Federazione Autonoma Rappresentanti, Commercianti, Operatori del Turismo, Artigiani e PMI.
Federazione Autonoma Rappresentanti, Commercianti, Operatori del Turismo, Artigiani e PMI.
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Confederazione Italiana Federazioni Autonome
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F.I.A.DEL –S.P. (Federazione Italiana Autonoma del Settore Privato)
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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
Per i dipendenti aziende artigiane di:
Parrucchieri, Xxxxxxxx e Xxxxxxxxx
(IN VIGORE DAL 22-giugno-2010 AL 21-giugno-2013)
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE ARTIGIANE DI PARRUCCHIERI, XXXXXXXX XX XXXXXXXXX
Il giorno 22 giugno 2010, in Roma Tra
XXX.XX.XXX. (Federazione Autonoma Rappresentanti, Commercianti, Operatori del Turismo, Artigiani e PMI)
Rappresentata dai Presidente Nazionale Xxxxxxxx Xxxx,
la C.I.F.A. (Confederazione Italiana Federazioni Autonome) con sede in Xxxx, Xxx Xxxxx Xxxxx, 000, cod. fisc. 97189790583 rappresentata dal Vice Presidente Nazionale Sig. Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx
E
La FIADEL-S.P. (Federazione Italiana Autonoma Del Settore Privato) con sede in Roma Via Innocenzo n. 11 Rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Le OO. SS. di cui sopra stipulano e riconoscono come strumento valido sia di governo che di regolarizzazione dei rapporti di lavoro dipendente per il settore delle aziende del terziario il presente contratto collettivo nazionale di lavoro composto da una Premessa, Parte Generale di XXXV Titoli, 193 Articoli, 2 Allegati e 1 Tabella, Indice.
Le Parti, altresì si danno reciprocamente atto che la premessa, il testo contrattuale, gli allegati e gli accordi da esso richiamati costituiscono un unico corpo contrattuale, pur con diverse vigenze e modalità di disdetta o rinnovo.
PREMESSA
Il presente CCNL nasce da uno studio di dati e di informazioni utili a conoscere preventivamente le possibilità di sviluppo, onde realizzare le condizioni per favorirlo, individuando eventuali punti deboli per verificarne la possibilità di rafforzamento.
Le Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie ritengono di aver dato con il contratto, una prima importante risposta alle esigenze da più parte rappresentate, per un cambiamento della contrattualistica nazionale in un’ottica di rilancio reale dell’occupazione, fattore indispensabile per un’espansione strutturale dell’economia e della produttività del Paese.
Il contratto si muove nelle logiche dettate dall’Unione Europea finalizzata al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sindacale, per conoscere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi.
I Governi dell’Unione Europea hanno indicato le materie su cui inciderà la politica sociale comunitaria per il conseguimento degli obiettivi delle loro azioni comuni; la sicurezza e la salute del lavoratore sul posto di lavoro, le migliori condizioni di lavoro, l’informazione e la consultazione dei lavoratori, le pari opportunità, la rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro ivi compresa la cogestione, gli aiuti finanziari alla promozione dell’occupazione e alla creazione dei posti di lavoro, la contrattazione collettiva europea.
Per questi obiettivi, le Organizzazioni Sindacali e Datoriali svolgono una specifica funzione che esercitano nei confronti del legislatore comunitario, nonché una essenziale funzione negoziale nell’ambito del dialogo sociale.
Le parti concordano, altresì, sulla necessità di affermare la parità funzione delle Organizzazioni Sindacali e Datoriali, sul piano del diritto al lavoro e all’esercizio dell’impresa privata in un contesto di riconosciuta libertà associativa.
Sulla base di tali principi le Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie affermano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziale nell’ambito del confronto con gli Organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e della Comunità Europea.
Le parti sociali firmatarie di questo contratto hanno stabilito di dare possibilità di manovra nell’intero territorio nazionale dei trattamenti retributivi alle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il contratto
medesimo, demandando alla contrattazione di secondo livello aziendale e territoriale, i livelli di retribuzione finali, conferendo all’Ente Bilaterale pariteticamente costituito l’esame per eventuali modifiche in tutto o in parte, anche in via sperimentale e temporanea i singoli istituti economici e normativi disciplinati dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Le parti stipulanti, oltre a dare valenza al duplice livello di contrattazione, che produrrà positivi risultati, hanno ritenuto opportuno con il presente C.C.N.L. di mettere le aziende artigiane di parrucchieri, xxxxxxxx ed estetisti nelle condizioni di poter sostenere l’occupazione e lo sviluppo sia sotto il profilo economico produttivo, sia sotto l’aspetto puramente sociale.
Il presente contratto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme dei Contratti Collettivi precedenti e accordi speciali dei settori dell’acconciatura e dell’estetica.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni, restando salve le condizioni di miglior favore.
Le parti sociali si impegnano a depositare entro sessanta giorni al C.N.E.L. il presente C.C.N.L..
Le parti, infine si impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, una azione di controllo ed a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al “lavoro nero” e allo sfruttamento del lavoro minorile, che degradano il rapporto di lavoro e disonorano la società civile.
TITOLO I - Validità e sfera di Applicazione
Art. 1 ( Validità)
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in materia unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro, a tempo indeterminato e determinato, tra le aziende artigiane di parrucchieri, xxxxxxxx ed estetisti ed il relativo personale dipendente.
Altresì il presente contratto collettivo regola, ove compatibile con le disposizioni di Xxxxx e con la libertà delle parti contraenti, i lavoratori di cui alle norme della legge 30/03.
Art. 2 (Sfera di applicazione)
A titolo di esemplificazione, non esaustiva e da interpretarsi per analogia, il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, regola i rapporti di lavoro tra tutte le aziende artigiane aderenti alla FEDARCOM operanti nel campo dell’acconciatura maschile e femminile e dell’estetica ed i loro dipendenti a tempo determinato ed indeterminato.
Art. 3/A (limiti dimensionali)
Le Parti richiamando la normativa vigente, articolo 4 della legge 443/1985, definiscono i seguenti limiti dimensionali per le imprese rientranti nelle previsioni del presente CCNL:
- 2 fino a 14 unità compresi gli apprendisti pari agli operai
- 18 unità, compresi gli apprendisti in numero pari a 9;
- 22 unità compresi gli apprendisti in numero pari a 11;
TITOLO II - Assunzione
Art. 3/B (Modalità di assunzione)
L’assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore.
L’assunzione può essere sia a tempo indeterminato che determinato, dell’avvenuta assunzione deve essere data comunicazione all’ufficio di collocamento il giorno successivo non festivo.
L’assunzione sia a tempo indeterminato che determinato dovrà risultare da atto scritto contenente le seguenti indicazioni:
- Data di assunzione;
- Durata del periodo di prova;
- Qualifica di inquadramento;
- Trattamento economico;
- Indicazione dell'O. S. FEDARCOM che eseguirà gli adempimenti di Xxxxx e contrattuali connessi con
lo svolgimento del rapporto di lavoro.
Art. 4 (Documenti per l’assunzione)
Per l’assunzione il lavoratore deve presentare i seguenti documenti:
- Numero di Codice fiscale;
- Certificato del titolo di studio e/o documento equipollente allo stesso;
- dichiarazione di disponibilità al lavoro;
- Documenti relativi alle assicurazioni sociali per i lavoratori che ne siano in possesso;
- Libretto di idoneità sanitaria per il personale che deve essere adibito alla preparazione, manipolazione di sostanze alimentari;
- Documenti e dichiarazioni necessari per l’applicazione delle leggi previdenziali e fiscali;
- Accettazione della lettera di assunzione;
- Dichiarazione di accettazione della normativa del presente contratto collettivo;
- Altri documenti e certificati che la ditta riterrà opportuno richiedere;
- Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili per lo svolgimento degli adempimenti di legge;
- Permesso di soggiorno
NOTA A VERBALE
1) le Parti stabiliscono che eventuali modifiche di legge o di denominazione della documentazione di cui agli articoli 3 e 4, saranno automaticamente recepite nelle future pratiche per l’assunzione;
2) le documentazioni richieste possono essere sostituite , ai sensi della normativa vigente, da dichiarazioni scritte che il lavoratore neoassunto autocertifichi.
Art. 5 ( Previsione contrattuale per ricercatori a contratto extracomunitari)
Le Parti sottoscrittici del presente CCNL intendono richiamare la loro convinta adesione ai principi ispiratori che sono alla base dell’attuale attività degli organi della UE per la definizione di una nuova Direttiva che regoli gli operatori dello spazio europeo della ricerca nonché l’arrivo nei paesi comunitari di ricercatori e/o lavoratori ad alta professionalità extracomunitari.
A tal fine, in attesa della prossima approvazione delle Direttiva Comunitaria e del suo successivo recepimento da parte del Parlamento italiano, le Parti intendono con il presente ed i seguenti articoli inseriti nel presente CCNL, definire sin da subito il pronto recepimento della suddetta norma.
NOTA A VERBALE
Le Parti concordano che dal momento del recepimento da parte dell’ordinamento nazionale entro 60 giorni aderiranno all'Ente Bilaterale Aziende Private (E.BI.A.P.), per la definizione delle norme contrattuali già definite.
Altresì le parti stabiliscono che la normativa verrà recepita come da testo ufficiale e a far data da quel giorno direttamente applicabile dalle aziende.
TITOLO III - Lavoro Part-Time
Art. 6 (definizione)
Per lavoro a tempo parziale (part-time) si intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto.
Il rapporto a tempo parziale ha la funzione di consentire: flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell’ambito della giornata, della settimana o dell’anno e nel contempo una risposta valida ad esigenze individuali dei lavoratori.
Art. 7 (adempimenti)
L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati: la data di assunzione;
la durata del periodo di prova;
la qualifica e livello di inquadramento;
il trattamento economico secondo i criteri di proporzionalità all’entità delle prestazioni; la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità.
Art. 8 (Minimo orario)
L’orario minimo contrattuale per i lavoratori assunti con contratto part-time è fissato in 20 ore settimanali. L’orario minimo giornaliero è fissato in 4 ore in cinque giorni.
Art: 9 (Part-time verticale)
I lavoratori part-time potranno essere anche assunti con un orario di lavoro che preveda un numero di giornate a tempo pieno.
TITOLO IV - Apprendistato
Art. 10 (campo d’azione)
L’apprendistato è un contratto a “causa mista” in quanto accanto al normale rapporto di lavoro è previsto l’obbligo per le aziende di garantire agli apprendisti la formazione necessaria per acquisire competenze professionali adeguate al ruolo e alle mansioni per cui sono stati assunti.
Tutte le aziende di tutti i settori possono attivare contratti di apprendistato con la possibilità di beneficiare di sgravi contributivi e previdenziali agevolando l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani e favorendo la loro qualificazione professionale.
Se alla scadenza del contratto di apprendistato viene formalizzato con l’apprendista un nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato, le agevolazioni sono previste per un altro anno.
Condizione necessaria è l’effettivo assolvimento di tutti gli obblighi connessi alla formazione degli apprendisti: a tutela del rispetto dell’obbligo formativo che il contratto di apprendistato fa sorgere in capo al datore di lavoro si prevede che in caso di inadempimento all’obbligo formativo che sia imputabile esclusivamente al datore di lavoro e tale da impedire il raggiungimento della qualifica da parte dell’apprendista, il datore è tenuto a versare, a titolo sanzionatorio, la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livelli di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del cento per cento.
Art. 11/A ( classificazione dell'apprendista)
La norma che disciplina il nuovo apprendistato a livello nazionale è il Decreto Legislativo n. 276/2003 che nel titolo VI, capo I, articoli da 47 a 53, effettua la seguente classificazione delle tipologie di apprendistato:
1) apprendistato espletamento diritto dovere istruzione e formazione
2) apprendistato professionalizzante
3) apprendistato per percorsi di alta formazione
Il presente CCNL ha recepito tutte le norme contenute di cui al Decreto Legislativo n. 276/2003 è attua in toto la disciplina di attuazione del nuovo apprendistato._
1) apprendistato espletamento diritto dovere istruzione e formazione: da 15 a 18 anni
2) apprendistato professionalizzante: da 18 a 29 anni
3) apprendistato per percorsi di alta formazione: da 18 a 29 anni
La durata può variare in base al tipo di percorso e all’obiettivo formativo e comunque non può essere superiore a quanto stabilito dai punti 1) e 2):
1) apprendistato espletamento diritto dovere istruzione e formazione: non superiore a 3 anni
2) apprendistato professionalizzante: da un minimo di 2 anni a un massimo di 6 anni Finalità
Consiste nella “crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l’agire, e la riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l’autonoma capacità di giudizio e l’esercizio della responsabilità personale e sociale” (articolo 2 lett. X Xxxxx 28/03/03 n. 53) .
Durata della formazione anche ai finanziamenti e agli interventi personalizzati tramite bandi regionali o provinciali che fanno accedere ai voucher consistente proprio nel fatto che viene riconosciuto all'apprendista il diritto soggettivo alla formazione esclusivamente in base alle proprie necessità
1) apprendistato espletamento diritto dovere istruzione e formazione: 240 ore annue per il numero degli anni di durata del contratto;
2) apprendistato professionalizzante: 120 ore annue per il numero degli anni di durata del contratto di apprendistato per chi è in possesso di titolo di studio debole;
3) apprendistato professionalizzante: 80 ore annue per il numero degli anni di durata del contratto di apprendistato per coloro che sono in possesso di diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o di diploma di laurea.
Piano formativo individuale – formazione interna
Al contratto di apprendistato deve essere allegato il Piano Formativo Individuale che ne costituisce parte integrante ed ha la funzione di descrivere il percorso formativo del singolo apprendista per tutta la durata del contratto.
Art. 11/B (Tutor aziendale)
Il Decreto Ministeriale n. 22 del 28/02/00 disciplina la figura del tutor aziendale che riveste un ruolo fondamentale nell’affiancamento e nel supporto dell’apprendista per tutta la durata del contratto.
il tutor deve essere designato dall’impresa al momento dell’assunzione e comunque non oltre 30 giorni deve essere inviata comunicazione contenente i dati al Centro Impiego di riferimento.
Tutti i soggetti che rientrano nelle fasce di età previste dalla normativa possono essere assunti con contratto di apprendistato che nella sua forma mista prevede l’alternanza fra momento lavorativo seguito da tutor o da personale specializzato in affiancamento sul lavoro e il momento formativo, rappresentando uno strumento di crescita professionale, di arricchimento culturale, un mezzo per ottenere il riconoscimento della qualifica professionale.
DICHIARAZIONE VERBALE
A tal fine le parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare l’attivazione di
interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta adeguata alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati e finalizzata all’acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti.
Le Parti si impegnano a promuovere intese con le Regioni e le Province e Comuni anche a livello territoriale per le parti che la legge ad essi demanda, con interventi personalizzati e fare promuovere bandi regionali o provinciali che fanno accedere ai voucher consistente proprio nel fatto che viene riconosciuto all'apprendista il diritto soggettivo alla formazione esclusivamente in base alle proprie necessità e assegnano agli enti bilaterali un ruolo primario per il monitoraggio delle attività formative.
Art. 12 (Norma transitoria)
Xxxx apprendisti assunti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente contratto continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge n. 196/97 e successive modifiche.
Art. 13 (Proporzione numerica)
Considerato che la legge 19/7/97 n.196 e successive modifiche, prevede la partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione, le parti convengono che il numero di apprendisti che l’imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l’azienda stessa.
In deroga a quanto disposto dal comma precedente, ai sensi dell’art. 21 della legge 56/87 e successive modifiche, l’imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.
TITOLO V - Contratto di Inserimento
Art. 14 (Definizione)
Il contratto di inserimento è lo strumento giuridico e negoziale, ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. 276/2003, mediante il quale si facilita l’inserimento di persone svantaggiate nel mondo del lavoro.
Art. 15 (Beneficiari)
Posso essere assunti con contratto di inserimento le seguenti categorie:
• Disoccupati di lunga durata, con più di 24 mesi di disoccupazione, e con un’età compresa tra 29 e 32 anni;
• Lavoratori espulsi dal mondo del lavoro con più di 50 anni;
• Lavoratori che, per qualsiasi motivo, abbiano avuto una interruzione della propria attività lavorativa per un periodo maggiore di 24 mesi;
• Donne disoccupate residenti nelle aree dichiarate, con apposito decreto ministeriale, di maggiore disoccupazione femminile;
• Portatori di handicap.
Art. 16 (Aziende eleggibili)
Sono autorizzate ad assumere con contratti di inserimento tutte le Aziende, applicanti il presente contratto collettivo, che rispondano al requisito di legge di aver mantenuto in servizio, con trasformazione del contratto di inserimento in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, almeno il 60% dei contratti scaduti nei 18 mesi precedenti.
NOTA A VERBALE
Nel computo della soglia del 60% vanno ricompresi anche i lavoratori assunti con contratto di inserimento che, successivamente alla loro assunzione a tempo indeterminato, abbiano dato le dimissioni o siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo.
Art. 17 (Norma di salvaguardia)
In considerazione delle esigue dimensioni caratteristiche della tipologia media delle impresi operanti nel terziario ed inquadrate dal presente contratto collettivo, resta comunque garantita la facoltà per le Aziende di promuovere contratti di inserimento anche dopo il mancato rinnovo dei primi tre lavoratori assunti con tale strumento.
Art. 18 (Progetto formativo)
Condizione essenziale al perfezionamento del contratto di inserimento è il puntuale rispetto della elencata serie di adempimenti e procedure:
• Sottoscrizione da parte del lavoratore della lettera di assunzione e dell’allegato progetto formativo;
• Progetto formativo, redatto secondo le disposizioni di legge, indicante la durata del progetto stesso, la mansione e la qualifica professionale di approdo alla conclusione dello stesso, il numero delle ore destinate alla formazione teorica e le modalità del loro svolgimento, le coperture assicurative che l’azienda riconoscerà al lavoratore nel caso di malattia o di infortunio non lavorativo, la retribuzione garantita;
• La certificazione da parte dell’Ente bilaterale del suddetto progetto formativo.
Art. 19 ( Durata del progetto)
La durata del contratto di inserimento è, a secondo dei progetti e del livello professionale di approdo, ricompressa tra un minimo di 9 mesi ed uno massimo di 18.
La durata del progetto formativo non può, per alcun motivo, essere modificata estendendone il periodo. In qualsiasi momento l’azienda può, viceversa, passare il lavoratore nel ruolo a tempo indeterminato.
Art. 20 (Deroghe per i portatori di handicap)
Per i soggetti portatori di handicap psichici, mentali o fisici il contratto di inserimento, previa certificazione da parte dell’Ente Bilaterale può prevedere una durata massima di 36 mesi.
In questa fattispecie le ore dedicate alla formazione teorica del lavoratore dovranno essere aumentate per consentire una perfetta conoscenza da parte dello stesso di tutte le problematiche connesse con la sicurezza e la prevenzione degli infortuni.
Art. 21 (Norme contrattuali)
Ai lavoratori con contratto di inserimento si applicherà integralmente il presente contratto collettivo con la sola esclusione del titolo riguardante il trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro dove, con analogia a quanto già previsto per i Contratti di Formazione e Lavoro, il contratto potrà prevedere diverse durate.
Il limite minimo di copertura è comunque fissato in 70 giorni di calendario. In considerazione delle caratteristiche intrinseche del livello VII non è consentito assumere lavoratori con contratto di inserimento che preveda alla fine del percorso formativo il suddetto livello.
Art. 22 (Modelli formativi)
I modelli formativi, fermo restando l’obbligo di rispondere ai requisiti di legge, potranno essere formulati secondo due distinti iter:
a) liberamente elaborati dall’azienda prevedendo la mansione di approdo, il percorso formativo on the job, la formazione teorica, gli elementi di orientamento per la conoscenza basica delle norme sulla sicurezza di persone e cose, e individuando – nominalmente – le risorse umane già presenti in azienda che occuperanno il ruolo di tutor formativi e di referenti per il lavoratore;
b) utilizzando i modelli di contratto di inserimento elaborati dall’Ente Bilaterale delegando allo stesso alcune delle funzioni che la normativa mette in carico all’azienda.
Art. 23 (Ente Bilaterale)
L’Ente Bilaterale già costituito, svolgerà due distinte funzioni in merito alla applicazione del contratto di inserimento, una per i contratti di cui alla lettera a) dell’articolo precedente, consistente nell’azione di certificazione obbligatoria del contratto stesso, l’altra di assistenza e supervisione per i contratti di cui alla lettera b) dello stesso articolo.
Art. 24 (Rimando alla normativa)
Per tutto quanto qui non previsto le Parti demandano alla legislazione vigente, agli orientamenti ministeriali che dovessero emergere e stabiliscono di delegare la gestione corrente per l’attuale vigenza triennale all’Ente Bilaterale.
NOTA A VERBALE
Le Parti demandano all’Ente Bilaterale, in fase di definizione e certificazione dei percorsi formativi connessi ai contratti di inserimento, la determinazione delle diverse durate temporali dei suddetti contratti di inserimento, per i lavoratori in possesso di titoli di studio direttamente inerenti le mansioni per cui vengono assunti.
TITOLO VI - Gli Istituti Del Nuovo Mercato Del Lavoro
Art. 25 (Premessa)
Nel presente Titolo trovano luogo alcuni fra i principali istituti introdotti dalla “Riforma Biagi” (X.Xxx. 10 settembre 2003, n. 276) con particolare riferimento alle soluzioni contrattuali che garantiscono, al contempo, maggiore flessibilità strutturale e organizzativa all’impresa e migliore occupazione dei lavoratori inoccupati e disoccupati.
Le singole tipologie negoziali disciplinate negli articoli che seguono rappresentano il momento più alto di confronto necessario fra le parti e rispondono alla coniugazione dei contrapposti interessi in un
bilanciamento di tutele frutto degli sforzi e della volontà conciliativa dei firmatari del presente CCNL.
Art. 26 (Richiami normativi)
Gli istituti considerati nel presente Titolo trovano la loro fonte normativa nel richiamato D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, in particolare:
- per la somministrazione di lavoro: artt. 27, 28, 29 2 30;
- per il lavoro intermittente: artt. 31 e 32;
- per il lavoro ripartito: art. 33.
Art. 27 (Somministrazione di lavoro a tempo determinato)
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, così come introdotto dagli artt. 20 e segg. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, serve a soddisfare le esigenze a tempo determinato dell’impresa, che assume le vesti negoziali di “utilizzatore”.
Il contratto di somministrazione a tempo determinato può essere stipulato con una delle Agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte alla Sezione I dell’Albo nazionale informatico delle Agenzie per il lavoro, nei casi in cui è possibile stipulare un normale contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, e può essere concluso quindi ogniqualvolta l’impresa debba fronteggiare particolari problemi legati a motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'impresa stessa.
