Accordo quadro per l’affidamento in concessione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici presso alcune sedi degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate
Rep. n.
Accordo quadro per l’affidamento in concessione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici presso alcune sedi degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno in Roma, presso la sede della
Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo dell’Agenzia delle Entrate, alla Via Giorgione, 159, innanzi a me,
, Ufficiale Rogante dell’Agenzia delle Entrate, senza assistenza dei testimoni per concorde rinunzia fattane dai comparenti, me consenziente, sono presenti i signori:
- , nato a il ,
domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate (di seguito, per brevità, anche “Committente” o “Amministrazione”), con sede legale in Roma, alla Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 c/d, codice fiscale e partita Iva 06363391001;
e
- , nato a il , domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di
della società (di seguito, per brevità,
“Fornitore” o “Società” ), con sede legale in , alla Via/Piazza ; partita IVA:
; codice fiscale e numero di iscrizione al Registro
delle Imprese: , matricola INPS
, matricola INAIL , P.A.T. n.
, aggiudicatario della concessione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici presso alcuni Uffici dell’Agenzia delle Entrate.
Al presente atto pubblico, redatto con procedure informatiche così come previsto dall’art.11, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, come sostituito dal D.L. n.179 del 2012, si applicano le disposizioni della Legge
n. 89/1913 (Legge notarile) e quelle successivamente emanate in attuazione della stessa.
I signori sopra costituiti, dei quali sono certa di identità personale, qualifica e poteri di firma, e verificata, altresì, la validità dei rispettivi certificati di firma, convengono e stipulano mediante strumenti informatici quanto segue.
Premessa
- Con determina n. 2015/8030, l’Agenzia ha avviato una procedura aperta, suddivisa in sei lotti, per l’affidamento in concessione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici presso alcune sedi degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi del combinato disposto degli artt. 55 e 59, comma 4, d.lgs. 163/2006;
- all’esito della procedura di gara l’offerta presentata dalla Società è risultata quella economicamente più vantaggiosa per il lotto NON COMPILARE, secondo i criteri fissati nel
Disciplinare di gara;
- con provvedimento prot. /
del , l’Agenzia ha
disposto l’aggiudicazione definitiva della concessione in favore del
Fornitore;
- a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. n.
163/2006, l’aggiudicazione definitiva ha acquisito efficacia;
- è decorso il termine per la stipula del presente Accordo quadro (di seguito anche “Contratto”), di cui al comma 10 dell’art. 11, D.lgs. n. 163/2006;
- la Società, in sede di gara, si è espressamente obbligata ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- con i contratti esecutivi, stipulati da ciascuna Direzione Regionale, l’Agenzia richiederà l’istallazione e l’attivazione dei break-point sulla base del fabbisogno di competenza. Resta inteso che, nel corso della durata del presente accordo, l’Agenzia potrà decidere di stipulare uno o più contratti esecutivi in ragione del fabbisogno di competenza, ovvero di non stipularne alcuno, o ancora di non reiterarli alla scadenza.
Art. 1 – Premesse, Allegati e Definizioni
Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto:
• Allegato A (Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale
e sue appendici e allegati, di seguito, per brevità anche Capitolato speciale);
• Allegato B (Offerta tecnica dell’Aggiudicatario);
• Allegato C (Offerta economica dell’Aggiudicatario);
• Allegato D (Schema di Contratto Esecutivo).
In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente accordo quadro e negli allegati sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di prevalenza:
• Accordo quadro;
• Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
• Contratto esecutivo;
• Offerta dell’Aggiudicatario.
Ai fini del presente accordo quadro, alle espressioni ed ai termini sotto indicati viene attribuito il seguente significato:
• ACCORDO QUADRO (o “Contratto”):
L’accordo quadro disciplina le condizioni generali, le modalità e i termini della fornitura e dei servizi oggetto della concessione, cui sarà data effettiva attuazione mediante la sottoscrizione del/i contratto/i esecutivo/i. Con la sottoscrizione dell’accordo quadro il Fornitore si obbliga a fornire i prodotti e i servizi indicati nel Capitolato.
• CONTRATTO ESECUTIVO:
Con il contratto esecutivo stipulato con la Società, ciascuna Direzione Regionale dell’Agenzia richiederà l’istallazione e l’attivazione dei break- point sulla base del fabbisogno di competenza.
Ne consegue che l’Agenzia sarà vincolata solo a seguito della stipula dei suddetti contratti esecutivi.
• CONTRAENTE/COMMITTENTE:
Agenzia delle Entrate
• SOCIETA’/FORNITORE:
Affidatario della concessione.
Art. 2 - Oggetto
Il presente accordo quadro ha ad oggetto l’affidamento in concessione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici presso alcune sedi degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate secondo le modalità descritte nel presente accordo quadro e nel capitolato e relative appendici e allegati da intendersi qui integralmente recepiti, nonché in conformità alle indicazioni operative che saranno altresì impartite dai competenti Uffici dell’Agenzia.
Il presente accordo non riguarda l’installazione degli apparecchi presso le sedi demaniali dell’Agenzia delle Entrate e quelle in comodato d’uso.
La stipula dell’accordo quadro non comporta di per sé alcun obbligo per l’Agenzia e, pertanto, le obbligazioni reciproche sorgeranno solo in seguito ai singoli contratti esecutivi.
L’attività da realizzare consiste in:
- installazione e allacciamento di distributori automatici presso alcune sedi dell’Agenzia delle Entrate (elencate nell’allegato 1A del Capitolato per ciascun lotto);
- servizio di gestione degli stessi (ricarica di generi alimentari, manutenzione dei macchinari - compresi gli interventi di pulizia e sanificazione degli stessi - e servizio di assistenza).
