Condizioni Generali di Fornitura OFFERTA PLACET SORRENTO POWER AND GAS
Condizioni Generali di Fornitura OFFERTA PLACET SORRENTO POWER AND GAS
Per la somministrazione continua di energia elettrica e gas naturale
Clienti di energia elettrica in bassa tensione e/o di gas naturale con consumo annuo inferiore a 200.000 smc – MERCATO LIBERO
libero; UTENTE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE: è il soggetto che
ART. 1- DEFINIZIONI E OGGETTO DEL CONTRATTO
1.1 Agli effetti e per l’interpretazione del Contratto si considerano valide, oltre alle definizioni indicate nella normativa di riferimento, le seguenti definizioni: FORNITORE o ESERCENTE LA VENDITA: SORRENTO POWER AND GAS S.R.L. con sede legale presso il Centro Direzione Milanofiori - Strada 4 Palazzo Q7 - Milanofiori , 20089 Rozzano (Mi) e Sede operativa in Xxxxx Xxxxxx, 000 – 00000 Xxxxx xx Xxxxxxxx (XX), società che esercita l’attività di somministrazione di energia elettrica e gas naturale in conformità alle condizioni pattuite, di seguito denominato singolarmente “Parte” o “Fornitore”; DISTRIBUTORE LOCALE: per l’energia elettrica è l’impresa esercente l’attività di distribuzione ai sensi dell’art. 9, D.lgs. m. 79/99, alla cui rete è connesso il/i POD del Cliente; per il gas è la società che gestisce l’impianto di Distribuzione e il servizio di trasporto del gas sulla rete di gasdotti locali dal punto di alimentazione al Punto di Riconsegna del Cliente. AEEGSI: Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico; DELIBERA: Delibera emanata dall’AEEGSI; CLIENTE O CLIENTE FINALE: la persona fisica o giuridica che sottoscrive con il Fornitore un contratto per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, prodotti e/o servizi accessori oggetto del contratto, di seguito denominato singolarmente “Parte”; ove il Cliente sia un condominio, le obbligazioni derivanti dal contratto vengono assunte in via solidale da tutti i condomini; CLIENTE DOMESTICO: per l’energia elettrica è il Cliente, alimentato in bassa tensione, che utilizza l’energia elettrica per usi domestici, così come definito all’art. 2, comma 2.2, lett. a) del TIT, All. A alla Delibera 654/2015/R/eel; per il gas è il Cliente nella titolarità di un Punto di Prelievo per uso domestico, come definito dalla Delibera
n. 64/09 e s.m.i; CLIENTE NON DOMESTICO: è il Cliente che utilizza l’energia elettrica e/o il gas per usi diversi; CONTRATTO: il Contratto di somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale concluso tra il Fornitore ed il Cliente sulla base dell’offerta PLACET e regolamentato dalla Documentazione Contrattuale; DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE: l’insieme delle previsioni normative contenute nelle Condizioni Generali di Fornitura (CGF), nelle Condizioni Tecnico Economiche con relativa scheda di confrontabilità (ove prevista), nelle informazioni aggiuntive per il cliente (Nota Informativa) presenti in calce, nell’informativa sulla Privacy presente in calce, nella documentazione inerente gli aspetti fiscali (accise, IVA, modulo SEPA, ecc), nella dichiarazione dati catastali, nella modulistica accessoria (Modulo di recesso, di reclamo, ecc) e nella Richiesta di Fornitura che complessivamente disciplinano il contratto stesso. In caso di discordanza tra le CGF e le Condizioni Tecnico Economiche, queste ultime prevarranno sulle prime; PUNTO DI PRELIEVO o PUNTO DI RICONSEGNA (POD per l’energia elettrica - PdR per il gas): il punto in cui il Fornitore mette a disposizione del Cliente l’energia elettrica (POD) o il gas naturale (PdR), dettagliatamente indicati nella Richiesta di Fornitura; POD DISALIMENTABILE: è il punto di prelievo di energia elettrica nella titolarità del Cliente finale per il quale, in caso di morosità, può essere richiesta da parte del Fornitore la
sospensione della fornitura; POD NON DISALIMENTABILE: è il punto di prelievo di energia elettrica nella titolarità del Cliente finale, individuato ai sensi della regolazione vigente, per il quale, in caso di morosità, non può essere eseguita la sospensione della fornitura richiesta da parte del Fornitore; PdR NON DISALIMENTABILE: in base a quanto previsto dall’art. 1.1 del TIMG è considerato non disalimentabile quel punto di prelievo di gas naturale nella titolarità di una struttura pubblica o privata che svolge una attività riconosciuta di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposto, carceri e
scuole; PdR DISALIMENTABILE: è considerato disalimentabile il punto di prelievo di gas naturale in tutti gli altri casi; CLIENTE DEL MERCATO LIBERO: è il Cliente finale che ha sottoscritto un’offerta di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale nel mercato libero; OFFERTE PLACET: sono offerte del mercato Libero, formulate distintamente con riferimento al settore dell’energia elettrica e del gas naturale e a Prezzo Libero, con condizioni equiparate di Tutela, disciplinate dalla deliberazione dell’ARERA del 27 luglio 2015 n. 555/2017/R/COM e s.m.i.; CLIENTE IN REGIME DI SALVAGUARDIA: è il Cliente finale elettrico di cui all’articolo 1 comma 4 del Decreto Legge 18 giugno 2007; CODICE DI RETE: codice contenente regole e modalità per la gestione e il funzionamento della rete; CONTROPARTE COMMERCIALE: è, nell’ambito del mercato libero, il soggetto che sottoscrive il contratto per la vendita di energia elettrica e/o gas naturale con il Cliente; UTENTE DEL TRASPORTO E DEL DISPACCIAMENTO:
è il soggetto che sottoscrive il contratto per il servizio di trasporto con il Distributore Locale e il contratto per il servizio di dispacciamento con Terna per i punti di prelievo di energia elettrica serviti nel mercato
sottoscrive il contratto per il servizio di trasporto con il Distributore
Locale per i PdR gas serviti; SII: Sistema Informativo Integrato, istituito con la legge 129/2010 per gestire lo scambio dei dati tra gli operatori; SWITCHING: per l’energia elettrica è la variazione dell’utente del trasporto e dispacciamento relativa a uno o più punti di prelievo associati al Cliente; per il gas naturale è la richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura formulata al Distributore Locale da parte dell’Utente del Servizio di Distribuzione, ai sensi dell’art. 14 della Delibera n. 138/04; VALIDITÀ: periodo di applicabilità delle condizioni economiche; RECLAMO SCRITTO: ogni comunicazione scritta fatta pervenire al Fornitore, anche per via telematica, con cui il Cliente, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o una associazione di consumatori, esprime lamentele circa la non coerenza del servizio ottenuto con uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, dal contratto di fornitura, ovvero circa ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra venditore e cliente finale (ad eccezione delle richieste di rettifica di fatturazione), compresa l’ipotesi di contratto o attivazione non richiesti, ai sensi della Delibera 153/2012/R/com; RICHIESTA DI RETTIFICA FATTURAZIONE: ogni comunicazione scritta fatta pervenire al Fornitore, anche per via telematica, con la quale il Cliente finale esprime lamentele circa la non correttezza dei corrispettivi fatturati in merito al servizio di energia elettrica e/o gas; MOROSITÀ: è l’inadempimento del pagamento degli importi dovuti dal Cliente Finale al Fornitore in base al relativo contratto per la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale; SOSPENSIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER MOROSITA’: è la
mancata consegna fisica dell’energia elettrica a uno o più POD a seguito della morosità del Cliente finale titolare del medesimo/i POD; RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI VENDITA DI ENERGIA
ELETTRICA PER MOROSITA’: nei casi in cui l’intervento della sospensione del POD sia stato eseguito con esito positivo, il Fornitore, previa risoluzione del Contratto, potrà richiedere al Distributore Locale competente la rimozione del medesimo POD dal contratto di trasporto e dispacciamento, a seguito della quale il Cliente, per ottenere la riattivazione della fornitura, dovrà preventivamente sottoscrivere un nuovo contratto di fornitura; CHIUSURA DEL PdR PER SOSPENSIONE DELLA FORNITURA GAS PER MOROSITÀ: azione
finalizzata alla sospensione temporanea della fornitura senza interruzione del servizio di distribuzione, consistente in una delle seguenti operazioni: chiusura da remoto o in loco dell’elettrovalvola di intercettazione del flusso del gas, in caso di PdR telegestito; chiusura in loco e sigillatura della valvola posta a monte del misuratore, in caso di PdR non telegestito; altra operazione equivalente; INTERRUZIONE DELL’ALIMENTAZIONE DEL PdR GAS: operazione finalizzata alla sospensione della fornitura attraverso l’azione diretta sull’allacciamento che alimenta l’impianto del Cliente Finale; l’esecuzione dell’interruzione dell’alimentazione determina la cessazione del servizio di distribuzione per il PdR. Per ottenere la riattivazione della fornitura il Cliente dovrà preventivamente sottoscrivere un nuovo Contratto di fornitura; CESSAZIONE AMMINISTRATIVA DEL PdR GAS: azione finalizzata a cessare il servizio di distribuzione presso il PdR corrispondente al Contratto risolto per inadempimento; a seguito della cessazione amministrativa il Cliente, per ottenere la riattivazione della fornitura, dovrà preventivamente sottoscrivere un nuovo Contratto di fornitura.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
Codice del Consumo: è il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.i., GU n.235 del 8-10-2005 - Suppl. Ordinario n. 162, “Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229” come successivamente integrato e modificato; Decreto Legge 18 giugno 2007: è il decreto 18 giugno 2007, n. 73/07, recante “Misure urgenti per il rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia”, convertito in legge con la legge n. 125/07;
Decreto Legislativo n 79 del 16 marzo 1999: “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”; Delibera n. 229/01: “Adozione di direttiva concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas naturale ai clienti finali attraverso reti di gasdotti locali, ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481” e s.m.i.; Delibera n. 138/04: “Adozione di garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete” e s.m.i. Delibera n. 108/06: “Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni 29 luglio 2004, n. 138/04 e 29 settembre 2004, n. 168/04 e approvazione del codice di rete tipo del servizio di distribuzione gas naturale” e s.m.i.; 302/2016/R/com: contenente la “Modalità e tempistiche relative alla disciplina del recesso dai contratti di fornitura.“
e s.m.i.; Qualità dei Servizi di Distribuzione e Misura (RQDG): Delibera
