CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
Custodia, gestione e pulizia e manutenzione ordinaria dei bagni pubblici
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Indice
PARTE
PRIMA……………………………………………………………………………….…….4 4
STRUTTURA, OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO………………………… 4
Art.1 Struttura del contratto………………………………………………………… 4
Art.2 Oggetto del contratto……………………………………………………………… 4
Art.3 Durata del contratto………………………………………………………………… 5
PARTE SECONDA……………………………………………………………………………...….5 5
OBBLIGAZIONI DELLE PARTI E DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI 5
Art.4 Principi fondamentali……………………………………………………………… | 5 | |
Art.5 definizione degli impegni contrattuali………………… | ……………………………………..6 | 6 |
Art.6 Obblighi del Comune…………………………………………………………………… | 6 | |
Art.6 Obblighi del Gestore.……………………………………………………………… | 7 | |
Art.8 Carta della qualità dei Servizi – Parte Generale | ale 7 | 7 |
Art.9 Parametri quantitativi e qualitativi……………………… | ……………………………………8 | 8 |
Art.10 Profili economici………………………….………………………………………… | 9 | |
Art.11 Clausola di flessibilità…………………………………………………… | 10 | |
Art.12 Interruzione dell’erogazione del servizio……… | ……………………………………………10 | 10 |
Art.13 Attività di controllo…………………………………………………………… | 10 | |
Art.14 Responsabilità e garanzie………………………………………………… | 11 | |
Art.15 indempienze………………………………………………………………………………… | 11 | |
PARTE TERZA……………………………………………………………………………………. | 11 | |
DISPOSIZIONI FINALI…………………………………………………………………………… | 11 | |
Art.16 Norma di chiusura……………………………………………………………………… | ...…11 |
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L’anno 2017, il giorno undici del mese di ottobre (11/10/2017), in Civitavecchia via Tarquinia n. 30, presso la sede del Comune di Civitavecchia, Servizio 3 Lavori Pubblici ed Opere Infrastrutturali, Immobili Comunali, Protezione Civile, Innovazione Tecnologica
TRA
COMUNE DI CIVITAVECCHIA, di seguito per brevità “Comune”, con sede in Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x. 0, XX: 02700960582, rappresentato nella persona del Dirigente del Servizio n.3 Lavori Pubblici ed Opere Infrastrutturali, Immobili Comunali, Protezione Civile, Innovazione Tecnologica, nato a Cancello ed Arnone (CE) il 13/11/1965.
E
La società Multiservizi Civitavecchia Servizi Pubblici s.r.l., di seguito per brevità “Azienda” o Gestore o “Parte”, con sede in Piazzale Guglielmotti n.7 P.IVA 14105271002 nella persona del suo legale rappresentante Xxxxxxxxx Xx Xxxx nato a Roma il 23/11/1962 in virtù dei poteri espressamente attribuitegli dall’ Assemblea dei Soci del 09/10/2017
(entrambi definiti “Parti” ai sensi del presente contratto)
Premesso che :
− con decreto sindacale del 31/03/2015 l’Amministrazione ha adottato le linee di sviluppo del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate POR in attuazione di quanto previsto dall’art.1, comma 611 e ss. della legge n. 190/2014, il Comune di Civitavecchia;
− con deliberazione del Consiglio Comunale del 27/07/2016, n.79 nella quale si costituisce la newco denominata Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. nel quale è previsto il successivo affidamento in house providing del servizio di custodia, gestione e pulizia e manutenzione ordinaria dei bagni pubblici;
− Il Comune è titolare del servizio di custodia, gestione e pulizia e manutenzione ordinaria dei bagni pubblici;
− che con deliberazione di consiglio comunale n.83 del 30/08/2017 si è proceduto all’affidamento del servizio di gestione di servizi funebri e cimiteriali alla Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l. e all’approvazione dello schema di contratto e carta dell’utente;
− il servizio di custodia, gestione e pulizia e manutenzione ordinaria dei bagni pubblici rientra nella categoria dei servizi pubblici di rilevanza economica;