L’attività sarà realizzata tramite concessione onerosa a favore della Società affidataria del servizio.
E’ richiesta la fornitura, integrata o nelle immediate vicinanze dei distributori, di appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti. Il numero dei cestini per la raccolta differenziata dovrà rispettare le norme
del comune di riferimento (es. nei Comuni con raccolta vetro separata: 1 cestino per vetro, 1 per alluminio e 1 indifferenziato).
Si precisa che il break-point è composto da:
- un distributore del caldo;
- uno del misto freddo.
La quantità e le caratteristiche tecniche delle macchine distributrici devono essere quelle di seguito riassunte:
- distributori automatici per l’erogazione di prodotti, idonei ad un’ampia autonomia di lavoro. In tale ambito si distinguono i distributori di bevande calde (caffè, latte, tè, cappuccino, cioccolato, orzo, ecc.) e misto freddo (acqua, bibite, merendine, snack).
I bicchieri utilizzati dai distributori così come le palette dovranno essere biodegradabili. Tutti i distributori dovranno riportare una targhetta con il nominativo e la ragione sociale della Società concessionaria ed il suo recapito, nonché il nominativo del referente a cui rivolgersi in caso di urgenza.
I distributori automatici devono essere conformi, per caratteristiche tecniche ed igieniche, alle normative vigenti in materia, di nuova fabbricazione e di ultima generazione ed a risparmio energetico.
Il numero degli apparecchi è rapportato alle esigenze dell’Agenzia al momento dell’affidamento e potrà comunque subire variazioni in aumento o in diminuzione. Le variazioni in aumento saranno concordate con il Fornitore. Il luogo di installazione dei distributori all’interno delle sedi dell’Agenzia verrà concordato con la Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e controllo - Ufficio Logistica e
Progettazione per gli uffici delle Direzioni Centrali e con le Direzioni Regionali - Uffici Risorse Materiali/Gestione Risorse per gli uffici di competenza regionale. Tali soggetti si riservano comunque la facoltà di richiedere lo spostamento delle apparecchiature in diversa sede, senza onere alcuno a carico dell’Agenzia.
I distributori automatici dovranno:
- essere in grado di erogare i prodotti con l’inserimento di monete nonché con sistemi alternativi che consentano la ricarica (chiavi elettroniche, tessere, microchip, ecc.) soggetti ad un eventuale deposito cauzionale di importo non superiore a 3 euro; opzionalmente i distributori potranno accettare anche banconote con meccanismo rendi resto;
- essere di nuova fabbricazione, di ultima generazione al momento dell’installazione ed a risparmio energetico;
- essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all’interno che all’esterno,
- essere tali da garantire l’assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
- avere le superfici destinate al calore collocate in modo tale da non compromettere la conservazione degli alimenti e delle bevande;
- essere sollevati dal suolo in modo da permettere una corretta pulizia del pavimento sottostante e adiacente;
- avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
- essere dotati di kit fotocellule per il controllo caduta prodotto, al fine di rendere i soldi inseriti in caso di mancata erogazione del prodotto;
- essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto e sul prezzo raggiungibile con monete/banconote di diversa pezzatura. Le indicazioni sul prodotto dovranno riportare, secondo le vigenti disposizioni, la
denominazione legale e merceologica del prodotto, con gli ingredienti in ordine decrescente, l’eventuale presenza di additivi e coloranti, il nome, la ragione sociale del produttore o della Ditta confezionatrice e relativa sede dello stabilimento di produzione e confezionamento;
- riportare una targhetta con il nominativo e la ragione sociale della Società affidataria ed il suo recapito;
- riportare su una targhetta il nominativo del referente a cui rivolgersi in caso di urgenza.
I distributori adibiti all’erogazione di bevande dovranno avere un’adeguata autonomia di bicchieri e palette. I bicchieri e palette dovranno essere biodegradabili.
Tutte le tipologie di distributori devono essere costruite nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e garanzie igienico sanitarie, ai sensi del D.P.R. n. 327/80 e comunque di quelle in vigore durante la vigenza del rapporto contrattuale.
L’Ufficio Logistica e Progettazione per gli Uffici Centrali e gli Uffici Risorse Materiali per gli Uffici di ciascuna Regione potranno richiedere l’inserimento di prodotti freschi, ossia con scadenze brevi, quali ad esempio panini, tramezzini, ecc. Tali prodotti dovranno poter essere inseriti nel distributore del fresco in sostituzione del distributore misto- freddo.
Il numero complessivo sul territorio nazionale di break-point da fornire è meramente indicativo ed è riportato nelle tabelle di cui al par. 3.1 del Capitolato (all. A).
La consistenza numerica del personale dell’Agenzia in organico presso gli
uffici ed il numero dei break-point per sede è espressa nell’allegato 1A del Capitolato per ciascun lotto.
I distributori automatici dovranno contenere le seguenti bevande ed alimenti:
a) Bevande analcoliche fredde: acqua oligominerale naturalmente gassata o effervescente naturale, ml. 500; acqua oligominerale naturale, ml. 500; succo concentrato di frutta (senza zuccheri aggiunti, coloranti e conservanti), ml. 200; tè alla pesca, ml. 330; tè al limone, ml. 330; cola, ml. 330; aranciata, ml. 330; aranciata amara, ml. 330; xxxxxxxx, ml. 330.
b) Bevande calde: caffè decaffeinato; caffè espresso; caffè lungo; caffè d’orzo o ginseng; caffè con cacao; cappuccino; tè; cioccolato; cioccolato al latte; cioccolato caffè; latte.
