UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
Xxxxxx xxx Xxxxxx, 00 – XXXXXX (XX)
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REP. N. 386
CONVENZIONE FRA I COMUNI DI BRISIGHELLA, CASOLA VALSENIO, CASTEL BOLOGNESE, FAENZA, RIOLO TERME SOLAROLO E L’UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA, PER IL CONFERIMENTO ALL’UNIONE DEL SERVIZIO "POLITICHE EUROPEE".
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L'anno Duemilasedici (2016), il giorno Ventitre (23) del mese di
Dicembre, nella Sede del Comune di Faenza.
TRA
* IL COMUNE DI BRISIGHELLA, Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxx, nato a Faenza il 20/5/1978 - (C.F. Ente 00202300398), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Brisighella, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 28/11/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;
* IL COMUNE DI CASOLA VALSENIO, Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Xxxxxx Xxxxxx, nato a Faenza il 12/8/1977 - (C.F. Ente 81002910396), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Casola Valsenio, autorizzato in forza della deliberazione
del Consiglio Comunale n. 53 del 14/12/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;
* IL COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE, Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Faenza il 14/7/1961 - (C.F. Ente 00242920395), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Castel Bolognese, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 19/12/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;
* IL COMUNE DI FAENZA, Rappresentato dal Presidente pro tempore Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Faenza il 25/7/1966 - (C.F. Ente 00357850395), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Faenza, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 19/12/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;
* IL COMUNE DI RIOLO TERME, Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Faenza il 27/02/1972 - (C.F. Ente 00226010395), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Riolo Terme, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 30/11/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;
* IL COMUNE DI SOLAROLO, Rappresentato dal Presidente pro tempore Sig. Xxxxxxxxx Xxxxx, nato a Faenza il 30/06/1964 - (C.F.
Ente 00218770394, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Solarolo, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 20/12/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;
* L’UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA, Rappresentata dal Presidente pro tempore Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Faenza il 25/7/1966 - (C.F. Ente 90028320399), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante dell’Unione della Romagna Faentina, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 64 del 21/12/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;
PREMESSO CHE:
Che, per effetto del riordino territoriale di cui alla L.R. 10/2008 attuato con il D.P.G.R.E.R. n. 55 del 27/2/2009, i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme hanno approvato e successivamente sottoscritto in data 4/6/2009 l’atto costitutivo e lo statuto dell’Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, forma associativa destinata a subentrare a titolo universale alla estinguenda Comunità Montana dell'Appennino Faentino con effetto dalla data di insediamento del Consiglio dell’Unione stessa;
Che il Consiglio dell’Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme si è insediato in data 1/9/2009 e che pertanto da tale data l’Unione dei Comuni di Brisighella, Casola
Valsenio e Riolo Terme è subentrata a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi alle estinta Comunità Montana dell'Appennino Faentino;
Che il subentro a titolo universale ha comportato anche il subentro dal 1/9/2009 dell’Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme nella titolarità di tutte le convenzioni fino a tale data intestati alla estinta Comunità Montana dell'Appennino Faentino/Unione di Comuni;
Che i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, hanno dato attuazione al processo di decentramento amministrativo di cui al D.Lgs. n. 112/1998 e alla L.R. n. 3/1999, nonché all’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi già gestiti, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e L.R. 3/99, attraverso la delega all’Unione di Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, ridenominata Unione della Romagna Faentina dal 1/1/2012;
Che in data 30/11/2011 è stato stipulato l’atto costitutivo inerente l’allargamento, con effetto dal 1/1/2012, dell’Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme ai Comuni di Faenza, Castel Bolognese e Solarolo, con la sua ridenominazione in UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA, la quale resta titolare senza soluzione di continuità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e di tutte le funzioni amministrative conferite da Stato, Regione, Province e Comuni, intestati all’Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, in quanto l’allargamento non comporta variazione del soggetto giuridico ma
trattasi esclusivamente di variazione anagrafica. Pertanto, ai sensi dell’art. 61 dello statuto dell’Unione allargata (continuità amministrativa), l’Unione della Romagna Faentina opera in perfetta continuità giuridica, amministrativa e funzionale rispetto agli atti adottati dall’Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme;
