIL viene definito un luogo di lavoro. L’inizio della prestazione lavorativa avviene presso il luogo di lavoro o in un altro luogo d’impiego assegnato dal datore di lavoro all’interno dell’area di impiego di cui al cpv. 2.
2 Partendo dal luogo di lavoro, l’area di impiego ha la seguente estensione:
a. tempo di percorrenza con i mezzi pubblici dal luogo di lavoro (compreso traffico urbano, senza tragitti a piedi): al massimo 45 minuti
b. tempo di percorrenza con veicolo a motore dal luogo di lavoro (tragitto più breve e diretto nel traffico stradale): al massimo 30 minuti
Qualora in relazione a un luogo di impiego sussistano le condizioni di cui alla lett. a o alla lett. b, il luogo d’impiego si considera all’interno dell’area d’impie- go. In linea di principio si deve utilizzare il trasporto pubblico. Eccezional- mente, nella misura in cui ciò sia opportuno e ragionevole, va utilizzato il vei- colo a motore.
3 Per motivi aziendali il datore di lavoro può eccezionalmente assegnare ai col- laboratori / alle collaboratrici un lavoro al di fuori dell’area di impiego.
4 In caso di impieghi regolari al di fuori del luogo di lavoro, si deve tenere conto delle condizioni personali e familiari dei collaboratori / delle collabora- trici.
2.7 Tempo di lavoro
2.7.1 Rilevamento del tempo di lavoro
Il datore di lavoro provvede a un adeguato rilevamento dei tempi di lavoro individuali da parte dei collaboratori / delle collaboratrici e a un’opportuna documentazione dei saldi delle ore, affinché possa essere verificato il rispetto delle prescrizioni di legge nonché delle disposizioni del presente CCL.
2.7.2 Tempo di lavoro settimanale
1Il normale tempo di lavoro settimanale medio dei collaboratori / delle colla- boratrici impiegati/e a tempo pieno è di 41 ore.
2 I collaboratori / le collaboratrici in linea di massima forniscono tale prestazio- ne lavorativa per 42 ore la settimana. Il tempo di lavoro supplementare così prestato viene compensato, di regola con una settimana di compensazione per ciascun anno civile.
3 La settimana lavorativa di cinque giorni deve essere rispettata se le condizio- ni aziendali lo consentono.
2.7.3 Separazione tra vita privata e professionale
1 Il datore di lavoro rispetta la sfera privata di tutti/e i collaboratori / le colla- boratrici.
2 I collaboratori / le collaboratrici hanno il diritto di non rispondere a telefona- te né leggere messaggi durante il loro tempo libero senza che ciò comporti per loro svantaggi o pregiudizi.
3 I collaboratori / le collaboratrici hanno facoltà di rifiutare gli impieghi xxxxxx- sti con xxxxxx preavviso o durante il tempo libero senza che ciò comporti per loro svantaggi o pregiudizi. Per il personale soggetto alla Legge sulla durata del lavoro (LDL) trovano inoltre applicazione le disposizioni di cui all’art. 2.12.3. 4 Le prestazioni di lavoro necessarie al di fuori degli orari di lavoro usuali (come ad es. telefonate di lunga durata, lettura di informazioni necessarie ai fini aziendali) possono in linea di principio essere registrate come tempo di lavoro.
2.8 Modelli di tempo di lavoro
1 Il datore di lavoro stabilisce il modello di tempo di lavoro applicabile ai collaboratori / alle collaboratrici. Per il personale soggetto alla LDL si applica fondamentalmente il modello di tempo di lavoro «Orari di lavoro secondo piano di impiego» di cui all’art. 2.12.3.
2 Nella gestione dei modelli di tempo di lavoro e nella pianificazione e riparti- zione degli impieghi, come anche nella loro tempestiva e vincolante comuni- cazione, il datore di lavoro ha riguardo per lo stato di salute e la situazione personale del collaboratore / della collaboratrice.
3 I dettagli relativi al modello di tempo di lavoro «Orari di lavoro secondo piano di impiego» di cui all’art. 2.12.3 sono descritti in un accordo a parte.
2.8.1 Conto risparmio ore
1 Il datore di lavoro e i collaboratori / le collaboratrici possono concordare per iscritto che il tempo di lavoro prestato e il saldo vacanze vengano trasfe- riti su un conto risparmio ore e siano goduti in un momento successivo in forma di tempo libero o sotto forma di agevolazioni negli orari di lavoro per la partecipazione a un perfezionamento.
2 All’apertura del conto risparmio ore si devono concordare una destinazio- ne d’utilizzo e una data prevista per il godimento.
3 Il diritto alle vacanze previsto per legge nonché le ore di lavoro straordina- rio non possono essere trasferiti su un conto risparmio ore.
4 Possono essere accantonate su un conto risparmio ore al massimo 250 ore di lavoro. Se il saldo deve essere utilizzato nell’ambito della riduzione del grado di occupazione per i collaboratori / le collaboratrici più anziani/e ai sensi dell’art. 2.8.2 e / o del pensionamento, il datore di lavoro e i collaboratori / le collaboratrici possono concordare che possano essere accantonate al massi- mo 400 ore di lavoro.
5 I saldi delle ore accantonati, in linea di principio, devono essere goduti entro cinque anni dall’apertura del conto risparmio ore.
2.8.2 Riduzione del grado di occupazione per i collaboratori / le collaboratrici più anziani/e
1 I collaboratori / le collaboratrici con un rapporto di lavoro di durata indeter-
xxxxxx, i quali / le quali abbiano compiuto il 58º anno di età, hanno il diritto di ridurre una tantum il loro grado di occupazione di almeno il 10% (rispetto a un’occupazione a tempo pieno). Il grado di occupazione rimanente dopo una tale riduzione deve corrispondere ad almeno il 50% (rispetto a un’occupa- zione a tempo pieno). Un ulteriore adeguamento del grado di occupazione è possibile se la situazione aziendale lo consente.
2 Il datore di lavoro e i collaboratori / le collaboratrici concordano il momento di una riduzione del grado di occupazione ai sensi del cpv. 1.
3 Le restanti condizioni d’impiego nonché la funzione rimangono per quanto possibile invariate.
4 Nel caso di una riduzione del grado di occupazione ai sensi del cpv. 1, il sala- rio assicurato presso la cassa pensioni, su richiesta del collaboratore / della collaboratrice, rimane invariato. I corrispondenti contributi del datore di lavo- ro e del collaboratore / della collaboratrice per il mantenimento della previ- denza sono a carico del collaboratore / della collaboratrice.
5 Riguardo al pensionamento parziale trova applicazione il Regolamento della Cassa pensioni Posta.
2.9 Vacanze
2.9.1 Durata delle vacanze
1 Il diritto alle vacanze dei collaboratori / delle collaboratrici, in un anno civile, è regolato come segue:
– fino all’anno civile compreso, nel quale viene compiuto il 59° anno di età: cinque settimane
– dall’anno civile, nel quale viene compiuto il 60º anno di età: sei settimane
2 Nel caso di inizio e/o fine del rapporto di lavoro durante l’anno civile, il dirit- to alle vacanze viene ridotto in misura proporzionale, pro rata temporis.
3 Il saldo vacanze è indicato in ore. Un adeguamento in corso d’anno del grado di occupazione comporta come conseguenza un aumento o una riduzione in giorni di tale saldo.
2.9.2 Godimento delle vacanze
1 In linea di principio, le vacanze devono essere godute durante l’anno civile corrispondente e devono comprendere almeno una volta l’anno due setti- mane consecutive.
2 Prima di stabilire il periodo di godimento delle vacanze, occorre consultare il collaboratore / la collaboratrice. Il datore di lavoro rispetta i desideri espressi dal collaboratore / dalla collaboratrice nei limiti delle possibilità aziendali.
Se non è possibile giungere a un accordo, i periodi in cui godere delle vacanze vengono stabiliti dal datore di lavoro.
2.9.3 Indennità per le vacanze per lavoro serale, notturno e domenicale
– 10,64% nel caso di un diritto alle vacanze di cinque settimane
– 13,04% nel caso di un diritto alle vacanze di sei settimane
2.9.4 Interruzione delle vacanze
Qualora un collaboratore / una collaboratrice si ammali o subisca un infortu- nio durante le vacanze, i corrispondenti giorni di vacanza possono essere recuperati in futuro alle seguenti condizioni:
– la capacità di usufruire delle vacanze è venuta meno a causa della malattia
/ dell’infortunio e
– la malattia / l’infortunio viene comunicata/o al datore di lavoro il più rapi- damente possibile e attestata/o da un medico
2.9.5 Liquidazione e compensazione delle vacanze
1 Una compensazione pecuniaria delle vacanze è in linea di principio ammessa soltanto alla fine del rapporto di lavoro, laddove il godimento delle vacanze durante la durata del rapporto di lavoro non sia stata possibile o ragionevol- mente accettabile.
2 Il cpv. 1 non si applica in caso di lavoro con salario orario di cui all’art. 2.4.
3 In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte del collaboratore / della collaboratrice o in caso di risoluzione da parte del datore di lavoro per colpa del collaboratore / della collaboratrice è possibile compensare con il salario i giorni di vacanze goduti in eccesso, sempre che il godimento delle vacanze non sia stato ordinato dal datore di lavoro.
2.10 Congedi e assenze
2.10.1 Congedo maternità
1 Le collaboratrici hanno diritto al congedo maternità retribuito di 18 settima- ne. Il versamento continuato del salario ammonta al 100% del salario netto spettante alla collaboratrice durante il congedo.
2 Le indennità per perdita di guadagno secondo l’IPG spettano al datore di lavoro.
3 Le collaboratrici hanno inoltre diritto a un congedo non retribuito di sei setti- mane. Il congedo non retribuito va goduto nell’arco del primo anno dalla nascita del bambino.
2.10.2 Congedo paternità / congedo parentale / congedo di adozione
1 I collaboratori / le collaboratrici hanno diritto al congedo paternità / conge- do parentale / congedo di adozione retribuito di quattro settimane nonché a un congedo paternità / congedo parentale / congedo di adozione non retri- buito di quattro settimane. Due delle settimane di congedo paternità retri- buito devono essere godute entro sei mesi dalla nascita, affinché possa esse- re richiesta un’indennità per perdita di guadagno. Le restanti due settimane, così come il congedo di adozione retribuito e i congedi non retribuiti vanno goduti nell’arco del primo anno successivo alla nascita / all’adozione.
2 Qualora entrambi i genitori beneficino di un rapporto di lavoro con il datore di lavoro al quale si applichi il presente CCL, in caso di adozione entrambi hanno diritto ai congedi ai sensi del cpv. 1.
2.10.3 Congedo di assistenza
1 Qualora alla nascita del bambino / dei bambini entrambi i genitori benefi- cino di un rapporto di lavoro all’interno del gruppo La Posta Svizzera SA (società del gruppo consolidate integralmente), in luogo delle prestazioni di cui agli art. 2.10.1 e 2.10.2 entrambi hanno diritto a un congedo di assistenza retribuito della durata di 14 settimane per la madre e di due settimane per l’altro genitore nonché della durata di sei settimane che i genitori possono ripartire liberamente tra loro. Hanno inoltre diritto a un congedo non retri- buito di dieci settimane, da ripartirsi liberamente tra i genitori.
2 Il datore di lavoro può intraprendere partnership con altre aziende che con- sentono il godimento congiunto di congedi parentali anche oltre i limiti del gruppo Posta.
2.10.4 Garanzia del rientro
In caso di godimento del congedo di cui all’art. 2.10.1 (congedo maternità),
2.10.2 (congedo paternità / congedo parentale / congedo di adozione) e
2.10.3 (congedo di assistenza) sussiste una garanzia di rientro presso il posto di lavoro originario alle condizioni precedenti secondo il CIL. Su richiesta dei collaboratori / delle collaboratrici, il grado di occupazione può essere ade- guato al momento del rientro, se le possibilità aziendali lo consentono.
2.10.5 Assenze retribuite
I collaboratori / le collaboratrici, in occasione di determinati eventi, hanno diritto a tempo libero retribuito secondo il seguente elenco.