n. 574/2013/R/gas: Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG): approvazione della Parte I “Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2019 (RQDG)” e s.m.i.; Tariffe dei Servizi di Distribuzione e Misura (RTDG): Delibera n. 367/2014/R/gas: “Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 per le gestioni di ambito e altre disposizioni in materia tariffaria.” Approvazione del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale per il periodo di regolazione; 2014-2019 (TUDG): Parte II “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG) e s.m.i.; Delibera n. 572/2013/R/gas: “Approvazione delle disposizioni in tema di ricostruzione dei consumi di gas naturale a seguito di accertato malfunzionamento del gruppo di misura” e s.m.i.; Testo Integrato della Qualità dei Servizi di Vendita di Energia Elettrica e di Gas Naturale (TIQV): Allegato A alla Delibera dell’AEEGSI 413/2016/R/com e s.m.i. “Nuovo testo integrato della regolazione della qualità commerciale dei servizi di vendita e modifiche alla regolazione della qualità commerciale del servizio di distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale, al codice di condotta commerciale e alla bolletta 2.0” come successivamente integrato e modificato; Testo Integrato Vendita Gas (TIVG): ARG/gas 64/09: “Approvazione del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG)” e s.m.i.; Codice di Condotta Commerciale: Allegato A alla Delibera ARG/ com 104/10: “Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali” e s.m.i.. Testo Integrato Morosità Gas (TIMG) ARG/gas 99/11: “Disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio del gas naturale: servizio di default, acquisto e perdita della responsabilità dei prelievi e approvazione del Testo Integrato Morosità Gas (TIMG). Modifiche ed integrazioni alla disciplina vigente in materia di contenimento del rischio creditizio per il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica” e s.m.i.; 153/2012/R/com: “Adozione di misure preventive e ripristinatorie nei casi di contratti ed attivazioni non richiesti di energia elettrica e/o di gas naturale” e s.m.i.; Deliberazione 67/2013/R/com: “Disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas naturale in materia di costituzione in mora” e s.m.i. Testo Integrato Vendita (TIV): Allegato A alla Delibera dell’AEEGSI 301/2012/R/EEL “Aggiornamento del Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di vendita di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali” come successivamente integrato e modificato; Testo Integrato Settlement (TIS): Allegato A alla Delibera AEEGSI ARG/elt 107/09 “Approvazione del Testo Integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) (TIS) comprensivo di modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura (con modifiche alla Delibera n. 111/06)” come successivamente integrato e modificato; Testo Integrato Trasmissione e Distribuzione (TIT):
Allegato A alla Deliberazione dell’AEEGSI n. 654/2015/R/eel “Regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023” come successivamente integrato e modificato;
Testo Integrato Misura (TIME): Allegato B alla Deliberazione dell’AEEGSI n. 654/2015/R/eel “Regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023” come successivamente integrato e modificato; Testo Integrato Connessione (TIC): Allegato C alla Deliberazione dell’AEEGSI n. 654/2015/R/eel “Regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023” come successivamente integrato e modificato; Testo Integrato della Qualità dei Servizi di Distribuzione e Misura Dell’energia Elettrica (TIQE): Allegato A alla Delibera dell’AEEGSI 646/2015/R/eel “Testo integrato della regolazione output- based dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023” come successivamente integrato e modificato; Testo Integrato Morosità Elettrica (TIMOE): Allegato A alla delibera 258/2015/R/com “Primi interventi in materia di morosità nei mercati retail dell’energia elettrica e gas naturale e revisione dei tempi dello switching nel settore del gas naturale” come successivamente integrato e modificato; Delibera ARG/elt 191/09, recante “Disposizioni in materia di contenimento del rischio creditizio per il mercato dell’energia elettrica al dettaglio e istituzione di un sistema indennitario a favore degli esercenti la vendita per morosità ai clienti finali”, come successivamente integrata e modificata; Delibera ARG/elt 219/2010, recante “Disposizioni per il funzionamento del sistema indennitario di cui all’Allegato B della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e
il gas 11 dicembre 2009, AGR/ elt 191/99”, come successivamente integrata e modificata; Delibera 487/2015/R/eel, recante disposizioni per la “Riforma del processo di switching nel mercato retail elettrico”, come successivamente integrata e modificata; Delibera 111/06, contenente le “Condizioni per l’erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell’energia elettrica sul territorio nazionale e per l’approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79” , come successivamente integrata e modificata; Delibera 501/2014/R/com “Bolletta 2.0: criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane” e
s.m.i. TIF (Testo Integrato di Fatturazione): è il Testo integrato delle disposizioni dell’AEEGSI in materia fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale approvato con deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/com “Disposizioni relative alla fatturazione di periodo, indennizzi a carico dei venditori e delle imprese di distribuzione e ulteriori obblighi in capo alle suddette imprese, in tema di misura” e s.m.i.; Legge n. 129 del 13 agosto 2010: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 8 luglio 2010, n. 105, recante misure urgenti in materia di energia. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa in materia di riordino del sistema degli incentivi. TICO (Testo Integrato Conciliazione): è il Testo integrato delle disposizioni dell’AEEGSI in materia di procedure per la risoluzione delle controversie, approvato con deliberazione dell’Autorità 05 maggio 2016, 209/2016/E/com “Adozione del testo integrato in
materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico – Testo Integrato Conciliazione (TICO)” e s.m.i.;
1.2 II Contratto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale al Punto di Prelievo del Cliente e degli altri servizi accessori da parte del Fornitore in conformità alle condizioni pattuite nell’ambito della presente offerta PLACET e alle condizioni tecniche previste dal Distributore Locale conformemente al Codice di Rete. Il Contratto per i clienti Domestici è soggetto alle disposizioni di cui al D. Lgs. 206/2005 ("Codice di consumo") con facoltà per il Cliente di esercitare il diritto di ripensamento di cui all’ articolo 2. Sarà data esecuzione al contratto solo decorso il periodo eventualmente previsto per l’esercizio del diritto di ripensamento. Il Cliente ha altresì facoltà di chiedere l’esecuzione immediata del contratto; in tal caso ne deve fare esplicita richiesta all’atto della formulazione della Richiesta di Fornitura.
1.3 Ai fini della esecuzione del Contratto, il Cliente conferisce
mandato gratuito al Fornitore il quale provvederà a stipulare, direttamente o attraverso soggetti terzi, i Contratti per i servizi di trasmissione, distribuzione, dispacciamento, trasporto e distribuzione con il Distributore Locale ed a porre in essere tutto quanto necessario ed opportuno a tal fine, in conformità anche a quanto richiesto dai gestori di rete competenti. In particolare Il Cliente conferisce al Fornitore, a titolo gratuito ed irrevocabile per tutta la durata della fornitura, i mandati di cui all’art. 6. Il Cliente dichiara di conoscere il contenuto dei contratti che il Fornitore provvederà a sottoscrivere e dichiara altresì di avere preso visione delle Condizioni Tecniche del Distributore e del Contratto di Gestione della Connessione. Tali documenti sono anche disponibili per la consultazione sul sito internet del Fornitore, nell’area riservata ai clienti. I servizi cesseranno alla data di risoluzione per qualsivoglia causa del Contratto.
ART. 2 - CONCLUSIONE DELCONTRATTO RIPENSAMENTO- ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA -VOLTURA
2.1 Il Contratto si conclude nel momento in cui il Cliente riceve l’accettazione da parte del Fornitore. L’accettazione sarà inoltrata dal Fornitore per iscritto via mail all’indirizzo comunicato dal Cliente entro 45 giorni dalla data di ricezione della Richiesta di Fornitura. Ai fini della conclusione del Contratto, il Fornitore non addebita alcun costo per la trasmissione della documentazione; restano a carico del Cliente i costi che lo stesso sostiene per l’invio al Fornitore della documentazione di propria competenza, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi di connessione per la trasmissione telematica, i costi postali per l’eventuale invio della documentazione in formato cartaceo o i costi telefonici per l’eventuale invio tramite fax.
2.2 Il Cliente domestico che rivesta la qualifica di Consumatore potrà recedere dal contratto (c.d. diritto di ripensamento), senza alcun onere né motivazione, entro 14 (quattordici) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione della accettazione del Fornitore, mediante l’invio al Fornitore di una comunicazione di recesso a mezzo raccomandata A/R, fax o posta elettronica Per rispettare il suddetto termine di 14 giorni è sufficiente che il Cliente invii la comunicazione relativa all’esercizio del diritto di ripensamento prima della scadenza di tale termine. A tal fine il Cliente Domestico può utilizzare anche il modulo tipo di recesso contenuto nella Documentazione Contrattuale, ovvero effettuare la comunicazione in altra forma purché contenga i dati essenziali previsti dalla normativa di riferimento. Nel caso in cui il Cliente eserciti il diritto di ripensamento compilando e inviando elettronicamente il modulo di recesso, il Fornitore trasmetterà senza indugio una conferma di ricevimento del ripensamento su un supporto durevole (ad es. posta elettronica). Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, la fornitura potrebbe essere garantita dal precedente esercente la vendita qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto o dai soggetti che erogano il servizio di maggior tutela o salvaguardia (per l’energia elettrica) o fornitura di ultima istanza (per il gas) per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente. Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del Punto di Prelievo, il cliente finale stesso sarà tenuto a richiedere la disattivazione all’attuale esercente la vendita, che provvederà, per l’energia elettrica, tramite l’Utente del trasporto e del dispacciamento, ai sensi di quanto previsto dal TIQE e, per il gas naturale, anche tramite l’eventuale Utente del servizio di distribuzione, ai sensi di quanto previsto dalla RTDG. Effetti del ripensamento: se il Cliente Domestico ha chiesto l’immediata esecuzione del Contratto ed esercita il diritto di ripensamento, è tenuto a pagare un importo proporzionale a quanto fornito fino al momento in cui ha comunicato al Fornitore il ripensamento dal presente Contratto, rispetto a tutte le prestazioni previste dal Contratto oltre ogni eventuale ulteriore corrispettivo previsto dal Distributore. In ogni caso, restano a carico del Cliente gli oneri per la trasmissione della comunicazione di recesso (a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi di connessione in caso di trasmissione telematica, i costi postali per l’invio della documentazione in formato cartaceo o i costi telefonici per l’invio tramite fax). Le attività necessarie alla esecuzione del contratto verranno avviate dal Fornitore solo una volta trascorso il periodo previsto per il diritto di ripensamento.