− che il Comune ha disposto l'affidamento diretto del servizio di AEC come motivato nella relazione ex art.34, commi 20 e 21 della legge n.221/2012 approvata nella citata deliberazione n.79/2016;
− Il Comune ha disposto l’affidamento diretto del servizio di custodia, gestione e pulizia e manutenzione ordinaria, per i seguenti motivi:
− Riduzione dei costi di gestione attraverso una gestione diretta a mezzo di società “in house”, risultante dal piano industriale e da altra documentazione relativa alla società;
− Strategicità di gestione diretta a mezzo società “in house”;
− Ai sensi della normativa vigente, il rapporto concessorio fra il Comune e il Gestore viene regolato dal specifico contratto di servizio, oggetto del presente contratto, come previsto dalla vigente legislazione, ritenendo estranee al proprio ruolo le attività le funzioni di gestione d’impresa e di organizzazione operativa del servizio attraverso la combinazione dei fattori produttivi;
− Le attività gestionali ed organizzative sono di stretta pertinenza del Gestore, in quanto ente dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di capacità nello svolgimento di incombenze soggette al naturale rischio d’impresa;
− Le Parti, ai fini di una migliore comprensione del contenuto del presente contratto, concordano sulle seguenti definizioni:
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Tutto ciò premesso e considerato, le parti stipulano e convengono quanto segue:
PARTE PRIMA
STRUTTURA, OGGETTO E DURATA DEL CONTRATTO
Art.1 Struttura del Contratto
Il presente contratto di servizio si articola in quattro parti:
- Parte prima: struttura, oggetto e durata del presente contratto
- Parte seconda: Obbligazioni delle parti e discipline delle prestazioni;
- Parte terza: Monitoraggio, controversie, sanzioni e incentivi;
- Parte quarta: disposizioni finali.
2. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di servizio, seguito per brevità definito “Contratto”
Art.2 – Oggetto del Contratto
1. Il presente contratto disciplina i rapporti tra il Comune ed il Gestore in merito all’esercizio del Servizio di custodia, Gestione, e pulizia e manutenzione ordinaria dei bagni pubblici, siti in:
- Viale Garibaldi sottostanti la Terrazza denominata “Xxxxxxxxx”;
- Mercato San Xxxxxxx;
- Le Carcerette;
- Piazza XXIV Maggio con accesso su via Risorgimento.
2. I servizi minimi richiesti per la gestione del Complesso sono i seguenti:
a. Apertura e chiusura al pubblico dell’area
b. Gestione, pulizia, messa in sicurezza dei luoghi oggetto della concessione, compresa la fornitura di materiale di consumo: carta igienica, detersivo per lavaggio mani, tovagliette in carta, detersivi specifici per la pulizia e quant’altro necessario al corretto funzionamento e disinfezione giornaliera del servizio.
c. Manutenzione ordinaria compresa la fornitura di materiali relativamente a:
• Tinteggiatura
• Sostituzione di rivestimenti ceramici
• Sostituzione di rubinetteria e materiale idraulico in generale
d. Sorveglianza diurna e notturna di tutti gli impianti
3. La gestione del servizio dovrà essere assicurata da l gestore nel rispetto di legge in vigore, delle previsioni del vigente statuto e degli indirizzi fissati dal Consiglio comunale.
Art.3
Durata del Contratto
1. La durata del presente contratto e pertanto dell’affidamento del servizio, è fissato in anni 8 (otto) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. In caso di revoca dell’affidamento del servizio, al fine di interruzioni nella conduzione del servizio, si conviene che, fino all’assunzione del servizio stesso da parte del nuovo affidatario, il Gestore è tenuto ad assicurare le prestazioni oggetto del presente contratto alle medesime condizioni e nel rispetto dei medesimi standard.