Evento | Assenza retribuita | |
a | Adempimento di obblighi legali | Tempo necessario conformemente alla convocazione |
b | Esercizio di una funzione pubblica | Previo accordo, fino a 15 giorni per anno civile |
c | Matrimonio / registrazione di un’unione domestica del collaboratore o della colla- boratrice | Una settimana |
Assenza retribuita | ||
d | Partecipazione al matrimonio / alla regist- razione di unione domestica di genitori, figli e fratelli/sorelle | Una giorno |
e | Xxx i genitori, per questioni urgenti in rela- zione diretta con il figlio / i figli che xxxxxx- xxxx la presenza di un genitore o entrambi i genitori | Fino a cinque giorni per anno civile |
f | Malattia improvvisa della/del coniuge, del- la/del partner che vive in un’unione dome- stica registrata o di una figlia / un figlio (se- condo CO 324a) | Tempo necessario e comunque xxx. tre giorni per evento; in genere al fine di in- dividuare una soluzione alternativa per l’assistenza |
g | Assistenza a un familiare, al/alla partner con problemi di salute (secondo CO 329h) | Fino a tre giorni per evento e dieci gior- ni per anno |
h | Decesso del/della partner, di un genitore o di un figlio Se il decesso subentra durante le vacanze, i giorni di vacanza possono essere recupera- ti. | Fino a una settimana per evento |
i | Partecipazione a un funerale in casi non contemplati dalla lett. h | Fino a un giorno, su domanda del collaboratore o della collaboratrice |
j | Disbrigo di formalità in relazione diretta con la morte di una persona vicina | Fino a due giorni |
k | Trasloco del collaboratore / della collabora- trice | Un giorno |
l | Attività di esperto/a e di insegnante | Su accordo individuale |
m | Partecipazione in qualità di membri a orga- ni dei sindacati contraenti | Fino a 20 giorni per anno |
n | Corsi di perfezionamento offerti dai sinda- cati contraenti, i quali vengono finanziati con il fondo per le spese d’esecuzione | Fino a tre giorni nell’arco di due anni |
o | Per rappresentanti dei lavoratori / delle la- voratrici nel Consiglio di fondazione della Cassa pensioni Posta | Dieci giorni |
2.10.6 Congedo non retribuito
Il datore di lavoro può concedere ai collaboratori / alle collaboratrici un con- gedo non retribuito della durata massima rispettiva di un anno. Il datore di lavoro e i collaboratori / le collaboratrici concordano un eventuale congedo non retribuito. Una richiesta per una durata massima fino a quattro settimane in un anno civile viene accolta se le possibilità aziendali lo consentono.
2.10.7 Sostegno nell’assistenza dei congiunti
1 Il datore di lavoro sostiene i collaboratori / le collaboratrici che hanno obbli- ghi di assistenza in ambito familiare o verso persone prossime nell’esercizio di tali obblighi, nella misura in cui ciò sia possibile per l’azienda.
2 Il sostegno può avvenire tra l’altro nell’ambito della pianificazione degli impieghi di lavoro, della modifica del grado di occupazione e/o della conces- sione di congedi non retribuiti.
2.11 Regole per il personale soggetto alla Legge sul lavoro (LL)
2.11.1 Luogo d’impiego diverso dal luogo di lavoro
1 Laddove il luogo di lavoro non coincida con il luogo di impiego assegnato dal datore di lavoro, la prestazione di lavoro si considera eseguita fuori sede se sussistono le seguenti condizioni:
a. tempo di percorrenza con i mezzi pubblici dal luogo di lavoro (compreso traffico urbano, senza tragitti a piedi): più di otto minuti
b. distanza percorsa con veicolo a motore dal luogo di lavoro
(tragitto più breve e diretto nel traffico stradale): più di otto chilometri
2 Qualora la prestazione di lavoro venga eseguita fuori sede conformemente al cpv. 1 e dunque il tempo di spostamento sia maggiore del solito, la differen- za di tempo rispetto al normale tempo di spostamento rappresenta tempo di lavoro.
2.11.2 Rimborso spese
1 Il datore di lavoro rimborsa ai collaboratori / alle collaboratrici tutte le spese rese necessarie dall’esecuzione del lavoro.
2 Se la prestazione di lavoro è eseguita fuori sede ai sensi dell’art. 2.11.2 cpv. 1, i collaboratori / le collaboratrici hanno diritto al seguente rimborso spese:
a. Spese di viaggio per i viaggi di lavoro:
– 60 centesimi per chilometro in caso di utilizzo dell’auto privata
– 30 centesimi per chilometro in caso di utilizzo di altri veicoli a motore a partire da 50 cm3
– oppure costi per il biglietto in caso di utilizzo del trasporto pubblico (abbonamento a metà prezzo, in linea di principio in 2a classe)
– spese di parcheggio per motivi professionali dietro presentazione di rice- vuta originale
b. spese per il vitto (laddove il pasto non possa essere consumato presso il luogo usuale o presso il luogo di domicilio):
– colazione: al massimo dieci franchi per pasto
– xxxxxx e cena: al massimo 17 franchi per pasto
– spese di pernottamento: a consuntivo (base: albergo tre stelle)
2.11.3 Modello di tempo di lavoro «Orario di lavoro flessibile (GLAZ)
1 I collaboratori / le collaboratrici con orario di lavoro flessibile possono suddi- videre autonomamente il proprio lavoro all’interno degli orari di servizio, osservando le esigenze aziendali nonché eventuali orari di presenza.
2 Il saldo delle ore deve essere limitato entro un intervallo di +100 ore e -50 ore. Nel caso di collaboratori / collaboratrici a partire da un grado di occupa- zione del 90% non è consentito superare un limite inferiore di -20 ore.
3 I collaboratori / le collaboratrici possono compensare il saldo positivo delle ore in ore o giornate previo accordo con i superiori. In genere, per ogni anno civile possono essere complessivamente goduti al massimo dieci giorni di compensazione. Le mezze giornate vengono computate anch’esse nel nume- ro dei giorni di compensazione goduti.
4 Qualora un saldo orario raggiunga l’80% dell’intervallo massimo, i collabora- tori / le collaboratrici stabiliscono, insieme ai superiori, le misure su come pro- cedere.
5 Le ore del saldo positivo possono essere di comune accordo liquidate in denaro in qualunque momento, in ogni caso senza supplemento. Allo stesso modo, le ore possono essere trasferite di comune accordo in un conto rispar- mio ore. Le ore del saldo negativo devono essere pareggiate oppure, su richie- sta dei collaboratori / delle collaboratrici, compensate con altri saldi delle ore, salvo che vi siano motivi imputabili al datore di lavoro. In quest’ultimo caso le ore del saldo negativo vengono stralciate o ridotte a svantaggio del datore di lavoro.
2.11.4 Pause brevi retribuite
1 I collaboratori / le collaboratrici hanno diritto a una pausa considerata come tempo di lavoro e retribuita di 15 minuti, se il tempo di lavoro ininterrotto pia- nificato (inclusa tale pausa) dura almeno tre ore e mezza.
2 Per ogni giorno i collaboratori / le collaboratrici hanno diritto al massimo a una pausa retribuita ai sensi del cpv. 1.
2.11.5 Pause non retribuite
Il lavoro deve essere interrotto con pause delle seguenti durate minime:
– mezz’ora in caso di tempo di lavoro giornaliero superiore a sette ore
– un’ora in caso di tempo di lavoro giornaliero superiore a nove ore
Nel computo del diritto alle pause, la pausa breve retribuita di cui all’art. 2.11.4 viene considerata soltanto se il collaboratore / la collaboratrice durante la pausa retribuita non può allontanarsi dal luogo di lavoro.
2.11.6 Lavoro serale, notturno e domenicale
2.11.6.1 In generale
Il datore di lavoro può chiamare i collaboratori / le collaboratrici
a prestare lavoro notturno e domenicale soltanto con il loro consenso.
2.11.6.2 Supplemento salariale per lavoro serale
1 Qualora i collaboratori / le collaboratrici vengano impiegati tra le ore 20 e le ore 23 per il lavoro serale, ricevono un supplemento salariale di 5 franchi e 10 centesimi per ora o per ora iniziata. I collaboratori / le collaboratrici con modello GLAZ possono, sotto la propria responsabilità, dichiarare come non soggetto a supplemento il lavoro da questi prestato volontariamente in orario serale e che avrebbe potuto essere svolto anche durante la giornata lavorati- va.
2 Le pause durante le quali il collaboratore / la collaboratrice non può allonta- narsi dal luogo di lavoro e le pause retribuite durante il tempo di lavoro serale devono essere considerate come tempo di lavoro nel computo del tempo di lavoro serale che deve essere retribuito con supplemento.
3 I supplementi salariali per il lavoro serale e domenicale vengono cumulati se il collaboratore / la collaboratrice presta lavoro domenicale regolare ai sensi dell’art. 2.11.6.4 cpv. 1. Negli altri casi non avviene alcun cumulo e i collabora- tori / le collaboratrici ricevono il supplemento salariale rispettivamente più elevato.
2.11.6.3 Supplementi di tempo e salariali per il lavoro notturno
1 Prestano lavoro notturno regolare i lavoratori che, in un anno civile, vengono impiegati per 25 o più notti tra le ore 23 e le ore 6. È fatta salva la possibilità di spostare l’intervallo di tempo (art. 10 cpv. 2 LL).
2 Per il lavoro notturno di cui al cpv. 1 i collaboratori / le collaboratrici ricevono i seguenti supplementi salariali e di tempo (fatto salvo quanto previsto al cpv. 4):
a. supplemento di tempo del 10%
b. supplemento salariale di 5 franchi e 10 centesimi per ora o per ora iniziata
3 Per il lavoro notturno tra le ore 24 e le ore 4 (fino alle ore 5 in caso di inizio del servizio prima delle ore 4), in aggiunta ai supplementi di cui al cpv. 2, viene concesso un supplemento di tempo del 20%.
4 Qualora i collaboratori / le collaboratrici prestino lavoro notturno ai sensi del cpv. 1, esclusivamente tra le ore 5 e le ore 6, al posto del supplemento di tempo di cui al cpv. 2 lett. a, viene
concesso un supplemento salariale di 5 franchi e 10 centesimi. Tali collabora- tori/collaboratrici non hanno diritto ad alcun supplemento salariale o di tempo ai sensi del cpv. 2.
5 Le pause durante le quali il collaboratore / la collaboratrice non può allonta- narsi dal luogo di lavoro e le pause retribuite durante il tempo di lavoro not- turno devono essere considerate come tempo di lavoro nel computo del tempo di lavoro notturno che deve essere retribuito con supplemento.
6 Per il lavoro notturno che non corrisponda ai criteri di cui al cpv. 1 (ovvero in caso di lavoro notturno irregolare) i collaboratori / le collaboratrici ricevono un supplemento salariale del 25%.
7 I supplementi salariali per il lavoro notturno e domenicale vengono cumula- ti se il collaboratore / la collaboratrice presta lavoro notturno regolare ai sensi del cpv. 1 e lavoro domenicale regolare ai sensi dell’art. 2.11.6.4 cpv. 1. In tutti gli altri casi non avviene alcun cumulo e i collaboratori / le collabora- trici ricevono il supplemento salariale rispettivamente più elevato.
2.11.6.4 Supplementi salariali per il lavoro domenicale
1 Prestano lavoro domenicale regolare i lavoratori che, in un anno civile, ven- gono impiegati per più di sei domeniche (ovvero tra le ore 23 del sabato e le ore 23 di domenica) e/o giorni festivi previsti per legge equiparati alla domenica.
È fatta salva la possibilità di spostare l’intervallo di tempo (art. 18 cpv. 2 LL).
2 Per il lavoro domenicale ai sensi del cpv. 1, i collaboratori / le collaboratrici ricevono un supplemento salariale di 8 franchi e 30 centesimi per ora, pro rata temporis.