In particolare, ferma restando la libera utilizzabilità dell’istituto nei termini di cui al comma precedente, il contratto di somministrazione a termine può essere stipulato, anche per aumenti temporanei di attività, e comunque nei seguenti casi:
- punte di intensa attività alle quali non si può fare fronte con il ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali;
- per l'esecuzione di un'opera o di un servizio, definiti o predeterminati, che non possono essere realizzati o eseguiti con il solo ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali;
- per l'esecuzione di particolari servizi che per la loro specificità necessitano di professionalità e specializzazione differenti e più articolate di quelle in forza;
- per l’esecuzione di opere o di servizi che richiedono professionalità a carattere eccezionale o presenti unicamente sul mercato del lavoro locale.
Art. 28 (Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato)
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato può essere stipulato con una delle Agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte alle Sezioni I e II dell’Albo nazionale informatico delle Agenzie per il lavoro, soltanto per le seguenti lavorazioni e/o attività:
a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;
b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;
e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
g) per la gestione di call - center, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa.
Inoltre il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato potrà essere stipulato per le lavorazioni e/o attività che saranno dettagliate dall’Ente Bilaterale, mediante gli strumenti operativi individuati dal presente CCNL.
Art. 29 (Obblighi di informazione)
L'impresa utilizzatrice comunica alle XX.XX .firmatarie il presente contratto collettivo a livello territoriale:
a) il numero ed i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione di cui agli artt. 21 e 22 del presente CCNL. Se ricorrono motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'impresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i primi cinque giorni successivi;
b) ogni 12 mesi, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero ed i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1° marzo al Sindacato FEDARCOM territoriale ove non esista al Regionale competente, che provvederà ad inoltrarla all’Ente bilaterale.
Art. 30 (Diritti dei lavoratori somministrati)
Ai lavoratori somministrati in forza dei contratti di cui ai precedenti artt. 21 e 22 presso l’impresa utilizzatrice sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
Con riferimento alle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa la contrattazione di secondo livello dovrà prevedere la quantificazione e le modalità di corresponsione per le categorie di lavoratori somministrati presenti in azienda. In mancanza di previsione ai lavoratori somministrati verrà riconosciuto, in frazione annua, lo stesso trattamento previsto per i lavoratori a tempo indeterminato occupati in azienda.
I lavoratori somministrato hanno diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell’impresa utilizzatrice.
Con riferimento al godimento dei permessi retribuiti per lo svolgimento delle attività sindacali, il lavoratore somministrato che ne fa richiesta durante l’esecuzione del contratto di somministrazione conserva il posto presso l’impresa utilizzatrice fino alla scadenza del contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 e 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
I lavoratori somministrati presso non sono computati nell'organico dell’impresa utilizzatrice ai fini della applicazione di normative di legge o del presente CCNL, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.
Art. 31 (Lavoro intermittente)
Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato nelle seguenti ipotesi.
a) per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate per i casi di svolgimento del lavoro straordinario come evidenziati nel successivo art. 65;
b) in via sperimentale per prestazioni comunque rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento;
c) per prestazioni da rendersi nei fine settimana, nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali ed in altri periodi che saranno individuati dalle parti entro sei mesi dalla firma del presente CCNL. Successivamente l’aggiornamento dei periodi e/o la loro modifica-abrogazione sarà competenza dell’Ente bilaterale.
Ai fini della stipula dei contratti di lavoro intermittente di cui al precedente comma 1, lett. c) s’intende:
- per “fine settimana” il periodo che va dall’apertura ordinaria del venerdì alla chiusura ordinaria della domenica;
- per “ferie estive” il periodo che va dall’ultimo lunedì di maggio al primo sabato di ottobre;
- per “vacanze natalizie” il periodo che va dal sabato precedente all’8 dicembre al sabato successivo al 6 gennaio;
- per “vacanze pasquali” il periodo che va dal venerdì che precede la domenica delle palme al martedì successivo alla Pasqua.
Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato a tempo indeterminato, ma anche a termine secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368.
Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale le XX.XX. firmatarie del presente contratto collettivo a livello territoriale.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1° marzo al Sindacato FEDARCOM territoriale ove non esista al Regionale competente, che provvederà ad inoltrarla all’Ente bilaterale.
Art. 32 (Diritti e doveri del lavoratore intermittente)
Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
Art. 33 (Gestione delle controversie)
In caso di controversie tra azienda e lavoratore sui contenuti o sull’applicazione sulle tipologie contrattuali di cui al presente titolo, le Parti, fermi restando i legittimi diritti delle parti in lite, valutano conforme allo spirito bilaterale che uniforma il presente CCNL, di individuare quale metodologia, vincolante per le associazioni firmatarie ed i loro assistiti, quanto segue:
a) per controversie sui contenuti dei contratti stipulati: invio delle ragioni del contenzioso all’Ente Bilaterale e successiva attivazione della Commissione di conciliazione istituita, come da norma, da tre arbitri un datoriale, uno delle associazioni dei lavoratori ed uno - con funzioni di Presidente – nominato dalla locale DPL;
b) per controversie sull’applicazione dei contratti stipulati: invio da parte dell’attore della vertenza della copia degli atti all’Ente Bilaterale, ai fini di consentirne un’attività di statistica e valutazione giurisprudenziale.
NOTA A VERBALE
A rinnovo contrattuale tutte le fattispecie del presente Titolo demandate temporaneamente all’Ente B ilaterale dovranno essere ricomprese nel testo contrattuale.
TITOLO VII - Classificazione del Personale
Art. 34 (Declaratoria)
I lavoratori sono inquadrati in un'unica scala classificatoria articolata su 6 livelli, alla quale corrispondono 6 livelli retributivi con valori minimi tabellari mensili.
I valori minimi tabellari mensili sono quelli appresso riportati.
L'inquadramento delle varie mansioni nelle singole categorie, verrà effettuato sulla base della declaratoria e dei profili sotto enunciati.
I profili rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle mansioni in esse considerate e hanno valore esemplificativo minimo.
Resta fermo che l'assegnazione dei lavori alle diverse categorie deve essere effettuata in base alle mansioni dagli stessi in concreto esercitate, indipendentemente dalle denominazioni usate dalle parti.
Quadro.
Appartengono ai Quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge maggio 1995 n. 190, prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgono con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa nell'ambito delle strategie e programmi aziendali definiti, in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura anche decentrata e quindi:
a) abbiano poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionale anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa;
b) siano preposti, in condizione di autonomia decisionale, a responsabilità ed elevata professionalità di tipo specialistico, alla ricerca ed alla definizione di progetti di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obiettivi dell'impresa, verificandone la fattibilità economico-tecnica, garantendo adeguato supporto nella fase d'impostazione sia in quella di
sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati.
1° livello.
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da iniziative ed autonomia operativa e ai quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità ad esse delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale e di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'azienda.
2° livello.
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti operativamente autonomi e/o funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica.
3° livello.
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto operativamente autonome che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico-professionali comunque acquisite, anche con eventuale coordinamento esecutivo dell'attività di altri dipendenti.
Esemplificazioni:
acconciatura maschile e femminile ed estetica, addetti:
- al taglio della barba intera con la forbice in tutte le forme;
- al taglio dei capelli in qualunque forgia;
- al taglio scolpito al rasoio con acconciatura ad aree calda nelle varie forge;
- al massaggio normale e/o drenante con mezzi meccanici;
- all'acconciatura a ferro;
- alle permanenti su capelli corti o lunghi con diversi sistemi in uso;
- alla tintura e/o colorazione e/o decolorazione la cui miscela da loro preparata deve corrispondere alle necessità occorrenti a quella determinata qualità fisica dei capelli;
- alle mèches, pettinatura fantasia eseguite sui capelli di diversa lunghezza;
- alle acconciature complesse, da modello, disegno, stampe, fotografie;
- all'ondulazione a xxxxx xxxxxx e a fon sui capelli lunghi e/o corti;
- al lavaggio dei capelli e trattamento igienizzante della cute;
- alla preparazione di toupé e parrucche e loro applicazione previa adattamento al cuoio capelluto;
- alla pettinatura su manichini con possesso di cognizioni storiche;
- allo svolgimento autonomo di tutti i trattamenti dell'estetica specializzata;
- all'uso delle apparecchiature per l'estetica;
- al trucco specializzato (esempio teatrale ed esecutivo);
- altre qualifiche di valore equivalente non comprese nella suddetta esemplificazione.
4° livello.
Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche.
Esemplificazioni:
acconciatura maschile e femminile ed estetica, addetti:
- al taglio di capelli con perfezione;
- al taglio della barba con sole forbici, con perfezione;
- alla rasatura della barba con perfezione;
- al taglio dei capelli con il rasoio;
- al massaggio normale della cute, alle frizioni;
- alla permanente sui capelli lunghi e/o corti, secondo i più semplici in uso;
- alle acconciature prese da modello, disegno, stampe e fotografie;
- alle ondulazioni a ferro (marçel) e all'acqua;
- all'applicazione di tinture e decolorazioni, mèches;
- alla pettinatura fantasia su capelli lunghi e/o corti;
- alla messa in piega e ricci piatti su capelli lunghi o corti;
- alla pulizia profonda, trattamento massaggio completo del viso;
- all'applicazione con massaggio-maschere;
- al trucco da giorno e da sera;
- all'uso delle apparecchiature elettroniche idonee ad ogni trattamento;
- altre qualifiche di valore equivalente non comprese nella suddetta esemplificazione.
5° livello.
Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono lavori che richiedono il possesso di conoscenze teorico pratiche.
Esemplificazioni:
acconciatura maschile e femminile ed estetica, addetti:
- al taglio semplice dei capelli;
- alla frizione;
- alla rasatura della barba;
- alla pettinatura ad area calda;
- alla permanente;
- alla tinture e decolorazioni, mèches;
- alle ondulazioni a ferro e all'acqua su capelli lunghi e/o corti;
- alla messa in piega - piega fissa su capelli lunghi e/o corti;
- al lavaggio dei capelli;
- al taglio e sfumatura dei capelli;
- alla depilazione;
- alla pulizia e trattamenti del viso;
- al manicure e pedicure estetico;
- al trucco di base con l'applicazione di prodotti specifici a gradi di difficoltà semplice;
- al massaggio del corpo;
- all'uso elementare delle attrezzature elettroniche;
- altre qualifiche di valore equivalente non comprese nella suddetta esemplificazione
6° livello.
Appartengono a questo livello i lavoratori che compiono lavori che richiedono possesso di semplici conoscenze pratiche.
Art. 35 (suddivisione del personale)
Riepilogo delle categorie nei rispettivi livelli
classificazione | qualifiche | |
Quadro | ||
1° Liv. | impiegato dirigente | |
2° Liv. | impiegato con mansioni di responsabilità | operaio specializzato |
3° Liv. | impiegato | operaio provetto |
4° Liv. | impiegato | operaio specializzato |
5° Liv | impiegato | operaio qualificato |
6° Liv | impiegato | operaio |
Titolo VII Bis - MANSIONI PROMISCUE - MUTAMENTO MANSIONI - JOLLY
Art. 35 (cambiamento di mansioni).
Al lavoratore dipendente che viene normalmente adibito per oltre 2 mesi a mansioni per le quali è
prevista una retribuzione superiore a quella che percepisce, deve essere corrisposta la retribuzione propria della mansione superiore.
Qualora l'esercizio delle mansioni si prolunghi oltre 4 mesi consecutivi, il dipendente acquisisce il diritto alla categoria superiori, salvo che la temporanea assegnazione a mansioni superiori non abbia avuto luogo per sostituzione di altro lavoratore.
Art. 36. (Jolly)
Vengono considerati jolly quei lavoratori dipendenti cui l'azienda e la cooperativa non assegna una specifica mansione per adibirli sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione presente nell'azienda e nella cooperativa stessa.
L'inquadramento dei jolly sarà al livello immediatamente superiore a quello della generalità delle singole mansione svolte.
TITOLO VIII - Lavoro ripartito e contratto intermittente
Art. 37 (Xxxxxx ripartito o contratto intermittente)
Il contratto di lavoro ripartito è uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di una unica e identica obbligazione lavorativa, per cui ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento della intera obbligazione. Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro ripartito sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
Se nel contratto di lavoro intermittente è previsto l’obbligo per il lavoratore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, è altresì stabilita la corresponsione di una indennità mensile di disponibilità per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione, la stessa è prevista nella misura pari al 25% della retribuzione mensile, calcolata ai sensi dell’art. 125 del CCNL. In ogni caso si tiene conto di quanto previsto dal DM 10 marzo 2004 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.
In caso di malattia o di altro evento da cui deriva la temporanea impossibilità di rispondere alla chiamata, il lavoratore intermittente è tenuto a informare il datore di lavoro secondo le modalità previste dall’art. 102 del presente CCNL, nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità. Se il lavoratore non informa il datore di lavoro nei termini anzidetti perde il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di 15 giorni, salva diversa previsione del contratto individuale.
Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata, nelle ipotesi di cui al precedente comma 2, è ricompreso nella fattispecie della assenza ingiustificata.
Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell'organico dell'impresa, ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.
Art. 38 ( sostituzione di operai coobbligati)
I lavoratori hanno la facoltà di determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra di loro, nonché di modificare consensualmente la collocazione temporale dell'orario di lavoro, informando preventivamente il datore di lavoro, con cadenza almeno settimanale. Nelle aziende dotate di rilevazione automatica delle presenze non vi è obbligo di preventiva informazione.
Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o entrambi i lavoratori coobbligati, sono vietate e possono essere ammesse solo previo consenso del datore di lavoro.
Le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano l'estinzione dell'intero vincolo contrattuale, salvo che il datore di lavoro chieda al lavoratore superstite, che si renda disponibile, di adempiere l'obbligazione lavorativa, in tal caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato ai sensi del presente CCNL.
In caso di licenziamento per motivi disciplinari di uno dei lavoratori coobbligati il lavoratore superstite potrà, entro 7 giorni dall’evento, proporre al datore di lavoro un candidato alla sostituzione del lavoratore licenziato. In caso di mancato superamento del periodo di prova da parte del sostituto anche il rapporto di lavoro del lavoratore superstite si estingue ai sensi dell’art. 41, comma 5 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n.
276.
Art. 39/A ( Informativa)
Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale le XX.XX. firmatarie il presente contratto collettivo a livello territoriale, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro ripartito.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1° marzo al Sindacato Fedarcom territoriale o regionale competente, che provvederà ad inoltrarla all’Ente bilaterale.
I lavoratori dipendenti delle Agenzie di somministrazione, che vengono somministrati presso un’impresa utilizzatrice che adotta il presente CCNL, impiegati per le fattispecie di cui ai precedenti artt. 37 e 38, non potranno superare, in ciascuna unità produttiva, i seguenti limiti:
Lavoratori dipendenti | Contratti flessibili |
da 0 a 5 | 1 contratti flessibili |
da 6 a 9 | 2 contratti flessibili |
da 10 a 12 | 4 contratti flessibili |
da 13 a 18 | 6 contratti flessibili |
da 19 a 22 | 8 contratti flessibili |
La base di computo per il calcolo dei lavoratori somministrati nell’impresa ai sensi dei precedenti artt 37 e 38 è costituita dal numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e dal numero dei lavoratori assunti con contratto di inserimento all'atto dell'attivazione dei singoli contratti di somministrazione. A tal fine le frazioni di unità si computano per intero.
Nelle imprese stagionali, in ragione della loro peculiarità, la base di computo viene determinata in via convenzionale dal presente CCNL ed è costituita dal numero dei lavoratori subordinati occupati all'atto della attivazione dei singoli contratti di somministrazione.
La contrattazione integrativa può tuttavia stabilire percentuali maggiori, con specifica attenzione alle seguenti ipotesi: nuove aperture, acquisizioni, ampliamenti, ristrutturazioni. mansioni relative alla qualifica superiore abbiano rilievo sensibile e prevalente, sul complesso delle attività dallo stesso svolte.
TITOLO VIII Bis - Quadri
Art. 39/B (Declaratoria)
Appartengono alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13 maggio 1985,
n. 190, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgano con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite di rilevante importanza per l'attuazione degli obiettivi dell’Azienda nell'ambito di strategie e programmi aziendali definiti.
Art. 40 (Orario Part-time)
Per i Quadri, in deroga al successivo art. 105, è consentita l'assunzione con contratto a tempo indeterminato Part Time con il limite minimo di 20 ore settimanali. si articolerà in giornate lavorative
di 4 ore.
L'orario di lavoro dei quadri con contratto di lavoro sino a 30 ore settimanali . si articolerà in giornate lavorative di 6 ore
Art. 41 (Formazione ed aggiornamento)
Al fine di garantire il mantenimento degli standards qualitativi e di migliorare la gamma dei servizi offerti, le aziende favoriranno l'accesso a specifici corsi di formazione per le materie di diretta competenza dei Quadri.
Art. 42 (Assegnazione della qualifica)
L'assegnazione del lavoratore alle mansioni superiori di Quadro, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, diviene definitiva quando si sia protratta per un periodo di oltre 180 giorni di calendario.
Art. 43 (Polizza assicurativa)
Ai Quadri viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
L'azienda è tenuta altresì ad assicurare i Quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni.
Art. 44 (Indennità di funzione)
A decorrere dalla data di attribuzione della categoria di Quadro, l’azienda corrisponderà mensilmente ai lavoratori interessati un'indennità di funzione pari a € 50,00 (cinquanta/00 uro) lordi per ciascuna mensilità. Per ciò che attiene al secondo livello, le parti firmatarie del presente accordo si impegneranno a perseguire l’obiettivo di caratterizzarlo per i seguenti aspetti:
- valutazione delle prestazioni in relazione al conseguimento di obiettivi prefissati, concordati e correlati alle funzioni assegnate;
- verifica periodica delle potenzialità professionali per una migliore utilizzazione;
- definizione e revisione periodica di bilanci di carriera;
- verifica periodica di qualità, quantità e tempestività dei flussi informativi;
- modalità d’esercizio della formazione continua;
- incentivazione della mobilità professionale e di carriera.
Art. 45 ( Orario Flessibile)
Le Imprese potranno, senza alcun onere aggiuntivo, richiedere ai Quadri di fornire sino ad un massimo di 12
settimane annue di orario flessibile.
Per orario flessibile si intende la possibilità di lavorare con un orario di 48 ore settimanali e poi, in un periodo di minore carico di lavoro, di effettuare, per uguale numero di settimane, un orario di 32 ore settimanali.
Nel caso di applicazione dell’orario flessibile la retribuzione rimarrà invariata sia per il periodo di maggiore prestazione lavorativa sia per quello con minore prestazione.
L’Impresa che intenda effettuare l’orario flessibile per i quadri dovrà darne comunicazione scritta agli interessati con un preavviso di almeno 30 giorni, copia della comunicazione andrà inviata al Sindacato FEDARCOM territoriale ove non esista al Regionale competente che provvederà, nel rispetto delle norme sulla privacy, a trasmettere all’Ente Bilaterale i dati per la statistica dell’utilizzo del presente strumento.
Art. 46 ( Orario annuale)
I quadri che non hanno responsabilità di coordinamento e controllo di altri lavoratori e che non sono direttamente a contatto con la clientela, ovvero collegati con l’orario di apertura al pubblico,potranno determinare l’articolazione della loro prestazione lavorativa su base annua.
Tale libera articolazione dell’orario annua dovrà rispettare tre criteri per essere valida:
a) numero totale annuo di ore lavorate pari a quello contrattuale;
b) comunicazione scritta dell’articolazione dell’orario da parte del Quadro entro il 30 novembre per il piano orario dell’anno successivo;
c) accettazione da parte dell’azienda, decorsi 7 giorni dalla comunicazione, si intenderà accettata la proposta con la formula del silenzio-assenso;
d) per le donne quadro con figli minori in età scolare si deroga al punto c).
Il quadro dovrà inviare copia della comunicazione al Sindacato FEDARCOM territoriale ove non esista al Regionale competente che provvederà, nel rispetto delle norme sulla privacy, a trasmettere all’Ente Bilaterale i dati per la statistica dell’utilizzo del presente strumento.
TITOLO IX - Ricercatori E Quadri Ad Alto Contenuto Tecnologico-Professionale
Art. 47 (Premessa)
Come specificato all’art. 5 del presente CCNL le Parti stipulanti intendono, con il presente titolo, definire un quadro generale normativo che consenta, al momento dell’entrata nell’ordinamento nazionale delle norme per l’assunzione di ricercatori stranieri ed extracomunitari, di fornire subito alle imprese un primo strumento applicativo.
Le Parti delegano all’Ente Bilaterale contrattuale la verifica che le norme qui introdotte sia compatibili con il provvedimento legislativo di recepimento della Direttiva europea e la definizione di eventuali altre norme che si rendessero necessarie.
Le Parti stabiliscono che le eventuali modifiche introdotte dall’ Ente Bilaterale, ai sensi del comma precedente, saranno recepite nel testo contrattuale al suo primo rinnovo.
Art. 48 (Definizione di Ricercatore)
Per ricercatore si intende il lavoratore, ad alto contenuto professionale e con qualifica di Quadro, che svolga la sua intera attività lavorativa nel campo della ricerca senza alcuna altra mansione o compito che lo colleghi in qualsiasi modo all’attività produttiva dell’azienda.
La partecipazione ad attività di promozione, quali fiere o dimostrazioni, non è configurata come ostativa alla qualifica di ricercatore purchè non occupi il ricercatore per oltre 30 giorni lavorativi all’anno.
Art. 49 (Definizione di Quadro ad alto contenuto Tecnologico-Professionale)
Per quadro ad alto contenuto tecnologico-professionale, si intende il quadro che garantisca nello svolgimento della sua attività di lavoro e/o coordinamento dell’attività di un ufficio/reparto quelle competenze professionali che caratterizzino, in senso esclusivo, la validità del processo produttivo svolto.
Art. 50 (Periodo sabbatico)
E’ facoltà dei ricercatori e dei quadri ad alto contenuto tecnologico-professionale, assunti con contratto a tempo indeterminato, richiedere la concessione di un massimo di 48 mesi di aspettativa per frequentare corsi di aggiornamento e/o riqualificazione.
L’utilizzo di questo arco temporale potrà avvenire secondo le seguenti modalità:
a) comunicazione scritta all’azienda almeno 90 giorni prima dell’inizio del periodo di aspettativa;
b) non contestuale presenza di altri ricercatori/quadri ad alto contenuto tecnologico-professionale già in aspettativa per analogo motivo, nelle aziende con più di 10 ricercatori /quadri il numero degli utilizzatori contemporanei è elevato a due;
c) consegna all’azienda della copia della documentazione sul corso che si intende frequentare e, entro 15 giorni dal rientro al lavoro, consegna della documentazione comprovante l’effettivo svolgimento dei corsi in Italia o all’estero.
La concessione dell’aspettativa da parte dell’Azienda non comporta alcun onere per la stessa e durante il periodo di astensione dal lavoro non vi sarà retribuzione ordinaria e differita e non decorrerà l’anzianità di servizio.
