Allegato 1 alla Delib.G.R. n. 21/17 del 21.4.2020
Allegato 1 alla Delib.G.R. n. 21/17 del 21.4.2020
Emergenza sanitaria Covid-19 – Aiuti per favorire l’accesso al credito delle piccole e medie imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria.
DISCIPLINARE DI ATTUAZIONE
Art. 1 - Definizioni
1. Ai fini del presente disciplinare si intende per:
a. “PMI”: microimprese, piccole e medie imprese (PMI) come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE, condotte da imprenditori agricoli così come definiti dall’art. 2135 del codice civile, attive nel settore della produzione agricola primaria aventi sede operativa in Sardegna.
b. “Accordo ABI”: l’Accordo tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Commissione Regionale ABI della Sardegna per agevolare l’accesso al credito dei beneficiari delle misure connesse alla superficie e agli animali nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale del periodo di programmazione 2014-2020.
c. “Banche aderenti”: gli Istituti di credito aderenti all’Accordo ABI.
d. “CAA”: i Centri di Assistenza Agricola, organismi privati in possesso dell’autorizzazione di cui al decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008, che forniscono servizi di consulenza per la gestione e lo sviluppo delle imprese agricole e per la diffusione delle opportunità di finanziamento in campo agricolo. Quali detentori del fascicolo aziendale delle imprese, sono convenzionati con ARGEA Sardegna ai fini dell’attuazione del presente aiuto.
Art. 2 - Obiettivi e tipologia di intervento
1. Le imprese agricole sono annualmente destinatarie di provvidenze previste da specifiche Misure del Programma di sviluppo rurale del periodo di programmazione 2014-2020. Tali provvidenze sono poste a garanzia di una specifica linea di credito da parte del sistema bancario, per operazioni a breve termine, di durata di norma annuale e comunque non oltre i 18 mesi, ferma restando la possibilità di estinzione anticipata, disciplinate dall’Accordo tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Commissione Regionale ABI, avente ad oggetto l’accesso al credito dei beneficiari delle misure connesse alla superficie e agli animali nell'ambito del PSR del periodo di programmazione 2014-2020.
2. Le risorse finanziarie destinate al presente intervento sono finalizzate alla concessione di aiuti per l’abbattimento degli interessi sul prestito accordato a una PMI agricola da una Banca aderente e per il rimborso delle spese di certificazione e di assistenza nella presentazione della domanda di finanziamento e per l’accesso agli aiuti di cui alle presenti direttive, sostenute dalle PMI agricole per l’attività svolta dai CAA.
3. L’intervento è gestito dall’Assessorato Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale attraverso l’Agenzia ARGEA Sardegna, competente per la gestione e l’erogazione degli aiuti in agricoltura.
4. Gli aiuti di cui alle presenti direttive saranno attuati nel rispetto delle condizioni e dei massimali previsti dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, con le modifiche recate dal regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019, fatta salva l’applicazione della Comunicazione della Commissione riguardante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di Covid-19” del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, con le modifiche apportate dalla Comunicazione del 3 aprile 2020 C(2020) 2215 final, se più favorevole.
Art. 3 - Soggetti destinatari
1. Sono destinatarie dell’intervento le PMI condotte da imprenditori agricoli così come definiti dall’art. 2135 del codice civile, attive nel settore della produzione agricola primaria aventi sede operativa in Sardegna, che abbiano presentato domanda a valere sulle misure connesse alla superficie e agli animali nell'ambito del PSR del periodo di programmazione 2014-2020, per le quali non abbiano ancora ricevuto il pagamento, e che abbiano presentato una richiesta di finanziamento ad una Banca aderente, per il tramite di un CAA.
2. il Beneficiario è tenuto a presentare alla Banca aderente scelta una dichiarazione, rilasciata dal Centro di Assistenza Agricola (CAA), attestante per l’Anno di riferimento:
˗ le Domande di pagamento per le quali intende accedere al credito bancario;
˗ l’importo del pagamento riferito a ciascuna Domanda di cui al punto 1;
˗ il Codice IBAN del Conto Corrente intestato alla Banca aderente scelta, sul quale saranno accreditati i futuri pagamenti spettanti alla/e Domanda/e di pagamento di cui al punto 1.
3. Il Beneficiario è tenuto a domiciliare presso la Banca aderente scelta l'erogazione del sostegno spettante alle Domande di pagamento, dando disposizione irrevocabile di pagamento dello stesso sul Conto corrente acceso presso la Banca aderente scelta.