I distributori dovranno erogare bevande di ottima qualità, con le seguenti caratteristiche:
- per il caffè, almeno “1^ miscela bar”, chicchi macinati all’istante con grammatura di gr. 7 di caffè cad. erogazione che contenga almeno l’80% di miscela arabica;
- per il latte: grammatura minima gr. 8 di latte in polvere cad. erogazione;
- per il cappuccino almeno gr. 10 di latte in polvere cad. erogazione;
- per il tè almeno gr. 14 di tè in polvere cad. erogazione;
- per il cioccolato almeno gr. 25 di cacao in polvere cad. erogazione.
c) Merendine, biscotti e snack dolci e salati
Nei distributori dovrà essere garantita la presenza contemporanea di vari tipi di merendine, biscotti e snack dolci e salati ed almeno due prodotti dovranno provenire da agricoltura biologica e/o dal commercio equo e
solidale.
Per i prodotti biologici si richiamano le disposizioni: XXX. XX 0000/0000, XX 1535/1992, Legge 294/1993, Legge 146/1994, Decreto Legislativo 220/1995.
E’ vietato utilizzare prodotti geneticamente modificati (OGM).
L’impresa aggiudicataria si impegna, su richiesta dei singoli uffici, ad inserire almeno due prodotti dolci e due salati senza glutine, specifici per celiaci; inoltre, sempre su richiesta, dovranno essere inserite due merendine e due bevande per diabetici.
Tutti i prodotti erogati (sub lettere a, b, c) dovranno, in ogni caso, appartenere alle marche più diffuse in commercio.
L’Agenzia si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione e la scelta di prodotti sopra elencati nell’ambito di quelli disponibili al fornitore. Per tale motivo, l’aggiudicataria comunicherà all’Agenzia, all’atto della stipula dei singoli contratti esecutivi, l’elenco dei prodotti che è in grado di fornire.
L’impresa affidataria deve garantire la ricarica degli alimenti e delle bevande in modo continuativo, ed in ogni caso non oltre 24 h dall’avvenuta segnalazione, anche informale, da parte dell’ufficio dell’Agenzia interessato dalla mancanza anche di un solo prodotto.
L’Appaltatore, entro 1 giorno dalla ricezione del contratto esecutivo, dovrà provvedere alla restituzione dello stesso debitamente sottoscritto.
Art. 3 – Termini per la consegna e posa in opera
La consegna si intende ultimata con l’installazione dei distributori automatici caricati di alimenti e bevande nonché con l’installazione dei
refrigeratori di acqua microfiltrata allacciati alla rete idrica e degli interruttori orario eventualmente offerti. Il tempo massimo per la consegna e la relativa posa in opera è stabilito in 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla stipula di ciascun contratto esecutivo. Il numero di break- point installati, per ogni Direzione Regionale/Centrale, sarà certificato dalla società con il rilascio di apposita dichiarazione controfirmata dall’ufficio gestore del contratto. Di ogni eventuale nuova installazione o disinstallazione deve essere redatto verbale in modo da tenerne conto ai fini della successiva determinazione del canone.
Art. 4 - Durata dell’accordo quadro e recesso
Il presente accordo quadro ha durata triennale a far data dal giorno della stipula; conseguentemente il termine finale di ciascun contratto esecutivo non potrà essere successivo a quello del presente contratto.
Per i primi 6 mesi dall’istallazione dei break point il servizio si intende soggetto a periodo di prova; durante tale periodo, l’Agenzia potrà, a suo insindacabile giudizio e senza che la Società affidataria possa vantare pretese di alcun genere, recedere dal contratto.
Resta salvo il diritto dell’Agenzia di recedere, interamente o parzialmente, insindacabilmente ed in ogni tempo dall’Accordo Quadro e/o dai singoli contratti esecutivi, decorso il primo anno e con un preavviso di trenta giorni.
Art. 5 – Canone di concessione e corrispettivi dovuti dagli utenti
La possibilità di installare i distributori automatici è concessa al fornitore dietro pagamento di un canone annuo pari ad € NON COMPILARE, moltiplicato per il numero dei break-point (1 distributore
del caldo + 1 distributore del misto) installati nell’anno e sarà corrisposto in due rate semestrali posticipate. Dovrà sempre essere installata una combinazione di un distributore del caldo ed un distributore del misto (1 break point). Qualora il numero dei distributori del caldo non dovesse corrispondere a quello dei distributori misto-freddo, il canone da corrispondere sarà calcolato con riferimento al numero di distributori della tipologia (caldo o freddo) maggiore.
Il pagamento avverrà tramite l’emissione di una fattura da parte dell’Agenzia delle Entrate, sulla base dei progetti di fattura elaborati dalle Direzioni Regionali, da pagare entro 30 giorni dalla data di emissione.
Qualora nel corso dell’esecuzione contrattuale il numero dei break-point subisca variazioni in aumento o diminuzione (ad esempio, in caso di dismissione o acquisizione di sedi ulteriori), il canone di concessione si adeguerà in relazione al numero dei break-point installati. Quando l’installazione o la rimozione di uno o più break-point avviene nel corso del semestre di fatturazione, il canone sarà determinato moltiplicando il canone mensile per il numero di break-point e per i mesi di utilizzo. L’Ufficio Logistica e Progettazione e gli Uffici Risorse Materiali/Gestione Risorse provvederanno a realizzare il progetto di fattura riportante il canone dovuto in relazione al numero dei break-point installati ed inviare lo stesso all’Ufficio Adempimenti Fiscali della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo, che provvederà ad emettere fattura per ogni lotto o per Direzione Regionale.
A partire dal secondo anno di contratto il canone sarà indicizzato nella misura pari al 100% (cento%) delle variazioni dell’indice ISTAT FOI
accertato con riferimento alla mensilità di decorrenza del contratto.