2.3 Ove sia in corso una precedente fornitura, il Cliente rilascia a titolo gratuito al Fornitore un’apposita procura con rappresentanza affinché proceda in suo nome e per suo conto a sottoscrivere la comunicazione di recesso al precedente fornitore, eventualmente anche tramite il SII.
2.4 L’attivazione della fornitura da parte del Fornitore avverrà decorso il termine per il diritto di ripensamento, a seguito della ricezione di tutta la documentazione necessaria, nel rispetto dei termini contrattualmente previsti con il precedente fornitore per il recesso, compatibilmente con la normativa relativa ai termini di attivazione dei servizi di trasporto, dispacciamento e distribuzione e all’esito positivo di tutti i controlli e le formalità necessarie, entro il quarto mese successivo alla conclusione del Contratto, salvo eventi non dipendenti dalla volontà del Fornitore. Qualora per qualsivoglia motivo si dovesse verificare l’impossibilità di fare decorrere la fornitura dalla data indicata, il Fornitore provvederà a darne immediata comunicazione al Cliente tramite: telefono, e-mail, fax, specificando le cause che l’hanno determinata. In ogni caso il Fornitore si riserva di comunicare la data di effettivo avvio della fornitura con apposita comunicazione o con la prima fattura.
2.5 In caso di attivazione di nuovi Punti di Prelievo, l’avvio della fornitura è subordinato allo svolgimento dell’attività di accertamento documentale a carico del Distributore Locale, sulla base della procedura scaricabile dal sito dello stesso ed in conformità con le disposizioni normative vigenti. Si considerano a carico del Cliente gli eventuali oneri dovuti al Distributore Locale in ragione della procedura di attivazione. Nel caso in cui il Cliente richieda al Fornitore di curare per suo conto la procedura di posa del contatore e attivazione della fornitura, il Fornitore avrà la facoltà di addebitare un costo amministrativo in quota fissa nella misura prevista dall’art. 11 del TIV per la gestione della pratica.
2.6 L’attivazione della fornitura è condizionata:
- all’esistenza di un allacciamento alla rete di Distribuzione Locale adeguato alle caratteristiche della fornitura;
- al buon esito della procedura di cambio fornitore presso il Distributore Locale;
- all’attivazione, da parte del Distributore Locale competente, del servizio di trasmissione e distribuzione in esecuzione del relativo Contratto di cui al precedente art. 1.3
- al rilascio, da parte del Cliente, del deposito cauzionale o della garanzia, xxx xxxxxxxxx;
- al buon esito dell’attivazione dell’addebito diretto su conto corrente;
- alla condizione che, all’atto della formulazione della Richiesta di Fornitura ovvero all’atto della richiesta della voltura, il Cliente non risulti o sia risultato moroso con riferimento a forniture precedenti e/o sospeso per morosità con riferimento a forniture ancora attive;
- all’esito positivo dell’eventuale verifica di solvibilità del Cliente che il Fornitore effettuerà nei 40 giorni successivi alla conclusione del contratto;
- alla condizione che, al momento della richiesta di accesso per sostituzione nella fornitura di gas, il/i PdR non risulti/risultino chiuso/i a seguito di intervento di chiusura per sospensione della fornitura per morosità;
- alla condizione che, con riferimento al medesimo Cliente non siano stati eseguiti, da parte del Distributore Locale, uno o più interventi di interruzione dell’alimentazione di energia elettrica e/o gas del Punto di Prelievo, anche su un Punto di Prelievo diverso da quello per cui si chiedere l’accesso.
2.7 Al mancato verificarsi di una delle condizioni sopra indicate e, comunque, in ogni caso in cui il Contratto non possa avere esecuzione per causa non imputabile al Fornitore, il medesimo Contratto si intenderà automaticamente risolto o comunque privo di effetti, senza responsabilità da parte del Fornitore, il Fornitore provvederà a revocare la richiesta di Switching e verranno meno gli effetti del recesso dal contratto con il precedente fornitore.
2.8 In caso di inesattezza o incompletezza o non correttezza dei dati comunicati dal Cliente, il Fornitore si riserva la facoltà di non dare esecuzione alla somministrazione di energia elettrica e/o gas e sarà comunque sollevato da ogni responsabilità per il ritardo nell’avvio della fornitura.
2.9 In qualsiasi momento, dopo la conclusione del Contratto, il Cliente avrà diritto di richiedere copia integrale del Contratto. In tal caso, il Fornitore provvederà alla trasmissione informando preventivamente il Cliente sulle modalità di trasmissione e sugli eventuali costi di spedizione posti a suo carico.
2.10 [Per la sola fornitura di gas naturale] Qualora il Cliente richieda l’effettuazione di operazioni di adeguamento della fornitura o operazioni sull’utenza (a titolo esemplificativo e non esaustivo una voltura, una disattivazione, ecc.), il Fornitore, ove consentito dalla normativa, avrà la facoltà di addebitare gli importi di competenza del Distributore Locale previsti per le singole prestazioni e un costo amministrativo in quota fissa nella misura prevista dall’art. 11 del TIV per la gestione della pratica.
ART. 3 - DURATA E RECESSO
3.1 Il Contratto di somministrazione è a tempo indeterminato, con decorrenza rispettivamente dalle date di effettivo inizio della somministrazione di energia elettrica e/o di gas naturale che possono essere anche distinte. Tale previsione si applica anche in caso di altra durata eventualmente indicata nelle Condizioni Tecnico Economiche, che si intende riferita esclusivamente al periodo di applicabilità delle condizioni economiche stesse.
3.2 Ai sensi della Delibera 302/2016/R/com e s.m.i., il Cliente ha facoltà di recedere unilateralmente per cambiare il Fornitore, in qualunque momento e senza oneri, rilasciando procura a recedere al nuovo fornitore, con termine di preavviso che consenta la ricezione della comunicazione di recesso al fornitore uscente entro e non oltre il 10 del mese precedente la data di cambio venditore. Nel caso in cui il Cliente intenda recedere al fine di cessare la fornitura, può farlo in qualunque momento, con un preavviso di un mese e senza oneri, inviando con qualunque mezzo comunicazione scritta al Fornitore. Il buon esito della procedura è subordinato ai tempi tecnici previsti dal Distributore Locale per la gestione della pratica. In caso di trasferimento o comunque abbandono dei locali serviti, il Cliente è tenuto a dare disdetta; tuttavia il Contratto cessa anche quando, senza che vi sia stata disdetta formale del Cliente precedente, sia stato accertato il diritto di qualcuno di subentrare. In caso di cessazione di fornitura del gas, il cliente resta responsabile dei consumi di gas e di quant’altro dovuto (ad esempio eventuali corrispettivi richiesti al fornitore dal Distributore Gas) qualora non provveda a richiedere al Fornitore tale cessazione e qualora, pur provvedendo a richiederla, non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la chiusura del contatore o la sua rimozione.
3.3 Fatto salvo quanto previsto all’art. 4 e ove consentito dalla normativa regolatoria vigente, il Fornitore ha facoltà di recedere unilateralmente in qualunque momento e senza oneri inviando, con modalità che consentano di verificarne l’effettiva ricezione, una comunicazione scritta al Cliente, con termine di preavviso di 6 mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione.
ART. 4 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
4.1 Fatto salvo quanto previsto nelle altre parti delle presenti Condizioni Generali (CGF), il Fornitore può procedere, anche senza alcun preavviso e con effetto immediato, alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, nei seguenti casi: A) se il contatore o gli apparecchi del Distributore Locale installati presso il Cliente sono stati dolosamente alterati o manomessi;
B) se l’energia elettrica o il gas naturale sono stati ceduti, sotto qualsiasi forma, a terzi o utilizzati in unità immobiliari diverse da quelle previste in contratto;
C) per il mancato pagamento di una o più fatture, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 10, ovvero per mancata prestazione del deposito cauzionale o delle garanzie laddove previste;
D) mancata attivazione o revoca successiva dell’autorizzazione all’addebito diretto su conto corrente, ove prevista e/o richiesta;
E) mancanza di condizioni di sicurezza;
F) se il Cliente non permette di accedere al contatore per effettuare la lettura o svolgere altre operazioni di manutenzione;
G) impossibilità non dipendente dalla volontà del Fornitore di procedere alla fornitura;
H) qualora il Cliente risulti avere un palese stato di insolvenza patrimoniale (a titolo di esempio, ripetuti ritardi nei pagamenti, sottoposizione a procedimenti di liquidazione anche volontaria e/o procedure concorsuali, risultanza di protesti o iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli). L’esercizio della facoltà di cui al presente articolo comporterà altresì:
1) l’automatica risoluzione dei contratti e servizi di trasporto, distribuzione, scambio sul posto, dispacciamento, gestione della connessione e vettoriamento, ivi compresa la facoltà del Fornitore di richiedere a Distributore la cessazione amministrativa del PdR gas, al fine di interrompere definitivamente il servizio di distribuzione, con conseguente disalimentazione del PdR, ossia con interruzione della fornitura a mezzo di sigillo/piombatura del misuratore;
2)l’obbligo in capo al Cliente del pagamento di tutti i costi e corrispettivi della fornitura fino alla data di effettiva cessazione del contratto e dei relativi servizi di trasporto e distribuzione, scambio sul posto, dispacciamento, vettoriamento e gestione della connessione, oltre ad ogni eventuale maggior costo sostenuto da Fornitore per la cessazione del Contratto.
