ACCORDO
ACCORDO
ai sensi dell’art. 8 quinquies del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, tra l’Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx e la Fisioterapia Xxxxxxx S.r.l. per l’acquisto e l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale
anno 2020
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
L’anno 2020, il giorno …., del mese di ……………, in TRIESTE
TRA
l’Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx con sede a Trieste, via Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx n. 2, Partita IVA 01337320327, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, xxxx. Xxxxxxx XXXXXXXX
E
La Fisioterapia Xxxxxxx S.r.l., con sede in Trieste, xxx X. Xxxxxxx 0, Partita IVA 00124360322, in persona dell’amministratore unico sig.ra Xxxxxxxxxx XXXXXX, la quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76, del DPR 445/2000, di non essere stata condannata con provvedimento definitivo (sentenza anche a seguito di patteggiamento, decreto penale di condanna) per reati che comportano l’incapacità a contrarre con la P.A.
Premesso:
1. Che l’art. 8 quinquies, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992 stabilisce che la Regione e le Unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi contrattuali con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati;
2. Che la Direzione Centrale Salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, di seguito Direzione Centrale Salute, ha proposto per il periodo 2017-2019 alle Associazioni rappresentative delle Strutture private – AIOP, ANISAP, ARIS Triveneto ed Assosalute FVG – la stipula di due distinti accordi regionali, uno per le Case di Cura private accreditate, che erogano prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale e l’altro per le strutture private accreditate eroganti esclusivamente prestazioni di specialistica ambulatoriale;
3. Che la DGR 13.01.2017, n. 42, - con la quale è stato approvato l’Accordo triennale 2017-2019 tra Regione Friuli Venezia Giulia e le Associazioni rappresentative degli erogatori privati accreditati del Friuli Venezia Giulia, avente ad oggetto l’erogazione per conto del Servizio Sanitario Regionale di prestazioni sanitarie da parte delle strutture private accreditate – quantifica le risorse destinate ai singoli operatori e la riorganizzazione dell’offerta delle prestazioni di laboratorio;
4. Che suddetto Accordo prevede che l’Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx, di seguito azienda, debba stipulare annualmente con i soggetti privati un accordo contrattuale, di cui all’art. 51 delle L.R. 17/2014, trasformando il valore economico assegnato a ciascun erogatore in volumi di attività, specificando tipologia e quantità di prestazioni nelle diverse specialità accreditate per una puntuale allocazione delle risorse;
5. Che con DGR 20.12.2019 n.2196 la Regione ha approvato la proroga degli accordi triennali stipulati con le associazioni rappresentative degli erogatori privati di cui alla DGR n. 42/2017 per il tempo necessario alla stipula dei nuovi accordi triennali e, comunque, fino a un tempo di sei mesi della durata contrattuale dei precedenti Accordi, ovvero fino al 30.6.2020, precisando , inoltre, che gli accordi di proroga fanno riferimento al medesimo
budget annuale degli accordi di cui alla DGR n. 42/2017 nella misura della metà, considerata la proroga di sei mesi; pertanto in attesa di ulteriori accordi della Regione si considera opportuno ritenere questo accordo provvisorio e riservarsi la possibilità di adottare un atto aggiuntivo o un’appendice contrattuale.