In caso di ritardo nel pagamento del canone, si applicheranno automaticamente gli interessi al tasso legale, con decorrenza dal giorno di scadenza, fino all’effettivo pagamento; resta ferma la possibilità per l’Agenzia di recedere dal contratto qualora il ritardo nel versamento superi il termine di 30 giorni naturali e consecutivi, fatta salva l’applicazione della penale di cui al successivo art. 16.
I corrispettivi dovuti dagli utenti per i prodotti acquistati, in base all’offerta economica presentata, da intendersi qui integralmente recepita, sono i seguenti:
Bevande Calde (caffè, cioccolato ecc.) non compilare Bevande Calde con orzo/ginseng non compilare Acqua in P.E.T. da 50 cc naturale o gassata non compilare Bevande in lattina da 33 cc non compilare
Bevande in tetrapack da 20 cc non compilare
Merendine dolci e salate non compilare
Snack vari non compilare
Snack equo-solidali/biologici non compilare
Bicchieri biodegradabili non compilare
Tali corrispettivi sono da intendersi IVA inclusa e comprensivi di ogni onere e spesa e rimarranno fissi ed invariati per l’intera durata contrattuale fatto salvo quanto previsto dall’art. 115 del D.lgs. n. 163/2006 e dalle disposizioni ivi richiamate. Il Fornitore dichiara pertanto, di rinunciare, fin d’ora, ad avvalersi dei rimedi di cui agli artt. 1467 e 1664 c.c.
La Società Fornitrice dichiara che nella determinazione del prezzo offerto
ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel capitolato e nei relativi allegati e appendici.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo quadro e/o del Contratto Esecutivo ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Art. 6 – Oneri a carico dell’affidatario
L’affidatario dovrà provvedere:
a) ad installare, a sua cura e spese, immediatamente a monte delle macchine distributrici, un interruttore magneto-termico differenziale ad alta sensibilità sulla linea di alimentazione elettrica;
b) alla rimozione e all’invio alle pubbliche discariche del materiale di risulta, imballaggi, ecc.;
c) all’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro;
d) al ripristino, mediante pulizia e verniciatura dove necessari, di manufatti, infissi, pavimenti, o quant’altro sia stato accidentalmente sporcato durante le lavorazioni.
La gestione dei rifiuti derivanti dalle operazioni di installazione rimane a totale carico dell’affidatario. La Società accetta di comparire come detentore/produttore dei rifiuti sopra citati sollevando l’Agenzia da qualsiasi responsabilità. Entro 100 giorni dovrà essere trasmessa fotocopia dell’eventuale Formulario di identificazione Rifiuti o idoneo documento/dichiarazione dal quale è desumibile che la Società
aggiudicatrice ha provveduto a proprio nome al corretto smaltimento dei rifiuti.
Il personale impiegato nell’esecuzione della concessione dovrà indossare divise da lavoro decorose ed esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro (Società aggiudicataria) ai sensi di quanto disposto dall’art. 20, comma 3, del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i., come novellato e integrato dalla l. n.136/2010 e relativi aggiornamenti. Il personale dovrà registrare la propria presenza presso le sedi ove il servizio viene reso, firmando appositi registri messi a disposizione dall’Agenzia.
Il personale, inoltre, dovrà essere dotato di attrezzature da lavoro conformi alla disciplina sulla sicurezza.
La Società affidataria dovrà dare comunicazione scritta dell’installazione di ogni distributore all’Autorità cui spetta l’esercizio della vigilanza igienico-sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 1, punto 3 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 327 del 26/03/1980, e copia della stessa dovrà essere inviata all’Ufficio Logistica e Progettazione per gli uffici delle Direzioni Centrali e agli Uffici Risorse Materiali/Gestione Risorse per gli uffici territorialmente competenti. In detta comunicazione deve, inoltre, essere fatta menzione:
a) della frequenza e delle modalità con cui sono effettuate le operazioni di pulizia e/o disinfezione, della sostituzione filtri ove prevista;
b) dei responsabili della gestione delle apparecchiature, che dovranno essere pertanto reperibili;
c) del tipo di approvvigionamento idrico. Dovrà essere utilizzata l’acqua
potabile erogata dall’impianto idrico esistente e non dovrà essere alterata con sostanza alcuna.
L’affidatario dovrà fornire, al termine delle operazioni di installazione, un elenco dettagliato di tutte le apparecchiature installate, distinte per sito, da aggiornare in caso di variazioni delle stesse.
La Società affidataria sarà inoltre responsabile di infrazioni o danni arrecati a persone o cose sia dell’Agenzia che di terzi.
Sono inoltre a totale carico dell’affidatario i seguenti oneri:
- l’organizzazione e la gestione del proprio personale dipendente nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria giuslavoristica;
- le spese per l’acquisto delle bevande e degli alimenti;
- le imposte e le tasse derivanti dall’assunzione del servizio;
- le spese derivanti dal rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti o successivamente intervenute nella vigenza del contratto per l’incolumità del personale utilizzato nell’espletamento del servizio;
- le eventuali modifiche degli impianti e allacci alla rete idrica che si dovessero rendere necessarie, sentito il parere dell’Ufficio Logistica e progettazione per gli immobili delle sedi centrali e degli Uffici Risorse Materiali/Gestione Risorse per gli immobili di competenza regionale, ai quali dovrà anche essere fornire la relativa documentazione di conformità alle vigenti normative.
Non è ammesso in ogni caso l’uso di gas combustibile.
