QUADRIFOGLIO
QUADRIFOGLIO
R I T M O
FORMA PENSIONISTICA INDIVIDUALE REALIZZATA MEDIANTE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DI RENDITA VITALIZIA
Condizioni di Assicurazione Nota Informativa
TERMINOLOGIA
Per agevolare la comprensione delle Condizioni di Assicurazione e dei relativi allegati e della Nota Informativa si riportano di seguito i termini di uso più comune.
Assicurato: la persona sulla cui vita è stipulato il con- tratto.
Contraente: chi stipula il contratto con la Società.
Conversione: è ogni operazione richiesta dal Contra- ente che comporta la totale conversione della posizione individuale:
• dalla assicurazione di tipo rivalutabile con prestazione collegata a una Gestione Speciale interna alla assicura- zione di tipo unit linked collegata a quote di un Fondo Interno;
• dalla assicurazione di tipo unit linked collegata a quote di un Fondo Interno alla assicurazione di tipo rivaluta- bile con prestazione collegata a una Gestione Speciale interna;
• nell’ambito della stessa assicurazione di tipo unit linked, da un Fondo Interno a un altro Fondo Interno fra quelli messi a disposizione della Società.
Beneficiario: colui al quale spettano le somme assicurate.
Data di effetto: è la data di conclusione e di decorrenza del contratto.
Decreto: è il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche e integrazioni.
Fondo - per assicurazioni di tipo unit linked: è il Fondo scelto dal Contraente tra quelli messi a disposizio- ne dalla Società, nel quale vengono fatti confluire i versa- menti effettuati dal Contraente stesso, al netto delle spese.
Forma pensionistica individuale: forma di previden- za individuale attuata mediante fondi pensione aperti o contratti di assicurazione sulla vita, la cui disciplina è det- tata, rispettivamente, dagli artt. 9-bis e 9-ter del D.Lgs. 124/93.
Forme pensionistiche: i fondi pensione di cui al D.Lgs. 124/93 e le forme pensionistiche individuali di cui agli artt. 9-bis e 9-ter del D.Lgs. 124/93.
Giorno lavorativo: qualunque giorno in cui le Borse Valori Nazionali siano aperte e regolarmente funzionanti.
Percorso Previdenziale: il contratto prevede sei diver- si Percorsi Previdenziali scelti separatamente e differen- ziati per caratteristiche di gestione:
• il Percorso Previdenziale Consolidato è collegato al ren- dimento della Gestione Speciale “Previdenza e Sicu- rezza”;
• i Percorsi Previdenziali Conservativo, Equilibrato, Dina- mico, Programma Europa, Flessibile sono collegati all’andamento delle Quote di cinque Fondi Interni ugualmente denominati.
Polizza: è il documento sottoscritto dal Contraente e dalla Società che prova l’assicurazione.
Posizione individuale: corrisponde al valore della polizza.
Premio: l’importo corrisposto dal Contraente alla Società.
Premio investito: è il premio al netto delle Spese.
Proposta: è il documento con il quale il Contraente chie- de di stipulare il contratto di assicurazione.
Quote - per assicurazioni di tipo unit linked: cia- scuna delle parti di uguale valore in cui ogni Fondo è sud- diviso.
Società: Quadrifoglio Vita S.p.A., la Compagnia di Assicurazioni con la quale viene stipulato il contratto. Autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. 15/10/1987 N. 17261 (G.U. 28/10/1987 N. 252).
Sede Legale in Xxx Xxxxxxxxxxx 00/0 - 00000 Xxxxxxx, Xxxxxx (sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx / e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.
Spese: sono gli oneri applicati dalla Società a carico del Contraente che gravano sul contratto.
Riscatto: è la richiesta, nei casi previsti dal Decreto, di risolvere il contratto e percepire il capitale maturato.
Riscatto parziale: è la richiesta, nei casi previsti dal Decreto, della liquidazione parziale del capitale matura- to, senza estinguere il contratto che resta in vigore per il capitale residuo.
Riserva matematica: l’importo accantonato dalla Società per far fronte in futuro ai suoi obblighi contrattuali.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Oggetto del contratto.
Il presente contratto realizza una forma pensionistica individuale ai sensi dell’art. 9-ter del Decreto tramite una polizza di assicurazione sulla vita del tipo:
• rivalutabile, qualora venga scelto il Percorso Previden- ziale denominato Consolidato, le cui prestazioni sono legate al rendimento della Gestione Speciale “Previden- za e Sicurezza” il cui Regolamento forma parte inte- grante delle presenti Condizioni di Assicurazione;
• unit linked, qualora venga scelto uno fra i Percorsi Previdenziali denominati Conservativo, Equilibrato, Dinamico, Programma Europa, Flessibile, le cui presta- zioni sono legate alle Quote dei Fondi interni elencati e descritti nell’apposito Regolamento che forma parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione.
La scelta del percorso previdenziale è effettuata dal Contraente che coincide generalmente con l’Assicurato, nel seguito indicati con il termine Contraente/Assicurato.
Art. 2 - Destinatari.
Possono sottoscrivere il contratto tutte le persone fisiche, anche non titolari di reddito di lavoro o d’impresa.
La sottoscrizione del contratto può aver luogo anche a seguito del trasferimento della posizione individuale del Contraente/Assicurato da altra forma pensionistica.
La sottoscrizione del contratto è preceduta dalla conse- gna, da parte della Società, della documentazione infor- mativa prevista dalla vigente normativa.
Art. 3 - Entrata in vigore dell’assicurazio- ne: data di effetto.
L’assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio, alle ore 24.00 della data di effetto indi- cata in Proposta.
Art. 4 - Conclusione e durata.
Per conclusione del contratto si intende la data di effetto così come definita al precedente art. 3.
L’età del Contraente/Assicurato è calcolata in anni e mesi. Il numero di anni è il numero di anni interi com- piuti fino alla data di effetto del contratto. Il numero di mesi è pari al numero dei mesi che intercorrono tra il primo giorno del mese della data di compleanno che pre- cede la data di effetto e il primo giorno del mese in cui cade la data di effetto.
La data di scadenza del piano pensionistico è il primo giorno del mese in cui cade il compimento del 65° anno di età del Contraente/Assicurato o il diverso limite di età previsto dalla legge per la categoria professionale di appartenenza. Ove diversa dal 65° anno di età l’età a sca- denza dovrà essere comunicata alla Società.
La durata del piano pensionistico è la differenza fra il 65° anno di età del Contraente/Assicurato o il diverso limite di età previsto dalla legge per la categoria professionale di appartenenza e l’età del Contraente/Assicurato stesso.
Eventuali modifiche legislative o di professione del Contraente/Assicurato che incidano sulla determinazio- ne dell’età pensionabile utile per il conseguimento del diritto alle prestazioni di vecchiaia, possono comportare
la rideterminazione della durata contrattuale e conse- guentemente del corrispondente coefficiente medio di conversione in rendita di cui al successivo art. 11.
Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d’impresa si considera età pensionabile il compimento dell’età pre- vista dall’art. 1, comma 20, della Legge 8 agosto 1995,
n. 335.
La durata del contratto può essere prolungata oltre il rag- giungimento del limite dell’età pensionabile per vecchiaia per un periodo non superiore a cinque anni, anche prose- guendo eventualmente nel versamento dei premi pattuiti.
Art. 5 - Pagamento del premio.
L’entità del premio da versare alla Società è stabilito dal Contraente/Assicurato all’atto della sottoscrizione del contratto.
L’importo del premio non può essere inferiore a 100,00 euro.
I versamenti potranno eventualmente essere effettuati con periodicità annuale, semestrale o mensile.
Il Contraente/Assicurato ha facoltà di:
• modificare in qualsiasi momento l’importo del premio;
• sospendere (e quindi riprendere) in qualsiasi momento il versamento del premio;
• variare ad ogni ricorrenza annuale la periodicità del premio.
A scelta del Contraente/Assicurato il premio investito, ovvero il premio versato al netto delle Spese di cui al suc- cessivo art. 8, sarà impiegato dalla Società:
• nella Gestione Speciale “Previdenza e Sicurezza”, secon- do quanto previsto dal relativo Regolamento, qualora il Contraente/Assicurato scelga il Percorso Previdenziale Consolidato;
• per l’acquisto di Quote di uno dei Fondi indicati dal Contraente/Assicurato tra quelli messi a disposizione dalla Società elencati e descritti nell’apposito Regolamento, qualora il Contraente/Assicurato stesso scelga il Percorso Previdenziale Conservativo, Equilibrato, Dinamico, Programma Europa, Flessibile. Il valore unitario ed il numero delle Quote acquisite dal Contraente/Assicurato vengono determinati secondo i criteri indicati nell’art. 12.
Per i contratti raccolti tramite gli sportelli bancari il paga- mento viene effettuato mediante addebito sul conto cor- rente del Contraente/Assicurato. In caso di estinzione del conto corrente, il Contraente/Assicurato potrà prosegui- re nei versamenti con modalità di pagamento che gli saranno indicate dalla Società.
Dopo avere ricevuto la Proposta ed il pagamento del primo versamento, la Società provvede ad inviare al Contraente/Assicurato un documento contenente le seguenti informazioni:
• la conferma dell’avvenuto versamento del premio alla Società, con l’indicazione della corrispondente data di incasso, dell’ammontare del premio versato e del pre- mio investito;
• il numero di polizza;
• la data di effetto dell’assicurazione;
• il capitale iniziale e il rendimento minimo garantito qua- lora il Contraente/Assicurato abbia scelto il Percorso
Previdenziale Consolidato oppure il numero ed il valo- re unitario delle Quote acquistate qualora il Contraente/Assicurato abbia scelto uno dei Percorsi Previdenziali denominati Conservativo, Equilibrato, Dinamico, Programma Europa, Flessibile.
Il Contraente/Assicurato deve comunicare alla Società, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello del pagamento del premio, l’ammontare dei premi non dedotti dal reddito complessivo, ai fini della determina- zione delle imposte sui redditi.
Qualora il Contraente/Assicurato maturi il diritto alla prestazione prima del 30 settembre, la comunicazione deve essere resa a tale data. In tal caso la comunicazione deve avere ad oggetto i premi che non sono stati dedotti e quelli che non verranno dedotti in sede di dichiarazio- ne dei redditi se il termine per eseguire tale adempimen- to non è ancora scaduto.
Art. 6 - Obblighi della Società.
A seguito della scelta effettuata dal Contraente/ Assicurato ai sensi dell’art. 5, la Società si impegna ad investire il premio versato dal Contraente/Assicurato, al netto delle spese di cui al successivo art. 8, nella Gestione Speciale “Previdenza e Sicurezza” o nelle Quote del Fondo indicato dal Contraente/Assicurato tra quelli messi a disposizione dalla Società.
Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla Proposta, dalle presenti Condizioni di Assicurazione e relativi allegati, dalla polizza e dalle eventuali appendici firmate dalla Società stessa.
Art. 7 - Modifica del Percorso Previdenziale. Nel corso della durata contrattuale, a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di effetto, il Con- traente/Assicurato ha facoltà di richiedere, non più di una volta per anno, la conversione totale della propria posizione individuale ad un altro dei Percorsi Previden- ziali previsti in relazione al presente contratto.
I premi versati successivamente alla conversione, con- fluiranno nel nuovo Percorso Previdenziale scelto dal Contraente/Assicurato.
La richiesta di conversione sarà effettuata dal Contraente/ Assicurato tramite raccomandata A/R indirizzata alla Società che, a seguito della richiesta, provvederà ad invia- re al Contraente/Assicurato la lettera di conferma dell’av- venuta conversione.
7.1 Passaggio dal Percorso Previdenziale Consolidato a uno degli altri Percorsi Previdenziali (Conservativo, Equilibrato, Dinamico, Programma Europa, Flessi- bile).
Nel caso di conversione dall’assicurazione di tipo rivalu- tabile all’assicurazione di tipo unit linked, l’operazione comporterà la determinazione del capitale costitutivo della rendita, definito al successivo art. 12, al momento della richiesta di conversione, che sarà posto pari al valo- re di riscatto così come descritto al successivo art. 16.1. Ai fini dell’attribuzione delle Quote il metodo è quello descritto al successivo punto 7.3.
7.2 Passaggio dal Percorso Previdenziale Conser- vativo, Equilibrato, Dinamico, Programma Europa, Flessibile al Percorso Previdenziale Consolidato. Nel caso di conversione dall’assicurazione di tipo unit
linked all’assicurazione di tipo rivalutabile l’operazione comporterà la determinazione del capitale costitutivo della rendita, definito al successivo art. 12, al momento della richiesta di conversione, che sarà posto pari al valo- re di riscatto così come descritto al successivo art. 16.2.
Nell’ambito dell’assicurazione di tipo unit linked, il Contraente/Assicurato può chiedere di reinvestire il valo- re delle Quote possedute in quote di un altro Fondo inter- no fra quelli messi a disposizione dalla Società a condi- zione che il valore della posizione da convertire non sia inferiore a 100,00 euro; a tal fine il calcolo viene effettua- to sul valore che le Quote hanno il terzo giorno lavorati- vo della settimana successiva a quella in cui la Società ha ricevuto la richiesta di conversione. Nel caso in cui una settimana non siano aperte e regolarmente funzionanti le Borse Valori Nazionali per almeno tre giorni lavorativi, il valore complessivo netto di ogni Fondo sarà quello deter- minato il primo giorno lavorativo utile successivo.
L’operazione di conversione comporta:
• la determinazione del valore delle Quote detenute;
• l’attribuzione del numero delle Quote relative al Fondo prescelto sulla base del valore unitario delle Quote acquisite.
Art. 8 - Spese.
• Spese fisse di emissione pari a 2,5 euro prelevate su ogni versamento indipendentemente dalla sua entità;
• Spese di acquisizione e di gestione, caricamenti, applica- ti al premio già al netto delle spese fisse di cui al punto precedente, in misura decrescente rispetto al cumulo dei Premi Attivi, dove, per cumulo dei Premi Attivi si intende la somma dei premi versati al netto dei premi corrispondenti agli eventuali riscatti parziali di cui al successivo art. 16. Di seguito vengono indicate le ali- quote di caricamento applicate al premio, già diminuito delle spese fisse, in corrispondenza del cumulo di Premi Attivi:
Cumulo Premi Attivi (PA) | Aliquota di caricamento sul premio |
Fino a 5.000,00 euro | 5,00% |
Superiore a 5.000,00 euro ma uguale o inferiore a 15.000,00 euro | 4,00% |
Superiore a 15.000,00 euro ma uguale o inferiore a 50.000,00 euro | 3,00% |
Superiore a 50.000,00 euro ma uguale o inferiore a 300.000,00 euro | 2,00% |
Superiore a 300.000,00 euro | 1,00% |
8.2 Costi per trasferimento.
In caso di trasferimento da altre forme pensionistiche l’importo del caricamento sulle disponibilità trasferite è determinato applicando alle stesse un’aliquota dello 0,20%.
In caso di trasferimento verso altre forme pensionistiche è previsto un costo fisso pari a 100,00 euro.
• la commissione di gestione annuale pari a:
Percorso Previdenziale | Fondo | Commissione annua di gestione |
Conservativo | Quadrifoglio Conservativo | 1,00% |
Equilibrato | Quadrifoglio Equilibrato | 1,30% |
Dinamico | Quadrifoglio Dinamico | 1,60% |
Programma Europa | Quadrifoglio Programma Europa | 1,60% |
Flessibile | Quadrifoglio Flessibile | 1,80% |
Le commissioni di gestione sono calcolate settimanal- mente sulla base del valore netto di ciascun Fondo e sono prelevate dalle disponibilità dello stesso nell’ulti- mo giorno lavorativo di ogni mese.
Le misure percentuali suddette potranno nel tempo subire variazioni, sia in aumento che in diminuzione. Sarà cura della Società comunicare al Contraente/ Assicurato, con almeno 90 giorni di preavviso, ogni eventuale variazione in aumento. Resta inteso che in caso di eventuali variazioni in aumento, il Contraente/ Assicurato ha la facoltà di richiedere il riscatto senza l’ap- plicazione di penali. La Società si impegna comunque a non apportare alle commissioni variazioni in aumento fino al 31 dicembre 2007;
• gli oneri inerenti all’acquisizione ed alla dismissione delle attività del Fondo e ulteriori oneri diretti di perti- nenza;
• le spese di verifica e di revisione del Fondo;
• le spese di deposito ed amministrazione degli strumen- ti finanziari costituenti il patrimonio del Fondo;
• le spese e le commissioni bancarie inerenti gli investi- menti del Fondo;
• le spese di pubblicazione del valore unitario di ciascun Fondo interno;
• le eventuali spese legali e giudiziarie relative alla tutela degli interessi di esclusiva pertinenza del Fondo interno. Su ogni Fondo gravano inoltre indirettamente le spese, le commissioni di gestione e gli oneri propri dei Fondi Comuni o dei comparti degli OICR in cui sono investite le relative disponibilità. Le commissioni di gestione non potranno esse- re superiori al 2,0%. Qualora le commissioni di gestione aumentassero oltre il limite indicato, il Contraente/Assicura- to potrà riscattare il contratto senza spese. Ai costi sopra descritti si aggiungono le commissioni di performance, nei
Fondi e nei comparti di OICR che le prevedono.
8.4 Rendimento trattenuto sulla Gestione Speciale.
Nell’assicurazione di tipo rivalutabile (Percorso Previ-
denziale Consolidato) la Società, a titolo di commissione di gestione, trattiene una parte del tasso annuo di rendi- mento finanziario ottenuto dalla Gestione “Previdenza e Sicurezza”. Il trattenuto finanziario è pari all’1,00%.
8.5 Caricamento per l’erogazione della rendita.
Il coefficiente di conversione in rendita prevede un cari- camento pari all’1,50% trattenuto dalla Società per far fronte alle spese per l’erogazione della rendita.