6. Che la Fisioterapia Xxxxxxx S.r.l., di seguito struttura, è autorizzata all’esercizio di attività sanitaria con provvedimento Prot. 29084-12/GEN.IV.1.D.6 02/07/2012, rilasciato dall’allora Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 “Triestina”;
7. Che alla predetta struttura è stato concesso il rinnovo dell’accreditamento a pieno titolo, per la durata di tre anni a decorrere dal 22.06.2018, di cui al Decreto 11.01.2019, n. 54/SPS, per l’erogazione di prestazioni per conto del SSR, a favore di assistiti della Regione FVG e di altre Regioni, nella branca specialistica di:
3.Medicina fisica e riabilitazione
8. Che, in ottemperanza a quanto previsto in materia di mobilità sanitaria fra regioni e provincie autonome, si rende necessario il potenziamento delle attività per il contenimento dei tempi di attesa e il contrasto della fuga extra- regionale;
9. Che la DGR 16.10.2015, n. 2034 e n. 1815 del 25.10.2019, definiscono l’organizzazione e le regole per l’accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale e per la gestione dei tempi di attesa, al fine di assicurare in maniera omogenea sull’intero territorio regionale il sistema dell’offerta delle prestazioni di specialistica ambulatoriale;
10. Che il D.M. 09.12.2015, recante Condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, definisce le prestazioni di specialistica ambulatoriale che possono essere erogate a carico del Servizio sanitario, solo nel rispetto di determinate condizioni di erogabilità riferite allo stato clinico o personale del destinatario, alla particolare finalità della prestazione (terapeutica, diagnostica, prognostica o di monitoraggio di patologie o condizioni), al medico prescrittore, all’esito di procedure o accertamenti pregressi;
11. Che il Ministero della Salute con Circolare 25.03.2016, prot. n. 3012-P, ai punti 2 e 2.1 ha fornito ai medici prescrittori le prime indicazioni necessarie all’applicazione del suddetto Decreto, ulteriormente integrato con Circolare 16.05.2016, prot. n. 15141-P;
12. Che le DDGGRR 2034/2015 e 951/2016 e 1815/2019 fissano le indicazioni per l’utilizzo del ricettario del SSN da parte dei medici operanti nelle Strutture, qualora si rendessero necessarie, anche in altre branche specialistiche, ulteriori prestazioni per una definizione del quesito clinico o essenziali al trattamento di una patologia evidenziata in corso di visita;
13. Che il DPCM 12.01.2017 definisce ed aggiorna i livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del D.Lgs. 502/1992;
14. Che la DGR 22.09.2017, n. 1783, ad oggetto il DPCM 12.01.2017, dispone l’Aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie regionali aggiuntive (Extra LEA);
15. Che con DGR 14.09.2018, n. 1680, è stato approvato il nuovo nomenclatore tariffario per la specialistica ambulatoriale della Regione Friuli Venezia Giulia, entrato in vigore il 01.01.2019;
16. Che con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dd. 21.02.2019, DAR 0003203 P-4.37.2.10, “Intesa ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 05.06.2003 , n. 131 tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, su Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa per il triennio 2019 – 2021, di cui all’art. 1, comma 280, della legge 23.12.2005, n. 266, è stato definito il Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2019 - 2021;
17. Che l’art. 1, comma 574 della Legge 28.12.2015, n. 208, conferma che, al fine di garantire, in ogni caso, l’invarianza dell’effetto finanziario connesso alla deroga di cui al periodo precedente del medesimo comma, le regioni provvedono ad adottare misure alternative, volte, in particolare, a ridurre le prestazioni inappropriate di bassa complessità erogate in regime ambulatoriale, di pronto soccorso, in ricovero ordinario e in riabilitazione e lungodegenza, acquistate dagli erogatori privati accreditati, in misura tale da assicurare il rispetto degli obiettivi di riduzione di cui al primo periodo, nonché gli obiettivi previsti dall’articolo 9-quater, comma 7, del
D.L. 19.06.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 06.08.2015, n. 125;
18. Che l’art. 9 quater, comma 7, del suddetto decreto-legge attribuisce alle Regioni o agli Enti del Servizio sanitario nazionale la ridefinizione dei tetti di spesa annui nelle prestazioni di specialistica ambulatoriale rese dagli erogatori privati accreditati, rideterminando il valore degli stessi in modo da ridurre la spesa per l’assistenza specialistica ambulatoriale complessiva annua, da privato accreditato, di almeno l’1 per cento del valore complessivo della relativa spesa consuntivata per l’anno 2014; si precisa che tale riduzione è già prevista nella determinazione del budget definito dalla Regione;
19. Che con DGR 10.11.2017, n. 2181, sono stati approvati gli accordi di modifica dell’Accordo fra Regione Friuli Venezia Giulia e Case di Cura Private accreditate – periodo 2017-2019 e di modifica dell’Accordo fra Regione
Friuli Venezia Giulia e Strutture private accreditate per la specialistica ambulatoriale – periodo 2017-2019 stipulati con le Associazioni rappresentative degli erogatori privati accreditati;
20. Che come da DGR del 20.12.2019 n.2196, gli accordi di proroga fanno riferimento al medesimo budget annuale degli accordi di cui alla DGR n. 42/2017 nella misura della metà, considerata la proroga di sei mesi; pertanto il budget determinato per i primi 6 mesi del 2020 è pari a euro 155.500
21. Che l’applicazione della Legge 7/2009 - “Disposizioni per il contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni sanitarie nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale”- farà seguito a specifiche disposizioni regionali;
22. Che, anche in ragione della valutazione periodica dei tempi di attesa, risulta opportuno procedere ad un monitoraggio infrannuale dei volumi prestazionali richiesti ed erogati ed addivenire ad eventuale modifica e/o integrazione del presente accordo.