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PARTE SECONDA
OBBLIGAZIONI DELLE PARTI E DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI
Art.4 Principi fondamentali
1. Le parti si obbligano ad uno stretto coordinamento al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi, l’equilibrio ottimale, fra qualità, sicurezza, economicità ed efficienza di quanto è regolato dal presente contratto, nel rispetto dei ruoli stabiliti dal contratto stesso.
2. In particolare, l’erogazione del servizio si ispira ai principi fondamentali di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficacia , efficienza ed economicità di cui all’art. 1 del DPCM del 27/01/1994, nonché al rispetto degli standard qualitativi, quali diritti fondamentali degli utenti ai sensi della L.N.281 del 30/07/1998 e più esattamente:
a. Uguaglianza: l’erogazione del servizio deve essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti degli utenti. Nessuna distinzione nell’erogazione del servizio può essere compita per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religioni ed opinioni politiche. L’uguaglianza deve essere intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione in quanto deve essere garantita la parità di trattamento;
b. Imparzialità: il soggetto gestore ha l’obbligo di i spirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obbiettività e d imparzialità;
c. Continuità: l’erogazione del servizio nell’ambito delle modalità stabilite dalle norme di settore deve essere continua, regolare e senza interruzioni. I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio devono essere espressamente regolati dalla normativa di settore.
d. Partecipazione: la parte del cittadino alla prestazione del servizio deve essere sempre garantita, sia per tutelale il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti del Gestore. L’utente ha diritto d’accesso alle informazioni in possesso del Gestore che lo riguardano. Il diritto d’accesso ed il relativo contenuto è esercitato secondo le modalità previste dalla L.241/1990, dal relativo regolamento attuativo e dal regolamento interno del Gestore.
e. Efficacia, efficienza, economicità: Il servizio deve essere erogato in modo da garantire l’efficienza, l’efficacia e l’economicità propria del Comune ai sensi dell’art.97 della Costituzione: il Gestore è tenuto ad adottare le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.
3. Le parti si obbligano a rispettare le linee guida, in termini generali di indirizzo, contenute nell’accordo Presidenza del Consiglio dei Ministri, Conferenza unificata, relative ai criteri da applicare per individuare i principi e gli elementi minimi da inserire nei contratti di servizio e nelle carte di qualità dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento al ruolo delle Associazioni dei consumatori, ai sensi dell’art. 2, comma 461 della legge 24 /12/2007 n.244.
4. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti del servizio, nonché di garantire la qualità, l’universalità e l’economicità delle relative prestazioni, è prevista la costituzione di una Commissione tecnica composta da rappresentanti del Gestore, presieduta dai relativi responsabili tecnici, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori.
5. La Commissione con cadenza annuale verifica l’adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell’utenza cui il servizio si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito.
6. La Commissione, per la quale non è previsto alcun compenso né rimborso spese a favore di componenti e partecipanti, opera un sistema di monitoraggio permanente del rispetto
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dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nella Carta della Qualità dei Servizi, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alle ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi sia al Gestore, sia alle associazioni dei consumatori, con le modalità indicate nella Carta della Qualità e dei Servizi.
7. E’ istituita una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra il Gestore, le associazioni dei consumatori e l’ente locale, convocata dal Comune al termine di ogni anno contrattuale, nella quale si relazioni in merito ai reclami, nonché alle proposte ed osservazioni pervenute da ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini.
Art.5
Definizioni degli impegni contrattuali
Le parti definiscono e quantificano gli impegni del Contratto come segue:
1. Gli impegni delle Parti rispondono ad un criterio di equilibrio contrattuale e sono articolate in:
• Impegni gestionali
• Impegni di qualità e Servizio
• Impegni di investimento nel Servizio
2. Le Parti individuano gli obiettivi tecnici ed economici del Contratto, i quali sono funzionali all’avvio di un processo di miglioramento continuo del Servizio ed al raggiungimento e mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario dello stesso.
