ACCORDO QUADRO TRA
ACCORDO QUADRO TRA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA (nel seguito de-
nominata “Università”), con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx - Codice Fiscale e partita IVA, 00754150100, nella persona del Rettore protempore Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Savona il 28.2.1972 , domiciliato per la carica presso la sede dell’Università, autorizzato alla stipula del presente Accordo quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.12.2020
E
ISTITUTO AFFARI INTERNAZIONALI (nel seguito deno- minata “IAI”), con sede legale in Xxxx (XX), Xxx xxx Xxxxxxxxxxx 00, 00186 – pec: xxx@xxxxxxxxx.xx - Codice Fiscale 80128970581, rappresentata dalla dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx, nata a Roma (RM) il 7/3/1977, Codice Fiscale XXXXXX00X00X000X, in qualità di Di- rettore e Legale Rappresentante, ivi domiciliata per la carica ed auto- rizzato alla stipula della presente Accordo quadro in forza di elezione dell’Assemblea dei Soci IAI del 30/4/2020
qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiunta- mente anche “Parti”.
PREMESSO CHE
- lo IAI è un ente morale, iscritto al Registro delle Persone giuridiche (Prefettura di Roma) col n. 2183/1992, e all’Anagrafe delle Ricerche (MIUR) con il n° E19M0YF7;
- lo IAI promuove la conoscenza dei problemi della politica interna- zionale, mediante studi, ricerche, attività formative, incontri, pubbli- cazioni e altrimenti, allo scopo di contribuire al progresso dell'inte- grazione europea e al fine di accrescere le possibilità di un'evoluzione di tutti i paesi del mondo verso forme di organizzazione sovranazio- nale, verso le libertà democratiche, verso il progresso economico e la giustizia sociale (art. 1 dello Statuto IAI);
- nel suo operato lo IAI persegue quattro obiettivi: ricerca; promo- zione di idee; diffusione delle conoscenze; formazione;
- in particolare, lo IAI promuove anche la formazione e l’aggiornamento professionale degli operatori del settore dell’editoria periodica organizzando corsi e seminari;
- l’Università, nell’ambito dell’organizzazione delle proprie strutture e del proprio orientamento, promuove la realizzazione di progetti scientifici, culturali e formativi, allo scopo, tra gli altri, di formare nuove figure professionali che siano parte attiva ed operativa nel si- stema produttivo e culturale del Paese;
- l’Università collabora con Enti, Istituzioni e imprese nazionali ed in- ternazionali, per lo sviluppo della società della conoscenza fornendo competenze specifiche in ogni settore sia in ambito culturale che scientifico;
- i due Enti, in relazione alle rispettive finalità istituzionali, intendono instaurare una fattiva collaborazione, mediante l’utilizzo delle risorse intellettuali, tecniche, e amministrativo-gestionali esistenti presso le proprie strutture al fine di contribuire alla formazione di laureati pre-
parati all’espletamento delle attività professionali del settore editoria- le, ed alla specializzazione di professionisti del settore.
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 (Premesse)
1. Le premesse al presente Accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
Art. 2
(Finalità dell’accordo)
1. Università e IAI, nel perseguimento delle rispettive finalità istitu- zionali, intendono sviluppare e disciplinare rapporti di collaborazione su temi di interesse comune finalizzati a:
- formazione di laureati preparati all’espletamento delle attività professionali che attengono alle diverse fasi delle attività di organizzazione, gestione e valorizzazione del settore dell’editoria periodica ed alla specializzazione di professionisti del settore medesimo;
- organizzazione di corsi di formazione rivolti a studenti universitari, delle scuole superiori e a professionisti, per l'educazione e l'aggiornamento su temi internazionali, con l'obiettivo di contribuire alla formazione continua e all’apprendimento permanente, grazie all'utilizzo di moderne tecniche di apprendimento.
