Contract
Roma 5 dicembre 2012
Nella giornata di oggi 5 dicembre 2012 abbiamo raggiunto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro dei metalmeccanici. Dopo oltre 4 mesi di trattativa e a un mese dalla scadenza i lavoratori metalmeccanici hanno finalmente il contratto, senza un’ora di sciopero. Ecco i principali contenuti:
1. SALARIO
AUMENTO DEI MINIMI CONTRATTUALI
livelli | Dal 1/1/2013 | Dal 1/1/2014 | Dal 1/1/2015 | Aumento totale |
1 | € 21,88 | € 28,13 | € 31,25 | € 81,25 |
2 | € 25,59 | € 32,91 | € 36,56 | € 95,06 |
3 | € 30,19 | € 38,81 | € 43,13 | € 112,13 |
4 | € 31,94 | € 41,06 | € 45,63 | € 118,63 |
5 | € 35,00 | € 45,00 | € 50,00 | € 130,00 |
5 sup. | € 38,72 | € 49,78 | € 55,31 | € 143,81 |
6 | € 41,56 | € 53,44 | € 59,38 | € 154,38 |
7 | € 45,94 | € 59,06 | € 65,63 | € 170,63 |
Possibilità per le aziende in crisi, solo con accordo tra RSU e azienda di far slittare entro l’anno la seconda e la terza tranche di aumenti: in ogni caso alla fine di ciascun anno tutti i lavoratori dovranno avere gli stessi aumenti e la stessa paga del contratto |
CONGLOBAMENTO NEI MINIMI DELL’EDR: i minimi aumenteranno perciò oltre che dei nuovi aumenti anche di 10,33 euro dell’EDR
RIVALUTAZIONE DELLE INDENNITÀ DI TRASFERTA E DI REPERIBILITÀ (+ 7%)
L’ ELEMENTO PEREqUATIVO passa a 485 euro
MAGGIORAZIONI PER IL TURNO NOTTURNO: Vengono innalzate, dal 1 giugno 2013, al 20%, e quelle per il 3° turno (ore 22-6) vengono portate al 25%.
2. ORARIO
Viene confermata la durata massima dell’orario ordinario in 40 ore settimanali, con le due eccezioni già previste, per chi lavora su 7 giorni e nel caso di orario plurisettimanale.
Le modifiche introdotte:
• È prevista la possibilità di introdurre in azienda la FLESSIBILITÀ DI ENTRATA E USCITA dal lavoro, dove non esista- no impedimenti di carattere tecnico, organizzativo e produttivo.
• ORARIO PLURISETTIMANALE E STRAORDINARIO (quota esente)
Viene confermato il limite annuale massimo per l’orario straordinario esistente: 200 ore (250 per aziende inferiori a 200 dipendenti) e 260 per attività di manutenzione, installazione e montaggio. Va ricordato che il testo contrattuale
in vigore fin dal 1e7S prevede che: “nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straor- dinario, notturno e festivo”, ma questo nei limiti ovviamente delle norme di legge e contratto.
Alla attuale normativa in vigore che prevede 64 ore annue di orario plurisettimanale e 40 ore (48 ore per aziende fino a 200 addetti) di straordinario annuo esente da informazione preventiva, per un totale di 104 ore annue (o 112 per le aziende inferiori a 200 addetti) per tutti e due gli istituti, vengono aggiunte 16 ore portando quindi il totale dei due istituti a 120 (128 per le aziende inferiori a 200 addetti) ore annue.
Tali ore possono essere utilizzate con un mix tra straordinario e orario plurisettimanale, la cui somma non può comunque eccedere le 120 ore (128) annue e con i seguenti limiti: per l’orario plurisettimanale massimo 80 ore, e di conseguenza gli straordinari non potranno superare le 40 ore (o 48). Per le straordinarie massimo 80 ore (o 88) e di conseguenza anche l’orario plurisettimanale non può superare le 40 ore.