Tutto ciò premesso, le parti come sopra individuate stipulano e sottoscrivono il presente contratto avente ad oggetto l’acquisto e l’erogazione di prestazioni ambulatoriali per conto del SSR, a favore di assistiti della Regione FVG e di altre Regioni, con oneri da porre a carico del bilancio dell’azienda.
Articolo 1 Oggetto del contratto
La struttura si impegna ad erogare, in coerenza con i provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, a favore degli aventi diritto secondo la normativa statale e/o regionale vigente, nella sede indicata nei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, le prestazioni inerenti alla seguente branca specialistica ambulatoriale:
4. Medicina fisica e riabilitazione
Articolo 2
Volume di prestazioni erogabili e limiti di spesa
1. Considerato quanto esplicitato in premessa la struttura e l’azienda convengono che il volume di prestazioni erogabili per i primi sei mesi dell’anno 2020 dalla struttura non potrà superare il tetto massimo di € 155.000
2. Fermo restando quanto determinato al precedente comma 1, la struttura si impegna a realizzare i volumi minimi di attività, come di seguito indicato:
Budget complessivo | |||
Branca | Prestazione | n° prestazioni | € 155.500 |
Rieducazione motoria individuale 30’ Rieducazione motoria individuale 45’ Training deambulatori e del passo Altre prestazioni | 4300 | ||
Medicina Fisica e Riabilitativa | |||
Rieducazione motoria di gruppo e post. | 2.000 | ||
Terapia antalgica strumentale/altro | 2.000 |
3. tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del fatto che la tipologia di prestazioni ed i volumi
minimi definiti dalla tabella di cui sopra potrebbero subire delle modifiche, alla luce delle disposizioni regionali stabilite con il documento del 10 marzo c.a. avente ad oggetto ”Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” rese operative a far data dall'11 marzo; l'Azienda, pertanto, si impegna a rimodulare il budget laddove intervengano specifiche disposizioni regionali;
4. La struttura garantisce la prenotabilità dei volumi minimi di attività, di cui alla precedente tabella, salvo situazioni di criticità non diversamente sopperibili, da comunicare tempestivamente all’azienda;
5. La struttura garantisce l’effettuazione delle prestazioni previste dal tariffario regionale e che rientrano nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), indicati dalle norme nazionali e regionali in materia;
6. La struttura è tenuta all’esecuzione delle prestazioni richieste dai medici specialisti fisiatri o dai medici specialisti delle équipes multidisciplinari distrettuali. Tale attività è prioritaria e il relativo fondo può essere incrementato a scapito di quello residuale lasciato a disposizione dei medici di famiglia, qualora le richieste dei Distretti fossero superiori alle previsioni. Il fondo a disposizione dei Distretti determina una specifica agenda di prenotazioni, che non può mai essere chiusa. Qualora il fondo messo a disposizione dei Distretti non fosse completamente utilizzato, il residuale potrà essere utilizzato a copertura delle prescrizioni dei MMG e degli ortopedici ospedalieri;
7. Per fratture con disabilità minimali segmentarie (es: fratture di polso), al medico specialista ortopedico ospedaliero, qualora ritenuto di dover attivare rapidamente un percorso riabilitativo, è data facoltà di prescrivere esclusivamente la prestazione di rieducazione motoria individuale in motuleso segmentale -codice 93.11.4;
8. Le prescrizioni saranno pertanto indicativamente ripartite secondo i tetti riportati nella seguente tabella:
Prescrizioni distrettuali, Specialisti ortopedici ospedalieri | 70 % |
Prescrizioni MMG | 30 % |
9. La struttura si rende disponibile a collaborare con i Distretti nella definizione e/o sperimentazione di nuovi percorsi riabilitativi per soggetti affetti da specifiche patologie;