Che il Regolamento (UE) n.1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale assegna un ruolo preciso alle aree urbane ed alle aree urbane funzionali nel perseguire, attraverso i fondi strutturali, lo sviluppo urbano sostenibile per mezzo di strategie che prevedono azioni integrate per far fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali, tenendo anche conto dell'esigenza di promuovere i collegamenti tra aree urbane e rurali;
Che il Regolamento Regolamento (UE) n. 1303/2013, reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Che esiste la necessità, anche nell'ottica succitata relativa alle aree territoriali funzionali, di conferire all'Unione della Romagna Faentina il servizio Politiche europee, per consentire all'Unione medesima e ai Comuni che ne fanno parte una programmazione integrata delle politiche di sviluppo locale coerentemente alle politiche europee, anche in relazione all'uscita dei bandi nonché per
supportare l'ideazione, l'elaborazione, la candidatura e l'eventuale gestione e rendicontazione, di progetti comuni che, potendo contare su una massa critica più vasta, possano favorevolmente intercettare maggiori risorse pubbliche e private;
Che la programmazione 2014-2020 dei Fondi europei mette a disposizione dei territori un pacchetto di risorse su temi che spaziano dall'innovazione, alle nuove tecnologie, dall'energia, ai mutamenti climatici ed all'ambiente, dalla mobilità sostenibile, alla cultura, il turismo e all'inclusione sociale;
Che gli enti pubblici saranno tra i beneficiari di tali risorse nell'ottica di migliorare la qualità e lo sviluppo delle città e dei territori in generale; inoltre, i bandi previsti per il periodo 2014-2020 costituiscono un'ulteriore opportunità per gli enti locali nella misura in cui, adeguatamente organizzati e informati, si siano dotati delle necessarie competenze tecniche specialistiche;
Che è indispensabile, quindi, adeguare l'organizzazione dell'Unione per cogliere gli obiettivi sopra descritti, nella consapevolezza che un approccio condiviso tra amministrazioni possa determinare una maggiore competitività ed efficacia nel raggiungere gli obiettivi di partecipazione ai programmi di finanziamento comunitari e non solo, valorizzando maggiormente, al contempo, le risorse umane stesse;
Che lo studio di fattibilità per il conferimento all'Unione della Romagna Faentina del servizio "Politiche europee", redatto ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dell'Unione stessa ha dimostrato i benefici
per il sistema degli enti del conferimento del servizio richiamato.
Ciò premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale del presente atto le parti convengono e stipulano quanto segue.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. La presente convenzione disciplina il conferimento del servizio politiche europee all'Unione della Romagna Faentina (di seguito Unione). In particolare, all'Unione sono affidate le funzioni di seguito elencate:
α. supporto alla programmazione delle politiche comunali e di Unione, coerentemente alle politiche europee;
β. attività finalizzata alla programmazione strategica e ricerca dei finanziamenti europei, attraverso l'individuazione dei canali di finanziamento rilevanti, ad accesso diretto e indiretto;
χ. verifica dei bandi di gara e delle fonti di finanziamento disponibili per i progetti di prioritario interesse identificati dall'Unione e dai Comuni che ne fanno parte;
δ. ricerca dei partner necessari per la costituzione di partenariati locali, nazionali ed internazionali, finalizzati alla presentazione congiunta di progetti;
ε. promozione ed organizzazione di attività di formazione, informazione, comunicazione e sensibilizzazione interne (uffici comunali e dell'Unione);
ϕ. partecipazione a gruppi di lavoro finalizzati alla
programmazione progettuale o allo sviluppo di progetti specifici da candidare a bandi europei (ad accesso diretto e indiretto);
γ. azione congiunta di lobbying a livello regionale (in particolare per i finanziamenti a valere sui fondi strutturali europei), nazionale ed europeo.
2. Per quanto attiene in specifico i progetti di interesse trasversale e facenti direttamente riferimento all'Unione, il servizio provvederà all'intera gestione dell'intervento sviluppando le seguenti attività:
α. aggiornamento sulle politiche dell'Unione Europea negli ambiti individuati come prioritari, anche attraverso la partecipazione ad incontri ed eventi specifici promossi dalle autorità competenti a livello regionale, nazionale, europeo;
β. analisi delle fonti di finanziamento;
χ. programmazione dell'attività in relazione alle scadenze dei bandi e verifica politica sulla possibilità di partecipazione dell'Unione o dei Comuni;
δ. analisi dei bandi e dei requisiti di candidatura;
ε. partecipazione ai gruppi di lavoro per la predisposizione redazione ed invio della candidatura all'autorità competente;
ϕ. coordinamento dei referenti dei settori coinvolti nel progetto, al fine di garantire funzionalità alla gestione del progetto lo stesso;
γ. assistenza nella gestione complessiva delle attività previste durante tutto l'arco temporale di durata del progetto finanziato;
η. rendicontazione finanziaria periodica e finale (e gestione di eventuali successivi controlli da parte delle autorità competenti) dei
progetti finanziati in raccordo con i settori interessati.
