Capitolato d’oneri
Capitolato d’oneri
PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “ORGANIZZAZIONE EVENTI”
CIG 9347351E0D CUP J89I22001270007
1 FINALITÀ E OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 4
3 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI APPALTI SPECIFICI 6
4 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI 8
6 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ ESECUTRICE DEI SERVIZI 16
7 METODO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 16
8 CONTENUTI DELL’OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA 17
9.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 18
9.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 20
10 VERIFICA DEL REGOLARE ANDAMENTO DELL’ESECUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO 20
12 RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO 22
13 EMISSIONE FATTURE E PAGAMENTI 23
15 CESSIONE DELL’ACCORDO QUADRO 26
18 STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO E SPESE RELATIVE 27
19 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 27
20 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 27
21 TUTELA DEI DATI PERSONALI E NON PERSONALI 27
1 FINALITÀ E OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito anche solo “Ministero”) si qualifica quale primario interlocutore a livello nazionale e internazionale nell’attuazione delle politiche pubbliche volte alla valorizzazione e alla tutela del patrimonio agricolo, ittico e forestale.
Nell’ambito dell’articolazione strutturale-organizzativa del Ministero, al Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica sono attribuite le competenze inerenti al settore della pesca, delle politiche di filiera, degli investimenti e degli incentivi nazionali e per l’economia circolare, della tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti.
All’interno del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica è istituita la Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, che esercita competenze istituzionali, principalmente inerenti alla programmazione nazionale in materia di pesca e acquacoltura, nonché alla disciplina generale e al coordinamento delle politiche relative alle attività di pesca e acquacoltura in materia di gestione delle risorse ittiche marine, di importazione ed esportazione dei prodotti ittici.
La Direzione realizza da diversi anni eventi e altre iniziative finalizzate a diffondere le proprie competenze istituzionali e a garantire la gestione sostenibile delle attività di pesca ed acquacoltura, incentivando al contempo la competitività e la relativa capacità di generare sviluppo, occupazione e coesione territoriale.
E ciò anche nell’ottica di individuare nuovi sbocchi di mercato, pure a livello internazionale, e migliorare le condizioni di commercializzazione dei prodotti promuovendone la qualità ed incrementandone il valore aggiunto, al fine di contribuire alla trasparenza della produzione dei mercati e di incentivare la tracciabilità dei prodotti.
Per l’organizzazione di eventi diretti alla realizzazione di tali obiettivi, il Ministero intende procedere mediante l’istituto dell’Accordo quadro al fine di dotarsi di uno strumento contrattuale dinamico.
Le prescrizioni contenute nel presente Capitolato rappresentano i requisiti minimi necessari per l’espletamento del servizio. Tutte le attività oggetto del presente appalto dovranno essere svolte nel rispetto della normativa applicabile unionale, nazionale e regionale che deve intendersi integralmente richiamata ai fini del presente Capitolato.
Gli aspetti tecnici, operativi e le modalità di esecuzione del servizio oggetto dell’Accordo quadro saranno meglio dettagliati nei singoli contratti specifici che il Ministero formalizzerà con l’Affidatario (d’ora in poi anche “Aggiudicatario”) secondo le previsioni del presente Capitolato.
Potranno essere oggetto di affidamento specifico anche tutti i servizi che si rendessero necessari per il loro carattere di complementarità, analogia e funzionalità all’oggetto del presente Accordo le cui
caratteristiche sono esplicitamente dettagliate nella documentazione afferente i singoli appalti formalizzati successivamente con l’Affidatario.
L’Affidatario prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto dell’Accordo quadro saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli contratti di appalto specifici, così come la relativa durata, il luogo di esecuzione e la quantità delle stesse.
Il servizio oggetto della presente procedura non deve intendersi affidato in via esclusiva, potendo, quindi, il Ministero, in ragione di nuove e diverse esigenze che dovessero emergere, indire nuove procedure di gara aventi ad oggetto l’affidamento del servizio. Il Ministero potrà esercitare tale facoltà anche nel caso in cui l’Accordo quadro fosse ancora valido ed efficace. In tale ipotesi, l’Affidatario rinunzia sin da ora a qualsivoglia pretesa nei confronti del Ministero a qualsivoglia titolo.
2 OGGETTO, VALORE E DURATA
2.1 OGGETTO DELL’APPALTO
Costituisce oggetto della gara l’affidamento del servizio di “organizzazione eventi”.
In particolare, l’appalto avrà ad oggetto l’ideazione, la progettazione e la realizzazione di eventi – in Italia e all’estero, quali a titolo esemplificativo: eventi istituzionali, manifestazioni fieristiche, workshop, comitati tecnici premiazioni, incontri, convegni, seminari, dibattiti, forum, attività di animazione fieristica, eventi in modalità virtuale e/o mista, ecc. L’Accordo quadro avrà altresì ad oggetto il supporto all’Amministrazione nella stesura di un Piano eventi, come dettagliato al paragrafo 4.
L’appalto si caratterizza per unitarietà funzionale e pertanto non si ritiene opportuna la suddivisione in lotti della procedura sia sotto il profilo della convenienza economica che sotto il profilo dell’ottimale esecuzione. Nello specifico, la previsione di un unico operatore economico che gestisce l’intero servizio consente di assicurare una più efficace e coordinata fruizione del complesso di attività in cui si articola l’appalto e di garantire la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica attraverso una gestione globale del servizio.
Il Ministero stipulerà con l’Affidatario un Accordo quadro, ossia un contratto di carattere normativo e aperto, con lo scopo di stabilire, in via preventiva, le condizioni contrattuali dei successivi contratti di appalto specifici che saranno stipulati durante il periodo di validità dell’Accordo stesso.
Con i contratti di appalto specifici, in particolare, in attuazione e in conformità alle condizioni fissate nell’Accordo quadro, saranno definite, in modo certo e determinato, le specifiche prestazioni da svolgere, così come la relativa durata e la quantità delle stesse.
2.2 VALORE DELL’APPALTO
Il valore complessivo presunto dell’appalto, per la durata stimata di cui al successivo paragrafo 2.3, è pari a complessivi € 16.000.000,00 (sedicimilioni/00) oltre IVA.
Il suddetto valore è meramente presuntivo e costituisce unicamente un plafond massimo spendibile per la stipula dei singoli contratti di appalto specifici nell’ambito dell’Accordo quadro. Il valore dei singoli contratti di appalto specifici sarà determinato sulla base degli effettivi fabbisogni del Ministero, che non è in alcun modo vincolato a stipulare, nel periodo di durata dell’Accordo quadro, contratti di appalto specifici che ne esauriscano il valore stimato in tutto o in parte.
Il valore dell’appalto non è pertanto in alcun modo impegnativo per il Ministero; conseguentemente, alcun tipo di responsabilità, nemmeno precontrattuale, potrà essere ascritta al Ministero, né l’Affidatario potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte del Ministero qualora il servizio dovesse essere realizzato per valori inferiori al plafond massimo spendibile presuntivamente stimato per l’Accordo quadro.
Per gli oneri della sicurezza si rinvia al paragrafo n. 3 del Progetto ai sensi dell’art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016.
2.3 DURATA DELL’APPALTO
La durata stimata dell’Accordo quadro è di 7 (sette) anni, decorrenti dalla data di stipula dell’Accordo quadro stesso ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.
I singoli contratti di appalto specifici potranno essere stipulati entro la scadenza dell’Accordo quadro e resteranno comunque validi ed efficaci ove, in corso di esecuzione, dovesse spirare il termine di durata dell’Accordo quadro a valle del quale sono stati stipulati.
I singoli contratti di appalto specifici potranno essere stipulati fino all’esaurimento del plafond
massimo spendibile di cui al precedente paragrafo 2.2.
Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo dell’Accordo quadro, il Ministero potrà imporre all’Appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nell’Accordo quadro stesso. In tal caso l’Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione dell’Accordo quadro.
3 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI APPALTI SPECIFICI
I singoli appalti specifici saranno formalizzati mediante apposito scambio di lettere o scrittura privata o altre modalità stabilite dal Ministero, con le quali la Stazione appaltante stessa disporrà l’ordinazione delle varie prestazioni.
Gli appalti specifici dovranno contenere, a titolo esemplificativo:
- la prestazione richiesta e l’importo previsto per la medesima;
- l’elenco delle prestazioni e del relativo valore economico determinato sulla base delle voci di listino e delle tariffe giornaliere delle risorse risultanti dall’offerta economica formulata in sede di gara;
- la data di inizio e la durata prevista della prestazione richiesta;
- eventuali aspetti esecutivi di dettaglio della prestazione richiesta;
- ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente di settore;
- il CIG della gara per ogni singolo Appalto specifico/ordinazione e il CUP.
Ai fini dell’aggiudicazione degli appalti specifici, il Ministero invierà all’Affidatario una Richiesta di Offerta contenente le linee guida tecniche ed economiche sulla cui base dovrà essere elaborato il progetto organizzativo e le relative voci di costo, secondo la tempistica che verrà definita in relazione a ciascuna prestazione.
L’Affidatario si impegna a fornire una Proposta specifica ed il relativo budget, declinando i costi delle varie attività ivi contenute.
Il Ministero potrà chiedere all’Affidatario di apportare modifiche alla Proposta specifica ove la medesima non venisse reputata completa o adeguata rispetto alle proprie esigenze. Ove richiesto, tali modifiche dovranno intervenire entro il termine che sarà assegnato dal Ministero.
L’accettazione della Proposta specifica, come eventualmente modificata, da parte del Ministero, avrà luogo previa specifica disamina di congruità sugli importi preventivati dall’Affidatario.
Nel caso in cui, nonostante ripetute modifiche e integrazioni, la proposta presentata dall’Affidatario non soddisfi le esigenze del Ministero, è fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di attivare fornitori terzi, nel rispetto della normativa vigente.
Resteranno a carico della Stazione appaltante le spese per specifici adempimenti richiesti dal Ministero diversi e ulteriori rispetto a quelli di cui alla presente procedura.
Gli appalti specifici si perfezioneranno a seguito di documentazione contrattuale (scambio di lettere e/o scrittura privata anche in modalità elettronica) con la quale il Ministero esprimerà le proprie esigenze; l’Affidatario eseguirà le prestazioni oggetto dell’Accordo quadro alle condizioni offerte in fase di aggiudicazione della presente procedura di gara.
L’Affidatario, preso atto della natura dell’Accordo, si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione, oltreché di quelle contenute nel presente Capitolato d’oneri e negli ulteriori documenti di gara e di quelle che verranno impartite dal Ministero.
La Stazione appaltante, in collaborazione con l’Affidatario, potrà definire annualmente un Piano di attività al quale seguirà l’attivazione dei vari appalti specifici e nel quale verranno preventivamente determinate la loro durata, le modalità di esecuzione anche integrata, ecc.
Per i servizi oggetto del presente appalto, tutti i costi vivi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, costi per trasferte, comprensivi anche di vitto o alloggio) sono a carico dell’Affidatario.
Quanto realizzato nell’espletamento delle attività rimane di proprietà piena ed assoluta del Ministero, il quale si riserva ogni diritto e facoltà in ordine all’utilizzazione economica, al diritto patrimoniale comprensivo, pertanto, il diritto di utilizzo.
È fatto divieto all’Affidatario e ai membri dello staff di utilizzare i risultati delle attività, per proprie pubblicazioni ovvero fornirli a terzi senza preventiva autorizzazione scritta del Ministero.
È altresì fatto divieto all’Aggiudicatario di assumere incarichi, comunque connessi allo svolgimento del presente progetto, da altre amministrazioni senza darne preventiva comunicazione al Ministero.
Si fa presente che per taluni interventi potrebbe essere richiesta attività di redazione di materiale rilevante ai fini dell’indizione di successive gare. In tale eventualità è necessario sottolineare l’incompatibilità tra l’esecuzione delle suddette attività e la partecipazione dell’Aggiudicatario alle gare in questione.
Parimenti l’Aggiudicatario è tenuto a segnalare immediatamente al Ministero qualsivoglia profilo di incompatibilità e/o conflitto di interesse anche solo potenziale, in relazione alle attività richieste nel singolo appalto specifico; in tali casi il Ministero, in accordo con l’Aggiudicatario, provvederà a porre in essere ogni azione necessaria ad eliminare il suddetto conflitto, ivi compresa la rimodulazione dei gruppi di lavoro o il mancato affidamento in tutto o in parte dell’appalto specifico.
A partire dalla data di stipula del contratto specifico, i prezzi relativi ai servizi oggetto dell’appalto, (di seguito “Prezzi oggetto di Rilevazione”) potranno essere oggetto di revisione secondo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 in base all’indice dei Prezzi al Consumo per l’Intera Collettività (Nic), pubblicato da Istat, (di seguito “Indice di Riferimento”). In particolare, previa istanza dell’Affidatario, si considererà la variazione percentuale tra il più recente valore dell’Indice di Riferimento disponibile alla data di stipula del contratto specifico e quello disponibile nei 15 giorni antecedenti l’istanza stessa. Qualora la variazione percentuale dell’Indice di Riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 10%¸ i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati a partire dal primo giorno successivo alla data di presentazione dell’istanza, applicando ai Prezzi oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all’eccedenza dell’Indice di Riferimento rispetto alla soglia di variazione.
In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.
Resta inteso che, qualora i Xxxxxx Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziate dall’Amministrazione per l’appalto, l’Amministrazione avrà diritto di recedere dal contratto specifico oppure di ridurre i quantitativi in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto.
4 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI
Il servizio ha ad oggetto l’ideazione, la progettazione, la realizzazione e il coordinamento di eventi in presenza e/o digitali – quali a titolo esemplificativo: eventi istituzionali, manifestazioni fieristiche, workshop, comitati tecnici, premiazioni, incontri, convegni, seminari, dibattiti, forum, attività di animazione fieristica, eventi in modalità virtuale e/o mista, ecc. – per il territorio nazionale, incluse le isole, nonché per il territorio unionale ed extraunionale.
Gli eventi si rivolgeranno a target differenziati, dal grande pubblico a target più specifici quali, a titolo esemplificativo, soggetti pubblici, associazioni, organizzazioni, operatori del settore, consumatori ecc.
L’Affidatario dovrà erogare i propri servizi, come da richieste del Ministero, in funzione degli obiettivi connessi alla realizzazione di ogni singolo evento. L’organizzazione di ogni evento dovrà riflettere l’immagine e la mission istituzionale della Stazione appaltante o della singola iniziativa da realizzare e degli attori pubblici eventualmente coinvolti.
Tenuto conto che l’entità del servizio è connessa alla previsione del numero degli eventi in programma, alla durata e al numero dei partecipanti, si precisa fin d’ora che il Ministero non è vincolato a richiedere le tipologie di servizi così come dettagliate nel seguito.
Le tipologie di servizi richieste per ogni singolo evento, infatti, potranno subire variazioni sia nel numero che nel contenuto, in aumento o in diminuzione e, in tale ultimo caso, l’Aggiudicatario non potrà aver nulla a pretendere.
Nell’espletamento del servizio, l’Affidatario dovrà impiegare personale qualificato ed esperto, oltre ai mezzi idonei all’espletamento degli obblighi contrattuali. Anche ove non espressamente specificato, tutte le componenti dell’allestimento devono intendersi certificate nel rispetto delle normative vigenti in Italia e in Unione europea, fornite a noleggio, posate in opera, collaudate e pronte per l’uso, e successivamente smontate e rimosse al termine dell’evento, nel rispetto dei tempi e delle modalità operative indicate dagli organizzatori dell’evento stesso, nonché delle specifiche esigenze della Stazione appaltante.
Si precisa, altresì, che l’Affidatario deve garantire la completezza e l’omogeneità dei servizi connessi al presente appalto, facendosi, pertanto, carico della regolarità e dell’efficienza dei servizi richiesti, con propria organizzazione di mezzi e con assunzione del relativo rischio.
Le specifiche prestazioni di cui si compone il presente Accordo quadro sono indicate di seguito.
Location e arredi, impianti, servizi tecnici e allestimenti
Il Ministero potrà chiedere all’Affidatario tutto ciò che concerne location, arredi, impianti, servizi tecnici e allestimenti e, segnatamente:
- eventuale identificazione degli spazi;
- predisposizione della documentazione per l’ottenimento delle eventuali autorizzazioni necessarie allo svolgimento degli eventi;
- progettazione, realizzazione e fornitura a noleggio e posa degli allestimenti, intendendosi per questi ultimi l’insieme di elementi di finitura di ambienti esistenti o partizione degli stessi o comunque l’insieme di tutti gli interventi necessari a rendere un ambiente o uno spazio coperto o scoperto, idoneo a svolgere la funzione richiesta nell’ambito dell’evento, secondo le indicazioni del Ministero ovvero secondo le modalità proposte dall’Affidatario (a titolo esemplificativo, pareti divisorie, pavimenti, palchi, ecc.);
- realizzazione del design, progettazione e decorazione dello stand, comprensivo di realizzazione e smantellamento, stoccaggio, trasporto ed eventuale eliminazione;
- manutenzione ordinaria e straordinaria, adattamento e adeguamento dei materiali, pannelli ed altri supporti espositivi agli spazi assegnati e quant’altro necessario alla predisposizione degli stand, compresi tutti gli allacci dell’impianto elettrico, delle linee telefoniche e delle connessioni in rete;
- fornitura a noleggio, installazione, montaggio/smontaggio e assistenza tecnica per tutta la durata dell’evento di apparecchiature audiovisive (schermi, videoproiettori collegabili a PC, ecc.) e informatiche;
- fornitura a noleggio di impianto audio professionale e assistenza tecnica per tutta la durata dell’evento;
- fornitura a noleggio di apparecchiature telefoniche standard e simili (es. fax, modem) e l’attivazione di connessioni a Internet con provider in loco;
- smontaggio alla chiusura dell’evento nei tempi e nei modi stabiliti dal soggetto che mette a disposizione gli spazi;
- acquisizione di tutte le certificazioni rilasciate da tecnici abilitati necessarie allo svolgimento dell’evento, quali, a titolo esemplificato, quelle relative all’agibilità, all’accessibilità e alla messa in sicurezza degli spazi, secondo la normativa vigente anche nel caso di eventi svolti all’estero.
Si intende fin da ora che il presente servizio comprende la messa a disposizione degli impianti richiesti, a regola d’arte, completi e funzionanti e comprende il loro trasporto, nonché il montaggio e lo smontaggio negli spazi assegnati, incluse attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e quant’altro necessario alla predisposizione degli impianti che dovranno essere collaudati e a norma con le leggi vigenti.
Organizzazione ed esecuzione dell’evento
Il Ministero potrà chiedere all’Affidatario tutto ciò che concerne l’organizzazione ed esecuzione dell’evento e, segnatamente:
- servizi di hospitality: attività di supporto ad eventi quali ricevimento, assistenza, registrazione e accoglienza dei partecipanti, assistenza in sala;
- cura degli aspetti igienico-sanitari dell’evento;
- attività di segreteria organizzativa: gestione contatti, fornitura database di contatti e predisposizione mailing list in occasione di eventi rivolti a target specifici, invio degli inviti e acquisizione delle adesioni all’evento, invio di remind e ringraziamenti, attività di recall (out-bound e in-bound), raccolta di atti (slide, interventi, abstract, etc.) su eventuale supporto cartaceo e/o digitale;
- report fotografico professionale e registrazione audio-video dell’evento;
- redazione di verbali, anche sulla base delle registrazioni audio-video effettuate;
- esecuzione attività funzionali all’invito dei partecipanti, quali a titolo esemplificativo lo sviluppo e la gestione di applicazioni di registrazione online ecc.;
- servizio di speaker;
- servizio di traduzione testi
- supporto tecnico ed informatico on site.
Si intende fin da ora che l’Affidatario, in caso di partecipazione a manifestazioni o fiere, dovrà:
- consultare autonomamente il regolamento fieristico e, se necessario, contattare preventivamente l’ufficio tecnico della fiera per tutti i chiarimenti e gli accordi necessari;
- richiedere autonomamente alla fiera, nei tempi previsti dal regolamento, l’approvazione del progetto definitivo di allestimento (dando tempestiva e comprovata comunicazione in caso di non approvazione totale o parziale) e tutte le autorizzazioni necessarie alla corretta installazione dell’allestimento completo in ogni sua parte.
L’Affidatario si impegna a:
- farsi carico del coordinamento della sicurezza in ogni fase del lavoro;
- farsi inoltre carico delle pulizie dell’intero allestimento a completamento lavori, in tempo utile per la consegna nei tempi previsti, onde consentire l’ingresso degli espositori e la sistemazione dei prodotti e dei materiali promozionali; dello smaltimento dei materiali di risulta a fine montaggio/smontaggio.
I tempi di allestimento e smontaggio dello stand dovranno rispettare i termini previsti dall’ente fieristico o della location. L’Affidatario si occuperà del trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione ed assistenza per il buon funzionamento degli stand e degli arredi, garantendolo per l’intero arco temporale di durata dell’evento.
La locazione degli spazi dedicati agli eventi sarà a carico della Stazione appaltante
Le forniture connesse alla locazione degli spazi e comunque alla organizzazione degli eventi non contemplate dal “Modello A) Offerta economica” potranno essere richieste ove previsto in sede di appalto specifico e rimborsate a pie’ di lista all’Affidatario.
Installazione del materiale/attrezzature
La consegna delle attrezzature e del materiale sarà effettuata presso la struttura indicata dal Ministero a cura e spese dell’Affidatario, secondo un calendario da concordare con lo stesso.
Il servizio di consegna/montaggio/installazione è compreso nel costo del noleggio/acquisto e si intende comprensivo di ogni onere relativo a: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna “al piano”, montaggio, allontanamento e conferimento a pubbliche discariche dei materiali di risulta e degli imballaggi.
Tutte le attività di messa in opera del materiale/attrezzature dovranno essere effettuate con ordine e con le necessarie precauzioni in modo da non danneggiare alcunché (pavimenti, altri arredi, porte e stipiti, murature e tinteggiature, ecc.) e da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro.
L’Affidatario è tenuto ad apprestare anche tutte le opere necessarie ad evitare qualsiasi infortunio o danno anche nei confronti di terzi.
Alla fine del montaggio della fornitura (acquisto e/o noleggio), tutti i locali interessati dovranno essere perfettamente puliti con la rimozione di tutti i residui di lavorazione. Tutti gli imballi e i rifiuti di lavorazione dovranno essere correttamente smaltiti a cura e onere dell’Affidatario.
Qualora il materiale/attrezzature fornito, non presenti i requisiti richiesti, ne sarà ordinata la sostituzione.
Le verifiche ed i controlli effettuati dalla Stazione appaltante non esimono l’Affidatario da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica di conformità finale.
Garanzia e manutenzione
L’Affidatario dovrà garantire il perfetto funzionamento di tutto il materiale/attrezzature, e conseguentemente la garanzia dalla data di consegna.
L’Affidatario, nello svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato, deve utilizzare mezzi ed attrezzature adeguati al lavoro da svolgere e all’avanguardia ai fini della sicurezza e della tutela della salute e dell’ambiente; a tale riguardo deve garantire che i mezzi e le attrezzature utilizzati rispettino la normativa macchine vigente e di aver provveduto ad eseguire la manutenzione ordinaria e programmata presso Officine Specializzate.
Il servizio di manutenzione comprende la prestazione della mano d’opera ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento di ogni singolo elemento del noleggio. La garanzia è del tipo “tutto incluso” e pertanto comprensiva di diritto di chiamata, costi di mano d’opera, fornitura di materiale di ricambio. Gli interventi in garanzia, atti a garantire la funzionalità dei prodotti, devono essere effettuati entro un giorno lavorativo successivo alla data di richiesta dell’intervento.
La richiesta di intervento potrà avvenire anche via PEC all’indirizzo che comunicherà l’Affidatario prima dell’attivazione della garanzia.
Per ogni intervento tecnico sarà redatta una apposita nota sottoscritta dal personale della ditta aggiudicataria e dal Direttore dell’esecuzione del contratto nella quale dovrà essere registrato: oggetto, data e ora di intervento, giorno e ora della chiusura dell’intervento (ripristino del prodotto).
Interpretariato
Il Ministero potrà chiedere all’Affidatario di svolgere i seguenti servizi:
- interpretariato in: Inglese, Francese, Spagnolo, Xxxxxxx o, eventualmente, in una delle lingue dell’UE, con interprete simultaneo, consecutivo, chuchotage;
- interpretariato LIS (linguaggio dei segni).
In particolare, gli interpreti dovranno possedere adeguata qualificazione e conoscenza della terminologia, anche in relazione ai contenuti trattati, nonché padronanza degli strumenti di tecnologia informatica applicati.
Analisi dei risultati e follow up dell’evento
Il Ministero potrà chiedere all’Affidatario tutto ciò che concerne l’analisi dei risultati relativi all’evento e, segnatamente:
- predisposizione report e analisi dei dati per ogni fase dell’evento;
- valutazione degli esiti complessivi dell’evento, attraverso stime del numero di contatti realizzati e quantità dei materiali distribuiti;
- sondaggi con schede, questionari, interviste ed eventuale raffronto con i dati delle edizioni precedenti, e produzione di reportistica;
- follow up dell’evento con diffusione dei risultati ed eventuali pubblicazioni di articoli, discussioni, ecc.
Eventi online
Gli eventi oggetto di realizzazione potranno essere svolti da remoto, anziché con modalità tradizionale, con conseguente mancata attivazione di alcuni o di tutti i servizi oggetto del presente Capitolato. A tal fine, l’operatore rinuncia ora per allora a qualsiasi pretesa di risarcimento o di indennizzo.
Pertanto, il Ministero potrà chiedere all’Affidatario:
- organizzazione e gestione degli eventi in via telematica;
- organizzazione e gestione degli eventi che si svolgeranno in modalità mista.
Inoltre, tenuto conto dell’attuale situazione di emergenza sanitaria, l’operatore economico dovrà comunque agire nel rispetto delle apposite misure igienico-sanitarie imposte dagli organi competenti, a tutela della salute e della sicurezza pubblica.
Si intende fin da ora che tutti i materiali realizzati, così come la documentazione acquisita o prodotta nell’ambito del presente servizio, saranno di proprietà esclusiva della Stazione appaltante e che è assolutamente precluso l’uso e/o la divulgazione anche parziale a soggetti diversi da quelli indicati dal Ministero.
Piano eventi
L’Affidatario dovrà supportare l’Amministrazione nella stesura di un “Piano eventi” per ciascuna annualità dell’Accordo quadro.
In particolare, dovranno essere individuate le iniziative sia a livello nazionale, che unionale e internazionale strategiche in relazione alle attività svolte dalla Direzione, anche al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica e gli operatori di settore sul ruolo della pesca nel sistema economico e sociale e di garantire un’efficace ed efficiente interlocuzione con i soggetti pubblici e privati operanti all’interno del settore medesimo.
L’obiettivo è promuovere il settore ittico italiano attraverso iniziative tese a far apprezzare la qualità del prodotto ittico ed implementare la possibilità di valorizzare la produzione nazionale ed identificare nuove opportunità di diffusione sul mercato unionale e internazionale.
In particolare, il Piano, da redigere nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa di settore, dovrà prevedere gli obiettivi, i target e i percorsi di azione delle iniziative alle quali il Ministero prenderà parte al fine di:
- aumentare la conoscenza delle attività istituzionali di propria competenza, con particolare riferimento alla sensibilizzazione sui prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
- veicolare e diffondere informazioni sul settore ittico a target specifici;
- trovare nuovi mercati e migliorare le condizioni per l’immissione sul mercato dei prodotti;
- favorire la cooperazione e il dialogo con gli altri attori del settore di riferimento.
Una volta definiti di concerto con l’Amministrazione gli eventi cui la stessa prenderà parte, l’Affidatario dovrà procedere alla relativa organizzazione secondo le linee previste dal presente Capitolato d’oneri.
Si precisa che la disciplina prevista nel presente Capitolato si considera integrata dal Modello A) “offerta economica”. Pertanto, l’Affidatario si impegna anche ad eseguire una prestazione/ordinativo non prevista nel presente Capitolato ma specificatamente dettagliata nel suddetto Modello A). In caso di contrasti tra i documenti contrattuali prevale l’interpretazione più favorevole per la Stazione appaltante. La prestazione/ordinativo che sarà di volta in volta richiesto potrà prevedere una o più delle attività sopra specificate o a queste connesse. Le attività indicate non sono da considerarsi esaustive e pertanto all’Affidatario potranno essere richieste altre attività connesse o affini.
5 GRUPPO DI LAVORO
Il gruppo di lavoro minimo richiesto dovrà essere costituito da professionisti con i requisiti di seguito descritti.
Sono richiesti:
- n. 1 Coordinatore, con almeno 12 anni di esperienza lavorativa di cui almeno 6 nell’attività di riferimento;
- n. 1 Manager, con almeno 10 anni di esperienza lavorativa di cui almeno 4 nell’attività di riferimento;
- n. 1 Senior, con almeno 8 anni di anzianità lavorativa di cui almeno 3 nell’attività di riferimento;
- n. 1 Junior, con almeno 4 anni di esperienza lavorativa di cui almeno 3 nell’attività di riferimento.
In sede di offerta tecnica l’operatore economico dovrà presentare al Ministero i profili delle risorse che intende impiegare nell’ambito del servizio e indicare le competenze tecniche specifiche possedute da ciascun profilo professionale in relazione alle prestazioni oggetto di appalto e le esperienze e le informazioni rilevanti ai fini della valutazione. I nominativi dei professionisti, di cui si fornisce il profilo in sede di offerta tecnica, saranno comunicati al Ministero dall’Aggiudicatario in fase di comprova dei requisiti di partecipazione e in quella sede l’Aggiudicatario presenterà i relativi curriculum vitae dai quali si dovrà evincere la corrispondenza con le descrizioni inserite nell’offerta tecnica in termini sia di anni di esperienza, sia di specifiche esperienze dichiarate.
5.1 IMPIEGO DELLE RISORSE
L’Aggiudicatario garantisce che tutte le risorse che impiegherà per l’erogazione del servizio oggetto dell’affidamento, sia in fase di presa in carico del servizio sia durante l’affidamento stesso in caso d’integrazioni e/o sostituzioni, rispondono ai requisiti minimi espressi dal presente Capitolato e/o migliorativi eventualmente offerti in sede di offerta tecnica.
Le risorse da impiegare nelle attività previste dall’affidamento, nel rispetto dei requisiti minimi definiti e/o migliorativi eventualmente offerti in sede di offerta tecnica, verranno presentate al Ministero all’avvio delle attività.
I profili professionali richiesti non possono essere cumulati in un’unica figura.
Durante tutta la durata dell’Accordo quadro, il Ministero si riserva la facoltà di richiedere sostituzioni di risorse/integrazioni di risorse con specifiche competenze, coerenti con le attività del servizio oggetto di appalto.
Il gruppo di lavoro indicato dall’Affidatario in sede di offerta non potrà essere modificato né nel numero complessivo dei componenti né nei profili professionali, senza il preventivo assenso della Stazione appaltante.
Qualora l’Aggiudicatario, durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente Capitolato, dovesse essere costretto a sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà formulare specifica e motivata richiesta alla Stazione appaltante, indicando i nominativi e le referenze dei componenti che intende proporre in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta.
Al riguardo si precisa che tali nuovi eventuali componenti dovranno avere requisiti equivalenti o superiori a quelli posseduti dai componenti da sostituire.
L’attesa dell’autorizzazione da parte della Stazione appaltante non esonera dall’adempimento delle obbligazioni assunte, e qualsiasi modifica nella composizione del gruppo di lavoro non potrà costituire motivo per la sospensione o la dilazione della prestazione dei servizi, salvo espressa autorizzazione da parte della Stazione appaltante.
Fermo restando che il puntuale dimensionamento delle attività potrà essere determinato solamente nell’ambito di ciascun appalto specifico.
La distribuzione dell’impegno potrebbe non essere lineare nell’ambito della durata contrattuale e, pertanto, potranno essere previsti periodi a intensità lavorativa variabile in cui l’Aggiudicatario dovrà assicurare il pieno supporto al Ministero.
È richiesta la presenza dello stesso personale per tutta la durata di ciascun appalto specifico se non diversamente concordato per esigenze particolari.
Il Ministero si riserva, in ogni caso, per tutte le figure professionali, la possibilità di procedere a colloqui/incontri di approfondimento al fine di verificare la corrispondenza tra quanto descritto nei CV e le reali esperienze, conoscenze, competenze.
Il Ministero si riserva la facoltà di accettare le risorse verificando e valutando l’aderenza delle medesime con i profili richiesti in ogni momento, anche successivamente al colloquio/incontro e potrà procedere alla richiesta di formale sostituzione per il personale che, all’esito del colloquio o nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx manifestasse non gradito o impreparato professionalmente, incapace o incompetente rispetto alle prestazioni dedotte nel contratto.
6 OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ ESECUTRICE DEI SERVIZI
L’ Affidatario, a sua cura e spese, si impegna:
- ad ottemperare agli obblighi descritti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. In caso di accertata violazione agli obblighi di cui sopra, il Ministero procederà alla risoluzione contrattuale ed è autorizzata a rivalersi, mediante trattenute, sui crediti esistenti a favore dell’Affidatario, ovvero, in mancanza o insufficienza, sul deposito cauzionale;
- a far fronte con tempestività e diligenza alle situazioni di emergenza che coinvolgono l’utenza, anche attivando eventuali trasporti non programmati che si rendano necessari in casi motivati ed imprevedibili per garantire al massimo la tutela dell’utente interessato;
- al pagamento delle imposte, tasse ed ulteriori oneri comunque derivanti dalla gestione del servizio;
- a non divulgare con nessun mezzo notizie e commenti relativi ai metodi seguiti nello svolgimento dell’incarico affidatogli;
- a svolgere con diligenza l’incarico affidatogli nel rispetto degli obiettivi concordati; durante il rapporto e dopo la cessazione dello stesso, a non divulgare tutte le informazioni e documenti di cui ha acquisito conoscenza in relazione al proprio incarico.
Nell’esecuzione dell’appalto, l’Affidatario rispetta, altresì, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del D.Lgs. n. 50/2016 (si veda l’art. 30, comma 3).
7 METODO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
L’attribuzione dei punteggi avverrà secondo il seguente metodo aggregativo compensatore, mediante la seguente formula:
C(a) = ∑ n [Wi * V (a)i]
Dove:
- C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
- n = numero totale dei requisiti;
- Wi= peso o punteggio attribuito al requisito i-esimo;
- V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
- ∑ n = sommatoria
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 80 |
Offerta economica | 20 |
TOTALE | 100 |
8 CONTENUTI DELL’OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA
8.1 OFFERTA TECNICA
I concorrenti dovranno produrre una offerta tecnica composta da paragrafi riferiti specificatamente ai singoli elementi di valutazione esposti nell’art. 9.1 del presente Capitolato d’oneri i quali, a loro volta, dovranno costituire la titolazione dell’indice della stessa.
L’offerta tecnica:
- dovrà essere presentata su fogli singoli di formato A4, non in bollo, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine;
- dovrà essere contenuta entro le 30 (trenta) facciate, indice e copertina esclusi, allegati e tabelle inclusi;
- dovrà essere redatta in carattere Times New Roman di dimensione 12 (dodici) punti e interlinea singola.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel presente Capitolato d’oneri, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016.
8.2 OFFERTA ECONOMICA
I concorrenti dovranno produrre un’offerta economica predisposta preferibilmente secondo il Modello A) “offerta economica” che dovrà contenere i seguenti elementi:
- i ribassi percentuali unitari sugli importi dei prezzi posti a base di gara dal Ministero, IVA esclusa;
- il ribasso globale percentuale (sulla base dei criteri di cui all’art. 9.2 del presente Capitolato) IVA esclusa.
Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.
9 CRITERI DI VALUTAZIONE
9.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Tabella dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica
N. | DESCRIZIONE | PESO | Criteri di valutazione | Sottopeso |
1 | Elementi di valutazione di natura qualitativa – OFFERTA TECNICA | 80 | 1. Analisi del contesto | 10 |
2. Capacità previsionale | 15 | |||
3 Realizzazione dei piani dettagliati di intervento | 20 | |||
4. Rispondenza al fabbisogno | 20 | |||
5. Qualificazione del personale | 10 | |||
6. Servizi aggiuntivi | 5 | |||
2 | Elemento di valutazione di natura quantitativa – OFFERTA ECONOMICA | 20 | 20 |
Sono ammesse proposte migliorative e non varianti.
Le offerte tecniche verranno valutate secondo i seguenti criteri motivazionali:
Criterio 1 – analisi del contesto: sarà valutata, l’analisi del contesto di attuazione del servizio con particolare riferimento alla comprensione del contesto istituzionale nel quale opera l’Amministrazione e dello scenario di intervento in cui il servizio si inserisce.
Criterio 2 – capacità previsionale: sarà valutata la capacità previsionale e progettuale in relazione all’identificazione degli scenari di attuazione e di eventuale sviluppo del servizio. La valutazione terrà conto, tra l’altro, dell’efficacia, della concretezza, della funzionalità nonché del livello di dettaglio, della chiarezza e dell’esaustività della trattazione.
Criterio 3 – realizzazione dei piani dettagliati di intervento: sarà valutata la capacità di ideazione, strutturazione e attuazione di piani dettagliati delle attività, anche con riferimento al piano eventi. Sarà premiata la capacità di pianificazione e progettazione degli interventi anche con riferimento all’individuazione delle priorità, nonché la capacità di gestione delle situazioni straordinarie e di emergenza.
Criterio 4 – rispondenza al fabbisogno: sarà valutata in relazione alla capacità di pianificazione degli interventi di cui al criterio 3, la capacità di identificazione dello specifico fabbisogno del Ministero e la rispondenza della proposta alle necessità rilevate. La valutazione terrà conto, tra l’altro, dell'efficacia, della concretezza, della funzionalità nonché del livello di dettaglio, della chiarezza e dell’esaustività della trattazione.
Criterio 5 – qualificazione del personale: sarà valutata la qualità e la professionalità del gruppo di lavoro proposto. La valutazione terrà conto della coerenza e della rispondenza delle figure proposte sia individualmente che complessivamente rispetto alle prestazioni, nonché del valore aggiunto della proposta in termini di efficacia, efficienza e flessibilità nell’erogazione dei servizi. La valutazione terrà altresì conto delle caratteristiche aggiuntive del gruppo di lavoro proposto, in termini sia di esperienze maturate sia di figure professionali ulteriori coerenti con le attività proposte.
Criterio 6 – servizi aggiuntivi: sarà valutato il livello di funzionalità e di efficacia di eventuali servizi proposti in aggiunta a quelli previsti dal presente Capitolato d’oneri.
La valutazione degli elementi qualitativi dell’offerta avverrà con il criterio del “confronto a coppie” di cui al paragrafo V delle Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “offerta economicamente più vantaggiosa” approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016.
Nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari sulla base dei criteri di valutazione sopra riportati nel rispetto della seguente tabella:
- se l’elemento in esame risulti “non trattato”: coefficiente 0,00
- se l’elemento in esame risulti “insufficiente”: coefficiente 0,25
- se l’elemento in esame risulti “sufficiente”: coefficiente 0,50
- se l’elemento in esame risulti “buono”: coefficiente 0,75
- se l’elemento in esame risulti “ottimo”: coefficiente 1,00
Sulla base di tale sistema, ciascun commissario attribuisce un punteggio a ciascuna offerta. Le ragioni di tale attribuzione devono essere adeguatamente motivate e la motivazione deve essere collegata ai criteri presenti nella documentazione di gara. Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.
9.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
All’zofferta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite il metodo “bilineare” a mezzo della seguente formula:
Ci | (per Ai <= Asoglia) | = | X*Ai / Asoglia |
Ci | (per Ai >Asoglia) | = | X + (1,00 - X) * [(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)] |
dove
Ci | = | coefficiente attribuito al concorrente iesimo |
Ai | = | valore dell’offerta (ribasso percentuale globale) del concorrente iesimo |
Asoglia | = | media aritmetica dei valori delle offerte dei concorrenti |
X | = | 0,90 |
Amax | = | valore dell’offerta più conveniente |
Il valore A è dato dalla media semplice dei ribassi unitari sugli importi dei prezzi posti a base di gara dal Ministero nel Modello A) “offerta economica” – rappresentata dalle voci R 1.1, R 1.2, …, R N.N – riparametrata in funzione della diversa incidenza della tipologia di prestazioni e di servizi, sulla base della seguente formula: (R1.1 x 0,6 + R1.2 x 0,1 + R1.3 x 0,1 + R1.4 x 0.1 + R1.5 x 0,1).
10 VERIFICA DEL REGOLARE ANDAMENTO DELL’ESECUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO
Il Direttore dell’esecuzione del Contratto provvederà alla verifica del regolare andamento dell’esecuzione delle attività svolte dall’Affidatario.
In particolare, provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo contabile dell’Accordo quadro stipulato e agli ulteriori adempimenti specifici previsti dalla normativa vigente di settore e delle disposizioni specificatamente indicate nel presente Capitolato.
Il Direttore dell’esecuzione del Contratto verificherà che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.
La regolare esecuzione dell’Accordo Quadro verrà attestata, per ogni singolo servizio, mediante report delle attività svolte che evidenzino il rispetto delle prestazioni effettuate. A tal proposito l’Affidatario compila in duplice copia il report delle attività svolte e lo sottopone al Direttore dell’esecuzione del Contratto che, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, provvede a sottoscriverlo attestando la conformità delle prestazioni rese. Resta salva la possibilità di irrogazione delle penali, nei casi previsti dal presente Capitolato.
Ad ogni fattura emessa, l’Affidatario deve allegare copia del report corrispondente alle attività svolte oltre alla ulteriore documentazione prevista dal presente Capitolato. In ogni caso la definizione puntuale della documentazione da produrre sarà prevista da ciascun Appalto specifico.
11 PENALI
Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
Le penali potranno essere comminate in caso di ritardo nella erogazione dei servizi, nella sostituzione di componenti del gruppo di lavoro, nella messa a disposizione delle risorse ivi comprese quelle aggiuntive in caso di picchi di lavoro, nella consegna dei prodotti.
La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale massima applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall’applicazione di penali fino alla percentuale massima, sono di seguito specificate:
- gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite dovranno essere contestati all’Affidatario per iscritto dal Ministero;
- l’Affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, al Ministero medesimo nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Ministero nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del medesimo Ministero, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate all’Affidatario le penali stabilite a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
Nel caso di applicazione di penali, il Ministero potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto all’Affidatario a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
12 RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO
Il Ministero, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere l’Accordo quadro ai sensi dell’art. 1456 x.x., xxxxxx xx xxxxx xxxx’xxx. 0000 x.x., xxxxxx dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario tramite PEC, nei seguenti casi:
- l’Accordo quadro ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016;
- sono state superate le soglie di cui all’art. 106 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo;
- l’Affidatario si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
- l’Affidatario ha commesso, nella procedura di aggiudicazione dell’appalto, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell’AGCM, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) e secondo le Linee guida ANAC.;
- l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in un procedimento ai sensi dell’art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
- nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall’Affidatario ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
- nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Affidatario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- in caso di avvalimento, ove risultasse la violazione dell’art. 89, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016;
Il Ministero, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 x.x., xxxxxx xx xxxxx xxxx’xxx.0000 x.x., xxxxxx dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario tramite PEC, dovrà risolvere l’Accordo quadro nei seguenti casi:
- qualora nei confronti dell’Affidatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.
Nel caso in cui il Ministero accerti un grave inadempimento dell’Affidatario ad una delle obbligazioni assunte con l’Accordo quadro tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, lo stesso formulerà la contestazione degli addebiti all’Affidatario e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l’Affidatario dovrà presentare le
proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l’Affidatario abbia risposto, il Ministero ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo quadro, di applicare le relative penali, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidatario; resta salvo il diritto del Ministero al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Qualora l’Affidatario ritardi per negligenza l’esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, il Ministero assegna un termine che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a
10 (dieci) giorni, entro i quali l’Affidatario deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’Affidatario, qualora l’inadempimento permanga, il Ministero potrà risolvere l’Accordo quadro, fermo restando il pagamento delle penali.
In caso di inadempimento dell’Affidatario anche a uno solo degli obblighi assunti con l’Accordo quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dal Ministero, a mezzo PEC, per porre fine all’inadempimento, lo stesso ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidatario; resta salvo il diritto del Ministero al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
In caso di risoluzione dell’Accordo quadro, l’Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell’Accordo quadro ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.
In caso di risoluzione dell’Accordo quadro, l’Affidatario si impegna, sin d’ora, a fornire al Ministero tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dell’Accordo quadro. In caso di risoluzione per responsabilità dell’appaltatore, l’Affidatario è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dal Ministero per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la Stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il Ministero, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all’art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo quadro per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’Aggiudicatario originario in sede di offerta.
Resta fermo quanto previsto all’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
13 EMISSIONE FATTURE E PAGAMENTI
In riferimento alle prestazioni indicate nel presente Capitolato, il pagamento del corrispettivo verrà liquidato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura nel rispetto dei termini contrattuali indicati nei singoli Appalti specifici riportando su ciascuna di esse i seguenti dati:
a) gli estremi dell’affidamento;
b) l’importo della prestazione indicando nel dettaglio le attività/prestazioni e il relativo corrispettivo delle stesse in coerenza con l’offerta economica formulata in sede di gara;
c) il n. del CIG della gara e il n. del CUP.
Le fatture emesse dovranno essere sottoposte alla disciplina dello split payment prevedendo quindi la sola evidenza dell’IVA in fattura, riportando la dicitura, sulla fattura stessa, “scissione dei pagamenti” o “split payment” ex art. 17-ter DPR 633/1972.
Il Ministero, tuttavia, potrà decidere di variare le modalità di pagamento sopra determinate predisponendo prescrizioni diverse inserite negli appositi Appalti specifici stipulati con l’Affidatario.
Le fatture dovranno essere pagate all’Affidatario solo dopo la loro approvazione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto. Le fatture emesse dovranno essere accompagnate da una dettagliata relazione di rendicontazione sull’attività svolta dall’Affidatario nel periodo temporale di riferimento, e saranno approvate, mediante benestare al pagamento, solo dopo che lo stesso Direttore abbia valutato la regolare esecuzione delle prestazioni attese dall’Affidatario in termini di corrispondenza, completezza, adeguatezza e tempestività e la coerenza delle attività svolte con le singole attività affidate nell’ambito dei Contratti di appalto e con gli obbiettivi raggiunti.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 209, della Legge n. 244/2007, l’Amministrazione, a decorrere dal 6 giugno 2014, accetta solo fatture elettroniche, secondo le modalità previste dal decreto interministeriale n. 55/2013.
Il Ministero, verificata la correttezza dei dati, liquiderà la somma indicata in fattura.
Il pagamento sarà effettuato a mezzo di bonifico bancario sul conto dedicato comunicato dall’Affidatario ex art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136.
Sulle somme potrebbero essere operate decurtazioni per gli importi eventualmente dovuti alla Stazione appaltante a titolo di penale ex art. 13 del presente Capitolato.
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi i ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Affidatario potrà sospendere le prestazioni; qualora l’Affidatario si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Ministero potrà risolvere di diritto il contratto.
Il pagamento dei corrispettivi è subordinato peraltro all’acquisizione della documentazione relativa alla regolarità contributiva (DURC).
A pena di nullità assoluta, l’Affidatario si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.
Saranno soggetti alle norme sulla tracciabilità di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 non solo l’Affidatario, ma anche i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al servizio di cui si tratta. Per la definizione di “filiera” e per tutti gli adempimenti connessi alla L. 13 agosto 2010, n. 136, si rinvia alla Determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 e alla successiva normativa in materia.
L’Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Prima dell’esecuzione del contratto l’Affidatario dovrà effettuare le comunicazioni di cui all’art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136.
Il Ministero provvede d’ufficio alla verifica del versamento da parte dell’Affidatario dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (DURC) e ad ogni altro adempimento necessario, prodromico al pagamento secondo la vigente normativa.
A seguito della consegna della documentazione integrativa o revisionata richiesta, il Ministero ha come nuovo termine di approvazione ulteriori 10 giorni dalla consegna. Trascorsi i 10 giorni senza che la Stazione appaltante abbia chiesto chiarimenti c/o altra documentazione, il documento riepilogativo si intende accettato ed approvato.
Le parti al momento della stipulazione del contratto potranno pattuire in modo espresso un termine per il pagamento superiore a 30 gg. ed in ogni caso non superiore a 60 gg. in conformità al D.Lgs. n. 192 del 2012.
Il pagamento della fattura è subordinato agli accertamenti di cui all’art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 ed ai suoi provvedimenti attuativi.
14 GARANZIA DEFINITIVA
L’Affidatario dovrà costituire, per ciascun appalto specifico, ai sensi e con le modalità dell’art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 la garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale salvo le eventuali riduzioni previste dalla normativa vigente.
La garanzia fideiussoria a scelta dell’Affidatario può essere rilasciata dai soggetti di cui all’art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
Per le previsioni normative afferenti alla garanzia definitiva si rinvia all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016
15 CESSIONE DELL’ACCORDO QUADRO
È fatto divieto all’Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo quadro, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016.
16 RECESSO
Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, il Ministero ha diritto nei casi di:
- giusta causa
- reiterati inadempimenti dell’Affidatario, anche se non gravi
di recedere unilateralmente dall’Accordo quadro in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso, l’Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all’art. 1671 c.c.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- qualora sia stato depositato contro l’Affidatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Affidatario; resta salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante l’Accordo quadro.
Il Ministero, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dall’Accordo quadro in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, da comunicarsi all’Affidatario a mezzo PEC previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell’importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell’importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all’Affidatario.
Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l’Affidatario rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
Dalla data di efficacia del recesso, l’Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Ministero.
Il Ministero effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.
17 VERIFICA DI CONFORMITA’
Al presente appalto si applica la disciplina sulla verifica di conformità delle prestazioni ai sensi e con le modalità previste dall’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.M. n. 49/2018.
18 STIPULA DELL’ACCORDO QUADRO E SPESE RELATIVE
L’Affidatario è tenuto alla stipulazione dell’Accordo quadro in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica, nel termine che verrà previamente indicato dal Ministero (si veda l’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016).
Sono a carico dell’Affidatario, tutte le spese contrattuali oltre che le eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione e tutte le tasse e imposte presenti e future inerenti all’appalto.
19 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato, l’Affidatario si impegna a mantenere un atteggiamento collaborativo con il Ministero al fine di eseguire il servizio con la massima efficienza e diligenza nel rispetto della particolarità dello stesso, della specificità dell’utenza e dell’immagine dell’Amministrazione.
20 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
21 TUTELA DEI DATI PERSONALI E NON PERSONALI
Il Ministero rispetta ed applica nell’esercizio delle sue attività la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, il D.Lgs. n. 196/2003, il D.Lgs. n. 101/2018, il Regolamento Europeo n. 2016/679 e s.m.i.
Il Ministero rispetta ed applica inoltre la normativa vigente in materia di dati non personali, come da Regolamento Europeo n. 2018/1807.
22 FORO COMPETENTE
Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere per l’affidamento o durante l’esecuzione del servizio e/o relative al contratto, sarà competente il Foro di Roma.
Il presente Capitolato non contiene la clausola compromissoria di cui all’art. 209 del D.Lgs. n. 50/2016 recante disposizioni in materia di arbitrato.
23 NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente atteso nel presente Capitolato si fa riferimento alle norme previste dal Codice Civile in quanto applicabili, alle norme del Codice dei Contratti Pubblici ed all’ulteriore normativa vigente di settore.
L’Affidatario si obbliga altresì al rispetto di ogni norma di legge che dovesse intervenire successivamente alla stipula del contratto, senza pretendere e richiedere alcun onere in relazione agli adempimenti aggiuntivi che la legge potrebbe prevedere.