Art.6 Obblighi del Comune
1. Il Comune si impegna all’affidatario i siti e le pertinenze in oggetto, alla firma del verbale di immissione in possesso, liberi da ogni vincolo e gravame, nello stato di fatto in cui si trovano al momento della consegna.
2. Si impegna a fornire tutte le autorizzazioni amministrative necessarie alla gestione dell’area e comunque di tutte le attività previste nel presente atto.
Sono a carico del Gestore:
Art. 7 Obblighi del Gestore
1. Tutte le attività previste nell’art.2 del presente disciplinare, che dovranno essere eseguite con la diligenza del buon padre di famiglia, a propria cura e spese.
2. Costi relativi ai macchinari, prodotti, divise e quant’altro si rendesse necessario per l’adempimento del servizio, nessun elemento o costo escluso.
3. Utilizzare nell’ambito della struttura, personale dotato di adeguata preparazione tecnico- professionale
4. La comunicazione al Comune di ogni notizia o fatto che possa determinare la diminuzione o perdita dei requisiti o delle garanzie di carattere tecnico, economico e finanziario posti a fondamento dell’affidamento e a porvi rimedio non appena possibile e comunque entro il termine perentorio a tal fine assegnato dall’Amministrazione Comunale.
5. L’obbligo ad assicurare una presenza giornaliera presso l’area antistante la struttura, assidua ed adeguata a garantire un grado di pulizia e manutenzione necessari alla fruibilità completa del centro a di tutti i suoi spazi interni ed esterni al fine di garantire l’igiene e la salute pubblica, la pubblica incolumità nel rispetto delle norme igieniche, dell’ordine e della pulizia.
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6. La fornitura di materiali di attrezzature e di macchinari necessari alla corretta e completa esecuzione di servizi oggetto del presente accordo.
7. La fornitura di energia elettrica e di acqua saranno a carico del Gestore, tutte le utenze dovranno essere intestate allo stesso entro e non oltre 10 giorni la stipula del presente contratto.
L’affidatario è tenuto:
1. A provvedere alla stipula di una polizza fideiussoria definitiva ed assicurazione di responsabilità civile contro terzi per un massimale di € 10.000, 00
2. In caso di manutenzioni che necessitino di permessi tecnici e /o amministrativi, l’affidatario dovrà provvedere a proprie cure e spese alla loro richiesta.
3. A prendere visione e sottoscrivere il verbale di immissione in possesso della struttura che sarà redatto da personale tecnico dell’ufficio Patrimonio alla presenza dell’affidatario
Art.8
Carta della Qualità dei Servizi – Parte Generale
1. Il Gestore, entro 6 mesi dalla data di stipula del contratto, predispone la Carta della Qualità dei Servizi oggetto del presente affidamento conformemente all’art. 11 del Decreto Legislativo n.286/1999 “Qualità dei servizi pubblici”, nonchè conformemente alle linee guida contenute nell’accordo in conferenza unificata e all’articolo comma 461 della Legge 24 dicembre 2007 n.244 (Legge Finanziaria 2008), redata e pubblicizzata in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate.
2. La Carta della Qualità dei Servizi indica i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato che l’utenza può legittimamente attendersi dal Gestore, le modalità di accesso alle informazioni garantite, le modalità di proporre reclamo e quelle per aderire a vie conciliative e giudiziarie nonchè le modalità di ristoro dell’utenza in caso di inottemperanza.
3. Ai fini dell’emanazione della Carta della Qualità dei Servizi il Gestore, conformemente a quanto disposto dall’art.2, comma 461 della Legge n .244/2007, si obbliga ad effettuare nonchè a finanziare le seguenti attività:
- Consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;
- Verifica periodica, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, dell’adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fossati nel contratto di servizio alle esigenze dell’utenza cui il servizio stesso si rivolge, fermo restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;
- sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e nella carta della qualità dei servizi, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino ;
4. Il finanziamento posto a carico del Gestore per le attività di cui alla lettera f) dell’articolo 2, comma 461 della Legge n.244/2007 è pari ad un importo massimo annuale di € 1.000,00.