3 Le pause durante le quali il collaboratore / la collaboratrice non può allonta- narsi dal luogo di lavoro e le pause retribuite durante il tempo di lavoro domenicale devono essere considerate come tempo di lavoro nel computo del tempo di lavoro domenicale che deve essere retribuito con supplemento.
4 Per il lavoro domenicale che non è prestato in modo regolare ai sensi del cpv. 1 (ovvero in caso di lavoro domenicale irregolare) i collaboratori / le collabora- trici ricevono un supplemento salariale del 50%.
5 Il lavoro domenicale avente una durata fino a cinque ore viene compensato mediante tempo libero. Qualora il lavoro domenicale duri più di cinque ore, i collaboratori / le collaboratrici, durante la settimana precedente o successi- va, hanno diritto, immediatamente dopo il tempo di riposo giornaliero, a un giorno libero di almeno 24 ore consecutive. Sono ammesse soluzioni che risultino equivalenti o migliori per i collaboratori / le collaboratrici.
6 Il cumulo dei supplementi salariali è disciplinato dagli artt. 2.11.6.2 cpv. 3 e
2.11.6.3 cpv. 7.
2.11.7 Indennità per servizio di picchetto
1 Durante il servizio di xxxxxxxxx il collaboratore / la collaboratrice resta a disposizione al di fuori dell’orario di lavoro per eventuali impieghi di lavoro che riguardino la risoluzione di perturbazioni, la prestazione di assistenza in situazioni di emergenza, ronde di controllo o simili eventi particolari.
2 Se i collaboratori / le collaboratrici su ordine del datore di lavoro devono restare a disposizione per un eventuale impiego di lavoro, hanno diritto a una indennità per servizio di picchetto di 4 franchi e 40 centesimi per ora, pro rata temporis.
3 In deroga al cpv. 2, il datore di lavoro può concordare individualmente con i collaboratori / le collaboratrici delle indennità di picchetto forfetarie.
2.11.8 Riduzione delle vacanze
Un’eventuale riduzione del diritto alle vacanze avviene ai sensi dell’art. 329b CO, rappresentando l’anno civile la base per il calcolo della riduzione del diritto alle vacanze. Questo articolo non si applica in relazione a un congedo non retribuito della durata massima di un mese ovvero della durata massima di dieci settimane in caso di congedo di assistenza o congedo maternità.
2.11.9 Giorni festivi
1 Complessivamente il datore di lavoro concede ai collaboratori / alle collabo- ratrici nove giorni festivi retribuiti conformemente all’allegato 1. Si fa riferi- mento ai giorni festivi vigenti presso il luogo di lavoro. 2 Nei cantoni con meno di nove giorni festivi equiparati alla domenica, i collaboratori / le collaboratrici possono usufruire in sostituzione di giorni liberi aggiuntivi, fino a che è rag- giunto il massimo di nove giorni.
Il godimento di tali giorni avviene di intesa con il datore di lavoro.
3 Qualora i giorni festivi di cui all’allegato 1 cadano di domenica o in un gior- no della settimana libero per il collaboratore / la collaboratrice, quest’ulti- mo/a ha diritto di recuperare tali giorni festivi.
4 È escluso un recupero di giorni festivi a causa di impedimento al lavoro ai sensi dell’art. 324a CO (ad es. a causa di malattia, infortunio, gravidanza, servi- zio militare).
5 Ulteriori giorni festivi devono essere anticipati o recuperati (compensazione dei saldi), compensati mediante un corrispondente saldo positivo delle ore oppure mediante una corrispondente detrazione dal salario.
6 Qualora i giorni festivi di cui all’allegato 1 cadano durante le vacanze, gli stessi non vengono computati come giorni di vacanza.
2.11.10 Ore supplementari e lavoro straordinario
1 Vengono considerate come ore supplementari le ore prestate che superano il tempo di lavoro concordato contrattualmente nei limiti del tempo di lavoro massimo previsto per legge. Le ore GLAZ positive non sono considerate ore supplementari.
2 Le ore supplementari devono essere compensate con tempo libero di uguale durata. Se non è possibile giungere a un accordo sul momento della compen- sazione, questo è stabilito dal datore di lavoro. In casi regolati specificamente le ore supplementari vengono liquidate in denaro; questo avviene senza l’applicazione di supplementi.
3 I collaboratori / le collaboratrici a tempo parziale non possono essere chia- mati/e a prestare regolarmente o senza accordo preliminare ore supplemen- tari per un periodo prolungato. Il datore di lavoro e i collaboratori / le collabo- ratrici a tempo parziale adottano per tempo misure adeguate per ridurre o limitare il numero delle ore supplementari e possono eventualmente accor- darsi per una modifica del grado di occupazione.
4 Si considerano come lavoro straordinario le ore prestate oltre il tempo di lavoro massimo previsto per legge.
5 Il tempo di lavoro massimo previsto per legge può eccezionalmente essere superato, in particolare in caso di urgenza del lavoro, di cumulo straordinario di lavoro o al fine di evitare o risolvere delle perturbazioni dell’esercizio.
6 È possibile concordare che il lavoro straordinario venga compensato con tempo libero di uguale durata. Qualora la compensazione non sia possibile entro un periodo ragionevole, il lavoro straordinario viene pagato con un supplemento del 25%.
7 Ore supplementari e lavoro straordinario sono in linea di principio prestati solo se vi è una necessità aziendale.
2.12 Regole per il personale soggetto alla Legge sulla durata del lavoro (LDL)
2.12.1 Luogo di impiego diverso dal luogo di lavoro
Un impiego al di fuori del luogo di lavoro secondo il CIL è fondamentalmente considerato fuori sede. Fanno eccezione gli impieghi presso luoghi di servizio assegnati in conformità all’art. 16 cpv. 6 OLDL. Tali luoghi di servizio sono definiti in un accordo a parte.
2.12.2 Rimborso spese
1 Il datore di lavoro rimborsa ai collaboratori / alle collaboratrici tutte le spese rese necessarie dall’esecuzione del lavoro.
2 Se la prestazione di lavoro è eseguita fuori sede ai sensi dell’art. 2.12.1, i colla- boratori / le collaboratrici hanno diritto al seguente rimborso spese:
a. Spese di viaggio per i viaggi di lavoro:
– 60 centesimi per chilometro in caso di utilizzo dell’auto privata
– 30 centesimi per chilometro in caso di utilizzo di altri veicoli a motore a partire da 50 cm3
– oppure costi per il biglietto in caso di utilizzo del trasporto pubblico (abbonamento a metà prezzo, in linea di principio in 2a classe)
– spese di parcheggio per motivi professionali dietro presentazione di ricevuta originale
b. Spese di vitto:
Il personale soggetto alla LDL ha diritto a un’indennità di 11 franchi qualora la pausa debba essere svolta al di fuori del luogo di lavoro.
2.12.3 Modello di tempo di lavoro «Orari di lavoro secondo piano di impiego»
2.12.3.1 In generale
Di regola, il tempo minimo di lavoro giornaliero deve corrispondere al 50% del tempo di lavoro medio giornaliero. Il computo del tempo di lavoro medio gior- naliero si basa sul tempo di lavoro concordato contrattualmente.
2.12.3.2 Giorni liberi, servizi bloccati e giorni di blocco fissi
1 I collaboratori / Le collaboratrici possono richiedere giorni liberi.
2 I collaboratori / Le collaboratrici possono richiedere che certi servizi o turni di servizio siano bloccati nella pianificazione annuale.
3 Il personale con un grado di occupazione inferiore al 90% può richiedere, una volta all’anno, giorni di blocco fissi nel corso della settimana, nei quali non è consentito prevedere alcun impiego. Il datore di lavoro può concedere i giorni di blocco richiesti nella misura in cui ciò sia possibile per l’azienda.
2.12.3.3 Pianificazione annuale
1 La pianificazione annuale si conclude al più tardi 14 giorni prima della fine dell’anno precedente.
2 Nella pianificazione annuale AutoPostale può prevedere giorni di lavoro senza servizio fisso o senza turni di servizio (giorni di riserva). Questo consente di compensare quelle oscillazioni relative a disponibilità del personale e carico di lavoro che non possono essere previste all’atto dell’allestimento della piani- ficazione annuale.
2.12.3.4 Pianificazione mensile
1 La pianificazione mensile viene effettuata entro il 15 del mese precedente.
2 In linea di principio, le vacanze, i giorni di riposo e i giorni di compensazione assegnati in sede di pianificazione mensile non possono più essere modificati. Se questo appare inevitabile per ragioni aziendali e se il lavoratore / la lavora- trice acconsente all’impiego, si deve accreditare almeno un orario di lavoro di tre ore e mezza al giorno. Viene inoltre versata un’indennità di 50 franchi.
3 I servizi assegnati possono essere modificati con il benestare del collaborato- re / della collaboratrice. In caso di loro completa cancellazione si ha diritto a un accredito di tempo.
4 I giorni di riserva assegnati possono essere modificati senza indennità entro le ore 17 di due giorni prima.
2.12.3.5 Pianificazione a breve termine
1 Trascorse le ore 17 di due giorni prima, le modifiche al piano di impiego sono consentite solo con il benestare del personale, laddove viene integralmente accreditato almeno l’orario di lavoro pianificato.
2 I giorni di vacanza, di riposo e di compensazione non possono più essere modificati dopo le ore 17 di due giorni prima. Se questo appare inevitabile per ragioni aziendali e se il lavoratore / la lavoratrice acconsente all’impiego, si deve accreditare almeno un orario di lavoro di sette ore al giorno. Viene inol- tre versata un’indennità di 75 franchi.
3 I servizi assegnati possono essere modificati con il benestare del collaborato- re / della collaboratrice. In caso di riduzione o completa cancellazione si ha diritto a un accredito di tempo.
2.12.3.6 Gestione del tempo
I saldi delle ore del personale vengono analizzati periodicamente, come mini- mo due volte all’anno. Se del caso, si adottano misure volte a garantire un grado di occupazione uniforme dei collaboratori / delle collaboratrici.
2.12.4 Indennità per deroghe all’organizzazione del servizio in conformità alla
LDL ovvero alla OLDL
La LDL ovvero la OLDL prevedono varie deroghe che consentono di modificare i servizi / le sequenze dei servizi (rotazioni) nonché i turni di riposo al fine di predisporne un’organizzazione ottimale. Queste deroghe possono essere implementate solo previo accordo con le lavoratrici e i lavoratori o con la loro rappresentanza. Gli accordi inerenti alle deroghe all’organizzazione del servi- zio restano validi dal cambio di orario fino al cambio di orario dell’anno suc- cessivo e devono essere stipulati annualmente. In caso di applicazione delle seguenti deroghe concordate, sono previste indennità sotto forma di tempo.
2.12.4.1 Prolungamento dei turni di servizio (art. 15 cpv. 2 OLDL)
Nel caso di servizi con un turno di oltre dodici ore, viene computato come ora- rio di lavoro almeno il 60% del turno di servizio.
2.12.4.2 Riduzione del turno di riposo (art. 18 cpv. 2 OLDL)
In caso di riduzione del turno di riposo a meno di dieci ore, avviene un accredi- to di tempo di dodici minuti.
2.12.4.3 Pause e interruzioni del lavoro
1 Per pause e interruzioni del lavoro si applicano le disposizioni della Legge sul lavoro, ad eccezione dei capoversi 2 e 3.
2 Per una pausa tra 30 e 34 minuti, viene computato come orario di lavoro il tempo che manca fino ai 35 minuti.
3 In caso di più di due pause per turno di servizio, viene concesso un supple- mento di tempo del 30% a partire dal primo minuto.
4 Per le pause notturne (art. 16 cpv. 5 OLDL) va concesso un supplemento di tempo del 50% a partire dal primo minuto.
5 Se la pausa fuori sede deve essere effettuata in un luogo privo di un’oppor- tuna infrastruttura per le pause, si ha diritto a un’indennità di 5 franchi per ogni ora piena e ogni ora iniziata.
2.12.5 Lavoro straordinario
1 Scostamenti di breve durata dal piano di servizio fino a un massimo di
15 minuti non vengono registrati separatamente come lavoro straordinario,
bensì liquidati con un accredito di tempo forfettario per servizio.