Art.7 – Manutenzione, sostituzione e modificazione del luogo di sistemazione
L’affidataria dovrà procedere, a suo totale carico ed onere, alla
manutenzione, all’eventuale sostituzione con distributori nuovi nonché alla modifica del luogo di sistemazione dei distributori entro e non oltre 5 giorni dalla data di ricevimento della richiesta inviata dall’Ufficio Logistica e Progettazione o dagli Uffici Risorse Materiali/Gestione Risorse per gli Uffici di propria competenza (salvo il diverso inferiore termine indicato nell’offerta tecnica).
Art. 8 - Installazioni ulteriori e rimozione al termine del contratto L’eventuale esigenza di nuove installazioni dovrà essere soddisfatta entro il termine di 30 giorni dall’accettazione da parte della Società della richiesta effettuata dall’Ufficio Logistica e Progettazione o dagli Uffici Risorse Materiali/Gestione Risorse per gli uffici di loro competenza.
Allo scadere del contratto, la Società affidataria dovrà rimuovere le
installazioni e provvedere, a suo carico ed onere, ai necessari ripristini entro 20 giorni. In caso contrario, alla rimozione provvederà l’Agenzia con oneri a carico della Società inadempiente.
Art. 9 – Interventi e rispetto delle normative vigenti
L’affidataria si obbliga all’effettuazione di almeno un intervento mensile di sanificazione delle componenti esterne di ciascuna macchina distributrice. Di tale operazione dovranno essere preventivamente avvisati gli Uffici Risorse Materiali/Gestione Risorse per i distributori che insistono negli uffici dipendenti dalle Direzioni Regionali e l’Ufficio Logistica e Progettazione per i distributori presenti negli Uffici delle Direzioni Centrali. Dell’intervento effettuato sarà rilasciata opportuna certificazione, da comunicare entro 5 giorni agli Uffici dell’Agenzia di cui sopra, indicando il giorno dell’avvenuta sanificazione e la sede oggetto
dell’attività.
L’ affidataria è responsabile dell’osservanza di tutti i regolamenti e leggi vigenti ed emanati in materia di sicurezza alimentare e igiene degli alimenti, nonché in materia di sicurezza (D.lgs. 81/2008 e successive modifiche), nonché delle norme fiscali vigenti in materia.
La ditta aggiudicataria dovrà consegnare entro la data di inizio del servizio il proprio manuale H.A.C.C.P. (Piano di Prevenzione per la Sicurezza Igienica degli Alimenti) redatto ai sensi del D.lgs. 155/97.
Art. 10 – Garanzia dei distributori
L’affidatario assume l’obbligo di garantire tutte le apparecchiature sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia per il regolare funzionamento, per un periodo non inferiore a 24 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.
Pertanto, fino al termine di tale periodo, l’affidatario deve riparare tempestivamente, a sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verifichino per effetto della scarsa qualità dei materiali o per difetto di montaggio, nonché provvedere alla sostituzione di parti strutturali che non rendano le apparecchiature idonee ad un corretto uso, comprese le riparazioni per i danni che non possono attribuirsi ad imperfezioni occulte ma a difformità causate da un uso anomalo e/o scorretto, da deterioramento dovuto alla normale usura nel tempo, dalla non osservanza delle istruzioni di uso.
Qualora le riparazioni e/o sostituzioni di parti strutturali non siano idonee a ripristinare il corretto uso o la funzionalità dei prodotti forniti, l’affidatario provvederà a sue spese alla loro sostituzione con prodotti
identici perfettamente funzionanti.
L’affidatario si impegna ad effettuare, a propria cura e spesa, la manutenzione necessaria ad assicurare il regolare funzionamento del servizio nonché tutte le sostituzioni necessarie ad eliminare difetti, imperfezioni, difformità entro 5 giorni dal ricevimento della segnalazione del guasto (salvo il diverso inferiore termine indicato nell’offerta tecnica). Nel caso l’affidatario fosse inadempiente nei termini previsti, l’Agenzia delle Entrate può fare eseguire ad altra impresa i lavori necessari ad eliminare difetti ed imperfezioni, addebitando l’importo delle spese all’affidatario.
Art. 11 - Controlli
L’Agenzia delle Entrate, nel corso dell’esecuzione del servizio, ha facoltà di eseguire qualsiasi tipo di verifica giudicata utile ad insindacabile giudizio della stessa Agenzia. Tutti gli oneri derivanti dalle verifiche, compresi quelli derivanti dalla sostituzione di parti danneggiate a causa degli smontaggi finalizzati ai controlli, saranno a carico dell’affidatario.
Qualora l’Agenzia delle Entrate, tramite i propri incaricati al controllo, riscontri anomalie negli apparecchi ed arredi installati, ne ordinerà la sostituzione per iscritto.
A tal fine i suddetti incaricati redigeranno un verbale che sarà fatto sottoscrivere, in contraddittorio, anche dal rappresentante dell’impresa.
L’Agenzia si riserva la facoltà di sottoporre - una o più volte nel corso del contratto - ad analisi tecniche di laboratorio, presso le autorità sanitarie competenti, i prodotti forniti dalla aggiudicataria, al fine di verificare l’osservanza delle norme igieniche e sanitarie ed in genere tutto ciò che
risulta necessario per verificare il corretto funzionamento del servizio.
La Società si obbliga ad accettare l’esito delle analisi e, qualora tali controlli abbiano esito positivo, si provvederà alla contestazione formale alla Società, la quale dovrà tempestivamente risolvere il problema rilevato e accollarsi le spese delle analisi di laboratorio sostenute dall’Agenzia.
L’Agenzia si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali, per qualsiasi insindacabile motivo, non ne ritenga opportuna l’erogazione.
L’Agenzia avrà la facoltà di controllare i prodotti nei distributori al fine di verificare la scadenza e l’effettiva provenienza biologica e dal commercio equo e solidale o la corretta indicazione di destinazione al consumo per celiaci/diabetici. I prodotti contestati dovranno essere sostituiti con spese a totale carico dell’affidataria entro il più breve tempo possibile.