Art. 51 (Norme di salvaguardia)
L’accesso all’istituto del periodo sabbatico non potrà avvenire prima del raggiungimento del quarto anno di anzianità di servizio.
In ogni caso il rapporto tra periodo lavorato e periodo in aspettativa per aggiornamento professionale dovrà essere sempre pari a 4 a 1 in favore dei periodi di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa.
La concessione dell’ aspettativa per aggiornamento professionale potrà avvenire solo per archi temporali ricompresi tra il trimestre e l’anno.
Art. 52 (Corsi di lingua italiana per Ricercatori-Quadri stranieri)
I Ricercatori extracomunitari assunti con contratto a tempo indeterminato a chiamata diretta e privi delle
nozioni di base della lingua italiana avranno diritto a tre cicli di formazione linguistica:
a) un primo ciclo della durata di 30 giorni lavorativi (6 settimane) in cui, decorrendo tutti gli istituti contrattuali, il ricercatore possa svolgere, durante il normale orario di lavoro, un corso base ed intensivo per il raggiungimento di un livello elementare di comprensione della lingua italiana;
b) un secondo ciclo della durata di 150 ore lavorative, da svolgersi entro il primo anno di lavoro, in cui decorrendo tutti gli istituti contrattuali, il ricercatore possa svolgere, durante il normale orario di lavoro, un corso medio teso al raggiungimento di un livello di comprensione della lingua italiana capace di garantire la normale interrelazione tra i colleghi;
c) un terzo ciclo della durata di ulteriori 300 ore lavorative, da svolgersi entro il terzo anno di lavoro, in cui decorrendo tutti gli istituti contrattuali, il ricercatore possa svolgere, durante il normale orario di lavoro, un corso avanzato teso al raggiungimento di un livello di comprensione della lingua italiana sufficiente ad ogni esigenza lavorativa e personale del ricercatore.
I Ricercatori extracomunitari assunti con contratto a tempo determinato avranno accesso solo ai corsi di cui ai punti a) e b) del comma precedente.
I corsi andranno effettuati presso un Centro di apprendimento della lingua italiana che, pur scelto dal ricercatore, sia riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione o degli Affari Esteri.
I costi dei corsi saranno ad esclusivo carico del ricercatore.
E’ facoltà della contrattazione aziendale o della contrattazione individuale al momento dell’assunzione prevedere che la totalità o parte dei costi dei corsi siano posti a carico dell’azienda.
Il non superamento del corso di cui al punto a) costituisce, essendo ancora il lavoratore in periodo di prova, causa legittima per la risoluzione del rapporto di lavoro.
TITOLO X - Proprietà Intellettuale, Brevetti, Lavoro ciclico
Art. 53 (Proprietà intellettuale)
I contratti di esclusività connessi con il rapporto di lavoro dipendente sottoscritto dal ricercatore non potranno prevedere norme che limitino la facoltà del ricercatore di pubblicare articoli su riviste scientifiche, di partecipare a convegni o conferenze utilizzando i permessi e/o le ferie.
L’eventuale sfruttamento dei diritti sulla proprietà intellettuale di lavori svolti dal ricercatore sarà di esclusivo godimento del ricercatore stesso.
Art. 54 (Brevetti)
In deroga a quanto previsto nell’articolo precedente, lo sfruttamento di brevetti su scoperte avvenute nel corso dell’attività di lavoro e/o ricerca effettuate per conto ed a carico dell’azienda, potrà essere regolato da specifici accordi tra l’Azienda ed il ricercatore che stabiliscano le rispettive quote di competenza.
Art. 55 (Lavoro ciclico)
In deroga alla norma generale sui lavoratori a tempo determinato e sul limite posto ai rinnovi dei contratti, le Parti stabiliscono che ai Ricercatori extracomunitari, assunti con contratto a tempo determinato, che per mantenere il loro livello di conoscenze necessitino di frequentare ulteriori corsi di aggiornamento e/o formazione presso centri nei loro paesi di origine o in paesi terzi, potrà, sino ad un massimo di cinque rinnovi, essere proposto un ulteriore contratto a tempo determinato che abbia decorrenza dalla conclusione dei corsi di formazione e/o aggiornamento.
TITOLO XI - Periodo di Prova
Art. 56 (Periodo di prova)
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
Quadri: giorni 180
Primo livello: | giorni 150 |
Secondo livello: | giorni 120 |
Terzo livello: | giorni 90 |
Quarto livello: | giorni 60 |
Quinto livello: | giorni 45 |
Sesto e settimo livello: | giorni 30 |
I giorni indicati per i relativi livelli devono intendersi di calendario.
Durante il periodo di prova la retribuzione non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso.
Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento, da ambedue le parti, senza preavviso e senza diritto al trattamento di fine rapporto di lavoro ad eccezione dei ratei di ferie e tredicesima mensilità.
Trascorso il periodo di prova, senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l’assunzione del lavoratore si intenderà confermata ed il periodo stesso sarà computato nell’anzianità di servizio.
Art. 57 (Sospensione del periodo di prova)
Per i lavoratori assunti nei livelli quarto, quinto, sesto e settimo, l’eventuale malattia/infortunio, interromperà il computo dei giorni per il periodo di prova.
TITOLO XII - Orario di Lavoro
Art. 58 (Orario di lavoro settimanale)
La durata normale del lavoro effettiva per le aziende artigiane è fissata in 40 ore settimanali.
Per i lavoratori con mansioni discontinue o di semplice attesa l’orario di lavoro è fissato in 48 ore settimanali, ai sensi della normativa vigente.
Le mansioni alle quali si può applicare le norme di cui al comma predente sono solo, ed inderogabilmente, quelle definite nella declaratoria come lavori di attesa.
Al datore di lavoro è consentito chiedere prestazioni giornaliere eccedenti le otto ore in misura non superiore alle due ore giornaliere ed alle dodici settimanali.
Per lavoro effettivo si intende lavoro che richiede un’applicazione assidua e continuativa.
Art. 59 (Esposizione orario di lavoro)
Gli orari di lavoro praticati nell’azienda dovranno essere esposti in modo facile e visibile, a tutti i dipendenti e devono essere comunicati, da parte dell’azienda o del Sindacato FEDARCOM territoriale ove non esista al Regionale e all’Ispettorato del Lavoro.
TITOLO XIII - Lavoro Straordinario
Art. 60 (Lavoro straordinario)
Il lavoro straordinario è quello eccedente l’orario normale di lavoro giornaliero o settimanale contrattuale.
Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, è facoltà del datore di lavoro richiedere prestazioni d’opera straordinarie e a carattere individuale nei limiti di 200 ore annue.
Le maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria eccedente la normale retribuzione sono:
- per le prestazioni di lavoro fino alla 48a ora settimanale il 15%;
- per le prestazioni di lavoro che eccedono la 48a ora settimanale il 20%;
- per il lavoro straordinario, notturno e festivo, saranno corrisposte al lavoratore, oltre alla normale retribuzione le maggiorazioni indicate in appresso:
lavoro straordinario diurno e festivo 20%; lavoro straordinario notturno 30%;
lavoro straordinario notturno festivo 40%.
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili tra loro.
Art. 61 (Lavoro supplementare)
Per lavoro supplementare si intende quello prestato fino al raggiungimento dell'orario di lavoro del personale a tempo pieno.
Ai sensi del quarto comma dell'art. 5, legge n. 863/1984, sono autorizzate, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, prestazioni di lavoro supplementare, rispetto a quello individuale concordato, nella misura di 60 ore annue, con riferimento alle seguenti specifiche esigenze organizzative:
- periodi di picco della produzione o di analoghe brevi necessità di intensificazione dell'attività lavorativa aziendale;
- particolari difficoltà organizzative derivanti da concomitanti assenze per malattia o infortunio di altri dipendenti.
Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto e la maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 25%.
Tale maggiorazione, che non rientra nella retribuzione di fatto, esclude il computo della retribuzione del lavoro supplementare su ogni istituto differito. Essa è compresa in ogni caso nella quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 cod.civ.
Ferma restando l'applicabilità della presente norma, mantengono validità gli accordi aziendali già esistenti. Saranno valide altresì intese a livello aziendale o di unità che, alla luce di ulteriori specifiche esigenze organizzative, similari a quelle di cui sopra, prevedano quantità superiori a quelle indicate al secondo comma del presente articolo.
Art. 62 (Registro lavoro supplementare)
Le ore di lavoro supplementare saranno cronologicamente annotate a cura dell'azienda su apposito registro.
Le Organizzazioni sindacali regionali o provinciali firmatarie del presente CCNL potranno consultarlo o presso la sede dell’Azienda oppure presso la sede del Sindacato FEDARCOM territoriale ove non esista al Regionale competente territorialmente.
Il registro di cui al presente articolo può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la gestione del personale informatizzata.
Art. 63 (Registro lavoro straordinario)
Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate, a cura dell'azienda, su apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria, e che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle Organizzazioni sindacali regionali e provinciali, presso la sede del Sindacato FEDARCOM territoriale ove non esista al Regionale competente territorialmente.
Il registro di cui al precedente capoverso può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle Aziende che abbiano la contabilità informatizzata presso il Sindacato FEDARCOM territoriale ove non esista al Regionale.
La liquidazione del lavoro straordinario dovrà essere effettuata non oltre il mese successivo a quello in cui il lavoro è stato prestato.
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge e regolamentari.
Art. 64 (Lavoro ordinario notturno)
Le ore di lavoro ordinario prestato di notte - intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore 22 alle ore 6 del mattino - verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione di fatto maggiorata del 15%.
TITOLO XIV - Telelavoro
Art. 65 (Definizione)
Si definisce telelavoro l’attività lavorativa svolta dal dipendente senza la sua presenza fisica all’interno dei
locali aziendali.
Non è telelavoro lo svolgimento di mansioni che richiedono, per la loro intrinseca natura, la presenza del lavoratore fuori dai locali aziendali, quali ad esempio:
- autisti;
- addetti alla rappresentanza commerciale;
- lavoratori comandanti presso altre ditte o presso cantieri e/o appalti
- ogni altra mansione che preveda, per il suo svolgimento, una presenza fisica in un determinato luogo estraneo ai locali aziendali.
Art. 66 (campo di applicazione)
Il telelavoro può essere concesso dall’azienda o richiesto dal lavoratore per tutte quelle mansioni che non richiedano o il contatto con il pubblico/clientela o attività di controllo sul lavoro di altri dipendenti o l’accesso a materiali e/o informazioni che per natura o per logistica non possono essere posti fuori dall’azienda stessa.
A titolo di semplice esemplificazione non è possibile concedere il telelavoro per i dipendenti che occupino le seguenti mansioni:
- personale direttivo, tutto;
- gestione del personale;
- cassieri;
- venditori;
- impiegati amministrativi preposti al riscontro dei documenti contabili;
- ogni altra mansione assimilabile a quelle su esposte.
La concessione come l’accettazione della modalità di telelavoro non può in alcun modo essere pretesa e il suo rifiuto da parte del lavoratore non costituisce motivo legittimo per l’interruzione del rapporto di lavoro.
Art. 67 (dotazioni strumentali)
Le eventuali dotazioni strumentali necessarie allo svolgimento del lavoro dovranno essere fornite dall’azienda e resteranno di proprietà aziendale.
Gli oneri derivanti dall’uso delle stesse, come ad esempio i consumi telefonici e/o elettrici, saranno oggetto di specifici accordi scritti da raggiungersi al momento della concessione del telelavoro.
Art. 68 (rottura o danneggiamento di dotazioni strumentali)
In caso di danneggiamento involontario o di guasto delle dotazioni strumentali fornite al lavoratore, lo stesso dovrà darne immediata comunicazione all’azienda che potrà inviare presso il domicilio del lavoratore, durante l’orario di lavoro, un proprio tecnico o un tecnico di una ditta specializzata per verificare il guasto ed operare le necessarie riparazioni/sostituzioni.
Il rifiuto di far accedere un tecnico, ove non configuri comportamenti più gravi, comporterà l’automatica estinzione del rapporto di telelavoro ed il ripristino della normale attività presso la sede aziendale.
Art. 69 (furto di dotazioni strumentali)
In caso di furto delle dotazioni strumentali fornite dall’azienda per lo svolgimento del telelavoro, il lavoratore dovrà darne immediata comunicazione all’azienda fornendo, entro il termine di un giorno lavorativo copia della denuncia presentata presso l’autorità di Polizia giudiziaria.
Art. 70 (orario di lavoro)
L’orario di lavoro del dipendente a distanza dovrà essere lo stesso previsto dal contratto.
Viceversa l’orario di inizio e la pausa di metà giornata potranno essere oggetto di specifico accordo tra l’azienda ed il lavoratore.
L’azienda potrà, mediante specifiche procedure da concordarsi, richiedere la prova dell’avvenuto inizio del lavoro e della sua ripresa dopo la pausa.
Art. 71 (durata)
L’accordo tra l’Azienda ed il lavoratore interessato a svolgere i propri compiti con la modalità di telelavoro dovrà prevedere anche la durata che potrà essere o a tempo determinato o a tempo indeterminato.
Nel caso di accordo a tempo indeterminato ciascuna delle due parti potrà, con preavviso di 60 giorni, richiedere la disdetta dell’accordo ed il ritorno allo svolgimento presso l’azienda dell’attività lavorativa.
Gli accordi a tempo determinato potranno essere disdettati dall’azienda solo in caso di comprovate motivazioni funzionali/organizzative.
Gli accordi per effettuare il telelavoro sottoscritti da lavoratrici, o da lavoratori ai sensi della legislazione vigente, per il periodo successivo al rientro in servizio dopo l’astensione obbligatoria per maternità e con durata prefissata sino al compimento di un anno di vita del bambino non potranno essere disdettati dall’azienda.
Art. 72 (sicurezza e prevenzione degli infortuni)
L’azienda dovrà farsi rilasciare dal lavoratore, prima dell’inizio della prestazione con modalità di telelavoro, una dichiarazione in cui lo stesso comunica di essere a conoscenza delle prescrizioni di sicurezza ed igiene connesse con lo svolgimento del lavoro e con gli strumenti che dovrà utilizzare.
Art. 73 (infortuni)
In caso di infortunio il lavoratore, ai sensi della normativa contrattuale sugli infortuni, dovrà darne immediata comunicazione all’azienda fornendo una dettagliata relazione sulle modalità che hanno portato all’incidente stesso, salvo comprovati impedimenti.
Art. 74 (Santo patrono)
Nel caso il lavoratore avesse domicilio in un comune diverso da quello dell’azienda, il giorno di festività connesso con la solennità del Santo Patrono resterà sempre quello del comune ove opera l’Azienda.
Art. 75 (comunicazione dell’Accordo di telelavoro)
L’azienda dovrà entro il termine di una settimana dall’attivazione del telelavoro, fornirne comunicazione al del Sindacato FEDARCOM territoriale ove non esista al Regionale
competente per i soli fini statistici sull’estensione dell’applicazione di tale strumento di flessibilità.
La comunicazione dovrà fornire i seguenti dati: livello di inquadramento del lavoratore, mansione del lavoratore, durata dell’accordo. Nessun dato sensibile dovrà essere inviato al del Sindacato FEDARCOM territoriale ove non esista al Regionale competente che quindi non è tenuto a richiedere la liberatoria ai sensi della legge 196/2003.
Art. 76 (Ricercatori delocalizzati)
La modalità del telelavoro può essere utilizzata anche per i ricercatori che, oltre all’attività lavorativa in favore dell’azienda, continuino a svolgere attività di studio o ricerca presso centri universitari o assimilabili.
In questa fattispecie, se il rapporto di lavoro è stato sin dall’instaurazione nella modalità del telelavoro l’eventuale sua modifica potrà avvenire solo con un accordo tra Azienda e lavoratore.
Art. 77 (rimando alla normativa)
Per tutto quanto qui non previsto si rimanda al testo contrattuale, all’Ente bilaterale per eventuali controversie applicative ed alla legislazione vigente.
TITOLO XV - Riposo Settimanale, Festività, Ferie, Permessi
Art. 78 (Riposo settimanale)
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
Il giorno di riposo, generalmente, coincide con la domenica, ma può cadere anche in giorno diverso e attuato
per turno come per le attività stagionali, quelle per le quali il funzionamento domenicale corrisponde ad esigenze tecniche o di pubblica utilità, quelle rivolte a soddisfare direttamente i bisogni del pubblico, i lavori di manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti, la compilazione dell’inventario e del bilancio annuale.
Art. 79 (Festività nazionali)
Le festività che dovranno essere retribuite sono le seguenti:
festività nazionali:
25 Aprile - Ricorrenza della liberazione 1 Maggio - Festa del lavoro
2 Giugno – Festa della Repubblica festività infrasettimanali:
1 Gennaio - Capodanno 6 Gennaio - Epifania
Il giorno del lunedì dopo Pasqua 15 Agosto - Festa dell’Assunzione 1 Novembre - Ognissanti
8 Dicembre - Immacolata Concezione 25 Dicembre - Natale
26 Dicembre - Santo Stefano
Al lavoratore in trasferta oltre al rimborso dell’importo delle spese viaggio e di altre, eventualmente, sopportate per conto della ditta, dovrà essere corrisposta una diaria giornaliera da determinarsi direttamente tra datore di lavoro e dipendente.
Se al lavoratore verranno attribuite mansioni comportanti l’impiego di mezzi di locomozione tali mezzi e relative spese saranno a carico dell’azienda.
NOTA A VERBALE:
Le parti demandano ad un successivo esame da parte dell’Ente bilaterale la individuazione di eventuali diversi trattamenti per missioni o trasferte caratterizzate da oggettivi disagi o frequenze ricorrenti oltre i 24 eventi annui.
Art. 80 (Trasferimenti)
I trasferimenti di residenza danno diritto alle seguenti indennità:
a) al lavoratore che non sia capofamiglia:
1) il rimborso della spesa effettiva di viaggio per la via più breve;
2) il rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e del bagaglio;
3) il rimborso dell'eventuale perdita di pigione qualora non sia stato possibile sciogliere la locazione o far luogo al subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi;
4) una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea pari a quella prevista dal precedente art. 89 ovvero un rimborso a piè di lista con le modalità indicate nello stesso articolo;
b) al lavoratore che sia capofamiglia e cioè abbia famiglia propria o conviva con parenti verso cui abbia obblighi di alimenti:
1) il rimborso delle spese effettive di viaggio per la via più breve per se e per le persone di famiglia;
2) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del mobilio e del bagaglio;
3) il rimborso dell'eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile sciogliere la locazione o dar luogo al subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi;
4) una diaria nella misura fissata per il personale in missione temporanea, per se e per ciascun convivente a carico; per i figli conviventi a carico la diaria è ridotta a tre quinti. In luogo di detta diaria il datore di lavoro può corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto ed alloggio sostenute dal lavoratore per se e per i familiari a carico componenti il nucleo familiare.
Le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo saranno corrisposti per il tempo strettamente necessario al trasloco. Quando il trasferimento comporta anche il trasporto del mobilio, il
lavoratore avrà diritto a percepire le diarie o i rimborsi di cui al presente articolo fino a 8 giorni dopo l'arrivo del mobilio.
Il trasferimento dei lavoratori con responsabilità di direzione esecutiva che determini il cambiamento di residenza verrà di norma comunicato per iscritto agli interessati con un preavviso di 45 giorni ovvero di 70 giorni per coloro che abbiano familiari a carico.
In tali ipotesi, ai lavoratori di cui al comma precedente sarà riconosciuto, per un periodo massimo di 9 mesi, il rimborso dell'eventuale differenza del canone effettivo di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza.
A norma dell'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il lavoratore non può essere trasferito da un'unità aziendale ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Il personale trasferito avrà diritto, in caso di successivo licenziamento, al rimborso delle spese per il ritorno suo e della sua famiglia nel luogo di provenienza, purché il rientro sia effettuato entro sei mesi dal licenziamento, salvo i casi di forza maggiore.
Art. 81 (Permessi retribuiti per festività soppresse)
In casi speciali e giustificati il datore di lavoro potrà concedere permessi retribuiti, secondo le esigente tecne in qualunque epoca dell'anno congedi retribuiti.
TITOLO XVI - Sospensione dal Lavoro
Art. 82 (Sospensione del lavoro)
In caso di sospensione dal lavoro per fatto dipendente dal datore di lavoro ed, indipendente dalla volontà del lavoratore, il lavoratore ha diritto alla retribuzione di fatto per tutto il periodo della sospensione.
La norma di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari, casi di forza maggiore e scioperi.
TITOLO XVII - Anzianità di Servizio
Art. 83 (Aumenti per anzianità)
L’anzianità di servizio decorre dalla data di assunzione, quali che siano le mansioni svolte.
Gli importi dovuti dagli scatti di anzianità saranno pagati dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione del biennio.
Gli aumenti periodici, per un massimo di cinque, sono pari a quelli riportati nella tabella seguente
Livello Quadri | Importo |
1° livello | 20,00 |
2° livello | 18,00 |
3° livello | 15,00 |
4° livello | 12,00 |
5° livello | 10,00 |
6° livello | 9,00 |
Art. 84 (Anzianità convenzionale)
Si richiamano le vigenti normative di Xxxxx per tutti i lavoratori che, appartenendo alle categorie previste dal legislatore, si vedranno riconosciuta la maggiorazione di anzianità convenzionale.
TITOLO XVIII - Congedi - Diritto Allo Studio
Art. 85 (Congedi retribuiti)
In casi speciali e giustificati il datore di lavoro potrà concedere in qualunque epoca dell'anno congedi retribuiti con facoltà di dedurli dalle ferie annuali.
Ai lavoratori che li richiedano saranno concessi concedi parentali per figli minori degli anni 3, o per familiari disabili, previsti dalla normativa vigente.
Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, e che,in base alla legge 20 maggio 1970, n. 300 hanno diritto ad usufruire di permessi giornalieri retribuiti, le Aziende concederanno altri cinque giorni retribuiti, pari a 40 ore lavorative all'anno, per la relativa preparazione.
I permessi di cui al precedente comma saranno retribuiti previa presentazione della documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificati, dichiarazioni, libretti e ogni altro idoneo mezzo di prova).
Art. 86 (Diritto allo studio)
Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori del settore, le Aziende concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio
1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea.
I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore pro capite in un triennio e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nella unità produttiva a tale data.
Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco del triennio, sono usufruibili anche in un solo anno.
I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il due per cento della forza occupata alla data di cui al precedente comma. Nelle Aziende che occupano da 30 a 49 dipendenti i permessi di cui al presente articolo sono comunque riconosciuti ad un solo lavoratore nel corso dell'anno.
In ogni unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di quelle chieste come permesso retribuito.
A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.
Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma e quinto comma del presente articolo, la direzione aziendale, d'accordo con la Rappresentanza sindacale ove esistente nell'azienda, e fermo restando quanto previsto ai precedenti terzo e quinto comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base ai criteri obiettivi (quali: età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno.