2 Se l’orario di lavoro previsto dal piano di servizio viene superato di oltre 15 minuti, l’intero orario di lavoro eccedente il piano di servizio si considera come lavoro straordinario.
3 Il lavoro straordinario deve essere compensato mediante tempo libero di uguale durata entro 2 mesi. Il termine può essere prorogato al massimo fino a dodici mesi. Qualora la compensazione non sia possibile entro il termine con- cordato, il lavoro straordinario viene pagato con un supplemento del 25%.
Possono essere pagate al massimo 150 ore di lavoro straordinario per anno.
2.12.6 Lavoro notturno e domenicale
2.12.6.1 Lavoro notturno
Per lavoro notturno si intende il lavoro nel periodo tra le ore 24 le ore 4.
2.12.6.2 Supplementi salariali
1 Qualora i collaboratori / le collaboratrici vengano impiegati tra le ore 20 e le ore 6, ricevono un supplemento salariale di 5 franchi e 10 centesimi per ora intera e per ora iniziata.
2 Laddove i collaboratori / le collaboratrici vengano impiegati di domenica o in un giorno festivo equiparato alla domenica di cui all’allegato 1, ricevono un supplemento salariale di 8 franchi e 30 centesimi per ora, pro rata tempo- ris.
3 Le pause durante le quali il collaboratore / la collaboratrice non può allon- tanarsi dal luogo di lavoro e le pause retribuite durante il tempo che deve essere retribuito con supplemento ai sensi del cpv. 1 devono essere conside- rate come tempo di lavoro nel computo dei tempi di lavoro che devono esse- re retribuiti con supplemento.
4 I supplementi salariali per il lavoro notturno e domenicale vengono cumu- lati.
2.12.6.3 Supplementi di tempo
1 Tra le ore 22 e le ore 5 vengono concessi i seguenti supplementi di tempo:
– 15% per il servizio tra le ore 22 e le ore 24
– 30% per il servizio tra le ore 24 e le ore 4 nonché tra le ore 4 e le ore 5, se il collaboratore / la collaboratrice è entrato/a in servizio prima delle ore 4
– 40% anziché 30% dall’inizio dell’anno civile nel quale il collaboratore / la collaboratrice ha compiuto il 55° anno di età
2 In aggiunta viene versato un supplemento salariale secondo l’art. 2.12.6.2 cpv. 1.
2.12.7 Riduzione delle vacanze
Un’eventuale riduzione del diritto alle vacanze avviene ai sensi dell’art. 29
OLDL.
2.12.8 Giorni di riposo
1 I collaboratori / le collaboratrici hanno diritto complessivamente a 63 giorni di riposo (domeniche e giorni festivi). Almeno 20 giorni di riposo devono cade- re di domenica.
2 Nei giorni festivi di cui all’allegato 1 vengono versati i supplementi salariali per il lavoro domenicale ai sensi dell’art. 2.12.6.2 cpv. 2.
3 Per la riduzione dei giorni di riposo si applica l’art. 22 cpv. 1 lett. b OLDL.
4 Qualora i giorni festivi di cui all’allegato 1 cadano durante le vacanze, essi non vengono computati come giorni di vacanza. Un giorno di riposo non può essere assegnato contemporaneamente a un giorno di vacanza o di compen- sazione.
5 In caso di entrata in servizio o partenza nel corso dell’anno, il diritto ai giorni di riposo viene ridotto proporzionatamente al periodo di servizio (conforme- mente all’art. 23 cpv. 1 lett. a OLDL).
2.13 Perfezionamento
1 Il datore di lavoro promuove adeguatamente il perfezionamento di tutti i collaboratori / le collaboratrici sotto il profilo metodico, finanziario e/o temporale. La responsabilità del perfezionamento professionale spetta congiuntamente ai collaboratori / alle collaboratrici e ai / alle superiori.
2 Mediante il perfezionamento i collaboratori / le collaboratrici hanno il diritto e l’obbligo di adeguarsi all’evoluzione delle condizioni e delle esigenze profes- sionali.
3 I perfezionamenti ordinati dal datore di lavoro vengono integralmente consi- derati come tempo di lavoro e vengono finanziati.
4 Lo sviluppo professionale presso il datore di lavoro comprende offerte di perfezionamento interne ed esterne (off the job, near the job) volte a conser- vare e perfezionare le capacità e i potenziali già esistenti dei collaboratori / delle collaboratrici. Il datore di lavoro promuove in particolare cambiamenti d’impiego temporanei, partecipazione a progetti e stage.
5 I collaboratori / le collaboratrici hanno la possibilità di presentare una richie- sta per il finanziamento di una formazione di perfezionamento sotto forma di tempo e/o denaro. La prima istanza di approvazione è il/la superiore. Se la richiesta viene rigettata, i collaboratori / le collaboratrici possono rivolgersi al/ la partner di settore HR.
6 AutoPostale SA sostiene i collaboratori / le collaboratrici per l’assunzione di nuove funzioni, ad esempio attraverso la formazione, il mentoring, il coaching o altre misure opportune.
7 I collaboratori / le collaboratrici hanno la possibilità di effettuare un bilancio della loro situazione professionale presso il Centro carriera della Posta.
2.14 Dialogo
A cadenza almeno annuale i superiori svolgono con i loro collaboratori / le loro collaboratrici un dialogo su sviluppo, collaborazione e rendimento indi- viduale sul lavoro.
2.15 Salario, indennità e detrazioni
2.15.1 In generale
1 Il pagamento del salario annuo avviene in 13 mensilità.
2 I salari mensili vengono versati rispettivamente il giorno 25 del mese per via scritturale. Qualora tale giorno cada nel fine settimana o in un giorno festivo, il pagamento avviene il giorno feriale precedente. La 13ª mensilità viene ver- sata a novembre e, in caso di entrata in servizio o partenza durante l’anno civi- le, pro rata temporis.
3 Il pagamento di salari orari avviene al più tardi dieci giorni dopo la scadenza del periodo di conteggio. Qualora tale giorno cada nel fine settimana o in
un giorno festivo, il pagamento avviene il giorno feriale successivo più prossimo. La quota della 13ª mensilità è compresa nel salario orario.
4 Dal salario lordo vengono dedotti i contributi a carico del lavoratore / della lavoratrice per le assicurazioni (sociali) legali e altre assicurazioni (sociali).
5 Il collaboratore / la collaboratrice è tenuto/a a rimborsare prestazioni del datore di lavoro erroneamente erogate nonché detrazioni erroneamente non effettuate. Ciò vale in particolare per prestazioni del datore di lavoro senza valida causa, o per una causa non avveratasi o che ha cessato di sussistere.
2.15.2 Determinazione del salario e sistema salariale
1 Il salario dipende dalla funzione, dal rendimentoe si colloca in una fascia salariale conforme alla funzione. Il salario è stabilito al momento dell’assun- zione sulla base di funzione, esperienza professionale e situazione del mer- cato del lavoro.
2 Per ciascun livello di funzione vengono stabilite fasce salariali. Nella deter- minazione delle fasce salariali vengono considerate anche differenze regio- nali in relazione alla situazione del mercato del lavoro (vedere allegato 2).
3 Per misure salariali individuali, nell’ambito delle trattative sul salario,
viene utilizzato annualmente almeno lo 0,4% del monte salari complessivo.
2.15.3 Classificazione delle funzioni in livelli di funzione
1 Il datore di lavoro assegna le funzioni a uno dei nove livelli di funzione (1–9) basandosi su mansioni, requisiti e competenze. Le stesse funzioni e le funzioni equivalenti dal punto di vista del livello di requisiti appartengono allo stesso livello di funzione. I dettagli sono disciplinati nella disposizione d’esecuzione corrispondente, la quale è presentata alle parti sociali.
2 Per nuove figure professionali, ai fini dell’assegnazione ai livelli di funzione, il datore di lavoro esegue valutazioni analitiche della funzione e un corrispon- dente inquadramento.
2.15.4 Assegni familiari
1 Qualora il diritto cantonale applicabile non preveda un importo maggiore, l’assegno per i figli (fino al compimento del 16º anno di età) ammonta a 260 franchi e l’assegno di formazione (al massimo fino al compimento del 25º anno di età) a 320 franchi al mese per figlio. Per i figli che hanno compiuto il 15º anno di età e svolgono una formazione post-obbligatoria viene corrispo- sto l’assegno di formazione.
2 I beneficiari, la durata del diritto ed eventuali motivi particolari di riduzione sono regolati dalla legislazione federale sugli assegni familiari e dal diritto cantonale applicabile. I genitori con figli all’estero hanno diritto ad assegni familiari a parità di potere d’acquisto, anche se non esiste alcun accordo inter- nazionale ai sensi della normativa sugli assegni familiari.
2.15.5 Contributi per la custodia dei figli complementare alla famiglia
2.15.6 Premi e indennità speciali
1 Il datore di lavoro può versare premi assicurati e non assicurati.
2 Il datore di lavoro può versare indennità speciali assicurate e non assicura- te.
2.15.7 Contributo alle spese d’esecuzione
1 Il datore di lavoro preleva dai collaboratori / dalle collaboratrici rientranti nell’ambito di applicazione del presente CCL, che non sono membri di un sin- dacato contraente, un contributo mensile alle spese d’esecuzione pari allo 0,35% del salario di base.
2 I collaboratori / le collaboratrici, con la sottoscrizione del CIL, confermano di essere d’accordo con la detrazione dal salario del contributo alle spese d’ese- cuzione.
3 Il contributo alle spese d’esecuzione non viene detratto dal salario qualora al collaboratore / alla collaboratrice venga effettuata una detrazione dal salario per la quota associativa a uno dei sindacati contraenti.
4 I contributi alle spese d’esecuzione vengono versati su un fondo dei contri- buti. Il fondo dei contributi viene gestito dalla «commissione paritetica contri- buto alle spese d’esecuzione» (art. 4.3 CCL mantello).
2.16 Premio fedeltà
1 I collaboratori / le collaboratrici, dopo il compimento di ciascun quinquennio di servizio, hanno diritto a un premio fedeltà. Il personale avrà la possibilità di scegliere tra una settimana di congedo retribuito oppure 1500 franchi. Il cal- colo è effettuato uniformemente sulla base del grado di occupazione medio degli ultimi cinque anni. Il premio fedeltà deve essere goduto entro la matura- zione del successivo diritto.
2 Il personale con 20 anni di servizio e oltre ha diritto ogni cinque anni a quat- tro settimane di congedo retribuito oppure al pagamento di un salario mensi- le, in luogo di quanto indicato come diritto al cpv. 1.
3 In caso di uscita, è escluso il diritto pro rata a un premio fedeltà non ancora maturato. Sono fatte salve regolamentazioni di diverso tenore previste da CCL quadro cantonali per il personale LDL.
4 Un saldo del premio fedeltà ancora disponibile e risalente a un anniversario di servizio trascorso è pagato sulla base di 1’500 franchi a settimana ovvero sulla base di un salario mensile nel caso di collaboratori che hanno 20 anni di servizio e oltre.
2.17 Impedimento al lavoro
2.17.1 Obbligo di comunicazione, certificato medico
1 Qualsiasi incapacità lavorativa deve essere comunicata immediatamente al / alla superiore. Se l’assenza ha una durata superiore a cinque giorni lavorativi, il collaboratore / la collaboratrice deve presentare spontaneamente un certificato medico.
2 In casi speciali il datore di lavoro può richiedere la presentazione di un certifi- cato medico già a partire dal primo giorno di assenza.
3 Se la malattia o l’infortunio non viene segnalata/o tempestivamente al dato- re di lavoro, con conseguente ritardo delle relative comunicazioni all’assicura- zione d’indennità giornaliera in caso di malattia o all’assicurazione per gli infortuni, il collaboratore / la collaboratrice deve farsi carico delle conseguenze di tale omissione.