3. Le attività di cui al precedente comma potranno essere svolte anche per progetti riguardanti uno o più Comuni dell'Unione, tenendo conto comunque del piano di programmazione assunto dalla Giunta dell'Unione e sulla base delle effettive potenzialità del servizio per il cui sviluppo si rimanda al relativo piano organizzativo.
4. Nel caso in cui si renda necessario, potranno essere affidati all'esterno i servizi di progettazione e attività comune alla costruzione del progetto e alla realizzazione del medesimo, tramite specifica procedura di evidenza pubblica.
ART. 2 IMPEGNI DELLE PARTI
1. I Comuni si impegnano a:
- rispettare le norme regolamentari predisposte dall’Unione;
- ottemperare agli obblighi amministrativi derivanti dalla gestione del servizio.
2. L’ambito territoriale per la gestione coordinata ed associata dei servizi in oggetto è individuato nel territorio dei Comuni dell’Unione che hanno conferito la funzione.
ART. 3
MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI
1. Il conferimento all’Unione delle funzioni e dei compiti di cui all’art. 1 della presente convenzione avviene con decorrenza 1 gennaio 2017.
2. Dalla data di decorrenza della presente convenzione l’Unione esercita le competenze e svolge le funzioni e le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.
3. In relazione alle materie di cui all’art. 1 gli organi dell’Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati, nonché gli atti di natura politica; le principali delibere possono essere preventivamente sottoposte alle singole amministrazioni interessate, ai fini dell’acquisizione di un indirizzo in merito, ferma restando la competenza formale dell’Unione.
4. Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti.
5. L’Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa prevista dal comma 2, avvalendosi del personale indicato al seguente art. 4 della presente convenzione.
6. L’Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all’art. 5 della presente convenzione.
7. L’Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato al seguente art. 7 della presente convenzione.
8. Il Responsabile delle strutture organizzative dell’Unione, che svolge le funzioni in oggetto, viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto e al regolamento di organizzazione. Egli gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l’esercizio della funzione conferita, compresi gli uffici decentrati e/o gli sportelli territoriali eventualmente costituiti.
9. L’Unione deve, nell’assunzione degli atti, nell’espletamento dei servizi e nell’esecuzione delle opere, fare espressa menzione del conferimento di funzioni di cui è destinataria. Gli atti emanati nell’esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono definitivi. Pertanto, la stessa Unione è titolare delle procedure di contenzioso nelle materie della presente convenzione. Avverso a tali atti non è ammesso ricorso all’Amministrazione dei Comuni ma all’Unione.
10. In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell’Unione che può delegarne l’esercizio a personale dipendente dell’Unione o dei singoli Enti.
ART. 4
DOTAZIONE ORGANICA E ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE
1. L’Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito, distaccato o comandato dai Comuni conferenti nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell’art. 1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall’art. 32, c. 5, del D. Lgs. 267/2000.
2. Il trasferimento all’Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all’Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all’atto dell’assunzione dal Comune di origine. In caso di trasferimento, il personale transita nella dotazione organica dell’Unione.
3. Per il personale trasferito, l’Unione subentra ai Comuni conferenti, ai sensi e con le modalità stabilite dal precedente art. 3, c. 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l’esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell’art. 1.
4. I competenti organi dei Comuni e dell’Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione e per rendere disponibile all’Unione, anche attraverso il distacco o il comando, il personale necessario allo svolgimento dei compiti relativi alle funzioni conferite.
5. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento all’Unione, i competenti organi dei Comuni e dell’Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività
lavorative per l’Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all’Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.
6. La dotazione organica, l’organigramma ed il funzionigramma del Settore, articolato nelle strutture organizzative stabilite dalla Giunta dell’Unione, vengono annualmente determinate nell’ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell’Unione, che dovrà essere sempre adeguato alla dotazione necessaria per l’espletamento della funzione nella sua interezza. Le variazioni relative al personale distaccato, comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.
7. La dotazione organica deve essere adeguata ai parametri individuati dalla Giunta regionale, nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall’ordinamento.
ART. 5
RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L’UNIONE
1. I trasferimenti statali, regionali, provinciali e altri trasferimenti pubblici o privati destinati all’esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all’Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l’Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L’Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.