I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore relative.
Dei permessi di cui al secondo comma potranno altresì usufruire i lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi di scolarizzazione dedicati, organizzati da istituti e/o enti pubblici, con i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti.
E' demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di cui al primo comma, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività commerciale.
TITOLO XIX - Gravidanza E Puerperio
Art. 87 (Astensione dal lavoro della lavoratrice )
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi (facoltativo) dopo il periodo di cui alla lettera c).
Il godimento dei periodi di cui alle lettere a) e c), può, mediante presentazione di idonea certificazione medica del Servizio Sanitario Nazionale, essere così diversamente articolato:
a) per il mese precedente la data presunta del parto indicata dal certificato medico di gravidanza;
c) per i quattro mesi dopo il parto.
La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di gestazione, attestato da regolare certificato medico, e fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo eccezioni previste dalla legge
(licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell'azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta, cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era stato stipulato, esito negativo della prova).
Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro 90 giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
Ai sensi dell'art. 4 del DPR 25 novembre 1976, n. 1026, la mancata prestazione di lavoro durante il periodo di tempo intercorrente tra la data della cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della
certificazione non dà luogo a retribuzione. il periodo stesso è tuttavia computato nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie, alle mensilità supplementari e al trattamento di fine rapporto.
In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto stesso.
I periodi di astensione obbligatoria dal lavoro indicati alle lettere a), b), c), devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità, alle ferie ed al trattamento di fine rapporto.
Il periodo di assenza facoltativa di cui alla lettera d) è computato nell'anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle ferie, ed alle mensilità supplementari.
Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice ha diritto ad una indennità pari rispettivamente all'80% ed al 30% della retribuzione, posta a carico dell'INPS dall'art. 74, legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. i della legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli articoli 1 e 2 legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Nei confronti delle lavoratrici assunte a tempo determinato per i lavori stagionali, l'INPS provvede direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità agli aventi diritto, ai sensi del sesto comma dell'art. 1, legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Nei confronti delle lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo si applica l'articolo 6, legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Art. 88 (Astensione dal lavoro del lavoratore)
Il diritto di cui alla lettera c) del primo comma dell’art. 97 è riconosciuto anche al padre lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 legge 9 dicembre 1977, n.903, e sue successive modificazioni, alle condizioni previste nello stesso articolo, nonché in applicazione della sentenza della Corte costituzionale
n. 1 del 19 gennaio 1987, ove l'assistenza della madre al minore sia divenuta impossibile per decesso o
grave infermità.
Il diritto di cui alla lettera d) del primo comma dell’art. 42 è riconosciuto, in alternativa alla madre, al padre lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, alle condizioni previste nello stesso articolo.
Art. 89 (Permessi per assistenza)
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madre, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto in alternativa alla madre, al padre lavoratore, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 21 febbraio 1993.
La concessione dei riposi giornalieri al padre lavoratore è subordinata in ogni caso all'esplicito consenso scritto della madre. Inoltre, il diritto ai riposi giornalieri retribuiti non può esercitarsi durante i periodi in cui il padre lavoratore o la madre lavoratrice godano già dei periodi di astensione obbligatoria o di assenza facoltativa o quando, per altre cause, l'obbligo della prestazione lavorativa sia interamente sospeso.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro, essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall'azienda.
Per detti riposi è dovuta dall'INPS un'indennità pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi.
L'indennità è anticipata dal datore ed è portata a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all'ente assicuratore, ai sensi dell'art. 8, legge 9 dicembre 1977, n. 903.
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19, legge 26 aprile 1934, n. 635, sulla tutela del lavoro delle donne.
La lavoratrice ha diritto, altresì, ad assentarsi dal lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a tre ami, dietro presentazione di certificato medico.
Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto, in alternativa alla madre, al padre lavoratore, ferme restando le condizioni e le modalità di godimento di cui all'art. 7, legge 9 dicembre 1977, n.903.
I periodi di assenza di cui al penultimo e terzultimo comma sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie ed alle mensilità supplementari, ai sensi dell'art. 7 ultimo comma, legge 30 dicembre 1971, n 1204, e al trattamento di fine rapporto.
Art. 90 (Normativa)
La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad esibire al datore di lavoro il certificato rilasciato da un ufficiale sanitario o da un medico del Servizio sanitario nazionale ed il datore di lavoro è tenuto a darne ricevuta.
Per usufruire dei benefici connessi con il parto ed il puerperio la lavoratrice è tenuta ad inviare al datore di lavoro, entro il 15° giorno successivo al parto, il certificato di nascita del bambino rilasciato dall'Ufficio di stato civile oppure il certificato di assistenza al parto, vidimato dal sindaco, previsto dal R.D.L. 15 ottobre 1936, n. 2128. Nel caso di dimissioni presentate durante il periodo antecedente il parto per cui è previsto il divieto di licenziamento la lavoratrice ha diritto al trattamento di fine rapporto e ad un'indennità pari a quella spettante in caso di preavviso secondo le modalità previste dall'art. 154.
Ai sensi della legge 31 mazzo 1954, n. 90, per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria e facoltativa, la lavoratrice ha diritto ad un'indennità integrativa di quella a carico dell'INPS, da corrispondersi a carico del datore di lavoro in modo da raggiungere complessivamente il 100% (cento per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 123.
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.
TITOLO XX - Malattie ed Infortuni
Art. 91 (Malattia)
Nell'ambito della normativa del Servizio sanitario nazionale il datore di lavoro ha l'obbligo di rilasciare ai propri dipendenti, all'atto dell'assunzione, la certificazione eventualmente prescritta dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento ai fini dell'iscrizione del lavoratore stesso al Servizio sanitario nazionale.
Art. 92 (Normativa)
Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento e fermi restando gli obblighi di cui al successivo art. 51 il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della propria malattia al datore di lavoro; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste dagli artt. 136 e 139 del presente contratto.
Il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata dal certificato del medico curante ovvero, laddove siano esperiti i controlli sanitari previsti, alla data indicata dal certificato del medico di controllo; in caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato, il rapporto di lavoro si intenderà risolto di pieno diritto con la corresponsione di quanto previsto agli artt. 154 e 155 del presente contratto. Nell'ipotesi di continuazione della malattia, salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della continuazione stessa all'azienda da cui dipende; in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza stessa sarà considerata ingiustificata con le conseguenze previste dagli artt. 136 e 139 del presente contratto.
Ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di far effettuare il controllo delle assenze per infermità di malattia attraverso i servizi ispettivi degli Istituti competenti nonché dai medici dei Servizi sanitari indicati dalla Regione. il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
Art. 93 (Obblighi del lavoratore)
Il lavoratore assente per malattia è tenuto a rispettare scrupolosamente le prescrizioni mediche inerenti la permanenza presso il proprio domicilio.
Il lavoratore è altresì tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore
17.00 alle ore 19.00, al fine di consentire l'effettuazione delle visite di controllo, richieste dal datore di lavoro.
Nel caso in cui a livello nazionale o territoriale le visite di controllo siano effettuate a seguito di un provvedimento amministrativo o su decisione dell'Ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi da quelli indicati al secondo comma del presente articolo, questi ultimi saranno adeguati ai nuovi criteri organizzativi.
Salvo i casi di giustificata e comprovata necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni, gli accertamenti specialistici e le visite ambulatoriali di controllo e salvo i casi di forza maggiore dei quali ultimi il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia all'azienda da cui dipende, il mancato rispetto da parte del lavoratore dell'obbligo di cui al secondo comma del presente articolo comporta comunque l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 5, legge 11 novembre 1983, n. 638, quattordicesimo comma, nonché l'obbligo dell'immediato rientro in azienda.
In caso di mancato rientro, l'assenza sarà considerata ingiustificata, con le conseguenze previste dagli artt. 147 e
150 del presente contratto.
Art. 94 (Periodo di comporto)
Durante la malattia, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento con la corresponsione di quanto previsto dagli artt. 154 e
155 del presente contratto, salvo quanto disposto dal successivo art. 110.
Il periodo di malattia è considerato utile ai fini del computo delle indennità di preavviso e di licenziamento. Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo di cui al successivo articolo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso.
Art. 95 (Trattamento economico di malattia)
Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:
a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'art. 74, legge 23 dicembre 1978, n.833, secondo le modalità stabilite per i dipendenti del settore terziario, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1, legge 29 febbraio
1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2, legge 29 febbraio 1980, n.33;
b) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
1) 60% (sessanta per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza);
2) 75% (cento per cento) per i giorni dal quarto in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 123.
Al fine della percezione delle indennità economiche relative al periodo di malattia il lavoratore è tenuto - ai sensi dell'art. 2, legge 29 febbraio 1980, n. 33 - a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro due giorni dal rilascio da parte del medico curante, l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia, nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della malattia.
Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel periodo, precedente alla data di risoluzione del rapporto, dell'anno di calendario in corso.
Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità di cui alla lettera a) del presente articolo; se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura ridotta il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto.
Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui ai successivi artt. 107 e 111.
Art. 96 (Infortunio)
Così come previsto dal Decreto legislativo numero 626/94 e successive modificazioni, il datore di lavoro è obbligato dall'art. 4, comma O, del succitato decreto a tenere un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano una assenza dal lavoro di almeno un giorno.
Per la copertura assicurativa dei lavoratori da infortuni sul lavoro e le malattie professionali le Aziende sono tenute ad assicurare presso l'INAIL i propri dipendenti, secondo la normativa vigente.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'INAIL, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso, il presentarsi di questa fattispecie costituisce violazione del successivo art. 134.
Per la conservazione del posto e per la risoluzione del rapporto di lavoro valgono le stesse norme di cui agli art. 104 e 110.
Art. 97 (Trattamento economico di infortunio)
Ai sensi dell'art. 73, DPR 30 giugno 1965, n. 1124, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere una intera quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 123 per la giornata in cui avviene l'infortunio.
A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell'infortunio, verrà corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore assente per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio sul lavoro, una integrazione dell'indennità corrisposta dall'INAIL fino a raggiungere complessivamente le seguenti misure:
1) 100% (cento per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza);
2) 75% (settantacinque per cento) per i giorni dal 4° al 20°;
3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione
giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 123.
L'indennità a carico del datore di lavoro non è dovuta se l'INAIL non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità prevista dalla legge.
Art. 98 (Quota giornaliera per malattia ed infortunio)
Durante i periodi di malattia ed infortunio la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 123 stante la sua natura integrativa, si ottiene applicando i criteri adottati dall'INPS e dall'INAIL.
Art. 99 (Festività)
Ai sensi della legge 31 marzo 1954, n. 90, per le festività cadenti nel periodo di malattia o infortunio, il lavoratore ha diritto ad un'indennità integrativa di quella a carico rispettivamente dell'INPS e dell'INAIL, da corrispondersi a carico del datore di lavoro, in modo da raggiungere complessivamente il 100% (cento per cento) della retribuzione di fatto di cui all'art. 123.
Art. 100 (Aspettativa non retribuita per malattia ed infortunio)
Nei confronti dei lavoratori ammalati o infortunati sul lavoro la conservazione del posto, fissata nel periodo massimo di giorni 180 rispettivamente dagli artt. 104 e 106 del presente contratto, sarà prolungata, a richiesta del lavoratore, per un ulteriore periodo di aspettativa non retribuita e non superiore a 120 giorni alla condizione che siano esibiti dal lavoratore regolari certificati medici.
I lavoratori che intendano beneficiare del periodo di aspettativa di cui al precedente comma dovranno presentare richiesta a mezzo raccomandata r.r. prima della scadenza del 180° giorno di assenza per malattia o infortunio e firmare espressa accettazione della suddetta condizione.
Il datore di lavoro darà riscontro alla richiesta di cui al precedente comma, comunicando per iscritto la scadenza del periodo di aspettativa.
Al termine del periodo di aspettativa il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento ai sensi del precedente art. 104; il periodo stesso è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio in caso di prosecuzione del rapporto.
Art. 101 (Tubercolosi)
I lavoratori affetti da tubercolosi, che siano ricoverati in Istituti sanitari o Case di cura a carico dell'assicurazione obbligatoria TBC o dello Stato, delle Province e dei Comuni, o a proprie spese, hanno diritto alla conservazione del posto fino a diciotto mesi dalla data di sospensione del lavoro a causa della malattia tubercolare; nel caso di dimissione per dichiarata guarigione, prima della scadenza di quattordici mesi dalla data di sospensione predetta, il diritto alla conservazione del posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla dimissione stessa.
Per le aziende che impiegano più di 15 dipendenti l'obbligo di conservazione del posto sussiste in ogni caso fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta stabilizzazione, ai sensi dell'art.
9, legge 14 dicembre 1970, n. 1088.
Il diritto alla conservazione del posto cessa comunque ove sia dichiarata l'inidoneità fisica permanente al posto occupato prima della malattia, in caso di contestazione il merito all'idoneità stessa decide in via definitiva il Direttore del Presidio sanitario antitubercolare assistito, a richiesta, da sanitari indicati dalle parti interessate, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10, legge 28 febbraio 1953, n. 86.
Tanto nei casi di ricovero in luogo di cura, quanto negli altri casi, al lavoratore affetto da malattia tubercolare sarà riconosciuto nell'anzianità di servizio un periodo massimo di 180 giorni.
Art. 102 (Rimando alla vigente normativa)
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di malattia e infortuni valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.
TITOLO XXI - Part Time Temporaneo per Malattia o Assistenza
Art. 103 (Definizione)
Nell’ottica di facilitare il superamento di specifici momenti di difficoltà da parte del lavoratore, le Parti stipulanti il presente CCNL hanno inteso definire uno strumento che riducendo il carico di lavoro, in via temporanea, faciliti il successivo reinserimento del lavoratore colpito o da malattia o da gravi emergenze familiari.
A tal fine le Parti hanno individuato nel Part Time temporaneo lo strumento più rispondente ai su esposti obiettivi.
Le Parti riconfermano che, salvo la durata temporale, i rapporti di lavoro regolati dal presente titolo sono in tutto e per tutto assimilabili a quelli definiti e normati nella fattispecie del Part Time dal presente contratto collettivo.
Art. 104 (Durata temporale del Part Time temporaneo)
I lavoratori potranno richiedere la riduzione temporanea dell’orario di lavoro per periodi di tre o sei mesi, rinnovabili a richiesta del lavoratore, sino ad un massimo di 36 mesi – cumulabili anche in diverse richieste non tutte cronologicamente collegate.
Tutte le comunicazioni inerenti la richiesta della riduzione e le eventuali sue proroghe andranno effettuate mediante raccomandata r.r..
Art. 105 (Beneficiari)
Possono utilizzare il Part Time temporaneo tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, che rientrino nelle seguenti categorie:
1) malati oncologici;
2) genitore o tutore legale di minore di anni 3;
3) genitore o tutore legale di minore di anni 14 portatore di disabilità.
Art. 106 (Malati Oncologici)
Per malati moncologici si intendono i lavoratori, assunti a tempo indeterminato, che risultino affetti da malattie oncologiche e che dopo la prima fase di cure necessitino o di un periodo di minore stress da lavoro o di effettuare cicli di cure successive atte a garantire la completa guarigione.
Per la richiesta del part time temporaneo il lavoratore dovrà produrre idonea documentazione rilasciata dal centro sanitario che lo ha in cura, nella documentazione non dovranno essere riportate da parte dei sanitari altre indicazioni salvo quella di affezione oncologica.
Art. 107 (Assistenza Anziani)
Per assistenza ad anziani conviventi, si intendono i lavoratori, assunti a tempo indeterminato, che convivano con anziani – legati da vincolo di parentela – che risultino non più autosufficienti.
Per la richiesta del Part Time temporaneo il lavoratore dovrà produrre idonea documentazione rilasciata dal centro sanitario che ha in assistenza l’anziano e analoga documentazione, non sostituibile con autocertificazione
– della effettiva convivenza tra lavoratore ed anziano.
Art. 108 (Assistenza minori di anni 3 a carico)
Per assistenza di minori di anni 3 a carico, si intende il lavoratore, assunto a tempo indeterminato, che esercitando la patria potestà sul minore ed essendo quindi il solo genitore convivente con il minore intenda assisterlo sino al compimento dell’età per l’iscrizione nelle scuole materne.
Per la richiesta del Part Time temporaneo il lavoratore dovrà produrre l’atto di nascita del minore, la certificazione inerente la effettiva costuio dello stesso e la documentazione comprovante la sua natura di genitore unico, quale a titolo esemplificativo: atto di morte dell’altro genitore, sentenza di divorzio con assegnazione giudiziale del minore, sentenza di separazione legale con assegnazione giudiziale del minore, atto di affidamento per i tutori legali, certificazione comprovante la fattispecie del padre ignoto.
Art. 109 (Assistenza minori di anni 14 portatori di disabilità)
Per assistenza di minore di anni 14 portatore di disabilità, si intende il lavoratore, assunto a tempo
indeterminato, che intenda assiste un minore portatore di disabilità su cui eserciti la patria potestà o comunque la tutela legale sino al compimento del quattordicesimo anno di età per l’iscrizione nelle scuole materne.
Per la richiesta del Part Time temporaneo il lavoratore dovrà produrre idonea documentazione comprovante l’effettivo stato di handicap psichico-fisico-motorio o intellettivo del minore.
Art. 110 ( Trasformazione Part Time temporaneo in definitivo)
Ai lavoratori che, terminati i 36 mesi di massima durata del part time temporaneo, facciano richiesta di passaggio definitivo all’orario ridotto, le aziende riconosceranno un titolo di preferenza nel passaggio, sempre che le esigenze organizzative dell’impresa lo consentano.
Art. 111 (Richiesta di annullamento del Part Time temporaneo)
In caso di richiesta da parte del lavoratore in part time temporaneo di interrompere la prestazione lavorativa ridotta prima della sua naturale scadenza, è facoltà dell’azienda valuteranno positivamente la domanda, sempre che non si sia provveduto ad effettuare una assunzione a tempo determinato per la copertura delle ore lavorative mancanti.
Art. 112 (Deleghe all’Ente Bilaterale)
Le Parti delegano l’Ente Bilaterale per la valutazione della reale applicazione del presente istituto e per individuare eventuali modifiche che lo possano rendere più rispondente alla volontà delle aziende di facilitare i lavoratori sottoposti a temporanei momenti di minore capacità/disponibilità lavorativa.
TITOLO XXII - Trattamento Economico
Art. 113 (voci retributive)
La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:
- paga base nazionale;
- indennità di funzione direttive;
- scatti di anzianità di servizio maturati;
- terzi elementi provinciali ove esistessero;
- eventuali assegni ad personam.
Art. 114 (divisore orario)
La quota oraria della retribuzione sia normale che di fatto si ottiene dividendo l’importo mensile per i seguenti divisori convenzionali:
- per il personale la cui durata di lavora è di 40 ore settimanali: 168
La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo l’importo mensile per il divisore convenzionale 26.
Art. 115 (Paghe contrattuali)
Con decorrenza dal primo giorno di applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro le paghe basi conglobate sono le seguenti
Art. 116 (Indennità cassa)
Al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità della gestione di cassa e con l’obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete un’indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 3% della paga base nazionale.
Art. 117 (Modello di cedolino paga)
Le aziende dovranno consegnare ai lavoratori, il giorno fissato per il pagamento dello stipendio, un cedolino paga che sia conforme per contenuti ed intelligibilità al modello fac-simile che le Parti hanno concordato e che è allegato al presente contratto collettivo.
TITOLO XXIII - Condizioni di miglior favore ed eventuali eccedenze tabellari
Art. 118 (Condizioni di miglior favore)
Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto alla data di stipulazione del presente accordo.
Le eventuali eccedenze tabellari saranno conservate come “l’assegno ad personam”.
Art. 119 (Procedure di prima applicazione del presente contratto)
In sede di prima applicazione del presente contratto nelle aziende che hanno già in forza personale ora inquadrato con altri contratti collettivi andrà seguita la seguente procedura:
Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le dotazioni strumentali e i materiali di consumo, di cooperare alla prosperità dell'impresa.
Il lavoratore ha l’obbligo di uniformare il proprio comportamento con i colleghi al massimo rispetto delle possibili differenze di razza, sesso, religione e cultura che possano esistere tra i colleghi.
E’ altresì obbligatorio il rispetto del Testo Unico n. 196/03 per i dipendenti che per motivi di lavoro vengano a conoscenza dei dati sensibili dei propri colleghi.
TITOLO XXIV - Mensilità Aggiuntive
Art. 120 (Tredicesima)
In occasione delle festività natalizie l’azienda dovrà corrispondere al personale dipendente un importo pari ad una mensilità della retribuzione di fatto.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l’azienda.
TITOLO XXV - Fondo Pensioni Integrative
Art. 121 (Adempimenti Legge 335/95)
Le parti in ottemperanza alla legislazione vigente in materia pensionistica si danno atto della disponibilità ad intraprendere un percorso per l’attivazione di idonei strumenti pensionistici a livello contrattuale o interconfederale.
In ottemperanza della legge 335/95 i dipendenti delle Aziende applicanti il presente CCNL potranno richiedere l’attivazione, nelle forme e nei modi stabiliti dalla citata legge e dai regolamenti ministeriali in materia, di strumenti assicurativi personali.
Le Aziende potranno, mediante stipula di accordi aziendali, individuare forme di miglior favore per i dipendenti in presenza di specifiche convenzioni.
Art.122 (Competenze)
Le Parti, fermi restando i diritti individuali e collettivi previsti dalla normativa vigente, decidono di demandare all’Ente Bilaterale Aziende Artigiane la gestione degli eventuali adempimenti connessi con la creazione ed attivazione di un fondo pensionistico chiuso.
NOTA A VERBALE
Le parti si danno atto che nel termine di sei mesi si incontreranno per monitorare la fattibilità di quanto previsto al primo comma dell’art. 132 in merito all’attivazione di un Fondo integrativo Pensioni chiuso.
TITOLO XXVI - Doveri del personale e Norme Disciplinari
Art. 123 (Obbligo del prestatore di lavoro)
Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri connessi con la sua mansione, di usare modi cortesi con la clientela, di rispettare scrupolosamente le disposizioni amministrative e di legge specie per quanto attiene ai lavoratori a contatto con merci alimentari sempre che gli adempimenti siano di
competenza per mansione ed inquadramento.
Art. 124 (Divieti)
E' vietato al personale ritornare nei locali dell'azienda e trattenersi oltre l'orario prescritto, se non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione della azienda. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore di lavoro a sua volta non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un'ora al giorno senza diritto ad alcuna maggiorazione.
Al termine dell'orario di lavoro, prima che sia dato il segnale di uscita, è assolutamente vietato abbandonare il proprio posto.
Art 125 (Giustificazioni delle assenze)
Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore l'onere della prova, e fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'assenza al datore di lavoro, le assenze devono essere giustificate per iscritto presso l'azienda entro 48 ore, per gli eventuali accertamenti.
