CONVENZIONE
ALLEGATO C
CONVENZIONE
OGGETTO: “Servizio di accompagnamento all’integrazione socio-lavorativa finalizzato al mantenimento delle abilità sociali per persone con disabilità intellettiva grave e medio-grave”.
CIG. .
L’Anno duemiladiciotto addì del mese di _ presso la sede del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute di Roma, sito in xxxxx Xxxxxxx, 00, 00000 Xxxx
tra
Roma, nella persona della Dott. ssa ……………………………Direttore di Direzione Servizi alla Persona - U.O. Interventi di Supporto alle Persone Fragili Integrazione Socio-Sanitaria, Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute, all’uopo domiciliato in Roma, xxxxx Xxxxxxx, 00 - Xxxxxx xx Xxxx C.F. 02438750586
-
e
L’Organismo ………………….., con sede in ……………………..– Via………………………………– Cod. Fisc ,
P.I……………………………….,–rappresentato da………………………., in qualità di Rappresentante Legale, all’uopo domiciliato in .
Premesso che:
- ai sensi dell’art. 32 quater Codice Penale, come sostituito dall’art. 3 della Legge 15.11.1993, n.461, il legale rappresentante , dichiara, come da attestazione agli atti, di avere piena capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
Che ai sensi e per gli effetti della Determinazione Dirigenziale n. del con la quale è stata aggiudicata e affidata la realizzazione del “Servizio di accompagnamento all’integrazione socio-lavorativa finalizzato al mantenimento delle abilità sociali per persone con disabilità intellettiva grave e medio-grave”.
si conviene quanto segue:
ART. 1 – Oggetto della convenzione
La gestione del “Servizio di accompagnamento all’integrazione socio-lavorativa finalizzato al mantenimento delle abilità sociali per persone con disabilità intellettiva grave e medio-grave” prevede la realizzazione sul territorio cittadino di minimo 30 e massimo 40 inserimenti socio-lavorativi di disabili intellettivi adulti gravi e medio gravi, residenti a Roma, che abbiano completato l’obbligo scolastico e che, al termine di un significativo percorso di formazione professionale con tirocinio, non abbiano acquisito competenze sufficienti tali da poter prevedere un reale sbocco lavorativo, ma che abbiano comunque sufficienti
capacità relazionali e sociali che ne permettano la permanenza nell’ambiente di lavoro, al fine del mantenimento delle capacità ed autonomie e della prevenzione di processi di emarginazione sociale e regressione. Sono ammissibili al progetto anche i disabili intellettivi medio-lievi, con concomitanza di altre menomazioni che ne rendano più difficile l’inserimento nel mercato del lavoro, al fine di trasferire o consolidare le competenze acquisite, in attesa di eventuali opportunità di inserimento lavorativo tramite i servizi di mediazione previsti dalla L. 68/99, prevalentemente in Enti Pubblici o Cooperative Sociali Integrate.
Il Progetto non è rivolto a disabili psichiatrici o a disabili intellettivi che presentino importanti problematiche comportamentali.
I partecipanti dovranno essere individuati, in accordo con Roma Capitale ed in collaborazione con i servizi socio sanitari del territorio di appartenenza, secondo quanto di seguito stabilito, dando priorità ai disabili a maggior rischio di esclusione sociale e che non usufruiscono di servizi di riabilitazione sociale o socio- assistenziali o di altre opportunità di socializzazione, anche promosse da organizzazioni di volontariato.
Gli inserimenti socio-lavorativi dovranno essere realizzati ai sensi delle normative vigenti in materia, in particolare dovranno rientrare nei tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e inclusione sociale ai sensi della DGR Regione Lazio n. 511 del 30.12.2013 e s.m.i.
In particolare:
• i destinatari dovranno essere soggetti con disabilità che al momento di attivazione del tirocinio, devono essere già in carico ai servizi pubblici;
• i destinatari non devono svolgere un tirocinio ai sensi della DGR 199/2013 e non devono avere un rapporto di lavoro;
• i destinatari non devono essere inseriti nelle convenzioni del collocamento mirato ai sensi della Legge n. 68/1999 e s.m.i.;
• la durata dei tirocini per ogni soggetto disabile deve essere di max 24 mesi, prorogabile per altri max 36 mesi (tot. Max 60 mesi);
• ogni tirocinio dovrà essere svolto sulla base di un progetto formativo/inserimento da unirsi alla convenzione stipulata tra soggetto promotore e soggetto ospitante;
Art.2 - Durata dell’appalto e modalità di esecuzione del servizio
Il presente appalto decorrerà presumibilmente dal …………. al ………………… o comunque dal giorno dell’affidamento per 12 mesi consecutivi. È esclusa la possibilità di rinnovo tacito o automatico.