2. Le spese relative all’esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono sostenute dall'Unione, e logicamente a carico dei Comuni, al netto dei proventi direttamente introitati dal bilancio dell'Unione. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.
3. Il finanziamento dei costi del servizio dell'Unione avviene, di norma, tramite gli introiti dei progetti che finanziano anche il costo del personale, destinando a tale scopo gli introiti di tutto il personale coinvolto, sia esso dipendente dell'Unione sia esso dipendente dei Comuni.
In caso di introiti superiori al costo del personale, la parte eccedente sarà destinata ad altri obiettivi dell'Unione, preferibilmente nell'ambito dello sviluppo dei progetti europei.
In caso di introiti inferiori al costo del servizio, la Giunta dell'Unione deciderà di volta in volta il criterio di copertura dei medesimi, tenendo conto, in ordine di priorità:
- dei territori che maggiormente hanno beneficiato dell'attività;
- del costo storico.
Si considerano gli introiti di cassa, relativi all'anno di riferimento.
La Giunta dell'Unione, a consuntivo, stabilisce l'incidenza dei due criteri sopra indicati per la copertura della spesa, tenendo conto del valore che i progetti hanno portato ai singoli territori comunali.
Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell’Unione, sentiti i Comuni interessati. In relazione agli investimenti si applica quanto previsto dall’art. 7 della presente convenzione. I Comuni possono trasferire all'Unione specifici finanziamenti aggiuntivi, a destinazione vincolata, per la realizzazione di attività di interesse particolare del territorio comunale.
4. Gli organi dell’Unione possono intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all’abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l’intero onere, con particolare riferimento al primo triennio di vigenza della convenzione, in modo tale da rendere graduale l’impatto del passaggio ai criteri di riparto.
5. La gestione finanziaria avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale ed un rendiconto di gestione approvato dalla Giunta dell’Unione.
6. L’Unione si impegna a trasmettere ad ogni ente associato:
- l’ipotesi di bilancio preventivo annuale entro il 31 ottobre dell'anno precedente, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;
- il rendiconto di gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo.
7. Il bilancio del Servizio è su base annua alla stregua dei bilanci degli Enti Locali. Il bilancio annuale di previsione del servizio viene esaminato da ciascuna Giunta comunale, che assume l’impegno di
iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento. In caso negativo la Giunta dell’Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari.
8. Ogni qual volta gli organi dell’Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli Comuni, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell’Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa, per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari. L’informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato. Eventuali differenze di gestione rilevate a consuntivo saranno iscritte nel bilancio di previsione del servizio dell'anno immediatamente successivo od utilizzate per specifici progetti.
9. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza con le modalità stabilite dalla Giunta dell’Unione ed assicurare il rispetto dei tempi di trasferimento delle risorse all'Unione, anche in termini di liquidità, così come definito dalla Giunta dell'Unione con atto n. 66 del 14/10/2015. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare mensilmente le quote di propria competenza per il buon funzionamento delle funzioni conferite, con riferimento agli stanziamenti del bilancio di riferimento.
10. Nel caso di realizzazione di progetti per conto dei Comuni e di
specifici progetti che prevedono interventi, attività o investimenti a beneficio dei singoli territori comunali, la destinazione delle risorse finanziarie, l'impiego del personale e in generale le obbligazioni delle parti sono disciplinate da specifici "accordi operativi" deliberati dalle
Giunte degli enti interessati.
ART. 6 SEDE
1. La sede del servizio che gestisce la funzione presso il Comune di Faenza è attualmente stabilita a Faenza, in Xxxxxx Xxx Xxxxxx, 00.
2. Le sedi, i presidi e gli uffici sono individuati dalla Giunta dell’Unione, anche in relazione alle opportunità logistiche per una migliore erogazione del servizio compatibilmente alle risorse economiche disponibili.
3. Al fine di garantire l'erogazione del servizio, gli Enti potranno acquisire la disponibilità di immobili di terzi, da mettere a
disposizione dell'Unione.
ART. 7
BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE
1. L’Unione all’atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:
- in concessione d’uso, gli immobili o la porzione d’essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l’esercizio delle materie conferite;
- in comodato d’uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo
necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all’esercizio delle materie conferite.
2. Il conferimento all’Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito di accordi fra Unione e Comune concedente.
3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell’Unione, può essere trasferita all’Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all’esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.
4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell’Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all’Unione per l’esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all’esercizio di tali materie.
5. L’Unione utilizza i beni in uso con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all’assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell’Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell’Unione.