4.2 [Per la sola fornitura di Energia Elettrica] Il presente Contratto cesserà la propria efficacia qualora l’Utente del trasporto e dispacciamento dovesse risolvere il contratto con il Fornitore per inadempimento di quest’ultimo. In tale caso, il contratto di fornitura continuerà ad essere eseguito in coerenza con i termini previsti nell’Allegato B alla delibera 487/2015/R/eel, che saranno successivamente comunicati. In ogni caso, la fornitura al Cliente verrà comunque garantita da parte dell’esercente la maggior tutela o la salvaguardia.
4.3 [Per la sola fornitura di Gas Naturale] Il presente Contratto cesserà la propria efficacia qualora l’Utente del Servizio di Distribuzione dovesse risolvere il contratto con il Fornitore per inadempimento di quest’ultimo. In tale caso, il Contratto di fornitura continuerà ad essere eseguito in coerenza con i termini previsti dall’articolo 27bis della Delibera 138/04 che saranno successivamente comunicati al Cliente. In ogni caso, la fornitura al Cliente verrà comunque garantita nell’ambito dei servizi di ultima istanza, qualora il Cliente stesso non abbia trovato un altro esercente la vendita.
4.4 Oltre a quanto disposto dal precedente articolo 4.1, iI Fornitore si riserva il diritto, anche senza preavviso, di sospendere la fornitura di energia elettrica o di gas naturale nel momento in cui accerti l’appropriazione fraudolenta del bene, la manomissione e la rottura dei sigilli del contatore, ovvero l’utilizzazione degli impianti in modo non conforme alle modalità indicate nel Contratto o ancora nel caso in cui si debba garantire la pubblica incolumità in rispetto a dispersioni di gas.
4.5 [Per la sola fornitura di Gas Naturale] In caso di scioglimento del Contratto di fornitura, l’Utente del servizio di distribuzione è tenuto a richiedere la Cessazione Amministrativa del servizio di distribuzione, ad
eccezione del caso in cui il presupposto dello scioglimento del contratto sia il recesso del Cliente per cambio fornitore, qualora l’utente del servizio di distribuzione entrante abbia comunicato la volontà di avvalersi della possibilità di esercizio di revoca di cui all’articolo 8 del TIMG.
ART. 5 - CONDIZIONI ECONOMICHE E VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
5.1 Le condizioni economiche di somministrazione, le modalità per la determinazione delle eventuali variazioni e/o adeguamenti automatici dei corrispettivi, sono riportati nelle Condizioni Tecnico Economiche relative all’offerta PLACET e vengono allegate al presente Contratto e ne costituiscono parte integrante, che viene accettata dal Cliente in fase di conclusione del Contratto stesso. Le condizioni e i termini di cui alle Condizioni Tecnico Economiche prevalgono sulle previsioni di cui alle presenti Condizioni Generali di Fornitura, ove discordanti.
5.2 Saranno poste a carico del Cliente eventuali spese amministrative e qualsiasi onere richiesto dal Distributore Locale Gas e /o Elettrico per prestazioni richieste dal Cliente.
5.3 Il Fornitore potrà variare unilateralmente le condizioni previste dal presente Contratto, incluse quelle economiche previste nelle Condizioni Tecnico Economiche, per giustificato motivo conformemente alle disposizioni previste dall’AEEGSI nel Codice di Condotta Commerciale. Ai fini del presente Contratto per “giustificato motivo” si intende il mutamento del contesto legislativo o regolamentare di riferimento, così come i mutamenti dei presupposti economici utilizzati dal Fornitore per la formulazione delle condizioni economiche e contrattuali. In tal caso, salvo che norme di legge o provvedimenti amministrativi non impongano o comportino una data di applicazione anticipata, le modificazioni saranno applicate a partire dall’inizio del quarto mese successivo a quello in cui il Fornitore le avrà preannunciate al Cliente con apposita comunicazione. Fatta salva la prova contraria, la predetta comunicazione si presume ricevuta dal Cliente trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio effettuato dal Fornitore. Non sussiste obbligo di invio della preventiva comunicazione in caso di variazione dei corrispettivi che derivano dall’applicazione delle clausole contrattuali in materia di indicizzazione o di adeguamento automatico. In questo caso il Cliente è informato nella prima fattura in cui le variazioni saranno applicate.
5.4 Fatto salvo quanto previsto nelle Condizioni Tecnico Economiche, qualora, nel corso di esecuzione del contratto, i criteri, le componenti o i parametri definiti dall’AEEGSI dovessero subire variazioni o ne dovessero essere introdotti di ulteriori, questi saranno automaticamente recepiti nelle condizioni applicate con la stessa decorrenza prevista dall’AEEGSI. Di dette variazioni sarà data informazione al Cliente nella prima fattura in cui queste modifiche troveranno applicazione.
5.5 Per il riconoscimento e l’applicazione di eventuali agevolazioni fiscali (imposte ed IVA), il Cliente sarà tenuto a presentare al Fornitore idonea documentazione comprovante il diritto al beneficio. Il Cliente si assume pertanto ogni responsabilità in merito a quanto dichiarato e/o omesso, sollevando il Fornitore da ogni responsabilità. Eventuali sanzioni o oneri addebitati dall’Amministrazione Finanziaria in conseguenza delle dichiarazioni del Cliente saranno a carico del Cliente stesso.
ART. 6 - MANDATO PER I CONTRATTI DI DISPACCIAMENTO TRASPORTO E ONERI PER I RELATIVI SERVIZI PER LA
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
6.1 Il Fornitore, per mezzo di altra società da questo individuata, provvederà a stipulare e gestire, per il Punto/i di Prelievo e per conto del Cliente il contratto di trasporto con il Distributore Locale ed il contratto di dispacciamento con Terna S.p.A.. A tal fine il Cliente per tutta la durata del presente contratto, conferisce al Fornitore mandato a titolo gratuito, irrevocabile e senza rappresentanza ex art. 1705 c.c.. Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione e a fornire e/o sottoscrivere tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra. Rimane inteso che, ai sensi dell’art. 1715 c.c., il Fornitore non sarà responsabile del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di dispacciamento dell’energia elettrica stipulato con Terna S.p.A. e del contratto di trasporto stipulato con il Distributore Locale. Il Cliente conferisce, altresì, al Fornitore mandato irrevocabile con rappresentanza, a titolo gratuito, ad accettare in nome e per conto del Cliente le Condizioni Tecniche predisposte dal Distributore Locale
e/o a sottoscrivere, per il Punto/i di Prelievo oggetto del presente Contratto, il contratto per il servizio di connessione alla rete elettrica (allegato al contratto di trasporto) il cui contenuto il Cliente dichiara di conoscere anche in quanto disponibile sul sito del Distributore Locale.
6.2 Il Cliente, conferisce mandato senza rappresentanza al Fornitore ad inoltrare al Distributore Locale, per mezzo di altra società individuata dal Fornitore, eventuali proprie richieste di esecuzione di prestazioni inerenti la connessione dei siti alla rete elettrica di cui al TIQE. Fermo restando il pagamento degli importi di competenza del Distributore Locale previsti per le singole prestazioni dal TIC, il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore Locale competente, un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dall’art. 11 del TIV. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione e riattivazione della fornitura su richiesta del Cliente finale, voltura e subentro, variazione di potenza di un sito già attivo, verifica del corretto funzionamento del gruppo di misura. Il Fornitore cesserà di dare corso alle richieste del Cliente alla data di cessazione, per qualsivoglia causa, del presente Contratto.
6.3 In particolare, il Cliente ha diritto in qualsiasi momento a richiedere la verifica del corretto funzionamento del gruppo di misura al Distributore Locale competente, avvalendosi del Fornitore per l’inoltro della richiesta. L’onere ed i costi di tale verifica sono a carico del Cliente, ad eccezione del caso in cui tale verifica conduca all’accertamento di limiti di tolleranza superiori ai limiti di errore ammissibili fissati dalla normativa tecnica vigente.
ART. 7 - MODALITÀ DI PRELIEVO E DI IMPIEGO DEL GAS NATURALE
7.1 II gas naturale si intende consegnato ai Cliente al Punto di Prelievo, ossia al punto di consegna tra l’impianto di distribuzione e l’impianto d’utenza del Cliente, ai valori di pressione e alle condizioni di esercizio della rete conformi al Codice di Rete del Distributore Locale.
7.2 Sono impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del contatore. Sono invece del Distributore competente gli impianti e apparecchi diversi da quelli del Cliente.
7.3 Gli impianti e gli apparecchi del Cliente devono risultare conformi alle norme di legge e di sicurezza vigenti ed il loro uso non deve provocare disfunzione alla rete di distribuzione. Nessun abbuono al consumo di gas naturale è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi a valle del contatore, da qualunque causa prodotte. Il Fornitore non potrà essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti interni o da un non corretto utilizzo del gas naturale. Il Cliente è tenuto a comunicare preventivamente al Fornitore qualunque variazione intenda apportare agli apparecchi di utilizzazione o all’impianto interno; dette variazioni potranno comportare la necessità di stipulare un nuovo contratto o di modificare quello in essere.
7.4 II Cliente è responsabile della conservazione e della integrità degli impianti e degli apparecchi della rete di distribuzione situati presso di lui, salvo che altri li danneggino ed è obbligato a comunicare immediatamente al Fornitore ed eventualmente al Distributore Locale eventuali malfunzionamenti, anomalie o rotture dei sigilli, alterazioni o manomissioni anche provocati da terzi.
7.5 Il Contatore non potrà essere modificato, rimosso o spostato dal Cliente se non per disposizione del Distributore competente ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati.
7.6 II Fornitore ed il Distributore Locale hanno il diritto di accedere agli impianti e ai gruppi di misura in qualsiasi momento, anche per effettuare verifiche.