10. La struttura garantisce la prenotabilità dei volumi minimi di attività, di cui alla precedente tabella, salvo situazioni di criticità non diversamente sopperibili, da comunicare tempestivamente all’azienda;
11. La struttura si impegna a trasmettere su supporto informatico i reports mensili dell’attività dell’anno in corso, suddivisi per codice di attività;
12. L’applicazione di nuove tariffe per le prestazioni di specialistica ambulatoriale non modifica il tetto economico assegnato alla struttura;
13. La struttura applica ai pazienti residenti in regioni diverse le medesime regole di accesso e di erogazione delle prestazioni previste per i pazienti residenti in Regione FVG;
14. Per qualsiasi prestazione sanitaria erogata si applicano le tariffe del nomenclatore tariffario regionale in vigore, al netto dei ticket per i residenti in FVG o in altre regioni;
15. Nelle more della definizione degli accordi fra le Regioni, l’attività di specialistica ambulatoriale per i cittadini residenti presso le altre regioni è svolta nel rispetto del tetto economico fissato dalla norma nazionale in vigore, che stabilisce di fare riferimento all’erogato 2011 ridotto del 2% per l’attività di ricovero e del 3% per l’attività di specialistica ambulatoriale, fatte salve evoluzioni della normativa o accordi interregionali; rimane senza vincoli di tetto la sola attività riguardante i ricoveri con DRG di alta complessità, come definita dalla Legge 28.12.2015, n. 208 (articolo 1, comma 574, lettera b).
Articolo 3
Condizioni per l’erogazione delle prestazioni sanitarie
1. La struttura si impegna a garantire alti livelli di qualità e sicurezza delle prestazioni, con particolare riferimento all’appropriatezza, alla congruità tecnologica ed alla modalità in refertazione, mediante firma digitale per le prestazioni specialistiche;
2. La struttura si impegna a mantenere tutti i requisiti, strutturali, tecnologici ed organizzativi, generali e specifici, di autorizzazione e di accreditamento, relativi alle prestazioni oggetto del presente contratto;
3. Ai sensi della D.G.R. n. 1436/2011 la struttura ha stabilito e diffuso le modalità per la riduzione di barriere fisiche, linguistiche, culturali e di altro genere per l’accesso ai servizi;
4. La struttura può erogare prestazioni ambulatoriali nelle sole branche per le quali è stato rilasciato l’accreditamento. e l’esecuzione di prestazioni ambulatoriali in branche diverse non può dar seguito al riconoscimento economico da parte dell’azienda;
5. Le strutture private accreditate garantiscono una programmazione con un Piano inviato ad ASUGI delle prestazioni minime di specialistica ambulatoriale sui 6 mesi e l’adesione alle agende CUP regionali, che non possono essere chiuse, a meno di cessazione dell’attività specifica, nelle more della definizione dell’accordo triennale 2020-2022
6. La struttura si impegna a garantire i volumi minimi di offerta a CUP sulle prestazioni ambulatoriali oggetto di monitoraggio regionale con priorità “B”, “D” e “P” riportati in tabella e l’offerta potrà essere oggetto di rimodulazione aziendale, qualora, a seguito di monitoraggio, i tempi di attesa presentassero sforamenti;
7. I volumi previsti dal presente accordo sono da intendersi come volumi minimi semestrali (eccetto che per le prestazioni in cui viene specificato il numero massimo). Il CUP gestisce le agende delle prestazioni ambulatoriali con la prenotazione mensile dei volumi minimi erogativi, suddivisi proporzionalmente nell’arco dei sei mesi, ed è facoltà dell’azienda la prenotazione degli appuntamenti in priorità con ridistribuzione sulle singole mensilità;
8. La prenotabilità delle prestazioni “B”, “D” e “P” entro i tempi massimi stabiliti (Brevi entro 10 giorni, Differite entro 30 giorni per le visite e entro 60 giorni per le indagini strumentali, Programmate entro 120 giorni) sarà garantita nei confronti dei residenti/domiciliati nel territorio di competenza dell’azienda;
