Chiaramont e Gulfi
Comuni di Ragusa
Chiaramont e
Gulfi
Giarratana
Monteross o
Almo
X. Xxxxx ASP Ragusa Camerina
Piano di Zona Distretto n. 44
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
LOTTO 2 – allegato A
Affidamento del Servizio Centro Diurno per disabili fisici, psichici, sensoriali
N. GARA 4759806 CIG: 483688321F
Art. 1 – Oggetto
Costituisce oggetto del presente capitolato la gestione del servizio “Centro diurno per disabili fisici, psichici, sensoriali, di seguito denominato “centro diurno”, senza limiti di età, con grave compromissione del potenziale funzionale rispetto al livello di autonimia. Il Centro diurno è una struttura socio-assistenziale, semiresidenziale che accoglie giornalmente persone con grave disabilità e che mira alla crescita dei soggetti disabili nella prospettiva di una progressiva e costante socializzazione ed è finalizzato a sviluppare le capacità residue e ad operare per il massimo mantenimento dei livelli acquisiti attraverso spazi educativi e ricreativi diversificati. Il centro diurno consentirà, altresì, alla famiglia di mantenere al proprio interno la persona disabile grave, contrastandone l’istituzionalizzazione e l’emarginazione.
Art. 2 – Obiettivi
Il Centro diurno, si pone i seguenti obiettivi:
x. Xxxxxxxxx le capacità fisiche ed intellettuali residue dei soggetti inseriti al fine di migliorare il livello di interrelazione e d’inserimento sociale;
b. Accogliere i soggetti disabili favorendone l’integrazione secondo le possibilità di ognuno;
c. Offrire occasioni “normali di divertimento, di svago, di gioco, di attività di socializzazione e sostegno;
d. Offrire occasioni di tipo socio-educativo;
e. Evitare il ricorso improprio a strutture residenziali o protette;
f. Supportare in modo adeguato le famiglie coinvolgendole, ove possibile, nell’opera socio- educativa
g. Sostituire per alcune ore al giorno la famiglia nel compito di seguire,accudire ed educare il disabile.
Art. 3 – Destinatari
Il Centro Diurno dovrà accogliere fino a 35 disabili di qualsiasi età fisici, psichici, sensoriali gravi. L’affidatario si impegna, sulla scorta delle direttive o indicazioni del Comune di Ragusa, ad accogliere disabili per i quali appare necessario sviluppare rapporti socio relazionali, mantenere e/o migliorare le proprie capacità residue e aumentare l'autonomia personale, in un contesto di relazioni più o meno complesse con l'ambiente circostante. Per ogni persona disabile inserita al Centro diurno dovrà essere predisposto un piano personalizzato d’intervento al fine di promuovere la crescita personale a diversi livelli di autonomia (personale, formativa, ecc.) partendo dal rispetto delle capacità e dei traguardi già raggiunti dal soggetto.
Art. 4 – Sede
L’affidatario dovrà garantire il possesso, a qualsiasi titolo, della struttura da adibire a centro diurno, ubicata nel contesto urbano del Comune di Ragusa, conforme agli standard di cui al D.P.R.S. 29.06.88, modificato ed integrato con il D.P.R.S. 04/06/96.
La struttura dovrà risultare iscritta all’albo regionale di cui all’art. 26 della L.R. 22/86, alla data di scadenza del bando di gara.
Art. 5 – Prestazioni richieste
L’affidatario dovrà garantire lo svolgimento di attività rispetto ai seguenti ambiti d’intervento:
a. Ambito socio-ricreativo
b. Ambito dell’autonomia
c. Ambito cognitivo ed affettivo relazionale
Per ogni ambito l’affidatario organizzerà attività di laboratorio volte al mantenimento o al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- Sviluppare una maggiore autonomia personale nelle azioni di vita quotidiana
- Migliorare le relazioni interpersonali e di integrazione nel territorio;
- Potenziare le abilità cognitive e le competenze espressivo-comunicative
- Favorire il potenziamento delle capacità immaginative e creative
- Favorire la capacità di concentrazione-osservazione
- Sviluppare la consapevolezza di sé e degli altri
L’affidatario dovrà predisporre un piano di valutazione della qualità delle attività svolte in relazione agli obiettivi che si intendono raggiungere.