In caso di contestazioni sulla qualità della merce, varrà il giudizio insindacabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, da un laboratorio specializzato. Le spese saranno a totale carico dell’affidataria.
Art. 12 – Locali ed utenze a disposizione
L’Agenzia provvede giornalmente alla pulizia dei locali ove sono installati i distributori e garantisce l’erogazione di energia elettrica e acqua per il funzionamento dei distributori.
L’affidataria non può rivendicare, in nessun caso, danni derivanti dal mancato funzionamento dovuto a sospensioni dell’erogazione di energia elettrica o di acqua.
L’Agenzia non è responsabile dei danni subiti dai distributori per atti
derivanti da scasso o vandalismo.
Art. 13 - Reportistica
Ai fini del monitoraggio del servizio, la Società si impegna a trasmettere con cadenza annuale e su supporto informatico (foglio di calcolo es. file Excel) un resoconto/report sui consumi delle bevande calde/fredde, dei prodotti e dei litri di acqua prelevata dai distributori cd. “refrigeratori d’acqua” eventualmente offerti, contenente i seguenti principali elementi: tipologia e modello della macchina; ubicazione (sede e piano edificio); data installazione; data di eventuale ritiro; totale consumi per singola macchina distributrice; periodo di rilevazione dati.
Il resoconto dovrà essere inviato all’Ufficio Analisi e liquidazioni (e-mail: xx.xxxxx.xx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx) entro il venti del secondo mese
successivo a ciascuna scadenza annuale.
In caso di ritardata trasmissione, l’Agenzia procederà all’applicazione delle penali come meglio specificate di seguito.
Art. 14 – Fornitura dei refrigeratori dei acqua di rete e degli interruttori orari
L’offerta tecnica prevede la possibilità, da parte dei concorrenti, di installare un refrigeratore di acqua di rete microfiltrata per ogni break- point e/o un interruttore orario per ogni distributore del caldo. Tali apparecchiature dovranno rispondere ai requisiti di seguito esposti.
I refrigeratori di acqua devono essere di ultima generazione e almeno a due vie (naturale ambiente e fredda) con microfiltraggio dell’acqua allacciati alla rete idrica, del tipo “a colonna”, con facilità di prelievo dell’acqua senza ausilio di mobilio.
L’interruttore orario con programmazione settimanale per l’accensione mattutina, lo spegnimento serale e nel week-end deve essere installato per ogni distributore del caldo.
La distribuzione dei bicchieri per il prelievo dell’acqua dal refrigeratore di acqua di rete dovrà avvenire tramite i distributori automatici (dedicando apposita selezione ai bicchieri) o in alternativa con un dispenser automatico a moneta da installarsi nelle immediate vicinanze del refrigeratore. I bicchieri dovranno essere biodegradabili.
I refrigeratori di acqua e gli interruttori orari offerti devono essere conformi, per caratteristiche tecniche ed igieniche, alle normative vigenti in materia, di nuova fabbricazione e di ultima generazione ed a risparmio energetico. Nello specifico per i refrigeratori si richiama il Decreto del 7 febbraio 2012, n. 25.
Riguardo alla manutenzione dei refrigeratori di acqua, l’affidataria dovrà provvedere alla pulizia e alla sanificazione degli stessi nonché all’affissione su ciascuno di una etichetta comprovante la data del cambio del filtro. Tale sostituzione sarà effettuata in relazione al consumo di acqua, desumibile dal contatore apposito (interno o esterno alla macchina) ed al tempo di utilizzo, come previsto dalla scheda tecnica e comunque ogni 6 mesi.
Art. 15 – Obblighi nei confronti del personale utilizzato
Il Fornitore si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da
disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando la Committente da ogni responsabilità in merito. Il Fornitore si obbliga alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D.Lgs. n. 81 del 2008 e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili.
Le risorse umane dedicate all’esecuzione della concessione dipenderanno solo ed esclusivamente dal Fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo sul personale da parte della Committente, la quale si limiterà a fornire alla Società direttive di massima per il raggiungimento del miglior risultato operativo.
Resta inteso che il Fornitore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva delle suddette risorse e, pertanto, s’impegna sin d’ora a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all’esecuzione del Contratto.
La Committente potrà richiedere l’allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decoroso in linea con i regolamenti della Committente medesima e/o dovessero non rispettare le diposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Il Fornitore dovrà provvedere all’immediata sostituzione delle risorse allontanate.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi
dell’art. 1456 c.c.
Art. 16 – Penali ed esecuzione in danno
L’Agenzia si riserva di effettuare controlli a campione per constatare il corretto espletamento del servizio.
Nel caso in cui si verifichino inadempienze contrattuali, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere delle penali nei casi, secondo gli importi e le modalità di seguito indicate.
Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Accordo quadro, al Capitolato speciale ed ai contratti esecutivi. In tal caso l’Agenzia applicherà al Fornitore le penali sino alla data in cui il servizio inizierà/tornerà ad essere espletato in modo effettivamente conforme a quanto prescritto negli atti summenzionati, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
L’Agenzia ha la facoltà di applicare le penali nei casi sottoindicati: INSTALLAZIONE E ASPORTAZIONE DEI DISTRIBUTORI:
- mancata installazione e asportazione dei distributori nei termini prescritti: per ogni giorno di ritardo, rispetto ai termini fissati nei contratti esecutivi, nell’installazione o nell’asportazione dei distributori sarà applicata una penale pari all’un per mille del valore del relativo contratto esecutivo.