9. La struttura si impegna a garantire la prenotazione delle prestazioni riabilitative con codici ‘B’ e ‘D’ almeno nel 70% delle prestazioni richieste;
10. Per l’attività privata non convenzionata erogata dalla struttura, l’azienda si rende disponibile ad organizzare e gestire le agende di prenotazione CUP, con le modalità indicate dalla struttura stessa, a fronte del ristoro dei costi sostenuti pari 85 euro/anno per agenda di prenotazione;
11. Come previsto dalla D.G.R. 16.10.2015, n. 2034, spetta ai medici prescrittori della struttura la prescrizione e la prenotazione delle prestazioni di controllo nel rispetto dei criteri di appropriatezza prescrittiva; pertanto le strutture private accreditate si impegnano alla predisposizione di agende informatizzate
12. I controlli, ove necessari, devono essere prescritti e prenotati dall’erogatore (professionista o struttura) contestualmente alla visita/prestazione effettuata;
13. Le parti concordano che la precondizione per accedere al pagamento delle prestazioni è l'adesione per tutta l'offerta al sistema di prenotazione CUP regionale FVG con visibilità diffusa delle agende di prenotazione per tali prestazioni e prenotabilità costante per 12 mesi successivi per le branche per cui già attiva (non sono ammessi sistemi locali di prenotazione per prestazioni in convenzione, salvo eventuali situazioni temporanee di oggettiva impossibilità. La struttura si avvale dell'accesso al sistema CUPWEB secondo le indicazioni impartite dall'Azienda tramite il Sistema Informativo, impegnandosi ad incrementarne l'utilizzo nel corso del 2020 previa programmazione con l'Azienda;
14. Ai fini di una valutazione dell’appropriatezza prescrittiva, su richiesta aziendale relativamente alle branche con maggior criticità, la struttura si rende disponibile a fornire copia delle impegnative;
15. La struttura è tenuta ad applicare le tariffe del nomenclatore tariffario regionale per la specialistica ambulatoriale in vigore;
16. Per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di accessibilità alle prestazioni del Servizio Sanitario Regionale definiti con DGR 10.07.2015, n. 1363 e DGR 16.10.2015, n. 2034, le strutture private accreditate si impegnano, con particolare riguardo alle prestazioni oggetto di monitoraggio regionale e a quelle prenotabili on line da parte del cittadino, a mantenere sempre aperte le agende di prenotazione CUP, con disponibilità in qualsiasi giorno dell’anno solare e con almeno 12 mesi successivi di offerta di prenotazione. Il verificarsi di motivate e riconosciute situazioni che impediscono l’erogazione di una prestazione, la sospensione dell’agenda o la prenotabilità per periodi temporali inferiori all’anno devono essere concordate con la Direzione Sanitaria dell’Azienda;
17. Per ciascuna prestazione sanitaria erogata in favore dei cittadini provenienti da altre Regioni verrà riconosciuta la tariffa regionale vigente;
18. La struttura si impegna a programmare la propria attività in modo da garantire armonicamente nell’arco dell’anno la distribuzione delle prestazioni nei confronti degli aventi diritto e a prevedere una turnazione delle chiusure tra le strutture private accreditate in concomitanza delle festività natalizie e delle ferie estive (dicembre e agosto), in modo da evitare la contemporanea chiusura nello stesso periodo per le medesime branche di attività;
19. Non è consentita l’interruzione delle prestazioni per fine budget, pena la risoluzione dell’accordo contrattuale;
20. Inoltre la Struttura si impegna a dare la disponibilità ad ASUGI per eventuali prestazioni in overbooking per rispondere tempestivamente a specifiche richieste aziendali, sempre per il mantenimento dei tempi di attesa;