7.7 Il gas naturale non può essere utilizzato dal Cliente in luoghi e per usi diversi da quelli stabiliti nel Contratto, né potrà essere trasferito a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna, né comunque ceduto a terzi.
7.8 Il Cliente si impegna a comunicare immediatamente e per iscritto al Fornitore ogni variazione intervenuta nei dati riportati nel Contratto ed in particolare nell’uso del gas naturale.
7.9 Le richieste di intervento inerenti il gruppo di misura, ad eccezione del pronto intervento, devono essere indirizzate al Fornitore, il quale si farà carico di veicolarle al Distributore Locale responsabile del servizio,
in conformità a quanto previsto nella Delibera n. 574/2013/R/gas. Il Fornitore, ai sensi della suddetta Delibera, si impegna inoltre, in relazione alle esigenze manifestate dal Cliente e nell’interesse di quest’ultimo, a richiedere al Distributore Locale l’esecuzione di attività relative alla gestione del Punto di Prelievo, quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, spostamento del gruppo di misura, verifica della pressione di fornitura, verifica del funzionamento del gruppo di misura. Sono a carico del Cliente i corrispettivi dovuti al Distributore Locale per tutte le prestazioni accessorie e opzionali di cui al Codice di Rete (Allegato 2 Del. AEEGSI n. 108/06).
ART. 8 - LETTURA DEL GRUPPO DI MISURA
8.1 [Per la sola fornitura di Gas Naturale] II Distributore Locale è responsabile dell’attività di misura dei consumi; la rilevazione dei consumi avviene tramite lettura diretta del Contatore Gas e mediante autolettura da parte del Cliente con trasmissione della stessa al Fornitore tramite il sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx. La lettura diretta del Contatore Gas avviene secondo le periodicità stabilite dalla normativa vigente in relazione alla tipologia di Cliente fornito (ai sensi del TIVG) e riportata nella Documentazione Contrattuale allegata. I dati di misura sono rilevati dal Distributore Locale e comunicati al Fornitore secondo le tempistiche e modalità previste dalla normativa dell’AEEGSI e sono utilizzati ai fini della fatturazione secondo le periodicità indicate nel successivo articolo 9. Il Cliente si impegna a permettere l’accesso agli incaricati per la rilevazione dei consumi, al fine di consentire la lettura effettiva del Contatore Gas. In caso di tentativo di raccolta di misura non andato a buon fine, il Distributore Locale lascerà apposito avviso al Cliente finale informandolo dell’eventuale possibilità dell’autolettura ed il Fornitore ne darà evidenza nella prima fattura utile.
8.2 [Per la sola fornitura di Gas Naturale] Il Fornitore mette a disposizione dei propri clienti una modalità di autolettura, distinta per i PdR con frequenza di lettura diversa da quella mensile con dettaglio giornaliero per i quali il Fornitore indicherà in fattura la finestra temporale ammissibile e per i PdR con frequenza di lettura mensile con dettaglio giornaliero qualora siano state emesse una o più fatture contabilizzanti dati di misura stimati per almeno due mesi consecutivi. L’autolettura è valida ai fini della fatturazione a conguaglio salvo eventuale mancata validazione da parte del Distributore Locale. Il Fornitore comunica la presa in carico o l’eventuale non presa in carico del dato di autolettura comunicata dal Cliente, qualora lo stesso risulti palesemente errato rispetto all’ultimo dato effettivo disponibile in quanto diverso dall’ultimo disponibile di almeno un ordine di grandezza. In caso di voltura o Switch, il Cliente con PdR con frequenza di lettura diversa da quella mensile con dettaglio giornaliero può comunicare l’autolettura della propria fornitura:
– fino a 5 giorni lavorativi prima / 3 giorni lavorativi dopo la decorrenza della voltura;
– fino a 5 giorni lavorativi prima della decorrenza dello switch, contattando il Fornitore uscente;
– fino a 3 giorni lavorativi dopo la decorrenza dello switch, contattando il Fornitore entrante.
In ogni caso il Distributore verifica il dato comunicato dal Cliente; se confermato, il valore viene utilizzato come una lettura effettiva per calcolare l’ultima fattura. Se la data dell’autolettura è diversa dalla data di decorrenza della voltura / cambio del fornitore, il valore viene ricalcolato per considerare questa differenza. Per i PdR dotati di smart meter teleletti e conformi alle direttive, l’utilizzo dell’autolettura è limitato ai casi di malfunzionamento dell’apparato ed in presenza di reclamo scritto presentato dal Cliente in tema di misura o per fatturazioni ripetute basate su stime. Il Cliente sarà responsabile dell’eventuale manomissione del Contatore Gas; ogni tentativo di alterazione della misura o di sottrazione di gas naturale non misurato darà facoltà al Fornitore ai sensi dell’art. 1456 c.c., di risolvere il Contratto, salvo ogni diritto al risarcimento del danno. In tale evenienza il Fornitore ha la facoltà di sporgere denuncia alle autorità competenti.
8.3 [Per la sola fornitura di Gas Naturale] In caso di guasto o blocco del contatore, il Cliente deve comunicarlo immediatamente al Fornitore. In questo caso e nel caso che l’avaria sia riscontrata dal personale del Distributore Locale, si procederà alla sostituzione del misuratore e alla rideterminazione dei consumi.
8.4 [Per la sola fornitura di Gas Naturale] II Cliente ha diritto a far verificare il corretto funzionamento degli strumenti di misura, ma se risultassero privi di difetti di funzionamento sarà tenuto a sostenere le spese di verifica; in caso contrario i gruppi saranno sostituiti a cura e spese del Distributore Locale con conseguente ricostruzione dei prelievi per il periodo di malfunzionamento come descritto all’articolo 9.3. In
ogni caso il Fornitore è sempre esonerato per ogni responsabilità relativa alla misura.
8.5 [Per la sola fornitura di Energia Elettrica] Ferma restando la competenza del Distributore per la rilevazione delle misure, il Cliente ha la possibilità di comunicare l’autolettura del Contatore, secondo le modalità e i tempi descritti in fattura. Il Fornitore mette a disposizione dei propri clienti una modalità di autolettura, distinta per i POD trattati monorari ai sensi del TIS e per i POD trattati per fascia ai sensi del TIS qualora siano state emesse una o più fatture contabilizzanti dati di misura stimati per almeno due mesi consecutivi. Il Fornitore comunica la presa in carico o l’eventuale non presa in carico del dato di autolettura comunicata dal Cliente, qualora lo stesso risulti palesemente errato rispetto all’ultimo dato effettivo disponibile in quanto diverso dall’ultimo disponibile di almeno un ordine di grandezza. L’autolettura è considerata come una lettura effettiva ai fini della fatturazione se validata dal Distributore. In caso di voltura o cambio fornitore, il Cliente che ha una fornitura elettrica dotata di un punto di prelievo trattato monorario ai sensi di quanto definito nel TIS, può comunicare l’autolettura della propria fornitura; il dato deve essere comunicato telefonicamente tramite il Servizio Clienti o sul sito Internet nell’apposita area riservata.
Il Cliente può comunicare l’autolettura:
– fino a 5 giorni lavorativi prima / 3 giorni lavorativi dopo la decorrenza della voltura;
– fino a 5 giorni lavorativi prima la decorrenza del cambio di fornitore, contattando il Fornitore uscente;
– fino a 3 giorni lavorativi dopo la decorrenza del cambio di fornitore, contattando il Fornitore entrante.
In ogni caso il Distributore verifica il dato comunicato dal Cliente; se confermato, il valore viene utilizzato come una lettura effettiva per calcolare l’ultima fattura. Se la data dell’autolettura è diversa dalla data di decorrenza della voltura / cambio del fornitore, il valore viene ricalcolato per considerare questa differenza.
ART.9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
9.1 La fatturazione avverrà nel rispetto della normativa in tema di trasparenza dei documenti di fatturazione ed è da intendersi salvo conguaglio, errori od omissioni. In caso di inesattezza della fatturazione, il Cliente può chiedere l’eventuale rettifica della fattura che il Fornitore provvederà ad esaminare secondo le modalità e tempistiche previste dal TIQV. L’emissione della fattura sarà in formato elettronico.
9.2 [Per la sola fornitura di Energia Elettrica] La fatturazione dei corrispettivi per l’energia fornita avviene sulla base dei dati del Punto di Prelievo resi disponibili dal Distributore Locale secondo le tempistiche e le modalità previste dalla normativa dell’AEEGSI. Qualora i dati di cui sopra non dovessero essere disponibili in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati in base alle autoletture comunicate dal Cliente ai sensi di quanto previsto all’art. 8.5. In assenza di autoletture, i consumi saranno stimati dal Fornitore sulla base dei consumi storici effettivi del Cliente, come forniti dal Distributore ed eventualmente integrati con altre informazioni ritenute utili alla determinazione dei prelievi del Cliente, in particolare i dati registrati dal rilevatore Invent qualora installato presso il punto di prelievo del Cliente. Al ricevimento dei consumi effettivi e delle relative fatture emesse dal Distributore, il Fornitore provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli.
9.3 [Per la sola fornitura di Gas Naturale] In caso di malfunzionamento del Contatore Gas, il Fornitore, relativamente al periodo di malfunzionamento, fatturerà i consumi come ricostruiti dal Distributore Locale, secondo quanto previsto dalla delibera 572/2013/R/gas. I dati di prelievo del Cliente utilizzati per la fatturazione sono quelli risultanti da letture effettuate dal Distributore Locale e, qualora questi non fossero disponibili in tempo utile per la fatturazione, dalle eventuali autoletture comunicate dal Cliente. Per i periodi non coperti da tali dati, il Fornitore potrà effettuare la relativa fatturazione in acconto stimando il consumo sulla base dei consumi storici effettivi del Cliente, come forniti dal Distributore ed eventualmente integrati con altre informazioni ritenute utili alla determinazione dei prelievi del Cliente. Al ricevimento dei consumi effettivi e delle relative fatture emesse dal Distributore, il Fornitore provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli.