Art. 4 - Spese ammissibili e limiti dell’aiuto regionale
1. Sono ammissibili all’agevolazione le operazioni di credito a breve termine di durata di norma annuale e comunque non oltre i 18 mesi previste dall’Accordo ABI contratte dalle PMI agricole a
titolo di anticipazione delle somme dovute sulla base delle domande a valere sulle misure connesse alla superficie e agli animali nell'ambito del PSR del periodo di programmazione 2014- 2020.
Sono altresì ammissibili all’aiuto le spese di certificazione e di assistenza nella presentazione della domanda di finanziamento e per l’accesso agli aiuti di cui alle presenti direttive, sostenute dalle PMI agricole per l’attività svolta dai CAA.
2. L'aiuto regionale alle imprese agricole consta di due linee di spesa:
a) abbattimento totale del tasso annuo effettivo globale applicato all’operazione di credito a breve termine di durata di norma annuale e comunque non oltre i 18 mesi; gli altri oneri previsti per l’utilizzazione del credito non potranno eccedere il 2% dell’importo del prestito accordato, per le operazioni di importo fino a 20.000 euro, mentre per le operazioni di importo superiore non potranno eccedere l’1,5%.
b) rimborso delle spese di certificazione e assistenza nella presentazione della domanda di finanziamento e per l’accesso agli aiuti di cui alle presenti direttive, sostenute dall’impresa per l’attività del CAA, che sarà oggetto di apposita Convenzione con l’Agenzia ARGEA.
3. L’aiuto regionale non potrà in ogni caso essere superiore all’ammontare degli interessi richiesti dalla Banca aderente per l’operazione, comprensivi di tutti gli altri oneri previsti per l’utilizzazione del credito stesso, come stabilito nel contratto di prestito e con le limitazioni di cui al punto 2, lett. a) del presente articolo, e al rimborso delle spese di certificazione e assistenza nella presentazione della domanda di finanziamento e per l’accesso agli aiuti di cui alle presenti direttive sostenute dall’impresa per l’attività del CAA. L'importo massimo dell’aiuto per cui può essere riconosciuta l’agevolazione per l’attività svolta dai CAA a favore dell’impresa è determinato in euro 12.
4. Gli aiuti di cui alle presenti direttive non potranno, in ogni caso, eccedere i massimali previsti dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, con le modifiche recate dal regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019, per un’impresa unica nell’arco di tre esercizi finanziari. In caso di applicazione della Comunicazione della Commissione riguardante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19” del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, con le modifiche apportate dalla Comunicazione del 3 aprile 2020 C(2020) 2215 final, se più favorevole per le imprese, gli aiuti non potranno eccedere i massimali di cui al punto 23 della Comunicazione stessa.
Art. 5 - Presentazione della domanda di aiuto
1. Le PMI che abbiano presentato Domanda/e di pagamento a valere sulle Misure connesse alla superficie e agli animali del PSR 2014-2020, e per le quali non abbiano ancora ricevuto il pagamento, possono per il tramite dei CAA, richiedere ad una delle Banche aderenti un finanziamento bancario di importo massimo fino al 100 % della somma dei Pagamenti dovuti.
2. I CAA ricevono l’istanza dell’agricoltore e, quali detentori del fascicolo aziendale delle imprese, attestano per l’anno di riferimento, le domande di sostegno e/o pagamento presentate, l’importo riferito a ciascuna domanda e lo storico/ultima domanda dei pagamenti percepiti sulle Misure per le quali sono state presentate le domande e assistono le PMI nella presentazione della domanda di finanziamento alla Banca aderente. In alternativa all’ultimo pagamento percepito dal Beneficiario di cui sopra, l’importo può essere determinato dal CAA mediante apposita attività istruttoria da svolgersi sulla base del fascicolo aziendale, delle superfici/capi indicati in domanda e delle disposizioni e massimali contenute nei bandi per Misura/Tipo di intervento. Su mandato dell’impresa i CAA trasmettono con PEC la domanda di finanziamento alla Banca aderente individuata dal Beneficiario per la concessione del finanziamento.