Art. 9 - Revoca della Proposta e diritto di recesso.
Il Contraente/Assicurato, fino a che il contratto non sia concluso, può revocare la Proposta già sottoscritta mediante l’invio di una lettera raccomandata alla Società la quale provvede, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, al rimborso dell’intero ammontare del pre- mio eventualmente già versato. Ai fini della efficacia della revoca, fa fede la data di ricevimento della raccomanda- ta da parte della Società.
Entro trenta giorni dalla conclusione del contratto, il Contraente/Assicurato può recedere dallo stesso dando- ne comunicazione alla Società che, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, rimborserà al Contraente, il premio corrispostole al netto:
• delle spese sostenute per l’emissione del contratto pari a 2,5 euro, qualora il Contraente/Assicurato avesse scel- to il Percorso Previdenziale Consolidato;
• delle spese sostenute per l’emissione del contratto pari a 2,5 euro e tenendo conto dell’eventuale differenza, positiva o negativa, dovuta all’oscillazione del valore delle Quote del Fondo prescelto qualora il Contraente/ Assicurato abbia scelto uno qualsiasi dei Percorsi Previdenziali denominati Conservativo, Equilibrato, Dinamico, Programma Europa, Flessibile.
Il recesso dovrà essere esercitato mediante lettera racco- mandata, con ricevuta di ritorno, inviata a Compagnia Assicuratrice Quadrifoglio Vita S.p.A., Xxx Xxxxxxxxxxx x. 00/0, 00000 Xxxxxxx.
Il recesso produce l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto.
Art. 10 - Scioglimento del contratto.
Il contratto si scioglie unicamente nel caso di esercizio del diritto di recesso e per le seguenti cause previste dal Decreto:
• trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica;
• richiesta, da parte del Contraente/Assicurato, di liqui- dazione del valore di riscatto totale in caso di cessazio- ne dell’attività lavorativa, senza che il Contraente/ Assicurato abbia maturato i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica;
• richiesta, da parte degli eredi, di liquidazione della posi- zione individuale in caso di decesso del Contraente/ Assicurato.
Art. 11 - Coefficiente di conversione in rendita. Coefficiente medio di conversio- ne in rendita.
A ogni premio è associato il corrispondente coefficiente di conversione in rendita; il coefficiente associato è quel- lo in vigore all’epoca del versamento del premio, secon-
do quanto previsto al successivo art. 15; nella stessa occasione viene determinato e attribuito anche un coeffi- ciente medio di conversione valido per l’intera polizza e che consente di convertire il capitale costitutivo della ren- dita come definito all’art. 12.
Il coefficiente medio di conversione corrispondente al versamento del primo premio è uguale al coefficiente di conversione in rendita associato al premio stesso. Il coef- ficiente medio di conversione corrispondente a ogni ver- samento successivo al primo è ottenuto come media ponderata tra l’ultimo coefficiente medio di conversione attribuito e il coefficiente di conversione in rendita asso- ciato al premio stesso, considerando il primo con peso pari all’importo del capitale costitutivo della rendita esi- stente prima dell’ultimo premio e il secondo con peso pari al capitale relativo all’ultimo premio stesso.
Art. 12 - Capitale costitutivo della rendita. Il premio investito pagato dal Contraente/Assicurato rap- presenta un capitale e contribuisce a formare il capitale costitutivo della rendita.
Percorso Previdenziale Consolidato: assicurazione di tipo rivalutabile. Il capitale costitutivo della rendita è dato dalla somma dei capitali rivalutati, al netto di eventuali riscatti parziali, come definiti nel successivo art. 16.1. La rivalutazione del capitale costitutivo della rendita viene effettuata applicando la percentuale di rivalutazione di cui al punto A) della Clausola di Rivalutazione che forma parte integrante al presente documento.
Al 31 dicembre di ogni anno, indipendentemente della data di effetto del contratto, il capitale costitutivo della rendita si ottiene dalle operazioni di seguito descritte:
a) il capitale maturato nel periodo annuale precedente viene maggiorato di un importo che si ottiene appli- cando allo stesso la misura del I° tasso di rivalutazio- ne di cui al punto A) della Clausola di Rivalutazione;
b) all’importo così ottenuto vengono sommati i capitali relativi ai versamenti eventualmente effettuati nell’ul- timo anno assicurativo, ciascuno rivalutato in base ai giorni che intercorrono tra la data di pagamento del rispettivo premio e il 31 dicembre immediatamente successivo, applicando il tasso di rivalutazione di cui al punto A) della Clausola di Rivalutazione;
c) in caso di riscatto parziale, il capitale che sarebbe maturato al successivo 31 dicembre in assenza di riscatto (precedente punto b), viene diminuito di un importo corrispondente all’ammontare del riscatto rivalutato per il periodo che intercorre tra la data di liquidazione e il successivo 31 dicembre.
Viene comunque garantito un tasso annuo minimo di rivalutazione del 2,00%.
In caso di decesso del Contraente/Assicurato o di riscat- to totale, in data diversa dal 31 dicembre, il capitale maturato si ottiene seguendo la metodologia di cui ai punti a), b) e c) e le necessarie rivalutazioni saranno effet- tuate pro-rata temporis secondo il disposto dell’ultimo comma del punto B) della Clausola di Rivalutazione (Allegato C al presente documento).
Percorso Previdenziale Conservativo, Equilibrato, Dinamico, Programma Europa, Flessibile: assicurazione di tipo unit linked. Ogni premio investito viene converti- to in Quote del Fondo interno relativo al Percorso
Previdenziale scelto dal Contraente/Assicurato, utilizzan- do il valore che le Quote stesse hanno il terzo giorno lavo- rativo della settimana successiva a quella in cui il Contraente/Assicurato ha effettuato il versamento del relativo premio. Nel caso in cui in una settimana non siano aperte e regolarmente funzionanti le Borse Valori Nazionali per almeno tre giorni lavorativi, il valore delle Quote sarà quello determinato il primo giorno lavorativo utile successivo. Il numero delle Quote assegnate alla polizza sarà pari al rapporto, arrotondato al terzo deci- male, tra il premio investito ed il valore unitario delle Quote del Fondo prescelto.
Le Quote acquistate con il premio investito verranno attribuite alla polizza al solo scopo di determinarne il valore. Con l’attribuzione delle Quote non si intende con- ferito, né in capo al Contraente/Assicurato né agli aventi diritto alle prestazioni previste dalla polizza, alcun diritto sulle Quote stesse, sui Fondi o sugli investimenti operati dai Fondi stessi.
Il capitale costitutivo della rendita è pari al valore delle Quote attribuite a ogni singolo versamento, al netto di eventuali riscatti parziali così come definiti al successivo art. 16.2.
Nel corso della durata contrattuale, tale capitale è deter- minato moltiplicando il numero delle Quote attribuite al contratto per il valore unitario delle Quote stesse.
Il valore unitario di ogni Quota del Fondo interessato, è pari al valore unitario rilevato il terzo giorno lavorativo della settimana successiva a quella in cui, a seconda dei casi, è intervenuta:
• la riscossione del premio versato dal Contraente/ Assicurato in caso di assegnazione delle Quote;
• la ricezione della documentazione completa in caso di:
- decesso del Contraente/Assicurato,
- riscatto totale,
- riscatto parziale,
- trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica,
- richiesta anticipata della prestazione pensionistica avendone maturati i requisiti di accesso;
• la ricezione della richiesta di conversione in caso di modifica del Percorso Previdenziale;
• la ricezione della comunicazione di recesso.
Per ricezione della documentazione completa si intende la ricezione dell’ultimo documento utile per completare la necessaria documentazione.
Il valore unitario delle Quote del capitale costitutivo della rendita a scadenza è assegnato il terzo giorno lavorativo della settimana successiva al giorno della scadenza stes- sa, posto il lunedì come primo giorno della settimana o, il primo giorno lavorativo utile successivo nel caso in cui le Borse Valori Nazionali siano chiuse.
Il capitale costitutivo della rendita verrà comunicato al Contraente/Assicurato tramite un rendiconto annuale. La Società, dovendo provvedere annualmente all’applica- zione delle imposte di legge, qualora ne sussistano i pre- supposti, effettuerà in funzione delle imposte dovute e dandone opportuna informazione al Contraente/ Assicurato nell’ambito del rendiconto annuale:
• nel caso di assicurazione di tipo rivalutabile, Percorso Previdenziale Consolidato, una riduzione del capitale costitutivo della rendita;
• nel caso di assicurazione di tipo unit linked, Percorso
Previdenziale Conservativo, Equilibrato, Dinamico, Programma Europa, Flessibile, una riduzione del nume- ro di Quote del Fondo interno scelto dal Contraente/ Assicurato in cui è espresso il capitale costitutivo della rendita.
Art. 13 - Prestazioni pensionistiche.
Il contratto prevede le seguenti prestazioni pensionistiche:
• l’erogazione di una prestazione pensionistica per vec- chiaia al compimento dell’età pensionabile stabilita dal regime obbligatorio di appartenenza, con il vincolo temporale di partecipazione a forme pensionistiche complessivamente non inferiore a 5 anni. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d’impresa si conside- ra età pensionabile il compimento dell’età prevista dal- l’articolo 1, comma 20, della Legge 335/95;
• l’erogazione di una prestazione pensionistica per anzia- nità, alla cessazione dell’attività lavorativa, purché l’età raggiunta non sia più di dieci anni inferiore a quella pre- vista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza, con il vincolo temporale di partecipazione a forme pensionistiche complessiva- mente non inferiore a 15 anni.
Ai fini della determinazione del numero di anni di parte- cipazione a forme pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a dette forme maturati dal Contraente/Assicurato.
Il Contraente/Assicurato ha facoltà di richiedere la liqui- dazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Tale limite non si applica agli Assicurati che hanno trasferito la posizione individuale da altre forme pensionistiche ai sensi del Decreto e che, sulla base della documentazione prodotta, risultino iscritti alla data del
28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992.
Qualora l’importo annuo della rendita pensionistica che si ottiene convertendo l’intero capitale maturato sulla polizza, risulti inferiore all’assegno sociale di cui all’arti- colo 3, commi 6 e 7, della Legge 335/95, il Contraente/ Assicurato può chiedere la liquidazione in capitale del- l’intero importo maturato.
All’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la Società si impegna a pagare una prestazione in forma di rendita vitalizia e, se richiesta, anche in forma di capitale. In luogo della rendita vitalizia di cui al comma preceden- te, il Contraente/Assicurato può richiedere l’erogazione della prestazione in una delle forme di seguito indicate:
a) una rendita certa per i primi 5 anni e successivamen- te vitalizia;
b) una rendita certa per i primi 10 anni e successiva- mente vitalizia;
c) una rendita vitalizia reversibile.
Le rendite in opzione verranno determinate nel loro ammontare e nelle loro caratteristiche in base alle condi- zioni, adottate dalla Società e comunicate all’Organo di Controllo, che saranno in vigore alla data di conversione e che saranno portate a conoscenza del Contraente/ Assicurato prima della conversione stessa.
Art. 14 - Determinazione della prestazio- ne pensionistica.
La Società determina la prestazione pensionistica sotto
forma di rendita vitalizia posticipata moltiplicando il capitale costitutivo della rendita per il coefficiente medio di conversione in rendita.
I coefficienti di conversione in rendita utilizzati per il cal- colo del coefficiente medio di conversione sono stabiliti secondo le basi tecniche in vigore al momento del versa- mento del premio e sono garantiti fino alla scadenza con- trattuale per i versamenti effettuati. Gli stessi coefficienti verranno comunicati al Contraente/Assicurato al momento del versamento di ogni premio.
In caso di modifica del Percorso Previdenziale di cui al precedente art. 7 il coefficiente medio di conversione rimane inalterato.
Art. 15 - Modifica della base demografica e finanziaria.
La Società potrà rivedere la base demografica utilizzata per il calcolo dei coefficiente di conversione in rendita riportati all’Allegato A alle presenti Condizioni di Assicurazione, in relazione alle variazioni delle probabi- lità di sopravvivenza desunte dalle statistiche nazionali sulla popolazione (elaborate dall’ISTAT o da altro orga- nismo pubblico qualificato) e all’esperienza statistica del portafoglio polizze della Società, a fronte di una relazione tecnica sottoscritta dall’Attuario incaricato trasmessa all’ISVAP.
In ogni caso la modifica della base demografica si rende possibile solo a condizione che siano decorsi almeno tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto e non abbia ancora avuto luogo l’erogazione della rendita.
La rideterminazione dei coefficiente di conversione inci- de sull’ammontare della rendita pagabile al Contraente/ Assicurato. Tuttavia le nuove ipotesi eventualmente introdotte producono effetti solo sulle prestazioni a sca- denza relative ai premi versati successivamente all’intro- duzione delle modifiche stesse.
Le ipotesi finanziarie relative al tasso di interesse tecnico di cui all’Allegato A alle presenti Condizioni di Assicurazione e al tasso di interesse minimo garantito indicato nel Regolamento della Gestione Speciale “Previdenza e Sicurezza” di cui all’Allegato B alle presenti Condizioni di Assicurazione, potranno essere riviste in applicazione di quanto stabilito nel Provvedimento ISVAP n. 1036-G del 6 novembre 1998 e successive modifiche e integrazioni, limitatamente ai premi versati successivamente alla data di variazione e a condizione che siano trascorsi tre anni dalla conclusione del contratto e non abbia ancora avuto luogo l’erogazione della rendita.
Nell’ipotesi di modifica dei coefficienti di conversione il Contraente/Assicurato ha facoltà di trasferire la propria posizione individuale senza l’applicazione del costo di trasferimento di cui al secondo comma dell’art. 8.2, comunicando alla Società la propria volontà almeno quindici giorni prima della data di effetto delle modifica stessa. La richiesta di trasferimento dovrà essere eserci- tata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritor- no indirizzata alla Società.
A tal fine la Società si impegna a comunicare al Contraente/Assicurato l’introduzione della suddette modifiche almeno 105 giorni prima della relativa data di effetto, segnalando la loro incidenza sulla posizione indi- viduale.
Art. 16 - Riscatto totale. Riscatto parziale. Reintegrazione della posizione individuale. L’attuale legislazione prevede l’esercizio del riscatto:
a) se il Contraente/Assicurato cessa l’attività lavorativa senza aver maturato i requisiti di accesso alla presta- zione pensionistica e non intende proseguire la parte- cipazione alla forma individuale. In tal caso il riscatto sarà totale e comporta lo scioglimento del contratto;
b) trascorsi otto anni di partecipazione a forme pensioni- stiche, per la determinazione dei quali vale quanto indicato al secondo comma dell’art. 13, in caso di:
- acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli,
- realizzazione di interventi di recupero del patrimo- nio edilizio di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 31, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativa- mente alla prima casa di abitazione,
- spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.
È possibile richiedere il riscatto totale o parziale della propria posizione individuale e, anche a seguito del riscatto totale, il Contraente/Assicurato può prosegui- re nel versamento dei premi reintegrando la propria posizione individuale.
Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto delle prestazioni.
Il valore di riscatto, totale o parziale, pagabile dalla Società è al netto delle imposte stabilite dalla legge. Ogni pagamento viene effettuato presso la sede della Società o presso la filiale della Banca cui è assegnato il contratto.
16.1 Valore di riscatto nel Percorso Previdenziale Consolidato.
Il valore di riscatto è dato dal seguente calcolo:
A1 + A2 - B
dove: A1 è il capitale costitutivo della rendita quale risul- ta al 31 dicembre dell’anno precedente, rivalutato secondo i criteri indicati nell’apposita Clausola di Rivalutazione, di cui all’Allegato C delle presenti Condizioni di Assicurazione; la rivalutazione sarà effettuata pro-rata temporis, cioè per i giorni che intercorrono tra il 31 dicembre dell’anno di cui sopra e la data di richiesta di riscatto;
A2 è la somma dei capitali relativi ai premi investiti nell’anno solare in cui viene richiesto il riscatto, cia- scuno rivalutato secondo i criteri indicati nell’appo- sita Clausola di Rivalutazione, di cui all’Allegato C delle presenti Condizioni di Assicurazione; per ogni capitale la rivalutazione sarà effettuata pro-rata temporis, cioè per i giorni che intercorrono tra la data di pagamento del corrispondente premio e la data di richiesta di riscatto;
B è l’importo dato dalla somma degli eventuali valo- ri di riscatto parziale pagati nell’ultimo anno solare, ciascuno rivalutato secondo i criteri indicati nell’ap- posita Clausola di Rivalutazione, di cui all’Al-legato C delle presenti Condizioni di Assicurazione; per ogni importo di riscatto la rivalutazione sarà effet- tuata pro-rata temporis, cioè per i giorni che inter- corrono tra la data di richiesta del corrispondente
riscatto parziale e la data di richiesta di riscatto.
Il riscatto parziale consiste nel riscatto di parte del capitale costitutivo della rendita.
Rispetto a ogni riscatto parziale viene determinato il pre- mio corrispondente allo stesso moltiplicando il cumulo dei Premi Attivi, quale risulta a quella data, per l’impor- to del riscatto parziale e dividendo il prodotto ottenuto per il valore della posizione individuale alla stessa data.
16.2 Valore di riscatto nei Percorsi Previdenziali Conservativo, Equilibrato, Dinamico, Programma Europa, Flessibile.
Il valore di riscatto è pari all’importo che si ottiene som- mando il valore unitario di tutte le Quote attribuite al con- tratto alla data di richiesta di riscatto. Il numero delle Quote a tale data sarà al netto degli eventuali riscatti parziali.
Il valore unitario delle Quote è individuato secondo il disposto del precedente art. 12.
Il riscatto parziale consiste nel riscatto di una parte delle quote attribuite al contratto.