Nel caso di assenze non giustificate sarà operata la trattenuta di tante quote giornaliere della retribuzione di fatto quante sono le giornate di assenza, fatta salva l'applicazione di possibili sanzioni maggiori.
Art. 126 (Rispetto orario di lavoro)
I lavoratori hanno l'obbligo di rispettare l'orario di lavoro. Nei confronti dei ritardatari sarà operata una trattenuta, che dovrà figurare sul prospetto paga, di importo pari alle spettanze corrispondenti al ritardo, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dal successivo art. 139.
Art. 127 (Comunicazione mutamento di domicilio)
E' dovere del personale di comunicare immediatamente all'azienda ogni mutamento della propria dimora sia durante il servizio che durante i congedi.
Il personale ha altresì l'obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dalla azienda per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti, e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta o mediante affissione nell'interno dell'azienda.
Art. 128 (Provvedimenti disciplinari)
La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1) richiamo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2) richiamo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1);
3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 123;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge. Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
- ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta;
- esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
- si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell'anno solare senza comprovata giustificazione;
- non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che durante i congedi;
- non curi con scrupolo la consegna di valori ricevuti per servizio.
- utilizzi per scopi impropri e/o estranei al servizio gli accessi alla rete internet o alla posta elettronica dell’azienda, indipendentemente dal carico di lavoro presente
- fumi nei locali aziendale, ad eccezione delle aree previste ove queste siano disponibili.
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che:
- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata e per la seconda mancanza di diligenza nella consegna di valori di clienti se nell'anno in corso è già stata inflitta una multa per analogo motivo;
- utilizzi senza specifica autorizzazione dell’azienda connessione alla rete e/o telefoniche a tariffazione speciale. Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:
- assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare;
- recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto;
- grave violazione degli obblighi di cui all'art. 134;
- infrazione alle norme di legge circa la sicurezza previste dal Decreto Legislativo 626/94;
- l'abuso di fiducia, la concorrenza sleale;
- l'esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro;
- la recidiva oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi, e per la terza mancanza di diligenza nella consegna di valori dei clienti se nell'anno in corso è già stata comminata la sospensione per analogo motivo;
- l’utilizzo per fini diversi da quelli d’ufficio e comunque senza specifica autorizzazione scritta del datore di lavoro, degli archivi sui dati sensibili dei clienti raccolti ai sensi della vigente normativa sulla privacy e connessi con l’attività dell’Azienda
- fumare in locali o aree a rischio di incendio o esplosione, purchè correttamente segnalate ai sensi della normativa vigente.
L'importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamento.
Art. 129 (Codice disciplinare)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, legge 20 maggio 1970, n. 300, le disposizioni contenute negli articoli di cui al presente Titolo nonché quelle contenute nei regolamenti o accordi aziendali in materia di sanzioni disciplinari devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
Il lavoratore colpito da provvedimento disciplinare il quale intenda impugnare la legittimità del provvedimento stesso può avvalersi delle procedure di conciliazione previste dall'art. 7, legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 130 (Normativa provvedimenti disciplinari)
L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue controdeduzioni.
Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel merito, il termine di cui sopra può essere prorogato di 30 giorni, purché l'azienda ne dia preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato.
TITOLO XXVII - Composizione delle Controversie
Art. 131 (Contratto)
a) comunicazione a tutti i lavoratori del cambio di contratto;
b) consegna a tutti i lavoratori di copia del contratto con annessa specificazione del nuovo livello di inquadramento in cui migreranno;
c) comunicazione, anche unita alla nota di cui al punto b) della nuova composizione delle voci retributive che andranno così a comporsi:
1) paga base prevista per il livello di inquadramento;
2) eventuali eccedenze retributive nella paga base del trattamento vecchio rispetto al nuovo andranno pagate quale assegno ad personam non riassorbibile e valevole per tutte le voci della retribuzione differita;
3) eventuali eccedenze retributive derivanti da diversi istituti contrattuali, siano essi nazionali/territoriali/aziendali, andranno mantenute quali voci retributive, non valide ai fini della retribuzione differita, e riassorbibili nel caso di xxxxxxx, mediante il presente contratto ed i suoi contenuti, in analoghe causali.
Art. 132 (Campo di intervento)
Per tutte le controversie individuali e collettive relative all’applicazione del presente contratto è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e modalità stabilite dal presente articolo.
Anche per le controversie relative a licenziamenti individuali, di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, ed alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successiva 11 maggio 1990, n. 108, non derivanti da provvedimento disciplinare, devono essere ugualmente fatti tentativi di composizione.
Tutte le eventuali controversie inerenti il presente C.C.N.L. potranno essere demandati a richiesta anche da una sola delle parti contrattuali stipulanti alla Commissione di Conciliazione paritetica locale o nazionale di cui all’art. 58 e 59 del presente contratto.
Art. 133 (Commissione di Conciliazione paritetica nazionale)
La Commissione di Conciliazione paritetica nazionale è composta da 6 rappresentanti dei datori di lavoro e da 6 rappresentanti dei lavoratori dipendenti in misura paritetica e può articolarsi in sottocommissione riguardanti i vari settori.
La Commissione nazionale avrà sede presso una delle associazioni imprenditoriali.
La Commissione di Conciliazione paritetica Nazionale ha il compito di fare applicare il presente contratto e i vari accordi nazionali e locali riguardanti i rapporti di lavoro nelle aziende.
Le vertenze di carattere generale riguardanti l’applicazione e l’interpretazione del presente contratto e i vari accordi nazionali e locali, prima di qualsiasi azione, devono essere inviate all’esame della commissione di conciliazione paritetica nazionale, per il tentativo di amichevole componimento, dopo che tali controversie sono state già esaminate dalla commissione di conciliazione paritetica locale e hanno prodotto esito negativo. Naturalmente la commissione di conciliazione paritetica locale era stata convocata dalla associazione imprenditoriale locale che essendosi pronunciata nei 20 giorni dal ricevimento sull’oggetto della controversia con esito negativo sottoscritto con verbale, demanda alla commissione paritetica nazionale copia del verbale negativo per tentare la conciliazione amichevole in seconda istanza entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento del verbale.
Anche in caso di mancato accordo per il rinnovo, la stipula degli integrativi locali dovrà essere esperito il tentativo di conciliazione attraverso la commissione di conciliazione paritetica nazionale.
Inoltre la commissione di conciliazione nazionale paritetica, nel caso che l’accordo non venga raggiunto, per decisione collegiale potrà chiedere l’intervento del Ministero del Lavoro.
La commissione di conciliazione paritetica nazionale ha il compito di favorire la costituzione degli E. B. (Ente Bilaterale ) su basi paritetiche delle associazioni dei datori di lavoro e lavoratori dipendenti.
La commissione di conciliazione paritetica nazionale ha il compito di coordinamento delle commissioni di conciliazione al fine di migliorare l’attività conciliativa.
Art. 134 (Commissioni di conciliazione paritetiche territoriali)
Le associazioni sindacali locali dei datori di lavoro dovranno designare in misura paritetica i rappresentanti effettivi e supplenti in seno alla commissione di conciliazione paritetica locale, fermo restando che manchi la designazione da parte di qualcuna delle associazioni sindacali, che però possono designare successivamente il componente, la commissione per la risoluzione delle controversie può operare lo stesso.
Le suddette commissioni avranno la sede presso una delle associazioni dei datori di lavoro locali aderenti alle associazioni nazionali stipulanti il presente contratto.
La commissione è convocata dall’associazione imprenditoriale locale interessata ogni qualvolta è fatta
la richiesta con lettera raccomandata da una delle parti rappresentate.
La richiesta deve essere motivata indicando l’oggetto della controversia e la commissione entro 20 giorni dovrà esaminarla e sottoscrivere un verbale negativo o positivo in tante copie quante sono le associazioni locali facenti parte della commissione.
In caso di mancato accordo la commissione di conciliazione paritetica territoriale demanda alla commissione di conciliazione paritetica nazionale il verbale di accordo negativo per esperire il secondo tentativo di conciliazione ed infine deposita numero 2 copie del verbale presso l’ufficio provinciale del lavoro competente per territorio.
I verbali di conciliazione o di mancato accordo dovranno essere sottoscritte dalle parti interessati e dai componenti la commissione e in caso di mancato accordo dovranno contenere le motivazioni del mancato accordo ed eventuali soluzioni parziali sulle quali le parti concordano.
Le commissioni di conciliazione istituite con accordo sindacale tra le parti stipulanti il C.C.N.L. devono essere comunicate all’E. B.. per includerli nell’archivio dei contratti.
TITOLO XXVIII - Risoluzione Del Rapporto Xx Xxxxxx – Preavviso
Art. 135 (Scioglimento del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 2118 cod.civ.)
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso per iscritto con raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 136 (Recesso ex art. 2119 cod. civ.)
Ai sensi dell'art. 2119 cod. civ., ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa).
La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, contenente l'indicazione dei motivi.
A titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui al primo comma del presente articolo;
- il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio anche fra dipendenti, che comporti nocumento o turbativa al normale esercizio dell'attività aziendale;
- l'insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso;
- l'irregolare dolosa scritturazione o timbratura di schede di controllo delle presenze al lavoro;
- l'appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi;
- il danneggiamento volontario di beni dell'azienda o di terzi;
- l'esecuzione di lavori per conto proprio o di terzi, senza autorizzazione del datore di lavoro;
- il comportamento tendente a creare costrizione psicologica e/o fisica fra i dipendenti motivato da comportamenti discriminatori e/o da molestie sessuali.
Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore che recede per giusta causa compete l'indennità di cui al successivo art. 154.
Art. 137 (Normativa)
Nelle Aziende comprese nella sfera di applicazione della legge 15 luglio 1966, n. 604, e dell'art. 35, legge 20 maggio 1970, n. 300, nei confronti del personale cui si applica il presente contratto, il licenziamento può essere intimato per giusta causa (art. 2119 cod. civ. e art. 66 del presente contratto) o per giustificato motivo con preavviso, intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento.
In caso di licenziamento per giustificato motivo con preavviso il lavoratore può chiedere entro 8 giorni dalla comunicazione del licenziamento i motivi che lo hanno determinato; in tal caso il
datore di lavoro è tenuto ad indicarli per iscritto entro 5 giorni dalla richiesta.
Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle norme di cui al secondo e terzo comma del presente articolo è inefficace.
Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo i lavoratori in periodo di prova e quelli che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia.
Art. 138 (Nullità del licenziamento)
Ai sensi delle leggi vigenti il licenziamento determinato da ragioni di razza, sesso, credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza a un sindacato e dalla partecipazione attiva ad attività sindacali è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata.
Art. 139 (Nullità del licenziamento per matrimonio)
Ai sensi dell'art. 1, legge 9 gennaio 1963, n. 7, è nullo il licenziamento della lavoratrice attuato a causa del matrimonio; a tali effetti si presume disposto per causa di matrimonio il licenziamento intimato alla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa.
Il datore di lavoro ha facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice verificatosi nel periodo indicato nel comma precedente non è dovuto a causa di matrimonio, ma per una delle ipotesi previste dalle lettere a), b) e c) del terzo comma dell'art. 2, legge 30 dicembre 1971, n.1204, e cioè: licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell'azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale è stato stipulato.
Per quanto attiene alla disciplina delle dimissioni rassegnate dalla lavoratrice nel periodo specificato nel primo comma del presente articolo, si rinvia alla normativa vigente.
Art. 140 (Licenziamento simulato)
Il licenziamento del lavoratore seguito da nuova assunzione presso la stessa ditta deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando sia rivolto alla violazione delle norme protettive dei diritti del lavoratore e sempre che sia provata la simulazione.
Il licenziamento si presume comunque simulato - salvo prova del contrario - se la nuova assunzione venga effettuata entro un mese dal licenziamento.
Art. 141 (Periodo di preavviso)
termini di preavviso, calcolati in giornate di calendario per ambedue le parti contraenti sono Il periodo di preavviso non può coincidere con le ferie, con il congedo matrimoniale e la malattia. Il periodo di preavviso si calcola dal 1° e dal 16° giorno di ciascun mese.
Qualifica/Anzianità | – 5 anni | +5 – 10 anni | + 10 anni |
Quadri | 75 | 120 | 180 |
I Livello | 60 | 90 | 150 |
II Livello | 45 | 75 | 120 |
III Livello | 30 | 60 | 90 |
IV Livello | 30 | 45 | 60 |
X Xxxxxxx | 00 | 00 | 00 |
XX Livello | 15 | 20 | 30 |
Art. 142 (Preavviso per dimissioni)
In caso di dimissioni del lavoratore il periodo di preavviso sarà pari al 50% della durata di cui al predente articolo.
Art. 143 (Decorrenza del periodo di preavviso)
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza termini di preavviso deve corrispondere all’altra una indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il periodo di preavviso, sarà computato agli effetti del T.F.R..
Art. 144 (Indennità sostitutiva del preavviso)
Ai sensi del secondo comma dell'art. 2118 cod. civ. in caso di mancato preavviso al lavoratore sarà corrisposta un'indennità equivalente all'importo della retribuzione di fatto di cui all'art. 123 corrispondente al periodo di cui all'articolo precedente, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità.
Art. 145 (Trattamento di fine rapporto)
In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29 maggio 1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo.
Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme:
- i rimborsi spese;
- le somme concesse occasionalmente a titolo di una tantum, gratificazioni straordinarie non contrattali e simili;
- i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo;
- l'indennità sostitutiva del preavviso, di cui agli artt. 98, 154 e 156;
- l'indennità sostitutiva di ferie di cui all'art. 95;
- le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all'ammontare esente dall'IRPEF;
- le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore:
- gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa.
Ai sensi del terzo comma art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, in caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110 cod. civ., nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, in luogo delle indennità economiche corrisposte dagli istituti assistenziali (INPS, INAIL), deve essere computato nella quota annua della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Ai sensi del precedente art. 132, i lavoratori, in possesso dei requisiti di legge previsti dalla legge 335/95, che hanno optato per l’attivazione dei versamenti sul fondo pensionistico integrativo, non avranno diritto a percepire gli importi previsti dal presente articolo.
Art. 146 (Decesso del dipendente)
In caso di decesso del dipendente, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso saranno corrisposti agli aventi diritto secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.
Art. 147 (Corresponsione del trattamento di fine rapporto)
Il trattamento di fine rapporto deve essere corrisposto all'atto della cessazione dal servizio, dedotto quanto eventualmente fosse dovuto dal dipendente, nei tempi tecnici necessari alla elaborazione del tasso di rivalutazione, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e comunque non oltre 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
In caso di ritardo dovuto a cause non imputabili al lavoratore, sarà corrisposto dalla scadenza di cui al precedente comma un interesse del 2% superiore al tasso ufficiale di sconto.
L'importo cosi determinato si intende comprensivo della rivalutazione monetaria per crediti di lavoro, relativa al trattamento di fine rapporto.
Art. 148 (Dimissioni)
In caso di dimissioni, sarà corrisposto al lavoratore dimissionario il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 155.
Le dimissioni devono essere rassegnate in ogni caso per iscritto con lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento e con rispetto dei termini di preavviso stabiliti dall'art. 151 del
presente contratto.
Ove il dipendente non abbia dato il preavviso, il datore di lavoro ha facoltà di ritenergli dalle competenze nette una somma pari all'importo di cui all'art. 154.
Su richiesta del dimissionario, il datore di lavoro può rinunciare al preavviso, facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro.
Ove invece il datore di lavoro intenda di sua iniziativa far cessare il rapporto prima della scadenza del preavviso, ne avrà facoltà, ma dovrà corrispondere al lavoratore l'indennità
sostitutiva per il periodo di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 149 (Dimissioni per matrimonio)
In conformità della norma contenuta nel quarto comma dell'art. 1, legge 9 gennaio 1963, n. 7, le dimissioni presentate dalla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa, sono nulle se non risultino confermate entro un mese all'ufficio del lavoro.
La lavoratrice che rassegni le dimissioni per contrarre matrimonio ha diritto al trattamento di fine rapporto previsto dall'art. 155 con esclusione della indennità sostitutiva del preavviso.
Anche in questo caso le dimissioni devono essere rassegnate per iscritto con l'osservanza dei termini di preavviso di cui all'art. 151 e confermate, a pena di nullità, all'ufficio del lavoro entro il termine di un mese.
La previsione di cui al secondo comma del presente articolo non vige per le lavoratrici, in possesso dei requisiti di cui alla Legge 335/95, che hanno deciso di utilizzare i ratei maturati di TFR per l’attivazione del fondo pensionistico integrativo.
Art. 150 (Dimissioni per maternità)
Per il trattamento spettante alla lavoratrice che rassegna le dimissioni in occasione della maternità, valgono le norme di cui all'art. 97 del presente contratto.
TITOLO XXIX - Sicurezza sul Lavoro
Art. 151 (Premessa)
Le Parti stipulati il presente CCNL riconoscono la massima importanza alla puntuale e corretta applicazione delle norme a tutela e salvaguardia dei lavoratori.
Le Parti, altresì, riconoscendo che l’insieme delle diverse norme e responsabilità che il Legislatore ha posto a carico delle Aziende risultano, nel complesso, di difficile applicazione in tutte quelle realtà produttive di piccole e medio piccole dimensioni, attribuiscono la massima importanza ad una gestione partecipativa, tra i diversi soggetti sociali interessati, per garantire la corretta applicazione delle norme.
Art. 152 (Richiami normativi)
Per l'attuazione delle disposizioni inerenti la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro di cui agli artt. 18, 19 e 20 del Decreto Legislativo n.626/94 e successive modificazioni, si rimanda all'allegato C al presente contratto. Le Parti, in previsione degli effetti della legge 30/2003, riaffermano la massima importanza che le norme di tutela previste nel Decreto legislativo 626/94 e successive modificazioni, vada inteso a tutela della totalità dei lavoratori presenti nel sito aziendale, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto che li lega alla Azienda.
Art. 153 (Adempimenti preliminari)
Tutte le Aziende che applicheranno il presente contratto collettivo dovranno entro il termine perentorio di 90 giorni effettuare gli adempimenti connessi con la valutazione del rischio ed informarne i lavoratori mediante apposita comunicazione da rendere visibile a tutti.
Art. 154 (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS)
Nelle Aziende con più di 15 dipendenti, ai sensi del richiamato Allegato C al presente CCNL, dovranno essere eletti dai lavoratori i rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (RLS), ai suddetti verranno riconosciute le tutele di cui alla legge 300/70.
Art. 155 (Disposizioni finali)
Le Parti, richiamando il secondo comma dell’articolo 106, si impegnano, in sede di Ente Bilaterale, ad individuare ogni e qualsiasi strumento che possa semplificare gli adempimenti connessi alla materia, mediante la delega di determinate competenze e/o funzioni a soggetti terzi che ne assumano la responsabilità.
NOTA A VERBALE
Le Parti intendono ribadire che le previsioni di cui all’articolo 128, vanno intese sempre e comunque come semplice possibilità di delegare a soggetti terzi funzioni e/o responsabilità connesse con la normativa sulla sicurezza ma in nessun modo che in sede di trattativa tra le Parti sia possibile diminuire o modificare le tutele o le previsioni della vigente normativa.
CHIARIMENTO A VERBALE
La applicabilità nelle Aziende applicanti il presente Contratto collettivo delle forme flessibili di impiego flessibili, previste dalla Legge 30/03, è sempre sottoposta alla individuazione degli strumenti atti alla tutela ed alla applicazione della normativa sulla Sicurezza.
TITOLO XXX - Tutela della Dignita' e Parita' dei lavoratori
Art. 156 (Tutela delle lavoratrici madri)
Per il personale femminile in caso di gravidanza e puerperio si fa riferimento alle norme di legge.
Per le lavoratrici - o i lavoratori - che esercitino la patria potestà su minori e non abbiano, all'interno del nucleo familiare convivente, l'altro genitore, le aziende riconosceranno un titolo di preferenza per la concessione del periodo feriale e per le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro per quanto concerne la prestazione oraria.
Art. 157 (Pari Opportunità)
In armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE 13 dicembre 1984, numero 636 e dalle disposizioni della Legge 10 aprile 1991, numero 125, le parti riconoscono l'esigenza di dare concreta applicazione alle previsioni della legge sulla Pari Opportunità Uomo - Donna, con particolare riguardo all'accesso alla formazione ed alle mansioni direttive e di rimuovere gli ostacoli che non consentono una effettiva parità di opportunità nel lavoro.
Art. 158 (Azioni Positive)
Le aziende, d'intesa con le Organizzazioni firmatarie del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, adotteranno misure concrete per garantire un pari diritto di accesso alla formazione ed informazione del personale femminile.
Tali azioni positive si indirizzeranno principalmente nell’individuazione di metodologie formative, di aggiornamento e/o di riqualificazione che prevedano l’utilizzo di media e la fruizione on-site tale da non rendere necessaria la frequenza di corsi esterni che richiedano trasferte oltre il normale orario di lavoro.
Art. 159 (Molestie sui luoghi di lavoro)
Le aziende si adopereranno per eliminare dai luoghi di lavoro qualsiasi comportamento o prassi che possa costituire forma di coercizione della persona umana, con particolare attenzione per la sfera delle molestie sessuali.
Art. 160 (Lavoratori di lingua non italiana)
Le aziende favoriranno l'utilizzazione da parte di lavoratori extracomunitari delle previsioni di cui all'art. 95 del presente CCNL per l'accesso a corsi di formazione per il conseguimento di una conoscenza basica della lingua italiana.
Art. 161 (Lavoratori stranieri)
Nella programmazione delle ferie, le aziende che occupino lavoratori stranieri con il proprio nucleo familiare nel Paese di origine, favoriranno il raggruppamento dei giorni di ferie al fine di
consentire un congruo periodo di permanenza nei rispettivi paesi di origine.
Art. 162 (Aspettativa per tossicodipendenza)
I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, un periodo non superiore a tre anni.
Tale periodo è considerato di aspettativa non retribuita.
I lavoratori familiari di un tossicodipendente, possono essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità per un periodo massimo di tre mesi non frazionabile e non ripetibile.
Le relative domande devono essere presentate al datore di lavoro in forma scritta dall'interessato corredate di idonea documentazione redatta dai servizi sanitario dalle altre strutture sopra indicate.
Art. 163 (Aspettativa per alcolismo)
I lavoratori di cui viene accertato lo stato di alcolismo, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico- riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, un periodo non superiore a un anno.
Tale periodo è considerato di aspettativa non retribuita.
I lavoratori familiari di un alcolista, possono essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità per un periodo massimo di tre mesi non frazionabile e non ripetibile.
Le relative domande devono essere presentate al datore di lavoro in forma scritta dall'interessato corredate di idonea documentazione redatta dai servizi sanitario dalle altre strutture sopra indicate.