GESTIONE ORDINARIA:
- mancato pagamento del canone entro i termini: applicazione di una penale pari all’un per mille del valore del presente contratto per ogni giorno di ritardo nel pagamento, salva la facoltà dell’Agenzia di
incamerare la cauzione di cui al successivo articolo 18 e/o di recedere dal contratto ai sensi del precedente articolo 5.
- aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti: per ogni infrazione accertata sarà applicata una penale pari all’un per mille del valore del presente contratto per ogni giorno di mancata applicazione del prezzo offerto in gara;
- mancata trasmissione nei termini del report inerente i consumi annuali delle macchine distributrici: applicazione di una penale pari all’un per mille del valore del presente contratto per ogni giorno di ritardo;
- prodotti di qualità difforme a quella prevista: verrà applicata una penale pari all’un per mille del valore del presente contratto per ogni giorno di mancata fornitura del prodotto dovuto;
- mancato rifornimento dei distributori, o assenza di un prodotto per periodi superiori alle 24 ore dalla segnalazione: applicazione di una penale pari all’un per mille del valore del presente contratto per ogni giorno di ritardo.
INTERVENTI
- ritardo nella frequenza delle operazioni di pulizia e/o disinfezione indicata nella comunicazione di attivazione del distributore di cui al precedente art. 6: applicazione di una penale pari all’un per mille del valore del presente contratto per ogni giorno di ritardo;
- ritardo nella effettuazione dell’intervento mensile di sanificazione delle componenti esterne di ciascuna macchina distributrice di cui all’art. 9: applicazione di una penale pari all’un per mille del valore del presente contratto per ogni giorno di ritardo;
- ritardo nell’esecuzione degli interventi di assistenza tecnica: per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche per l’esecuzione degli interventi di assistenza tecnica, di cui alla offerta tecnica presentata dal concessionario, sarà applicata una penale pari all’un per mille del valore del presente contratto;
- mancata attivazione e mancato rispetto del sistema di autocontrollo: per ogni infrazione accertata, sarà applicata una penale pari all’un per mille del valore del presente contratto;
ALTRE PRESTAZIONI NON CONFORMI ALLE PRESCRIZIONI DEL
CAPITOLATO SPECIALE: per ogni infrazione accertata, verrà applicata una penale pari all’un per mille del valore del presente contratto per ogni giorno di ritardo nel ripristino delle condizioni di conformità.
Con riferimento a tutte le fattispecie di cui al presente articolo, nell’ipotesi in cui il ritardo si protragga oltre il ventesimo giorno, ovvero nell’ipotesi in cui l’ammontare delle penali dovesse superare il 10% del valore del presente Accordo quadro, l’Agenzia avrà la facoltà di risolvere il Contratto mediante semplice comunicazione scritta, con possibilità di ricorrere all’esecuzione in danno della Società presso altri fornitori e di essere indennizzata per il minor canone di concessione eventualmente offerto, oltre il risarcimento del danno.
Le penali saranno applicabili anche qualora il ritardo o l’inadempimento dipendessero da fatto di terzi, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata dalla Società.
Art. 17 – Risoluzione del contratto
Ai sensi dell’art. 1456 c.c., la Committente ha facoltà di risolvere, anche
parzialmente, in ogni momento l’Accordo Quadro e/o quello esecutivo qualora accerti l’incapacità della Società Fornitrice di eseguire la fornitura o una evidente negligenza nell’eseguirla. La Committente potrà risolvere l’Accordo Quadro e/o esecutivo anche se lo svolgimento delle prestazioni fosse già iniziato.
La Committente potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto, ex art. 1456 cod. civ. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi:
a) frode e grave negligenza nell’esecuzione della fornitura;
b) stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del contratto;
c) manifesta incapacità nell’esecuzione della fornitura;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
e) sospensione della fornitura da parte della Società senza giustificato motivo;
f) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
g) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 136 del 13 agosto 2010;
h) emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte e contributi o comunque perdita dei requisiti di accesso alle pubbliche gare di cui all’art. 38 D.lgs. 163/06;
i) annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara.
Con la risoluzione del contratto, sorge nell’Amministrazione il diritto di affidare a terzi la fornitura, in danno dell’impresa inadempiente. L’affidamento a terzi verrà notificato all’impresa inadempiente per iscritto con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e del relativo canone di concessione. Alla Società inadempiente sarà addebitata la differenza tra il canone da essa offerto in sede di gara di cui all’art. 5 e l’eventuale minor canone di concessione pattuito con la nuova Società. Tale differenza sarà prelevata dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, senza pregiudizio dei diritti della Committente sui beni dell’impresa. Qualora con il nuovo concessionario sia pattuito un canone superiore, nulla competerà alla Società inadempiente. L’esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Art. 18 – Assicurazione e cauzione
Ferma restando la responsabilità dell’aggiudicataria per danni cagionati a cose o persone in relazione all’espletamento del servizio in esame, il fornitore terrà indenne la Contraente da qualsiasi danno possa derivare alla stessa o a terzi in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.
A tal fine la Società dichiara di aver prodotto all’Amministrazione la polizza assicurativa, di cui al paragrafo 14 del Capitolato speciale, a garanzia dei rischi di responsabilità civile per sinistri che possano derivare dall’esecuzione del servizio presso le sedi dell’Agenzia, per un importo
non inferiore ad € 1.500.000,00 per sinistro.
Il fornitore si obbliga a tenere indenne e a risarcire l’Agenzia per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di terzi. Le Parti concordemente stabiliscono che al presente contratto si applica integralmente la garanzia per vizi nonché ogni istituto normativo a tutela dei diritti e interessi del compratore.
La cauzione definitiva prestata dal Fornitore, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. n. 163/2006, copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni derivanti dal presente accordo quadro e dai relativi contratti esecutivi. In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte della Società, la Committente si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla cauzione definitiva, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori eventuali danni subiti.