9.4 [Per la sola fornitura di Energia Elettrica] Nel corso del rapporto, qualora non siano disponibili in tempo utile per l’emissione delle relative fatture i valori dei corrispettivi unitari da applicarsi al servizio di dispacciamento di cui alla lett. b) del precedente art. 5.2, il Fornitore si riserva la facoltà di fatturare utilizzando gli ultimi corrispettivi disponibili e noti al momento della fatturazione. In presenza di errori nella
fatturazione a danno del Cliente, l’accredito della somma non dovuta viene effettuato nella fattura emessa successivamente alla data di comunicazione al Cliente del documento recante l’esito delle verifiche.
9.5 La periodicità di fatturazione avverrà secondo quanto previsto nelle Condizioni Tecnico Economiche. Ciascuna fattura sarà emessa entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura. Per la fornitura gas, qualora non specificato nelle Condizioni Tecnico Economiche, la periodicità avverrà nel rispetto di quanto stabilito nel TIF e riportato nella Scheda Gestione Contratto Standard allegata. Per la fornitura elettrica, qualora non specificato nelle Condizioni Tecnico Economiche, la fatturazione avrà periodicità bimestrale per tutti i Clienti domestici e per i soli Clienti non domestici con potenza disponibile fino a 16,5 kW. La fatturazione avrà periodicità mensile per i Clienti non domestici con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.
9.6 II Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati entro le scadenze indicate sulle fatture. Il pagamento non potrà essere sospeso, differito o ridotto per alcun motivo, neanche in caso di contestazione della bolletta, né potrà essere compensato con eventuali crediti che il Cliente abbia nei confronti del Fornitore, salvo accordo scritto tra le Parti.
9.7 Successivamente alla cessazione della fornitura per qualsiasi causa intervenuta, al Cliente saranno, altresì, addebitati o accreditati gli eventuali importi conseguenti a rettifiche o conguagli di fatturazione anche in base alla lettura finale effettuata dal Distributore Locale appena saranno resi disponibili i dati e comunque nel rispetto delle disposizioni del TIF in tema di fatture di chiusura.
9.8 [Per la sola fornitura di Gas Naturale] Nei casi non previsti dalla Delibera n. 229/01, qualora il Fornitore conceda al Cliente una dilazione dei pagamenti, avrà la facoltà di addebitare un costo di apertura pratica pari a € 10,00.
9.9 Le fatture saranno emesse in forma sintetica secondo quanto previsto dalla Delibera 501/2014//R/com. Il dettaglio delle voci riportate in bolletta, nel rispetto della medesima delibera, è disponibile nell’area riservata sul portale del Fornitore. Il Cliente può prendere visione della guida alla lettura della fattura sul sito del Fornitore.
9.10 L’indicazione relativa alla possibilità di richiedere un piano di rateizzazione degli importi fatturati è indicata nelle fatture che presentino i requisiti fissati dall’AEEGSI ai sensi di quanto definito dal TIF nei casi di mancato rispetto della periodicità di fatturazione e di fatturazione di importi anomali. Per chi usufruisce del Bonus Sociale, per disagio fisico o economico, la Delibera 584/2015/R/COM (“Approvazione di misure ulteriori di tutela per i clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico e/o gas” del 4 dicembre 2015) e s.m.i. stabilisce che il Cliente anche sul mercato libero può chiedere la rateizzazione alle stesse condizioni previste per i Clienti in regime di tutela ai sensi dell’art. 12bis del TIVG e dell’art. 13bis del TIV.
ART. 10 - RITARDO PAGAMENTI, SOSPENSIONE, CESSAZIONE AMMINISTRATIVA PER MOROSITÀ
10.1 In caso di ritardato pagamento delle fatture, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal Contratto e le agevolazioni previste dall’AEEGSI per i Clienti che siano stati regolari nei pagamenti, il Fornitore applicherà gli interessi moratori calcolati su base annua, pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) aumentato di 3,5 punti percentuali, oltre a eventuali ulteriori spese sostenute ivi incluse quelle per i solleciti di pagamento delle fatture. In particolare, il Fornitore ha la facoltà di addebitare un costo pari a 5 Euro per ogni sollecito inviato.
10.2 Ai sensi del TIMG e del TIMOE, in caso di mancato pagamento entro la data di scadenza indicata nel documento di fatturazione, il Fornitore, invierà al Cliente un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, avente valore di costituzione in mora, contenente l’invito a provvedere al pagamento dell’insoluto e il termine ultimo entro cui questi dovrà provvedere al pagamento. Tale termine non potrà essere inferiore a 15 (quindici) giorni solari dalla data di invio della relativa raccomandata ovvero, nel caso di trasmissione tramite posta elettronica certificata, a 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento, da parte del Fornitore, della ricevuta di avvenuta consegna della comunicazione o, infine, a 20 (venti) giorni solari decorrenti dall’emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata. In tal ultimo caso, la data di consegna al vettore postale della comunicazione di costituzione
in mora non potrà essere superiore a 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione della stessa, ferma restando la facoltà del Fornitore di consegnare la comunicazione al vettore postale entro un termine non superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi qualora anche il termine ultimo di pagamento di 20 (venti) giorni solari sia aumentato di un numero di giorni lavorativi pari alla differenza tra il termine di consegna osservato ed il termine minimo di 3 (tre) giorni lavorativi. Per evitare o interrompere detta procedura è necessario che venga documentato l’avvenuto pagamento mediante l’invio di copia del relativo bollettino di pagamento via e-mail o a mezzo fax all’indirizzo o al numero indicati nella comunicazione di sollecito.
10.3 [Per la sola fornitura di Energia Elettrica] Qualora decorsi 3 (tre) giorni dall’invio della suddetta diffida di pagamento il Cliente non abbia provveduto a sanare la situazione di morosità, il Fornitore invierà al Distributore Locale competente la richiesta di sospendere la fornitura. Ove sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, il Fornitore richiede al Distributore Locale competente la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, il Distributore Locale competente procederà a sospendere la fornitura. In ogni caso, ove il Cliente ponga in essere condotte tali da impedire la sospensione della fornitura, il Fornitore si riserva la facoltà di chiedere al Distributore Locale l’esecuzione della sospensione tramite intervento sugli impianti non nella disponibilità del Cliente, addebitando allo stesso Cliente ogni relativo costo sostenuto. A seguito dell’avvenuto pagamento da parte del Cliente degli insoluti e della relativa comunicazione al Fornitore dell’avvenuto pagamento delle medesime somme mediante idonea documentazione, il Fornitore provvederà a richiedere la riattivazione della fornitura che avverrà con le modalità e tempistiche previste dal TIQE (art. 90). Nei casi di sospensione e/o di risoluzione, è fatto salvo il diritto del Fornitore a ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e/o di eventuale riattivazione, fermo restando il risarcimento del maggior danno.
10.4 [Per la sola fornitura di Gas Naturale] Ove si protragga l’insolvenza, decorsi 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del suddetto termine ultimo di pagamento, il Fornitore, senza ulteriore avviso, potrà richiedere al Distributore Locale la “Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità” ai sensi dell’art. 5 del TIMG, salva ogni altra azione per il recupero del credito e, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno subito dal Fornitore. Saranno a carico del Cliente i costi dell’operazione di sospensione. Il Cliente si impegna a consentire al Distributore Locale l’accesso ai locali in cui è ubicato l’impianto di misura, al fine di poter disalimentare il PdR.
10.5 Qualora nei 90 giorni successivi alla data dell’ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità risulti un nuovo caso di mancato pagamento entro la data di scadenza indicata nel documento di fatturazione, il Fornitore invierà al Cliente un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, avente valore di costituzione in mora, contenente l’invito a provvedere al pagamento dell’insoluto e il termine ultimo entro cui questi dovrà provvedere al pagamento. Tale termine non potrà essere inferiore a 7 (sette) giorni solari dalla data di invio della relativa raccomandata ovvero, nel caso di trasmissione tramite posta elettronica certificata, a 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento, da parte del Fornitore, della ricevuta di avvenuta consegna della comunicazione o, infine, a 10 (dieci) giorni solari decorrenti dall’emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata. In tale ultimo caso, la data di consegna al vettore postale della comunicazione di costituzione in mora non potrà essere superiore a 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla data di emissione della stessa, ferma restando la facoltà del Fornitore di consegnare la comunicazione al vettore postale entro un termine non superiore a 3 (tre) giorni lavorativi qualora anche il termine ultimo di pagamento di 10 (dieci) giorni solari sia aumentato di un numero di giorni lavorativi pari alla differenza tra il termine di consegna osservato ed il termine minimo di 2 (due) giorni lavorativi. Per evitare o interrompere detta procedura è necessario che venga documentato l’avvenuto pagamento mediante l’invio di copia del relativo bollettino di pagamento via e-mail o a mezzo fax all’indirizzo o al numero indicati nella comunicazione di sollecito. Decorsi ulteriori 2 giorni lavorativi da tale termine senza che il Cliente abbia posto rimedio alla situazione di insolvenza, il Fornitore, senza ulteriore avviso, nel caso di fornitura di gas, potrà richiedere al Distributore Locale la “Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità” ai sensi dell’art. 5 del TIMG, e, nel caso di fornitura di energia elettrica potrà richiedere al Distributore Locale, avvalendosi dell’utente del trasporto e dispacciamento, la sospensione o la riduzione della potenza della
fornitura per morosità. In ogni caso, è fatta salva ogni altra azione per il recupero del credito ed il risarcimento del maggior danno subito dal Fornitore. Saranno a carico del Cliente i costi dell’operazione di sospensione. Il Cliente si impegna a consentire al Distributore Locale l’accesso ai locali in cui è ubicato l’impianto di misura, al fine di poter disalimentare il PdR.
10.6 Per il ripristino dell’erogazione delle forniture di energia elettrica e/o gas naturale, il Cliente è tenuto all’integrale pagamento delle fatture in sospeso e alla relativa comunicazione al Fornitore, oltre a tutti gli oneri amministrativi e tecnici sostenuti dal Fornitore per la disattivazione e riattivazione nei limiti dei costi sostenuti per tali operazioni. A seguito del pagamento, il Fornitore richiederà al Distributore Locale la riattivazione della fornitura che avverrà con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente.