Rispetto a ogni riscatto parziale viene determinato il pre- mio corrispondente allo stesso moltiplicando il cumulo dei Premi Attivi, quale risulta a quella data, per il nume- ro delle Quote richieste ai fini del riscatto parziale e divi- dendo il prodotto ottenuto per il numero totale delle Quote attribuite al contratto quale risulta alla stessa data. L’operazione di riscatto parziale comporterà il calcolo del controvalore economico delle Quote interessate alla data di richiesta del riscatto stesso.
Art. 17 - Riscatto in caso di decesso.
In caso di morte del Contraente/Assicurato prima del- l’accesso alla prestazione pensionistica, il riscatto del capitale maturato sulla polizza è richiesto dagli eredi.
In caso di adesione al Programma Previdenziale Consolidato il valore di riscatto in caso di decesso è deter- minato secondo il disposto del primo comma dell’art. 16.1. In caso di adesione a uno qualsiasi dei Percorsi Previden- ziali denominati Conservativo, Equilibrato, Dinamico, Programma Europa, Flessibile il valore di riscatto è quel- lo definito ai commi 1 e 2 del precedente art. 16.2.
Art. 18 - Trasferimento verso altre forme pensionistiche.
Il Contraente/Assicurato può chiedere in qualunque momento il trasferimento dell’intera posizione individuale, a condizione che non sia ancora iniziata l’erogazione delle prestazioni, al netto delle spese di cui al comma due del precedente art. 8.2, al fondo pensione al quale abbia facoltà di accesso in relazione all’attività lavorativa esercitata.
Al di fuori dei casi di cui al primo comma, il Contraente/ Assicurato può chiedere il trasferimento dell’intera posi- zione assicurativa ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale trascorsi almeno tre anni dalla conclusione del contratto.
Qualora la Società introduca modifiche peggiorative dei coefficienti di conversione in rendita del capitale costitu- tivo della rendita, oppure nel caso di eventuali variazioni in aumento dei costi di cui al precedente art. 8.3, il Contraente/Assicurato ha facoltà di trasferire la propria posizione individuale anche prima del limite dei tre anni di cui al precedente comma, comunicando alla Società la propria volontà almeno 15 giorni prima della data di
effetto delle modifiche stesse. La richiesta di trasferimen- to dovrà essere esercitata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla Società. A tal fine la Società si impegna a comunicare al Contraente/ Assicurato l’introduzione della suddette modifiche alme- no 105 giorni prima della relativa data di effetto.
La Società provvede, entro il termine massimo di mesi sei dalla ricezione della documentazione completa attestan- te la sussistenza dei requisiti richiesti, a trasferire alla forma pensionistica di destinazione un importo pari al valore di riscatto totale, di cui al precedente art. 16, matu- rato alla data della richiesta di trasferimento diminuito del costo di cui al secondo comma dell’art. 8.2 a meno non si tratti di richiesta motivata dall’inserimento di con- dizione peggiorative di cui al terzo comma del presente articolo.
Qualora il trasferimento venga eseguito oltre 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione completa relativa alla corrispondente richiesta, il Contraente/ Assicurato ha diritto a una rivalutazione della posizione individuale che avverrà pro-rata temporis, per i giorni intercorrenti tra la data di richiesta di trasferimento e la data di effettivo trasferimento della posizione individuale in funzione del rendimento della Gestione Speciale “Previdenza e Sicurezza”, quale risulta dal Regolamento di cui all’Allegato B delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Art. 19 - Trasferimento da altre forme pensionistiche.
Nel caso in cui la sottoscrizione del presente contratto abbia luogo a seguito del trasferimento della posizione individuale maturata dal Contraente/Assicurato presso altra forma pensionistica prevista dal Decreto, dovranno essere forniti alla Società gli elementi utili per effettuare il trasferimento che si realizzerà definitivamente al momento dell’effettiva acquisizione della posizione indi- viduale di provenienza.
La Società, ricevute le necessarie informazioni, appli- cherà alle somme trasferite la disciplina del presente con- tratto, applicando sulla somma trasferita il caricamento di cui al primo comma dell’art. 8.2. La somma al netto di tale caricamento verrà attribuita al Percorso Previden- ziale scelto dal Contraente/Assicurato:
• nel caso di adesione al Percorso Previdenziale Conso- lidato la conversione della somma descritta avverrà il giorno in cui la Società viene a conoscenza dell’effettivo accredito e delle disponibilità di quanto accreditato;
• nel caso di adesione a uno dei Percorsi Previdenziali denominati Conservativo, Equilibrato, Dinamico, Programma Europa, Flessibile la conversione della somma descritta in Quote del Fondo interessato avverrà in base al valore che le Quote stesse avranno il terzo giorno lavorativo della settimana successiva a quella in cui la Società viene a conoscenza dell’effettivo accredito e delle disponibilità di quanto accreditato. Nel caso in cui una settimana non siano aperte e regolar- mente funzionanti le Borse Valori Nazionali per almeno tre giorni lavorativi, il valore delle Quote sarà quello rilevato alla chiusura del primo giorno lavorativo utile successivo.
Art. 20 - Modalità di rivalutazione della rendita in fase di erogazione.
Nel caso in cui il Contraente/Assicurato in fase di costi- tuzione della rendita abbia optato per l’assicurazione di tipo unit linked aderendo a uno dei Percorsi Previdenziali denominati Conservativo, Equilibrato, Dinamico, Programma Europa, Flessibile, alla scadenza del piano pensionistico il capitale costitutivo della rendita verrà tra- sferito alla Gestione Speciale “Previdenza e Sicurezza”. La rendita vitalizia, erogata secondo le modalità scelte di cui al precedente art. 13 e posticipatamente, sarà rivalu- tata in funzione del rendimento della Gestione Speciale “Previdenza e Sicurezza”, secondo i criteri indicati nel- l’apposita Clausola di Rivalutazione allegata alle presenti Condizioni di Assicurazione.
Nel caso in cui il Contraente/Assicurato in fase di costi- tuzione della rendita abbia optato per l’assicurazione di tipo rivalutabile aderendo al Percorso Previdenziale Consolidato, la rendita vitalizia, erogata secondo le modalità scelte di cui al precedente art. 13 e posticipata- mente, sarà rivalutata in funzione del rendimento della Gestione Speciale “Previdenza e Sicurezza”, secondo i cri- xxxx indicati nell’apposita Clausola di Rivalutazione alle- gata alle presenti Condizioni di Assicurazione.
Art. 21 - Pagamenti della Società.
Per i pagamenti della Società, possono da essa essere pre- ventivamente richiesti i documenti previsti dalle presenti Condizioni di Assicurazione e dai relativi Allegati, neces- sari a verificare l’esistenza dell’obbligo di pagamento e a individuare gli aventi diritto e di seguito riportati.
Le richieste di pagamento devono essere effettuate su carta semplice e la relativa documentazione dovrà essere inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno alla Società.
21.1 Per i pagamenti a seguito della richiesta di prestazione pensionistica.
1) Autocertificazione attestante il raggiungimento dei requisiti di accesso alla prestazione pensionistica; eventuale documentazione attestante l’iscrizione alla data del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche com- plementari istituite entro il 15 novembre 1992.
2) Generalità complete del Contraente/Assicurato: cogno- me, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale.
3) Coordinate bancarie nel caso di pagamento a mezzo di bonifico (denominazione dell’istituto, generalità del- l’intestatario del conto corrente, numero di conto cor- rente, codice ABI, codice CAB).
4) La liquidazione della rendita viene effettuata il giorno stesso della scadenza di ogni singola rata, previo l’ac- certamento da parte della Società dell’esistenza in vita del Contraente/Assicurato nel caso di rendita vitalizia o della persona designata in caso di rendita certa o rever- sibile. A tal fine il Contraente/Assicurato ovvero la per- sona designata dovrà far pervenire alla Società almeno 15 giorni prima del pagamento della prima rata di ren- dita il certificato di esistenza in vita rilasciato dal comu- ne di residenza in data non anteriore a 5 giorni rispet- to a quella di trasmissione o presentazione del docu-
mento. Successivamente il certificato di esistenza in vita dovrà pervenire almeno 15 giorni prima dell’anni- versario della data di effetto della rendita.
5) Certificato di esistenza in vita.
6) In caso di decesso del Contraente/Assicurato o della persona designata prima dell’anniversario della data di effetto della rendita, dovrà esserne data tempestiva comunicazione alla Società, la quale avrà diritto alla restituzione delle rate di rendita eventualmente liqui- date dopo il decesso.
21.2 Per i pagamenti conseguenti al riscatto. Riscatto totale richiesto in caso di cessazione dell’attività lavorativa senza aver maturato i requisiti di accesso alla prestazione pensionistica:
1) per il Contraente/Assicurato lavoratore autonomo: auto- certificazione attestante la cessazione dell’attività lavora- tiva ovvero attestazione di cessazione dell’attività lavora- tiva riportata su apposito modulo del Ministero delle Finanze;
2) per il Contraente/Assicurato lavoratore dipendente: lettera di conferma sottoscritta dall’ex datore di lavoro attestante la cessazione del rapporto di lavoro in cui siano specificate le cause della cessazione stessa e in particolare se questa è dovuta a:
- pensionamento,
- messa in mobilità del lavoratore,
- altra causa non dipendente dalla volontà delle parti.
Riscatto totale o parziale richiesto ai sensi dell’articolo 10, comma 1-bis del Decreto:
– Acquisto prima casa:
- atto notarile relativo all’acquisto della prima casa di abitazione per il Contraente/Assicurato o per i suoi figli ovvero, in provvisoria sostituzione, copia del con- tratto preliminare di compravendita, debitamente registrato, e dichiarazione sostitutiva di atto notorio nel quale il Contraente/Assicurato dichiara di non possedere altre case nel territorio nazionale.
– Interventi di recupero del patrimonio edilizio relativa- mente alla prima casa di abitazione:
- documentazione prevista ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 per spese relative alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 31, comma 1, della Legge n. 457 del 5 agosto 1978.
– Spese sanitarie per terapie e/o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche:
- attestazione delle competenti strutture pubbliche che trattasi di terapie e/o interventi straordinari; lettere b), c) e d) dell’articolo 31, comma 1, della Legge
n. 457 del 5 agosto 1978,
- preventivo di spesa redatto dagli organi sanitari prescelti per la terapia e/o l’intervento (vistati dal- l’A.S.L.).
21.3 Per i pagamenti conseguenti al riscatto totale richiesto dagli eredi in caso di morte del Contra- ente/Assicurato prima dell’accesso alla prestazione. Per la richiesta di riscatto conseguente al decesso del Contraente/Assicurato potrà essere utilizzato l’apposito modulo predisposto dalla Società. Nel caso in cui gli aventi diritto siano più di uno, ciascuno di questi dovrà compilare e sottoscrivere una singola domanda comple-
ta di tutti i dati identificativi:
1) fotocopia fronte e retro di un documento di riconosci- mento di ciascun erede,
2) certificato di morte del Contraente/Assicurato,
3) testamento in copia autentica, se esiste. In caso di non esistenza di testamento dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà, rilasciata dal pubblico ufficio competente, che si è aperta successione legale, in cui siano specificati nome, cognome, data di nascita, codi- ce fiscale e residenza di ciascun erede e da cui risulti la non esistenza di testamento,
4) copia autentica del Decreto del Giudice Tutelare che autorizza la riscossione e dispone sul reimpiego delle somme, nel caso di beneficio a favore di minore o di incapace, ottenibile con ricorso al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore o incapace,
5) eventuali altri documenti che, a fronte di particolari fattispecie, se e in quanto necessari possano essere richiesti dalla Società per individuare con esattezza gli aventi diritto o per verificare l’effettiva esistenza del- l’obbligo di pagamento.
21.4 Per i pagamenti conseguenti ai trasferimenti.
Trasferimenti verso altri fondi pensione ai quali si accede per cambio dell’attività lavorativa:
1. autocertificazione attestante la cessazione di attività lavorativa e di inizio nuova attività.
Trasferimenti verso altre forme pensionistiche:
1. estremi identificativi della forma pensionistica di desti- nazione.
Ulteriore documentazione potrà essere richiesta dalla Società in relazione a particolari esigenze istruttorie.
Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società provvede al pagamento della prestazione pensio- nistica e del riscatto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa o dall’avvenuto completa- mento della stessa. Decorso tale termine e a partire dallo stesso saranno dovuti gli interessi moratori.
Per i pagamenti relativi al trasferimento e al riscatto in caso di cessazione dell’attività lavorativa senza aver maturato i requisiti di accesso alla prestazione pensioni- stica, la società provvede a liquidare la somma dovuta entro sei mesi dal ricevimento della documentazione completa o dell’avvenuto completamento della stessa. Decorso tale termine e a partire dallo stesso saranno dovuti gli interessi moratori.
Ogni pagamento viene effettuato presso la sede della Società o presso la filiale della Banca cui è assegnato il contratto.
Art. 22 - Percorsi Previdenziali.
In relazione al presente contratto, il Contraente/ Assicurato può scegliere uno fra i seguenti Percorsi Previdenziali:
1) Percorso Previdenziale Consolidato - assicurazione di tipo rivalutabile collegata al rendimento della Gestione Speciale “Previdenza e Sicurezza”;
2) Percorso Previdenziale Conservativo - assicurazione di tipo unit linked collegata al rendimento del Fondo Interno Quadrifoglio Conservativo;
3) Percorso Previdenziale Equilibrato - assicurazione di tipo unit linked collegata al rendimento del Fondo Interno Quadrifoglio Equilibrato;
4) Percorso Previdenziale Dinamico - assicurazione di tipo unit linked collegata al rendimento del Fondo Interno Quadrifoglio Dinamico;
5) Percorso Previdenziale Programma Europa - assicura- zione di tipo unit linked collegata al rendimento del Fondo Interno Quadrifoglio Programma Europa;
6) Percorso Previdenziale Flessibile - assicurazione di tipo unit linked collegata al rendimento del Fondo Interno Quadrifoglio Flessibile.
La disciplina di tali Fondi è descritta nel Regolamento della Gestione Speciale “Previdenza e Sicurezza” per quanto attiene il Percorso Previdenziale Consolidato e nel Regolamento dei Fondi Interni di Investimento per quan- to concerne gli altri Percorsi Previdenziali. Entrambi i regolamenti sono contenuti nel presente fascicolo e costi- tuiscono parte integrante del contratto.
Nel caso in cui, in epoca successiva alla sottoscrizione del contratto, la Società provveda ad istituire altri Percorsi Previdenziali, ai quali sia possibile collegare la polizza il Contraente/Assicurato ne sarà opportunamente infor- mato.
Art. 23 - Legislazione applicabile.
Al presente contratto si applica la legge italiana.
Art. 24 - Moneta in cui sono espressi gli impegni contrattuali.
Le prestazioni della Società ed i premi versati sono espressi e regolati in euro.
Art. 25 - Foro competente.
Per le controversie relative al presente contratto, è com-
petente l’Autorità giudiziaria del luogo di residenza o domicilio del Contraente/Assicurato o del Beneficiario o aventi diritto.
Art. 26 - Materiale informativo.
Nel corso della durata contrattuale la Società fornirà un’informativa sulla posizione individuale maturata, tra- mite l’invio al Contraente/Assicurato qualora fossero diversi, di una comunicazione contenente le seguenti informazioni:
per il Percorso Previdenziale Consolidato:
dettaglio dei premi versati, delle corrispondenti presta- zioni in rendita, con evidenza dei relativi importi com- plessivi nonché del valore della posizione individuale riscattabile o trasferibile;
per il Percorso Previdenziale Conservativo, Equilibrato, Dinamico, Programma Europa, Flessibile:
• il numero delle Quote complessivamente attribuite al contratto ed il loro valore unitario all’inizio del periodo di riferimento;
• il dettaglio dei premi versati e di quelli investiti nel periodo di riferimento ed il relativo numero e controva- lore delle quote assegnate;
• il numero delle Quote complessivamente attribuite al contratto ed il loro valore unitario alla fine del periodo di riferimento;
• il valore di riscatto della polizza;
• limitatamente ai Fondi per i quali è stato adottato un benchmark, un grafico, su base mensile, riproducente l’andamento a confronto del valore della quota del fondo e del benchmark nel periodo di riferimento.
Allegato A
COEFFICIENTI DI CONVERSIONE
COEFFICIENTI DI CONVERSIONE
IN RENDITA VITALIZIA POSTICIPATA
Coefficienti per 1.000,00 euro di capitale netto
Tasso tecnico 2% - sesso femminile
Età corretta a scadenza | Rendita annuale | Xxxxxxx semestrale | Rendita mensile |
50 | 37,9365 | 37,5748 | 37,2786 |
51 | 38,6104 | 38,2358 | 37,9291 |
52 | 39,3227 | 38,9342 | 38,6162 |
53 | 40,0763 | 39,6729 | 39,3428 |
54 | 40,8748 | 40,4552 | 40,1121 |
55 | 41,7222 | 41,2851 | 40,9278 |
56 | 42,6226 | 42,1666 | 41,7939 |
57 | 43,5811 | 43,1044 | 42,7151 |
58 | 44,6029 | 44,1037 | 43,6962 |
59 | 45,6939 | 45,1701 | 44,7428 |
60 | 46,8611 | 46,3105 | 45,8614 |
61 | 48,1112 | 47,5309 | 47,0579 |
62 | 49,4524 | 48,8395 | 48,3403 |
63 | 50,8945 | 50,2456 | 49,7174 |
64 | 52,4480 | 51,7592 | 51,1988 |
65 | 54,1253 | 53,3920 | 52,7959 |
66 | 55,9401 | 55,1572 | 54,5213 |
67 | 57,9087 | 57,0701 | 56,3896 |
68 | 60,0508 | 59,1495 | 58,4188 |
69 | 62,3887 | 61,4164 | 60,6290 |
70 | 64,9476 | 63,8946 | 63,0428 |
71 | 67,7562 | 66,6110 | 65,6858 |
72 | 70,8477 | 69,5965 | 68,5872 |
73 | 74,2606 | 72,8872 | 71,7808 |
74 | 78,0399 | 76,5245 | 75,3059 |
75 | 82,2377 | 80,5567 | 79,2074 |
L’età corretta del Contraente/Assicurato viene determi- nata sommando algebricamente all’età computabile il fattore correttivo, corrispondente all’anno di nascita e al sesso contenuto nella seguente tabella di age-shifting.