L’affidatario del servizio eseguirà le prestazioni contrattuali del presente appalto a regola d’arte per tutta la durata del contratto secondo le nuove e diverse modalità proposte dall’affidatario medesimo in sede di offerta migliorativa.
In sede di aggiudicazione definitiva, Roma Capitale procederà ad approvare il nuovo schema di contratto comprensivo delle nuove e diverse modalità di esecuzione proposte dall’affidatario medesimo in sede di offerta migliorativa che saranno all’uopo analiticamente specificate ed articolate.
ART. 3 – Tipologia degli interventi
L’Organismo affidatario dovrà garantire per la gestione del servizio di che trattasi, quanto descritto nel precedente art. 1, attraverso la realizzazione delle seguenti attività:
• Individuazione dei destinatari, secondo quanto indicato nell’art. 1 della presente convenzione;
• Presa in carico, inserimento, accompagnamento, tutoraggio e monitoraggio dei tirocini, sia per i nuovi utenti che per le persone disabili già in carico nell’anno precedente;
• Informazione e sostegno alle famiglie;
• Coordinamento e collaborazione con i Servizi Socio-Sanitari territoriali, cittadini, con particolare riferimento alla selezione ed all’integrazione dell’esperienza di inserimento socio-lavorativo nel quadro del progetto individuale di intervento per il disabile (art. 14, Legge 328/2000);
• Collaborazione con gli enti territoriali competenti in materia di inclusione socio-lavorativa di disabili, e con la Cooperazione Sociale Integrata;
• Attività di sostegno ed informazione alle famiglie degli utenti del progetto, su servizi ed opportunità di formazione e lavoro per i disabili.
ART. 4 – Obblighi dell’organismo affidatario
L’Organismo affidatario sarà tenuto a:
- attuare le attività programmate con continuità per il periodo concordato;
- a rispettare integralmente le previsioni, modalità, indicazioni e prescrizioni contenute nel progetto approvato; a mettere a disposizione tutte le figure tecniche indicate nel progetto presentato. Ogni eventuale sostituzione deve avvenire con operatori di pari qualifica professionale e deve essere preventivamente comunicata all’ufficio preposto di Roma – Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute – Direzione Servizi alla Persona e Integrazione Socio-Sanitaria.
- a dare immediata comunicazione al referente, nominato dalla U.O. Interventi di Supporto alle Persone Fragili e Integrazione socio-sanitaria, delle interruzioni o disservizi che, per giustificato motivo dovessero intervenire nello svolgimento delle attività;
- a ottemperare, sotto la propria esclusiva responsabilità, alle disposizioni legislative vigenti, nonché ai regolamenti delle competenti autorità in materia di contratti di lavoro (rispetto dei C.C.N.L. e dei contratti integrativi di categoria in tutti i loro istituti anche per i soci lavoratori di cooperativa, a prescindere da qualsiasi regolamento interno, statuto, delibere, ecc. e ad adempiere ad ogni obbligo contributivo in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa), di sicurezza sui luoghi di lavoro (ex X.X.xx. 81/2008 e ss.mm.ii.), di tutela della Privacy (ex D.lgs. 196/2003), di tracciabilità finanziaria ex L. 136/2010 ss.mm.ii. e di quant’altro possa comunque interessare la gestione del servizio oggetto della presente convenzione L’Organismo affidatario, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara di essere a conoscenza che Roma Capitale procederà alla revoca immediata dei rapporti contrattuali e l’esclusione da eventuali successive gare in caso di mancato rispetto del C.C.N.L, contratti integrativi territoriali, obblighi contributivi, nonché di accertata violazione dello Statuto dei diritti dei lavoratori.