5. Il Gestore, conformemente a quanto disposto dall’art.2, comma 461 della legge n.244/2007, si obbliga a partecipare alla sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestore dei servizio ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonchè delle proposte e delle osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini.
6. Il gestore è tenuto al rispetto della Carta della Qualità dei Servizi, sia con riferimento alle norme di tutela degli utenti, sia con riferimento alle indicazioni sugli standard qualitativi e quantitativi dei servizi.
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7. Il gestore si impegna a far si che la Carta della Qualità dei Servizi preveda la possibilità, per l’utente o per la categoria di utenti, che lamenti la violazione di un diritto o di un interesse giuridico rilevante, di promuovere la risoluzione non giurisdizionale delle controversie, che avviene entro 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta.
8. Il Gestore si impegna a far si che la Carta dei Servizi, ai sensi dell’art. 8 Decreto Legge 24/01/2012 n.1 e s.m.i., indichi in modo specifico i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti del gestore del servizio.
9. I parametri relativi ai livelli di qualità di ogni servizio sono indicati nell’art. 9 in relazione allo specifico servizio ivi disciplinato.
Art.9
Parametri quantitativi e qualitativi Viale Garibaldi sottostanti la Terrazza denominata “ Xxxxxxxxx Indicatori di contesto
Numero 2 impianti maschi/femmine completo di un antibagno ciascuno Orario di apertura: 24 ore
Numero di addetti:2
Indicatori di performance e livelli di servizio
Frequenza di attività di servizio: turno di pulizia ogni 3 h e in corso di manifestazioni pubbliche secondo il bisogno.
Mercato San Xxxxxxx
Indicatori di contesto
Numero 4 box maschi/femmine/disabile completo di un antibagno Orario di apertura: da ore 5.30 a.m a ore 15.00 p.m
Numero di addetti: 1
Indicatori di performance e livelli di servizio
Frequenza di attività di servizio: turno di pulizia ogni 3 h, deve essere comunque garantita la pulizia degli impianti all’orario di apertura del servizio e in corso di manifestazioni pubbliche secondo il bisogno
Le Carcerette
Indicatori di contesto Numero (da verificare)
Orario di apertura: da ore 5.30 a.m alle ore 15.00 p.m
Numero di addetti: 1
Indicatori di performance e livelli di servizio
Frequenza di attività di servizio: turno di pulizia ogni 3 h, deve essere comunque garantita la pulizia degli impianti all’orario di apertura del servizio e in corso di manifestazioni pubbliche secondo il bisogno
Piazza XXIV Maggio con accesso su via Risorgimento Indicatori di contesto
Numero 2 impianti maschi/femmine completo di un antibagno ciascuno
Orario di apertura: 24 ore con custodia notturna dalle ore 10 p.m. alle ore 5.30 a.m. Numero di addetti:2
Indicatori di performance e livelli di servizio
Frequenza di attività di servizio: turno di pulizia ogni 3 h e in corso di manifestazioni pubbliche secondo il bisogno.
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Art.10 Profili Economici
1. Al gestore andranno riconosciute le spese vive per la gestione del servizio, che saranno finanziate dagli incassi derivanti dal servizio stesso; Il programma degli investimenti è inserito annualmente nel Piano Industriale.
2. Il Gestore provvede ad incassare tutti i proventi derivanti dalla gestione dei bagni pubblici.
0.Xx Gestore si obbliga ad istituire e gestire una apposita contabilità separata anche mediante l’utilizzo di metodologie proprie della contabilità analitica o altre soluzioni accettate dalla tecnica contabile nella quale troverà registrazione ogni componente positivo o negativo di reddito, attività o passività voce di patrimonio netto, utile o perdita d’esercizio, relativi allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto di servizio.