21. La struttura si impegna a comunicare all’Azienda e alla Direzione Centrale Salute i periodi di sospensione di attività da qualsiasi causa determinate, specificandone la motivazione;
22. La struttura si impegna a mantenere per i propri dipendenti l’applicazione del CCNL di categoria per tutta la durata del contratto;
23. La struttura garantisce che l’attività oggetto del presente contratto verrà svolta impiegando personale in possesso dei prescritti titoli abilitanti e che non si trovi in situazioni di incompatibilità;
24. La struttura è tenuta ad osservare quanto previsto dall’art. 53, comma 16, D.lgs.165/2001, in base al quale i dipendenti dell’azienda, che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Azienda nei rapporti con la struttura, non possono svolgere attività lavorativa o professionale presso la struttura stessa nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego;
25. L’eventuale accertamento di situazioni di incompatibilità determina gli effetti previsti dalla L. 662/1996, art. 1, comma 19, qualora la struttura non provveda al eliminarle entro 30 giorni dal ricevimento della diffida da parte dell’azienda;
26. La revoca o la sospensione dell’accreditamento, disposta con decreto della Direzione Centrale Salute, determina la risoluzione o la sospensione del presente contratto;
27. L’accertamento della non conformità ai requisiti di autorizzazione e/o di accreditamento determina la relativa comunicazione alla Direzione Centrale Salute, per gli adempimenti di competenza.
Articolo 4
Controlli e debito informativo
a) La struttura, fino a realizzazione degli adeguamenti di interoperabilità con i programmi INSIEL, è tenuta a fornire i dati obbligatori, secondo gli standard indicati dall’INSIEL, per alimentare il FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico), comunicare le prescrizioni dematerializzate prese in carico ed inviare i dati relativi alle prestazioni effettuate;
b) L’azienda, in attuazione della DGR 20.02.2015, n. 299, si attiva per mettere a disposizione delle strutture, che erogano prestazioni di specialistica ambulatoriale, le agende informatizzate (G2 Strutture) e le prenotazioni su CUPWEB (G3 Sportello) con la supervisione e il supporto all’autonoma attività gestionale e di prenotazione da parte della propria Direzione del CUP;
c) Il mancato o incompleto adempimento del debito informativo determina una diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni; il mancato adempimento dopo il decorso di tale termine può essere causa di risoluzione anticipata del contratto;
d) I costi relativi a modifiche sui propri programmi gestionali per l’interfacciamento con i programmi INSIEL sono a carico della struttura;
e) L’azienda, in attuazione della Legge 06.08.2008, n. 133 e s.m.i., e dei provvedimenti regionali attuativi, si riserva la richiesta di informazioni, di documentazione e l’effettuazione di accertamenti atti alla verifica del rispetto dell’accessibilità, dell’appropriatezza clinica ed organizzativa sull’attività erogata, anche mediante sopralluoghi presso le sedi operative della struttura con le modalità operative riportate nella DGR 11.07.2014, n. 1321, come revisionata con DGR 02.02.2018, n. 182;
f) Gli importi recuperati con i controlli rimangono agli erogatori per l’effettuazione di nuove prestazioni, fino ad un massimo del 5% del budget annuale assegnato alla struttura; gli importi eccedenti il 5% rimangono alle aziende sanitarie e vengono trattenuti nel saldo finale relativo all’annualità;
g) Le contestazioni sull’appropriatezza effettuate dall’azienda, ancorché retroattive, hanno effetto sull’anno di esercizio nel quale è effettuata la contestazione.
h) Qualora l’ufficio Gestione reclami dell’URP ricevesse una segnalazione o un reclamo relativo a una prestazione della struttura accreditata, il trattamento della segnalazione/reclamo sarà di competenza della struttura stessa, i cui recapiti saranno forniti al cittadino.