- a fornire le informazioni richieste, al Referente del Progetto nonché agli altri eventuali Istituzioni e/o organismi incaricati di svolgere attività di monitoraggio e valutazione in merito alla realizzazione del progetto;
- a fornire al termine dell’attività una dettagliata relazione sull’andamento delle attività svolte.
Nell’ambito della propria autonomia organizzativa sarà responsabile del conseguimento degli obiettivi previsti dal progetto.
ART. 5 - Referenti progettuali
Ai fini della realizzazione del servizio, rivestono la funzione di referente
- per Roma – dott. /dott.ssa in qualità di Direttore di Esecuzione
- per l’Organismo Affidatario– dott. /dott.ssa
incaricati di seguire lo svolgimento delle attività per verificarne la piena rispondenza agli obblighi contrattuali.
ART. 6 – Pubblicizzazione e Pubblicazioni
L’Organismo si impegna a pubblicizzare l’iniziativa per permettere un libero accesso dell’utenza all’intervento in questione.
Ogni eventuale pubblicazione e pubblicizzazione delle attività finanziate dovrà essere preventivamente concordata con Roma Capitale e dovrà contenere il logo di Roma Capitale ed esplicitata la fonte di finanziamento da parte dell’Amministrazione.
ART. 7 - Danni e rischi
L’Organismo affidatario sarà responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare a persone o cose a causa della realizzazione dell’iniziativa e si obbliga a sollevare il Sindaco e Roma da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia o quanto altro possa loro derivare direttamente o indirettamente dalla realizzazione delle attività in parola.
Per tutti i rischi sopra esposti l’Organismo affidatario dovrà provvedere, a proprie spese, alla stipula d’idonea assicurazione per responsabilità civile verso terzi.
ART. 8 - Verifiche e controlli sullo svolgimento delle attività
Roma Capitale - Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute - Direzione Servizi alla Persona - U.O. Interventi di supporto alle persone fragili e Integrazione socio-sanitaria – si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l’Organismo affidatario possa nulla eccepire, di disporre verifiche e controlli di rispondenza e di qualità circa la piena conformità delle attività rese agli obblighi di cui all’art. 1 del presente documento.
ART. 9 – Responsabilità e Trattamento dei Dati Personali degli Utenti
L’Organismo affidatario per le funzioni strettamente connesse allo svolgimento del progetto, viene designato responsabile del trattamento dei dati personali degli utenti (Legge 675/96, D.lgs. 135/99, D.lgs. 196/03, D.lgs. 158/04) come da designazione allegata al presente atto.
Lo stesso non potrà comunicare a soggetti terzi i dati personali di cui viene a conoscenza.
ART. 10 – Inadempienze –Termini di esecuzione- penali - risoluzione della Convenzione.
Il presente accordo non istaura alcun rapporto di lavoro tra Roma Capitale e i singoli operatori impiegati per l’espletamento del servizio.
L’Organismo affidatario garantisce in ogni tempo Roma Capitale da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante dall’inosservanza, anche parziale, da parte dell’Organismo stesso, delle norme contrattuali, sia dalle inadempienze nell’ambito dell’attività e dei rapporti comunque posti in essere per lo svolgimento del servizio oggetto della Convenzione.
Termini di esecuzione
Il contraente si impegna, ad eseguire le prestazioni contrattuali del presente appalto secondo quanto stabilito nella documentazione di gara e agli art. 1, 3, 4 e 6 della presente Convenzione.
Il contraente, previo confronto con il D.E.C., dovrà proporre un programma esecutivo di dettaglio delle prestazioni entro 20 giorni dall’avvio del progetto. La stazione appaltante dovrà comunicarne al contraente l’accettazione nei successivi 10 giorni.
La mancata proposizione del suddetto programma nel termine indicato di 20 giorni darà luogo all’applicazione della penale indicata nel presente articolo.
Penali
In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali in conformità alla progettazione a base di gara:
a) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P.;
b) una penale in misura pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali;
c) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P.;
d) una penale in misura pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale in tutti i casi di inesatto/mancato adempimento delle prestazioni contrattuali indicate agli art. 1, 3, 4 e 6 della presente Convenzione.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto da Roma Capitale all’esecutore; l’esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni a Roma Capitale nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall’esecutore, a giudizio insindacabile di Roma Capitale, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all’esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
È ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che l’inadempimento non è imputabile all’esecutore.
