ACCORDO ATTUATIVO
MINISTERO DEL TURISMO
Protocollo in Partenza - 5. SEGRETARIATO GENERALE Prot. n.0000561/21 del 30/10/2021
ACCORDO ATTUATIVO
TRA
Ministero del Turismo con sede in Roma, via Marghera 2 C.F. 97814710584, in persona del
Segretario Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx – CF QNZLNZ63A26H501Y “Ministero”);
(nel prosieguo anche
E
Automobile Club d’Italia, con sede in Roma, alla xxx Xxxxxxx, 0, nella persona del -, con sede in Roma, via Marsala, 8 - Codice Fiscale 00493410583, partita IVA 00907501001, in persona del
Presidente Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Sternatia (LE) il 17/07/1945, elettivamente
domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata (nel prosieguo, anche “ACI”);
PREMESSO CHE
1. le Parti, al fine di capitalizzare le rispettive competenze e nell'ottica delle possibili sinergie tra
soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, hanno stipulato un Accordo per la
realizzazione di attività, iniziative innovative e servizi digitali volti alla valorizzazione dell'immagine unitaria dell'Italia e delle risorse turistiche del Paese, anche attraverso la
promozione del patrimonio storico-culturale e degli eventi sportivi automobilistici, di cui il
presente Accordo attuativo costituisce parte integrante;
2. l’ACI è un Ente pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza dell'Ufficio per le politiche
del Turismo del Dipartimento Affari regionali Turismo e Sport, ed istituzionali la promozione della motorizzazione civile e turistica;
ha tra i propri fini
3. l’ACI avvalendosi "in house' di ACI Informatica S.p.A., società tecnico-strumentale totalmente partecipata, vanta una struttura tecnologica di elevata capacità e qualità e possiede il know-how
per poter supportare il Ministero nella progettazione e realizzazione di iniziative di
incentivazione, valorizzazione e sviluppo competitivo del sistema turistico nazionale;
4. ai sensi dell’art. 3 del suddetto Accordo, le Parti si impegnano a valorizzare il proprio know-
how, le proprie risorse e
i propri strumenti, al fine di perseguire
gli scopi indicati nel
medesimo Accordo e a collaborare per lo sviluppo di soluzioni informatiche connesse alla promozione delle risorse dei servizi e delle risorse rispettivamente gestite;
5. ai sensi dell’art. 4 del suddetto Accordo, le singole iniziative vengono regolate attraverso la stipula di specifici accordi attuativi tra i soggetti firmatari, correlati di eventuali allegati tecnici come parte integrante.
SI CONVIENE
ART. 1
(Oggetto e Finalità)
1. Le premesse al presente Accordo ne costituiscono parte integrante e sostanziale e ne orientano l’interpretazione e l’attuazione, per quanto non specificatamente dettagliato nel seguente articolato.
2. Il presente Accordo Attuativo concerne la collaborazione tra il Ministero e ACI nell’ambito della progettazione, dello sviluppo e del supporto alla gestione di servizi digitali, strumenti e piattaforme tecnologiche abilitanti e funzionali all’attuazione delle strategie e dei piani di valorizzazione e promozione dell’attività turistica in ambito automobilistico, anche mediante l’utilizzo di Società collegate.
3. A tal fine, i servizi e le attività oggetto del presente Accordo sono:
a. servizi e/o attività di progettazione, selezione,approvvigionamento, conduzione e
monitoraggio dei servizi informatici necessari per l’implementazione delle strategie e dei
piani di valorizzazione e promozione dell’attività turistica istituzionali di ACI;
collegati alle attività
b. progettazione di alto livello dell’architettura tecnologica e delle componenti per la
valorizzazione dei prodotti turistici legati all’automotive all’interno del Tourism Digital Hub;
c. servizi e/o attività di supporto tematico-specialistico in ambiti legati alla promozione e alla valorizzazione del settore turistico connesse al settore automobilistico;
4. Qualora si verificassero esigenze sopravvenute, l’aggiornamento e/o la revisione delle attività descritte al comma 3 e dettagliate nei successivi articoli sono convenuti tra le Parti e definiti con apposito atto aggiuntivo al presente Accordo.
ART. 2
(Durata)
1. Il presente Accordo ha validità dalla data di sottoscrizione sino al 31 dicembre 2021.
ART. 3
(Modalità di attuazione)
1. In relazione ai servizi di cui al precedente articolo 1, comma 3, punto. a) e c) l’ACI si impegna a
svolgere le attività necessarie a garantire la continuità operativa dei sistemi informativi del
Ministero anche connessi alla promozione digitale attraverso strumenti web,
2. In relazione ai servizi di cui al precedente articolo 1, comma 3, punto b) il Ministero si impegna a produrre un documento di analisi dell’architettura e delle componenti per l’implementazione delle azioni di promozione digitale del turismo nel settore automobilistico all’interno del Tourism Digital Hub.