Al fine di una completa valutazione delle segnalazioni, la Struttura Privata Accreditata invierà risposta al cittadino in merito alle verifiche effettuate, mettendo per conoscenza l’URP aziendale e la SC Gestione Prestazioni Sanitarie e Progettazione Attività Sociosanitarie.
Articolo 5
Rendicontazione e liquidazione dei corrispettivi
▪ Gli erogatori privati saranno remunerati secondo quanto previsto dalla DGR del 20.12.2019 n.2196, che fa riferimento al medesimo budget annuale degli accordi di cui alla DGR n. 42/2017 nella misura della metà, considerata la proroga di sei mesi per il 2020;
▪ Alla luce delle indicazioni della DGR 1321/2014, nell’allegato alla nota della DIR. XXX 00000/XXX.X.0.X, 04.06.2015, sono riportate le modalità per l’esecuzione, da parte dell’azienda, delle liquidazioni delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero e ambulatoriale;
▪ Le fatture mensili dovranno essere fatte pervenire agli uffici della Direzione Amministrativa - Dipartimento Amministrativo aziendale - entro la prima decade del mese successivo;
▪ Al 30 di ogni mese sarà liquidato d’ufficio l’acconto riferito al mese stesso, calcolato sulla base del 70% del budget mensile teorico (budget annuale diviso 12);
▪ Il saldo verrà disposto entro 90 giorni dal ricevimento delle relative fatture;
▪ Relativamente alle fatture, le spese di bollo sono a cura e a carico della struttura erogante.
Articolo 6 Decorrenza e durata
1. Il presente contratto ha durata per l’anno 2020, con decorrenza dal 01 gennaio 2020 e scadenza al 30 giugno 2020;
2. Fino alla stipula del successivo contratto, il contenuto del presente contratto si intende provvisoriamente confermato;
3. Le clausole del presente contratto possono essere modificate per effetto dell’entrata in vigore di disposizioni di legge, statale o regionale, aventi carattere imperativo;
4. Il presente contratto è redatto in triplice copia, una per la struttura e due per l’azienda, che ne trasmetterà una copia alla Direzione Centrale Salute.
Articolo 7 Tutela privacy
1. La struttura è tenuta ad osservare le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
2. Nell’effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali e sanitari correlate all’erogazione delle prestazioni nell’ambito dei compiti assegnati quali in particolare previsti dagli artt. 6 (Visibilità e prenotazione tramite il CUP regionale FVG) e 9 (Controlli e debito informativo) la struttura è nominata Responsabile al Trattamento dei dati ai sensi dell’art. 30 del Regolamento (UE) 2016/679.
3. In particolare, tenendo conto delle particolari esigenze ed obblighi di tutela dei dati sensibili concernenti la salute, si impegna ad adottare le misure di sicurezza, idonee a custodire e controllare i dati, in maniera tale da evitare un incremento dei rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta come di seguito precisato con riferimento agli adempimenti di cui ai citati artt.6 e 9 del presente atto:
a) a trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento;
b) a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
c) ad adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/69 per il Responsabile;
d) a non ricorrere ad un altro ulteriore responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, ad informare il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche;
e) tenendo conto della natura del trattamento, ad assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del medesimo Regolamento;
f) ad assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
g) su scelta del titolare del trattamento, a cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e a cancellare le copie esistenti, salvo che non ne sia prevista la conservazione a norma di legge;
h) a mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi citati e a consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il responsabile del trattamento informerà prontamente e non oltre le 36 ore dal momento nel quale è venuto a conoscenza del fatto il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati. Le comunicazioni ad ASUGI relativamente a questioni rilevanti in tema di privacy andranno fatte all’indirizzo di PEC xxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx.