La cauzione definitiva costituita è pari ad € (NON
COMPILARE (NON COMPILARE /00) emessa/e da NON
COMPILARE in data
/ /
con polizza/e n.
(NON COMPILARE) ed acquisita/e nelle forme e nei modi previsti nel Disciplinare di gara, da intendersi, qui, integralmente recepito.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, il Fornitore dovrà provvedere immediatamente al reintegro.
La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel limite massimo dell’80%
dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo normativa vigente.
Art. 19 - Subconcessione
(da inserire nel caso in cui non sia stata dichiarata in sede di offerta)
E’ fatto espresso divieto di subconcessione anche parziale e/o gratuita.
In caso di inosservanza di tale obbligo, l’Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno della Società.
Oppure
(da inserire nel caso in cui sia stata dichiarata in sede di offerta)
Essendo stato dichiarato in sede di gara, è consentito subconcedere le
seguenti attività: NON COMPILARE per un
importo non superiore al 30% dell’importo della concessione, nel rispetto delle condizioni di cui all’art.118 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i. Resta in capo al concessionario l’obbligo di corrispondere il canone all’Agenzia.
Art. 20 – Divieto di cessione del contratto
È fatto divieto di cedere il presente contratto. In caso di inosservanza di tale obbligo, l’Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, ha facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno della Società.
Art. 21 – Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica
della Società fornitrice
Qualora intenda cedere l’intera azienda o il ramo di attività che assicura le
prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, la Società deve darne comunicazione all’Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l’operazione. L’Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto. Il suddetto mancato preavviso fa sorgere in capo all’Agenzia la facoltà di recedere dal presente contratto.
Art. 22 – Riservatezza
Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell’esecuzione del contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Il Fornitore è, inoltre, responsabile dell’osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti di cui dovesse avvalersi.
In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente articolo la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto e dei contratti esecutivi ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.
Art. 23 – Disposizioni antimafia
La Società prende atto che l’affidamento dell’attività, oggetto del presente contratto, è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia di cui alla Legge delega del 13 agosto 2010, n. 136, ed al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. In particolare, il Fornitore garantisce che nei confronti del rappresentante legale e comunque di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del citato D.lgs. 159/2011, e s.m.i. non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che
dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. La Società si impegna a comunicare immediatamente all’Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto: a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi nei confronti dei citati anche successivamente alla stipula del contratto; b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento); c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.
Art. 24 - Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della citata legge, la Società dichiara che il conto dedicato è il seguente: NON COMPILARE
I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:
nome
NON COMPILARE
cognome
NON
COMPILARE
codice fiscale
NON COMPILARE
La Società si impegna a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. La Società si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subconcessionari un’apposita clausola, a
pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. La Società si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10. La Società si impegna a dare immediata comunicazione all’Agenzia ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subconcessionario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 25 – Tutela dei dati personali
I dati personali conferiti ai fini dell’esecuzione della concessione saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale da parte della Committente nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente atto e dei relativi contratti esecutivi.
Art. 26 – Domicilio legale
A tutti gli effetti del presente Contratto le Parti convengono di eleggere il proprio domicilio come segue:
- il Fornitore:
- l’Agenzia: Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo – Ufficio Gare e Contenzioso – Xxx Xxxxxxxxx, 000 – 00000 Xxxx.
Resta pertanto inteso che ogni comunicazione relativa al presente contratto deve essere indirizzata al domicilio di cui al precedente comma.
Art. 27 – Foro competente
Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.
Art. 28 – Comunicazioni e contestazioni
Le Parti convengono che tutte le comunicazioni e le contestazioni di cui al presente Accordo saranno effettuate per iscritto presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata. A tal fine la Società dichiara il seguente indirizzo pec: NON COMPILARE. Sono in ogni caso salve le specifiche diverse forme di comunicazione indicate nel presente contratto.
Art. 29 – Spese
Sono a carico della Società tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali.
A tal fine, la Società dichiara che le prestazioni previste dal presente contratto sono effettuate nell'esercizio dell'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, che la Società è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.
La Società dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole di cui ai seguenti articoli: Art. 3 – Termini per la consegna e posa in opera; Art. 4 - Durata dell’accordo quadro e recesso; Art. 5 – Canone di concessione e corrispettivi dovuti dagli utenti; Art. 6 – Oneri a carico dell’affidatario; Art.7 – Manutenzione, sostituzione e modificazione del luogo di sistemazione; Art. 8 - Installazioni ulteriori e rimozione al termine del contratto; Art. 9 –
Interventi e rispetto delle normative vigenti; Art. 10 – Garanzia dei distributori; Art. 11 – Controlli; Art. 12 – Locali ed utenze a disposizione; Art. 13 – Reportistica; Art. 14 – Fornitura dei refrigeratori dei acqua di rete e degli interruttori orari; Art. 15 – Obblighi nei confronti del personale utilizzato; Art. 16 – Penali ed esecuzione in danno; Art. 17 – Risoluzione del contratto; Art. 18 – Assicurazione e cauzione; Art. 20 – Divieto di cessione del contratto; Art. 21 – Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società fornitrice; Art. 22– Riservatezza; Art. 23– Disposizioni antimafia; Art. 24 - Tracciabilità dei flussi finanziari; Art. 27 – Foro competente; Art. 28 – Comunicazioni e contestazioni; Art. 29 – Spese.
I comparenti mi chiedono di omettere la lettura degli allegati, dichiarando di averne conoscenza.
Questo atto, da me letto ai comparenti, i quali lo approvano, occupa
pagine di mezzi
xxxxx ed è stato scritto a macchina e a mano da persona di mia fiducia e da me.