IN RENDITA VITALIZIA POSTICIPATA
Coefficienti per 1.000,00 euro di capitale netto
Tasso tecnico 2% - sesso maschile
Età corretta a scadenza | Rendita annuale | Xxxxxxx semestrale | Rendita mensile |
50 | 42,1667 | 41,7203 | 41,3555 |
51 | 43,0624 | 42,5970 | 42,2167 |
52 | 44,0129 | 43,5268 | 43,1298 |
53 | 45,0226 | 44,5140 | 44,0989 |
54 | 46,0960 | 45,5631 | 45,1283 |
55 | 47,2386 | 46,6790 | 46,2228 |
56 | 48,4541 | 47,8656 | 47,3860 |
57 | 49,7483 | 49,1282 | 48,6231 |
58 | 51,1291 | 50,4743 | 49,9412 |
59 | 52,6068 | 51,9138 | 51,3501 |
60 | 54,1954 | 53,4603 | 52,8627 |
61 | 55,9032 | 55,1213 | 54,4862 |
62 | 57,7408 | 56,9071 | 56,2304 |
63 | 59,7217 | 58,8302 | 58,1073 |
64 | 61,8604 | 60,9044 | 60,1300 |
65 | 64,1741 | 63,1458 | 62,3138 |
66 | 66,6822 | 65,5727 | 64,6759 |
67 | 69,4071 | 68,2058 | 67,2361 |
68 | 72,3735 | 71,0683 | 70,0161 |
69 | 75,6087 | 74,1854 | 73,0397 |
70 | 79,1436 | 77,5855 | 76,3332 |
71 | 83,0131 | 81,3005 | 79,9265 |
72 | 87,2566 | 85,3665 | 83,8529 |
73 | 91,9177 | 89,8227 | 88,1484 |
74 | 97,0448 | 94,7125 | 92,8529 |
75 | 102,6915 | 100,0836 | 98,0094 |
L’età corretta del Contraente/Assicurato viene determi- nata sommando algebricamente all’età computabile il fattore correttivo, corrispondente all’anno di nascita e al sesso contenuto nella seguente tabella di age-shifting.
tabella age-shifting - femmine | |
anno di nascita | correzione |
fino al 1943 | 1 |
dal 1944 al 1950 | 0 |
dal 1951 al 1964 | -1 |
dal 1965 | -2 |
tabella age-shifting - maschi | |
anno di nascita | correzione |
fino al 1941 | 1 |
dal 1942 al 1951 | 0 |
dal 1952 al 1965 | -1 |
dal 1966 | -2 |
Allegato B PERCORSO PREVIDENZIALE
CONSOLIDATO
GESTIONE SPECIALE PREVIDENZA E SICUREZZA: REGOLAMENTO.
1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome “Gestione Speciale Previdenza e Sicurezza” ed indica- ta nel seguito con la sigla “Previdenza e Sicurezza”. Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all’im- porto delle riserve matematiche costituite per le assi- curazioni che prevedono una Clausola di Rivalutazio- ne legata al rendimento della “Previdenza e Sicurez- za”. La gestione della “Previdenza e Sicurezza” è conforme alle norme stabilite dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse col- lettivo con la circolare n. 71 del 26/03/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
2) La gestione della “Previdenza e Sicurezza” è annual- mente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all’Albo di cui al D.P.R. 31/03/75 n. 136, la quale ne attesta la rispondenza al presente Regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla “Previdenza e Sicurezza”, ogni rendimento annuo della stessa, rilevato mensilmente, come descritto al seguente punto 3) e l’adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.
3) Il tasso annuo di rendimento finanziario della “Previ- denza e Sicurezza” per l’esercizio relativo alla certifi- cazione si ottiene rapportando il risultato finanziario di competenza di quell’esercizio al valore medio della “Previdenza e Sicurezza” stessa.
Per risultato finanziario si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell’esercizio – compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competen- za della “Previdenza e Sicurezza” – al lordo delle rite- nute di acconto fiscali ed al netto degli oneri specifici degli investimenti e delle spese di certificazione.
Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione “Previdenza e Sicurezza” e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nella Gestione stessa per i beni già di proprietà della Società. Per valore medio della “Previdenza e Sicurezza” si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della “Previdenza e Sicurezza”.
La consistenza media annua dei titoli e delle altre atti- vità viene determinata in base al valore di iscrizione nella “Previdenza e Sicurezza” ai fini della determina- zione del rendimento annuo della “Previdenza e Sicu- rezza” ed in relazione alla certificazione.
Per anno di esercizio si intende il periodo dei dodici mesi precedenti il terzo mese antecedente la ricorren- za anniversaria della data di effetto della polizza.
4) La Società si riserva di apportare al punto 3), di cui sopra, le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di cambiamenti nell’attuale legi- slazione fiscale.
Allegato C PERCORSO PREVIDENZIALE
CONSOLIDATO
CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE.
Il Percorso Previdenziale Consolidato utilizza una specia- le categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni assi- curate secondo le modalità appresso indicate; a tal fine la Società utilizzerà i risultati conseguiti con la specifica Gestione Speciale “Previdenza e Sicurezza” secondo quanto previsto dal relativo Regolamento.
A) XXXXX DI RIVALUTAZIONE - PERCENTUALE DI RIVALUTAZIONE.
Al termine di ciascun anno solare verrà determinato il tasso di rivalutazione del capitale, la cui misura sarà pari al tasso annuo di rendimento finanziario ottenuto nel periodo di 12 mesi compresi fra il 1° di settembre del- l’anno precedente e il 31 agosto dell’anno in corso, dimi- nuito di un punto percentuale.
È comunque garantito un tasso annuo minimo di rivalu- tazione pari al 2,00%.
B) MODALITÀ DI RIVALUTAZIONE.
Al termine di ogni anno solare le prestazioni saranno rivalutate in funzione del tasso di rivalutazione di cui al precedente punto A) secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione. Per i capitali derivanti dai premi pagati nel corso dell’anno, la misura di rivaluta- zione sarà determinata secondo il metodo pro-rata tem- poris. Nei casi di riscatto o decesso del Contraente/ Assicurato, la eventuale rivalutazione pro-rata temporis sarà effettuata utilizzando il tasso di rivalutazione la cui misura sarà pari al tasso annuo di rendimento finanzia- rio ottenuto nei dodici mesi precedenti il mese in cui è stato chiesto il riscatto o si è verificato il decesso del Contraente/Assicurato.
Allegato D REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI
DI INVESTIMENTO
PERCORSO PREVIDENZIALE Conservativo PERCORSO PREVIDENZIALE Equilibrato PERCORSO PREVIDENZIALE Dinamico
PERCORSO PREVIDENZIALE Programma Europa PERCORSO PREVIDENZIALE Flessibile
Art. 1 - Istituzione e denominazione Fondi interni. La Società ha attivato cinque Fondi, speciali forme di gestione degli investimenti, che vengono denominati:
• Quadrifoglio Conservativo;
• Quadrifoglio Equilibrato;
• Quadrifoglio Dinamico;
• Quadrifoglio Programma Europa;
• Quadrifoglio Flessibile.
Art. 2 - Scopo e caratteristiche del Fondo.
Lo scopo di ogni Fondo è di realizzare l’incremento dei capitali, conferiti dai Contraenti/Assicurati delle polizze emesse dalla Società e correlate al Fondo in base alle con-
dizioni contrattuali, mediante una gestione professionale del patrimonio.
Ogni Fondo è del tipo ad accumulazione; l’incremento del valore delle Quote del Fondo non viene pertanto distribuito.
Ciascun Fondo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società, nonché da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.
Il profilo di rischio dei diversi Fondi è indicato al succes- sivo art. 4.
Art. 3 - Partecipanti al Fondo.
Ad ogni Fondo possono partecipare esclusivamente i Contraenti/Assicurati delle polizze emesse dalla Società e correlate allo stesso in base alle condizioni contrattuali.
Art. 4 - Criteri degli investimenti.
La gestione dei Fondi e l’attuazione delle politiche di inve- stimento competono alla Società, che vi provvede, defi- nendone l’asset allocation, nell’interesse dei partecipanti. La Società, nell’ottica di una più efficiente gestione del Fondo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni deleghe gestionali in settori che richiedono competenze speciali- stiche al fine di avvalersi delle loro specifiche professio- nalità. Tali deleghe non implicano alcun esonero o limi- tazione delle responsabilità della Società, la quale eserci- ta un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.
La Società mette a disposizione dei Contraenti/Assicurati cinque Fondi interni, che presentano diversi livelli di rischio. Di seguito vengono indicate le principali caratte- ristiche di ciascun Fondo.
Quadrifoglio Conservativo: orientato soprattutto verso valori mobiliari di natura obbligazionaria (Titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito, strumenti del mercato monetario in genere, Quote di organismi di OICR di tipo obbligazionario e monetario). Gli investi- menti in valori mobiliari di natura azionaria (azioni, Quote di OICR di tipo azionario), potranno essere pre- senti nel portafoglio del Fondo per un valore non supe- riore al 20% del medesimo.
Il Fondo presenta un profilo di rischio medio/basso ed un obiettivo di crescita contenuta e costante nel tempo. Il parametro oggettivo di riferimento (benchmark) adot- tato è il seguente:
• 90% J.P.M. Government Bond Europe;
• 10% MSCI Europe.
La volatilità annualizzata del benchmark, calcolata su base settimanale nel periodo 1/8/2000-24/9/2002, è pari al 3,17%.
La Società si propone l’obiettivo di replicare l’andamento del benchmark adottato.
Quadrifoglio Equilibrato: bilanciato tra valori mobilia- ri di natura azionaria (azioni, Quote di OICR di tipo azio- nario) ed obbligazionaria (Titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito, strumenti del mercato monetario in genere, Quote di organismi di OICR di tipo obbliga- zionario e monetario). Gli investimenti in valori mobilia- ri di natura azionaria, potranno essere presenti nel por- tafoglio del Fondo per un valore non superiore al 50%. Il Fondo presenta un profilo di rischio medio/basso ed un obiettivo di crescita sostenuta nel tempo.
Il parametro oggettivo di riferimento (benchmark) adot- tato è il seguente:
• 65% J.P.M. Government Bond Europe;
• 35% MSCI World.
La volatilità annualizzata del benchmark, calcolata su base settimanale nel periodo 1/8/2000-24/9/2002, è pari al 7,44%.
La Società si propone l’obiettivo di replicare l’andamento del benchmark adottato.
Quadrifoglio Dinamico: prevalentemente orientato verso valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio. Gli investimenti in valori mobiliari di natura azio- naria (azioni, Quote di OICR di tipo azionario) potranno essere presenti nel portafoglio del Fondo fino ad un mas- simo del 100% ed in una misura minima non inferiore al 50% del medesimo.
Il Fondo presenta un profilo di rischio alto ed un obietti- vo di crescita elevata nel lungo termine.
Il parametro oggettivo di riferimento (benchmark) adot- tato è il seguente:
• 25% J.P.M. Government Bond Europe;
• 75% MSCI World.
La volatilità annualizzata del benchmark, calcolata su base settimanale nel periodo 1/8/2000-24/9/2002, è pari al 16,51%.
La Società si propone l’obiettivo di replicare l’andamento del benchmark adottato.
Quadrifoglio Programma Europa: prevalentemente orientato verso valori mobiliari rappresentativi del capi- tale di rischio esclusivamente di Paesi europei. Gli inve- stimenti in valori mobiliari di natura azionaria (azioni, Quote di OICR di tipo azionario) potranno essere pre- senti nel portafoglio del Fondo fino ad un massimo del 100 % ed in una misura minima non inferiore al 50% del medesimo.
Il Fondo presenta un profilo di rischio alto ed un obietti- vo di crescita elevata nel lungo termine.
Il parametro oggettivo di riferimento (benchmark) adot- tato è il seguente:
• 25% J.P.M. Government Bond Europe;
• 75% MSCI Europe.
La volatilità annualizzata del benchmark, calcolata su base settimanale nel periodo 1/8/2000-24/9/2002, è pari al 16,20%.
La Società si propone l’obiettivo di replicare l’andamento del benchmark adottato.
Quadrifoglio Flessibile: orientato verso valori mobiliari rappresentativi di capitale di rischio. Tuttavia, per le carat- teristiche gestionali di questo Fondo, in relazione all’anda- mento dei mercati finanziari, il relativo portafoglio potrà comportare una presenza di valori mobiliari di natura obbligazionaria e monetaria (Titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito, strumenti del mercato monetario in genere, Quote di organismi di OICR di tipo obbligaziona- rio e monetario) fino al 100% del portafoglio medesimo. Ne consegue che gli investimenti in valori mobiliari di natura azionaria (azioni, Quote di OICR di tipo azionario) potranno essere presenti nel portafoglio del Fondo in una misura che può variare dallo 0% al 100%.
Il Fondo presenta un profilo di rischio medio/alto ed un obiettivo di crescita elevata nel medio/lungo termine.
Il parametro oggettivo di riferimento (benchmark) adot- tato è il seguente:
• 50% J.P.M. Government Bond Europe;
• 50% MSCI World.
La volatilità annualizzata del benchmark, calcolata su base settimanale nel periodo 1/8/2000-24/9/2002, è pari al 10,76%.
La Società si propone l’obiettivo di replicare l’andamento del benchmark adottato.
Gli investimenti dei Fondi sopra descritti, saranno effet- tuati prevalentemente in valori mobiliari di Paesi aderen- ti all’area OCSE.
La Società, nel rispetto di quanto sopra indicato circa gli indirizzi degli investimenti, investe prevalentemente il patrimonio dei Fondi in Quote di OICR, gestite da società selezionate di volta in volta in base a competenze specifi- che e comprovata affidabilità, comprese società apparte- nenti al gruppo di cui fa parte Quadrifoglio Vita.
Resta comunque ferma per la Società la facoltà di dete- nere una parte del patrimonio dei Fondi interni in valori mobiliari, quotati e non quotati, e disponibilità liquide. La Società ha la facoltà di utilizzare strumenti di copertu- ra del rischio di cambio ed altri strumenti finanziari fina- lizzati alla buona gestione dei Fondi.
La Società, comunque, non garantisce per nessuno dei Fondi né un rendimento minimo né il capitale investito.
Il numero delle Quote componenti ciascun Fondo sarà uguale al numero di Quote componenti le riserve mate- matiche costituite per le assicurazioni dei corrispondenti contratti.
L’immissione ed il prelievo di Quote avvengono median- te accredito/addebito al Fondo interessato del loro valore in euro, alle condizioni ed alle date previste dalle Condi- zioni di assicurazione.
La Società provvede a determinare il numero delle Quote e frazioni millesimali di esse da attribuire ad ogni Contraente/Assicurato, dividendo l’importo netto versa- to per il valore unitario della Quota relativo al giorno di riferimento.
Art. 5 - Regime delle spese.
Le spese a carico di ogni singolo Fondo sono rappresen- tate da:
• la commissione di gestione a favore della Società, nella misura quantificata al successivo art. 6;
• gli oneri inerenti all’acquisizione ed alla dismissione delle attività del Fondo ed ulteriori oneri diretti di perti- nenza;
• le spese di verifica e di revisione del Fondo;
• le spese di deposito ed amministrazione degli strumen- ti finanziari costituenti il patrimonio del Fondo;
• le spese e le commissioni bancarie inerenti gli investi- menti del Fondo;
• le spese di pubblicazione del valore unitario di ciascun Fondo interno;
• le eventuali spese legali e giudiziarie relative alla tutela degli interessi di esclusiva pertinenza del Fondo interno. Su ogni Fondo gravano inoltre indirettamente le spese, le commissioni di gestione e gli oneri propri dei Fondi
Comuni o dei comparti degli OICR in cui sono investite le relative disponibilità. Le commissioni di gestione non potranno essere superiori al 2,00%. Qualora le commis- sioni di gestione aumentassero oltre il limite indicato, il Contraente/Assicurato potrà trasferire il contratto senza spese. Ai costi sopra descritti si aggiungono le commis- sioni di performance, nei Fondi e nei comparti di OICR che le prevedono.
Le spese a carico della Società sono rappresentate da:
• le spese di amministrazione;
• le spese di commercializzazione;
• tutti gli altri oneri non esplicitamente indicati come a carico del Fondo.
Art. 6 - Commissioni di gestione dei Fondi.
La commissione di gestione è applicata, su base annua, nelle percentuali riportate di seguito:
• Quadrifoglio Conservativo: 1,00%
• Quadrifoglio Equilibrato: 1,30%
• Quadrifoglio Dinamico: 1,60%
• Quadrifoglio Programma Europa: 1,60%
• Quadrifoglio Flessibile: 1,80%
Le commissioni di gestione sono calcolate settimanal- mente sulla base del valore netto di ciascun Fondo e pre- levate dalle disponibilità dello stesso nell’ultimo giorno lavorativo di ogni mese.
Le suddette misure percentuali potranno nel tempo subi- re variazioni, sia in aumento che in diminuzione.
Sarà cura della Società comunicare al Contraente/ Assicurato, con almeno 90 giorni di preavviso, ogni eventuale variazione in aumento. Resta inteso che in caso di eventuali variazioni in aumento, il Contraente/ Assicurato ha la facoltà di richiedere il trasferimento senza l’applicazione di penali. La Società si impegna comunque a non apportare alle commissioni variazioni in aumento fino al 31 Dicembre 2007.