Nell’ipotesi che la struttura ricorra a un ulteriore responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento dovrà imporre, mediante un contratto o un altro atto giuridico gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento (UE) 20167679. Qualora l'ulteriore responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, Fisioterapia Xxxxxxx S.r.l. conserva nei confronti di XXXXX, titolare del trattamento, l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.
4. In ogni caso la struttura si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento senza preventivo consenso, anche all'estero o mediante Internet.
5. La struttura assume invece la veste di titolare autonomo del trattamento dei dati personali con riferimento ai compiti relativamente ai quali assume decisioni e ne definisce l’organizzazione in piena autonomia, quali in particolare quelli previsti dagli artt. 8 (Accesso utenza), ed a tal fine dichiara di aver nominato un Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) ai sensi degli artt. 37-39 del Regolamento (UE) 679/2016. Il dato di contatto del RPD di ASUGI è l’indirizzo di PEC xxxxx@xxxxxxxxxx.xxx.xx. Il nominativo e i dati di contatto del RPD di Fisioterapia Xxxxxxx S.r.l. saranno comunicati separatamente ad ASUGI, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo.
Articolo 8 Tracciabilità dei flussi finanziari
1. La struttura osservando quanto prescritto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di Xxxxxx, servizi e forniture dichiara di assumersi mediante la sottoscrizione del presente accordo, gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, modificata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217; ovvero utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, sui quali sono registrati tutti i movimenti finanziari relativi a pubbliche commesse; ed effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale (art. 3, comma 1, legge n. 136/2010).
2. La struttura dichiara altresì di assumere l’onere di comunicare all’Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (art. 3, comma 7, legge n. 136/2010).
Articolo 9
Risoluzione anticipata del contratto
1. Il presente contratto si risolve di diritto in caso di revoca dell’accreditamento, disposta con decreto della Direzione Centrale Salute;
2. Il contratto si intende risolto, su comunicazione dell’azienda, qualora la struttura realizzi una o più delle seguenti fattispecie che si configurano come grave inadempimento:
• mancato adempimento degli obblighi informativi, ai sensi dell’art. 4 del presente contratto.
• inosservanza dell’obbligo di conservazione e custodia della documentazione prevista dalla normativa sulle prestazioni erogate.
• impedimento ai controlli esercitati dall’azienda e previsti nel Piano Controlli regionale, ai sensi dell’art. 4 del presente contratto, decorso il termine di 30 giorni della diffida ad adempiere.
• interruzione delle prestazioni per esaurimento del budget.
1. L’inadempimento della struttura determina il diritto dell’azienda e della Regione al risarcimento dei danni.
Articolo 10
Incedibilità del contratto e cessione dei crediti
1. La struttura si impegna ad eseguire personalmente le prestazioni oggetto del presente contratto e, pertanto, il presente contratto non può essere ceduto in tutto o in parte;
2. La successione nella titolarità del contratto può avvenire solo a seguito del trasferimento della titolarità dell’autorizzazione e dell’accreditamento, alle condizioni previste dai provvedimenti regionali in materia di autorizzazione e di accreditamento, nonché dall’art. 7 dell’Accordo approvato con la DGR 42/2017;
3. L’eventuale cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, ha efficacia dalla sua notificazione all’azienda ai sensi dell’art. 1264 c.c..
Articolo 11 Registrazione
L'accordo è redatto in duplice copia ed è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642/1972; esso è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 26.4.1986, n. 131.
Il soggetto che beneficia dello stesso si accollerà l'imposta di bollo rimborsando all'azienda il relativo importo. L'Azienda provvede ad assolvere all'imposta di bollo in modo virtuale e un tanto è riportato nell'atto.
In relazione alla registrazione in caso d'uso l'onere è a carico di chi vi ricorre.
Articolo 12 Foro competente
La parti stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente contratto è competente il foro di Trieste.
Articolo 13 Norma di rinvio
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.
FIRMATO
Per l’Azienda Sanitaria Universitaria Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Il Direttore Generale
Xxxx. Xxxxxxx XXXXXXXX
Per la Struttura L’amministratore unico sig.ra Xxxxxxxxxx XXXXXX
Prot. n.