4. Il Gestore dovrà relazionare almeno trimestralmente in merito agli incassi ed alle spese di gestione derivanti dal servizio dei bagni pubblici;
5. Nel caso di in cui gli elementi sulla base dei quali è stato determinato il valore economico dell’affidamento subiscano variazioni rilevanti, si procederà alla revisione del sistema tariffario nella misura necessaria a ripristinare l’equilibrio economico, la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. Per convenienza economica si intende la capacità del progetto di creare valore nell’arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito; per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento;
6. I servizi oggetto del presente affidamento sono svolti nel pieno rispetto delle tariffe, dei bagni pubblici e delle relative modalità di applica zione nel rispetto di quanto stabilito dall'Ente Affidante, che l'Affidatario è tenuto a osservare per la durata dell'affidamento.
7. È fatto obbligo all'Affidatario di applicare il sistema tariffario vigente e di recepire ogni variazione dello stesso comunicata dall'Ente Affidante all'Affidatario medesimo ai sensi dell'Articolo precedente.
8. Sono a cura dell'Affidatario l'organizzazione e la gestione degli incassi del servizio; l'Affidatario realizza tali attività a partire dall'attivazione del servizio.
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Art.11 Clausola di flessibilità
Al fine di consentire l’adeguamento tempestivo delle modalità di svolgimento del Servizio ai mutamenti delle condizione di contesto di riferimento, le Parti possono, mediante apposito controllo e senza necessità di modifiche contrattuali, ridefi nire gli impegni formali di cui al presente contratto.
Art.12
Interruzione dell’erogazione del servizio
1. L’erogazione del Servizio non può essere interrotta ne sospesa dal Gestore per alcun motivo, salvo cause di forza maggiore o nei casi previsti dalla Legge su disposizioni delle Autorità competenti per motivi di ordine e sicurezza pubblica. In questi casi l’erogazione del Servizio deve essere ripristinata al più presto.
2. In ogni altro caso il Comune può sostituirsi al Ges tore per l’esecuzione d’ufficio del Servizio, senza ulteriori atti di diffida, fermi restando i diritti di rivalsa per le spese sostenute. Per l’esecuzione d’ufficio il Comune dov rà avvalersi di soggetti terzi, nel rispetto della vigente normativa.
3. Il Gestore garantisce, in caso di sciopero dei propri dipendenti, l’erogazione delle prestazioni ritenute indispensabili, secondo quanto disposto dall’art.2 della Legge n. 146 del 12 Giugno 1990 e ss.mm.ii.
4. Il verificarsi di eventi fortuiti o accidentali, quali calamità naturali, terremoti e altri comunque non prevedibili, non comportano riduzioni del corrispettivo contrattuale.
5. Le riduzioni o sospensioni del Servizio di cui al presente articolo sono tempestivamente comunicate al Gestore al Comune, anche a mezzo fax e, ove possibile, all’utenza, per consentire l’adozione di tutti gli interventi che si rendessero necessari.
Art.13 Attività di controllo
1. Il Comune esercita la funzione di controllo sul buon andamento della gestione dell’area, oggetto del presente disciplinare.
2. La vigilanza sui servizi compete al Comune di Civitavecchia per tutto il periodo dell’affidamento, con la più ampia facoltà dei pote ri spettanti per legge o regolamento in materia di igiene e sanità, ad altri Enti.
3. Al fine di accertare l’osservanza di tutte le norme stabilite dal presente disciplinare, il Comune può disporre, in qualsiasi momento ed a sua discrezione e giudizio, l’ispezione dell’area.
4. L’affidatario deve permettere al Comune, tramite persona delegata, di accedere in ogni momento alla struttura, al fine di effettuare le opportune verifiche sul rispetto di quanto concordato.
5. E’ facoltà del Comune chiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento dei servizi ed attuare controlli a campione.