Art. 7 - Criteri per la determinazione del valore complessivo netto di ciascun Fondo.
Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo stesso, al netto delle eventuali passività.
Il terzo giorno lavorativo di ogni settimana, la Società calcola il valore complessivo netto di ogni Fondo confor- memente ai seguenti criteri:
• il valore è riferito sempre al primo giorno lavorativo precedente quello del calcolo;
• per l’individuazione quantitativa delle attività si consi- dera la posizione netta in valori mobiliari quale si rica- va dalle consistenze effettive, emergenti dalle evidenze patrimoniali, del giorno cui si riferisce il calcolo; tali consistenze sono rettificate dalle partite relative ai con- tratti conclusi alla stessa data anche se non ancora rego- lati, che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo, contribuendo a deter- minare la “posizione netta di liquidità”.
Ai fini della determinazione del valore complessivo netto del Fondo saranno applicati i seguenti principi contabili:
• le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della data di conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
• gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura opera- tiva sono registrati secondo il principio della competen- za temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
• gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d’acconto;
• i dividendi maturati sui titoli azionari in portafoglio ven- gono registrati alla data del pagamento;
• l’immissione ed il prelievo delle Quote sono registrati in base a quanto previsto nelle condizioni di polizza e secondo il principio della competenza temporale;
• i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo di chiu- sura rilevato il giorno di riferimento del calcolo. In caso di eventi che determinimo turbative di mercato pro- tratte e consecutive oppure di decisioni degli organi di borsa che rendano indisponibile il valore di un titolo, verrà utilizzato il valore dell’ultimo giorno lavorativo precedente tali eventi;
• i valori mobiliari non quotati vengono valutati al presu- mibile valore di realizzo determinato sulla base del valore corrente dei titoli negoziati in mercati regola- mentati aventi analoghe caratteristiche;
• la conversione in euro dei valori mobiliari espressi in valuta diversa dall’euro, avviene applicando i cambi indicativi rilevati dalla Banca Centrale Europea il giorno di riferimento del calcolo;
• il numerario è computato al nominale.
Nel caso in cui una settimana non siano aperte e regolar- mente funzionanti le Borse Valori Nazionali per almeno tre giorni lavorativi, il valore complessivo netto di ogni Fondo sarà quello determinato il primo giorno lavorativo utile successivo.
Gli eventuali crediti d’imposta maturati al termine di un esercizio su proventi iscritti in bilancio ai sensi dell’art. 16
c. 8 del D.Lgs. 173/1997, vanno ad aumentare il patri- monio netto del Fondo Interno e sono riconosciuti in occasione del primo calcolo del valore unitario delle Quote dell’esercizio successivo.
Art. 8 - Valore unitario della Quota e sua pubblica- zione.
Il valore unitario delle Quote viene calcolato il terzo gior- no lavorativo di ogni settimana, dividendo il valore com- plessivo netto del Fondo, determinato secondo il disposto dell’art. 7, per il numero complessivo di Quote costituen- ti il patrimonio, entrambi relativi al giorno di riferimento; il valore unitario delle Quote sarà arrotondato al terzo decimale. Nel caso in cui una settimana non siano aperte e regolarmente funzionanti le Borse Valori Nazionali per almeno tre giorni lavorativi, il valore delle Quote sarà quello rilevato alla chiusura del primo giorno lavorativo utile successivo.
Il valore unitario delle Quote è pubblicato giornalmente su “Il Sole 24 Ore”.
Art. 9 - Scritture contabili.
La contabilità dei Fondi è tenuta dalla Società; essa redige:
• il libro mastro, nel quale sono annotate, giorno per gior- no, tutte le operazioni relative alla gestione di ciascun Fondo;
• un prospetto settimanale recante l’indicazione del valo- re unitario delle Quote e del valore complessivo netto di ogni Fondo, di cui agli artt. 7 e 8 del presente Regola- mento.
Inoltre, entro 60 giorni dalla chiusura di ogni esercizio solare, viene redatto un rendiconto della gestione di ogni Fondo accompagnato da una relazione della Società e composto da:
• note illustrative;
• prospetto di sintesi del patrimonio di ogni Fondo alla data di chiusura dell’anno solare;
• prospetto di sintesi della sezione reddituale di ciascun Fondo del periodo di riferimento.
Il rendiconto di ciascun Fondo, corredato dal giudizio espresso dalla società di revisione di cui al successivo art. 10, sarà messo a disposizione dei Contraenti/Assicurati presso la Sede della Società e presso le sedi di vendita, entro 90 giorni dalla chiusura di ogni esercizio annuale.
Art. 10 - Revisione contabile.
La gestione dei Fondi è annualmente sottoposta a verifi- ca contabile da parte di una società di revisione, iscritta all’albo di cui al D.P.R. n. 136 del 31 marzo 1975, che:
• accerta la rispondenza della gestione al presente Regolamento;
• attesta l’adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche;
• attesta la determinazione del valore unitario della Quota.
Art. 11 - Liquidazione di un Fondo.
Nel caso di liquidazione di uno o più Fondi della Società, tutti gli investimenti sottostanti verranno liquidati al prezzo di mercato ed i controvalori saranno depositati all’interno di un fondo monetario che ne garantisca la liquidità.
I sottoscrittori di ciascuno dei Fondi verranno preceden- temente informati, con almeno 3 mesi di anticipo.
Art. 12 - Modifiche al presente Regolamento.
La Società si riserva di apportare al presente Regola- mento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente o per meglio perseguire gli interessi dei Contraenti/Assicurati.
Tali modifiche saranno trasmesse tempestivamente all’ISVAP e comunicate al Contraente/Assicurato.
Art. 13 - Modifiche ai Fondi interni.
La Società, con l’obiettivo di perseguire gli interessi dei Contraenti/Assicurati, si riserva la facoltà di modificare i criteri di investimento dei Fondi interni, così come defi- niti al precedente articolo 4. In tal caso il Contraente/ Assicurato sarà informato in merito alle modifiche e potrà richiedere, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della Società, il trasferimento del contrat- to o la modifica del Percorso Previdenziale senza addebi- to di spese.
PREMESSA
La presente Nota Informativa, che viene consegnata prima della proposta e di cui si raccomanda l’attenta ed integrale lettura prima della sottoscrizione del contratto:
1. ha lo scopo di fornire tutte le informazioni prelimina- ri necessarie al Contraente/Assicurato per sottoscrive- re, con cognizione di causa, il contratto di assicura- zione sulla vita denominato “Quadrifoglio Ritmo” e identificato con il codice 405 relativamente al Percorso Previdenziale Consolidato e i codici 700A, 700B, 700C, 700D, 700E per i Percorsi Previdenziali denominati rispettivamente Conservativo, Equilibrato, Dinamico, Programma Europa, Flessibile;
2. è redatta sulla base delle norme emanate dall’Unione Europea, recepite nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. 17/3/95 n. 174, ed è regolata da speciali dispo- sizioni emanate dall’ISVAP.
La presente Nota Informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell’ISVAP.
SEZIONE A) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ
Denominazione sociale, forma giuridica ed indirizzo. La Compagnia Assicuratrice Quadrifoglio Vita S.p.A., con sede e Direzione Generale in Xxx Xxxxxxxxxxx 00/0 - 00000 Xxxxxxx, Xxxxxx (sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
/ e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx) è autorizzata al- l’esercizio dell’attività Assicurativa con D.M. 15/10/1987 N. 17261 (G.U. 28/10/1987 N. 252).
SEZIONE B) AVVERTENZE PER IL CONTRAENTE/ASSICURATO.
INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
B.1 NATURA GIURIDICA E FINALITÀ DELLE FORME PENSIONISTICHE INDIVIDUALI.
Le forme pensionistiche individuali sono disciplinate dal D.Lgs. 124/93 e successive modificazioni e integrazioni, di seguito definito decreto, che regola la materia della previdenza complementare nel suo complesso. In parti- colare, le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita sono disci- plinate dall’ art. 9-ter del decreto.
La finalità delle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita è quella di realizzare una forma di previdenza secondo criteri di corrispettività mediante una gestione assicurativa dei premi versati dal Contraente/Assicurato, con l’erogazio- ne delle seguenti prestazioni:
• prestazioni pensionistiche per vecchiaia, al compimen- to dell’età pensionabile stabilita dal regime obbligatorio di appartenenza, con il vincolo temporale di partecipa- zione a forme pensionistiche complessivamente non inferiore a 5 anni;
• prestazioni pensionistiche per anzianità, alla cessazione dell’attività lavorativa, purché l’età raggiunta non sia più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pen- sionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di
appartenenza, con il vincolo temporale di partecipazio- ne a forme pensionistiche complessivamente non infe- riore a 15 anni.
Ai fini della determinazione del numero di anni di parte- cipazione a forme pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a dette forme maturati dal Contraente/Assicurato, siano esse forme pensionistiche individuali o fondi pensione.
B.2 DESTINATARI DELLE FORME PENSIONISTI- CHE INDIVIDUALI.
Possono aderire alle forme pensionistiche individuali rea- lizzate tramite contratti di assicurazione sulla vita, tutte e solo le persone fisiche, anche non titolari di reddito di lavoro o d’impresa.
L’adesione può aver luogo anche a seguito del trasferi- mento della posizione individuale del Contraente/ Assicurato da altro fondo pensione o da altra forma pen- sionistica individuale. In questo caso devono essere forni- te tutte le informazioni utili per effettuare il trasferimento.
B.3 CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO.
Il presente contratto ha la finalità di realizzare una forma pensionistica individuale ai sensi dell’art. 9-ter del Decreto con erogazione di una prestazione pensionistica in forma di rendita, tramite un’assicurazione sulla vita, a scelta del Contraente/Assicurato, di tipo:
• Rivalutabile, per il Percorso Previdenziale denominato Consolidato, le cui prestazioni sono legate al rendimen- to della Gestione Speciale “Previdenza e Sicurezza” il cui Regolamento, inserito nel presente fascicolo, forma parte integrante delle presenti Condizioni di Assicura- zione.
Qualora il Contraente/Assicurato scelga il Percorso Previdenziale Consolidato la posizione individuale si incrementa per effetto dei rendimenti finanziari realiz- zati dalla Gestione Speciale cui è collegata la prestazione assicurata;
• Unit Linked, per i Percorsi Previdenziali denominati Conservativo, Equilibrato, Dinamico, Programma Europa, Flessibile, le cui prestazioni sono legate alle Quote dei Fondi interni elencati e descritti nell’apposito Regolamento, inserito nel presente fascicolo e che forma parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Qualora il Contraente/Assicurato scelga uno fra i Percorsi Previdenziali denominati Conservativo, Equilibrato, Dinamico, Programma Europa, Flessibile partecipa ai risultati di una gestione finanziaria relativa ad un portafoglio costituito dagli attivi del Fondo inter- no prescelto a cui è legata la prestazione assicurata.
L’assicurazione del tipo unit linked è slegata dai tradizionali concetti di rivalutazione e non offre alcuna garanzia sul risultato a scadenza. Il rischio di investimento è quindi a totale carico del Contraente/Assicurato.
Ciò significa che l’importo della prestazione assicurata non è predeterminato e potrà essere superiore o inferio- re al premio versato in funzione delle possibili variazioni del valore delle quote del Fondo interno prescelto, valo- re che a sua volta dipende dalle oscillazioni del prezzo dei titoli in cui sono investite le disponibilità dei fondi.
In particolare i titoli di capitale, essendo legati all’anda-
mento economico della società emittente, sono soggetti alle oscillazioni derivanti dalle aspettative del mercato circa le prospettive di guadagno della medesima società. Anche i titoli obbligazionari, pur in misura minore, pos- sono essere soggetti al rischio derivante dall’eventuale dissesto finanziario dell’ente. Inoltre tutte le tipologie di titoli sono soggette a possibili perdite di valore derivan- ti dall’andamento del mercato borsistico. Infine, l’inve- stimento in titoli esteri comporta un ulteriore elemento di rischio dovuto alla volatilità del rapporto di cambio.
B.4 PRESTAZIONE ASSICURATA.
Con il presente contratto la Società si impegna a corri- spondere una rendita vitalizia in caso di vita del Contraente/Assicurato alla scadenza contrattuale, da fis- sarsi convenzionalmente non prima del compimento del- l’età pensionabile per vecchiaia del Contraente/ Assicurato stesso secondo il regime obbligatorio di appartenenza, ovvero, qualora il Contraente/Assicurato non sia titolare di reddito di lavoro o di impresa, si con- sidererà età pensionabile il compimento dell’età prevista dall’ art. 1, comma 20, della Legge 8 agosto 1995, n. 335. Qualora l’importo annuo della rendita che si ottiene con- vertendo l’intero capitale maturato sulla polizza, risulti inferiore all’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della Legge 335/95, il Contraente/Assicurato può chiedere la liquidazione in capitale dell’intero importo maturato.
Su richiesta del Contraente/Assicurato, la Società può erogare, unitamente alla rendita vitalizia, una prestazio- ne in forma di capitale fino ad un massimo del 50% del valore della posizione individuale; in tale circostanza, l’importo della rendita vitalizia spettante viene ridotta in proporzione.
Il limite del 50% di cui al comma precedente, a prescin- dere da quanto risulta essere l’importo annuo della ren- dita, non si applica ai Contraenti/Assicurati che hanno trasferito la posizione individuale da altri fondi pensione o da altre forme pensionistiche individuali e che, sulla base della documentazione prodotta, risultino iscritti alla data del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche comple- mentari istituite entro il 15 novembre 1992.
In luogo della rendita vitalizia, il Contraente/Assicurato può richiedere l’erogazione della prestazione assicurata in una delle forme di seguito indicate:
a) una rendita certa per i primi 5 anni e successivamen- te vitalizia;
b) una rendita certa per i primi 10 anni e successiva- mente vitalizia;
c) una rendita vitalizia reversibile.
Le rendite in opzione verranno determinate nel loro ammontare e nelle loro caratteristiche in base alle condi- zioni, adottate dalla Società e comunicate all’Organo di Controllo, che saranno in vigore alla data di conversione e che saranno portate a conoscenza del Contraente/ Assicurato prima della conversione stessa.
La Società determina la prestazione pensionistica sotto forma di rendita vitalizia posticipata moltiplicando il capitale costitutivo della rendita per il coefficiente medio di conversione in rendita.
I coefficienti di conversione in rendita utilizzati per il cal- colo del coefficiente medio di conversione sono stabiliti secondo le basi tecniche in vigore al momento del versa- mento del premio e sono garantiti fino alla scadenza con- trattuale per i versamenti effettuati. Gli stessi coefficienti
verranno comunicati al Contraente/Assicurato al momento del versamento di ogni premio.
In caso di modifica del Percorso Previdenziale il coeffi- ciente medio di conversione rimane inalterato.
Nel caso di adesione a uno dei Percorsi Previdenziali denominati Conservativo, Equilibrato, Dinamico, Programma Europa, Flessibile collegati all’assicura- zione di tipo unit linked, la posizione individuale da cui si determina la rendita vitalizia in considerazio- ne della natura finanziaria dei Fondi e della volatilità del valore degli stessi, potrà anche essere inferiore alla somma dei premi investiti.
B.5 COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA. COEFFICIENTE MEDIO DI CONVERSIONE IN REN- DITA.
A ogni premio è associato il corrispondente coefficiente di conversione in rendita; il coefficiente associato è quel- lo in vigore all’epoca del versamento del premio, secon- do quanto previsto al successivo art. B.8; nella stessa occasione viene determinato e attribuito anche un coeffi- ciente medio di conversione valido per l’intera polizza e che consente di convertire il capitale costitutivo della ren- dita come definito all’art. 12 delle Condizioni di Assicu- razione inserite nel presente fascicolo.
Il coefficiente medio di conversione corrispondente al versamento del primo premio è uguale al coefficiente di conversione in rendita associato al premio stesso. Il coef- ficiente medio di conversione corrispondente a ogni ver- samento successivo al primo è ottenuto come media ponderata tra l’ultimo coefficiente medio di conversione attribuito e il coefficiente di conversione in rendita asso- ciato al premio stesso, considerando il primo con peso pari all’importo del capitale costitutivo della rendita esi- stente prima dell’ultimo premio e il secondo con peso pari al capitale relativo all’ultimo premio stesso.
B.6 CONCLUSIONE E DURATA.
Il contratto si intende concluso alla data di effetto indica- ta in Proposta.
L’età del Contraente/Assicurato è calcolata in anni e mesi. Il numero di anni è il numero di anni interi com- piuti fino alla data di effetto del contratto. Il numero di mesi è pari al numero dei mesi che intercorrono tra il primo giorno del mese della data di compleanno che pre- cede la data di effetto e il primo giorno del mese in cui cade la data di effetto.
La data di scadenza del piano pensionistico è il primo giorno del mese in cui cade il compimento del 65° anno di età del Contraente/Assicurato o il diverso limite di età previsto dalla legge per la categoria professionale di appartenenza. Ove diversa dal 65° anno di età l’età a sca- denza dovrà essere comunicata alla Società.
La durata del piano pensionistico è la differenza fra il 65° anno di età del Contraente/Assicurato o il diverso limite di età previsto dalla legge per la categoria professionale di appartenenza e l’età del Contraente/Assicurato stesso.
Eventuali modifiche legislative o di professione del Contraente/Assicurato che incidano sulla determinazio- ne dell’età pensionabile utile per il conseguimento del diritto alle prestazioni di vecchiaia, possono comportare la rideterminazione della durata contrattuale e conse- guentemente del corrispondente coefficiente medio di conversione in rendita di cui al precedente art. B.5.
B.7 PREMIO.
L’importo del premio è stabilito dal Contraente/ Assicurato, all’atto della sottoscrizione del contratto e non potrà comunque essere inferiore a 100,00 euro.