6. L’Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell’Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell’Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all’Unione. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell’Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati dai singoli Comuni costituenti l’Unione, ovvero tra alcuni di questi.
7. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in uso all’Unione, è a carico dell’Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell’utilizzo e della conduzione dei beni concessi in uso all’Unione, è a carico dell’Unione.
ART. 8
COORDINAMENTO E CONTROLLI SULLE ATTIVITA’
1. L’Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni periodiche sull’andamento della gestione. Viene assicurata la condivisione e la divulgazione presso i Comuni degli strumenti di programmazione e di
controllo interno secondo le tempistiche previste dalle norme di legge e di regolamento.
2. Competente per la soluzione delle problematiche generali inerenti l’attività è la Giunta dell’Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla stessa sono demandati i compiti di indirizzo e vigilanza nell’espletamento delle funzioni ad esso conferite.
3. L’Unione s’impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell’Unione relativi all’espletamento della funzione conferita. In sede di conto consuntivo il Consiglio dell’Unione trasmette ai Consigli comunali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione, basandosi su indicatori che saranno determinati dalla Giunta dell’Unione di concerto con il Responsabile del Settore.
ART. 9 DURATA E RECESSO
1. La presente convenzione è a tempo indeterminato, salva la possibilità di recesso come di seguito disciplinato.
2. Ogni Comune delegante può recedere dalla presente convenzione non prima di anni cinque (5) dalla stipula del presente atto. Il recesso è deliberato dal Consiglio Comunale con apposito atto e con le medesime modalità previste dallo Statuto per il conferimento della funzione, da assumersi sei (6) mesi prima della scadenza dell’anno solare. Gli effetti del recesso decorrono dall’inizio dell’anno solare
successivo alla comunicazione al Presidente dell’Unione della Romagna Faentina della deliberazione consigliare adottata.
3. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere assunte con le stesse modalità di cui al comma precedente e devono essere approvate con conformi deliberazioni da tutti i Consigli degli Enti associati.
4. Il recesso di uno o più Comuni non fa venir meno la gestione associata per i restanti Comuni. Di comune accordo, verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall’Unione. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza nell’ambito della Giunta dell’Unione. In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature acquistate dall’Unione, mentre eventuali beni conferiti in comodato verranno restituiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
5. L’Ente che recede si impegna ad accollarsi quota parte degli investimenti di personale, mezzi, contratti che si siano eventualmente determinati nell’esercizio della presente gestione associata. La Giunta dell’Unione determina in via amministrativa gli aspetti successori del recesso determinando gli oneri specifici collegati.
6. La retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione comporta la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante del personale conferito dal Comune interessato o che l’Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l’esercizio delle attività connesse alle
materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all’atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall’Unione al Comune revocante anche: a) la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente; b) la quota di personale impegnato nei servizi generali (ragioneria, archivio e protocollo, segreteria organi, gestione del personale) attribuibile alle materie oggetto della retrocessione. Non si procede al trasferimento del personale al Comune recedente nel caso in cui l’Unione stabilisca che necessita di tale personale per la sostenibilità organizzativa del servizio oggetto della presente convenzione. Per tale motivo non si verificano le situazioni di cui all’art. 33, co. 1, del D.Lgs. 165/2001.
ART. 10 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
2. L’Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell’esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196.
ART. 11 CONTROVERSIE
1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti anche in caso di contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Le controversie giudiziarie sono regolate dall'art. 133, c. 1, lett. a),
n. 2, del codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, in quanto accordo tra pubbliche amministrazioni.
ART. 12 RINVIO
1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l’Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo statuto dell’Unione, al codice civile e alla normativa vigente.
2. L’Unione subentra ai Comuni nei rapporti, anche contrattuali, in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti conferiti
con la presente convenzione.
ART. 13
SPESE DI REGISTRAZIONE
1. Il presente atto, esente da imposta di bollo, sarà sottoposto a registrazione in caso d’uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986.
Redatto e sottoscritto digitalmente.
IL SINDACO DEL COMUNE DI BRISIGHELLA
x.xx Xxxxxxxxx Xxxxxx
IL SINDACO DEL COMUNE DI CASOLA VALSENIO
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IL SINDACO DEL COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
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IL SINDACO DEL COMUNE DI FAENZA
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IL SINDACO DEL COMUNE DI RIOLO TERME
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IL SINDACO DEL COMUNE DI SOLAROLO
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IL PRESIDENTE DELL’UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
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(documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)