6. Le comunicazioni fra le Parti sono, di norma, tenute per iscritto.
Art.14 Responsabilità e garanzie
L’affidatario è unico responsabile della gestione dei servizi e del funzionamento della struttura e solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti.
L’affidatario è responsabile dei danni che dovessero occorrere a persone o cose nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente disciplinare ed imputabili all’affidatario e/o al personale derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazio ni medesime.
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Art.15 Inadempienze
1. Il Comune, in caso di inadempienze in relazione a qualunque obbligo derivante dal presente capitolato e della normativa vigente, anche tecnica, provvede a contestare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, gli inadempimenti riscontrati, assegnando all’affidatario un termine di quindici giorni per cessare la situazione di inadempimento e per porre rimedio alle eventuali conseguenze senza preavviso, ad iniziativa del Comune , il quale può effettuare le ispezioni del caso, essendo l’Affidatario pienamente concorse nell’autorizzare espressamente il Comune ad intraprendere tale controllo.
2. Dell’attività di rilevazione è redatto processo verbale a cura degli incaricati del Comune e dell’Affidatario.
3. Qualora il termine per cessare l’inadempimento e porre rimedio alle eventuali conseguenze, come sopra assegnato trascorra invano, l’affidamento perderà efficacia e l’affidatario dovrà restituire le aree al Comune nello stato di fatto e di diritto in cui esse si trovano.
PARTE TERZA – DISPOSIZIONI FINALI
Art.16 Norma di chiusura
Per tutto quanto non stabilito dal presente Contratto valgono le disposizioni di cui al Libro IV del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.
Il presente Xxxxxxxxx entrerà in vigore alla data d ella sua firma e dovrà essere interpretato secondo principi di buona fede e nel rispetto delle previsioni del codice civile.
Spese, oneri, imposte e tasse che saranno applicate al presente Contratto successivamente alla firma da parte dei rispettivi legali rappresentati, saranno a carico del soggetto Gestore.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Civitavecchia lì 11/10/2017…
PER LA SOCIETA’
DOTT. XXXXXXXXX XX XXXX
Allegato 1- Carta degli utenti dei servizi “Bagni Pubblici” del Comune di Civitavecchia
PER IL COMUNE DI CIVITAVECCHIA XXX. XXXXXX XXXXX
CARTA DEGLI UTENTI DEI SERVIZI “BAGNI PUBBLICI” DEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA
La presente “Carta degli Utenti” viene redatta nel rispetto delle principali normative di cui agli argomenti sotto indicati, e riguarda i diritti che il cittadino utente può vantare nei confronti dell’azienda che gestisce un servizio pubblico.
Argomenti cui fa riferimento la presente Carta dei diritti:
▪ Trattamento dei dati personali
▪ Trasparenza e diritto di accesso ai procedimenti ed agli atti amministrativi
▪ Diritti dei consumatori
▪ Diritto all’informazione, all’istruzione ed alla tu tela dei propri interessi
▪ Principi sull’erogazione dei Servizi Pubblici
▪ Normativa Europea, Nazionale, regionale, Provinciale e Comunale in materia, di gestione dei rifiuti e standard qualitativi e qualitativi
▪ Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta.
Gestore:
La Carta degli Utenti è un atto concreto con il quale la Società fissa i principi generali ai quali si ispira nell’erogazione dei servizi, i diritti che riconosce agli utenti e gli standard di qualità dei servizi che si impegna a rispettare.
La Carta rappresenta soprattutto una scelta di chiarezza e trasparenza nel rapporto tra La Società e cittadini utenti. Grazie ad essa, i citta dini sanno cosa possono e devono attendersi dall’azienda e la stessa cosa deve garantire ai suoi utenti.