2.17.2 Medico di fiducia
2.17.3 Reinserimento
1 Nella misura in cui ciò sia sostenibile dal punto di vista medico e possibile dal punto di vista aziendale, il datore di lavoro continua a impiegare collaborato- ri / collaboratrici con rendimento ridotto per motivi di salute che, senza colpa, non possono più eseguire come prima il lavoro svolto in passato.
2 Nei casi di cui al cpv. 1 il salario può collocarsi al di fuori della fascia salariale conforme alla funzione.
3 Ai collaboratori / alle collaboratrici che per ragioni di salute risultano, anche per lungo tempo, inabili al lavoro e incapaci di svolgere la loro attività abituale e che desiderano sciogliere il rapporto di lavoro prima della scadenza delle prestazioni sostitutive del salario, così da intraprendere una nuova attività a tempo indeterminato adeguata alle loro condizioni di salute presso un nuovo datore di lavoro al di fuori del gruppo Posta, è possibile concedere un’indenni- tà pari a massimo 6 salari mensili per favorire la ricerca di una soluzione.
4 Per la durata di una incapacità lavorativa in seguito a malattia o infortunio i collaboratori / le collaboratrici hanno diritto a un sostegno professionale da parte di un’organizzazione appositamente qualificata del datore di lavoro. Il personale sarà esplicitamente informato di questa opportunità.
5 Il datore di lavoro e il personale contribuiscono attivamente, ciascuno per proprio conto e anche congiuntamente, alla reintegrazione professionale.
2.17.4 Principi del versamento continuato del salario
1 Le prestazioni salariali del datore di lavoro sono sussidiarie rispetto alle presta- zioni correnti o retroattive di assicurazioni legali o aziendali. Tutte le prestazioni e i pagamenti retroattivi di medesima natura e destinazione di assicurazioni nazionali ed estere, legali o aziendali spettano al datore di lavoro, ovvero vengo- no imputate alle prestazioni di quest’ultimo, nell’ammontare del salario versato e per il periodo in cui continua o ha continuato a versare al collaboratore / alla collaboratrice prestazioni salariali facoltative o contrattualmente dovute nono- stante la parziale inabilità e/o la prestazione lavorativa ridotta. Laddove le pre- stazioni o i pagamenti retroattivi di assicurazioni legali o aziendali vengano ver- sati direttamente ai collaboratori / alle collaboratrici, questi sono tenuti a rim- borsare i medesimi al datore di lavoro.
2 Al datore di lavoro spetta un diritto di credito (di ripetizione) diretto nei con- fronti delle assicurazioni legali o aziendali. Pertanto il datore di lavoro può chie- dere all’organo debitore / agli organi debitori delle prestazioni di corrisponder- gli direttamente le prestazioni in corso o i pagamenti retroattivi di medesima natura e destinazione nell’ammontare delle prestazioni salariali e degli anticipi forniti.
3 Il datore di lavoro si riserva il diritto di ridurre le proprie prestazioni nella stessa misura in cui le assicurazioni obbligatorie o aziendali diminuiscono o rifiutano le proprie.
2.17.5 Prestazioni in caso di malattia
1 Il datore di lavoro stipula a favore del proprio personale un’assicurazione collettiva di indennità giornaliera in caso di malattia che dà diritto a un’in- dennità giornaliera assicurata pari all’80% del salario lordo per una durata massima di 730 giorni (incluso il periodo di attesa).
2 Il termine di attesa è di almeno 60 giorni. Durante il termine di attesa il datore di lavoro paga il salario spettante al collaboratore / alla collaboratrice per la durata dell’incapacità lavorativa.
3 premi assicurativi vengono suddivisi come segue tra il collaboratore / la col- laboratrice e il datore di lavoro: un terzo a carico del collaboratore / della col- laboratrice, due terzi a carico del datore di lavoro. I premi sono regolati dai rispettivi contratti in vigore con gli assicuratori.
4 In caso di incapacità lavorativa senza colpa, motivata da ragioni mediche in seguito a malattia, il datore di lavoro trasmette al collaboratore / alla collabo- ratrice interessato/a l’indennità giornaliera in caso di malattia conformemen- te al cpv. 1. Il datore di lavoro integra queste prestazioni di indennità giorna- liera durante i primi 365 giorni di incapacità lavorativa con un versamento continuato del salario in modo che al collaboratore / alla collaboratrice impe- dito/a durante il periodo di incapacità lavorativa venga corrisposto, insieme all’indennità giornaliera in caso di malattia, complessivamente un importo pari al 100% del salario netto che verrebbe versato per la durata dell’incapa- cità lavorativa in caso di piena capacità lavorativa. Tale versamento continua- to del salario integrativo presuppone un obbligo di fornire le prestazioni dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia.
5 Durante i restanti 365 giorni sussiste, se vi sono le rispettive condizioni, il diritto alla trasmissione dell’indennità giornaliera in caso di malattia ai sensi del cpv. 1. Tutte le prestazioni sono regolate dalle condizioni generali di assi- curazione (CGA) dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia rispettivamente in vigore. Se il regolamento della cassa pensioni lo prevede, possono essere riscossi contributi per quest’ultima anche sulle indennità giornaliere.
6 Il diritto al versamento continuato del salario integrativo come indicato al cpv. 4 sussiste solo nel periodo di durata del rapporto di lavoro. Alla relativa risoluzione, se vi sono le rispettive condizioni, è previsto esclusivamente un diritto all’indennità giornaliera assicurata nei confronti dell’assicurazione in base alle condizioni d’assicurazione applicabili.
7 In caso di malattia sopraggiunta durante il periodo di prova, il datore di lavoro versa il salario spettante per la durata dell’incapacità lavorativa per un massimo di otto settimane.
2.17.6 Prestazioni in caso di infortunio
1 I collaboratori / le collaboratrici sono assicurati/e, conformemente alle norme di cui alla Legge sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), contro le conseguenze degli infortuni (infortuni professionali e non professionali) e delle malattie professionali. I collaboratori / le collaboratrici a tempo parzia- le sono assicurati contro gli infortuni non professionali se il loro tempo di lavoro settimanale soddisfa il livello minimo richiesto dalla LAINF.
2 I premi assicurativi per l’assicurazione contro gli infortuni non professionali vengono suddivisi tra il collaboratore / la collaboratrice e il datore di lavoro metà per ciascuno. I premi sono regolati dai rispettivi contratti in vigore con gli assicuratori.
3 In caso di incapacità lavorativa senza colpa, motivata da ragioni mediche in seguito a infortunio, il datore di lavoro trasmette al collaboratore / alla colla- boratrice interessato/a l’indennità giornaliera per infortunio versata. Se il regolamento della cassa pensioni lo prevede, possono essere riscossi contri- buti per quest’ultima anche sulle indennità giornaliere.
4 In caso di infortunio non professionale il datore di lavoro integra le presta- zioni di indennità giornaliera di cui al cpv. 3 al massimo durante i primi 365 giorni di incapacità lavorativa con un versamento continuato del salario in modo che al collaboratore / alla collaboratrice impedito/a durante il periodo di incapacità lavorativa venga corrisposto, insieme all’indennità giornaliera per infortunio, complessivamente un importo pari al 100% del salario netto che verrebbe versato nello stesso periodo di tempo in caso di piena capacità lavorativa. Tale versamento continuato del salario integrativo presuppone un obbligo di fornire le prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni.
5 In caso di infortunio professionale e di malattia professionale il datore di lavoro integra le prestazioni di indennità giornaliera di cui al cpv. 3 al massi- mo durante 730 giorni con un versamento continuato del salario in modo che al collaboratore / alla collaboratrice impedito/a durante il periodo di incapacità lavorativa venga corrisposto, insieme all’indennità giornaliera, complessivamente un importo pari al 100% del salario netto che verrebbe versato nello stesso periodo di tempo in caso di piena capacità lavorativa. Tale versamento continuato del salario integrativo presuppone un obbligo di fornire le prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni.
6 Il diritto al versamento continuato del salario integrativo come indicato ai capoversi 4 e 5 sussiste solo nel periodo di durata del rapporto di lavoro.
Dopo la relativa risoluzione, in presenza delle opportune condizioni, è previ- sto esclusivamente un diritto all’indennità giornaliera assicurata nei confron- ti dell’assicurazione.
2.17.7 Versamento continuato del salario in caso di servizio militare, servizio della protezione civile o servizio civile
1 Qualora i collaboratori prestino servizio militare, servizio civile o di prote-
zione civile svizzero obbligatori, oppure le collaboratrici prestino servizio militare o di Croce Rossa svizzero, viene concesso il seguente versamento continuato del salario:
a. durante la scuola reclute e i periodi di servizio ad essa equiparati: l’80% del salario netto che sarebbe stato versato per la durata del periodo di servi- zio in caso di normale attività lavorativa; ai collaboratori / alle collaboratrici con obbligo di assistenza viene versato il 100%
b. durante i restanti servizi obbligatori: il 100% del salario netto spettante al collaboratore /alla collaboratrice per la durata del periodo di servizio
2 Quali periodi di servizio equiparati alla scuola reclute si intendono la forma- zione di base di persone che adempiono il loro obbligo al servizio senza inter- ruzione (militari in ferma continuata), le scuole sottufficiali e ufficiali, i servizi di avanzamento nonché il servizio civile ai sensi della Legge sul servizio civile, per il numero di giorni che corrispondono a una scuola reclute.
3 Le indennità per perdita di guadagno secondo l’IPG spettano in linea di massima al datore di lavoro.
4 Laddove il collaboratore / la collaboratrice si obblighi volontariamente alla partecipazione a corsi e servizi, il versamento continuato del salario per tali corsi o servizi viene concordato individualmente.
2.17.8 Prestazioni in caso di decesso
1 In caso di decesso del collaboratore / della collaboratrice il datore di lavoro versa ai superstiti complessivamente un sesto del salario annuale.
2 Si considerano superstiti, in ordine decrescente:
– il/la coniuge o il/la partner registrato/a
– i figli, se il collaboratore / la collaboratrice defunto/a fino al decesso aveva per loro diritto agli assegni per i figli
– il/la partner se entrambi hanno convissuto da almeno cinque anni nella stessa economia domestica o hanno stipulato un contratto scritto di xxxxx- xxxxx
– le altre persone nei cui confronti fino al momento della sua scomparsa il col- laboratore / la collaboratrice deceduto/a adempiva a un obbligo di assisten- za
3 Gli assegni familiari continuano ad essere corrisposti per il mese corrente e per i tre mesi successivi.
4 In caso di necessità dei superstiti di cui al cpv. 2, il datore di lavoro può effet- tuare ulteriori pagamenti a loro favore, laddove il collaboratore / la collabora- trice contribuisse in maniera comprovata al loro sostentamento.
I superstiti possono rivolgere un’apposita richiesta in tale senso al datore di lavoro. Le retribuzioni complessive percepite dai superstiti di cui al cpv. 2, som- mate alle prestazioni in contanti annuali dell’assicurazione per l’invalidità, dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, di una cassa pensioni, di una assicurazione contro gli infortuni e di una assicurazione responsabilità civile non devono superare l’ultimo salario annuo percepito.
2.18 Previdenza professionale
I collaboratori / le collaboratrici sono assicurati/e secondo le disposizioni normative e regolamentari della Cassa pensioni Posta.
2.19.1 Segretezza
1 Ai collaboratori / alle collaboratrici non è permesso sfruttare o comunicare a terzi fatti che devono essere tenuti riservati, dei quali vengano a conoscen- za mentre si trovano a servizio del datore di lavoro. Tra le informazioni che devono essere mantenute riservate rientrano, in particolare: informazioni che non sono di dominio pubblico e che concernono l’attività aziendale, le strate- gie imprenditoriali, l’organizzazione, le questioni finanziarie e contabili, i col- laboratori / le collaboratrici come pure la cerchia di clienti de La Posta Svizze- ra SA e delle società del suo gruppo o delle sue società di partecipazione. Tale obbligo sussiste anche dopo la risoluzione del contratto di lavoro, nella misu- ra in cui ciò sia necessario alla tutela dei legittimi interessi del datore di lavo- ro.