10.7 [Per la sola fornitura di Gas Naturale] Ove non sia stato possibile eseguire la chiusura del PdR per sospensione della fornitura per morosità, il Fornitore potrà ricorrere, previa fattibilità tecnica, all’interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna. I relativi oneri saranno posti a carico del Cliente. La predetta richiesta di interruzione dell’alimentazione al Distributore Locale sarà preceduta da apposita comunicazione al Cliente, inviata a mezzo raccomandata.
10.8 Nel caso in cui l’intervento di sospensione della fornitura sia stato eseguito con esito positivo, il Fornitore, avvalendosi dell’utente del trasporto e dispacciamento, potrà, previa risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., inviare apposita comunicazione al Distributore Locale affinché il punto di prelievo interessato venga rimosso dal contratto di trasporto e dispacciamento. In tal caso il Cliente sarà tenuto a rimborsare al Fornitore le somme eventualmente versate per l’estinzione dei rapporti contrattuali accessori, salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno subito dal Fornitore.
10.9 [Per la sola fornitura di Gas Naturale] Il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c., potrà risolvere il Contratto decorsi 15 (quindici) giorni dalla data di chiusura del contatore o, nei casi di impossibilità a procedere alla chiusura o all’interruzione, decorsi 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell’impossibilità a procedere da parte del Distributore Locale. In tale evenienza, il Fornitore ha facoltà di procedere alla Cessazione Amministrativa del Punto di Prelievo. L’eventuale riattivazione, previa sottoscrizione di un nuovo Contratto di fornitura, sarà subordinata alle tempistiche del Distributore Locale e gli oneri ad essa connessi saranno a carico del Cliente. Nel caso di Cessazione Amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione della fornitura, il Fornitore trasmetterà al Distributore Locale copia della documentazione attestante la morosità del Cliente (fatture non pagate, costituzione in mora del Cliente, documento di sintesi con credito insoluto o altra documentazione idonea), copia del contratto o dell’ultima fattura pagata e copia della risoluzione del contratto con il Cliente e della documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del Cliente. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal giudice in sede di decisione sulle spese di causa, il cliente finale titolare di un PdR per il quale l’impresa di distribuzione ha sostenuto oneri connessi alle iniziative giudiziarie finalizzate ad ottenere la disalimentazione fisica del punto è tenuto al pagamento degli oneri di cui al presente articolo indipendentemente dall’esito della disalimentazione del punto.
10.10 [Per la sola fornitura di Energia Elettrica] Per i Clienti non disalimentabili il Fornitore avrà facoltà di ritenere automaticamente risolto il Contratto di fornitura, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456
c.c. nel caso di mancato pagamento anche di una sola fattura entro il termine ultimo di cui sopra indicato nel sollecito di pagamento. In tale ipotesi il Distributore Locale competente, previa richiesta da parte del Fornitore della risoluzione del relativo contratto di trasporto e dispacciamento, trasmessa avvalendosi dell’Utente del trasporto e dispacciamento, provvede a trasferire il punto di prelievo oggetto della medesima richiesta nel contratto di dispacciamento: a) dell’Acquirente unico, per i Clienti finali aventi diritto alla maggior tutela; b) dell’esercente la salvaguardia, per i Clienti finali aventi diritto alla Salvaguardia.
10.11 [Per la sola fornitura di Gas Naturale] In deroga a quanto indicato nei commi 10.2, 10.4, 10.5, 10.6, 10,7 e 10.9, in caso di morosità di un Cliente non disalimentabile, il Fornitore potrà procedere alla costituzione in mora dello stesso, trasmettendo al Cliente una raccomandata che indichi almeno il termine ultimo entro cui il Cliente deve provvedere al pagamento della bolletta insoluta, l’informazione che, qualora il Fornitore proceda alla risoluzione del Contratto ed alla successiva Cessazione Amministrativa, il Distributore Locale
provvederà all’attivazione del relativo servizio di ultima istanza in base alle previsioni regolatorie contenute nel TIMG e nel TIVG e le modalità con cui il Cliente può comunicare l’avvenuto pagamento (fax, e-mail, raccomandata A/R…). Ai sensi del TIMG, il Fornitore potrà risolvere il Contratto decorsi 15 (quindici) giorni dal termine ultimo di pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora.
10.12 Il Fornitore, in ogni caso, non potrà sospendere la fornitura al Cliente:
A) in assenza della preventiva costituzione in mora del Cliente, secondo le modalità previste al punto 10.2;
B) quando il pagamento del corrispettivo sia effettuato e comunicato al Fornitore nei termini e con le modalità indicate dal medesimo Fornitore;
C) nel caso in cui l’importo della bolletta sia inferiore all’ammontare del deposito cauzionale o della garanzia rilasciata dal Cliente e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all’importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione;
D) nel caso in cui il Fornitore non abbia fornito una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto relativo alla ricostruzione del consumo a seguito del malfunzionamento del gruppo di misura accertato dal Distributore Locale o relativo al conguaglio o a fatturazione anomala di consumi;
E) nei casi di morosità su corrispettivi per servizi diversi dalle forniture oggetto del presente Contratto e non riguardanti pagamenti non espressamente contemplati nelle rispettive Condizioni Tecnico Economiche.
10.13 In caso di mancato rispetto da parte del Fornitore delle disposizioni previste dall’AEEGSI per la costituzione in mora e per la richiesta di sospensione della fornitura per morosità, questo è tenuto a corrispondere al Cliente gli indennizzi automatici previsti dal TIMOE e dalla delibera 67/2013/R/com e riportati in allegato alla Documentazione Contrattuale.
10.14 Per chi usufruisce del Bonus Sociale, per disagio fisico o economico, la Delibera 584/2015/R/COM (“Approvazione di misure ulteriori di tutela per i clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico e/o gas” del 4 dicembre 2015) e s.m.i. stabilisce che il Cliente può chiedere anche una ulteriore rateizzazione, di una o più fatture ordinarie, che non contengano anche una singola rata di un piano di rateizzo attivo. Questa richiesta può essere effettuata per importi superiori a 50 €, una sola volta nell’arco di 12 mesi e, per queste operazioni, potrà essere richiesto il versamento di un acconto minimo del 30% della somma da pagare.
ART. 11 - GARANZIE
11.1 Per la fornitura di energia elettrica, l’esercente la vendita potrà richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, in base alla potenza contrattualmente impegnata in fase di stipula ed adeguato di anno in anno in base al valore corrente della potenza impegnata. L’importo del deposito cauzionale verrà addebitato nella prima fattura utile e sarà pari a:
- € 11,50 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata (punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a) del Testo Integrato della Vendita – TIV (Allegato alle Delibera 301/2012);
- € 15,50 per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata (punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c) del TIV, con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW;
- non superiore alla migliore stima dei corrispettivi dovuti per 1 periodo di fatturazione (tutte le altre tipologie)
11.2 Per la fornitura di gas naturale, l’esercente la vendita potrà richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto che verrà addebitato nella prima fattura utile secondo l’importo stabilito dalle tabelle 6 e 7 del TIVG in base ai consumi dichiarati dal Cliente in fase di stipula ed adeguato di anno in anno sulla base dei consumi effettivi. Sulla prima fattura di gas naturale sarà addebitato un deposito cauzionale pari a € 30,00 per consumi inferiori a 500 Smc/anno, € 90,00 per consumi fin a 1.500 Smc/anno, € 150,00 per consumi fino a
2.500 Smc/anno, € 300,00 per consumi fino a 5.000 Smc/anno e un valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte per consumi maggiori di 5.000 Smc/anno.
11.3 Il deposito cauzionale verrà restituito a seguito della cessazione degli effetti del contratto di vendita, maggiorato degli interessi legali previa valutazione dell’esercente la vendita circa l’esatto adempimento da parte del Cliente delle obbligazioni contrattuali su di esso gravanti.
11.4 Al Cliente non può essere sospesa la fornitura per un debito il cui valore sia inferiore o pari a quello del deposito cauzionale versato, ovvero a quello di un’equivalente forma di garanzia. In tal caso, l’esercente può trattenere la somma versata e fatturare nuovamente l’ammontare corrispondente al deposito cauzionale nella bolletta successiva.
11.5 Qualora nel corso della fornitura l’importo del deposito sia incamerato in tutto o in parte dall’esercente la vendita, il Cliente sarà tenuto a ricostituirlo con addebito sulla prima fattura utile.
11.6 Sono considerate forme di garanzia equivalenti al deposito cauzionale altri strumenti che assicurino l’esercente la vendita circa l’esatto adempimento da parte del Cliente.
11.7 La domiciliazione bancaria o postale della bolletta è considerata forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale che il Cliente può attivare in qualsiasi momento a cui seguirà la restituzione della somma versata.
11.8 L’esercente la vendita si riserva di addebitare al Cliente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura SEPA non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo.
11.9 Qualora l’esercente la vendita lo richieda esplicitamente a seguito di ritardi nei pagamenti di una o più fatture anche non consecutive o in relazione alla verifica di affidabilità, il Cliente è tenuto a rilasciare una fideiussione bancaria fino alla concorrenza di un importo pari ad un trimestre di fornitura e contenente la clausola, in caso di escussione, “a prima richiesta”. Qualora l’esercente la vendita dovesse escutere in tutto o in parte la fideiussione di cui sopra, il Cliente sarà tenuto a ricostituire la stessa nella misura originaria entro il termine richiesto dall’esercente la vendita.
ART. 12 - INTERRUZIONI DELLA FORNITURA
12.1 La fornitura è erogata con continuità alle condizioni previste dal Distributore Locale e può essere interrotta temporaneamente da parte dei gestori di rete competenti, in tutto o in parte, per cause di oggettivo pericolo, per ragioni di servizio, quali manutenzione, riparazione dei guasti, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi e per motivi di sicurezza del sistema.