Art. 3 (Oggetto)
1. Università e IAI intendono collaborare in partnership in specifici progetti di collaborazione da concordare ai sensi del presente accordo; tali collaborazioni possono svolgersi negli ambiti indicati di seguito, a mero titolo esemplificativo:
a. progettazione congiunta di specifici percorsi didattici;
b. stage e tirocini curriculari di formazione e orientamento, da svolgere presso lo IAI o aziende ad esso associate, in attuazione della normativa vigente e degli Ordinamenti attivi presso l’Università;
c. supporto morale e/o finanziario da parte dello IAI per borse di studio, borse di dottorato ed assegni di ricerca per studenti merite- voli e ricercatori dell’Università;
d. organizzazione di conferenze, convegni, dibattiti, seminari, esposizioni presso le rispettive sedi;
e. pubblicazioni scientifiche, didattiche, risultati delle attività svolte;
2. Tali iniziative comportano la stipula di specifici atti esecutivi tra le Parti, in coerenza con il presente accordo e nel rispetto della norma- tiva vigente, come meglio esplicitato al successivo art. 5.
Art. 4 (Obblighi delle Parti)
1. Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente accordo:
a) a svolgere le attività di propria competenza oggetto del presente accordo e meglio definite secondo quanto esplicitato al successivo art. 5 con la massima cura e diligenza;
b) a tenere informata l’altra Parte sulle medesime attività
effettuate.
Art. 5 (Atti esecutivi)
1. Le Parti provvedono a formalizzare e rendere operative le attività oggetto del presente accordo attraverso la stipulazione di specifici atti esecutivi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto del presente Accordo quadro e della normativa vigente.
2. Nell’ambito dei predetti atti devono essere puntualmente indicati:
a) gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;
b) le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
c) l’ammontare di eventuali oneri, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, e delle eventuali entrate nonché la relativa ripartizione degli stessi tra le Parti;
d) gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi sia pubblici sia privati;
e) il personale coinvolto;
f) l’individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative nel rispetto dei regolamenti interni delle parti;
g) l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa;
h) le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati;
i) i Responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle
disposizioni contenute nei singoli atti esecutivi.
3. Gli atti esecutivi vengono stipulati dai responsabili delle Parti e/o delle rispettive strutture o dai loro delegati secondo le vigenti disposizioni in materia di deleghe di ciascuna delle Parti.
Art. 6
(Responsabili e Comitato di Gestione)
1. L’Università indica quale referente e responsabile del presente ac- cordo il Rettore o un suo delegato.
2. Lo IAI indica quale referente e responsabile del presente accordo il Direttore o un suo delegato.
3. Ai fini dell’attuazione del presente accordo viene istituito un appo- sito Comitato di Gestione. Il Comitato sarà presieduto congiunta- mente dal Rettore o da un suo delegato per la Parte Università e dal Direttore o da un suo delegato per la Parte IAI e ne faranno parte n. 2 rappresentanti dell’Università e n. 2 rappresentanti dello IAI desi- gnati dai rispettivi rappresentanti legali e rinnovabili ogni quinquen- nio.
Per l’Università sono il Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxx e il Xxxx. Xxxxxxxx Xx- ticchia.
Per IAI sono la dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxx e il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx.
3. I membri del Comitato dovranno impegnarsi per il più ampio col- legamento con tutti i diversi settori operanti nelle due Istituzioni e contribuiranno ad individuare i temi di attività congiunte su cui foca- lizzare la collaborazione. Il suddetto Comitato di gestione avrà altresì il compito di individuare le tematiche generali sulle quali concentrare
la collaborazione, identificare iniziative da svolgere congiuntamente, individuare forme di finanziamento per il raggiungimento degli obiet- tivi comuni e di controllare lo stato di avanzamento delle attività nonché le modalità per la disseminazione dei risultati derivanti dal presente accordo come da art. 8.
4. Nel corso della durata dell’Accordo, ciascuna Parte potrà, modifi- care la propria rappresentanza in seno al Comitato di Gestione, con comunicazione scritta inviata all’altra tramite pec o raccomandata a.r..
Art. 7
(Sicurezza e Regole di comportamento)
1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii. e a quanto previsto dal D.M. n. 363 del 05/08/1998, si stabilisce che il datore di lavoro di IAI assume tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei laureati ospitati presso IAI.
2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell’Università assume i medesimi oneri nei confronti del personale di IAI ospitato nei locali dell’Ateneo.
3. Il datore di lavoro di ciascuna Parte si impegna a comunicare all’altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.
4. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regola- mento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze
delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all’art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito del presente accordo, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. saran- no individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con auto- nomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell’inizio delle attività previste negli accor- di stessi.
5. I dipendenti ed il personale di una delle Parti (inclusi gli studenti universitari ed i laureati) che eventualmente si debbano recare presso la sede dell’altra, per lo svolgimento delle citate attività, sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante, nonché alle regole che ne disciplinano l’accesso, anche con riguardo al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.
6. In particolare, gli stessi soggetti sono edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e possono essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante ritenga, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e devono scrupolosamente attenervisi.
Art. 8
(Utilizzazione dei risultati di studi e ricerche)
1. Le Parti convengono che i risultati delle attività e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente intesa hanno ca- rattere riservato e possono essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con esplicita menzione della collaborazione oggetto della presente intesa e previo assenso dell’altra Parte.
2. È consentito a ciascuna delle Parti di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, know-how e quant’altro scaturisca dalle atti- vità oggetto dell’accordo.
Art. 9
(Promozione dell’immagine e utilizzo dei segni distintivi del- le Parti)
1. Le Parti si danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.
2. In particolare ciascuna Parte può usare loghi, nome, o altro segno distintivo dell’altra Parte soltanto per lo svolgimento delle attività og- getto del presente accordo e previo assenso scritto della Parte titolare del segno distintivo. Resta escluso l'utilizzo per scopi di pubblicità commerciale.
3. L’utilizzazione dei predetti segni distintivi straordinaria o estranea all’azione istituzionale corrispondente all’oggetto del presente accor- do, richiede il preventivo consenso scritto della Parte interessata.
Art. 10 (Copertura assicurativa)
1. Le Parti danno atto che i soggetti che svolgeranno le attività oggetto del presente accordo sono in regola con le coperture
assicurative previste dalla vigente normativa.
2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.
Art. 11 (Riservatezza)
1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto dell’Accordo.
Art. 12 (Trattamento dei dati personali)
1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n.
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.
Art. 13
(Durata ed eventuale rinnovo)
1. Il presente accordo ha una durata pari a 5 (cinque anni) a decorrere
dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell’Organo competente.
2. E’ fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Accordo.
3. Al termine del presente Accordo le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull’attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.
Art. 14 (Recesso o scioglimento)
1. Ciascuna delle Parti può recedere unilateralmente dal presente accordo ovvero scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di Accordo già eseguito.
4. Nel caso di recesso unilaterale le Parti concordano fin d’ora che le attività in corso nonché gli impegni assunti nell’ambito degli atti esecutivi già stipulati alla data di estinzione dell’Accordo devono essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti negli stessi.
Art. 15
(Modifiche all’accordo)
1. Le Parti possono apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche all’accordo, previa delibera dei rispettivi organi competenti.
Art. 16 (Divieto di cessione)
1. Il presente accordo non può essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità.
Art. 17 (Oneri economici)
1. Il presente accordo non comporta oneri economici a carico delle Parti.
2. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente accordo, saranno determinati nei singoli atti esecutivi di cui all’art. 5 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
Art. 18 Incompatibilità
1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e a eventuali esperti coinvolti nelle attività oggetto del presente accordo, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regola- mentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove que-
ste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.
Art. 19 (Comunicazioni)
1. Le comunicazioni relative al presente accordo dovranno essere inviate tramite lettera raccomandata o PEC ai seguenti indirizzi:
a) per lo IAI, xxx xxx Xxxxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx, all’attenzione del Direttore, PEC: xxx@xxxxxxxxx.xx
b) per l’Università, Via Balbi 5 – 00000 Xxxxxx, all’attenzione del Magnifico Rettore PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx
Art. 20 (Registrazione)
1. Il presente accordo, che si compone di n. 14 pagine, sarà registrato in caso d’uso, ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.
3. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell’Università giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L’Università con nota scritta chiederà a IAI il rimborso della quota di spettanza.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente
Per l’UNIVERSITÀ Per lo IAI
Il Magnifico Rettore Il Direttore
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx.ssa. Xxxxxxxx Xxxxx