La presente Carta degli Utenti costituisce parte integrante del contratto di servizio a cui è allegato
PARTE I
- Uguaglianza: l’erogazione del servizio deve essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti degli utenti. Nessuna distinzione nell’erogazione del servizio può essere compita per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religioni ed opinioni politiche. L’uguaglianza deve essere intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione in quanto deve essere garantita la parità di trattamento;
- Imparzialità: il soggetto gestore ha l’obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obbiettività e d imparzialità;
- Continuità : l’erogazione delle servizio nell’ambito delle modalità stabilite dalle norme di settore deve essere continua, regolare e senza interruzioni. I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio devono essere espressamente regolati dalla normativa di settore.
- Diritto di scelta: Il Gestore qualora sia possibile offerta differenziata di modalità di attuazione (anche di segmenti) del servizio, garantisce ai cittadini un’informazione preventiva e il diritto di scelta.
- Partecipazione: la parte del cittadino alla prestazione del servizio deve essere sempre garantita, sia per tutele il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti del Gestore. L’utente ha diritto d’accesso alle informazioni in possesso del Gestore che lo riguardano. Il diritto d’accesso ed il relativo contenuto è esercitato secondo le modalità previste dalla L.241 /1990, dal relativo regolamento attuativo e dal regolamento interno del Gestore.
- Efficacia, efficienza, economicità : Il servizio deve essere erogato in modo da garantire l’efficienza, l’efficacia e l’economicità propria d el Comune ai sensi dell’art.97 della Costituzione: il Gestore è tenuto ad adottare le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.
PARTE II
A) Servizi svolti in regime di privativa
Nei bagni pubblici oggetto di contratto del Comune di Civitavecchia viene assicurata la presenza di almeno un addetto in divisa che sorvegli i luoghi garantendo assistenza al pubblico e intervento di pulizia in caso di richiesta, come da contratto.
La frequenza delle operazioni di raccolta dei rifiuti assimilabili agli urbani posti all’interno degli impianti deve essere garantita in ogni turno di pulizia o comunque, all’occorrenza, in casi di forte afflusso di pubblico, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, durante manifestazioni pubbliche.
La frequenza di fornitura dei materiali di consumo (carta igienica, detergenti e tovagliette) deve essere gestita in modo da garantirne l’approvvigionamento in ogni momento si rendesse necessario ad un corretto funzionamento del servizio.
Le manutenzioni ordinarie dovranno avvenire durante gli orari di chiusura dei bagni; qualora si rendessero necessari interventi tali da richiedere la chiusura degli impianti per interi giorni, dovrà essere garantito almeno il funzionamento di 2 impianti su quattro a copertura delle fasce orarie indicate nel contratto.
B) Valutazione sull’efficacia dei servizi
Il Responsabile della Struttura svolge periodicamente, inizialmente con cadenza almeno trimestrale, indagini sul grado di soddisfazione degli utenti, mettendole a disposizione dei cittadini presso appositi punti di informazione istituiti presso ciascun impianto.
C) Rimborsi per prestazioni inadeguate o mancate
Nel rispetto di quanto disposto dal contratto di servizio, dalle disposizioni del Comune in materia regolamentare e tariffaria, una mancata prestazione o una prestazione degli standard dà diritto al cittadino ad un rimborso tramite richiesta alla società Civitavecchia Servizi Pubblici s.r.l.
La richiesta di rimborso dovrà essere inoltrata attraverso istanza inoltrata a mezzo posta elettronica direttamente alla mail pec del Gestore, che è tenuto a fornire eventuale risposta di rifiuto entro e non oltre 30 gg dalla ricezione della domanda, trascorsi i quali questa si darà per accettata.
In caso di rifiuto, il cittadino che si ritenesse insoddisfatto, potrà adire al Difensore Civico, ai sensi degli articoli 8 della legge 8 Giugno 1990 n.142 e 111 del D.lgs del 18 agosto 2000 n.267
Dei rimborsi effettuati e delle corrispondenze inadeguate o mancate prestazioni viene data comunicazione mensile al Settore Finanziario e al Responsabile dei Servizi del Comune di Civitavecchia.