Art. 164 (Salubrità degli ambienti di lavoro)
Le aziende sono tenute, nel più rigoroso rispetto delle normative vigenti e delle sensibilità individuali, a promuovere tutte le azioni utili tese ad eliminare il fumo di sigaretta dai luoghi di lavoro.
Art. 165 (Tutela dei lavoratori genitori di portatori di disabilità)
Le aziende riconosceranno ai lavoratori che siano genitori di handicappati non autosufficienti, con documentazione comprovante emessa da competente struttura del Servizio Sanitario Nazionale, un titolo di preferenza per la concessione del periodo di ferie e per le richieste di trasformazione del regime orario del rapporto di lavoro.
Art. 166 (Mobbing)
Le Parti stipulanti il presente CCNL riconoscono la gravità del fenomeno conosciuto come mobbing ed intendono contrastarlo con ogni mezzo.
A tal fine le Parti delegano l’Ente Bilaterale ad individuare idonei strumenti di prevenzione e formazione che consentano di sradicare il fenomeno delle illecite pressioni e/o violenze che si possono manifestare tra i dipendenti.
NOTA A VERBALE
Le Parti intendono considerare il Mobbing, per quanto attiene la gestione disciplinare dello stesso, come una fattispecie ricompressa nelle previsioni del licenziamento senza diritto al preavviso..
TITOLO XXXI - Relazioni Sindacali
Art.167 (Relazioni Nazionali)
Le parti si danno reciprocamente atto dell'importanza ascritta ad un sistema di relazioni industriali basato sulla concertazione e sul raffreddamento delle vertenze collettive.
A tal proposito le Parti stipulanti si incontreranno annualmente, entro il mese di marzo di ciascun anno, per una valutazione congiunta sull'andamento del settore e dei trend occupazionali.
Nella stessa riunione si valuteranno le proposte avanzate dall’Ente Bilaterale al fine di rendere operative le eventuali proposte avanzate in tema di inquadramento di nuove figure professionali o di mutamento dei
contenuti di professionalità per mansioni già definite nel testo contrattuale ma interessate da profondi mutamenti inerenti le tecnologie di applicazione.
Art. 168 (Relazioni Territoriali)
Le parti, consapevoli delle differenziazioni presenti nelle aziende del terziario e delle diverse realtà territoriali, si riuniranno - su richiesta di una delle parti - su base regionale per la valutazione dell'andamento occupazionale e del mercato del lavoro nel territorio.
Art. 169 (Rappresentanze Sindacali Unitarie)
Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL costituiranno nei luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti le Rappresentanze Sindacali Unitarie - RSU - così come delineate negli accordi interconfederali sottoscritti dalla Associazioni stipulanti
L'elezione delle RSU avverrà con le modalità e le procedure descritte nel successivo articolo 181.
Art. 170 ( Clausola di salvaguardia)
Ai sensi dell’ Accordo interconfederale sulle Rappresentanze Sindacali Unitarie allegato al CCNL, le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto collettivo, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 300/70.
Art. 171 (Regolamento elettorale RSU)
Per la regolamentazione dell'elezione delle RSU le Parti sottoscriveranno un Regolamento Elettorale per le RSU.
Art. 172 (Contrattazione aziendale)
Nelle aziende che abbiano più di 15 dipendenti potranno essere concordate particolari norme riguardanti:
- turni o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno o più dei seguenti regimi d'orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate;
- eventuali forme di flessibilità;
- part-time;
- determinazione dei turni feriali;
- contratti a termine;
- accesso alla formazione;
- tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21, legge n. 300/70;
- erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa;
La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL e, per i datori di lavoro, del al Sindacato Territoriale FEDARCOM ove non esiste al Regionale competente.
Art. 173 (Assemblea)
Nelle aziende con più di 15 dipendenti, la RSU e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL potranno indire Assemblee retribuite dei lavoratori nella misura massima di 10 ore annue, durante la normale prestazione lavorativa:
La comunicazione di indizione dell'assemblea dei lavoratori dovrà essere notificata almeno 3 giorni lavorativi prima dello svolgimento dell'assemblea stessa.
Ai sensi della legge 300/70 l’azienda è tenuta a consentire l’accesso di dirigenti sindacali esterni, i cui nominativi vanno comunicati contestualmente alla richiesta di assemblea, ed a mettere a disposizione un locale idoneo per le assemblee e riunioni sindacali.
Art. 174 (Referendum)
Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dall'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti dalla RSU tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all'unità aziendale e alla categoria particolarmente interessata.
Art. 175 (Delegato Provinciale)
Al fine di garantire la tutela degli interessi dei lavoratori dipendenti da aziende con meno di 15 dipendenti, le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL nomineranno un Delegato Sindacale Territoriale (DST). Al Delegato Sindacale Territoriale saranno riconosciuti i diritti di informazione presso le Aziende con meno di 15 dipendenti presenti nel territorio di competenza, oltre all'esercizio della tutela dei lavoratori nei casi rientranti nella previsione dell'art. 7 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970.
L'attivazione del Delegato Sindacale Territoriale avverrà mediante la riscossione da parte delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL di una trattenuta - a carico del datore di lavoro - pari al costo di un'ora all'anno per dipendente.
La retribuzione di riferimento sarà quella del terzo livello contrattuale.
Il versamento verrà effettuato su apposito conto corrente bancario intestato alle 00.XX. firmatarie del presente CCNL.
Art. 176 (Attivazione della trattenuta per il Delegato Provinciale)
L’attivazione di quanto disposto dall’articolo precedente avverrà a seguito di specifico accordo sindacale tra le Parti firmatarie in ambito di Ente Bilaterale.
Art. 177 (Deleghe Sindacali)
I lavoratori potranno rilasciare delega al datore di lavoro per effettuare la trattenuta sindacale dalla propria retribuzione in favore della O.S., firmataria del presente CCNL, a cui aderiscano.
Le deleghe sindacali si intenderanno rinnovate di anno in anno salvo disdetta da inviare entro il mese di settembre di ciascun anno.
L'importo delle deleghe sarà pari all' 1% della paga base conglobata, per quattordici mensilità, salvo diversa disposizione della O.S. titolare della delega.
Le deleghe dovranno contenere la specifica liberatoria rilasciata dal lavoratore interessato al trattamento dei suoi dati sensibili.
L’assenza della liberatoria di cui al comma precedente libera l’azienda dal dover compiere sia la trattenuta sulla busta paga sia ogni qualsiasi elaborazione statistico - organizzativa.
Art. 178 ( Quote di riserva per le categorie numericamente minori)
Per tutte le aziende in cui si opererà l’attivazione delle RSU, si dovrà garantire la presenza tra i dirigenti eletti di almeno un componente per tutte le categorie presenti in azienda.
A titolo solo esemplificativo: Quadri, Ricercatori, Venditori ed altre eventuali categorie che, pur ricomprese nella generalità dei lavoratori dipendenti, abbiano specificità rispetto alla maggioranza dei dipendenti.
Art. 179 ( Dirigenti sindacali)
Agli effetti di quanto stabilito nel presente contratto collettivo, sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte:
a) degli organi direttivi o collegiali nazionali o territoriali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL;
b) di RSU costituite ai sensi dell'art. 19, legge 20.5.70 n. 300 e del protocollo allegato al presente contratto collettivo, nelle imprese che nell'ambito dello stesso comune occupano più di 15 dipendenti L'elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata per iscritto con lettera raccomandata alla ditta e al rispettivo CST competente, per quanto riguarda i dirigenti di cui al punto. a), mentre per i dirigenti xxxxxx in base al punto b) valgono le norme del citato Accordo
interconfederale sulle RSU.
Art. 180 (Permessi sindacali ex punto a) dell’articolo 181)
I componenti dei Consigli o Comitati di cui al punto a) dell’art. 181 hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti, per partecipare alle riunioni degli Organi suddetti, nella misura massima di 75 ore annue. Qualora il dirigente sindacale di cui al presente articolo sia contemporaneamente componente di più Consigli o Comitati di cui al precedente punto. a) dell’art. 181, potrà usufruire di un monte ore non superiore globalmente a 130 ore annue.
Art. 181 ( Permessi retribuiti RSU)
I componenti delle RSU di cui al punto lett. b), art. 181, hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
I permessi di cui al presente articolo saranno complessivamente pari a 12 ore mensili nelle aziende con più di
200 dipendenti e di 1 ora e mezza all'anno per ciascun dipendente nelle aziende con meno di 200 dipendenti.
Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al comma 1 deve dare comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite la RSU.
Art. 182 ( Permessi non retribuiti RSU)
I dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente art. 118, hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a 4 giorni all'anno.
I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 3 giorni prima tramite la RSU.
Art. 183 (Aspettativa per incarichi sindacali)
I lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.
Art. 184 (Vertenze Lavoro Individuali e Collettive nominato (XX.X.X.XX.)
Al fine di garantire la funzionalità di quanto disposto nel presente titolo viene attivata una trattenuta pari allo 0.20% della retribuzione lorda, ripartita per lo 0.10% a carico del datore di lavoro e per lo 0.10% a carico del lavoratore, che dovrà essere versata presso un Ente incaricato della riscossione.
Tale trattenuta viene denominata Contributo per le Vertenze di Xxxxxx Individuali e Collettive (XX.X.X.XX.).
La suddetta quota è parte integrante dei costi connessi con l’applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, conseguentemente l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) d'importo pari allo 0,10% della retribuzione lorda paga base e contingenza. Tale elemento andrà denominato all’interno della busta paga con la seguente dicitura: “mancata adesione agli strumenti di gestione bilaterale del contratto”.
Del mancato pagamento delle quote VE.L..X.XX. l’Azienda dovrà dare comunicazione con raccomandata a.r. al Sindacato territoriale ove non esiste al Regionale competente.
NOTA A VERBALE
Le Aziende che applicheranno il presente contratto collettivo, effettueranno da subito la trattenuta mensile che provvederanno a versare in una unica soluzione appena le Parti stipulanti avranno attivato la convenzione con l’Ente esattore.
Successivamente a questa prima fase transitoria, i versamenti andranno effettuati mensilmente.
TITOLO XXXII - Ente Bilaterale
Art. 185 (Ente bilaterale)
Le parti stipulanti, concordano per migliorare la gestione partecipativa del presente contratto collettivo, di aderire all’ENTE BILATERALE AZIENDE PRIVATE (EBI.A.P.) che avrà le seguenti finalità:
• gestire i contratti di formazione e lavoro;
• incrementare l'occupazione;
• realizzare corsi di formazione professionali;
• svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro;
• ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al C.N.E.L. come previsto dalla legge;
• emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali;
• esprimere pareri in merito all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale;
• promuovere la nascita degli Enti Bilaterali Regionali, Territoriali e dei centri di servizio, specialmente nelle aree maggiormente rappresentative;
• costituire un fondo di previdenza per fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche sotto forma di rendita e capitale che potrà associare lavoratori dipendenti e datori di lavoro;
• gestire, con criteri mutualistici, l'erogazione delle prestazioni in materia di malattie, infortuni, maternità, ecc.;
• realizzare iniziative di carattere sociale;
• istituire comitato di vigilanza nazionale;
• promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché altri organismi orientati ai medesimi scopi;
• favorire attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità;
• seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali;
• svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge.
L’Ente Bilaterale dovrà dotarsi di una commissione di conciliazione paritetica nazionale con il compito di derimere eventuali controversie.
Gli organi di gestione dell’Ente Bilaterale saranno composti su base paritetica tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.
L’Ente Bilaterale provvederà a formulare uno schema di regolamento per gli enti bilaterali regionali e territoriali. L’Ente Bilaterale promuoverà tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse interne.
Art. 186 (Finanziamento dell’Ente Bilaterale)
Il finanziamento dell'EB avverrà tramite contribuzione (0,20%) calcolata sull'imponibile previdenziale del monte dei salari, di cui una parte a carico delle aziende (0,10%) ed una parte a carico dei lavoratori (0,10%). La suddetta quota è parte integrante dei costi connessi con l’applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, conseguentemente l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) d'importo pari allo 0,10% della retribuzione lorda. Tale elemento andrà denominato all’interno della busta paga con la seguente dicitura:
“mancata adesione all’Ente Bilaterale del contratto”.
Del mancato pagamento delle quote ENTE BILATERALE l’Azienda dovrà dare comunicazione con raccomandata ar al Sindacato FEDARCOM territoriale e ove non esiste al Regionale competente.
L’Ente Bilaterale Nazionale non persegue fini di lucro e ha lo scopo di promuovere la costituzione degli enti bilaterali regionali e provinciali specialmente nelle aree maggiormente rappresentative.
Per garantire le risorse necessarie alla fase di definizione progettuale e di attivazione operativa, viene attivato un apposito sistema di autofinanziamento.
Detto sistema si articolerà secondo le seguenti modalità:
con il versamento in fase di prima applicazione, e per i lavoratori neo-assunti, successivamente, di una quota di adesione pari al 4% della retribuzione contrattuale, di cui il 3% a carico delle aziende e l’1% a carico dei lavoratori;
con il versamento a decorrere dall’anno successivo a quello di iscrizione di una quota di associazione
all’Ente Bilaterale pari a € 25.00 (venticinque/00 Euro) di cui € 20.00 (venti/00 Euro) a carico delle aziende e
€ 5.00 (cinque/00 Euro) a carico dei lavoratori.
Le quote annuali andranno versate nel mese di gennaio a cura delle aziende che applichino il presente CCNL .
La suddetta quota di pertinenza aziendale è parte integrante dei costi connessi con l’applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro. L'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta a corrispondere al lavoratore un Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) di pari importo. Tale elemento andrà denominato all’interno della busta paga con la seguente dicitura: “mancata adesione all’Ente Bilaterale”.
Del mancato pagamento delle quote del Fondo di .Formazione l’Azienda dovrà dare comunicazione con raccomandata ar al Sindacato FEDARCOM territoriale e ove non esiste al Regionale competente.
Art. 187 (Funzioni di promozione e attivazione della formazione continua in seno all’Ente Bilaterale)
Le Parti demandano all’Ente Bilaterale la gestione progettuale e l’attivazione di un apposito Gruppo di Lavoro Task Force), denominato Fondo per la Formazione Continua teso a creare una rete di supporto per l’erogazione di strumenti dedicati alla formazione e all’aggiornamento professionale.
Tali servizi, pur considerando la oggettiva differenziazione dei fabbisogni formativi tra le diverse categorie dei lavoratori, dovranno fornire canali di accesso e moduli di interesse per la totalità dei lavoratori inquadrati dal presente CCNL.
Una volta determinata la fase di progettazione e di avvio operativo di cui al 1° comma, la Task Force dedicata, fermo restante la sua appartenenza all’Ente Bilaterale, si gestirà con propria autonomia amministrativa. Le nomine XXXXXXXX della Task Force saranno di competenza dell’Ente Bilaterale.
TITOLO XXXIII - Fondo per la formazione continua
Art. 188 (Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua)
Le parti convengono che le aziende che intendano adottare il presente contratto debbano aderire al Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua, che verrà istituito.
Art. 189 (Contributo di Assistenza Contrattuale)
1) Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli articoli precedenti e per assicurare l’efficienza delle proprie strutture sindacali al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, le parti procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale per il tramite di un istituto previdenziale e assistenziale ai sensi della Legge 4 giugno 1973 n. 311;
2) Sono presenti alla corresponsione dei contributi, di cui al precedente capoverso, tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti;
3) Le misure contributive e relative norme di esazione formeranno oggetto di appositi accordi e regolamenti da stipularsi tra le parti e con l’istituto previdenziale o assistenziale prescelto;
4) Le norme di cui ai precedenti punti fanno parte integrante del presente contratto e non possono subire deroghe nei confronti dei soggetti ai quali il contratto stesso si applica;
5) I datori di lavoro porteranno espressamente a conoscenza dei loro dipendenti il contenuto del presente articolo.
Art. 190 (Centro Assistenza Tecnica “C.A.T.”)
Per quanto riguarda l’applicazione della “C.A.P. – Cassa Assistenza Previdenziale” si adotta l’intera normativa dell’accordo citato nel presente articolo.
Mensilmente le aziende sono tenute a versare al Centro Assistenza Tecnica gli importi ottenuti dalla percentuale del 3,50% (tre e cinquanta per cento) sulla paga base nazionale, compresi i dipendenti assunti come apprendisti o con contratto di formazione lavoro.
Il Centro Assistenza Tecnica provvederà alle prestazioni di assistenza, secondo un Regolamento da predisporre dalle parti stipulanti, entro un anno dall’inizio di decorrenza del presente accordo.
Inoltre vengono versati al Centro Assistenza Tecnica gli importi delle festività soppresse con Legge 54/77, e precisamente (X. Xxxxxxxx, Ascensione, Corpus Domini, SS. Xxxxxx x Xxxxx).
Oltre a detta contribuzione è dovuta, di pari percentuale, sia a carico del datore di lavoro che del dipendente la quota di assistenza contrattuale e di funzionamento del 1% (uno per cento) da utilizzare tra le Organizzazioni firmatarie del presente CCNL per le attività istituzionali.
Il datore di lavoro deve versare la somma di € 250,00 a titolo costitutivo (una tantum) per l’assistenza sanitaria integrativa dei quadri. Tale importo è per dipendente, è indivisibile e va versato per intero all’atto dell’assunzione o del passaggio alla categoria quadro.
Indipendentemente se il contratto sia a tempo indeterminato o determinato, all’inizio di ogni anno il datore di lavoro deve versare la somma di € 250,00 per ogni dipendente della categoria quadro.
Ai dipendenti licenziati o dimissionari sarà corrisposto da parte della Cassa Assistenza Previdenza il trattamento previsto dalla Legge 29.05.1982, n. 297, se gli importi relativi al T.F.R. vengono annualmente versati al Centro Assistenza Tecnica, non oltre il 10 marzo di ogni anno, secondo le modalità stabilite dalle Organizzazioni Nazionali contraenti.
Si riportano i prospetti dei contributi dovuti alla Cassa Assistenza Previdenza, come previsto dalla normativa citata nel presente contratto per le sotto elencate attività:
− Parrucchieri
− Xxxxxxxx
− Estetisti CONTRIBUTI AL 5,50%
Percentuale | A carico | Prestazione | A favore |
1,50% 0,50% | Datore lavoro Dipendente | Infortuni e prestazioni varie | Dipendente/datore di lavoro (alcune prestazioni sono anche a favore dei familiari a carico |
1,00% | Datore di lavoro | Funzionamento della Cassa Assist. Prev. | — |
1.00% 1,00% | Datore di lavoro Dipendente | Quote di servizio contrattuale | — |
0,25% 0,25% | Datore di lavoro Dipendente | Quota fondo a disposizione | — |
Art. 191 (Fondo TFR)
Le parti firmatarie del presente C.C.N.L. concordano che entro sei mesi dalla stipula del presente contratto sarà istituito uno specifico Fondo TFR.
TITOLO XXXIV - Archivio Contratti
Art. 192 (Deposito contratto collettivo)
In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull’Organizzazione dell’Archivio della Contrattazione Selettiva ed ai sensi dell’art. 17 della L. 36/86, le parti contraenti si impegnano ad inviare al CNEL il presente contratto CCNL e successivi rinnovi o integrazioni
TITOLO XXXV - Decorrenza e Durata
Art. 193 (Decorrenza e durata)
Il presente contratto decorre dal 22 giugno 2010 e avrà scadenza il 21 g i ugno 2013 ed il 2 1 g i ugno 2012 rispettivamente per la parte normativa e per la parte economica, fatte salve, eventuali, specifiche scadenze contrattualmente stabilite.
Esso si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato 3 mesi
prima della scadenza con lettera raccomandata.
In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore sino a che non sarà sostituito dal nuovo contratto nazionale che avrà comunque validità dal giorno successivo.