Per l’orario plurisettimanale sono previste procedure di esame preventivo con le RSU e preavviso ai lavoratori almeno 15 giorni prima. È prevista anche una procedura d’urgenza, in questo caso il preavviso sarà di 5 giorni e la realizzazione dell’orario plurisettimanale si dovrà esaurire nel trimestre.
Nel caso di utilizzo del lavoro straordinario è previsto l’esonero, nel limite del 10%, dei lavoratori che manifesteranno particolari esigenze.
MAGGIORAZIONI RETRIBUTIVE STRAORDINARIO E PLURISETTIMANALE: le ore di straordinario, utilizzate in più ri- spetto alle attuali 40 (o 48) annuali, hanno una maggiorazione aggiuntiva del 8% (58% se di sabato).
Le maggiorazioni per l’orario plurisettimanale con procedura d’urgenza (cioè programmate nel trimestre) vengono por- tate al 20% (30% se prestate al sabato).
PERMESSI RETRIBUITI (PAR): viene ampliata la possibilità di utilizzo individuale dei permessi.
I PAR a gestione individuale del lavoratore salgono a 8, quelli a gestione collettiva scendono a 5, da definirsi, come sempre, in sede di calendario annuo.
Viene ridotto a 10 giorni il preavviso necessario per avere diritto alla fruizione individuale dei PAR nell’ambito di un 10% contemporaneo di assenza.
Fra questi verrà data priorità a necessità di studio connesse al conseguimento della scuola dell’obbligo, del titolo di stu- dio di secondo grado o del diploma universitario o di laurea e per i lavoratori migranti per necessità di svolgere le attività burocratiche connesse alla loro condizione nonché per festività previste dalla religione di appartenenza.
Nel caso di malattie di figli o familiari conviventi i PAR verranno concessi senza preavviso ma solo con avviso succes- sivo entro le due ore dall’inizio del turno di lavoro.
Nel caso di lutto, verranno concessi, con semplice preavviso dei giorni che si intendono utilizzare (dovranno essere uti- lizzati entro 15 giorni dall’evento luttuoso, 30 giorni per lavoratori stranieri).
Nel caso di particolari esigenze produttive o organizzative la possibilità, oggi già prevista, di accantonare (o retribuire a scelta del lavoratore) 1 PAR viene estesa, come possibilità, fino a 3 PAR fra quelli previsti a gestione collettiva.
3. MALATTIA
L’articolo sulla malattia è stato complessivamente riscritto e suddiviso in 6 paragrafi e una norma transitoria. Le prin- cipali novità:
• Il lavoratore deve comunicare la sua assenza entro il primo giorno d’assenza (fine turno) comunicando il domicilio presso cui si trova se diverso da quello noto all’azienda e inviare entro il secondo giorno dall’inizio dell’assenza il protocollo del certificato medico.
• La normativa sulla conservazione del posto (il cosiddetto comporto) è rimasta inalterata rispetto a prima. L’unica modifica riguarda la trasformazione dei mesi, in giorni. Si conferma, ai fini del comporto, la sommatoria nel triennio delle malattie.
• La modifica al trattamento economico realizza un rilevante miglioramento nella tutela per lavoratori ammalati.
Anzianità | Periodo retribuito al 100% | Periodo retribuito al 80 % |
Fino a 3 anni | 122 giorni (4 mesi) | Il periodo restante |
Da 3 a 6 anni | 153 giorni (5 mesi) | Il periodo restante |
Oltre i 6 anni | 214 giorni (7 mesi) | Il periodo restante |
quindi rispetto a prima si aumentano i periodi al 100% e i periodi prima previsti al 50% della retribuzione vengono alzati al 80 %. Inoltre è previsto un bonus di 60 giorni uguale per tutti gli scaglioni di anzianità in caso di ricovero ospe- daliero superiore a 10 giorni.
• Il trattamento economico ricomincia da capo ad ogni malattia purchè intervenuta dopo 61 giorni di calendario
dalla ripresa del lavoro.