3. Da parte di ciascuna impresa può essere presentata una sola domanda con l'indicazione di un’unica Banca aderente.
4. Il Beneficiario, inoltre, con il supporto dei CAA, presenta la domanda ai fini della concessione dell’aiuto per l’abbattimento degli interessi sul prestito accordato dalla Banca aderente e per il rimborso delle spese di certificazione e di assistenza nella presentazione della domanda di finanziamento e per l’accesso agli aiuti di cui alle presenti direttive.
5. Il CAA riceve e conserva le domande di accesso agli aiuti presentate dai Beneficiari ai sensi del precedente punto 4 e si impegna a renderle disponibili per l’attività di controllo a campione sulle stesse da parte di ARGEA Sardegna, prevista dall’articolo 7, punto 6.
Art. 6 - Ruolo della Banca aderente all’Accordo ABI e stipula del contratto
1. Le operazioni di credito che possono beneficiare dell’aiuto previsto dal presente disciplinare hanno una durata di norma annuale e comunque non oltre i 18 mesi e devono essere concessi da Banche aderenti all’Accordo ABI.
2. La Banca aderente effettua l’istruttoria attenendosi al principio di sana e prudente gestione nel rispetto delle proprie procedure e ferma restando la propria autonomia decisionale; potrà richiedere ulteriore documentazione valutativa e le garanzie, pubbliche e private, che riterrà necessarie, tenuto conto della situazione economica e delle valutazioni di merito del beneficiario.
3. La durata del finanziamento bancario è concordata tra le parti, così come la modalità di erogazione e restituzione dello stesso. È prevista di norma una durata annuale del finanziamento, e comunque non oltre i 18 mesi, ferma restando la possibilità di estinzione anticipata.
4. Per la mitigazione del rischio, i prestiti potranno essere assistiti dalla garanzia rilasciata dai Confidi che gestiscono fondi rischi beneficiari di risorse finanziarie regionali e svolgano attività di garanzia a favore delle PMI, condotte da imprenditori agricoli così come definiti dall’art. 2135 del codice civile. Analoga garanzia può essere rilasciata dalla Società Finanziaria Regione Sardegna
S.p.A. (SFIRS S.p.A.) a valere sul fondo regionale di garanzia per le PMI operanti in Sardegna di cui alla legge regionale 14 maggio 2009, n. 1, art. 4, comma 4.
5. La Banca aderente prescelta, quindi, valuta il merito creditizio dell’istanza, definisce l’ammontare dell’affidamento e decide sulla concessione, quantifica il TAEG da assoggettare all’aiuto pubblico e lo comunica alla PMI.
6. Ai fini della liquidazione dell’aiuto per l’abbattimento degli interessi e degli altri oneri per l’utilizzazione del credito, a seguito dell’estinzione del finanziamento la Banca aderente rilascia alla PMI una certificazione attestante: l’importo del credito accordato all’impresa, la data dell’avvenuta estinzione del prestito e il relativo costo, distinto in tasso annuo effettivo globale applicato all’operazione e in tasso annuo nominale.
Art. 7 - Xxxxxxxx responsabile dell’attuazione dell’intervento
1. Responsabile dell’attuazione del programma è, a norma dell’art. 22 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna), l’Agenzia ARGEA Sardegna, che provvede alla istruttoria delle domande di contributo sulla base degli elenchi, anche cumulativi, trasmessi con PEC dai CAA.
2. Entro 20 giorni dal ricevimento da parte dei CAA degli elenchi di liquidazione del concorso interessi e delle spese di certificazione e assistenza per la presentazione della domanda di finanziamento e per la concessione degli aiuti di cui alle presenti direttive, ARGEA Sardegna adotta il provvedimento di ammissibilità e di liquidazione degli aiuti.
3. L’aiuto regionale sugli interessi sarà erogato direttamente all’impresa. La liquidazione dell’aiuto da parte di ARGEA è effettuata successivamente al ricevimento della comunicazione di cui all’art. 8, punto 5 delle presenti direttive.
4. L’aiuto regionale per l’attività svolta dai CAA sarà erogato, per conto del Beneficiario, direttamente ai CAA sulla base del successivo art. 8.
5. Alla liquidazione degli aiuti l’ARGEA Sardegna potrà provvedere anche mediante l’adozione di uno o più provvedimenti cumulativi, secondo l'ordine cronologico di presentazione degli elenchi di liquidazione presentati dai CAA alle scadenze individuate nella Convenzione di cui all’art. 4, punto 2, lettera b.