Firmato:
− XXX.XX.XXX.: Xxxxxxxx Xxxx
− C.I.F.A.: Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx
− F.I.A.DEL S.P.: Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
ALLEGATO “A”
SFERA DI APPLICAZIONE
ISTAT
Classificazione delle attività economiche ATECO 2002
(Dicembre 2002)
01.4 ATTIVITÀ DEI SERVIZI CONNESSI ALL'AGRICOLTURA E ALLA ZOOTECNIA, ESCLUSI I SERVIZI VETERINARI; CREAZIONE E MANUTENZIONE DI
GIARDINI, AIUOLE E SPAZI VERDI
01.41 Attività dei servizi connessi all'agricoltura; creazione e manutenzione di giardini, aiuole e spazi verdi.
01.41.1 Esercizio per conto terzi e noleggio di mezzi e di macchine agricole con personale
01.41.2 Raccolta, prima lavorazione (esclusa trasformazione), conservazione di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi all'agricoltura svolti per conto terzi
01.41.3 Sistemazione di parchi, giardini e aiuole
01.42 Attività dei servizi connessi all'allevamento del bestiame, esclusi i servizi veterinari
01.42.0 Attività dei servizi connessi all'allevamento del bestiame, esclusi i servizi veterinari
22 EDITORIA, STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
22.1 EDITORIA
22.11 Edizione di libri.22.11.0 Edizione di libri
22.12 Edizione di giornali
22.12.0 Edizione di giornali
22.13 Edizione di riviste e periodici
22.13.0 Edizione di riviste e periodici
22.14 Edizione di registrazioni sonore
22.14.0 Edizione di registrazioni sonore
22.15 Altre edizioni
22.15.0 Altre edizioni
G COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI, MOTOCICLI E DI BENI PERSONALI E PER LA CASA
50 COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI; VENDITA AL DETTAGLIO DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE
50.1 COMMERCIO DI AUTOVEICOLI
50.10 Commercio di autoveicoli
50.10.0 Commercio di autoveicoli
50.2 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI
50.20 Manutenzione e riparazione di autoveicoli
50.20.1 Riparazioni meccaniche di autoveicoli
50.20.2 Riparazione di carrozzerie di autoveicoli
50.20.3 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli
50.20.4 Riparazione e sostituzione di pneumatici
50.20.5 Altre attività di manutenzione e di soccorso stradale
50.3 COMMERCIO DI PARTI E ACCESSORI DI AUTOVEICOLI
50.30 Commercio di parti e accessori di autoveicoli
50.30.0 Commercio di parti e accessori di autoveicoli
50.4 COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MOTOCICLI, ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO
50.40 Commercio, manutenzione e riparazione di motocicli, accessori e pezzi di ricambio
50.40.1 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori
50.40.2 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di pezzi di ricambio per motocicli e ciclomotori
50.40.3 Riparazioni di motocicli e ciclomotori
50.5 VENDITA AL DETTAGLIO DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE
50.50 Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione
50.50.0 Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione
51 COMMERCIO ALL'INGROSSO E INTERMEDIARI DEL COMMERCIO, AUTOVEICOLI E MOTOCICLI ESCLUSI
51.1 INTERMEDIARI DEL COMMERCIO
51.11 Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati
51.11.0 Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati
51.12 Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l'industria
51.12.0 Intermediari del commercio di combustibili, minerali, metalli e prodotti chimici per l'industria
51.13 Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione
51.13.0 Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione
51.14 Intermediari del commercio di macchine, impianti industriali, navi e aeromobili
51.14.0 Intermediari del commercio di macchine, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio
51.15 Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta
51.15.0 Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta
51.16 Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli in cuoio
51.16.0 Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli in cuoio, pellicce
51.17 Intermediari del commercio di prodotti alimentari, bevande e tabacco
51.17.1 Intermediari del commercio di prodotti ortofrutticoli
51.17.2 Intermediari del commercio di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco
51.18 Intermediari del commercio specializzato di prodotti particolari n.c.a.
51.18.4 Intermediari del commercio di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti n.c.a.
51.18.1 Intermediari del commercio di prodotti di carta, cancelleria, libri
51.18.2 Intermediari del commercio di prodotti di elettronica.51.18.3 Intermediari del commercio di prodotti farmaceutici e di cosmetici
51.19 Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
51.19.0 Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
51.2 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MATERIE PRIME AGRICOLE E DI ANIMALI VIVI
51.21 Commercio all'ingrosso di cereali, sementi e alimenti per il bestiame (mangimi)
51.21.1 Commercio all'ingrosso di cereali e xxxxxx xxxxxx
51.21.2 Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame, piante officinali, semi oleosi, patate da semina
51.22 Commercio all'ingrosso di fiori e piante
51.22.0 Commercio all'ingrosso di fiori e piante
51.23 Commercio all'ingrosso di animali vivi
51.23.0 Commercio all'ingrosso di animali vivi
51.24 Commercio all'ingrosso di pelli, anche per pellicceria, e cuoio
51.24.1 Commercio all'ingrosso di cuoio e di pelli gregge e lavorate (escluse le pelli per pellicceria)
51.24.2 Commercio all'ingrosso di xxxxx xxxxxx e lavorate per pellicceria
51.25 Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo
51.25.0 Commercio all'ingrosso di tabacco grezzo
51.3 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO
51.31 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi
51.31.0 Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi
51.32 Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti di salumeria
51.32.1 Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata
51.32.2 Commercio all'ingrosso di prodotti di salumeria
51.33 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili
51.33.1 Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova
51.33.2 Commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari
51.34 Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche ed altre bevande
51.34.1 Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche
51.34.2 Commercio all'ingrosso di altre bevande
51.35 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco
51.35.0 Commercio all'ingrosso di prodotti del tabacco
51.36 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato e dolciumi
51.36.0 Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi, prodotti da forno
51.37 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie
51.37.0 Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie
51.38 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi
51.38.1 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi
51.38.2 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
51.38.3 Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari
51.39 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco
51.39.1 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti surgelati
51.39.2 Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco
51.4 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ALTRI BENI DI CONSUMO FINALE
51.41 Commercio all'ingrosso di prodotti tessili
51.41.1 Commercio all'ingrosso di tessuti
51.41.2 Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria
51.41.3 Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili
51.42 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e di calzature
51.42.1 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori
51.42.2 Commercio all'ingrosso di pellicce
51.42.3 Commercio all'ingrosso di camicie e biancheria, maglieria e simili
51.42.4 Commercio all'ingrosso di calzature e accessori
51.43 Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, apparecchi radio e televisori.51.43.1 Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di apparecchi radiotelevisivi e telefonici e altra
elettronica di consumo
51.43.2 Commercio all'ingrosso di supporti, xxxxxxx o registrati, audio, video, informatici (dischi, nastri e altri supporti)
51.43.3 Commercio all'ingrosso di materiali radioelettrici, telefonici e televisivi
51.43.4 Commercio all'ingrosso di articoli per illuminazione e materiale elettrico vario per uso domestico
51.44 Commercio all'ingrosso di articoli di porcellana e di vetro, carte da parati e prodotti per la pulizia
51.44.1 Commercio all'ingrosso di vetrerie e cristallerie
51.44.2 Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellane
51.44.3 Commercio all'ingrosso di carte da parati
51.44.4 Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia
51.44.5 Commercio all'ingrosso di coltelleria , posateria e pentolame
51.45 Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici
51.45.0 Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici
51.46 Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici (compresi strumenti e apparecchi sanitari)
51.46.1 Commercio all'ingrosso di medicinali
51.46.2 Commercio all'ingrosso di articoli medicali ed ortopedici
51.47 Commercio all'ingrosso di altri prodotti per uso domestico
51.47.1 Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale
51.47.2 Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria
51.47.3 Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali
51.47.4 Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia, ottica e di strumenti scientifici
51.47.5 Commercio all'ingrosso di orologi e gioielleria
51.47.6 Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli
51.47.7 Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (comprese le biciclette)
51.47.8 Commercio all'ingrosso di articoli in cuoio e articoli da viaggio
51.47.9 Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare n.c.a.
51.5 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI INTERMEDI NON AGRICOLI, DI ROTTAMI E CASCAMI
51.51 Commercio all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati
51.51.1 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione
51.51.2 Commercio all'ingrosso di combustibili per riscaldamento
51.52 Commercio all'ingrosso di metalli e di minerali metalliferi
51.52.1 Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e semilavorati
51.52.2 Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati
51.53 Commercio all'ingrosso di legname e di materiali da costruzione, vetro piano, vernici e colori
51.53.1 Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
51.53.2 Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione (inclusi i materiali igienico-sanitari)
51.53.3 Commercio all'ingrosso di vetro piano
51.53.4 Commercio all'ingrosso di vernici e colori
51.54 Commercio all'ingrosso di ferramenta, di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento
51.54.1 Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta)
51.54.2 Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento
51.55 Commercio all'ingrosso di prodotti chimici
51.55.0 Commercio all'ingrosso di prodotti chimici
51.56 Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi
51.56.1 Commercio all'ingrosso di fibre tessili gregge e semilavorate
51.56.2 Commercio all'ingrosso di altri prodotti intermedi
51.57 Commercio all'ingrosso di rottami e cascami
51.57.1 Commercio all'ingrosso di rottami e sottoprodotti della lavorazione industriale metallici
51.57.2 Commercio all'ingrosso di altri materiali di recupero non metallici (vetro, carta, cartoni, ecc.)
51.8 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE
51.81 Commercio all'ingrosso di macchine utensili.51.81.0 Commercio all'ingrosso di macchine utensili
51.82 Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, le cave, l'edilizia e il genio civile
51.82.0 Commercio all'ingrosso di macchine per le miniere, le cave, l'edilizia e il genio civile
51.83 Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria
51.83.0 Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria
51.84 Commercio all'ingrosso di computer, apparecchiature informatiche periferiche e di software
51.84.0 Commercio all'ingrosso di computer , apparecchiature informatiche periferiche e di software
51.85 Commercio all'ingrosso di altre macchine e di attrezzature per ufficio
51.85.0 Commercio all'ingrosso di altre macchine e di attrezzature per ufficio
51.86 Commercio all'ingrosso di altri componenti e apparecchiature elettronici
51.86.0 Commercio all'ingrosso di apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di componenti elettronici
51.87 Commercio all'ingrosso di altre macchine per l'industria, il commercio e la navigazione
51.87.0 Commercio all'ingrosso di altre macchine per l'industria, il commercio e la navigazione
51.88 Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori
51.88.0 Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori
51.9 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ALTRI PRODOTTI
51.90 Commercio all'ingrosso di altri prodotti
51.90.0 Commercio all'ingrosso di altri prodotti
52 COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI; RIPARAZIONE DI BENI PERSONALI E PER LA CASA
52.1 COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI NON SPECIALIZZATI
52.11 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande
52.11.1 Ipermercati
52.11.2 Supermercati
52.11.3 Discount di alimentari
52.11.4 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
52.11.5 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
52.12 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti non alimentari
52.12.1 Grandi magazzini
52.12.2 Bazar ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
52.2 COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO
52.21 Commercio al dettaglio di xxxxxx e verdura
52.21.0 Commercio al dettaglio di xxxxxx e verdura
52.22 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
52.22.0 Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne
52.23 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
52.23.0 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi
52.24 Commercio al dettaglio di pane, pasticceria e dolciumi
52.24.1 Commercio al dettaglio di pane
52.24.2 Commercio al dettaglio di pasticceria, dolciumi, confetteria
52.25 Commercio al dettaglio di bevande (vini, birra ed altre bevande)
52.25.0 Commercio al dettaglio di bevande (vini, birra ed altre bevande)
52.26 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco
52.26.0 Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco
52.27 Altro commercio al dettaglio in esercizi specializzati di prodotti alimentari, bevande e tabacco
52.27.1 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
52.27.2 Drogherie, salumerie, pizzicherie e simili
52.27.3 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto.52.27.4 Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari
52.3 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI FARMACEUTICI, MEDICALI, DI COSMETICI E DI ARTICOLI DI PROFUMERIA
52.31 Farmacie
52.31.0 Farmacie
52.32 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici
52.32.0 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici
52.33 Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria, erboristeria
52.33.1 Erboristerie
52.33.2 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
52.4 COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI DI ALTRI PRODOTTI (ESCLUSI QUELLI DI SECONDA MANO)
52.41 Commercio al dettaglio di tessili
52.41.1 Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
52.41.2 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e di merceria
52.42 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento
52.42.1 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti
52.42.2 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
52.42.3 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie
52.42.4 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
52.42.5 Commercio al dettaglio di xxxxxxxx, xxxxxxxx, guanti e cravatte
52.43 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in cuoio
52.43.1 Commercio al dettaglio di calzature e accessori
52.43.2 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
52.44 Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e articoli per la casa n.c.a.
52.44.1 Commercio al dettaglio di mobili
52.44.2 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
52.44.3 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
52.44.4 Commercio al dettaglio di altri articoli diversi per uso domestico n.c.a.
52.45 Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radio, televisori, strumenti musicali
52.45.1 Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radio, televisori, lettori e registratori di dischi e nastri
52.45.2 Commercio al dettaglio di dischi e nastri
52.45.3 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
52.46 Commercio al dettaglio di ferramenta, colori, vernici, vetro
52.46.1 Commercio al dettaglio di ferramenta, materiale elettrico e termoidraulico, pitture e vetro piano
52.46.2 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
52.46.3 Commercio al dettaglio di materiali da costruzione
52.46.4 Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura e il giardinaggio
52.47 Commercio al dettaglio di libri, giornali, riviste e articoli di cartoleria
52.47.1 Commercio al dettaglio di libri nuovi
52.47.2 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
52.47.3 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria, di cancelleria e fornitura per ufficio
52.48 Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati
52.48.1 Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per ufficio
52.48.2 Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione
52.48.3 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
52.48.4 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli
52.48.5 Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette, armi e munizioni, di articoli per il tempo libero
52.48.6 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte, di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria.52.48.7 Commercio al dettaglio di apparecchi e attrezzature per le telecomunicazioni e la telefonia
52.48.8 Commercio al dettaglio di natanti e accessori
52.48.9 Commercio al dettaglio di carta da parati e di rivestimenti per pavimenti
52.48.A Commercio al dettaglio di fiori e piante
52.48.B Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
52.48.C Commercio al dettaglio di tappeti
52.48.D Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestici e per riscaldamento
52.48.E Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari n.c.a.
52.5 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI DI SECONDA MANO
52.50 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano
52.50.1 Commercio al dettaglio di libri usati
52.50.2 Commercio al dettaglio di mobili usati e di oggetti di antiquariato
52.50.3 Commercio al dettaglio di indumenti e oggetti usati
52.6 COMMERCIO AL DETTAGLIO AL DI FUORI DEI NEGOZI
52.61 Commercio al dettaglio per corrispondenza, commercio elettronico
52.61.1 Commercio al dettaglio per corrispondenza, telefono, televisione di prodotti alimentari
52.61.2 Commercio al dettaglio per corrispondenza, telefono, televisione di prodotti non alimentari
52.61.3 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari effettuato via Internet
52.61.4 Commercio al dettaglio di prodotti non alimentari effettuato via Internet
52.62 Commercio al dettaglio ambulante (su aree pubbliche) a posteggio fisso
52.62.1 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande
52.62.2 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
52.62.3 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie
52.62.4 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di arredamenti per giardino, mobili, articoli diversi per uso domestico
52.62.5 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di occasione, sia nuovi che usati
52.62.6 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli n.c.a.
52.63 Commercio al dettaglio effettuato in altre forme al di fuori dei negozi
52.63.1 Vendita diretta, di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore
52.63.2 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
52.63.3 Commercio al dettaglio ambulante itinerante di alimentari e bevande
52.63.4 Commercio al dettaglio ambulante itinerante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
52.63.5 Commercio al dettaglio ambulante itinerante di altri prodotti non alimentari
52.63.6 Case d'asta al dettaglio e vendite all'asta via internet
52.7 RIPARAZIONE DI BENI DI CONSUMO PERSONALI E PER LA CASA
52.71 Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio
52.71.0 Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio
52.72 Riparazione di apparecchi elettrici per la casa
52.72.0 Riparazione di apparecchi elettrici per la casa
52.73 Riparazioni di orologi e di gioielli
52.73.0 Riparazioni di orologi e di gioielli
52.74 Riparazioni di altri beni di consumo
52.74.0 Riparazioni di altri beni di consumo
64 POSTE E TELECOMUNICAZIONI
64.1 ATTIVITÀ POSTALI E DI CORRIERE
64.11 Attività delle poste nazionali
64.11.0 Attività delle poste nazionali
64.12 Attività dei corrieri espressi
64.12.0 Attività dei corrieri postali diversi da quelli delle poste nazionali
64.2 TELECOMUNICAZIONI
64.20 Telecomunicazioni
64.20.1 Gestione di reti di telecomunicazioni fissa
64.20.2 Gestione di reti di telecomunicazioni mobile
64.20.3 Gestione di reti di trasmissione di programmi radiotelevisivi via cavo, satellite, ripetitori terrestri
64.20.4 Gestione e monitoraggio di reti di trasmissione dati
64.20.5 Fornitura di accesso a Internet (Provider)
64.20.6 Altre attività connesse alle telecomunicazioni
ATTIVITÀ FINANZIARIE
65 INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)
65.1 INTERMEDIAZIONE MONETARIA
65.12 Altre intermediazioni monetarie
65.12.1 Banche
65.12.2 Fondi comuni monetari
65.12.3 Altre istituzioni finanziarie monetarie (IFM)
65.2 ALTRE INTERMEDIAZIONI FINANZIARIE.
65.21 Leasing finanziario
65.21.0 Leasing finanziario
65.22 Altre attività creditizie
65.22.1 Credito al consumo
65.22.2 Factoring
65.22.3 Altre attività creditizie
65.23 Altre intermediazioni finanziarie n.c.a.
65.23.1 Attività di intermediazione mobiliare
65.23.2 Attività di gestione del risparmio per conto proprio
65.23.3 Holding di gruppi finanziari
65.23.4 Attività di merchant bank
65.23.5 Attività di intermediazione in cambi
65.23.6 Altre intermediazioni finanziarie n.c.a.
66 ASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE, ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE
66.0 ASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE, ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE
66.01 Assicurazioni sulla vita
66.01.0 Assicurazioni sulla vita
66.02 Fondi pensione
66.02.0 Fondi pensione
66.03 Assicurazioni diverse da quelle sulla vita
66.03.0 Assicurazioni diverse da quelle sulla vita
67.1 ATTIVITÀ AUSILIARIE DELL'INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA, ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE
67.12 Attività di gestione di titoli e fondi comuni per conto terzi
67.12.0 Attività di gestione del risparmio per conto terzi
67.13 Attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria n.c.a.
67.13.1 Attività dei cambiavalute
67.13.2 Attività professionale dei promotori e mediatori finanziari
67.13.3 Altre attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria n.c.a.
67.2 ATTIVITÀ AUSILIARIE DELLE ASSICURAZIONI E DEI FONDI PENSIONE
67.20 Attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione
67.20.1 Attività degli agenti e broker delle assicurazioni
67.20.2 Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni
67.20.3 Autorità centrali di vigilanza su assicurazioni e fondi pensione
K ATTIVITÀ IMMOBILIARI, NOLEGGIO, INFORMATICA, RICERCA, SERVIZI ALLE IMPRESE
70 ATTIVITÀ IMMOBILIARI
70.1 ATTIVITÀ IMMOBILIARI CONTO PROPRIO
70.11 Valorizzazione e promozione immobiliare
70.11.0 Valorizzazione e promozione immobiliare
70.12 Compravendita di beni immobili
70.12.0 Compravendita di beni immobili
70.2 LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI
70.20 Locazione di beni immobili
70.20.0 Locazione di beni immobili
70.3 ATTIVITÀ IMMOBILIARE PER CONTO TERZI
70.31 Agenzie di mediazione immobiliare
70.31.0 Agenzie di mediazione immobiliare
70.32 Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi
70.32.0 Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi.
71 NOLEGGIO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE SENZA OPERATORE E DI BENI PER USO PERSONALE E DOMESTICO
71.1 NOLEGGIO DI AUTOVETTURE
71.10 Noleggio di autovetture
71.10.0 Noleggio di autovetture
71.2 NOLEGGIO DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
71.21 Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
71.21.0 Noleggio di altri mezzi di trasporto terrestri
71.22 Noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali
71.22.0 Noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali
71.23 Noleggio di mezzi di trasporto aerei
71.23.0 Noleggio di mezzi di trasporto aerei
71.3 NOLEGGIO DI ALTRE MACCHINE E ATTREZZATURE
71.31 Noleggio di macchine e attrezzature agricole
71.31.0 Noleggio di macchine e attrezzature agricole
71.32 Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile
71.32.0 Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile
71.33 Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio e di materiale informatico
71.33.0 Noleggio di macchine e attrezzature per ufficio e di materiale informatico
71.34 Noleggio di altre macchine e attrezzature
71.34.0 Noleggio di altre macchine e attrezzature
71.4 NOLEGGIO DI BENI PER USO PERSONALE E DOMESTICO
71.40 Noleggio di beni per uso personale e domestico
71.40.1 Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario
71.40.2 Noleggio di articoli sportivi
71.40.3 Noleggio di videocassette, CD, DVD contenenti audiovisivi o videogame
71.40.4 Noleggio di altri beni per uso personale e domestico n.c.a.
72 INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE
72.1 CONSULENZA PER INSTALLAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI
72.10 Consulenza per installazione di sistemi informatici
72.10.0 Consulenza per installazione di sistemi hardware
72.2 REALIZZAZIONE DI SOFTWARE E CONSULENZA INFORMATICA
72.21 Edizione di software
72.21.0 Edizione di software
72.22 Altre realizzazioni di software e consulenza informatica
72.22.0 Altre realizzazioni di software e consulenza software
72.3 ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI
72.30 Elaborazione elettronica dei dati
72.30.0 Elaborazione e registrazione elettronica dei dati
72.4 ATTIVITÀ DELLE BANCHE DI DATI
72.40 Attività delle banche di dati
72.40.0 Attività delle banche di dati
72.5 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI MACCHINE PER UFFICIO, APPARECCHIATURE E MATERIALE INFORMATICO
72.50 Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio, apparecchiature e materiale informatico
72.50.0 Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio, apparecchiature e materiale informatico
72.6 ALTRE ATTIVITÀ CONNESSE ALL'INFORMATICA
72.60 Altre attività connesse all'informatica
72.60.0 Altre attività connesse all'informatica
73 RICERCA E SVILUPPO
73.1 RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE NATURALI E DELL'INGEGNERIA
73.10 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria
73.10.0 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria.73.2 RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE SCIENZE
SOCIALI E UMANISTICHE
73.20 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche
73.20.0 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche
74 ATTIVITÀ DI SERVIZI ALLE IMPRESE
74.1 ATTIVITÀ LEGALI, CONTABILITÀ, CONSULENZA FISCALE E SOCIETARIA; STUDI DI MERCATO E SONDAGGI DI OPINIONE; CONSULENZA COMMERCIALE E DI GESTIONE
74.11 Attività degli studi legali e notarili
74.11.1 Attività degli studi legali
74.11.2 Attività degli studi notarili
74.12 Contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza in materia fiscale
74.12.1 Attività degli studi commerciali, tributari e di revisione contabile
74.12.2 Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci
74.12.3 Gestione ed amministrazione del personale per conto terzi
74.13 Studi di mercato e sondaggi di opinione
74.13.0 Studi di mercato e sondaggi di opinione
74.14 Consulenza amministrativo-gestionale
74.14.1 Consulenza finanziaria
74.14.2 Consulenza del lavoro
74.14.3 Consulenza agraria
74.14.4 Consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale
74.14.5 Pubbliche relazioni
74.14.6 Agenzie di informazioni commerciali
74.15 Amministrazione di imprese
74.15.0 Amministrazione di imprese
74.2 ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA ED ALTRI STUDI TECNICI