Xxxx'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il D.E.C.
L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione.
Roma Capitale potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’esecutore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Risoluzione
Ai sensi dell’art. 108 commi 3 e 4 del Codice, il D.E.C. riferisce tempestivamente al Responsabile del Procedimento in merito agli eventuali ritardi e/o inadempienze nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo e/o le inadempienze nell'adempimento determini un importo massimo delle penali superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale il responsabile unico del procedimento propone a Roma Capitale la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Art. 11- Protocollo d’intesa sottoscritto tra la Prefettura - U.T.G. di Roma e Roma Capitale approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell’11 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata e le relative dichiarazioni con cui l’operatore economico si obbliga all’osservanza di tale protocollo nonché le ipotesi di risoluzione collegate al citato protocollo.
Ai sensi del Protocollo d’Intesa tra la Prefettura – U.T.G. di Roma e Roma Capitale approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 290 dell’11 settembre 2015, ai fini della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici delle prestazioni di lavori servizi e forniture soprattutto nelle attività considerate maggiormente “a rischio”, ovvero quelle che si pongono a valle dell’aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione del servizio, le verifiche e le cautele antimafia vanno estese all’intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali vanno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. n. 159/2011.
L’impresa si obbliga a dare comunicazione tempestiva a Roma Capitale e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, dagli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p., nonché 318, 319, 319-quater e 322 c.p. in relazione a
condotte poste in essere in qualunque fase della procedura di affidamento ed esecuzione del presente contratto.
Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;
È obbligo dell’aggiudicatario comunicare a Roma Capitale l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
L’impresa aggiudicataria si impegna a comunicare a Roma Capitale i dati relativi alla società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari ed alle variazioni di detti assetti, chiamati a realizzare l’intervento, compresi i nominativi dei soggetti ai quali vengono affidate le seguenti forniture e servizi “sensibili”.
Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subcontratti e dovranno riferirsi, altresì, a tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D.lgs. n. 159/2011.
È obbligo di Roma Capitale comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese di cui al paragrafo precedente al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D.lgs. n. 159/2011.
Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione del sub-contratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale.
L’impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente a Roma Capitale ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, da chiunque provenga, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentate, agente o dipendente. Analogo obbligo viene assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento.
Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza.
Art. 12 -Protocollo di Integrità di cui alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, modificato con la deliberazione di Giunta Capitolina n. 10 del 31 gennaio 2017
Roma Capitale in data 27 febbraio 2015, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40, poi modificato con la deliberazione di Giunta Capitolina n. 10 del 31 gennaio 2017, ha approvato il “Protocollo di Integrità”.
Come accettato [e sottoscritto] dall’operatore economico questi:
1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione appaltante;
3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt.101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990, l’art. 57, comma 4 lett.
d) della Direttiva n. 24/14 U.E., l’art. 80, comma 5 lett. c del D.lgs. n. 50/2016 – e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza e di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;
6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);
9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del codice di comportamento nazionale (D.P.R. 16.04.2013, n. 62) e/o del codice di comportamento dell’Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 429 del 13 dicembre 2013 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale;
11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori, operanti all'interno del contratto e per qualunque soggetto coinvolto a qualunque titolo nell’esecuzione del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i
dipendenti dell’Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i sub affidamenti relativi alle seguenti categorie:
A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
E. noli a freddo di macchinari;
F. forniture di ferro lavorato;
G. noli a caldo;
H. autotrasporti per conto di terzi
I. guardiania dei cantieri.
14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.
Violazione del “Patto di Integrità”
1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato.
2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto fatta salva la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D.Lgs. n. 104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle competenti Autorità.
4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall’art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.
Efficacia del “Patto di Integrità”
1. Il presente Patto di integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.
2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l’esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.
3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L’applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.
4. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Roma Capitale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente.
ART. 12 – Subappalto
Allo stesso è fatto espresso divieto di sub-appaltare o comunque cedere a terzi, in tutto o in parte, lo svolgimento dell’attività oggetto della Convenzione, pena la risoluzione della Convenzione medesima, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
ART. 13 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
L’organismo assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii.