Il versamento del premio può essere effettuato con perio- dicità annuale, semestrale o mensile.
Per i contratti raccolti tramite gli sportelli bancari il paga- mento viene effettuato mediante addebito sul conto cor- rente del Contraente/Assicurato. In caso di estinzione del conto corrente, il Contraente/Assicurato potrà effettuare versamenti aggiuntivi con modalità di pagamento che gli saranno indicate dalla Società.
Dopo avere ricevuto la Proposta ed il pagamento del primo versamento, la Società provvede ad inviare al Contraente/Assicurato il documento di polizza conte- nente le seguenti informazioni:
• la conferma dell’avvenuto versamento del premio alla Società, con l’indicazione della corrispondente data di incasso, dell’ammontare del premio lordo versato e del premio investito;
• il numero di polizza;
• la data di effetto dell’assicurazione;
• il capitale iniziale e il rendimento minimo garantito qua- lora il Contraente/Assicurato abbia scelto il Percorso Previdenziale Consolidato oppure il numero ed il valo- re unitario delle Quote acquistate qualora il Contraente/ Assicurato abbia scelto uno dei Percorsi Previdenziali denominati Conservativo, Equilibrato, Dinamico, Programma Europa, Flessibile.
B.8 BASI DI CALCOLO DEL PREMIO.
Ogni versamento concorre a formare la prestazione pen- sionistica assicurata in forma di rendita vitalizia secondo le modalità riportate nell’ art. 14 delle Condizioni di Polizza e nei relativi allegati e secondo le ipotesi demografico- finanziarie di seguito indicate.
• per la determinazione dei coefficienti di conversione del capitale in rendita annua vitalizia si è tenuto conto:
- della speranza media di vita desunta dalla tavola di sopravvivenza RG48, distinta per sesso e anno di nasci- ta, elaborata dalla Ragioneria dello Stato per queste forme assicurative sulla base di proiezioni demografiche;
- di un tasso di interesse tecnico del 2,00%;
- delle spese per il servizio di erogazione della rendita pari all’1,50%.
Le ipotesi finanziarie relative al tasso di interesse tecnico e al tasso di interesse minimo garantito potranno essere riviste solo in applicazione delle variazioni del tasso di interesse massimo applicabile in un contratto di assicu- razione sulla vita così come stabilito dall’Istituto di Vigi- xxxxx sulle Assicurazioni (ISVAP) (Provvedimento ISVAP n. 1036-G del 6/11/98 e successive modifiche ed integrazioni), limitatamente ai premi versati successiva- mente alla data di variazione e a condizione che siano trascorsi tre anni dalla conclusione del contratto e non abbia ancora avuto luogo l’erogazione della rendita.
Poiché le ipotesi demografiche relative ai coefficienti di conversione della rendita si fondano su proiezioni che abbracciano un lunghissimo arco di tempo, è verosimile che possano verificarsi scostamenti significativi tra gli scenari previsti e gli effettivi andamenti demografici e le
ipotesi stesse potranno dunque essere riviste nel corso della durata contrattuale, in relazione alle variazioni delle probabilità di sopravvivenza desunte dalle statistiche nazionali sulla popolazione (elaborate dall’ISTAT o da altro organismo pubblico qualificato) e all’esperienza sta- tistica del portafoglio polizze della Società, a fronte di una relazione tecnica sottoscritta dall’Attuario incaricato tra- smessa all’ISVAP. In ogni caso, la modifica della base demografica si rende possibile solo a condizione che siano decorsi almeno tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto e non abbia ancora avuto luogo l’erogazio- ne della rendita.
La rideterminazione dei coefficienti di conversione incide sulla parte della rendita pagabile al Contraente/ Assicurato costituita con i premi versati successivamente all’entrata in vigore della modifica.
Nell’ipotesi di modifica dei coefficienti di conversione, il Contraente/Assicurato ha facoltà di trasferire la propria posizione individuale comunicando alla Società la pro- pria volontà di trasferimento almeno 15 giorni prima della data di effetto delle modifica stessa; a tal fine la Società comunica preventivamente al Contraente/ Assicurato l’introduzione delle suddetta modifica alme- no 105 giorni prima della relativa data di effetto, eviden- ziando le conseguenze economiche sulla prestazione assicurata.
B.9 GESTIONE SPECIALE E FONDI INTERNI E COL- LEGATI ALLE PRESTAZIONI ASSICURATE.
B.9.1. Gestione Speciale.
Nel caso di adesione al Percorso Previdenziale Con- solidato la Società riconosce nella fase di accumulo una rivalutazione annua collegata ad una gestione patrimo- niale, la Gestione Speciale, separata – a tutela del Contraente/Assicurato – dalle altre attività della Società e disciplinata dall’apposito Regolamento inserito nel pre- sente fascicolo e che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.
Il risultato finanziario realizzato dalla Gestione Speciale è annualmente certificato da una società di revisione con- tabile per attestarne la correttezza.
Il risultato finanziario della gestione viene attribuito annualmente a titolo di partecipazione agli utili.
La misura annua di rivalutazione attribuita è pari al rendi- mento finanziario realizzato dalla Gestione Speciale al netto del rendimento trattenuto dalla Società pari all’1,00%.
Il rendimento attribuito ad ogni ricorrenza annuale deter- mina, con le modalità riportate all’articolo 12 secondo comma delle Condizioni di Assicurazione, la progressiva rivalutazione delle prestazioni.
La misura annua di rivalutazione attribuita nella fase di accumulo alla prestazione pensionistica non potrà comunque essere inferiore al minore tra il 2,00% ed il tasso di interesse massimo applicabile in un contratto di assicurazione sulla vita in vigore alla data di versamento del premio relativo alla prestazione pensionistica stessa o alla data di richiesta di conversione della posizione indi- viduale dall’assicurazione del tipo unit linked all’assicu- razione del tipo tradizionale. Il suddetto tasso di interes- se massimo applicabile e la data di entrata in vigore sono determinati dall’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (ISVAP).
B.9.2. Fondi Interni.
B.9.2.1. Fondi Interni.
Nel caso di adesione a uno dei Percorsi Previdenziali denominati Conservativo, Equilibrato, Dinamico, Pro- gramma Europa, Flessibile la Società mette a disposizio- ne dei Fondi Interni con uguale denominazione che pre- sentano un grado di rischio più o meno elevato a secon- da che la percentuale di investimento in titoli di capitale sia più o meno alta e a seconda del mercato di riferi- mento.
È quindi necessario valutare con attenzione la tipologia delle attività finanziarie in cui i Fondi interni possono investire, con i relativi limiti, per apprezzare i diversi pro- fili di rischio/rendimento e scegliere quello più rispon- dente alle proprie esigenze, anche in rapporto all’oriz- zonte temporale dell’investimento.
La Società investe i premi versati, al netto delle spese, in Quote dei seguenti Fondi interni:
1) Percorso Previdenziale Conservativo - assicurazione di tipo unit linked collegata al rendimento del Fondo Interno Quadrifoglio Conservativo che presenta un profilo di rischio medio/basso ed un obiettivo di cre- scita contenuta e costante nel tempo;
2) Percorso Previdenziale Equilibrato - assicurazione di tipo unit linked collegata al rendimento del Fondo Interno Quadrifoglio Equilibrato che presenta un pro- filo di rischio medio/basso ed un obiettivo di crescita sostenuta nel tempo;
3) Percorso Previdenziale Dinamico - assicurazione di tipo unit linked collegata al rendimento del Fondo Interno Quadrifoglio Dinamico che presenta un profi- lo di rischio alto ed un obiettivo di crescita sostenuta nel tempo;
4) Percorso Previdenziale Programma Europa - assicura- zione di tipo unit linked collegata al rendimento del Fondo Interno Quadrifoglio Programma Europa che presenta un profilo di rischio alto ed un obiettivo di crescita sostenuta nel lungo termine;
5) Percorso Previdenziale Flessibile - assicurazione di tipo unit linked collegata al rendimento del Fondo Interno Quadrifoglio Flessibile che presenta un profilo di rischio medio/alto ed un obiettivo di crescita sostenu- ta nel medio/lungo termine.
Il grado di rischio dei Fondi è definito in base ai valori della volatilità del benchmark riportati nella tabella sot- tostante:
La Società non offre, su nessuno dei Fondi interni sopra elencati, garanzie di rendimento minimo o di conservazione del capitale.
L’importo liquidabile in caso di riscatto totale o di decesso non è predeterminabile e potrà essere superiore o inferiore al premio versato, in funzio- ne delle possibili variazioni del valore delle Quote.
B.9.2.2. Scopo e caratteristiche dei Fondi interni. Lo scopo di ogni Fondo è di realizzare l’incremento dei capi- tali conferiti dai Contraenti/Assicurati delle polizze emesse dalla Società e correlate al Fondo stesso in base alle condi- zioni contrattuali, mediante una gestione professionale del patrimonio.
Ciascun Fondo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società, nonché da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.
Ad ogni Fondo possono partecipare esclusivamente i Contraenti/Assicurati delle polizze emesse dalla Società e correlate al Fondo stesso in base alle condizioni contrattuali. All’atto della sottoscrizione della Proposta, il Contraente/ Assicurato deve scegliere il Fondo interno in cui sarà fatto confluire il premio da investire.
B.9.2.3. Criteri degli investimenti.
I Fondi presentano obiettivi e livelli di rischio diversi. Di seguito vengono indicati i criteri adottati dalla Società per determinare la composizione di ciascun Fondo.
Quadrifoglio Conservativo: si pone l’obiettivo di rea- lizzare una crescita contenuta e costante del patrimonio nel tempo, con priorità alla protezione dello stesso, attra- verso una gestione caratterizzata da un profilo di rischio medio/basso. I relativi investimenti sono pertanto orien- tati soprattutto verso valori mobiliari di natura obbliga- zionaria e monetaria (Titoli di Stato, obbligazioni, certifi- cati di deposito, strumenti del mercato monetario in genere, Quote di organismi di OICR di tipo obbligazio- nario e monetario); gli investimenti in valori mobiliari di natura azionaria (azioni, Quote di OICR di tipo aziona- rio) potranno essere presenti nel portafoglio del Fondo per un valore non superiore al 20% del medesimo.
Il parametro oggettivo di riferimento (benchmark) adot- tato è il seguente:
• 90% J.P.M. Government Bond Europe;
• 10% MSCI Europe.
La Società si propone l’obiettivo di replicare l’andamento del benchmark adottato.
La volatilità annualizzata del benchmark, calcolata su base settimanale nel periodo 1/8/2000-24/9/2002, è pari al 3,17%.
I grafici seguenti illustrano l’andamento del valore della Quota, del Benchmark e della volatilità.
Prima valorizzazione: 1/8/2000
Volatilità | Grado di rischio |
Inferiore o uguale all’1,0% | Molto basso |
Maggiore dell’1,0% ma inferiore o uguale al 3,0% | Basso |
Maggiore del 3,0% ma inferiore o uguale all’8,0% | Medio basso |
Maggiore dell’8,0% ma inferiore o uguale al 15,0% | Medio alto |
Maggiore del 15,0% ma inferiore o uguale al 25,0% | Alto |
Maggiore del 25,0% | Molto alto |
FONDO CONSERVATIVO CONFRONTO ANDAMENTO BENCHMARK - QUOTA
12
11,237
11
10,391
10,329
10,628
10,710
10,747
10,620
11,041
10,928
10,949
10 10,299 10,301
9
8
7
6
01-ago-00
26-sett-00
28-dic-00
27-mar-01
5
10,203
10,227
26-giu-01
25-sett-01
9,997
10,176
27-dic-01
10,099
26-mar-02
25-giu-02
10,013
24-set-02
10,066
Benchmark Conservativo
FONDO CONSERVATIVO
Volatilità annualizzata dei rendimenti settimanali
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
07-ago-01
21-ago-01
04-set-01
18-set-01
02-ott-01
16-ott-01
30-ott-01
13-nov-01
27-nov-01
11-dic-01
27-dic-01
08-gen-02
22-gen-02
05-feb-02
19-feb-02
05-mar-02
19-mar-02
02-apr-02
16-apr-02
30-apr-02
14-mag-02
28-mag-02
11-giu-02
25-giu-02
09-lug-02
00-xxx-00
00-xxx-00
00-xxx-00
03-set-02
17-set-02
24-set-02
07-ago-01
21-ago-01
04-set-01
18-set-01
02-ott-01
16-ott-01
30-ott-01
13-nov-01
27-nov-01
11-dic-01
27-dic-01
08-gen-02
22-gen-02
05-feb-02
19-feb-02
05-mar-02
19-mar-02
02-apr-02
16-apr-02
30-apr-02
14-mag-02
28-mag-02
11-giu-02
25-giu-02
09-lug-02
00-xxx-00
00-xxx-00
00-xxx-00
03-set-02
17-set-02
24-set-02
L’andamento passato del Fondo non costituisce presup- posto per valutazioni in merito alla futura evoluzione dello stesso.
Miglior rendimento trimestrale | 1,79% | 4° trim. 2001 |
Peggior rendimento trimestrale | – 2,25% | 3° trim. 2001 |
Quadrifoglio Equilibrato: si pone l’obiettivo di realiz- zare una crescita sostenuta del patrimonio nel tempo, attraverso una gestione caratterizzata da un profilo di rischio medio/basso. I relativi investimenti sono pertanto bilanciati tra valori mobiliari di natura obbligazionaria e monetaria (Titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito, strumenti del mercato monetario in genere, Quote di organismi di OICR di tipo obbligazionario e monetario) ed azionaria (azioni, Quote di OICR di tipo azionario): questi ultimi potranno essere presenti nel portafoglio del Fondo per un valore non superiore al 50% del medesimo.
Il parametro oggettivo di riferimento (benchmark) adot- tato è il seguente:
• 65% J.P.M. Government Bond Europe;
• 35% MSCI World.
La Società si propone l’obiettivo di replicare l’andamento del benchmark adottato.
La volatilità annualizzata del benchmark, calcolata su base settimanale nel periodo 1/8/2000-24/9/2002, è pari al 7,44%.
I grafici seguenti illustrano l’andamento del valore della Quota, del Benchmark e della volatilità.
Prima valorizzazione: 1/8/2000
FONDO EQUILIBRATO
Volatilità annualizzata dei rendimenti settimanali
18,0%
16,0%
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
L’andamento passato del Fondo non costituisce presup- posto per valutazioni in merito alla futura evoluzione dello stesso.
Miglior rendimento trimestrale | 3,92% | 4° trim. 2001 |
Peggior rendimento trimestrale | – 11,22% | 3° trim. 2001 |
Quadrifoglio Dinamico: si pone l’obiettivo di realizza- re una crescita sostenuta del patrimonio nel lungo termi- ne, con un profilo di rischio alto. Pertanto, i relativi inve- stimenti sono effettuati soprattutto in valori mobiliari di natura azionaria (azioni, Quote di OICR di tipo aziona- rio) che saranno presenti nel portafoglio del Fondo in una percentuale compresa tra un minimo del 50% ed un massimo del 100%.
Il parametro oggettivo di riferimento (benchmark) adot- tato è il seguente:
• 25% J.P.M. Government Bond Europe;
• 75% MSCI World.
La Società si propone l’obiettivo di replicare l’andamento del benchmark adottato.
La volatilità annualizzata del benchmark, calcolata su base settimanale nel periodo 1/8/2000-24/9/2002, è pari al 16,51%.
I grafici seguenti illustrano l’andamento del valore della Quota, del Benchmark e della volatilità.
Prima valorizzazione: 1/8/2000
12
11 10,329 10,515
FONDO EQUILIBRATO
CONFRONTO ANDAMENTO BENCHMARK - QUOTA
12
11 10,329 10,640
FONDO DINAMICO
CONFRONTO ANDAMENTO BENCHMARK - QUOTA
10 10,354
10,256 10,059 10,289
9,504
10,184 10,120
9,551
9,299
10 10,324
9,711
9,501
9,977
9
8
7
6
01-ago-00
26-sett-00
28-dic-00
5
9,666
9,826
9,065
8,723
9,006
8,489
8,100
9 9,456
8
7
6
27-mar-01
26-giu-01
25-sett-01
27-dic-01
26-mar-02
25-giu-02
24-set-02
01-ago-00
26-sett-00
28-dic-00
27-mar-01
26-giu-01
5
9,079
8,621
8,872
7,858
7,345
8,854
7,906
8,862
7,870
7,593
6,948
6,723
6,201
Benchmark Dinamico
25-sett-01
27-dic-01
26-mar-02
25-giu-02
24-set-02
Benchmark Equilibrato
FONDO DINAMICO
Volatilità annualizzata dei rendimenti settimanali
18,0%
16,0%
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
FONDO PROGRAMMA EUROPA
Volatilità annualizzata dei rendimenti settimanali
18,0%
16,0%
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
07-ago-01
21-ago-01
04-set-01
18-set-01
02-ott-01
16-ott-01
30-ott-01
13-nov-01
27-nov-01
11-dic-01
27-dic-01
08-gen-02
22-gen-02
05-feb-02
19-feb-02
05-mar-02
19-mar-02
02-apr-02
16-apr-02
30-apr-02
14-mag-02
28-mag-02
11-giu-02
25-giu-02
09-lug-02
00-xxx-00
00-xxx-00
00-xxx-00
03-set-02
17-set-02
24-set-02
07-ago-01
21-ago-01
04-set-01
18-set-01
02-ott-01
16-ott-01
30-ott-01
13-nov-01
27-nov-01
11-dic-01
27-dic-01
08-gen-02
22-gen-02
05-feb-02
19-feb-02
05-mar-02
19-mar-02
02-apr-02
16-apr-02
30-apr-02
14-mag-02
28-mag-02
11-giu-02
25-giu-02
09-lug-02
00-xxx-00
00-xxx-00
00-xxx-00
03-set-02
17-set-02
24-set-02
L’andamento passato del Fondo non costituisce presup- posto per valutazioni in merito alla futura evoluzione dello stesso.