Si è quindi superata definitivamente ai fini del trattamento economico la sommatoria nel triennio
Trattamento per malattie brevi:
La vigente normativa risalente al Contratto del 1994, che penalizzava le malattie brevi ripetute (quelle fino a 5 giorni) dopo il 7° evento nel triennio, viene sostituita da una nuova disciplina su BASE ANNUALE:
dalla 1ª alla 3ª malattia breve (5 giorni) il pagamento dei primi 3 giorni rimane al 100%. Al fine di disincentivare l’uso anomalo della malattia, dalla 4ª malattia breve il trattamento dei primi 3 giorni sarà al 66%, dalla 5ª malattia in poi sarà al 50%.
OGNI ANNO si azzera tutto e SI RICOMINCIA DA CAPO.
NON RIENTRANO IN qUESTO MECCANISMO le assenze per ricoveri ospedalieri, day hospital, morbo di Xxxxxx, neoplasie, epatite B e C, gravi malattie cardiocircolatorie, emodialisi, trattamenti terapeutici correlati, tutte le malattie collegate alla stato di gravidanza.
4. WELFARE INTEGRATIVO
il fondo sanitario integrativo METASALUTE verrà finanziato con un versamento aggiuntivo pari a 72 Euro annui, per un totale di 108 Euro, di cui 2/3 a carico delle imprese (4 Euro mese che si aggiungono ai 2 attuali) e 1/3 a carico dei lavo- ratori che vi aderiscono (2 Euro mese, oltre all’1 attuale).
L’innalzamento avrà le seguenti date:
• dal 1-1-2013: conferma dei 2 euro/mese a carico aziende e 1 euro/mese per i lavoratori
• dal 1-1-2015: 4 euro mese a carico aziende e 2 euro mese a carico dei lavoratori
• dal 1-1-2016: 6 euro mese a carico aziende e 3 euro mese a carico dei lavoratori.
Ciò consentirà il rafforzamento dell’attuale fondo, una maggiore tutela, maggiori coperture e possibilità di intervento.
I versamenti aziendali sono riferiti al numero di lavoratori che vi aderiscono e pertanto sono subordinati al versamento relativo del lavoratore.
5. MERCATO DEL LAVORO
APPRENDISTATO, viene rivisto sulla base della legge n. 92/2012 e del testo unico sull’apprendistato: in particolare viene ridotto a 36 mesi il periodo massimo di apprendistato, con ulteriore diminuzione di 6 mesi per diplomati e laureati e vengono ridefiniti i trattamenti economici.
Il lavoratore viene assunto con due livelli inferiori a quello di sbocco. A un terzo del periodo (12 mesi) viene inquadrato in un livello superiore. A due terzi del periodo (24 mesi) riceverà la retribuzione nazionale del livello finale. Dopo 36 mesi avrà retribuzione e livello corrispondenti.
Viene fissato il periodo minimo di apprendistato in 6 mesi.
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO: viene regolamentata la materia, secondo quanto. disposto dalla legge. L’assunzio- ne a causale per i tempi determinato e le somministrazioni fino a un massimo di 12 mesi: ulteriori possibilità potranno essere previste dalla contrattazione aziendale.
Le deroghe previste dalla legge e demandate al contratto favoriranno l’assunzione di figure particolarmente deboli sul mercato del lavoro.
PART-TIME: viene garantita la trasformazione a part-time, nel limite del 4%, per alcune specifiche casistiche legate alla necessità di assistenza per i figli fino a 13 anni di età e per i familiari.
Negli altri casi, fermo restando il diritto, si terrà conto della fungibilità delle mansioni.
6. ALTRE NORMATIVE
INqUADRAMENTO: sono previste modifiche all’inquadramento con l’introduzione della 3ª super e della 4ª super.
FORMAZIONE: si prevede il miglioramento della normativa sulla formazione professionale
RELAZIONI INDUSTRIALI: miglioramento della normativa di informazione e consultazione delle Rsu e dei lavoratori nelle aziende da 50 dipendenti in su, e nelle imprese o nei gruppi di dimensione comunitaria, con l’istituzione dei comi- tati europei CAE e di quelli nazionali.
PERCORSO DEMOCRATICO
DICEMBRE
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