Art. 6 – Orari di apertura
Il centro diurno dovrà funzionare:
- per n. 48 settimane, per ciascun anno solare
L’affidatario si impegna a mantenere un orario di apertura di almeno n. 35 ore settimanali dal lunedì al venerdì.
Il calendario sarà definito annualmente in collaborazione con l’ufficio di servizio sociale del Comune di Ragusa.
Art. 7 – Figure professionali
Per lo svolgimento delle attività sopra descritte, l’affidatario, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, assicura la copertura del servizio utilizzando almeno le seguenti figure professionali:
• Assistente Sociale coordinatore
• Animatore socio culturale
• Educatore
• Musico-terapista
• Ausiliario/OSA
• Infermiere professionale
• Autista
L’organizzazione oraria e quantitativa, per ciascuna figura professionale, rimane a carico del soggetto affidatario, fermo restando l’obbligo di garantire un rapporto tra il totale degli operatori impiegati, (educatore e animatore socio-culturale ed eventuali altre figure professionali aggiuntive) ed il numero degli utenti non inferiore a 1 su 7 arrotondato all’unità superiore.
L’affidatario potrà impiegare, in aggiunta a quanto sopraindicato, ulteriori figure professionali in relazione ai servizi ed alle attività da realizzare nonché alla tipologia dei destinatari, fermo restando il rispetto del CCNL di settore.
Il soggetto affidatario si impegna a garantire l’impiego di operatori in possesso di qualifica professionale e titolo di studio corrispondenti alle figure professionali richieste ed a quelle aggiuntive, nonché dell’esperienza necessaria a garantire alti livelli di qualità.
Il soggetto affidatario dovrà altresì assicurare le necessarie forme di flessibilità nell’assetto organizzativo e nell’impiego delle risorse professionali coinvolte nella gestione dei servizi, tenendo conto della variabilità delle esigenze delle diverse tipologie di ospiti.
Art. 8 – Trasporto
L’affidatario si obbliga ad effettuare con propri mezzi e proprio personale, il servizio di trasporto dei disabili dalla residenza abituale di ciascun destinatario al centro diurno e viceversa, per tutti i giorni in cui è prevista l’apertura del centro diurno, con l’impiego di automezzi debitamente attrezzati e conformi alle normative vigenti in materia di trasporto disabili.
Art. 9 – Articolazione Organizzativa
L’affidatario garantisce il regolare e puntuale adempimento del servizio, utilizzando come operatori persone di assoluta fiducia in possesso dei requisiti in termini di titolo di studio ed esperienza, necessari per le mansioni da svolgere. Il particolare:
l’assistente Sociale dovrà:
- garantire il buon andamento del servizio;
- garantire la programmazione delle attività, la loro organizzazione interna, in collaborazione con le altre figure professionali;
- predisporre e tenere costantemente aggiornata la cartella personale di ciascun disabile, contenente i documenti di carattere anagrafico, scolastico, sanitario e quanto altro ritenuto di rilievo, oltre ad una scheda di anamnesi medico-psico-sociale da aggiornare periodicamente
- relazionare mensilmente al Settore “Servizi Sociali” sull’attività complessiva svolta da trasmettere in uno alla richiesta di liquidazione delle spettanze;
- relazionare annualmente al Settore “Servizi Sociali” sull’attività complessiva svolta in riferimento ai piani di intervento individuali di ciascun disabile nonché sui risultati raggiunti;
- tenere un registro delle presenze dei disabili e degli operatori, da tenere costantemente aggiornato;
- comunicare mensilmente all’ufficio di servizio sociale del Comune eventuali assenze dei disabili frequentanti il centro diurno;
l’educatore dovrà:
- definire i progetti personalizzati in collaborazione con le altre professionalità previste;
- realizzare i progetti individualizzati dei singoli utenti e procedere alla loro verifica;
- raccogliere sistematicamente, mediante osservazioni sugli utenti elementi utili alla discussione e alla programmazione degli interventi educativi e assistenziali;
l’animatore socio-culturale e il musico-terapista dovranno garantire:
- la programmazione e la realizzazione delle attività nei laboratori;
- la partecipazione degli utenti alle attività di laboratorio, in funzione dei piani educativi personali;
- il coinvolgimento delle famiglie nel percorso educativo - riabilitativo;
Il personale ausiliario/OSA dovrà garantire:
- igiene e cura degli ospiti;
- il supporto agli utenti durante il percorso casa-centro e viceversa, aiutandoli per la salita e la discesa dal mezzo di trasporto
- pulizia ed igienizzazione quotidiana degli ambienti;
Il personale infermieristico dovrà garantire:
- le necessarie prestazioni infermieristiche;
- il controllo della regolare somministrazione dei farmaci;
- la verifica delle scadenze dei farmaci da somministrare agli utenti;
l’ Autista dovrà garantire:
- il trasporto quotidiano degli utenti dalle proprie abitazioni al centro diurno e viceversa;
Art. 10 – Doveri degli Operatori - Sostituzioni – Natura del Rapporto
1. Il personale assegnato al servizio è tenuto ad una condotta irreprensibile e ad un comportamento improntato alla massima disponibilità, cortesia e correttezza nei confronti di tutta l’utenza, oltre che ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso; deve altresì osservare scrupolosamente l’obbligo del segreto di ufficio e il dovere della riservatezza ed effettuare le prestazioni di propria competenza seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui venga a contatto per ragioni di servizio.
2. Spetterà all'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio e su indicazione del Responsabile del Servizio Sociale, chiedere la sostituzione delle persone ritenute non idonee, qualora non osservino un comportamento corretto o non offrano sufficienti garanzie di riservatezza. L’affidatario dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non idonee entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. Gli operatori impiegati risponderanno del loro operato all’ affidatario, il quale è unico responsabile delle obbligazioni assunte. Per effetto dell’affidamento del servizio nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, a tempo indeterminato o determinato, viene instaurato tra l’Amministrazione ed il personale del soggetto affidatario, il quale solleva l’Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa che possa essere avanzata da detto personale nei confronti dell’Amministrazione stessa, per essere il presente contratto, appalto di servizio.
Art. 11 – Obblighi dell’affidatario – Responsabilità
1. L’affidatario si obbliga:
a) a garantire il regolare e puntuale adempimento del servizio secondo quanto stabilito dal Comune di Ragusa;
b) ad assicurare, per tutta la durata dell’affidamento del servizio, l’impiego di proprio personale che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa;
c) a svolgere il servizio con organizzazione diretta di propri strumenti, beni mobili e immobili, e di un autonomo parco mezzi garantendo altresì l’utilizzo di mezzi e strumenti in regola con le vigenti normative, dotati di idonee coperture assicurative;
d) ad uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernente il servizio stesso;
e) a comunicare, al momento della sottoscrizione del contratto (e al momento di sostituzioni che si dovessero rendere necessarie ed inevitabili), l’elenco nominativo degli operatori impiegati, la relativa qualifica ed i relativi curricula; l’elenco non potrà essere diverso dagli operatori proposti in sede di gara. L'eventuale inserimento di personale aggiuntivo, rispetto a quello definito in sede di aggiudicazione, deve essere preventivamente autorizzato dall’Amministrazione aggiudicatrice, previa verifica di requisiti, caratteristiche e opportunità in relazione allo specifico Servizio e alla specifica situazione relativa al/ai destinatari dello stesso
f) a sostituire il personale assente, per un periodo superiore a 15 giorni, entro 48 ore.
g) a garantire nei limiti del possibile, la stabilità del personale impiegato limitando il fenomeno di turn-over, al fine di non compromettere in alcun modo l’intervento intrapreso e di assicurare efficienza e standard qualitativo costanti al servizio;
h) ad espletare, per il miglior svolgimento del servizio, percorsi di autoformazione interni al gruppo di operatori impegnati nel servizio;
i) a farsi carico della formazione del proprio personale per tutto il periodo di durata dell’affidamento;
j) a collaborare al monitoraggio sulla efficacia, efficienza ed economicità del servizio effettuato sulla base dei fattori di qualità e secondo la metodologia concordata con l’Amministrazione in seno all’equipe di coordinamento;
k) a relazionare annualmente, a cura dell’assistente sociale coordinatore, sull’attività complessiva svolta in riferimento ai piani di intervento individuali di ciascun disabile nonché sui risultati raggiunti;
2. Nell’ambito del principio generale della reciproca collaborazione l’affidatario è tenuto:
a) a dare immediata comunicazione al Referente del Comune di Ragusa, di qualsiasi evento che impedisca temporaneamente o definitivamente, l’attuazione dell’intervento;
b) a segnalare ogni problema sorto nell’espletamento del servizio con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al perseguimento delle finalità e degli obiettivi generali del servizio od alla realizzazione delle attività programmate, ed in generale a tutto ciò che è inerente all’oggetto del presente Capitolato;
c) a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.
3. L’ affidatario è tenuto inoltre a:
a) rispettare per gli operatori, tutte le norme e gli obblighi retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro di settore vigenti nel tempo e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, relativi alla località in cui si svolge l’attività nonché ad assolvere tutti gli obblighi contributivi previdenziali, assicurativi e quanto altro, derivanti dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri per cui nessun rapporto diretto con l’Amministrazione potrà mai essere configurato; In caso di inottemperanza accertata dall’Amministrazione Comunale o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, il Comune procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. L’affidatario per la sospensione di cui sopra, non può opporre eccezione al Comune, né titolo al risarcimento danni;
b) rispettare ed applicare integralmente le normative in materia di miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, come meglio specificato al successivo articolo 20;
c) stipulare apposite polizze assicurative con primaria/e compagnia/e di assicurazione per i rischi – Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O) – ed - Infortuni -, per garantire idonea copertura agli operatori, agli utenti e a terzi, per danni o infortuni che possano occorrere a chiunque, nello svolgimento del servizio e/o delle attività connesse. L’Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente il servizio di che trattasi; pertanto nel caso in cui il massimale previsto per la copertura dei danni o infortuni da risarcire, non fosse adeguato, l’affidatario risponderà anche della spesa residua, trattandosi di attività che, concretamente ed operativamente, viene svolta e fa capo a tutti gli effetti solo ed esclusivamente all’affidatario;
d) coinvolgere, attraverso un’adeguata opera di sensibilizzazione ed organizzazione, personale volontario inteso come supporto e mai in sostituzione dei lavoratori;
e) rispettare tutte le vigenti normative connesse e derivanti dall’eventuale impiego di personale volontario e/o in servizio civile;
f) garantire la massima riservatezza delle informazioni riferite agli utenti del servizio e rispettare tutte le vigenti normative in materia di trattamento dati.
4. L’affidatario solleva l’Amministrazione Comunale da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi previdenziali ed assicurativi ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali. Il Comune di Ragusa è esonerato altresì da ogni e qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità per danni, infortuni o altro che possano comunque derivare dall’espletamento delle attività oggetto di affidamento, nei confronti sia degli utenti, sia del personale occupato a qualsiasi titolo, dei volontari e di terzi, anche in deroga alle norme che dovessero disporre l’obbligo del pagamento e l’onere a carico o in solido, escludendo altresì ogni diritto di rivalsa e/o di indennizzo nei confronti dell’Amministrazione.
Art. 12 – Volontariato e Servizio civile
L'Aggiudicatario può prevedere l’utilizzo di volontari, tirocinanti e giovani in servizio civile, per lo svolgimento di compiti e attività complementari, e comunque non sostitutive, rispetto ai compiti e alle attività di pertinenza del personale impegnato per l’esecuzione dei Servizi previsti dal presente capitolato. Qualsiasi onere derivante da tutti i summenzionati rapporti è a carico del Soggetto aggiudicatario.
Art. 13 - Verifiche e Controlli
1. L'Amministrazione è tenuta alla verifica della regolarità retributiva e contributiva. Al momento della sottoscrizione del contratto, l’affidatario presenta apposita dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28.12.00 n. 445, nella quale attesta l’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale e, laddove sottoscritti, dei contratti decentrati ed integrativi vigenti.
2. L’Amministrazione Comunale si riserva inoltre di effettuare verifiche secondo specifiche esigenze del momento e comunque orientate ai seguenti principi:
- verifiche semestrali dei risultati conseguiti dal servizio oggetto di gara e degli eventuali scostamenti rispetto alle finalità stabilite;
- verifiche disposte in qualsiasi momento dal Dirigente del Servizio Sociale, allo scopo di controllare la corretta esecuzione e l’esatto adempimento degli obblighi posti in capo all’affidatario.
4. All’affidatario è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica e confronto su problemi o questioni autonomamente individuati e comunque pertinenti.
Art. 14 - Durata
1. Il servizio oggetto di gara viene affidato per la durata di mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dalla data di stipula del contratto ovvero dalla data di consegna provvisoria del servizio
2. E’ escluso ogni tacito rinnovo.
Art. 15 – Importo dell’appalto
1. Il corrispettivo per il servizio oggetto di affidamento, per la durata di mesi 24 (ventiquattro), viene fissato in €. 653.157,42 - IVA esclusa. Esso comprende i costi del personale, nel rispetto del C.C.N.L. di riferimento del soggetto concorrente, i costi di gestione ed i costi per la sicurezza, secondo la tabella sottoriportata.
Il concorrente nell’offerta economica deve riportare in maniera dettagliata i seguenti dati:
- costi del personale distinto per figure professionali con l’indicazione del numero degli operatori impiegati e del relativo impegno orario di ciascuno
- i costi di gestione, della sicurezza e dell’eventuale margine lordo
Figure professionali | Ore/annue | Costo Orario | Totale costo 12 mesi | Totale costo 24 mesi |
Assistente sociale coordinatore | 1296 | 19,41 | € 25.155,36 | € 50.310,72 |
Animatore socio culturale educatore Musico-terapista | 6912 | 19,41 | €. 134.161,92 | €. 268.323,84 |
Ausiliario/OSA | 5088 | 15,24 | €. 77.541,12 | €. 155.082,24 |
Infermiere professionale | 1728 | 19,41 | € 33.540,48 | € 67.080,96 |
Autista | 2016 | 17,17 | € 34.614,72 | € 69.229,44 |
* Totale costo personale | € 305.013,60 | € 610.027,20 | ||
Gestione e costi sicurezza (7%) | € 21.310,95 | € 42.701,90 | ||
Totale complessivo | € 326.364,55 | € 652.729,10 |
* I dati del costo del personale sono desunti dal CCNL delle cooperative sociali
2. Con l’importo di cui al precedente comma, l’affidatario si intende compensato di qualsiasi suo avere a pretendere dall’Amministrazione Comunale per i servizi di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi.
3. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con riferimento al servizio effettivamente svolto, in rate mensili posticipate, su presentazione di regolare fattura, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa e previa verifica della disponibilità finanziaria, recante l’attestazione del Responsabile del Procedimento del Comune di Ragusa, supportata da un prospetto dal quale risultino l’elenco nominativo degli operatori impegnati con l’indicazione del numero delle ore totali svolte nel mese.
4. Gli interessi potranno essere applicati, su richiesta, non prima che siano decorsi 120 giorni dalla data di ricezione di regolare fattura.
Art. 16 – Estensione del servizio
1. L’Amministrazione Comunale potrà richiedere, in relazione a sopravvenute necessità, l’estensione del Servizio in misura non superiore al 20% di quello già affidato e l’affidatario dovrà eseguire l’ulteriore servizio richiesto al medesimo prezzo ed alle medesime condizioni senza sollevare eccezione al riguardo o pretendere indennità di sorta.
Art. 17 – Recesso
1. L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo. In tal caso si applicano le norme di cui all’art. 134 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.i.
Art. 18 – Adeguamenti dei Prezzi
1. Il prezzo offerto dall’affidatario sarà soggetto a revisione ai sensi dell’articolo 115 del D. Lgs. n.163/2006, sulla base di richiesta motivata, recante in allegato la documentazione idonea a giustificare la pretesa di adeguamento e previa istruttoria volta ad accertare il sussistere delle condizioni per la revisione dei prezzi, ferma restando l’applicazione del ribasso offerto in sede di gara.
2. Tale revisione potrà avvenire attraverso adeguamento del prezzo, diminuito del ribasso offerto, tenendo presenti gli eventuali aumenti del C.C.N.L.
Art. 19 – Scioperi
1. L’affidatario del servizio è tenuto, in caso di sciopero del proprio personale, a garantire i servizi minimi essenziali, definiti dagli accordi aziendali provvedendo ad apposita comunicazione all’Amministrazione non appena siano note le modalità di svolgimento dello sciopero. Il monte ore relativo ai servizi non forniti non potrà essere fatturato e l’Amministrazione ha la facoltà di destinare le relative economie in attività diverse dal Servizio oggetto della presente gara.
Art. 20 – Sicurezza D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
1. L’affidatario, al momento della sottoscrizione del contratto, dovrà presentare un’autocertificazione nella quale attesta di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, necessari e propedeutici all’avvio del servizio oggetto di affidamento.
2. L’affidatario è tenuto al pieno e totale rispetto della normativa in materia di "tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori" D.Lgs. 81 del 9 aprile 08 e successive modificazioni nonché normative collegate ed indica il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che si dovrà coordinare con quello dell’Amministrazione.
3. L’ affidatario è tenuto inoltre alla redazione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi con particolare riferimento ai rischi specifici relativi all’attività di Servizio oggetto della presente gara, nelle modalità e luoghi come previsto dal presente Capitolato, ed a fornire ai propri lavoratori, inseriti nel servizio, i necessari dispositivi di protezione individuale, adeguata formazione, informazione ed addestramento, nonché ad assicurare ogni altro adempimento previsto ai sensi della normativa in oggetto, ivi inclusi i Nuclei d’Emergenza e di Pronto Soccorso se dovuti e la Cassetta/Valigetta di Pronto Soccorso.
4. Qualora il personale rilevi la presenza di fattori di rischio alla sicurezza non immediatamente rimovibili, provvede ad informare tempestivamente il proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, e il Dirigente del settore servizi sociali.
6. L’aggiudicatario si impegna a comunicare in forma scritta, entro 5 giorni precedenti l’avvio del servizio le informazioni, allegate al contratto, con riferimento a:
- Nominativo del Datore di Lavoro
- Nominativo del rappresentante dei lavoratori
- Nominativo del Medico competente;
- Formazione professionale documentata in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto di appalto;
- Mezzi e attrezzature previste e disponibili per l’esecuzione del lavoro
- Dotazioni di protezione individuale;
- Altre informazioni che ritenga utili fornire in merito al proprio servizio di prevenzione e protezione in materia di sicurezza
Art. 21 – Trattamento dati personali - X.Xxx. n° 196/2003
1. Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 il Comune di Ragusa è Titolare del Trattamento dei dati personali connesso alla gestione del Servizio. Il trattamento di dati sensibili è autorizzato ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lett. a, b, c, d, e, del Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196.
2. la ditta in quanto affidataria del servizio è Responsabile esterno del Trattamento ed a tal fine indica, prima della sottoscrizione del contratto, il/la Sig./ra… , in possesso dei
necessari requisiti di esperienza, capacità, affidabilità idonee a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo della sicurezza, quale Responsabile del Trattamento dati; il predetto Responsabile:
opera nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, delle istruzioni stabilite al presente articolo ed a quelle ulteriori che dovessero essere impartite dall’Amministrazione;
attua le misure di sicurezza fisiche, organizzative, logiche necessarie per la protezione dei dati;
è tenuto a designare gli Incaricati ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 196/2003, fornendo loro le relative istruzioni;
provvede ad abilitare e disabilitare gli Incaricati secondo le prescrizioni del D. Lgs.n. 196/2003.
1. L’affidatario, il/i Responsabile/i e gli Incaricati procederanno al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni di seguito precisate ed alle ulteriori che dovessero essere impartite verbalmente o per iscritto; in ogni caso:
i dati debbono essere trattati solo ed esclusivamente per le finalità connesse al corretto espletamento dei servizi affidati e nel pieno e totale rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza;
l’affidatario dovrà adottare le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso;
è fatto divieto di comunicare dati sensibili e particolari a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l’incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare);
è fatto divieto di diffondere dati se non in forma anonima e secondo le indicazioni fornite dal Titolare;
i dati dovranno essere conservati per il tempo strettamente necessario connesso esclusivamente alla gestione del servizio oggetto di affidamento; a tale fine l’affidatario si impegna, in assenza di rinnovo dell’affidamento del servizio, a consegnare i dati all’Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, senza conservarne copia alcuna né come banca dati elettronica, né in forma cartacea; contestualmente, il Legale Rappresentante trasmette apposita dichiarazione di responsabilità nella quale attesta di non avere conservato copia alcuna delle banche di dati personali utilizzate per l’affidamento del servizio o di cui comunque l’affidatario sia venuto a conoscenza, in dipendenza dello stesso.
1. Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l’affidatario è comunque tenuto al risarcimento del danno provocato agli interessati in violazione della normativa richiamata.
Art. 22 – Inadempienze e penalità
1. L’affidatario, nell’esecuzione del servizio previsto dal presente capitolato, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamenti nonché alle disposizioni presenti e future emanate dall’Amministrazione Comunale.
2. L’affidatario ferme restando le eventuali conseguenze civili e penali, è soggetto a una penalità da € 100,00 a € 1.000,00 per ogni fatto – a seconda della gravità dell’infrazione - qualora:
a. si renda colpevole di manchevolezze e carenze nella qualità del servizio, ricollegabili con le condizioni generali di cui al presente capitolato;
b. non fornisca tutte le prestazioni convenute;
c. esegua in modo difforme gli interventi indicati nel progetto di servizio che rappresenta parte integrante dell’offerta globale del concorrente;
d. esegua il servizio non continuativamente o con ritardo e non provveda alla sostituzione del personale inidoneo o inadeguato allo svolgimento del servizio con conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti e danno per l’Amministrazione;
e. non adempia, o adempia parzialmente, alle prestazioni previste dal presente capitolato speciale.
3. In presenza degli atti o dei fatti di cui sopra l’Amministrazione, mediante provvedimento motivato del Dirigente del Servizio, procederà alla contestazione formale, invitando l’Impresa aggiudicataria a formulare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni. Qualora l’Impresa aggiudicataria non adempia a tale incombenza nel termine prefissato o non fornisca elementi ritenuti idonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà l’applicazione della penale nella misura sopra indicata.
4. La determinazione della penale è commisurata alla gravità del fatto contestato e all’eventuale recidiva.
5. L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, la possibilità di ovviare agli inconvenienti, mancanze e inadempimenti addebitando ogni eventuale spesa all’Impresa aggiudicataria, a carico della quale restano altresì tutti gli ulteriori oneri e passività derivanti da dette inadempienze e dai provvedimenti che il Comune sarà costretto ad adottare di conseguenza.
6. Le penalità a carico dell’Impresa aggiudicataria saranno prelevate dalle competenze ad essa dovute, operando detrazioni sulle fatture mensili emesse dall’Aggiudicataria.
Art. 23 – Cessione del contratto
1. E’ fatto divieto all’affidataria di cedere in tutto o in parte, il servizio oggetto dell’appalto, pena l’immediata risoluzione del contratto ed il riconoscimento dei danni e delle spese causati all’Amministrazione, salvo quanto previsto all’art. 116 del codice dei contratti.
Art. 24 – Controversie
Per la risoluzione di eventuali controversie si esclude la competenza arbitrale e il foro competente è quello di Ragusa.
Art. 25 – Risoluzione del contratto
Si dà luogo alla risoluzione del contratto, con provvedimento dell’Amministrazione Comunale, nei seguenti casi:
1. grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo nell’esecuzione delle obbligazioni di cui al presente Capitolato e o al progetto presentato in sede di gara, tali da compromettere la buona riuscita del servizio, da contestare con le modalità previste dall’art. 136,comma 1, 2, 3, D.lgs. n. 163/2006 ss. mm.;
2. gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;
3. grave violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori;
4. applicazione di misure di prevenzione o sentenze passate in giudicato ai sensi dell’art. 135 D.lgs. n. 163/2006 ss. mm.;
5. gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio, da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall’art. 136 D.lgs. n. 163/2006 ss. mm.;
6. impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora il soggetto affidatario non provveda all'immediata regolarizzazione, da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall’art. 136 D.lgs. n. 163/2006 ss. mm.;
7. cancellazione dell’affidatario dall'Albo o Registro regionale di riferimento;
8. negli altri casi espressamente previsti nel presente Capitolato.
Nei casi di risoluzione di cui al precedente comma 1, nn. 2), 6) e 7) l’Amministrazione Comunale procede alla contestuale comunicazione della risoluzione all’Osservatorio regionale dei contratti pubblici.
In tutti i casi di risoluzione del contratto il soggetto affidatario deve adempiere agli obblighi previsti dall’art. 139 D.lgs. n. 163/2006 e, in caso di inadempimento, l’Amministrazione provvederà d’ufficio, addebitando all’affidatario i relativi oneri e spese.
A seguito della risoluzione del contratto, in sede di liquidazione finale, l’Amministrazione porrà a carico del soggetto affidatario inadempiente la maggiore spesa sostenuta per affidare il servizio ad altro soggetto.
In ogni caso, pur in presenza di risoluzione del contratto, il soggetto affidatario è tenuto a effettuare le prestazioni richieste fino alla data del subentro di altro soggetto nell’espletamento del servizio.
Art. 26 – Spese contrattuali - Imposte e Tasse
1. L’ente affidatario è tenuto al pagamento di tutte le spese contrattuali, imposte e tasse, dovute secondo le leggi in vigore .
2. Per quanto riguarda l’I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in vigore.
Art. 27 – Rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si applicano le disposizioni in materia contenute nella normativa vigente ed in particolare con riferimento alla Legge sulla contabilità dello Stato e relativo regolamento, alle Leggi sanitarie e di sicurezza, di carattere amministrativo, contabile e fiscale, oltre alle disposizioni contenute nei Codici Civile e di Procedura Civile.
2. Si applicano inoltre le leggi ed i regolamenti che potessero venire emanati nel corso del contratto, comunque attinenti al servizio oggetto di gara.
Art. 28 – Vincolatività delle offerte
La presentazione dell’offerta implica l’accettazione integrale da parte dell’ente concorrente, di tutti, nessuno escluso, gli articoli del presente Capitolato e del bando di gara.