Miglior rendimento trimestrale | 7,63% | 4° trim. 2001 |
Peggior rendimento trimestrale | – 17,21% | 3° trim. 2001 |
Quadrifoglio Programma Europa: si pone l’obiettivo di realizzare una crescita sostenuta del patrimonio nel lungo termine, con un profilo di rischio alto. I relativi investimenti sono effettuati soprattutto in valori mobilia- ri di natura azionaria (azioni, Quote di OICR di tipo azio- nario), esclusivamente di Paesi europei, che saranno pre- senti nel portafoglio del Fondo in una percentuale com- presa tra un minimo del 50% ed un massimo del 100%. Il parametro oggettivo di riferimento (benchmark) adot- tato è il seguente:
• 25% J.P.M. Government Bond Europe;
• 75% MSCI Europe.
La Società si propone l’obiettivo di replicare l’andamento del benchmark adottato.
La volatilità annualizzata del benchmark, calcolata su base settimanale nel periodo 1/8/2000-24/9/2002, è pari al 16,20%.
I grafici seguenti illustrano l’andamento del valore della Quota, del Benchmark e della volatilità.
Prima valorizzazione: 1/8/2000
FONDO PROGRAMMA EUROPA CONFRONTO ANDAMENTO BENCHMARK - QUOTA
12
11 10,329
L’andamento passato del Fondo non costituisce presup- posto per valutazioni in merito alla futura evoluzione dello stesso.
Miglior rendimento trimestrale | 9,52% | 4° trim. 2001 |
Peggior rendimento trimestrale | – 16,27% | 3° trim. 2001 |
Quadrifoglio Flessibile: si pone l’obiettivo di realizzare una crescita sostenuta del patrimonio nel medio/lungo termine, con un profilo di rischio medio/alto. Pertanto i relativi investimenti sono effettuati prevalentemente in valori mobiliari di natura azionaria (azioni, Quote di OICR di tipo azionario). Peraltro, i criteri di gestione di questo Fondo sono caratterizzati dalla massima flessibi- lità nella composizione del relativo portafoglio, con l’in- tento di attuare una politica degli investimenti idonea a cogliere al meglio le opportunità offerte dagli andamenti del mercato azionario e obbligazionario.
Ne consegue che gli investimenti di natura azionaria potranno essere presenti nel portafoglio del Fondo in una misura che potrà variare dallo 0% al 100%. Analoghe percentuali potranno trovare applicazione per gli investi- menti di natura obbligazionaria (Titoli di Stato, obbliga- zioni, certificati di deposito, strumenti del mercato mone- tario in genere, Quote di organismi di OICR di tipo obbli- gazionario e monetario).
Il parametro oggettivo di riferimento (benchmark) adot- tato è il seguente:
• 50% J.P.M. Government Bond Europe;
• 50% MSCI World.
10,299
10
10,009
9
8
7
6
01-ago-00
26-sett-00
28-dic-00
5
9,942
9,392
9,129
8,466
9,278
8,558
7,648
7,166
8,744
7,848
8,833
7,848
7,596
7,002
6,571
Benchmark Programma Europa
27-mar-01
26-giu-01
25-sett-01
27-dic-01
26-mar-02
25-giu-02
24-set-02
6,132
La Società si propone l’obiettivo di replicare l’andamento del benchmark adottato.
La volatilità annualizzata del benchmark, calcolata su base settimanale nel periodo 1/8/2000-24/9/2002, è pari al 10,76%.
I grafici seguenti illustrano l’andamento del valore della Quota, del Benchmark e della volatilità.
01-ago-00
26-sett-00
28-dic-00
27-mar-01
26-giu-01
25-sett-01
27-dic-01
26-mar-02
25-giu-02
24-set-02
Prima valorizzazione: 1/8/2000
Benchmark Flessibile
FONDO FLESSIBILE
Volatilità annualizzata dei rendimenti settimanali
18,0%
16,0%
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
07-ago-01
21-ago-01
04-set-01
18-set-01
02-ott-01
16-ott-01
30-ott-01
13-nov-01
27-nov-01
11-dic-01
27-dic-01
08-gen-02
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05-feb-02
19-feb-02
05-mar-02
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02-apr-02
16-apr-02
30-apr-02
14-mag-02
28-mag-02
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25-giu-02
09-lug-02
00-xxx-00
00-xxx-00
00-xxx-00
03-set-02
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24-set-02
L’andamento passato del Fondo non costituisce presup- posto per valutazioni in merito alla futura evoluzione dello stesso.
Miglior rendimento trimestrale | 7,30% | 4° trim. 2001 |
Peggior rendimento trimestrale | – 16,10% | 3° trim. 2001 |
Gli investimenti dei Fondi sopra descritti, saranno effet- tuati prevalentemente in valori mobiliari di Paesi aderen- ti all’OCSE.
La Società, nel rispetto di quanto sopra indicato circa gli indirizzi degli investimenti, colloca prevalentemente il patrimonio dei Fondi in Quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) di società diverse, selezionate di volta in volta in base a competenze specifi- che e comprovata affidabilità, comprese società apparte- nenti allo stesso Gruppo di cui fa parte Quadrifoglio Vita. Resta comunque ferma, per la Società, la facoltà di dete- nere una parte del patrimonio dei Fondi in valori mobi- liari quotati e non quotati e disponibilità liquide.
La Società ha la facoltà di utilizzare strumenti di copertu- ra del rischio di cambio ed altri strumenti finanziari fina- lizzati alla buona gestione dei Fondi.
La Società comunque non garantisce né un rendi- mento minimo dei Fondi né il capitale investito.
Il numero delle Quote componenti ciascun Fondo sarà uguale al numero di Quote componenti le riserve mate- matiche costituite per le assicurazioni dei corrispondenti contratti.
L’immissione ed il prelievo di Quote avvengono median- te accredito/addebito al Fondo interessato del loro con- trovalore in euro secondo le indicazioni e le date previste dalle Condizioni di Assicurazione.
La Società provvede a determinare il numero delle Quote e frazioni millesimali di esse da attribuire ad ogni Contraente/Assicurato, in base al premio versato, divi- dendo l’importo netto versato per il valore unitario della Quota relativo al giorno di riferimento, e arrotondando il risultato al terzo decimale.
B.9.2.4. Patrimonio netto dei Fondi interni, valore unitario delle Quote e sua pubblicazione.
Il patrimonio netto è costituito dalle attività finanziarie in cui ciascun Fondo interno ha effettuato gli investimenti, al netto delle eventuali passività, valutate a valore cor- rente con i criteri descritti all’art. 7 del Regolamento dei Fondi Assicurativi di Investimento inserito nel presente fascicolo.
Il patrimonio netto del Fondo interno è suddiviso in Quote, tutte di eguale valore e con eguali diritti.
Il valore unitario delle Quote viene determinato il terzo giorno lavorativo di ogni settimana, dividendo il patri- monio netto del Fondo interno per il numero delle Quote in circolazione nello stesso giorno; il valore unitario delle Quote sarà arrotondato al terzo decimale.
Nel caso in cui in una settimana non siano aperte e rego- larmente funzionanti le Borse Valori Nazionali per alme- no tre giorni lavorativi, il valore delle Quote sarà rilevato il primo giorno utile successivo.
Gli eventuali crediti d’imposta maturati al termine di un esercizio su proventi iscritti in bilancio ai sensi dell’art. 16
c. 8 del D.Lgs. 173/1997, vanno ad aumentare il patri- monio netto del Fondo Interno e sono riconosciuti in occasione del primo calcolo del valore unitario delle Quote dell’esercizio successivo.
B.9.2.5. Conversione dei premi in Quote.
L’importo del Premio investito in Quote, è pari al premio versato diminuito delle spese indicate al successivo art.
B.11.1 (premio investito). Il numero delle Quote attribui- te con il premio versato sarà pari al rapporto, arrotonda- to al terzo decimale, tra il premio investito ed il valore unitario delle Quote del Fondo o dei Fondi prescelti. Il valore unitario delle Quote utilizzato per la conversione, è quello rilevato il terzo giorno lavorativo della settimana successiva a quella in cui è stata sottoscritta la Proposta. Qualora, nel periodo preso in considerazione, non fosse- ro presenti tre giorni lavorativi, il valore unitario della Quota sarà quello rilevato il primo giorno lavorativo utile successivo.
Con l’attribuzione delle Quote non si intende conferito, né in capo al Contraente/Assicurato né agli aventi diritto alle prestazioni previste dalla polizza, alcun diritto sulle Quote stesse, sui Fondi interni o sugli investimenti opera- ti dai Fondi stessi.
B.10 MODIFICA DEL PERCORSO PREVIDENZIALE. CONVERSIONE DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE. Nel corso della durata contrattuale, a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di effetto, il Contraente/Assicurato che intenda variare il profilo di rischio dell’investimento modificandone l’indirizzo ha facoltà di richiedere, non più di una volta per anno, la
FONDO FLESSIBILE
CONFRONTO ANDAMENTO BENCHMARK - QUOTA
12
11 10,329 10,562
10,051
9,992
10
9,684
9,674
9,641
10,321
8,858
8,777
9
9,475
8,253
8,942
8
8,702
8,050
8,009
7
7,503
7,260
6
6,658
5
conversione totale della propria posizione individuale a un altro dei Percorsi Previdenziali previsti in relazione al presente contratto.
La richiesta di conversione sarà effettuata dal Contraen- te/Assicurato tramite raccomandata A/R indirizzata alla Società che, a seguito della richiesta, provvederà ad invia- re al Contraente/Assicurato la lettera di conferma del- l’avvenuta conversione.
I premi versati successivamente alla conversione, con- fluiranno nel nuovo Percorso Previdenziale scelto dal Contraente/Assicurato e saranno sommati al cumulo dei Premi Attivi di cui al successivo art. B.11.
B.10.1 Passaggio dal Percorso Previdenziale Consolidato a uno degli altri Percorsi Previdenziali (Conservativo, Equilibrato, Dinamico, Programma Europa, Flessibile).
Nel caso di conversione dall’assicurazione di tipo rivalu- tabile all’assicurazione di tipo unit linked, l’operazione comporterà la determinazione del capitale costitutivo della rendita, così come definito all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione, al momento della richiesta di conversione, che sarà posto pari al valore di riscatto così descritto all’art. 16.1 delle Condizioni di Assicura- zione. Le Quote saranno attribuite con le modalità descritte al successivo punto B.10.3.
B.10.2 Passaggio dal Percorso Previdenziale Conservativo / Equilibrato / Dinamico / Programma Europa / Flessibile al Percorso Previdenziale Consolidato.
Nel caso di conversione dall’assicurazione di tipo unit linked all’assicurazione di tipo rivalutabile l’operazione comporterà la determinazione del capitale costitutivo della rendita, definito all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione, al momento della richiesta di conversio- ne, che sarà posto pari al valore di riscatto così come descritto all’art. 16.2 delle Condizioni di Assicurazione.
B.10.3 Passaggio dai/ai Percorsi Previdenziali deno- minati Conservativo / Equilibrato / Dinamico / Programma Europa / Flessibile.
Nell’ambito dell’assicurazione di tipo unit linked, il Contraente/Assicurato può chiedere di reinvestire il valo- re delle Quote possedute in quote di un altro Fondo inter- no fra quelli messi a disposizione dalla Società a condi- zione che il valore della posizione da convertire non sia inferiore a 100,00 euro; a tal fine il calcolo viene effettua- to sul valore che le Quote hanno il terzo giorno lavorati- vo della settimana successiva a quella in cui la Società ha ricevuto la richiesta di conversione. Nel caso in cui una settimana non siano aperte e regolarmente funzionanti le Borse Valori Nazionali per almeno tre giorni lavorativi, il valore complessivo netto di ogni Fondo sarà quello deter- minato il primo giorno lavorativo utile successivo.
L’operazione di conversione comporta:
• la determinazione del valore delle Quote detenute;
• l’attribuzione del numero delle Quote relative al Fondo prescelto sulla base del valore unitario delle Quote da acquistare.
Con la lettera di conferma dell’operazione di conversione la Società fornirà informazioni in merito al numero delle
Quote cedute e di quelle attribuite, nonché i rispettivi valori unitari del giorno di riferimento.
B.11 SPESE.
B.11.1 Costi sul premio.
• Spese fisse di emissione pari a 2,5 euro prelevate su ogni versamento indipendentemente dalla sua entità.
• Spese di acquisizione e di gestione, caricamenti, applica- ti al premio già al netto delle spese fisse di cui al punto precedente, in misura decrescente rispetto al cumulo dei Premi Attivi, dove, per cumulo dei Premi Attivi si intende la somma dei premi versati al netto dei premi corrispondenti agli eventuali riscatti parziali di cui all’art. 16 delle Condizioni di Assicurazione. Di seguito vengono indicate le aliquote di caricamento applicate al premio, già diminuito delle spese fisse, in corrispon- denza del cumulo di Premi Attivi:
Cumulo Premi Attivi (PA) | Aliquota di caricamento sul premio |
Fino a 5.000,00 euro | 5,00% |
Superiore a 5.000,00 euro ma uguale o inferiore a 15.000,00 euro | 4,00% |
Superiore a 15.000,00 euro ma uguale o inferiore a 50.000,00 euro | 3,00% |
Superiore a 50.000,00 euro ma uguale o inferiore a 300.000,00 euro | 2,00% |
Superiore a 300.000,00 euro | 1,00% |
B.11.2 Costi per trasferimento.
In caso di trasferimento da altre forme pensionistiche l’importo del caricamento sulle disponibilità trasferite è determinato applicando alle stesse un’aliquota dello 0,20%.
In caso di trasferimento verso altre forme pensionistiche è previsto un costo fisso pari a 100,00 euro.
B.11.3 Costi gravanti sui Fondi Interni. Nell’assicurazione di tipo unit linked (Percorsi Previden- ziali denominati Conservativo, Equilibrato, Dinamico, Programma Europa, Flessibile) le spese a carico di ogni singolo Fondo interno sono rappresentate da:
• la commissione di gestione annuale pari a:
Percorso Previdenziale | Fondo | Commissione annua di gestione |
Conservativo | Quadrifoglio Conservativo | 1,00% |
Equilibrato | Quadrifoglio Equilibrato | 1,30% |
Dinamico | Quadrifoglio Dinamico | 1,60% |
Programma Europa | Quadrifoglio Programma Europa | 1,60% |
Flessibile | Quadrifoglio Flessibile | 1,80% |
Le commissioni di gestione sono calcolate settimanal- mente sulla base del valore netto di ciascun Fondo e sono prelevate dalle disponibilità dello stesso nell’ulti- mo giorno lavorativo di ogni mese.
Le misure percentuali suddette potranno nel tempo subire variazioni, sia in aumento che in diminuzione. Sarà cura della Società comunicare al Contraente/ Assicurato, con almeno 90 giorni di preavviso, ogni eventuale variazione in aumento. Resta inteso che in caso di eventuali variazioni in aumento, il Contraente/ Assicurato ha la facoltà di richiedere il trasferimento senza l’applicazione di penali. La Società si impegna comunque a non apportare alle commissioni variazioni in aumento fino al 31 dicembre 2007;
• gli oneri inerenti all’acquisizione ed alla dismissione delle attività del Fondo e ulteriori oneri diretti di perti- nenza;
• le spese di verifica e di revisione del Fondo;
• le spese di deposito ed amministrazione degli strumen- ti finanziari costituenti il patrimonio del Fondo;
• le spese e le commissioni bancarie inerenti gli investi- menti del Fondo;
• le spese di pubblicazione del valore unitario di ciascun Fondo interno;
• le eventuali spese legali e giudiziarie relative alla tutela degli interessi di esclusiva pertinenza del Fondo interno. Su ogni Fondo gravano inoltre indirettamente le spese, le commissioni di gestione e gli oneri propri dei Fondi Comuni o dei comparti degli OICR in cui sono investite le relative disponibilità. Le commissioni di gestione non potranno essere superiori al 2,0%. Qualora le commissioni di gestione aumentassero oltre il limite indicato, il Contraente/Assicurato potrà trasferire il contratto senza spese. Ai costi sopra descritti si aggiungono le commissio- ni di performance, nei Fondi e nei comparti di OICR che le
prevedono.
B.11.4 Rendimento trattenuto sulla Gestione Speciale.
Nell’assicurazione di tipo rivalutabile (Percorso Previden- ziale Consolidato) la Società, a titolo di commissione di gestione, trattiene una parte del tasso annuo di rendimen- to finanziario ottenuto dalla Gestione Speciale “Previdenza e Sicurezza”. Il trattenuto finanziario è pari all’1,00%.
B.11.5 Caricamento per l’erogazione della rendita. Il coefficiente di conversione in rendita prevede un cari- camento pari all’1,50% trattenuto dalla Società per far fronte alle spese per l’erogazione della rendita.
B.12 RISCATTO.
Il Contraente/Assicurato può domandare, con apposita richiesta corredata di idonea documentazione, la liquida- zione anticipata di una parte o di tutto il capitale matura- to sul contratto.
L’attuale legislazione prevede che il riscatto possa essere richiesto nei seguenti casi:
a) se il Contraente/Assicurato cessa l’attività lavorativa senza aver maturato i requisiti di accesso alla presta- zione pensionistica e non intende proseguire la parte- cipazione alla forma individuale. In tal caso il riscatto può essere solo totale e comporta lo scioglimento del contratto;
b) trascorsi 8 anni di partecipazione a forme pensionisti- che (ai fini della determinazione del numero di anni di partecipazione necessario per avvalersi della facoltà del riscatto, sono considerati utili tutti i perio- di di iscrizione a fondi pensione o a forme pensioni- stiche individuali maturati dal Contraente/Assicu- rato), in caso di:
• acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
• realizzazione di interventi di recupero del patrimo- nio edilizio di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 31, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457, relati- vamente alla prima casa di abitazione;
• spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.