2 Si applicano le disposizioni di legge, in particolare quelle sul segreto postale e bancario. Il servizio competente rilascia l’autorizzazione a testimoniare dinanzi a tribunali e autorità.
2.19.2 Concessione e accettazione di regali
1 Ai collaboratori / alle collaboratrici non è permesso richiedere, accettare né farsi promettere regali o altri vantaggi per sé o per terzi in relazione all’atti- vità commerciale svolta. È altresì vietato offrire, promettere o concedere regali o altri vantaggi qualora essi siano correlati all’attività professionale svol- ta.
2 Sono ammesse delle donazioni, a condizione che abbiano carattere di man- cia o presente e siano conformi agli usi locali o del settore. In caso di dubbio, l’accettazione deve essere discussa con il/la superiore.
2.19.3 Occupazioni lucrative accessorie e cariche pubbliche
1 Qualora i collaboratori / le collaboratrici, oltre all’impiego presso il datore di lavoro, intendano esercitare un’altra attività lucrativa dipendente o indi- pendente, hanno l’obbligo di comunicarlo al datore di lavoro.
In casi motivati il datore di lavoro può vietare ai collaboratori / alle collabora- trici l’esercizio di attività lucrative accessorie. Nel caso del personale a tempo parziale la motivazione deve essere scritta.
2 L’esercizio di un’occupazione lucrativa accessoria non è autorizzato nella misura in cui comporti una violazione del dovere di fedeltà nei confronti del datore di lavoro. Complessivamente, il tempo di lavoro massimo previsto per legge non deve essere superato.
3 Le cariche pubbliche e i mandati politici devono essere comunicati al datore di lavoro prima dell’accettazione risp. dell’elezione.
4 Il datore di lavoro e il collaboratore / la collaboratrice trovano una regola- mentazione individuale se il rendimento lavorativo, la disponibilità sul posto di lavoro e/o il tempo di lavoro concordato vengono influenzati da tali attivi- tà.
2.19.4 Responsabilità del lavoratore / della lavoratrice
I collaboratori / le collaboratrici rispondono nei confronti del datore di lavoro dei danni causati intenzionalmente o per grave negligenza.
2.20 Proprietà intellettuale
1 I diritti o le aspettative su invenzioni, design, marchi, opere/prestazioni in base alla Legge sul diritto d’autore e topografie, che i collaboratori / le colla- boratrici fanno sorgere, da soli o con l’aiuto di terzi, nell’esercizio della loro attività di servizio, appartengono (per legge o mediante cessione) senz’altro integralmente ed esclusivamente al datore di lavoro, e ciò indipendentemente dal fatto che i diritti o le aspettative sorgano o meno in adempimento degli obblighi previsti dal contratto di lavoro.
2 I collaboratori / le collaboratrici sono tenuti/e a informare il datore di lavoro tempestivamente e per iscritto in merito all’insorgenza di tali diritti o aspetta- tive. L’obbligo d’informazione vale anche qualora sussistano dubbi sul fatto che i diritti e le aspettative siano sorti nell’esercizio dell’attività di servizio.
3 Nella misura in cui ciò non sia contrario a disposizioni di legge, ai collaborato-
ri / alle collaboratrici non spetta alcuna indennità supplementare oltre al loro salario concordato contrattualmente. Eventuali diritti a un’indennità previsti per legge diverranno esigibili solamente quando il valore dei diritti o delle aspettative può essere accertato con sufficiente sicurezza.
4 I collaboratori / le collaboratrici sono obbligati/e, anche dopo la fine del rap- porto di lavoro, a prendere tutte le misure e a fornire tutte le prestazioni di assistenza necessarie alla costituzione, alla tutela, alla salvaguardia, all’eserci- zio o alla registrazione dei diritti e delle aspettative anzidetti.
5 I collaboratori / le collaboratrici cedono al datore di lavoro tutti i diritti della personalità (ad es. il diritto morale dell’autore) esistenti in relazione ai diritti e alle aspettative suddetti. Laddove tale cessione risulti impedita da limiti di legge, i collaboratori / le collaboratrici rinunciano all’esercizio dei diritti della personalità.
6 Le regole sopra indicate sono applicabili per analogia al know how elaborato dai collaboratori / dalle collaboratrici, nella misura in cui esso non spetti già al datore di lavoro sulla base di disposizioni di legge.
2.21 Abbigliamento da lavoro
Qualora il datore di lavoro metta a disposizione del collaboratore / della colla- boratrice un abbigliamento da lavoro, questo dev’essere indossato, curato e conservato secondo le indicazioni dei/delle superiori o secondo il regolamen- to speciale sull’abbigliamento da lavoro.
2.22 Parità di trattamento
1 Il datore di lavoro rispetta la parità di trattamento di tutti/e i collaboratori / le collaboratrici e promuove le pari opportunità.
2 Si adopera affinché i collaboratori / le collaboratrici non vengano discrimina ti/e per caratteristiche personali quali ad es. cultura, provenienza, lingua, fede religiosa, orientamento sessuale, opinioni politiche, identità di genere, aspet- to, stato di salute, età, stile di vita, situazione familiare o stato di gravidanza né subiscano svantaggi diretti o indiretti.
3 Il divieto di discriminazione vale in particolare per la messa a concorso di posti di lavoro, l’assunzione, l’attribuzione dei compiti, l’impostazione delle condizioni di lavoro, la retribuzione, la formazione e il perfezionamento, lo svi- luppo del personale, la partecipazione in ambiti lavorativi e organi decisionali nonché la riassunzione, il pensionamento e il licenziamento.
4 Il datore di lavoro adotta misure per attuare la parità di trattamento nonché per impedire discriminazioni dirette o indirette. Le misure idonee a realizzare una effettiva parità di trattamento non rappresentano alcuna discriminazio- ne.
5 L’azienda tiene conto specialmente, e comunque nei limiti delle possibilità aziendali, delle esigenze del personale con obblighi familiari e di assistenza.
2.23 Parità salariale
1 Il datore di lavoro si prefigge come obiettivo quello di non consentire dispari- tà salariali non giustificate tra i generi e di svolgere periodicamente analisi in tal senso.
2 Per lavori equivalenti i collaboratori / le collaboratrici hanno diritto al mede- xxxx xxxxxxx.
3 L’attuazione del sistema salariale non deve produrre discriminazione.
4 Il confronto salariale interno si basa sui criteri di Logib di volta in volta in vigore.
5 Il datore di lavoro istituisce un ufficio neutrale di segnalazione per il controllo delle disparità salariali. La segnalazione non deve comportare svantaggi per i collaboratori / le collaboratrici.
6 Il datore di lavoro garantisce la trasparenza salariale nei bandi di concorso.
2.24 Protezione della personalità
1 Il datore di lavoro protegge la personalità dei collaboratori / delle collabora- xxxxx e tiene debitamente in considerazione, in particolare, la loro salute fisica e psichica. La protezione della personalità comprende il costante il rispetto della dignità di tutti sul posto di lavoro e il contributo attivo a un clima di rispetto e tolleranza.
2 Il datore di lavoro vieta il mobbing e la molestia sessuale e adotta misure per tutelare il personale.
3 Nel caso di un evento di mobbing o molestia sessuale, è data la possibilità di chiedere una consulenza. I collaboratori e le collaboratrici vittime di mobbing, discriminazione o molestia che chiedono consulenza non devono per questo subire svantaggi.
4 Il datore di lavoro riconosce le situazioni personali di particolare difficoltà e intraprende i passi necessari per sostenere i collaboratori / le collaboratrici interessati/e.
2.25 Protezione della salute
1 AutoPostale si prende cura della salute dei collaboratori / delle collaboratrici. Per salvaguardare la salute e prevenire gli infortuni e malattie professionali, AutoPostale adotta tutte le misure tecniche e organizzative che risultano indi- spensabili secondo l’esperienza, applicabili in base allo stato dell’arte e appro- priate alle condizioni esistenti. AutoPostale rispetta le particolari condizioni di protezione previste dalla legge per le collaboratrici in maternità e i giovani.
2 I collaboratori / le collaboratrici hanno l’obbligo di sostenere AutoPostale in questo ambito e di utilizzare i dispositivi di sicurezza e gli equipaggiamenti di protezione nonché di rispettare le regole generalmente riconosciute.
3 AutoPostale informa e ascolta i collaboratori / le collaboratrici in tutte le questioni che riguardano la sicurezza sul lavoro e la tutela dei lavoratori.
4 Per ottemperare questi obblighi AutoPostale può gestire una cosiddetta
«soluzione per gruppi di aziende» riconosciuta dalla Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL).
2.26 Partecipazione aziendale
1 Il datore di lavoro sostiene e promuovere la partecipazione aziendale.
2 Presso le sedi con almeno 50 collaboratori / collaboratrici questi/e possono costituire tra le loro fila una commissione del personale (CoPe). Negli esercizi con meno di 50 collaboratori/collaboratrici è possibile istituire una CoPe con il consenso del datore di lavoro. La CoPe si autocostituisce. Essa comprende un minimo di tre membri. La CoPe può richiedere al datore di lavoro dei colloqui comuni previa indicazione degli argomenti da trattare.
3 I rappresentanti dei lavoratori possono svolgere la loro attività durante l’ora- rio di lavoro se ciò è richiesto dall’adempimento dei loro compiti ed è consen- tito dal loro lavoro professionale. L’esonero è pari al massimo al 10% di un’oc- cupazione a tempo pieno. I membri della CoPe si impegnano a fornire infor- mazioni sulla durata necessaria di esonero e sulle attività svolte. Il datore di lavoro mette a disposizione le infrastrutture necessarie all’interno della sede. 4 La partecipazione aziendale non deve comportare svantaggi per i collabora- xxxx / le collaboratrici. Si applicano le disposizioni di tutela di cui all’art. 4.2 della convenzione «CCL mantello».
2.27 Protezione dei dati e sorveglianza elettronica
1 I collaboratori / le collaboratrici sono tenuti/e a mettere a disposizione del datore di lavoro tutti i dati personali necessari ai fini del rapporto di lavoro e a rendere noti gli eventuali cambiamenti. I dati personali vengono gestiti nel sistema d’informazione del personale elettronico.
2 Il datore di lavoro garantisce la protezione dei dati personali. Esso limita il trattamento, la conservazione e la registrazione di dati personali a quanto necessario per l’azienda e ammesso dalla legge.
3 Il datore di lavoro adotta le misure necessarie a proteggere i dati personali dei collaboratori / delle collaboratrici dall’accesso non autorizzato e dall’inde- bita comunicazione a terzi. Il datore di lavoro provvede affinché i dati perso- nali siano accessibili/consultabili esclusivamente da parte delle persone che ne hanno bisogno per l’adempimento dei loro compiti.
4 Il datore di lavoro può coinvolgere terzi per il trattamento, la conservazione e la registrazione di dati personali, nel qual caso il datore di lavoro impone ai terzi l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni sulla protezione dei dati ai sensi del presente CCL e ne garantisce l’osservanza. I terzi posso essere anche domiciliati all’estero. I dati personali possono inoltre essere comunicati a terzi soltanto ove vi sia una relativa base legale oppure ove l’interessato/a abbia dato il proprio consenso scritto sulla base di una preventiva informazione.
5 Il collaboratore / la collaboratrice o una persona munita della debita procura ha il diritto di consultare i dati personali che lo/la riguardano e ha il diritto di chiedere la rettifica di eventuali errori ivi contenuti.
6 Il datore di lavoro, nell’osservanza delle disposizioni di legge, può impiegare strumenti elettronici (ad es. sistemi video) per la sorveglianza della sicurezza nonché, in casi eccezionali, per il controllo del rendimento o della qualità, o a scopi di formazione.
2.28 Modifica e fine del rapporto di lavoro
2.28.1 Cambiamento temporaneo del luogo di lavoro o dell’ambito di attività
1 Il datore di lavoro, per motivi aziendali, può assegnare temporaneamente al collaboratore / alla collaboratrice un lavoro ragionevolmente per lui/lei accet- xxxxxx e/o un luogo di lavoro ragionevolmente per lui/lei accettabile, che dero- gano a quanto concordato nel contratto di lavoro.
2 Le spese supplementari eventualmente a ciò conseguenti sono a carico del datore di lavoro; il tempo di spostamento aggiuntivo si considera come tempo di lavoro retribuito.
2.28.2 Cessazione senza disdetta
1 Il rapporto di lavoro cessa senza disdetta:
a. al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento AVS
b. in caso di decesso
c. alla scadenza della durata del contratto
d. in caso di diritto a una rendita AI intera della Cassa pensioni Posta.
2 Una prosecuzione del rapporto di lavoro è possibile di comune accordo anche dopo il raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento AVS. Se vi è diffe- renza tra l’età ordinaria di pensionamento AVS e l’età ordinaria di pensiona- mento prevista dal regolamento della cassa pensioni, il collaboratore / la colla- boratrice ha diritto al proseguimento del rapporto di lavoro fino al raggiungi- mento dell’età ordinaria di pensionamento in base al regolamento della cassa pensioni.
2.28.3 Disdetta e termini di disdetta
1 Il rapporto di lavoro di durata indeterminata può essere disdetto dal datore di lavoro o dal collaboratore / dalla collaboratrice. Si applicano i seguenti termini di disdetta:
a. durante il periodo di prova: sette giorni
b. nel primo anno di servizio: un mese, rispettivamente per la fine di un mese
c. dal secondo anno di servizio: tre mesi, rispettivamente per la fine di un mese
2 I collaboratori / le collaboratrici in un rapporto di lavoro che non è stato disdetto, i quali abbiano compiuto il 50° anno di età e il 20° anno di servizio, possono pretendere per iscritto dal datore di lavoro, in deroga al cpv. 1 lett. c, un prolungamento del termine di disdetta a cinque mesi. Tale proroga acquisi- sce efficacia una volta decorsi tre mesi.
3 Il datore di lavoro e il collaboratore / la collaboratrice possono risolvere il rapporto di lavoro di comune accordo con effetto in una qualsiasi data. La convenzione di scioglimento necessita della forma scritta.
2.28.4 Motivi di disdetta
1 Il datore di lavoro può invocare la disdetta ordinaria del rapporto di lavoro per un motivo oggettivamente sufficiente.
2 È possibile procedere in qualsiasi momento alla disdetta immediata di un rap- porto di lavoro di durata determinata o indeterminata per causa grave.
2.28.5 Forma della disdetta
La disdetta deve avvenire per iscritto. Se la disdetta avviene da parte del datore di lavoro, essa deve essere motivata.
2.28.6 Protezione contro il licenziamento
2.28.6.1 Avvertimento
1 A partire dal secondo anno di servizio ai fini di una disdetta ordinaria per ragioni addebitabili al collaboratore / alla collaboratrice, occorre che vi sia stato un precedente avvertimento scritto risalente a meno di tre anni.
2 Qualora il datore di lavoro ometta l’avvertimento di cui al cpv. 1, il collaborato- re / la collaboratrice interessato/a, a causa della violazione di tale prescrizione di forma, ha diritto a un risarcimento dell’ammontare di due mensilità. La disdetta mantiene comunque la propria validità.
3 Non è richiesta una correlazione materiale tra il motivo dell’avvertimento e quello della disdetta.
4 Per fondati motivi, in particolare in caso di sospetto fondato di un comporta- mento delittuoso o qualora appaia oggettivamente che l’avvertimento
non può raggiungere il suo scopo, il datore di lavoro può far valere la disdetta ordinaria anche senza preventivo avvertimento.
In tal caso non è dovuto alcun risarcimento. È fatta salva la disposizione sulla disdetta immediata (art. 2.28.4 cpv. 2).
2.28.6.2 Malattia e infortunio
1 Il datore di lavoro può disporre che i collaboratori / le collaboratrici, durante un’incapacità lavorativa a seguito di malattia o infortunio, vengano affiancati dal Case Management aziendale del datore di lavoro.
2 Se il collaboratore / la collaboratrice dà seguito all’ordine del datore di lavoro di cui al cpv. 1 o se non sussiste alcuna disposizione a riguardo e l’obbligo di riduzione del danno e di cooperare è assolto anche in altra maniera, dopo il periodo di prova il datore di lavoro può risolvere il rapporto di lavoro non prima dei seguenti termini:
a. nel caso di una incapacità lavorativa dovuta a malattia, nel momento in cui cessa il diritto del collaboratore / della collaboratrice a prestazioni dell’assicu- razione d’indennità giornaliera in caso di malattia, al più tardi alla scadenza di 730 giorni
b. nel caso di una incapacità lavorativa dovuta a infortunio, nel momento in cui cessa il diritto del collaboratore / della collaboratrice all’indennità giornaliera dell’assicurazione contro gli infortuni, al più tardi alla scadenza di 730 giorni
3 Se il collaboratore / la collaboratrice non dà seguito all’ordine del datore di lavoro di cui al cpv. 1 o se si riscontra un’inosservanza dell’obbligo di riduzione del danno e di cooperare, avviene una risoluzione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro nel rispetto dei periodi protetti previsti per legge (art. 336c CO) e osservando i termini di disdetta di cui all’art. 2.28.3 cpv. 1. In ogni caso è fatta salva la disdetta per motivi disciplinari.
4 Qualora il collaboratore / la collaboratrice si ammali o subisca un infortunio dopo l’avvenuta disdetta da parte del datore di lavoro, i suddetti capoversi da 1 a 3 non trovano applicazione. Valgono i periodi protetti previsti per legge ai sensi dell’art. 336c CO.
5 Nel caso di disdette di cui ai capoversi 2 e 3 non è necessario alcun avverti- mento.
2.28.6.3 Disdetta abusiva
1 Oltre a quanto previsto dall’art. 336 CO, una disdetta si considera abusiva anche quando
a. avviene in assenza di un motivo oggettivamente sufficiente
b. avviene a causa dell’appartenenza a un organo di partecipazione azien- dale o a un organo nazionale dei sindacati contraenti
c. avviene a causa della partecipazione a un’azione sindacale legittima
2 Nel caso di una disdetta abusiva il risarcimento massimo ammonta a dodici mensilità.
2.29 Controversie tra il datore di lavoro e i collaboratori / le collaboratrici
1 In caso di controversie con il datore di lavoro, i collaboratori / le collaboratrici possono in ogni momento fare ricorso a una persona di fiducia. La possibilità del ricorso a una persona di fiducia non ha alcuna conseguenza sull’attuazio- ne e sull’effetto di una misura di diritto del lavoro.
2 Per controversie tra il datore di lavoro e singoli/e collaboratori / collaboratrici sono competenti i tribunali civili ordinari.
2.30 Piano sociale
Il piano sociale concordato tra le parti sociali costituisce parte integrante del presente CCL.
3 Disposizioni inerenti al diritto delle obbligazioni
3.1 Validità del CCL mantello
Per quanto riguarda le disposizioni inerenti al diritto delle obbligazioni, vale quanto stabilito nell’accordo «CCL mantello» tra La Posta Svizzera SA e i sinda- cati syndicom e transfair.
3.2 Materie della partecipazione
I sindacati contraenti hanno diritti di partecipazione nelle seguenti materie:
Materia di partecipazione | Livello di partecipa- zione |
Corresponsione di indennità speciali per intere categorie di persona- le | 2 |
Regolamentazione dei «contributi alle spese d’esecuzione» | 3 |
Regolamentazione della custodia dei figli complementare alla fa- miglia | 2 |
Cambiamento dalla settimana lavorativa di cinque giorni alla setti- mana lavorativa di sei giorni o alla settimana lavorativa alternata di cinque/sei giorni, laddove il cambiamento riguardi almeno 31 colla- boratori/collaboratrici | 2 |
Ristrutturazioni/riorganizzazioni, incl. cambiamenti di sedi, che rigu- ardino almeno 31 collaboratori/collaboratrici | 2 |
Trasferimento di un’azienda o di un ramo aziendale a terzi, fusioni e acquisizioni, outsourcing | 2 |
Accordo sulle regolamentazioni in materia di durata del lavoro spe- cifiche delle unità, se per disposizione di legge sono di competenza delle commissioni del personale | 2 |
Applicazione del regolamento sulle spese contenuto nel CCL | 2 |
Disposizioni d’applicazione (disposizioni per HR Personale) | 1 |
Strategia del gruppo Posta | 1 |
Rinuncia alla registrazione della durata del lavoro per il personale soggetto al CCL | 3 |
Regolamento della CoPe (incl. regolamento elettorale) | 3 |
Condizioni d’impiego minime per subappaltatori | 2 |
Introduzione di sistemi di premio e incentivazione | 2 |
3.3 Imprenditori di AutoPostale
Le parti sociali stabiliscono standard minimi per quanto riguarda le condizioni di lavoro presso gli imprenditori di AutoPostale.
Il presente CCL entra in vigore il 1º gennaio 2022 e vale fino al 31 dicembre 2024. Qualora nessuna delle parti negoziali richieda per iscritto trattative di rinnovo entro il 30 giugno 2024, il presente CCL sarà prorogato automatica- mente di un anno fino al 31 dicembre 2025.
Il presente CCL viene pubblicato in tedesco, francese e italiano. Poiché le trattative si sono svolte in tedesco, la versione in lingua tedesca prevale sulle traduzioni.
5 Allegato 1: Giorni festivi equiparati alla domenica
Stato: 1º gennaio 2021. Sono fatte salve modifiche della legislazione cantona- le e/o federale rilevante.
Capodanno | San Xxxxxxx | Venerdì santo | Lunedì di Pasqua | Ascensione | Festa del lavoro | Lunedì di Pentecoste | Festa nazionale | Natale | Santo Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Lunedì del Digiuno Federale | Corpus Domini | Digiuno ginevrino | Epifania | Anniversario instaurazione Rep. NE | San Xxxxxxxx | Immacolata Concezione | Assunzione | Pellegrinaggio di Näfels | Restaurazione della Rep. GE | Totale dei giorni festivi equipara- ti alla domenica | ||
Cantone di Argovia Distretti di Aarau, Brugg, Kulm, Xxxx- burg, Zofingen, Ba- den (solo il Comune di Bergdietikon) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
Distretto di Baden (escl. Bergdietikon) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
Distretto di Bremgar- ten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
Distretti di Laufen- burg, Muri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
Distretto di Rheinfel- den Comune di Hellikon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
Comune di Mumpf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
Comune di Obermumpf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
Comune di Schup- fart | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
Comune di Xxxxx | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
Comune di Wegenstetten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
Comune di Kaiser- augst | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
Comune di Mag- den | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
Comune di Möhlin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Capodanno | San Xxxxxxx | Venerdì santo | Lunedì di Pasqua | Ascensione | Festa del lavoro | Lunedì di Pentecoste | Festa nazionale | Natale | Santo Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Lunedì del Digiuno Federale | Corpus Domini | Digiuno ginevrino | Epifania | Anniversario instaurazione Rep. NE | San Xxxxxxxx | Immacolata Concezione | Assunzione | Pellegrinaggio di Näfels | Restaurazione della Rep. GE | Totale dei giorni festivi equipara- ti alla domenica | ||
Comune di Olsberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
Comune di Rheinfelden | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
Comune di Wallbach | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
Comune di Zeinin- gen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
Comune di Zuzgen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
Comune di Zurzach | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
Cantone di Appenzello Esterno | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||
Cantone di Appenzello Interno | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
Xxxxxxx xx Xxxxx | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
Cantone di Basilea Città | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
Cantone di Basilea Campagna | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
Cantone di Friburgo (comuni evangelici-ri- formati) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
Cantone di Friburgo (comuni cattolici) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
Cantone di Ginevra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
Cantone di Glarona | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
Cantone dei Grigioni | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||
Cantone del Giura | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
Xxxxxxx xx Xxxxxxx | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
Cantone di Neuchâtel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
Cantone di Nidvaldo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Capodanno | San Xxxxxxx | Venerdì santo | Lunedì di Pasqua | Ascensione | Festa del lavoro | Lunedì di Pentecoste | Festa nazionale | Natale | Santo Xxxxxxx | Xxxxxxxxxx | Lunedì del Digiuno Federale | Corpus Domini | Digiuno ginevrino | Epifania | Anniversario instaurazione Rep. NE | San Xxxxxxxx | Immacolata Concezione | Assunzione | Pellegrinaggio di Näfels | Restaurazione della Rep. GE | Totale dei giorni festivi equipara- ti alla domenica | |
Cantone di Obvaldo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Cantone di Soletta (escluso il distretto di Xxxxxxxxxxx) | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | ||||||||||||
Cantone di Soletta (solo il distretto di Bu- cheggberg) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5,5 | |||||||||||||||
Cantone di Sciaffusa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Cantone di Svitto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Xxxxxxx xx Xxx Xxxxx | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Xxxxxxx xx Xxxxxxxx | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Cantone Ticino | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Cantone di Uri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Cantone di Vaud | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Xxxxxxx xxx Xxxxxxx | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Cantone di Zugo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||
Cantone di Zurigo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
1 = giorno festivo equiparato alla domenica
2 = mezza giornata festiva equiparata alla domenica
6.1 Salari e fasce salariali
1 Il salario minimo annuale nella regione salariale D è di 50 250 franchi lordi. Il salario minimo nelle regioni salariali A-C è definito all’art. 7.1.1. In casi specifici il datore di lavoro può concordare con i sindacati contraenti un salario inferio- re a quello minimo. La regolamentazione del salario minimo non si applica a persone in formazione e stagisti in conformità all’allegato 1 CCL Posta CH.
2 Il divisore per la conversione di un salario annuo in un salario orario è 2100.
6.1.1 Fasce salariali (aggiornamento al 1º maggio 2021)
Regione A | Regione B | Regione C | Regione D | |||||
min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | |
LF 1 | 55 050 | 65 555 | 52 650 | 63 119 | 51 450 | 61 901 | 50 250 | 60 683 |
LF 2 | 55 050 | 73 960 | 52 650 | 71 524 | 51 450 | 70 306 | 50 250 | 69 088 |
LF 3 | 56 347 | 81 352 | 53 911 | 78 916 | 52 692 | 77 698 | 51 474 | 76 480 |
LF 4 | 61 430 | 88 906 | 58 994 | 86 470 | 57 775 | 85 252 | 56 557 | 84 034 |
LF 5 | 66 606 | 96 597 | 64 170 | 94 161 | 62 952 | 92 942 | 61 734 | 91 724 |
LF 6 | 70 802 | 102 831 | 68 366 | 100 395 | 67 148 | 99 177 | 65 930 | 97 959 |
LF 7 | 76 788 | 111 726 | 74 352 | 109 290 | 73 134 | 108 072 | 71 916 | 106 854 |
LF 8 | 83 498 | 121 696 | 81 062 | 119 259 | 79 844 | 118 041 | 78 626 | 116 823 |
LF 9 | 91 207 | 133 149 | 88 771 | 130 713 | 87 553 | 129 495 | 86 365 | 128 277 |
6.2 Regioni salariali
1 La base per l’assegnazione di un comune politico a una regione salariale è data dalla definizione dell’Ufficio federale di statistica (UFS) «Agglomeratio- nen, Einzelstädte und Metropolen der Schweiz» («Agglomerati, città indivi- duali e metropoli della Svizzera»), stato 2002.
2 Il seguente elenco mostra l’assegnazione dei comuni politici a una regione salariale. Tutti i comuni che non sono indicati nella lista sono assegnati alla regione D. Per l’assegnazione dei collaboratori / delle collaboratrici a una regio- ne salariale è determinante il luogo di lavoro.
Regione A
Basilea, Ginevra, Zurigo
Regione B
Adliswil, Aesch (BL), Aesch (ZH), Aeugst am Albis, Affoltern am Albis, Aire-la- Ville, Allschwil, Anières, Arboldswil, Arlesheim, Arnex-sur-Nyon, Arni (AG), Arzier-Le Muids, Augst, Avusy
Bachenbülach, Baden, Bardonnex, Bassersdorf, Bassins, Bättwil, Bellevue, Bellikon, Bergdietikon, Berikon, Berna, Bernex, Bettingen, Biel-Xxxxxx, Binningen, Birmensdorf (ZH), Birsfelden, Blauen, Böckten, Bogis-Bossey, Bonstetten, Boppelsen, Borex, Bottmingen, Breitenbach, Bremgarten (AG), Brislach, Brugg, Brütten, Bubendorf, Bubikon, Buchs (ZH), Bülach, Büren (SO) Carouge (GE), Cartigny, Céligny, Chancy, Chavannes-de-Bogis, Chavannes- des-Bois, Chêne-Bougeries, Chêne-Xxxxx, Chéserex, Choulex, Coinsins, Collex-Bossy, Collonge-Bellerive, Cologny, Commugny, Confignon, Coppet, Corsier (GE), Crans-près-Céligny, Crassier
Dällikon, Dänikon, Dielsdorf, Diepflingen, Dietikon, Dietlikon, Dornach, Dübendorf, Duggingen, Duillier, Dully
Egg, Eggenwil, Eglisau, Ehrendingen, Embrach, Erlenbach (ZH), Ettingen, Eysins,
Fällanden, Fehraltorf, Feusisberg, Xxxxxxxxx-Göslikon, Founex, Freienbach, Freienstein-Teufen, Frenkendorf, Füllinsdorf
Gelterkinden, Gempen, Genolier, Genthod, Geroldswil, Giebenach, Gingins, Givrins, Gland, Glattfelden, Gossau (ZH), Greifensee, Grellingen, Grens, Grüningen, Gy
Hedingen, Hermance, Herrliberg, Himmelried, Hochfelden, Hochwald, Hofstetten-Flüh, Hölstein, Hombrechtikon, Xxxxxx, Höri, Hüntwangen, Hüttikon, Illnau-Effretikon, Islisberg, Itingen
Xxxxx, Xxxxx
Kaiseraugst, Kaiserstuhl, Kilchberg (ZH), Killwangen, Kloten, Knonau, Küsnacht (ZH)
La Xxxxx, Laconnex, Lampenberg, Lancy, Langnau am Albis, Laufen, Lausen, Le Grand-Saconnex, Le Vaud, Lenzburg, Liestal, Lindau, Losanna, Lufingen, Lupsingen
Magden, Männedorf, Maur, Meilen, Meinier, Mettmenstetten, Meyrin, Mies, Möhlin, Mönchaltorf, Mumpf, Münchenstein, Muttenz
Neerach, Nenzlingen, Neuenhof, Niederdorf, Niederglatt, Niederhasli, Niederweningen, Nuglar-St. Xxxxxxxxx, Nürensdorf, Nyon
Oberdorf (BL), Oberengstringen, Oberglatt, Oberlunkhofen, Oberrieden, Oberweningen, Oberwil (BL), Oberwil-Lieli, Obfelden, Oetwil am See, Oetwil an der Limmat, Onex, Opfikon, Ormalingen, Otelfingen, Ottenbach
Perly-Certoux, Pfeffingen, Plan-les-Ouates, Prangins, Pratteln, Pregny- Chambésy, Presinge, Puplinge
Rafz, Ramlinsburg, Regensberg, Regensdorf, Reinach (BL), Remetschwil, Rheinfelden, Richterswil, Riehen, Rodersdorf, Rorbas, Röschenz, Rottenschwil, Rudolfstetten-Friedlisberg, Rümlang, Rünenberg, Rüschlikon, Russikon
Saint-Cergue, Satigny, Schleinikon, Schlieren, Schöfflisdorf, Schönenbuch, Schwerzenbach, Seegräben, Seltisberg, Signy-Avenex, Sissach, Soral, Spreitenbach, Stadel, Stäfa, Stallikon, Xxxxx (AG), Steinmaur
Tannay, Tecknau, Tenniken, Thalwil, Therwil, Thônex, Thürnen, Trélex, Troinex
Uetikon am See, Uitikon, Unterengstringen, Unterlunkhofen, Urdorf, Uster
Vandoeuvres, Vernier, Versoix, Veyrier, Vich, Volketswil
Wädenswil, Wahlen, Wallbach, Wallisellen, Wangen-Brüttisellen, Wasterkingen, Weiach, Weiningen (ZH), Wettswil am Albis, Widen, Wil (ZH), Winkel, Winterthur, Witterswil, Wohlen (AG), Wollerau, Würenlos Zeiningen, Ziefen, Zollikon, Zufikon, Zumikon, Zunzgen, Zwingen
Regione C Aarau, Aclens, Aigle, Allmendingen, Amriswil, Arbon, Assens, Au (SG), Aubonne
Bäriswil, Bellinzona, Xxxxxxx-sur-Lausanne, Belp, Biel/Bienne, Bioley-Orjulaz, Birmenstorf (AG), Birr, Birrhard, Bolligen, Bösingen, Bottens, Xxxxx-en-Lavaux, Boussens, Bremblens, Bremgarten bei Bern, Bretigny sur-Morrens, Briga-Glis, Buchillon, Buchs (SG), Bulle, Burgdorf, Bussigny près-Lausanne, Bussy- Chardonney
Chavannes-près-Renens, Cheseaux-sur-Lausanne, Chiasso, Chigny, Coira, Cossonay, Crans-Montana, Crissier, Cugy (VD)
Daillens, Dättlikon, Delémont, Denens, Denges, Diemerswil, Dinhard Echallens, Echandens, Echichens, Ecublens (VD), Elsau, Ennetbaden, Epalinges, Etagnières, Etoy
Fislisbach, Fraubrunnen, Frauenfeld, Frauenkappelen, Freienwil, Friburgo, Froideville
Gebenstorf, Grenchen, Grosshöchstetten
Hausen (AG), Henggart, Hettlingen, Hunzenschwil
Interlaken, Ittigen
Jegenstorf, Jorat-Menthue, Jorat-Mézières, Jouxtens Mézery
Kaufdorf, Kehrsatz, Kirchlindach, Köniz, Konolfingen, Kreuzlingen
La Chaux-de-Fonds, Lachen, Laupen, Le Locle, Le Mont-sur-Lausanne, Locarno, Lonay, Lucerna, Lugano, Lully (VD), Lupfig, Lussy-sur-Morges, Lutry Mattstetten, Meikirch, Mellingen, Mendrisio, Mex (VD), Monthey, Montilliez, Montpreveyres, Montreux, Moosseedorf, Morges, Möriken-Wildegg, Morrens (VD), Mülligen, Münchenbuchsee, Münsingen, Muri bei Bern
Neftenbach, Neuchâtel, Neuenegg, Niederlenz, Niederrohrdorf
Oberrohrdorf, Obersiggenthal, Olten, Ostermundigen
Paudex, Penthalaz, Penthaz, Pfäffikon (ZH), Pfungen, Préverenges, Prilly, Pully Rapperswil-Jona, Renens (VD), Rickenbach (ZH), Riniken, Romanshorn, Romanel-sur-Lausanne, Romanel-sur-Morges, Rorschach, Rubigen, Rupperswil, Rüti (ZH)
Saint-Barthélemy (VD), Saint-Prex, Saint-Xxxxxxx (VD), San Gallo, Savigny, Schafisheim, Schmitten (FR), Schüpfen, Sciaffusa, Servion, Seuzach, Sierre, Sion, Soletta, St. Xxxxxx, Stans, Staufen, Stettlen, Sullens, Svitto
Thun, Toffen, Tolochenaz, Turgi
Untersiggenthal, Urtenen-Schönbühl
Vechigen, Vevey, Villars-Sainte-Croix, Villars-sous-Yens, Villmergen, Visp, Vufflens-la-Ville, Vufflens-le-Château
Waltenschwil, Wettingen, Wetzikon (ZH), Wichtrach, Wiesendangen, Wil (SG), Windisch, Wohlen bei Bern, Worb, Wünnewil-Flamatt, Würenlingen
Yverdon-les-Bains
Zell (ZH), Zofingen, Zollikofen, Zugo
012.02 it (Y001100007) 10.2021 P
AutoPostale SA