6. ARGEA Sardegna effettua un controllo a campione su almeno il 10% delle domande di liquidazione presentate dai CAA per conto delle PMI volto a verificare il rispetto dei requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 4 del presente Disciplinare. A tal fine richiederà ai CAA la trasmissione della domanda di ammissibilità agli aiuti, la certificazione rilasciata dalla Banca aderente di cui all’art. 6 punto 6 delle presenti direttive, la certificazione rilasciata per la domanda di finanziamento e la fattura rilasciata dal CAA ai sensi dell’art. 8, punto 6 delle presenti direttive. Qualora l’Ufficio istruttore accerti false dichiarazioni, rese per negligenza grave ovvero nei casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, procederà alla revoca del contributo, fermi restando gli obblighi di comunicazione all’Autorità giudiziaria.
Art. 8 - Ruolo e prerogative dei Centri di assistenza agricola
1. I CAA operanti nel territorio della Regione Sardegna, in possesso dell’autorizzazione di cui al decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 27 marzo 2008, svolgono le funzioni di assistenza e di certificazione di cui alle presenti direttive, sulla base di un mandato scritto a titolo oneroso rilasciato dal legale rappresentante dell’impresa agricola conforme alla Convenzione a tal fine stipulata con ARGEA Sardegna.
2. I CAA rappresentano il tramite tra gli agricoltori e gli Enti che gestiscono e finanziano i programmi d'intervento in agricoltura, detengono il fascicolo aziendale delle imprese e lo aggiornano e che su mandato scritto delle imprese stesse, predispongono, validano ed inviano le istanze di erogazione degli incentivi, premi e indennità. Per ogni azienda quindi sono in grado di attestare, per l’anno di riferimento, quali domande di aiuto e/o pagamento sono state presentate, l’importo dovuto e lo storico dei pagamenti percepiti sulle Misure per le quali sono state presenta le domande. In alternativa all’ultimo pagamento percepito dal Beneficiario di cui sopra, l’importo può essere determinato dal CAA mediante apposita attività istruttoria da svolgersi sulla base del fascicolo aziendale, delle superfici/capi indicati in domanda e delle disposizioni e massimali contenute nei bandi per Misura/Tipo di intervento.
3. Il CAA supporta il Beneficiario nella presentazione della domanda per l’accesso agli aiuti di cui alle presenti direttive, ovvero l’abbattimento degli interessi sul prestito accordato dalla Banca aderente all’Accordo ABI, il rimborso delle spese di certificazione e di assistenza nella presentazione della domanda di finanziamento da parte dei CAA.
4. I CAA ricevono le domande per la concessione degli aiuti di cui alle presenti direttive, le conservano e le detengono nel rispetto delle norme vigenti in materia e si impegnano a renderle disponibili per l’attività di controllo a campione sulle stesse da parte di ARGEA Sardegna, prevista dall’articolo 7, punto 6.
5. Ai fini della liquidazione degli aiuti di cui al precedente punto 3 i CAA comunicano all’Agenzia ARGEA Sardegna con PEC, anche mediante elenchi cumulativi, per ogni impresa agricola per la quale è stato perfezionato il contratto di prestito, gli estremi identificativi dell’azienda agricola (denominazione impresa, CUAA, IBAN sul quale liquidare l’aiuto sugli interessi), l’importo dell’affidamento concesso, la data dell’avvenuta estinzione del finanziamento, il costo totale del credito a carico del beneficiario distinto tra tasso annuo effettivo globale applicato all’operazione e in tasso nominale, nei limiti stabiliti dall’art. 4, punto 2 e l’importo e il codice IBAN del CAA sul quale liquidare le somme per l’attività prestata a favore dell’impresa agricola in base alle presenti direttive.
6. I CAA per l’interezza dell’attività svolta ai sensi delle presenti direttive rilascerà all’impresa la relativa fattura. Ai CAA sarà dovuto l’importo onnicomprensivo pari a euro 12 per l’attività prestata a favore dell’impresa agricola che ha presentato domanda di finanziamento alla Banca aderente in base alle presenti direttive.
7. ARGEA Sardegna effettua i predetti pagamenti imputandoli al massimale de minimis dell’impresa beneficiaria, e alimentando in tale senso il registro SIAN secondo l’articolo successivo.
Art. 9 - Registrazione degli aiuti
1. L’Agenzia ARGEA Sardegna assolve tutti gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato, compresi quelli inerenti il Registro nazionale degli aiuti di Stato. Tali adempimenti costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti di erogazione.