ART. 14 – Imposte e tasse
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti la presente Convenzione, quali quelle di bollo, quietanza, registro, ecc. saranno a carico Organismo –salvo che il medesimo ne sia esente.
ART. 15 – Compensi e modalità di liquidazione dei corrispettivi
Il compenso che l’Amministrazione comunale intende attribuire per le attività indicate in oggetto è di €.
………………………IVA……………………………, omnicomprensivi di tutte le spese (personale, locali, assicurazione ecc.). La fatturazione avverrà a seguito di presentazione di documento contabile valido, a cadenza trimestrale, inviato secondo la normativa della P.A. relativa alla fatturazione elettronica, utilizzando il codice IPA XXB87, quale codice identificativo del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute, oltre che di relazione allegata che comprovi le attività svolte.
La fattura elettronica dovrà essere intestata a “Dipartimento Politiche Sociale, sussidiarietà e Salute –U.O. Interventi di Supporto alle Persone Fragili Integrazione socio-sanitaria”;
Nel campo descrizione oggetto dovrà essere specificata l’attività preponderante fatturata ed il relativo periodo di fatturazione;
Nel campo fattura denominata DATI DEL CONTRATTO dovrà essere specificata la seguente dicitura: DD n.
…… del ……. codice creditore n. ………., Codice Identificativo Gara (C.I.G.) n………………………………….
Nell’ambito della relazione da presentare e relativamente ai dati sensibili eventualmente presenti, si prega di attenersi alle indicazioni dettate dalla normativa sulla privacy.
Alla liquidazione delle spettanze, l’Amministrazione provvederà con apposita Determinazione Dirigenziale, dietro presentazione, da parte dell’Ente affidatario, di apposita fattura posticipata, accompagnata da una dettagliata relazione (di cui all’art.3 della presente convezione) qualitativa e quantitativa sull’attività svolta secondo quanto indicato nel progetto e che dovrà necessariamente contenere:
- Elenco degli utenti seguiti nel periodo (già inseriti nel precedente periodo e nuovi), le sedi di inserimento/tirocinio, la durata del tirocinio ed allegando le copie delle nuove convenzioni stipulate con gli organismi ospitanti i tirocini e le copie dei nuovi progetti o proroghe firmate dalle parti;
- Descrizione dei tempi, azioni, metodologie e strumenti utilizzati per l’effettuazione del servizio: coordinamento e programmazione, informazione e sostegno alle famiglie, accompagnamento, affiancamento, tutoraggio, valutazione e monitoraggio dei tirocini di mantenimento, specificando le azioni effettuate per i nuovi inserimenti, il servizio inviante e le precedenti esperienze formative dei nuovi utenti;
- Tempi e modalità di collaborazione e coordinamento con gli enti territoriali in materia di formazione ed occupazione di cittadini disabili e con i competenti servizi territoriali socio-sanitari, ai fini della selezione dei nuovi utenti e dell’integrazione dell’esperienza del tirocinio di mantenimento nel progetto individuale per la persona disabile (art.14 legge 328/00);
- Ammontare della indennità a favore del tirocinante, se prevista dalla normativa vigente in materia;
- Elenco del personale impiegato nel periodo e qualifica professionale.
Il pagamento sarà emesso, previa verifica della documentazione allegata alla fattura da parte del Referente del Progetto. Qualora a seguito di detta verifica, si riscontrassero delle irregolarità nella documentazione, si provvederà a comunicare la sospensione della liquidazione fino alla rimozione delle irregolarità riscontrate.
ART. 16 - Deposito cauzionale definitivo
Il contraente, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente contratto, ha costituito il deposito cauzionale definitivo sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del D.lgs. n. 50/2016.
La garanzia definitiva è conservata in atti presso il Dipartimento e cessa di aver effetto alla data di emissione del certificato di verifica di conformità per la regolare esecuzione del contratto.
ART. 17 – Norme finali.
La presente Convenzione, che si compone di n.12 pagine, viene redatta in forma digitale secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Per ogni controversia è competente il Foro di Roma. È escluso il ricorso arbitrario. Xxxxx, approvato e sottoscritto dalle parti in segno di accettazione.
ORGANISMO ROMA CAPITALE
Il Legale Rappresentante Il Direttore di Direzione