3. In relazione ai servizi di cui al precedente articolo 1, comma 3, punto a), l’ACI si impegna a svolgere le seguenti attività:
a. Analisi dei sistemi informatici a disposizione del Ministero e supporto tecnico-
specialistico alla loro evoluzione;
b. messa a disposizione di strumentazione tecnica e informatica eventualmente necessaria allo svolgimento di quanto previsto al precedente punto a);
c. eventuale supporto alle modifiche e agli aggiornamenti dei sistemi correlate al precedente punto a).
4. In relazione ai servizi di cui al precedente articolo 1, comma 3, punto b), il Ministero si impegna a svolgere le seguenti attività:
a. Costituzione di un apposito gruppo di lavoro, composto da esperti di promozione e
valorizzazione turistica e da esperti di sistemi architetturali e soluzioni web, scelti tra il personale interno all’Amministrazione che opereranno senza compensi aggiuntivi;
b. Studio e analisi delle possibili soluzioni, sia dal punto di vista delle architetture, dei sistemi e delle piattaforme sia dal punto di vista delle soluzioni web dirette alla promozione del turismo nell’ambito automotive;
c. Redazione di un documento finale contenente la soluzione progettuale di alto livello individuata.
5. In relazione ai servizi di cui al svolgere le seguenti attività:
precedente articolo 1, comma 3, punto c), l’ACI si impegna a
a. il supporto tematico nella promozione di una immagine unitaria e delle risorse turistiche del Paese in ambito automobilistico,
b. il supporto specialistico in attività connesse ed accessorie a quelle del precedente punto a. che consentano il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo.
6. Ai sensi dell’art. 4, comma 2 di cui all’Accordo in premessa, sono responsabili dell’attuazione del presente e Accordo Attuativo i referenti di cui all’articolo 8 dell’Accordo Quadro richiamato in premessa.
7. Le risorse umane e materiali che le Parti metteranno a disposizione per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo sono dettagliate nell’allegato tecnico (Allegato 1) che costituisce parte integrante del presente accordo.
ART. 4
(Aspetti economici)
1. Tenuto conto della natura della collaborazione tra le Parti, per il periodo che va dall’attivazione del presente Accordo fino al 31 dicembre 2021, il Ministero riconosce ad ACI il rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle attività previste all’articolo 1, lett. a) e c) nella misura massima complessiva di € 186.000,00 a valere sul capitolo 3310 del Ministero del turismo, da calcolarsi al netto di quelle sostenute dal Ministero per la realizzazione delle attività previste all’articolo 1, lett. b).
2. Il rimborso avviene dietro rendicontazione a costi reali delle spese sostenute per il personale
dipendente delle Parti, sempreché dedicato allo svolgimento di attività previste all’articolo 1, e per le acquisizioni, in rispondenza alle pertinenti disposizioni di legge, ivi comprese le
disposizioni in materia di amministrazione, di:
contratti pubblici e selezione di personale
esterno alla pubblica
a. attività di consulenza o di collaborazione espletate da personale non dipendente delle Parti, ivi comprese spese di trasferta; il tutto in rispondenza a parametri e massimali di costo concordati;
b. servizi/forniture specifici non garantiti mediante le attrezzature e le strutture dell'ACI.
3. In nessun caso potranno essere richieste o ammesse a rimborso le spese generali delle Parti, ancorché correlate alle sedi centrale o periferiche che le Parti dovessero mettere a disposizione nello svolgimento delle attività di reciproca collaborazione, dovendo dette spese ritenersi già incluse negli eventuali costi per lo volgimento delle attività strettamente finalizzate all’attuazione del Accordo.
4. Ai fini del rimborso, i costi saranno rendicontati dalle Parti nel rispetto delle regole di ammissibilità previste dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento. In particolare:
a. il personale dipendente, sarà rendicontato il costo aziendale sostenuto per qualifica professionale quantificato sulla base collettivo di lavoro del comparto di riferimento;
delle giornate/persona del vigente contratto
b. il costo del personale non dipendente e i costi per servizi/forniture saranno rendicontati secondo il criterio del costo effettivamente sostenuto.
5. Alla rendicontazione dei costi del personale (dipendente e non) richiesti a rimborso dovranno essere allegati i report delle attività svolte, vistati dalle Parti per validazione di quanto ivi indicato. Alla rendicontazione dei costi per servizi/forniture dovranno essere allegati i relativi documenti contabili in originale o in copia conforme.
6. I rimborsi spese di cui al
presente articolo, saranno disposti entro
sessanta giorni dalla
presentazione di una relazione delle attività espletate e della relativa specifica e regolare rendicontazione, previa positiva valutazione e certificazione.
7. Eventuali rimodulazioni delle spese tra le attività previste al primo comma superiori al 15% (quindicipercento), dovranno essere motivate e preventivamente comunicate fra le Parti
ART. 5
(Obblighi ed adempimenti)
1. L’ACI garantisce che le attività oggetto del presente Accordo vengono espletate a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo stesso.