In tal caso il riscatto può essere sia totale che parziale e anche in seguito al riscatto totale il Contraente/ Assicurato può proseguire nel versamento dei premi reintegrando la propria posizione assicurativa.
Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto delle prestazioni.
Il calcolo del valore di riscatto avviene con le modalità previste dall’art. 16 delle Condizioni di Assicurazione.
L’importo liquidabile in caso di riscatto potrebbe anche essere inferiore ai premi versati.
B.13 RISCATTO IN CASO DI MORTE.
In caso di morte del Contraente/Assicurato prima del- l’accesso alla prestazione pensionistica, il riscatto del capitale maturato sulla polizza è richiesto dagli eredi.
Il calcolo del valore di riscatto avviene con le modalità previste dall’art. 17 delle Condizioni di Assicurazione.
L’importo liquidabile per il riscatto in caso di morte potrebbe anche essere inferiore ai premi versati.
B.14 TRASFERIMENTO VERSO ALTRE FORME PENSIONISTICHE.
Il Contraente/Assicurato, come previsto dal Decreto, può trasferire l’intera posizione individuale ad altro fondo pensione al quale abbia facoltà di accesso in relazione alla nuova attività lavorativa.
Il trasferimento della posizione assicurativa ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individua- le può essere effettuato dopo che siano trascorsi almeno tre anni dalla conclusione del contratto. Il trasferimento non è subordinato a motivazioni specifiche.
Il calcolo del valore trasferito avviene con le modalità previste dall’art. 18 delle Condizioni di Assicurazione.
L’importo liquidabile in caso di trasferimento potrebbe anche essere inferiore ai premi versati.
B.15 TRASFERIMENTO DA ALTRE FORME PEN- SIONISTICHE.
È consentita al Contraente/Assicurato, come previsto dal Decreto, la possibilità di trasferire da altro fondo pensio- ne o altra forma pensionistica individuale, la propria posizione.
La Società, ricevute le informazioni necessarie, appli- cherà alle disponibilità trasferite la disciplina prevista all’art. 19 delle Condizioni di Assicurazione.
La prestazione assicurata si ottiene con le modalità pre- viste dall’art. 20 delle Condizioni di Assicurazione.
B.16 MODALITÀ DI SCIOGLIMENTO DEL CON- TRATTO.
Il contratto si scioglie unicamente nel caso di esercizio del diritto di recesso e per le seguenti cause previste dal Decreto:
• trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica;
• richiesta, da parte del Contraente/Assicurato, di liqui- dazione del valore di riscatto totale in caso di cessazio- ne dell’attività lavorativa, senza che il Contraente/ Assicurato abbia maturato i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica;
• richiesta, da parte degli eredi, di liquidazione della posi- zione individuale in caso di decesso del Contraente/ Assicurato.
B.17 PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ.
Per i pagamenti relativi alla prestazione pensionistica, al riscatto ed al trasferimento, il Contraente/Assicurato dovrà inviare alla Società apposita richiesta corredata della documentazione prevista dall’art. 21 delle Condizioni di Assicurazioni.
Per i pagamenti relativi alla prestazione pensionistica e al riscatto la Società provvede a liquidare la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, o dell’avvenuto completamento della stessa. Decorso tale termine e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori.
Per i pagamenti relativi al trasferimento, riscatto per ces- sazione dell’attività lavorativa senza aver maturato i requisiti di accesso alla prestazione pensionistica, la Società provvede a liquidare la somma dovuta entro sei mesi dal ricevimento della documentazione completa, o dell’avvenuto completamento della stessa. Decorso tale termine e a partire dal medesimo, sono dovuti gli inte- ressi moratori.
Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescri- vono in un anno da quando si verifica l’evento su cui il diritto stesso si fonda.
B.18 MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI REVOCA DELLA PROPOSTA E DI RECESSO.
Il Contraente/Assicurato, fino a che il contratto non sia concluso, può revocare la Proposta già sottoscritta mediante l’invio di una lettera raccomandata alla Società la quale provvede, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, al rimborso dell’intero ammontare del pre- mio eventualmente già versato. Ai fini della efficacia della revoca, fa fede la data di ricevimento della raccomandata da parte della Società.
Entro trenta giorni dalla conclusione del contratto, il Contraente/Assicurato può recedere dallo stesso dando- ne comunicazione alla Società che, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, rimborserà al Contraente/Assicurato, il premio corrispostole al netto:
• delle spese sostenute per l’emissione del contratto pari a 2,5 euro, qualora il Contraente/Assicurato avesse scel- to il Percorso Previdenziale Consolidato;
• delle spese sostenute per l’emissione del contratto pari a 2,5 euro e tenendo conto dell’eventuale differenza, positiva o negativa, dovuta all’oscillazione del valore
delle Quote del Fondo prescelto qualora il Contraente/ Assicurato abbia scelto uno qualsiasi dei Percorsi Previdenziali denominati Conservativo, Equilibrato, Dinamico, Programma Europa, Flessibile.
Il recesso dovrà essere esercitato mediante lettera racco- mandata, con ricevuta di ritorno, inviata alla Società.
Il recesso produce l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto.
B.19 ASPETTI LEGALI.
• Impignorabilità e insequestrabilità: ai sensi dell’art. 1923 c.c., le somme dovute in dipendenza dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né seque- strabili , fatte salve, rispetto ai premi pagati, le disposi- zioni relative all’azione revocatoria.
• Diritto proprio del beneficiario: ai sensi dell’art. 1920 c.c., il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio al capitale assicurato e non per diritto di suc- cessione. Quando beneficiari sono gli eredi, quindi, le somme assicurate non rientrano nell’asse ereditario e non sono soggette all’imposta di successione.
Ai sensi dell’art. 10, comma 3 - quater del D.Lgs. 124/93, in caso di morte dell’iscritto ad una forma pensionistica individuale prima dell’accesso alla prestazione, la posi- zione individuale è riscattata dagli eredi.
B.20 INDICAZIONI GENERALI RELATIVE AL REGIME FISCALE APPLICABILE.
I premi versati a questa forma pensionistica individuale sono deducibili dal reddito complessivo del Contraente/ Assicurato, per un importo complessivamente non supe- riore al 12,00% e comunque a 5.164,57 euro.
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi, la deduzione compete per un importo complessivamen- te non superiore al doppio della quota di TFR destinata a forme pensionistiche collettive, e comunque entro i pre- detti limiti del 12,00% del reddito complessivo e di 5.164,57 euro.
La condizione relativa alla quota di TFR non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi fra lavoratori, nonché nei confronti dei soggetti già iscritti alla data del 28 aprile 1993, a forme pensioni- stiche complementari istituite entro il 15/11/92 (vecchi iscritti) che non abbiano riscattato la propria posizione individuale, o qualora non sia stata istituita o non sia ope- rante da più di due anni dalla data di istituzione una forma pensionistica collettiva oppure nel caso in cui i red- diti di lavoro dipendente derivino da rapporti di lavoro per i quali non è previsto l’istituto del TFR.
Per i “vecchi iscritti” inoltre, fino al 2005, il limite assolu- to di deducibilità di 5.164,57 euro può essere innalzato fino all’importo dei contributi effettivamente versati nel 1999, fermo restando il limite massimo del 12,00% del reddito complessivo.
Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i premi versati a favore di persone fiscalmente a carico per la parte da questi non dedotta. In tal caso, non si tiene conto della condizione di destinazione delle quote di TFR alle forme pensionistiche collettive.
Per il soggetto fiscalmente a carico non è previsto il limi- te del 12,00%del reddito complessivo, fermo restando il limite assoluto di 5.164,57 euro.
Regime fiscale applicabile al contratto di assicu- razione nella fase di accumulo.
Fino alla data in cui sorge il diritto alla erogazione della prestazione, sul risultato netto maturato in ciascun anno grava un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11%.
Il risultato netto maturato sul quale le imprese di assicu- razione applicano l’imposta sostituiva nella misura dell’11%, si determina sottraendo dal valore attuale della rendita in xxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx- scun anno solare, ovvero alla data di accesso alla presta- zione pensionistica, diminuito dei premi versati nell’anno e di quelli derivanti da disponibilità ricevute da altre forme pensionistiche ed aumentato dei riscatti parziali liquidati nell’anno, il valore attuale della rendita stessa all’inizio dell’anno.
Regime fiscale applicabile alle prestazioni in forma periodica.
Le prestazioni erogate sotto forma di rendita periodica costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipen- dente.
Ogni rata di rendita viene assoggettata a tassazione pro- gressiva (aliquota marginale Irpef) sull’intero importo maturato al netto:
• dei contributi e premi non dedotti;
• dei rendimenti finanziari che abbiano scontato l’impo- sta sostitutiva dell’11%.
I rendimenti maturati annualmente in fase di erogazione della rendita sono tassati con imposta sostitutiva pari al 12,5%.
Regime fiscale applicabile alle prestazioni erogate in forma di capitale.
Le prestazioni erogate in forma di capitale sono soggette a tassazione separata ai sensi delle disposizioni contenu- te negli articoli 16, comma1, lettera a-bis), e 17-bis del TUIR.
La tassazione viene effettuata mediante l’applicazione di un’aliquota determinata con gli stessi criteri previsti per il trattamento di fine rapporto dal comma 1 dell’art. 17 del TUIR, assumendo il numero di anni e frazione di anno di effettiva contribuzione e l’importo imponibile della prestazione maturata, al netto dei redditi già assog- gettati ad imposta.
Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l’imposta in base alla aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quelli in cui è maturato il diritto alla perce- zione.
La riliquidazione viene effettuata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta ( impresa di assicu- razione).
Dall’applicazione dell’aliquota media può derivare una maggiore imposta che verrà iscritta a ruolo dagli uffici finanziari, oppure una minore imposta che verrà rim- borsata dagli stessi uffici.
Se la prestazione erogata non è superiore ad un terzo del- l’importo complessivamente maturato alla data di acces-
so alla prestazione stessa, l’imposta si applica sull’impor- to al netto dei premi dedotti e dei redditi già assoggettati ad imposta. Tale disposizione si applica altresì nei casi di riscatto per morte dell’assicurato, di riscatto a seguito di pensionamento, cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, nonché quando l’importo annuo della presta- zione pensionistica spettante in forma periodica, deri- vante dai due terzi dell’importo complessivamente matu- rato alla data di accesso ala prestazione, è inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui all’art. 3, commi 6 e 7,
dela legge 8 agosto 1995, n. 335.
Se la prestazione erogata è superiore ad un terzo dell’im- porto complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione stessa, l’imposta si applica sull’importo al netto dei premi non dedotti.
Regime fiscale applicabile alle prestazioni erogate a titolo di riscatto.
Le prestazioni erogate a titolo di riscatto ex art. 10, comma 1-bis, del D.Lgs. 124/93 sono soggetti a tassazio- ne separata con applicazione dell’aliquota determinata con i criteri previsti dall’art. 17 bis del TUIR applicata sul- l’intero importo erogato comprensivo anche dei rendi- menti finanziari maturati (ma sempre al netto dei contri- buti non dedotti).
Si tratta, in ogni caso, di una tassazione a titolo provviso- rio, soggetta a conguaglio da parte della Società in sede di liquidazione definitiva; in tale momento viene determi- nato anche il montante al lordo degli importi già liquida- ti, per cui:
• se i riscatti risultano superiori ad 1/3 del montante, l’imposta verrà riliquidata sull’intero importo compren- sivo dei rendimenti finanziari già tassati;
• se i riscatti risultano inferiori a 1/3 del montante, l’im- posta verrà riliquidata sull’intero importo al netto dei rendimenti finanziari.
Come per le prestazioni in forma di capitale, anche in questo caso, la tassazione effettuata dalla Società è a tito- lo provvisorio. Gli uffici finanziari provvedono a riliqui- dare l’imposta in base alla aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quelli in cui è maturato il diritto alla percezione.
Il valore di riscatto totale corrisposto a seguito di cessa- zione dell’attività lavorativa senza aver maturato i requi- siti per l’erogazione della prestazione pensionistica, costi- tuisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente limitatamente all’importo corrispondente ai premi dedot- ti, sui quali non si applica la tassazione separata ma la tassazione progressiva Irpef .
Il trasferimento della posizione individuale presso altra forma pensionistica (fondo pensione o forma pensionisti- ca individuale) è esente da ogni onere fiscale.
B.21 REGOLE RELATIVE ALL’ESAME DEI RECLAMI DEI CONTRAENTI/ASSICURATI O DEI BENEFICIARI IN MERITO AL CONTRATTO E ORGANO COMPETENTE A ESAMINARLI.
Il Cliente che non si ritenga soddisfatto del servizio rice- vuto, può esporre le sue ragioni alla Direzione Generale
mod. S70312 MOASS0001 Ed. 11/2002 - 2.500 - Tipolito Casma
della Società che provvederà a fornire tutti i chiarimenti necessari.
È comunque facoltà del Cliente presentare reclamo all’ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo), con sede in xxx xxx Xxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxx (Tel. 06/421331, Fax 06/00000000. Per maggiori informazioni sull’ISVAP è possibile consultarne il sito all’indirizzo: xxx.xxxxx.xx).
B.22 LEGISLAZIONE APPLICABILE.
Al presente contratto, redatto in lingua italiana, si appli- ca la legge italiana.
SEZIONE C) INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO
C.1 INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ ED AL CONTRATTO.
La Società comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente/Assicurato qualunque modifica dovesse intervenire nel corso della durata contrattuale sia con riferimento agli elementi indicati nella sezione A) sotto la voce “Informazioni relative alla Società” sia, nel caso di modifiche del contratto imposte dalla legge o dall’Organo di Vigilanza, a quelli indicati nella sezione B) sotto la voce “informazioni relative al contratto”.
La società, inoltre, su richiesta del Contraente/Assicurato, presentata alla Società, fornisce entro 10 giorni dalla richiesta, l’informazione relativa al valore di riscatto maturato e al riepilogo dei premi pagati a una certa data e, in caso di adesione a uno dei Percorsi Previdenziali denominati Conservativo, Equilibrato, Dinamico, Programma Euro-pa, Flessibile, l’ultimo rendimento del Fondo interno a esso collegati. Il valore unitario delle Quote dei Fondi è comunque pubblicato giornalmente su “Il Sole 24 Ore”.
C.2 INFORMAZIONI PERIODICHE SULLA POSI- ZIONE MATURATA.
Nel corso della durata contrattuale la Società fornirà, entro due mesi dalla ricorrenza annuale della polizza, un’informativa sulla posizione individuale maturata, tra- mite l’invio al Contraente/Assicurato, qualora fossero persone diverse, di una comunicazione contenente le seguenti informazioni:
• Percorso Previdenziale Consolidato:
dettaglio dei premi versati, delle corrispondenti presta- zioni in rendita, con evidenza dei relativi importi com- plessivi nonché del valore della posizione individuale riscattabile o trasferibile;
• Percorsi Previdenziali denominati Conservativo, Equilibrato, Dinamico, Programma Europa, Flessibile:
- il numero delle Quote complessivamente attribuite al contratto ed il loro valore unitario all’inizio del perio- do di riferimento;
- il dettaglio dei premi versati e di quelli investiti nel periodo di riferimento ed il relativo numero e contro- valore delle quote assegnate;
- il numero delle Quote complessivamente attribuite al contratto ed il loro valore unitario alla fine del periodo di riferimento;
- il valore di riscatto della polizza;
- limitatamente ai Fondi per i quali è stato adottato un benchmark, un grafico, su base mensile, a riproduzio- ne dell’andamento a confronto del valore della quota del fondo e del benchmark nel periodo di riferimento.
C.3 COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICU- RATO ALLA SOCIETÀ.
Il Contraente/Assicurato deve comunicare all’impresa di assicurazione, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento del premio alla forma pensionistica individuale, l’importo dei premi non dedotto. Se il Contraente/Assicurato matura il dirit- to all’accesso alla prestazione prima del 30 settembre, la comunicazione deve essere resa a tale data; in tal caso la comunicazione deve avere ad oggetto i premi che non sono stati dedotti e quelli che non verranno dedotti in sede di dichiarazione dei redditi se il termine per esegui- re tale adempimento non è ancora scaduto. I suddetti premi, infatti, non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell’imposta dovuta in sede di erogazione dellla prestazone finale sia in forma periodica sia in forma di capitale.
Il Contraente/Assicurato dovrà comunicare alla Società le informazioni necessarie e fornire la relativa documen- tazione nelle ipotesi di trasferimento da altre forme pen- sionistiche complementari , ai fini della identificazione delle prestazioni e del relativo regime fiscale applicabile. In particolare l’assicurato dovrà certificare alla Società l’e- ventuale qualifica di “vecchio iscritto”, ossia che risulti iscritto alla data del 28/4/93 a forme pensionistiche com- plementari istituite entro il 15/11/92 e non abbia perso tale qualità in ragione del successivo riscatto della pro- pria posizione pensionistica.
Il Contraente/Assicurato dovrà inoltre comunicare alla Società eventuali modifiche di professione intervenute nel corso di esecuzione del contratto.
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Banca Agricola Mantovana e Gruppo Assicurativo Unipol
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Quadrifoglio Vita S.p.A. • Capitale Sociale € 22.500.000,00 interamente versato
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R.E.A. 306308 • Autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con D.M. del 15/10/1987 n. 17261 (G.U. 28/10/1987 N. 252) • Codice Fiscale/Partita Iva e Iscrizione Registro Imprese 02505640371 Sede e Direzione generale: 40128 • Bologna (Italia) • Xxx Xxxxxxxxxxx, 00/0x Telefono (000) 0000000 r.a. • Telefax (051) 4153182 • xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx