ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
UNIFGCLE - Prot. n. 0005652 - II/6 del 14/02/2020 - Delibera Senato Accademico n. 46/2020
FlixBus Xxxxxx X.x.x. x Xxxxx Xxxx 00 | 00000 Xxxxxx
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA
FlixBus Italia s.r.l. (di seguito, “FlixBus”) con sede legale in Milano, in Xxxxx Xxxx 00, XXX
00000, partita IVA 08776680962 – di seguito denominata anche solo come “FlixBus”;
E
L’Università di Foggia, con sede legale in Foggia, Via A. Gramsci 89/91, CAP 71122, P.IVA 03016180717 - C.F. 94045260711, nella persona del Rettore pro-tempore, xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Ente, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Senato Accademico, seduta del , e del Consiglio di Amministrazione, seduta del , in seguito denominata anche solo come “UNIFG”,
di seguito denominati “Parti” e singolarmente “Parte”.
Premesso che:
a) FlixBus è una società che opera nel settore del trasporto di persone mediante autobus su linee di media e lunga percorrenza tra città italiane e tra città italiane e città straniere, di vendita dei relativi biglietti di trasporto e di ogni altra attività commerciale, promozionale e di marketing connessa alle precedenti;
b) l’Università, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali e per dar atto alla “terza missione”, considera essenziale lo sviluppo di sinergie con enti privati tramite accordi di collaborazione con ricadute positive sulla propria comunità universitaria;
c) FlixBus è interessata a promuovere, con la collaborazione di UNIFG, i propri servizi di trasporto agli Utenti di UNIFG, fornendo agli stessi la possibilità di usufruire di scontistiche al fine di viaggiare a tariffa scontata;
d) con il presente accordo le Parti intendono regolare i termini e le condizioni della collaborazione.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.
1. Premesse
Le premesse dell’Accordo di Collaborazione formano parte integrale e sostanziale dello stesso.
2. Oggetto e obblighi delle Parti
FlixBus si impegna nei confronti di UNIFG a:
• fornire codici sconto digitali (di seguito i “Codici Sconto” o il “Codice Sconto”) che attribuiranno agli Utenti di UNIFG una scontistica del valore del 10% per la prenotazione di biglietti, per linee nazionali ed internazionali, con partenza prevista nel periodo di collaborazione, ad esclusione dei seguenti periodi:
- dal 06/04/2020 al 19/04/2020;
- dal 01/08/2020 al 31/08/2020.
FlixBus Italia s.r.l. Cap. Soc. Euro 200.000 i.v. Unicredit S.p.A Soggetto che esercita la direzione e il
A Socio Unico C.F. P.IVA 08776680962 Nr. Conto: 103626392
coordinamento ai sensi dell'art. 2497 bis
Le Parti stabiliscono espressamente che le condizioni di sconto potranno successivamente subire delle modifiche. FlixBus si impegna a comunicare tempestivamente a UNIFG gli eventuali cambiamenti tramite invio di apposita comunicazione agli indirizzi di cui al successivo art. 7;
• creare e gestire una landing page ad hoc tramite la quale sarà possibile richiedere e ricevere i Codici Sconto. I Codici Sconto possono essere richiesti dagli studenti, dai dipendenti e dai collaboratori dell’ateneo (in possesso di un indirizzo mail con dominio @unifg) nell’ordine di 1 sconti per utente al mese.
UNIFG si impegna nei confronti di FlixBus a:
• rendere nota la collaborazione tra le Parti tramite i propri canali, in particolare:
- sezione/pagina dedicata alla convenzione FlixBus sul sito ufficiale dell’Ateneo;
- Comunicazione agli studenti di eventuali informazioni o avvisi di FlixBus riguardo l’Accordo di Collaborazione, previa approvazione di FlixBus.
3. Risoluzione anticipata
Le Parti convengono che l’Accordo di Collaborazione si intenderà risolto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., a fronte della dichiarazione della Parte inadempiente di volersi avvalere degli effetti della presente clausola in caso di inadempimento di anche uno solo degli obblighi di cui all’art. 2 dell’Accordo di Collaborazione. La predetta dichiarazione dovrà essere inviata a mezzo raccomandata A/R o a mezzo pec agli indirizzi di cui all’art. 7 e comporterà l’immediata risoluzione dell’Accordo di Collaborazione.
In ogni caso le parti convengono che il temporaneo malfunzionamento della Landing Page per motivi tecnici o non direttamente imputabili a FlixBus non verrà considerato come inadempimento del presente Accordo di Collaborazione. Qualora la Landing Page sia soggetta a cancellazione o modifica, questo evento non costituirà inadempimento del presente Accordo di Collaborazione e le Parti si impegnano fin d’ora a rinegoziare.
4. Durata dell’Accordo di Collaborazione
L’Accordo di Collaborazione avrà efficacia a partire dal 07/01/2020 (di seguito la “Data di Efficacia”) sino al 19/12/2020 (di seguito la “Data di Scadenza”).
Le Parti escludono espressamente il rinnovo automatico dell’Accordo di Collaborazione; alla Data di Scadenza, dunque, l’Accordo di Collaborazione cesserà di produrre i propri effetti tra le Parti.
5. Obbligo di riservatezza
Tutte le notizie, le informazioni e i documenti di cui le Parti abbiano avuto conoscenza in forza dell’esecuzione dell’Accordo di Collaborazione hanno carattere strettamente confidenziale.
FlixBus Italia s.r.l. Cap. Soc. Euro 200.000 i.v. Unicredit S.p.A Soggetto che esercita la direzione e il
A Socio Unico C.F. P.IVA 08776680962 Nr. Conto: 103626392
coordinamento ai sensi dell'art. 2497 bis
Ciascuna delle Parti si impegna e si obbliga, dunque, a mantenere ed a fare in modo che i propri rappresentanti, preposti, consulenti e dipendenti, mantengano, anche ai sensi dell’articolo 1381 c.c., assoluto e totale riserbo e a non divulgare in alcun modo dette notizie, informazioni e documentazione comunque inerenti alle rispettive attività, strutture organizzative ed imprenditoriali.
6. Disposizioni in materia del trattamento dei dati personali
Le Parti si impegnano rispettivamente a trattare i dati personali dell’altra parte, dei suoi dipendenti, dei suoi collaboratori e dei terzi secondo le finalità previste dall’Accordo di Collaborazione e nel rispetto dei principi e delle norme di cui al Regolamento generale sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 del 27 aprile 2016 (di seguito il “Regolamento”) e di cui al D.Lgs. 196/2003, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 101/2018 (di seguito il “Codice Privacy”), dichiarando, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di aver adottato le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al trattamento dei dati in conformità all’art. 32 del Regolamento.
Per quanto necessario, le Parti riconoscono e acconsentono a che i propri dati personali, inclusi i dati dei propri dipendenti e collaboratori, possano essere comunicati a soggetti terzi e/o ad altre società del Gruppo per le finalità connesse al corretto svolgimento delle attività e all’adempimento delle obbligazioni di cui all’Accordo di Collaborazione.
7. Comunicazioni tra le Parti
Tutte le comunicazioni previste dall’Accordo di Collaborazione e/o a quest’ultimo relative dovranno essere effettuate in lingua italiana ed inviate a mezzo lettera raccomandata o a mezzo pec o, qualora non sia necessaria la data certa, a mezzo e-mail ai seguenti indirizzi:
- con riferimento a FlixBus, presso:
o sede legale della stessa in xxxxx Xxxx x. 00, XXX 00000, Xxxxxx;
o PEC: xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx;
o E-mail: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xx; xxxxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xxx; xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx; xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxx.xxx.
- con riferimento a UNIFG, presso:
o sede legale della stessa in Xxx X.Xxxxxxx 00/00, XXX 00000, Xxxxxx;
o PEC: xxxxxxxxxx@xxxx.xxxxx.xx;
o E-mail: xxxxxxx.xxxxxx@xxxxx.xx; xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xx.
8. Legge applicabile e foro competente
Le Parti concordemente ed espressamente prevedono che l’Accordo di Collaborazione, così come qualsiasi sua successiva modifica e/o integrazione, sia interamente regolato dal diritto italiano, che ne disciplina qualsiasi profilo.
FlixBus Italia s.r.l. Cap. Soc. Euro 200.000 i.v. Unicredit S.p.A Soggetto che esercita la direzione e il
A Socio Unico C.F. P.IVA 08776680962 Nr. Conto: 103626392
coordinamento ai sensi dell'art. 2497 bis
Le Parti concordemente ed espressamente prevedono che qualsiasi controversia derivante, inerente, connessa o anche collegata all’Accordo di Collaborazione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
***
Qualora concordiate con le condizioni e i termini dell’Accordo di Collaborazione sopra riportate, si prega di inviare la presente debitamente firmata dal legale rappresentante Università di Foggia ad integrale accettazione di tutto quanto sopra.
Letto, confermato e sottoscritto
FlixBus Italia s.r.l.
Il legale rappresentante pro tempore, xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx
Università di Foggia
Il Rettore Xxxx. Xxxxxxxxx XXXXXX
FlixBus Italia s.r.l. Cap. Soc. Euro 200.000 i.v. Unicredit S.p.A Soggetto che esercita la direzione e il
A Socio Unico C.F. P.IVA 08776680962 Nr. Conto: 103626392
coordinamento ai sensi dell'art. 2497 bis