2. Nell’esecuzione delle attività vengono inoltre osservate tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.
3. Il Ministero può procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle attività.
4. L’ACI si impegna a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Ministero.
5. In caso di cessazione anticipata per qualsiasi motivo del presente Accordo o alla sua naturale
scadenza, ACI si obbliga a trasferire al Ministero o a terzi dallo stesso indicati, quanto
realizzato durante la collaborazione, nonché la conoscenza, il know-how ed in genere
qualsivoglia informazione relativamente alle attività espletate, al fine prosecuzione del servizio quanto più efficace possibile.
di rendere l’eventuale
6. L’ACI garantisce di ottemperare a tutti gli obblighi verso il personale impiegato nel progetto derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. Inoltre, garantisce nei confronti dei dipendenti le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili.
ART. 6
(Cessione dei diritti)
1. Il diritto di proprietà e di sfruttamento economico e ogni altro diritto inerente alla realizzazione delle attività di cui al presente Accordo, ivi compresi eventuali diritti di autore, di riproduzione, di trasposizione, di modificazione, di adattamento, etc. sono in capo al Ministero.
ART. 7
(Divieto di cessione dell’Accordo e dei crediti)
1. Tenuto conto della finalità e della natura della collaborazione, il presente Accordo è incedibile.
2. È fatto divieto ad ACI, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1260, comma 2, del codice civile, di cedere in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, i crediti derivanti dal presente Accordo, se non dietro preventiva ed espressa autorizzazione del Ministero.
ART. 8
(Risoluzione)
1. Nel caso di reiterata inosservanza degli obblighi a proprio carico ad
opera di una Parte, o
laddove questa non possa garantire l'esecuzione delle proprie attività in conformità alle
previsioni di tale collaborazione, o nel caso di modifiche nelle proprie caratteristiche strutturali e funzionali che possano limitare gravemente o pregiudicare l'attuazione ed esecuzione del
presente Accordo o far venir meno il rapporto fiduciario tra le Parti e impedire la regolare
prosecuzione del rapporto tra di esse, la Parte non inadempiente, mediante lettera raccomandata A,/R, assegnerà alla Parte inadempiente, ex art. 1454 Cod. Civ. un termine non inferiore a sette giorni dalla ricezione della comunicazione per porre fine all'inadempimento. Decorso
inutilmente tale termine, la
Parte non inadempiente potrà, a propria
esclusiva discrezione,
assegnare un termine ulteriore, decorso il quale, qualora l'inadempimento non sia stato sanato, la presente convenzione sarà risolta di diritto.
(Obbligo di informazione)
1. In ragione della natura fiduciaria della collaborazione attuata mediante
il presente Accordo,
ciascuna delle Parti si impegna a fornire all'altra – in qualsiasi fase della collaborazione - ogni
informazione o indicazione, collaborazione stessa.
necessaria o utile per assicurare il regolare andamento della
2. Le Parti riconoscono entrambe e si danno reciprocamente atto che le attività oggetto del presente Accordo potranno essere efficacemente realizzate solo a seguito di costante sinergia tra le Parti, e con il costante e puntuale scambio di informazioni in forma scritta tra il Ministero ed ACI relativamente alle scelte operative o ad ogni altro elemento necessario o utile per assicurare la regolare realizzazione delle attività.
ART. 10
(Obbligo di riservatezza)
1. Per la durata di validità del presente Accordo, ciascuna delle Parti si impegna a non divulgare a terzi dati e informazioni relativi all'altra Parte ritenute riservate. Le Parti adotteranno - per quanto di propria competenza - ogni misura necessaria a mantenere tali informazioni nella massima riservatezza, eviteranno ogni utilizzo di esse per scopi estranei all'esecuzione del presente Accordo, e si impegnano a restituire o distruggere i supporti contenenti tali informazioni secondo le indicazioni ricevute.
ART. 11
(Utilizzo dei risultati)
1. I risultati delle attività svolte in esecuzione del presente accordo potranno essere utilizzati da
entrambe le Parti per fini istituzionali, inclusi quelli di pubblicazione scientifica, ma
salvaguardando comunque ogni informazione confidenziale riguardante il Ministero.
ART. 12
(Consenso al trattamento dei dati)
Ai sensi e per gli effetti del presente Protocollo di intesa le Parti sono ciascuna Titolare autonomo con riferimento ai trattamenti dei dati personali di propria competenza connessi all'espletamento delle attività regolate dal Protocollo di intesa medesimo, secondo le norme del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii..
ART. 13
(Modifiche e comunicazioni)
Per essere valida, ogni modifica del presente Accordo deve essere oggetto di negoziazione e di reciproca approvazione formale ad opera delle Parti.
(Clausola di chiusura)
La nullità o invalidità di una o più clausole del presente Accordo non pregiudica la validità delle altre clausole, che restano pienamente valide ed efficaci.
ART. 15
(Sottoscrizione digitale)
Il presente accordo, compilato in forma di scrittura privata, viene sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del d.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii..
Il Segretario Generale Xxxxxxx Xxxxxx
Firmato digitalmente da
xxxxxxx xxxxxx
CN = xxxxxxx xxxxxx C = IT
Il Presidente Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
Firmato il 29/10/2021
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.