74.20 Attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici
74.20.1 Studi di architettura e di ingegneria
74.20.2 Servizi di ingegneria integrata
74.20.3 Attività di aerofotogrammetria e cartografia
74.20.4 Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria
74.20.5 Altre attività tecniche n.c.a.
74.3 COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE
74.30 Collaudi ed analisi tecniche
74.30.1 Collaudi e analisi tecniche di prodotti
74.30.2 Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi
74.4 PUBBLICITÀ
74.40 Pubblicità
74.40.1 Studi di promozione pubblicitaria
74.40.2 Agenzie di concessione degli spazi pubblicitari
74.5 SERVIZI DI RICERCA, SELEZIONE E FORNITURA DI PERSONALE
74.50 Servizi di ricerca, selezione e fornitura di personale
74.50.1 Servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento di personale
74.50.2 Attività delle agenzie di fornitura di lavoro interinale
74.6 SERVIZI DI INVESTIGAZIONE E VIGILANZA
74.60 Servizi di investigazione e vigilanza
74.60.1 Servizi di vigilanza privata
74.60.2 Servizi di investigazione
74.7 SERVIZI DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE
74.70 Servizi di pulizia e disinfestazione
74.70.1 Servizi di pulizia
74.70.2 Servizi di disinfestazione
74.8 ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI ALLE IMPRESE
74.81 Attività fotografiche
74.81.1 Studi fotografici
74.81.3 Attività di aerofotografia.
74.81.2 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa
74.82 Imballaggio e confezionamento conto terzi
74.82.1 Confezionamento di generi alimentari
74.82.2 Confezionamento di generi non alimentari
74.85 Servizi di reprografia (riproduzione di testi e documenti) e traduzioni
74.85.1 Videoscrittura, stenografia e fotocopiatura
74.85.2 Traduzioni e interpretariato
74.85.3 Richiesta certificati e disbrigo pratiche
74.85.4 Spedizione di materiale propagandistico, compilazione e gestione di indirizzi ed elenchi
74.86 Attività dei call center
74.86.0 Attività dei call center
74.87 Altri servizi alle imprese
74.87. 1 Imprese ed enti di gestione esattoriale
74.87.2 Agenzie di recupero crediti
74.87.3 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
74.87.4 Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche
74.87.5 Design e stiling relativo a tessili, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali o per la casa
74.87.6 Organizzazione di fiere, esposizioni, convegni
74.87.7 Attività di logistica aziendale, esterna e dei flussi di ritorno
74.87.8 Altre attività di servizi alle imprese n.c.a.
M ISTRUZIONE 80 ISTRUZIONE
80.1 ISTRUZIONE PRIMARIA
80.10 Istruzione primaria
80.10.1 Istruzione di grado preparatorio: scuole materne, scuole speciali collegate a quelle primarie
80.10.2 Istruzione primaria: scuole elementari
80.2 ISTRUZIONE SECONDARIA
80.21 Istruzione secondaria di formazione generale
80.21.1 Istruzione secondaria di primo grado: scuole medie
80.21.2 Istruzione secondaria di secondo grado: licei ed istituti che rilasciano diplomi di maturità
80.22 Istruzione secondaria tecnica, professionale e artistica
80.22.0 Istruzione secondaria tecnica, professionale e artistica
80.3 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E POST-UNIVERSITARIA
80.30 Istruzione universitaria e post-universitaria
80.30.1 Corsi di laurea e di diploma universitario
80.30.2 Corsi post-universitari
80.30.3 Altre scuole e corsi di formazione speciale
80.4 CORSI DI FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO ED ALTRE ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO
80.41 Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche
80.41.0 Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche
80.42 Corsi di formazione e perfezionamento ed altri servizi di istruzione
80.42.1 Università per la terza età
80.42.2 Corsi di formazione professionale
80.42.3 Scuole e corsi di lingua
80.42.4 Altri servizi di istruzione
N SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE 85 SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE
85.1 ATTIVITÀ DEI SERVIZI SANITARI
85.11 Servizi ospedalieri
85.11.1 Xxxxxxxx e case di cura generali
85.11.2 Ospedali e case di cura specializzati
85.11.3 Ospedali e case di cura psichiatrici
85.11.4 Istituti, cliniche e policlinici universitari
85.11.5 Ospedali e case di cura per lunga degenza (cronicari)
85.12 Servizi degli studi medici
85.12.1 Studi medici generici convenzionati o meno col Servizio Sanitario Nazionale
85.12.2 Ambulatori e poliambulatori del Servizio Sanitario Nazionale e studi medici e poliambulatori specialistici
85.12.3 Studi di radiologia e radioterapia
85.12.4 Centri di igiene mentale
85.12.5 Altre istituzioni sanitarie senza ricovero, centri dialisi, ambulatori tricologici, ecc.
85.13 Servizi degli studi odontoiatrici
85.13.0 Servizi degli studi odontoiatrici
85.14 Altri servizi sanitari
85.14.1 Laboratori di analisi cliniche, igiene e profilassi
85.14.2 Attività professionali paramediche indipendenti.85.14.3 Attività professionale svolta da psicologi
85.14.4 Servizi di ambulanza, delle banche del sangue ed altri servizi sanitari n.c.a.
85.2 SERVIZI VETERINARI
85.20 Servizi veterinari
85.20.0 Servizi veterinari
85.3 ASSISTENZA SOCIALE
85.31 Assistenza sociale residenziale
85.31.0 Assistenza sociale residenziale
85.32 Assistenza sociale non residenziale
85.32.0 Assistenza sociale non residenziale
O ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E PERSONALI
90 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI, DELLE ACQUE DI SCARICO E SIMILI
90.0 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI, DELLE ACQUE DI SCARICO E SIMILI
90.01 Raccolta e depurazione delle acque di scarico
90.01.0 Raccolta e depurazione delle acque di scarico
90.02 Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
90.02.0 Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
90.03 Pulizia delle aree pubbliche, decontaminazione e disinquinamento dell'ambiente
90.03.0 Pulizia delle aree pubbliche, decontaminazione e disinquinamento dell'ambiente
91 ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE
91.1 ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ECONOMICHE, DI DATORI DI LAVORO, PROFESSIONALI
91.11 Attività di organizzazioni economiche e di datori di lavoro
91.11.1 Attività di organizzazioni di datori di lavoro, federazioni di industria, commercio, artigianato e servizi
91.11.2 Attività di associazioni, unioni, federazioni fra istituzioni
91.11.3 Camere di commercio
91.12 Attività di federazioni e consigli di ordini e collegi professionali
91.12.1 Attività di federazioni e consigli di ordini e collegi professionali
91.12.2 Attività di associazioni professionali
91.2 ATTIVITÀ DEI SINDACATI DI LAVORATORI DIPENDENTI
91.20 Attività dei sindacati di lavoratori dipendenti
91.20.0 Attività dei sindacati di lavoratori dipendenti
91.3 ATTIVITÀ DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE
91.31 Attività delle organizzazioni religiose nell'esercizio del culto
91.31.0 Attività delle organizzazioni religiose nell'esercizio del culto
91.32 Attività dei partiti e delle associazioni politiche
91.32.0 Attività dei partiti e delle associazioni politiche
91.33 Attività di altre organizzazioni associative n.c.a.
91.33.1 Attività di organizzazioni per la tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini
91.33.2 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby
91.33.3 Attività di organizzazioni patriottiche e associazioni combattentistiche
91.33.4 Attività di organizzazioni per la cooperazione e la solidarietà internazionale
91.33.5 Attività di organizzazioni per la filantropia
91.33.6 Attività di organizzazioni per la tutela e la promozione del prodotto e del marchio
91.33.7 Attività di organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali e dell'ambiente
91.33.8 Attività di altre organizzazioni associative n.c.a.
92 ATTIVITÀ RICREATIVE, CULTURALI E SPORTIVE
92.1 PRODUZIONI E DISTRIBUZIONI CINEMATOGRAFICHE E DI VIDEO
92.11 Produzioni cinematografiche e di video
92.11.0 Produzioni cinematografiche e di video
92.12 Distribuzioni cinematografiche e di video
92.12.0 Distribuzioni cinematografiche e di video
92.13 Gestione di sale di proiezione cinematografiche
92.13.0 Gestione di sale di proiezione cinematografiche
92.2 ATTIVITÀ RADIOTELEVISIVE
92.20 Attività radiotelevisive
92.20.0 Attività radiotelevisive
.92.3 ALTRE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO
92.31 Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie
92.31.0 Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie
92.32 Gestione di teatri, sale da concerto e altre sale di spettacolo e attività connesse
92.32.0 Gestione di teatri, sale da concerto e altre sale di spettacolo e attività connesse
92.33 Attività dei parchi di divertimento
92.33.0 Attività dei parchi di divertimento
92.34 Altre attività di intrattenimento e spettacolo
92.34.1 Sale da ballo e simili
92.34.2 Circhi
92.34.3 Altre attività di intrattenimento e di spettacolo
92.4 ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI STAMPA
92.40 Attività delle agenzie di stampa
92.40.0 Attività delle agenzie di stampa
92.5 ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI
92.51 Attività di biblioteche e archivi
92.51.0 Attività di biblioteche e archivi
92.52 Gestione di musei e del patrimonio culturale
92.52.0 Gestione di musei e del patrimonio culturale
92.53 Gestione degli orti botanici, dei parchi naturali e del patrimonio naturale
92.53.0 Gestione degli orti botanici, dei parchi naturali e del patrimonio naturale
92.6 ATTIVITÀ SPORTIVE
92.61 Gestione di stadi ed altri impianti sportivi
92.61.1 Gestione di stadi
92.61.2 Gestione di piscine
92.61.3 Gestione di campi da tennis
92.61.4 Gestione di impianti polivalenti
92.61.5 Gestione di palestre sportive
92.61.6 Gestione di altri impianti sportivi n.c.a.
92.62 Altre attività sportive
92.62.1 Enti ed organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
92.62.2 Attività professionali sportive indipendenti prestate da atleti professionisti
92.62.3 Attività professionali svolte da operatori sportivi indipendenti
92.62.4 Società sportive ed altri nuclei organizzativi di base
92.7 ATTIVITÀ RICREATIVE
92.71 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco
92.71.0 Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco
92.72 Altre attività ricreative
92.72.1 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali
92.72.2 Sale giochi e biliardi
92.72.3 Altre attività ricreative n.c.a.
93 SERVIZI ALLE FAMIGLIE
93.0 SERVIZI ALLE FAMIGLIE
93.01 Servizi di lavanderia, pulitura a secco e tintura di articoli tessili e pellicce
93.01.1 Attività delle lavanderie industriali
93.01.2 Servizi delle lavanderie a secco, tintorie
93.02 Servizi dei parrucchieri e di trattamenti di bellezza
93.02.0 Servizi di barbiere, parrucchiere, manicure, pedicure e di trattamenti di bellezza
93.03 Servizi di pompe funebri e attività connesse
93.03.0 Servizi di pompe funebri e attività connesse
93.04 Servizi dei centri per il benessere fisico
93.04.1 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
93.04.2 Stabilimenti idropinici ed idrotermali
93.05 Altri servizi alle famiglie
93.05.0 Altri servizi alle famiglie
P ATTIVITÀ SVOLTE DA FAMIGLIE E CONVIVENZE.
95 ATTIVITÀ DI DATORE DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO SVOLTO DA FAMIGLIE E CONVIVENZE
95.0 ATTIVITÀ DI DATORE DI LAVORO PER PERSONALE DOMESTICO SVOLTO DA FAMIGLIE E CONVIVENZE
95.00 Attività di datore di lavoro per personale domestico svolto da famiglie e convivenze
95.00.0 Attività di datore di lavoro per personale domestico svolto da famiglie e convivenze
ALLEGATO “B”
LIVELLO | RETRIBUZIONE CONVENZIONALE DI RIFERIMENTO |
QUADRI | 1.230,00 |
I | 1.120,00 |
II | 1.100,00 |
III | 1.000,00 |
IV | 950,00 |
V | 900,00 |
VI | 850,00 |
* indennità quadro di cui all’articolo 44.
Indice
CONTRATTO COLLETTIVO 1
Per i dipendenti aziende artigiane di 1
Parrucchieri, Xxxxxxxx e Xxxxxxxxx 1
PREMESSA 2
TITOLO I - Validità e sfera di Applicazione 3
Art. 1 ( Validità) 3
Art. 2 (Sfera di applicazione) 3
Art. 3/A (limiti dimensionali) 3
TITOLO II - Assunzione 3
Art. 3/B (Modalità di assunzione) 3
Art. 4 (Documenti per l’assunzione) 4
Art. 5 ( Previsione contrattuale per ricercatori a contratto extracomunitari) 4
TITOLO III - Lavoro Part-Time 4
Art. 6 (definizione) 4
Art. 7 (adempimenti) 5
Art. 8 (Minimo orario) 5
Art: 9 (Part-time verticale) 5
TITOLO IV - Apprendistato 5
Art. 10 (campo d’azione) 5
Art. 11/A ( classificazione dell'apprendista) 5
Art. 11/B (Tutor aziendale) 6
Art. 12 (Norma transitoria) 6
Art. 13 (Proporzione numerica) 6
TITOLO X - Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx 0
Art. 14 (Definizione) 7
Art. 15 (Beneficiari) 7
Art. 16 (Aziende eleggibili) 7
Art. 17 (Xxxxx di salvaguardia) 7
Art. 18 (Progetto formativo) 7
Art. 19 ( Durata del progetto) 7
Art. 20 (Deroghe per i portatori di handicap) 8
Art. 21 (Norme contrattuali) 8
Art. 22 (Modelli formativi) 8
Art. 23 (Ente Bilaterale) 8
Art. 24 (Rimando alla normativa) 8
TITOLO VI - Gli Istituti Del Nuovo Mercato Del Lavoro 8
Art. 25 (Premessa) 8
Art. 26 (Richiami normativi) 9
Art. 27 (Somministrazione di lavoro a tempo determinato) 9
Art. 28 (Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato) 9
Art. 29 (Obblighi di informazione) 10
Art. 30 (Diritti dei lavoratori somministrati) 10
Art. 31 (Lavoro intermittente) 10
Art. 32 (Diritti e doveri del lavoratore intermittente) 11
Art. 33 (Gestione delle controversie) 11
TITOLO VII - Classificazione del Personale 11
Art. 34 (Declaratoria) 11
Art. 35 (suddivisione del personale) 13
Titolo VII Bis - MANSIONI PROMISCUE - MUTAMENTO MANSIONI - JOLLY 13
Art. 35 (cambiamento di mansioni) 13
Art. 36. (Jolly) 14
TITOLO VIII - Lavoro ripartito e contratto intermittente 14
Art. 37 (Lavoro ripartito o contratto intermittente) 14
Art. 38 ( sostituzione di operai coobbligati) 14
Art. 39/A ( Informativa) 15
TITOLO VIII Bis - Quadri 15
Art. 39/B (Declaratoria) 15
Art. 40 (Orario Part-time) 15
Art. 41 (Formazione ed aggiornamento) 15
Art. 42 (Assegnazione della qualifica) 16
Art. 43 (Polizza assicurativa) 16
Art. 44 (Indennità di funzione) 16
Art. 45 ( Orario Flessibile) 16
Art. 46 ( Orario annuale) 16
TITOLO IX - Ricercatori E Quadri Ad Alto Contenuto Tecnologico-Professionale 17
Art. 47 (Premessa) 17
Art. 48 (Definizione di Ricercatore) 17
Art. 49 (Definizione di Quadro ad alto contenuto Tecnologico-Professionale) 17
Art. 50 (Periodo sabbatico) 17
Art. 51 (Norme di salvaguardia) 17
Art. 52 (Corsi di lingua italiana per Ricercatori-Quadri stranieri) 17
TITOLO X - Proprietà Intellettuale, Brevetti, Lavoro ciclico 18
Art. 53 (Proprietà intellettuale) 18
Art. 54 (Brevetti) 18
Art. 55 (Lavoro ciclico) 18
TITOLO XI - Periodo di Prova 18
Art. 56 (Periodo di prova) 18
Art. 57 (Sospensione del periodo di prova) 19
TITOLO XII - Orario di Lavoro 19
Art. 58 (Orario di lavoro settimanale) 19
Art. 59 (Esposizione orario di lavoro) 19
TITOLO XIII - Lavoro Straordinario 19
Art. 60 (Lavoro straordinario) 19
Art. 61 (Lavoro supplementare) 20
Art. 62 (Registro lavoro supplementare) 20
Art. 63 (Registro lavoro straordinario) 20
Art. 64 (Lavoro ordinario notturno) 20
TITOLO XXX - Xxxxxxxxxx 00
Art. 65 (Definizione) 20
Art. 66 (campo di applicazione) 21
Art. 67 (dotazioni strumentali) 21
Art. 68 (rottura o danneggiamento di dotazioni strumentali) 21
Art. 69 (furto di dotazioni strumentali) 21
Art. 70 (orario di lavoro) 21
Art. 71 (durata) 22
Art. 72 (sicurezza e prevenzione degli infortuni) 22
Art. 73 (infortuni) 22
Art. 74 (Santo patrono) 22
Art. 75 (comunicazione dell’Accordo di telelavoro) 22
Art. 76 (Ricercatori delocalizzati) 22
Art. 77 (rimando alla normativa) 22
TITOLO XV - Riposo Settimanale, Festività, Ferie, Permessi 22
Art. 78 (Riposo settimanale) 22
Art. 79 (Festività nazionali) 23
Art. 80 (Trasferimenti) 23
Art. 81 (Permessi retribuiti per festività soppresse) 24
TITOLO XVI - Sospensione dal Lavoro 24
Art. 82 (Sospensione del lavoro) 24
TITOLO XVII - Anzianità di Servizio 24
Art. 83 (Aumenti per anzianità) 24
Art. 84 (Anzianità convenzionale) 24
TITOLO XVIII - Congedi - Diritto Allo Studio 24
Art. 85 (Congedi retribuiti) 25
Art. 86 (Diritto allo studio) 25
TITOLO XIX - Gravidanza E Puerperio 26
Art. 87 (Astensione dal lavoro della lavoratrice ) 26
Art. 88 (Astensione dal lavoro del lavoratore) 26
Art. 89 (Permessi per assistenza) 27
Art. 90 (Normativa) 27
TITOLO XX - Malattie ed Infortuni 27
Art. 91 (Malattia) 28
Art. 92 (Normativa) 28
Art. 93 (Obblighi del lavoratore) 28
Art. 94 (Periodo di comporto) 28
Art. 95 (Trattamento economico di malattia) 29
Art. 96 (Infortunio) 29
Art. 97 (Trattamento economico di infortunio) 29
Art. 98 (Quota giornaliera per malattia ed infortunio) 30
Art. 99 (Festività) 30
Art. 100 (Aspettativa non retribuita per malattia ed infortunio) 30
Art. 101 (Tubercolosi) 30
Art. 102 (Rimando alla vigente normativa) 30
TITOLO XXI - Part Time Temporaneo per Malattia o Assistenza 30
Art. 103 (Definizione) 31
Art. 104 (Durata temporale del Part Time temporaneo) 31
Art. 105 (Beneficiari) 31
Art. 106 (Malati Oncologici) 31
Art. 107 (Assistenza Anziani) 31
Art. 108 (Assistenza minori di anni 3 a carico) 31
Art. 109 (Assistenza minori di anni 14 portatori di disabilità) 31
Art. 110 ( Trasformazione Part Time temporaneo in definitivo) 32
Art. 111 (Richiesta di annullamento del Part Time temporaneo) 32
Art. 112 (Deleghe all’Ente Bilaterale) 32
TITOLO XXII - Trattamento Economico 32
Art. 113 (voci retributive) 32
Art. 114 (divisore orario) 32
Art. 115 (Paghe contrattuali) 32
Art. 116 (Indennità cassa) 32
Art. 117 (Modello di cedolino paga) 32
TITOLO XXIII - Condizioni di miglior favore ed eventuali eccedenze tabellari 33
Art. 118 (Condizioni di miglior favore) 33
Art. 119 (Procedure di prima applicazione del presente contratto) 33
TITOLO XXIV - Mensilità Aggiuntive 33
Art. 120 (Tredicesima) 33
TITOLO XXV - Fondo Pensioni Integrative 33
Art. 121 (Adempimenti Legge 335/95) 33
Art.122 (Competenze) 33
TITOLO XXVI - Doveri del personale e Norme Disciplinari 33
Art. 123 (Obbligo del prestatore di lavoro) 33
Art. 124 (Divieti) 34
Art 125 (Giustificazioni delle assenze) 34
Art. 126 (Rispetto orario di lavoro) 34
Art. 127 (Comunicazione mutamento di domicilio) 34
Art. 128 (Provvedimenti disciplinari) 34
Art. 129 (Codice disciplinare) 35
Art. 130 (Normativa provvedimenti disciplinari) 35
TITOLO XXVII - Composizione delle Controversie 35
Art. 131 (Contratto) 35
Art. 132 (Campo di intervento) 36
Art. 133 (Commissione di Conciliazione paritetica nazionale) 36
Art. 134 (Commissioni di conciliazione paritetiche territoriali) 36
TITOLO XXVIII - Risoluzione Del Rapporto Xx Xxxxxx – Preavviso 37
Art. 135 (Scioglimento del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 2118 cod.civ.) 37
Art. 136 (Recesso ex art. 2119 cod. civ.) 37
Art. 137 (Normativa) 37
Art. 138 (Nullità del licenziamento) 38
Art. 139 (Nullità del licenziamento per matrimonio) 38
Art. 140 (Licenziamento simulato) 38
Art. 141 (Periodo di preavviso) 38
Art. 142 (Preavviso per dimissioni) 38
Art. 143 (Decorrenza del periodo di preavviso) 39
Art. 144 (Indennità sostitutiva del preavviso) 39
Art. 145 (Trattamento di fine rapporto) 39
Art. 146 (Decesso del dipendente) 39
Art. 147 (Corresponsione del trattamento di fine rapporto) 39
Art. 148 (Dimissioni) 39
Art. 149 (Dimissioni per matrimonio) 40
Art. 150 (Dimissioni per maternità) 40
TITOLO XXIX - Sicurezza sul Lavoro 40
Art. 151 (Premessa) 40
Art. 152 (Richiami normativi) 40
Art. 153 (Adempimenti preliminari) 40
Art. 154 (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS) 40
Art. 155 (Disposizioni finali) 41
TITOLO XXX - Tutela della Dignita' e Parita' dei lavoratori 41
Art. 156 (Tutela delle lavoratrici madri) 41
Art. 157 (Pari Opportunità) 41
Art. 158 (Azioni Positive) 41
Art. 159 (Molestie sui luoghi di lavoro) 41
Art. 160 (Lavoratori di lingua non italiana) 41
Art. 161 (Lavoratori stranieri) 41
Art. 162 (Aspettativa per tossicodipendenza) 42
Art. 163 (Aspettativa per alcolismo) 42
Art. 164 (Salubrità degli ambienti di lavoro) 42
Art. 165 (Tutela dei lavoratori genitori di portatori di disabilità) 42
Art. 166 (Mobbing) 42
TITOLO XXXI - Relazioni Sindacali 42
Art.167 (Relazioni Nazionali) 43
Art. 168 (Relazioni Territoriali) 43
Art. 169 (Rappresentanze Sindacali Unitarie) 43
Art. 170 ( Clausola di salvaguardia) 43
Art. 171 (Regolamento elettorale RSU) 43
Art. 172 (Contrattazione aziendale) 43
Art. 173 (Assemblea) 43
Art. 174 (Referendum) 44
Art. 175 (Delegato Provinciale) 44
Art. 176 (Attivazione della trattenuta per il Delegato Provinciale) 44
Art. 177 (Deleghe Sindacali) 44
Art. 178 ( Quote di riserva per le categorie numericamente minori) 44
Art. 179 ( Dirigenti sindacali) 44
Art. 180 (Permessi sindacali ex punto a) dell’articolo 181) 45
Art. 181 ( Permessi retribuiti RSU) 45
Art. 182 ( Permessi non retribuiti RSU) 45
Art. 183 (Aspettativa per incarichi sindacali) 45
Art. 184 (Vertenze Lavoro Individuali e Collettive nominato (XX.X.X.XX.) 45
TITOLO XXXII - Ente Bilaterale 45
Art. 185 (Ente bilaterale) 45
Art. 186 (Finanziamento dell’Ente Bilaterale) 46
Art. 187 (Funzioni di promozione e attivazione della formazione continua in seno all’Ente Bilaterale) . 47
TITOLO XXXIII - Fondo per la formazione continua 47
Art. 188 (Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua) 47
Art. 189 (Contributo di Assistenza Contrattuale) 47
Art. 190 (Centro Assistenza Tecnica “C.A.T.”) 47
Art. 191 (Fondo TFR) 48
TITOLO XXXIV - Archivio Contratti 48
Art. 192 (Deposito contratto collettivo) 48
TITOLO XXXV - Decorrenza e Durata 48
Art. 193 (Decorrenza e durata) 48
ALLEGATO “A” 50
ALLEGATO “B” 64