12.2 Tali interruzioni, nonché le interruzioni o limitazioni della fornitura dovute a cause accidentali, a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al Fornitore non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto da parte del Cliente.
12.3 In particolare, il Cliente riconosce che il Fornitore non risulta responsabile di eventuali interruzioni o e/o limitazioni di somministrazione con o senza preavviso, dovute a cause accidentali e/o di forza maggiore e/o dovute ad interventi del Distributore Locale o del trasportatore e/o provvedimenti di Pubbliche Autorità.
12.4 In particolare, il Fornitore non risponde dei danni conseguenti a problemi tecnici concernenti la consegna dell’energia elettrica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, variazioni della tensione o frequenza, della forma d’onda, interruzioni della continuità della fornitura o del servizio di trasmissione e distribuzione, microinterruzioni, buchi di tensione e, in generale, anomalie derivanti dalla gestione della connessione degli impianti del Cliente alla rete elettrica.
12.5 Il Cliente si obbliga a tenere indenne e a manlevare il Fornitore da ogni contestazione o pagamento di oneri o danni che dovessero derivare allo stesso nell’ambito dell’espletamento dei servizi di cui al Contratto e che dipendano da fatti o comportamenti del Cliente.
ART. 13 - ASSICURAZIONE A FAVORE DEL CLIENTE
[Per la sola fornitura di Gas Naturale]
13.1 In ottemperanza alle disposizioni dell’AEEGSI, i Clienti Civili sono garantiti da un contratto di assicurazione per gli infortuni, an- che subiti dai familiari conviventi o dai dipendenti, per gli incendi, la responsabilità civile, derivanti dall’uso del gas naturale loro fornito tramite un impianto di distribuzione, a valle del punto di consegna. Il personale del Fornitore è a disposizione dei Clienti per tutti gli adempimenti relativi. I moduli per la denuncia dell’eventuale sinistro, nonché i dettagli della copertura assicurativa, sono disponibili sul sito xxx.xxx.xx
ART. 14 - COMUNICAZIONI E RECLAMI
14.1 Per qualsiasi comunicazione, reclamo o informazione, il Cliente potrà rivolgersi direttamente al Fornitore utilizzando uno dei canali messi a disposizione (indirizzo postale: Sorrento Power and Gas S:R.L., Corso Italia, 165 – 80063 Piano di Sorrento (NA) tel. +39 00.00000000; fax +39 00.00000000 -email xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) indicati anche nelle fatture o compilando e inoltrando i moduli allegati alla Documentazione Contrattuale o disponibili nel Sito del Fornitore (www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
14.2 Il Cliente finale, o per suo conto un rappresentante legale dello stesso o una associazione di consumatori, può presentare reclamo scritto sul servizio ricevuto, sulla mancata osservanza degli obblighi aziendali ovvero con riferimento ad ogni altro aspetto relativo ai rapporti tra venditore e Cliente finale, compresa l’ipotesi di contratto o attivazione non richiesti.
14.3 Se il Cliente finale non utilizza l’apposito modulo messo a disposizione dal Fornitore, il reclamo scritto dovrà contenere almeno i seguenti “elementi minimi”: nome, cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale, se diverso dall’indirizzo di fornitura, o indirizzo telematico; il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettrico, gas, entrambi), il codice PdR / POD, ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice cliente e i motivi di reclamo. Nel caso di reclamo per contratto o attivazione non richiesti al reclamo dovrà essere altresì allegata copia della documentazione attestante la data di conoscenza del Contratto non richiesto o dell’attivazione non richiesta.
14.4 Qualora il Fornitore non rispetti gli obblighi di risposta ai reclami, nei casi previsti dalla normativa e dettagliati nell’allegato relativo ai livelli di qualità, al Cliente sono riconosciuti gli indennizzi automatici riportati nel medesimo allegato.
14.5 Restano salve le disposizioni che prevedono una specifica modalità invio delle comunicazioni, come definite nella Documentazione Contrattuale o disposte dalle Autorità competenti.
14.6 Ai sensi del TICO, qualora il Cliente non ritenga soddisfacente la risposta del Fornitore al reclamo presentato ai sensi del comma precedente o non riceva alcuna risposta, potrà attivare la procedura di conciliazione del Servizio Conciliazione Clienti energia istituito dall’AEEGSI ovvero presso gli organismi iscritti nell'elenco ADR per i consumatori istituito dall'AEEGSI (consultabile sul sito xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx.xxx) : si veda art. 20.3.
ART. 15 - LIVELLI SPECIFICI E GENERALI DI QUALITÀ INDENNIZZI AUTOMATICI
15.1 Il Fornitore si impegna a rispettare i livelli specifici e generali di qualità, così come definiti dall’AEEGSI nel TIQV e riportati nella Documentazione Contrattuale, e a corrispondere al Cliente gli indennizzi automatici previsti per il loro mancato rispetto, per quanto di competenza.
ART. 16 - DATI FORNITI DAL CLIENTE
16.1 II Cliente si obbliga a comunicare al Fornitore dati completi e veritieri, a comunicare al Fornitore eventuali variazioni di recapito o altri dati sensibili successivi alla stipulazione del Contratto.
16.2 II Fornitore non assume alcuna responsabilità in ordine alla veridicità ed esattezza dei dati forniti dal cliente.
ART. 17 – FORZA MAGGIORE
17.1 Le Parti non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di forza maggiore o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse.
17.2 In particolare, il Fornitore non sarà responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale causati da eventi naturali, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla stessa, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità e controllo sulla fornitura
oggetto del Contratto, ivi compreso AEEGSI e Terna scioperi, stato di guerra, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori del proprio ragionevole controllo, compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasmissione e/o distribuzione dell’energia elettrica a livello nazionale o locale, anche per inadempienza verso il Cliente di Terna o del Distributore, e compreso la indisponibilità temporanea del servizio di trasporto del gas a livello nazionale e regionale, o della distribuzione a livello locale, anche per inadempienza verso il Cliente del Trasportatore o del Distributore Locale salvo che la causa della inadempienza non sia imputabile a precedenti inadempienze del Fornitore. Sarà considerata altresì causa di forza maggiore l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle somministrazioni di energia elettrica causate da fatti e/o atti di Terna e/o del Distributore, comunque connessa a squilibri o difficoltà del sistema energetico, che si manifesti in cali di tensione, “black-out” ecc e/o l’interruzione, anche improvvisa, su scala nazionale e/o locale delle forniture di gas causate da fatti e/o atti del Trasportatore.
ART. 18 - CESSIONE
18.1 II Fornitore avrà la facoltà di cedere il contratto a terzi, senza l’esplicita approvazione da parte del Cliente, a condizione che questo non comporti un aggravio di costi o una variazione in aumento delle condizioni economiche in essere. La cessione sarà efficace nei confronti del Cliente dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal Fornitore.
18.2 II Cliente non potrà cedere il contratto a terzi senza il consenso del Fornitore.
ART. 19 - REGISTRAZIONE
19.1 Il Contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d’uso ed a tassa fissa. Il relativo onere è a carico della Parte che con il proprio comportamento rende necessaria la registrazione.
ART. 20 - FONTI NORMATIVE – PROCEDURE DI CONCILIAZIONE E FORO COMPETENTE
20.1 Per quanto non previsto dal presente Contratto sono applicabili le leggi e le norme vigenti. Tutti i riferimenti normativi nazionali citati nel Contratto sono da intendersi aggiornati alle eventuali successive modifiche e integrazioni.
20.2 Le delibere riportate nel presente documento sono consultabili sul sito dell’AEEGSI, xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione Atti e Provvedimenti. I riferimenti alle Delibere dell’AEEGSI sono da intendersi compresivi delle successive modifiche ed integrazioni rispetto al testo inizialmente approvato. Il Contratto sarà modificato di diritto mediante l’inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche obbligatorie definite dall’AEEGSI stessa.
20.3 Le controversie tra cliente e Fornitore o operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico, sono sottoposte a tentativo obbligatorio di conciliazione, presso il Servizio di Conciliazione istituito dall’AEEGSI o presso uno degli organismi iscritti nell'elenco ADR dell'Autorità, tra cui organismi che offrono procedure di negoziazione paritetica realizzate sulla base di accordi fra operatori e Associazioni dei consumatori, o presso le Camere di Commercio individuate sulla base della convenzione sottoscritta dall'Autorità con Union camere: l’elenco degli Organismi è pubblicato dall’AEEGSI sul proprio sito (Servizio di Conciliazione xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx.xxx).Xx modalità di accesso al Servizio conciliazione, i termini ed il funzionamento della procedura sono consultabili sul sito xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx.xxx. Per ulteriori informazioni è possibile inviare una email al Servizio conciliazione all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx, oppure contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 000.000.000 (da telefono fisso o da cellulare). Esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, il Cliente avrà facoltà di adire l’Autorità giudiziaria.
20.4 Per eventuali controversie il foro competente in via esclusiva è quello del Cliente nel caso in cui il cliente sia un “Consumatore” ai sensi del Codice del Consumo; in tutti gli altri casi il foro competente in via esclusiva è quello del Tribunale di Milano.
I diritti spettanti ai Clienti che rivestano la qualifica di Consumatori ai sensi del D.Lgs. n. 206/2005 sono disciplinati, tra l’altro, dal Capo I del Titolo III della Parte III di detto D Lgs. per quanto applicabile.
Il Cliente dichiara di approvare espressamente, ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, le seguenti clausole: art. 2 (conclusione del contratto, condizioni di attivazione della fornitura; facoltà del fornitore di non dare esecuzione all’attivazione per inesattezza o incompletezza dei dati); art. 3 (facoltà di recesso del fornitore; diritto del fornitore di sospendere la
fornitura); art. 7 (limitazione di responsabilità del Fornitore per guasti, irregolare funzionamento, non corretto utilizzo); art. 9 (pagamenti- limitazione delle facoltà di opporre eccezioni); art. 10 (sospensione della fornitura); art. 12 (interruzione della fornitura); art. 17 (forza maggiore); art. 20 (tentativo obbligatorio di conciliazione - foro competente).